11 Azioni e sanzioni civili:

IMAIE è legittimato ex lege, ai sensi dell’art. 5 l. 93/1992 e dell’art. 167 l.a., alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed alla proposizione delle azioni giudiziarie dirette ad ottenerli; tale legittimazione perdura nonostante la dichiarazione governativa di estinzione dell’ente, che non ha segnato la fine della persona giuridica ma soltanto l’avvio della fase di liquidazione, e nonostante l’avvenuto trasferimento delle funzioni di IMAIE al «nuovo IMAIE», anche se solo limitatamente ai compensi maturati prima dell’entrata in vigore del d.l. 64/2010 che l’ha disposto (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/1).

Non può considerarsi prestatore di servizi meramente passivo ed esonerato da responsabilità chi organizzi la presentazione di contenuti immessi dagli utenti, ad esempio associando ad una tipologia di contenuti l’offerta di inserzioni pubblicitarie, o la presentazione di informazioni correlate (Trib. Milano, Sezione IP, 7 giugno 2011, Aida 2013, 1538/3).

Il prestatore di servizi di hosting, ancorché attivo, non è tenuto alla verifica preventiva del materiale immesso dagli utenti, ma deve comunque attivarsi per la rimozione di contenuti lesivi di diritti di proprietà intellettuale segnalatigli dai titolari con indicazione specifica dei diritti violati, ancorché in assenza di specifica individuazione di tutti i contenuti immessi in violazione di questi diritti (Trib. Milano, Sezione IP, 7 giugno 2011, Aida 2013, 1538/4).

 

11.1  legittimazione attiva e passiva. Intervento

L’esclusiva attribuita dall’art. 180 l.a. a SIAE riguarda i diritti d’autore e non i diritti connessi, così che essa non esclude la legittimazione di SCF ad esigere il pagamento dell’equo compenso ex art. 73 l.a. in conformità al suo statuto ed ai mandati ricevuti (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 ottobre 2014, Aida 2015, II.73/2).

Anche dopo il provvedimento prefettizio che ha disposto la sua estinzione e l’avvio della sua liquidazione il vecchio Imaie resta legittimato ad agire ex artt. 5.1 l.93/1992 e 167 l.a. in relazione ai crediti ex art. 73 l.a. sorti prima del 14.7.2010 (Trib. Roma, Sezione IP 28 gennaio 2015, Aida 2015, II.81/1).

Gli artt. 80 ed 84 l.a. non attribuiscono ad Imaie la legittimazione processuale a far valere i diritti degli artisti al pagamento di un compenso per il noleggio: e conseguentemente deve essere dichiarata la nullità dell’atto di citazione notificato da Imaie per farli valere (Trib. Torino, Sezione IP, 29 aprile 2011, Aida 2013, 1536/1).

SCF ha facoltà di agire in giudizio in veste di mandataria per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi ex art. 73 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 2 agosto 2012, Aida 2013, 1566/1).

Il coproduttore di un supporto fonografico che vanti la comproprietà delle matrici originali del supporto detenute da altro coproduttore non ha titolo per ottenere da quest’ultimo con azione cautelare la restituzione delle matrici, specialmente quando esse siano state per lungo tempo e senza contestazione detenute dall’altro coproduttore (Trib. Milano, Sezione in materia di impresa, ordinanza 24 aprile 2013, Aida 2013, 1575/1).

Gli autori, gli esecutori e il coproduttore di un supporto fonografico hanno titolo per chiedere l’inibitoria dell’offerta on-line dell’opera fissata sul supporto da parte di distributori elettronici pur autorizzati all’offerta digitale, che tuttavia non indichino autori, esecutori e coproduttore: e ciò pur quando l’offerta dell’opera agli acquirenti finali risulti avvenuta attraverso una catena di distribuzione elettronica complessa, in cui a) l’utente finale acquista da store digitali non convenuti in giudizio; i quali b) ricevono i file da c.d. terzi aggregatori (in quanto aggregano file audio, copertine e metadati) non convenuti in giudizio; i quali a loro volta c) ricevono i file dal distributore convenuto in giudizio; specialmente quando d) quest’ultimo non abbia provato di avere trasmesso all’aggregatore i dati relativi ai nomi di autori, esecutori e produttori dei brani (Trib. Milano, Sezione in materia di impresa, ordinanza 24 aprile 2013, Aida 2013, 1575/2).

SCF è titolare della facoltà di agire per la tutela dei diritti patrimoniali dei propri soci e mandanti (Trib. Venezia,  Sezione IP 20 marzo 2009, Pres. Caparelli, Est. Maiolino,  SCF Società Consortile Fonografici p.a. c. Aspiag Service s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.11.1).

SCF ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici e artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 l.a. ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73bis l.a. per l’utilizzo dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi con o rispettivamente senza scopo di lucro (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/1).

La legittimazione all’esercizio del diritto a compenso ex art. 73 l.a. è attribuita ai soli produttori di fonogrammi, i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/2).

Non compete soltanto a SIAE ma anche a SCF il diritto alla riscossione di compensi per la trasmissione di musica radiodiffusa in pubblici esercizi, attesa la chiara differenza tra i diritti che sono riconducibili al titolare dell’opera creativa (in particolare, nel campo delle radiodiffusioni, dagli artt. 16 e 17 l.a.) ed i diritti discendenti da particolari forme di sfruttamento di tale opera (per la diffusione con mezzi fonografici, di cui agli artt. 72 e 73 l.a.), diritti questi ultimi che lo stesso legislatore mantiene ben distinti dai primi, qualificandoli come «diritti connessi» a quelli d’autore e che trovano fondamento non nell’opera ma nell’attività di produzione del supporto realizzato per diffonderla (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/3).

La Società Consortile Fonografici (SCF) è legittimata ad agire per il pagamento dei compensi ex artt. 73 e 73-bis l.a. in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Bar Tavola Fredda di Bonomelli Roberto, Aida 2011, Repertorio II.11.1).

Il diritto a riscuotere compensi per la diffusione di musica al pubblico all’interno di locali commerciali non compete soltanto alla SIAE, che agisce a tutela dei diritti degli autori, ma anche alla Società Consortile Fonografici (SCF), che agisce a tutela dei titolari di diritti connessi sui fonogrammi che le abbiano conferito mandato (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Bar Tavola Fredda di Bonomelli Roberto, Aida 2011, Repertorio II.11.1).

La Società Consortile Fonografici (SCF) è legittimata ad agire per il pagamento dei compensi ex artt. 73 e 73bis l.a. in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.11.1).

Il diritto a riscuotere compensi per la diffusione di musica al pubblico all’interno di locali commerciali non compete soltanto alla SIAE, che agisce a tutela dei diritti degli autori, ma anche alla Società Consortile Fonografici (SCF), che agisce a tutela dei titolari di diritti connessi sui fonogrammi che le abbiano conferito mandato (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.11.1).

SCF è legittimata in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c. ad agire per i diritti dei produttori al compenso (Trib. Milano, Sezione IP, 25 settembre 2010, Aida 2011, 1438/1).

La Società Consortile Fonografici (SCF) è legittimata ad agire per il pagamento dei compensi ex artt. 73 e 73-bis l.a. in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici (Trib. Milano, Sezione IP, 27 settembre 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Emmelunga s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.11.1).

Il diritto a riscuotere compensi per la diffusione di musica al pubblico all’interno di locali commerciali non compete soltanto alla SIAE, che agisce a tutela dei diritti degli autori, ma anche alla Società Consortile Fonografici (SCF), che agisce a tutela dei titolari di diritti connessi sui fonogrammi (Trib. Milano, Sezione IP, 27 settembre 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Emmelunga s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.11.1).

SCF è legittimata ad agire ex art. 73 l.a. non come sostituto processuale ma in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c.: oltre che, nella specie, in forza del contratto stipulato tra SCF ed il Coordinamento Aeranti-Corallo, al quale la radio ingiunta ha dichiarato di aderire (Trib. Milano, Sezione IP, 8 febbraio 2011, Pres. Gandolfi, Est. Marangoni, Studio 54 s.r.l. c. SCF Consorzio Fonografici, Aida 2011, Repertorio II.11.1).

SCF è legittimato ad esercitare i diritti di produttore fonografico ex art. 73 l.a. non come sostituto processuale ma come mandatario dei fonografici che gli hanno affidato i relativi diritti (Trib. Milano, Sezione IP, 18 febbraio 2009, Aida 2010,  1353/1).

Proposta contro due convenuti azione per violazione di diritti morali d’autore e per concorrenza sleale, ed intervenuto il fallimento di uno di essi, le domande nei confronti di quest’ultimo diventano improcedibili ex art. 24 l.f., mentre possono essere proseguite quelle nei confronti della parte rimasta in bonis (Trib. Milano, Sezione IP, 4 maggio 2009, Aida 2010, 1356/1).

Delle violazioni commesse attraverso la diffusione televisiva di filmati contenenti sincronizzazioni illecite di fonogrammi rispondono in solido sia la capogruppo che gestisce il circuito televisivo nazionale (nella specie Odeon TV) nell’ambito del quale i filmati contestati sono stati trasmessi sia le singole emittenti televisive che hanno trasmesso tali filmati (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/3).

Benché ad un service provider non possa essere richiesta un’attività di preventivo controllo e di accertamento dell’illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/2).

Una società di gestione collettiva dei produttori fonografici (nella specie SCF) che azioni il diritto a compenso per l’utilizzazione radiofonica di fonogrammi ex artt. 73 e 73bis l.a. ha l’onere di provare in modo specifico di aver ricevuto apposito mandato dai produttori che tale società rappresenta (Trib. Torino, Sezione IP, 16 marzo 2010, Aida 2010, 1380/2).

Quando i diritti patrimoniali relativi ad una fotografia (nella specie: non creativa) sono stati trasferiti da una società in nome collettivo in liquidazione ad uno dei soci, quest’ultimo è legittimato ad esercitarli (Trib. Napoli, 18 gennaio 2008, Aida 2009, 1282/1).

La società discografica che contribuisce all’inadempimento di un’obbligazione di non riregistrare canzoni assunte da un’artista nei confronti di un produttore discografico concorrente compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e risponde dei danni in solido con l’artista (Trib. Milano, 9 maggio 2008, Aida 2009, 1294/3).

La domanda di restituzione di supporti fonografici su cui sia incisa una manifestazione musicale non può essere proposta dal produttore della manifestazione nei confronti dell’artista persona fisica le cui prestazioni risultino incise sui supporti medesimi; essa deve invece esser proposta nei confronti della società amministrata dall’artista ove risulti che il produttore musicale abbia intrattenuto i rapporti non con l’artista persona fisica, ma con la società di cui l’artista è amministratore, abbia a quest’ultima commissionato le prestazioni da inserire nella manifestazione, e ad un tempo non abbia dimostrato la consegna dei supporti all’artista in proprio (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/5).

Ove la fissazione delle prestazioni di un artista risulti incorporata in un bene ricadente in comunione fra la società amministrata dall’artista e l’organizzatore della manifestazione cui l’artista ha partecipato nessuno dei comproprietari può autonomamente utilizzare questa fissazione per produrre e commercializzare supporti fonografici, e nei confronti di entrambi può essere pronunciata un’inibitoria relativa alla produzione e commercializzazione dei supporti (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/6).

SCF è statutariamente legittimato ad esercitare i diritti connessi ex art. 73 l.a. (nella specie: per quantificare e ricevere il pagamento del compenso del caso dal comitato organizzatore dei campionati europei di ginnastica artistica) relativi ai fonogrammi rientranti nel suo repertorio (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, Pres. Est. de Sapia, SCF Consorzio Fonografici c. Comitato Organizzatore Campionati Europei di Ginnastica Artistica, Aida 2009, Repertorio II.11.1).

La nipote ex fratre di Papa Giovanni è legittimata a far valere i diritti ex art. 93 relativi al suo epistolario, tanto più quando è destinataria di alcune missive in esso contenute (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/2).

La casa editrice italiana licenziataria dei diritti di utilizzazione per una sola volta di una fotografia risponde del suo ulteriore utilizzo, non pattuito, da parte della collegata spagnola cui l’editore italiano ha trasmesso la propria rivista: come pure dell’erronea indicazione della proprietà della foto da parte dell’editore spagnolo (Trib. Milano, 16 maggio 2006, G.U. Migliaccio, Roberto Meazza c. Edizioni Condè Nast, Aida 2007, Repertorio II.11.1).

SCF – Società consortile fonografici p.a. è legittimata ad agire per il pagamento dei diritti economici spettanti ex artt. 72 e 73 l.a. per l’utilizzazione di fonogrammi da parte di una radio (Trib. Roma, Sezione IP, 3 ottobre 2006, Aida 2007, 1175/3).

L’agenzia di stampa ed il suo direttore rispondono in solido della loro utilizzazione di una fotografia non creativa non autorizzata dal fotografo (Trib. Roma, 4 aprile 2003, Giud. Ciancio, Tramonte c. Ansa, Aida 2006, Repertorio II.11.1).

I mandati che le case discografiche conferiscono ad SCF abilitano quest’ultima non solo alla stipula di contratti di licenza ma anche a promuovere ogni iniziativa anche giudiziaria a tutela dei diritti dei mandanti (Trib. Treviso, 7 dicembre 2004, Giud. Pedoja, SCF Società Consortile Fonografi p.a. c. Benetton Retail Italia s.r.l., EMI Music Italy s.p.a., Virgin Music Italy s.r.l., BMG Ricordi s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.1).

Gli eredi di un artista (nella specie un noto cantante di musica lirica) sono legittimati ad agire contro la distribuzione da loro non autorizzata di CD contenenti registrazioni delle sue interpretazioni (Trib. Milano, ordinanza 27 aprile 2005, G.D. Bonaretti, Ettore Bastianini, Nivea Bastianini c. Myto Records s.a.s., Aida 2005, Repertorio II.11.1).

Poiché la cessione dei diritti connessi va provata per iscritto l’acquirente/utilizzatore di una fotografia che non richieda ed ottenga dall’editore cedente la prova della liberatoria del fotografo risponde a titolo risarcitorio del danno cagionato dalla contraffazione (Trib. Milano, 1 marzo 2004, Aida 2004, 1004/4).

Il licenziatario di diritti di marchio, d’autore e connessi su trasmissioni televisive è legittimato ad agire per la violazione dei diritti medesimi (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/1).

Non può essere chiamata in garanzia la società che abbia realizzato su commissione musicassette contenenti canzoni originali, quando il materiale fotografico abusivo ad esse relativo sia stato selezionato e fornito dal committente (Trib.  Roma, 21 marzo 2002, Aida 2003, 911/2).

Il cessionario dei diritti patrimoniali di un artista relativi alle sue interpretazioni successive ad una data non è legittimato ad azionare i diritti dell’artista relativi a registrazioni ad essa anteriori (Trib. Roma, 1 marzo 2000, Aida 2001, 759/2).

Se è vero che i diritti di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie in caso di cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione spettano al cessionario ex art. 89 l.a., tale titolarità non può attribuirsi che dal momento del trasferimento in poi: onde il cessionario non è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni derivanti da una violazione dei diritti ceduti avvenuta prima della cessione (Trib. Milano, 25 marzo 1999, Aida 1999, 635/1).

La legittimazione ad agire di chi chiede un provvedimento cautelare di inibitoria della violazione di diritti relativi a fotografie che assume proprie è adeguatamente provata dalla produzione di un libro in cui è indicato l’autore della fotografie (Trib. Milano, ordinanza 27 novembre 1998, Aida 1999, 624/1).

La radio vaticana, ente di diritto canonico, è legittimata ad agire per la violazione dei diritti patrimoniali del papa realizzata con la produzione e distribuzione di un CD contenente la registrazione della voce del pontefice che canta un’opera musicale: violazione che d’altro canto è estranea all’ambito di applicazione degli artt. 5 e 66 l.a., anche se l’esecuzione del pontefice sia avvenuta nell’ambito di una celebrazione religiosa pubblica (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, Aida 2000, 669/2).

L’editore di un periodico risponde della violazione di un altrui diritto di produttore fonografico, da lui realizzata con la distribuzione di una musicassetta in abbinamento ed in omaggio con la rivista., anche quando la musicassetta sia stata prodotta da terzi, ma su commissione dell’editore (Trib. Milano, 4 giugno 1998, Aida 1998, 1572/2).

La violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza epistolare non è sanzionata penalmente ed è soggetta alle norme ordinarie sulla responsabilità civile: secondo cui l’editore ed il direttore del giornale che pubblichino indebitamente una corrispondenza epistolare riservata rispondono dei relativi danni in virtù del contributo causale necessario che essi prestano all’illecito (Trib. Milano, 5 marzo 1998, Aida 1999, 602/2).

Quando l’attore agisca per l’accertamento giudiziale della propria paternità di una fotografia non creativa, in precedenza contestata stragiudizialmente, la dichiarazione del convenuto che riconosce questa paternità in giudizio non fa venir meno l’interesse dell’attore al suo accertamento (Trib. Milano, 16 marzo 1995, Aida 1996, 388/2).

In caso di uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica, la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film ex artt. 44‑49 l.a. non esclude né limita l’azione da parte del soggetto ritrattato (o, come nella specie, dell’erede) sotto i profili degli artt. 10 c.c., 96‑98 l.a. o, nel caso di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 l.a. (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/1).

Il nipote ex uno filio premorto di uno scrittore non è legittimato ad agire ex art. 93 l.a. per violazione dei diritti relativi all’effistolario quando ancora sia in vita altro figlio dello scrittore (Trib. Milano, 30 giugno 1994, Aida 1995, 325/1).

Nell’ipotesi dell’art. 88 co. 3 l.a. il diritto di sfruttamento della fotografia compete al committente e non al fotografo, che non è dunque legittimato a lamentare la violazione di tale diritto (Trib. Milano, 18 ottobre 1993, Aida 1994, 248/1).

Un’associazione non riconosciuta di produttori fonografici può esercitare in nome e per conto degli associati i loro diritti individuali ex artt. 72 e 73 l.a., ove una siffatta rappresentanza le sia riconosciuta dall’atto costitutivo o dallo statuto ovvero risulti dalla manifestazione di una loro unanime volontà (App. Napoli, 4 marzo 1993, Aida 1993, 181/1).

L’impresa che ha messo in scena un’operetta e ne ha autorizzato la registrazione su videocassetta é legittimata passiva all’azione cautelare degli interpreti dell’operetta volta a stoppare la circolazione della videocassetta. (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/2).

L’editore musicale di un’operetta, che non sia editore/produttore di una videocassetta che ne contiene una registrazione, non é legittimato passivo all’azione cautelare degli interpreti dell’operetta volta a fermare la commercializzazione della videocassetta. (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993,155/1).

Un’associazione di produttori fonografici, che ne abbia ricevuto esplicito mandato in base allo statuto, è legittimata a tutelare giudizialmente ex artt. 72 e 73 l.a. non solo gli interessi dell’associazione considerata nel suo complesso, ma anche quelli dei singoli associati (Trib. Firenze, 13 marzo 1992, Aida 1993, 148/1).

Un’associazione di produttori fonografici, che ne abbia ricevuto esplicito mandato in base allo statuto, è legittimata a tutelare giudizialmente ex artt. 72 e 73 l.a. non solo gli interessi dell’associazione considerata nel suo complesso, ma anche quelli dei singoli associati (Trib. Torino, 31 gennaio 1992, Pres. RISCHIN, Est. SILVA, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. Torino Musica Notizie s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.11.1).

I diritti del produttore fonografico sono trasferibili, e possono essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive, che in ogni caso attribuiscono al licenziatario la legittimazione ad agire contro i contraffattori (Trib. Milano, ordinanza 15 gennaio 1992, Aida 1992, 84/2).

Il diritto del produttore fonografico ex art. 72 l.a. può esser fatto valere giudizialmente ex art. 167 l.a. « da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi »(Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/2).

E ammissibile l’intervento ex art. 105 ult. co. c.p.c. del licenziante in un giudizio cautelare promosso dal licenziatario dei diritti di produttore fonografico ex art. 72 l.a. per il sequestro e l’inibitoria della commercializzazione di copie importate del fonogramma protetto (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/1).

E inammissibile l’intervento di terzo in causa che pretenda di ampliare i fatti oggetto del processo per deduzione dell’attore (nella specie: circolazione di dischi in Italia in violazione dell’art. 72 l.a.) deducendo altri fatti diversi (nella specie: circolazione dei medesimi dischi anche all’estero) (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1992, 65/2).

L’esistenza di un figlio esclude la concorrente legittimazione del nipote ad agire ex art. 93 l.a.. (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio II.11.1).

Un’associazione non riconosciuta di produttori fonografici può agire anche per la tutela dei diritti ex artt. 72 e 73 l.a. dei singoli associati, qualora costoro le abbiano delegato tale potere per clausola dell’atto costitutivo o dello statuto (Trib. Udine, 7 maggio 1990, Pres. Est. CUMIN, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. A.G.O.R.T.‑Agenzia Giornalistica Organizzazione Radio TV s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.11.1).

 

11.2 giurisdizione

Le controversie relative al diritto a compenso dei produttori fonografici rientrano nella competenza della sezione specializzata del luogo in cui l’obbligazione è sorta, e quindi del luogo della sede dell’impresa tenuta al pagamento (Giudice di pace Pozzuoli, 6 ottobre 2010, Giud. Bruno, (Tizio) c. SCF Consorzio Fonografici,  Aida 2011, Repertorio II.11.2).

Il giudice italiano ha giurisdizione in relazione ad un’azione inibitoria volta ad ottenere la cessazione di illeciti consistenti nell’offerta attraverso siti Internet visibili anche in Italia di opere e materiali protetti (nella specie frammenti del Grande Fratello) i cui diritti sono di titolarità di un’emittente televisiva italiana, a nulla rilevando il fatto che l’uploading delle opere e dei materiali ora detti avvenga in uno stato diverso dall’Italia (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/1).

In relazione ad un’azione per violazione di diritti degli artisti ex artt. 80 e 73 l.a. il locus commissi delicti che fonda la giurisdizione di merito ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles e cautelare ex art. 10 l. 218/1995 va individuato nel luogo di produzione e riproduzione dei supporti fonografici contenenti le esecuzioni dell’artista non autorizzate dal medesimo (Trib. Bologna, ordinanza 13 marzo 2007, Aida 2008, 1215/1).

In base all’art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles per radicare la giurisdizione italiana è sufficiente il compimento in Italia dell’attività iniziale dell’azione illecita, quale ad esempio la cessione non autorizzata della foto poi illecitamente pubblicata all’estero (Trib. Milano, 1 marzo 2004, Aida 2004, 1004/1).

 

11.3 competenza

Il procedimento monitorio fondato sul diritto al compenso ex art. 73 l.a. ed il successivo giudizio di merito sull’opposizione possono essere instaurati presso il foro del creditore, attesa la natura contrattuale del credito azionato (che nella specie era oggetto di una scrittura privata disconosciuta con successo dall’opponente) (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 ottobre 2014, Aida 2015, II.73/1).

Il ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. proposto da Nuovo Imaie contro SCF ed Itsright, con cui il ricorrente prospetta che nel successivo giudizio di merito chiederà l’accertamento della nullità (ex art. 33.2 l.at. e 9 della legge 192/98 (e relativa all’abuso di dipendenza economica)) del contratto tra SCF e Itsright relativo alla ripartizione dalla prima alla seconda di una quota degli incassi di SCF a titolo di compensi per copia privata rientra per violazione della legge 287/90 rientra nella competenza del tribunale dell’impresa competente per territorio (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 21 luglio 2014, Pres. Marvasi, Est. Carlomagno, Aida 2014, 1640/1).

Le azioni prospettate da Nuovo Imaie per nullità del contratto fra SCF ed Itsright, relativo alla distribuzione dalla prima alla seconda di quote dei suoi incassi per compensi per copia privata e derivante dalla disciplina antitrust e da quella dell’abuso di dipendenza economica, appartengono alla competenza del tribunale delle imprese del foro determinato in materia contrattuale ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 21 luglio 2014, Pres. Marvasi, Est. Carlomagno, Aida 2014, 1640/2).

E’ inderogabile la competenza territoriale ex art. 33.2 l.at. del tribunale delle imprese competente per territorio (nella specie: in relazione ad un’azione di nullità del contratto tra SCF ed Itsright di distribuzione dalla prima alla seconda di una quota delle somme incassate a titolo di compenso per copia privata) (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 21 luglio 2014, Pres. Marvasi, Est. Carlomagno, Aida 2014, 1640/3).

Le sezioni specializzate in proprietà intellettuale sono competenti anche in relazione alle controversie relative ai contratti riguardanti i diritti connessi (nella specie: di artista e di produttore fonografico), che debbono dunque essere decise non dal giudice monocratico ma dal collegio (Trib. Roma, 14 giugno 2007, Aida 2008, 1224/1).

Rientrano nella competenza della sezione IP le domande fondate sui diritti primario o secondario relativi a diritti d’autore o connessi (Trib. Milano, 27 settembre 2006, Aida 2007, 1173/1).

La clausola compromissoria che accede ad un accordo relativo ai diritti d’autore e connessi esclude la competenza del giudice ordinario a conoscere sia la relativa azione contrattuale che quella extracontrattuale riguardante illeciti che costituiscano (ad un tempo) anche inadempimento del contratto (Trib. Milano, 27 settembre 2006, Aida 2007, 1173/2).

Quando l’attore alleghi che un medesimo fatto (nella specie: la riproduzione non autorizzata di un fonogramma su una cassetta promozionale) è costitutivo di responsabilità contrattuale di un convenuto ed extra contrattuale di un altro, e chieda la condanna di entrambi al risarcimento dei danni provocati dal medesimo illecito il giudice territorialmente competente in relazione ad uno dei convenuti lo diviene ex art. 33 c.p.c. anche per l’altro (App. Milano, 17 maggio 1996, Pres. SALAFIA, Est. SCUFFI, Società Edizioni Cioè a r.l. c. Sony Music, Entertainment (Italy) s.p.a., Uomo s.r.l., Aida 1996, Repertorio II.11.3).

Rientra nella competenza funzionale dei giudice del lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c. la domanda di un’emittente televisiva (nella specie: la Rai) di esatto adempimento di un contratto con un artista quando questo contratto è connotato: dal carattere personale delle prestazioni dell’artista, che deve svolgere attività di conduttore‑artista ed autore di testi in favore dell’emittente per la realizzazione di programmi prodotti dalla stessa con propri mezzi e propria organizzazione; dalla continuatività del rapporto, dimostrata dalla sua durata apprezzabilmente lunga, dal patto di esclusiva dell’artista a favore dell’emittente e dalla frequenza delle apparizioni televisive previste; dalla coordinazione dell’attività dell’artista e dell’emittente, posto che le prestazioni del primo sono finalizzate alla realizzazione di programmi televisivi prodotti dall’emittente con propri mezzi e propria organizzazione; dalla suggestione dell’artista alle direttive dell’emittente quanto ai contenuti, ai tempi ed alle modalità di realizzazione; e dall’obbligazione dell’artista di concordare con l’emittente molteplici aspetti della propria attività professionale (Trib. Roma, ordinanza 13 ottobre 1995, G.D. CORRIAS, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Antonio Teo Teocoli, Aida 1996, Repertorio II.11.3).

Stipulato un contratto di registrazione trilaterale che preveda la prestazione degli artisti, l’assistenza tecnico ‑produttiva del loro manager (costituito in forma di società in accomandita semplice) ed il pagamento delle royalties dalla casa discografica direttamente e solo a quest’ultimo, ed adempiute interamente le obbligazioni degli artisti, la domanda di questi ultimi e del loro manager di risoluzione del contratto per inadempimento della casa discografica appartiene alla competenza del giudice ordinario e non di quello del lavoro, che sarebbe invece competente a conoscere delle controversie relative all’esistenza al contenuto ed alle modalità della prestazione dovuta dagli artisti, ove concorrano i requisiti di personalità, continuatività e coordinazione della loro attività con quella della casa discografica (Pret. Firenze, 20 ottobre 1994, Aida 1995, 332/1).

 

11.4 onere della prova e prove

La firma «per ratifica, accettazione e benestare» apposta da un cantante in calce al contratto di licenza stipulato da una società intestataria esclusiva dei suoi diritti di proprietà intellettuale e d’immagine con un produttore discografico ha valore sia di dichiarazione ricognitiva della legittimazione della società a disporre dei diritti ora detti, sia di personale impegno dell’artista all’effettuazione delle prestazioni artistiche senza le quali l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla società non sarebbe possibile (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2013, Aida 2015, 1668/2).

La data rilevante per contestare validamente l’inserimento di alcuni brani in una raccolta pubblicata su CD dopo la scadenza del contratto di licenza che la autorizzava è quella in cui è avvenuta tale utilizzazione, che si può presumere anteriore alla data di pubblicazione dell’album (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2013, Aida 2015, 1668/5).

Il gran numero di fonogrammi per i quali SCF esercita i diritti a compenso ex art. 73 l.a. ed il considerevole tempo di programmazione musicale dell’emittente radiofonica convenuta, unitamente alle analisi a campione svolte da SCF sul palinsesto dell’emittente, sono sufficienti a provare l’effettiva utilizzazione da parte di quest’ultima di fonogrammi riconducibili ai mandati di cui SCF è titolare (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, 1708/2).

Chi agisce a tutela del diritto connesso sulle fotografie ha l’onere di provare che la foto contiene il nome del fotografo o del suo committente e la data ed il luogo in cui è stata scattata; può offrire questa prova allegando stampate del sito web da cui la foto è tratta; resta in tal caso ferma la possibilità per il convenuto di provare a sua volta di avere tratto la riproduzione da una fonte priva di attribuzione ad alcun autore; nel qual caso l’autore può a sua volta provare la mala fede dell’utilizzatore (Trib. Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, 26 gennaio 2015, Aida 2015, II.80/1).

Quando il titolare dei diritti connessi (nella specie: di produttore di audiovisivi e di emittenti) produce una perizia che elenca analiticamente la serie degli spezzoni di un audiovisivo caricati e visibili sul portale convenuto e questi si limita a contestare genericamente i fatti ed eccepisca che in mancanza delle produzioni di copia dei videogrammi contestati l’attore non ha provato le proprie allegazioni, la contestazione del convenuto deve essere qualificata come generica e priva della necessaria specificità, tanto da essere irrilevante (Trib. Milano, Sezione IP, 9 giugno 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Italia On Line s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.11.4).

La sussistenza di una delle ipotesi che rendono lecita la riproduzione di altrui contenuti protetti da diritti connessi dell’attore da parte di un portale convenuto deve essere provata da quest’ultimo (Trib. Milano, Sezione IP, 9 giugno 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Italia On Line s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.11.4).

Quando il titolare dei diritti connessi (nella specie: di produttore di audiovisivi e di emittenti) produce una perizia che elenca analiticamente la serie degli spezzoni di un audiovisivo caricati e visibili sul portale convenuto e questi si limita a contestare genericamente i fatti ed eccepisca che in mancanza delle produzioni di copia dei videogrammi contestati l’attore non ha provato le proprie allegazioni, la contestazione del convenuto deve essere qualificata come generica e priva della necessaria specificità, tanto da essere irrilevante (Trib. Milano, Sezione IP, 9 settembre 2011, Aida 2012, 1505/3).

La sussistenza di una delle ipotesi che rendono lecita la riproduzione di altrui contenuti protetti da diritti connessi dell’attore da parte di un portale convenuto deve essere provata da quest’ultimo (Trib. Milano, Sezione IP, 9 settembre 2011, Aida 2012, 1505/4).

La domanda di risoluzione di un contratto di registrazione fonografica per inadempimento da parte del produttore degli obblighi di rendicontazione deve essere respinta in assenza di documenti da cui risulti che l’artista ha contestato i conti ricevuti nelle forme e nei termini previsti dal contratto (Trib. Milano, Sezione IP, 8 ottobre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Omar Codazzi c. Beitempi s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.11.4).

Il possesso dei negativi da parte del fotografo costituisce, in assenza di contrari elementi, circostanza probatoriamente rilevante ai fini di dimostrare la titolarità dei diritti esclusivi sulla fotografia, considerato il disposto dell’art. 89 l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, 18 giugno 2010, Aida 2011, 1427/4).

Il produttore fonografico che contesti l’altrui realizzazione di suonerie telefoniche ottenute attraverso la riproduzione di fonogrammi dell’attore ha l’onere di provare che le suonerie realizzino questa riproduzione e non invece una copiatura ad orecchio delle medesime melodie (Trib. Roma, Sezione IP, 4 giugno 2008, Aida 2010, 1329/2).

Possono essere considerati, esaminati ed acquisiti i documenti prodotti nel corso di una CTU finalizzata a verificare novità ed originalità di filmati, sia per le regole proprie dei processi che hanno ad oggetto diritti di proprietà industriale e intellettuale (art. 121.5 c.p.) sia perché l’incarico al CTU (che prevedeva anche l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti) gli era stato affidato senza alcuna obiezione delle parti (Trib. Milano, Sezione IP, 4 maggio 2009, Aida 2010, 1356/2).

 L’onere di provare l’estinzione per scadenza temporale dei diritti del produttore videografico incombe al convenuto che la eccepisce (Trib. Milano, Sezione IP, 4 maggio 2009, Aida 2010, 1356/3).

Il creditore (nella specie un produttore fonografico) che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale o per l’adempimento di un contratto ha soltanto l’onere di provare la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, ben potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte (nella specie un altro produttore fonografico), mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Il medesimo riparto dell’onere della prova opera anche nel caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’ eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti, in quanto il debitore convenuto può anche soltanto limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore attore ha l’onere di provare il proprio adempimento oppure la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione a suo carico (Trib. Milano, 7 settembre 2009, Giud. Abbate, Panarecord Dischi Palladium s.r.l. c. Sony Music Entertainement Italy s.p.a., Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., Aida 2010, Repertorio II.11.4).

Nell’interpretazione dei contratti il criterio interpretativo principe è quello della ricerca della comune intenzione delle parti, la quale può essere individuata anche alla luce del complessivo comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto (Trib. Milano, 7 settembre 2009, Giud. Abbate, Panarecord Dischi Palladium s.r.l. c. Sony Music Entertainement Italy s.p.a., Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., Aida 2010, Repertorio II.11.4).

La qualità di produttore fonografico può essere dimostrata dal pagamento degli importi corrisposti ad un’impresa incaricata di effettuare le registrazioni di una manifestazione musicale, ed è da attribuire in comunione qualora risulti che questi importi siano stati suddivisi fra più soggetti (nella specie, fra due soggetti nella misura del 50%) (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/2).

L’art. 110 l.a. che impone la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno non opera ove le parti controvertono non dell’avvenuta cessione di un diritto, ma della loro qualità di titolari originari (nella specie, contestandosi reciprocamente la qualità di produttore fonografico) (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/3).

Il diritto dell’artista nei confronti dell’Imaie al pagamento della sua quota dei compensi ex art. 73 l.a. sorge al verificarsi di una fattispecie complessa costituita dall’utilizzazione del fonogramma contenente la fissazione dell’interpretazione dell’artista e dal versamento dei relativi compensi dall’utilizzatore al produttore fonografico (o la Siae) e da questi all’Imaie: e tutti gli elementi di questa fattispecie costituiscono fatti costitutivi della domanda di condanna dell’Imaie al pagamento dei compensi all’artista, che ha dunque l’onere di provarli in caso di contestazione (Trib. Roma, 24 aprile 2006, Pres. De Simone, Est. Muscolo, Umberto Balsamo c. IMAIE Ente Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori, Aida 2008, Repertorio II.114.4).

Spetta al terzo che si pretende acquirente dei diritti di utilizzazione di una fotografia non creativa provare la legittimità dell’acquisizione, ove voglia fondare su di essa la liceità della sua utilizzazione della fotografia (Trib. Roma, 4 aprile 2003, Giud. Ciancio, Tramonte c. Ansa, Aida 2006, Repertorio II.11.4).

Il possesso dei negativi da parte del fotografo costituisce prova sufficiente, in assenza di elementi contrari, di titolarità dei relativi diritti d’autore e connessi (Trib. Catania, 24 novembre 2004, Aida 2006, 1077/1).

Ai fini della prova dell’attività di produttore fonografico non sono sufficienti l’assegnazione da parte della SIAE di un «codice produttore» né l’ottenimento di licenze ed il conseguente pagamento di compensi per lo sfruttamento fonomeccanico di opere protette (Trib. Milano, Sezione IP, 11 dicembre 2002, Aida 2005, 1025/2).

In mancanza della prova del bootlegging non rileva in causa la questione se l’acquisto originario dei diritti di produttore fonografico, per non essere condizionato alla liceità della fissazione del fonogramma, si produca anche a favore del bootlegger (Trib. Milano, Sezione IP, 11 dicembre 2002, Aida 2005, 1025/3).

Gli artt. 78 l.a. e 3 legge 93/92 considerano quale produttore fonografico chi provvede alla fabbricazione del fonogramma originale mediante la diretta registrazione dei suoni e delle voci: e la prova della qualità di produttore fonografico di determinate registrazioni non è offerta sufficientemente dall’esibizione di un certificato camerale che indica l’oggetto sociale dell’impresa, dall’attribuzione ad essa di un codice produttore da parte della Siae, dal suo versamento di diritti fonomeccanici relativi al periodo delle registrazioni in causa, dalla produzione in giudizio di moduli di richiesta di licenza di riproduzione di opere di repertorio Siae drm 2/94 (Trib. Milano, 17 luglio 2003, Aida 2005, 1026/1).

Il produttore fonografico di una registrazione dal vivo ha l’onere di provare di avere acquisito anche dagli artisti comprimari l’autorizzazione alla fissazione della riproduzione delle loro prestazioni artistiche (Trib. Milano, 14 maggio 2004, Aida 2005, 1034/2).

Il possesso del negativo fa presumere la titolarità dei diritti di utilizzazione economica sulla fotografia (Trib. Milano, 21 ottobre 2004, Giud. Rosa, The Image Bank Italia s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.4).

La prova della qualità di produttore fonografico e dunque della legittimazione ad esercitare giudizialmente i relativi diritti non può essere desunta dalla stampa e vendita di prodotti fonografici, dal pagamento a Siae dei corrispondenti diritti fonomeccanici, dall’assegnazione del cd codice produttore Siae: perché la stampa può avvenire su licenza di altro soggetto produttore fonografico; perché altro è l’attività di fissazione nuova e originale effettuata direttamente con il consenso di tutti gli aventi diritto e altro la registrazione non autorizzata di concerti dal vivo o di materiale sonoro proveniente da altre fonti; e perché per il resto le attività ora dette della Siae non presuppongono l’accertamento della qualità di produttore fonografico in chi le richiede (Trib. Milano, Sezione IP, 26 novembre 2004, Aida 2005, 1051/2).

L’impresa discografica che alleghi di essere produttore fonografico, chieda la condanna di Siae al pagamento di compensi spettanti al produttore ex artt. 73 l.a. e 3 legge 93/1992, non provi la propria qualità di produttore fonografico e veda rigettata la domanda giudiziale ora detta non ha per ciò stesso titolo a chiedere a Siae la restituzione dei compensi che le ha pagato per la licenza di diritti di riproduzione fonomeccanica: perché Siae ha ricevuto questi pagamenti nella sua veste di intermediatore esclusivo dei diritti d’autore necessari all’utilizzazione economica delle opere, effettivamente avvenuta da parte dell’impresa discografica, onde i medesimi pagamenti non sono quindi privi di causa (Trib. Milano, Sezione IP, 26 novembre 2004, Aida 2005, 1051/3).

Il rilascio da parte di SIAE delle licenze di utilizzazione delle opere dell’ingegno non presuppone l’accertamento in capo al richiedente della qualità di produttore fonografico, poiché è finalizzato alla riscossione dei proventi dovuti (anche) per la riproduzione di registrazioni altrui (Trib. Milano, Sezione IP, 23 marzo 2005, Aida 2005, 1063/2.)

Poiché la cessione dei diritti connessi va provata per iscritto l’acquirente/utilizzatore di una fotografia che non richieda ed ottenga dall’editore cedente la prova della liberatoria del fotografo risponde a titolo risarcitorio del danno cagionato dalla contraffazione (Trib. Milano, 1 marzo 2004, Aida 2004, 1004/4).

Il possesso del negativo della fotografia vale a provare la titolarità dei diritti patrimoniali (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio II.11.4).

Ex art. 89 l.a. il possesso del negativo fonda una presunzione di titolarità dei diritti morali e materiali sull’opera fotografica (Trib. Catania, 11 settembre 2001, Aida 2002, 856/1).

L’autore di una fotografia non creativa ne prova sufficientemente la propria paternità con la produzione in giudizio della diapositiva originale e di un libro in cui la fotografia è riprodotta con l’indicazione del suo nome come autore della medesima (Trib. Milano, 9 novembre 2000, Aida 2002, 831/3).

Il produttore fonografico che aziona il proprio diritto esclusivo di noleggio ha l’onere di provare il fatto costitutivo di questo diritto, mentre il convenuto ha l’onere di provare l’eventuale cessione del diritto azionato dal produttore ad un terzo (Trib. Pavia, ordinanza 26 luglio 2000, Pres. Bernini, Est. Oddone, Emi Music Italy s.p.a. c. Associazione Audiofili Pavesi, Aida 2001, Repertorio II.11.4).

L’autore di una fotografia non creativa che chiede al convenuto il risarcimento dei danni derivanti dalla sua utilizzazione non autorizzata ha l’onere di provare la sussistenza delle indicazioni previste dall’art. 90 l.a. sull’esemplare della fotografia utilizzata dal convenuto per la riproduzione o, alternativamente, la malafede di quest’ultimo (App. Milano, 3 aprile 1999, Aida 2000, 681/1)

La legittimazione ad agire di chi chiede un provvedimento cautelare di inibitoria della violazione di diritti relativi a fotografie che assume proprie è adeguatamente provata dalla produzione di un libro in cui è indicato l’autore della fotografie (Trib. Milano, ordinanza 27 novembre 1998, Aida 1999, 624/1).

Quando il fotografo non creativo alleghi di avere ceduto ad un giornale i diritti relativi ad una fotografia ripubblicata poi da altro editore di giornale da lui convenuto in giudizio, il fotografo ha l’onere di provare che la prima cessione gli ha lasciato i diritti successivamente azionati: in mancanza di che de‑ve venir accolta l’eccezione del convenuto di mancanza di legittimazione attiva dell’attore (Cass. 27 aprile 1998 n. 4273, Pres. CORDA, Est. Di PALMA, Maurizio Viale, Day Studio Ageney s.n.c. c. 1 giornali s.n.c. di Cosimo De Leo & C., Aida 1998, Repertorio II.11.4).

La rivendicazione della titolarità dei diritti riguardanti una fotografia è smentita dal fatto che i relativi negativi si trovino in possesso di terzi, circostanza che nell’ambiente dei fotografi ha una valenza specifica ed univoca di proprietà (Trìb. Milano, 17 aprile 1997, Pres. Est. PATRONE, Mattia Turco, Agenzia Masi di D. Masi e C. s.a.s. c. Antonio Di Filippo, Look Photo s.r.l., Domus Color s.n.c., Aida 1997, Repertorio II.11.4).

L’editore che intenda ripubblicare prima di vent’anni la fotografia di un fotografo di cui conosce l’identità e con cui ha avuto rapporti per la prima pubblicazione ha l’onere di rivolgersi al fotografo per conoscere la data precisa dell’esecuzione della fotografia e dunque se essa sia ancora protetta ex art. 92 l.a. o, diversamente, di allegare e provare la risalenza della produzione della fotografia ad oltre vent’anni dalla propria (ri) pubblicazione: in mancanza di che la sua ripubblicazione deve essere qualificata come in malafede (App. Milano, 9 gennaio 1996, Aida 1996, 419/1).

Incombe all’attore che lo allega a proprio favore l’onere di provare l’esistenza di un uso normativo secondo cui il produttore fonografico avrebbe diritto a ricevere dal suo distributore una somma pari al cosiddetto ticket relativo ai dischi etichettati come «disco TV» che il distributore impone e riceve dai dettaglianti quale componente del prezzo di vendita del disco a questi ultimi, ed a fronte delle iniziative pubblicitarie del distributore (Trib. Milano, 13 luglio 1995, 400/1).

Incombe a chi abbia ceduto il negativo fotografico l’onere di provare un patto contrario ex art. 89 l.a., limitativo dei diritti ceduti (Trib. Milano, 16 marzo 1995, Aida 1996, 388/3).

Può essere considerato e tutelato come produttore fonografico ex art. 72 ss. l.a. il produttore di un fonogramma fruibile autonomamente rispetto ad altro precedente di altra casa discografica quando questa alleghi ma non provi se, come ed in quale misura, il nuovo fonogramma sia derivato da quello precedente (Trib. Milano, ordinanza 27 dicembre 1994, G.D. PATRONE, DIG IT Internazional s.r.l. c. Clan Celentano s.r.l., CGD s.p.a., Aida 1995, Repertorio II.11.4).

Incombe a chi la allega l’onere di provare una simulazione relativa soggettiva (cosiddetta interposizione fittizia di persona), per cui in un contratto di distribuzione e vendita in Italia di supporti musicali stipulato tra due case discografiche l’effettivo contraente del distributore non sia la società che ha stipulato ma l’artista che ne è socio (Trib. Milano, 6 settembre 1993, Aida 1994, 244/1).

Il consenso dell’avente diritto e rispettivamente il pagamento del compenso dovuto devono essere provati dal convenuto in giudizio ex artt. 72 e rispettivamente 73 l.a.. (Trib. Torino, 31 gennaio 1992, Aida 1993,Pres. RISCHIN, Est. SILVA, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. Torino Musica Notizie s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.11.4).

Costituisce dato di comune esperienza che le emittenti private per la loro attività provvedano nella quasi totalità dei casi a registrare le trasmissioni che poi vengono mandate in onda (e ciò per poter inserire messaggi e notizie): e su questo dato si può fondare la presunzione che tanto abbia fatto in concreto anche una determinata emittente convenuta in giudizio ex artt. 72 e 73 l.a. da un’associazione di produttori fonografici. (Trib. Torino, 31 gennaio 1992, Pres. RISCHIN, Est. SILVA, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. Torino Musica Notizie s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.11.4).

Il diritto del produttore fonografico ex art. 72 l.a. può esser fatto valere giudizialmente ex art. 167 l.a. «da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi» (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/2).

Deve essere rigettata l’azione ex art. 72 l.a.: ove l’attore non provi di disporre dei diritti azionati (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1992, 65/1).

In mancanza delle indicazioni ex art. 90 co. 1 l.a. relative alla data di produzione della fotografia il terzo riproduttore si trova in una situazione di presunta buona fede in relazione alla durata dell’esclusiva, gravandosi l’autore dell’onere di dimostrare la malafede del riproduttore intesa come consapevolezza da parte di questi che la fotografia è ancora tutelata dalla legge. E le formalità prescritte dall’art. 90 co. 1 l.a. non possono essere surrogate dal deposito e dalla registrazione dell’opera stampata in cui la fotografia sia riprodotta (Cass. 10 maggio 1991, Aida 1992, 14/3).

Incombe all’emittente radiofonica l’onere di provare di aver corrisposto il compenso ex art. 73 l.a.. (Trib. Udine, 7 maggio 1990, Pres. Est. CUMIN, AFI‑Associazione dei Fonografici Italiani c. A.G.O.R.T.‑Agenzia Giornalistica Organizzazione Radio TV s.r.l., Aida 1993, Repertorio II.11.4).

 

11.5 provvedimenti cautelari e possessori

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. a tutela di un diritto di credito (nella specie: al pagamento di compensi relativi a diritti connessi) è inammissibile principalmente per difetto di residualità, poiché a tutela del credito esiste la misura cautelare tipica del sequestro conservativo (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 9 gennaio 2014, Giud. Cricenti, Aida 2014, 1639/1).

Benché ad un service provider non possa essere richiesta un’attività di preventivo controllo e di accertamento dell’illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/2).

Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/4).

La domanda di merito cui è prodromica la richiesta di un sequestro ante causam ex art. 161 l.a. può essere specificata anche nel corso del procedimento cautelare, e ad esempio all’udienza di discussione (Trib. Roma, 8 giugno 2005, Giud. Costa, Istituto Pia Società Figlie c. M.A.T. Music Theme Licensing GMBH, Fenice Diffusione Musicale s.r.l., Membram Internazional GMBH, Aida 2006, Repertorio II.11.5).

La pendenza di un giudizio di merito per violazione di diritti di produttore fonografico, di artista, al nome ed all’immagine non rende inammissibile un autonomo ricorso cautelare proposto come ricorso ante causam, che riguardi una nuova attività parzialmente diversa e veda una coincidenza solo parziale tra i soggetti attivi e passivi del giudizio di merito e di quello cautelare (Trib. Milano, ordinanza 19 dicembre 2005, Aida 2006, 1109/1).

La tutela cautelare dell’art. 700 c.p.c. non è ammissibile nella materia dei diritti connessi degli artisti interpreti, stante il sistema delle tutele cautelari tipiche degli artt. 161 ss. c.p.c. (Trib. Milano, ordinanza 11 febbraio 2006, Aida 2006, 1114/1).

Il periculum in mora è assente quando la pretesa illecita realizzazione di incisioni delle prestazioni di un artista interprete risalga ad un periodo remoto, né risulti dedotta una recente scoperta del comportamento lamentato (Trib. Milano, ordinanza 11 febbraio 2006, Aida 2006, 1114/3).x

Il periculum in mora richiesto per la concessione di un provvedimento d’urgenza sussiste quando è attuale la ritrasmissione di un programma in violazione degli altrui diritti d’autore, connessi e di marchio (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/4).

Sussiste il periculum in mora quando non vi è prova in atti della cessazione dell’illecita violazione dei diritti connessi per cui si chiede cautela: perché la lesione di questi diritti presenta per sua natura carattere di irreparabilità tanto sotto il profilo della suscettibilità da aggravamento in ipotesi di reiterazione del comportamento lesivo quanto sotto quello della non agevole monetizzabilità del pregiudizio (Trib. Milano, ordinanza 5 aprile 1996, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Forservice s.r.l. c. Franco Baresi, Roberto Baggio, Mauro Tassotti, Aida 1996, Repertorio II.11.5).

 

11.5.1 competenza

La controversia relativa all’inadempimento, da parte di un artista, di accordi collegati relativi alla sua registrazione a favore di un produttore musicale, all’appartenenza dei relativi diritti d’autore, d’artista e di produttore fonografico, e ad un’obbligazione di non riregistrare, e precisamente relativa all’inadempimento costituito dalla riregistrazione delle medesime canzoni non rientra nella competenza del giudice del lavoro ma in quella del tribunale ordinario (Trib. Milano, 14 maggio 2008, Giud. Gandolfi, Warner Music Italia s.r.l. c. Daniele Giuseppe, Sony BMG Music Entertainment (Italy) s.p.a., Demomusic International s.r.l., Aida 2009, Repertorio II.11.5.1).

Un ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibitoria «della prosecuzione dell’utilizzazione dell’immagine del ricorrente in un’opera cinematografica, nella sua locandina pubblicitaria e nel suo sito promozionale» deve essere interpretato come relativo al diritto all’immagine ex art. 10 c.c., con conseguente competenza del giudice ordinario: mentre gli artt. 96 e 97 l.a. individuano soltanto l’ambito di operatività della relativa scriminante costituita dalla divulgazione senza consenso, e non possono determinare lo spostamento della competenza a favore delle sezioni specializzate IP (Trib. Milano, ordinanza 14 luglio 2008, Aida 2009, 1296/1).

Se è vero che in molte fattispecie di violazione di diritti di proprietà intellettuale il periculum in mora può ritenersi in re ipsa per la difficoltà di determinare all’esito del giudizio di merito l’equivalente monetario del pregiudizio, non altrettanto può dirsi in situazioni in cui le violazioni del diritto di proprietà intellettuale (nella specie ex art. 87 ss. l.a.) sono facilmente individuabili e conseguentemente non è difficile liquidare il relativo danno (Trib. Venezia, ordinanza 19 maggio 2004, Giud. Fidanza, Salvador Giancarlo c. Kel 12 s.r.l., Aida 2005, Repertorio II.11.5.1).

Il Pretore del luogo ove vengono stampati i supporti di suono è competente ex art. 700 c.p.c. a pronunciarsi sulla domanda di inibitoria della loro produzione e vendita: anche quando la produzione avvenga per conto di altro soggetto, avente sede al di fuori del mandamento, e nonostante la domanda ex art. 700 sia proposta soltanto nei confronti di quest’ultimo, mentre il fabbricante non sia evocato nel giudizio cautelare (Pret. Lodi, 21 marzo 1992, Aida 1992, 97/1).

 

11.5.2 descrizione, sequestro e altre cautele tipiche

L’art. 161 l.a. non può essere esteso dalla pronuncia di sequestro a quella di inibitoria (App. Bologna, 22 ottobre 2008, Aida 2009, 1304/7).

Deve essere rigettata l’azione contrattuale per sequestro in Italia di CD contenenti canti gregoriani, che il ricorrente qualifica come inadempimento di una licenza non esclusiva dei diritti di produttore fonografico limitata alla Germania: quando la distribuzione dei CD in Italia non sembra riconducibile ad un inadempimento del licenziatario per la Germania (Trib. Roma, 8 giugno 2005, Giud. Costa, Istituto Pia Società Figlie c. M.A.T. Music Theme Licensing GMBH, Fenice Diffusione Musicale s.r.l., Membram Internazional GMBH, Aida 2006, Repertorio II.11.5.2).

I provvedimenti cautelari in materia di diritto d’autore e di diritti connessi non sono limitati a quelli previsti dall’art. 161 l.a., e reciprocamente sono ammissibili provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela dei diritti ora detti. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 1999,  Aida 2000, 707/1)

Il produttore fonografico che incarichi un’impresa di pressaggio di moltiplicare in copie il supporto fonografico diviene proprietario di ogni supporto iniziale o intermedio che l’impresa di pressaggio crei per giungere al prodotto finale: e reciprocamente all’impresa di pressaggio non può esser riconosciuto un diritto di detenere strumenti di riproduzione fonografica relativi a beni di cui non ha acquistato alcun diritto di riproduzione (nella specie è stato autorizzato, su richiesta del produttore fonografico, il sequestro giudiziario di padre‑madre e stampatori, U‑Matic e quant’altro necessario alla moltiplicazione in copie di un fonogramma) (Trib. Monza, 10 marzo 1994, Aida 1994, 267/1).

L’art. 161 co. 2 l.a. non consente il sequestro di un CD che accanto ad una registrazione lesiva dei diritti morali di un autore ed esecutore contenga anche la registrazione di brani di altri autori, quando difettino elementi utili a fare stimare il caso «di particolare gravità » e ad attribuire la violazione a tutti gli autori (Tríb. Milano, ordinanza 17 gennaio 1994, G.I. BONARETTI, Berio Luciano c. Mec Records, Aida 1996, Repertorio II.11.5.2).

Il sequestro ex art. 161 l.a. non é applicabile a tutela dei diritti connessi con il diritto d’autore. (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/7).

 

11.5.3 provvedimenti ex art. 700 c.p. c.

E’ ammissibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. ove il ricorrente domandi non solo l’inibitoria di violazione dei diritti d’autore o connessi, ma anche di tutti gli atti di concorrenza sleale (Trib. Roma, ordinanza 23 gennaio 2008, Aida 2008, 1244/1).

La penale prevista a fronte del ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria di diritti d’autore, connessi e di marchio deve essere fissata tenendo conto del valore economico dei diritti violati e della progressiva diminuzione delle probabilità di guadagno (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/5).

E’ inopportuno disporre la pubblicazione dell’inibitoria (devono rimanere estranee finalità riparatorie e sanzionatorie) per violazione di diritti d’autore, connessi e di marchio qualora l’autore dell’illecito non abbia pubblicizzato la propria attività (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/6).

Il disconoscimento della coproduzione e della contitolarità in capo ad una fondazione culturale dei diritti di produttore fonografico relativi ad una campagna di registrazione di musiche non ancora registrate di regioni italiane lede un interesse all’immagine culturale e dunque non strettamente patrimoniale della fondazione e comporta un danno difficilmente quantificabile in denaro, onde integra il periculum in mora necessario alla concessione di un provvedimento cautelare che inibisca la pubblicazione di dischi che realizzino questo disconoscimento. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 1999, Aida 2000, 707/4)

E’ ammissibile ancorchè superflua una domanda in via cautelare ex art. 700 c.p.c. di accertamento della contitolarità di un diritto esclusivo di produttore fonografico, che costituisce il necessario presupposto dell’adozione del provvedimento richiesto di inibitoria, sicuramente ammissibile. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 1999, Aida 2000, 707/2)

I provvedimenti cautelari in materia di diritto d’autore e di diritti connessi non sono limitati a quelli previsti dall’art. 161 l.a., e reciprocamente sono ammissibili provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela dei diritti ora detti. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 1999, Aida 2000, 707/1)

L’unica misura ex art. 700 c.p.c. idonea ad assicurare il fruttuoso esperimento dell’azione di merito volta alla repressione di un noleggio illecito ex artt. 72.2 l.a. e 2598 n. 3 c.c. appare l’inibitoria ed il sequestro dei CD del noleggiatore (Trib. Verona, ordinanza 27 aprile 1999, Aida 1999, 639/3).

L’impegno del resistente ad astenersi da ulteriori utilizzazioni delle fotografie del ricorrente non fa venir meno l’interesse di quest’ultimo ad ottenere in via d’urgenza l’inibitoria di queste utilizzazioni, con effetti per il futuro, elidendo in via assoluta l’eventualità del reiterarsi delle violazioni, per altro di non agevole accertamento (Trib. Milano, ordinanza 27 novembre 1998, Aida 1999, 624/3).

Quando sussiste il periculum in mora può essere inibita l’ulteriore stampa e commercializzazione di CD che riproducano registrazioni particolarmente carenti e come tali idonee a recare pregiudizio alla reputazione dell’autore (che è ad un tempo) esecutore delle musiche registrate, a motivo della inadeguatezza tecnica degli strumenti di registrazione, del lungo tempo trascorso (nella specie, circa venti anni) tra registrazione e pubblicazione del CD, e dell’uso con l’eventuale deterioramente del nastro utilizzato per la produzione del CD (Trib. Milano, ordinanza 17 gennaio 1994, G.I. BONARETTI, Berio Luciano c. Mec Records, Aida 1996, Repertorio II.11.5.3).

Se è compito del giudice cautelare assegnare ai diritti d’impresa la necessaria tutela cautelare che impedisca la loro fattuale vanificazione per effetto degli innominabili tempi della giustizia ordinaria, è anche dovere del medesimo giudice evitare che ordinanze frettolose non finiscano per dar luogo ad una vera e propria censura preventiva a danno di manifestazioni televisive che, per quanto di leggerissimo spessore culturale e di evidente finalità commerciale, hanno implicato il lavoro di molti soggetti e più di tutte hanno costituito comunque manifestazione del diritto costituzionale di diffondere il proprio pensiero (Trib. Roma, 16 ottobre 1993, Aida 1994, 247/2).

Quand’anche rimanesse una valutazione di illiccità ex art. 79 l.a. dell’utilizzazione di registrazioni di una da parte di altre emittenti, dovrebbe comunque essere rigettata una domanda di inibitoria di quest’utilizzo ex artt. 700 c.p.c. e 2598 n. 3 c.c., in presenza dì una prassi di reciproca utilizzazione di altrui registrazioni lecitamente ottenute (Trib. Roma, 16 ottobre 1993, Aida 1994, 247/1).

Il diritto del produttore fonografico ex art. 72 l..a. è suscettibile di tutela mediante i provvedimenti previsti in via sussidiaria dall’art. 700 c.p.c. (Trib. Torino, ordinanza 29 maggio 1993, Aida 1993, 192/2).

Non ricorre il periculum in mora, necessario per l’adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inibitoria della diffusione di videocassette contenente un errore nell’indicazione di un artista interprete esecutore, quando le videocassette che così ledevano il diritto all’onore ed alla reputazione personale ed artistico‑professionale dell’artista siano state sostituite da altre che presentino una veritiera esposizione degli interpreti e consentano al consumatore di avere l’esatto quadro di chi essi siano (Pret. Milano, 12 febbraio 1993, Aida 1993, 179/1).

La lesione del diritto ex art. 81 I.a. alla reputazione professionale dell’artista ha aspetti e conseguenze difficilmente quantificabili e risarcibili, ma comunque assai rilevanti, e tali da far ritenere esistente il pregiudizio imminente e irreparabile necessario ex art. 700 c.p.c. (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/6).

L’immissione sul mercato italiano, a prezzi sensibilmente inferiori, di prodotti fonografici analoghi a quelli commercializzati in esclusiva dal licenziatario dei diritti di produttore fonografico è suscettibile di determinare uno sviamento di clientela con un danno per sua natura di ben difficile quantificazione, che come tale deve essere tempestivamente scongiurato con idonee misure cautelari anticipatorie del giudizio di merito (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/8).

La natura degli interessi tutelati dagli artt. 93‑95 l.a. rende estremamente ardua, se non impossibile, una quantificazione monetaria del risarcimento idonea ad eliminare l’intero danno sofferto: onde sussiste il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio necessario per il ricorso ad un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio II.11.5.3).

 

11.5.4 azioni possessorie

11.6  accertamento

11.7 azioni restitutorie

Non può essere disposta la distruzione ex art. 158 l.a. di beni in contraffazione (nella specie: riproduzioni di una fotografia cd. semplice) qualora essi non siano stati acquisiti agli atti di causa (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Laboratoire Labothene Cosmetique GmbH & Co. KG c. Interfashion di Sprovieri Adolfo, Aida 2011, Repertorio II.11.7).

In caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale rappresentati dal diritto sull’epistolario ex art. 93 l.a. che sia avvenuta con la sua pubblicazione in una pagina di sito web di editore accessibile a qualsiasi utente, accompagnata dalla pubblicazione separata di articoli di contorno e di commento, non può essere disposta la cancellazione di questi articoli ma può essere ordinata quella del testo delle lettere pubblicate dall’archivio della testata giornalistica, senza che ciò comporti alcuna lesione dei diritti tutelati dall’art. 21 cost. (Trib. Milano, ordinanza 13 settembre 2004, Aida 2005, 1045/3).

Deve essere rigettata la domanda di restituzione di fotografie realizzate in esecuzione di un contratto che si allega concluso per errore, quando il dedotto errore sul contenuto del contratto non è idoneo ad inficiarne la validità (Trib. Palermo, Sezione IP, ordinanza 5 novembre 2004, G.D. Laudani, Fulvio Roiter c. Istituto Superiore per la Storia della Fotografia s.r.l., Aida 2005, Repertorio II.11.7).

La pubblicazione di un libro contenente la riproduzione di fotografie non creative senza indicazione del nome del fotografo costituisce una violazione del diritto di paternità di quest’ultimo, che può essere sanzionata da una condanna dell’autore dell’illecito ad astenersi dall’ulteriore commercializzazione del libro ove questa non sia accompagnata da un apposito intercalare o foglio aggiunto che indichi l’autore delle fotografie litigiose (App. Milano, 26 febbraio 2005, Pres. Grechi, Est. Patrone, Roberto Severgnini c. Sergio Pozzi, Antonella Vimercati, Aida 2005, Repertorio II.11.7).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

 

11.8 inibitoria

Mentre lo sfruttamento non autorizzato dei diritti esclusivi del produttore previsti dall’art. 72 l.a. costituisce un illecito extracontrattuale tutelato dalle azioni inibitoria e risarcitoria, le utilizzazioni ex art. 73 l.a. poste in essere da chi non sia titolare della privativa costituisce un atto comunque lecito e il pagamento del compenso rappresenta un obbligo di tipo indennitario derivante da tale attività di sfruttamento (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/3).

Non può essere accolta una domanda proposta da un titolare di diritti di emittente e di produttore audiovisivo (nella specie: RTI) contro un ISP (nella specie: Google Inc) per l’inibitoria dell’hosting di un sito di terzi che viola i diritti del ricorrente, quando prima della pronuncia giudiziale richiesta l’ISP abbia cessato di ospitare il sito litigioso e la riattivazione dell’hosting sia allo stato una mera ipotesi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 dicembre 2011, Aida 2013, 1545/1).

La presenza di registrazioni autorizzate e di registrazioni non consentite in un medesimo CD non vale ad impedire l’inibitoria della sua distribuzione (App. Milano, Sezione IP, 11 settembre 2012, Aida 2013, 1567/3).

Poiché la sincronizzazione di un fonogramma senza il consenso del produttore costituisce violazione dei diritti esclusivi di quest’ultimo ex art. 72 l.a. e non attività soggetta a mero compenso ex art. 73 l.a., può essere disposta l’inibitoria dello sfruttamento di filmati contenenti sincronizzazioni illecite (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/5).

Benché ad un service provider non possa essere richiesta un’attività di preventivo controllo e di accertamento dell’illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/2).

Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/4).

L’inibitoria conseguente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale rappresentati dal diritto all’epistolario ex art. 93 l.a. può essere limitata alla sola continuazione di una già avvenuta edizione on line di un quotidiano e può non essere estesa all’epistolario inserito nell’archivio informatico o cartaceo della testata giornalistica che non sia visionabile liberamente e direttamente dal pubblico (Trib. Milano, decreto 9 settembre 2004, G.D. Marangoni, Esher Judith Singer Calvino, Giovanna Calvino c. Paolo Di Stefano, Stefano Folli, RCS Quotidiani s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.8).

La pubblicazione di un libro contenente la riproduzione di fotografie non creative senza indicazione del nome del fotografo costituisce una violazione del diritto di paternità di quest’ultimo, che può essere sanzionata da una condanna dell’autore dell’illecito ad astenersi dall’ulteriore commercializzazione del libro ove questa non sia accompagnata da un apposito intercalare o foglio aggiunto che indichi l’autore delle fotografie litigiose (App. Milano, 26 febbraio 2005, Pres. Grechi, Est. Patrone, Roberto Severgnini c. Sergio Pozzi, Antonella Vimercati, Aida 2005, Repertorio II.11.8).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di Provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

Gli artisti interpreti di opere teatrali e musicali hanno diritto ad un equo compenso nei confronti di chi utilizza la loro prestazione, ma non un diritto di esclusiva comportante la facoltà di interdizione in ordine allo sfruttamento economico dell’opera da loro interpretata, in modo tale da poter compromettere lo stesso esercizio del diritto d’autore (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/3).

L’art. 73 l.a. attribuisce al produttore fonografico soltanto il diritto di ottenere il compenso nascente dall’utilizzazione del suo fonogramma per mezzo della radiodiffusione, ma non anche il diritto di impedire che tale utilizzazione sia effettuata: ed il produttore può dunque chiedere la condanna dell’emittente al pagamento di quanto dovuto, ma non l’inibitoria della radiodiffusione (Trib. Forlì, 8 settembre 1992, Aida 1993, 154/3).

 

11.9 risarcimento del danno

Il cantante che abbia sottoscritto «per ratifica, accettazione e benestare» il contratto di licenza tra la società intestataria dei suoi diritti di proprietà intellettuale ed un produttore discografico per la realizzazione di una raccolta di brani musicali viola il principio di buona fede in executivis e risponde col produttore ex art. 2055 c.c. del danno procurato alla società titolare dei diritti qualora abbia concesso al produttore l’uso di alcuni brani non compresi nel contratto di licenza pur conoscendo il contenuto di quest’ultimo, senza chiedere la preventiva autorizzazione al titolare dei diritti e senza informare quest’ultimo delle sue iniziative (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2013, Aida 2015, 1668/3).

Va respinta la domanda extracontrattuale di risarcimento del danno per la pubblicazione illecita di alcuni brani musicali in conseguenza della risoluzione con effetti ex tunc del contratto di licenza che la autorizzava, poiché tale risarcimento rappresenterebbe una duplicazione di quello già ottenuto dall’attore per l’inadempimento del contratto ed inoltre perché la risoluzione del contratto che si sia protratto per un certo arco temporale fa salve le prestazioni già eseguite (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2013, Aida 2015, 1668/6).

Mentre lo sfruttamento non autorizzato dei diritti esclusivi del produttore previsti dall’art. 72 l.a. costituisce un illecito extracontrattuale tutelato dalle azioni inibitoria e risarcitoria, le utilizzazioni ex art. 73 l.a. poste in essere da chi non sia titolare della privativa costituisce un atto comunque lecito e il pagamento del compenso rappresenta un obbligo di tipo indennitario derivante da tale attività di sfruttamento (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2015, Aida 2015, 1702/3).

La violazione dei diritti di esclusiva concessi ad un’impresa discografica, per un periodo di tempo determinato, sulle future composizioni musicali e sulle future registrazioni fonografiche di un gruppo musicale non fa sorgere in capo al creditore il diritto al risarcimento del danno, se di quest’ultimo non venga provata l’esistenza, né vengano forniti possibili parametri per la sua liquidazione (Trib. Bologna, Sezione IP, 13 maggio 2014, Aida 2015, II.57/1).

Il titolare del diritto al ritratto ha diritto a far valere, a titolo di danno patrimoniale, la perdita dei vantaggi economici che avrebbe potuto conseguire se, ove gli fosse stato chiesto il consenso alla pubblicazione della sua immagine, avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso (Cass. Sez. III civile 11 maggio 2010 n. 11353, Pres. Varrone, Est. Vivaldi, Fondazione del Teatro dell’opera di Roma c. Gianmarresi, Aida 2012, Repertorio II.11.9).

Italia on line deve essere qualificato come un soggetto che fornisce un hosting non puramente passivo ma attivo, e dunque come  soggetto cui non si applica la disciplina speciale della responsabilità civile prevista dall’art. 16 dlgs 70/03 che è invece soggetto alle regole comuni della responsabilità civile (Trib. Milano, Sezione IP, 9 giugno 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Italia On Line s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.11.9).

Non è esigibile che il prestatore di servizi che fornisca hosting attivo proceda ad una verifica preventiva di tutto il materiale immesso quotidianamente dagli utenti nella sua piattaforma telematica (Trib. Milano, Sezione IP, 9 giugno 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Italia On Line s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.11.9).

Non è esigibile che il prestatore di servizi che fornisca hosting attivo proceda ad una verifica preventiva di tutto il materiale immesso quotidianamente dagli utenti nella sua piattaforma telematica (Trib. Milano, Sezione IP, 9 settembre 2011, Aida 2012, 1505/6).

La sostanziale inattività del portale convenuto rispetto alla segnalazione della presenza su di esso di numerosi contenuti audiovisivi che violano i diritti connessi dell’attore fonda la responsabilità colposa del portale quantomeno a partire dalla data di ricezione della segnalazione e per i programmi ivi indicati (oltre che in relazione alle segnalazioni successive): tanto più che il portale può svolgere le attività di verifica e controllo degli illeciti lamentati con i medesimi strumenti informatici posti a disposizione dei suoi visitatori per la ricerca di contenuti (Trib. Milano, Sezione IP, 9 settembre 2011, Aida 2012, 1505/7).

La parent company di un portale italiano che si limiti ad un servizio di storage dei dati propri della controllata italiana sul server della controllante svolge un’attività di hosting puramente passivo ed è dunque soggetta al regime speciale di esenzione proprio degli artt. 16 e 17 dlgs 70/03 (Trib. Milano, Sezione IP, 9 settembre 2011, Aida 2012, 1505/9).

Va respinta la domanda di risarcimento danni per violazione di diritti d’autore o connessi, ancorché formulata in via equitativa, qualora manchi qualunque allegazione circa l’effettiva sussistenza di un danno di natura patrimoniale e quest’ultimo appaia anzi incerto nell’an, tenuto conto che il titolare dei diritti esclusivi ed il contraffattore operano in settori diversi (nella specie un produttore di cosmetici lamentava l’uso di una fotografia tratta da un servizio pubblicitario relativo ai propri prodotti per produrre poster) (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Laboratoire Labothene Cosmetique GmbH & Co. KG c. Interfashion di Sprovieri Adolfo, Aida 2011, Repertorio II.11.9).

Le somme non pagate al produttore fonografico a titolo di equo compenso costituiscono crediti a titolo di risarcimento del danno, cui non è applicabile la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 1 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici c. Impresa Individuale Poggiani Fabio, Aida 2011, Repertorio II.11.9).

Le somme non pagate al produttore fonografico a titolo di equo compenso costituiscono crediti a titolo di risarcimento del danno, cui non è applicabile la disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 1 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici c. Gelateria Odeon Greco s.r.l., Aida 2011, Repertorio II.11.9).

In assenza del consenso del congiunto legittimato ex art. 93 l.a., la pubblicazione postuma di un epistolario inedito di Papa Giovanni XXIII avente carattere confidenziale costituisce violazione del diritto alla riservatezza tutelata ex art. 93 e dà diritto al congiunto al risarcimento del danno, che in quanto colpisce un diritto della personalità con fondamento costituzionale nell’art. 2 cost. deve considerarsi in re ipsa (Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, Aida 2007, 1141/6).

La tutela risarcitoria della fotografia ai sensi del diritto connesso richiede gli ulteriori presupposti (il cui onere probatorio grava sull’attore) rappresentati dall’adempimento delle formalità dell’art. 90 co. 1 l.a. sull’esemplare riprodotto (vale a dire i negativi o i positivi da questi ottenuti) o, in alternativa, dai diversi fatti dai quali possa desumersi la malafede (essendo diversamente presunta la buona fede) (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio II.11.9).

La domanda di risarcimento per violazione dei diritti su fotografie può essere ritenuta comprensiva della tutela da diritto connesso ove l’attore fin dall’atto di citazione abbia fatto sia pur rapidamente riferimento tanto alla sua qualità di autore dell’opera fotografica quanto alla sua qualità di autore di fotografia semplice (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio II.11.9).

La pubblicazione non autorizzata di fotografie non creative ancora protette obbliga a risarcire all’autore i danni, che possono essere determinati in via equitativa (Trib. Milano, 9 novembre 2000, Aida 2002, 831/5).

La violazione del diritto alla riservatezza della corrispondenza epistolare non è sanzionata penalmente ed è soggetta alle norme ordinarie sulla responsabilità civile: secondo cui l’editore ed il direttore del giornale che pubblichino indebitamente una corrispondenza epistolare riservata rispondono dei relativi danni in virtù del contributo causale necessario che essi prestano all’illecito (Trib. Milano, 5 marzo 1998, Aida 1999, 602/2).

La pubblicazione della sentenza ex artt. 2600 c.c. e 166 l.a. può essere disposta anche quando il titolare del diritto d’autore non abbia provato l’esistenza e l’ammontare dei danni che derivano dalla sua violazione (App. Milano, 7 luglio 1995, Aida 1996, 399/4).

La circostanza che l’uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica non ha arrecato offesa o menomazione al prestigio, alla reputazione ed all’onore dell’artista che vi è ritratto è idonea a limitare l’area dei danni risarcibili ma non legittima di per sé l’utilizzazione dell’immagine altrui, essendo illecita ex artt. 10 c.c. e 80‑81 e 96‑98 l.a. anche la semplice diffusione non autorizzata dell’immagine di un attore (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 544/2).

La violazione del diritto esclusivo di riproduzione proprio del produttore fonografico costituisce un’attività illecita fonte dell’obbligazione al risarcimento del danno (Trib. Forlì, 8 settembre 1992, Aida 1993, 154/2).

E’ eccessivamente oneroso ex art. 2058 co.2 c.c. il risarcimento in forma specifica dei danni derivanti da violazioni di diritti connessi su fotografia, che consista nel ritiro dal mercato di tutti i prodotti anche pubblicitari che la riproducano, dopo il passaggio di molto tempo dall’inizio della violazione e quindi a diffusione avvenuta dei prodotti su un vasto ambito territoriale (Trib. Pisa, 31 gennaio 1991, Pres. CAPURSO, Est. SCHIAVONE, Spazio Grafico di Munini e C. c. Colorificio Toscano s.p.a., Aida 1994, Repertorio II.11.9).

La natura degli interessi tutelati dagli artt. 93‑95 l.a. rende estremamente ardua, se non impossibile, una quantificazione monetaria del risarcimento idonea ad eliminare l’intero danno sofferto: onde sussiste il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio necessario per il ricorso ad un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio II.11.9).

 

11.9.1 colpa o dolo

Va respinta la domanda di ritiro dal commercio delle copie di un CD musicale in cui la metà dei brani siano stati inseriti senza l’autorizzazione dei titolari di diritti di proprietà intellettuale (ma non quella d’inibitoria per la produzione e distribuzione di nuove copie), tenuto conto che l’altra metà è invece oggetto di licenza e che l’illecito è frutto nella specie del concorso di colpa dell’etichetta discografica, dell’artista interprete dei brani e della società alla quale quest’ultimo ha ceduto tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2013, Aida 2015, 1668/8).

Il direttore del giornale che ripubblica una fotografia non creativa prelevata ingiustamente da un profilo di Facebook è corresponsabile dei relativi danni, per inadempimento della sua obbligazione di sorveglianza e di controllo dei contenuti pubblicati dal giornale volti ad impedire anche gli illeciti civili (Trib. Roma, 1 giugno 2015, Aida 2015, II.96/5).

La sostanziale inattività del portale convenuto rispetto alla segnalazione della presenza su di esso di numerosi contenuti audiovisivi che violano i diritti connessi dell’attore fonda la responsabilità colposa del portale quantomeno a partire dalla data di ricezione della segnalazione e per i programmi ivi indicati (oltre che in relazione alle segnalazioni successive): tanto più che il portale può svolgere le attività di verifica e controllo degli illeciti lamentati con i medesimi strumenti informatici posti a disposizione dei suoi visitatori per la ricerca di contenuti (Trib. Milano, Sezione IP, 9 giugno 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Italia On Line s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.11.9.1).

Yahoo Italia s.r.l. deve essere qualificato come un soggetto che fornisce un hosting non puramente passivo ma attivo, e dunque come soggetto cui non si applica la disciplina speciale della responsabilità civile prevista dall’art. 16 dlgs 70/03 e che è invece soggetto alle regole comuni della responsabilità civile (Trib. Milano, Sezione IP, 9 settembre 2011, Aida 2012, 1505/5).

E’ in malafede ex art. 90 l.a. e deve pertanto corrispondere un equo indennizzo al fotografo il terzo che abbia acquistato a non domino i diritti di utilizzazione e li abbia utilizzati nella piena consapevolezza dell’illiceità del proprio uso (Trib. Napoli, 18 gennaio 2008, Aida 2009, 1282/3).

L’autore di una fotografia non creativa che chiede al convenuto il risarcimento dei danni derivanti dalla sua utilizzazione non autorizzata ha l’onere di provare la sussistenza delle indicazioni previste dall’art. 90 l.a. sull’esemplare della fotografia utilizzata dal convenuto per la riproduzione o, alternativamente, la malafede di quest’ultimo (App. Milano, 3 aprile 1999, Aida 2000, 681/1)

L’editore che intenda ripubblicare prima di vent’anni la fotografia di un fotografo di cui conosce l’Identità e con cui ha avuto rapporti per la prima pubblicazione ha l’onere di rivolgersi al fotografo per conoscere la data precisa dell’esecuzione della fotografia e dunque se essa sia ancora protetta ex art. 92 l.a. o, diversamente, di allegare e provare la risalenza della produzione della fotografia ad oltre vent’anni dalla propria (ri)pubblicazione: in mancanza di che la sua ripubblicazione deve essere qualificata come in malafede (App. Milano, 9 gennaio 1996, Aida 1996, 419/1)

 

11.9.2 danni risarcibili

Il danno patito dalla società titolare dei diritti d’immagine e di proprietà intellettuale di un cantante per l’utilizzazione illecita di alcuni brani del suo repertorio resta in parte a carico della società medesima, così come disposto dall’art. 1227 co. 1 c.c., qualora l’illecito sia anche il risultato di un suo atteggiamento non univoco nei confronti del produttore discografico utilizzatore dei brani (nella specie la società e l’artista erano state rappresentate dal medesimo legale nei rapporti con il produttore ed inoltre la società aveva lasciato che il cantante prendesse autonome decisioni e compisse atti di disposizione dei contenuti protetti in evidente contrasto con il contratto da essa stipulato con il produttore e sottoscritto anche dall’artista) (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2013, Aida 2015, 1668/4).

Accertato il diritto di SCF a pretendere il pagamento del compenso ex art. 73 l.a. dall’esercente di un locale pubblico (nella specie: un bar-tavola fredda), la quantificazione della somma dovuta può essere ricavata dalle tariffe che SCF e Confcommercio hanno concordato per il tipo di utilizzazione secondaria dei fonogrammi corrispondente ai fatti di causa (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/6).

In caso di mancato pagamento del compenso ex art. 73 l.a. gli interessi di mora sono dovuti nella misura legale e non in quella stabilita dall’art. 5 d.legisl. 231/02, posto che quest’ultima disposizione è riservata ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, con esclusione espressa dei pagamenti a titolo di risarcimento del danno cui vanno invece assimilati i compensi ex art. 73 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Aida 2011, 1417/7).

In caso di mancato pagamento del compenso ex art. 73 l.a. gli interessi di mora sono dovuti nella misura legale e non in quella stabilita dall’art. 5 d.legisl. 231/02, posto che quest’ultima disposizione è riservata ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, con esclusione espressa dei pagamenti a titolo di risarcimento del danno cui vanno invece assimilati i compensi ex art. 73 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Bar Tavola Fredda di Bonomelli Roberto, Aida 2011, Repertorio II.11.9.2).

Il compenso ex art. 73 l.a. va calcolato secondo i criteri indicati dall’art. 2 del D.P.C.M. del 1 settembre 1975, ma se il convenuto non ottempera all’ordine di esibizione delle informazioni necessarie per l’applicazione di questi criteri il giudice può procedere a liquidazione equitativa sulla base della tabella di cui alla convenzione tra la Società Consortile Fonografici (SCF) e Confcommercio (Trib. Milano, Sezione IP, 27 settembre 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Emmelunga s.p.a., Aida 2011, Repertorio II.11.9.2).

Il danno da dequalificazione professionale può consistere nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, nel danno subito per perdita di chances nonché in una lesione dell’immagine (Trib. Milano, 12 maggio 2005, Aida 2005, 1067/3).

Gli artt. 20 e 81 l.a. proteggono diritti non strettamente patrimoniali dell’autore e dell’artista contro attacchi all’onore ed alla reputazione: e cioè alla considerazione favorevole riscossa presso il pubblico attraverso la fruizione dell’opera; il danno derivante dalla lesione di questa considerazione attiene dunque alle possibilità di commercializzazione di dischi, ed è risarcibile indipendentemente dai presupposti dell’art. 2059 c.c. (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/3).

Il danno derivante al fotografo dalla pubblicazione non autorizzata di una sua fotografia deve essere liquidato in misura pari al compenso presumibile che il fotografo avrebbe percepito per il suo consenso: e questo tende ad annullarsi in prossimità della scadenza della protezione della fotografia ex art. 92 l.a. (App. Milano, 9 gennaio 1996, Aida 1996, 419/2).

Quando un produttore fonografico stipuli con altro produttore fonografico un contratto col quale il primo si obbliga a far avere al secondo il master originale della registrazione fonografica dell’interpretazione di un artista, nell’ambito di un contratto di distribuzione che non trasferisce dal primo al secondo i diritti di produttore fonografico ma gli affida esclusivamente la stampa e la commercializzazione delle copie del master; questo contratto non è d’altro canto strutturato né come contratto che promette l’opera dell’artista terzo né come contratto che promette il master «se ed in quanto esso venga successivamente realizzato», ma come fatto costitutivo di un’obbligazione diretta ed incondizionata di far avere il master ora detto; e tuttavia successivamente il primo produttore consegna il master non al secondo ma ad un terzo produttore fonografico, il primo produttore si rende inadempiente al contratto con il secondo, e deve risarcire a quest’ultimo i danni, che possono essere quantificati in misura pari all’utile aziendale (pari al 20% del fatturato) che il secondo produttore avrebbe realizzato vendendo il numero di supporti di suono esitati dal terzo produttore: oltre alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT della somma ora detta dalla sua domanda al saldo e con gli interessi legali sulla somma annualmente via via rivalutata secondo tali indici (Trib. Milano, 12 ottobre 1995, Aida 1996, 411/1).

 

11.9.3 criteri di quantificazione

In assenza di indicazioni dell’attore sullo specifico pregiudizio patito per l’utilizzazione non autorizzata di alcuni brani musicali in una raccolta su CD, il risarcimento va commisurato al giusto compenso che il titolare dei diritti avrebbe percepito per la concessione di una licenza (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 giugno 2013, Aida 2015, 1668/7).

Anche al fotografo non creativo spetta il diritto di paternità: ed i danni derivanti dalla riproduzione della fotografia senza l’indicazione del suo autore possono essere identificati nella minore risonanza pubblicitaria: oltre che nella non protezione degli interessi del fotografo in tutti i casi in cui questi “non provi la malafede del riproduttore” ex art. 90.2 l.a. (Trib. Roma, 1 giugno 2015, Aida 2015, II.96/6).

E’ logico presumere che il prezzo del consenso all’utilizzo della prestazione di un artista sia elevato all’inizio ma decresca poi col tempo (App. Milano, Sezione IP, 11 settembre 2012, Aida 2013, 1567/2).

In caso di mancato pagamento del compenso ex art. 73 l.a. gli interessi di mora sono dovuti nella misura legale e non in quella stabilita dall’art. 5 d.legisl. 231/02, posto che quest’ultima disposizione è riservata ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, con esclusione espressa dei pagamenti a titolo di risarcimento del danno cui vanno invece assimilati i compensi ex art. 73 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Baraonda s.a.s., Aida 2011, Repertorio II.11.9.3).

Il compenso dovuto al produttore fonografico a fronte di atti di comunicazione al pubblico da parte di studi odontoiatrici deve essere calcolato considerando le dimensioni dello studio professionale ed i giorni di apertura (Trib. Milano, Sezione IP, 25 settembre 2010, Aida 2011, 1438/5).

La quantificazione del danno da violazione dei diritti del produttore fonografico può avvenire in via equitativa prendendo in particolare come parametri di riferimento: il numero dei messaggi promozionali trasmessi, la diffusione nazionale o locale del circuito televisivo che ha trasmesso tali messaggi, l’esistenza di precedenti licenze concesse dal produttore fonografico ad altri soggetti per utilizzi dei propri fonogrammi simili a quelli contestati, il pregio e l’originalità dei fonogrammi illecitamente utilizzati (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/4).

La riproduzione di un’intera banca dati protetta da un diritto connesso o perlomeno di una parte preponderante della medesima costituisce illecito e fatto costitutivo di un’obbligazione di risarcire il danno, che può essere liquidato equitativamente in misura sostanzialmente pari al lucro ricavato dall’operazione illecita dall’autore della medesima (Trib. Roma, 10 dicembre 2007, Aida 2009, 1276/4).

La lesione del diritto di un’artista all’immagine ex art. 10 c.c. comporta il risarcimento del danno a suo favore, che può essere liquidato equitativamente (Trib. Milano, 7 aprile 2008, Aida 2009, 1289/3).

I danni che derivano dall’inadempimento di un’obbligazione di non riregistrazione di brani musicali, che a sua volta accede a più ampi accordi collegati o misti di registrazione, possono essere liquidati equitativamente facendo ricorso a prove indiziarie ed ai criteri probabilistici suggeriti dalle nozioni di comune esperienza (Trib. Milano, 9 maggio 2008, Aida 2009, 1294/2).

Il risarcimento del danno dovuto per illecita utilizzazione delle prestazioni di un artista può essere quantificato in base alle royalties dovute dall’utilizzatore in base ai rapporti pregressi con l’artista (Trib. Milano, 8 gennaio 2009, G.U. Ortolan, Adriano Celentano c. S.A.A.S.R.S. s.p.a., Aida 2009, Repertorio II.11.9.3).

Il danno derivante dalla violazione del diritto connesso su fotografie può essere liquidato equitativamente sulla base dei compensi pattuiti precedentemente fra le parti a fronte di utilizzazioni consentite e perciò lecite delle foto (Trib. Milano, Sezione IP, 6 marzo 2006, Aida 2007, 1153/3).

In caso di violazione dei diritti patrimoniali relativi ad una fotografia non creativa il risarcimento dei danni dovuti al fotografo può essere determinato in via equitativa in base alle tariffe del Gadef (Trib. Modena, 11 novembre 2005, Giud. Pagliani, Marco Casiraghi c. Editoriale Isole s.r.l., Aida 2006, Repertorio II.11.9.3).

La prova del danno subito in conseguenza dell’illecita pubblicazione su un sito internet di una fotografia protetta da diritto connesso può essere liquidato sulla base del tariffario fotografico d’uso (Trib. Milano, 27 marzo 2006, Aida 2006, 1118/1).

La diffusione di un CD contenente una registrazione dal vivo avvenuta senza il consenso degli artisti comprimari costituisce un illecito extracontrattuale ai loro danni, che obbliga al risarcimento dei danni, che possono essere liquidati in via equitativa tenendo conto del presumibile prezzo del consenso potenzialmente contrattabile dalle parti (Trib. Milano, 14 maggio 2004, Aida 2005, 1034/3).

Il risarcimento del danno da violazione del diritto connesso su fotografie può essere liquidato in base al prezzo del consenso (Trib. Milano, 21 ottobre 2004, Giud. Rosa, The Image Bank Italia s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.9.3).

Il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto esclusivo dell’artista può essere liquidato in una somma, con interessi legali dalla sentenza al saldo (Trib. Milano, 5 novembre 2004, G.U. Bonaretti, Maurizio Arcieri c. RCS Libri s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.9.3).

In caso di violazione dei diritti patrimoniali relativi a fotografie non creative il fotografo ha diritto al risarcimento del danno, che deve essere determinato e liquidato in misura pari al compenso presumibile che avrebbe chiesto e percepito per il proprio consenso, e che può essere determinato anche in via equitativa in una somma su cui gravano la rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate annualmente a far tempo dalla data dell’illecito e sino al saldo (App. Milano, 26 febbraio 2005, Pres. Grechi, Est. Patrone, Roberto Severgnini c. Sergio Pozzi, Antonella Vimercati, Aida 2005, Repertorio II.11.9.3).

Il danno da violazione degli artt. 20 e 81 l.a. non è facilmente traducibile in termini monetari e può essere liquidato equitativamente (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/4).

Il danno patito dalla casa discografica titolare dei diritti sul materiale fotografico abusivamente utilizzato e sul disco oggetto di concorrenza sleale può essere valutato equitativamente, considerando come migliore parametro il vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito (Trib.  Roma, 21 marzo 2002, Aida 2003, 911/3).

La messa in commercio di registrazioni di un artista senza il suo consenso e senza il soddisfacimento dei diritti di sfruttamento spettanti ex artt. 73 ed 80 l.a. integra un illecito extracontrattuale costitutivo di un’obbligazione, che si prescrive in cinque anni, di risarcire i danni con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma liquidata in via equitativa dal giudice e rivalutata anno per anno (App. Milano, 19 ottobre 2001, Aida 2002, 861/2).

La riproduzione non autorizzata di una fotografia non creativa senza il nome del fotografo determina per quest’ultimo un danno patrimoniale che può essere identificato nel mancato pagamento del corrispettivo per la pubblicazione della fotografia e in un minor ritorno per così dire pubblicitario collegato alla mancata indicazione del nome del fotografo: danno che può essere quantificato equitativamente e deve essere rivalutato a far tempo dalla illecita pubblicazione sino alla sentenza, mentre sulla somma come rivalutata anno per anno spetteranno anche gli interessi al tasso legale (App. Milano, 7 novembre 2000, Aida 2001, 789/3).

In mancanza di prova di ulteriori danni derivanti dall’utilizzazione non autorizzata di una fotografia semplice, il titolare dei relativi diritti economici ha diritto ad una somma pari al compenso che avrebbe potuto ricevere per tale utilizzazione, e che può essere determinato dal giudice in via equitativa (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 783/4).

La liquidazione dei danni derivanti da violazione dei diritti esclusivi del produttore fonografico può essere effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore può essere espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva: salvo il riconoscimento degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. 23 novembre 1999 n. 12993, Aida 2000, 656/4).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

Ove l’artista chieda il risarcimento dei danni per mancata corresponsione dell’equo compenso previsto dal vecchio testo dell’art. 80 l.a., l’estrema difficoltà per l’artista di provare l’entità del pregiudizio subito e la natura del compenso previsto dal vecchio testo dell’art. 80 l.a. ne consentono una liquidazione equitativa, cui il giudice può procedere anche d’ufficio e che è dunque ammissibile anche se richiesta solo in sede di precisazione delle conclusioni (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/7).

Il danno che all’editore musicale ed al produttore fonografico di un’opera protetta deriva dalla sua utilizzazione non autorizzata nella colonna sonora di una videocassetta consiste certamente nella somma che il titolare dei diritti avrebbe lucrato ove la utilizzazione ora detta fosse avvenuta a seguito di autorizzazione negozialmente con lui concordata: e può essere quantificato equitativamente in una somma liquidata in moneta attuale, e quindi comprensiva di interessi e rivalutazione alla data della sentenza (Trib. Milano, 6 febbraio 1995, Pres. Est. PATRONE, Ala Bianca s.r.l. c. Videobox s.r.l., Aida 1995, Repertorio II.11.9.3).

Il danno derivante all’autore di un’opera fotografica dal suo utilizzo non autorizzato si sostanzia in un mancato guadagno, che può essere determinato in via equitativa con riferimento all’indice obiettivo del cosiddetto prezzo del consenso (a meno che non risulti provato che il danno è superiore o inferiore al valore del godimento del bene) e che è d’altro canto soggetto ad interessi legali e rivalutazione (Pret. Milano, 27 ottobre 1994, Aida 1995, 333/2).

L’artista che abbia stipulato con una società organizzatrice di concerti un contratto di prestazione artistica per uno spettacolo ha l’onere di organizzare la propria attività ed i propri spostamenti in modo da poter comunicare, eventualmente anche tramite altre persone, impedimenti sapravvenuti alla propria esecuzione: dovendo diversamente rispondere deì danni liquidabili equitativamente Costituiti dal discredito commerciale, dal pregiudizio all’immagine e clientela subito dall’organizzatore per non essere stato posto in grado di avvertire dell’inconveniente la propria clientela (Trib. Milano, 19 luglio 1993, Pres. PATRONE, Est. BONARETTI, La Querce s.r.l. c. Videogram Industries Columbus ‑ Consilium Sabrina Management s.r.l., con l’intervento di Ferdinando Capecchi, Aida 1994, Repertorio II.11.9.3).

I danni patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto d’autore sull’opera fotografica possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c., tenute presenti le circostanze tutte del caso concreto (nella specie: la diffusione relativamente limitata della rivista edita dalla convenuta, ripetizione della pubblicazione fotografica anche nella copertina oltre che in una pagina interna dell’inserto allegato alla rivista, tempo trascorso dalla violazione, etc.), in una somma su cui decorrono gli interessi legali dalla sentenza, come è facoltà del giudicante stabilire nell’ambito della valutazione di adeguatezza e di equità allo stesso demandata (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 196/3).

I danni da violazione di diritto connesso su fotografia possono essere determinati equitativamente in somma forfettaria per il passato ed in un canone d’uso per lo sfruttamento successivo della fotografia sino all’esecuzione dell’inibitoria giudiziale della violazione (Trib. Pisa, 31 gennaio 1991, Pres. CAPURSO, Est. SCHIAVONE, Spazio Grafico di Munini e C. c. Colorificio Toscano s.p.a., Aida 1994, Repertorio II.11.9.3).

 

11. 9.4 condanna generica

La lesione del diritto ex art. 81 l.a. alla reputazione professionale dell’artista ha aspetti e conseguenze difficilmente quantificabili e risarcibili, ma comunque assai rilevanti, e tali da far ritenere esistente il pregiudizio imminente e irreparabile necessario ex art. 700 c.p.c. (Pret. Milano, ordinanza 9 settembre 1992, Aida 1993, 155/6).

 

11.9.5 solidarietà e rapporti interni

Delle violazioni commesse attraverso la diffusione televisiva di filmati contenenti sincronizzazioni illecite di fonogrammi rispondono in solido sia la capogruppo che gestisce il circuito televisivo nazionale (nella specie Odeon TV) nell’ambito del quale i filmati contestati sono stati trasmessi sia le singole emittenti televisive che hanno trasmesso tali filmati (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2010, Aida 2010, 1374/3).

La società discografica che contribuisce all’inadempimento di un’obbligazione di non riregistrare canzoni assunte da un’artista nei confronti di un produttore discografico concorrente compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e risponde dei danni in solido con l’artista (Trib. Milano, 9 maggio 2008, Aida 2009, 1294/3).

La clausola di un contratto tra produttore fonografico ed editore di giornale, secondo cui il primo manleva il secondo da ogni pretesa degli artisti relativa all’utilizzazione del fonogramma da parte dell’editore, ha valore esclusivamente nei rapporti interni tra discografico ed editore e non può essere invocata per escludere la responsabilità del secondo nei confronti degli artisti (Trib. Milano, 5 novembre 2004, G.U. Bonaretti, Maurizio Arcieri c. RCS Libri s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.9.5).

Il produttore cinematografico che abbia commissionato ad un terzo la colonna sonora del film, abbia ricevuto da lui l’indicazione degli autori e degli interpreti della colonna sonora e faccia proiettare il film all’estero non può non tener conto  dell’esigenza di rispettare il diritto morale degli artisti, quale riconosciuto e tutelato dalla legge dello stato estero di proiezione del film: e non ha titolo per domandare al terzo il ristoro dei danni derivati al produttore dall’inibitoria della distribuzione all’estero del film senza l’indicazione ivi necessaria degli artisti (Trib. Roma, 9 luglio 2002, G.U. Belta, Dama Films Produzione s.r.l. c. Emi General Music s.r.l., Aida 2003, Repertorio II.11.9.5 ).

 

11.10 penale

La penalità di mora può essere fissata dal giudice soltanto quando sia richiesto dalla parte interessata (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Aida 2015, II.111/4)

 

11.11 pubblicazione della sentenza

Non è opportuno disporre la pubblicazione della sentenza ed il ritiro del commercio delle copie non autorizzate (nella specie: di una fotografia non creativa) quando l’illecito abbia leso soltanto diritti patrimoniali e questi siano stati interamente ristorati con il risarcimento per equivalente (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Aida 2015, II.111/5).

L’istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 166 l.a. va respinta qualora appaia esorbitante rispetto all’obiettiva entità del fatto (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Laboratoire Labothene Cosmetique GmbH & Co. KG c. Interfashion di Sprovieri Adolfo, Aida 2011, Repertorio II.11.11).

La pubblicazione della sentenza ex artt. 2600 c.c. e 166 l.a. può essere disposta anche quando il titolare del diritto d’autore non abbia provato l’esistenza e l’ammontare dei danni che derivano dalla sua violazione (App. Milano, 7 luglio 1995, Aida 1996, 399/4).

La pubblicazione della sentenza ex art. 166 l.a. è applicabile anche per i diritti connessi che (come il diritto esclusivo ex art. 72 l.a.) si configurino come diritti di utilizzazione economica, in funzione riparatoria e complementare per circoscrivere e prevenire le ulteriori conseguenze dannose dell’illecito (Trib. Forlì, 8 settembre 1992, Aida 1993, 155/4).

 

11.12 azione di arricchimento

Quando l’opera o il prodotto non sono protetti da diritti d’autore o connessi può tuttavia trovare applicazione in certi casi l’azione di arricchimento senza causa (nella specie la sua applicazione è stata negata ad uno schema di gioco di dominio pubblico) (Trib. Roma, Sezione IP, 14. marzo 2014, Aida 2015, 1682/2).

L’arricchimento ottenuto mediante l’ingiusta utilizzazione di una fotografia (nella specie, protetta da diritto connesso) può essere quantificato sulla base delle tariffe fissate da un’associazione di categoria (Trib. Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, 26 gennaio 2015, Aida 2015, II.80/2).

Costituisce domanda nuova inammissibile in appello e inidonea a fondare motivo di impugnazione la domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione di diritti d’autore su un progetto di ingegneria pretesamente dotato di carattere creativo, quando in primo grado sia stata promossa esclusivamente un’azione fondata sui diritti connessi riconosciuti al progettista dall’art. 99 l.a. (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/1).

Il diritto all’equo compenso riconosciuto al progettista dall’art. 99 l.a. non può essere fatto valere contro chi abbia realizzato l’opera anteriormente al deposito del progetto presso la presidenza del consiglio dei ministri (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/3).

Il progettista di un lavoro di ingegneria che sia stato attuato in assenza di suo consenso e ad un tempo in assenza dei presupposti per il pagamento del compenso previsto dall’art. 99 l.a. non può lamentare un ingiustificato arricchimento altrui, specialmente quando abbia in precedenza ricevuto una remunerazione per la sua attività progettuale (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/4).

L’autore di una fotografia non tutelata da diritti d’autore o connessi non ha titolo alla riversione dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. da parte di chi la utilizzi avendone regolarmente acquistato da terzi i relativi materiali (App. Milano, 15 giugno 1999, Aida 2000, 689/3).

 

11.13 prescrizione

E’ tardiva e dunque inammissibile una eccezione di prescrizione del diritto al compenso ex artt. 73 o 73bis l.a. che sia proposta nelle difese conclusionali quando poteva esserlo negli atti precedenti del medesimo giudizio (Trib. Venezia,  Sezione IP 20 marzo 2009, Pres. Caparelli, Est. Maiolino,  SCF Società Consortile Fonografici p.a. c. Aspiag Service s.r.l., Aida 2012, Repertorio II.11.13).

Il mancato pagamento del compenso dovuto al produttore fonografico costituisce un inadempimento di obbligazione azionabile nell’ordinario termine decennale di prescrizione (Trib. Milano, Sezione IP, 25 settembre 2010, Aida 2011, 1438/4).

Il diritto ad una percentuale delle vendite dei dischi attribuito ex contractu dal produttore fonografico al cd. “produttore artistico” è soggetto al termine di prescrizione previsto dall’art. 2848 n. 4 c.c. (Tribunale di Milano, 27 giugno 2002, Giud. MARANGONI, Mario Rapallo c. BMG Ricordi s.p.a., Aida 2002, Repertorio II.11.13).

La messa in commercio di registrazioni di un artista senza il suo consenso e senza il soddisfacimento dei diritti di sfruttamento spettanti ex artt. 73 ed 80 l.a. integra un illecito extracontrattuale costitutivo di un’obbligazione, che si prescrive in cinque anni, di risarcire i danni con rivalutazione monetaria ed interessi di legge sulla somma liquidata in via equitativa dal giudice e rivalutata anno per anno (App. Milano, 19 ottobre 2001, Aida 2002. 861/2).

 

11.14 processo

E’ inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da SCF nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e diretta ad ottenere la condanna dell’ingiunto al pagamento del compenso ex art. 73 l.a. nella misura di legge qualora gli sia dichiarato inopponibile il contratto che fissa in via negoziale il medesimo compenso, siccome in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere in via d’ingiunzione (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 ottobre 2014, Aida 2015, II.73/3).

La paternità di una fotografia non creativa dell’attore non può essere contestata dal convenuto per la prima volta nella sua comparsa conclusionale (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Aida 2015, II.111/1).

Costituisce domanda nuova inammissibile in appello e inidonea a fondare motivo di impugnazione la domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione di diritti d’autore su un progetto di ingegneria pretesamente dotato di carattere creativo, quando in primo grado sia stata promossa esclusivamente un’azione fondata sui diritti connessi riconosciuti al progettista dall’art. 99 l.a. (App. Roma, 7 maggio 2012, Aida 2013, 1558/1).

Va respinta la domanda di chiamata di terzo in garanzia qualora, se accolta, non consenta comunque al convenuto di sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dell’attore (nella specie l’esercente alcuni locali commerciali, convenuto da SCF per il pagamento del compenso ex art. 73 l.a., aveva chiamato in garanzia una società estera da cui aveva ricevuto dietro pagamento i CD utilizzati per diffondere musica di sottofondo) (Trib. Milano, Sezione IP, 27 settembre 2010, Pres.Est. Tavassi, SCF Consorzio Fonografici già Società Consortile Fonografici p.a. c. Emmelunga s.p.a., Aida 2011, Repertorio I11.14).

Il giudice italiano ha giurisdizione in relazione ad un’azione inibitoria volta ad ottenere la cessazione di illeciti consistenti nell’offerta attraverso siti Internet visibili anche in Italia di opere e materiali protetti (nella specie frammenti del Grande Fratello) i cui diritti sono di titolarità di un’emittente televisiva italiana, a nulla rilevando il fatto che l’uploading delle opere e dei materiali ora detti avvenga in uno stato diverso dall’Italia (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/1).

Benché ad un service provider non possa essere richiesta un’attività di preventivo controllo e di accertamento dell’illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/2).

Ai fini della concessione di un provvedimento cautelare di inibitoria il periculum in mora è insito nella perpetuazione degli illeciti contestati e nella gravità dei danni provocati da tali illeciti non risarcibili per equivalente (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/3).

Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/4).

Deve essere rigettato il ricorso cautelare ex artt. 20 e 93 l.a. proposti dall’erede di un autore (nella specie la nipote di Puccini) contro un progetto di film di cui non si conoscono elementi sufficienti per verificare se vi sia stata realmente una violazione di queste norme (Trib. Milano, ordinanza 14 luglio 2008, G.D. de Sapia, Simonetta Puccini c. Paolo Benvenuti, Arsenali Medicei s.r.l., Paola Baroni, Riccardo Moretti, Aida 2009, Repertorio II.11.14).

Per le esigenze proprie del procedimento cautelare avviato per inibitoria dell’uso di fotografie per violazione dei diritti ex artt. 2 n. 7 o 87 l.a. il GD può limitarsi a rilevare che una parte consistente delle foto in questione può essere protetta ex art. 87 l.a., e può rinviare l’accertamento dell’eventuale piena tutela del diritto d’autore alla fase successiva di merito (Trib. Milano, ordinanza 24 dicembre 2007, G.D. Marangoni, Giancarlo Reggiani c. Giunti Editore s.p.a., Aida 2008, Repertorio II.11.14.

È costituzionalmente illegittimo per mancanza di delega l’art. 245 co. 2 c.p.i. nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del c.p.i., anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore (Corte cost. 24 aprile 2008 n. 112, Aida 2008, 1191/1).

La costituzione del resistente nel giudizio cautelare ante causam (nella specie: per violazione di diritti di produttore fonografico) sana ogni impossibile irregolarità della notificazione del ricorso (Trib. Roma, 8 giugno 2005, Giud. Costa, Istituto Pia Società Figlie c. M.A.T. Music Theme Licensing GMBH, Fenice Diffusione Musicale s.r.l., Membram Internazional GMBH, Aida 2006, Repertorio II.11.14).

La domanda di merito cui è prodromica la richiesta di un sequestro ante causam ex art. 161 l.a. può essere specificata anche nel corso del procedimento cautelare, e ad esempio all’udienza di discussione (Trib. Roma, 8 giugno 2005, Giud. Costa, Istituto Pia Società Figlie c. M.A.T. Music Theme Licensing GMBH, Fenice Diffusione Musicale s.r.l., Membram Internazional GMBH, Aida 2006, Repertorio II.11.14).

La pendenza di un giudizio di merito per violazione di diritti di produttore fonografico, di artista, al nome ed all’immagine non rende inammissibile un autonomo ricorso cautelare proposto come ricorso ante causam, che riguardi una nuova attività parzialmente diversa e veda una coincidenza solo parziale tra i soggetti attivi e passivi del giudizio di merito e di quello cautelare (Trib. Milano, ordinanza 19 dicembre 2005, Aida 2006, 1109/1).

Gli illeciti ex art. artt. 10 c.c. ed 80 l.a. si prescrivono in 5 anni ex art. 2947 (Trib. Milano, 5 novembre 2004, G.U. Bonaretti, Maurizio Arcieri c. RCS Libri s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.14).

La regola secondo cui la prescrizione di illeciti (nella specie ex artt. 10 c.c. ed 80 l.a.) non decorre quando la percezione del danno non sia manifesta ed evidente non si applica quando l’’illecito è costituito dalla diffusione, non autorizzata dall’artista, di un CD in una collana allegata ad un quotidiano di grandissima diffusione (Trib. Milano, 5 novembre 2004, G.U. Bonaretti, Maurizio Arcieri c. RCS Libri s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.14).

Il diritto esclusivo di autorizzare fissazione, riproduzione e distribuzione della prestazione artistica, previsto dal nuovo testo dell’art. 80 introdotto dal dlgs 685/94 si applica a far tempo dal novembre 1994 anche alle prestazioni artistiche pregresse; può essere ceduto dall’artista al produttore fonografico; ma la cessione non può essere data per scontata in relazione ad una fissazione di prestazione artistica risalente agli anni 60 (quando il diritto esclusivo non aveva espressa disciplina legislativa) e deve essere provata dal terzo convenuto in contraffazione (Trib. Milano, 5 novembre 2004, G.U. Bonaretti, Maurizio Arcieri c. RCS Libri s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.14).

La clausola di un contratto tra produttore fonografico ed editore di giornale, secondo cui il primo manleva il secondo da ogni pretesa degli artisti relativa all’utilizzazione del fonogramma da parte dell’editore, ha valore esclusivamente nei rapporti interni tra discografico ed editore e non può essere invocata per escludere la responsabilità del secondo nei confronti degli artisti (Trib. Milano, 5 novembre 2004, G.U. Bonaretti, Maurizio Arcieri c. RCS Libri s.p.a., Aida 2005, Repertorio II.11.14).

Qualora il medesimo comportamento costituisca violazione di un diritto connessi ed inadempimento di un’obbligazione il danneggiato può scegliere liberamente tra le azioni extracontrattuale e rispettivamente contrattuale (Trib. Milano, 1 marzo 2004, Aida 2004, 1004/3).

La domanda di risarcimento per violazione dei diritti su fotografie può essere ritenuta comprensiva della tutela da diritto connesso ove l’attore fin dall’atto di citazione abbia fatto sia pur rapidamente riferimento tanto alla sua qualità di autore dell’opera fotografica quanto alla sua qualità di autore di fotografia semplice (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio II.11.14).

E’ ammissibile la modificazione delle domande in appello che ha quando  a) in primo grado l’attore ha allegato di avere creato e fotografato un documento risultante dalla collocazione del testo di una sentenza della Sacra rota sullo sfondo tipico dei fogli autentici dei documenti di questo giudice, ha qualificato il relativo materiale fotografico come rientrante nelle opere fotografiche ex art. 1 n.7 l.a. ed ha chiesto la tutela contro la sua riproduzione, mentre b) in secondo grado ha allegato di aver avuto un’idea creativa consistente nel “dare ad una notizia autentica una veste grafica più ufficiale, creando qualcosa che prima non esisteva o almeno non esisteva in quella specifica veste”, rivendicando quindi la tutela non della fotografia in sé bensì della “originale forma espositiva in cui è stata divulgata la notizia” (App. Milano, 15 giugno 1999, Aida 2000, 689/1).

Quando la fotografia sia stata qualificata in primo grado come non creativa, ed il fotografo non abbia contestato in appello questa qualificazione, non può contestarla poi nel giudizio di cassazione (Cass. 7 maggio 1998 n. 4606, Pres . GRIECO, Est. BERRUTT, Spazio Grafico di Munini Livia Anna, Livia Anna Munini c. Colorificio Toscano s.p.a., Aida 1998, Repertorio II.11.14).

Deve essere cassata per difetto di motivazione la sentenza di appello che abbia riconosciuto al committente i diritti relativi ad una fotografia non creativa senza verificare accuratamente l’oggetto dei contratto ed in particolare se questo abbia previsto come obbligatoria l’attività del fotografo che ha condotto alla foto­grafia litigiosa (Cass. 6 maggio 1998 n. 4557, Pres. CORDA, Est. Di PALMA, George, Aida 1998, Repertorio II.11.14)

Può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello una eccezione di eccessività finalizzata alla riduzione ad equità di una penale pattuita in un contratto di noleggio di copie positive di negativi di fotografie protette ex artt. 87ss. l.a. per l’inadempimento dell’obbligazione di restituzione della copia positiva al contraente titolare dei diritti sulla fotografia (App. Brescia, 8 maggio 1993, Aida 1993, 189/1).

Il decorso di ulteriore tempo, necessario per il riesame della decisione in secondo grado, rende concreto il pericolo che nelle more siano vanificati gli effetti di una pronuncia di primo grado ex artt : 72 e 73 l.a.: onde sussistono le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 282 c.p.c. (Trib. Firenze, 13 marzo 1992, Aida 1993, 148/5).

La tutela del diritto connesso sulla fotografia ex art. 87 l.a. è ancorato a presupposti specifici ed autonomi rispetto a quelli della tutela dell’opera fotografica ex art. 2 l.a.: onde esercitata in primo grado un’azione in base al diritto d’autore, deve essere qualificata come nuova la domanda proposta in appello ex art. 87 l.a. (Cass. 4 luglio 1992 n. 8186, Aida 1992, 24/3).