16. Scrittura teatrale

Non sussiste l’idoneità ingannatoria richiesta per configurare il reato di cui all’art. 517 c.p. quando gli elementi di differenziazione tra i prodotti dell’imitatore e quelli imitati sono tali da escludere che il consumatore medio possa essere indotto in errore sulla provenienza dei beni (nella specie, si è ritenuto che non costituisca reato porre in vendita prodotti somiglianti ai personaggi oggetto delle serie televisive di cartoni animati “Sailor Moon” e “Sailor Moon R” quando sussistano differenze di dimensioni, di colori e di numero di bambole contenute tra le confezioni dei prodotti dell’imitatore e quelle dei prodotti messi in commercio dal soggetto che ha acquistato il diritto di utilizzazione economica delle serie televisive in questione per la produzione di giocattoli) (Trib. Taranto – Sezione distaccata di Martina Franca, 25 agosto 2002, Giud. Campanale , Imp. Angelo Cassano, Aida 2003, Repertorio II.16)

Il contratto avente ad oggetto una prestazione intellettuale è pur sempre un contratto d’opera, dal quale discendono obbligazioni di risultato Cass. 4 marzo 2002 n. 3062, Aida 2002, 822/2).

Nel caso del contratto per la regia di un’opera lirica il recesso unilaterale delle parti è disciplinato dall’art. 2237 e non dall’art. 2227 c.c. (Cass. 4 marzo 2002 n. 3062, Aida 2002, 822/1).

Il contratto di lavoro artistico è rimesso alla competenza del giudice del lavoro, trattandosi di controversie relative a rapporto di lavoro parasubordinato ex art. 409 n.3 c.p.c. (Trib. Milano, ordinanza 20 aprile 2000, Giud. DE SAPIA, Vincenzo Monteleone c. La Diva s.r.l., Nadia Furlon, Aida 2000, Repertorio II.16).

Attesa la sua funzione pubblicistica non è risolubile per inadempimento un accordo tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli artisti che fissi alcuni criteri esecutivi per l’attuazione dell’art. 6 l. 93/1992 (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/3).

L’autorizzazione    del    competente    ufficio   del   lavoro   ex art. 12  d.p.r. 179/81 incide  sul rapporto di lavoro di artisti extracomunitari,  eterminandone la nullità ove manchi e subordinando comunque ai suoi dettami il contenuto del  rapporto che per suo effetto si costituisce (Cass. 27 giugno 1994 n. 6167, Pres. Est. TREZ­ZA, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Ionescu Muresanu, Stefan, Aida 1996, Repertorio II.16).

Il rifiuto di un artista di effettuare lo spettacolo pattuito è giustificato ex art. 1460 c.c. quando l’organizzatore dello spettacolo non abbia predisposto il tipo pattuito di palcoscenico, attrezzature e camerini (Trib. Milano, 13 dicembre 1993, Pres. CIAMPI, Est. GROSSI, Bussola Club di Vallicelli Dosia & C. s.a.s. c. Trident Agency s.r.l., Loredana Bertè, Aida 1994, Repertorio II.16).

L’artista che abbia stipulato con una società organizzatrice di concerti un contratto di prestazione artistica per uno spettacolo ha l’onere di organizzare la propria attività ed i propri spostamenti in modo da poter comunicare, eventualmente anche tramite altre persone, impedimenti sopravvenuti alla propria esecuzione: dovendo diversamente rispondere dei danni liquidabili equitativamente costituiti dal discredito commerciale, dal pregiudizio all’immaffine e clientela subito dall’organizzatore per non essere stato posto in grado di avvertìre dell’in conveniente la propria clientela (Trib. Milano, 19 luglio 1993, Pres. PATRONE, Est. BONARETTI, La Querce s.r.l. c. Videogram Industries Columbus-Consilium Sabrina Management s.r.l., con l’intervento di Ferdinando Capecchi, Aida 1994, Repertorio II.16).

                Stipulato un contratto che preveda un numero minimo garantito di spettacoli con la partecipazione di un artista, ed un compenso a suo favore costituito da un minimo garantito per spettacolo e dal 5% della quota di incasso della relativa serata eccedente una determinata soglia, l’artista ha diritto al pagamento di tutte le serate che non vengano concretamente organizzate (Trib. Milano, 17 settembre 1992, Aida 1993, 157/1).

La partecipazione di un artista alle prove relative all’adattamento di un’opera teatrale (anziché alla sua traduzione prevista dalla scrittura teatrale) costituisce tolleranza del creditore che non può giustificare l’inadempimento dell’impresario e non comporta per se stessa modificazione della disciplina contrattuale (Cass. 12 settembre 1991 n. 9535, Aida 1992, 15/4).

Nella vicenda del rapporto di lavoro costituito con il contratto di scrittura teatrale il rischio professionale dell’artista, limitato ai riflessi eventualmente negativi della sua prestazione sull’opinione pubblica con scapito della propria reputazione, rileva solo in quanto il rifiuto di partecipare alle rappresentazioni dell’opera teatrale trovi giustificazione in un grave inadempimento dell’impresario a termini dell’art. 1455 c.c. (Cass. 12 settembre 1991 n. 9535,  Aida 1992, 15/3).

Inadempiente al contratto di scrittura teatrale concluso con un attore per la sua interpretazione della traduzione di un’opera l’impresa teatrale che pretenda di mettere in scena un adattamento della medesima opera (Cass. 12 settembre 1991 n. 9535, Aida 1992, 15/2).

L’adattamento di una composizione drammatica non consentito dagli credi del suo autore non può alterare l’opera originaria senza violazione degli interessi dell’autore e dell’interesse pubblico alla promozione culturale: mentre la violazione di quest’ultimo soggiace a sanzioni che si rinvengono anche al di là della legge sul diritto d’autore nell’ordinamento generale e tra l’altro nella disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti (nella specie: di scrittura teatrale) (Cass. 12 settembre 1991 n. 9535, Aida 1992, 15/1).

L’art. 84 co.2 l.a. attribuisce all’ente organizzatore non la titolarità dei diritti ex artt. 80ss. l.a. ma la semplice veste di rappresentante del coro e dell’orchestra limitatamente alla riscossione del compenso che, se versato in sue mani, ha effetto pienamente liberatorio (App. Firenze, 15 luglio 1991, Pres. DE CASTELLO, Est. LUCENTINI, Ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze c. Florence International di Roberto Bartoli, Aida 1994, Repertorio II.16)