8. Opere drammatico‑musicali, coreografiche, pantomimiche

L’autore della parte letteraria di una canzone è legittimato attivo e passivo anche nelle azioni relative al plagio della sua parte musicale, in quanto cotitolare dei diritti esclusivi sull’opera composta e destinatario in pari misura con l’altro coautore, ai sensi dell’art. 34 l.a., dei profitti derivanti dalla sua utilizzazione economica (App. Milano, 30 agosto 2010, Aida 2011, 1436/4).

L’art. 1342 c.c. non si applica ad un contratto di edizione concluso dalle parti sulla base di un testo che sia stato predisposto dall’editore, ma non sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti consimili (nella specie il contratto de quo divergeva da quello utilizzato con altri autori, e nel corso delle trattative precontrattuali l’editore aveva proposto una bozza e chiesto all’autore di suggerirne eventuali modifiche) (Trib. Firenze, 22 febbraio 2006, Aida 2008, 1207/1).

La clausola del contratto di edizione che limiti il diritto al compenso alle sole copie vendute in libreria, e dunque non anche a quelle vendute direttamente a terzi, non è vessatoria ex art. 1341 e non confligge nemmeno con l’art. 130 l.a., che è regola non imperativa e derogabile (Trib. Firenze, 22 febbraio 2006, Aida 2008, 1207/2).

Il giudizio sul plagio musicale di un’opera appartenente al genere musicale della melodia all’italiana deve essere condotto con riferimento precipuo alla melodia, che particolarmente nel campo della musica leggera esprime con maggiori immediatezza ed incisività il nucleo creativo del brano e la sua individualità e riconoscibilità (Trib. Milano, 25 maggio 2005, Giud. Gandolfi, Francesco Reitano c. Pull Edizioni Musicali s.r.l., Drums Edizioni Musicali s.r.l., Giovanni Battista Ruffa, Romeo Livieri, Roberto Satti, Aida 2005, Repertorio I.8).

La radio vaticana, ente di diritto canonico, è legittimata ad agire per la violazione dei diritti patrimoniali del papa realizzata con la produzione e distribuzione di un CD contenente la registrazione della voce del pontefice che canta un’opera musicale: violazione che d’altro canto è estranea all’ambito di applicazione degli artt. 5 e 66 l.a., anche se l’esecuzione del pontefice sia avvenuta nell’ambito di una celebrazione religiosa pubblica (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, G.I. GANDOLFI, Radio Vaticana c. Andrea Mariotti, Fabrizio Consoli, Giuseppe Troccoli, Level One s.r.l., Aida 1999, Repertorio I 8).