26. Contratti per la distribuzione cinematografica

I diversi atti negoziali tra le medesime parti che prevedono (i) la coproduzione di un film, (ii) la costituzione in pegno di una quota dei diritti di coproduttore di una parte a favore dell’altra, (iii) la distribuzione del film, (iv) la cessione di una quota della quota di un coproduttore all’altro, (v) il pagamento di somme, (vi) il ritrasferimento della quota di quota ora detta al precedente cedente possono essere qualificati in concreto come contratti in collegamento funzionale tra loro: e per conseguenza gli inadempimenti reciproci debbono essere valutati nel contesto del sinallagma contrattuale complessivo di tutto l’affare, ed il principio inadimplenti non est adimplendum espresso dall’art. 1460 c.c. opera anche per inadempienze inerenti a distinti rapporti negoziali (Trib. Roma, Sezione IP, 26 novembre 2008, Aida 2010, 1347/1).

Nel conflitto tra chi alleghi di avere acquisito diritti di utilizzazione televisiva di un’opera cinematografica direttamente dal produttore e chi alleghi di averli invece acquisiti in precedenza dal distributore del medesimo produttore, il secondo ha l’onere di provare che il suo dante causa abbia stipulato un contratto di dístribuzione cinematografica, e cioè un contratto atipico a contenuto variabile, che in concreto si estendesse anche ai diritti di utilizzazione televisiva controversi (Cass. 21 maggio 1998 n. 5072, Aida 1998, 512/2).

L’art. 110 l.a. si applica anche al contratto di distribuzione cinematografica (Cass. 21 maggio 1998 n. 5072, Aida 1998, 512/1).

Nel caso di cessione dal produttore al distributore del diritto di credito futuro agli incassi relativi alla distribuzione di un film ancora in lavorazione la cessione si perfeziona con il consenso del cedente e del cessionario, ma l’effetto traslativo si determina nel momento in cui il credito viene ad esistenza in capo al cedente: e ciò in virtù di un contratto aleatorio non soggetto a condizione sospensiva (Cass. 13 novembre 1996 n. 9938, Aida 1997, Aida 1997, 443/3).

Quando il contratto di distribuzione abbia ad oggetto unopera ancora in corso di lavorazione, preveda che il distributore paghi al produttore una somma a titolo di minimo garantito, e stipuli la cessione al distributore dei futuri incassi fino a concorrenza della somma da lui anticipata a titolo di minimo garantito (anziché convenire la restituzione di questa somma al distributore entro un certo tempo), il contratto realizza tre diverse e distinte funzioni: la commercializzazione dell’opera cinematografica, il finanziamento della stessa, ed il trasferimento del rischio della commercìalizzazione dal produttore al distributore. Pertanto, anche se l’atto è unico, la pattuizione non può essere qualificata come negozio complesso, trattandosi invece di negozi collegati per volontà delle parti per la realizzazione di un’operazíone economica unitaria (Cass. 13 novembre 1996 n. 9938, Aida 1997, 443/2).

Con il contratto di distribuzione dell’opera cinematografica il produttore conferisce al distributore l’incarico della commerci alizzazione dell’opera e quest’ultimo si assume dietro compenso l’obbligo di provvedere alla circolazione dei film mediante la sua rete di distribuzione, stipulando contratti con gli esercenti delle sale cinematografiche e con le televisioni per la pubblica rappresentazione e diffusione del film (Cass. 13 novembre 1996 n. 9938, Aida 1997, 443/1).

Non ricorre una coproduzione cinematografica, che secondo l’art. 19 legge 1213/1965 in linea di principio esclude la nazionalità italiana del film, quando il produttore italiano abbia attribuito ad un soggetto estero facoltà e poteri che gravitano in un momento temporale successivo alla produzione del film, e precisamente attribuiscono al soggetto estero diritti esclusivi di distribuzione del film in tutto il mondo, ad eccezione dell’Italia e delle ex colonie italiane: e la riconoscibilità del rapporto allo schema del contratto di cessione di diritti cinematografici non è esclusa né dal diritto attribuito al distributore di ritagliare e rimontare il materiale cinematografico secondo le esigenze e le necessità di doppiaggio e di programmazione nei diversi paesi; né dalla clausola secondo cui l’attuale attore protagonista del film sarà pagato all’estero a cura del distributore, quando il distributore sia esclusivista delle prestazioni dell’attore ed il pagamento del protagonista rappresenti d’altro canto una posta del complessivo regolamento negoziale attuato tra produttore e distributore (Cons. stato 2 gennaio 1996 n. 6, Aida 1996, 375/1).

Il credito del produttore cinematografico al contributo governativo può essere oggetto di cessione anche parziale di credito, anche in garanzia, a favore del distributore cinematografico: ed in questo caso la successiva cessione del medesimo credito dal distributore alla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro non si estende oltre la parte di credito ceduta dal produttore al distributore (Cass. 6 marzo 1991 n. 2343, Aida 1992, 11/4).

Nel contratto di distribuzione dell’opera cinematografica il trasferimento dei diritti di utilizzazione dal produttore al distributore può avvenire anche a mezzo di cessione del credito, e cioè di negozio a causa variabile che comunque determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con gli stessi caratteri che questo vede in capo al cedente (Cass. 6 marzo 1991 n. 2343, Aida 1992, 11/3).

Quando il produttore dell’opera cinematografica col contratto di distribuzione affida lo sfruttamento economico ad altro soggetto che deve poi sostenere i costi aggiunti (per spese di edizione, stampa di copie, lancio pubblicitario, etc.), il corrispettivo dell’abenazione, collegato all’entità delle spese (tra cui il margine di utile spettante al distributore) e dei ricavi (tra i quali possono ricomprendersi anche eventuali contributi governativi previsti per incentivare l’industria cinematografica) e cioè rapportato al contenuto economico del contratto, può essere convenuto prevedendo una cessione anche parziale dei diritti di utilizzazione, così da permettere al produttore di percepire gli eventuali maggiori utili derivanti dalla distribuzione del film non compresi nella cessione convenuta (Cass. 6 marzo 1991 n. 2343, Aida 1992, 11/2).

I diritti patrimoniali di sfruttamento economico dell’opera cinematografica possono essere trasferiti dal produttore a terzi in tutto o in parte con uno qualsiasi dei negozi giuridici tipici o atipici che comportano effetti traslativi (Cass. 6 marzo 1991 n. 2343, Aida 1992, 11/1).