4. Fattispecie costitutive e formalità

Anche nelle opere collettive il titolo originario di tutti i diritti patrimoniali e morali dell’autore è costituito dalla creazione dell’opera (Trib. Milano, 10 novembre 2009, Aida 2010, 1370/1).

I diritti autoriali relativi all’opera collettiva (qual è pacificamente un periodico di contenuto giornalistico) nascono in Italia dalla sua gestione e responsabilità ex art. 38 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 21 giugno 2007, Giud. Rosa, Rodale Inc., Mondadori Rodale s.r.l. c. Cairo Editore, Aida 2009, Repertorio I.4).

La norma di cui all’art. 80 l. a. non contempla un numero chiuso di diritti connessi, in quanto sono considerati artisti interpreti ed artisti esecutori tutti coloro che eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno. Ciò premesso, va riconosciuta la qualità di titolari di diritti connessi quali soggetti che eseguono un’opera dell’ingegno ai creatori di suoni e rumori (i c.d. rumoristi) i quali concorrono alla esecuzione dell’opera cinematografica, che è il frutto dell’opera dell’ingegno del regista e dello sceneggiatore (Cons. Stato 25 gennaio 2007, Aida 2007, 1140/1).

Il limite del riconoscimento della qualità di titolari di diritti connessi ai c.d. rumoristi è che questi concorrano ad un’opera dell’ingegno, e dunque ad un’opera che abbia l’indispensabile requisito del “carattere creativo”, e che l’artista esecutore abbia un ruolo importante, secondo quanto prescritto dall’art. 82. Sicchè, non può trovare tutela la mera registrazione di suoni reali, bensì la creazione di suoni che imitano quelli reali ovvero la sapiente e creativa ricerca e assemblaggio di suoni reali in una sequenza adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini e dei dialoghi dell’opera cinematografica (Cons. Stato 25 gennaio 2007, Aida 2007, 1140/2).

Il diritto su un’opera dell’ingegno registrabile come marchio (nella specie: destinato ad essere utilizzato come testata di una rivista) nasce al momento della creazione dell’opera e non quando si perfeziona l’iscrizione del segno nel registro della stampa (Trib. Cosenza, ordinanza 14 gennaio 2003, Aida 2003, 936/1).

Le formalità di registrazione e deposito previste dagli artt. 103ss. l.a. svolgono una funzione amministrativa di pubblicità, priva di effetti costitutivi sulla protezione dell’opera. (App. Milano, 23 marzo 2001, Aida 2001,  808/2)

L’editore di un giornale è legittimato a contestare a terzi l’illecito utilizzo di un articolo da lui pubblicato, specie se di esso sia stata riservata la riproduzione (Trib. Milano, 13 luglio 2000, Aida 2001, 772/2).

L’editore di un giornale che voglia escludere l’applicazione dell’art. 65 l.a. al riassunto di propri articoli da parte di un’agenzia di stampa telematica concorrente ha l’onere di provare di aver espressamente riservato la loro riproduzione (Trib. Genova, 12 luglio 2000, Aida 2001, 771/2).

I disegni e le opere grafiche non rientrano tra quelle protette dal titolo II l.a., ed ai quali solo si riferisce l’art. 106 co.2 l.a., sicché l’omesso deposito non incide in alcun modo sui relativi diritti d’autore (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/5).

 

4.1 fattispecie costitutive

Se nel paese d’origine un opera è caduta in pubblico dominio per il solo fatto che in relazione ad essa non sono state adempiute le formalità di rinnovo previste dalla legge nazionale in vigore a suo tempo ed ormai abolite, ma in mancanza di queste formalità e del relativo inadempimento l’opera sarebbe ancora tutelata non essendo spirati i termini di protezione previsti successivamente dalla normativa nazionale, allora non si rientra nell’ipotesi della caduta in pubblico dominio ex art. 18.4 della convenzione di Berna (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 febbraio 2013, Aida 2013,  1571/4).

L’art. 1153 c.c. non è applicabile all’acquisto dei diritti patrimoniali d’autore (nella specie: su opera cinematografica) (Cass. Sez. I civile 29 dicembre 2011 n. 30082, Aida 2012, 1476/1).

In caso di comunione ex art. 10 l.a. (nella specie relativa ad alcuni personaggi di fantasia) deve essere accolta la domanda di inibitoria proposta da un coautore nei confronti dell’altro e diretta ad impedire l’utilizzazione dell’opera in via autonoma e non concordata (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Marina Marcomini c. Mariangela Caccia, Aida 2011, Repertorio I.4.1).

L’art. 45 l.a. istituisce a favore del produttore cinematografico una presunzione iuris tantum di acquisto della titolarità e non del semplice esercizio dei diritti (Trib. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2010, Aida 2011, 1425/1).

All’epoca dell’inizio della controversia nel maggio 1995 le formalità di registrazione delle opere nei registri istituiti per la pubblicità in materia di diritti d’autore non erano obbligatorie e non potevano risolvere il conflitto tra più acquirenti (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/1).

Le previsioni in materia di bollino SIAE contenute nel dpcm 23 febbraio 2009 n. 31 non contrastano con l’art. 23 cost., poiché trovano fondamento nell’art. 181bis l.a. di cui disciplinano soltanto modalità di attuazione e applicazione (TAR LAZIO, 24 novembre 2009, Aida 2010, 1372/4).

Le previsioni in materia di bollino SIAE contenute nel dpcm 23 febbraio 2009 n. 31 non contrastano col divieto di formalità costitutive previsto dall’art. 5.2 CUB, perché le formalità imposte dal dpcm gravano non sugli autori ma su chi intende porre in circolazione le loro opere (TAR LAZIO, 24 novembre 2009, Aida 2010, 1372/6).

La norma di cui all’art. 80 l. a. non contempla un numero chiuso di diritti connessi, in quanto sono considerati artisti interpreti ed artisti esecutori tutti coloro che eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno. Ciò premesso, va riconosciuta la qualità di titolari di diritti connessi quali soggetti che eseguono un’opera dell’ingegno ai creatori di suoni e rumori (i c.d. rumoristi) i quali concorrono alla esecuzione dell’opera cinematografica, che è il frutto dell’opera dell’ingegno del regista e dello sceneggiatore (Cons. Stato 25 gennaio 2007, Aida 2007, 1140/1).

Il limite del riconoscimento della qualità di titolari di diritti connessi ai c.d. rumoristi è che questi concorrano ad un’opera dell’ingegno, e dunque ad un’opera che abbia l’indispensabile requisito del “carattere creativo”, e che l’artista esecutore abbia un ruolo importante, secondo quanto prescritto dall’art. 82. Sicchè, non può trovare tutela la mera registrazione di suoni reali, bensì la creazione di suoni che imitano quelli reali ovvero la sapiente e creativa ricerca e assemblaggio di suoni reali in una sequenza adeguata ad assicurare una migliore fruizione delle immagini e dei dialoghi dell’opera cinematografica (Cons. Stato 25 gennaio 2007, Aida 2007, 1140/2).

Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore su fotografia creativa è dato dalla fissazione della fotografia sul sopporto materiale rappresentato dal negativo, e non invece dalla sua stampa: e correlativamente chi sviluppa il negativo non acquista i diritti sulla fotografia a titolo originario ma a titolo derivativo (Trib. Venezia, ordinanza 19 gennaio 2005, Aida 2006, 1079/2).

 

4.2 deposito dell’opera

Quando due brani musicali appaiono sostanzialmente identici la priorità temporale del deposito di uno in Italia comporta la sua protezione contro l’utilizzazione dell’altro (Pret. Roma, ordinanza 21 dicembre 1994, Aida 1997, 450/3).

Quando due opere musicali sostanzialmente uguali sono entrambe depositate alla SIAE il giudice può ordinare a quest’ultima di prendere atto che la seconda costituisce plagio della prima e di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di arginare gli effetti già prodotti dall’illecito (Pret. Roma, ordinanza 21 dicembre 1994, Aida 1997, 450/4).

 

4.3 registri di pubblicità

E’ opponibile ai terzi l’atto di acquisto a titolo derivativo dei diritti d’autore su un film annotato nel registro cinematografico tenuto da SIAE in continuità con l’acquisto conseguito dal dante causa del cessionario (Trib. Bologna, Sezione specializzata IP, 1 aprile 2015, Aida 2015, 1706/1).

La presunzione iuris tantum stabilita dall’art. 8 l.a. considera autore chi è indicato come tale “nelle forme d’uso”: e tali sono ad esempio l’indicazione del nome dell’autore in copertina, nella prefazione, sugli spartiti musicali, nel bollettino Siae, sulle testate giornalistiche dove l’opera è pubblicata, come pure negli atti delle formalità costitutive previste dalla legge autore 7.11.1925 n. 1950 (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, II.89/3).

La tutela d’autore dell’art. 2 n. 10 l.a. non è subordinata ad alcun onere di preventiva registrazione come disegno e modello (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ordinanza 18 maggio 2015, Aida 2015, II.91/2).

La presunzione di titolarità dei diritti in capo al beneficiario di una trascrizione nel pubblico registro cinematografico tenuto da SIAE è superata dalla sentenza che, pur non avendo ancora efficacia di giudicato tra le parti, offra prova scritta contraria (Trib. Roma Sezione IP, 22 marzo 2011, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Aida 2014, 1603/1).

La tutela del diritto d’autore delle opere del disegno industriale non è subordinata ad alcuna preventiva registrazione quale modello o disegno (Trib. Milano, ordinanza 24 luglio 2012, Aida 2013,  1565/2).

La pregressa mancanza in Italia di un efficace sistema di pubblicità legale doveva indurre l’acquirente di diritti di utilizzazione di opera cinematografica ad esaminare l’intera catena dei loro passaggi, dal produttore al dante causa dell’ultimo acquirente: ed a consultare in particolare l’apposito registro USA dei copyright su filmati televisivi, ove l’opera de qua sia stata prodotta negli Stati Uniti (Cass. Sez. III civile 15 aprile 2011 n. 8730, Aida 2012, 1472/1).

Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, istituito dal R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in L. 18 gennaio 1939, n. 458 serviva unicamente ad operare nel quadro delle provvidenze economiche disposte dal governo dell’epoca a favore dell’industria cinematografica (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/2).

Nel vigore del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in L. 18 gennaio 1939, non poteva pretendersi da S.I.A.E. alcuna completezza delle risultanze del registro speciale per le opere cinematografiche, così che S.I.A.E. poteva legittimamente rilasciare i contrassegni in base alla dichiarazione del richiedente, che si assumeva l’esclusiva responsabilità di una falsa attestazione circa il diritto di riproduzione su videocassette dell’opera cinematografica (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/3).

L’avente diritto allo sfruttamento economico di un’edizione critica di opera drammatico musicale caduta in pubblico dominio (nella specie: l’Italiana in Algeri di Rossini) ha diritto a che nel registro pubblico generale ex art. 103 l.a. sia registrata l’edizione critica dell’intera opera curata da autore italiano, la traduzione in lingua inglese della parte letteraria della medesima opera effettuata da autore britannico, e la riduzione della parte musicale per canto e pianoforte curata da autore italiano (Trib. Roma, 29 luglio 2003, Aida 2005, 1027/1).

In una controversia tra licenziante e licenziatario di software la titolarità dei relativi diritti patrimoniali può essere provata dal riconoscimento contrattuale di questa titolarità al licenziante: e la prova di questa titolarità non è esclusa dalla circostanza che il software non sia oggetto della registrazione nel registro Siae, che è facoltativa ex art. 105 l.a. (Trib. Bari, ordinanza 9 febbraio 2004, Pres. Napoleone, Campus Tecnology s.r.l. c. Università degli Studi di Bari, Aida 2005, Repertorio I.4.3).

Il diritto su un’opera dell’ingegno registrabile come marchio (nella specie: destinato ad essere utilizzato come testata di una rivista) nasce al momento della creazione dell’opera e non quando si perfeziona l’iscrizione del segno nel registro della stampa (Trib. Cosenza, ordinanza 14 gennaio 2003, Aida 2003, 936/1).

Il registro previsto dall’art. 103 l.a. svolge una mera funzione amministrativa di pubblicità, assolutamente inidonea ad integrare una condizione per la tutela d’autore dell’opera. (App. Milano, 19 dicembre 2000, Pres. Serianni, Est. Bichi, Eclecta s.r.l. c. Filmverhuurkantoor de Dam B.V., Aida 2001, Repertorio I 4.3)

Ai fini della prova dell’identità del produttore di un’opera cinematografica statunitense un certificato proveniente dal Copyright Office degli Stati Uniti d’America ha maggiore valenza probatoria dell’indicazione difforme contenuta nei titoli di testa della pellicola. (App. Roma, 25 settembre 2000, Aida 2001, 780/1)

Accertata l’illegittimità del rifiuto opposto dall’UPLAS all’iscrizione di un’opera nel pubblico registro generale può essere accolta la domanda conseguenziale di accertamento del diritto dell’autore alla restituzione, da parte del ministero delle finanze, delle somme che questi ha incamerato a titolo di diritto demaníale sull’opera litigiosa (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/6).

Il rifiuto illegittimo opposto dall’UPLAS alla registrazione di un’opera nel pubblico registro generale è fonte potenziale di danno, perché priva gli interessati di una documentazione destinata a far fede dell’esistenza dell’opera, della data della pubblicazione nonché, sino a prova contraria, dei suoi autori: onde va accolta la richiesta di condanna generica della presidenza del consiglio dei ministri UPLAS al risarcimento di questi danni (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/5).

Il d.l.c.p.s. 82/1946 ha sostituito al regime di equivalenza di fatto di cui all’art. 188 l.a. il sistema della reciprocità, salve le convenzioni internazionali, ma non ha con ciò abrogato l’art. 30 r.a. che consente la iscrizione delle opere di autori stranieri nella parte III del pubblico registro generale (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/4).

Gli interessati ad ottenere la registrazione di opere dell’ingegno da parte dell’UPLAS nell’apposito registro pubblico generale delle opere protette hanno un diritto soggettivo perfetto nei confronti della pubblica amministrazione ora detta (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/2).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione sia in ordine alla richiesta di declaratoria di illegittimità di un decreto dell’UPLAS che rifiuti la registrazione di un’opera sia in ordine alla domanda di risarcimento danni conseguente a tale ingiustificato rifiuto: fermo restando che la dichiarazione di illegittimità non travolge l’atto in se stesso, ma costituisce giudicato limitatamente all’oggetto dedotto in giudizio e solo per le parti del processo (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/1).

Non vi è nell’ordinamento giuridico alcuna norma che obblighi la Siae a formare, a far consultare ed ad esibire un registro delle opere musicali da essa tutelate (App. Venezia,, 25 novembre 1994, Aida 1996, 381/1).

 

4.4 esemplari d’obbligo

Gli artt. 80 ss. l.a. attribuiscono agli artisti interpreti ed esecutori il diritto ad un equo compenso per le utilizzazioni c.d. secondarie dell’opera cinematografica e non per l’utilizzazione primaria e tipica del film, e cioè la sua proiezione in sala (Trib.Roma Sezione IP, 19 giugno 2012, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Aida 2014, 1614/2).