25. Contratti per la produzione cinematografica

La cessione dei diritti di riduzione cinematografica, ove non diversamente previsto, ricomprende qella dei diritti di riduzione televisiva (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa 21 maggio 2012, Aida 2015, II.30/1).

Chi produce l’edizione italiana di un film originariamente in lingua straniera può farlo soltanto sulla base di una cessione a tal fine del diritto di sfruttamento economico dell’opera da parte del produttore originario e con il consenso degli autori: ed è dunque un avente causa ai sensi dell’art. 3 della legge 93/1992 (Trib. Roma, Sezione IP, 30 giugno 2008, Aida 2010, 1334/2).

I diversi atti negoziali tra le medesime parti che prevedono (i) la coproduzione di un film, (ii) la costituzione in pegno di una quota dei diritti di coproduttore di una parte a favore dell’altra, (iii) la distribuzione del film, (iv) la cessione di una quota della quota di un coproduttore all’altro, (v) il pagamento di somme, (vi) il ritrasferimento della quota di quota ora detta al precedente cedente possono essere qualificati in concreto come contratti in collegamento funzionale tra loro: e per conseguenza gli inadempimenti reciproci debbono essere valutati nel contesto del sinallagma contrattuale complessivo di tutto l’affare, ed il principio inadimplenti non est adimplendum espresso dall’art. 1460 c.c. opera anche per inadempienze inerenti a distinti rapporti negoziali (Trib. Roma, Sezione IP, 26 novembre 2008, Aida 2010, 1347/1).

Il contratto con cui un utente commissioni la produzione di uno spot televisivo ad una casa di produzione cinematografica può prevedere che l’utente acquisti tutti i diritti d’autore e connessi relativi allo spot ad eccezione di eventuali diritti di attori e speaker: ma ove questi abbiano rilasciato liberatorie complete e definitive alla casa di produzione cinematografica, quest’ultima non ha titolo per chiedere all’utente ulteriori pagamenti per l’uso dello spot in base ai diritti degli artisti e dello speaker (App. Milano, 21 settembre 2001, Pres. NAVA – Est. MARESCOTTI – Philip Watch s.p.a. c. Man s.r.l., Aida 2002, Repertorio I.25).

Nel conflitto tra chi alleghi di avere acquisito diritti di utilizzazione televisiva di un’opera cinematografica direttamente dal produttore e chi alleghi di averli invece acquisiti in precedenza dal distributore del medesimo produttore, il secondo ha l’onere di provare che il suo dante causa abbia stipulato un contratto di distribuzione cinematografica, e cioè un contratto atipico a contenuto variabile, che in concreto si estendesse anche ai diritti di utilizzazione televisiva controversi (Cass. 21 maggio 1998 n. 5072, Aida 1998, 512/2).

Le norme italiane sul diritto d’autore riguardanti le opere cinematografiche riservano al produttore anche i diritti di utilizzazione economica dell’opera, fra i quali deve ritenersi compreso anche il diritto di diffusione dell’opera attraverso lo strumento televisivo (App. Milano, 23 aprile 1996, Aida 1997, 460/2).

Le dichiarazioni provenienti dall’ufficio del registro dei copyright statunitense fanno prova di quanto esse riferiscono su chi sia produttore e su chi sia titolare dei diritti di utilizzazione economica di un film (App. Milano, 23 aprile 1996, Aida 1997, 460/1).

I cosiddetti contratti di attivazione sono veri e propri contratti definitivi aventi autonomamente ad oggetto rapporti giuridici relativi ad alcune specifiche fasi preparatorie, prodromiche alla produzione esecutiva del film: ed il carattere preliminare delle fasi ed operazioni preparatorie oggetto dei contratti di attivazione non si traduce nell’instaurazione automatica di un rapporto giuridico precontrattuale relativo alla ulteriore fase della produzione esecutiva dell’opera filmica (Trib. Roma, 25 gennaio 1996, Aida 1997, 454/1).

Il regista che rifiuti la propria prestazione a ragione del dissenso riguardo alle modifiche unilateralmente portate dal produttore al soggetto ed alla sceneggiatura creati dal regista per il film non è inadempiente al contratto di direzione artistica. Questo contratto è piuttosto inadempiuto dal produttore. E l’inadempímento del produttore, mentre giustifica la risoluzione del contratto di regia, si riflette anche su di un contratto collegato di cessione dei diritti del regista, in ossequio della volontà delle parti resa manifesta dalla pur impropria qualificazione dell’un contratto come condizione essenziale dell’altro (Trib. Roma, 19 gennaio 1995, Aida 1997, 451/2).

La valutazione ex art. 47 co. 2 l.a. della necessità di modifiche al soggetto ed alla sceneggiatura di un’opera cinematografica ancora non prodotta deve essere compiuta prima della realizzazione del film (Trib. Roma, 19 gennaio 1995, Aida 1997, 451/1).

Quando un’emittente televisiva si sia impegnata ad interpellare un regista per offrirgli la regia di un film, ove avesse deciso di utilizzare una sceneggiatura da lui ricavata con altri da un romanzo di terzi, il promesso regista non può chiedere che sia inibito alla emittente di realizzare e diffondere un programma televisivo basato su altra sceneggiatura ricavata da terzi dal medesimo romanzo. (Trib. Roma, ordinanza 7 luglio 1993, G.I. CASO, Nuzzi c. RAI‑Radiotelevisione Italiana s.p.a., Telecinestar s.p.a., Aida 1993, Repertorio I.25).

Deve essere rigettata la domanda di inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. dell’utilizzo di copie di un film che indichino un determinato soggetto straniero come coproduttore: quando questi abbia effettivamente partecipato di fatto alla coproduzione del film, anche se sulla base di un accordo subordinato ad una approvazione non intervenuta delle autorità governative del suo paese, specie quando il diniego di autorizzazione dell’autorità estera non sia stato tempestivamente comunicato al coproduttore italiano (Pret. Roma, ordinanza 22 novembre 1991, Aida 1992, 74/1).