14. Problemi generali

La procedura ex art. 4 decreto luogotenenziale 20.7.1945 n. 440 deve essere qualificata come un “arbitraggio”: onde in mancanza di esito negativo di questa procedura le domande Imaie di pagamento del compenso ex art. 84 sono improponibili (Trib. Catania, 16 aprile 2012, Aida 2015, 1664/3).

Il comportamento dell’artista che, per mezzo del suo agente, pretenda dal produttore discografico la modifica del contratto come condizione per eseguire le prestazioni pattuite costituisce grave inadempimento agli obblighi di buona fede in executivis e legittima la risoluzione ex art. 1453 c.c. (Trib. Roma, Sez. IV lavoro, 12 marzo 2012, Aida 2013, 1553/1).

La fama e la notorietà raggiunte da un artista 30 anni dopo la stipulazione del primo contratto medio tempore scaduto gli consentono di fissare una percentuale di royalties più elevata quale prezzo del consenso per l’utilizzo delle sue prestazione (App. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2012, Aida 2013, 1559/2).

La domanda di risoluzione di un contratto di registrazione fonografica per inadempimento da parte del produttore dell’obbligo di munirsi del certificato di agibilità e di pagamento degli oneri previdenziali deve essere respinta poiché tali questioni non incidono direttamente sulle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti e danno invece luogo ai correlativi obblighi di pagamento nei confronti dell’ENPALS ed alle eventuali sanzioni connesse al loro mancato assolvimento (Trib. Milano, Sezione IP, 8 ottobre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Omar Codazzi c. Beitempi s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.14).

Nel caso in cui un gruppo di artisti abbia regolato le proprie attività in comune con una serie di scritture private ed esse prevedano l’applicazione di penali a carico dei membri del gruppo che risultino inadempienti alle obbligazioni così assunte, l’irrogazione di sanzioni illegittime dà titolo all’artista ingiustamente colpito per sottrarsi all’applicazione del contratto (Trib. Milano, Sezione IP, 8 marzo 2010, Pres.Est. de Sapia, Antonini Edoardo Maria, Pernigotti Chiara Letizia, Potenti Roberto, Romani Fabrizio c. Cantatore Carlos, Aida 2011, Repertorio II.14).

Il fotografo ha diritto alla restituzione delle immagini messe a disposizione di una testata giornalistica per la loro eventuale pubblicazione, a condizione che non abbia ceduto anche i relativi diritti di utilizzazione economica (nella specie trattavasi di immagini relative ad eventi sportivi che la testata conservava in archivio in vista di una loro possibile ripubblicazione) (Trib. Torino, Sezione IP, 18 giugno 2010, Aida 2011, 1427/6).

Mancano i presupposti del mandato in rem propria – e ricorrono invece quelli del mandato oneroso – quando l’interesse del mandatario risulti delimitato alla gestione dell’affare (costituito nella specie dalla conclusione di un contratto discografico in nome e per conto di un editore musicale e di un’artista) ed al solo fine di conseguire il compenso stabilito, essendo venuta meno ogni connessione con altri rapporti obbligatori tra le parti per effetto della risoluzione consensuale dei contratti di manageriato e di produzione artistica ed esecutiva paralleli al mandato stesso (Trib. Milano, Sezione IP, 20 ottobre 2010, Aida 2011, 1440/2).

E’ giusta causa di revoca del mandato oneroso ed esclude come tale l’obbligo per il mandante di indennizzare il mandatario ex art. 1725 c.c. un mutamento dei rapporti personali e contrattuali tale da compromettere la possibilità di leale e fattiva collaborazione tra le parti (nella specie trattavasi di mandato conferito da un’artista e da un editore musicale ad un manager per la conclusione di un contratto discografico) (Trib. Milano, Sezione IP, 20 ottobre 2010, Aida 2011, 1440/3).

Il titolare dei diritti sulle prestazioni dell’artista che consenta a un produttore fonografico di fissare e negoziare con i terzi l’utilizzazione di queste prestazioni, riservandosi tuttavia il diritto di manifestare il proprio consenso rispetto ad alcune forme di utilizzazione (nella specie, pubblicitarie), non può impedire utilizzazioni che abbia consentito, sia pur subordinatamente alla percezione di un certo corrispettivo superiore a quello di fatto pattuito dal produttore fonografico con il terzo utilizzatore; nella medesima ipotesi d’altro canto il titolare dei diritti sulla prestazione artistica non può lamentare un inadempimento contrattuale, qualora dal contratto risulti l’assoluta libertà del produttore fonografico di contrarre i con i terzi il livello di corrispettivi (Trib. Milano, Sezione IP, 14 gennaio 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, GSU s.a. Edizioni Musicali c. Carosello Edizioni Musicali e Discografiche s.r.l., Aida 2011, Repertorio II.14).

Se è vero che secondo il principio della libertà delle forme contrattuali non è richiesta la forma scritta ad substantiam per la stipulazione di un contratto atipico di management artistico, il manager che agisce in giudizio per la condanna dell’artista al pagamento del corrispettivo pretesamente dovuto ex contractu ha l’onere di provare l’esistenza e l’oggetto del relativo accordo (Trib. Firenze, 19 aprile 2008, Aida 2009, 1290/1).

Le sezioni specializzate in proprietà intellettuale sono competenti anche in relazione alle controversie relative ai contratti riguardanti i diritti connessi (nella specie: di artista e di produttore fonografico), che debbono dunque essere decise non dal giudice monocratico ma dal collegio (Trib. Roma, 14 giugno 2007, Aida 2008, 1224/1).

Su un medesimo brano musicale già eseguito e registrato possono coesistere differenti diritti esclusivi facenti capo distintamente all’autore, all’esecutore e al soggetto che ha effettuato la registrazione, di modo che la cessione di uno di essi non implica il trasferimento degli altri, e colui che intenda riprodurre il brano registrato ha l’onere di acquisirli tutti e tre dai rispettivi titolari (App. Torino, 13 gennaio 2006, Aida 2007, 1147/1).

Deve essere rigettata l’azione contrattuale per sequestro in Italia di CD contenenti canti gregoriani, che il ricorrente qualifica come inadempimento di una licenza non esclusiva dei diritti di produttore fonografico limitata alla Germania: quando la distribuzione dei CD in Italia non sembra riconducibile ad un inadempimento del licenziatario per la Germania (Trib. Roma, 8 giugno 2005, Giud. Costa, Istituto Pia Società Figlie c. M.A.T. Music Theme Licensing GMBH, Fenice Diffusione Musicale s.r.l., Membram Internazional GMBH, Aida 2006, Repertorio II.14).

Chi si obbliga nei confronti di un terzo a costituire una società i cui soci (nella specie gli artisti di un gruppo musicale) conferiscono alla società i diritti ad essi spettanti sulle proprie esecuzioni artistiche, e rendono così possibile il trasferimento dei diritti ora detti dalla società al terzo, risponde delle obbligazioni assunte ex art. 1381 c.c. se la società non si costituisce e se in questo modo i diritti previsti dal contratto non si trasferiscono al terzo (Trib. Forlì, 30 settembre 2004, Giud. Giunchi, Sound Of Italy s.a.s. di Lolli Monia e C. c. La Buona Novella s.d.f., Sergio Di Mauro, Aida 2005, Repertorio II.14).

Quando l’artista abbia pattuito con il produttore prima del dlgs 685/1994 un limite triennale all’utilizzazione della propria prestazione da parte del produttore, l’utilizzazione di quest’ultimo successiva al termine ora detto costituisce inadempimento di contratto e fonda un diritto dell’artista al risarcimento dei danni che possono essere individuati nel mancato ottenimento del presumibile prezzo del consenso (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 679/5).

Presenta i caratteri della parasubordinazione e rientra pertanto nella competenza del giudice del lavoro il rapporto fra un’emittente televisiva ed il conduttore di un programma dove la prestazione, pur eseguita in un quadro di sostanziale autonomia: a) persegua finalità ed esigenze proprie della rete televisiva; b) sia dovuta per un consistente arco temporale, in esclusiva e con determinazione frazionata del pagamento del corrispettivo; c) abbia carattere sostanzialmente personale, che non è escluso dalla presenza di collaboratori scelti direttamente dal conduttore ma retribuiti dalla rete televisiva (Pret. Monza, 29 aprile 1993, Aida 1993, 186/1).

Deve escludersi l’applicabilità dell’art. 125 l.a. ad un contratto di cessione definitiva ed onnicompresiva di tutti i diritti inerenti ad un’opera fotografica (Trib. Venezia, 19 ottobre 1992, Aida 1994, 219/1).

 

14.1 disponibilità del diritto

I diritti del costitutore di banche di dati sono trasferibili (nella specie: con un atto di cessione del relativo ramo d’azienda) (Trib. Roma, 10 dicembre 2007, Aida 2009, 1276/3).

Ai sensi dell’art. 5 co. 4 l. 93/1992 i produttori fonografici cessionari del diritto a compenso dell’artista ex art. 73 co. 1 l.a. non sono obbligati a pagare ad IMAIE i compensi per gli artisti cedenti: sempre che i fonografici abbiano adempiuto l’obbligo ex art. 5 co. 1 l. 92/1993 di fornire ad IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto, e più in generale gli elementi per una pronta verifica dell’entità dei compensi ceduti. Una diversa lettura dell’art. 5 co. 4 l. 93/1992 che prevedesse l’obbligo per i fonografici di pagare ad IMAIE i compensi ora detti ed il diritto di ripetere queste somme ad IMAIE in sede di riparto tra i diversi aventi diritto si scontrerebbe con il principio generale della compensazione (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/5).

L’autore della fotografia di una persona che ne ceda i diritti asserendo il con­ senso della persona ritrattata alla pubblicazione ha l’onere di provare direttamente questo consenso (Trib. Milano, 28 novembre 1996, Aida 1997, 481/4).

L’agenzia di stampa fotografica che sia terzo subacquirente dei diritti relativi ad una fotografia di una persona e li ceda ad un editore garantendo l’esistenza del consenso del ritrattato alla sua pubblicazione, senza aver verificato presso il proprio dante causa l’avvenuta concessione del consenso e senza essere anche per questo in grado di provarlo, risponde dei danni che l’editore debba pagare alla persona ritratta per violazione del suo diritto all’immagine (Trib. Milano, 28 novembre 1996, Aida 1997, 481/3).

Il diritto morale dell’artista ex art. 81 l.a. è inalienabile ed irrinunciabile e quindi esercitabile anche quando l’utilizzazione contestata sia stata contrattualmente prevista (Trib. Milano, 18 luglio 1994, 279/1).

I diritti del produttore fonografico ex art. 72 l.a. sono trasferibili e possono essere oggetto di licenze (Trib. Bologna, ordinanza 31 gennaio 1992, Aida 1992, 86/1).

I diritti del produttore fonografico sono trasferibili, e possono essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive, che in ogni caso attribuiscono al licenziatario la legittimazione ad agire contro i contraffattori (Trib. Milano, ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/2).

 

14.2 capacità e legittimazione a disporre

Il contratto di cessione definitiva di tutti i diritti di utilizzazione relativi ad un’opera fotografica comporta anche il trasferimento della proprietà del supporto materiale, costituito dal negativo, o diapositiva, dell’opera fotografica: che deve pertanto essere consegnato dal cedente al cessionario (Trib. Venezia, 19 ottobre 1992, Aida 1994, 219/2).

 

14.3 forma e prova degli atti

Il contratto di mandato (nella specie per la gestione di diritti di produttore fonografico ed artista) non è soggetto alla forma della scrittura privata autenticata (Trib. Milano, Sezione IP, 2 agosto 2012, Aida 2013, 1566/3).

Nel rapporto processuale tra l’artista attore ed il produttore fonografico convenuto in violazione dei diritti del primo la qualificazione del secondo come produttore fonografico non costituisce prova sufficiente del suo diritto alla distribuzione, diffusione e commercializzazione della registrazione, che può essere invece data soltanto per iscritto ex art. 110 l.a. (App. Milano, Sezione IP, 11 settembre 2012, Aida 2013, 1567/1).

L’art. 110 l.a. si applica anche ai diritti connessi (nelle specie: su fotografie cd. semplici) (Trib. Torino, Sezione IP, 18 giugno 2010, Aida 2011, 1427/2).

La regola dell’art. 110 l.a. relativa alla prova scritta della cessione dei diritti di utilizzazione non si applica alla prova della cessione dei diritti del fotografo non creativo a chi agisca contro l’utilizzatore non autorizzato della fotografia (Trib. Roma, Sezione IP, 6 agosto 2008, Pres. Monsurrò, Est. Izzo, La Presse s.r.l. c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 2009, Repertorio II.14.3).

Il requisito della forma scritta dell’art. 110 l.a. non si applica al consenso manifestato da un artista alla fissazione e registrazione della sua prestazione (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/4).

L’art. 110 l.a. si applica anche ai diritti connessi aventi carattere patrimoniale (Trib. Torino, 23 febbraio 2009, Aida 2009, 1309/1).

Per la prova dell’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine di una persona non è prevista la forma scritta (Trib. Torino, 23 febbraio 2009, Aida 2009, 1309/2).

Quando la registrazione è effettuata su commissione, il committente acquista i diritti di produttore fonografico a titolo originario e l’incarico di registrazione non richiede la forma scritta nemmeno ad probationem (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/3).

Il consenso dell’artista ex art. 80 l.a. alla fissazione delle sue prestazioni, e così alla creazione di un titolo di acquisto originario da realizzarsi tramite la fissazione della sua prestazione su supporto di suono, non richiede alcuna forma scritta nemmeno ad probationem (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/4).

La cessione dall’interprete al produttore dei diritti relativi ad una esecuzione futura dell’interprete deve essere provata per iscritto dal produttore che l’alleghi (Trib. Milano, 13 luglio 2005, Aida 2006, 1096/2).

Poiché la cessione dei diritti connessi va provata per iscritto l’acquirente/utilizzatore di una fotografia che non richieda ed ottenga dall’editore cedente la prova della liberatoria del fotografo risponde a titolo risarcitorio del danno cagionato dalla contraffazione (Trib. Milano, 1 marzo 2004, Aida 2004, 1004/4).

Non viola l’art. 70 co. 3 l.a. una citazione che menzioni il titolare originario dei diritti sull’opera citata ma non i suoi aventi causa (App. Milano, 25 gennaio 2002, Aida 2002, 866/4).

Dall’ambito delle facoltà riconosciute dall’art. 70 l.a. non vi è ragione di escludere la possibilità di tradurre il brano citato in lingua italiana: quanto meno quando ciò risponda all’esigenza di agevolare la comprensione dell’analisi e del commento critico; e sempre che la traduzione non consista in interventi obiettivamente erronei e manipolativi, estranei alla figura della mera riproduzione liberalizzata dalla norma in esame (App. Milano, 25 gennaio 2002, Aida 2002, 866/3).

L’art. 70 l.a. risponde all’esigenza di proteggere l’esercizio del diritto di critica, inteso quale libera possibilità di discussione delle idee e dei contenuti formali ed estetici di qualsiasi opera (App. Milano, 25 gennaio 2002, Aida 2002, 866/2).

La riproduzione parziale (quasi sempre in misura pari al 20%) dei testi delle canzoni di un complesso musicale all’interno di un’opera che ne illustra e critica l’attività artistica è lecita ex art. 70 l.a. perché non rappresenta una utilizzazione concorrenziale rispetto allo sfruttamento del diritto d’autore su questi testi (App. Milano, 25 gennaio 2002, Aida 2002, 866/1).

Quando alcune parti di una dispensa universitaria sono riprese da un successivo manuale altrui l’autore della dispensa può ottenere un’inibitoria della dilazione dei suoi diritti: che tuttavia lascia integra la facoltà del convenuto di pubblicare e diffondere il manuale ex novo a condizione di espungere dallo stesso i passi oggetto di illecita riproduzione o, in alternativa, di specificare nel testo o in nota, con l’uso di virgolette o di ogni altro mezzo idoneo, che i passi sono riprodotti integralmente dalla dispensa (Trib. Bari, 19 settembre 2001, Aida 2002, 857/3).

In quanto riferito al diritto connesso l’art. 91 l.a. non può essere applicato alle fotografie a carattere creativo (Trib. Catania, 11 settembre 2001, Aida 2002, 856/5).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore dei film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quanfificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

L’art. 110 l.a. si applica anche ai diritti connessi (Cass. 27 aprile 1998 n. 4273, Pres. CORDA, Est.  DI PALMA, Maurizio Viale, Day Studio Agency s.n.c. c. 1 giornali s.n.c. di Cosimo De Leo & C., Aida 1998, Repertorio II.14.3).

Quando il fotografo non creativo alleghi di avere ceduto ad un giornale i diritti relativi ad una fotografia ripubblicata poi da altro edì~òre dì giornale da lui convenuto in giudizio, il fotografo ha l’onere di provare che la prima cessione gli ha lasciato i diritti successivamente azionati: in mancanza di che deve venir accolta l’eccezione del convenuto di mancanza di legittimazione attiva dell’attore (Cass. 27 aprile 1998 n. 4273, Pres. CORDA, Est. Di PALMA, Maurizio Viale., Day Studio Agency s.n.c. c. 1 giornali s.n.c. di Cosimo De Leo & C., Aida 1998, Repertorio II.14.3).

La forma scritta ad probationem richiesta ex art. 110 l.a. lo è nell’ambito della disciplina del negozio « di trasmissione » ed inter partes: ma non vale nell’ipotesi diversa della prova della licenza (nella specie: di diritti di produttore fonografico) da parte del licenziatario nei confronti dei terzi contraffattori, specie quando il licenziante abbia confermato la licenza con dichiarazioni ed affidavits (Trib. Milano, ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/1).

Incombe al cedente l’onere di provare il patto contrario ex art. 89 l.a. (Trib. Milano, 17 ottobre 1991, Aida 1992, 63/2).

 

14.4 criteri di interpretazione

Quando il titolare di diritti relativi a fotografie non creative ne cede alcune copie, senza tuttavia trasferire all’acquirente anche i relativi diritti, il terzo subacquirente non acquista i diritti di riproduzione delle fotografie (Trib. Napoli, 18 gennaio 2008, Aida 2009, 1282/2).

Il contratto di registrazione di un artista in esclusiva per un produttore fonografico cessa di avere effetti al termine dei diritti dell’artista e del produttore fonografico: ed in particolare si risolve tacitamente e consensualmente, in quanto fondato sul comune presupposto della (temporanea) durata dei diritti dei due contraenti, nelle loro vesti di artista e di produttore (Trib. Milano, 7 aprile 2008, Aida 2009, 1289/1).

Venuti meno gli effetti di un contratto di registrazione, l’utilizzo non autorizzato delle registrazioni di un artista da parte del produttore fonografico costituisce illecito e fonda un diritto del primo al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aquiliana (Trib. Milano, 7 aprile 2008, Aida 2009, 1289/2)

La figura del collegamento contrattuale e quella del contratto misto si riscontrano sempre più spesso nell’ambito dei contratti discografici: e ricorrono in accordi di registrazione che prevedano l’obbligo di un artista di registrare un certo numero di esecuzioni per un produttore fonografico, regolino l’appartenenza dei relativi diritti d’autore, d’artista e di produttore fonografico, e fondino l’obbligazione dell’artista di non riregistrare le medesime canzoni per i concorrenti: e la previsione di quest’ultima obbligazione non può quindi qualificarsi come un patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. (Trib. Milano, 9 maggio 2008, Aida 2009, 1294/1).

L’autorizzazione data da un’artista al produttore fonografico a registrare ed utilizzare la sua interpretazione comporta necessariamente anche il consenso all’utilizzo della voce dell’interprete (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 giugno 2008, Aida 2009, 1295/5).

Il contratto col quale un artista si obbliga con un produttore fonografico a produrre tre album con patto di esclusiva a favore di quest’ultimo, che a sua volta è obbligato a realizzare, distribuire e reclamizzare i relativi prodotti (oltre che a pagare le corrispondenti royalties) deve essere qualificato come un contratto fiduciario, in cui la gestione dell’impresa è riservata al produttore fonografico, senza che l’artista assuma il rischio di una partecipazione alle perdite, onde il produttore non ha l’obbligo di continuare la riproduzione e la distribuzione dei dischi quando questa attività risulti antieconomica per la scarsa o diminuita richiesta del pubblico (Trib. Roma, 14 giugno 2007, Aida 2008, 1224/2).

La cessione da un artista al produttore fonografico di tutti i diritti di artista e interprete relativi ad un brano musicale consente all’avente causa produttore fonografico di cedere i diritti di sincronizzazione della registrazione fonografica con un filmato pubblicitario (Trib. Roma, ordinanza 23 gennaio 2008, Aida 2008, 1244/2).

La clausola contrattuale pattuita prima della introduzione dei CD e che attribuisce ad un’impresa i diritti di produttore fonografico e di artista necessari per la riproduzione di una fissazione «a mezzo di o su qualsiasi apparecchio o congegno atto a riprodurre suoni» le attribuisce anche il diritto di riprodurre la registrazione su CD, posto che tale supporto è del tutto equivalente al disco in vinile, di cui costituisce una mera evoluzione tecnica (Trib. Milano, ordinanza 19 dicembre 2005, Aida 2006, 1109/2).

La clausola con cui un’artista attribuisce ad un fonografico il diritto «di usare liberamente il nome e la fotografia dell’artista su qualsiasi stampato pubblicitario anche oltre alla scadenza del presente accordo» consente al fonografico di utilizzare dopo la cessazione del contratto il nome dell’artista ed immagini del medesimo risalenti all’epoca della sua vigenza, ma non anche immagini successive e più recenti dell’artista (Trib. Milano, ordinanza 19 dicembre 2005, Aida 2006, 1109/3).

La prassi della registrazione di provini di interpretazione di opere di musica pop è finalizzata a verificare le caratteristiche qualitative dell’artista; chi registra ha diritto a controllare la qualità dei provini; ed il recesso dalle trattative con l’artista ex art. 1337 è giustificato quando questo controllo conduca ad una valutazione negativa (App. Milano, 18 luglio 2003, Pres. Urbano, Est. Marescotti, Paola Maugeri, Thomas Avondo c. Mondopop s.a.s. di Bianca Dell’Erba & C., Aida 2005, Repertorio II.14.4).

Il produttore di un master musicale che abbia ceduto ad un terzo tutti i diritti sul master, riservandosi solo il diritto di presentarsi in manifestazioni dal vivo con il suo pseudonimo, non può considerarsi titolare del diritto sullo pseudonimo, ed in particolare non può impedirne in via generale l’utilizzazione all’editore musicale che abbia acquistato i diritti relativi alla pubblicazione del master (Trib. Parma, 6 dicembre 2003, Aida 2005, 1030/1).

Il contratto col quale un’impresa individuale dichiari e garantisca di essere «titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dell’immagine della prestazione artistica» di una cantante di successo e si obblighi nei confronti dell’altra parte del contratto a far partecipare la cantante ad un concerto all’estero deve essere risolto per inadempimento quando la dichiarazione di garanzia ora detta non corrisponde a verità e la cantante non abbia partecipato al concerto: con condanna dell’inadempiente alla restituzione del corrispettivo ed al risarcimento dei danni (Trib. Piacenza, 9 marzo 2004, G.U. Gatti, Mola Foundation of Chicago c. Tosato Ines , Trident Agency s.r.l., Aida 2005, Repertorio II.14.4).

Deve essere rigettata la domanda di restituzione di fotografie realizzate in esecuzione di un contratto che si allega concluso per errore, quando il dedotto errore sul contenuto del contratto non è idoneo ad inficiarne la validità (Trib. Palermo, Sezione IP, ordinanza 5 novembre 2004, G.D. Laudani, Fulvio Roiter c. Istituto Superiore per la Storia della Fotografia s.r.l., Aida 2005, Repertorio II.14.4).

Un contratto tra artista e casa discografica che per lo sfruttamento delle prestazioni del primo preveda un corrispettivo a carico della seconda calcolato in percentuale del prezzo di vendita dei dischi non è qualificabile come associazione in partecipazione (Trib. Milano, 12 maggio 2005, Aida 2005, 1067/2).

L’annotazione su un buono di consegna di materiale fotografico dell’obbligo di restituire al fotografo gli originali subito dopo la pubblicazione o entro sei mesi dalla loro ricezione può essere valorizzata per interpretare e ricostruire i rapporti contrattuali con l’editore (Trib. Milano, 16 giugno 2003, G.U. Migliaccio, Day Studio Agency s.n.c. c. Etrice Il Giorno s.p.a., Aida 2004, Repertorio II.14.4).

Nel caso in cui si sia convenuta la cessione della fotografia senza ulteriori specificazioni, incombe sul fotografo l’onere di dimostrare la mancata trasmissione di alcuni diritti, dovendosi altrimenti presumere la cessione integrale del diritto esclusivo (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio II.14.4).

La pubblicazione di una serie di fotografie (nella specie non creative) in un libro non è sufficiente a ritenere che i relativi diritti siano stati trasmessi dall’autore all’editore anche per usi eccedenti ed ulteriori rispetto alla pubblicazione in concreto effettuata dall’editore (Trib. Milano, 9 novembre 2000, Aida 2002, 831/4).

L’editore di una rivista che metta in commercio una «collezione» (di fascicoli già usciti) viola l’esclusiva del fotografo che abbia ceduto la facoltà di riproduzione di alcune immagini fotografiche per i singoli fascicoli e per un tempo determinato (Cass. 25 settembre 1999 n. 10612, Aida 2002, 817/3).

Quando l’agenzia fotografica consegna un fotocolor ad un editore gli trasferisce i relativi diritti di utilizzazione anche quando abbia trattenuto per sé il negativo del medesimo fotocolor (App. Milano, 26 giugno 1998, Pres.Est. UR&YNo, Prima Press s.r.l. c. Fallimento Editoriale Del Drago s.r.l., Aida 1998, Repertorio II.14.4).

L’acquirente di diritti di riproduzione di una registrazione di uno spettacolo teatrale avvenuta prima del dAgs. 684/95 ha un diritto ad essere garantito dal venditore contro l’evizione che si estende anche alle pretese degli artisti al risarcimento del danno per mancata corresponsione del compenso previsto dal vecchio testo dell’art. 80 l.a. (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/8).

L’indicazione sul retro di una fotografia dell’«archivio» da cui essa proviene giustifica eventualmente il compenso ex art. 90 co.2 I.a. ma non legittima una presunzione ex art. 2729 c.c. di esistenza di un accordo inter partes secondo cui l’editore di un periodico sia tenuto a pubblicare con la fotografia anche l’indicazione del suo archivio di provenienza (App. Brescia, 8 maggio 1993, Aida 1993, 189/3).

Salvi i possibili accordi inter partes, non esistono obbligazioni ex lege, per chi pubblica una fotografia protetta ex artt. 87ss. l.a., di indicare anche l’«archivio» da cui essa proviene (App. Brescia, 8 maggio 1993, Aida 1993, 189/2).

 

14.4.1 teoria dello scopo dell’atto

Secondo il testo dell’art. 80 l.a. anteriore al dlgs 685/94 l’utilizzazione non autorizzata della prestazione di un artista in ambito diverso da quello pattuito costituisce un illecito costitutivo di un’obbligazione risarcitoria (Trib. Roma, 1 marzo 2000, Aida 2001, 759/3).

 

14.4.2 cessione di mezzi di riproduzione

Il trasferimento dei negativi fa presumere ex art. 89 l.a. la cessione totale dei diritti di utilizzazione della fotografia (Trib. Torino, Sezione IP, 18 giugno 2010, Aida 2011, 1427/3).

Il possesso dei negativi da parte del fotografo costituisce, in assenza di contrari elementi, circostanza probatoriamente rilevante ai fini di dimostrare la titolarità dei diritti esclusivi sulla fotografia, considerato il disposto dell’art. 89 l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, 18 giugno 2010, Aida 2011, 1427/4).

Quando il titolare di diritti relativi a fotografie non creative ne cede alcune copie, senza tuttavia trasferire all’acquirente anche i relativi diritti, il terzo subacquirente non acquista i diritti di riproduzione delle fotografie (Trib. Napoli, 18 gennaio 2008, Aida 2009, 1282/2).

Il master relativo alla registrazione (nella specie: non autorizzata) di un’interpretazione di artista appartiene al produttore fonografico, e per corollario l’artista non ha diritto alla sua consegna (Trib. Milano, 13 luglio 2005, Aida 2006, 1096/3).

Il possesso del negativo fa presumere la titolarità dei diritti di utilizzazione economica sulla fotografia (Trib. Milano, 21 ottobre 2004, Giud. Rosa, The Image Bank Italia s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.14.4.2).

In mancanza di un patto espresso di cessione dei diritti la consegna dal fotografo all’editore di fotocolor originali è finalizzata esclusivamente alla loro migliore riproduzione a stampa e non origina la presunzione di trasferimento della privativa ex art. 89 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 1 marzo 2005, Aida 2005, 1059/1).

Il possesso del negativo della fotografia vale a provare la titolarità dei diritti patrimoniali (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio II.14.4.2).

La presunzione di cessione dei diritti di utilizzazione di una fotografia non creativa in una con la cessione del negativo può essere superata da un patto contrario (nella specie contenuta nelle condizioni generali di contratto di un’agenzia fotografica, che consentiva la riproduzione per una sola volta e con esclusiva per i soli trenta giorni successivi alla pubblicazione del mensile cessionario) (Cass. 25 settembre 1999 n. 10612, Aida 2002, 817/2).

Quando l’agenzia fotografica consegna un fotocolor ad un editore gli trasferisce i relativi diritti di utilizzazione anche quando abbia trattenuto per sé il negativo del medesimo fotocolor (App. Milano, 26 giugno 1998, Pres.Est. URPANO, Prima Press s.r.l. c. Fallimento Editoriale Del Drago s.r.l., Aida 1998, Repertorio II.14.4.2).

La rivendicazione della titolarità dei diritti riguardanti una fotografia è smen­tita dal fatto che i relativi negativi si trovino in possesso di terzi‑, circostanza che nell’ambiente dei fotografi ha una valenza specifica ed univoca di proprietà (Trib. Milano, 17 aprile 1997, Pres. Est. PATRONE, Mattia Turco, Agenzia Masi di D. Masì e C. s.a.s. c. Antonio Di Filippo, Look Photo s.r.l., Domus Color s.n.c., Aida 1997, Repertorio II.14.4.2).

Ai sensi dell’art. 89 l.a. la cessione del negativo o di altro analogo mezzo di riproduzione della fotografia (qual è sicuramente una diapositiva) comporta, salvo patto contrario, la cessione di tutti i diritti sulle fotografie cedute (nella specie le diapositive erano state consegnate e le relative fotografie eseguite in adempimento di un contratto di commissione, la cui formulazione implicava l’acquisto, da parte del committente, di tutti i diritti patrimoniali di utilizzazione della fotografia) (Trib. Milano, 23 gennaio 1997, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Pubbli Aer Foto di Mazzucchelli M & C. s.n.c. c. Libri Scheiwiller, Aida 1997, Repertorio II.14.4.2).

Incombe a chi abbia ceduto il negativo fotografico l’onere di provare un patto contrario ex art. 89 l.a., limitativo dei diritti ceduti (Trib. Milano, 16 marzo 1995, Aida 1996, 388/3).

L’art. 89 l.a. non si applica all’ipotesi di cessione (non del negativo ma) della diapositiva. (Trib. Milano, 17 marzo 1994, Pres. LO TURCO, Est. ROSA, Ugo Zamborlini c. PA.CO.DIS s.r.l., Aida 1994, Repertorio II.14.4.2).

Il produttore fonografico che incarichi un’impresa di pressaggio di moltiplicare in copie il supporto fonografico diviene proprietario di ogni supporto iniziale o intermedio che l’impresa di pressaggio crei per giungere al prodotto finale: e reciprocamente all’impresa di pressaggio non può esser riconosciuto un diritto di detenere strumenti di riproduzione fonografica relativi a beni di cui non ha acquistato alcun diritto di riproduzione (nella specie è stato autorizzato, su richiesta del produttore fonografico, il sequestro giudiziario di padre‑madre e stampatori, U‑Matic e quant’altro necessario alla moltiplicazione in copie di un fonogramma)  (Trib. Monza, 10 marzo 1994, Aida 1994, 267/1).

L’art. 89 l.a. si applica anche quando oggetto di cessione sia stata una pellicola diapositiva, nonostante che, a differenza di quanto avviene con il negativo fotografico, la consegna della pellicola diapositiva costituisca l’unico modo per eseguire il contratto (App. Roma, 2 marzo 1993, Pres. AIELLO, Est. DE LAZZARO, Claudio Onorati c. Silvio Berlusconi Editore s.p.a., Aida 1994, Repertorio II.14.4.2).

I fotocolors costituiscono « analogo mezzo di riproduzione della fotografia » ex art. 89 l.a., la cui cessione comporta il trasferimento di tutti i diritti relativi alla loro utilizzazione (Trib. Milano, 17 ottobre 1991, Aida 1992, 63/1).

L’ordinanza corporativa di cui al decreto 4 dicembre 1942 n. 1485 è ancora in vigore (Trib. Pisa, 31 gennaio 1991, Pres. CAPURSO, Est. SCHIAVONE, Spazio Grafico di Munini e C. c. Colorificio Toscano s.p.a., Aida 1994, Repertorio II.14.4.2).

La consegna dal fotografo al committente del negativo di una fotografia non creativa non comporta per il committente l’acquisto di tutti i diritti ad essa relativi, ma soltanto dei diritti «entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto» (Trib. Pisa, 31 gennaio 1991, Pres. CAPURSO, Est. SCHIAVONE, Spazio Grafico di Munini e C. c. Colorificio Toscano s.p.a., Aida 1994, Repertorio II.14.4.2).

 

14.5 indipendenza delle facoltà e degli atti di disposizione

Quando il fotografo non creativo alleghi di avere ceduto ad un giornale i diritti relativi ad una fotografia ripubblicata poi da altro editore di giornale da lui convenuto in giudizio, il fotografo ha l’onere di provare che la prima cessione gli ha lasciato i diritti successivamente azionati: in mancanza di che deve venir accolta l’eccezione del convenuto di mancanza di legittimazione attiva dell’attore (Cass. 27 aprile 1998 n. 4273, Pres. CORDA, Est. Di PALMA, Maurizio Viale, Day Studio Ageney s.n.c. c. 1 giornali s.n.c. di Cosimo De Leo & C., Aida 1998, Repertorio II.14.5).

 

14.6 acquisto a non domino

In mancanza di buona fede un monastero non acquista ex art. 1153 c.c. la proprietà di un epistolario inedito di Papa Giovanni (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/3).

Quando il proprietario di un epistolario inedito di Papa Giovanni l’abbia affidato in custodia ad un soggetto, che lo abbia donato ad un secondo, che lo abbia a sua volta donato ad un monastero terzo, quest’ultima donazione non è titolo idoneo per l’acquisto del monastero ex art. 1153 in quanto è nulla ex art. 771 c.c., che non consente la donazione di beni futuri e così anche di quelli che non fanno ancora parte del patrimonio del donante (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/4).

In mancanza di buona fede al momento dell’acquisto del possesso un monastero non acquista per usucapione abbreviata ex art. 1161 c.c. la proprietà di un epistolario inedito di Papa Giovanni XXIII (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/5).

In assenza del consenso del congiunto legittimato ex art. 93 l.a., la pubblicazione postuma di un epistolario inedito di Papa Giovanni XXIII avente carattere confidenziale costituisce violazione del diritto alla riservatezza tutelata ex art. 93 e dà diritto al congiunto al risarcimento del danno, che in quanto colpisce un diritto della personalità con fondamento costituzionale nell’art. 2 cost. deve considerarsi in re ipsa (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/6).

Spetta al terzo che si pretende acquirente dei diritti di utilizzazione di una fotografia non creativa provare la legittimità dell’acquisizione, ove voglia fondare su di essa la liceità della sua utilizzazione della fotografia (Trib. Roma, 4 aprile 2003, Giud. Ciancio, Tramonte c. Ansa, Aida 2006, Repertorio II.14.6).

L’acquirente di diritti di riproduzione di una registrazione di uno spettacolo teatrale avvenuta prima del d.lgs. 684/95 ha un diritto ad essere garantito dal venditore contro l’evizione che si estende anche alle pretese degli artisti al risarcimento del danno per mancata corresponsione del compenso previsto dal vecchìo testo dell’art. 80 l.a. (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/8).

 

14.7 conflitti tra più acquirenti

Quando un produttore fonografico stipuli con altro produttore fonografico un contratto col quale il primo si obbliga a far avere al secondo il master originale della registrazione fonografica dell’interpretazione di un artista, nell’ambito di un contratto di distribuzione che non trasferisce dal primo al secondo i diritti di produttore fonografico ma gli affida esclusivamente la stampa e la commercializzazione delle copie del master; questo contratto non è d’altro canto strutturato né come contratto che promette l’opera dell’artista terzo né come contratto che promette il master « se ed in quanto esso venga successivamente realizzato », ma come fatto costitutivo di un’obbligazione diretta ed incondizionata di far avere il master ora detto; e tuttavia successivamente il primo produttore consegna il master non al secondo ma ad un terzo produttore fonografico, il primo produttore si rende inadempiente al contratto con il secondo, e deve risarcire a quest’ultimo i danni, che possono essere quantificati in misura pari all’utile aziendale (pari al 20% del fatturato) che il secondo produttore avrebbe realizzato vendendo il numero di supporti di suono esitati dal terzo produttore: oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT della somma ora detta dalla sua domanda al saldo e con gli interessi legali sulla somma annualmente via via rivalutata secondo tali indici (Trib. Milano, 12 ottobre 1995, Aida 1996, 411/1).

 

14.8 registri di pubblicità

14.9 diritto internazionale privato

Il produttore cinematografico che abbia commissionato ad un terzo la colonna sonora del film, abbia ricevuto da lui l’indicazione degli autori e degli interpreti della colonna sonora e faccia proiettare il film all’estero non può non tener conto  dell’esigenza di rispettare il diritto morale degli artisti, quale riconosciuto e tutelato dalla legge dello stato estero di proiezione del film: e non ha titolo per domandare al terzo il ristoro dei danni derivati al produttore dall’inibitoria della distribuzione all’estero del film senza l’indicazione ivi necessaria degli artisti (Trib. Roma, 9 luglio 2002, G.U. Belta, Dama Films Produzione s.r.l. c. Emi General Music s.r.l., Aida 2003, Repertorio II.14.9).

14.10 processo

Il provvedimento d’urgenza emesso ante causam, che ordini ad un’emittente televisiva la continuazione dell’allestimento e della diffusione di un programma c.d. contenitore, può essere revocato dal giudice istruttore del giudizio di merito quando si verifichino mutamenti delle circostanze che hanno indotto il Pretore ad adottarlo (Trib. Roma, 12 settembre 1992, Aida 1992, 113/1).

E’ ammissibile un provvedimento d’urgenza disposto a favore di un conduttore di un programma televisivo c.d. contenitore, che ordini all’emittente di dare esecuzione agli accordi con il conduttore, mettendogli a disposizione le strutture per la realizzazione del programma contrattualmente previsto e pagandogli i corrispettivi alle scadenze convenute: nonostante l’ordine sia parzialmente non suscettibile di esecuzione specifica (Pret. Monza, 1 agosto 1992, Aida 1992, 111/1).

Rientra nella competenza del giudice del lavoro la controversia relativa ad un contratto di scrittura artistica con cui l’artista si è obbligato in esclusiva alla registrazione di opere musicali in favore di una casa discografica per una durata apprezzabilmente lunga, ed ha accettato il pieno coordinamento della sua attività con le esigenze tecnico ‑organizzative della società: senza che in contrario rilevi la permanenza di una residua libertà di autodeterminazione dell’artista in ordine a rappresentazioni teatrali, essendo queste attività estranee al contratto di scrittura artistica relativo ad interpretazioni destinate alla fonoriproduzione (Cass. 17 marzo 1992 n. 3272, Aida 1992, 22/1).

Rientra nella competenza del giudice del lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c. la controversia relativa ad un contratto con il quale un cantante si obbliga a partecipare ad un certo numero di concerti e concede un’esclusiva per un’intera stagione al suo impresario, che a sua volta se ne assume i rischi economici ed organizza gli spettacoli con i mezzi tecnici necessari e con la scelta delle iniziative promozionali e delle sedi degli spettacoli (Trib. Milano, 14 gennaio 1991, Aida 1992, 27/1).