24. Contratti delle collecting societies

Il diritto di sincronizzazione dell’opera musicale ad immagini rientra nell’ambito delle facoltà riservate in via esclusiva all’autore dell’opera dell’ingegno ex art. 12 co.2 l.a. e non è oggetto del mandato degli autori alla Siae ex art. 1 co. 2 lett a ) dello statuto Siae (Trib. Milano, Sezione IP, 19 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Dipiù s.r.l. c. Givi Holding s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.24).

Quando non abbia ricevuto alcun mandato relativo ai diritti d’autore su un’opera cinematografica, la Siae non può dare per essi alcuna licenza ai terzi interessati (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 aprile 2011, Aida 2011, 1453/1).

Gli attestati di credito emessi dalla SIAE costituiscono prova scritta rilevante ai fini del procedimento per decreto ingiuntivo, senza che vi osti la mancanza di riferimenti ad appostazioni in contabilità, essendo sufficiente che l’attestato richiami il periodo cui le singole utilizzazioni si riferiscono (Cass. 13 settembre 2006 n. 19657, Pres. De Musis, Est. Rordorf, Video Firenze s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2009, Repertorio I.24).

Non presenta vizi di legittimità e non è sindacabile in un giudizio di Cassazione la valutazione del giudice del merito che abbia ritenuto i crediti della SIAE sufficientemente provati dalla produzione dei relativi attestati, non specificamente contestati della controparte (Cass. 13 settembre 2006 n. 19657, Pres. De Musis, Est. Rordorf, Video Firenze s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2009, Repertorio I.24).

Rappresentazione, registrazione e diffusione dell’opera costituiscono forme diverse di utilizzazione economica della medesima; ciascuna di esse può venir assoggettata da SIAE ad un compenso separato; e ciò non comporta una duplicazione illegittima di compenso (nella specie la sezione IP ha rispettato per queste ragioni una opposizione al precetto notificato da SIAE sulla base di un proprio attestato di credito) (Trib. Milano, sez. IP 26 agosto 2008, Pres. Tarantola, Est. Bonaretti, Fondazione Teatro alla Scala di Milano c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2009, Repertorio I.24).

Una società di gestione collettiva del diritto d’autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune (nella specie: il mercato svedese) non sfrutta abusivamente tale posizione ex art. 82 Ce qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere (Corte CE 11 dicembre 2008, in causa C-52/07, Aida 2009, 1256/1).

Calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, una società di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ex art. 82 Ce qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata (Corte CE 11 dicembre 2008, in causa C-52/07, Aida 2009, 1256/2).

Il bollettino SIAE è documento ufficiale conservato da pubblico depositario, e costituisce prova scritta del contratto sottratta alla disciplina dell’art. 2719 c.c. (Trib. Milano, Sezione IP, 8 aprile 2009, Aida 2009, 1312/3).

Nell’accordo tra la Siae ed un’impresa di duplicazione di opere dell’ingegno (nella specie: programmi di elaboratori) su supporti vergini, che esenta la seconda dal pagamento del compenso per copia privata perché i suoi aventi causa corrispondono necessariamente un compenso per diritti d’autore, non è nulla la clausola che attribuisce alla Siae un diritto a rendiconti analitici con l’indicazione degli aventi causa dell’impresa di duplicazione, per pretesa incompatibilità con la disciplina della privacy: perché questa consente il trattamento dei dati personali in ambito commerciale anche senza il consenso del titolare dei dati; e perché d’altro canto l’art. 182bis l.a. attribuisce alla Siae amplissimi poteri di verifica delle diverse attività incidenti sul diritto d’autore, e così pure quello di esaminare la contabilità aziendale delle imprese (Trib. Roma, 24 aprile 2006, Aida 2007, 1160/1).

La riserva prevista dall’art. 180 l.a. a favore della Siae è limitata ai soli diritti d’autore e non anche a quelli di produttori ed artisti interpreti ed esecutori; e per conseguenza il versamento a Siae dei compensi per diritto d’autore non esime dal rispetto dei diritti connessi di fonografici ed artisti (Trib. Roma, Sezione IP, 3 ottobre 2006, Aida 2007, 1175/1).

In assenza di una convenzione (nella specie inesistente) tra titolare del diritto di produttore fonografico e Siae, i compensi dovuti dall’utilizzatore del fonogramma ex artt. 72 e 73 non possono essere riscossi o versati alla Siae ed il pagamento di compensi dall’utilizzatore a quest’ultima non può ritenersi comprensivo di quelli ex artt. 72 e 73 (Trib. Roma, Sezione IP, 3 ottobre 2006, Aida 2007, 1175/2).

 

24.1 contratti con autori ed editori

L’autore che affidi alla SIAE l’esercizio dei diritti relativi alle sue opere soggiace al regolamento della Siae.  Questo consente ai suoi organi la verifica del carattere  creativo delle opere e della meritevolezza della loro tutela d’autore. Nei rapporti con la Siae l’autore è vincolato al contenuto delle decisioni degli organi dell’ente e pertanto non vanta nei suoi confronti alcun diritto all’accertamento in sede giurisdizionale del carattere creativo delle sue opere: pur restando libero di esercitare i propri diritti nei confronti di terzi diversi da Siae (Trib. Roma, 18 marzo 2011, G.M. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2012, Repertorio I.24.1).

L’unico caso di affidamento esclusivo dell’intermediazione dei diritti connessi alla Siae è previsto dall’art. 180bis l.a. con riferimento alla ritrasmissione via cavo. Per tutti gli altri casi le attività di intermediazione rimangono in regime di libera concorrenza, ed i titolari dei relativi diritti possono decidere di agire individualmente o collettivamente per il tramite di enti collecting (come la SCF), ovvero hanno facoltà di demandare la tutela dei diritti alla Siae, che in questo caso agirà in base ad apposite convenzioni, e nell’ambito di un rapporto che non è legalmente imposto dall’art. 180 ma ha natura squisitamente negoziale (Cass. 11 luglio 2007 n. 27074, Aida 2008, 1197/1).

La domanda di danni per il mancato riconoscimento di una somma a ristoro del non incremento del cd detto assegno di professionalità ex art. 20 dello statuto SIAE non è compresa in quella di risarcimento danni per lucro cessante, e se proposta dalla prima volta in comparsa di conclusionale è tardiva ed inammissibile (App. Milano, 30 dicembre 2005, Aida 2008, 1204/4).

Malgrado la natura pubblicistica dell’ente il rapporto intercorrente tra la Siae ed i singoli autori è sostanzialmente riconducibile in generale ad un rapporto di mandato di diritto privato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative e pretesi inadempimenti di Siae alle obbligazioni derivanti dal mandato (Trib. Roma, 2 luglio 2007, Aida 2008, 1226/1).

Deve essere rigettata l’azione con cui un autore lamenta l’inadempimento della Siae alle sue obbligazioni relative alla valorizzazione dell’opera l’estero (nella specie: in Messico, per il cui territorio Siae ha stipulato un accordo di reciprocità con la consorella spagnola Sgae) ed in particolare la mancata opposizione all’utilizzo non autorizzato dell’opera da parte di terzi, quando appena ricevuta la notizia di questo utilizzo Siae non è stata negligente nel coltivare richieste di chiarimento e di inoltro di documentazione aggiuntiva da parte di Sgae, ed ha rimesso all’autore tutto quanto ricevuto a causa del mandato ed in particolare da Sgae (Trib. Roma, 2 luglio 2007, Aida 2008, 1226/2).

Il contrassegno sulle opere edite a mezzo stampa ex art. 123 l.a. ha natura esclusivamente civilistica, si ricollega all’obbligazione dell’editore ex art. 130 l.a. di rendere annualmente all’autore il conto delle copie vendute, è finalizzato a rendere possibile all’autore il controllo del numero di queste copie, e la sua applicazione costituisce un’obbligazione dell’editore, mentre la mancata applicazione rileva come inadempimento contrattuale (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/2).

La regola dell’art. 123 l.a. relativa all’obbligo dell’editore di contrassegnare gli esemplari dell’opera a stampa è derogabile e può essere pattiziamente esclusa o rinunciata dall’autore (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/3).

L’attività della SIAE di apposizione del contrassegno sulle opere a stampa ex art. 123 l.a. è compiuta ai soli fini della tutela dei diritti propri degli autori nell’ambito del contratto di edizione (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/4).

La domanda (nella specie: proposta da un sindacato degli autori nei confronti di due associazioni di categoria di editori e di Siae) di accertamento dell’obbligo generalizzato dell’editore di fare contrassegnare gli esemplari effettivamente editi ex art. 123 l.a., di inibitoria agli editori della messa in circolazione di esemplari d’opera privi del contrassegno, di accertamento dell’inadempimento degli editori a tale obbligo generalizzato e di condanna al risarcimento dei danni subiti dall’attore non può trovare accoglimento, in quanto diretta a determinare giudizialmente un numero indefinito di fattispecie, sul presupposto (non condiviso) della natura inderogabile dell’art. 123 l.a. (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/5).

Il bollettino SIAE non è di per sé titolo idoneo a giustificare il traferimento di diritti dagli autori ai terzi indicati nel bollettino; integra una mera comunicazione necessaria e funzionale al riparto dei proventi a SIAE; presuppone e sottende accordi tra gli interessati (Trib. Milano, 21 luglio 2006, Giud. Bonaretti, Beitempi s.a.s. c. Giuliano Trevisan, Loretta Tartarici, Marco Negri, Remigio Denti, Edizioni Musicali Bagutti di Franco Bagutti e C. s.n.c., Aida 2007, Repertorio I.24.1).

E’ responsabile del reato di truffa aggravata ex art. 640 c.p. il soggetto che inserisca nel programma musicale depositato alla SIAE (cd. borderò) brani musicali diversi da quelli effettivamente eseguiti, al fine di ottenere una indebita percezione di diritti d’autore, dal momento che la parte lesa risulta essere un ente pubblico quale la SIAE (nella specie, l’imputato aveva falsamente dichiarato di aver eseguito brani musicali di propria titolarità) (Tribunale di Roma, 26 gennaio 2007, Giud. Agrimi, Ivan Galea, Maria Antonietta Coppola, Aida 2007, Repertorio I.24.1).

La falsa attestazione di aver eseguito brani musicali diversi da quelli effettivamente eseguiti viola anche l’art. 171 l.a., che tutela il diritto morale d’autore sulle opere abusivamente eseguite (Tribunale di Roma, 26 gennaio 2007, Giud. Agrimi, Ivan Galea, Maria Antonietta Coppola, Aida 2007, Repertorio I.24.1).

La falsa attestazione di aver eseguito nel corso di manifestazioni musicali dal vivo determinati brani musicali, effettuata nella compilazione dei programmi musicali depositati alla SIAE, non costituisce reato né ai sensi dell’art. 483 c.p. né ai sensi dell’art. 479 c.p., poiché questi programmi sono atti di natura privatistica (Tribunale di Roma, 26 gennaio 2007, Giud. Agrimi, Ivan Galea, Maria Antonietta Coppola, Aida 2007, Repertorio I.24.1).

Non risulta provato il reato ex art. 494 c.p. quando l’identificazione del direttore di esecuzioni di manifestazioni musicali dal vivo risulti impossibile perché i dati relativi al medesimo riportati nel programma musicale depositato alla SIAE siano incompleti, inesatti o non corrispondenti a soggetti esistenti (Tribunale di Roma, 26 gennaio 2007, Giud. Agrimi, Ivan Galea, Maria Antonietta Coppola, Aida 2007, Repertorio I.24.1).

La SIAE non può legittimamente porre regole che, mediante la restrizione dell’accesso di alcuni titolari di diritti alla gestione sociale, limitino ad alcuni beneficiari la pienezza dei poteri gestori ed attribuiscano a costoro il potere di disporre dell’intera massa dei proventi dei diritti d’autore, di mantenere ad libitum ai margini dell’ente una quota di altri beneficiari, di impedire di fatto anche a questi ultimi ogni rappresentatività anche sulle decisioni che direttamente ineriscano alla loro naturale posizione (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio I.24.1).

Obiettive esigenze di razionalizzazione del mercato artistico possono giustificare scelte di gestione della SIAE tendenti a mantenere una diversa posizione degli iscritti, purché questa diversità non comporti una assoluta ed incontestabile preminenza di una categoria di soci nei riguardi delle altre, risponda a reali e motivate necessità di un migliore raggiungimento delle missioni affidate all’ente, sia indispensabile per raggiungere tali obiettivi, sia comunque ad tempus, non contrasti con l’utilità sociale e non eluda i controlli necessari perché l’attività della SIAE possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio I.24.1).

In presenza di norme statutarie che ponderino i diritti di voto in relazione al dato censuario, risultano illegittime previsioni dello statuto SIAE contenenti ulteriori sbarramenti all’ingresso dei soggetti minori ed alla loro partecipazione alla vita sociale (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio I.24.1).

E’ illegittima una clausola dello statuto SIAE che collochi i titolari dei diritti connessi automaticamente fra gli associati straordinari, escludendoli dall’attività associativa e da ogni forma di rappresentanza (TAR Lazio, 20 maggio 2002, Pres. Corsaro, Est. Russo, Recca c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Aida 2005, Repertorio I.24.1).

I permessi rilasciati da SIAE sono contratti-tipo ex art. 1342 c.c. contenenti condizioni generali di contratto assoggettate alla disciplina prevista dall’art. 1341 c.c. (Cass.- Sez. Lavoro 1 luglio 2004 n. 12089, Aida 2005, 1019/1).

Nell’esercizio della sua attività SIAE deve osservare i principi della correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Cass.- Sez. Lavoro 1 luglio 2004 n. 12089, Aida 2005, 1019/3).

A seguito dell’annullamento dell’ordinanza di ripartizione dei compensi da parte del giudice amministrativo la Siae è obbligata a procedere ad un nuova ripartizione ed eventualmente a richiedere a titolo di ripetizione di indebito le somme illegittimamente corrisposte sulla base dell’ordinanza annullata, salva la facoltà della SIAE di attingere dai propri fondi di riserva in presenza di adeguate motivazioni (Cons. Stato 9 luglio 2004, Aida 2005, 1023/1).

Il regolamento elettorale della SIAE può legittimamente e nei limiti della ragionevolezza valorizzare un criterio censuario per attribuire maggiore potere decisionale agli associati che incassano i maggiori proventi attraverso l’attività della società (Cons. Stato 9 luglio 2004, Aida 2005, 1023/2).

I mandati che le case discografiche conferiscono ad SCF abilitano quest’ultima non solo alla stipula di contratti di licenza ma anche a promuovere ogni iniziativa anche giudiziaria a tutela dei diritti dei mandanti (Trib. Treviso, 7 dicembre 2004, Giud. Pedoja, SCF Società Consortile Fonografi p.a. c. Benetton Retail Italia s.r.l., EMI Music Italy s.p.a., Virgin Music Italy s.r.l., BMG Ricordi s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.24.1).

Ai sensi della normativa di diritto privato dettata per il mandato ed in particolare secondo l’art. 1715 c.c. il mandatario Siae che agisce in nome proprio non risponde verso l’autore mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato (e nella specie: delle obbligazioni di pagamento delle royalties previste da un permesso generale di utilizzazione dei diritti fonomeccanici in repertorio alla Siae), salvo che per il caso in cui «all’atto della conclusione del contratto» avrebbe dovuto conoscere (secondo i normali canoni di diligenza) l’insolvenza del terzo (Trib. Roma, Sezione IP, 12 gennaio 2005, Aida 2005, 1056/1).

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo qualora un soggetto lamenti l’inerzia da parte della SIAE sulla richiesta di iscrizione in qualità di iscritto ordinario, ove questa richiesta sia fondata sulla titolarità di diritti connessi, ed ove la disciplina relativa all’iscrizione dei titolari dei diritti connessi sia demandata ad un regolamento di organizzazione interna che la SIAE non abbia provveduto ad emanare (TAR Lazio, 7 febbraio 2005, Pres. Corsaro, Est. Santoleri, Ducale s.n.c. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Stelvio Cipriani, Aida 2005, Repertorio I.24.1).

Nel vigore delle norme anteriori alla l. 205/2000 il giudice amministrativo che giudicasse illegittimo il silenzio della pubblica amministrazione poteva valutare la fondatezza della pretesa all’emanazione di un provvedimento solo dove quest’ultimo risultasse vincolato, mentre per un provvedimento a carattere discrezionale, quale è l’iscrizione alla SIAE, doveva limitarsi alla declaratoria dell’obbligo di provvedere (TAR Lazio, 7 febbraio 2005, Pres. Corsaro, Est. Santoleri, Ducale s.n.c. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Stelvio Cipriani, Aida 2005, Repertorio I.24.1).

Lo statuto SIAE ben può riconoscere ai titolari dei diritti connessi forme di rappresentanza ad hoc, tali dunque da non implicare una vera e propria partecipazione agli organi sociali e di governo dell’ente (TAR Lazio, 7 febbraio 2005, Pres. Corsaro, Est. Santoleri, Ducale s.n.c. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Stelvio Cipriani, Aida 2005, Repertorio I.24.1).

Il giudice amministrativo che dichiari l’illegittimità del silenzio mantenuto dalla SIAE in ordine alla richiesta di iscrizione, e che non possa applicare la l. 205/2000 (non in vigore all’epoca del silenzio), anche in assenza di prova in ordine alla spettanza dell’utilità finale richiesta (e cioè l’iscrizione alla SIAE), può in via equitativa risarcire il danno conseguente all’inosservanza degli obblighi provvedimentali; e poiché la responsabilità amministrativa appare in questi casi riconducibile ai principi di responsabilità contrattuale, il danno è risarcibile indipendentemente dalla prova del dolo o della colpa (TAR Lazio, 7 febbraio 2005, Pres. Corsaro, Est. Santoleri, Ducale s.n.c. c. SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Stelvio Cipriani, Aida 2005, Repertorio I.24.1).

E’ legittimo il provvedimento Siae di diniego di iscrizione di un rumorista alla società, che in assenza di una specifica previsione di legge relativa ai rumoristi abbia preliminarmente verificato se ed escluso che la loro attività sia riconducibile, mediante una consentita interpretazione estensiva, a quella del produttore di fonogrammi ovvero a quella degli artisti, interpreti ed esecutori (TAR Lazio, 21 aprile 2005, Aida 2005, 1066/1).

Il credito esercitato per conto dell’autore da SIAE nei confronti del contraffattore nasce da responsabilità civile extracontrattuale (Cass. 3 settembre 2003, Aida 2004, 956/1).

L’art. 180 l.a. legittima SIAE a svolgere la propria attività di intermediazione e tutela soltanto per i diritti sulle opere dell’ingegno previsti dalla medesima legge d’autore (Cass. Sez. I civile 13 gennaio 2004 n. 267, Aida 2004, 957/4).

Nell’indicare i principi ai quali ispirare i criteri di ripartizione dei proventi percepiti da SIAE per l’utilizzazione delle opere affidate alla sua amministrazione l’art. 7 co. 4 d.lgs. 419/1999 riconosce implicitamente ma chiaramente la bontà del metodo commutativo, ponendo così un limite oggettivo costituito dal fatto che qualunque metodo debba tener conto del contributo fornito da ciascuno degli interessati alla produzione dei proventi dell’ente (Cons. Stato, 9 maggio 2003,  Aida 2004, 960/1).

La traduzione per la quale l’autore abbia depositato a SIAE un bollettino di dichiarazione sottoscritto anche dal titolare dei diritti sull’opera originaria si presume effettuata lecitamente (Trib. Roma, 25 luglio 2003, Aida 2004, 985/1).

In presenza della dichiarazione di autorizzazione resa da titolare dell’opera originaria, dal traduttore e dall’elaboratore SIAE è obbligata a rilasciare il permesso di rappresentazione di una traduzione di paternità discussa ed a devolvere i relativi proventi agli aventi diritto risultanti dalla predetta dichiarazione (Trib. Roma, 25 luglio 2003, Aida 2004, 980/2).

È legittimo un criterio di ripartizione dei proventi raccolti da SIAE per l’esecuzione delle opere “da ballo con strumento meccanico” che proceda tenendo conto sia delle composizioni campionate e rilevate d’ufficio attraverso accertamenti sul campo che dei programmi dichiarati dagli utenti. (TAR LAZIO, 11 dicembre 2003, Aida 2004, 993/1)

Il diritto di utilizzazione di un’opera musicale per la sua sincronizzazione in uno spot teletrasmesso non è oggetto di mandato dagli editori musicali alla Siae: e conseguentemente tutti gli accordi stipulati dalla Siae con le emittenti televisive escludono la loro facoltà di utilizzare per finalità pubblicitarie le opere musicali licenziate dalla Siae (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/2).

Il ricorso al sistema di gestione dei cd piccoli diritti musicali da parte della Siae deve ritenersi circoscritto ad ipotesi limitate, per non porsi in contrasto con il dettato normativo della legge sul diritto d’autore che richiede come regola generale il consenso specifico dell’autore per ogni forma di modificazione, adattamento, elaborazione dell’opera dell’ingegno (Trib. Roma, ordinanza 19 novembre 2002, Aida 2003,  932/2).

Il diritto che spetta all’editore musicale di utilizzare un’opera per la sua sincronizzazione in uno spot televisivo non è oggetto del mandato rilasciato dall’editore musicale alla Siae, e per corollario questa non risponde dell’utilizzazione pubblicitaria dell’opera non autorizzata dall’editore (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/2).

Il mandato attribuito alla Siae di gestire un diritto patrimoniale d’autore non impedisce all’autore, e nemmeno alla comunione dei relativi diritti, di azionare il diritto al risarcimento del danno derivante dall’utilizzo non autorizzato dell’opera protetta (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/7).

Il mandato conferito dall’autore alla Siae ed i permessi generali di utilizzazione di opere in repertorio alla Siae da parte di emittenti televisive non si estendono all’uso di brani musicali in pubblicità (App. Milano, 14 aprile 1998, Aida 1998, 563/3).

Il credito dell’autore al pagamento del compenso pattuito per l’utilizzazione dell’opera, assistito dal privilegio generale ex art. 2751‑bis n. 2 c.c., conserva questo privilegio anche quando i diritti d’autore siano stati esercitatì non dìrettamente dall’autore ma dalla Siae su mandato di quest’ultimo (Trib. Treviso, 8 marzo 1997, Aida 1998, 523/2).

In mancanza di un’azione di rendiconto dell’autore nei confronti della Siae in base al mandato di intermediazione dei diritti d’autore conferito dal primo alla seconda, l’autore ha l’onere di allegare e provare tutte e singole le esecuzioni della propria opera musicale per le quali chiede alla Siae la ripartizione dei proventi, e non può d’altro canto assolvere quest’onere probatorio con la produzione dei modelli 107/C relativi a programmi musicali predisposti dall’autore e consegnati alla Siae, che questa contesti siano stati realizzati (Trib. Roma, 7 febbraio 1997, Aida 1998, 520/2).

La Siae è qualificabile come ente pubblico economico, ma il rapporto intercorrente tra essa ed i singoli autori è sostanzialmente riconducibile ad un rapporto di mandato, e la cognizione delle controversie relative all’attività di ripartizione dei proventi derivanti alla Siae dall’esercizio dei diritti d’autore rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Trib. Roma, 7 febbraio 1997, Aida 1998, 520/1).

Il diritto di utilizzazione di un’opera musicale per la sua sincronizzazione in uno spot pubblicitario radiotrasmesso, che spetti all’editore musicale, non è oggetto del mandato alla Siae relativo alla protezione dell’opera in questione (Trib. Milano, 17 ottobre 1996, Aida 1997, 472/1).

Il credito di origine negoziale ad una quota dei diritti fotomeccanici di esecuzione corrisposti dalla SIAE è credito a pagamenti periodici soggetto alla prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. (Trib. Milano, 5 ottobre 1995, Aida 1996, 407/3).

L’attore che alleghi di avere risonorizzato la colonna sonora di un film straniero e di aver diritto alla ripartizione, da parte della Siae, dei proventi relativi all’utilizzo della nuova colonna sonora ha l’onere di provare di essere stato autorizzato dagli aventi diritto (produttori stranieri o distributori italiani) alla sostituzione della colonna sonora originale e ad un tempo che le proprie musiche siano state effettivamente impiegate nella risonorizzazione del film. A questo fine non è prova sufficiente la dichiarazione resa dall’attore all’atto del deposito di una musica presso la Siae, con il c.d. modello 109, e nemmeno il comportamento della Siae che abbia per errore in un primo tempo accreditato somme all’attore per il titolo da lui indicato, e poi gli abbia addebitato altrettante somme per diritti erroneamente pagati (Trib. Milano, 10 luglio 1995, Pres. DE FiORE, Est. DE STEFANO, Edizioni Musicali Sideral s.r.l. c. SIAE, Aida 1996, Repertorio I.24.1).

La SIAE non è una mera mandataria con rappresentanza negoziale dei vari aventi diritto, ma ha una funzione propria attribuita dalla legge nell’interesse di questi ultimi: e non può quindi parlarsi di sostituzione processuale quando agisca in esecuzione dei suoi doveri di riscossione (Trib. Milano, 19 giugno 1995, Aida 1995, 358/2).

Per l’utilizzazione di un’opera musicale nel corso di una trasmissione televisiva sponsorizzata ed al fine di reclamizzarvi lo sponsor non è sufficiente il pagamento dei diritti alla SIAE, trattandosi di utilizzazione a fini pubblicitari che deve essere autorizzata direttamente dal titolare dei diritti patrimoniali d’autore (Trib. Milano, 23 febbraio 1995, Aida 1995, 349/1).

L’atto con cui la SIAE rifiuta di ricevere in gestione il progetto artistico‑produttivo di una manifestazione (nella specie il Festival della canzone italiana di Sanremo), ritenendolo privo dei requisiti necessari per la tutela delle opere dell’ingegno ex lege 633/1941, è atto (negativo) di gestione, ha natura privatistica ed è relativo a (pretesi) diritti soggettivi non degradati: onde in relazione ad esso il giudice amministrativo ècarente di giurisdizione (Cass. 28 ottobre 1994 n. 8880, Aida 1995, 301/1).

L’esistenza di una libera scelta degli autori di affidare la propria rappresentanza alla SIAE e di un rapporto di mandato tra essi e la società non intaccano il carattere regolamentare dell’ordinanza di ripartizione dei proventi per diritti d’autore (Cons.‑­stato 27 ottobre 1994 n. 1571, Aida 1995, 306/2).

E illegittima l’ordinanza SIAE di ripartizione dei proventi emessa in seguito ad un parere reso da un organo (la Commissione della sezione musica) illegittimo perché costituito esclusivamente da soci eletti da soci senza la presenza di alcuna rappresentanza ‘, neanche minoritaria, della categoria degli iscritti alla SIAE, e dunque composto in modo antidemocratico ed insanabilmente illegittimo (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/4).

L’ordinanza SIAE di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto è un atto amministrativo, estrinsecazione del potere di organizzazione dell’ente, in cui l’aspetto pubblicistico assume rilevanza unica e preliminare rispetto all’ulteriore e successiva fase attuativa di ripartizione concreta dei proventi, fase quest’ultima costituita da un’attività gestionale, di natura sicuramente privatistica, applicativa dell’ordinanza di ripartizione (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/3).

Un’associazione di consumatori (nella specie: l’Associazione utenti dell’informazione e della stampa) è legittimata ad intervenire ad adiuvandum in un giudizio di impugnazione al TAR dell’ordinanza della SIAE relativa ai criteri di ripartizione dei proventi tra soci ed iscritti alla SIAE (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/2).

Un’associazione per la tutela di cittadini ed utenti (nella specie: il Codacons) non èlegittimata ad agire ma è legittimata ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio di impugnazione al TAR dell’ordinanza SIAE relativa ai criteri di ripartizione dei proventi tra soci ed iscritti alla SIAE (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/1).

Il deposito di un’opera musicale presso la SIAE a nome di un autore fonda ex art. 103 l.a. una presunzione iuris tantum che questo soggetto sia autore e titolare dei relativi diritti (Trib. Milano, 28 ottobre 1993, Pres. Est. CIAMPI, Mariliana Montereale, Antonio De Salvatore, Annamaria De Salvatore c. Maurizia Paradiso, Telelibera Italiana S.r.l., Magic America Gestioni Aziendali S.r.l., Aida 1994, Repertorio I.24.1).

Quando un iscritto alla SIAE abbia dichiarato alla sua sezione DOR un’opera, indicando sé medesimo ed altro soggetto non iscritto alla SIAE come coautori dell’opera ed aventi diritto ai proventi della medesima in misura paritetica, la SIAE non può pretendere di subordinare il pagamento dei proventi accantonati all’impegno dell’iscritto di versare al coautore la quota a lui spettante, ed a richiesta del coautore socio della SIAE deve essere condannata a versargli tutti i proventi accantonati ex art. 93 del regolamento SIAE (Trib. Roma, 3 febbraio 1993, Aida 1994, 227/1).

Il giudice ordinario ha giurisdizione per ordinare alla SIAE, in caso di conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto d’autore, di astenersi dal pagare ad uno di essi i relativi diritti d’autore e di tenerli in deposito presso di essa in attesa della soluzione della controversia (Pret. Roma, ordinanza 4 maggio 1992, Aida 1992, 105/1).

Il timbro della SIAE apposto sull’esemplare dell’opera a stampa è prova sufficiente, fino a contraria dimostrazione, della titolarità del diritto d’autore azionato in capo all’editore che vi risulti indicato come tale (Pret. Verona, ordinanza 23 marzo 1992, Aida 1993, 146/3).

L’editore musicale che abbia affidato alla SIAE la gestione dei diritti d’autore relativi ad una determinata opera è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande del suo dante causa di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni di rendicontazione dei proventi dello sfruttamento del l’opera (Trib. Milano, 12 marzo 1992, Aida 1992, 95/2).

Quando pure la statuizione giudiziale (attualmente gravata da appello) intervenuta tra la SIAE ed alcune emittenti televisive, e che consente a queste ultime iussu iudicis l’utilizzazione dell’intero repertorio della SIAE anche oltre la scadenza di una convenzione tra essi e la SIAE, fosse inopponibile in altro giudizio agli editori iscritti alla SIAE, con la conseguenza di considerare sine titulo l’utilizzazione del repertorio SIAE da parte delle emittenti televisive in mancanza di rinnovata convenzione su base volontaristica (e non autoritativa), è di tutta evidenza che la riscossione dei proventi per conservata iscrizione degli editori presso la SIAE riduce in sostanza il pregiudizio loro derivante dall’utilizzo del proprio repertorio affidato alla SIAE da parte delle emittenti televisive alla ipotetica differenza tra percetto e sperato in virtù di una nuova negoziazione ovvero in via comparativa con la regolamentazione di altri rapporti: ed alla sua liquidazione potrà all’occorrenza provvedere con idonea ed esaustiva riparazione la sentenza del merito, senza che nelle more il quantum possa essere compromesso irrimediabilmente dal tempo necessario all’accertamento dell’an, e senza che dunque ricorra il periculum in mora necessario all’accoglimento di una domanda degli editori ricorrenti all’inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. dell’utilizzo da parte delle emittenti resistenti del repertorio affidato dagli editori ricorrenti alla SIAE (Trib. Milano, ordinanza 3 marzo 1992, Aida 1992, 93/1).

Il giudizio ex art. 700 c.p.c. sulla liceità del rifiuto opposto dalla SIAE al rilascio di bollini ex lege 9/1987 è logicamente dipendente da quello relativo alla liceità dell’utilizzazione dell’opera dell’ingegno da parte di chi chieda i bollini (Pret. Milano, 31 maggio 1991, Aida 1992, 46/2).

Deve essere rigettata per incompetenza funzionale del pretore adito una domanda di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordini al titolare di un diritto d’autore di non interferire nell’attività della SIAE relativa al rilascio dei bollini necessari ex lege 9/1987 per videocassette registrate: quando se non formalmente quantomeno nella sostanza il provvedimento richiesto si porrebbe come revoca del precedente provvedimento d’urgenza che ha inibito al nuovo ricorrente la produzione e la commercializzazione delle cassette litigiose e l’uso per esse dei bollini SIAE, con un provvedimento cui sia medio tempore seguìto il giudizio di merito (Pret. Milano, 31 maggio 1991, Aida 1992, 46/1).

Confligge con l’art. 180 co.4 1.a. la clausola del progetto di nuovo statuto SIAE secondo cui « l’iscrizione comporta il conferimento in esclusiva alla Società della protezione di tutte le opere sulle quali l’iscritto abbia o acquisti diritti » (Corte conti 24 maggio 1993 n. 85, Aida 1994, 216/3).

 

24.2 contratti con gli utilizzatori del repertorio

Concessa da SIAE autorizzazione alla rappresentazione teatrale di un’opera, il teatro che voglia riprodurla/fissarla su supporto è obbligato a pagare anche gli ulteriori diritti d’autore relativi a riproduzione/fissazione dell’opera (App. Milano, Sezione IP, 21 giugno 2011, Pres. Est. Todaro, Fondazione Teatro alla Scala c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2013, Repertorio I.24.2).

L’obbligazione prevista dai permessi generali di rappresentazione della SIAE a carico dell’organizzatore dell’evento di corrispondere a SIAE un compenso sulle somme percepite a titolo di “sponsorizzazione” va intesa come riferita alle somme ricevute non solo dagli sponsor dell’evento in cui sono state utilizzate opere protette dal diritto d’autore ma anche dagli sponsor cd. ufficiali dell’organizzatore e quindi anche da coloro che ne sponsorizzano in generale tutte le attività (a prescindere dal fatto che in esse siano utilizzate opere protette dal diritto d’autore) (Trib. Roma, Sezione IP, 14 febbraio 2011, Aida 2012, 1499/1).

Il soggetto tenuto a chiedere alla Siae il rilascio del permesso per spettacoli e intrattenimenti nonché a pagarle i diritti d’autore è l’organizzatore dell’evento: intendendosi per tale colui che svolge un’attività di coordinamento generale di tutte le attività e dei servizi necessari per la realizzazione dello spettacolo (Trib. Catania, Sezione IP 20 ottobre 2011, Pres. Giorlando, Est. Caruso, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Trident Management s.r.l., Iacobino Team di Antonio Iacobino, Comune di Cosenza, Aida 2012, Repertorio I.24.2).

L’accordo tra l’organizzatore di uno spettacolo tenuto al pagamento dei diritti d’autore ed un soggetto terzo, con cui quest’ultimo si obbliga a pagare i diritti d’autore relativi allo spettacolo, vincola l’accollante soltanto nei rapporti tra le parti dell’accordo e non anche nei confronti del creditore Siae: onde quest’ultimo non è legittimato a chiedere all’accollante il pagamento di diritti d’autore (Trib. Catania, Sezione IP 20 ottobre 2011, Pres. Giorlando, Est. Caruso, SIAE Società Italiana Autori ed Editori  c. Trident Management s.r.l., Iacobino Team di Antonio Iacobino, Comune di Cosenza, Aida 2012, Repertorio I.24.2).

Rientra nella giurisdizione ordinaria l’azione di ripetizione dell’indebito asseritamente costituito dal pagamento alla SIAE del corrispettivo per l’apposizione del contrassegno su supporti contenenti programmi per elaboratore (Trib. Roma, 31 ottobre 2005, Aida 2008, 1203/1).

Spetta a chi alleghi l’insussistenza dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE su un programma per elaboratore l’onere di allegare e provare che il programma non contiene suoni, voci, o sequenze di immagini in movimento nei casi e nei limiti dell’art. 181-bis co. 3 l.a. e della relativa disciplina regolamentare (Trib. Roma, 31 ottobre 2005, Aida 2008, 1203/2).

La domanda di condanna per responsabilità precontrattuale da scorrettezza nelle trattative per la concessione di un contratto di licenza da parte di una collecting society ha petitum e causa petendi nuovi rispetto ad una domanda di condanna al risarcimento del danno per illecito sfruttamento di opere protette, e non può essere proposta in una memoria autorizzata in base all’art. 183 u. co. c.p.c. (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/1).

Una collecting society (nella specie, SCF) che agisca per ottenere il risarcimento del danno da illecita utilizzazione delle opere dei propri mandanti associati ha l’onere di allegare (nel termine concesso per le memorie autorizzate in base all’art. 183 c.p.c.) nonché di provare il conferimento dei mandati e quali opere dei mandanti siano state abusivamente utilizzate (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/2).

L’incontestata qualità di mandataria di una società di gestione collettiva non fa venire meno l’onere di allegare e provare il potere di gestire i diritti sulle singole opere che la mandataria assuma violate, nonché sulla loro specifica violazione (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/3).

Il privilegio riconosciuto al lavoratore dall’art. 2751bis c.c. non si estende ai corrispettivi dovuti agli autori dagli utilizzatori delle loro opere (nella specie, azionati dalla SIAE) (Trib. Firenze, 19 gennaio 2008, Pres. D’Amora, Est. Settembre, SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori c. Fallimento Harmony Music s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.24.2).

In mancanza di accettazione del contraddittorio da parte di Siae, è tardiva ed inammissibile una domanda formulata dall’attore in comparsa conclusionale e rivolta alla condanna di SIAE alla restituzione di somme indebitamente pagate per errore di calcolo nel conteggio di diritti di segreteria, quando nell’atto di citazione introduttivo del giudizio la restituzione era stata chiesta per il carattere oggettivamente indebito di un pagamento pretesamente effettuato a titolo di diritti di autore (Trib. Milano, 7 febbraio 2008, Pres. Est. Tarantola, International Masters Publisher s.r.l. c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Giancarmine Arena, Aida 2008, Repertorio I.24.2).

Non può essere disposto un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme dovute a SIAE per compensi per copia privata dai produttori di supporti di suono quando non sia provato il periculum in mora, perché il ricorrente per sequestro non ha nemmeno allegato che SIAE non sia in condizione di adempiere regolarmente alla propria pretesa obbligazione di restituire i compensi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 aprile 2006, Aida 2007, 1158/2).

L’associazione ricorrente SILB –FIPE, che raggruppa un certo numero di imprese di intrattenimento danzante e musicale, di spettacolo ed altre attività similari, e che persegue quale scopo principale della propria attività la tutela degli interessi degli associati, è pienamente legittimata a proporre ricorso ex art. 25 l. n. 241/1990 nei confronti di SIAE, per ottenere la condanna della medesima ad esibire la documentazione relativa ai permessi spettacoli e intrattenimenti rilasciati ai locali esistenti nella provincia di Brindisi, nonché le dichiarazioni dei gestori di tali locali in ordine al possesso dell’autorizzazione di P.S., in quanto si tratta di soggetto esponenziale di interessi giuridicamente rilevanti facenti capo a imprese operanti nello specifico settore commerciale. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio I.24.2)

L’azione ex art. 25 l. n. 241/1990 è proponibile nei confronti della SIAE, avendo la medesima natura ancipite e potendo in ogni caso il diritto di accesso venire esercitato anche nei confronti di gestori, a qualsiasi titolo, di pubblici servizi, limitatamente agli atti inerenti la gestione dei servizi stessi. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio I.24.2)

Sono ostensibili ex art. 25 l. n. 241/1990 sia i permessi spettacoli e intrattenimenti rilasciati dalla SIAE all’organizzatore dello spettacolo, sia le autodichiarazioni circa il possesso dell’autorizzazione di P.S. che tali operatori hanno presentato alla SIAE per poter ottenere il permesso spettacolo, in quanto tali documenti dimostrano l’esistenza in capo alla SIAE di un onere di controllo circa il rispetto, da parte degli organizzatori, delle normative di settore, sia tributarie, sia di pubblica sicurezza, e poichè del resto anche gli atti formati e provenienti da soggetti privati sono ostensibili, purchè detenuti stabilmente dalla PA (o dai soggetti equiparati) per l’espletamento delle proprie attività istituzionali. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2007, Repertorio I.24.2).

Non sono ostensibili i dati numerici relativi alle biglietterie manuali, in quanto di tratta di dati che la SIAE detiene per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per cui ex art. 66 DPR n. 633/1972 la predetta associazione è tenuta al segreto d’ufficio. (TAR PUGLIA, Sez. II di Lecce, 12 aprile 2006, Pres. Cavallari, Est. Capitanio, Associazione Italiana imprese di intrattenimento, danzanti e di spettacolo SILB FIPE sez. Provinciale di Brindisi c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori. Aida 2007, Repertorio I.24.2).

Gli accordi tra SIAE e diverse associazioni di categoria relativi alla determinazione dei compensi dovuti a SIAE possono essere applicati anche a quantificare i crediti SIAE al risarcimento dei danni da utilizzazione abusiva del repertorio SIAE (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006, 1071/3).

Nella impossibilità di individuare gli innumerevoli brani diffusi da un’emittente radiofonica l’unico strumento logico per la determinazione del dovuto a SIAE (a titolo contrattuale a fronte di autorizzazioni all’utilizzazione del repertorio SIAE o a titolo extracontrattuale a motivo dell’utilizzazione non autorizzata ed illecita di questo repertorio) è quello di calcolare il dovuto in base al fatturato commerciale del terzo, secondo le modalità previste dalle convenzioni assicurate da SIAE con le rispettive associazioni di categoria, e per quanto occorra anche con determinazione equitativa ex art. 432 c.p.c. (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006, 1071/4).

Con il contratto di esecuzione di un’opera musicale l’autore non trasferisce automaticamente all’esecutore anche il proprio diritto di diffusione dell’opera; di conseguenza il produttore fonografico non ha e non può concedere il diritto di diffondere tramite una emittente radiofonica l’opera registrata; e la trasmissione dell’opera registrata senza autorizzazione dell’autore (o della SIAE) costituisce violazione dei diritti di quest’ultima (App. Venezia, 30 gennaio 2004, Pres. Dapelo, Est. Taglialatela, Siae c. Radio C.B.G, Aida 2006, Repertorio I.24.2).

Il criterio adottato dalla SIAE per la quantificazione dei diritti d’autore dovuti da un’emittente radiofonica per la trasmissione di opere musicali e costituito da una percentuale degli introiti pubblicitari dell’emittente (che rappresentano la principale fonte di remunerazione dell’attività radiofonica) e più in generale sul fatturato commerciale dell’emittente si palesa congruo (App. Venezia, 30 gennaio 2004, Pres. Dapelo, Est. Taglialatela, Siae c. Radio C.B.G, Aida 2006, Repertorio I.24.2).

Sussiste il periculum in mora che legittima l’inibitoria cautelare della diffusione di copie di un libro non consentite dal titolare di diritti d’autore quando il suo editore non ha richiesto alla SIAE i bollini ex art. 183 l.a., determinando la sostanziale incontrollabilità della diffusione dell’opera (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 17 marzo 2005, Giud. Casaburi, Rotondo Patrizia, Rotondo Paola c. Tullio Pironti Editore s.r.l., Messaggerie Libri s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.24.2).

La prova del dolo di cui all’art. 171bis l.a. non può essere desunta dal semplice possesso di un cd privo di contrassegni SIAE o di etichette originali, essendo invece necessario risalire alla fonte del programma sino ad ottenere la prova dell’acquisizione illecita (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, GIP Burei, Imp. F. Vaccari, Aida 2006, Repertorio I.24.2).

Per l’integrazione del reato previsto dall’art. 171ter co. 1 lett.d) l.a., relativo alla detenzione di supporti privi del contrassegno SIAE, è necessario provare che i contrassegni non siano mai stati legittimamente apposti sui supporti in oggetto (potendo altrimenti la mancanza del contrassegno essere dovuta ad autorizzazione da parte della SIAE, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del regolamento 338/2001, ovvero a perdita o danneggiamento accidentale) (Trib. Bassano Del Grappa, 18 agosto 2005, Giud. Andreazza, P.M. Parolin, Antonio Basso c. F.A.P.A.V., Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.24.2).

La suddivisione degli associati SIAE in fasce reddituali ai fini elettorali ben può avvenire considerando la liquidazione dei proventi relativa ad un’annualità rilevante, ancorché questa liquidazione possa risultare incompleta per fatti non imputabili all’ente, ma derivanti dalle normali vicende relative alla complessità degli accertamenti (in relazione al gran numero dei soggetti aventi titolo, di eventi imponibili, di manifestazione degli eventi stessi su tutto il territorio nazionale, di soggetti tenuti a pagare i diritti) (TAR Lazio, 3 luglio 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo. Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. Ministero per i beni e le attività culturali, SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Franco Zauli, Roberto Colella, Surabaya Music, Edizioni Musicali Finver s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.24.2).

La SIAE non deve rispettare scadenze fisse per la ripartizione dei proventi, ma la statuizione deve tenere conto dell’acquisizione dei dati e dei tempi di liquidazione dei diritti; mentre l’approvazione da parte del ministero deve avvenire entro un termine breve ma congruo, ed in mancanza di predeterminazione regolamentare, entro trenta giorni dalla trasmissione dell’atto da parte dell’ente (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio I.24.2).

Le eccezionali esigenze di modifica dei criteri di ripartizione dei proventi previste dall’art. 84 reg. SIAE sussistono in presenza di un contenzioso sulla delibera di ripartizione dei proventi, di statuizioni del giudice amministrativo che definiscano i criteri di ripartizione, di un riscontrato diffuso fenomeno di «programmazione di comodo» (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio I.24.2).

Non è illegittima una deliberazione della SIAE che proceda ad una ripartizione dei proventi senza recuperare le somme corrisposte in base ad una precedente deliberazione annullata: qualora risulti impossibili ricostruire l’esatta posizione contabile degli associati e procedere a defatiganti recuperi (TAR Lazio, 11 dicembre 2003, Pres. Corsaro, Est. Russo, Edizioni Musicali Pandora s.a.s. c. SIAE Società Italiana degli Autori Editori, Ministero per i beni e le attività culturali, Franco Zauli, Surabaya Music, Camaleonte s.r.l., Ala Bianca Group s.r.l., Tiziano Mazzon, Aida 2005, Repertorio I.24.2).

L’impresa discografica che alleghi di essere produttore fonografico, chieda la condanna di Siae al pagamento di compensi spettanti al produttore ex artt. 73 l.a. e 3 legge 93/1992, non provi la propria qualità di produttore fonografico e veda rigettata la domanda giudiziale ora detta non ha per ciò stesso titolo a chiedere a Siae la restituzione dei compensi che le ha pagato per la licenza di diritti di riproduzione fonomeccanica: perché Siae ha ricevuto questi pagamenti nella sua veste di intermediatore esclusivo dei diritti d’autore necessari all’utilizzazione economica delle opere, effettivamente avvenuta da parte dell’impresa discografica, onde i medesimi pagamenti non sono quindi privi di causa (Trib. Milano, Sezione IP, 26 novembre 2004, Aida 2005, 1051/3).

I permessi rilasciati da SIAE sono contratti-tipo ex art. 1342 c.c. contenenti condizioni generali di contratto assoggettate alla disciplina prevista dall’art. 1341 c.c. (Cass. Sez. I civile 13 gennaio 2004 n. 267, Aida 2004, 957/1).

L’esistenza di un collegamento diretto tra l’erogazione del contributo e l’esecuzione dell’opera giustifica l’inclusione dei finanziamenti pubblici per le manifestazioni artistiche nella base imponibile per il calcolo dei compensi dovuti a SIAE per lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno (Cass. Sez. I civile 13 gennaio 2004 n. 267, Aida 2004, 957/2).

In presenza della dichiarazione di autorizzazione resa da titolare dell’opera originaria, dal traduttore e dall’elaboratore SIAE è obbligata a rilasciare il permesso di rappresentazione di una traduzione di paternità discussa ed a devolvere i relativi proventi agli aventi diritto risultanti dalla predetta dichiarazione (Trib. Roma, 25 luglio 2003, Aida 2004, 980/2).

Il permesso generale SIAE per la diffusione televisiva via etere non autorizza l’emittente ad utilizzare le composizioni oggetto della licenza quali sigle di programmi televisivi (App. Milano, 12 gennaio 2001, Pres. Urbano, Est. Bichi, RTI Reti televisive italiane c. BMG Ricordi s.p.a. , Unalira s.a.s., Radiorama s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.24.2).

Gli artt. 10 e 11 delle condizioni generali e 7 delle condizioni particolari dei permessi spettacoli della Siae non sono clausole vessatorie nella parte in cui prevedono che i compensi dovuti alla Siae siano calcolati anche sui proventi delle sponsorizzazioni (Trib. Roma, 20 luglio 2001, Aida 2003, 900/2).

Il diritto di utilizzazione di un’opera musicale per la sua sincronizzazione in uno spot teletrasmesso non è oggetto di mandato dagli editori musicali alla Siae: e conseguentemente tutti gli accordi stipulati dalla Siae con le emittenti televisive escludono la loro facoltà di utilizzare per finalità pubblicitarie le opere musicali licenziate dalla Siae (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/2).

In mancanza del consenso dell’editore musicale la sincronizzazione pubblicitaria di un’opera musicale deve considerarsi illecita nonostante l’eventuale pagamento di diritti d’autore alla Siae per l’esecuzione pubblica della medesima opera musicale (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/3).

La qualificazione di un filmato trasmesso da un’emittente come pubblicità di quest’ultima non è impedita dalla circostanza che il proprietario dell’emittente televisiva sia contemporaneamente il medium attraverso il quale il messaggio viene diffuso ed il committente dello spot (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/4).

Una norma secondaria sulla ripartizione dei proventi riscossi dalla Siae per licenze d’uso di composizioni musicali che ne preveda la distribuzione per il 50% in base ad un campionamento delle esecuzioni musicali dei brani protetti e per la parte restante sulla scorta di criteri indipendenti dal numero effettivo di queste esecuzioni contrasta con l’art. 7 co.4 e 7 dlgs 419/1999, che obbliga la Siae a ripartire i proventi incassati secondo criteri di massima trasparenza e di corrispondenza tra i contributi percepiti sugli incassi degli spettacoli musicali e la misura di partecipazione alla suddivisione dei relativi proventi (Tar Lazio, 10 maggio 2002, Aida 2003, 917/1).

Gli artt. 7 co.1 dlgs 419/1999 ed 1 dello statuto Siae non attribuiscono all’ente il compito di perseguire finalità solidaristiche nell’espletamento delle sue funzioni di riscossione e ripartizione dei proventi per la licenza dei diritti d’autore, né l’attribuzione di questi compiti può implicitamente ricavarsi dalla struttura associativa della Siae (Tar Lazio, 10 maggio 2002, Aida 2003, 917/2).

In quanto monopolista legale nell’intermediazione per l’esercizio dei diritti d’autore la Siae è tenuta ad attuare comportamenti non arbitrariamente discriminatori non solo nei rapporti negoziali con i titolari di questi diritti ma anche nell’esercizio della sua discrezionalità autoorganizzatoria (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/1).

Contrastano con gli artt. 3, 97cost., 2597 c.c. e 7 dlgs 219/1999 le norme dello statuto della Siae che attribuiscono ai soli associati ordinari il potere di disporre dell’intera massa dei proventi per diritti d’autore percepita dalla collecting society, di mantenere ad libitum ai margini dell’ente una quota di altri associati, di impedire di fatto a questi ultimi ogni rappresentatività anche sulle decisioni che ineriscano direttamente  alla loro posizione personale (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/2).

Contrastano con gli artt. 3, 97 cost., 2597 c.c. e 7 dlgs 219/1999 le norme dello statuto della Siae che subordinano l’acquisto della qualità di associato ordinario al soddisfacimento di particolari requisiti censuari escludendo sine die dall’associazione chi non consegua un determinato reddito minimo (Tar Lazio, 20 maggio 2002, Aida 2003, 918/3).

I bollettini Siae sottoscritti dall’autore costituiscono prova scritta della trasmissione dei diritti economici (Trib. Milano, 10 giugno 2002, Aida 2003, 921/2).

Gli artt. 37, 87 e 91 del regolamento Siae non possono accollare al cessionario di un catalogo editoriale un debito del cedente verso Siae che sia costituito successivamente alla comunicazione alla Siae della cessione del catalogo e derivi da un anticipo erogato da Siae al cedente a fronte dei possibili proventi futuri della gestione di altro catalogo editoriale (Trib. Milano, 23 ottobre 2002, Aida 2003, 928/1).

L’art. 7 d.lgs. 419/1999 impone che lo statuto SIAE assicuri una adeguata presenza negli organi dell’ente degli autori ed editori, ma non anche dei titolari di diritti connessi (Tar Lazio, 12 novembre 2002, Aida 2003, 930/1).

L’art. 10 delle condizioni generali di contratto dei permessi di spettacolo della Siae contiene una clausola ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, che include nella base imponibile i “proventi di qualsiasi natura da chiunque e comunque corrisposti”, e come tale vi comprende pure i proventi delle sponsorizzazioni dello spettacolo (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13931, Aida 2000, 658/2).

L’applicazione dell’art. 11 delle condizioni generali di contratto della SIAE relative all’utilizzazione del suo repertorio musicale, e secondo cui nella base imponibile per il calcolo dei diritti d’autore debbono essere ricompresi anche i contributi erogati al contraente della Siae per un evento musicale da enti pubblici ad imprese private, non costituisce abuso di posizione dominante ex art. 3 l.at. e nemmeno concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Torino, 20 novembre 1999, Aida 2001, 754/1).

Lo sponsor di uno spettacolo musicale si configura come fruitore dell’opera eseguita durante lo spettacolo, non perché immediato destinatario della sua esecuzione, ma perché ne trae una diretta utilità promozionale. Conseguentemente i proventi che all’organizzatore di uno spettacolo musicale derivano da una sponsorizzazione debbono necessariamente essere ricompresi nella base di calcolo dei diritti d’autore da lui dovuti alla Siae. Correlativamente il mandatario dell’organizzatore dello spettacolo musicale, che ha ricevuto mandato a provvedere alle operazioni di vidimazione dei biglietti ed al pagamento dei diritti dovuti alla Siae non può esimersi dall’assumere nei confronti di quest’ultima l’obbligazione di ricomprendervi i proventi da sponsorizzazione. E per ulteriore corollario assumendo quest’obbligazione non eccede dal mandato ora detto (Cass.15 giugno 1999 n. 5932, Aida 1999, 589/2).

I compensi per copia privata ex art. 3 della legge 92/1993 percepiti dalla Siae debbono essere ripartiti con criteri oggettivi e suscettibili di controllo e con proporzionalità rispetto al numero delle vendite di esemplari registrati, tanto più che ciascuno degli aventi diritto ha una posizione di interesse legittimo nei confronti della Siae, sui cui provvedimenti che determinano la ripartizione dei proventi ha diritto di azione conoscibile dalla giurisdizione amministrativa (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/8).

La buona fede nell’adempimento delle obbligazioni si atteggia come un obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem ledere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico sia idoneo a preservare gli interessi dell’altra parte: onde essa comporta che l’obbligato al pagamento del compenso per copia privata ex art. 3 della legge 92/1993 deve compiere l’attività preparatoria e strumentale rispetto al pagamento dei compensi, che necessariamente comprende un esatto rendiconto delle vendite considerate dall’art. 3 (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/3).

La vendita da parte di produttori e di importatori costituisce il negozio giuridico idoneo alla determinazione quantitativa del compenso per copia privata da corrispondere alla Siae e ad un tempo anche il fatto generatore dell’obbligo di corrisponderlo, in quanto rende attuale l’obiettiva destinazione di supporti e di apparecchi di registrazione alla riproduzione privata per uso personale: onde la medesima vendita rende immediatamente certo e liquido il debito di produttori ed importatori al pagamento del compenso ex art. 3 legge 92/1993, anche se la Siae può concedere unilateralmente al debitore un termine di adempimento differito (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/2).

La posizione della Siae ex art. 3 della legge 92/1993 non è quella di un mero destinatario di un pagamento ex art. 1188 c.c. e nemmeno quella di un sostituto processuale ex art. 81 c.p.c., ma quella di incaricato e mandatario ex lege alla riscossione del compenso per copia privata, con capacità rappresentativa e di agire: onde la Siae è legittimata ad agire per il pagamento di questo compenso (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/1).

I permessi generali e speciali rilasciati dalla Siae agli utilizzatori del suo repertorio musicale si configurano come contratti tipo ex art. 1342 c.c. contenenti condizioni generali di contratto ex art. 1341 c.c.: il che non esclude che per alcuni aspetti essi possano riprodurre sul piano negoziale obbligazioni che già trovano la loro fonte direttamente nella legge (Cass.15 giugno 1999 n. 5932, Aida 1999, 589/1).

L’emittente radiofonica che, per resistere ad un’azione che la SIAE dichiara di esercitare su mandato dell’autore di un’opera musicale, alleghi che quest’ultimo avrebbe ceduto i propri diritti anche di radiodiffusione al produttore fonografico del disco che l’emittente utilizza per ritrasmetterne l’opera registrata, ha l’onere di provare questa cessione (Cass. 16 gennaio 1999 n. 388, Aida 1999, 585/3).

E’ configurabile il reato di cui all’art. 171 lett. b) l.a. nel caso di radíodiffusione di composizioni musicali, su qualsiasi supporto fissate, senza il consenso dell’autore e per esso della SIAE (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I.24.2).

Sì configura il reato di cui all’art. 171 co. 1 lett. b)  l.a. nell’ipotesi di diffusione, dagli studi di emittenze private radiofoniche o televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell’autore e, per esso, della SIAE. Infatti la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o la radiodiffusione (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I.24.2).

La SIAE non amministra e non concede dunque licenze del diritto di elaborazione di opera musicale (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 552/1).

Gli aventi diritto al compenso per la copia privata in base alla legge 93/1992 non sono legittimati ad agire direttamente nei confronti dei soggetti obbligati per ottenere la corresponsione del compenso: e di riflesso la Siae è l’unica destinataria dei relativi pagamenti, ed è portatore autonomo del potere ed anche del dovere di attivarsi per pretendere il rispetto degli obblighi di legge da parte dei soggetti obbligati inadempienti, al di fuori dello schema del mandato con rappresentanza o della sostituzione processuale, e quindi anche senza necessità di disporre di specifico mandato per agire in giudizio per conto di tutti gli aventi diritto al compenso (Trib. Vicenza, 30 settembre 1997, Aida 1999, 597/1).

Secondo l’art. 10 delle condizioni generali di contratto allegate al permesso di spettacolo rilasciato dalla Siae al suo organizzatore le somme dovute alla Siae debbono venir calcolate anche sulle somme erogate dallo sponsor all’organizzatore dello spettacolo: e questa clausola non può d’altro canto essere qualificata come vessatoria ex art. 1341 c.c., in quanto si limita a determinare l’oggetto dell’obbligazione contratta (App. Bologna, 27 marzo 1997, Pres. MATERAZZO, Est. NOCELLA, SIAE c. Associazione Bologna Festíval, Bologna Congressi s.p.a., Aida 1998, Repertorio I.24.2).

L’ordinanza di ripartizione della SIAE è atto di carattere generale e di indirizzo, atto di organizzazione e non atto del l’organizzazione, destinato a riflettersi sui diritti dei terzi solo nel successivo momento attuativo, e che può invece essere lesivo di interessi legittimi, e come tale impugnabile avanti agli organi di giustizia amministrativa (Cass. 19 marzo 1997 n. 2431, Aida 1997, 446/2).

Il pagamento di somme alla SIAE per la riproduzione di un’opera di artista straniero su catalogo di un’esposizione non evita la illiceità della riproduzione che non sia stata autorizzata dal titolare dei relativi diritti: perché la SIAE rappresenta per legge solo gli autori italiani, ed il convenuto in contraffazione non ha provato l’esistenza di una delega dal titolare dei diritti alla SIAE (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/6).

Non costituisce violazione dell’art. 20 l.a. e tantomeno reato, e non obbliga dunque al risarcimento dei danni morali, la registrazione meccanica di una musica da discoteca autorizzata dalla Siae, che avvenga in concreto con una modifica del solo arrangiamento del testo e lasci sostanzialmente inalterata la struttura della musica originaria, tanto più che le sfumature dell’arrangiamento musicale assumono rilievo secondario nella musica da discoteca, caratterizzata soprattutto per la struttura ritmica (semplice e ripetitiva) (Trib. Napoli, ordinanza 20 luglio 1996, Aida 1996, 430/1).

Ricorre il reato di truffa aggravata, perché commesso in danno di un ente pubblico economico qual è la Siae, quando le copie di un film su videocassetta realizzate con un consenso della Siae limitato alla riproduzione del film per la vendita delle videocassette in abbinamento a riviste siano offerte in vendita autonomamente e separatamente dalle riviste ora dette (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/6).

A partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 685/1994 per la riproduzione di una registrazione fonografica eseguita dal vivo di un’interpretazione di un opera musicale è necessaria l’autorizzazione dell’artista, anche se prima dell’enrata in vigore del dAgs. 685/1994 il riproduttore era già stato autorizzato a duplicare il fonogramma dalla Siae, dal punto di vista del solo diritto d’autore (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/3).

L’art. 17 co. 4 lett. b) della legge 52/1996 consente in via transitoria la distribuzione di copie di una registrazione live non autorizzata dall’artista, quando la registrazione sia avvenuta più di vent’anni prima dell’entrata in vigore del d.l. 254/1995 convertito dalla legge 52/1996, e quando la produzione sia avvenuta o sia stata autorizzata dalla Siae prima dell’entrata in vigore della legge ora detta Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/4).

L’autorizzazione rilasciata dalla Siae ad un’emittente radiofonica a trasmettere opere in repertorio Siae ha natura contrattuale (Trib. Roma, 29 aprile 1996, Pres. CAMPOLONGO, Est. CASO, RTA Radio Trans Alpin s.r.l. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I.24.2).

La clausola, contenuta in un permesso Siae di utilizzazione di opere dell’ingegno, che attribuisce competenza esclusiva ad un determinato giudice è clausola vessatoria e soggiace alla disciplina dell’art. 1341 co. 2 c.c. (Trib. Roma, 29 aprile 1996, Pres. CAMPOLONGO, Est. CASO, RTA Radio Trans Alpin s.r.l. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I.24.2).

Anche a voler ammettere che il contratto di edizione musicale sia ormai asurto a modello socialmente tipico in cui la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica al produttore fonografico costituisce un naturale negotii, in ogni caso prima e dopo la legge 93/1992 ed il dAgs. 685/1994 si presume la legittimazione della Siae ad esigere i proventi spettanti all’autore per la radiodiffusione delle opere incise su nastro o altro supporto magnetico: e reciprocamente questa legitimazione non compete all’AFI (Trib. Venezia, 12 aprile 1996, Aida 1997, 458/1).

La mancanza dei bollini Siae su CD lascia presumere che per essi non siano stati pagati i diritti dovuti agli autori ed esecutori dei relativi brani musicali (Trib. Milano, 16 gennaio 1996, Pres. M. CORBETTA, Est. P. CORBETTA, IMP. Marcello Cirese, Aida 1997, Repertorio I.24.2).

Il contratto di edizione musicale non è nullo per mancanza di causa, e più precisamente per mancanza di un corrispettivo all’autore: perché in seguito alla cessione di tutti i diritti dall’autore all’editore musicale i corrispettivi percepiti attraverso la SIAE appartengono al cessionario, e correlativamente la loro quota attribuita dal contratto di edizione musicale all’autore acquista il significato di compenso a lui versato in cambio della cessione dei diritti (Trib. Milano, 16 gennaio 1995, Pres. Est. PATRONE, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Casa Editrice Melodi s.r.l. , Aida 1997, Repertorio I.24.2).

L’aliquota elevata del compenso chiesto dalla SIAE per l’utilizzo dell’opera dell’ingegno può trovare giustificazione nel livello tradizionalmente elevato della tutela assicurata dal diritto d’autore in uno stato ma deve essere qualificata « non equa » ex art. 3 lett. a) Lat. quando derivi da spese particolarmente elevate e da una non giustificata gravosità dell’apparato amministrativo (Autorità 13 settembre 1994 n. 2304, Aida 1995, 360/4).

Le attività dei locali da ballo (da un lato) e quelle sportive, cinematografiche e teatrali (dall’altro) non appaiono effettivamente comparabili, onde non sono discriminatori i livelli tariffari differenti applicati dalla SIAE alle une e rispettivamente alle altre (Autorità 13 settembre 1994 n. 2304, Aida 1995, 360/2).

Il diritto esclusivo che l’ordinamento italiano riconosce alla SIAE le attribuisce una posizione dominante nell’intermediazione e gestione dei diritti d’autore e si presta ad essere fonte di disparità di potere contrattuale tra la SIAE e le discoteche, che operano in gran numero come imprese piccole e medie geograficamente disperse, la cui attività dipende interamente dalla musica e che non hanno la scelta della controparte contrattuale (Autorità 13 settembre 1994 n. 2304, Aida 1995, 360/1).

Il permesso generale non può trasferire alla casa discografica diritti di cui la SIAE non abbia la disponibilità: onde esso non può autorizzare atti che costituiscono delitti perseguibili ex art. 171 co.1 lett. a) e co.2 l.a. (nella specie: la riproduzione, su un certo numero di dischi, di un’opera musicale che costituisce plagio di altra opera musicale altrui, e senza indicazione della paternità dell’opera illecitamente plagiata) (App. Milano, 5 novembre 1993, Aida 1994, 252/5).

La SIAE può legittimamente rifiutare la consegna dei bollini per videocassette che costituiscono violazione di altrui diritti d’autore: e reciprocamente deve essere rigettato il ricorso per ottenere un ordine ex art. 700 c.p.c. alla SIAE di consegnare tali bollini (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/4).

Quando pure la statuizione giudiziale (attualmente gravata da appello) intervenuta tra la SIAE ed alcune emittenti televisive, e che consente a queste ultime iussu iudicis l’utilizzazione dell’intero repertorio della SIAE anche oltre la scadenza di una convenzione tra essi e la SIAE, fosse inopponibile in altro giudizio agli editori iscritti alla SIAE, con la conseguenza di considerare sine titulo l’utilizzazione del repertorio SIAE da parte delle emittenti televisive in mancanza di rinnovata convenzione su base volontaristica (e non autoritativa), è di tutta evidenza che la riscossione dei proventi per conservata iscrizione degli editori presso la SIAE riduce in sostanza il pregiudizio loro derivante dall’utilizzo del proprio repertorio affidato alla SIAE da parte delle emittenti televisive alla ipotetica differenza tra percetto e sperato in virtù di una nuova negoziazione ovvero in via comparativa con la regolamentazione di altri rapporti: ed alla sua liquidazione potrà all’occorrenza provvedere con idonea ed esaustiva riparazione la sentenza del merito, senza che nelle more il quantum possa essere compromesso irrimediabilmente dal tempo necessario all’accertamento dell’an, e senza che dunque ricorra il periculum in mora necessario all’accoglimento di una domanda degli editori ricorrenti all’inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. dell’utilizzo da parte delle emittenti resistenti del repertorio affidato dagli editori ricorrenti alla SIAE (Trib. Milano, ordinanza 3 marzo 1992, Aida 1992, 93/1).