10. Segni distintivi e concorrenza sleale: v. IV e VII.D

Uno sceneggiato televisivo non costituisce «opera cinematografica» ai sensi della convenzione SIAE-RAI relativa alla diffusione televisiva di opere musicali e per conseguenza la sincronizzazione di brani musicali come accompagnamento ritmico del programma non richiede un consenso separato dei titolari di diritti (Trib. Roma, 6 dicembre 2007, Aida 2013, 1529/3).

Il nuovo pubblico registro cinematografico previsto dalla legge 153/1994 è divenuto operativo solo nel 1998, a seguito dell’emanazione del relativo regolamento (mentre i vecchi registri rimangono conservati nell’archivio storico della Siae): e le relative registrazioni hanno natura di pubblicità dichiarativa, comunque idonea a risolvere i conflitti tra acquirenti dello stesso diritto o di diritti incompatibili dal medesimo dante causa (Trib. Roma, Sezione IP, 10 maggio 2010, Aida 2013, 1530/1).

Il licenziatario esclusivo di diritti di sfruttamento economico di un film è attivamente legittimato ad agire a tutela dei diritti licenziati (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2011, Aida 2013, 1535/1).