15. Contratti di registrazione fonografica

Le controversie sui contratti di registrazione fonografica, nei quali il produttore riconosce all’interprete un compenso stabilito normalmente in una percentuale sulle vendite dei supporti e sui ricavi da altre utilizzazioni della registrazione e l’interprete concede al produttore l’esclusiva sulle sue interpretazioni per tutta la durata del contratto e per i successivi rinnovi, sono devolute alla competenza del giudice del lavoro (Trib. Roma, Sezione Lavoro, 12 marzo 2012, Aida 2015, 1661/1).

In presenza di una clausola negoziale che obbliga il produttore discografico a pubblicare e distribuire il disco in Italia e solo eventualmente all’estero, non si può ricavare un obbligo del produttore a distribuire il disco oltreconfine dalle rassicurazioni offerte all’artista nella fase precontrattuale né dagli artt. 1374 e 1375 c.c. (Trib. Roma, Sezione Lavoro, 12 marzo 2012, Aida 2015, 1661/2).

Il produttore che subisca l’atteggiamento non collaborativo e ricattatorio dell’artista a sé legato da un contratto di produzione fonografica non può avvalersi del recesso per giusta causa ex art. 2285 c.c. ma può chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. per violazione dell’obbligo di buona fede in executivis (Trib. Roma, Sezione Lavoro, 12 marzo 2012, Aida 2015, 1661/3).

Dal contratto di registrazione discografica deriva ex artt. 1374 e 1375 c.c. in capo al produttore l’obbligo di adoperarsi con la diligenza ordinaria per consentire la massima diffusione e vendita del disco; in difetto di un’esplicita previsione contrattuale, tale dovere non giunge però sino a promuovere il disco in tutti i paesi del mondo ove l’artista, a suo dire, avrebbe potuto penetrare con forza il mercato nazionale (App. Roma, 13 ottobre 2014, Aida 2015, II.71/1).

La clausola del contratto di registrazione tra artista e produttore fonografico secondo cui “l’artista si obbliga a rendere, per ogni anno di durata del contratto prestazioni che consentano la produzione di almeno un fonogramma contenente almeno 12 brani musicali” rende determinati l’obbligo contrattuale e la prestazione dell’artista ed esclude che il produttore fonografico possa esigere dall’artista prestazioni ulteriori rispetto a quanto indicato dalla clausola (App. Milano, Sezione IP, 12 febbraio 2013, Pres. Tarantola, Est. Zoia, Omar Codazzi c. Beitempi s.p.a., Euro Zeta, Aida 2013, Repertorio II.15).

Le clausole contrattuali con cui un artista si obbliga «a non richiedere né ora né in futuro alcun compenso per qualsiasi utilizzo delle registrazioni» della sua interpretazione, e che prevedono un compenso «a partire dal primo disco successivo al raggiungimento della copertura dei costi imputabili alla registrazione, alla produzione e alla fabbricazione del disco» confermano una prassi tipica del settore, che richiede all’interprete la prestazione sostanzialmente gratuita sul piano monetario (perché rimunerata in termini di ritorno pubblicitario, visibilità e notorietà altrimenti difficilmente ottenibili) ed addossa alla casa discografica i costi di produzione e distribuzione del CD (costi da compensare con eventuali ricavi percepiti dalle vendite) (Trib. Milano, 13 luglio 2005, Aida 2006, 1096/1).

Non sono soggetti a contributi previdenziale i corrispettivi per la cessione dei diritti di immagine o d’artista in registrazioni audiovisive, dal momento che non costituiscono compensi differiti per l’attività di spettacolo (Cass. Sez. Lavoro 28 gennaio 2004, Pres. Mattone, Est. Lupi, Rosso di Sera Edizioni Musicali s.a.s. c. Enpals, Aida 2004, Repertorio II.15).

Non sono assoggettate all’obbligo di contribuzione ENPALS le prestazioni rese dall’artista in sala di incisione (App. Brescia, 31 gennaio 2004, Pres. Nora, Est. Terzi, Media records s.r.l.  c. INPS, Aida 2004, Repertorio II.15 ).

Le attività di supporto tecnico alla registrazione fonografica svolte in sala di incisione dalle figure professionali previste dal d.lgs. C.p.s. 708/47 e successive modificazioni non sono prestazioni assoggettate alla contribuzione ENPALS. (App. Milano, 11 giugno 2004, Pres. Mannacio, Est. Accardo, ENPALS Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo c. Time s.r.l., Giacomo Maiolini, Aida 2004, Repertorio II.15 ).

Perché sorga l’obbligo contributivo verso l’ENPALS è necessario che i lavoratori collaborino alla produzione di spettacoli, nella quale non rientra l’esecuzione di brani musicali in sala di registrazione per realizzare prodotti discografici (App. Milano, 30 dicembre 2002, Pres.. De Angelis, Est. Sbordone, ENPALS-Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo  c. Emi Virgin Music Publishing Italy s.r.l., Aida 2003, Repertorio II.15).

L’obbligo contributivo verso l’ENPALS sussiste anche ove l’attività svolta per la crea-zione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione (Cass. 3 settembre 2002 n.12824, Aida 2003, 885/1).

Il diritto ad una percentuale delle vendite dei dischi attribuito ex contractu dal produttore fonografico al cd. “produttore artistico” è soggetto al termine di prescrizione previsto dall’art. 2848 n. 4 c.c. (Tribunale di Milano, 27 giugno 2002, Giud. MARANGONI, Mario Rapallo c. BMG Ricordi s.p.a., Aida 2002, Repertorio  II.15).

Ai fini dell’obbligo di iscrizione all’ENPALS il riferimento ai lavoratori dello spettacolo contenuto nel d.l. c.p.s. 708/1947 va riferito a qualsiasi prestatore d’opera impegnato in manifestazioni che hanno il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori: tra le quali non rientrano la registrazione di brani musicali in sala d’incisione, la progettazione e la realizzazione di un album fonografico (Tribunbale di Milano, 14 giugno 2002, Giud. CINCOTTI, Time s.r.l., Giacomo Maiolini, avv.ti De Preto, Quiriconi c. ENPALS Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo,  avv.ti Cardano, Prevert, Aida 2002, Repertorio II.15).

Il contratto con cui l’artista si obbliga a prestare la propria attività per la registrazione di un numero predeterminato di interpretazioni canore e cede i diritti su queste performance a fronte di royalties per la vendita dei dischi non prevede alcuna correlazione tra il compenso erogato e la prestazione concretamente svolta – le ore oppure i giorni passati in sala di registrazione per la realizzazione del brano musicale -, che connota invece i rapporti di lavoro subordinato e quelli di collaborazione autonoma, coordinata o meno che sia (3) (App. Firenze, 2 aprile 2002, Pres. DRAGO, Est. BARTOLOMEI, ENPALS Ente Nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, avv.ti Cardano, Pucci c. Best Sound s.r.l., Franco Godi, avv.ti Pojaghi, Cecchi Aglietti, Aida 2002, Repertorio II.15).

L’obbligo di pagamento dei contributi ENPALS prescinde dalla ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma presuppone comunque lo svolgimento di un’attività di spettacolo, inteso come manifestazione davanti ad un pubblico; non sono dunque soggetti ad obbligo contributivo i compensi corrisposti ad artisti a fronte di esecuzioni musicali destinate all’incisione fonografica (App. Firenze, 11 gennaio 2002,  Pres. DRAGO, Est. PIERI, ENPALS Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, c. Best Sound s.r.l., Franco Godi, Aida 2002, Repertorio II.15)

Un contratto di edizione fonografica avente ad oggetto l’esecuzione di interpretazioni artistiche e la loro riproduzione su fonogrammi che individui una nota impresa terza incaricata della distribuzione dei supporti fonografici risponde all’interesse dell’artista ad acquisire notorietà attraverso la distribuzione dei fonogrammi da parte dell’impresa terza; il produttore fonografico che non incarichi della distribuzione quest’ultima impresa è dunque responsabile di un inadempimento contrattuale che giustifica una pronuncia di risoluzione (1) (Tribunale di Firenze, 8 gennaio 2002, Giud. ZAZZERI, Giovanna Di Cesare c. Linearecord di Alessandra Salvo, Nuova Fonit Cetra s.p.a., in Aida 2002, Repertorio II.15).

La clausola di un contratto di registrazione concluso da un artista con una casa discografica che vieta al primo la registrazione della medesima musica in qualsiasi modo per un certo tempo non può essere ricondotta ai patti di non concorrenza ex art. 2596 c.c., costituendo piuttosto una disciplina della cessione dei diritti di  sfruttamento economico di interpretazioni di opere musicali (App. Milano, 26 giugno 2001, Pres. URBANO – Est.  BICHI – Ira s.r.l. c. CGD East West s.p.a., Iradea Anemic Music s.a.s, Federico Renzulli, Pietro Pelù, Aida 2002, Repertorio II.15).

La controversia relativa all’obbligazione di pagare compensi e spese derivante ad un artista da un contratto di management rientra tra quelle previste dall’art. 409 n. 3 c.p.c., e come tale non è compromettibile in arbitri né rituali né irrituali, ma appartiene alla competenza funzionale del giudice del lavoro (Trib. Milano, 5 marzo 1998, Aida 1998, 559/1).

La stipulazione di un contratto di registrazione ad opera di un complesso musicale costituito in forma di società in nome collettivo irregolare, e la conseguente obbligazione solidale dei componenti del complesso ad eseguire il contratto di registrazione non esclude che un singolo membro del complesso stipuli con il medesimo produttore fonografico un separato contratto di registrazione, obbligandosi a registrazioni ulteriori rispetto a quelle del complesso di cui fa parte (Cass. 20 aprile 1998 n. 4013, Aida 1998, 511/3).

Il contratto col quale un artista si obbliga a fornire le proprie prestazioni artistiche in esclusiva ad un produttore fonografico per la realizzazione di registrazioni sufficienti alla produzione e commercializzazione di otto dischi LP in un determinato arco di tempo (nella specie: di oltre cinque anni) non può essere qualificato nullo solo per la pretesa inopportunità della pubblicazione di tanti LP in questo arco di tempo e per la pretesa sostanziale incompatibilità della durata ora detta con lo svolgimento di un’attività creativa vasta e complessa come quella necessaria a realizzare tanti LP (Cass. 20 aprile 1998 n. 4013, Aida 1998, 511/1).

Stipulato un contratto di registrazione trilaterale che preveda la prestazione degli artisti, l’assistenza tecnico‑produttiva del loro manager (costituito in forma di società in accomandita semplice) ed il pagamento delle royalties dalla casa discografica direttamente e solo a quest’ultimo, ed adempiute interamente le obbligazioni degli artisti, la domanda di questi ultimi e del loro manager di risoluzione del contratto per inadempimento della casa discografica appartiene alla competenza del giudice ordinario e non di quello del lavoro, che sarebbe invece competente a conoscere delle controversie relative all’esistenza, al contenuto ed alle modalità della prestazione dovuta dagli artisti, ove concorrano i requisiti di personalità, continuatività e coordinazione della loro attività con quella della casa discografica (Pret. Firenze, 20 ottobre 1994, Aida 1995, 332/1).

Il produttore fonografico che abbia concluso con un interprete un contratto per la registrazione in esclusiva delle sue esecuzioni ha un diritto esclusivo alla loro registrazione e al loro sfruttamento commerciale, e può opporsi alla registrazione dal vivo non da lui autorizzata di un concerto dell’artista: che costituisce un illecito extracontrattuale, nonostante il bootleg abbia eventualmente ottenuto i consensi della SIAE, relativi soltanto ai diritti degli autori (Pret. Lodi, 21 marzo 1992, Aida 1992, 97/2).

Rientra nella competenza del giudice del lavoro la controversia relativa ad un contratto di scrittura artistica con cui l’artista si è obbligato in esclusiva alla registrazione di opere musicali in favore di una casa discografica per una durata apprezzabilmente lunga, ed ha accettato il pieno coordinamento della sua attività con le esigenze tecnico ‑organizzative della società: senza che in contrario rilevi la permanenza di una residua libertà di autodeterminazione dell’artista in ordine a rappresentazioni teatrali, essendo queste attività estranee al contratto di scrittura artistica relativo ad interpretazioni destinate alla fonoriproduzione (Cass. 17 marzo 1992 n. 3272, Aida 1992, 22/1).

Rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro ex artt. 409 n. 3 e 413 c.p.c. la causa per ripetizione di royalties indebitamente pagate promosse da una casa discografica contro le altre parti di un rapporto contrattuale di produzione fonografica, che nella specie preveda per un notevole lasso di tempo ed in posizione di saliente preminenza l’opera personale di un cantante e quella ad essa strettamente connessa di altri soggetti, tutte attuate nell’ambito di una programmazione negoziale diretta a contemperare le personali esigenze professionali dei singoli con quelle economico‑organizzative della casa discografica (Trib. Milano, 24 ottobre 1991, Aida 1992, 66/1).

Rientra nella competenza del giudice del lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c. la cognizione di una domanda di inadempimento di contratto e di danni proposta da un artista nei confronti di una casa discografica: quando il contratto ínter partes prevede una collaborazione non limitata ad un’unica registrazione, ed ha comportato un impegno protrattosi nel tempo, con la soggezione dell’artista alle direttive dell’imprenditore sul piano organizzativo, e benché la collaborazione con la casa discografica non abbia costituito l’esclusiva attività dell’artista (Trib. Milano, 19 ottobre 1991, Aida 1992, 64/1).