5. Diritti morali

Il diritto ad essere indicato come autore dell’opera incontra un limite, quando tale indicazione risulti non conforme agli usi invalsi nel settore (nella specie, il settore della gioielleria e bigiotteria) (Trib. Bologna, Sezione IP, 24 giugno 2014, Aida 2015, 1686/4).

La riduzione dell’altezza complessiva di una scultura, la sua collocazione in un luogo esposto alle vibrazioni del traffico e allo smog (che ne stanno provocando il progressivo degrado), oltre che in posizione periferica e marginale, e il posizionamento su un basamento realizzato in un materiale del tutto diverso ed estraneo per colore, stile e dimensioni contribuiscono nel loro complesso a svilire le caratteristiche ed il valore dell’opera, e quindi a modificarne significativamente la percezione, e dunque il giudizio, da parte del pubblico, ledendo di conseguenza l’onore e la reputazione dell’autore in misura non trascurabile, con conseguente violazione del suo diritto morale all’integrità dell’opera (Trib. Bologna, Sezione IP, 13 ottobre 2014, Aida 2015, 1697/1).

Il diritto morale d’autore nasce all’atto della creazione dell’opera, attiene al legame di paternità intellettuale dell’autore con l’opera, ed è attribuito all’autore e non invece a soggetti diversi dalle persone fisiche (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, II.89/2).

Il diritto morale d’autore protegge anche gli interessi patrimoniali dell’autore di un’opera a godere dei vantaggi sociali e delle prospettive di lavoro che possono derivargli dall’essere riconosciuto pubblicamente come autore dell’opera: e ad un tempo tutela i suoi interessi morali ad acquisire e conservare la reputazione derivante dalla comunicazione corretta della sua opera al pubblico, che a sua volta incide anche sull’identità personale dell’autore (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 28 luglio 2015, Aida 2015, II.106 /2).

In caso di morte dell’autore il diritto morale può essere fatto valere iure proprio ed indipendentemente dalla qualità di eredi dai soli congiunti superstiti nell’ordine fissato per categorie successive dall’art. 23 l.a. (Trib. Roma Sezione IP,  ordinanza 30 maggio 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1605/2).

Lo sfruttamento non autorizzato dell’opera dell’ingegno non comporta l’automatica violazione anche del diritto morale dell’autore alla paternità della stessa (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/6).

La non integrale riproduzione di un’opera musicale nella sua utilizzazione come colonna sonora di una telenovela e la relativa sincronizzazione non sono di per sè lesive del diritto morale dell’autore della musica (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/7).

L’art. 23 l.a. non regola un’ipotesi di successione mortis causa, ma riconosce un diritto proprio dei congiunti a difendere la stima sociale e l’immagine di una persona non più in vita (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 luglio 2011, Aida 2013, 1541/1).

Le registrazioni di prova e dal vivo hanno caratteristiche di spontaneità e non artificiosità che non sono necessariamente pregiudizievoli degli interessi morali degli autori e degli artisti (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 agosto 2011, Aida 2013, 1542/5).

Il diritto morale d’autore non può essere attribuito a soggetti diversi dalle persone fisiche (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 9 febbraio 2012, G.I. Zana, Idea s.r.l. c. Bieffe s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.5).

Viola i diritti morali dell’autore (nella specie: di un’opera collettiva universitaria) l’editore che ristampi l’opera a distanza di un lasso temporale apprezzabile, senza concedere all’autore la possibilità di procedere al suo aggiornamento e senza ripubblicare i ringraziamenti originali dell’autore dell’opera collettiva ai singoli coautori della medesima: mentre i medesimi diritti morali non sono violati né dalla modifica delle immagini di copertina né dalla ripubblicazione della biografia dell’autore o dell’opera collettiva (Trib. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2012, Aida 2013, 1554/3).

Il diritto morale d’autore trova la propria garanzia costituzionale negli artt. 2 e 41 cost.; è violato da un plagio macroscopico; ed ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali consistenti nella sofferenza psicologia e nella lesione del valore della persona dell’autore, che possono essere valutati equitativamente ex art. 1226 c.c. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 ottobre 2012, Pres.Est. Gandolfi, Massimiliano Versace, Marco Zorzi c. Nicola Cerruti, Aida 2013, Repertorio I.5).

Il diritto di autenticare le opere non si trasmette ai soggetti indicati dall’art. 23 l.a. e questi ultimi non possono dunque impedire ad una fondazione di rilasciare expertise sull’autenticità delle opere che le sono sottoposte dai collezionisti (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 31 marzo 2010, G.D. Iofrida, Moica De Bei, Marco Giuseppe Schifano, eredi Mario Schifano c. Fondazione M.S. Multistudio, Aida 2012, Repertorio I.5).

L’editore di un giornale non è legittimato a far valere la lesione del diritto morale d’autore sugli articoli pubblicati (Trib. Napoli, Sezione IP, 3 giugno 2010, Aida 2012, 1487/1).

Le  modifiche ad un’opera dell’ingegno apportate senza il consenso dell’autore non ne ledono il diritto morale se non vi è in concreto una lesione del suo onore o della sua reputazione (Trib. Milano, Sezione IP, 5 luglio 2010, Pres. Est. de Sapia, Nicoletta Semenzato c. Eclissi s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.5).

L’autenticazione di un’opera è l’attestazione inoppugnabile della sua provenienza dall’autore, può provenire soltanto da lui e non è trasmissibile agli eredi. Ciò non toglie tuttavia il potere dell’erede di rivendicare o negare la paternità di un’opera del loro dante causa, con l’esercizio di un diritto morale che non è acquistato mortis causa dall’autore ma è proprio e personale dell’erede (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 19 luglio 2010, Pres. Marvasi, Est. Izzo,  Monica de Bei, Marco Giuseppe Schifano, Archivio Mario Schifano c. Fondazione M.S. Multistudio, Aida 2012, Repertorio I.5).

Il pregiudizio all’onore ed alla reputazione rilevante ex art. 20 l.a. deve essere considerato sotto il profilo della lesione del diritto all’immagine personale, posto a tutela dell’immagine sociale, quale coacervo dei valori intellettuali, politici, religiosi e professionali, e dell’onore della persona, che deve ritenersi leso allorché la condotta dell’agente distorca la globalità e l’essenzialità dell’immagine dell’autore, determinando in altri un giudizio di disvalore e conseguentemente menomandone l’immagine (Trib. Roma, Sezione IP, 20 settembre 2010, Aida 2012, 1494/3).

Il diritto morale d’autore rientra tra i diritti di rilievo costituzionale e la sua violazione genera pertanto un danno non patrimoniale risarcibile (Trib. Venezia, Sezione IP, 17 giugno 2011, Pres. Spaccasassi, Est. Fidanzia, Stefano Zardini c. Fabio Bogo, Aida 2012, Repertorio I.5).

Gli eredi che siano anche congiunti ex art. 23 l.a. sono legittimati ad agire per l’accertamento della paternità di un’opera in capo al loro de cuius: sia per far valere i relativi diritti morali sia perché l’accertamento della paternità è presupposto indispensabile per l’esercizio dei diritti patrimoniali azionati dagli eredi nel medesimo giudizio (Trib. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2011, Pres. Gandolfi, Est. Marangoni, Carlo Maria Jurgens, Gessica Iurgens, Stefano Maria Jurgens c. Edizioni Curci s.r.l., Valentina Amurri, Lorenzo Amurri, Franco Amurri, Roberta Amurri, Milvia Mostardi, Bruno Canfora, SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2012, Repertorio I.5).

La disciplina del diritto morale d’autore tutela anche interessi di natura patrimoniale, ed in particolare quelli a godere di una somma di vantaggi sociali ed economici, nella prospettiva di future occasioni di lavoro, che possono derivare dall’essere pubblicamente riconosciuto come autore di un’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 6 aprile 2012, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Ralph Carey c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Mediaset s.p.a., Copy s.p.a., Antonio Ricci, Aida 2012, Repertorio I.5).

Quando la lamentata violazione del diritto morale d’autore perduri da oltre vent’anni, attraverso l’utilizzazione di un certo personaggio in trasmissioni televisive destinate al pubblico italiano, la circostanza che un numero alquanto limitato di utenti, appartenenti al paese d’origine (nella specie: Stati Uniti) dell’autore che lamenta la violazione del suo diritto alla paternità dell’opera, abbia accesso via web a spezzoni di dette trasmissioni, non determina di per sé l’irreparabilità del pregiudizio lamentato dall’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 25 marzo 2010, G.I. Gandolfi, Carey c. Ricci, Copy s.p.a., Mediaset s.p.a. e R.T.I. s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.5).

La diffusione non autorizzata via web di una fotografia creativa lede i diritti di utilizzazione economica propri dell’autore, e la sua mancata indicazione di quest’ultimo viola i suoi diritti morali (Trib. Milano, Sezione IP, 5 marzo 2011, Pres. Tavassi, Est. Zana, Giovanni Minischeti c. RTI Reti Televisive Italiane, Aida 2011, Repertorio I.5).

È nullo, perché contrario a norme imperative, l’accordo con cui l’autore persona fisica cede i propri diritti morali ad un soggetto terzo (nella specie ad una persona giuridica) (Trib. Roma, Sezione IP, 13 agosto 2009, Aida 2010, 1363/2).

L’appartenenza dei diritti morali all’autore di un’opera collettiva (nella specie: un numero di un periodico) a chi ne abbia realizzato di fatto la direzione non è impedita dal fatto che quest’ultimo non era dipendente dell’editore e non rivestiva la qualità di direttore responsabile della rivista ai sensi della legge sulla stampa (Trib. Milano, 10 novembre 2009, Aida 2010, 1370/2).

Non costituisce violazione dei diritti morali dell’autore di un’opera pittorica la sua riproduzione fotografica non corretta, quando la distorsione non risulti di tale rilevanza da determinare un’alterazione della percezione dell’opera di evidenza e natura tale da ritenere apprezzabilmente compromessa la reputazione dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 29 maggio 2006, Aida 2009, 1268/2).

Viola il diritto morale d’autore la vendita di opere del disegno industriale contraffatte (nella specie, gioielli) di qualità inferiore alle originali, specialmente quando i prodotti originali erano presentati al pubblico con l’indicazione del nome dell’autore, che garantiva un immediato ritorno pubblicitario (Trib. Venezia, Sezione IP, 19 ottobre 2007, Aida 2009, 1271/5).

Gli artt. 168 ss. e 156 ss. l.a. consentono anche in materia di diritti morali d’autore il ricorso all’inibitoria o alle forme più convenienti di riparazione mediante aggiunte o soppressioni (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/3).

Chi è convenuto per una violazione di diritti morali d’autore consistente nell’indicazione errata della paternità di una musica su un compact disc e nella relativa confezione non può opporre la propria buona fede/mancanza di colpa, quando le edizioni precedenti del brano indicavano i crediti correttamente, e dunque il convenuto non si è comportato con la diligenza richiesta ad un soggetto che opera professionalmente nel settore (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/4).

Quando un compact disc e la relativa confezione (nella specie: di una compilation) indica in modo inesatto la paternità di uno dei brani, il loro ritiro dal commercio per la correzione dei testi o anche soltanto per la rottura dell’involucro che sigilla i supporti e l’inserimento degli opportuni errata corrige richiederebbe tempi tali da provocare una non trascurabile assenza del prodotto dal mercato e dunque danni irreparabili quanto alla sua commerciabilità: e nel necessario bilanciamento degli interessi delle parti il GD di un giudizio cautelare può ritenere più convenienti ed adeguate da un lato l’inibitoria dell’ulteriore distribuzione di altre copie assistita da congrua penale e dall’altro la pubblicazione del dispositivo dell’inibitoria cautelare (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/5).

L’art. 20 l.a. tutela anche l’interesse della collettività ad una corretta fruizione e percezione del contributo creativo dell’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/5).

La titolarità del diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. non può essere attribuita a soggetti diversi dalle persone fisiche, attenendo essa alla sfera della tutela della personalità dell’autore in relazione al processo creativo connesso alla realizzazione dell’opera (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 24 giugno 2008, Pres. Tarantola, Est. Marangoni, Retail Design s.r.l., Paolo Lucchetta c. Marketing & Trade s.r.l., Daniela Ostidich, Mondadori Electa s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.5).

L’erede di un compositore (nella specie: Giacomo Puccini) è legittimato ad agire per violazione del diritto morale d’autore sulle sue opere ex art. 20 l.a. e della corrispondenza ex art. 93 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/1).

La tutela cautelare del diritto morale sull’opera e di quello relativo alla corrispondenza può essere invocata anche a fronte di un illecito non ancora perfezionato ma imminente e di probabile verificazione (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/2).

La tutela riconosciuta autonomamente all’elaborazione dell’opera base ex art. 4 l.a. lascia impregiudicata la tutela morale dell’autore dell’opera originaria ex art. 20 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/3).

Il pregiudizio richiesto dall’art. 20 l.a. deve rivestire carattere oggettivo (ed andare dunque al di là della sensibilità soggettiva dell’autore o dell’avente diritto alla tutela morale), e l’evento illecito deve comunque porsi in relazione all’opera e non semplicemente al contesto in cui essa è presentata (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/4).

Risolvendosi nell’attribuzione dell’opera all’autore o nel suo diniego le attività di autenticazione finiscono per interferire con la protezione dei diritti morali dell’autore defunto e, specialmente quando si accompagnino a pretese di catalogazione generale della sua attività autoriale, anche con il godimento di quelli patrimoniali, tanto da rendere indispensabile lo svolgimento di quest’attività post mortem soltanto in accordo con i congiunti o gli eredi dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 1 aprile 2009, Giud. Bonaretti, Fondanzione M.S. Multistudio c. Monica De Bei Schifano, Marco Giuseppe Schifano, Archivio Mario Scifano, Aida 2009, Repertorio I.5).

L’azione di rivendicazione di paternità di un software erroneamente qualificato come invenzione può essere interpretata e riqualificata dal giudice come relativa alla violazione del diritto morale d’autore sul medesimo software (Trib. Milano, Sezione IP, 23 maggio 2009, Pres. de Sapia, Est. Bonaretti, Claudio Daniel Nieto c. Biorem s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.5).

L’inibitoria ex art. 163 l.a. è applicabile anche al diritto morale d’autore, e costituisce una misura cautelare tipica cd anticipatoria, che è assimilabile per struttura e presupposti a quella ex art. 131 c.p.i., ed esclude l’applicazione dell’art. 700 c.p.c. (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/1).

La presentazione di un’opera scientifica, contrariamente al vero, come aggiornata ad oggi costituisce un atto a danno dell’opera e risulta gravemente lesivo dell’onore e della reputazione professionale dell’autore (che nella specie si doleva della ripubblicazione e diffusione insieme ad un periodico di una storia della scienza scritta e pubblicata nel 1982) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 24 luglio 2006, G.D. Ratti, Umberto Bottazzini c. UTET Unione Tipografica Editrice Torinese s.p.a., Istituto Geografico De Agostini s.p.a., Gruppo Editoriale l’Espresso s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.5).

Lede i diritti all’immagine ed all’identità personale dell’autore (nella specie azionati da un figlio) la contestazione della paternità di un’opera dell’autore eseguita in contrasto con l’opinione unanime degli studiosi ed in modo acritico ed apodittico (Trib. Roma, 9 dicembre 2003, Aida 2006, 1073/2).

Viola i diritti patrimoniali e morali d’autore la pubblicazione sul catalogo di una mostra di immagini tratte da un’opera (nella specie il fotodinamismo futurista di Anton Giulio Bragaglia), senza autorizzazione dell’autore, senza menzione della fonte (titolo e autore dell’opera) e con variazioni nella titolazione delle foto (Trib. Roma, 9 dicembre 2003, Aida 2006,  1073/3).

La lesione del prestigio e della personalità scientifica dell’autore determinata dall’altrui utilizzazione non consentita della sua opera pare estranea alla tutela garantita al diritto morale d’autore in via cautelare ex art. 161 l.a. (Trib. Catania, 10 maggio 2005, Pres. Macrì, Giud. Paternò Raddusa, Pavone Mario c. Occhipinti Francesco, Associazione Culturale “Gli ultimi cantastorie”, Aida 2006, Repertorio I.5).

È nulla per violazione di legge la cessione di diritti morali d’autore (App. Milano, 23 febbraio 2006, Aida 2006, 1115/1).

La legittimazione ad agire per la tutela del diritto morale relativo ad un’opera, che è diritto inalienabile del solo soggetto cui essa è riferibile, non può sussistere in capo ad una società commerciale, nemmeno quando l’autore dell’opera sia titolare del 98% delle sue quote (Trib. Roma, ordinanza 16 gennaio 2004, Pres. Caliento, Est. Budetta, Aura Entertainment s.r.l. c. Siderfilm & TV, RaiCinema s.p.a., Cecere, Pirone, Aida 2005, Repertorio I.5).

L’utilizzazione pubblicitaria non autorizzata dall’autore di testi di natura informativa scritti da giornalista professionista viola il suo diritto morale ex art. 20 l.a., che vieta non solo gli atti che incidono sull’opera in sé ma anche le modalità di presentazione dell’opera al pubblico tali da alterarne la percezione corretta e da incidere sulla reputazione dell’autore (determinando nella specie il convincimento erroneo che il giornalista si sia prestato a confezionare uno scritto promozionale) (Trib. Milano, 6 luglio 2004, Aida 2005, 1040/2).

Il diritto morale d’autore garantito dall’art. 20 l.a. è riconducibile alla più generale ed unitaria categoria dei diritti della personalità protetti direttamente ed esplicitamente dall’art. 2 cost. (Trib. Milano, 6 luglio 2004, Aida 2005, 1040/4).

Il titolo di un’opera non configura opera dell’ingegno ma ha natura di accessorio con funzione distintiva dell’opera dell’ingegno, onde in relazione ad esso non sussiste il diritto morale (di paternità) dell’autore (Trib. Milano, 22 settembre 2004, Aida 2005, 1046/1).

Può in astratto configurarsi una violazione del diritto morale dell’autore di un dipinto ex art. 20 l.a. anche nel caso di degrado dell’opera in conseguenza del trascorrere del tempo insieme al concorso di altri specifici fattori negativi imputabili al detentore, quali ad esempio un atto omissivo qual è l’omissione del restauro del dipinto, considerato che superato il limite del decadimento naturale il degrado potrebbe causare una lesione all’integrità dell’opera d’arte figurativa ed influenzare negativamente la percezione dell’opera presso il pubblico e costituire quindi una lesione della reputazione dell’artista (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 20 gennaio 2005, Aida 2005, 1057/1).

I diritti riconosciuti ad autori e artisti interpreti rispettivamente dagli artt. 20 e 81 l.a. prescindono dall’abusivo sfruttamento economico dell’opera e mirano piuttosto a salvaguardare la personalità artistica degli interessati (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/1).

Una riproduzione di un’esecuzione dal vivo con rumori di fondo e appiattimenti di suono potrebbe risultare compatibile con gli artt. 20 e 81 l.a. in quanto trovasse fonte certa nella matrice originaria dell’esibizione, ripresa tale e quale e destinata all’ascolto degli appassionati, con i pregi e difetti propri di ogni opera live, non invece quando distorsioni o disturbi siano il prodotto di registrazioni di ignota tecnica e derivazione, che non trovino alcuna ragione di fedeltà storica (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/2).

Gli artt. 20 e 81 l.a. proteggono diritti non strettamente patrimoniali dell’autore e dell’artista contro attacchi all’onore ed alla reputazione: e cioè alla considerazione favorevole riscossa presso il pubblico attraverso la fruizione dell’opera; il danno derivante dalla lesione di questa considerazione attiene dunque alle possibilità di commercializzazione di dischi, ed è risarcibile indipendentemente dai presupposti dell’art. 2059 c.c. (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/3).

Il danno da violazione degli artt. 20 e 81 l.a. non è facilmente traducibile in termini monetari e può essere liquidato equitativamente (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/4).

Un danno morale può essere sempre ricollegato (se non necessariamente ad un reato) ad una condotta illegittima del danneggiante quale l’utilizzazione non autorizzata di performance artistiche (App. Milano, 1 giugno 2004, Aida 2004, 1010/1).

Alla morte dell’autore il suo diritto morale si estingue, mentre ex art. 23 l.a. nasce in capo ai suoi congiunti un nuovo diritto al rispetto della personalità del defunto, che tutela un interesse personalissimo dei suoi titolari fondato su ragioni familiari, distinto ed autonomo rispetto a quello del quale l’autore era titolare durante la sua vita (Trib. Roma – 12 ottobre 2000, Aida 2003, 890/1).

La parodia costituisce un risultato intellettuale imputabile al solo parodista, inidoneo a coinvolgere l’identità personale e morale dell’autore dell’opera parodiata (Trib. Roma – 12 ottobre 2000, Aida 2003, 890/3).

Il diritto morale d’autore non si estende ad impedire la sincronizzazione di un brano musicale a scene erotiche di un lungometraggio, specialmente quando la sincronizzazione non comporti alterazioni dell’opera originaria, il brano musicale non venga presentato quale colonna sonora originale, e perciò non vi sia alcun pericolo che il pubblico associ l’autore musicale ai contenuti e direzione del lungometraggio (Trib. Milano, 10 giugno 2002, Aida 2003, 921/1).

Il produttore cinematografico che abbia commissionato ad un terzo la colonna sonora del film, abbia ricevuto da lui l’indicazione degli autori e degli interpreti della colonna sonora e faccia proiettare il film all’estero non può non tener conto  dell’esigenza di rispettare il diritto morale degli artisti, quale riconosciuto e tutelato dalla legge dello stato estero di proiezione del film: e non ha titolo per domandare al terzo il ristoro dei danni derivati al produttore dall’inibitoria della distribuzione all’estero del film senza l’indicazione ivi necessaria degli artisti (Trib. Roma, 9 luglio 2002, G.U. Belta, Dama Films Produzione s.r.l. c. Emi General Music s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.5).

La distribuzione di prodotti dsicografici contenenti brani musicali registrati dal vivo con gravi difetti ed imperfezioni viola i diritti morali dell’autore e dell’artista (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2003, 945/1).

Nel caso di violazione dei diritti morali dell’autore e dell’artista il risarcimento del danno morale prescinde dalla sussistenza dei presupposti ex art. 2059 c.c., perché la legge d’autore mira a proteggere questi diritti contro attacchi alla personalità di autori ed artisti anche quando non integrino fattispecie criminose (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2003, 945/2).

La rimozione del file che permette all’utente di visualizzare le indicazioni relative alla paternità del software costituisce un intervento sul programma non rientrante tra quelli consentiti all’utilizzatore dall’art. 64ter l.a., nonché una lesione al diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/3).

La violazione del diritto morale all’integrità dell’opera ex art. 20 l.a. presuppone la riferibilità del risultato dell’elaborazione all’autore originario, e dunque non sussiste nel caso di parodia dell’opera altrui (Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, Aida 2002, 825/3).

La tutela della parodia (nella specie: satirica) quale opera autonoma esclude che essa possa costituire violazione dei diritti morali dell’autore dell’opera parodiata (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 804/3).

Non può dirsi che l’uso di un’opera dell’ingegno per fini meramente commerciali leda l’onore e la reputazione dell’autore: tanto più quando questa sia nata su commissione e sia destinata alla vendita (Trib. Milano, 16 novembre 2000, Aida 2001, 790/2).

Il giudice del lavoro non è competente a conoscere l’azione proposta da un regista cinematografico contro il proprio datore di lavoro Rai per violazione dei propri diritti morali d’autore da parte dell’emittente televisiva (Trib. Catania, 16 ottobre 2000, Aida 2001, 785/1).

La rielaborazione non autorizzata di una fotografia non creativa del viso di un parlamentare (che nella specie era avvenuta con rielaborazione elettronica e composizione di questo viso con l’immagine del corpo di altra persona) non costituisce violazione del diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. e nemmeno dell’art. 171 ult. co. l.a. (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 783/2).

Non è legittimata a far valere la violazione del diritto morale d’autore l’agenzia pubblicitaria titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera per la quale venga invocata la tutela d’autore, giacché la previsione dell’art. 11 l.a. opera solo a favore degli enti pubblici e degli enti privati senza scopo di lucro, e non già a favore delle società commerciali  (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/1).

La duplicazione illecita di esemplari di un software in misura maggiore al numero che si aveva diritto di riprodurre costituisce reato ex art. 171 l.a. ed obbliga quindi al risarcimento dei danni anche morali, che può essere equo liquidare in una somma pari a quella del danno patrimoniale, che a sua volta può essere determinato in misura pari alla somma dei prezzi dei programmi privi di licenza. (Pret.  Milano, 18 giugno 1999, Aida 2000,  692/2)

In mancanza di prova del danno patrimoniale, il danno morale derivante all’autore dalla violazione del suo diritto morale con l’attività illecita ex art. 171 l.a. può essere determinata in via equitativa tenendo conto della natura e delle caratteristiche dell’opera, del grado di notorietà dell’autore e della particolare forma di pubblicazione abusiva (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/4).

Viola il diritto morale dell’autore di un collage, originariamente commissionato (nella specie: da altro ente pubblico) e destinato a venir riprodotto su un manifesto di grandi dimensioni e sulla copertina di una pubblicazione, l’Ente Poste che lo pubblichi su un francobollo, senza indicarne l’autore, e scrivendo anzi nella relazione illustrativa che il «bozzetto» è a cura di altri soggetti (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/3).

L’acquisizione di diritti d’autore allo stato o ad altri enti pubblici ex art. 11 l.a. è limitata esclusivamente ai diritti di utilizzazione economica e non si estende invece al diritto morale d’autore ex artt. 20 ss. l.a. (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/2).

Viola il diritto morale dell’autore di un’opera di scultura la costruzione di una chiesa che ne riprende l’idea originale della creazione di una chiesa all’aperto mediante una certa ripartizione nello spazio di volumi ed elementi compositivi ma la realizza con materiali diversi dall’originale e senza il rispetto delle proporzioni e dei volumi dell’opera ispiratrice. (Trib. Biella, 15 maggio 1999, Aida 2000, 685/2)

La riproduzione non autorizzata di un’opera fotografica che avvenga con l’omissione sistematica dell’indicazione del nome del fotografo costituisce violazione di diritti patrimoniali e morali dell’autore, integra il reato previsto e punito dall’art. 171 l.a., ed obbliga a risarcire al fotografo i danni patrimoniali e morali: che consistono nel mancato guadagno della somma che sarebbe spettata all’autore qualora avesse ceduto i diritti di utilizzo dell’opera fotografica; sono ulteriormente aumentati perché l’omissione dell’indicazione del suo autore non ha consentito ai potenziali acquirenti di apprezzarlo; ed a richiesta dell’autore possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c. (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Aida 1999, 629/2).

Chi agisce per violazione del diritto morale dell’autore di una fotografia al l’indicazione della sua paternità ha l’onere di provare chi sia l’autore della foto­grafia e ad un tempo la sua legittimazione ad causani ex art. 23 l.a.: e può assol­vere l’onere di provare l’altrui paternità per testimoni e provando che questa pa­ternità non è mai stata contestata nella corrispondenza epistolare intrattenuta con i legali di controparte prima del giudizio (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Giud. MIGLIACCIO, Marirosa Ballo c. Benedikt Taschen Verlag G.m.b.H., Aida 1998, Repertorio I 5).

L’autore di un corso orale di lezioni universitarie ha un diritto personalissimo (e perciò morale) a non vedersi attribuire una trasposizione scritta dell’opera palesemente disarticolata rispetto all’originale quanto alla struttura, alla comple­tezza ed alla coerenza sistematica (Trib. Milano, 16 aprile 1998, Aida 1998, 564/3).

La predisposizione e sottoscrizione di un bollettino di dichiarazione di opera alla Siae da parte di uno degli autori che non indichi l’esistenza di altri coautori non viola il diritto morale di questi ultimi, in quanto costituisce una comunicazione alla Siae esclusivamente ai fini della contabilizzazione dei diritti economici di autore (Trib. Roma, 16 marzo 1998, Aida 2001, 745/1).

Chi non è legittimato ex art. 23 l.a. a far valere i diritti morali dell’autore dopo la sua morte non può essere legittimato nemmeno quale erede a far valere questi diritti contro la loro violazione post mortem auctoris (Trib. Napoli, 18 aprile 1997, Aida 1998, 529/3).

Dopo la morte dell’autore il diritto morale d’autore può essere fatto valere disgiuntamente da ciascuno dei congiunti elencati dall’art. 23 I.a., senza che oc­corra l’adesione degli altri (Trib. Napoli, 18 aprile 1997, Aida 1998, 529/2).

La regola dell’art. 20 l.a. introdotta dall’art. 2 dpr. 8 gennaio 1979 n. 19, e che attribuisce all’autore il diritto di opporsi ad «ogni atto a danno dell’opera stessa» ha carattere inequivocabilmente innovativo e non interpretativo, e non è dunque applicabile a qualificare illeciti fatti avvenuti prima dell’entrata in vigo­re della norma ora detta (App. Bologna, 13 marzo 1997, Aida 1998, 524/2).

La regola degli artt 20 l.a. e 2577 c.c. secondo cui «l’autore conserva il di­ritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione del­ l’opera, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione » non attribuisce all’autore il diritto dì impedire la distruzione dell’esemplare originale dell’opera da lui ceduto a terzi (App. Bologna, 13 marzo 1997, Aida 1998, 524/1).

Il diritto del fotografo creativo all’immagine, tutelato ex art. 20 l.a., non è violato dalla riproduzione di alcune sue fotografie in un testo di indubbio rilievo nella ricostruzione del tema da esse trattato, che avvenga per giunta in modo tale da escludere una percezione negativa dell’attività fotografica dell’autore delle fo­tografie (Trib. Roma, 22 ottobre 1996, Aida 1998, 516/2).

E’ fatto obbligo ai soggetti che a livello imprenditoriale gestiscono macchine fotocopiatrici di controllare che l’uso di questi strumenti avvenga secondo modalità e contenuti tali da non consentire la consumazione dell’illecito (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s.a.s., Aida 1996, Repertorio I 5).

Viola il diritto morale d’autore la riproduzione non autorizzata di un’opera delle arti figurative su un quotidiano, che avvenga in modo parziale e con indicazione errata della paternità dell’opera (Trib. Verona, 5 dicembre 1995, Pres.  ABATE, Est. IEVOLELLA, Avati c. L’Arena, Athesis s.p.a., Aida 1998, Repertorio I 5).

Il fatto che un quadro sia stato probabilmente smarrito o distrutto durante ì lavori di ristrutturazione dei locali della banca proprietaria non è sufficiente ad integrare un fatto illecito risarcibile, in quanto costituisce espressione di un legíttimo uso del diritto di proprietà della banca sul bene ed è incapace di ledere il diritto morale dell’autore dell’opera, che non può considerarsi pregiudicato da atti inidonei a ledere la sua reputazione ed il suo onore dì artista (Trib. Bologna, 27 luglio 1995, Aida 1996, 402/1).

E’ ammissibile l’inibitoria ex art. 700 c.p.c. di atti che costituiscano violazione del diritto di paternità dell’autore (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996, 415/4).

La tutela del diritto di paternità dell’autore non implica necessariamente la rivelazione al pubblico del rapporto tra autore ed opera anonima o pseudonimo: e reciprocamente l’autore di un’opera pubblicata con uno pseudonimo maschera (che a differenza dello pseudonimo‑nome d’arte nasconde la reale identità dell’autore) può esercitare un’azione per violazione del diritto morale d’autore contro il proprio editore che abbia pubblicato una riedízione della sua opera senza il suo pseudonimo maschera e con altro pseudonimo (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996, 415/3).

Quando con il contratto di edizione l’editore acquisti temporaneamente anche il diritto di elaborare l’opera ma si obblighi ad interpellare l’autore in caso di elaborazione o di nuove edizioni, la pubblicazione di una riedizione riveduta ed aggiornata solo in minima parte, che avvenga senza previo interpello dell’autore dell’opera base, costituisce violazione degli obblighi contrattuali dell’editore nei confronti dell’autore di quest’ultima (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996, 415/1).

L’editore che senza il consenso dell’autore ed anzi contro la sua esplicita volontà ne pubblichi un libro preceduto da una prefazione fortemente critica e discordante da esso si rende inadempiente alle obbligazioni che all’editore derivano dal carattere fiduciario del contratto di edizione ed anche dalle regole degli artt. 126 e 129 l.a. che vietano all’editore di alterare «il carattere e la destinazione» dell’opera: e ad un tempo viola il diritto morale dell’autore ex art. 20 l.a. quando l’attività dell’editore possa far apparire l’autore coinvolto in un’operazione editoriale obiettivamente ambigua e non coerente alla sua immagine di studioso (nella specie l’editore aveva premesso ad un’opera storica di due universitari israeliti fortemente caratterizzata anche dalla loro matrice culturale sionista‑socialista un lungo articolo di un noto giornalista italiano di idee fortemente antitetiche a quelle degli autori del libro) (Trib. Milano, 27 novembre 1995, Aida 1996, 414/1).

La disciplina generale della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno contenuta negli artt. 107‑114 l.a. è certamente suscettibile di integrazione ad opera di altre norme che, benché inserite nelle disposizioni particolari, abbiano una portata di carattere generale. Tale carattere di generalità è proprio delle norme relative alla tutela morale dell’autore ex artt. 142 e 143, e di quelle riguardanti la trasmissione del diritto di utilizzazione a causa di morte (art. 121 l.a.), ma non può essere attribuito alla regola dell’art. 122 l.a. relativa alla durata del contratto di edizione per le stampe (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/8).

Ciascun coautore è legittimato ad agire anche da solo per la difesa del diritto morale, e può agire anche contro uno solo degli autori dell’illecito, senza necessità di perseguirli contestualmente tutti (Trib. Milano, ordinanza 4 gennaio 1995, Aida 1995, 345/2).

La riproduzione meccanica del testo di una composizione musicale, con la parte musicale completamente sostituita, offende irreversibilmente il diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 4 gennaio 1995, Aida 1995, 345/1).

L’art. 11 l.a. va letto nel senso che, sulle opere ideate nel loro ambito e pubblicate a loro nome, conto e spese, gli enti menzionati acquistano, a titolo originario, non. solo i diritti patrimoniali ma anche i diritti morali dì autore (Trib. Milano, 17 ottobre 1994, Aida 1995, 281/1).

L’ambito di operatività della protezione del diritto morale degli artisti e di quello degli autori sono coincidenti: onde la protezione accordata all’artista ex art. 81 l.a. si estende, non diversamente da quella accordata all’autore, non solo a salvaguardia dei beni dell’onore e della reputazione strettamente intesi, bensì anche del bene dell’identità personale intesa come complesso di elementi intellettuali, culturali, sociali, artistici, che valgono ad individuare l’immagine pubblica del soggetto protetto, e segnatamente quella professionale (Trib. Milano, 18 luglio 1994, Aida 1995, 279/2).

I danni morali conseguenti alla violazione di un diritto morale d’autore sono risarcibili solo quando essa costituisca anche reato (Trib. Milano, 5 maggio 1994, 276/2).

La tutela del diritto all’identità personale è ancorata a presupposti specifici del tutto autonomi rispetto a quelli su cui si fonda la tutela del diritto morale d’autore (Trib. Milano, 5 maggio 1994, 275/2).

I progetti di lavori di ingegneria ex art. 99 l.a. non sono tutelati sotto il profilo del diritto morale (Trib. Milano, 17 marzo 1994, 268/5).

Quand’anche lo si volesse ritenere esteso al diritto morale d’autore, l’art. 11 l.a. opera nei soli confronti degli enti pubblici e degli enti privati senza scopo di lucro, ma non anche a favore delle società commerciali (Trib. Milano, 17 marzo 1994, 268/2).

Una società commerciale non può esser titolare di diritti morali d’autore (Trib. Milano, 17 marzo 1994, 268/1).

Il pretore del lavoro è competente a pronunciare sull’azione per violazione del diritto morale d’autore relativo ad un’opera cinematografica/televisiva esercitata da un regista dipendente contro l’emittente televisiva suo datore di lavoro (Tríb. Roma, 4 ottobre 1993, Aida 1994, 246/1).

Una volta rispettato il canone inderogabile di una corretta evidenziazione del carattere collettivo delle opere riprodotte o citate in un testo, non può disconoscersi al critico che ne è autore la facoltà di disegnare una lettura della complessiva vicenda artistica esposta nel testa, nella quale emerga spiccatamente la figura di uno dei coautori, sempre che l’esposizione non sia strutturata in modo tale che gli altri coautori, nella percezione del lettore, finiscano con il perdere quella specifica dignità che loro deriva dall’attiva compartecipazione alla creazione dell’opera collettiva (Trib. Roma, 24 giugno 1993, Aida 1994, 240/1).

La riproduzione grafica dell’opera costituisce opera in sé originale dell’editore o compositore che sia, di trasformazione della bozza o manoscritto dell’autore, che viene separatamente qualificata dal legislatore con l’art. 1 legge 159/ 93, e svincolata da ogni altra condotta più gravemente lesiva o lesiva di superiori interessi protetti, in considerazione della riconoscibilità della condotta che non richiede accertamenti complessi quali ad esempio in materia di plagio, e non insidia il fondamentale diritto morale, pur incidendo negativamente di riflesso sull’utilizzazione economica (Trib. Bologna, 18 giugno 1993, Aida 1994, 237/2).

       L’utilizzazione non autorizzata di una altrui canzone, che è ripresa nella co­lonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo con modifiche e (ovviamente)senza indicazione della paternità dell’opera contraffatta, costituisce violazione del diritto morale d’autore ed illecito penale ex art. 171 l.a., costitutivo di una obbligazione di risarcire i danni anche morali (Trib. Roma, 12 maggio 1993, Aida 1994, 233/3)

Il diritto morale d’autore è, ai sensi dell’art. 22 l.a., inalienabile e di conseguenza insuscettibile di rinunzia, con conseguente radicale nullità di ogni eventuale patto abdicativo (Pret. Milano, ordinanza 25 ottobre 1991, Aida 1992, 67/3).

 

5.1 paternità

Non viola il diritto di paternità dell’autore di un progetto preliminare di alcuni aspetti di un porto turistico la brochure illustrativa del progetto definitivo del porto che ne attribuisce la paternità ad altro autore: quando il progetto definitivo costituisce un novum del tutto originale rispetto a quello preliminare (App. Napoli, Sezione IP, 20 febbraio 2014, Aida 2015, 1679/1)

L’azione di riconoscimento di paternità esercitata da un autore pretermesso contro l’autore che rivendica l’esclusività della propria paternità non ha come litisconsorti necessari anche tutti gli altri possibili autori dell’opera (Trib. Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 marzo 2014, Aida 2015, 1681/1).

L’arrangiatore ha un diritto morale ad essere menzionato sulle copie della registrazione dell’esecuzione dell’opera musicale quando il suo arrangiamento apporti un contributo autonomo ed originale rispetto a quello dell’autore dell’opera base/originale: ad esempio con toni nuovi, ritmi, elementi melodici ed armonici (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, Aida 2015, II.51/4).

La mancata indicazione dell’autore di un’opera fotografica (nella specie: sul sito di un’agenzia di stampa) non integra di per sé una violazione del diritto morale d’autore del fotografo perché non comporta per ciò solo una contestazione della paternità del fotografo ed una sua attribuzione all’utilizzatore (Trib. Firenze, 28 aprile 2015, Aida 2015, II.88/1).

Se il datore di lavoro o committente dell’opera di design diviene titolare dei diritti di sfruttamento economico, il designer ha diritto a rivendicarne la paternità, ma non può pretendere di essere indicato su ogni singolo esemplare del prodotto industriale posto in commercio (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ordinanza 18 maggio 2015, Aida 2015, II.91/3).

Il riconoscimento del valore artistico di un’opera di architettura, che è necessario ex art. 20.2 l.a. perché l’autore possa “opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione”, può essere espresso dalla pubblica amministrazione soltanto su richiesta dell’autore e per la tutela di un suo interesse, e viceversa non può essere invece dichiarato né d’ufficio né su richiesta di terzi (nella specie: su domanda del comune interessato alla realizzazione dell’opera) (TAR Reggio Calabria, 8 luglio 2015, Aida 2015, II.104/1).

La formulazione di giudizi sull’autenticità di un’opera d’arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque ente o soggetto cui venga richiesto, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un’opera d’arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa di disconoscerne la provenienza (Trib. Roma, Sezione IP,  8 marzo 2012, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Telemarket s.p.a., c. Raffaella Maria Muollo Soligo, Associazione Archivio Tanto Festa, Aida 2014, Repertorio I.5.1).

L’omessa menzione del nome dell’autore (nella specie: la mancata indicazione dell’autore della musica che costituisce la colonna sonora di una telenovela) non comporta necessariamente un inganno nell’attribuzione della paternità della musica (e perciò violazione del diritto morale d’autore) (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/8).

L’art. 20 l.a. non si applica nei filmati pubblicitari, che sono solitamente diffusi senza indicazione del nome degli autori (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/9).

Il diritto morale di paternità dell’opera ex art. 20 l.a. è violato soltanto dal disconoscimento di questa paternità e cioè dall’attribuzione della stessa a soggetto diverso dall’autore, e non anche dalla omessa menzione del nome dell’autore, che di per sé non mette in discussione la sua paternità (Trib. Roma, Sezione IP, 25 gennaio 2012, Aida 2013, 1548/1).

La dicitura “illustrazione originale tratta dall’archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana” attribuisce all’Istituto la proprietà dell’esemplare originale dell’opera ma non anche la paternità della medesima, e non costituisce dunque violazione del diritto di paternità dell’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 25 gennaio 2012, Aida 2013, 1548/2).

La pubblicazione dell’opera insieme ad altre di poco pregio non costituisce violazione del diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 25 gennaio 2012, Aida 2013, 1548/3).

Quando il contratto stabilisce l’obbligo dell’editore (nella specie: l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana) di indicare il nome dell’autore in ogni utilizzazione dell’opera (nelle specie costituita da tavole illustrative di organi del corpo umano), senza indicare le modalità della menzione del nome dell’autore, si deve ritenere che il contratto faccia tacito riferimento alle modalità d’uso: che in relazione ad un’opera collettiva a carattere scientifico (nella specie un volume intitolato “L’universo del Corpo – Il corpo e le sue immagini”) non esigono che l’indicazione del nome dell’autore sia ripetuta per ogni tavola, e ritengono sufficiente l’indicazione complessiva dell’autore del colophon dell’opera (Trib. Roma, Sezione IP, 25 gennaio 2012, Aida 2013, 1548/4).

Non viola il diritto di paternità dell’autore di un’opera architettonica la rivista che pubblichi un articolo dedicato (anche) alla sua opera, che la qualifichi come “pensata, progettata costruita con e per” l’autore ora detto, ma non lo indichi tra i contributors del numero della rivista (Trib. Milano, Sezione IP, 5 giugno 2012, Pres. Tavassi, Est. Zana, Gino Guarnieri c. Editoriale Domus s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.5.1).

Costituisce violazione del diritto morale dell’autore l’errata attribuzione ad un soggetto diverso della paternità di un’opera letteraria (nella specie: un saggio introduttivo ad una traduzione in lingua italiana delle Argonautiche di Apollonio Rodio (Trib. Milano, Sezione IP, 20 ottobre 2012, Pres. Gandolfi, Est. Perrotti, Alfredo Borgogno  c. Arnoldo Mondadori Editore, Aida 2013, Repertorio I.5.1).

Poiché il volume contenente la traduzione in lingua italiana di un’opera classica e i relativi saggi introduttivi è destinato ad essere consultato dal pubblico presso biblioteche e università, la lesione del diritto morale d’autore consistente nell’errata attribuzione della paternità di uno di detti saggi introduttivi è destinata a perpetuarsi nel tempo, e non è sanata dalla pubblicazione di una rettifica su un periodico a larga diffusione e dal ritiro dal commercio degli esemplari residui dell’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 20 ottobre 2012, Pres. Gandolfi, Est. Perrotti, Alfredo Borgogno  c. Arnoldo Mondadori Editore, Aida 2013, Repertorio I.5.1).

Secondo gli usi commerciali la mancata indicazione dell’autore di un messaggio pubblicitario non comporta una presunzione di attribuzione della paternità all’utilizzatore dell’opera, e non viola dunque il diritto di paternità dell’autore (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, ordinanza 12 aprile 2013, Aida 2013, 1574/3).

Rileva sotto il profilo del diritto al nome e del diritto morale d’autore la produzione e presentazione al pubblico di sedie asseritamente progettate da un noto designer ma in realtà ottenute tramite la modifica non autorizzata dei modelli originali da lui forniti, in particolare quando queste modifiche superino la misura necessaria a realizzare il concetto della «serialità differenziata» ideato dall’autore ed alla base del rapporto contrattuale inter partes (Trib. Milano, Sezione IP, 11 marzo 2010, Aida 2012, 1480/1).

Viola il diritto morale dell’autore al riconoscimento della paternità della sua opera la presentazione delle fasi della trasformazione di un palazzo storico di prestigio in un albergo di lusso che ometta integralmente ogni riferimento all’autore di questa trasformazione, ed anzi induca erroneamente a credere che essa sia riconducibile esclusivamente ai dipendenti dell’impresa alberghiera e ad altri collaboratori esterni della medesima (Trib. Venezia, Sezione IP, 11 giugno 2010, Aida 2012, 1488/2).

Il fotografo non creativo non ha il diritto ex art. 20 l.a. di opporsi alla modifica dell’opera (nelle specie costituita dall’adattamento della fotografia alle dimensioni del libro su cui è riprodotta) ma soltanto il diritto morale alla attribuzione della paternità della fotografia (Trib. Milano, Sezione IP, 17 aprile 2008, Aida 2011, 1393/3).

La riproduzione integrale non autorizzata di un’opera didattica costituisce violazione sia del diritto morale che del diritto patrimoniale d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 10 agosto 2009, Aida 2011, 1398/3).

Viola il diritto morale dell’autrice di una rivista l’attribuzione ad altra persona del ruolo di direttrice nel volume edito (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Francesca Benvenuti c. Edizioni Mimosa srl, Sandra Rudoni, Aida 2011, Repertorio I.5.1).

Concorrono nella violazione del diritto morale di paternità spettante all’autrice di una rivista l’editore e la persona indicata sul volume edito come direttrice della stessa (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Francesca Benvenuti c. Edizioni Mimosa srl, Sandra Rudoni, Aida 2011, I.5.1).

L’abbinamento di un’interpretazione vocale con una nuova base musicale, in totale contrasto con il genere e lo stile dell’autore e interprete, è in linea di principio idoneo a ledere i diritti riconosciuti dagli artt. 20 e 81 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 novembre 2009, Aida 2011, 1402/2).

Non viola il diritto morale dell’autore l’identificazione dello stesso, sulla copertina di un CD, con il nome d’arte che utilizzava all’epoca della realizzazione delle incisioni contenute in tale CD (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 novembre 2009, Aida 2011, 1402/3).

Costituisce violazione del diritto alla paternità dell’opera e del diritto riconosciuto agli interpreti dall’art. 83 l.a. la diffusione di un’opera musicale su supporti privi dell’indicazione del nome di uno dei coautori, che sia anche interprete della parte vocale dell’opera stessa (Trib. Milano, Sezione IP, 18 febbraio 2010, Aida 2011, 1409/4).

L’autore che agisca in giudizio ex art. 20 l.a. per opporsi alle modifiche dell’opera lesive del proprio onore o della propria reputazione ha l’onere di provare quali modifiche abbiano comportato discredito all’opera originaria e all’onore o alla reputazione di chi la ha creata (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 24 febbraio 2010, Aida 2011, 1411/2).

La citazione di un’opera collettiva (nella specie, un progetto di restauro) da parte di un’opera di ricostruzione storica viola l’art. 20 l.a. quando omette il nome di uno dei coautori (Trib. Milano, Sezione IP, 1 aprile 2010, Aida 2011, 1418/1).

L’editore che pubblichi un libro e ne attribuisca per errore la paternità agli autori di un altro volume appartenente alla medesima collana viola il loro diritto al nome (estensivamente inteso e quindi comprensivo anche del diritto riconducibile all’art. 20 l.a. di non essere considerati autori di un’opera di altri) ed all’immagine professionale ed è responsabile extracontrattualmente nei loro confronti (Trib. Torino, Sezione IP, 9 aprile 2010, Aida 2011, 1419/1).

Costituisce violazione del diritto morale d’autore la pubblicazione di un supporto contenente la registrazione di un brano musicale senza l’indicazione del nome dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 20 aprile 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Bruno Giuseppe Previde Massara c. Sfera Editore s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.5.1).

Viola il diritto morale di paternità la riproduzione di un’opera dell’ingegno su materiale pubblicitario senza menzionarne l’autore, peraltro facilmente identificabile (nella specie una meridiana collocata all’interno del chiostro di una chiesta era stata fotografata e riprodotta previa eliminazione delle iniziali dell’autore) (Trib. Milano, Sezione IP, 6 maggio 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Alberto Arecchi c. Comune di Pavia, Aida 2011, Repertorio I.5.1).

Deve essere rigettata l’azione per violazione di diritti morali d’autore relativi ad una mostra archeologica in difetto di allegazione e di prova della sua creatività (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/3).

Non sussiste alcuna lesione ex art. 20 l.a. dell’eventuale diritto morale dell’autore di un progetto di imbarcazione quando, pur avendo ricevuto il progetto del ricorrente, il resistente abbia di fatto realizzato un’imbarcazione completamente diversa, non abbia attribuito in alcun modo al ricorrente il progetto dell’imbarcazione realizzata, e non ne abbia sfruttato la notorietà per reclamizzarne la produzione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 maggio 2008, Aida 2010, 1327/3).

La pronuncia di accertamento del plagio realizzato da una canzonetta a due coautori resa nei confronti di uno di essi appare suscettibile di incidere sul diritto morale del coautore. Ne consegue un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per ragioni di diritto sostanziale ex art. 10 l.a., di entrambi i coautori dell’opera plagiaria (Trib. Roma, Sezione IP, 11 settembre 2008, Aida 2010, 1338/2).

La pubblicazione non autorizzata di fotografie su un settimanale senza l’indicazione del loro autore viola i suoi diritti morali ex art. 20 o quantomeno ex artt. 98.2, 90 e 91 l.a., e comunque l’obbligazione contrattuale assunta dall’editore di indicare il nome del fotografo in caso di pubblicazione delle sue foto (Trib. Milano, Sezione IP, 23 maggio 2009, Aida 2010, 1357/1).

Viola il diritto morale dell’autore la pubblicazione di una sua opera figurativa nel catalogo del suo editore con la sua attribuzione erronea ad altro pittore e con la sua indicazione con un titolo diverso da quello prescelto dall’autore vero (Trib. Milano, Sezione IP, 15 luglio 2009, Aida 2010, 1361/2).

Le persone giuridiche non possono essere titolari ab origine di diritti morali d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 13 agosto 2009, Aida 2010, 1363/1).

La mancata menzione di una persona fra gli autori di un’opera da parte di terzi che non siano coinvolti nel ciclo di sfruttamento economico dell’opera non costituisce violazione del diritto morale d’autore (nella specie l’opera era costituita da un volume dedicato alla presentazione critica di un certo numero di oggetti importanti di design) (Trib. Firenze, Sezione IP, 19 settembre 2009, Aida 2010, 1364/1).

La mancata menzione di una persona fra gli autori di un’opera in un volume dedicato alla presentazione critica di un certo numero di design non costituisce violazione del suo diritto all’identità personale: e per essa l’ordinamento appresta un rimedio per cd internum corporis, che è dato dall’esercizio della libertà di critica (Trib. Firenze, Sezione IP, 19 settembre 2009, Aida 2010, 1364/2).

La mancata menzione di una persona fra gli autori di un’opera in un volume dedicato alla presentazione critica di un certo numero di opere di design non costituisce di per sé una cd omissione diffamatoria illecita ex art. 2043 c.c. (Trib. Firenze, Sezione IP, 19 settembre 2009, Aida 2010, 1364/3).

Quando una parrocchia abbia affidato a due architetti la progettazione di massima creativa della chiesa parrocchiale, abbia poi affidato ad un terzo architetto la progettazione esecutiva e la direzione lavori per la costruzione della chiesa, e quest’ultima progettazione non abbia condotto ad alcuna opera dell’ingegno proteggibile, il progettista esecutivo non vanta un diritto morale d’autore tale da poter chiedere una misura cautelare che ordini alla parrocchia la rimozione delle opere realizzate in difformità del suo progetto esecutivo ed il loro adeguamento alle sue indicazioni (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2007, Aida 2009, 1273/1).

Il ricorso volto ad ottenere un provvedimento cautelare a tutela dei diritti morali d’autore (nella specie: che il giudice non ha ritenuto sussistere) e che chiede lo smantellamento di opere realizzate in una chiesa in divergenza da una progettazione esecutiva (non creativa) è inammissibile ex art. 831 co.2 c.c. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2007, Aida 2009, 1273/2).

L’asserita buona fede non scusa comunque l’operatore del settore fonografico che per negligenza o scarsa diligenza non individui esattamente il soggetto autore dell’opera e non adempia all’obbligo ex art. 62 l.a.: e dunque non impedisce l’adozione nei suoi confronti dei provvedimenti cautelari di inibitoria e di pubblicazione della decisione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 21 gennaio 2008, Pres. Tarantola, Est. Nardo, Radiofandango s.r.l. c. Incenzo Vincenzo, Sony BMG Music Entertainment (Italy) s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.5.1).

Gli artt. 21 cost. e 161 l.a. non precludono la concessione di un’inibitoria della futura commercializzazione di un libro che non contenga un’informazione corretta rispetto al ruolo del ricorrente nell’elaborazione del concept relativo ad un’opera di architettura (nella specie i Centri commerciali Coop) descritta e commentata dal libro (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 9 aprile 2008, G.D. De Sapia, Marketing & Trade s.r.l. c. Retail Design s.r.l., Paolo Lucchetta, Daniela Ostidich, Aida 2009, Repertorio I.5.1).

Il proprietario di un quadro interessato ad affermarne l’autenticità ha l’onere di offrire al giudice le prove di fatti positivi che confermino la sua indicazione della paternità dell’opera, quando il preteso autore la disconosce (Trib. Milano, Sezione IP, 26 febbraio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Enrico Castellani, Archivio Opera Enrico Castellani c. Andrea Poleschi, Carlo Facchinato, Alfredo Vissoli, Aida 2009, Repertorio I.5.1).

All’accertamento giudiziale della falsità di un quadro può seguire l’ordine di apporvi segni indelebili che la indichino: e ciò anche prima del dlgs 140/06, che ha modificato in tale senso il testo dell’art. 158.1 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 26 febbraio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Enrico Castellani, Archivio Opera Enrico Castellani c. Andrea Poleschi, Carlo Facchinato, Alfredo Vissoli, Aida 2009, Repertorio I.5.1).

Il sequestro probatorio ex art. 670 n. 2 c.p.c. può essere concesso quando ricorrono gli estremi perché possa essere ordinata l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., e l’istante possa vantare un seppur controverso diritto di natura sostanziale all’esibizione o comunicazione del documento, e può in particolare essere concesso su manoscritti di provenienza del richiedente, da cui potrebbe ricavarsi la copaternità di alcune opere (Trib. Padova, ordinanza 9 marzo 2004, Giud. Micochero, Antonia Chiappini c. Istituto di Pedagogia Acquariana, Aida 2008, Repertorio I.5.1).

Ove il ricorrente non abbia proposto alcuna domanda avente ad oggetto il diritto morale d’autore, ma soltanto contestato la qualità di coautore della controparte, ed inoltre agito a tutela del diritto patrimoniale, non è ammissibile una domanda cautelare di inibitoria che chieda la cessazione di un comportamento consistente nell’autoattribuzione della qualità di coautore della controparte (Trib. Padova, ordinanza 12 maggio 2004, Pres. Est. Rasi Caldogno, Kabir Bedi, Ranga Bedi, Gulhima Bedi c. Antonia Chiappini, Centro di Filosofia Acquariana, Aida 2008, Repertorio I.5.1).

L’azione di disconoscimento di paternità trova fondamento nell’art. 20 l.a. e non (in via diretta o analogica) nell’art. 7 c.c., in ragione della specificità dell’interesse che in questo caso viene in considerazione rispetto al tema generale dei diritti della personalità. (Trib. Milano, 18 gennaio 2006, Aida 2008, 1206/1).

Nei giudizi di disconoscimento della paternità dell’opera l’onere probatorio non grava in capo al presunto autore o (post mortem) ai suoi stretti congiunti, qualunque sia la posizione che questi soggetti abbiano assunto in giudizio. (Trib. Milano, 18 gennaio 2006, Aida 2008, 1206/2).

Qualora la natura dell’opera (e precisamente il fatto che sia un falso) ne escluda una dignità economico-artistica al di fuori dell’attribuibilità al preteso autore, il giudice che accerta la falsa attribuzione di questa paternità deve disporne  la distruzione, mentre non potrebbe irrogare le misure alternative evocate genericamente dall’art. 169 l.a. (Trib. Milano, 18 gennaio 2006, Aida 2008, 1206/3).

Non merita di essere censurata dalla Cassazione la pronuncia della corte di appello secondo cui l’utilizzazione di un’opera musicale quale base di un messaggio pubblicitario di venti secondi non comporta, secondo gli usi commerciali, l’indicazione dell’autore del brano: onde la sua mancata indicazione non fa presumere una attribuzione (non corretta) della paternità dell’opera al suo utilizzatore (Cass. 3 marzo 2006 n. 4723, Pres. Vitrone, Est. Berruti, Giancarlo Chiaramello c. RAI s.p.a., TV Internazionale s.p.a., SBP s.p.a., Ministero delle finanze, Aida 2008, Repertorio I.5.1).

La presentazione, in un concorso pubblico di progettazione, in un curriculum di parti di opere realizzate in collaborazione con terzi, con dichiarazione di questa collaborazione, non costituisce violazione né del diritto di paternità né dei diritti patrimoniali d’autore dei terzi ora detti (Trib. Firenze, 14 maggio 2007, Aida 2008, 1219/1).

In linea generale è configurabile un interesse giuridicamente tutelabile alla propria identità ed immagine professionale, da ricondursi a quello protetto ex art. 2 cost., avente ad oggetto il diritto fondamentale alla libera esplicazione della propria personalità anche in ambito professionale e lavorativo (nella specie è stata esclusa la violazione del diritto del ricorrente all’immagine, quando l’opera in contestazione non disconosceva ed anzi riconosceva al ricorrente la copaternità di un progetto rilevante di restauro della Basilica di Assisi, anche se non dava soddisfazione al suo interesse, ritenuto non protetto, a vedere valorizzato maggiormente il suo specifico contributo professionale) (Trib. Roma, ordinanza 23 maggio 2007, Aida 2008, 1220/1).

La sentenza che dichiara la non tutelabilità di un design ex lege auctoris rigetta per conseguenza anche l’azione per violazione del relativo diritto ad esserne riconosciuto autore (App. Milano, 21 giugno 2007, Aida 2008, 1225/2).

L’azione di accertamento della qualità di contitolare dei diritti d’autore fondata sulla copaternità dell’opera e ad un tempo sulla qualità di erede del titolare dei diritti d’autore deve essere esercitata in contraddittorio con tutti i coeredi (Trib. Padova, 27 giugno 2007, Pres. Rasi Caldogno, Est. Micochero, Antonia Chiappini, Centro di Filosofia Acquariana c. Istituto di Pedagogia Acquariana, Kabir Bedi, Ranga Bedi, Gulhima Bedi, Aida 2008, Repertorio I.5.1).

Costituisce violazione del diritto morale d’autore l’indicazione, nei super che compaiono al termine di uno spettacolo televisivo, che gli abiti in esso indossati provengono da un certo stilista, mentre sono opere dell’ingegno create da altri (Trib. Milano, 17 luglio 2007, G.U. Tarantola, Gianluca Bulega c. Campagna s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.5.1).

Per un’opera collettiva quale il giornale il diritto morale di autore spetta a chi dirige ed organizza l’opera complessiva, mentre il diritto di utilizzazione economica spetta salvo patto contrario all’editore, che assumendo il rischio della pubblicazione ha diritto alla percezione del relativo risultato economico: e tanto si estende all’intera opera ed a ciascuna delle sue parti (App. Milano, 31 agosto 2007, Aida 2008, 1230/1).

L’incarico conferito dall’autore ad un terzo di autenticare le proprie opere non è riconducibile né al mandato in rem propriam né alla pubblicazione dell’inedito ex art. 24 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 3 ottobre 2007, G.D. Rosa, Luca Faccenda, Marco Pazzi c. Elisabeth Costantin Mapau, Coster George Lilanga, Bernard George Lilanga, Fondazione Sarenco, Aida 2008, Repertorio I.5.1).

I diritti morali garantiti dall’art. 20 l.a. comprendono anche quello di disconoscere opere falsamente attribuite all’autore, e dopo la sua morte quest’ultimo diritto può essere esercitato dai fratelli, in assenza di ascendenti o discendenti dell’autore (Trib. Milano, 17 ottobre 2007, Aida 2008, 1237/1).

In caso di violazione dei diritti morali d’autore, consistente nell’apposizione di una sua firma falsa sul retro di un quadro, l’opera così firmata può essere «restituita» al suo proprietario, obbligandolo ex art. 169 l.a. ad apporre sul retro di essa in maniera indelebile un’attestazione della non autenticità dell’opera (Trib. Milano, 17 ottobre 2007, Aida 2008, 1237/2).

Il mandato conferito da un artista per l’autenticazione delle opere è valido e conserva i suoi effetti anche dopo la morte del mandante (Trib. Milano, ordinanza 11 dicembre 2007, Pres. Est. Tarantola, Luca Faccenda, Marco Parri c. Elisabeth Costantin Mapau, Coster George Lilang, Bernard George Lilanga, Fondazione Sarenco, Aida 2008, Repertorio I.5.1).

Il mandato conferito da un artista per l’autenticazione delle opere ha ad oggetto un diritto indisponibile e non può essere conferito in esclusiva, in modo da precludere questa autentica a chi pur abbia conoscenze tecniche e personali idonee (Trib. Milano, ordinanza 11 dicembre 2007, Pres. Est. Tarantola, Luca Faccenda, Marco Parri c. Elisabeth Costantin Mapau, Coster George Lilang, Bernard George Lilanga, Fondazione Sarenco, Aida 2008, Repertorio I.5.1).

Non appartiene alla competenza del giudice del lavoro, ma a quella della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale, la controversia relativa al diritto morale di riconoscimento di paternità di un’opera collettiva azionato dal dipendente nei confronti dell’editore datore di lavoro (Trib. Milano, Sezione IP, 16 gennaio 2006, Aida 2007, 1148/1).

Il coordinatore di un’opera collettiva non può lamentare la violazione del proprio diritto di paternità a seguito della pubblicazione a nome di un terzo di una nuova opera, della quale assuma il carattere meramente ripropositivo dei contenuti della precedente opera da lui curata, quando sia incontestata l’assenza di un suo contributo alla realizzazione della seconda opera, e ad un tempo sia rimasta a lungo incontestata la liceità della pubblicazione a nome del nuovo curatore (Trib. Milano, Sezione IP, 16 gennaio 2006, Aida 2007, 1148/2).

Il coordinatore di un’opera collettiva non può lamentare la violazione del proprio diritto di paternità a seguito della pubblicazione on line di una banca dati allegando che quest’ultima ha costituito la base per l’organizzazione dell’opera da lui coordinata (Trib. Milano, Sezione IP, 16 gennaio 2006, Aida 2007, 1148/3).

Quando un pittore istituisca una fondazione che ha lo scopo di costituire un archivio/catalogo delle opere del pittore e di autenticarle, ed il proprietario di un dipinto stipuli con la fondazione un contratto che la obbliga ad esaminarlo con la diligenza e la perizia dell’esperto del settore e ad inserirlo nell’archivio/catalogo ove ne accerti l’autenticità, la fondazione non è obbligata ad accogliere in questo catalogo il dipinto, ove non lo ritenga autentico (Trib. Roma, Sezione IP, 20 aprile 2006, Pres. De Simone, Est. Muscolo, Giuseppe Massimo Cutuli, Antonino Crupi, Antonino La Spada c. Fondazione Mario Schifano, Aida 2007, Repertorio I.5.1).

Anche quando abbia ceduto i propri diritti di utilizzazione economica dell’opera l’autore resta legittimato ad agire per inibitoria del suo plagio (nella specie costituito dalla riproduzione di brani dell’opera in un’altra asseritamente di terzi), quantomeno a tutela del proprio diritto morale e di paternità dell’opera (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 1 giugno 2006, G.D. Meloni, Alida Cresti c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Elemedia s.p.a., Umberto Galimberti, Aida 2007, Repertorio I.5.1).

Nell’azione di accertamento della falsità di un’opera pittorica promossa dai familiari di un autore scomparso nei confronti del proprietario di un quadro che ne asserisca la riferibilità all’autore, grava sul convenuto l’onere di provare l’autenticità dell’opera (nella specie, si è ritenuto che tale prova non sia stata fornita in un caso in cui l’opera recava una firma con il nome dell’autore asseverata dalla madre di quest’ultimo e le diverse CTU svolte in un giudizio cautelare ante causam ed in quello di merito avevano concluso in modo non univoco in merito all’autenticità dell’opera) (Trib. Milano, 19 giugno 2006, Aida 2007, 1167/1).

Una consulenza tecnica preventiva intervenuta prima di un giudizio cautelare (nella specie relativa alla paternità di un’opera di un pittore contemporaneo) non può essere tenuta in conto anche in quest’ultimo procedimento, quando i due giudizi non abbiano avuto le medesime parti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2006, Est. Tarantola, Hans Neuendorf c. Fondazione Luigi Fontana, Enrico Crispolti, Egidio Costantini, Skira Editore s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.5.1).

Quando il proprietario dell’esemplare originario di un’opera ha chiesto in via cautelare di accertare il proprio diritto a vederla indicata in un catalogo generale in fieri delle opere di un pittore contemporaneo, ed ha chiesto soltanto in via incidentale l’accertamento che a quest’ultimo spetta la paternità del proprio quadro, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio con gli eredi dell’artista (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2006, Est. Tarantola, Hans Neuendorf c. Fondazione Luigi Fontana, Enrico Crispolti, Egidio Costantini, Skira Editore s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.5.1).

L’interesse all’accertamento dell’autenticità di un’opera pittorica è giuridicamente rilevante ed azionabile in giudizio quando l’autenticità sia contestata dai curatori del catalogo dell’opera di un artista, che si propongano di redigere un catalogo completo, e subordinino la restituzione al proprietario all’apposizione di un’indicazione di falso ed all’assunzione dell’impegno a non venderla quale opera originale (Trib. Milano, 4 ottobre 2006, G.U. Rosa, Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni, Giuseppe Manzoni c. Giuseppe Zecchillo, Aida 2007, Repertorio I.5.1).

Il proprietario di un’opera pittorica che agisce per farne dichiarare l’autenticità nei confronti di chi la contesta è gravato del relativo onere probatorio (Trib. Milano, 4 ottobre 2006, G.U. Rosa, Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni, Giuseppe Manzoni c. Giuseppe Zecchillo, Aida 2007, Repertorio I.5.1).

Il proprietario di un’opera pittorica che abbia agito per farne dichiarare l’autenticità, ma non abbia assolto il relativo onere probatorio, può essere in via riconvenzionale e su domanda del convenuto condannato alla distruzione dell’opera, anche se l’esecuzione della condanna deve essere necessariamente rimandata al passaggio in giudicato della sentenza (Trib. Milano, 4 ottobre 2006, G.U. Rosa, Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni, Giuseppe Manzoni c. Giuseppe Zecchillo, Aida 2007, Repertorio I.5.1).

In mancanza di prove sufficienti dell’attore deve essere rigettata la domanda con cui il proprietario dell’esemplare originale di un’opera chiede l’accertamento che essa è opera autentica di un determinato artista (nella specie: con domanda proposta nei confronti della fondazione a lui intitolata) (Trib. Milano, 11 ottobre 2006, Giud. De Sapia, Giorgio Baglioni c. Fondazione Lucio Fontana, Aida 2007, Repertorio I.5.1).

Il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere si estingue ex art. 1722 n.4 c.c. al momento della sua morte (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/1).

Il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere con patto di irrevocabilità può essere revocato dall’erede ex art. 1722 n.2, ma in assenza di giusta causa questi è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del mandatario (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/2).

Il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere non può essere qualificato come in rem propriam del mandatario per il solo fatto del suo interesse a conservare l’incarico e conseguire il compenso che ne deriva (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/3).

Il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere può essere risolto per inadempimento del mandatario ove questi ometta di dare conto della sua attività di autenticazione e di corrispondere gli importi contrattualmente dovuti al pittore ed ai suoi eredi in relazione a tali autenticazioni (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/4).

Un volta risolto per inadempimento del mandatario il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere la continuazione dell’attività di autentica delle medesime da parte del mandatario cessato costituisce illecita turbativa ai danni del nuovo mandatario nominato dall’erede del pittore, e obbliga a risarcire a quest’ultimo i danni, che possono essere quantificati in via equitativa (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/5).

L’interesse all’accertamento dell’autenticità di un’opera pittorica è giuridicamente rilevante ed azionabile in giudizio quando l’autenticità sia contestata dai curatori del catalogo dell’opera di un artista, che si propongano di redigere un catalogo completo, e subordinino la restituzione al proprietario all’apposizione di un’indicazione di falso ed all’assunzione dell’obbligazione di non venderla quale opera originale (Trib. Milano, 20 novembre 2006, Aida 2007, 1179/1).

Il proprietario di un’opera pittorica che agisce per farne dichiarare l’autenticità nei confronti di chi la contesta è gravato del relativo onere probatorio (Trib. Milano, 20 novembre 2006, Aida 2007, 1179/2).

Il proprietario di un’opera pittorica che abbia agito per farne dichiarare l’autenticità ma non abbia assolto il relativo onere probatorio, può essere condannato su domanda del convenuto alla distruzione dell’opera, anche se l’esecuzione della condanna deve essere necessariamente rimandata al passaggio in giudicato della sentenza (Trib. Milano, 20 novembre 2006, Aida 2007, 1179/3).

L’accostamento e la riunione in un’unica cornice di un certo numero di piastrelle diverse disegnate e smaltate da un artista, operati senza il consenso di quest’ultimo, costituisce violazione dei suoi diritti patrimoniali di elaborazione e morali, quando le circostanze facciano apparire l’opera così composta come creata dall’autore delle singole piastrelle (Trib. Catania, Sezione IP, 21 maggio 2007, Giud. Cariolo, Marta Melotti c. Antonello Lattari, Aida 2007, Repertorio I.5.1).

Lede i diritti all’immagine ed all’identità personale dell’autore (nella specie azionati da un figlio) la contestazione della paternità di un’opera dell’autore eseguita in contrasto con l’opinione unanime degli studiosi ed in modo acritico ed apodittico (Trib. Roma, 9 dicembre 2003, Aida 2006, 1073/2).

Il diritto di paternità è violato dalla pubblicazione di un depliant pubblicitario di una catena alberghiera che elabora un depliant precedente senza indicarne l’autore (nella specie è stata inibita l’utilizzazione del depliant che non recasse l’indicazione non tanto del nome dell’autore persona fisica quanto della società per cui esso lavorava) (Trib. Catania, Sezione  IP, 26 aprile 2005, GD. La Mantia, TMK s.r.l. c. Framon s.p.a., Satme Invest s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.5.1).

Il diritto di paternità è violato dalla pubblicazione di un depliant pubblicitario di una catena alberghiera che elabora un depliant precedente senza indicarne l’autore (nella specie è stata inibita l’utilizzazione del depliant che non recasse l’indicazione non tanto del nome dell’autore persona fisica quanto della società per cui esso lavorava) (Trib. Catania, 27 giugno 2005, Pres. Macrì, Giud. Paternò Raddusa, Framon Hotels s.p.a., Satme Invest s.r.l. c. TMK s.r.l., Carla Sardo, Aida 2006, Repertorio I.5.1).

L’editore che abbia stipulato un contratto di edizione con due coautori ed ometta di indicarne uno realizza un illecito contrattuale ex art. 126 l.a., che è anzitutto di natura morale ed obbliga al risarcimento del danno per equivalente (Trib. Milano, 12 luglio 2005, Aida 2006, 1095/1).

Una fondazione costituita dalla vedova di un pittore che abbia per statuto il potere di rilasciare «certificazione di autenticità e dichiarazione dell’avvenuto inserimento di opere originali» del pittore «nell’archivio generale dell’artista» ma non abbia ricevuto diritti patrimoniali d’autore sulle sue opere è legittimata ad agire per inibire un’attività di individuazione, autenticazione ed archiviazione di opere del medesimo pittore da parte di terzi non autorizzati dalla fondazione, ma non è legittimata a chiedere i danni per la riproduzione non autorizzata delle sue opere (Trib. Milano, 1 luglio 2004, Aida 2005, 1038/1).

L’attività di autenticazione di un’opera si risolve nell’attribuzione o nella negazione all’autore della paternità della medesima, confligge dunque astrattamente con il diritto morale garantito dall’art. 20 l.a. e può essere svolta solo previa autorizzazione dell’autore o dei suoi aventi causa (Trib. Milano, 1 luglio 2004, Aida 2005, 1038/3).

Viola il diritto morale dell’autore di un disegno che rappresenti con carattere di originalità un’opera dell’architettura la riproduzione di un disegno che ne costituisce una modesta rielaborazione (qualificabile al più come opera derivata) con attribuzione della paternità all’autore di quest’ultimo anziché a quello del disegno originario; questa violazione lede il diritto di paternità dell’autore ma non anche quello all’onore ed alla reputazione; e di essa rispondono in solido l’editore della rivista e l’autore della rielaborazione (Trib. Milano, 14 settembre 2004, G.U. bonaretti, Antonio Leonardo Rizzo c. Editoriale Giorgio Mondadori s.p.a., Gabriele Maschietti, Aida 2005, Repertorio I.5.1).

L’inserimento di una musica pop in un sito internet quale promo senza indicazione dell’artista che l’ha interpretata viola il suo diritto di paternità, che non è assorbito dall’avvenuta indicazione dell’artista sul CD da cui la musica è tratta (Trib. Milano, 21 ottobre 2004, Giud. Gatto, Lazagna Caterina c. Pelissero Claudio, Aida 2005, Repertorio I.5.1).

Ove la paternità di un’opera pittorica risulti contestata dall’autore o dai suoi eredi, ed anche in presenza di dichiarazioni di autenticità provenienti da terzi, spetta a chi vi abbia interesse (nella specie, al possessore del quadro), indipendentemente dalla sua posizione di attore o convenuto nel processo, l’onere di provarne l’autenticità (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2004, Aida 2005, 1050/1).

Il curatore di un’opera collettiva originariamente concepita quale opera a stampa, che abbia ceduto all’editore (anche) i diritti di rielaborazione multimediale, ben può pretendere che il suo nome compaia nei credits della rielaborazione multimediale (pubblicata su un supporto informatico) in quanto curatore dei testi, ma non può pretendere di essere riconosciuto quale coautore della rielaborazione multimediale (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2004, Giud. Rosa, Marco Sappino c. RCS Quotidiani s.p.a., Baldini & Castoldi s.p.a.. Aida 2005, Repertorio I.5.1).

Solo l’autore, non anche i suoi eredi né le associazioni o fondazioni artistiche, né i mandatari incaricati della catalogazione, può rivendicare e disconoscerne la paternità delle proprie opere, ferma restando la possibilità per chiunque vi abbia interesse di contestare in giudizio queste rivendicazioni e disconoscimenti (Trib. Milano, Sezione IP, 13 dicembre 2004, Aida 2005, 1053/1).

Chi abbia ricevuto un incarico di catalogazione della produzione pittorica di un autore non può pretendersi legittimato a certificare l’autenticità di questa produzione; ed anzi pone in essere un comportamento diffamatorio e risponde del danno morale qualora pubblicamente dichiari di non riconoscere expertise di autenticità di terzi, con ciò ingenerando il sospetto di falsità delle opere da lui non catalogate e autenticate (Trib. Milano, Sezione IP, 13 dicembre 2004, Aida 2005, 1053/2).

Viola il diritto di paternità del coautore di un’opera (nella specie di un noto programma radiofonico) l’editore di un’enciclopedia che nella voce dedicata a quest’opera ne indichi come unici coautori solo altre due persone (Trib. Milano, 30 giugno 2005, Giud. Nardo, Giorgio Bracardi, Mario Marenco c. F.M.R. s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.5.1).

Viola i diritti patrimoniali e morali d’autore ex artt. 12 e 20 l.a. la pubblicazione di un’opera (nella specie: una guida ad una città) senza l’autorizzazione dell’autore, con lievi modifiche, e senza l’indicazione della sua qualità di autore (ma solo con un ringraziamento all’autore per “lavori di ricerca storica” preliminari all’opera) (Trib. Ferrara, 27 novembre 2002, G.U.S. Marini, Cecchelli  c. AVIS, Aida 2004, Repertorio I.5.1).

La lesione del diritto al riconoscimento della paternità dell’opera, con l’attribuzione della paternità di un dipinto riprodotto in un volume d’arte ad autore diverso da quello vero, può ritenersi compensata dall’inserimento di un’errata corrige in tutte le copie dell’opera ancora non distribuite e dalla pubblicazione della decisione cautelare (che riconosce l’illecito) con modalità adeguate a chiarire l’equivoco sulla paternità del quadro agli appassionati del settore e quindi alla possibile clientela dell’artista (Trib. Milano, 3 marzo 2003, Aida 2004, 974/1).

Anche ove un dipinto ne identifichi l’autore e la sua attribuzione ad altro artista in una pubblicazione destinata ad essere commercializzata specialmente in ambito scolastico violi il diritto all’identità personale del pittore, questa lesione coincide con quella del diritto alla paternità dell’opera (Trib. Milano, 3 marzo 2003, Aida 2004, 974/3).

L’indicazione di un soggetto quale autore su compact disc senza specificazione se il medesimo sia autore  della parte musicale o del testo letterale dell’opera induce a identificarlo quale autore dei brani musicali nel loro insieme di musica e testo: e costituisce violazione del diritto morale dell’autore del testo (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 977/1).

Pubblicata su un quotidiano torinese la notizia che un pronipote di un autore napoletano noto di una canzone notissima (nella specie: O sole mio) aveva rivendicato la paternità esclusiva del proprio nonno, ed avendo la figlia e gli altri eredi di un coautore napoletano anonimo molto più giovane convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino tutti gli eredi dell’autore noto per l’accertamento della copatermità dell’autore anonimo, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al contributo dato dall’autore più giovane alla creazione del brano musicale in questione, in assenza di contestazioni tra le parti sul punto nell’ambito del giudizio, e nell’impossibilità di individuare in modo preciso l’entità del contributo del coautore più giovane, il Tribunale deve ritenere provata la fattispecie regolata dall’art. 10 l.a. e pertanto dichiarare che l’autore più giovane ha concorso alla creazione dell’opera in modo indistinguibile e inscindibile (Trib. Torino, 13 marzo 2002, Aida 2003, 908/1).

Le persone giuridiche non possono essere titolari ab origine di diritti morali d’autore (Trib. Roma, 18 marzo 2002, Aida 2003, 909/1).

Anche quando abbia acquistato i relativi diritti da un avente causa dell’autore l’editore è tenuto ad indicare l’autore nelle forme d’uso, che si sostanziano nell’indicazione del nominativo in copertina, solitamente nella parte superiore: e quest’obbligo è violato quando l’editore pubblica lo pseudonimo di un soggetto diverso dall’autore nello spazio di copertina naturalmente destinato all’indicazione di quest’ultimo, ed indica in prima pagina non di copertina che l’opera è «in collaborazione» con l’autore reale (App. Milano, 8 novembre 2002, Aida 2003, 929/1).

La lesione del diritto dell’autore ad esser indicato nelle forme d’uso sugli esemplari dell’opera comporta un pregiudizio quantomeno per il mancato proseguimento degli effetti pubblicitari derivanti dall’indicazione dell’autore, pregiudizio che può essere quantificato equitativamente (App. Milano, 8 novembre 2002, Aida 2003, 929/2).

La pubblicazione come opera di un professore universitario degli appunti delle sue lezioni scritti da uno studente, e che non costituiscono l’esatta trasposizione della dottrina del docente, costituisce violazione del suo diritto di paternità, e comporta un pregiudizio alla sua reputazione quando contenga inesattezze di carattere scientifico ed una costruzione grammaticale e sintattica non sempre felice (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Aida 1999, 618/3).

L’ideatore di un sito Internet ha il diritto di vedere indicato nella c.d. home page il proprio nome unicamente a quello dei titolo dell’opera (Trib. Bari, 18 giugno 1998, Aida 1998, 572/2).

L’utilizzo di un’opera musicale quale colonna sonora di un filmato pubblicitario non comporta necessariamente la lesione del diritto morale dell’autore dell’opera: ed al contrario la ricorrenza di un danno per svilimento dell’opera va verificata in concreto, in considerazione dei più vari elementi del filmato di volta in volta all’uopo rilevanti (prodotto reclamizzato, contenuti, toni, tecniche di confezione, etc.) e soprattutto del modo in cui l’opera musicale interagisce con il contesto di tali elementi; non potendosi escludere che dall’inserimento nel filmato pubblicitario l’opera musicale non riceva uno svilimento ma una valorizzazione dei suoi contenuti, o comunque che l’utilizzo dell’opera resti confinato in una dimensione neutra, per assenza dì collegamenti idonei ad ingenerare un abbinamento signíficativo dell’opera con il prodotto pubblicizzato (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/5).

La dottrina ha impresso ed il legislatore ha recipito una connotazione dualísta del diritto d’autore (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/4).

Anche quando abbia ceduto i propri diritti patrimoniali l’autore dell’opera base conserva il diritto morale ad essere indicato autore di quest’opera anche in occasione della pubblicazione di opere che ne costituiscano elaborazione (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998, 506/4).

Il divieto di spaccio dell’art. 13 l.a. riguarda non solo e non tanto i clienti che poi acquisteranno le opere fotocopiate, ma in modo immediato e principale il personale della copisteria che esegue la fotocopia, ovvero la copisteria stessa che pone imprenditorialmente i propri macchinari a disposizione dei clienti per la fotocopiatura e detti macchinari rifornisce della carta necessaria ad eseguire le fotocopie stesse (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c, Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s. a. s., Aida 1996, Repertorio I 5.1).

Il diritto del coautore dell’opera cinematografica a veder menzionato il proprio apporto è limitato alla proiezione della pellicola cinematografica e non è estensibile al materiale pubblicitario che ne accompagni la diffusione (Trib. Roma, 1 febbraio 1996, Aida 1996, 421/4).

L’autoattribuzione della paternità di una fotografia, spettante invece a terzi, viola il diritto morale dell’autore della fotografia e ne giustifica la pretesa al risarcimento dei danni, che possono essere quantificati equitativamente, ed al pagamento degli interessi legali dalla data della sentenza sulla somma così liquidata (Trib. Roma, 22 luglio 1994, Pres. Bucci, Est. GENTILI, Gina Lollobrigida c. Angelo Frontoni, Aida 1995, Repertorio I 5.1).

La riproduzione non autorizzata di un’opera altrui su depliant pubblicitario, e senza indicazione del nome dell’autore, costituisce violazione dei diritti patrimoniali e morali dell’autore, che obbliga al risarcimento dei danní,, che sotto il profilo del lucro cessante possono essere quantificati in misura pari al presumibile prezzo del consenso (Trib. Milano, 14 aprile 1994, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Beppe Spadacini c. Tour & Tour By Tornese s.r.l., Aida 1994, Repertorio I 5.1).

L’art. 161 co. 2 l.a. non consente il sequestro di un CD che accanto ad una registrazione lesiva dei diritti morali di un autore ed esecutore contenga anche la registrazione di brani di altri autori, quando difettino elementi utili a fare stimare il caso «di particolare gravità » e ad attribuire la violazione a tutti gli autori (Trib. Milano, ordinanza 17 gennaio 1994, G1 BONARETTI, Berio Luciano c. Mec Records, Aida 1996, Repertorio I 5.1).

Quando sussiste il periculum in mora può essere inibita l’ulteriore stampa e commerci al izzazione di CD che riproducano registrazioni particolarmente carenti e come tali idonee a recare pregiudizio alla reputazione dell’autore (che è ad un tempo) esecutore delle musiche registrate, a motivo della inadeguatezza tecnica degli strumenti di registrazione, del lungo tempo trascorso (nella specie, circa venti anni) tra registrazione e pubblicazione del CD, e dell’uso con l’eventuale deterioramento del nastro utilizzato per la produzione del CD (Trib. Milano, ordinanza 17 gennaio 1994, G1 BONARETTI, Berio Luciano c. Mec Records, Aida 1996, Repertorio I 5.1).

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 n.7 l.a., secondo cui questa norma contrasterebbe con l’art. 2 cost. in quanto sarebbe di impossibile applicazione pratica a causa della sua difficile interpretazione da parte del destinatario (App. Milano, 5 novembre 1993, Pres. LOI, Est. DELLA VALLE, Paola Salvioni Martini c. Rusconi Editore s.p.a., Aida 1994, Repertorio I 5.1).

Il pretore del lavoro è competente a conoscere la domanda del lavoratore subordinato di un’emittente televisiva che chieda nei suoi confronti l’accertamento della propria paternità di uno speciale televisivo qualificabile come opera dell’ingegno da lui realizzato per l’emittente e la condanna di quest’ultima ad astenersi dall’utilizzazione o dalla cessione a terzi di tale materiale senza il consenso dell’autore (Pret. Roma, ordinanza 20 luglio 1993, Pret. SORDI, Petrucci c. RAI ‑ Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 1995, Repertorio I 5.1).

Viola il diritto morale dell’autore di un’opera fotografica l’editore di un periodico che la pubblichi attribuendone la paternità ad altri (App. Milano, 5 novembre 1993, Pres. LOI, Est. DELLA VALLE, Paola Salvioni Martini c. Rusconi Editore s.p.a., Aida 1994, Repertorio p. 666).

Il traduttore di dialoghi di un’opera cinematografica deve essere considerato tra gli sceneggiatori del film e come tale tra i suoi coautori ex art. 44 l.a., ed ha dunque diritto a vedere inserito, nella proiezione della pellicola cinematografica, il suo nome con l’indicazione della sua qualità professionale e del suo contributo all’opera (Trib. Roma, 6 febbraio 1993, Aida 1994, 229/1).

La coattribuzione di un’opera realizzata invece da un unico autore costituisce pur sempre violazione (ancorché parziale) del diritto di paternità dì quest’ultimo soggetto riconosciuto dall’art. 20 l.a. e la tutelabilità del suddetto diritto sicuramente non subisce deroghe ad opera dell’art. 62 l.a., che è peraltro posto soprattutto a tutela della pubblica fede (Pret. Milano, ordinanza 25 ottobre 1991, Aida 1992,  67/2).

E inalienabile e dunque irrinunciabile il diritto morale dell’autore ad essere indicato come tale sugli esemplari a stampa della propria opera ed a non vedervi indicati erroneamente altri come autori della medesima. (Pret. Milano, ordinanza 10 novembre 1992, Aida 1993, 164/1).

 

5.2 opposizione a modifiche

Costituisce violazione del diritto morale dell’autore all’integrità dell’opera l’omessa pubblicazione di parti qualificanti della stessa (nella specie: immagini, bibliografia, indicazioni ipertestuali) (Trib. Firenze, Sezione IP, 16 ottobre 2014, Aida 2015, II.72/4).

L’autore di modelli (nella specie: abiti da ballo) non protetti dal diritto d’autore ma registrati o non registrati come modello a livello comunitario ha un diritto ad essere indicato come tale nelle forme d’uso ma non ha un diritto ad opporsi alle modifiche del modello che non siano da lui consentite (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa ordinanza, 29 gennaio 2015, G.D. Basile, Giovanna Silvestri c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 2015, II.82/2).

Prima del riconoscimento del valore artistico dell’opera di architettura ex art. 20.2 l.a. l’autore ha una facoltà di chiedere questo riconoscimento, ma non ha invece un diritto azionabile ad “opporsi alle modificazioni” dell’opera “che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione” (TAR Reggio Calabria, 8 luglio 2015, Aida 2015, II.104/2).

La lesione del diritto morale all’integrità dell’opera presuppone un vulnus all’onore o alla reputazione dell’autore da verificarsi in concreto, di modo che può essere esclusa nel caso in cui il produttore cinematografico abbia apportato tagli consistenti al film senza tuttavia alterare la sequenza del racconto, ledere la sua coerenza o incidere sul messaggio sociale che il regista intendeva proporre (Cass. Sez. I civile 4 settembre 2013, Pres. Salvago, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1596/1).

Un fondazione statutariamente chiamata a proteggere, diffondere e promuovere l’opera di un’artista è legittimata a esercitare azioni di tutela dell’identità personale dell’artista medesimo, fra cui rientra l’azione a tutela del diritto esclusivo di introdurre modifiche e di elaborare la propria opera (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 luglio 2011, Aida 2013,  1541/2).

L’art. 20 l.a. consente all’autore di opporsi non solo a modifiche o alterazioni della forma interna o esterna dell’opera, ma anche a modalità di presentazione diverse da quelle immaginate e volute dall’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 luglio 2011, Aida 2013, 1541/3).

Il curatore di un’opera che modifichi (senza averne il diritto) i singoli contributi altrui che la compongono, e predisponga poi e consigli all’editore un errata corrige ripristinatorio ma non si attivi presso l’editore perché esso sia effettivamente inserito nelle copie del volume non cessa per ciò di rispondere dell’illecita violazione del diritto morale degli autori dei singoli contributi dell’opera (Trib. Roma, Sezione IP, 20 settembre 2010, Aida 2012, 1494/2).

Il giornalista che abbia fornito materiale informativo per la realizzazione di un articolo ma che non provi di aver cooperato effettivamente alla stesura di quest’ultimo non ha titolo per lamentare la violazione di un proprio (inesistente) diritto di paternità (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2011, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Udo Gumpel, Blond s.c.r.l. c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.5.2 ).

Il diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. si oppone non solo alle alterazioni materiali ma anche alle modifiche che mutano lo spirito dell’opera e ne falsano il valore ed il significato nella valutazione del pubblico: come può avvenire ad esempio con modalità di presentazione dell’opera al pubblico diverse da quelle immaginate e volute dall’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 14 luglio 2011, G.D. Tavassi, Fondation Alberto et Annette Giacometti c. Stitching Fondazione Prada, Prada s.p.a., John Baldessari, Aida 2012, Repertorio I.5.2).

Nella valutazione della lesione dell’onore e della reputazione rilevante ex art. 20 l.a. deve procedersi non sulla base della esasperata sensibilità dell’autore ma di criteri oggettivi di riferimento, quali la sensibilità di una persona equilibrata seppur gelosa custode della propria dignità, e tenendo conto dell’importanza del merito o della destinazione dell’opera (App. Milano, 19 marzo 2010, Pres. Urbano, Est. Boiti, Riccardo Ghidotti c. Associazione Postumia c. Publi Paolini di Renzo Paolini s.n.c., Aida 2011, Repertorio I.5.2).

Cessano di avere efficacia i provvedimenti amministrativi (nella specie: di sospensione di Dia, e rispettivamente di interruzione del termine per il rilascio del permesso di ristrutturare un immobile e di riconoscimento dell’importante carattere artistico di quest’ultimo) disposti a tutela del diritto morale dell’autore di un’opera di architettura che sia deceduto dopo l’emanazione dei provvedimenti ora detti e prima della decisione (Cons. Stato 15 aprile 2008, Aida 2009, 1266/1).

In base all’art. 20 l.a. l’autore può opporsi anche agli atti che senza modificare l’opera materialmente ne alterano comunque le modalità di presentazione al pubblico volute dall’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/6).

Il diritto morale all’integrità dell’opera permette all’autore di impedirne (non qualsiasi minima modificazione, ma) solo le alterazioni che le rechino «danno»: e che pregiudichino per tal via l’onore e la reputazione del suo creatore (App. Milano, 23 febbraio 2006, Aida 2006,  1115/2).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 20 l.a. secondo cui un saggio pubblicato su rivista scientifica non potrebbe essere trattato come un articolo di giornale ex art. 41 l.a. ma dovrebbe esserlo come un libro ex artt. 118 e ss. l.a., secondo cui una volta assunto l’obbligo di pubblicare l’editore non ha alcun potere di incidere sul suo contenuto (Cass. Sez. I civile 22 luglio 2004 n. 13664, Aida 2005, 1020/1).

Non sono censurabili in cassazione, se congruamente motivate, le ricostruzioni del giudice di merito secondo cui le modifiche apportate ad un saggio dal direttore di una rivista ledono l’onore e la reputazione del suo autore e secondo cui la pubblicazione dello scritto in forma integrale è sufficiente a risarcire i danni in forma specifica ed integrale (Cass. Sez. I civile 22 luglio 2004 n. 13664, Aida 2005, 1020/3).

L’attività di chi turba il regolare svolgimento di una trasmissione televisiva mediante apparizioni improvvise e l’offerta simbolica di mezzi anticoncezionali è illecita e contrasta col diritto dell’emittente televisiva ad opporsi ex art. 20 l.a. a qualunque modificazione delle sue opere che arrechi pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione (Trib. Roma, 15 novembre 2004, Giud. Stefanelli, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Paolini, Aida 2005, Repertorio I.5.2).

L’interruzione di una trasmissione televisiva altrui non è consentita dall’art. 21 cost nemmeno quando è diretta a sensibilizzare nell’opinione pubblica l’utilizzo di mezzi anticoncezionali: ed a fortiori quando avviene con modalità tali da limitare il diritto dell’emittente televisiva a diffondere liberamente messaggi a contenuto informativo o culturale suscettibili di incidere sull’opinione pubblica (Trib. Roma, 15 novembre 2004, Giud. Stefanelli, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Paolini, Aida 2005, , Repertorio I.5.2).

Non ogni modifica dell’opera è automaticamente lesiva del diritto morale d’autore, ma sotto questo profilo possono venire in rilievo solo i mutamenti che rechino un serio pregiudizio alla posizione ed al valore dell’autore (nella specie è stato escluso costituisse illecito la pubblicazione di tavole disegnate con una riduzione del loro formato ed una modifica dei colori scarsamente percettibile, come pure la diffusione del prodotto nel canale della distribuzione libraria a metà prezzo) (Trib. Torino, ordinanza 26 giugno 1997, G.D. MASCARELLO, Tania Dalle Vacche c. Maurizio Caimi, Opportunity Books s.r.l., Nuova Gross s.r.l., C. & C. s.r.l., Mavi s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 5.2).

Rappresenta una violazione del diritto morale d’autore sull’opera cinernatografica il mancato inserimento della traduzione in sottotitoli di un dialogo in lingua straniera di importanza essenziale per l’esatta comprensione dello svolgimento della trama (Trib. Roma, 25 gennaio 1996, Pres. LO TURCO, Est. CRUCIANI, Verdone c. R.C.S. Editori s.p.a., Videofilm. Vckappa s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 5.2).

In base agli artt. 10 e 12 l.a. la valutazione della sussistenza di modificazioni dell’opera va valutata in relazione alla versione definitiva, che nel caso di opera cinematografica coincide con la prima proiezione pubblica (Trib. Roma, 25 gennaio 1996, Pres. LO TURCO, Est. CRUCIANI, Verdone c. R.C.S. Editori s.p.a., Videofilm Vckappa s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 5.2).

La valutazione ex art. 47 co. 2 l.a. della necessità di modifiche al soggetto ed alla sceneggiatura di un’opera cinematografica ancora non prodotta deve essere compiuta prima della realizzazione del film (Trib. Roma, 19 gennaio 1995, Aida 1997, 451/1).

Se ogni interruzione pubblicitaria della trasmissione televisiva di un’opera cinematografica deve essere considerata illecita perché viola il diritto morale del suo autore, quest’ultimo non è tuttavia esentato dal dedurre come tale lesione incida sulla propria reputazione e sul proprio onore, e cioè in qual modo le interruzioni rechino pregiudizio sulla sfera morale giuridicamente tutelata, ad esempio deducendo che la lesione ha comportato una degradazione dell’opera a mero supporto pubblicitario (Trib. Roma, 29 gennaio 1993, Aida 1994, 226/4).

La legge 223/1990 non si applica alle interruzioni pubblicitarie antecedenti alla sua entrata in vigore (Trib. Roma, 29 gennaio 1993, Aida 1994, 226/3).

L’impresa che gestisce gli impianti destinati alla trasmissione di programmi televisivi risponde della violazione del diritto morale d’autore proprio dello sceneggiatore di un’opera televisiva, quando quest’ultima venga trasmessa con intermezzi pubblicitari contrari all’art. 20 l.a. (Trib. Roma, 29 gennaio 1993, Aida 1994, 226/2).

L’abbinamento di un brano di un’opera di autore defunto (nella specie: Mascagni) ad un prodotto nella pubblicità di quest’ultimo non comporta di per sé lesione né del diritto morale d’autore né offesa al suo onore ed alla sua reputazione. (Trib. Milano, 25 gennaio 1993, Aida 1993, 176/3).

Il regista di un’opera cinematografica che chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione del film con interruzioni pubblicitarie ha l’onere di allegare e provare a) quanto ai danni morali un vero e proprio consapevole stravolgimento del discorso narrativo dell’opera tale da costituire illecito diffamatorio ai danni dell’autore (solo all’ipotesi di reato essendo notoriamente collegata la risarcibilità dei danni morali); e b) quanto ai danni patrimoniali un qualsiasi nocumento professionale derivante al regista sceneggiatore dal pesante intervento manipolatorio effettuato dall’emittente televisiva con le interruzioni pubblicitarie. (Trib. Roma, 10 novembre 1992, Aida 1993, 165/3).

Non sussiste alcun automatismo tra interruzioni pubblicitarie e televisive di un film non previamente ed espressamente assentite dal regista e lesione dei diritti morali d’autore ex art. 20 La. ed all’immagine o identità personale, dovendosi invece per le vicende anteriori alla legge 223/1990 scrutinare se le interruzioni, per il loro numero, per la loro collocazione nel discorso narrativo e nella sequenza delle immagini, per la loro durata complessiva, abbiano l’idoneità a stravolgere agli occhi ‑ pur avvezzi e preparati ‑ degli spettatori la fruibilità del messaggio artistico insito nella pellicola, sì da degradarla (nel che consiste Fictus all’onore ed alla reputazione del regista) a mero contenitore degli spots pubblicitari diffusi: onde nessuna presunzione di illiceità è realisticamente enucleabile dal solo fatto che il film abbia avuto numerosi passaggi pubblicitari all’atto della trasmissione televisiva. (Trib. Roma, 10 novembre 1992, Aida 1993, 165/2).

Quando il regista di un’opera cinematografica abbia chiesto contro un’emittente televisiva privata l’inibitoria dell’ulteriore diffusione del film con interruzioni pubblicitarie, asseritamente lesive del suo diritto morale d’autore, e la diffusione televisiva dell’emittente sia comunque cessata per scadenza della licenza per il suo utilizzo, la domanda di inibitoria della sua ulteriore diffusione deve essere dichiarata inammissibile senza che sia necessario evocare preliminarmente in giudizio i coautori dell’opera. (Trib. Roma, 10 novembre 1992, Aida 1993, 165/1).

Quando non risulta provato che il padre premorto del ricorrente (nella specie Walt Disney) sia autore non solo dei disegni utilizzati da un film a cartoni animati ma anche di questa opera cinematografica, non può affermarsi la legittimazione del ricorrente ad agire in via cautelare a tutela del diritto morale d’autore contro una modificazione non consentita dell’opera cinematografica consistente nella sostituzione di una nuova colonna sonora a quella originaria. (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/5).

Deve essere esclusa un’automatica identificazione del discredito dell’autore del progetto originario di un’opera architettonica con la circostanza in sé che la realizzazione di quest’opera si discosti anche in peggio rispetto all’idea progettuale originaria, dovendo invece chi chiede il risarcimento del danno provare che il discredito obiettivo vi sia stato presso l’ambiente degli esperti o dei possibili committenti di opere di architettura (Cass. 18 ottobre 1991 n. 11043, Aida 1992, 16/1).

 

5.3 ritiro dell’opera dal commercio