6. Diritto di inedito

Il controllo ex art. 2359.1 c.c. non determina di per sé la responsabilità della controllante per le obbligazioni della partecipata (nella specie: per la violazione dei diritti di un terzo al ritratto): ma la controllante ne risponde in particolare quando la sua attività non si limiti a direzione e coordinamento della controllata ma si sovrapponga a quella della partecipata (Trib. Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, 4 maggio 2015, Aida 2015, II.90/1).

La cessione d’azienda comporta ex art. 2558 c.c. il trasferimento automatico dal cedente al cessionario dei contratti di licenza del diritto al ritratto di uno sportivo precedentemente stipulati da quest’ultimo con il cedente (Trib. Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, 4 maggio 2015, Aida 2015, II.90/2).

La validità di un contratto di licenza del diritto al ritratto di uno sportivo non è esclusa dal fatto che la licenza ne autorizzi l’uso senza limiti di tempo, spazio e modi (Trib. Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, 4 maggio 2015, Aida 2015, II.90/3).

Il diritto d’autore protegge la creazione letteraria e artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una fonte di utilità, e dunque protegge anche l’opera inedita, purché dotata del requisito della concretezza di espressione (Cass. Sez. I civile 19 ottobre 2012 n. 18037, Aida 2013, 1527/1).

L’acquirente dell’esemplare unico di una scultura protetta dal diritto d’autore, ha diritto di esporla, perché con la vendita l’autore ha rinunciato al riserbo dell’inedito (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 5 luglio 2010, Aida 2012, 1492/3).

Sono ascrivibili alla categoria delle fotografie cd. semplici protette ex art. 87 l.a. le mere riproduzioni di avvenimenti e personaggi sportivi (Trib. Torino, Sezione IP, 18 giugno 2010, Aida 2011, 1427/1).

Un nipote del coniuge non rientra tra i soggetti che possono far valere i diritti morali d’autore del de cuius ex art. 23 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2009, Aida 2010, 1362/3).

L’incarico conferito dall’autore ad un terzo di autenticare le proprie opere non è riconducibile né al mandato in rem propriam né alla pubblicazione dell’inedito ex art. 24 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 3 ottobre 2007, G.D. Rosa, Luca Faccenda, Marco Pazzi c. Elisabeth Costantin Mapau, Coster George Lilanga, Bernard George Lilanga, Fondazione Sarenco, Aida 2008, Repertorio I.6).

In base all’art. 24 l.a. gli eredi ed i legatari dell’autore hanno il diritto esclusivo di pubblicare le opere inedite anche quando sia scaduto il termine di durata della tutela patrimoniale (Trib. Ferrara, 5 aprile 2000, Aida 2002, 826/1).

L’esistenza di una libera offerta sulla rete Internet di programmi per elaboratore rende estremamente difficoltosa la selezione delle offerte lecite da quelle sicuramente illecite (salvi i casi di materiali la cui acquisizione è in sé vietata dalla legge penale, come avviene per i materiali pornografici): con la conseguenza che l’adesione all’offerta di vendita non può costituire sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo un illecito penalmente rilevante, neppure sotto il profilo della mera colpa, ed a maggior ragione quando l’acquirente sia minorenne. (Trib. minorenni Cagliari, 26 gennaio 2000, Pres.Est. De Nicola, Imp. J.L, Aida 2001, Repertorio I 6)

Il diritto di manifestare la propria opinione non comprende ovviamente il potere di pubblicare una recensione critica altrui alla propria opera senza il consenso dell’autore della recensione: ma certamente permette all’autore recensito di esprimere repliche e risposte all’opinione del recensore, così come è legittimamente giunta a conoscenza del recensito (Trib. Roma, 5 febbraio 1993, Aida 1994, 228/4).

Non viola il diritto di inedito dell’autore né la buona fede nello svolgimento delle trattative precontrattuali l’editore di una rivista che abbia ricevuto « per esame ed eventuale pubblicazione » il manoscritto di una recensione critica di un’opera di autore estraneo alla redazione della rivista e lo trasmetta a quest’ultimo, prima di assumere ogni decisione in ordine alla pubblicazione della recensione, al fine di conoscere l’opinione dell’autore recensito ed eventualmente per preparare la pubblicazione contestuale della recensione critica e di una replica dell’autore recensito (Trib. Roma, 5 febbraio 1993, Aida 1994, 228/2).

L’invio di un dattiloscritto ad una rivista, accompagnato dalla frase « per l’esame e l’eventuale pubblicazione », può assumere due diversi significati. Può concretare una vera e propria proposta, ed allora anche la concreta utilizzazione dello stesso nell’ambito dell’organizzazione del periodico fino alla effettiva pubblicazione va intesa, secondo le circostanze, come accettazione tacita della proposta: con la conseguenza che il perfezionamento del contratto di edizione attribuisce all’editore un’ampia facoltà di divulgare l’opera acquistata. Ma la consegna del dattiloscritto può anche valere soltanto quale mero invito ad offrire, ossia come inizio di una fase di trattative più o meno complessa, nel corso delle quali vengono concordati, oltre all’eventuale compenso, la veste grafica, la collocazione, od anche certi aggiustamenti (tagli, integrazioni, sostituzioni) del testo originario, su iniziativa tanto dell’editore quanto dell’autore: ed in questo secondo caso i poteri dell’editore di divulgare l’opera sono notevolmente circoscritti, poiché l’autore conserva ancora in tutta la sua larghezza i diritti sull’opera, compreso quello di inedito (Trib. Roma, 5 febbraio 1993, Aida 1994, 228/1).

La lesione del diritto d’autore alla pubblicazione di un’opera inedita può esser fatta valere dal nipote dell’autore defunto solo provando la propria qualità di erede dell’autore (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio I 6).