23. Merchandising

Ai sensi dell’art. 12 l.a. l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare il proprio personaggio in ogni forma e modo ed in particolare di sfruttarne la notorietà a fini di merchandising e di pubblicità (Trib. Milano 14 giugno 2005, Giud. De Sapia, Mediaset s.p.a. c. Phoenix s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.23).

E’ inadempiente al contratto il sublicenziatario dei diritti d’autore relativi ad un personaggio che violi la clausola contrattuale che vieti l’utilizzo di immagini del personaggio non approvate ex ante dal sublicenziante (Trib. Milano 14 giugno 2005, Giud. De Sapia, Mediaset s.p.a. c. Phoenix s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.23).

Lo sfruttamento a fini di merchandising della raffigurazione grafica di un personaggio dei fumetti che non sia stato autorizzato dall’autore delle sceneggiature e dei testi delle strisce è illecito, poiché la mera rappresentazione grafica richiama inevitabilmente anche le caratteristiche e la personalità complessiva del personaggio, che si manifestano attraverso la sua fisionomia ed il suo comportamento, determinati anche dalla sceneggiatura e dai testi (Trib. Milano, 27 maggio 2002, Aida 2003, 919/3).

L legittimato passivo ad un’azione cautelare per contraffazione di diritti patrimoniali d’autore su un personaggio di fantasia la società che partecipa all’ìllecito costituito dalla produzione e dalla vendita di capi di abbigliamento riproducenti il personaggio protetto: e sia pure con una partecipazione integrata dal fatto che i capi ora detti provengono da un produttore che è licenziatario del marchio e si avvale della collaborazione stilistica della società ora detta (Pret. Milano, 28 settembre 1992, Aida 1992, 114/1).