20. Contratto di rappresentazione

La clausola penale inserita in un contratto tra un artista ed un organizzatore di spettacoli relativo ad una tournée dell’artista, e secondo cui “in caso di mancata esecuzione senza giusta causa anche di una soltanto delle rappresentazioni” dell’artista l’organizzatore “avrà diritto ad una penale pari all’importo totale del contratto”, non può essere considerata clausola vessatoria ex art. 1341 c.c., non è ad ammontare indeterminato, ma può essere ridotta equitativamente quando (come nel caso di specie) l’artista abbia eseguito 25 concerti sui 60 previsti (Trib. Milano, Sezione Lavoro, 30 settembre 2005, Giud. Punzo, Faremusica s.r.l. c. Gianluca Grignani, Aida 2006, Repertorio I.20).

Le norme in tema di edizione e rappresentazione prevalgono sui principi del codice civile in quanto poste a presidio del creatore dell’opera dell’ingegno considerato meritevole di una tutela rafforzata a fronte anche dell’altrui potere economico imprenditoriale (Trib. Milano, 9 gennaio 2004, Aida 2004, 996/1).

Viola il diritto morale d’autore ex art. 20 I.a. la pubblicazione di una trascrizione di un corso di lezioni universitarie caratterizzata da errori pregiudizievoli della reputazione dell’autore (Trib. Milano, 16 aprile 1998, Aida 1998, 564/4).

I contratti con la pubblica amministrazione debbono avere forma scritta ad substantiam e sono in mancanza affetti da nullità rilevabili d’ufficio ex art. 1421 c.c.: e tanto vale anche per i contratti di noleggio di spartiti di opere musicali e di licenza di diritti e rappresentazione di opera (nella specie: al Teatro regio di Torino, qualificato dalla sentenza all’epoca dei fatti come pubblica amministrazione) (20 App. Torino, 16 marzo 1998, Aida 1999, 604/1).

L’art. 132 l.a. per il contratto di edizione e l’art. 136 l.a. per il contratto di rappresentazione sono esplicitazioni di una regola generale per cui il beneficiario di concessioni d’uso dei diritti patrimonialí d’autore non può sostituire altri a sé, se non per autorizzazione dell’autore (Trib. Torino, 24 novembre 1994, Aida 1995, 356/4).

Il procuratore italiano di un agente statunitense di un autore giapponese, che abbia concluso in nome e per conto dell’agente un contratto di rappresentazione [di cessione di diritti di rappresentazione] dell’opera giapponese non è legittimato passivo alle azioni contrattuali del teatro (App. Milano, 9 novembre 1993, Pres. LOI, Est. RORDORF ‑Teatro del Mimodramma s.r.l. c. Connie Ricono, Aida 1994, Repertorio I.20).