19. Contratti con le collecting societies

Gli artt. 78 l.a. e 3 legge 93/92 considerano quale produttore fonografico chi provvede alla fabbricazione del fonogramma originale mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci: e la prova della qualità di produttore fonografico di determinate registrazioni non è offerta sufficientemente dall’esibizione di un certificato camerale che indica l’oggetto sociale dell’impresa, dall’attribuzione ad essa di un codice produttore da parte della Siae, dal suo versamento di diritti fonomeccanici relativi al periodo delle registrazioni in causa, dalla produzione in giudizio di moduli di richiesta di licenza di riproduzione di opere di repertorio Siae drm 2/94 (Trib. Milano, 17 luglio 2003, Aida 2005, 1026/1).

Ai sensi dell’art. 5 co. 4 l. 93/1992 i produttori fonografici cessionari del diritto a compenso dell’artista ex art. 73 co. 1 l.a. non sono obbligati a pagare ad IMAIE i compensi per gli artisti cedenti: sempre che i fonografici abbiano adempiuto l’obbligo ex art. 5 co. 1 l. 92/1993 di fornire ad IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto, e più in generale gli elementi per una pronta verifica dell’entità dei compensi ceduti. Una diversa lettura dell’art. 5 co. 4 l. 93/1992 che prevedesse l’obbligo per i fonografici di pagare ad IMAIE i compensi ora detti ed il diritto di ripetere queste somme ad IMAIE in sede di riparto tra i diversi aventi diritto si scontrerebbe con il principio generale della compensazione (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/5).

Le questioni di legittimità comunitaria e costituzionale del monopolio di IMAIE sulla percezione dei compensi degli artisti ex art. 73 co. 1 l.a. sono irrilevanti se non siano state provate in causa né l’esistenza di soggetti potenzialmente interessati a concorrere con IMAIE nella prestazione di questo servizio, né tantomeno l’aspettativa degli artisti a poter scegliere servizi di collecting alternativi a quello offerto da IMAIE (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/1).

Il produttore fonografico che abbia concluso con un interprete un contratto per la registrazione in esclusiva delle sue esecuzioni ha un diritto esclusivo alla loro registrazione e al loro sfruttamento commerciale, e può opporsi alla registrazione dal vivo non da lui autorizzata di un concerto dell’artista: che costituisce un illecito extracontrattuale, nonostante il bootleg abbia eventualmente ottenuto i consensi della SIAE, relativi soltanto ai diritti degli autori (Pret. Lodi, 21 marzo 1992, Aida 1992, 97/2).