33. Diritto d’autore e fallimento

L’azione esercitata dall’autore contro il fallimento del suo editore e volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di edizione, l’accertamento della libera disponibilità dei diritti da parte dell’autore, e l’inibitoria dell’utilizzo dell’opera da parte dell’editore fallito non rientra nella competenza del Tribunale fallimentare ex art. 24 l.f.: e non è soggetta al procedimento ex art. 103 l.f. (Cass. Sez. I civile 23 luglio 2010 n. 17279, Aida 2013, 1522/1).

La pronuncia di accertamento del plagio realizzato da una canzonetta a due coautori resa nei confronti di uno di essi appare suscettibile di incidere sul diritto morale del coautore. Ne consegue un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per ragioni di diritto sostanziale ex art. 10 l.a., di entrambi i coautori dell’opera plagiaria (Trib. Roma, Sezione IP, 11 settembre 2008, Aida 2010, 1338/2).

In un caso in cui (i) la banca A (nella specie: Merrill Lynch) finanzia un produttore cinematografico B (nella specie: Finmavi); (ii) il produttore B dà in affitto ad una società controllata C (nella specie: Mediafiction) un ramo d’azienda costituito dai diritti relativi ad una library di film; (iii) il produttore B cede alla banca A i propri crediti verso la società C a titolo di canoni di affitto d’azienda; (iv) il produttore B costituisce in pegno a favore della banca A il pacchetto azionario di controllo della società C; (v) la cessione dei crediti ha lo scopo di costituire la fonte primaria di rimborso del finanziamento e ad un tempo la garanzia di questo rimborso, e d’altro canto prevede un diritto del cedente B di riacquistare dalla banca A i crediti ceduti pagando un prezzo di riacquisto corrispondente al rimborso dell’importo del finanziamento ricevuto (oltre interessi e spese); (vi) la banca A presenta domanda che al passivo del fallimento di C siano ammessi crediti pari non solo al prezzo previsto per il loro riacquisto ma all’intero importo dei canoni sino al termine del rapporto di affitto di azienda, un’istanza equivalente è presentata dal fallimento del produttore cedente B, il fallimento di C non ammette la domanda di insinuazione di A, questa propone opposizione allo stato passivo di C, e questo eccepisce la nullità del contratto di cessione dei crediti da B ad A per violazione del divieto dei patti commissori ex art. 2744 c.c.: in questo caso il fallimento di C ha interesse e legittimazione sufficiente a chiedere l’accertamento della nullità del contratto di cessione dei crediti (anche ad evitare pagamenti che in caso di invalidità del negozio di cessione non sarebbero liberatori delle obbligazioni del fallimento di C nei confronti del fallimento di A); l’azione di nullità può essere proposta e decisa sul contraddittorio dei soli A e C e senza necessità di quello di B; e la questione della nullità della cessione dei crediti può essere giudicata senza esaminare anche quelle relative all’eventuale sussistenza di un collegamento tra tutti i diversi atti ora detti ed alla nullità anche di quelli ulteriori rispetto alla cessione dei crediti (Trib. Roma, 16 settembre 2008, Aida 2009, 1303/1).

In un caso in cui (i) la banca A (nella specie: Merrill Lynch) finanzia un produttore cinematografico B (nella specie: Finmavi); (ii) il produttore B dà in affitto ad una società controllata C (nella specie: Mediafiction) un ramo d’azienda costituito dai diritti relativi ad una library di film; (iii) il produttore B cede alla banca A i propri crediti verso la società C a titolo di canoni di affitto d’azienda; (iv) il produttore B costituisce in pegno a favore della banca A il pacchetto azionario di controllo della società C; (v) la cessione dei crediti ha lo scopo di costituire la fonte primaria di rimborso del finanziamento e ad un tempo la garanzia di questo rimborso, e d’altro canto prevede un diritto del cedente B di riacquistare dalla banca A i crediti ceduti pagando un prezzo di riacquisto corrispondente al rimborso dell’importo del finanziamento ricevuto (oltre interessi e spese): in questo caso l’accordo (iii) non può essere qualificato come un patto marciano consentito dalla legge, e pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall’art. 2744 c.c., ed è dunque nullo per illiceità della causa, nonostante l’accordo non sia riconducibile alla vendita di un bene ma alla cessione di crediti: ma la nullità è limitata alla cessione a scopo di garanzia e non è estesa a quella prevista come mezzo di pagamento finalizzato al rimborso del finanziamento; le somme incassate dal cessionario A sino a concorrenza del finanziamento erogato hanno assolto esclusivamente alla prima funzione; ed esse si sottraggono perciò agli effetti restitutori derivati dalla nullità (Trib. Roma, 16 settembre 2008, Aida 2009, 1303/2).

Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinnanzi alla quale va introdotta una pretesa al risarcimento dei danni da violazione di diritto d’autore fatta valere giudizialmente nei confronti di un debitore poi dichiarato fallito attengono al rito e non implicano questioni di competenza quando il tribunale fallimentare coincida con quello ordinario; e pertanto quando la domanda sia diretta a far valere nelle forme ordinarie una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì secondo i casi l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda (Trib. Milano, 2 agosto 2006, Aida 2007, 1172/4).

La competenza ad un’azione cautelare per violazione di diritti d’autore di un software proposta contro un’impresa fallita riviene non al tribunale fallimentare ma alla sezione IP (Trib. Milano , ordinanza 12 luglio 2005, Aida 2006, 1094/1).

Nei confronti del preteso contraffattore medio tempore fallito sono procedibili in sede ordinaria le sole domande di accertamento ed inibitoria della contraffazione, ma non quella di condanna al risarcimento del danno (Trib. Roma, 31 maggio 2000, Aida 2003, 888/1).

Il licenziatario di un programma di elaboratore non può chiedere al fideiussore del licenziante il pagamento dei danni dovuti da quest’ultimo per inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali di manutenzione del software, quando la fideiussione sottoponga l’obbligazione del fideiussore alla condizione che il licenziante sia inserito tra i creditori aventi diritto di voto nel concordato preventivo del licenziante, ed il licenziatario non provi questo inserimento (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 782/2).

Non sono soggetti a revocatorie fallimentari ex art. 67 co.2 l.f. i pagamenti del fallito alla Siae nella sua qualità di mandatario per l’esercizio di diritti d’autore che agisce in situazione di monopolio legale, con il relativo obbligo di contrarre (Trib. Parma, 15 maggio 2000, Aida 2001, 766/2).

La Siae difetta di legittimazione passiva in relazione alla revocatoria fallimentare ex art. 67 co.2 l.f. dei pagamenti di debiti tributari che il fallito ha eseguito alla Siae nella sua qualità di mandataria dell’amministrazione finanziaria per la riscossione di talune imposte (Trib. Parma, 15 maggio 2000, Aida 2001, 766/1).

La cessione degli impianti di un editore, e cioè dell’insieme degli strumenti che consentono di riprodurre un determinato lavoro grafico su supporti fissi, lascia presumere ex art. 109 co.2 l.a. che il cessionario abbia acquistato la facoltà non esclusiva di riprodurre l’opera per fini economici: ma non esclude che le parti abbiano voluto trasferire in concreto la titolarità piena ed esclusiva dei diritti patrimoniali d’autore (nella specie il contratto è stato interpretato in questo senso in base alla qualità soggettiva della procedura fallimentare alienante, al fatto che l’alienazione si estendeva anche alle rimanenze dei libri invenduti e dei «contratti» relativi, ed al prezzo di vendita) (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/5).

In caso di fallimento dell’editore gli artt. 83 l.f. e 135 l.a. si applicano soltanto ai contratti di edizione in senso tecnico. Al contrario quando l’editore fallito abbia acquistato in virtù di contratti diversi, si applica l’art. 72 l.f. se il rapporto non è stato ancora eseguito interamente, mentre se lo è stato il diritto acquisito dall’editore resta di quest’ultimo: onde l’art. 135 l.a. non si applica ai diritti acquistati dall’editore sulle opere da lui commissionate agli autori con contratti d’opera, che trasferiscono la titolarità dei diritti in forza della venuta ad esistenza o comunque della consegna dell’opera (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/3).

Il compenso per copia privata ex art. 3 della legge 92/1993 non viola il divieto dei tributi interni discriminatori stabilito dall’art. 95 Ce (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/7).

La chiusura del fallimento ex art. 118 n. 1 l.f. non determina l’estinzione della società, onde permangono in capo ad essa i diritti patrimoniali d’autore ad essa già propri prima del fallimento quale produttore di opera cinematografica (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 195/2).

Gli atti relativi ai diritti patrimoniali d’autore di sfruttamento bome video di opera cinematografica compiuti dal produttore fallito in costanza di fallimento sono validi, salvo l’inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori e per essa al curatore fallimentare ex art. 42 IS., con inopponibilità che si muove sul terreno dell’inefficacia, ed è destinata a venir meno volta che la procedura fallimentare si sia chiusa ex art. 118 n. 1 l.f. per assenza di insinuazione al passivo (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 195/1).