27. Altri contratti

Costituisce opera di collaborazione ex art. 130 l.a. un libro costituito da otto racconti relativi alle mitologie greca e romana e destinato agli scolari delle elementari, realizzato secondo un progetto che sin dall’inizio prevedeva ed ha difatti visto (i) i racconti, una serie di illustrazioni, un glossario, (ii) la scrittura dei racconti da parte del contraente dell’editore, e la preparazione delle illustrazioni del glossario ad opera di dipendenti di quest’ultimo, (iii) l’individuazione dei temi dei racconti da parte dell’editore, (iv) la comunicazione dall’editore all’autore «esterno» di parametri ed istruzioni per la scrittura dei racconti e di esempi di storie analoghe già scritte, (v) l’adattamento dei testi dell’autore esterno ad opera della redazione (in particolare con modifiche dello stile e con l’eliminazione di termini non adatti agli studenti cui erano destinati) (Trib. Milano, Sezione IP, 4 novembre 2008, Aida 2010, 1343/1).

Il contratto con cui il titolare di un software conferisce al proprio contraente un mandato senza rappresentanza a stipulare accordi con terzi relativi al programma obbliga il titolare a non ostacolare in alcun modo l’adempimento di questi accordi da parte del proprio contraente: e questa obbligazione è inadempiuta quando il titolare installa sui programmi dei terzi un software di criptazione che, senza alterare la loro funzionalità, rende tuttavia illeggibili le procedure precedentemente visibili (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 gennaio 2009, Aida 2010, 1350/2).

In un contratto di consulenza editoriale tra un editore musicale ed un terzo il corrispettivo di quest’ultimo può essere determinato in base all’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. in una percentuale (non dei proventi dell’editore musicale ma) dei compensi corrisposti da quest’ultimo agli autori: e la relativa obbligazione di pagamento propria dell’editore musicale nei confronti del consulente editoriale ha natura di debito di valuta, su cui decorrono interessi moratori (Trib. Milano, Sezione IP, 20 dicembre 2007, Giud. Pandolfi, A.C. c. C., Aida 2010, Repertorio I.27).

Lo scambio di copie abusive di opere dell’ingegno (in cui la dazione della copia da parte di un contraente è subordinata alla condizione che anche l’altro contraente a sua volta conferisca una copia) può essere rientrare nella categoria dei contratti a titolo oneroso, con la conseguenza che il dolo specifico attribuibile ai responsabili della condotta non è il fine di profitto ma quello di lucro (App. Trento, 27 febbraio 2002, Pres. Garribba, Est. Pagliuca , Imp. Omar, Aida 2003, Repertorio I.27).

L’art. 107 l.a. si limita a disciplinare la circolazione anche separata dei diritti patrimoniali d’autore richiamando le regole ordinarie dei contratti: cosicché la circolazione di una o più facoltà patrimoniali dell’autore avviene secondo le regole dei contratti e dei negozi, tipici o atipici, volta per volta utilizzati dall’autonomia privata (nella specie la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che non ha trovato nell’art. 107 ragioni per escludere la dichiarazione di nullità di una donazione diretta di diritti d’autore senza la forma solenne stabilita per le donazioni) (Cass. 17 aprile 2002 n. 5461, Aida 2003, 883/1).

Non è contrario al principio di buona fede c.d. oggettiva di cui all’art.1337 c.c., il recesso di una parte dalle trattative (nella specie: per costituire una società «editoriale»), quando esso sia stato determinato dalle rilevanti modifiche alla proposta originaria apportate dalla controparte (Trib. Milano, 4 ottobre 2001, Aida 2002, 859/1).

Nel caso di rottura delle trattative per costituire una società destinata ad attuare un nuovo progetto editoriale la parte che allega l’altrui responsabilità contrattuale ha l’onere di provarne i presupposti (Trib. Milano, 4 ottobre 2001, Aida 2002, 859/1)

Il mandato rilasciato dalla Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) e relativo alla gestione diretta dei programmi promozionali, pubblicitari e di immagine di un campionato italiano di Formula 3 si presume oneroso, ed è presumibile che il relativo compenso sia costituito dalla cessione dei diritti televisivi in questione, in assenza di prova contraria da parte della CSAI (Trib. Roma, 12 luglio 2001, Aida 2002, 853/1).

Il termine ventennale di durata del contratto d’edizione stabilito dall’art. 122 l.a. non trova applicazione ai contratti per i quali la cessione dei diritti di riproduzione dell’opera a mezzo stampa rappresenti una causa secondaria rispetto a quella prevalente di cessione dei diritti di utilizzazione fonomeccanica (Trib. Roma, 11 dicembre 2000, Aida 2001, 793/1).

Il licenziatario di un programma di elaboratore non può chiedere al fideiussore del licenziante il pagamento dei danni dovuti da quest’ultimo per inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali di manutenzione del software, quando la fideiussione sottoponga l’obbligazione del fideiussore alla condizione che il licenziante sia inserito tra i creditori aventi diritto di voto nel concordato preventivo del licenziante, ed il licenziatario non provi questo inserimento (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 782/2).

I danni derivanti dall’inadempimento di un contratto di licenza e di manutenzione di software, e precisamente dal mancato aggiornamento dei programmi alle novità sul piano normativo intervenute in pendenza del contratto possono essere liquidate in via equitativa, anche in mancanza di specifica istanza di parte (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 782/1).

Qualora il debitore si obblighi a far acquistare ad una casa discografica i diritti su registrazioni di future performance «live» di un musicista non vi è inadempimento se entro il termine fissato l’esecuzione della prestazione diviene oggettivamente impossibile a causa di una malattia dell’artista che gli impedisca di partecipare a concerti dal vivo. (App. Milano, 11 agosto 2000, Pres. Est. Marescotti, Emi Music italy s.p.a. c. Bagaria s.r.l. e  P.D., Aida 2001, Repertorio I.27)

In caso di fallimento dell’editore gli artt. 83 l.f. e 135 l.a. si applicano soltanto ai contratti di edizione in senso tecnico. Al contrario quando l’editore fallito abbia acquistato in virtù di contratti diversi, si applica l’art. 72 l.f. se il rapporto non è stato ancora eseguito interamente, mentre se lo è stato il diritto acquisito dall’editore resta di quest’ultimo: onde l’art. 135 l.a. non si applica ai diritti acquistati dall’editore sulle opere da lui commissionate agli autori con contratti d’opera, che trasferiscono la titolarità dei diritti in forza della venuta ad esistenza o comunque della consegna dell’opera (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/3).

L’art. 171.b) punisce anche l’emittente radiotelevisiva che, senza il consenso dell’autore, diffonda l’opera registrata su disco o altro supporto fonografico, anche quando l’emittente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore fonografico o dallo stesso autore (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/1).

Non è nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto con cui un’impresa cede ad altra il “diritto non esclusivo ma senza limiti di tempo di sincronizzare con telenovele o soap opera” tutte le registrazioni della prima, non elencate specificamente nel contratto, ma che la seconda dichiara ad essa ben note (Trib. Milano, 22 luglio 1999, G.U. BICHI, Bixio C.E.S.M.A. s.r.l. c. RTI Music s.r.l. , Aida 1999, Repertorio I.27).

L’accordo tra il Gadef, che rappresenta le agenzie fotografiche italiane, e gli editori italiani, non ha efficacia erga omnes, e non vincola le parti di un contratto che non abbiano sottoscritto tale accordo, o non vi abbiano aderito, o non abbiano fatto ad esso consensualmente espresso riferimento (App. Milano, 26 giugno 1998, Pres.Est. URBANO, Prima Press s.r.l. c. Fallimento Editoriale Del Drago s.r.l., Aida 1998, Repertorio I.27).

La stipulazione di un contratto di registrazione ad opera di un complesso musicale costituito in forma di società in nome collettivo irregolare, e la conseguente obbligazione solidale dei componenti del complesso ad eseguire il contratto di registrazione non esclude che un singolo membro del complesso stipuli con il medesimo produttore fonografico un separato contratto di registrazione, obbligandosi a registrazioni ulteriori rispetto a quelle del complesso di cui fa parte (Cass. 20 aprile 1998 n. 4013, Aida 1998, 511/3).

Il contratto col quale un artista si obbliga a fornire le proprie prestazioni artistiche in esclusiva ad un produttore fonografico per la realizzazione di registrazíoni sufficienti alla produzione e commercializzazione di otto dischi LP in un determinato arco di tempo (nella specie: di oltre cinque anni) non può essere qualificato nullo solo per la pretesa inopportunità della pubblicazione di tanti LP in questo arco di tempo e per la pretesa sostanziale incompatibilità della durata ora detta con lo svolgimento di un’attività creativa vasta e complessa come quella necessaria a realizzare tanti LP (Cass. 20 aprile 1998 n. 4013, Aida 1998, 511/1).

I contratti con la pubblica amministrazione debbono avere forma scritta ad substantiam e sono in mancanza affetti da nullità rilevabili d’ufficio ex art. 1421 c.c.: e tanto vale anche per i contratti di noleggio di spartiti di opere musicali e di licenza di diritti e rappresentazione di opera (nella specie: al Teatro regio di Torino, qualificato dalla sentenza all’epoca dei fatti come pubblica amministrazione) (App. Torino, 16 marzo 1998, Aida 1999, 604/1).

Quando l’editore affida un incarico di tradurre un’opera letteraria, senza obbligarsi a pubblicare la traduzione, ma convenendo di divenire unico titolare di tutti i conseguenti diritti su di essa, compresa l’eventualità di pubblicare o di non pubblicare, il contratto è un accordo atipico, non riconducibile al contratto di edizione, e non soggetto alla sua disciplina (Trib. Torino, 5 novembre 1997, Aida 1999, 600/1).

Il produttore di software ha diritto di chiedere ed ottenere un’inibitoria ex art. 700 c.p.c. della continuazione della promozione, pubblicità e vendita di un software concorrente ad opera del distributore che si sia con lui obbligato a non distribuire o commercializzare prodotti concorrenti in pendenza del contratto di distribuzione (Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 1997, G.D. BICHI, STR c. Cedcamera ‑ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Aida 1998, Repertorio I.27).

Quando il titolare di una discoteca abbia stipulato con una società un contratto che obbliga quest’ultima a garantire per un certo numero di serate la presenza e le prestazioni artistiche di un disc‑jockey, e successivamente impedisca di fatto l’esecuzione del contratto interdicendo al disc‑jockey di svolgere le esibizioni programmate e non eseguendo i relativi pagamenti, il contratto deve essere risolto con la condanna del titolare della discoteca al risarcimento dei danni nonché alla rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, con gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo (Trib. Torino, 20 marzo 1997, Aida 1997, 493/1).

Quando la Commissione abbia stipulato con un’impresa un contratto di progettazione di software che ponga a quest’ultima l’obbligazìone di risultato di realizzare un software dotato delle caratteristiche tecniche specificate dal contratto, e l’impresa abbia realizzato e fornito un software non conforme alle previsioni contrattuali, la sua domanda di condanna della Commissione a pagare una quota residua di corrispettivo ed un risarcimento danni per spese stragiudiziali deve essere rigettata, e deve invece essere accolta (nella specie: dalla Corte di giustizia quale arbitro rituale previsto dal contratto con una clausola compromissoria) la domanda riconvenzionale della Commissione alla restituzione delle quote di corrispettivo già versate, maggiorate dagli interessi (Corte di giustizia CE 20 febbraio 1997, in causa C‑ 114/94, Aida 1998, 502/1).

Quando un autore stipula con un editore musicale un contratto quadro, che obbliga l’autore a sottoporre via via le proprie opere nuove all’editore musicale, che ne acquista i relativi diritti solo se e quando accetti l’opera; successivamente l’editore cede una quota dei propri diritti ad un secondo editore musicale, che la cede ad un terzo; e l’autore sottopone invece la propria opera esclusivamente al terzo editore musicale e non anche al primo: in questo caso l’autore deve essere qualificato inadempiente nei confronti del primo editore musicale: quest’ultimo non ha acquistato alcun diritto d’autore in relazione all’opera litigiosa; ed il terzo editore musicale non è legittimato passivo all’azione contrattuale esercitata dal primo editore (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 1997, G.D. GROSSI, Cappuccino s.n.c. c. CDG East West s.p.a., Meringa s.r.L., Gente Edizioni Musicali s.r.l., Alfredo Rapetti, Laura Pausini, Roberto Buti, Aida 1997, Repertorio I.27).

Qualora l’aspirante licenziatario di diritti televisivi di trasmissione di manifestazioni calcistiche lamenti l’inadempimento di un contratto preliminare relativo a questi diritti e la conseguente illiceità di una successiva licenza concessa ad un terzo, il giudice adìto in via cautelare può provvisoriamente inibire al licenziante ed al secondo avente causa di utilizzare i diritti così illecitamente ceduti; e corrispondentemente può consentire questa utilizzazione all’aspirante avente causa sulla base del preliminare inadempiuto (Trib. Firenze, 10 dicembre 1996, Aida 1999, 591/2).

Non può dirsi perfezionato un accordo relativo all’elaborazione di un’opera dell’ingegno se è privo di riferimenti sul contenuto del diritto concesso (pieno trasferimento ovvero licenza e limiti dell’uso), sulla durata e sull’estensione territoriale della concessione (Trib. Milano., 31 ottobre 1996, Aida 1997, 476/3).

Una lettera con la quale un editore titolare del diritto d’autore su di un romanzo autorizza un compositore a ricavare da questo romanzo un libretto per dramma in musica ed eventualmente a mettere in scena l’opera, rinviando ad un successivo momento la quantificazione dei diritti dovuti, non ha il contenuto e, prima ancora, la natura di contratto definitivo e vincolante per le parti in ordine alla cessione onerosa dei diritti di elaborazione per opera musicale poiché difetta di un elemento fondamentale costitutivo del rapporto sinallaginatico. L’intesa sul compenso non si atteggia infatti come successiva ed estranea ad un contratto (più limitato) già perfezionato, ma è destinata ad integrare un negozio prima insussistente quanto alla causa contemplata dalle parti (trasferimento di diritti contro denaro) (Trib. Milano, 31 ottobre 1996, Aida 1997, 476/1).

Non è meramente potestativa e non è dunque nulla ex art. 1355 c.c. la clausola che consente all’editore committente di un servizio fotografico di rifiutarne una parte, riducendo il corrispettivo in una misura pattiziamente predeterminata, quando il rifiuto sia motivato sulla base dell’insufficienza della qualità tecnica delle immagini ai fini della loro stampa (Trib. Milano, 18 aprile 1996, Pres. GROSSI, Est. MARANGONI. Antonio Martinelli c. Touring Club Italiano, Aida 1997, Repertorio I.27).

Incombe a chi la allega l’onere di provare una simulazione relativa soggettiva (cosiddetta interposizione fittizia di persona), per cui in un contratto di distribuzione e vendita in Italia di supporti musicali stipulato tra due case discografiche l’effettivo contraente del distributore non sia la società che ha stipulato ma l’artista che ne è socio (Trib. Milano, 6 settembre 1993, Aida 1994, 244/1).

Gli atti relativi ai diritti patrimoniali d’autore di sfruttamento home video di opera cinematografica compiuti dal produttore fallito in costanza di fallimento sono validi, salvo l’inopponibilità di tali atti alla massa dei creditori e per essa al curatore fallimentare ex art. 42 l.f., con inopponibilità che si muove sul terreno dell’inefficacia, ed è destinata a venir meno volta che la procedura fallimentare si sia chiusa ex art. 118 n. 1 l.f. per assenza di insinuazione al passivo (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 195/1).

L’artista deve risarcire al proprio agente/mandatario i danni, ove violi il patto di esclusiva con lui pattuito (Pret. Modena, 31 maggio 1993, Aida 1994, 235/1).

Quando il contratto tra una software house ed un agente di assicurazioni prevede che la prima fornisca al secondo un hardware ma specialmente provveda all’analisi delle procedure manuali dell’agente, all’elaborazione di un algoritmo di soluzione, alla creazione di un programma sorgente, alla fornitura di un programma oggetto, all’addestramento del personale, alla prima immissione dei dati, alla modificazione ed agli adattamenti successivi, all’assistenza per un periodo determinato, il contratto deve essere qualificato come contratto atipico con obbligazione di risultato, o in alternativa come contratto di appalto (attribuendo prevalenza all’elemento dell’opus, cioè del risultato pattuito), o in alternativa ancora contratto misto di compravendita e prestazione d’opera intellettuale con garanzia di risultato (attribuendo pari importanza all’hardware ed al software), ovvero contratto d’opera a compensazione della materia e garanzia del risultato (attribuendo importanza prevalente al software) (Trib. Torino, 13 marzo 1993, Pres. Est. BARBUTO, Gagni Assicurazioni c. Logol System. Biella s.a.s., Aida 1995, Repertorio I.27).

Quando il contratto tra una software house ed un agente di assicurazioni prevede che la prima fornisca al secondo un hardware ma specialmente provveda all’analisi delle procedure manuali dell’agente, all’elaborazione di un algoritmo di soluzione, alla creazione di un programma sorgente, alla fornitura di un programma oggetto, all’addestramento del personale, alla prima immissione dei dati, alla modificazione ed agli adattamenti successivi, all’assistenza per un perio do determinato, il contratto deve essere qualificato come contratto atipico con obbligazione di risultato, o in alternativa come contratto di appalto (attribuendo prevalenza all’elemento dell’opus, cioè del risultato pattuito), o in alternativa ancora contratto misto di compravendita e prestazione d’opera intellettuale con garanzia di risultato (attribuendo pari importanza all’hardware ed al software), ovvero contratto d’opera a compensazione della materia e garanzia del risultato (attribuendo importanza prevalente al software) (Trib. Torino, 13 marzo 1993, Pres. Est. BARBUTO, Gagni Assicurazioni c. Logol System. Biella s.a.s., Aida 1995, Repertorio I.27).

E’ inammissibile un ordine ex art. 700 c.p.c. ad un’emittente di diffondere un programma in esecuzione di un’obbligazione contrattuale dell’emittente pattuita senza indicazione del termine per l’adempimento: dovendo il ricorrente adire il giudice ex art. 1183 c.c. (Pret. Roma, 9 settembre 1992, Pret. SCIASCIA, Rocchini c. Rai ‑Radiotelevisione Italiana, Aida 1994, Repertorio I.27).

I disegni eseguiti e consegnati ad un editore in esecuzione di un contratto d’opera, e non proteggibili come oggetto di diritto d’autore, appartengono all’editore e non debbono da lui essere restituiti (Trib. Milano, 24 aprile 1992, Aida 1992, 102/2).

Deve essere qualificato come contratto di lavoro autonomo e non di edizione quello con cui l’editore affida ad altri il compito di elaborare i fumetti con un’opera di esecuzione e specificazione che presuppone e deve muoversi all’interno di una altrui opera protetta, e precisamente all’interno della gamma dei personaggi disneyani, rispettando per ciascuno di essi i comportamenti, i modi di essere interni (psicologia) ed il valore simbolico attribuiti loro dall’autore (Trib. Milano, 24 aprile 1992, Aida 1992, 102/1).