12. Azioni e sanzioni amministrative e penali

Pur non potendosi attribuire valore indiziario alla mancata apposizione su supporti audiovisivi del contrassegno SIAE previsto dall’art. 181 bis co. 4 l.a. per il periodo anteriore alla comunicazione da parte dell’amministrazione italiana alla Commissione UE del relativo regolamento (da considerarsi da considerarsi regola tecnica ai sensi della dir. 98/34/CE), agli effetti dei reati previsti dagli artt. 171 ter co. 1 lett. c) e co. 2 lett. a) l.a. il carattere abusivo della riproduzione di fonogrammi o videogrammi di opere audiovisive può essere desunto da altri elementi indiziari, quali ad esempio le modalità, il tempo e il luogo della vendita, il tipo di confezionamento e di supporto utilizzato, l’assenza del marchio del produttore cinematografico, l’utilizzo di copertine o locandine fotocopiate (Cass. Sez. III penale 10 marzo 2011 n. 9688, Pres. Ferrua, Est. Lombardi, C.D., Aida 2013, Repertorio II.12).

La violazione del diritto sulla fotografia semplice non è compresa tra le ipotesi di reato di cui agli artt. 171ss. l.a. e non fonda dunque un diritto al risarcimento dei danni morali (App. Milano, 7 novembre 2000, Aida 2001, 789/4).

L’applicabilità dell’art. 171 I.a. ai fonogrammi non è esclusa dalla legge 5 febbraio 1992 n. 93 (Cass. 23 giugno 1998, Pres. GiAMMANCO, Est. SALvAGO, Cau­li Donatella, Aida 1999, Repertorio II.12).

L’art. 171 co. 2 l.a. non prevede ipotesi di reato autonome ma ipotesi aggravate punite con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria, onde le ipotesi previste dall’art. 171 co. 1 l.a. sono escluse dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 32 co. 2 1. 689/81 (Pret. Milano, ordinanza 25 luglio 1996, GIP RUGGIERO, Gabriele Tommasini, Aida 1997, Repertorio II.12).

Quando l’autore o l’artista interprete ed esecutore non hanno autorizzato la fissazione dell’opera musicale su supporto di suono, la riproduzione non autorízzata di questo supporto integra il reato ex art. 171 lettera a) l.a. (come novellato dal dAgs. 685/94) (Pret. Milano, ordinanza 25 luglio 1996, GIP RUGGIERO, Gabriele Tommasini, Aida 1997, Repertorio II.12).

Quando l’artista interprete ed esecutore ha autorizzato la fissazione dell’opera musicale su un supporto di suono l’ulteriore riproduzione a fini di lucro non autorizzata dal produttore fonografico è punita ex art. 171 ter l.a. (come novellato dal d.lgs. 685/94) (Pret. Milano, ordinanza 25 luglio 1996, GIP RUGGIERO, Gabriele Tommasini, Aida 1997, Repertorio II.12).

L’art. 171 ter lett. c) l.a. deve essere interpretato come norma autosufficiente, che non rinvia ad altre norme della legge 633/1941 o del relativo regolamento, ma impone un obbligo generale di vidimare con il bollo Siae indistintamente tutti i supporti contenenti fonogrammi, anche quando essi riproducano opere ormai cadute in pubblico dominio (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/5).

L’art. 171 ter l.a. vieta sia la riproduzione dell’opera dell’ingegno sia la riproduzione del relativo fonogramma (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/2).

Gli artt. 171 ter e quater l.a., così come modificati dal dAgs. 685/1994, sanzionano penalmente sia la condotta dell’autore della registrazione abusiva, che nel corso di concerti con Fausilio di mezzi di fortuna (quali piccoli registratori professionali) fissi su supporto audio (cd master) l’esecuzione musicale in pubblico; sia la condotta di chi, pur non avendo in prima persona effettuato la fissazione, disponendo tuttavia del master ne riproduca il contenuto su dischi o musicassette in serie da commercializzare; sia la condotta di chi, senza aver concorso alla registrazione o alla duplicazione, si limiti a commercializzare questi dischi o musicassette (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/1).

Ai bootlegs registrati dal vivo in concerto trova applicazione non l’art. 171 lettera c) ma l’art. 171 lettera a) l.a. (Trib. Milano, 16 gennaio 1996, Pres. M. CORBETTA, Est. P. CORBETTA, IMP. Marcello Cirese, Aida 1997, Repertorio II.12).

Il d.l. 26 gennaio 1987 n. 9, successivamente convertito in legge, non ha per nulla abrogato la legge 406/1981, all’interno della quale la dizione « dischi, nastri e supporti analoghi » è riferibile anche ai compact disc (Trib. Catanzaro, 6 ottobre 1994, Pres. VALIA, Est. DOLCE, Imp. Giuseppe Lestito, Aida 1996, Repertorio II.12).

La legge 93/1992 non ha abrogato le norme dell’art. 171 l.a. poste a tutela dei diritti del produttore fonografico (Cass. 17 giugno 1992, Pres. CAVALLARI, Est. HORENZA, Imp. Valeri, Aida 1995, Repertorio II.12).

La tutela penalistica delle fotografie ex art. 171 l.a. è riservata solo alle opere fotografiche che possano ritenersi creative, e non alle fotografie protette soltanto ex artt. 87 ss. l.a. (Pret. Saluzzo, 13 ottobre 1993, Aida 1995, 311/2).

La legge 93/1992 ha riguardo ai diritti di produttore fonografico, ma non intende ovviamente escludere o abrogare la normativa penale sul diritto d’autore (Cass. 16 gennaio 1993 n. 132, Aida 1995, 298/3).

La radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico è ipotesi che l’art. 171 lett. b) l.a. menziona non per delimitare la radiodiffusione punibile, ma per precisare che essa rientra nella previsione normativa (Cass. 16 gennaio 1993 n. 132, Aida 1995, 298/2).

Il reato di cui all’art. 171 co. 1 lett. b) l.a. è configurabile nell’ipotesi di diffusione ‑dagli studi di emittenti private radiofoniche o televisive ‑ di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell’autore o per esso della SIAE (Cass. 16 gennaio 1993 n. 132, Aida 1995, 298/1).

Del reato ex art. 1 l. 400/1985 risponde il titolare dell’impresa che provvede all’abusiva duplicazione, anche quando ciò avvenga per incarico di terzi (App. Milano, 4 maggio 1993, Aida 1994, 232/3).

Il reato ex art. 1 l. 400/1985 è reato di pericolo, ma a dolo specifico, richiedendo l’agire a fini di lucro, e restando fuori dall’ambito applicativo della norma la fruizione personale (App. Milano, 4 maggio 1993, Aida 1994, 232/2).

L’abusiva duplicazione o riproduzione, a fini di lucro, delle c.d. videocassette è punita dall’art. 1 della 1. 20 luglio 1985 n. 400, che innovando rispetto alla disciplina contenuta nell’art. 171 lett. a) l.a. ne ha determinato l’implicita abrogazione (App. Milano, 4 maggio 1993, Aida 1994, 232/1).

Chi acquista o riceve per la vendita musicassette abusivamente contraffatte da altri incorre nella duplice violazione dell’art. 648 c.p. e dell’art. 1 l. 406/ 1981, non sussistendo fra le due figure criminose alcun rapporto di specialità ex art. 15 c.p. (Cass. 17 novembre 1992, Aida 1994, 208/1).

L’amnistia ex d.p.r. 75/90 non si applica al reato di abusiva detenzione per la vendita di musicassette sprovviste del contrassegno SIAE (Cass. 11 giugno 1992 n. 1143, Pres. CAVALLARI, Est. SIMONCELLI, Procuratore generale della Repubblica c. Raffaele Mormile, Aida 1994, Repertorio II.12).

L’acquisto di musicassette abusivamente contraffatte da altri eventualmente rilevante come ricettazione ex art. 648 c.p. costituisce violazione distinta ed autonomamente tutelata rispetto all’eventuale violazione dell’art. 1 legge 406/81 (Cass. 23 marzo 1992 n. 331, Aida 1993,126/1).

Mentre l’art. 470 c.p. punisce il fatto di chi pone in vendita cose con le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, l’art. 1 della legge 406/1981 punisce invece chi pone in commercio o detiene per la vendita strumenti fonografici riprodotti abusivamente, in quanto non preceduti dal pagamento dei diritti d’autore, e quindi indipendentemente dalla circostan­za che rechino o no impronte false: onde i due reati, oltre ad essere diretti al­la tutela di differenti interessi, si concretano in condotte materiali ontologica­mente diverse, e concorrono tra loro, in mancanza di elementi specializzanti che caratterizzino l’uno rispetto all’altro (Cass. 12 febbraio 1992 n. 1483, Aida 1993, 125/2).

Il reato ex art. 470 c.p. commesso in data anteriore al 26 settembre 1985 è estinto per effetto dell’amnistia concessa ex art. 1 lettera a) d.p.r. 12 aprile 1990 n. 75. (Cass. 12 febbraio 1992 n. 1483, 125/1).