22. Cessione e licenze

Qualora la volontà delle parti fosse orientata a stabilire un collegamento negoziale tra la vendita di un pc e la concessione in licenza del relativo sistema operativo, di modo che l’acquirente non potrebbe trattenere l’uno e rifiutare al contempo l’altra chiedendo il rimborso parziale del prezzo, l’accordo urterebbe per più versi con la disciplina di tutela della libertà di scelta del consumatore finale e di concorrenza tra imprese (Cass. 11 settembre 2014 n. 19161, Aida 2015, 1653/3).

Viola il diritto d’autore il licenziatario che, in costanza di un contratto di fornitura di fotografie, utilizzi le fotografie per prodotti editoriali diversi da quelli pattuiti senza munirsi del consenso scritto del licenziante (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 22 gennaio 2014, Aida 2015, 1676/1).

Pone in essere un atto di violazione del diritto d’autore, e non semplicemente un inadempimento contrattuale, il licenziatario del diritto di pubblicare e distribuire prodotti editoriali su un circuito commerciale (nella specie, dell’editoria scolastica) che li distribuisca invece su un circuito diverso (nella specie, nelle edicole come allegati a quotidiani) (Cass. Sez. I civile 13 agosto 2015 n. 16832, Aida 2015, II.18/2).

La clausola di garanzia contenuta in un contratto di cessione dei diritti d’autore relativa all’inesistenza di diritti di terzi sull’opera ceduta ricalca il contenuto della garanzia per evizione, costituisce un effetto naturale del contratto e non può mai qualificarsi vessatoria (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa 21 maggio 2012, Aida 2015, II.30/2).

L’acquisto del diritto di diffondere un film via internet non è opponibile a chi sia licenziatario esclusivo dello stesso diritto in forza di un titolo anteriore (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 1 giugno 2011, Giud. Izzo, Aida 2014, 1606/2).

L’emittente televisiva che stipuli una licenza di diritti relativi ad una telenovela e non si curi di acquisire la prova dell’acquisto dei diritti da parte dei danti causa del licenziante realizza una omissione contraria al comportamento dell’operatore avveduto e corretto che opera con competenza specifica nel settore televisivo (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/3).

La licenza stipulata da RAI con SIAE per l’utilizzo Rai del repertorio Siae di opere musicali realizzate si estende anche alla loro utilizzazione come colonna sonora di uno sceneggiato televisivo (App. Roma, 5 novembre 2012, Aida 2013, 1569/1).

Il cessionario di un ramo d’azienda non subentra nel contratto di licenza di software stipulato dal cedente l’azienda che abbia espressamente pattuito con il titolare del software l’intrasferibilità della propria posizione contrattuale di licenziatario (Cass. Sez. I civile 21 luglio 2011 n. 16041, Aida 2012, 1473/1).

La clausola di un contratto di licenza di diritti d’autore (nella specie relativi a cartoni animati) che devolve ad arbitri le controversie relative ad interpretazione ed esecuzione del contratto comporta che il decreto ingiuntivo eventualmente emesso per il pagamento dei relativi corrispettivi debba essere dichiarato nullo in sede di opposizione ove l’opponente eccepisca l’esistenza della clausola arbitrale (Trib. Bologna, Sezione IP, 21 settembre 2011, Pres. Colonna, Est. ATZORI, Primetime Animation s.r.l., c. Dynit s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.22).

L’art. 17.4 della legge 52/1996 comporta che resta valido il contratto di cessione di diritti esistenti con cui le parti abbiano concordato che la cessione opera anche per l’eventuale futura estensione dei diritti ceduti o per un prolungamento della loro durata: a condizione che questi diritti esistessero al momento della cessione (e non fossero invece già caduti in pubblico dominio) (Cass. Sez. I civile 25 novembre 2011 n. 24972, Aida 2012, 1474/3).

Il possesso di un’opera in pubblico dominio facoltizza i possessori ad utilizzarla ma non gli attribuisce alcun diritto di esclusiva (Cass. Sez. I civile 25 novembre 2011 n. 24972, Aida 2012, 1474/4).

Con il contratto di distribuzione cinematografica il produttore affida ad altri il compito di promuovere la conclusione di una pluralità di contratti con gli esercenti delle sale cinematografiche al fine di garantirne la proiezione in un determinato ambito territoriale (Trib. Roma, Sezione IP, 1 dicembre 2010, Aida 2012, 1497/1).

Il soggettista e sceneggiatore di un film non può chiedere a chi abbia stipulato con il suo produttore un contratto di distribuzione cinematografica il risarcimento dei danni ex contractu per pretesa omissione della distribuzione (Trib. Roma, Sezione IP, 1 dicembre 2010, Aida 2012, 1497/2).

La presenza di fotografie licenziate su un sito del licenziatario anche dopo la scadenza della licenza costituisce violazione dei diritti d’autore del licenziante (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 16 novembre 2011, G.D. Orlando, Lapresse s.p.a. c. Cromografica Roma s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.22).

La trasmissione di episodi di una telenovela anche dopo la cessazione della licenza dei relativi diritti d’autore costituisce violazione di questi diritti e giustifica la domanda di condanna alla riconsegna dei supporti su cui è stata registrata la telenovela, di inibitoria e di condanna al risarcimento dei danni (Trib. Torino, Sezione IP, 18 novembre 2011,  Pres. Scotti, Est. Orlando, Delta TV Programs s.r.l. c. Triveneta s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.22).

Stipulato e terminato un contratto di (sub)licenza dei diritti relativi ad alcune fotografie tra un agente di stampa ed un editore di un giornale, la pubblicazione postcontrattuale di queste fotografie sulle pagine web del sito di un giornale all’interno delle quali sono pubblicate altresì le notizie del giorno in cui avviene la consultazione e di banner pubblicitari aggiornati al medesimo giorno (costituisce violazione dei diritti d’autore del fotografo e) non è consentita dalla clausola contrattuale secondo cui “anche dopo la cessazione del contratto” l’editore ha “facoltà di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine già pubblicate” (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 26 marzo 2012, G.I. Vitrò, Lapresse s.p.a., c. Poligrafici Editoriale s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.22).

Quando l’impresa A attribuisce a B una licenza di diritti d’autore relativi a film; questa licenza si risolve ex art.1454 c.c. per diffida ad adempiere non eseguita; A stipula con B (una transazione ed) una nuova licenza; anche questa si risolve per inadempimento di B; A stipula poi con C una licenza dei medesimi film; ancora successivamente B stipula con D una sublicenza dei medesimi film; l’acquisto di D non è opponibile a C (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 2 aprile 2009, Aida 2011, 1396/1).

Risponde di inadempimento contrattuale il titolare dei diritti di utilizzazione economica di un’opera cinematografica per il cosiddetto canale edicola che, dopo aver concesso detti diritti in licenza esclusiva ad un certo soggetto per un determinato periodo, conceda altra licenza ad un terzo per la vendita della medesima opera nelle edicole in abbinamento alle testate dallo stesso edite, per un periodo parzialmente sovrapponibile al primo (Trib. Milano, Sezione IP, 26 settembre 2009, Pres.Est. de Sapia, Edigamma Publishing s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Editrice La Stampa s.p.a., Digital Studio Production s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.22).

Il mancato pagamento del minimo garantito entro la scadenza indicata nel contratto non procura la risoluzione ex art. 1457 c.c. qualora non risulti che il termine è stato pattuito come essenziale nell’interesse del licenziante (Trib. Milano, Sezione IP, 25 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Vegas Multimedia s.r.l. c. Bo Casper Entertainment s.r.l. c. Mondo Home Entertainment s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.22).

Il licenziante che non consegni al licenziatario i materiali necessari per lo sfruttamento dell’opera (nella specie costituita da un film) e conceda anzi ad un terzo l’esercizio degli stessi diritti di utilizzazione impedisce alla controparte il godimento della licenza ed ha quindi l’obbligo di risarcire i relativi danni (Trib. Milano, Sezione IP, 25 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Vegas Multimedia s.r.l. c. Bo Casper Entertainment s.r.l. c. Mondo Home Entertainment s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.22).

Il contratto di cessione dei diritti di riproduzione (oltre che di sincronizzazione) concluso direttamente dall’autore dell’opera con un utilizzatore è valido poiché ai sensi dell’art. 180 co. 4 l.a. l’esclusività di poteri concessa alla SIAE non pregiudica la facoltà spettante all’autore di esercitare direttamente i diritti a lui riconosciuti dalla l.a. (App. Milano, Sezione IP, 26 febbraio 2010, Aida 2011, 1413/3).

Risponde di illecito extracontrattuale l’editore che, a seguito di un contratto stipulato con il licenziatario per lo sfruttamento economico nel settore home video di un’opera cinematografica, ne abbia commercializzato le copie in abbinamento ad una propria rivista successivamente alla scadenza del termine fissato nel contratto di licenza fra il suo dante causa e il titolare dei diritti di utilizzazione sull’opera (App. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2010, Aida 2011, 1415/1).

Il ricorrente che alleghi di avere acquistato in via derivativa i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film e chieda un provvedimento cautelare ex art. 700 per ricevere i materiali del film dalla società che li ha in deposito ha l’onere di provare la legittimità del suo acquisto attraverso una serie ininterrotta di passaggi sino a risalire ad un acquisto a titolo originario; non offre questa prova quando l’atto di acquisto corrispondente ad uno degli anelli precedenti della catena richiama un precedente atto di acquisto da parte di altro soggetto di cui non risulta tuttavia prova in giudizio; e non può provare il proprio acquisto con la trascrizione del relativo contratto al pubblico registro cinematografico tenuto dalla Siae (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 29 maggio 2008, Aida 2010, 1328/1).

Quando un fotografo professionista abbia trasmesso un certo quantitativo di fotografie ad un editore perché quest’ultimo scelga tra esse quelle più idonee per la riproduzione a stampa su riviste verso un corrispettivo per la cessione dei relativi diritti, l’editore ha un’obbligazione di risultato di restituire al fotografo le fotografie non scelte e di custodirle sino alla restituzione; non può avvalersi a questo fine di un vettore ove ciò non sia specificamente pattuito con il fotografo; e non può prevalersi dell’art. 1510 co.2 c.c. che riguarda soltanto la vendita di cose mobili (Trib. Milano, 23 luglio 2001, G.U. Marangoni,  Maurizio Fraschetti c. Touring Editore s.r.l., SDA Express Courier s.p.a., The Sea Insurance Company Ltd, Aida 2003, Repertorio I.22).

Quando l’attore ha provato la sua titolarità dei diritti d’autore azionati mediante il titolo in virtù del quale li ha acquistati e la convenuta, che contesta l’idoneità del titolo al trasferimento del diritto in quanto assume che sia stato stipulato a non domino, a dover provare la circostanza impeditiva (Trib. Roma, 28 marzo 2002, Giud. Izzo, Marzi c. P.A.C. s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.22).

Nel caso che il titolare del diritto d’autore su una compilazione di informazioni di agevole acquisizione rifiuti licenze di sfruttamento economico della propria opera per la realizzazione di prodotti concorrenti ai propri non sussiste il fumus boni iuris per l’emanazione di una misura cautelare della Commissione CE per violazione dell’art. 82 Tr. CE. (Tribunale di primo grado, ordinanza 26 ottobre 2001, in causa T-184/01, Aida 2002, 815).

Le due società convenute da un artista, che alleghino di essere secondo e rispettivamente terzo avente causa dei diritti dell’attore relativi alla sua interpretazione di opere musicali nell’ambito di una band di cui era parte, hanno l’onere di provare per iscritto ex art. 110 l.a. anche il primo accordo di cessione dei diritti dell’artista al primo preteso avente causa (nella specie le convenute avevano provato soltanto l’accordo tra gli altri quattro componenti della medesima band ed il primo avente causa, ed i due contratti successivi di trasferimento dei diritti dal primo al secondo e rispettivamente al terzo avente causa) (App. Milano, 19 ottobre 2001, Aida 2002, 861/1).

La società legittimata dalla Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) a rappresentare quest’ultima nella gestione diretta dei programmi promozionali, pubblicitari e di immagine del campionato italiano di Formula 3 può concludere con un’emittente televisiva un contratto che attribuisca a quest’ultima il diritto esclusivo di riprendere e mandare in onda le riprese delle gare del campionato: con un contratto che può essere concluso ex art. 1327 c.c. nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione da parte dell’emittente (Trib. Roma, 12 luglio 2001, Aida 2002, 853/1).

La richiesta del licenziante di una testata di essere autorizzato a provvedere personalmente alla diffusione dei numeri editi dal licenziatario prima della cessazione della licenza non può essere accolta perché concretizzerebbe una licenza legale relativa ad un bene prodotto dal licenziatario ed oggetto di un suo contributo creativo autonomo (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/6).

Quando il contratto di edizione sia stipulato dal cessionario dei diritti economici dell’autore, il consenso alla cessione del medesimo non deve provenire dall’autore ma dal cessionario dei suoi diritti che ha stipulato il contratto di edizione (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 805/1).

Il periodico cessionario in esclusiva per l’Italia dei diritti di utilizzazione di un’intervista giornalistica non è legittimato ad agire ex art. 65 ultima parte l.a. contro il periodico concorrente che abbia utilizzato la medesima intervista senza indicare la fonte giornalistica (App. Milano, 23 gennaio 2001, Aida 2001, 800/1).

La mancata consegna dei masters di opere cinematografiche dal licenziante al licenziatario dei relativi diritti di utilizzazione home video costituisce un inadempimento di contratto che se accompagnato da colpa (come nella specie) obbliga il licenziante a risarcire al licenziatario i danni (Trib. Milano, 28 settembre 2000, G.U. Roda Bogetti , Eagle Pictures s.r.l. c. Paneurope s.r.l., Bennati Alessandra, Aida 2001, Repertorio I.22).

Le regole relative alle licenze legali a favore della RAI previste dagli artt. 52, 56 e 60 l.a. sono norme eccezionali giustificate dalla natura e dai fini della radiodiffusione come servizio pubblico riservato allo stato, e non sono dunque applicabili alle emittenti private (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/2).

Il codice sorgente è opera dell’ingegno diversa e protetta separatamente dal relativo programma esecutivo; onde il contratto di licenza di software esecutivo non si estende anche al relativo codice sorgente, in difetto di specifica pattuizione delle parti; onde non può essere accolta la domanda di risoluzione (per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta) di un contratto di licenza di programma esecutivo, per mancata fornitura del codice sorgente da parte licenziante, quando la licenza non si estende anche al codice sorgente (Trib. Roma, 31 gennaio 2000, Pres. DEODATO, Est. DE MASI, Centro Servizi Visipo s.a.s. c. Progmatica di De Angelis e C. s.n.c., Aida 2000, Repertorio I.22).

La mancata documentazione in atti che la polizia giudiziari abbia accertato se l’imputato di violazione dell’art. 171bis l.a. abbia acquisito le licenze d’uso relative ai programmi per elaboratore in suo possesso non consente di escludere che la detenzione dei predetti programmi fosse del tutto lecita. (Trib. minorenni Cagliari, 26 gennaio 2000, Pres.Est. De Nicola, Imp. J.L, Aida 2001, Repertorio I.22)

La softwarehouse che stipulato un contratto di licenza quinquennale di software dichiari di cessare con due anni di anticipo dall’assicurare la funzionalità del software e la sicurezza dei dati correlativi realizza un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto e la sua condanna al risarcimento dei danni (Trib. Milano, 8 luglio 1999, Aida 2001, 752/1).

Lo schema della vendita di diritti d’autore non è incompatibile con la circostanza che il corrispettivo sia previsto non in un prezzo unitario ma in una percentuale sul corrispettivo delle future vendite degli esemplari della riproduzione fonomeccanica dell’opera (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/5).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

Quando il contratto tra il produttore cinematografico e l’artista stabilisca le modalità di realizzazione della pubblicità del film ed obblighi il produttore a segnalare ai propri aventi causa i relativi impegni pubblicitari, l’emittente che acquisti il diritto di trasmissione televisiva del film al termine di una lunga catena di passaggi di quest’ultimo non risponde di inadempimento contrattuale delle obbligazioni pubblicitarie previste dal contratto produttore/artista ove l’emittente abbia allegato di non conoscerla e l’artista non abbia provato fossero note all’emittente (Trib. Roma, 21 luglio 1997, Aida 1998, 534/1).

I diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica fanno capo anzitutto all’organizzatore della produzione, e possono essere acquistati da terzi in virtù di regolari conti‑atti di cessione o di licenza risalenti senza soluzione di continuità al produttore cinematografico (Trib. Roma, 12 dicembre 1996, Pres. Bucci, Est. CAIAZZO, Giada Intemational Company s.r.l., Filmauro s.r.l., RCS Editori s.p.a. c. Avel Video s.r.l., Niger Film Coop. s.p.a., Aida 1997, Repertorio I.22).

Ad un accordo sulla cessione di diritti d’autore privo di un’intesa sul compenso comunque previsto non sono applicabili le disposizionì che la legge talora contempla per alcuni tipi di contratto (artt. 1474, 2225 e 2233 c.c.), in quanto sono logica nella prassi contrattuale dei tipi in questione e nella generalizzazione di quei rapporti nell’ambito della vita sociale (e ciò anche in relazione al contenuto economico, di regola alquanto modesto) (Trib. Milano, 31 ottobre 1996, Aida 1997, 476/2).

Quando un artista interprete di un filmato pubblicitario cede i diritti di utilizzazione del filmato per un anno per un corrispettivo determinato, ed attribuisce al cessionario un diritto potestativo di utilizzare il filmato anche oltre il termine annuale pattuito, verso tuttavia un corrispettivo che le parti si riservano di determinare in seguito pattiziamente, in mancanza di questa determinazione il corrispettivo per l’ulteriore utilizzazione può essere determinato dal giudice anche d’ufficio ex artt. 2225 c.c. e meglio ancora 80 l.a. in una somma, che deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data della sentenza ma non deve essere rivalutata (trattandosi di una determinazione ope iudicis di un debito di valuta) (App. Milano, 10 maggio 1996, Aida 1996, 427/1).

La cessione in esclusiva dei diritti di trasmissione televisiva non può essere ritenuta in se incompatibile con le norme antitrust; un contratto di esclusiva assume valenza abusiva quando, rispetto alle esigenze dell’industria in cui opera il titolare del diritto, determina ostacoli alla concorrenza artificiali ed ingiustificati (Autorità 8 febbraio 1996 provvedimento n. 3605, Aida 1996, 434/4).

Non ricorre una coproduzione cinematografica, che secondo l’art. 19 legge 1213/1965 in linea di principio esclude la nazionalità italiana del film, quando il produttore italiano abbia attribuito ad un soggetto estero facoltà e poteri che gravitano in un momento temporale successivo alla produzione del film, e precisamente attribuiscono al soggetto estero diritti esclusivi di distribuzione del film in tutto il mondo, ad eccezione dell’Italia e delle ex colonie italiane: e la riconoscibilità del rapporto allo schema del contratto di cessione di diritti cinematografici non è esclusa né dal diritto attribuito al distributore di ritagliare e rimontare il materiale cinematografico secondo le esigenze e le necessità di doppiaggio e di programmazione nei diversi paesi; né dalla clausola secondo cui l’attuale attore protagonista del film sarà pagato all’estero a cura del distributore, quando il distributore sia esclusivista delle prestazioni dell’attore ed il pagamento del protagonista rappresenti d’altro canto una posta del complessivo regolamento negoziale attuato tra produttore e distributore (Cons. stato 2 gennaio 1996 n. 6, Aida 1996, 375/1).

La disciplina generale della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno contenuta negli artt. 107‑114 l.a. è certamente suscettibile di integrazione ad opera di altre norme che, benché inserite nelle disposizioni particolari, abbiano una portata di carattere generale. Tale carattere di generalità è proprio delle norme relative alla tutela morale dell’autore ex artt. 142 e 143, e di quelle riguardanti la trasmissione del diritto di utilizzazione a causa di morte (art. 121 l.a.), ma non può essere attribuito alla regola dell’art. 122 l.a. relativa alla durata del contratto di edizione per le stampe (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/8).

Gli artt. 180 co. 5 l.a. e 59 r.a. non impongono che la trasmissione dei diritti d’autore avvenga esclusivamente in forza di contratti di durata (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/6).

La clausola di un contratto di licenza di diritti d’autore, che prevede l’automatica cessazione della sublicenza alla cessazione della licenza principale per qualsiasi causa, integra gli effetti di una condizione risolutiva, coerente con la natura del contratto di sublicenza editoriale che attribuisce al licenziatario un diritto nuovo che discende necessariamente da quello attribuito al licenziatario‑sublicenziante (Cass. 17 maggio 1995 n. 5391, Aida 1996, 371/3).

La questione relativa all’inefficacia di un contratto di licenza di diritti d’autore per avveramento di una sua condizione risolutiva riveste carattere pregiudiziale rispetto alle questioni relative all’utilizzazione dei sublicenziatari: e precisamente la prima questione è connessa ex art. 4 n. 3 c.p.c. alle seconde, onde sussiste la giurisdizione italiana rispetto alla prima quando sussiste per le seconde (Cass. 17 maggio 1995 n. 5391, Aida 1996, 371/2).

Nei rapporti tra Italia e Regno Unito, la cui adesione alla convenzione di Bruxelles èstata ratificata il 26 novembre 1986 ed è divenuta produttiva di effetti in questo stato l’l gennaio 1987, le disposizioni della convenzione relative alla giurisdizione non sono applicabili alle controversie già pendenti prima di questa data: e l’esistenza di una clausola di un contratto di licenza di diritti d’autore attributiva di giurisdizione al giudice italiano non può fondare questa giurisdizione ex art. 17 della convenzione (Cass. 17 maggio 1995 n. 5391, Aida 1996, 371/1).

La disciplina prevista per le fotografie non creative ed in particolare l’art. 89 l.a. si estendono anche alle c.d. opere fotografiche (App. Milano, 7 marzo 1995, Aida 1995, 351/1).

Il diritto italiano non impone alcun obbligo di indicare il licenziatario di diritti di utilizzazione di un’opera cinematografica sulle copie che la riproducono, e pertanto non costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. la mancata indicazione del licenziatario da parte del contraffattore (Trib. Roma, 8 febbraio 1995, Aida 1995, 346/2).

Il licenziatario di diritti d’autore relativi alla produzione e distribuzione di un’opera cinematografica su videocassette ha diritto a ricevere a titolo di danni, da chi produca e venda senza sua autorizzazione videocassette con la medesima opera cinematografica, una somma calcolata moltiplicando il margine di guadagno del licenziatario per ciascuna copia da lui realizzata per il numero di esemplari venduti dal contraffattore, ed attualizzando tale somma per tener conto della svalutazione intervenuta dalla data dell’illecito alla sentenza di condanna (Trib. Roma, 8 febbraio 1995, Aida 1995, 346/1).

La licenza relativa ad un diritto patrimoniale d’autore si presume non esclusiva (Trib. Torino, 24 novembre 1994, Aida 1995, 336/3).

L’attore che allega di aver acquistato per contratto un altrui diritto di autore e lamenta la sua violazione da parte di un terzo ha l’onere di provare che il proprio acquisto è anteriore al fatto lamentato (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/5).

Quando l’agenzia fotografica cede all’editore di un periodico i diritti relativi a fotografie che ritraggono una persona, la mancata formulazione di espresse riserve o limitazioni da parte dell’agenzia non significa positiva affermazione del consenso della persona ritratta alla pubblicazione della sua immagine (App. Milano, 20 maggio 1994, Aida 1996, 377/3).

La facoltà dell’utente autorizzato di riprodurre e modificare il programma, al fine di renderlo interoperativo con altri programmi, non può essere limitata all’ambito di programmi dello stesso livello, operativo o applicativo, con conseguente esclusione dell’interoperatività di programmi applicativi con sistemi operativi (Trib. Milano, 25 ottobre 1993, Aida 1995, 312/3).

Anche le attività di conversione del programma possono rientrare tra gli atti necessari per l’uso del programma conforme alla sua destinazione che il legittimo acquirente ha la facoltà di porre in essere ex art. 64‑ter n.I l.a. (Trib. Milano, 25 ottobre 1993, Aida 1995, 312/2).

Quando il contratto di licenza d’uso del software attribuisce all’utente la facoltà di usare il programma su macchine di diverso tipo, consentendo a tal fine anche di modificare il programma fornito e di inserirlo in altri programmi, ferma la titolarità del fornitore su tutte le copie del programma fatte dall’utente comprese traduzioni e copie parziali realizzate nell’ambito delle modifiche, non costituisce violazione del diritto d’autore sul software l’attività di conversione del programma per il suo funzionamento da uno ad altro sistema eseguita da un terzo per conto dell’utente autorizzato (Trib. Milano, 25 ottobre 1993, Aida 1995, 312/1).

Quando un fotografo abbia ceduto ad un editore un fotocolor per il suo utilizzo quale elemento di un’opera collettiva, senza alcuna pattuizione aggiuntiva circa modalità specifiche di redazione o particolare veste grafica dell’opera, non sussiste alcuna violazione dei suoi diritti quando l’editore cede i propri diritti sull’opera ad altro editore, che la ripubblichi e la distribuisca senza alcuna modificazione che non sia relativa al formato, alla qualità della carta ed alla copertina (Trib. Milano, 29 aprile 1993, Pres. Est. CIAMPI, Roberto Meazza c. Touring Club Italiano, Aida 1993, Repertorio I.22).

L’art. 61 l.a. riconosce all’autore la facoltà di poter sfruttare la propria opera con contratto di cessione dei suoi diritti, in cui può essere previsto il noleggio e non la vendita o viceversa (Pret. Torino, 10 luglio 1991, Aida 1992, 54/2).