13. Territorialità

13.1 principio di territorialità

La consapevole e deliberata violazione, con importazioni non autorizzate, delle facoltà esclusive ex art. 72 l.a. di commercializzazione dei supporti di suono nell’ambito del territorio nazionale configura di per sè un comportamento contrario ai princìpi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’azienda del licenziatario di questi diritti (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/7).

Tutto il sistema di protezione dei diritti esclusivi riconosciuti ai produttori di supporti di suono (e loro cessionari o licenziatari) è fondato sul principio di territorialità (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/6).

 

13.2 sfera di applicazione della legge

13.3 diritto internazionale privato

13.4 trattamento dello straniero

La condizione di reciprocità fissata dal d.legisl. c.p.s 82/1946 per la tutela degli autori stranieri ed in particolare per l’applicazione a loro vantaggio della disciplina delle fotografie semplici è rispettata dall’ordinamento tedesco (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Laboratoire Labothene Cosmetique GmbH & Co. KG c. Interfashion di Sprovieri Adolfo, Aida 2011, Repertorio II.13.4).

In base agli artt. 185ss. l.a. il diritto a compenso ex art. 73 co. 1 l.a. non spetta agli artisti “non convenzionati”, e cioè non italiani e non appartenenti a paesi interessati da accordi internazionali in materia, ovvero da condizioni di reciprocità (Trib. Milano, ordinanza 6 novembre 1999, Aida 2000, 708/4).

 

13.5 convenzioni internazionali

Vanno sottoposte alla Corte di giustizia ex art. 234 c.c. le questioni pregiudiziali interpretative: (i) se la convenzione di Roma, l’accordo Trips, il Trattato WPPT siano immediatamente applicabili nell’ordinamento comunitario, siano immediatamente precettive nei rapporti interprivati, e se le loro nozioni di comunicazione al pubblico coincidano con quelle delle direttive 100/92/CE e 29/2001/CE (ed in caso negativo quale fonte debba prevalere); (ii) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero professionale a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà costituisca comunicazione al pubblico ovvero messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 3.2 lett. b) della direttiva 29/2001/CE, e dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici (App. Torino, ordinanza 5 marzo 2010, Pres. Riccomagno, Est. Manna, Società Consortile Fonografi c. Del Corso, Aida 2011, Repertorio II.13.5).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce sul noleggio si è ispirata all’art. 12 CR, che per l’utilizzazione del fonogramma da parte dell’emittente prevede il versamento di un’equa remunerazione le cui modalità di ripartizione sono determinate dalla normativa nazionale, in mancanza d’accordo tra i diversi interessati, ed indica semplicemente un certo numero di fattori, qualificati non esaustivi, non vincolanti, potenzialmente pertinenti, al fine di determinare ciò che è equo in ciascun caso di specie (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/1).

L’art. 7 C.R. riguarda le riproduzioni clandestine e non anche le registrazioni effettuate in origine con il consenso dell’arfista, e d’altro canto non è direttamente applicabile in Italia sul piano strettamente interno (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/3).

L’ordinanza SIAE di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è un atto amministrativo, estrinsecazione del potere di organizzazione dell’ente, in cui l’aspetto pubblicistico assume rilevanza unica e preliminare rispetto all’ulteriore e successiva fase attuativa di ripartizione concreta dei proventi, fase quest’ultima costituita da un’attività gestionale, di natura sicuramente privatistica, applicativa dell’ordinanza di ripartizione (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/3).

L’art. 80 l.a. non può non armonizzarsi con l’art. 7 CR e condurre ad una disciplina che consenta all’artista/interprete una tutela più incisiva (consona all’impegno de mettre obstacle ad ogni riproduzione abusiva) rispetto a quella rappresentata dal diritto all’equo compenso ex art. 80 l.a., soprattutto quando debbono trovare applicazione gli artt. 186 e 189 l.a. sulla rilevanza delle convenzioni internazionali in ordine a soggetti stranieri: onde non può che concludersi per la illiceità, nell’ordinamento italiano, delle registrazioni clandestine (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/6).

 

13.6 diritto comunitario

La direttiva 92/100/CEE vieta agli stati membri di estendere al produttore di videogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio riconosciuto al produttore del primo fissaggio di un film (Corte giustizia CE 13 luglio 2006, in causa C61/05  Pres. Rosas, Est. Malevonski,  Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese, Aida 2008, Repertorio II.13.6).

La direttiva 92/100 CEE impone agli stati membri di attribuire al produttore del primo fissaggio di un film ed a lui soltanto la responsabilità per il pagamento dell’equa remunerazione dovuta agli artisti per la cessione del diritto di noleggio (Corte giustizia CE 13 luglio 2006, in causa C61/05  Pres. Rosas, Est. Malevonski,  Commissione delle Comunità europee c. Repubblica portoghese, Aida 2008, Repertorio II.13.6).

 

13.6.1   della libera circolazione di merci e servizi

Vanno sottoposte alla Corte di giustizia ex art. 234 c.c. le questioni pregiudiziali interpretative: (i) se la convenzione di Roma, l’accordo Trips, il Trattato WPPT siano immediatamente applicabili nell’ordinamento comunitario, siano immediatamente precettive nei rapporti interprivati, e se le loro nozioni di comunicazione al pubblico coincidano con quelle delle direttive 100/92/CE e 29/2001/CE (ed in caso negativo quale fonte debba prevalere); (ii) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero professionale a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà costituisca comunicazione al pubblico ovvero messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 3.2 lett. b) della direttiva 29/2001/CE, e dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici (App. Torino, ordinanza 5 marzo 2010, Pres. Riccomagno, Est. Manna, Società Consortile Fonografi c. Del Corso, Aida 2011, Repertorio II.13.6.1.).

In relazione ad un’azione per violazione di diritti degli artisti ex artt. 80 e 73 l.a. il locus commissi delicti che fonda la giurisdizione di merito ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles e cautelare ex art. 10 l. 218/1995 va individuato nel luogo di produzione e riproduzione dei supporti fonografici contenenti le esecuzioni dell’artista non autorizzate dal medesimo (Trib. Bologna, ordinanza 13 marzo 2007, 1215/1).

La nozione di banca dati ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, relativa alla tutela delle banche dati riguarda qualsiasi raccolta che comprende opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che venga per questo intaccato il valore del loro contenuto, e che comporta un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consente di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/1).

Un calendario di un campionato di calcio costituisce una banca dati ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/2).

Ai sensi dell’art. 7 n.1 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, sulle banche dati la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti preesistenti ed alla loro riunione nella banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione degli elementi indipendenti ora detti; la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti nella banca dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/3).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca dati è anche colui che crea gli elementi in essa contenuti non esclude di per sé che costui possa rivendicare la tutela della banca dati, a condizione che dimostri di aver effettuato un investimento rilevante autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei dati contenuti nella banca dati. Ma né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante, da parte del soggetto che organizza questo calendario, tale da giustificare il beneficio della tutela conferito dal diritto istituito dall’art. 7 della direttiva 9/96/Ce (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/4).

Ai sensi dell’art. 7 n.1 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, sulle banche dati la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti preesistenti ed alla loro riunione nella banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione degli elementi indipendenti ora detti; la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti nella banca dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte giustizia CE 9 novembre 2004, in causa C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab., Aida 2005, Repertorio II.13.6).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca dati è anche colui che crea gli elementi in essa contenuti non esclude di per sé che costui possa rivendicare la tutela della banca dati, a condizione che dimostri di aver effettuato un investimento rilevante autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei dati contenuti nella banca dati. Ma né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante, da parte del soggetto che organizza questo calendario, tale da giustificare il beneficio della tutela conferito dal diritto istituito dall’art. 7 della direttiva 9/96/Ce (Corte giustizia CE 9 novembre 2004, in causa C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab., Aida 2005, Repertorio II.13.6).

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 n. 1 della direttiva deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella banca dati, mentre non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca dati ai sensi dell’art. 7 n. 1 della direttiva deve essere intesa nel senso che riguarda ai mezzi destinati al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa, mentre i mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca dati non rientrano in questa nozione (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

Le nozioni di estrazione e reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva banche dati devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e diffusione di tutto il contenuto di una banca dati o di una parte di essa, e si estendono alle operazioni compiute da un terzo che abbia avuto accesso non alla banca dati originaria, ma ad una sua copia legittimamente diffusa fra il pubblico; sono invece lecite le operazioni di mera consultazione delle banche dati rese lecitamente accessibili al pubblico (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

Il fatto che il contenuto della banca dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto di una banca dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

Al fine di valutare se gli elementi di una banca dati ne rappresentino una parte sostanziale, occorre esaminare se gli sforzi umani, tecnici e finanziari consentiti dal costitutore della banca dati per il conseguimento, la verifica e la presentazione di questi dati rappresentino un investimento rilevante; questo esame non deve prendere in considerazione i mezzi destinati alla creazione degli elementi che figurano in una banca dati, e così non deve considerare le operazioni di modifica apportate dall’autore dell’operazione di estrazione e reimpiego alla disposizione o alle condizioni di accessibilità dei dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

L’art. 7 n. 5 della direttiva banche dati vieta operazioni non autorizzate di estrazione o reimpiego che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, e per il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire o a mettere a disposizione del pubblico la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento del costitutore (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto di una banca dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati (al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella banca dati) al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati riguarda invece i mezzi intesi a conferire alla banca dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca dati, nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

L’investimento collegato alla costituzione della banca dati può consistere nell’impiego di risorse o di mezzi umani, finanziari o tecnici, ma deve essere rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo; la valutazione quantitativa fa riferimento a mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore è anche colui che ha creato gli elementi contenuti nella banca dati non esclude che costui possa rivendicare il beneficio della tutela sui generis, a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, abbiano dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei singoli elementi (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

L’investimento relativo alla determinazione di date e orari degli incontri di un campionato di calcio è connesso alla creazione dei dati contenuti nella banca dati, ossia quelli relativi a ciascun incontro dei vari campionati, e non può quindi essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 7.1 della direttiva banche dati (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio II.13.6).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce sul noleggio si è ispirata all’art. 12 CR, che per l’utilizzazione del fonogramma da parte dell’emittente prevede il versamento di un’equa remunerazione le cui modalità di ripartizione sono determinate dalla normativa nazionale, in mancanza d’accordo tra i diversi interessati, ed indica semplicemente un certo numero di fattori, qualificati non esaustivi, non vincolanti, potenzialmente pertinenti, al fine di determinare ciò che è equo in ciascun caso di specie (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/1).

La nozione di equa remunerazione che figura nell’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce sul noleggio deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli stati membri ed attuata da ciascuno stato membro, il quale determina nell’ambito del proprio territorio i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario ed in particolare dalla suddetta direttiva, l’osservanza di tale nozione comunitaria (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/2).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce non osta ad una norma nazionale che per assicurare l’equa remunerazione degli artisti, interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi privilegi un accordo contrattuale sulla base di criteri obiettivi che le parti dovranno ponderare con riferimento in particolare alle modalità adottate negli altri stati membri ed in caso di fallimento del negoziato tra le parti preveda che la remunerazione sia affidata al giudice nazionale (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/3).

L’art. 8.2 della direttiva 92/100/Ce non osta ad un modello di calcolo dell’equa remunerazione degli artisti interpreti esecutori e dei produttori di fonogrammi, che contenga  fattori variabili e fattori fissi come il numero di ore di diffusione dei programmi, la rilevanza dell’ascolto degli organismi radiofonici e televisivi rappresentati dagli organismi di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti di esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli stati membri limitrofi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l’interesse degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e gli interessi dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario (Corte CE, 6 febbraio 2003, in causa C-245/00, Aida 2003, 877/4).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 17.4.b) legge 52/96 sollevata da un imprenditore per  paralizzare la domanda cautelare di inibitoria dell’ulteriore commercializzazione delle scorte quando il tempo trascorso (nella specie quasi tre anni dalla scadenza del termine previsto dalla regola transitoria ora detta) gli ha reso certamente possibile lo smaltimento delle scorte. (Trib. Milano, ordinanza 6 luglio 1999, Aida 2000, 698/1)

Se è vero che il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della comunità, secondo la costante giurisprudenza esso non può essere esteso fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore. Correlativamente può essere considerato ragionevole e sufficiente alla tutela del legittimo affidamento dei terzi il termine di tre mesi previsto dalla legge 52/96 della Repubblica italiana per la distribuzione dei supporti di suono dopo la reviviscenza dei relativi diritti di produttore fonografico: tanto più che il termine effettivo è stato in realtà pressoché di un anno dalla data della sua attuazione (Corte di giustizia CE, 29 giugno 1999, in causa C-60/98, Aida 1999, 579/2).

Le leggi modificative di un’altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate sotto l’impero della vecchia legge. Dal momento che la reviviscenza dei diritti d’autore e dei diritti connessi prevista dalla direttiva 98/93/Cee non ha incidenza sugli atti di utilizzazione definitivamente compiuti da un terzo prima della data alla quale è intervenuta, essa non può essere considerata avere effetti retroattivi. La sua applicazione agli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa, per contro, che essa incide sui diritti di un terzo a continuare nello sfruttamento di un supporto sonoro i cui esemplari già fabbricati non sono stati ancora commercializzati e smerciati entro la detta data (Corte di giustizia CE, 29 giugno 1999, in causa C-60/98, Aida 1999, 579/1).

La questione volta ad interpretare ex art. 177 CE la regola transitoria dell’art. 10 della direttiva 98/93, per verificare se il termine di esaurimento delle scorte previsto dall’art. 17.4.b) legge 52/96 dia correttamente esecuzione alla direttiva, è irrilevante in una causa in cui si controverte della liceità della commercializzazione di registrazioni di suono a quasi tre anni dalla scadenza del termine ora detto, anche ad ammettere che questo termine potesse ritenersi non congruo (Trib. Milano, ordinanza 20 aprile 1999, Aida 2000, 683/1)

Il diritto ad esercitare liberamente un’attività professionale è riconosciuto dai principi generali del diritto comunitario. Esso de‑ve tuttavia venire interpretato tenendo conto dei principi generali relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e degli obblighi internazionali negoziati in questo ambito dalla Comunità e dagli stati membri. Il medesimo diritto può inoltre venir ristretto da norme comunitarie che rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità europea e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostan7,a stessa del diritto garantito. E questi principi non sono stati violati dalle regole della direttiva 92/100/Cee che hanno introdotto un diritto di noleggio e di prestito a favore di autori, artisti, produttori fonograficì e produttori videografici (Corte di giustizia CE 28 aprile 1998,, in causa C‑200/96, Aida 1998, 505/2).

L’attribuzione al produttore fonografico di un diritto esclusivo di noleggio ad opera della direttiva 92/100/Cee non viola il principio dell’esaurimento comuni­tario del diritto di distribuzione relativo al medesimo fonogramma (Corte di giustizia CE 28 aprile 1998, in causa C‑200/96, Aida 1998, 505/1).

Glí elenchi cartacei riportanti in ordine alfabetico tutti gli utenti italiani della Telecom non possono costituire una banca dati oggetto di diritto d’autore o didiritto sui generis ai sensi della direttiva 9/96/Cee, e nemmeno una banca dati tutelabile attualmente nell’ambito della disciplina interna in materia di diritto d’autore (Trib. Pavia, ordinanza 22 marzo 1997, Aida 1998, 526/3).

L’elenco degli abbonati al telefono non rientra tra le opere tutelate dalla direttiva 9/96/Cee: e precisamente non è tutelata né dal diritto d’autore (per difetto del requisito della creazione intellettuale) né dal diritto sui generis (per carenza del necessario investimento rilevante) (Trib. Torino, ordinanza 16 dicembre 1997, Aida 1998, 550/1).

Il principio di non discriminazione ex art. 7 trattato CE può essere direttamente invocato avanti al giudice nazionale da un autore o da un artista di altro stato membro, o dai loro aventi causa, per chiedere la protezione riservata agli autori ed agli artisti di questo stato (Corte CE, 20 ottobre 1993, Aida 1994, 203/3).

L’art. 7 trattato CE esige una perfetta uguaglianza di trattamento tra le persone che si trovano in una situazione regolata dal diritto comunitario ed i ressortissants dello stato membro, e si oppone dunque, nella misura in cui si applica, a che uno stato membro conceda un diritto esclusivo ai soli ressortissants nazionali (Corte CE, 20 ottobre 1993, Aida 1994, 203/2).

Il diritto d’autore ed i diritti connessi, che rientrano nel campo di applicazione del trattato specialmente a motivo dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, sono necessariamente sottoposti al principio generale di non discriminazione ex art. 7 del trattato senza che a questo fine sia necessario ricollegarli agli artt. 30, 36, 59 e 66 del trattato CE (Corte CE, 20 ottobre 1993, Aida 1994, 203/1).

 

13.6.1 della libera circolazione di merci e servizi

Il principio dell’esaurimento comunitario dei diritti di proprietà industriale si configura come eccezione rispetto alla regola dell’assolutezza dei diritti connessi alle esclusive a protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi: e non si applica alle importazioni provenienti da paesi extracomunitari (Trib. Milano, ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/4).

 

13.7 esaurimento internazionale