28. Successione mortis causa

Quando il de cuius ha disposto un legato di immobile (nella specie: la Villa Puccini di Varese e dei propri diritti patrimoniali d’autore), lo stato ha acquistato la sua eredità ex art. 586 c.c. in mancanza di altri successibili, ed il legatario esercita contro lo stato un’azione di adempimento del legato, lo stato che invoca la regola secondo cui «non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati» deve considerare nel calcolo del relictum anche il valore complessivo dei diritti patrimoniali d’autore del de cuius e deve adempiere il legato ove non provi che i debiti ed i pesi ereditari assorbano il valore dei beni acquisiti (Trib. Firenze, 3 novembre 2008, Aida 2010, 1342/1).

Il testamento (nella specie: di Indro Montanelli) che, dopo aver disposto un legato in denaro a favore di una fondazione, stabilisce che «di tutto il mio residuante patrimonio –denaro, libri, incartamenti ed oggetti– sia interamente unica erede la nipote della mia defunta moglie» può essere interpretato come chiara ed univoca manifestazione della volontà di istituire la nipote ora detta come unica erede, che come tale acquista anche i diritti patrimoniali d’autore del testatore (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2009, Aida 2010, 1362/1).

Risolvendosi nell’attribuzione dell’opera all’autore o nel suo diniego le attività di autenticazione finiscono per interferire con la protezione dei diritti morali dell’autore defunto e, specialmente quando si accompagnino a pretese di catalogazione generale della sua attività autoriale, anche con il godimento di quelli patrimoniali, tanto da rendere indispensabile lo svolgimento di quest’attività post mortem soltanto in accordo con i congiunti o gli eredi dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 1 aprile 2009, Giud. Bonaretti, Fondanzione M.S. Multistudio c. Monica De Bei Schifano, Marco Giuseppe Schifano, Archivio Mario Scifano, Aida 2009, Repertorio I.28).

La legittimazione ad azionare il diritto morale d’autore post mortem spetta soltanto al coniuge ed ai congiunti indicati dall’art. 23 l.a., e non anche all’erede non appartenente a tale ambito familiare (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Massimo Artesi c. Universal Music Italia s.r.l., Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., SIAE Società Italiana Autori Editori, Marisa Bindi, Aida 2009, Repertorio I.28).

L’art. 70 l.a. non può liberalizzare la riproduzione pressoché integrale dell’opera altrui, tanto più quando essa sia priva di qualsivoglia attività di critica o di finalità didattiche e si ponga in concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte (dell’erede) dell’autore (Trib. Napoli, 18 aprile 1997, Aida 1998,  529/4).

Chi non è legittimato ex art. 23 l.a. a far valere i diritti morali dell’autore dopo la sua morte non può essere legittimato nemmeno quale erede a far valere questi diritti contro la loro violazione post mortem auctoris (Trib. Napoli, 18 aprile 1997, Aida 1998,  529/3).

Dopo la morte dell’autore il diritto morale d’autore può essere fatto valere disgiuntamente da ciascuno dei congiunti elencati dall’art. 23 I.a., senza che occorra l’adesione degli altri (Trib. Napoli, 18 aprile 1997, Aida 1998,  529/2).

In difetto di una diversa volontà testamentaria dopo la morte dell’autore i diritti di utilizzazione delle opere indicate dall’art. 2  l.a. spettano agli eredi (Trib. Napoli, 18 aprile 1997, Aida 1998, 529/1).

Il possesso legittimo ex art. 167 l.a. dei diritti patrimoniali d’autore azionati da una fondazione istituita coerede testamentario di un autore defunto può essere provato in concreto da una delibera del consiglio di amministrazione della fondazione, adottata con il voto favorevole della vedova coerede del de cuius, ed approvata con decreto del ministro dell’interno del Land della Repubblica Federale di Germania che esercita la sorveglianza sulla fondazione; da una sentenza di tribunale straniero che accerta la titolarità dei diritti della fondazione in contraddittorio con un contraffattore; e dal riconoscimento stragiudiziale dei diritti della fondazione ad opera di terzi contraffattori (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/4).

Quando l’attore abbia acquistato iure successionis i diritti patrimoniali d’autore su tutte le opere del de cuius, spetta al convenuto l’onere di provare eventuali cessioni a titolo particolare dei diritti patrimoniali d’autore su singole opere del medesimo (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/3).

Quando l’attore allega di avere acquistato iure successionis i diritti patrimoniali d’autore relativi ad opere di un autore tedesco deceduto in Germania la valutazione di tale successione e dell’acquisto allegato, avvenuto prima della legge 218/1995, deve avvenire secondo il diritto tedesco (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/2).

Poiché è certo che ab initio il diritto esclusivo su tutte le opere spetta all’autore, quando questi abbia trasferito mortis causa ad una fondazione erigenda ed eretta tutti i propri diritti d’autore e la fondazione agisca per violazione dei diritti relativi ad alcune opere, incombe al convenuto in contraffazione l’onere di provare che per queste il diritto sia stato trasferito ad altri soggetti sì che per esse la fondazione abbia perduto la propria legittimazione ad agire (Trib. Torino, 24 novembre 1994, 336/2).