2. Diritti del produttore fonografico

Il produttore fonografico (che è diverso dall’editore musicale) di un album contenente la registrazione dell’interpretazione di un’opera musicale è obbligato ad indicare sugli esemplari dell’album il nome del coautore della traduzione del testo letterario dell’opera musicale dall’italiano in spagnolo, ma non anche a depositare i relativi bollettini alla Siae (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 11 febbraio 2013, Aida 2013, 1572/2).

La qualità di produttore di una manifestazione musicale non attribuisce di per sé il diritto di procedere alla registrazione su fonogrammi delle opere eseguite durante la manifestazione (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/1).

In assenza di una convenzione (nella specie inesistente) tra titolare del diritto di produttore fonografico e Siae, i compensi dovuti dall’utilizzatore del fonogramma ex artt. 72 e 73 non possono essere riscossi o versati alla Siae ed il pagamento di compensi dall’utilizzatore a quest’ultima non può ritenersi comprensivo di quelli ex artt. 72 e 73 (Trib. Roma, Sezione IP, 3 ottobre 2006, Aida 2007, 1175/2).

SCF – Società consortile fonografici p.a. è legittimata ad agire per il pagamento dei diritti economici spettanti ex artt. 72 e 73 l.a. per l’utilizzazione di fonogrammi da parte di una radio (Trib. Roma, Sezione IP, 3 ottobre 2006, Aida 2007, 1175/3).

I diritti d’autore e di produttore fonografico sono tra loro indipendenti ed autonomi (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/1).

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’utilizzazione non autorizzata (per la stampa e la messa in commercio di CD) di un’altrui rimasterizzazione di una registrazione fonografica, anche quando la registrazione originale successivamente rimasterizzata rappresentava all’inizio un illecito (Trib. Milano, ordinanza 22 novembre 1994, Aida 1995, 335/2).

Il produttore fonografico che incarichi un’impresa di pressaggio di moltiplicare in copie il supporto fonografico diviene proprietario di ogni supporto iniziale o intermedio che l’impresa di pressaggio crei per giungere al prodotto finale: e reciprocamente all’impresa di pressaggio non può esser riconosciuto un diritto di detenere strumenti di riproduzione fonografica relativi a beni di cui non ha acquistato alcun diritto di riproduzione (nella specie è stato autorizzato, su richiesta del produttore fonografico, il sequestro giudiziario di padre‑madre e stampatori, U‑Matic e quant’altro necessario alla moltiplicazione in copie di un fonogramma) (Trib. Monza, 10 marzo 1994, Aida 1994, 267/1).

L’art. 2 legge 121/1987 è posto a tutela non dei diritti degli autori ma di quelli connessi dei produttori di videocassette e musicassette, e la sua osservanza non esime dal rispetto dei diritti degli autori (Pret. Milano, 20 aprile 1993, Aida 1993, 184/3).

2.1 soggetti

L’art. 72 l.a. accorda protezione al risultato dell’attività imprenditoriale di organizzazione della fissazione dei suoni, a condizione che i fonogrammi derivanti da tale attività abbiano il carattere della novità, ed attribuisce al produttore un diritto esclusivo di utilizzazione economica composto da varie facoltà tipizzate nella medesima disposizione in modo non tassativo; mentre l’art. 73 l.a. degrada tale diritto esclusivo a diritto di credito in relazione a talune utilizzazioni dei fonogrammi (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/2).

Mentre lo sfruttamento non autorizzato dei diritti esclusivi del produttore previsti dall’art. 72 l.a. costituisce un illecito extracontrattuale tutelato dalle azioni inibitoria e risarcitoria, le utilizzazioni ex art. 73 l.a. poste in essere da chi non sia titolare della privativa costituisce un atto comunque lecito e il pagamento del compenso rappresenta un obbligo di tipo indennitario derivante da tale attività di sfruttamento (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/3).

La sincronizzazione di un fonogramma per inserirlo in un audiovisivo rientra tra i diritti esclusivi attribuiti al produttore fonografico dall’art. 72 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/4).

L’arrangiatore ha un diritto morale ad essere menzionato sulle copie della registrazione dell’esecuzione dell’opera musicale quando il suo arrangiamento apporti un contributo autonomo ed originale rispetto a quello dell’autore dell’opera base/originale: ad esempio con toni nuovi, ritmi, elementi melodici ed armonici (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, Aida 2015, II.51/4).

Deve essere qualificato come produttore fonografico (nella specie: della colonna sonora di un film) chi ha finanziato di registrazione, diretto il relativo progetto fonografico, sovrainteso il completamento del progetto, seguito i singoli soggetti e registrato le musiche (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, II.51/5).

Il produttore di un’opera cinematografica è titolare dei diritti di produttore fonografico relativi alla sua colonna sonora: ma solo limitatamente al suo utilizzo nel film, e non anche alle sue utilizzazioni nei CD (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, Aida 2015, II.51/6).

L’art. 110 l.a. che impone la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno non opera ove le parti controvertono non dell’avvenuta cessione di un diritto, ma della loro qualità di titolari originari (nella specie, contestandosi reciprocamente la qualità di produttore fonografico) (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/3).

Ove la fissazione delle prestazioni di un artista risulti incorporata in un bene ricadente in comunione fra la società amministrata dall’artista e l’organizzatore della manifestazione cui l’artista ha partecipato nessuno dei comproprietari può autonomamente utilizzare questa fissazione per produrre e commercializzare supporti fonografici, e nei confronti di entrambi può essere pronunciata un’inibitoria relativa alla produzione e commercializzazione dei supporti (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/6).

I diritti del produttore fonografico non spettano al produttore artistico, che agisce nell’interesse a spese, rischio e secondo le direttive del primo (Trib. Milano, Sezione IP, 6 maggio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, T&M Music MGMT s.r.l., David Mario Reyes c. Sugarmusic s.p.a., Sugar s.r.l., Impatto s.n.c. di Celso Valli & C., Celso Valli, Almud Edizioni Musicali s.r.l., Aida 2009, Repertorio II.2.1).

Quando la registrazione è effettuata su commissione, il committente acquista i diritti di produttore fonografico a titolo originario e l’incarico di registrazione non richiede la forma scritta nemmeno ad probationem (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/3).

La comunione dei diritti di produttore fonografico tra i coproduttori del fonogramma è regolata dagli artt. 10 e 72 l.a. e 1100 ss. c.c. (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/5).

Il comunista che si impossessa di un master contenente una registrazione musicale, non rispetta gli accordi tra comunisti relativi alla sua restituzione, e lo utilizza senza il consenso dell’altro comproprietario viola gli accordi intervenuti tra i comunisti e l’art. 1102 c.c. (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/6).

Il comunista dei diritti di produttore fonografico su un master contenente una registrazione musicale ha diritto ad inibire la sua utilizzazione da parte di terzi, anche se autorizzati ad usarlo dall’altro comunista (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/7).

In base all’art. 78 l.a. è produttore chi si occupa della diretta registrazione dei suoni e delle voci fissati nei fonogrammi (Trib. Milano, Sezione IP, 11 dicembre 2002, Aida 2005, 1025/1).

Ai fini della prova dell’attività di produttore fonografico non sono sufficienti l’assegnazione da parte della SIAE di un «codice produttore» né l’ottenimento di licenze ed il conseguente pagamento di compensi per lo sfruttamento fonomeccanico di opere protette (Trib. Milano, Sezione IP, 11 dicembre 2002, Aida 2005, 1025/2).

In mancanza della prova del bootlegging non rileva in causa la questione se l’acquisto originario dei diritti di produttore fonografico, per non essere condizionato alla liceità della fissazione del fonogramma, si produca anche a favore del bootlegger (Trib. Milano, Sezione IP, 11 dicembre 2002, Aida 2005, 1025/3).

Gli artt. 78 l.a. e 3 legge 93/92 considerano quale produttore fonografico chi provvede alla fabbricazione del fonogramma originale mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci: e la prova della qualità di produttore fonografico di determinate registrazioni non è offerta sufficientemente dall’esibizione di un certificato camerale che indica l’oggetto sociale dell’impresa, dall’attribuzione ad essa di un codice produttore da parte della Siae, dal suo versamento di diritti fonomeccanici relativi al periodo delle registrazioni in causa, dalla produzione in giudizio di moduli di richiesta di licenza di riproduzione di opere di repertorio Siae drm 2/94 (Trib. Milano, 17 luglio 2003, Aida 2005, 1026/1).

L’esecuzione della prima fissazione, nuova ed originale, attribuisce la titolarità dei diritti sul fonogramma ab origine al soggetto che ha predisposto la struttura tecnico-organizzativa necessaria per realizzare questa fissazione su un supporto materiale (Trib. Milano, Sezione IP, 23 marzo 2005, Aida 2005, 1063/1).

Il rilascio da parte di SIAE delle licenze di utilizzazione delle opere dell’ingegno non presuppone l’accertamento in capo al richiedente della qualità di produttore fonografico, poiché è finalizzato alla riscossione dei proventi dovuti (anche) per la riproduzione di registrazioni altrui (Trib. Milano, Sezione IP, 23 marzo 2005, Aida 2005, 1063/2.)

Il diritto del produttore fonografico ex art. 76 l.a. ad essere menzionato sulla copertina di ogni esemplare del prodotto discografico è meramente finalizzato a precostituire una presunzione semplice di titolarità dei diritti connessi sul fonogramma: e dunque la sua violazione non è sanzionata (Trib. Roma, 18 marzo 2002, Aida 2003, 909/4).

Il disconoscimento della coproduzione e della contitolarità in capo ad una fondazione culturale dei diritti di produttore fonografico relativi ad una campagna di registrazione di musiche non ancora registrate di regioni italiane lede un interesse all’immagine culturale e dunque non strettamente patrimoniale della fondazione e comporta un danno difficilmente quantificabile in denaro, onde integra il periculum in mora necessario alla concessione di un provvedimento cautelare che inibisca la pubblicazione di dischi che realizzino questo disconoscimento. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 1999, Aida 2000, 707/4)

Deve essere considerato coproduttore fonografico e dunque contitolare dei relativi diritti di produttore fonografico la fondazione culturale che abbia coorganizzato con un’impresa una serie di registrazioni fonografiche (nella specie l’impresa aveva messo a disposizione i mezzi tecnici necessari ed eseguito concretamente le registrazioni di musica non ancora registrata di regioni italiane secondo un progetto culturale concordato con la fondazione ed eseguito con l’ausilio di un etnomusicologo della fondazione). (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 1999, Aida 2000, 707/3)

Il fatto che una registrazione fonografica sia stata fatta oggetto di restauro o integrazioní non consente di attribuire all’imprenditore dell’iniziativa la qualità di produttore del disco fonografico restaurato e integrato (Trib. Milano, 30 marzo 1998, Aida 1998, 560/1).

Può essere considerato e tutelato come produttore fonografico ex artt. 72 ss. l.a. il produttore di un fonogramma fruibile autonomamente rispetto ad altro precedente di altra casa discografica quando questa alleghi ma non provi se, come ed in quale misura, il nuovo fonogramma sia derivato da quello precedente (Trib. Milano, ordinanza 27 dicembre 1994, G.D. PATRONE, DIG IT Internazional s.r.l. c. Clan Celentano s.r.l., CGI s.p.a., Aida 1995, Repertorio II.2.1).

Il produttore fonografico non può essere chi abbia provveduto al restauro di una registrazione fonografica preesistente, ma soltanto il soggetto che abbia per primo fissato la voce o il suono (Trib. Milano, ordinanza 22 novembre 1994, Aida 1995, 335/1).

 

2.2 fattispecie costitutive e formalità

In base all’art. 78 l.a. la fattispecie costitutiva dei diritti di produttore fonografico consiste nella predisposizione della struttura tecnico-organizzativa necessaria per realizzare la fissazione di una sequenza di suoni su un supporto fonografico con carattere di novità rispetto a fonogrammi preesistenti (Trib. Roma, 18 marzo 2002, Aida 2003, 909/2).

I disegni e le opere grafiche non rientrano tra quelle protette dal titolo II l.a., ed ai quali solo si riferisce l’art. 106 co.2 l.a., sicché l’omesso deposito non incide in alcun modo sui relativi diritti d’autore (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/5).

 

2.3 diritti esclusivi

L’art. 72 l.a. tipizza alcune facoltà del produttore fonografico con un’elencazione che non ha carattere tassativo (Trib. Roma, Sezione IP 28 gennaio 2015, Aida 2015, II.81/2).

Il diritto di sincronizzazione del produttore fonografico è un diritto esclusivo ex art. 72 l.a.: e viceversa la sincronizzazione del fonogramma ad una pubblicità non può essere eseguita da chiunque senza il consenso del titolare e con una semplice obbligazione di compensazione di natura indennitaria ex art. 73 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP 28 gennaio 2015, Aida 2015, II.81/3).

La sincronizzazione di un brano musicale come sottofondo di uno sceneggiato televisivo richiede il consenso del produttore discografico ai sensi dell’art. 72 l.a. (App. Roma, 30 maggio 2011, Aida 2013, 1537/1).

Le convenzioni stipulate da RAI con le collecting dei produttori discografici riguardanti l’uso delle incisioni fonografiche per tutti i programmi di radiodiffusione non coprono anche le utilizzazioni indirette, che consistano cioè nella diffusione di programmi (nella specie: sceneggiati televisivi) realizzati da terzi (App. Roma, 30 maggio 2011, Aida 2013, 1537/2).

La diffusione all’interno di studi odontoiatrici di brani musicali ricevuti da emittenti radiofoniche costituisce un atto di comunicazione al pubblico ulteriore e indipendente dall’emissione radiofonica, e perciò assoggettato a diritto a compenso a favore dei produttori fonografici (Trib. Milano, Sezione IP, 25 settembre 2010, Aida 2011, 1438/2).

La diffusione di musica all’interno di studi odontoiatrici che non appaia specificamente mirata e studiata per avere influenza specifica nell’attività terapeutica non persegue specificamente di un utile supplementare a quello realizzato attraverso la prestazione di cura, e non può quindi essere considerata come una forma di utilizzazione a scopo di lucro (Trib. Milano, Sezione IP, 25 settembre 2010, Aida 2011, 1438/3).

La trasmissione in modalità streaming di un filmato pubblicitario non integra la sua messa a disposizione ex art. 80 2 lett.d) l.a. ma la sua comunicazione al pubblico ex art. 80.2 lett.c) l.a., con il correlativo diritto dell’interprete al compenso (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 giugno 2008, Aida 2009, 1295/3).

La sincronizzazione di una musica con le immagini di un film dà luogo ad un’utilizzazione primaria rilevante ex art. 72 e non ad una utilizzazione secondaria disciplinata dall’art. 73 l.a. (Trib. Milano, 19 luglio 2007, Pres.Est. Migliaccio, Sony BMG Music Enterteinment (Italy) s.p.a. c. Eagle Pictures s.p.a., Aida 2008, Repertorio II.2.3).

È  manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 cost. del regime transitorio ex art. 17 co. 4 l.52/1996 in parte qua riserva ad editori e produttori fonografici trattamenti differenti in tema di prosecuzione dello sfruttamento di opere e prodotti culturali che successivamente alla caduta in pubblico dominio ritornino ad essere protetti a seguito del prolungamento della durata della tutela (Trib. Milano, 4 febbraio 2002, Aida 2003, 906/1).

Del termine di grazia accordato dall’art. 17 co. 4 lett. b) ai produttori fonografici per lo smaltimento delle scorte di prodotti contenenti fonogrammi che a seguito del prolungamento della durata del diritto siano ritornati ad essere protetti  beneficia soltanto chi anteriormente alla l. 52/1996 abbia intrapreso in buona fede iniziative imprenditoriali volte alla produzione dei prodotti predetti; e dunque non ne beneficia l’ex licenziatario che in presenza di decreti legge di prolungamento della durata dei diritti di produttore fonografico abbia inoltrato alla Siae richieste di contrassegni per le ristampe dei fonogrammi precedentemente licenziatigli, dei quali detenga peraltro abusivamente i master (Trib. Milano, 4 febbraio 2002, Aida 2003, 906/2).

Se è vero che il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della comunità, secondo la costante giurisprudenza esso non può essere esteso fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore. Correlativamente può essere considerato ragionevole e sufficiente alla tutela del legittimo affidamento dei terzi il termine di tre mesi previsto dalla legge 52/96 della Repubblica italiana per la distribuzione dei supporti di suono dopo la reviviscenza dei relativi diritti di produttore fonografico: tanto più che il termine effettivo è stato in realtà pressoché di un anno dalla data della sua attuazione (Corte di giustizia CE, 29 giugno 1999, in causa C-60/98, Aida 1999, 579/2).

Le leggi modificative di un’altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate sotto l’impero della vecchia legge. Dal momento che la reviviscenza dei diritti d’autore e dei diritti connessi prevista dalla direttiva 98/93/Cee non ha incidenza sugli atti di utilizzazione definitivamente compiuti da un terzo prima della data alla quale è intervenuta, essa non può essere considerata avere effetti retroattivi. La sua applicazione agli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa, per contro, che essa incide sui diritti di un terzo a continuare nello sfruttamento di un supporto sonoro i cui esemplari già fabbricati non sono stati ancora commercializzati e smerciati entro la detta data (Corte di giustizia CE, 29 giugno 1999, in causa C-60/98, Aida 1999, 579/1).

La produzione e messa in commercio di una compilation di successi musicali degli anni 60, che rechi una registrazione altrui prima della scadenza dei diritti e senza il consenso del relativo produttore fonografico lede i diritti di quest’ultimo ex art. 72 I.a. (Trib. Monza, 27 maggio 1996, Pres. LAPERTOSA, Est. MIELE, BMG Ariola s.p.a. c. Fremus Ed. Musicali s.a.s., Aida 1998, Repertorio II.2.3).

La ridiffusione non autorizzata in Italia di programmi radiofonici esteri che diffondano una registrazione fonografica protetta in Italia implica di fatto una riproduzione di fonogrammi ed è dunque illecita ex art. 72 l.a. (Trib. Genova, 9 settembre 1994, Aida 1995, 329/1).

Viola il diritto esclusivo di riproduzione proprio dei produttori fonografici ex art. 72 l.a. l’emittente radiofonica che, senza il consenso dei produttori, ne registri i dischi su nastro per diffondere secondo la sequenza da essa desiderata. (Trib. Udine, 7 maggio 1990, Pres. Est. CUMIN, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. A.G.O.R.T.‑Agenzia Giornalistica Organizzazione Radio TV s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.3).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 72 e 73 l.a. per pretesa diseguaglianza tra le posizioni delle emittenti pubbliche e di quelle private. (Trib. Udine, 7 maggio 1990, Pres. Est. CUMIN, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. A.G.O.R.T.‑Agenzia Giornalistica Organizzazione Radio TV s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.3).

 

2.3.1 in genere

La sincronizzazione di una musica con uno spot pubblicitario implica una riproduzione del fonogramma e richiede pertanto il consenso del produttore fonografico ai sensi dell’art. 72 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2012, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, C.A.M. Creazioni Artistiche Musicali s.r.l. c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Aida 2014, Repertorio II.2.3.1).

I diritti del produttore fonografico comprendono il diritto esclusivo all’elaborazione della fissazione originaria del suono per mezzo delle moderne tecniche di manipolazione dei suoni, che presuppongono comunque una riproduzione del fonogramma originale (Trib. Roma, Sezione IP, 4 giugno 2008, Aida 2010, 1329/1).

Il diritto di produttore fonografico ex art. 73 l.a. non si estende alla diffusione in uno studio di dentista della musica trasmessa da un’emittente radiofonica (Trib. Milano, Sezione IP, 18 febbraio 2009, Aida 2010, 1353/2).

Costituisce violazione dei diritti esclusivi del produttore fonografico ex art. 72 l.a. la produzione e distribuzione non autorizzata di un CD che presenti identità del materiale fonico (riconoscibile attraverso il semplice ascolto dei due brani e confermata dall’analisi comparativa degli spettri di frequenza dei due segnali audio), sia pure con qualche manipolazione (ed in particolare con la sovrapposizione di una voce a quella esistente nel fonogramma originario) (Trib. Milano, Sezione IP, 9 marzo 2009, Aida 2010, 1354/1).

L’utilizzazione di un fonogramma per la sua sincronizzazione in un filmato televisivo (nella specie un messaggio di auguri di Natale agli ascoltatori di un’emittente) non è attività soggetta a compenso ex art. 73 l.a.. Essa rientra invece nel diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 lt. a) l.a. ed è pertanto illecita se non è autorizzata da quest’ultimo soggetto (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/1).

In mancanza del consenso del produttore fonografico la sincronizzazione di un fonogramma in un filmato televisivo deve considerarsi illecita quale che sia la finalità (pubblicitaria o semplicemente promozionale) per cui tale filmato è utilizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/2).

Il diritto connesso di produttore fonografico ex art. 72 l.a. copre anche il riversaggio del fonogramma da parte di un’emittente radiofonica (anche a circuito chiuso) sopra un nastro di programma, contenente interventi in voce o stacchi pubblicitari, anche con modificazioni o adattamenti (Trib. Milano, Sezione IP, 8 marzo 2005, Aida 2005, 1060/1).

Il diritto del produttore fonografico ex art. 76 l.a. ad essere menzionato sulla copertina di ogni esemplare del prodotto discografico è meramente finalizzato a precostituire una presunzione semplice di titolarità dei diritti connessi sul fonogramma: e dunque la sua violazione non è sanzionata (Trib. Roma, 18 marzo 2002, Aida 2003, 909/4).

La sincronizzazione non autorizzata di un fonogramma altrui nel messaggio pubblicitario proprio costituisce violazione del diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 l.a., costitutiva di un’obbligazione risarcitoria (Cass. 23 novembre 1999 n. 12993, Aida 2000, 656/1).

Viola i diritti d’autore e quelli di produttore fonografico relativi ad un’opera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata con i titoli di testa e di coda di una telenovela (Trìb. Milano, 25 giugno 1998, Pres. LO TURCO, Est. MARANGONI, La Drogueria di Drugolo s.r.l., Scorribanda s.r.l., Unalira s.a.s. di Piero Cassano e C. Ferrandi & C. c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Reteítalia, Videotime, Fininvest Comunicazioni s.r.l., Aida 1998, Repertorio II.2.3.1).

La distribuzione di una musicassetta abbinata ad un settimanale senza il consenso del produttore fonografico della registrazione che essa riproduce viola i diritti di quest’ultimo: e la violazione non è impedita dalla circostanza che essa sia diffusa dalla rivista come omaggio e senza supplemento di prezzo (Trib. Milano, 4 giugno 1998, Aida 1998, 571/1).

La trasmissione della registrazione di un’opera musicale come colonna sonora di una pubblicità viola i diritti del produttore fonografico e dell’autore dell’opera quando sia effettuata senza il consenso degli stessi (App. Milano, 14 aprile 1998, Aida 1998, 563/2).

La tesi discussa dell’inesistenza di un diritto connesso sulla rima sterizzazione di un’opera musicale non può essere applicata sic et simpliciter al remixaggio di brani (Trib. Milano, ordinanza 5 dicembre 1997, Aida 1998, 547/1).

L’uso del segno (P) indica e rivendica la qualità di produttore fonografico: e questa rivendicazione è illecita quando essa spetti invece ad altro soggetto (Trib. Monza, 27 maggio 1996, Pres. LAPERTOSA, Est. MIELE, BMG Ariola s.p.a. c. Fremus Ed. Musicali s.a.s., Aida 1998, Repertorio II.2.3.1).

L’utilizzazione di un brano musicale e della relativa registrazione fonografica nella colonna sonora di un telecomunicato celebrativo e promozionale di un gruppo di emittenti televisive (nella specie: del gruppo Finìnvest) costituisce violazione dei diritti d’autore e di produttore fonografico, quando sia effettuata senza il consenso dei soggetti legittimi titolari di questi diritti di utilizzazione (Trib. Milano, 22 maggio 1995, Pres. LO TURCO, Est. GROSSI, Emi Italiana s.p.a., Emi Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. R.T.l. ‑Reti Televisive Italiane S.p.a., Publitalia 80 s.p.a., Canale 5 s.p.a., Fininvest Commíssionaria s.p.a., Fininvest Comunicazioni s.r.l., Reteitalia s.p.a., Aida 1995, Repertorio II.2.3.1).

Quando il produttore fonografico abbia dato una licenza ad un primo editore, che abbia dato ad un secondo editore una sublicenza limitata all’utilizzazione del fonogramma per abbinamento ad una determinata rivista e gli abbia ad un tempo fornito un determinato quantitativo di CD riproduttivi del fonogramma licenziato, l’utilizzazione di questi CD per altra rivista del secondo editore non è autorizzata e costituisce violazione di diritti del produttore fonografico (Trib. Milano, 28 novembre 1994, Aida 1995, 339/1).

Costituisce violazione del diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 l.a. e ad un tempo dei principi della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’attività dell’imprenditore che a) senza il consenso del produttore fonografico b) acquista copie matrici del fonogramma da chi lo abbia registrato per conto del produttore fonografico, c) le utilizza per ricavarne basi musicali leggermente modificate e d) pubblica queste ultime in compact disc che commercializza in concorrenza con quelli prodotti dal licenziatario del produttore fonografico utilizzando tra l’altro le medesime basi musicali originarie (Trib. Torino, ordinanza 29 maggio 1993, Aida 1993,192/3).

Il diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 l.a. è certamente tutelabile erga omnes quando le copie del fonogramma rechino la sigla « P » seguita dalla indicazione del nome del produttore fonografico: tale essendo, nel caso di registrazione su commissione, il soggetto che ha commissionato la registrazione. (Trib. Torino, ordinanza 29 maggio 1993, Aida 1993, 192/1).

La sincronizzazione di brani musicali su una pellicola, e cioè il loro inserimento nella colonna musicale del film, che non sia stato autorizzato dal produttore fonografico, non integra riproduzione della registrazione vietata dall’art. 72 l.a., ma solo abusiva utilizzazione dei medesimi che consente al produttore di chiedere un compenso ex art. 73 l.a. (Pret. Roma, ordinanza 23 gennaio 1993, Aida 1993,175/1).

La violazione del diritto esclusivo di riproduzione proprio del produttore fonografico costituisce un’attività illecita fonte dell’obbligazione al risarcimento del danno (Trib. Forlì, 8 settembre 1992, Aida 1993, 154/2).

Viola il diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 l.a. la registrazione non autorizzata di suoi fonogrammi da parte di un’emittente radiofonica su appositi nastri di dischi e musicassette al fine di consentire all’emittente di realizzare programmi musicali contenenti gli interventi del presentatore e messaggi pubblicitari: a nulla rilevando che questa registrazione avvenga per esigenze tecniche dell’emittente radiofonica (Trib. Forlì, 8 settembre 1992, Aida 1993, 154/1).

Il consenso dell’avente diritto e rispettivamente il pagamento del compenso dovuto devono essere provati dal convenuto in giudizio ex artt. 72 e rispettivamente 73 l.a.. (Trib. Torino, 31 gennaio 1992, Pres. RISCHIN, Est. SILVA, AFI Associazione dei Fonografici Italiani c. Torino Musica Notizie s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.3.1).

Costituisce dato di comune esperienza che le emittenti private per la loro attività provvedano nella quasi totalità dei casi a registrare le trasmissioni che poi vengono mandate in onda (e ciò per poter inserire messaggi e notizie): e su questo dato si può fondare la presunzione che tanto abbia fatto in concreto anche una determinata emittente convenuta in giudizio ex artt. 72 e 73 l.a. da un’associazione di produttori fonografici (Trib. Torino, 31 gennaio 1992, Pres. RISCHIN, Est. SILVA, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. Torino Musica Notizie s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.3.1).

In tema di diritti d’autore e di diritti connessi vale il principio secondo cui l’e­sclusività costituisce la regola mentre la libertà di utilizzazione è l’eccezione, che deve essere specificamente prevista dalla legge: con la conseguenza che non   può essere condivisa un’interpretazione restrittiva dell’art. 72 l.a. relativa al contenuto dell’esclusiva del produttore fonografico (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/4).

 

2.3.2 importazioni: v. anche II.13

                Il diritto del produttore fonografico comprende anche quello   esclusivo   di in­trodurre  e commerciare nel territorio dello stato supporti   di suono   prodotti  all’este­ro (Trib. Bologna, ordinanza 31 gennaio 1992, Aida 1992, 86/2).

                L’importazione e l’immissione sul mercato italiano di    prodotti,     acquistati  a    prezzi inferiori da produttori esteri, in consapevole violazione dei diritti di esclusi­va ex art. 72 l.a. di un imprenditore italiano concorrente, costituisce condotta che sotto il profilo delle regole   di concorrenza, deve qualificarsi sleale ex art. 2598 c.c.(Trib. Milano, ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/5).

                Il principio dell’esaurimento comunitario dei diritti di proprietà industriale si  configura come eccezione rispetto alla regola  dell’assolutezza    dei    diritti   connessi  alle esclusive a protezione   dei   diritto  d’autore e dei  diritti  connessi: e non   si applica  alle  importazioni provenienti da paesi extracomunitari (Trib. Milano, ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/4).

         L’art. 72 l.a., là    dove    attribuisce     l’esclusività     della   commercializzazione dell’o­pera riprodotta,     specularmente     fa     divieto     ad altri    di immetterla nel mercato  com­merciale, con un divieto generale ed assoluto che ricomprende    ogni     modalità at­traverso cui detta illecita commercializzazione si realizza, ivi compresa l’importa­zione  da paesi terzi di prodotti destinati ad  essere distribuiti per la   vendita   in Italia (Trib. Milano,   ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/3).

Il diritto del produttore fonografico ex art. 72 l.a. comprende pure il diritto di    opporsi      all’introduzione      nella    zona   di    esclusiva   di       analoghi    fonogrammi,     ancorché originali, provenienti da paesi extracomunitari e    importati     da    terzi    non    autorizzati (c.d. importazioni parallele) (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/5).

E’ ammissibile  l’intervento ex art. 105 ult. co. c.p.c  . del    licenziante  in   un   giudizio  cautelare promosso dal licenziatario dei diritti di produttore fonografico ex art. 72 l.a. per il sequestro e l’inibitoria della   commercializzazione   di  copie importate del fonogramma protetto (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/1).

 

2.3.3 noleggio

L’associazione che ceda CD in uso ai propri associati per un periodo determinato a fronte di un corrispettivo commisurato al tempo di utilizzazione del supporto fonografico viola il diritto esclusivo del produttore al noleggio, specie se l’associazione costituisce uno schermo per consentire al suo presidente di svolgere un’attività imprenditoriale di noleggio di CD (Trib. Pavia, ordinanza 26 luglio 2000, Pres. Bernini, Est. Oddone, Emi Music Italy s.p.a. c. Associazione Audiofili Pavesi, Aida 2001, Repertorio II.2.3.3).

Il produttore fonografico che aziona il proprio diritto esclusivo di noleggio ha l’onere di provare il fatto costitutivo di questo diritto, mentre il convenuto ha l’onere di provare l’eventuale cessione del diritto azionato dal produttore ad un terzo (Trib. Pavia, ordinanza 26 luglio 2000, Pres. Bernini, Est. Oddone, Emi Music Italy s.p.a. c. Associazione Audiofili Pavesi, Aida 2001, Repertorio II.2.3.3).

L’unica misura ex art. 700 c.p.c. idonea ad assicurare il fruttuoso esperimento dell’azione di merito volta alla repressione di un noleggio illecito ex artt. 72.2 l.a. e 2598 n. 3 c.c. appare l’inibitoria ed il sequestro dei CD del noleggiatore (Trib. Verona, ordinanza 27 aprile 1999, Aida 1999, 639/3).

Viola le norme relative ai diritti dei produttori fonografici e ad un tempo costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. l’attività di un’associazione che in realtà svolga (anche) attività imprenditoriale di noleggio di CD consentendo ad un numero indifferenziato di soggetti di disporre di un CD per un determinato periodo di tempo sol che si presentino presso la sede dell’associazione (avente in concreto le connotazioni di un esercizio commerciale aperto al pubblico), compilino un modulo di iscrizione all’associazione, e versino una somma di denaro, con un’attività in concreto prevalente rispetto a quella dell’ascolto dei CD presso la sede pur consentita a seguito dell’iscrizione (nella specie la sede sociale disponeva di un solo impianto di ascolto) (Trib. Verona, ordinanza 27 aprile 1999, Aida 1999, 639/2).

Il diritto ad esercitare liberamente un’attività professionale è riconosciuto dai principi generali del diritto comunitario. Esso deve tuttavia venire interpretato tenendo conto dei principi generali relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi internazionali negoziati in questo ambito dalla Comunità e dagli stati membri. Il medesimo diritto può inoltre venir ristretto da norme comunitarie che rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità europea e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa del diritto garantito. E questi principi non sono stati violati dalle regole della direttiva 92/100/Cee che hanno introdotto un diritto di noleggio e di prestito a favore di autori, artisti, produttori fonografici e produttori videografici (Corte di giustizia CE 28 aprile 1998, in causa C‑200/96, Aida 1998, 505/2).

L’attribuzione al produttore fonografico di un diritto esclusivo di noleggio ad opera della direttiva 92/100/Cee non viola il principio dell’esaurimento comunitario del diritto di distribuzione relativo al medesimo fonogramma (Corte di giustizia CE 28 aprile 1998, in causa C‑200/96, Aida 1998, 505/1).

La nuova disciplina specifica del diritto di noleggio introdotta dalla direttiva 100/192/Cee e dal d.lgs. 685/1994 non sì fonda su presupposti di attenuazione della tutela e delle sanzioni apprestate a presidio dell’autore e dei titolari dei diritti connessi, ma al contrario sull’esigenza di dettare norme più specifiche a loro tutela (Corte cost. 12‑28 febbraio 1997 n. 53, Aida 1997, 439/2).

Dagli artt. 61 e 72 l.a. emerge che il diritto dell’autore e rispettivamente del produttore fonografico ad esercitare o autorizzare il noleggio è distinto e non assorbito dalla messa in commercio dell’opera o del suo esemplare, onde l’imprenditore che ha acquistato un esemplare di un CD non può procedere a sua volta né a riprodurlo né a noleggiarlo in pregiudizio delle facoltà esclusive dell’autore e del produttore fonografico (Trib. Napoli, ordinanza 16 febbraio 1994, G.I. CANGIANO, BMG Ariola s.p.a. c. Cinema Home Video s.a.s., Aida 1994, Repertorio II.2.3.3).

Il noleggio di esemplari di CD a terzi, da parte di un imprenditore commerciale che non è stato autorizzato dal relativo produttore fonografico, può configurarsi come violazione dei diritti connessi ex art. 72 l.a. e concorrenza sleale (Trib. Genova, 3 gennaio 1994, Aida 1994, 262/1).

Il principio dell’esaurimento del diritto dell’autore o del produttore fonografico deve intendersi limitato alle successive manifestazioni delle stesse modalità di sfruttamento dell’opera prescelte dall’autore o dal produttore fonografico: onde l’esaurimento del diritto di messa in commercio di un esemplare di opera registrata su supporto di suono è limitato dal permanere in capo all’autore ed al produttore fonografico del diritto d’esercitare essi stessi il noleggio o di farlo oggetto di autonoma cessione (Trib. Brescia, ordinanza 25 novembre 1993, G.I. ORLANDINI, C.G.D., Warner Music Italia s.p.a. c. Elle Elle s.r.l., Aida 1994, Repertorio II.2.3.3).

Il diritto dell’autore e del produttore fonografico ad esercitare o autorizzare il noleggio è distinto e non assorbito dalla messa in commercio dell’opera o dell’esemplare dell’opera (Trib. Brescia, ordinanza 25 novembre 1993, G.I. ORLANDINI, C.G.D., Warner Music Italia s.p.a. c. Elle Elle s.r.l., Aida 1994, Repertorio II.2.3.3).

 

2.3.4 bootlegging

Il produttore fonografico che abbia concluso con un interprete un contratto per la registrazione in esclusiva delle sue esecuzioni ha un diritto esclusivo alla loro registrazione e al loro sfruttamento commerciale, e può opporsi alla registrazione dal vivo non da lui autorizzata di un concerto dell’artista: che costituisce un illecito extracontrattuale, nonostante il bootleg abbia eventualmente ottenuto i consensi della SIAE, relativi soltanto ai diritti degli autori (Pret. Lodi, 21 marzo 1992, Aida 1992, 97/2).

Incombe all’emittente radiofonica l’onere di provare di aver corrisposto il compenso ex art. 73 l.a.. (Trib. Udine, 7 maggio 1990, Pres. Est. CUMIN, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. A.G.O.R.T.‑Agenzia Giornalistica Organizzazione Radio TV s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.3.4).

Quando l’emittente diffonda pubblicità a pagamento ricorre lo scopo di lucro ex art. 73.1.a. nell’utilizzazione del disco a mezzo della radiodiffusione (Trib. Udine, 7 maggio 1990, Pres. Est. CUMIN, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. A.G.O.R.T.‑Agenzia Giornalistica Organizzazione Radio TV s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.3.4).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 72 e 73 l.a. per pretesa diseguaglianza tra la posizione delle emittenti pubbliche e di quelle private (Trib. Udine, 7 maggio 1990, Pres. Est. CUMIN, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. A.G.O.R.T.‑Agenzia Giornalistica Organizzazione Radio TV s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.3.4).

 

2.4 diritto a compenso per utilizzazioni secondarie

La diffusione di musica di sottofondo all’interno di uno studio dentistico non è una comunicazione al pubblico ai sensi degli artt. 73 e 73bis l.a. e non genera dunque l’obbligo di pagare un equo compenso i titolari di diritti connessi sui fonogrammi (Trib. Torino, 21 marzo 2008, Aida 2015, 1658/1).

La sentenza con cui la Corte di giustizia UE ha escluso che la diffusione di fonogrammi come musica di sottofondo in uno studio dentistico sia una «comunicazione al pubblico» ai sensi della disciplina armonizzata dei diritti connessi non vincola il giudice nazionale adito per un caso analogo, il quale resta libero di criticare i criteri adottati dalla decisione comunitaria e di decidere in senso opposto, fermo restando il vincolo di motivazione (App. Milano Sezione IP, 28 gennaio 2014, Aida 2015, 1677/1).

L’art. 72 l.a. accorda protezione al risultato dell’attività imprenditoriale di organizzazione della fissazione dei suoni, a condizione che i fonogrammi derivanti da tale attività abbiano il carattere della novità, ed attribuisce al produttore un diritto esclusivo di utilizzazione economica composto da varie facoltà tipizzate nella medesima disposizione in modo non tassativo; mentre l’art. 73 l.a. degrada tale diritto esclusivo a diritto di credito in relazione a talune utilizzazioni dei fonogrammi (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/2).

Mentre lo sfruttamento non autorizzato dei diritti esclusivi del produttore previsti dall’art. 72 l.a. costituisce un illecito extracontrattuale tutelato dalle azioni inibitoria e risarcitoria, le utilizzazioni ex art. 73 l.a. poste in essere da chi non sia titolare della privativa costituisce un atto comunque lecito e il pagamento del compenso rappresenta un obbligo di tipo indennitario derivante da tale attività di sfruttamento (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/3).

La sincronizzazione di un fonogramma per inserirlo in un audiovisivo rientra tra i diritti esclusivi attribuiti al produttore fonografico dall’art. 72 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/4).

Il compenso previsto dall’art. 73 l.a. per l’utilizzazione dei fonogrammi a scopo di lucro per la cinematografia non è costituito da una frazione del corrispettivo pagato dal produttore cinematografico per la sincronizzazione del fonogramma e neppure da una percentuale sugli incassi derivanti dalla distribuzione del film ma va determinato in misura proporzionale alle eventuali e future utilizzazioni aggiuntive del fonogramma adattato alla pellicola, come ad es. i passaggi televisivi del film (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/5).

L’art. 73 l.a. prevede un obbligo ex lege alla corresponsione dell’equo compenso la cui violazione non determina un illecito extracontrattuale (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, 1708/1).

Il gran numero di fonogrammi per i quali SCF esercita i diritti a compenso ex art. 73 l.a. ed il considerevole tempo di programmazione musicale dell’emittente radiofonica convenuta, unitamente alle analisi a campione svolte da SCF sul palinsesto dell’emittente, sono sufficienti a provare l’effettiva utilizzazione da parte di quest’ultima di fonogrammi riconducibili ai mandati di cui SCF è titolare (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, 1708/2).

L’invio da parte delle case discografiche ad una emittente radiofonica di email con i link per scaricare gratuitamente i loro nuovi brani musicali non implica un’autorizzazione a diffonderli gratuitamente (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, 1708/3).

In assenza di diverso accordo tra le parti, i compensi ex art. 73 l.a. vanno determinati secondo il criterio fissato dal d.p.c.m. 1 settembre 1975 (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, 1708/4).

La diffusione di musica di sottofondo all’interno di uno studio dentistico non è una comunicazione al pubblico ai sensi degli artt. 73 e 73bis l.a. (App. Milano, Sezione IP, 29 ottobre 2012, Aida 2015, II.33/1).

Le sentenze della Corte di giustizia EU hanno, al pari dei regolamenti del Consiglio EU, efficacia diretta nell’ordinamento interno ai sensi dell’art. 189 del Trattato CEE e, se pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale, vincolano espressamente il giudice rimettente (principio affermato in relazione alla qualificazione come comunicazione al pubblico della diffusione di musica di sottofondo negli studi dentistici ai sensi della disciplina armonizzata dei diritti connessi) (App. Torino, Sezione IP, 23 novembre 2012, Aida 2015, II.34/1).

La diffusione gratuita di fonogrammi all’interno di uno studio odontoiatrico privato non costituisce comunicazione al pubblico ai sensi degli artt. 73 e 73bis l.a. e non dà pertanto diritto ai produttori fonografici di percepire un compenso (Trib. Roma, Sezione IP, 15 maggio 2013, Aida 2015, II.35/1).

La diffusione di musica in un supermercato ottenuta tramite l’amplificazione in luogo pubblico di diffusioni radiofoniche è soggetta al pagamento in un compenso al produttore fonografico ex art. 73bis l.a. ulteriore rispetto a quello già pagato dall’emittente radiofonica (App. Firenze, Sezione IP, 9 dicembre 2013, Pres. Mascagni, Est. Modena, SCF Consorzio Fonografici c. Eurospin Tirrenica s.p.a. con l’intervento del P.G., Aida 2014, Repertorio II.2.4).

La facoltà di abbinamento di registrazioni di brani musicali alle immagini di programmi televisivi rientra nella previsione di cui all’art. 73 l.a. (Trib. Roma, 6 dicembre 2007, Aida 2013, 1529/2).

Uno sceneggiato televisivo non costituisce «opera cinematografica» ai sensi della convenzione SIAE-RAI relativa alla diffusione televisiva di opere musicali e per conseguenza la sincronizzazione di brani musicali come accompagnamento ritmico del programma non richiede un consenso separato dei titolari di diritti (Trib. Roma, 6 dicembre 2007, Aida 2013, 1529/3).

In mancanza di accordi inter partes la determinazione giudiziale dei compensi dovuti da un’emittente privata ex art. 73 l.a. è affidata al DPCM 1.9.1975: tanto più quando esso è sempre stato applicato inter partes quale parametro specifico di riferimento per la negoziazione degli accordi previgenti tra le parti (Trib. Milano, Sezione IP, 2 agosto 2012, Aida 2013, 1566/4).

Una società di gestione collettiva (nella specie SCF) che abbia ricevuto apposito mandato dai produttori fonografici è legittimata ex artt. 1703 e 1708 c.c. ad agire in giudizio per azionare il diritto a compenso spettante ai produttori per l’utilizzazione radiofonica di fonogrammi ex artt. 73 e 73bis l.a.( Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2010, Aida 2011, 1410/1).

La diffusione da parte di pubblici esercizi di musiche radiodiffuse costituisce una modalità di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quella originaria dell’emittente radiotelevisiva e per essa è dovuto un compenso ai produttori fonografici ex artt. 73 e 73bis l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2010, Aida 2011, 1410/3).

La diffusione di musiche all’interno di pubblici esercizi (nella specie: bar) costituisce un utilizzo a scopo di lucro ex art. 73 l.a., poiché il lucro sussiste anche quando una musica è utilizzata all’interno di un’attività che è complessivamente qualificata dallo scopo di lucro (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2010, Aida 2011, 1410/4).

Sulle somme dovute a titolo di compenso per l’utilizzazione di fonogrammi ex artt. 73 e 73bis l.a. vanno riconosciuti interessi moratori nella misura determinata dall’art.1284 c.c. e non dal dlgs. 9 ottobre 2002 n. 231, poiché il dlgs. 231/2002 riguarda i soli pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale e non anche quelli dovuti a titolo di risarcimento danno a cui i compensi ex artt. 73 e 73bis l.a. vanno assimilati (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2010, Aida 2011, 1410/5).

Vanno sottoposte alla Corte di giustizia ex art. 234 c.c. le questioni pregiudiziali interpretative: (i) se la convenzione di Roma, l’accordo Trips, il Trattato WPPT siano immediatamente applicabili nell’ordinamento comunitario, siano immediatamente precettive nei rapporti interprivati, e se le loro nozioni di comunicazione al pubblico coincidano con quelle delle direttive 100/92/CE e 29/2001/CE (ed in caso negativo quale fonte debba prevalere); (ii) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero professionale a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà costituisca comunicazione al pubblico ovvero messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 3.2 lett. b) della direttiva 29/2001/CE, e dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici (App. Torino, ordinanza 5 marzo 2010, Pres. Riccomagno, Est. Manna, Società Consortile Fonografi c. Del Corso, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

SCF ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici e artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 l.a. ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73bis l.a. per l’utilizzo dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi con o rispettivamente senza scopo di lucro (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/1).

La trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi configura un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva per il quale occorre una distinta autorizzazione, dovendosi inquadrare nella fattispecie della c.d. utilizzazione secondaria dei fonogrammi disciplina dagli artt. 73 e 73bis l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/4).

La diffusione di musica al pubblico all’interno di un esercizio commerciale (nella specie: un bar-tavola fredda) rientra nell’art. 73 l.a. e non nell’art. 73bis l.a., poiché lo scopo di lucro richiesto da questa norma sussiste per il solo fatto che la musica è inserita in un’attività complessivamente qualificata da finalità lucrative (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/5).

La trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi configura un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva o dei produttori di supporti fonografici per il quale occorre una distinta autorizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Bar Tavola Fredda di Bonomelli Roberto, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

La diffusione di musica di sottofondo all’interno di un esercizio commerciale (nella specie: un bar tavola fredda) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 73 l.a. poiché il lucro sussiste anche quando la musica venga inserita in un’attività che complessivamente è qualificata dallo scopo di lucro (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Bar Tavola Fredda di Bonomelli Roberto, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Il compenso ex art. 73 l.a. dovuto alla Società Consortile Fonografici (SCF) per l’utilizzazione dei fonogrammi dei propri mandanti e/o consorziati può essere liquidato secondo le tariffe stabilite nella convenzione stipulata da SCF e Confcommercio anziché secondo i parametri indicati dall’art. 2 D.P.C.M. 1 settembre 1975 (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Bar Tavola Fredda di Bonomelli Roberto, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

In caso di mancato pagamento del compenso ex art. 73 l.a. gli interessi di mora sono dovuti nella misura legale e non in quella stabilita dall’art. 5 d.legisl. 231/02, posto che quest’ultima disposizione è riservata ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, con esclusione espressa dei pagamenti a titolo di risarcimento del danno cui vanno invece assimilati i compensi ex art. 73 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Bar Tavola Fredda di Bonomelli Roberto, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

SCF è legittimata in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ad agire per il pagamento del compenso dovuto al produttore in relazione alla diffusione di opere musicali negli esercizi pubblici (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 1 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici c. Impresa Individuale Poggiani Fabio, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

La diffusione di musica all’interno di un bar rientra nell’art. 73 l.a., poiché il lucro sussiste quando la musica viene inserita in un’attività complessivamente lucrativa (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 1 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici c. Impresa Individuale Poggiani Fabio, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Le somme non pagate al produttore fonografico a titolo di equo compenso costituiscono crediti a titolo di risarcimento del danno, cui non è applicabile la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 1 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici c. Impresa Individuale Poggiani Fabio, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

SCF è legittimata in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ad agire per il pagamento del compenso dovuto al produttore in relazione alla diffusione di opere musicali negli esercizi pubblici (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 1 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici c. Gelateria Odeon Greco s.r.l., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

La diffusione di musica all’interno di una gelateria rientra nell’art. 73 l.a., poiché il lucro sussiste quando la musica viene inserita in un’attività complessivamente lucrativa (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 1 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici c. Gelateria Odeon Greco s.r.l., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Le somme non pagate al produttore fonografico a titolo di equo compenso costituiscono crediti a titolo di risarcimento del danno, cui non è applicabile la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 1 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici c. Gelateria Odeon Greco s.r.l., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

La Società Consortile Fonografici (SCF) è legittimata ad agire per il pagamento dei compensi ex artt. 73 e 73bis l.a. in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Il diritto a riscuotere compensi per la diffusione di musica al pubblico all’interno di locali commerciali non compete soltanto alla SIAE, che agisce a tutela dei diritti degli autori, ma anche alla Società Consortile Fonografici (SCF), che agisce a tutela dei titolari di diritti connessi sui fonogrammi che le abbiano conferito mandato (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

La trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi configura un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva o dei produttori di supporti fonografici per il quale occorre una distinta autorizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

La diffusione di musica di sottofondo e di programmi provenienti da un apparecchio televisivo all’interno di un esercizio commerciale (nella specie: un bar) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 73 l.a. poiché il lucro sussiste anche quando la diffusione della musica e dei programmi televisivi avvenga nell’ambito di un’attività che complessivamente è qualificata dallo scopo di lucro (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Il compenso ex art. 73 l.a. dovuto alla Società Consortile Fonografici (SCF) per l’utilizzazione dei fonogrammi dei propri mandanti e/o consorziati può essere liquidato secondo le tariffe stabilite nella convenzione stipulata da SCF e Confcommercio anziché secondo i parametri indicati dall’art. 2 D.P.C.M. 1 settembre 1975 (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

In caso di mancato pagamento del compenso ex art. 73 l.a. gli interessi di mora sono dovuti nella misura legale e non in quella stabilita dall’art. 5 d.legisl. 231/02, posto che quest’ultima disposizione è riservata ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, con esclusione espressa dei pagamenti a titolo di risarcimento del danno cui vanno invece assimilati i compensi ex art. 73 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

La Società Consortile Fonografici (SCF) è legittimata ad agire per il pagamento dei compensi ex artt. 73 e 73-bis l.a. in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici (Trib. Milano, Sezione IP, 27 settembre 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Emmelunga s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Il diritto a riscuotere compensi per la diffusione di musica al pubblico all’interno di locali commerciali non compete soltanto alla SIAE, che agisce a tutela dei diritti degli autori, ma anche alla Società Consortile Fonografici (SCF), che agisce a tutela dei titolari di diritti connessi sui fonogrammi (Trib. Milano, Sezione IP, 27 settembre 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Emmelunga s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Il compenso ex art. 73 l.a. va calcolato secondo i criteri indicati dall’art. 2 del D.P.C.M. del 1 settembre 1975, ma se il convenuto non ottempera all’ordine di esibizione delle informazioni necessarie per l’applicazione di questi criteri il giudice può procedere a liquidazione equitativa sulla base della tabella di cui alla convenzione tra la Società Consortile Fonografici (SCF) e Confcommercio (Trib. Milano, Sezione IP, 27 settembre 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Emmelunga s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Il compenso dovuto ex art. 73 l.a. da un commerciante ad SCF per la diffusione di musica di sottofondo all’interno del proprio esercizio va calcolato sulla base della convenzione stipulata tra Confcommercio ed SCF, secondo cadenze annuali, tanto più che i criteri di quantificazione previsti da questa convenzione sono di particolare favore per il soggetto tenuto alla corresponsione del compenso (Trib. Milano, Sezione IP, 7 ottobre 2010, Pres.Est. de Sapia, SCF Consorzio Fonografici c. Filippo Biagetti, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Sui compensi dovuti ex art. 73 da un commerciante ad SCF sono dovuti gli interessi di mora ex art. 1284 c.c. e non quelli previsti dall’art. 5 dlgs 231/02 per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (Trib. Milano, Sezione IP, 7 ottobre 2010, Pres.Est. de Sapia, SCF Consorzio Fonografici c. Filippo Biagetti, Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Il compenso dovuto ex art. 73 l.a. da un commerciante ad SCF per la diffusione di musica di sottofondo all’interno del proprio esercizio va calcolato sulla base della convenzione stipulata tra Confcommercio ed SCF, secondo cadenze annuali, tanto più che i criteri di quantificazione previsti da questa convenzione sono di particolare favore per il soggetto tenuto alla corresponsione del compenso (Trib. Milano, Sezione IP, 23 marzo 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Il Rifiugio degli elfi di Greco M. & C. s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

Sui compensi dovuti ex art. 73 da un commerciante ad SCF sono dovuti gli interessi di mora ex art. 1284 c.c. e non quelli previsti dall’art. 5 dlgs 231/02 per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (Trib. Milano, Sezione IP, 23 marzo 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Il Rifiugio degli elfi di Greco M. & C. s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.2.4).

L’utilizzazione di un fonogramma per la sua sincronizzazione in un filmato televisivo (nella specie un messaggio di auguri di Natale agli ascoltatori di un’emittente) non è attività soggetta a compenso ex art. 73 l.a.. Essa rientra invece nel diritto esclusivo del produttore fonografico ex art. 72 lt. a) l.a. ed è pertanto illecita se non è autorizzata da quest’ultimo soggetto (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/1).

In mancanza del consenso del produttore fonografico la sincronizzazione di un fonogramma in un filmato televisivo deve considerarsi illecita quale che sia la finalità (pubblicitaria o semplicemente promozionale) per cui tale filmato è utilizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/2).

SCF è statutariamente legittimato ad esercitare i diritti connessi ex art. 73 l.a. (nella specie: per quantificare e ricevere il pagamento del compenso del caso dal comitato organizzatore dei campionati europei di ginnastica artistica) relativi ai fonogrammi rientranti nel suo repertorio (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, Pres. Est. de Sapia, SCF Consorzio Fonografici c. Comitato Organizzatore Campionati Europei di Ginnastica Artistica, Aida 2009, Repertorio II.2.4).

La sincronizzazione di una musica con le immagini di un film dà luogo ad un’utilizzazione primaria rilevante ex art. 72 e non ad una utilizzazione secondaria disciplinata dall’art. 73 l.a. (Trib. Milano, 19 luglio 2007, Pres.Est. Migliaccio, Sony BMG Music Enterteinment (Italy) s.p.a. c. Eagle Pictures s.p.a., Aida 2008, Repertorio II.2.4).

La direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, non osta a che il compenso per l’utilizzazione di fonogrammi sia disciplinato non soltanto dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è stabilita la società emittente, ma anche dalla normativa dello Stato membro nel quale è situato, per ragioni tecniche, il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato (Corte CE 14 luglio 2005, in causa C-192/04, Aida 2007, 1123/1).

L’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che, per la determinazione dell’equa remunerazione menzionata dalla detta disposizione, la società emittente non è legittimata a detrarre unilateralmente dall’importo del compenso per l’utilizzazione di fonogrammi dovuto nello Stato membro in cui essa è stabilita quello del compenso versato o richiesto nello Stato membro nel cui territorio è situato il trasmettitore terrestre che diffonde i programmi verso il primo Stato (Corte CE 14 luglio 2005, in causa C-192/04, Aida 2007, 1123/2).

Il consenso dell’artista ex art. 80 l.a. alla fissazione delle sue prestazioni, e così alla creazione di un titolo di acquisto originario da realizzarsi tramite la fissazione della sua prestazione su supporto di suono, non richiede alcuna forma scritta nemmeno ad probationem (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/4).

La diffusione di musica tramite altoparlanti in un negozio di vendita al pubblico (nella specie: di capi di abbigliamento) costituisce diffusione di musica non a scopo di lucro in esercizi pubblici ex art. 73 l.a.: a nulla rilevando la diversa nozione di esercizio pubblico prevista dal testo unico di pubblica sicurezza (Trib. Treviso, 7 dicembre 2004, Giud. Pedoja, SCF Società Consortile Fonografi p.a. c. Benetton Retail Italia s.r.l., EMI Music Italy s.p.a., Virgin Music Italy s.r.l., BMG Ricordi s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.2.4).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce sul noleggio si è ispirata all’art. 12 CR, che per l’utilizzazione del fonogramma da parte dell’emittente prevede il versamento di un’equa remunerazione le cui modalità di ripartizione sono determinate dalla normativa nazionale, in mancanza d’accordo tra i diversi interessati, ed indica semplicemente un certo numero di fattori, qualificati non esaustivi, non vincolanti, potenzialmente pertinenti, al fine di determinare ciò che è equo in ciascun caso di specie (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/1).

La nozione di equa remunerazione che figura nell’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce sul noleggio deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli stati membri ed attuata da ciascuno stato membro, il quale determina nell’ambito del proprio territorio i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario ed in particolare dalla suddetta direttiva, l’osservanza di tale nozione comunitaria (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/2).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce non osta ad una norma nazionale che per assicurare l’equa remunerazione degli artisti, interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi privilegi un accordo contrattuale sulla base di criteri obiettivi che le parti dovranno ponderare con riferimento in particolare alle modalità adottate negli altri stati membri ed in caso di fallimento del negoziato tra le parti preveda che la remunerazione sia affidata al giudice nazionale (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/3).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce non osta ad un modello di calcolo dell’equa remunerazione degli artisti interpreti esecutori e dei produttori di fonogrammi, che contenga  fattori variabili e fattori fissi come il numero di ore di diffusione dei programmi, la rilevanza dell’ascolto degli organismi radiofonici e televisivi rappresentati dagli organismi di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti di esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli stati membri limitrofi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l’interesse degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e gli interessi dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/4).

La sincronizzazione di brani musicali su una pellicola, e cioè il loro inserimento nella colonna musicale del film, che non sia stato autorizzato dal produttore fonografico, non integra riproduzione della registrazione vietata dall’art. 72 l.a., ma solo abusiva utilizzazione dei medesimi che consente al produttore di chiedere un compenso ex art. 73 l.a. (Pret. Roma, ordinanza 23 gennaio 1993, Aida 1993, 175/1).

L’art. 73 l.a. attribuisce al produttore fonografico soltanto il diritto di ottenere il compenso nascente dall’utilizzazione del suo fonogramma per mezzo della radiodiffusione, ma non anche il diritto di impedire che tale utilizzazione sia effettuata: ed il produttore può dunque chiedere la condanna dell’emittente al pagamento di quanto dovuto, ma non l’inibitoria della radiodiffusione (Trib. Forlì, 8 settembre 1992, Aida 1993, 154/3).

E’ manifestamente infondata l’eccezione secondo cui l’art. 73 l.a. sarebbe illegittimo perché in contrasto con l’art. 3 cost., in quanto attuerebbe uno squilibrio tra RAI ed emittenza privata. (Trib. Firenze, 13 marzo 1992, Aida 1993, 148/4).

E’ manifestamente infondata l’eccezione secondo cui l’art. 73 l.a. sarebbe costituzionalmente illegittimo perché il soggetto passivo dell’obbligazione di corresponsione del compenso dovuto ai produttori fonografici dovrebbe essere l’ascoltatore e non l’emittente (Trib. Firenze, 13 marzo 1992, Aida 1993, 148/3).

Sussiste lo scopo di lucro dell’utilizzazione radiofonica del fonogramma, necessario per la sua soggezione a compenso ex art. 73 l.a., quando l’utilizzazione avvenga ad opera di emittente privata che alterni la radiodiffusione di brani musicali con comunicati commerciali pubblicitari (Trib. Firenze, 13 marzo 1992, Aida 1993, 148/2).

Il consenso dell’avente diritto e rispettivamente il pagamento del compenso dovuto devono essere provati dal convenuto in giudizio ex artt. 72 e rispettivamente 73 l.a. (Trib. Torino, 31 gennaio 1992, Pres. RISCHIN, Est. SILVA, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. Torino Musica Notizie s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.4).

Costituisce dato di comune esperienza che le emittenti private per la loro attività provvedano nella quasi totalità dei casi a registrare le trasmissioni che poi vengono mandate in onda (e ciò per poter inserire messaggi e notizie): e su questo dato si può fondare la presunzione che tanto abbia fatto in concreto anche una determinata emittente convenuta in giudizio ex artt. 72 e 73 l.a. da un’associazione di produttori fonografici. (Trib. Torino, 31 gennaio 1992, Pres. RISCHIN, Est. SILVA, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. Torino Musica Notizie s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.2.4).

 

2.5 diritto a compenso per copia privata

La legge 93/1992 ha riguardo ai diritti di produttore fonografico, ma non intende ovviamente escludere o abrogare la normativa penale sul diritto d’autore (Cass. 16 gennaio 1993 n. 132, Aida 1995, 298/3).

La legge 93/1992 non ha abrogato le norme dell’art. 171 l.a. poste a tutela dei diritti di produttore fonografico (Cass. 17 giugno 1992, Pres. CAVALLARI, Est. FIORENZA, Imp. Valeri, Aida 1995, Repertorio II.2.5).

 

2.6 diritto di opposizione

2.7 durata dei diritti

L’onere di provare l’estinzione per scadenza temporale dei diritti del produttore videografico incombe al convenuto che la eccepisce (Trib. Milano, Sezione IP, 4 maggio 2009, Aida 2010, 1356/3).

L’estensione a 50 anni della durata dei diritti di produttore fonografico opera dal 29.6.1995 e non si applica ad una causa iniziata con atto di citazione notificato il 16.7.1993 (nella specie la causa riguardava un’utilizzazione avvenuta nel 1993) (Trib. Milano, 29 aprile 1999, Aida 1999, 640/1).

La produzione e distribuzione di un supporto di suono che costituisce copia di un fonogramma caduto in pubblico dominio ma restaurato ed integrato da altra impresa con l’ausilio di un tecnico qualificato costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ai danni di quest’impresa e non anche del tecnico (nella specie intervenuto nel giudizio ad adiuvandurn dell’impresa), che non riveste la qualità di imprenditore dell’iniziativa «editoriale» litigiosa necessaria per essere legittimato attivo all’azione per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (Trib. Milano, 30 marzo 1998, Aida 1998, 560/3).

La questione del possibile conflitto tra le regole di diritto transitorio nell’art. 17 legge 57/1996 così come modificato dalla legge 650/1996 con quelle dell’art. 10 della direttiva 93/98/Cee non è rilevante ai fini del giudizio su un’azione per violazione di diritti connessi di produttore fonografico che anche dopo l’allungamento previsto dalla direttiva sarebbero comunque stati in pubblico dominio all’epoca dei fatti litigiosi (Trib. Milano, 30 marzo 1998, Aida 1998, 560/2).

 

2bis. Produttore di videogrammi

I diritti connessi dell’autore del documentario non creativo non sono soggetti ad usucapione (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 4 settembre 2015, Aida 2015, II.109/2).

La tutela dell’art. 78 ter l.a. in favore del produttore di videogrammi si fonda sull’esercizio di un’attività organizzativo imprenditoriale volta a realizzare la fissazione di una sequenza di immagini e suoni su un supporto materiale, mentre prescinde dal carattere creativo del contenuto dei videogrammi (Trib. Milano, Sezione IP, 7 giugno 2011, Aida 2013, 1538/1).

La fattispecie costitutiva dei diritti del produttore di videogrammi ex art. 78ter l.a. è integrata dalla sola fissazione su di un supporto materiale delle immagini e dei suoni che compongono il videogramma (Trib. Milano, Sezione IP, 9 giugno 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Italia On Line s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.2bis).

I diritti ex art. 79 l.a. sorgono ab origine in capo al soggetto che esercita l’attività di emittente televisiva al momento e per effetto della prima distribuzione al pubblico dei suoi programmi (Trib. Milano, Sezione IP, 9 giugno 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Italia On Line s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.2bis).

L’emittente televisiva non è titolare dei diritti morali d’autore relativi ai suoi programmi televisivi (Trib. Milano, Sezione IP, 9 giugno 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Italia On Line s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.2bis).

La fattispecie costitutiva dei diritti del produttore di videogrammi ex art. 78ter l.a. è integrata dalla sola fissazione su di un supporto materiale delle immagini e dei suoni che compongono il videogramma (Trib. Milano, Sezione IP, 9 settembre 2011, Aida 2012, 1505/1).

La tutela dell’art. 78 ter l.a. in favore del produttore di videogrammi deve essere ricondotta alla natura imprenditoriale dell’attività volta a realizzare la fissazione di una sequenza di suoni su un supporto materiale (Trib. Milano, Sezione IP, 29 aprile 2010, Aida 2011, 1422/2).

Costituisce opera audiovisiva, tutelabile ai sensi dell’art. 78-ter l.a., la fissazione su un supporto materiale di una sequenza di immagini accompagnate da suoni, la cui forma espressiva sia dotata di adeguata creatività ed originalità (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 agosto 2010, G.D. de Sapia, Biassoni c. Digicast s.p.a., Silvestri, TV Silvestri Produzioni s.r.l., Aida 2011, Repertorio II.2bis).