30. Espropriazione

In un caso in cui (i) la banca A (nella specie: Merrill Lynch) finanzia un produttore cinematografico B (nella specie: Finmavi); (ii) il produttore B dà in affitto ad una società controllata C (nella specie: Mediafiction) un ramo d’azienda costituito dai diritti relativi ad una library di film; (iii) il produttore B cede alla banca A i propri crediti verso la società C a titolo di canoni di affitto d’azienda; (iv) il produttore B costituisce in pegno a favore della banca A il pacchetto azionario di controllo della società C; (v) la cessione dei crediti ha lo scopo di costituire la fonte primaria di rimborso del finanziamento e ad un tempo la garanzia di questo rimborso, e d’altro canto prevede un diritto del cedente B di riacquistare dalla banca A i crediti ceduti pagando un prezzo di riacquisto corrispondente al rimborso dell’importo del finanziamento ricevuto (oltre interessi e spese); (vi) la banca A presenta domanda che al passivo del fallimento di C siano ammessi crediti pari non solo al prezzo previsto per il loro riacquisto ma all’intero importo dei canoni sino al termine del rapporto di affitto di azienda, un’istanza equivalente è presentata dal fallimento del produttore cedente B, il fallimento di C non ammette la domanda di insinuazione di A, questa propone opposizione allo stato passivo di C, e questo eccepisce la nullità del contratto di cessione dei crediti da B ad A per violazione del divieto dei patti commissori ex art. 2744 c.c.: in questo caso il fallimento di C ha interesse e legittimazione sufficiente a chiedere l’accertamento della nullità del contratto di cessione dei crediti (anche ad evitare pagamenti che in caso di invalidità del negozio di cessione non sarebbero liberatori delle obbligazioni del fallimento di C nei confronti del fallimento di A); l’azione di nullità può essere proposta e decisa sul contraddittorio dei soli A e C e senza necessità di quello di B; e la questione della nullità della cessione dei crediti può essere giudicata senza esaminare anche quelle relative all’eventuale sussistenza di un collegamento tra tutti i diversi atti ora detti ed alla nullità anche di quelli ulteriori rispetto alla cessione dei crediti (Trib. Roma, 16 settembre 2008, Aida 2009, 1303/1).

In un caso in cui (i) la banca A (nella specie: Merrill Lynch) finanzia un produttore cinematografico B (nella specie: Finmavi); (ii) il produttore B dà in affitto ad una società controllata C (nella specie: Mediafiction) un ramo d’azienda costituito dai diritti relativi ad una library di film; (iii) il produttore B cede alla banca A i propri crediti verso la società C a titolo di canoni di affitto d’azienda; (iv) il produttore B costituisce in pegno a favore della banca A il pacchetto azionario di controllo della società C; (v) la cessione dei crediti ha lo scopo di costituire la fonte primaria di rimborso del finanziamento e ad un tempo la garanzia di questo rimborso, e d’altro canto prevede un diritto del cedente B di riacquistare dalla banca A i crediti ceduti pagando un prezzo di riacquisto corrispondente al rimborso dell’importo del finanziamento ricevuto (oltre interessi e spese): in questo caso l’accordo (iii) non può essere qualificato come un patto marciano consentito dalla legge, e pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall’art. 2744 c.c., ed è dunque nullo per illiceità della causa, nonostante l’accordo non sia riconducibile alla vendita di un bene ma alla cessione di crediti: ma la nullità è limitata alla cessione a scopo di garanzia e non è estesa a quella prevista come mezzo di pagamento finalizzato al rimborso del finanziamento; le somme incassate dal cessionario A sino a concorrenza del finanziamento erogato hanno assolto esclusivamente alla prima funzione; ed esse si sottraggono perciò agli effetti restitutori derivati dalla nullità (Trib. Roma, 16 settembre 2008, Aida 2009, 1303/2).