31. Diritto d’autore e brevetti per invenzione e modelli

Il diritto morale dell’autore di un modello comunitario non registrato relativo ad abiti da ballo ad essere indicato come tale nelle forme d’uso è violato quando i titoli di testa di un programma televisivo che usa gli abiti in questione indicano come costumista soltanto quello della trasmissione ma non menzionano, se diverso, anche il nome dell’autore dei modelli di abiti (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa ordinanza, 29 gennaio 2015, Aida 2015, II.82/3).

Sentenze che dichiarino l’inesistenza di diritti d’autore fatti valere come causa di nullità di un disegno e modello possono essere prodotte per la prima volta davanti al Tribunale UE non ai fini di una nuova valutazione dei fatti esaminati dalla Commissione di ricorso UAMI, ma per addebitarle di avere violato norme del diritto dell’Unione europea (Tribunale I grado 23 ottobre 2013, in cause T-566/11 e T-567/11, Aida 2014, 1592/1).

Le decisioni di un giudice nazionale che abbiano dichiarato l’inesistenza di diritti d’autore fatti valere come causa di nullità di un disegno e modello non hanno efficacia erga omnes e non possono essere prese in considerazione dal Tribunale UE come motivo di impugnazione di una decisione della Commissione di ricorso UAMI (Tribunale I grado 23 ottobre 2013, n cause T-566/11 e T-567/11, Aida 2014, 1592/2).

L’azione di nullità di un disegno e modello fondata sull’anteriore violazione di un diritto d’autore si fonda sulle norme dello stato membro che riconoscano questo diritto, ivi comprese le norme sulle modalità di acquisizione e prova del diritto d’autore, e fra l’altro specificamente le norme istitutive di una presunzione di paternità dell’opera in capo al soggetto nel cui nome essa è divulgata (Tribunale I grado 23 ottobre 2013, in cause T-566/11 e T-567/11, Aida 2014, 1592/3).

Una serie di statuine in ceramica cui plurime decisioni giudiziali hanno riconosciuto valore artistico può essere tutelata cumulativamente dalla disciplina del diritto d’autore e da quella dei modelli registrati internazionalmente: e per essa può essere richiesta una descrizione ex artt. 161 l.a. ed 1 l.m.i (Trib. Venezia, decreto 28 novembre 2003, Pres. Maiolino, Thum s.p.a. c. Trompedeller Karl & Co OHG, Gicos Import–Export s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.31).

In relazione ad opere di design non protette dal diritto d’autore (e nemmeno registrate come modelli industriali) è ammessa anche la realizzazione di prodotti identici da parte di concorrenti, essendo sufficiente per evitare confusione l’uso di segni distintivi o di diverse modalità atte ad evitarla in concreto (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/7).

L’imprenditore che produce e commercializza mobili già disegnati da Le Corbusier (e non protetti né dal diritto d’autore né come modelli industriali) può inserire lecitamente nel metatag del proprio sito internet il nome dell’autore ora detto e le sigle identificative dei suoi mobili (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/8).

Per la protezione del design come opera dell’ingegno l’art. 2 n.10 l.a. non richiede più la scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto; richiede invece il carattere creativo, che va ritenuto qualitativamente superiore al carattere individuale della legge modelli, essendo diretto ad individuare una forma che non solo colpisca l’attenzione del consumatore perché non comune sul mercato, ma sia apprezzata perché costituisce una personale rappresentazione dell’autore; e richiede il valore artistico, per cui le opere del design protette devono avere una originalità sul piano estetico più spiccata delle forme presenti sul mercato, comportando anche in questo caso la differenza qualitativa rispetto alle forme protette dalla legge modelli, appunto per l’artistico apporto personale dell’autore, che conferisce alla forma del prodotto un autonomo valore rappresentativo (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 17 dicembre 2004, Aida 2005, 1055/1.

L’art. 25 bis d.lgs. 95/2001 trova applicazione anche nell’ipotesi di mancata brevettazione del modello industriale (Trib. Monza, ordinanza 16 luglio 2002, Aida 2004, 966/1).

Per le opere del disegno industriale la novella del 2001 alla legge d’autore ha eliminato ogni rilevanza della questione riguardante la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto, cosicchè ai fini della protezione resta unicamente da verificare se l’opera di design presenta carattere creativo e valore artistico (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/1).

È proteggibile dal diritto d’autore un modello di lampada che per la peculiarità della sua forma e della sua struttura, per l’armonia e l’equilibrio delle linee costituisce l’espressione artistica di una ricerca creativa ed estetica maturata nell’ambito di un noto movimento culturale (nella specie: il Bauhaus) per l’ideazione del “tipo” della lampada da tavolo (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/2).

La franchigia decennale ex art. 25bis d.lgs. 95/2001dall’applicazione del diritto d’autore non trova applicazione alle opere del design che anteriormente all’entrata in vigore della novella del 2001 non siano state brevettate (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/3).

Il valore artistico previsto dall’art. 2 n. 10 l.a. è diverso sia dal carattere creativo sia dalla semplice gradevolezza estetica (Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, Aida 2003, 914/1).

        La circostanza che una persona abbia avuto grandissima importanza nel panorama dell’architettura del 900 non è sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni sua creazione di design ed in particolare agli oggetti da lui pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano (Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, Aida 2003, 914/2).

La sospensione della protezione d’autore del design ex art. 25bis d.legisl. n. 95/2001 non opera per design che non sia stato precedentemente protetto da alcun brevetto (Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, Aida 2003, 914/3).

La regola dell’art.2 n.4 l.a. secondo cui il diritto d’autore sulle opere del disegno applicato all’industria è tutelabile soltanto quando il valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto non è stata abrogata dall’art. 1.58 l. 650/1996 (Trib. Belluno, ordinanza 3 ottobre 1997, Aida 1999, 598/3).

L’art. 1.58 l. 650/1996 ha fatto venir meno il requisito della scindibilità precedentemente necessario per la tutela del design secondo il diritto d’autore (Trib. Milano, ordinanza 11 luglio 1997, Aida 1999, 595/1).

Il potenziale carattere innovativo della prima parte dell’art. 1.58 l. 650/1996 -vale a dire la possibilità di un’ampia tutela del disegno industriale a livello di legislazione d’autore senza le limitazioni ora in atto- è concretamente rimesso all’attuazione e coordinamento con il resto del sistema nonché con la stessa legislazione d’autore ad opera di un regolamento che deve essere emanato ex art. 17 l. 400/1988 (Trib. Milano, ordinanza 29 maggio 1997, Aida 1999, 593/1).

Non costituisce una presentazione di informazioni in quanto tale, esclusa dalla brevettazione ex art. 52.2.d) e 3 CBE, un’interfaccia con l’utente che non sia soltanto funzione del significato dei dati rappresentati, ma che abbia anche un effetto tecnico consistente nel rendere comuni i dispositivi e le operazioni di inserimento di dati di due sistemi informatici che svolgono operazioni di gestione di dati diverse e nel rendere automaticamente disponibili da ciascun sistema i dati inseriti per l’elaborazione nell’altro sistema (Ufficio europeo dei brevetti Commissione di ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/4).

E’ brevettabile l’invenzione di un sistema informatizzato, rivendicato in forma di apparato e di processo, diretto ad eseguire una pluralità di gestioni indipendenti di dati di tipo differente, ed almeno una gestione di tipo finanziario ed una gestione di inventario, avente unInterfaccia di inserimento dei dati con formato unico (« transfer slip ») e una gestione unitaria dei files (« file management »), che rende più agevoli le operazioni di inserimento di dati differenti e che permette l’automatico aggiornamento dei dati utilizzati per le gestioni indipendenti (Ufficio europeo dei brevetti ‑ Commissione di ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/3).

Un’invenzione (nella specie: in campo informatico) comprendente un insieme di elementi alcuni dei quali dotati di carattere tecnico e altri privi può essere brevettabile se l’insieme importa un contributo a un campo della tecnica, nel problema tecnico risolto o nell’effetto tecnico ottenuto (Ufficio europeo dei brevetti ‑ Commissione di ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/2).

Un’invenzione comprendente caratteristiche funzionali realizzate per mezzo di un software non è esclusa dalla brevettazione ex art. 52.2.0 e 3 CBE se per la sua realizzazione si rendono necessarie considerazioni concernenti alcuni elementi tecnici della soluzione del problema, in quanto tali considerazioni conferiscono un carattere tecnico all’invenzione implicando la soluzione di un problema tecnico (Ufficio europeo dei brevetti ‑ Commissione dì ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/1).

L’art. 52.3 CBE consente di brevettare soltanto le invenzioni che implicano un contributo in un campo non escluso dalla brevettazione ai sensi dell’art. 52.2. Il metodo che ha per oggetto la trasformazione degli elementi di controllo appartenenti ad un primo sistema negli elementi corrispondenti di un secondo sistema di elaborazione elettronica dei testi, in quanto produce il risultato di creare un legame per la comunicazione tra sistemi altrimenti incompatibili, non concerne soltanto il campo della programmazione, ma ha ad oggetto un problema tecnico ed è perciò un metodo brevettabile (Ufficio europeo brevetti ‑ Commissione di ricorso 15 aprile 1993, Aida 1993, 124/2).

Gli elementi di controllo (ad esempio i segnali per il controllo della stampante) inclusi in un testo rappresentato in forma digitale caratterizzano il sistema di elaborazione elettronica dei dati in quanto ne determinano il funzionamento tecnico interno. Conseguentemente il metodo che ha per oggetto la trasformazione di tali elementi appartenenti ad un primo sistema negli elementi corrispondenti di un secondo sistema di elaborazione elettronica dei testi ha carattere tecnico, produce un effetto tecnico e può quindi essere brevettato, non ricadendo nella categoria degli schemi, regole e metodi per svolgere attività puramente intellettuali previsti dall’art. 52.2 lett. c) CBE (Ufficio europeo brevetti ‑ Commissione di ricorso 15 aprile 1993, Aida 1993,124/1)

Tutto quanto è opera d’arte applicabile all’industria può ricevere la tutela del diritto d’autore solo alle condizioni di cui all’art. 2 n.4 l.a. (scindibilità): e ciò vale anche per il design, anche a qualificarlo come architettura di interni ex art. 2 n.5 l.a. (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1993 139/4).

Nulla vieta di potere individuare in un determinato oggetto tridimensionale un determinato stile (ad esempio impero, Luigi XV, e così via) che (per il suo valore astratto e la sua utilizzabilità in opere sia tridimensionalì che bidimensionali) può essere concettualmente ed idealmente separato dal prodotto cui inerisce, che si caratterizza come categoria ideale cui potrebbero essere ispirati altri prodotti, e che può quindi divenire oggetto della protezione prevista dal nostro ordinamento per l’opera d’arte applicata all’industria (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1993, 139/3).