2. Opere protette

Anche un’opera realizzata a ricamo può trovare tutela secondo la legge sul diritto d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 28 ottobre 2010, Pres. Est. Tavassi, Di Stasi Giulia c. Edizioni Mimosa s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2).

Non è tutelabile come opera dell’ingegno il format televisivo che si limiti ad indicare l’oggetto da trattare, i mezzi espressivi da utilizzare e gli interpreti da impiegare, e sia perciò privo dei necessari requisiti di compiutezza espressiva (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 agosto 2010, G.D. de Sapia, Biassoni c. Digicast s.p.a., Silvestri, TV Silvestri Produzioni s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.2).

Per poter essere qualificato come opera dell’ingegno un format relativo ad un gioco televisivo deve necessariamente contenere, oltre all’idea originale, anche una rappresentazione con dettagliata successione dei comportamenti predeterminati di tutti i soggetti dello svolgimento previsto del gioco: ed al contrario non è tutelabile come opera dell’ingegno una mera traccia contenuta in una descrizione assolutamente sommaria del programma senza alcuno sviluppo originale e senza previsione concreta dello svolgimento, che rimesso all’estro del conduttore ed alle improvvisazioni e spontaneità dei partecipanti (Trib. Roma, Sezione IP, 9 novembre 2007, Pres. Marvasi, Est. Meloni, Stefania Rossella Grassi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Antonio Ricci, Teodoro Mammucari, Alessandro Meazza, Paolino T. Orsini, Lorenzo Beccati, Aida 2009, Repertorio I.2).

Non ha i necessari caratteri della creatività e dalla novità un format di un gioco televisivo che è incentrato su temi ormai noti e sfruttati (nella specie: il gioco consisteva nell’indovinare l’identità di un personaggio famoso nascosto tra il pubblico), mentre per le modalità di attuazione riprende soluzioni ormai adottate da numerosi altri show simili (Trib. Roma, Sezione IP, 9 novembre 2007, Pres. Marvasi, Est. Meloni, Stefania Rossella Grassi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Antonio Ricci, Teodoro Mammucari, Alessandro Meazza, Paolino T. Orsini, Lorenzo Beccati, Aida 2009, Repertorio I.2).

Il diritto d’autore proteggere l’opera dell’ingegno quale estrinsecata in una determinata forma e non l’idea in sé e per sé anche se originale, che una volta espressa in una determinata forma diviene di pubblico dominio (Trib. Roma, Sezione IP, 24 gennaio 2008, Aida 2009, 1284/2).

Un nuovo layout di una rivista può essere protetto dal diritto d’autore soltanto se sia dotato di creatività sufficiente: ed il relativo giudizio deve essere condotto con riguardo non alla grafica precedente della rivista ma in generale e considerando lo specifico settore di riferimento della pubblicazione (Trib. Milano, 7 marzo 2008, Aida 2009, 1286/1).

La tutelabilità di un’opera dell’ingegno presuppone necessariamente un elemento rappresentativo materiale dell’idea creativa oggettivamente estrinsecata dal suo autore e come tale apprezzabile dal pubblico (Trib. Roma, Sezione IP, 13 gennaio 2009, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Pietro Bovesecchi c. Publistar 2002 s.r.l., Franco Lattanzi, Aida 2009, Repertorio I.2).

Il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali, ma soltanto il modo in cui un’idea viene espressa, cioè la forma dell’opera (Trib. Torino, ordinanza 25 maggio 2009, Aida 2009, 1313/1).

Il valore artistico di un’opera può sussistere anche quando l’autore non ne sia consapevole (Trib. Milano, 10 febbraio 2007, Pres. Est. Migliaccio, Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. c. Flos s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.2).

La protezione dell’intervista quale opera dell’ingegno riguarda soltanto la forma espressiva elaborata dal giornalista, e non può comprendere una sorta di esclusiva sul personaggio pubblico intervistato o sulle notizie che le sue dichiarazioni portano a conoscenza del pubblico (App. Milano, 31 agosto 2007, Aida 2008, 1230/2).

E’ creativo e proteggibile in base al diritto d’autore un disegno che propone una specifica caratterizzazione grafica del muso di un cane (Trib. Milano, ordinanza 22 aprile 2008, 1246/1).

Uno schema di progetto editoriale identificato da una particolare denominazione che si esaurisce nel riferimento alla propria produzione letteraria, secondo un particolare schema evolutivo, ma in assenza di altra specificazione o indicazione, non costituisce opera dell’ingegno tutelabile (Trib. Milano, 3 gennaio 2006, Aida 2006, 1111/1).

Non ha carattere creativo una banca dati on line che contiene tutti i materiali pubblicati da una rivista giuridica on line e per la quale la ricerca per materia è consentita da uno qualsiasi dei software che prevedano la ricerca per parole testuali (Trib. Roma, ordinanza 11 febbraio 2004, G.I. Orlandi, Virga c. Istituto Poligrafico, Zecca dello Stato s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.2.).

La pagina web è tutelabile quale opera dell’ingegno di natura multimediale (Trib. Bologna, ordinanza 8 marzo 2004, Giud. Sbariscia, Datamarche s.r.l. c. C.S. Bionet s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2).

Costituisce opera dell’ingegno protetta in quanto tale il sistema di insegnamento caratterizzato da originalità quanto alla forma ed al metodo didattico (Trib. Roma, 4 giugno 2004, G.D. Muscolo, The Shenker Method s.r.l. c. The Schenker Institute of English s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2).

Deve essere rigettata una domanda proposta dall’autore di un libro ancora in via di pubblicazione e rivolta ad impedire l’inserzione in un film di prossima realizzazione «di dati, informazioni, notizie sui fatti, episodi, persone coinvolte nelle vicende descritte e contenute nel libro», e cioè ad ottenere una inibitoria dell’utilizzo di elementi costituenti solo il contenuto e non anche la forma espressiva del libro del ricorrente (Trib. Roma, 5 luglio 2004, G.D. Iofrida,Piero Antonio Cau c. Federico Pacifici, Metafilm s.r.l., Laura Cafiero, Beatrice Scarpato Aida 2005, Repertorio I.2).

Non è protetta da diritto d’autore, per difetto di creatività, una realizzazione grafica che esprime l’idea dell’attività antiossidante e stabilizzatrice delle membrane biologiche svolta dalla vitamina E con elementi grafici assolutamente usuali nella letteratura scientifica (Trib. Milano, 3 settembre 2004, Giud. Gandolfi, Hulka s.r.l. c. Abiogen Pharma s.p.a., Aida 200, Repertorio I.2).

Non rientrano tra le opere protette ex art. 1 l.a. né la semplice enunciazione di una traccia tematica per un futuro periodico suscettibile di innumerevoli e diversi svolgimenti rappresentativi né la selezione, tra le possibili espressioni grafiche usuali nel settore di riferimento, di quella più confacente al futuro periodico (Trib. Milano, 16 novembre 2004, Giud. Gandolfi, Corvino Antonio c. Ultrocchi Marco, Banders s.r.l.).

Le sequenze di suoni (nella specie: le prime nove note di Für Elise di Beethoven ed altre sequenze di note musicali) sono registrabili come marchi qualora siano suscettibili di riproduzione grafica (Corte CE, 27 novembre 2003, in causa C-283/01, Aida 2004, 954/1).

Uno scritto (nella specie di alcune centinaia di pagine) contenente “manualistica”, “procedure” e “modulistica” relative al sistema di qualità aziendale di un’impresa munita di certificazione EN ISO 9001 non appare in concreto opera tutelata dalla legge 633/1941: e conseguentemente non può essere accolta la richiesta di distruzione di un documento prodotto a ricalco da imprenditore concorrente (Trib. Mantova, ordinanza 11 aprile 2002, Pres. Villani, Est.  Pini Bentivoglio, Tacom s.a. c. Carton Spout s.r.l., Roberto Gagliardoni, Aida 2003, Repertorio I.2).

L’applicazione (nella specie: inter partes) della legge 633/1941 ai risultati di un lavoro intellettuale non può derivare dalla volontà negoziale delle parti contraenti ma soltanto dalla creazione di un’opera dell’ingegno, posta in essere da soggetto ed assunta dalla legge come fatto costitutivo del diritto d’autore (Trib. Roma, ordinanza 12 aprile 2002, Aida 2003, 913/1).

La legge 633/1941 tutela l’opera dell’ingegno in quanto estrinsecata in una determinata forma e non l’idea in sé e per sé anche se originale, perché quando si sia espressa in una determinata forma l’idea diviene di pubblico dominio nel suo contenuto intellettuale, e da quel momento tutti possono utilizzarla col solo limite di non riprodurre la forma in cui si è concretizzata [nella specie il tribunale ha negato la tutela d’autore ad un’idea/un progetto di collana multimediale per la presentazione dell’eredità storica, culturale e religiosa del popolo siro-aramaico e la sua diffusione in tutto il mondo, e precisamente ad un progetto che descriveva soltanto gli aspetti tecnici della collana (i formati, il numero di videocassette, il tipo di commercializzazione, e così via)]( Trib. Roma, ordinanza 12 aprile 2002, Aida 2003, 913/2).

La tutela della parodia (nella specie: satirica) quale opera autonoma esclude che essa possa costituire violazione dei diritti morali dell’autore dell’opera parodiata (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 804/3).

L’opera parodistica (nella specie: satirica) non costituisce mera elaborazione creativa ex art. 4 l.a. (che necessiterebbe del preventivo consenso dell’autore dell’opera originaria), a motivo del rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che la parodia riveste rispetto all’opera di derivazione che ne impedisce l’assimilazione alle ipotesi di trasformazione che rispettino il nucleo ideologico dell’opera di riferimento: e correlativamente ha invece natura di opera autonoma, in quanto implicante comunque una (sia pur modesta) attività creativa, e dunque una protezione ex artt. 1 e 2 l.a. in quanto dotata di propria autonoma idividualità (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 804/2).

La trasformazione di un film muto in sonoro che abbia richiesto la sonorizzazione dei dialoghi, l’introduzione di una colonna sonora musicale e di nuove scene, la modifica di altre già esistenti, dei dialoghi e della sceneggiatura è proteggibile autonomamente quale rielaborazione del film originario. (App. Milano, 19 dicembre 2000, Pres. Serianni, Est. Bichi, Eclecta s.r.l. c. Filmverhuurkantoor de Dam B.V., Aida 2001, Repertorio I.2).

È tutelabile quale opera dell’ingegno lo studio di un «piano colore» del territorio comunale di Canelli, elaborato a seguito di un esame storico letterario dell’utilizzo dei colori dell’architettura locale quale emerge dalle opere di scrittori e storici della zona, e tenendo conto della necessità di armonizzare le tinte con il paesaggio e con la tipologia architettonica degli edifici (Trib. Milano, 16 novembre 2000, Aida 2001, 790/1).

Un format televisivo non è protetto dal diritto d’autore (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, G.U. Roda Bogetti, Salvatore Moscato c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., RTI Reti Televisive Italiana s.p.a.), Liliana Ventulini Aida 2001, Repertorio I.2).

Una cartina geografica può avere carattere creativo ed essere protetta dal diritto d’autore: fermo restando che l’oggetto del diritto esclusivo non è il soggetto rappresentato, ma la forma espressiva che l’autore gli ha dato (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/2).

I disegni e le opere grafiche non rientrano tra quelle protette dal titolo II l.a., ed ai quali solo si riferisce l’art. 106 co.2 l.a., sicché l’omesso deposito non incide in alcun modo sui relativi diritti d’autore (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/5).

Possono essere protetti come opera dell’ingegno dei disegni concepiti per illustrare pubblicazioni di ricette per cucina che, pur avendo uno stile consueto soprattutto nelle pubblicazioni culinarie, hanno un’apprezzabile singolarità nelle modalità rappresentative dei prodotti, un apporto individuale creativo nell’associazione degli stessi con i loro componenti o con i recipienti che li contengono, un’originalità nell’esecuzione tecnica com plessiva (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/1).

E’ tutelabile come opera dell’ingegno una tabella contenente i dati delle quotazioni di borse e valute internazionali che sia originale nell’aspetto complessivo, nella forma delle immagini utilizzate come intestazioni, nel posizionamento delle stesse e nella presenza di un titolo di non indifferente qualità distintiva (Trib. Cuneo, 19 ottobre 1999, Aida 2000, 705/1).

Ove connotata dal carattere della creatività, la pubblicità rientra direttamente nella previsione dell’art. 1 l.a., non essendo sussumibile nell’elencazione esemplificativa del successivo art.2 (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/3).

La circostanza che la rappresentazione grafica per la quale è invocata la tutela d’autore sia stata realizzata in adempimento di un contratto qualificato come di agenzia pubblicitaria, anziché come di creazione di opere pubblicitarie, non è di ostacolo alla qualificazione di tale rappresentazione grafica come opera dell’ingegno (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/2).

Non è proteggibile come opera dell’ingegno uno schema di programma radiofonico, depositato alla sezione Olaf della Siae, che sia insufficiente a dare idonea e compiuta identità formale all’idea di programma che gli autori hanno inteso tutelare, e che così come è descritta dal deposito Siae sia già stata ampiamente utilizzata negli spettacoli di varietà o di satira politica e di costume (nella specie: si trattava di un programma di “radiogiornale cantato”; secondo la sua descrizione all’atto del deposito Olaf “le notizie più rilevanti di cronaca, politica, costume e sport verranno interpretate con l’ausilio di basi musicali attuali e non da cantanti professionisti”; e la descrizione era completata “a mo’ di esempio” da “due brevi testi richiamanti vicende di attualità politica da eseguirsi sul tema musicale di due note canzoni” quali “Lily Marlene e Bella ciao” (Trib. Milano, 19 luglio 1999, Aida 1999, 644/1).

I collages sono tutelabili come opere dell’ingegno (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/1).

Il personaggio televisivo di fantasia è protetto dal diritto d’autore in relazione a tutte le sue possibili modalità di utilizzazione economica (Trib. Savona, ordinanza 16 febbraio 1999, Aida 2001, 747/1).

Una tabella contenente l’elencazione alfabetica dei comuni d’Italia raggruppati per provincia e la elencazione per ciascun comune di dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta non può qualificarsi come opera dell’ingegno, sia perché destinata a soddisfare un bisogno puramente tecnico, e non estetico, sia perché priva di originalità in relazione alla forma dell’organizzazione e dell’esposizione dei dati (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Aida 1999, 628/1).

L’oralità dell’opera costituita da un ciclo di lezioni universitarie non esclude la sua protegibbilità ad opera del diritto d’autore, ma comporta il diritto esclusivo dell’autore di fissare il messaggio orale su supporto meccanico, salvo l’uso personale dei terzi ex art. 68 l.a., ed in particolare degli studenti che hanno partecipato alle lezioni (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Aida 1999, 618/2).

La lezione ed a maggior ragione un intero ciclo di lezioni universitarie costituiscono un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Aida 1999, 618/1).

La radio vaticana, ente di diritto canonico, è legittimata ad agire per la violazione dei diritti patrimoniali del papa realizzata con la produzione e distribuzione di un CD contenente la registrazione della voce del pontefice che canta un’opera musicale: violazione che d’altro canto è estranea all’ambito di applicazione degli artt. 5 e 66 l.a., anche se l’esecuzione del pontefice sia avvenuta nell’ambito di una celebrazione religiosa pubblica (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, G.I. GANDOLFI, Radio Vaticana c. Andrea Mariotti, Fabrizio Consoli, Giuseppe Troccoli, Level One s.r.l., Aida 1999, Repertorio p.763).

L’idea di realizzare un giornale telematico destinato a comparire su un sito del sistema Internet, caratterizzantesi per la possibilità offerta all’utente di accedere anche attraverso rimandi ipertestuali a prescelti servizi, trasmissioni e programmi radiofonici e televisivi della RAI, nonché per la possibilità offerta all’utente di partecipare e interagire individualmente con la redazione del giornale attraverso un apposito servizio di posta elettronica è un’opera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto di autore (Trib. Bari, 18 giugno 1998, Aida 1998, 572/1).

Il progetto di un sistema di gioco a pronostici non è protetto dal diritto d’autore perché in esso difetta l’elemento fondamentale della compiutezza formale d’espressione e rappresentazione necessario all’esistenza di un’opera dell’ingegno tutelabile (Trib. Roma, 1 giugno 1998, G.U. DURANTE, Agostino Cimei c. Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Aida 1999, Repertorio I 2).

Il diritto esclusivo dell’autore di un corso orale di lezioni universitarie si estende anche alla fissazione del messaggio orale su un supporto fisicamente idoneo alla sua riproduzione: salvo l’uso personale degli allievi che seguono le lezioni universitarie ex art. 68 l.a. (Trib. Milano, 16 aprile 1998, Aida 1998, 564/2).

Le lezioni e maxime un intero ciclo di lezioni, anche se orali, costituenti il corso universitario di un docente sono opera dell’ingegno ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 ss. l.a. (Trib. Milano, 16 aprile 1998, Aida 1998, 564/1).

L’edizione critica di un’opera musicale non può mai essere opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore nemmeno come elaborazione di carattere creativo ex art. 4 l.a., ed al contrario può formare oggetto soltanto del diritto connesso previsto dall’art. 85quater l.a. (20 App. Torino, 16 marzo 1998, Aida 1999, 604/2).

Se è vero che nel caso di corrispondenza confidenziale l’interesse dell’autore prevale su quello del destinatario poiché il bene protetto è quello della sua riservatezza e della segretezza della sua corrispondenza, nel caso di disegni contenuti nella corrispondenza epistolare (nella specie: alcuni fumetti di carattere umoristico creati da chi scrive) e qualificabili come opera dell’ingegno in senso tecnico legittimo titolare di tutti i diritti è il destinatario, al quale l’autore ha fatto dono implicito dell’opera (Trib. Milano, 5 marzo 1998, Aida 1999, 602/1).

L’elenco degli abbonati al telefono non rientra tra le opere tutelate dalla direttiva 9/96/Cee: e precisamente non è tutelata né dal diritto d’autore (per difetto del requisito della creazione intellettuale) né dal diritto sui generis (per carenza del necessario investimento rilevante) (Trib. Torino, ordinanza 16 dicembre 1997, Aida 1998, 550/1).

L’elenco telefonico ufficiale non può considerarsi opera protetta ex lege 633/ 1941 (Trib. Torino, ordinanza 17 luglio 1997, Aida 1998, 533/4).

Anche ad ipotizzare (ciò che è fortemente dubbio) la natura self executing delle norme della direttiva 9/96/Cee relative al diritto sui generis sulle banche dati, occorre attendere l’1 gennaio 1998 per discutere dell’applicabilità di queste norme ad un mero elenco alfabetico di abbonati alla rete telefonica, per la cui formazione non occorrono speciali investimenti, al di là dell’accumulo materiale, semplice, automatico, progressivo e peraltro doveroso degli estremi essenziali dei singoli contratti stipulati con gli utenti (Trib. Torino, ordinanza 17 luglio 1997, Aida 1998, 533/3).

La base di dati della Telecom, di cui gli elenchi abbonati rappresentano l’espressione cartacea, costituisce una banca dati ai sensi della direttiva 9/96 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) della legge 675/1996, pur non essendo configurabile come opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore: e correlativamente può trovare una tutela quale bene autonomo rispetto al complesso indistinto ed amorfo dei singoli dati in sé considerati, indipendentemente dalla direttiva 9/ 96, pur rilevante in sede interpretativa (Trib. Pavia, ordinanza 21 aprile 1997, Aida 1998, 530/2).

Gli elenchi cartacei riportanti in ordine alfabetico tutti gli utenti italiani della Telecom non possono costituire una banca dati oggetto di diritto d’autore o di diritto sui generis ai sensi della direttiva 9/96/Cee, e nemmeno una banca dati tutelabile attualmente nell’ambito della disciplina interna in materia di diritto d’autore (Trib. Pavia, ordinanza 22 marzo 1997, Aida 1998, 526/3).

Nel campo della musica anche un accordo sufficiente a dar vita ad un tema musicale può formare il sustrato originario di una successiva elaborazione od orchestrazione (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998, 506/2).

Prima dell’attuazione della direttiva 9/96/Cee la legge italiana non comprende ancora espressamente le banche dati fra gli oggetti tutelabili dalla legge sul diritto d’autore (Trib. Aosta, 3 marzo 1997, Aida 1998, 522/3).

Secondo l’art. 1 l.a. la protezione del diritto d’autore si applica anche ad opere non scritte (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998, 506/1).La tesi di laurea è opera esteriorizzata con il deposito di una sua copia presso la segreteria dell’Università; non costituisce atto della pubblica amministrazione ex art. 5 l.a.; e costituisce risultato precipuo dell’attività creativa del laureando, nonostante il professore relatore eserciti un controllo, una sorveglianza ed una ingerenza talvolta anche pregnanti sullo svolgimento della tesi, onde non ricorrono i presupposti per applicare ad essa gli artt. 10, 26 e 7 l.a. (App. Perugia, 22 febbraio 1995, Aida 1996, 385/1).

La melodia, e cioè la successione dei suoni di varia altezza e durata forniti di senso musicale compiuto, costituisce l’elemento essenziale di una canzone, idoneo a configurarne l’originalità: mentre il ritmo, e cioè la scansione della musica nel tempo, non è un elemento di per sé solo individuante il pezzo musicale (Trib. Roma, 12 maggio 1993, Aida 1994, 233/1).

Una banca dati elettronica, che raccoglie secondo un idoneo programma di elaboratore una serie di dati altrimenti reperibili soltanto da una molteplicità di fonti costituisce un’entità certamente tutelabile da parte di chi ha proceduto alla sua messa in opera (nella specie si trattava di un indirizzario computerizzato da utilizzare in un’attività di vendita per corrispondenza di cartoline illustrate destinate ad un pubblico mirato di utenti) (Trib. Genova, 19 giugno 1993, Aida 1994, 238/1).

L’eventuale violazione delle norme amministrative della legge 121/81 relative al sistema di controllo pubblico degli archivi magnetici privati non esclude la natura, il valore economico e la proteggibilità di una banca dati (Trib. Genova, 19 giugno 1993, Aida 1994, 238/2).

Non può essere protetto dal diritto d’autore, per mancanza del requisito dell’estrinseca azione dell’opera, un insieme di riprese cinematografiche (nella specie: di oltre 20 ore) destinato ad essere utilizzato come materiale preliminare per il montaggio di uno speciale televisivo (nella specie: di soli 20 minuti) (Trib. Roma, 4 ottobre 1993, Aida 1994, 246/2).

Lo schema di una trasmissione televisiva non è tutelabile come opera dell’ingegno ai sensi della legge sul diritto d’autore (Trib. Milano, 18 ottobre 1993, Pres. CIAMPI, Est. GROSSI, Griselda Lagostena, Griffe Italia s.n.c. c. Telemilano s.p.a., Publìtalia 80 s.p.a., Consorzio Televisivo Canale 5, Aida 1994, Repertorio I.2).

Uno schema di programma televisivo può essere avvicinato ad un testo teatrale. Tuttavia se questa analogia sussiste in misura marcata allorché lo schema riguardi un programma il cui contenuto sia interamente predeterminato dall’autore (ad esempio la recitazione di un testo), essa diventa assai più sfumata quando la trasmissione consiste invece in parte in eventi determinati dall’autore, ed in parte in accadimenti che, se pur selezionati o prescelti dall’autore, siano però sottratti per quel che concerne la loro dinamica ed il loro svolgimento alla sua volontà, come avviene nelle trasmissioni cosiddette di TV verità o di candid camera. Ed in questo secondo caso l’elaborazione creativa dell’autore e quindi l’oggetto della tutela sono evidentemente limitati esclusivamente alla fascia di programma che faccia per così dire da cornice all’evento reale (Trib. Monza, 26 maggio 1994, Aida 1994, 277/2).

       Uno schema di programma può considerarsi sufficientemente preciso e quindi tale da costituire una elaborazione originale allorché, pur senza giungere ad un’esposizione minuziosa ed analitica, fornisca però elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi: e ciò è in special modo necessario quando il tema centrale della trasmissione non abbia di per sé caratteristiche di assoluta originalità (Trib. Monza, 26 maggio 1994, Aida 1994, 277/3).

 

2.1 in genere

Il diritto dell’adattatore dialoghista ad essere menzionato nella trasmissione / proiezione dell’opera presuppone l’accertamento che il suo apporto costituisca opera dell’ingegno (Trib. Roma, Sezione IP, 15 maggio 2015, Aida 2015, 1709/2).

Le parole in quanto tali non rappresentano una creazione intellettuale, perché solo mediante la scelta, disposizione e combinazione di parole si esprime il proprio spirito creativo (Trib. Roma, Sezione IP, 15 maggio 2015, Aida 2015, 1709/3).

La creatività della traduzione richiede un’impronta personale del traduttore che si può esplicare laddove egli abbia una propria libertà espressiva di scelta tra parole e frasi corrispondenti al testo straniero originario (Trib. Roma, Sezione IP, 15 maggio 2015, Aida 2015, 1709/4).

L’attività svolta dai traduttori/adattatori dei dialoghi di un’opera cinematografica implica sempre, sebbene in misura variabile a seconda dei casi, una traduzione crea La creatività necessaria per la tutela di un’opera dell’ingegno è costituita dall’originalità della forma espressiva dell’opera, essendo sufficiente un grado minimo di creatività: e questa creatività è presente in tutti i casi in cui l’autore abbia operato una scelta discrezionale all’interno di un numero sufficientemente ampio di varianti tramite le quali esprimere un’idea (Trib. Milano, Sezione IP, 28 ottobre 2010, Pres. Est. Tavassi, Di Stasi Giulia c. Edizioni Mimosa s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.1).

L’attività svolta dai traduttori/adattatori dei dialoghi di un’opera cinematografica implica sempre, sebbene in misura variabile a seconda dei casi, una traduzione creativa dalla lingua straniera (App Roma, 27 giugno 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1628/1).

Gli incontri di calcio non possono essere qualificati come opere protette dal diritto d’autore. Il diritto dell’Unione europea non li tutela ad alcun altro titolo nell’ambito della proprietà intellettuale. Ogni stato membro può tuttavia legittimamente tutelare gli incontri sportivi, eventualmente a titolo della proprietà intellettuale, istituendo una normativa nazionale specifica, ovvero riconoscendo loro una tutela garantita da strumenti convenzionali (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/1).

Le opere documentaristiche riproducono persone, cose ed eventi della vita naturale e sociale nel momento in cui accadono. E ricevono protezione dal diritto d’autore quando costituiscono una rappresentazione  personale della realtà e non una semplice sua riproduzione filmata (Trib. Roma,  5 ottobre 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Bozzo e altri c. RAI Radiotelevisione Italiana, Aida 2013, Repertorio I.2.1).

Il diritto d’autore tutela l’opera dell’ingegno estrinsecata in una determinata forma e non l’idea in sé e per sé, anche se originale (Trib. Roma,  5 ottobre 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Bozzo e altri c. RAI Radiotelevisione Italiana, Aida 2013, Repertorio I.2.1).

Non può essere protetto come opera dell’ingegno un frammento di opera musicale che appartiene ad un repertorio di uso comune (Trib. Milano, Sezione IP, 16 febbraio 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Mauro Pepe  c. Bryan Adams, Elliot Kennedy, Badams Music Limited, Universal Music Italia s.r.l., Sony Music Publishing UK Ltd, Sony Music Publishing s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.1).

Può essere protetto dal diritto d’autore un testo relativo alle caratteristiche tecniche di alcuni prodotti, rivolto a fini didattici e pubblicato su un sito, quando presenti carattere di creazione autonoma ed originale (Trib. Milano, Sezione IP, 3 maggio 2012, Pres.Est. Tavassi, Davide Bassani c. Antonio Carboni, Aida 2013, Repertorio I.2.1).

Non può considerarsi opera dell’ingegno la predisposizione di tempi e di materiali di supporto all’iscrizione di corsi didattici, così che chi abbia svolto queste attività organizzative non può dirsi coautore dell’opera didattica (Trib. Padova, 21 settembre 2012, Aida 2013,  1568/2).

L’art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione non è violato da una sentenza francese che applica la disciplina nazionale relativa ai diritti d’autore delle case di moda, e così protegge diritti riconosciuti dall’art. 1 del protocollo 1 CEDU al pari di ogni altro diritto di proprietà intellettuale (Corte CEDU 10 gennaio 2013 n. 36769/08, Aida 2013,  1513/1).

Può essere qualificata come opera dell’ingegno dotata di sufficiente creatività per essere protetta dal diritto d’autore l’idea di un giornale di satira politica “ambi-sfogliabile”, nel senso cioè che se il lettore coltivi idee politiche di sinistra può sfogliare il giornale come un qualunque altro quotidiano trovandovi articoli e vignette satiriche di sinistra, mentre se l’attore coltiva idee politiche di destra ribalta il giornale e lo sfoglia in modo da leggervi articoli e vignette satiriche di destra (Trib. Roma, Sezione IP, 1 giugno 2010, Pres. Marvasi, Est. Meloni,  Elemental s.r.l. c. Giuseppe Massimo Caviglia, Nuova Frontiera dell’art s.r.l., Luca De Dominicis, Aida 2012, Repertorio I.2.1).

L’opera del restauratore è creativa (e dunque a lui spetta il diritto al riconoscimento di paternità) quando consiste nel restituire all’opera d’arte originaria la riconoscibilità perduta per effetto del tempo (nella specie è stata negata in concreto la creatività) (Trib. Roma, Sezione IP, 21 luglio 2010, Aida 2012, 1493/1).

Una mappa dei trasporti di una città può essere protetta come opera dell’ingegno: ma i relativi diritti d’autore non sono violati da altra mappa che alteri il rapporto proporzionale tra il nucleo di maggior urbanizzazione e quindi di maggior interesse per i visitatori e l’area circostante, e presenti una grafica marcatamente diversa (Trib. Roma, Sezione IP, 10 novembre 2010, Pres. Marvasi, Est. Falabella,  Lucio Mastrovincenzo c. Francesca Falli, Aida 2012, Repertorio I.2.1).

Un documentario può costituire opera dell’ingegno (nella specie il G.D. ha ritenuto che costituisce mera documentazione la fissazione di una prestazione artistica eseguita dal Teatro Petruzzelli per tutto l’arco temporale del suo svolgimento da un punto fisso di osservazione: mentre costituisce opera creativa un prodotto audiovisivo che contenga una selezione delle riprese di talune soltanto delle fasi della prestazione artistica resa al Teatro Petruzzelli, con una moltiplicazione dei loro punti di osservazione, una loro combinazione con interviste, ed una loro associazione con selezioni relative ad altre prestazioni rese in altri luoghi) (Trib. Bari, ordinanza 7 febbraio 2011, G.D. Scoditti, Mario Rubino c. Antennasud Edivision s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.2.1).

L’opera cartografica è tutelata dal diritto d’autore, anche se non è inserita nell’elenco di cui all’art. 2 l.a., che è meramente esemplificativo (Trib. Torino, Sezione IP, 1 febbraio 2012, Pres. Scotti,  Est. Vitrò, Istituto Geografico Centrale s.r.l. c. Marco Bauducco, Aida 2012, Repertorio I.2.1).

Ai fini della qualificazione di un format come violazione dei diritti relativi ad un altro format non ha alcuna rilevanza la comparazione tra gli spettacoli tratti dai due format o tra i due format e i relativi spettacoli: ma soltanto la comparazione tra i due format (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 febbraio  2012, G.D. Muscolo, BBC Worldwide LTD c. Televisiva, Endemol Italia s.p.a., RTI Reti Televisive Italiane s.p.a, Aida 2012, Repertorio I.2.1).

I format sono protetti dal diritto d’autore soltanto quando siano caratterizzati da una identificazione sufficiente e definitiva (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 febbraio  2012, G.D. Muscolo, BBC Worldwide LTD c. Televisiva, Endemol Italia s.p.a., RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.2.1).

Una trasmissione televisiva deve considerarsi opera dell’ingegno creativa, tutelata in particolare contro l’estrapolazione di dialoghi e di immagini da parte di un terzo (Trib. Milano, Sezione IP, 29 aprile 2010, aida 1422/1).

Non vi è alcun ostacolo all’astratta sussumibilità di una mostra archeologica nel novero delle opere dell’ingegno, attesa la natura non tassativa dell’elencazione dei generi protetti contenuta nell’art. 1 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/1).

E’ protetta come opera dell’ingegno l’edizione critica di un’opera musicale (nella specie: di Rossini) realizzata dal filologo mettendo a frutto non solo una solida competenza di carattere critico-scientifico ma anche risvolti creativi, e così esaminando la tradizione e predisponendo un testo che sia il più possibile fedele alle intenzioni, allo stile e allo spirito dell’autore originario ma ad un tempo sia in linea con l’evoluzione anche tecnica degli interpreti e delle orchestre e fornisca indicazioni pratico-esecutive che lo possano rendere immediatamente eseguibile (App. Torino, 25 settembre 2008, Aida 2010, 1340/1).

Costituisce riformulazione scherzosa del soggetto dello spot in chiave parodistica, se non elaborazione creativa autonoma ex art. 4 l.a., l’utilizzazione di brani di uno spot televisivo all’interno di Striscia la notizia, suddivisa in due distinte «puntate» ed inframmezzati da battute in chiave satirica dei conduttori (nella specie: Bonolis e Laurenti) tutte giocate sui chiari doppi sensi a contenuto sessuale già presenti nella creazione pubblicitaria ma accentuati e rimarcati in Striscia la notizia (Trib. Roma, Sezione IP, 29 settembre 2008, Aida 2010, 1341/2).

I videogiochi non costituiscono semplici programmi per elaboratore, ma opere complesse e multimediali tutelate anche penalmente in base all’art. 171ter lett. d) l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/1).

E’ compatibile con i principi costituzionali una regolamentazione diversa di situazioni difformi, quali il software semplice e rispettivamente i videogiochi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/4).

Un personaggio della realtà (nella specie Ilona Staller), le sue sembianze fisiche, la sua storia, il suo nome d’arte non sono tutelabili dal diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 4 febbraio 2010, Aida 2010, 1376/2).

Il titolo di un programma televisivo non è di per sé opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore (Cass. Sez. I civile 17 febbraio 2010 n. 3817, Pres. Proto, Est. Forte, Massimiliano Marcellini, Mariangela Marcellini, Maria Grazia Becattini c. Home Shopping Europe Broadcasting s.p.a., Aida 2010, Repertorio I.2.1).

Le riprese televisive di una partita di calcio (a differenza della partita in quanto tale) sono protette dal diritto d’autore ai sensi degli artt. 1 e 2 l.a., in quanto le modalità di ripresa delle azioni del gioco, la scelta di evidenziare specifici momenti dello spettacolo, l’accoppiamento di elementi informativi e di grafica concorrono a determinare una sequenza di immagini e di suoni che costituisce il risultato di una scelta tra più opzioni tecniche e rappresentative (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/2).

Il valore artistico necessario ex art. 2 n.10 l.a. per la protezione d’autore di un’opera di disegno industriale implica la ricorrenza di pregi diversi dalla semplice gradevolezza estetica dell’oggetto e trascendenti la sua destinazione naturale (nella specie è stata negata la protezione d’autore della forma geometrica di un oblò per imbarcazione) (Trib. Genova, Sez. IP, 16 luglio 2010, Pres. Costanzo – Est. Zuccolini, Aicon s.p.a. c. Rodman Polyships S.A.U, Ital Projects s.r.l., Fulvio De Simoni).

Non è protetta dal diritto d’autore una banca dati relativa ad informazioni di pubblico dominio selezionate ed ordinate secondo criteri privi di carattere creativo (Trib. Bologna, ordinanza 9 febbraio 2009, G.U. Sbariscia, Progetti Editoriali s.r.l. c. Fabrizio Menozzi, Aida 2009, Repertorio I.2.1).

Il sito web può rientrare tra le opere protette dal diritto d’autore (Trib. Firenze, 14 maggio 2007, Pres. Est. Pezzuti, Lucio Vannucchi c. Riccardo Mazzoni, Aida 2008, Repertorio I.2.1).

La tutela d’autore non può essere applicata a mere elencazioni ed a concetti definitori di uso tecnico-giuridico (nella specie: utilizzati da una dispensa ad uso studenti) entrati ormai nel patrimonio comune del settore (Trib. Milano, ordinanza 29 ottobre 2007, Aida 2008, 1238/2).

Non sono protette dal diritto d’autore le figurine di un presepio che abbiano forme banali, stereotipate, che si rifanno ad una iconografia presepiale tradizionale e consolidata sin nei dettagli (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 4 febbraio 2005, Giud. Casaburi, Landi Martino Davide Celeste, Dario Moranduzzo s.p.a. c. Partenope a s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.2.1).

Le massime giurisprudenziali costituiscono opere derivate dalla pronuncia da cui sono tratte, ma restano prive del requisito di autonoma creatività richiesto dall’art. 4 l. 633/1941 per la tutela delle elaborazioni di opere preesistenti (Trib. Milano, 12 dicembre 2005, Aida 2006, 1108/1).

L’attività di pubblicità genericamente intesa, comportante una serie complessa di atti alcuni dei quali suscettibili di produrre opere dell’ingegno, deve essere distinta dalla produzione di un bozzetto pubblicitario, opera proteggibile ai sensi degli artt. 1 e 2 l.a. (Cass. Sez. civ. 11 novembre 2003 n. 16919, Aida 2005, 1017/1).

E’ legittimo il provvedimento Siae di diniego di iscrizione di un rumorista alla società, che in assenza di una specifica previsione di legge relativa ai rumoristi abbia preliminarmente verificato se ed escluso che la loro attività sia riconducibile, mediante una consentita interpretazione estensiva, a quella del produttore di fonogrammi ovvero a quella degli artisti, interpreti ed esecutori (TAR Lazio, 21 aprile 2005, Aida 2005, 1066/1).

Il giudizio sul plagio musicale di un’opera appartenente al genere musicale della melodia all’italiana deve essere condotto con riferimento precipuo alla melodia, che particolarmente nel campo della musica leggera esprime con maggiori immediatezza ed incisività il nucleo creativo del brano e la sua individualità e riconoscibilità (Trib. Milano, 25 maggio 2005, Giud. Gandolfi, Francesco Reitano c. Pull Edizioni Musicali s.r.l., Drums Edizioni Musicali s.r.l., Giovanni Battista Ruffa, Romeo Livieri, Roberto Satti, Aida 2005, Repertorio I.2.1).

Non è proteggibile come opera dell’ingegno e tanto meno è da considerare opera dell’intervistato un’intervista rilasciata sulla base di domande incalzanti dell’intervistatore e che si riduca ad una serie di dichiarazioni informali (Trib. Roma, 11 dicembre 2002, Aida 2004, 969/2).

Le carte geografiche sono opere delle arti figurative protette ex art. 2 n. 4 l.a. (Trib. Milano, 17 febbraio 2004, G.U. Migliaccio, Touring Editore s.r.l. c. OPS Organizzazione Promozione Spazi s.r.l., Aida 2004, Repertorio I.2.1).

La riproduzione non autorizzata di alcune pagine web contenute in un sito altrui viola il diritto d’autore esistente su di esse, nonché il diritto all’identità del sito ed allo sfruttamento esclusivo dei benefici economici derivanti dalla sua notorietà (Trib. Genova, ordinanza 22 dicembre 2000, Aida 2003 892/1).

Il diritto d’autore tutela sia la forma esterna che la forma interna e cioè la struttura e concezione dell’opera, ma nell’esame degli elementi che la caratterizzano non può prescindersi dall’individuazione del nucleo fondante che ne costituisce l’originalità creativa, non liberamente appropriabile da terzi, distinguendolo da temi e dettagli che appartengono già al patrimonio letterario generale (Trib. Milano, ord. 11 giugno 2001, Aida 2003, 898/1).

La tutela ex art. 100 l.a. non riguarda il titolo quale creazione dell’ingegno, ma come accessorio dell’opera ed in relazione alla sua funzione di identificare quest’ultima distinguendola dai prodotti consimili (Trib. Messina, 20 giungno 2001, Aida 2002, 850/3).

I disegni di una guida per la preparazione dell’esame per la patente automobilistica che, pur nell’obbligatorietà dei contenuti di base, siano realizzati in modo personale e si distinguano nettamente per stile e particolari di notevole impatto visivo da tutti gli altri preesistenti hanno un grado sufficiente, se pur non molto elevato, di creatività e di impegno intellettuale: ed i relativi diritti d’autore sono violati dalla pubblicazione di disegni identici o privi di elementi significativi di distinzione (1) (App. Milano – 18 dicembre 2001 – Pres. TROMBETTI – Est. URBANO – Alberto Peluso c. Essebi Italia s.r.l., Michele Tocci, Dionisio Storniello, Aida 2002, Repertorio I.2.1).

La tutela ex art. 20 l.a. presuppone l’esistenza di un’opera dell’ingegno compiuta, ovvero di un’unità organica la quale si prefiguri in quanto tale il raggiungimento di uno specifico risultato creativo, quale che ne sia il livello concreto: e reciprocamente sfuggono alla tutela ex art. 20 i materiali non costituenti questa novità organica, ovvero quelli abbisognevoli di aggiustamenti e di trattamenti specifici per la pubblicazione per la stampa (Cass. 1 giugno 1999 n. 5301, Aida 1999, 588/1).

Non è protetta dal diritto d’autore una frase poetico‑musicale costituita dalla ripetizione di un breve tormentone televisivo (nella specie: « gira la palla ») musicata sulle tematiche tipiche della tarantella napoletana quando il testo del ritornello/tormentone sia assolutamente comune, la ritmica creata dalla sua ripetizione non sia originale e l’aspetto melodico della composizione sia banale e sfuggente (Trib. Milano, 26 febbraio 1998, Pres. RODA BOGETTI, Est. ROSA, Disco Più s.r.l. c. FMA Edizioni Musicali s.r.l. Marangoni s.r.l., Antonio TeocolI, Aldo Marangoni, Maurizio Molella, Filippo Carmeni, Tornado Edizioni s.r.l., Abramo Allione Edizioni Musicali s.r.l., Aida 1998, Repertorio I 2.1).

Non costituiscono elementi idonei a far ritenere illecita l’imitazione di una pubblicazione altrui, né sotto il profilo del diritto d’autore, né sotto quello della concorrenza sleale, la mera similarità esteriore della rilegatura, non peculiare dell’edizione imitata e comunque inidonea a confondere gli acquirenti anche in considerazione della diversa dimensione del formato editoriale; e l’uso in entrambi i titoli di termini nautici (nella specie « la navicella » e « transatlantico » per pubblicazioni relative al parlamento italiano) a sua volta inidoneo a creare confusione stante il presumibile livello culturale degli acquirenti delle pubblicazioni per cui è causa (Trib. Roma, ordinanza 29 novembre 1996, G. L REALI, Editoria Italiana s.n.c. c. Vama Edizioni s.r.l_ Edizioni Arbor s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 2.1).

L’opera dell’ingegno è protetta dalla legge 633/1941 anche quando contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (Cass. 2 giugno 1995 n. 908, Aida 1997, 440/3).

L’elencazione di opere protette contenuta negli artt. 2575 c.c. ed 1 l.a. ha carattere non tassativo ma semplicemente esemplificativo (Trib. Torino, 4 dicembre 1995, Aida 1996, 416/2).

L’aggiunta di un basso continuo ai recitativi secchi di un’opera rossiniana nella sua edizione critica, non costituisce un rifacimento sostanziale dell’opera originaria e non è dunque protetta dal diritto d’autore (Trib. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/4).

Nell’edizione critica di un’opera musicale non è proteggibile come opera dell’ingegno la parte di questa edizione che colmi una lacuna secondo quanto il critico ritiene fosse stato presumibilmente il testo originario dell’opera: e per giunta non comporti comunque una quantità di aggiunte tali da costituire un rifacimento sostanziale dell’opera originaria (Tríb. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/3).

Nell’edizione critica di un’opera musicale occorre escludere ogni carattere creativo a) a tutto ciò che nella partitura in questione coincide col manoscritto originario e b) a tutte le scelte che il curatore ha fatto nell’ipotesi di più fonti documentali obiettive anche solo in parte contrastanti (Trib. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/2).

L’edizione critica di un’opera musicale può essere opera creativa protetta dal diritto d’autore (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/3).

L’idea di fare rivivere in una rappresentazione sostanzialmente teatrale un episodio leggendario (nella specie: la partita a scacchi di Marostica) non costituisce di per sé opera dell’ingegno tutelabile e non attribuisce una sorta di monopolio su un episodio che appartiene invece al patrimonio culturale di tutti (Trib. Bassano del Grappa, ordinanza 26 agosto 1994, Pres. COLBACCHINI, Est. ATTANASIO, Francesca Pozza c. Associazione Pro Marostica, Aida, 1995, Repertorio I 2.1).

Il disegno (nella specie: registrato come marchio ed usato come logo dalla FIFA ‑Federation Internationale de Football Association ‑ per la Coppa del mondo dell’anno 1994) costituito da un pallone da calcio colto in movimento ascendente sullo sfondo di una bandiera statunitense non possiede il carattere della creatività, mancando di un apprezzabile grado di specificità rispetto alle forme esteticamente apprezzate vuoi dagli esperti vuoi dalla generalità delle persone (Trib. Modena, ordinanza 22 luglio 1994, Aida 1995, 327/1).

L’estensione della protezione ex art. 171 bis l.a. alle trasmissioni in codice, avvenuta con l’art. 11. 1 bis del d.l. 323/1993 così come convertito dalla 1. 422/ 1993, significa che le trasmissioni criptate sono protette come i programmi per elaboratore. Ne consegue che deve ritenersi riconosciuto al soggetto emittente il diritto esclusivo di autorizzare la ricezione delle trasmissioni e di controllare la commercializzazione delle medesime. E l’emittente può consentire la ricezione delle proprie trasmissioni criptate unicamente ai propri abbonati, e subordinare il proprio consenso all’acquisto di uno ed un solo tipo di apparecchio decoder (Trib. Pistoia, ordinanza 2 maggio 1994, Aida 1995, 320/1).

La tutela ex art. 2.8 l.a. del « materiale preparatorio per la progettazione del programma » di elaboratore è limitata all’espressione originale dell’idea e non all’idea in sé, nonostante con riferimento alla progettazione di un programma possa essere non agevole la distinzione in astratto tra l’idea e la sua espressione (Trib. Roma, 20 dicembre 1993, 314/1).

Nonostante la classificazione delle opere oggetto di tutela contenuta nell’art. 2 l.a. non sia tassativa, e nonostante la possibile tutelabilità del videoclip come opera dell’ingegno, la norma penale di cui all’art. 171 lett. b) l.a. non è applicabile né in via estensiva né tantomeno in via analogica all’utilizzazione non autorizzata di videoclip (nella specie per la loro diffusione televisiva) (Cass. 11 giugno 1993 n. 1202, Aida 1995, 299/2).

Pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalità i videoclip si distinguono nettamente dalle une e dalle altre (Cass. 11 giugno 1993 n. 1202, Aida 1995, 299/1).

Deve riconoscersi la sussistenza del diritto di autore in capo al restauratore di un’opera d’arte, quando la sua opera si estrinsechi in un’attività particolarmente complessa ed implicante conoscenze tecniche, artistiche e culturali di carattere innovativo e creativo, ed abbia inoltre come risultato finale quello di rendere nuovamente visibile e riconoscibile un’opera d’arte, consistendo proprio in tale riconoscibilità quel quid novi richiesto dell’art. 4 l.a. (Trib. Bologna, 23 dicembre 1992, Aida 1994, 223/2).

Le opere espresse con il mezzo della parola appartengono alla letteratura ex art. 1 l.a. non solo quando siano opere letterarie in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica), ma anche quando la parola venga utilizzata per esprimere e comunicare dati informativi di vario genere elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11953, Aida 1994, 212/2).

Il carattere di creatività coincide con quello di originalità sia pur modesta o minima rispetto ad opere precedenti e non può essere escluso sol perché l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11953, Aida 1994, 212/1).

La normativa sul diritto d’autore tutela non l’idea, come tale liberamente appropriabile, ma la forma espressiva che essa in concreto assume: onde non è da essa tutelata l’idea costituita dalla « dissociazione » tra il testo e la musica di una canzone o di un brano musicale per agevolarne l’esecuzione canora (il cosiddetto karaoke). (Trib. Milano, ordinanza 1 luglio 1993, Aida 1993, 197/1).

L’organizzatore di una gara sportiva ha la totale e incondizionata disponibilità di qualsiasi facoltà concernente lo sfruttamento economico dello spettacolo, ed ha dunque la possibilità di porre qualsiasi limitazione o regolamentazione all’accesso e allo sfruttamento dello spettacolo, ivi compresa la fissazione dei limiti di tempo alla durata della sua ripresa televisiva ed al momento della sua teleradiodiffusione (Pret. Roma., 10 dicembre 1992, Aida 1994, 222/1).

L’idea in sé, priva di un proprio sviluppo, non può mai costituire oggetto di protezione, che è estesa piuttosto alla creazione, e cioè alla sua forma organica di rappresentazione esterna in quanto avente il carattere dell’originalità. (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 170/6).

 

2.2 requisiti di tutela

La creatività dell’intervista va ricercata non nelle risposte dell’intervistato ma nell’elaborazione dei testi da parte dell’intervistatore, e nella conduzione finalizzata a delineare e evidenziare i dati salienti della personalità dell’intervistato (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, Aida 2015, 1703/4).

L’intervistato può considerarsi effettivo autore dell’intervista quando l’intervistatore si sia limitato a proporre domande che costituiscano solo la mera occasione per l’intervistato di spaziare in maniera del tutto autonoma ed imprevedibile su diversi temi al di là delle previsioni ed intenzioni dell’intervistatore (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, Aida 2015, 1703/5).

La creatività e la novità dell’opera integrano elementi costitutivi/requisiti necessari per sua tutela secondo il diritto d’autore: onde prima di verificare se un’opera costituisce plagio di un’altra il giudice di merito deve verificare anche d’ufficio se quest’ultima abbia i due requisiti ora detti (Cass. Sez. VI ordinanza 2 marzo 2015 n. 4216, Aida 2015, II.9/1).

Anche un’opera dell’ingegno avente forme espressive semplici e poco elaborate rientra nella categoria delle opere protette dal diritto d’autore (Cass. Sez. VI ordinanza 2 marzo 2015 n. 4216, Aida 2015, II.9/2).

Nell’ambito delle opere di ingegno il requisito della creatività non è integrato dall’idea in sé, ma dalla sua forma di espressione, di modo che la medesima idea può essere alla base di opere diverse d’autore (Cass. Sez. VI ordinanza 2 marzo 2015 n. 4216, Aida 2015, II.9/3).

Il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. l l.a. (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/3).

La creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia, e in dati informativi, quando essi vengano elaborati in modo personale dall’autore (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/4).

Un’opera dell’ingegno può essere protetta dal diritto d’autore quando presenti un gradiente sufficiente di creatività, che può essere anche minimo, e che consiste in un apporto di gratuità/discrezionalità espressiva, riconoscibile dai terzi quale libera modalità esteriore dell’oggettività (reale o immaginaria) rappresentata (Trib. Bologna, Sezione IP 20 settembre 2012, Aida 2015, II.32/1).

Il rapporto creativo richiesto per la tutelabilità dell’opera dell’ingegno è minimo (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 marzo 2014, Aida 2015, II.52/2).

La riproduzione quasi integrale di una cartina geografica, che ne riprende tutti gli elementi caratterizzanti, costituisce violazione del relativo diritto d’autore (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 marzo 2014, Pres. Gandolfi, Aida 2015, II.52/3).

Deve essere negata per difetto di carattere creativo la tutela d’autore al progetto per uno stand fieristico, quando non siano stati individuati gli elementi dai quali possa desumersi l’esistenza di una elaborazione originale e personale del progettista rispetto al progetto di massima fornito dal committente (Trib. Bologna, Sezione IP, 24 giugno 2014, Aida 2015, II.60/1).

L’originalità di un software sussiste anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, appartenenti al patrimonio comune degli esperti del settore, purché esse risultino formulate e organizzate in modo autonomo rispetto alle precedenti (Trib. Bologna, Sezione IP 8 agosto 2014, Aida 2015, II.65/2).

Nel valutare la proteggibilità ai sensi della l.a. di un’opera del design occorre tenere conto del margine di libertà dell’autore, che in un settore al contempo affollato e condizionato da esigenze tecniche è minimo (Trib. Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 29 dicembre 2014, Aida 2015, II.76/2).

I disegni di tessuti presentano valore artistico quando coniugano la non comune originalità con messaggi comunicazionali aggiuntivi, capaci di modificare la percezione dell’utente, rispetto all’usuale gradevolezza dei disegni tessili (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ordinanza 18 maggio 2015, Aida 2015, II.91/4).

L’idea di un prodotto di abbigliamento modulare, caratterizzato dalla presenza di un oggetto principale al quale possono essere aggiunti o tolti una serie di elementi accessori, non può essere tutelata autonomamente dal diritto d’autore (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 21 maggio 2015, Aida 2015, II.93/1).

L’opera multimediale è tutelata dal diritto d’autore quando abbia i requisiti della novità e della creatività. La novità non ne riguarda il contenuto tecnico dell’opera ma la forma interna o esterna con cui è espresso. La creatività ricorre quando l’opera ha un’espressione compiuta che indica la personalità creativa del suo autore (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 settembre 2015, Aida 2015, II.112/1).

Un itinerario storico-artistico finalizzato all’organizzazione di visite guidate non è tutelato dal diritto d’autore se dalla selezione di siti e percorsi non emerga un connotato individualizzante ed oggettivamente apprezzabile tale da conferire alla selezione stessa valenza creativa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 24 marzo 2011, G.D. Costa, Brancia di Apricena Marianna c. Inverter Rome, Aida 2014, Repertorio I.2.2).

Le lampade «Arco» e «Taccia» possiedono i requisiti per la tutela d’autore in considerazione dell’originalità delle forme e dell’armonia delle linee, espressive di una particolare ricerca di significato estetico da parte degli autori, ed inoltre tenuto conto che esse hanno acquisito nel tempo una notevole visibilità anche a livello internazionale, come risulta dalla loro presenza in esposizioni, mostre, cataloghi specializzati, pubblicazioni editoriali e recensioni (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 31 marzo 2011, G.D. Dotti, Flos s.p.a. c. Architecture & Design s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.2).

Un disegno di una composizione floreale rappresentata in maniera tutt’altro che scolastica può avere la creatività sufficiente alla sua protezione con il diritto d’autore (nella specie è stato ritenuto contraffatto da due modelli di camicie del resistente) (Trib. Milano, ordinanza 19 novembre 2012, G.D. Marangoni, Deveaux Sa c. Piazza Italia s.p.a., Aida 2014, Repertorio I.2.2).

Per beneficiare della protezione d’autore è sufficiente che l’opera dell’ingegno comporti un atto creativo seppur minimo (App. Roma, Sezione IP, 19 marzo 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Della Nina Giampiero c. RAI Radiotelevisione Italiana spa, Vega Cinematografica srl (già Solaris srl, Aida 2014, Repertorio I.2.2).

Quando un videogioco risulti costituito da un materiale complesso, che comprende non solo un programma per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico, possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla codificazione di un programma, questi ultimi elementi sono protetti dal diritto d’autore nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 23 gennaio 2014, in causa C‑355/12, Aida 2014, 1585/1).

La clausola di un contratto che abbia valenza ricognitiva della natura di opera creativa propria della fotografia che il giudice qualifichi invece come fotografia semplice è nulla (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 31 gennaio 2012, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1607/2).

Il valore artistico richiesto per la tutela delle opere del disegno industriale non è escluso dal carattere industriale del prodotto e postula la rilevazione più oggettiva possibile della percezione dell’opera eventualmente consolidatasi nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, così da limitare la protezione a quei pochi oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa specifica, anche a prescindere dalle intenzioni dell’autore (Trib. Milano Sezione IP, 2 agosto 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1615/1).

Il valore artistico richiesto per la tutela delle opere del disegno industriale non è escluso dal carattere industriale del prodotto e postula la rilevazione più oggettiva possibile della percezione dell’opera eventualmente consolidatasi nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, così da limitare la protezione a quei pochi oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa specifica, senza che rilevino l’eventuale riproduzione seriale dell’opera o le intenzioni dell’autore (Trib. Milano Sezione IP, 12 settembre 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1617/1).

Per valutare se un restauro sia protetto come opera dell’ingegno occorre verificare non le tecniche utilizzate dal restauratore ma se il suo risultato abbia carattere creativo (App. Roma Sezione IP, 5 giugno 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi,  Aida 2014, 1626/1).

Il diritto su disegni e modelli tutela l’aspetto di un prodotto o di una sua parte, ma non le idee sottese alla loro concezione (Tribunale I grado 6 giugno 2013, in causa T-68/11, Erich Kastenholz c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Qwatchme A/S., Aida 2014, Repertorio I.2.2).

Conformemente agli accordi internazionali, la tutela del diritto d’autore si estende alla configurazione o alle fattezze dell’opera, e non alle idee (Tribunale I grado 6 giugno 2013, in causa T-68/11, Erich Kastenholz c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Qwatchme A/S, Aida 2014, Repertorio I.2.2.).

Il linguaggio e l’esposizione degli elementi che le compongono, ancorché di semplice costruzione, possono qualificare come creative e dunque proteggibili come opera dell’ingegno anche alcune ricette per la produzione di vari tipi di salumi (Trib. Milano, 10 luglio 2013, Pres. Ciampi, Est. Marangoni, P.S. c. M.V., A. Salani Editore spa, Aida 2014, Repertorio I.2.2).

Il gradiente minimo di originalità per la tutela d’autore di un’intervista è di regola rinvenibile ove le domande dell’intervistatore sollecitino risposte che soddisfino esigenze di informazione del pubblico (Trib. Bologna, Sezione IP, ord. 17 marzo 2011, Aida 2013,  1533/1).

Elemento costitutivo dell’opera dell’ingegno proteggibile è il suo carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità (App. Milano, Sezione IP, 16 giugno 2011, Pres. Todaro, Est. Zoia, HBI Health Business Improvement s.r.l., Idea Store Consulting s.r.l. c. Alessandro Guido Cavalieri Manasse, Edipi Edizioni s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.2).

La creatività richiesta per la tutela dell’opera dell’ingegno va intesa come individualità della rappresentazione, talora collegata alla personalità dell’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 23 settembre 2011, Aida 2013, 1543/1).

Il gradiente di creatività può essere anche modesto, attribuito da elementi individualizzanti la natura e l’interazione degli eventi rappresentati (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 23 settembre 2011, Aida 2013, 1543/2).

Possiede carattere creativo un’opera televisiva caratterizzata da una gara di ballo fra coppie formate da un personaggio noto e un personaggio non noto, da una selezione con combinazione di una giuria tecnica e di spettatori, e dall’aggiudicazione finale di un premio (Trib. Roma, – Sezione IP – ordinanza 23 settembre 2011, Aida 2013, 1543/3).

La creatività dell’opera dell’ingegno non va riferita all’idea, ma alla elaborazione personale della forma espressiva, idonea a differenziarla da altre analoghe forme espressive (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 21 ottobre 2011, Aida 2013, 1544/1).

La tutelabilità di un’opera audiovisiva va verificata con riferimento alla struttura narrativa, allo stile di narrazione, alla presentazione dei contesti e dei contenuti, allo stile dei personaggi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 21 ottobre 2011, Aida 2013, 1544/2).

L’aggiornamento di un’enciclopedia può essere qualificato come opera nuova quando presenti un tratto spiccato di originalità rispetto alle versioni precedenti: che non ricorre invece quando nell’aggiornamento l’opera pregressa conservi la sua struttura generale e la maggior parte dei suoi contenuti, mentre i numerosi cambiamenti rappresentano una percentuale minima rispetto alla mole di dati contenuti nell’enciclopedia (App. Milano, Sezione IP, 21 febbraio 2012, Aida 2013, 1550/2).

E’ protetta dal diritto d’autore un’opera che presenti carattere di creazione autonoma ed originale (Trib. Milano,  Sezione IP, 3 maggio 2012, Aida 2013, 1557/5).

Il film ottenuto con il procedimento di colorazione può essere suscettibile di autonoma tutela autorale: qualora il metodo di colorazione utilizzato preveda la selezione dei colori secondo il gusto e la manualità dell’uomo, che sia compiuta attraverso la scelta discrezionale tra un’ampia serie di colori, sfumature ed accostamenti, tale per cui il risultato finale sia rappresentato da un prodotto che modifichi in maniera sostanziale l’apparenza del film allo spettatore; a maggior ragione quando la colorazione riguardi un film a cartoni animati con personaggi di fantasia, che come tali possono essere liberamente caratterizzati anche nelle cromie, essendo svincolati dal rispetto di corrispondenze precise con la realtà preesistente. Per corollario il colorista deve essere considerato un coautore dell’opera nuova, che viene in conto nella determinazione della durata della sua tutela (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 febbraio 2013, Aida 2013, 1571/2).

La traduzione in spagnolo del testo letterario in italiano di un’opera musicale pregressa può essere protetta come opera dell’ingegno, quando ne abbia il carattere creativo (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 11 febbraio 2013, Aida 2013, 1572/1).

Nel caso in cui una scultura si ispiri a modelli standardizzati in un certo settore (nella specie: quello della tradizione sacra) appare particolarmente critica l’attribuzione ad essa, al fine del riconoscimento della tutela d’autore, dei presupposti di creatività che, ancorché non di elevato livello, devono connotare l’opera in maniera tale da evidenziare un seppur minimo apporto creativo e dare luogo ad una autonoma rappresentazione espressiva del soggetto (Trib. Milano, 8 aprile 2010, Aida 2012, 1483/3).

Accertata l’assenza della creatività necessaria per proteggere un’opera come scultura ai sensi dell’art. 2 n. 4 l.a., appare a maggior ragione evidente l’impossibilità di tutelarla come opera del design ex art. 2 n. 10 l.a., in considerazione del ben più elevato livello dei presupposti di tutela richiesto dalla norma in questione, che ne consente l’applicabilità solo laddove l’opera presenti per sé – oltre al carattere creativo – anche uno specifico valore artistico (Trib. Milano, 8 aprile 2010, Aida 2012, 1483/4).

Può revocarsi in dubbio la tutelabilità secondo la l.a. di articoli di stampa che appaiano nel complesso privi di carattere creativo, anche minimale, limitandosi – in stile piattamente giornalistico – a ricostruire vicende di cronaca con ampi dettagli di colore ma senza una reale riflessione o approfondimento (Trib. Napoli, Sezione IP, 3 giugno 2010, Aida 2012, 1487/2).

Le fotografie meramente documentative di fatti od eventi di cronaca (nella specie di gare storiche della Formula 1), per quanto realizzate con tecniche di alto livello che mostrano una cura elevata ai dettagli (nelle specie delle vetture impegnate nelle corse), non presentano un livello di creatività sufficiente per essere protette dal diritto d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 1 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Teresa Giannella, Maria Teresa Millanta c. Angelo Anselmi, Le Edizioni dell’Opificio di Anselmi Angelo, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

La creatività che contraddistingue l’opera fotografica e la differenzia dalle fotografie semplici non può prescindere da un’attività di interpretazione del dato oggettuale che (anche, ma non necessariamente, mediante specifiche scelte tecniche) muove dalla lettura di quel dato secondo la personalità dell’autore e si propone di isolare e trasmettere al fruitore dell’opera il nucleo comunicativo ed emotivo in essa racchiusa (App, Milano, 20 settembre 2010, Pres. Di Leo, Est. Negri della Torre, Studio Scillieri & C. s.n.c. di Carlo Scillieri c. Edizioni Femminili s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.2).

La prova del carattere creativo di un’opera scientifica (costituita nella specie da appunti universitari in materia di iridologia) non può dirsi raggiunta in assenza di alcuna indicazione o elemento di prova che consenta di ritenere lo scritto originale in comparazione con altre opere similari o con riferimento a citazioni in convegni scientifici, in pubblicazioni e/o trasmissioni sulla materia o anche in altre utilizzazioni didattiche al pari di testi conosciuti e affermati nello stesso campo (Trib. Roma, Sezione IP, 7 ottobre 2010, Pres. Est. Marvasi, Claudio Santori c. Upter Università Popolare di Roma, Associazione Sportiva Upter Sport, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

La creatività tutelata dall’ordinamento con il riconoscimento di diritti d’autore attiene alla personale modalità di espressione utilizzata per comunicare, in modo individuale e caratterizzato dal proprio stile, nozioni, informazioni o tesi (Trib. Roma, Sezione IP, 1 dicembre 2010, Pres. Marvasi, Est.  Cruciani, Rita Pomponio c. UPTER Università Popolare di Roma, EDUP Edizioni dell’Università Popolare di Roma, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

Perché sussista il requisito della creatività propria dell’opera dell’ingegno è sufficiente che l’autore non l’abbia copiata ma l’abbia creata personalmente e che per ciò solo essa sia dunque espressione della sua personalità (Trib. Venezia, ordinanza 10 dicembre 2010, Angelo Mangiarotti, Vetreria Vistosi s.r.l. c. Flaver s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.2).

La creatività di un’opera dell’ingegno non è esclusa dalla sua utilizzazione di elementi non nuovi attinti dal patrimonio culturale collettivo, quando li rappresenti in modo tale da manifestare l’ingegno personale dell’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 21 dicembre 2010, G.D. Muscolo, Salvatore Sechi c. Angela De Montis, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

Ai sensi della direttiva 29/2001 il diritto d’autore può trovare applicazione solo con riferimento ad un’opera che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore: ed in quanto opera, ed ove costituisca una creazione intellettuale dell’autore, l’interfaccia grafica utente può beneficiare della tutela d’autore in virtù della direttiva 2001/29 (Corte UE, 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, Aida 2012, 1455/2).

Un progetto di collaborazione culturale tra istituzioni, associazioni ed operatori di cultura tra due “regioni” dell’Italia e rispettivamente dell’Austria non presenta di per sé il requisito della creatività, poiché l’interscambio culturale è un modello ormai diffuso in tutti i settori (Trib. Roma, Sezione IP, 22 dicembre 2010, Aida 2012, 1498/2).

I disegni e modelli che prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 erano di pubblico dominio nello stato a causa della loro mancata registrazione non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 17 di questa direttiva e non debbono dunque essere protetti in base ad essa: ma ciò non esclude che la loro protezione di diritto d’autore possa risultare da altre direttive ed in particolare da quella 29/2001, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione (Corte UE, 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, Aida 2012, 1456/1).

L’opera che ne rivisita una altrui (come avviene ad esempio con una creazione della cd arte appropriativa) costituisce opera nuova solo nella misura in cui muta il senso dell’opera rivisitata, in modo tale da assurgere al ruolo di opera d’arte autonoma, come tale degna di autonoma tutela (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 14 luglio 2011, G.D. Tavassi, Fondation Alberto et Annette Giacometti c. Stitching Fondazione Prada, Prada s.p.a., John Baldessari, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

Può essere tutelata come opera letteraria (e non come banca dati) una raccolta di sms di provenienza anonima, selezionata dall’autore secondo il criterio del loro carattere divertente, e dotata di un livello sufficiente di creatività, che può essere modesto, tanto più quando opere dello stesso taglio siano già presenti sul mercato (Trib. Bologna, Sezione IP, 10 agosto 2011, Aida 2012, 1504/1).

Solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro può beneficiare della protezione del diritto d’autore prevista dell’art. 17 della direttiva 98/71 sui disegni e modelli; è tuttavia possibile che i disegni o modelli non registrati, e perciò esclusi dall’applicazione dell’art. 17, beneficino della tutela del diritto d’autore derivante da altre direttive in materia di diritto d’autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio (Corte Giustizia CE, 9 settembre 2011 in causa C-198/10, Cassina c. Alivar s.r.l., Galliani Host Arredamenti s.r.l, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

La direttiva 98/71 sui disegni e modelli obbliga gli stati membri a concedere la protezione del diritto d’autore, se tutte le condizioni richieste sono soddisfatte, a tutti i disegni o modelli registrati nello Stato membro interessato o con effetti nello Stato membro interessato, ancorché divenuti di pubblico dominio prima della data di entrata in vigore delle norme di attuazione della direttiva (Corte Giustizia CE, 9 settembre 2011 in causa C-198/10, Cassina c. Alivar s.r.l., Galliani Host Arredamenti s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.2 ).

Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità assoluta e la creatività ricorre invece quando vi sia un’espressione personale ed individuale, e non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici (Cass. Sezione I civile, 28 novembre 2011 n. 25173, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Novecento Editrice  c. Casa di Ghoethe, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

L’art. 6 della direttiva 93/98 protegge il diritto d’autore solo in relazione ad opere, come una fotografia, che siano originali, e cioè che costituiscano una creazione intellettuale dell’autore, che ne riflette la personalità attraverso scelte libere e creative di quest’ultima (Corte UE, 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Aida 2012, 1463/2).

Non può essere accolta l’azione per violazione di diritti d’autore relativi ad una manifestazione culturale, quando l’attore alleghi che essa ha ricevuto finanziamenti ed attenzione da parte dei media ma non fornisca alcun elemento ulteriore per valutare se ricorra un’opera dell’ingegno creativa meritevole di tutela (Trib. Torino, Sezione IP, 2 dicembre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Carlo Maria Panella, Associazione Culturale Tabula c. Comune di Alba, Associazione Parco Culturale Langhe, Monferrato e Roero, ACA Associazione commercianti Albesi, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

Sono privi di creatività brani che attingano alla tradizione musicale liturgica dei corali e riprendano integralmente la struttura melodica di componimenti di autori classici (Trib. Milano, Sezione IP, 22 dicembre 2011, Pres. Tavassi, Est. Colonnello, Jason Piccioni, Valentina Piccioni, EMI Publishing Italia s.r.l. c. Giancarlo Colonnello, Buddy Film s.r.l., Mortaroli & Friends s.r.l., Telecom Italia s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.2.2).

Una banca dati è protetta dal diritto d’autore a condizione che la scelta o la disposizione dei suoi dati costituiscano un’espressione originale della libertà creativa del suo autore. Per conseguenza per la protezione d’autore non sono invece rilevanti l’impegno intellettuale ed il know how destinati alla creazione dei dati, che la scelta e la disposizione dei dati includano l’attribuzione ad essi di una rilevanza significativa, e il dispiego di attività e know how significativi necessari ai fini della costituzione della banca dati (Corte UE, 1 marzo 2012 , causa C-604/10, Aida 2012, 1465/2).

La figura di big red ha un livello di creatività sufficiente ad assicurargli la protezione della legge autore, ed è contraffatta dall’aspetto esteriore formale di Gabibbo: che tuttavia quale personaggio rappresenta rispetto a big red un’opera nuova ed originale (Trib. Milano, Sezione IP, 6 aprile 2012, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Ralph Carey c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Mediaset s.p.a., Copy s.p.a., Antonio Ricci, Aida 2012, Repertorio I.2.2).

Non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, né le funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni. (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/1).

Un determinato linguaggio software e un determinati formato di file di dati possono beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d’autore, ai sensi della direttiva 2001/29, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore. (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/2).

Le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di default nonché le iterazioni contenuti in un manuale d’uso del software sono composti da parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una creazione intellettuale dell’autore di tale programma; ed è solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole, tali cifre o di tali concetti matematici che è possibile all’autore esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato proteggibile quale opera dell’ingegno (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/5).

L’originalità dell’opera è presupposto indispensabile della applicabilità alla stessa della tutela d’autore, che trova il suo fondamento nell’apporto creativo dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 10 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Mariano Melis, Michele Pio Ledda, Giuseppe Erre c. Universal Music Publidhing Ricordi s.r.l., Giuseppe Rinaldi, Mario Venuti, Aida 2011, Repertorio I.2.2).

La legge d’autore tutela la creatività in senso soggettivo e non richiede una creazione assolutamente originale e nuova, né esclude la proteggibilità di opere aventi un contenuto minimo fondato su nozioni modeste o elementari (Cass. Sez. I civile 17 febbraio 2010 n. 3817, Aida 2011, 1391/1).

Le opere didattiche sono protette dal diritto d’autore anche quando consistono nella semplice rielaborazione, sotto forma di una particolare riorganizzazione espositiva, di temi e questioni già trattati da altri, e non sono caratterizzate da una forma espressiva dotata di creatività per quanto riguarda la componente strettamente letteraria del testo (Trib. Milano, Sezione IP, 10 agosto 2009, Aida 2011, 1398/1).

L’originalità richiesta per la tutela dei programmi per elaboratore richiede un certo grado di complessità espressiva, che renda necessaria la scelta tra diverse opzioni informatiche, e che deve essere adeguatamente allegata e provata dall’autore (Trib. Catania, 18 settembre 2009, Giud. Sciacca, Maxxcom s.a.s., Gaetano Minardi c. Sky Network Technologies s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.2.2).

L’estensione della tutela d’autore deve necessariamente essere correlata al livello del rapporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere il plagio – contraffazione (Trib. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2010, Aida 2011, 1425/3).

Il nome di un festival cinematografico (nella specie: «Cervino International Film Festival») non è protetto dalla legge sul diritto d’autore qualora consista in un’espressione semplicemente descrittiva della manifestazione ed inscindibile dalla stessa e dunque del tutto priva di originalità e di compiutezza espressiva (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 15 ottobre 2010, Aida 2011, 1439/3).

La copaternità di un’opera dell’ingegno presuppone un apporto di espressione e creatività, che non ricorre per l’attività di mera collaborazione tecnico esecutiva (App. Firenze, 22 ottobre 2010, Aida 2011, 1441/1).

Per creatività deve intendersi l’originalità della forma rappresentativa dell’opera (nella specie è stato ritenuto proteggibile un ricamo per tende che utilizzava alcuni temi ed elementi decorativi noti in una combinazione complessivamente nuova ed originale) (Trib. Milano, Sezione IP, 10 dicembre 2010, Pres.Est. Tavassi, Di Stasi Giulia c. Edizioni Mimosa s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.2.2).

Nel caso di interviste a personaggi pubblici il gradiente minimo di originalità richiesto per la tutela d’autore è da rinvenire all’interno delle domande, laddove sollecitino risposte che presentino interesse giornalistico (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 10 gennaio 2011, Aida 2011, 1447/1).

L’idea di una mostra archeologica costituisce idea nota e corrispondente a nozione diffusa, onde diventa concretamente proteggibile solo quando è espressa in una forma creativamente soggettiva (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/2).

La tutelabilità di un cortometraggio di 21 minuti non è preclusa dall’avere esso uno spunto/schema narrativo o idea in comune con un precedente racconto di terzi: quando la forma espressiva delle due opere risulti notevolmente diversa (Trib. Torino, 24 aprile 2008, Aida 2010, 1326/1).

Le banche dati Cerca Cap e rispettivamente Cap Professional di Poste Italiane non sono dotate della necessaria creatività né per la scelta dei dati né per la loro disposizione, e non sono dunque protette dal diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 5 giugno 2008, Aida 2010, 1330/1).

Quando la pubblica amministrazione abbia predisposto il progetto di uno «stemma» di un suo evento, e ne abbia in particolare già deciso il contenuto, il colore e gli elementi formali, la accurata traduzione grafica di questo bozzetto e l’inserimento in esso di un elemento inizialmente non previsto dalla p.a. (nella specie: il drappo tricolore) ad opera di altro soggetto su commissione dell’amministrazione non può ritenersi sufficiente a qualificare chi abbia effettuato questi ultimi interventi né come autore unico né come coautore dello stemma: ciò che assorbe la questione relativa alla possibilità di qualificare lo stemma come opera dell’ingegno sufficientemente creativa (Trib. Roma, Sezione IP, 17 giugno 2008, Aida 2010, 1332/1).

Una lista di clienti non rappresenta opera dell’ingegno, poiché non riveste la caratterizzazione soggettiva tipica del diritto d’autore, nel senso della sua creatività e della novità soggettiva dell’idea da cui la sua elaborazione è scaturita (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2008 n. 16744, Pres. Adamo, Est. Cultrera, Italstudio s.p.a. c. P.R. s.p.a., A.B. s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.2.2).

E’ protetta come opera dell’ingegno l’edizione critica di un’opera musicale (nella specie: di Rossini) realizzata dal filologo mettendo a frutto non solo una solida competenza di carattere critico-scientifico ma anche risvolti creativi, e così esaminando la tradizione e predisponendo un testo che sia il più possibile fedele alle intenzioni, allo stile e allo spirito dell’autore originario ma ad un tempo sia in linea con l’evoluzione anche tecnica degli interpreti e delle orchestre e fornisca indicazioni pratico-esecutive che lo possano rendere immediatamente eseguibile (App. Torino, 25 settembre 2008, Aida 2010, 1340/1).

Il diritto d’autore protegge tra le opere dell’architettura anche il suo progetto preliminare: e le grandi dimensioni dell’opera progettata (nella specie: un porto turistico). Anche requisiti di creatività sia pur minimi sono sufficienti per ambire alla tutela autorale, almeno sotto il profilo di quella della paternità (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 27 ottobre 2009, Aida 2010, 1368/1).

Uno slogan pubblicitario (nella specie: «evoluzione Volvo, evolvo anche io»), specie se banale e ripetitivo di idee e concetti appartenenti al patrimonio comune (nella specie l’accostamento tra una marca automobilistica e il verbo evolvere), non è protetto dal diritto d’autore (Trib. Bologna, Sezione IP, 23 gennaio 2009, Aida 2010, 1351/2).

Il carattere di creatività coincide con quello di originalità sia pur modesta o minima rispetto ad opere precedenti e non può essere escluso sol perché l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, fermo restando che tali idee e nozioni, per dar luogo ad un’opera protetta, devono poter essere colte nella loro individualità quale oggetto di elaborazione personale di carattere creativo da parte dell’autore (Cass. Sez. I civile 17 febbraio 2010 n. 3817, Pres. Proto, Est. Forte, Massimiliano Marcellini, Mariangela Marcellini, Maria Grazia Becattini c. Home Shopping Europe Broadcasting s.p.a., Aida 2010, Repertorio I.2.2).

Il valore artistico necessario ex art. 2 n.10 l.a. per la protezione d’autore di un’opera di disegno industriale implica la ricorrenza di pregi diversi dalla semplice gradevolezza estetica dell’oggetto e trascendenti la sua destinazione naturale (nella specie è stata negata la protezione d’autore della forma geometrica di un oblò per imbarcazione) (Trib. Genova, Sez. IP, 16 luglio 2010, Pres. Costanzo – Est. Zuccolini, Aicon s.p.a. c. Rodman Polyships S.A.U, Ital Projects s.r.l., Fulvio De Simoni, Aida 2010, Repertorio I.2.2).

Non rileva ai fini della qualificabilità di un’opera come banca dati l’originalità o il particolare pregio scientifico dei dati inseriti nella medesima, essendo sufficiente che questi ultimi siano corretti(Trib. Milano, 19 marzo 2007, Est. Mambriani – Imp. M.G., Aida 2009, Repertorio I.2.2).

Quando l’attore per violazione di diritti patrimoniali d’autore relativi ad una banca dati (nella specie: di bandi di concorso per opere di architettura) allega che essa è realizzata con la “ricerca di una selezione, analisi, sintesi e traduzione dei bandi di concorso” ma non indica nemmeno quali siano il sistema ed il metodo utilizzati tra la scelta e l’aggregazione dei dati, il giudice non può qualificare la banca dati come creativa e deve rigettare la domanda (Trib. Roma, Sezione IP, 3 luglio 2008, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Europaconcorsi s.r.l. c. Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze, Luigi Mauro Catenacci, Aida 2009, Repertorio I.2.2).

L’accertamento del carattere di plagio di una creazione presuppone la verifica del carattere creativo dell’opera pretesamente plagiata, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità (Trib. Milano, 6 agosto 2008, Aida 2009, 1300/3).

In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività non richiede una originalità o novità assoluta, ma una personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie di opere protette, consistente anche in idee e nozioni semplici (Trib. Milano, 6 agosto 2008, Aida 2009, 1300/4).

L’originalità di un’opera musicale presuppone una identità non circoscritta alla sola struttura ritmica, ma comprensiva delle strutture melodiche e armoniche (Trib. Milano, 6 agosto 2008, Aida 2009, 1300/5).

La creatività necessaria per la tutela ex lege 633/41 può anche non raggiungere livelli particolarmente elevati (Trib. Milano, Sezione IP, 11 giugno 2009, Pres. Rosa, Est. Marangoni, Gabriele Fantuzzi, Cristiana Valentini, Delicatessen Studio grafico associato c. Linea Colore s.r.l., Seride s.r.l., Studio Anteprima s.a.s., Aida 2009, Repertorio I.2.2).

Il diritto di riproduzione ex art. 2 a) della direttiva 29/2001 può trovare applicazione soltanto con riferimento ad un’opera o ad una parte di opera che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore (Corte CE 16 luglio 2009, in causa C-5/2008, Aida 2009, 1261/1).

I requisiti di protezione delle opere dell’ingegno sono la creatività-originalità e la novità oggettiva (Trib. Bologna, ordinanza 17 gennaio 2006, Aida 2008, 1205/2).

Nel settore del software la creatività va intesa come un autonomo sforzo creativo intellettuale posto in essere dall’autore, sì da potersi risalire alla sua personalità in modo tale che si possa distinguere l’opera da ogni altra precedente ed escludere che sia stata già creata un’opera simile (Trib. Bologna, ordinanza 17 gennaio 2006, Aida 2008, 1205/3).

Il progetto esecutivo di una mostra (nella specie costituito da una relazione sulle finalità, sul programma, sulla promozione, sul piano finanziario dell’evento), che presenti una certa quale originalità e novità nell’organizzazione intellettuale del lavoro e soprattutto un’individualità espositiva nell’elaborazione dell’opera è caratterizzato dal sia pur minimo gradiente di creatività necessario ad essere protetto come opera dell’ingegno (Trib. Roma, 4 aprile 2006, Pres.  De Simone, Est.  Muscolo, Eraldo Roberti c. Amministrazione Provinciale di Roma, Franco Mattina, Aida 2008, Repertorio I.2.2).

Ricorre il carattere creativo di un’opera quando essa è caratterizzata da un’elaborazione originale e da un apporto creativo riconoscibile, individuabile nella forma dell’esposizione, nella classificazione analitica del materiale documentale esaminato e nella organizzazione della struttura complessiva dell’opera: ed esprime così un’organizzazione intellettuale del lavoro, una distribuzione ed un coordinamento espositivo dei dati esaminati tali da riconoscervi l’impronta di un’elaborazione personale delle informazione storiche, archeologiche, sociologiche e toponomastiche riportate dall’opera (Trib. Roma, ordinanza 26 luglio 2007, Aida 2008, 1229/1).

Le carte geografiche rientrano fra le opere dell’ingegno appartenenti alla categoria delle arti figurative tutte le volte in cui presentino caratteri di creatività ed originalità, riconoscibile in presenza di una originale elaborazione degli elementi presenti sul territorio, e di peculiari indicazioni (Trib. Catania, 1 ottobre 2007, Aida 2008, 1232/1).

Il requisito della creatività delle opere scientifiche presenta un coefficiente particolarmente basso ed in un’opera fondata su un’attenta ricerca di archivio, di materiale documentale inedito o poco conosciuto, di fonti storiche ed in generale bibliografiche di difficile reperibilità la creatività sta anzitutto nella sistemazione organica e critica di tutte le fonti ora dette, nell’ambito di una ordinata visione d’insieme (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/5).

Il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore su di essa, e la loro ricorrenza nell’opera dell’attore in contraffazione deve essere verificata prima di giudicare se quella del convenuto ne costituisca un plagio (Cass. Sez. I. civile 23 novembre 2005 n. 24594, Pres. Saggio, Est. Panzani, Bacalov c. Endrigo, Aida 2007, Repertorio I.2.2).

Il livello di creatività richiesto per la tutelabilità di un’opera col diritto d’autore può essere anche di entità modesta e può essere integrato anche dalla riorganizzazione di elementi di cronaca in forma originale, tenuto conto che la disciplina d’autore protegge la forma esteriore degli scritti e non già le notizie che formano il loro contenuto informativo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 febbraio 2006, G.D. Marangoni, Massimo Ottavio Luigi Emanuelli c. Riccardo Esposito, Aida 2007, Repertorio I.2.2).

Per essere tutelabile un’opera deve evidenziare un sia pur minimo apporto di gratuità espressiva, riconoscibile dai terzi quale libera modalità esteriore dell’oggettività (reale o immaginaria) rappresentata: ed in altri termini l’estrinsecazione ora detta non deve essere necessitata né dalla natura dell’opera né dall’uso tipico del prodotto economico in cui essa si sostanzia (App. Torino, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1156/1).

Dato il carattere esemplificativo delle opere proteggibili non può escludersi aprioristicamente la tutelabilità (in concreto tuttavia negata) di una grafica di natura tecnica (nella specie relativa ad una mappa cittadina, con relativo stradario), purché qualificata da un valore creativo aggiunto che si manifesti in un’originale scelta sistematico-organizzativa (App. Torino, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1156/2).

Non sono protette dal diritto d’autore immagini che costituiscano la mera riproduzione di modelli ministeriali (Trib. Milano, 2 agosto 2006, Aida 2007, 1172/1).

Il concetto di creatività delle opere dell’ingegno non è identificabile con l’originalità assoluta, né con la novità, ma richiede che l’opera tutelata riveli un’impronta personale dell’autore, che permette di distinguere la paternità della sua opera da quella di altri (Trib. Catania, 24 novembre 2004, Aida 2006, 1077/3).

Nella valutazione dell’esistenza del requisito della creatività in figurine per un presepio occorre distinguere tra le figure presepiali e le loro forme; le prime individuano i personaggi che usualmente abitano il presepe secondo una iconografia stabilita da centinaia di anni; le seconde consistono nel tratteggiamento ed una definizione degli elementi distintivi e descrittivi esteriori di ciascuna figura; nella valutazione della creatività di figurine concrete occorre prescindere dall’identità dei soggetti realizzati e soffermarsi esclusivamente sulle loro fattezze esteriori; e ricorre il requisito della creatività in figurine concrete che abbiano innegabile natura artistica, per l’espressività dei volti, i volumi e le pieghe delle vesti, il rispetto delle proporzioni, la nitidezza dei colori, la suggestività delle ombre, la pregevolezza delle barde e delle capigliature e le pose delle figure (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 10 aprile 2005, Pres. Raffone,  Giud. Petruzziello, Martino Davide Celeste Landi, Dario Moranduzzo s.p.a. c. Partenope s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.2.2).

Il complesso dei criteri di scelta e di selezione di massime giurisprudenziali può essere protetto in base al diritto d’autore quando non si limiti a ripercorrere schemi consueti e diffusi (Trib. Milano, 12 dicembre 2005, Aida 2006, 1108/2).

La verifica se l’opera dell’ingegno abbia carattere originario o comunque creativo tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra che si assume plagiaria è rimessa all’incensurabile accertamento del giudice di merito, quando sia sorretto da congrua motivazione ed esente da errori logici o giuridici (Cass. Sez. I civile 12 marzo 2004 n. 5089, Aida 2005 1018/1).

Il concetto giuridico di creatività ex art. 1 l.a. non coincide con quello di creazione, originalità e novità assolute, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa dell’art. 1 l.a., di modo che per la protezione d’autore è sufficiente la sussistenza di un atto creativo se pur minimo suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. Sez. I civile 12 marzo 2004 n. 5089, Aida 2005, 1018/2).

Perché si possa parlare di opera coreografica giuridicamente protetta dal diritto d’autore si deve avere una traccia o schema di movimenti di danza armonici con la musica; questi possono essere originali oppure appartenere alla tradizione dei vari generi di danza; ma quando l’opera coreografica utilizza i passi di una danza già esistente e consolidata come genere (nella specie: la salsa) per essere identificata come opera dell’ingegno la coreografia deve contenere uno schema evidente di originalità che la distingua nettamente dal genere di cui utilizza i passi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 18 marzo 2004, Aida 2005, 1033/1).

Il diritto d’autore non tutela l’idea in sè (nella specie: di un’associazione non inedita tra prodotti di abbigliamento e/o accessori e parti del corpo umano) bensì la specifica forma espressiva in cui essa risulta concretizzata e che esprima il modo personale e particolare dell’autore di esprimere la propria sensibilità e la propria creatività (Trib. Milano, 28 giugno 2004, Aida 2005, 1036/2).

L’opera Witch e le sue cinque protagoniste sono state realizzate con una sapiente fusione di elementi grafici e narrativi già presenti nel filone delle opere appartenenti al genere magico e in particolare nei fumetti giapponesi del genere manga e nei cartoon dello stesso genere detti anime, e sotto questo profilo hanno novità e creatività limitate: mentre nell’opera Winx, che pure appare essere stata realizzata seguendo un percorso analogo, vi sono elementi di differenziazione tali da escluderne la confondibilità con l’opera concorrente Witch (Trib. Bologna, 2 agosto 2004, Giud. Guidotti, The Walt Disney Company Italia s.p.a. c. Rainbow s.r.l., Play Press s.r.l., Disney Enterprises Inc., Aida 2005, Repertorio I.2.2).

Quando la sentenza di appello abbia ritenuto che un’opera dell’ingegno è astrattamente tutelabile ma difetta in concreto di novità, e la prima affermazione non sia stata impugnata e sia dunque passata in giudicato la seconda resiste alla censura di motivazione contraddittoria: in quanto con essa il giudice di merito ha affermato che un certo progetto, astrattamente proteggibile, corrispondeva tuttavia a nozioni diffuse ed era dunque carente di novità, intendendo con ciò chiarire che all’idee proposte era mancata la novità soggettiva, e cioè la creatività tipicamente soggettiva che caratterizza la forma di espressione dell’idea (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2004 n. 15496, Aida 2005, 1021/1).

Non è idoneo a scalfire gli approdi della decisione censurata ed è perciò inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesta la decisione di appello secondo cui lo schema di programma radiofonico ideato dal ricorrente non sarebbe protetto dal diritto d’autore: quando nel giudizio di merito il ricorrente abbia affermato senza contrasto che il suo schema/programma sarebbe stato mutuato da esperienze già svolte o in corso di svolgimento in altri paesi, e sarebbe pertanto privo dei caratteri di originalità e dell’impronta individuale creativa (Cass. Sez. I civile 4 settembre 2004 n. 17903, Aida 2005, 1022/1)

L’espressione «non ci posso credere» (nella specie usata frequentemente da uno degli artisti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) è di uso comune, normalmente rappresentativa di un sentimento di stupore, assolutamente elementare e priva di oggettiva creatività, e pertanto non gode di autonoma protezione ad opera del diritto d’autore (App. Milano, 22 settembre 2004, Aida 2005, 1047/1).

La protezione del format come opera dell’ingegno si ha quando sussiste compiutezza espressiva e quando il format fornisca elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi, e quando lo schema contenga almeno la rappresentazione, se non ancora nella forma dettagliata della sceneggiatura, quanto meno come compendio dello sviluppo visivo e verbale dello svolgimento dei vari temi (Trib. Bari, 26 ottobre 2004, Giud. Monteleone, Indiveri Leonardo c. Associazione Jonica Vittime della Strada, Onlus, Piccirillo Angelo, Mobilità Servizi e Sicurezza s.r.l., Leo Pierluca, Gentile Salvatore, Aida 2005, Repertorio I.2.2).

La nozione di banca dati ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, relativa alla tutela delle banche dati riguarda qualsiasi raccolta che comprende opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che venga per questo intaccato il valore del loro contenuto, e che comporta un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consente di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/1).

Un calendario di un campionato di calcio costituisce una banca dati ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/2).

Ai sensi dell’art. 7 n.1 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, sulle banche dati la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti preesistenti ed alla loro riunione nella banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione degli elementi indipendenti ora detti; la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti nella banca dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/3).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca dati è anche colui che crea gli elementi in essa contenuti non esclude di per sé che costui possa rivendicare la tutela della banca dati, a condizione che dimostri di aver effettuato un investimento rilevante autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei dati contenuti nella banca dati. Ma né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante, da parte del soggetto che organizza questo calendario, tale da giustificare il beneficio della tutela conferito dal diritto istituito dall’art. 7 della direttiva 9/96/Ce (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/4).

Ai sensi dell’art. 7 n.1 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, sulle banche dati la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti preesistenti ed alla loro riunione nella banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione degli elementi indipendenti ora detti; la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti nella banca dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte giustizia CE 9 novembre 2004, in causa C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab., Aida 2005, Repertorio I.2.2).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca dati è anche colui che crea gli elementi in essa contenuti non esclude di per sé che costui possa rivendicare la tutela della banca dati, a condizione che dimostri di aver effettuato un investimento rilevante autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei dati contenuti nella banca dati. Ma né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante, da parte del soggetto che organizza questo calendario, tale da giustificare il beneficio della tutela conferito dal diritto istituito dall’art. 7 della direttiva 9/96/Ce (Corte giustizia CE 9 novembre 2004, in causa C-46/02, Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab., Aida 2005, Repertorio I.2.2).

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 n. 1 della direttiva deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella banca dati, mentre non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi del contenuto di una banca dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio I.2.2).

La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca dati ai sensi dell’art. 7 n. 1 della direttiva deve essere intesa nel senso che riguarda ai mezzi destinati al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella detta banca dati, al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa, mentre i mezzi destinati ad operazioni di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti in una banca dati non rientrano in questa nozione (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio I.2.2).

La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto di una banca dati deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati (al fine di assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella banca dati) al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati, all’atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati riguarda invece i mezzi intesi a conferire alla banca dati la sua funzione di gestione dell’informazione, ossia quelli destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti in questa banca dati, nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio I.2.2).

L’investimento collegato alla costituzione della banca dati può consistere nell’impiego di risorse o di mezzi umani, finanziari o tecnici, ma deve essere rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo; la valutazione quantitativa fa riferimento a mezzi quantificabili numericamente e la valutazione qualitativa a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio I.2.2).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore è anche colui che ha creato gli elementi contenuti nella banca dati non esclude che costui possa rivendicare il beneficio della tutela sui generis, a condizione che dimostri che il conseguimento dei detti elementi, la loro verifica o la loro presentazione, abbiano dato luogo ad un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei singoli elementi (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio I.2.2).

L’investimento relativo alla determinazione di date e orari degli incontri di un campionato di calcio è connesso alla creazione dei dati contenuti nella banca dati, ossia quelli relativi a ciascun incontro dei vari campionati, e non può quindi essere preso in considerazione nell’ambito dell’art. 7.1 della direttiva banche dati (Corte Giustizia CE 9 novembre 2004, causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB, Aida 2005, Repertorio I.2.2).

Soltanto la realizzazione della cd prima fissazione nuova ed originale vale ad attribuire la titolarità dei diritti sul fonogramma al soggetto che ha predisposto la struttura tecnico-organizzativa necessaria (Trib. Milano, Sezione IP, 26 novembre 2004, Aida 2005, 1051/1).

La prova della qualità di produttore fonografico e dunque della legittimazione ad esercitare giudizialmente i relativi diritti non può essere desunta dalla stampa e vendita di prodotti fonografici, dal pagamento a Siae dei corrispondenti diritti fonomeccanici, dall’assegnazione del cd codice produttore Siae: perché la stampa può avvenire su licenza di altro soggetto produttore fonografico; perché altro è l’attività di fissazione nuova e originale effettuata direttamente con il consenso di tutti gli aventi diritto e altro la registrazione non autorizzata di concerti dal vivo o di materiale sonoro proveniente da altre fonti; e perché per il resto le attività ora dette della Siae non presuppongono l’accertamento della qualità di produttore fonografico in chi le richiede (Trib. Milano, Sezione IP, 26 novembre 2004, Aida 2005, 1051/2).

L’impresa discografica che alleghi di essere produttore fonografico, chieda la condanna di Siae al pagamento di compensi spettanti al produttore ex artt. 73 l.a. e 3 legge 93/1992, non provi la propria qualità di produttore fonografico e veda rigettata la domanda giudiziale ora detta non ha per ciò stesso titolo a chiedere a Siae la restituzione dei compensi che le ha pagato per la licenza di diritti di riproduzione fonomeccanica: perché Siae ha ricevuto questi pagamenti nella sua veste di intermediatore esclusivo dei diritti d’autore necessari all’utilizzazione economica delle opere, effettivamente avvenuta da parte dell’impresa discografica, onde i medesimi pagamenti non sono quindi privi di causa (Trib. Milano, Sezione IP, 26 novembre 2004, Aida 2005, 1051/3).

Il requisito del carattere creativo e dell’opera di design è quello generale di tutte le opere dell’ingegno proteggibili con il diritto d’autore, e consiste in un apporto personale ed individuale dell’autore, quale sua estrinsecazione soggettiva (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/3).

L’opera di design è protetta dal diritto d’autore solo quando abbia valore artistico. Questo richiede necessariamente un momento comunicativo emozionale, gratuito, autosufficiente, che ha autonomia di esistenza, e che non può né deve essere giustificato, al di là delle finalità d’uso, degli impieghi eventuali e persino delle stesse intenzioni dell’artista: anche se nell’ambito del disegno industriale il gradiente comunicativo-suggestivo può essere eventualmente valutato con un criterio più ampio che non in un ambito artistico puro (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/4).

L’attribuzione del premio Compasso d’oro di ADI ad un prodotto di design non dimostra automaticamente la sua connotazione artistica (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/5).

Il requisito della creatività sussiste quando un soggetto abbia operato una serie di varianti con le quali esprimere un’idea che sia idonea ad esprimere la sua personalità, senza che necessariamente raggiunga un alto livello creativo (Trib. Milano, Sezione IP, 29 marzo 2005, Aida 2005, 1064/3).

Il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 l.a per la tutela d’autore delle opere del disegno industriale è l’espressione di un momento comunicativo emozionale, è quel contenuto di suggestione in più che l’artista riesce a trasmettere a chi viene a contatto con la sua opera (Trib. Milano, Sezione IP, 29 marzo 2005, Aida 2005, 1064/4).

L’opera dell’ingegno può essere oggetto di tutela qualora sia caratterizzata dal rapporto individuale, personale dell’autore (novità in senso soggettivo), accanto alla novità in senso oggettivo (Trib. Milano, 31 gennaio 2003, Aida 2004, 971/1).

La novità in senso oggettivo di un’opera architettonica si configura come nuova armonia degli elementi utilizzati: e non ricorre in un edificio per edilizia residenziale normale che rientra per tipologia, strutture e soluzioni estetiche nella generalità di qualunque altro progetto edilizio per residenza, pur nelle sue soluzioni formali di piante e facciate concepite secondo la sensibilità dei progettisti, e pur con rivisitazione di elementi architettonici già ripetutamente presenti in progetti edilizi (Trib. Milano, 31 gennaio 2003, Aida 2004, 971/2).

Nelle opere di storie contemporanee e non di creazione letteraria l’elemento creativo dell’autore non risiede nelle scelte linguistiche ma nella ricerca e selezione delle fonti (per lo più di cronaca giornalistica e talvolta giudiziaria) e nel loro collegamento secondo un ordine logico (non solo temporale) che offre una ricostruzione soggettiva degli avvenimenti considerati. Perciò il giudizio sull’esistenza di una contraffazione non può formularsi in relazione all’identità o meno di singole frasi ma deve spingersi ad una valutazione complessiva della struttura dell’opera o del capitolo contestati (Trib. Milano, 2 aprile 2003, Aida 2004, 976/3).

Le carte geografiche sono protette dal diritto d’autore quando costituiscono il risultato di una scelta rappresentativa e personale e discrezionale: ad esempio per la selezione delle località evidenziate, per l’evidenziazione di alcuni percorsi, per la raffigurazione grafica e coloristica complessiva (Trib. Milano, 17 febbraio 2004, G.U. Migliaccio, Touring Editore s.r.l. c. OPS Organizzazione Promozione Spazi s.r.l., Aida 2004, , Repertorio I.2.2).

In materia di diritto d’autore il concetto di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie indicate in via esemplificativa dall’art. 1 l.a.: e dunque non può essere escluso solo perché l’opera sia composta da idee e nozioni semplici (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/5).

Non sono tutelabili dal diritto d’autore brevi frammenti melodici che non rappresentino alcuna identità di rappresentazione musicale nell’ambito compositivo da cui sono tratti (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, Giud. Bonaretti, Mezzacapo c. Ramazzotti, Cogliati, Pelago Edizioni s.r.l., EMI Music Publishing Italia s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.2 ).

Non è tutelabile dal diritto d’autore un semplice giro armonico comunissimo nel panorama della musica leggera e nel jazz tradizionale (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, Giud. Bonaretti, Mezzacapo c. Ramazzotti, Cogliati, Pelago Edizioni s.r.l., EMI Music Publishing Italia s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.2).

Nel caso dei programmi per elaboratore il requisito dell’originalità va interpretato in chiave soggettiva: nel senso che è sufficiente per la tutela che l’opera sia frutto di uno sfor-zo intellettuale indipendente (Cass. pen. 24 aprile 2002, Aida 2002, 824/4).

Un programma per elaboratore deve essere considerato originale e dunque protetto dal diritto d’autore quando sia frutto di uno sforzo creativo e non meramente ripetitivo di programmi altrui, ancorché il contenuto del programma rappresentato dagli algoritmi sia identico ad altri precedenti e quindi sia identica ad altre anche la sua funzionalità (App. Milano, 20 aprile 2001, Aida 2002, 842/1).

Possono essere protetti come opera dell’ingegno dei disegni concepiti per illustrare pubblicazioni di ricette per cucina che, pur avendo uno stile consueto soprattutto nelle pubblicazioni culinarie, hanno un’apprezzabile singolarità nelle modalità rappresentative dei prodotti, un apporto individuale creativo nell’associazione degli stessi con i loro componenti o con i recipienti che li contengono, un’originalità nell’esecuzione tecnica complessiva (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/1).

Perché un soggetto cinematografico costituisca un’opera dell’ingegno tutelabile occorre che sia elaborato in modo creativo ed originale con almeno l’esposizione sommaria della trama della vicenda. Reciprocamente lo spunto narrativo costituito da indagini di polizia relative a casi di persone scomparse non può da sé solo essere tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore, posto che nel nostro ordinamento non ricevono protezione le idee in sé bensì unicamente, e a certe condizioni, le loro forme espressive (Trib. Roma, ordinanza 6 luglio 1999, Aida 2001, 751/2).

La sceneggiatura di un film tutelabile come opera dell’ingegno presuppone che la struttura narrativa sia sviluppata con l’articolazione delle varie scene, con la precisazione degli snodi della programmazione drammaturgica, con la precisazione dei vari tratti psicologici dei personaggi, con la descrizione di massima dei luoghi della vicenda e con la definizione delle battute e dei dialoghi principali (Trib. Roma, ordinanza 6 luglio 1999, Aida 2001, 751/1).

L’art. 85 quater l.a. non toglie che se l’elaborazione possiede la creatività richiesta dall’art. 4 l.a., l’elaboratore ha diritto alla protezione offerta dal diritto d’autore (Cass. 17 gennaio 2001 n. 559, Aida 2001, 744/2).

La protezione ex art. 4 l.a. si estende ad ogni tipo di lavorazione, inclusa l’edizione critica di un’opera lirica altrui, quando l’autore dell’elaborazione ha proceduto ad una sua sistemazione critica autonoma suscettibile, per la ricostruzione dell’intento artistico che propone, dell’ordinaria fruibilità come opera musicale: con un apporto personale ed autonomo la cui esistenza e rilievo devono essere accertati dal giudice del merito con un esame in concreto dell’elaborazione che deve tenere conto dell’eventuale incertezza di un testo originario, e della necessità di pervenire ad una sua individuazione mediante un’attività di deduzione, di interpretazione e di critica, che può essere creativa nel senso di dar luogo ad un contributo espressivo autonomo (Cass. 17 gennaio 2001 n. 559, Aida 2001, 744/1)

Un software complesso e non banale, frutto di sforzo intellettuale per la risoluzione di un problema dato, ha certo l’originalità necessaria, nei limiti in cui tale requisito è compatibile con un’opera dell’ingegno destinata ad un lavoro (come quello relativo alla elaborazione di buste paga) il cui contenuto è determinato dalla normativa vigente, e che si avvale di un linguaggio logico anteriormente costituito (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13937, Aida 2000, 659/5).

Non è protetta dal diritto d’autore un’opera istituzionale di diritto che si rifaccia largamente a manualistica giuridica e scolastica risalente ed a comuni definizioni desumibili dalla legge e dalla tradizione dottrinaria, senza rielaborazioni originali (Trib. Milano, 24 giugno 1999, Aida 2000, 693/1).

Nel giudizio cautelare in cui è chiesta l’inibitoria dello sfruttamento non autorizzato di fotografie è irrilevante accertare il loro grado creativo, dal momento che comunque la tutela invocata è ammissibile anche per le fotografie non creative (Trib. Milano, ordinanza 27 novembre 1998, Aida 1999, 624/2)

Può essere protetto come opera dell’ingegno un brano musicale che, pur ispirato dalle cantate medievali, abbia caratteristiche sue proprie, collegate ad un’impronta personalissima dell’autore degna di tutela (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est. GIUSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s., Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio I 2).

Quando la fotografia sia stata qualificata in primo grado come non creativa, ed il fotografo non abbia contestato in appello questa qualificazione, non può contestarla poi nel giudizio di cassazione (Cass. 7 maggio 1998 n. 4606, Pres. GRIECO, Est. BERRUTI, Spazio Grafico di Munini Livia Anna, Livia Anna Munini c. Colorificio Toscano s.p.a., Aida 1998, Repertorio I 2).

L’originalità di un brano di musica pop può essere esclusa anche dalla preesistenza di altre canzoni appartenenti a culture diverse (nella specie: l’originalità di una canzone di autore italiano è stata esclusa dalla preesistenza di musiche statunitensi) (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 551/4).

Non è proteggibile come opera dell’ingegno un brano di musica pop la cui struttura melodica si risolve in un elemento assolutamente di uso comune nel linguaggio musicale, ed è dunque privo del gradiente di originalità necessario alla tutela dell’opera in base alla legge sul diritto d’autore (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 551/3).

Una tabella contenente i dati delle quotazioni di borse e valute internazionali  possiede l’originalità sufficiente per essere qualificata come opera dell’ingegno. (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 504/5).

Per opera dell’ingegno protetta ex art. 1 l.a. deve intendersi il risultato dei lavoro creativo di un soggetto, che di detta opera è considerato autore, avente originalità di forma e di contenuto e compiutezza espressiva capace di trasmettere messaggi, suscitando in colui che li riceve sentimenti e reazioni idonei a richiamare immediatamente alla mente la personalità e l’estro creativo dell’autore. L’opera non deve presentare necessariamente un contenuto ed una forma del tutto nuovi né deve esprimere un’originalità assoluta e manifestare una creatività spiccata, essendo sufficiente rinvenire in essa quei caratteri di autonoma individualità rappresentativa per i quali, seppure vi si rispecchino pensieri, idee, ragionamenti, immagini già espresse da altri autori, sia ugualmente possibile distinguerli da quelli già espressi in precedenza da altri (Trib. Roma. ordinanza 19 aprile 1997, Aida 1997, 497/1).

La negazione del carattere creativo di un’opera è assorbente rispetto alla questione concernente la scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto cui essa è associata (Trib. Bologna, 16 aprile 1997, Aida 1998, 527/3).

Per ricevere la tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore un’opera deve possedere, anche se non necessariamente in grado elevato, il requisito della creatività, originalità e novità, perché l’opera, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingua quale prodotto singolare della personalità del suo autore: onde non è proteggibile un’opera in cui non sia dato riscontrare alcun profilo innovativo rispetto alla cultura artistica costituente il patrimonio comune dell’attuale momento storico‑sociale (Trib. Bologna, 16 aprile 1997, Aida 1998, 527/1).

L’assenza nella legge sul diritto d’autore, a differenza della legislazione brevettuale, di indicazioni normative circa la valutazione del contributo creativo all’obiettivo progresso nelle conoscenze e nella ricerca proprie di un settore, è elemento che parametra a livelli inferiori la verifica delle condizioni di protezione dell’opera programma per elaboratore (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1997, Aida 1997, 489/2).

La tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore contempla un requisito di accesso alla protezione situato a un livello di minor rigore rispetto a quanto previsto per il riconoscimento della novità intrinseca ed estrinseca del brevetto per invenzione industriale. Il quid novi preteso dalla legge sul diritto d’autore si esaurisce infatti nella verifica di un apporto creativo non banale dell’autore (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1997, Aida 1997, 489/1).

Tranne ipotesi eccezionali espressamente previste, quale il riconoscimento della qualità di coautore all’autore di un soggetto nell’opera cinematografica ex art. 44 l.a., la legge italiana sul diritto d’autore non accorda protezione all’idea in sé, ma solo alla sua espressione formale (App. Milano, 21 gennaio 1997, Pres. SALAFIA, Est. TAVASSI, Vincenzo Gasparrelli, Flora Spinapolice c. Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli s.p.a., Aida 1997, Repertorio I 2.1).

Può essere protetta dal diritto d’autore un’opera che possiede il requisito del carattere creativo, sia sotto il profilo della creatività intesa come espressione del lavoro intellettuale e cioè frutto dell’ingegno umano sia sotto il profilo dell’originalítà e cioè della ricerca di qualcosa di nuovo, non ancora inventato e quindi non frutto di imitazione (nella specie è stata ritenuta tutelabile l’agenda di suor Germana, che oltre al datario comprende ricette culinarie, raccolte di aneddoti, di pensieri, di guide alla riflessione, consigli per l’educazione dei figli, per il giardino, per la bellezza, e così via) (Tríb. Casale Monferrato, ordinanza 11 novembre 1996, Aida 1997, 478/1).

Possiede i requisiti di creatività necessari per assurgere ad opera dell’ingegno una fotografia che riproduce un’opera architettonica e sia caratterizzata da giochi di luci ed ombre, taglio particolare dell’immagine, e fuga prospettica della facciata dell’edificio lungo il corso che lo costeggia (Pret. Torino, 27 maggio 1996, Aida 1997, 463/2).

Ai fini della distinzione tra opera fotografica protetta come opera dell’ingegno oggetto di diritto d’autore e semplice fotografia tutelata come oggetto di diritto connesso occorre verificare la sussistenza o meno del carattere creativo e considerare due opposte esigenze: da un lato la funzione di documentazione esplicata da particolari fotografie, che mal sopporta il limite dell’esclusività della riproduzione, che confligge con le esigenze di conoscenza e d’informazione, e dall’altro l’interesse alla tutela delle opere dell’ingegno ormai assicurata alle opere fotografiche dall’art. 2 n. 7 l.a. (Pret. Torino, 27 maggio 1996, Aida 1997, 463/1).

Un disegno tessile composto da diversi elementi noti (ochette, casette, fiori, orsacchiotti, cuoricini) ma rappresentati in una particolare combinazione e sequenza di forme, misure e colori costituisce qualcosa di nuovo e originale, proteggibile dal diritto d’autore (Trib. Como, ordinanza 12 febbraio 1996, Aida 1997, 456/3).

Il disegno tessile è sempre proteggibile con il diritto d’autore in quanto è forma bidimensionale avente un valore estetico in sé a prescindere dal supporto materiale (Trib. Como, ordinanza 12 febbraio 1996, Aida 1997, 456/2).

Benché la necessità del requisito dell’originalità per la tutela delle opere dell’ingegno, sul modello della protezione offerta alle invenzioni industriali sia assai controversa, può ricorrere un’originalità sufficiente anche in un programma di elaboratore destinato ad un lavoro il cui contenuto è determinato dalla normativa vigente, e che si avvale di un linguaggio logico anteriormente costituito (App. Milano, 13 dicembre 1996, Aida 1997, 484/4).

Nelle opere di compilazione il carattere creativo non può che concernere i criteri di selezione, coordinamento e sistemazione dei dati elaborati (e, peraltro, nella relativa forma espressiva e non nella loro astratta idealità), giacché in tali opere i dati elaborati, per definizione altrui o comunque preesistenti, sono necessariamente privi di originalità (Trib. Milano, ordinanza 10 dicembre 1996, Aida 1997, 483/4).

Le opere di compilazione ed a contenuto prevalentemente informativo pos­sono ricevere protezione sul piano del diritto d’autore: ove ben inteso esprimano quel minimo livello di creatività necessario a farle assurgere a dignità di opere del­ l’ingegno (  Trib. Milano, ordinanza 10 dicembre 1996, Aida 1997, 48313).

La raffigurazione di un pupazzo di peluche non merita in quanto tale la protezione dei personaggi di opera dell’ingegno, poiché a tal fine occorrerebbe una figura con caratteri di spiccata identità e concretezza di espressione destinata ad essere protagonista di storie, vicende, comunque situazioni nelle quali possa agire conservando inalterata la propria individualità (Trib. Milano, 22 febbraio 1996, Aida 1996, 424/3).

Già per il solo tipico capovolgimento del significato intellettuale dell’opera parodiata la parodia esprime un contributo di creatività sufficiente a giustificare l’operatività della tutela del diritto d’autore (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1996, 420/3).

Il diritto d’autore protegge l’opera dell’ingegno anche se il rapporto creativo sia di modesta entità, indipendentemente dal pregio artistico, dal contenuto morale o dal valore commerciale dell’opera, ed anche quando essa contrasti con norme imperative, con l’ordine pubblico o il buon costume (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1996, 420/2).

Il concetto giuridico di creatività cui si riferisce l’art. 1 l.a. non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale individualizzata espressione di un’oggettività appartenente, esemplificativamente, alla scienza, alla letteratura o altro. Tale creatività non può pertanto essere esclusa solo perché l’opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Al contrario la creatività di una raffigurazione a disegno di un oggetto può essere affermata già per il mezzo espressivo adottato per la sua rappresentazione, perché per la sua stessa natura sintetizzante e semplificatrice il disegno non è finalizzato alla riproduzione mimetica di singoli oggetti reali. D’altro canto non può ritenersi priva di originalità un’opera per il solo fatto di essere fedelmente aderente al dato fisico dell’oggetto ritratto, perché questa circostanza non esclude necessariamente l’originalità dei moduli stilistici adottati a tal fine e quindi dell’opera realizzata  (com’è comprovato in particolare delle opere pittoriche appartenenti alle correnti dell’iperrealismo americano e della neue Sachlichkeit tedesca, dichiaratamente tendenti a ottenere effetti di illusionismo mimetico) (App. Milano, 10 novembre 1995, Aida 1996, 413/1).

Chi alleghi di essere coautore di un’opera dell’ingegno ha l’onere di provare non tanto di aver ad essa prestato una collaborazione generica ma di aver partecipato precisamente al processo creativo dell’opera (Trib. Milano, 5 ottobre 1995, Aida 1996, 407/2).

Un soggetto può essere qualificato come coautore della parte letteraria di un’opera musicale quando la sua collaborazione riguardi il vero e proprio processo creativo che caratterizza l’opera dell’ingegno, e non sia invece limitata ad elementi di natura tecnica od organizzativa o consista in semplici suggerimenti o consigli di indole teorica o generica (Trib. Milano, 5 ottobre 1995, Aida 1996, 407/1).

Il carattere creativo si sostanzia nell’originalità ‑novità dell’opera valutata nel suo complesso ed essendo ritenuto bastevole che l’ori ginalí tà ‑novità consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa diviene sufficiente ad integrare i requisiti in discorso la circostanza che l’opera per cui è richiesta la tutela non sia copiata da altre preesistenti (nella specie è stata ritenuta opera protetta una pianta topografica di una zona rinomata per la produzione di ceramiche, caratterizzata dall’evidenziazione grafica dell’ubicazione di stabilimenti ceramici, accentuata mediante l’indicazione dei nomi delle ceramiche e l’assegnazione di numeri di riferimento; da un indice stradarío suddiviso per comuni e, all’intero di questi, per frazioni; da una pianta dell’intero comprensorio ceramico, corredata a margine da un elenco delle ceramiche e delle aziende del settore, indicativo dei singoli indirizzi e numeri telefonici) (Pret. Reggio Emilia, 17 agosto 1995, Aida 1996, 403/1).

L’opera pubblicitaria è protetta dal diritto d’autore per quella parte di essa che può assumere concretizzazione esteriore, quando abbia sia pure in misura minima i caratteri dell’originalità e della creatività (Trib. Roma, 27 luglio 1995, Aida 1997, 452/1).

La cosiddetta ridondanza costituisce la linea di confine fra la mera informazione scientifica non protetta e la corrispondente opera scientifica tutelata dal diritto d’autore: intendendosi per ridondanza una sorta di superfluità linguistica, una sovrabbondanza di parole e di struttura discorsíva, una fantasia nelle scelte delle espressioni semantiche (come dire, una sorta di zavorra dell’informazione), che abbia una funzione oggettivamente inutile per trasmettere il mero dato informativo, ma una funzione essenziale per la sua personalizzazione e per la sua riferibilítà ad un autore, tale da determinare un minimo di reazione nel destinatario (nelle opere artistiche, una reazione emotiva; nelle opere non aventi natura artistica una reazione di consapevolezza dell’unicità dell’opera, creata da un autore ben individuato o individuabile) (Trib. Torino, ordinanza 24 luglio 1995, Aida 1996, 401/3).

Nel settore dei manuali per l’uso di prodotti tecnici la creatività è di regola bandita, esigendosi dal traduttore una attività meccanica e pedissequa di mera trasposizione linguistica di termini in gran parte coatti e predeterminati, e comunque noti in anticipo ed appartenenti al patrimonio comune, allo scopo di fornire il massimo dell’informazione con il minor numero possibile di segnali espressivi o letterali (Trib. Torino, ordinanza 24 luglio 1995, Aida 1996, 401/2).

In materia di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli estetici o anche etici di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa e non tassativa all’art. 2 l.a., di modo che per la protezione dell’opera è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, sia pur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore (Cass. 2 giugno 1995 n. 908, Aida 1997, 440/4).

In mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela di un diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali. Il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative di un diritto qualificato come diritto d’autore dal diritto nazionale, con la conseguenza che un diniego di licenza, pur provenendo da un’impresa in posizione dominante ex art. 86 co.2 lett. b), non può costituire di per sé un abuso di tale posizione. Tuttavia l’esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può in casi eccezionali integrare un comportamento abusivo. E tanto avviene in particolare quando il rifiuto di consenso dell’autore (nella specie: le emittenti televisive) ostacoli l’emergere di un prodotto nuovo (nella specie: una guida settimanale completa dei prodotti televisivi) che l’autore non offre e per cui sussiste una domanda potenziale da parte del consumatore (Corte CE 6 aprile 1995, in cause riunite C241/91, C242/91, Aida 1995, 290/2).

Il bozzetto predisposto da un pittore per un poster pubblicitario di un film e raffigurante immagini tratte da questo e relative al suo protagonista può essere tutelato come opera della pittura e dell’arte del disegno ex art. 2 n. 4 l.a.: quando sia sufficientemente creativo per la scelta dell’immagine ridisegnata, dei colori, della tecnica di pittura, dei contrasti (Trib. Roma, 28 marzo 1995, Aida 1996, 390/1).

La tutela delle opere architettoniche non è limitata agli interventi che assurgono al livello di opera d’arte: e puo essere estesa anche ad un’opera di ristrutturazione, riattivazione e consolidamento di uno stabile (nella specie: una casa colonica), che abbia un seppur minimo gradiente creativo (Trib. Milano, 24 marzo 1994, Aida 1994, Aida 1995, 270/1).

E’ dotata di sufficiente creatività una fotografia in cui l’impronta della personalità dell’autore traspare da più di un elemento, quali la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, il loro accostamento, la selezione delle luci e delle fonti della luce, il dosaggio dei toni chiari e dei toni scuri (App. Milano, 5 novembre 1993, Pres. LOI, Est. DELLA VALLE, Paola Salvioni Martini c. Rusconi Editore s.p.a., Aida 1994, Repertorio p. 661).

La tutela dell’opera dell’ingegno prescinde completamente dalla valutazione dei suoi valori o meriti artistici (Trib. Milano, 28 ottobre 1993, Pres. Est. CIAMPI, Mariliana Montereale, Antonio De Salvatore, Annamaria De Salvatore c. Maurizia Paradiso, Telelibera Italiana s.r.l., Magic America Gestioni Aziendali s.r.l., Aida 1994, Repertorio p. 661).

La riproduzione fotografica di opere dell’arte figurativa e segnatamente di opere architettoniche sembra difficilmente destinata a conseguire il carattere delle creatività, perché la fedeltà nella rappresentazione oggettiva dell’opera riprodotta è caratteristica naturale di tale tipo di fotografia (Pret. Saluzzo, 13 ottobre 1993, Aida 1995, 311/4).

Chi agisce in giudizio quale titolare dei diritti d’autore su un’opera (nella specie: software) non ha l’onere di provarne la novità, mentre incombe a chi contesta tale qualità provare il contrario (Trib. Roma, 17 maggio 1993, Aida 1995, 309/2).

Le idee alla base di un’opera dell’ingegno (nella specie: un documentario) non costituiscono opera compiuta e originale tutelabile dalla l.a. (Trib. Roma, 21 maggio 1993, Pres. BUCCI, Est. ATRENNI, Carlo Cassani c. Movimento Liberazione e Sviluppo, Aida 1997, Repertorio I 2.2).

Benché ritrarre animali in atteggiamenti da uomo non sia idea nuova, può essere protetta come opera dell’ingegno la realizzazione grafica di tale idea che non sia ripetitiva di figure già in precedenza diffuse, ma si differenzi da esse manifestando il carattere di originale individualità (Trib. Milano, 6 maggio 1993, Aida 1993, 188/1).

Il criterio dell’accesso alla protezione garantita da copyright è costituito dal requisito dell’originalità, non ravvisabile in una semplice elencazione di circostanze note o comunque facilmente conoscibili (nella specie: il terreno preferito e la distanza ottimale dei cavalli) (Pret. Milano, ordinanza 26 novembre 1992, Pret. SMIRNE, Bargra s.n.c. c. Galoppo Italia s.a.s., Aida 1993, Repertorio p. 788).

Il palio di Siena è pubblico evento risalente al XIII secolo e dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione: onde in esso e nei caratteristici segni utilizzati dai partecipanti allo svolgimento del palio non è ravvisabile un apporto creativo suscettibile di assurgere ad opera dell’ingegno proteggibile ex art. 1 l.a.. (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993, 163/5).

E’ già compiuta un’opera letteraria (nella specie: un’opera destinata alla rappresentazione teatrale) di cui già sussista il testo in lingua ceca ed una traduzione in italiano sia pure ancora provvisoria (App. Torino, 27 marzo 1992, Aida 1992, 98/2).

L’opera dell’ingegno è protetta quando presenti un elemento di originalità, coincidente con il suo carattere creativo, ed individuabile nel concetto nuovo o nella nuova forma di espressione: pur essendo sufficiente che il requisito della creatività sussista in misura modesta, non essendo invece necessario un particolare grado di tale requisito (App. Torino, 27 marzo 1992, Aida 1992, 98/1).

L’opera dell’ingegno deve essere il risultato non di un qualunque lavoro intellettuale, ma di un’attività di carattere creativo che attribuisca alla stessa un’originalità rispetto alle precedenti, siano queste tutelate o meno (Pret. Alba, ordinanza 9 gennaio 1992, Aida 1992, 83/1).

Se è vero che la tecnica di indagine ha affinato strumenti idonei a far venire ad emergenza fenomeni di plagio sostanziale anche là dove esso non si riproponga nei termini plateali dell’intera ripresa del tessuto testuale dell’opera altrui, è altresì vero che, proprio laddove non ricorrano fattispecie di imitazioni pedisseque servili dell’opera altrui, a presupposto minimo di ogni utile operazione di indagine si pone la premessa che l’opera (nella specie: l’idea‑trama di un romanzo) che si pretende essere stata oggetto di imitazione prospetti tratti cospicui e perspicui di originalità e di novità (Trib. Roma, 1 marzo 1991, Aida 1992, 35/1).

 

2.3 opere letterarie

Può essere tutelata come opera letteraria (e non come banca dati) una raccolta di sms di provenienza anonima, selezionata dall’autore secondo il criterio del loro carattere divertente, e dotata di un livello sufficiente di creatività, che può essere modesto, tanto più quando opere dello stesso taglio siano già presenti sul mercato (Trib. Bologna, Sezione IP, 10 agosto 2011, Aida 2012, 1504/1).

Le opere didattiche sono protette dal diritto d’autore anche quando consistono nella semplice rielaborazione, sotto forma di una particolare riorganizzazione espositiva, di temi e questioni già trattati da altri, e non sono caratterizzate da una forma espressiva dotata di creatività per quanto riguarda la componente strettamente letteraria del testo (Trib. Milano, Sezione IP, 10 agosto 2009, Aida 2011, 1398/1).

Costituisce opera di collaborazione ex art. 130 l.a. un libro costituito da otto racconti relativi alle mitologie greca e romana e destinato agli scolari delle elementari, realizzato secondo un progetto che sin dall’inizio prevedeva ed ha difatti visto (i) i racconti, una serie di illustrazioni, un glossario, (ii) la scrittura dei racconti da parte del contraente dell’editore, e la preparazione delle illustrazioni del glossario ad opera di dipendenti di quest’ultimo, (iii) l’individuazione dei temi dei racconti da parte dell’editore, (iv) la comunicazione dall’editore all’autore «esterno» di parametri ed istruzioni per la scrittura dei racconti e di esempi di storie analoghe già scritte, (v) l’adattamento dei testi dell’autore esterno ad opera della redazione (in particolare con modifiche dello stile e con l’eliminazione di termini non adatti agli studenti cui erano destinati) (Trib. Milano, Sezione IP, 4 novembre 2008, Aida 2010, 1343/1).

Deve essere rigettata la domanda cautelare di inibitoria della pubblicazione di una traduzione del resistente, che il ricorrente qualifica come contraffazione della propria, quando tra le due opere sussistono numerose differenze linguistiche e stilistiche non secondarie: considerato che nella traduzione è comunque insita l’esigenza di fedeltà al testo originario, per cui i margini di originalità ed autonomia del traduttore sono in qualche modo circoscritti e  l’idea ispiratrice è sempre derivata e trasposta dall’opera originaria; e considerato che nel caso concreto il linguaggio dell’opera (nella specie di letteratura per l’infanzia) è del tutto comune, corrente, semplice, proprio per il pubblico di riferimento (Trib. Roma, 4 agosto 2006, Beatrice Antoniazzi c. Anicia s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.2.3).

L’art. 4 della legge 633/1941 non tutela solo gli autori delle opere originarie, ma anche i loro traduttori, nonché i prefatori e curatori delle opere stesse (Cass., sez. III pen., 28 maggio 2002 n. 605, Pres. Savignano, Imp. Maurizio Menchicchi, Aida 2005, Repertorio I.2.3).

Non è ravvisabile alcuna norma da cui poter desumere che le dispense universitarie siano sottratte alla tutela dovuta per tutte le opere dell’ingegno (Cass., sez. III pen., 28 maggio 2002 n. 605, Pres. Savignano, Imp. Maurizio Menchicchi, Aida 2005, Repertorio I.2.3).

Nell’edizione critica di un’opera musicale non è proteggibile come opera dell’ingegno la parte di questa edizione che colmi una lacuna secondo quanto il critìco ritiene fosse stato presumibilmente il testo originario dell’opera: e per giunta non comporti comunque una quantità di aggiunte tali da costituire un rifacimento sostanziale dell’opera originaria (Trib. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/3).

Nell’edìzione critica di un’opera musicale occorre escludere ogni carattere creativo a) a tutto ciò che nella partitura in questione coincide col manoscritto originario e b) a tutte le scelte che il curatore ha fatto nell’ipotesi di più fonti documentali obiettive anche solo in parte contrastanti (Trib. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/2).

Alla base dell’edizione critica di un’opera musicale sta essenzialmente un lavoro di interpretazione, di confronto e di scelta tra le diverse fonti documentali note e questa è opera di erudizione, di studio, attività intellettuale volta a creare un’opera dell’ingegno proteggibile di carattere letterario‑ scientifico, e precisamente il commento critico all’edizione critica di un’opera (Trib. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/1).

Sono da ricomprendere nella nozione di riviste ex art. 34 co.1 lett. a) r.a. anche le pubblicazioni (non legate all’attualità e prive di predeterminazione di durata) di cui sia programmata la periodicità, anche se sia prestabilito il momento conclusivo e qualunque sia il contenuto informativo (nella specie l’ufficio aveva rifiutato ía registrazione come opera collettiva ad una iniziativa editoriale che prevedeva la pubblicazione periodica di fascicoli o pubblicazioni recanti ciascuno un’opera o parte di opera autonoma) (TAR Lazio, 27 dicembre 1993, Aida 1994, 261/3).

Sussiste la giurisdizione del TAR Lazio a conoscere l’impugnazione dell’atto del direttore dell’uffieìo della proprietà letteraria, artistica e scientifica che ha rifiutato di registrare come rivista un’opera qualificata come tale dal richiedente (TAR Lazio, 27 dicembre 1993, Aida 1994, 261/1).

Le opere espresse con il mezzo della parola appartengono alla letteratura ex art. 1 l.a. non solo quando siano opere letterarie in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica), ma anche quando la parola venga utilizzata per esprimere e comunicare dati informativi di vario genere elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11953, Aida 1994, 212/2).

 

2.4 opere musicali

SCF ha legittimazione a riscuotere i diritti a compenso ex artt. 71 septies, 72, 73 e 73bis l.a. e ad agire giudizialmente per la loro riscossione. Questa legittimazione non compete alla SIAE. E l’attività svolta da SCF non rientra nel monopolio legale previsto a favore di SIAE dall’art. 180 l.a. (Trib. Milano, 27 dicembre 2012, Pres. Est. Tavassi, RTL 102.500 Hit Radio c. SCF Consorzio Fonografici, Aida 2014, Repertorio I.2.4).

E’ illecita la pubblicazione in rete di testi di canzoni coperti dal diritto d’autore di terzi che non l’abbiano autorizzata (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 luglio 2010, G.D. Izzo, Warner Chappel Music Italiana s.r.l., Warner Bros Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l. c. One Italia s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.2.4).

Ai fini della valutazione dell’originalità di un brano musicale la melodia – intesa come successione di note con particolare articolazione ed accenti – svolge una funzione peculiare e determinante che si fonde con il ritmo – vale a dire la scansione della musica nel tempo – che non è determinante e può mutare senza incidere sull’originalità del motivo, così che non è creativo e costituisce invece plagio il brano di musica leggera il cui ritornello sia notevolmente simile sul piano melodico a quello di un brano preesistente e se ne differenzi tuttavia lievemente sul piano ritmico (App. Milano, 30 agosto 2010, Aida 2011, 1436/1).

E’ originale un brano musicale che non utilizzi stilemi o formule acquisite dai compositori di musica leggera (nella specie è stato ritenuto originale il ritornello caratterizzato da un tetracordo discendente con alcune note ribattute privo di riscontro nei brani anteriori posti a confronto e capace di facilitare la memorizzazione e l’individuazione da parte del pubblico) (App. Milano, 30 agosto 2010, Aida 2011, 1436/2).

Ai fini della valutazione dell’originalità di un brano musicale deve procedersi ad una ponderazione complessiva dei diversi elementi che lo caratterizzano (melodia, armonia e ritmo), attribuendo peraltro importanza determinante allo schema melodico (App. Milano, Sezione IP, 30 agosto 2010, Pres. Tarantola, Est. Todaro, Universal Music Italia s.r.l. c. Première Music s.a.r.l., Cywie, Rivière, Abramo Allione, Edizioni Musicali s.r.l., Montagné e Barbelivien, Aida 2011, Repertorio I.2.4).

Deve essere affermata l’originalità dello schema melodico di un brano musicale (nella specie, il ritornello di una canzone) che presenti una progressione delle note inconsueta e caratterizzante rispetto agli schemi compositivi noti (App. Milano, Sezione IP, 30 agosto 2010, Pres. Tarantola, Est. Todaro, Universal Music Italia s.r.l. c. Première Music s.a.r.l., Cywie, Rivière, Abramo Allione, Edizioni Musicali s.r.l., Montagné e Barbelivien, Aida 2011, Repertorio I.2.4).

Il compenso dovuto ex art. 73 l.a. da un commerciante ad SCF per la diffusione di musica di sottofondo all’interno del proprio esercizio va calcolato sulla base della convenzione stipulata tra Confcommercio ed SCF, secondo cadenze annuali, tanto più che i criteri di quantificazione previsti da questa convenzione sono di particolare favore per il soggetto tenuto alla corresponsione del compenso (Trib. Milano, Sezione IP, 25 gennaio 2011, Aida 2011, 1448/1).

Sui compensi dovuti ex art. 73 da un commerciante ad SCF sono dovuti gli interessi di mora ex art. 1284 c.c. e non quelli previsti dall’art. 5 dlgs 231/02 per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (Trib. Milano, Sezione IP, 25 gennaio 2011, Aida 2011, 1448/2).

E’ protetta come opera dell’ingegno l’edizione critica di un’opera musicale (nella specie: di Rossini) realizzata dal filologo mettendo a frutto non solo una solida competenza di carattere critico-scientifico ma anche risvolti creativi, e così esaminando la tradizione e predisponendo un testo che sia il più possibile fedele alle intenzioni, allo stile e allo spirito dell’autore originario ma ad un tempo sia in linea con l’evoluzione anche tecnica degli interpreti e delle orchestre e fornisca indicazioni pratico-esecutive che lo possano rendere immediatamente eseguibile (App. Torino, 25 settembre 2008, Aida 2010, 1340/1).

L’art. 9.2 della direttiva del Consiglio 27.9.1993, 83/93/CEE, relativa a diritti d’autore e connessi e radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o connessi che non le abbia affidato la gestione dei suoi diritti, può esercitare anche il suo diritto di accordare o negare l’autorizzazione ad un cablodistributore, e di conseguenza la gestione della collecting society non si limita agli aspetti pecuniari del diritto (Corte CE 1 giugno 2006, in causa C-169/05, Aida 2007, 1125/1).

Secondo gli artt. 34 ss. l.a. la composizione musicale con parole è opera composta che rimane in comunione fra i coautori (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/1).

Gli artt. 34 ss. si applicano quando l’autore delle parole e il compositore creano ed elaborano insieme la canzone, come pure quando il poeta consegna al compositore il testo letterario affinché venga musicato, e quando le parti letteraria e musicale sono state create come opere distinte ed autonome e sono poi congiunte ed assemblate dai loro autori venendo così a creare un tutto unico ed organico (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/2).

L’art. 34 co. 5 l.a. consente ad ogni autore l’utilizzazione del proprio contributo come elemento di un’opera diversa, a condizione che questa non si ponga in concorrenza con l’utilizzazione dell’opera composta, in quanto il valore di quest’ultima diminuisce per il fatto dell’esistenza di altra opera analoga ove la parte letteraria o quella musicale siano identiche (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/3).

In caso di utilizzazione della parte letteraria di un’opera composta da testo e musica al di fuori dei casi previsti dall’art. 35 nn. 1-3 e senza il consenso del titolare del diritto d’autore relativo alla parte musicale l’erede dell’autore della parte letteraria (che ha consentito la sua utilizzazione) e l’imprenditore che ha importato e distribuito in Italia i supporti registrati con la parte letteraria e la musica di altro autore rispondono in solido dei danni (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/5).

Il giudizio sul plagio musicale di un’opera appartenente al genere musicale della melodia all’italiana deve essere condotto con riferimento precipuo alla melodia, che particolarmente nel campo della musica leggera esprime con maggiori immediatezza ed incisività il nucleo creativo del brano e la sua individualità e riconoscibilità (Trib. Milano, 25 maggio 2005, Giud. Gandolfi, Francesco Reitano c. Pull Edizioni Musicali s.r.l., Drums Edizioni Musicali s.r.l., Giovanni Battista Ruffa, Romeo Livieri, Roberto Satti, Aida 2005, Repertorio I.2.4).

L’indicazione di un soggetto quale autore su compact disc senza specificazione se il medesimo sia autore  della parte musicale o del testo letterale dell’opera induce a identificarlo quale autore dei brani musicali nel loro insieme di musica e testo: e costituisce violazione del diritto morale dell’autore del testo (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 977/1).

Per essere considerata opera originale meritevole di tutela autonoma ex art. 2 n. 4 l.a. una variazione musicale non deve intervenire necessariamente sull’aspetto melodico ma può riguardare anche soltanto i profili timbrici, quelli armonici o comunque più genericamente compositivi del brano preesistente (Trib. Roma, 22 gennaio 2001, Aida 2003, 896/1).

Costituisce plagio di una canzone dotata di creatività la ripresa (nella specie: ad opera di De Gregori) della parte saliente della canzone, per cui essa si è imposta vincendo un festival e restando nella mente del pubblico (Trib. Roma, 23 maggio 2002, Giud. Pennasilico, BMG Ricordi s.p.a., MI.MO Edizioni Musicali s.r.l., Alberelli, Riccardi c. De Gregori, Sony Music Entertainmente s.p.a., Aida 2003, Repertorio I.2.4).

Perché si possa ravvisare il plagio di un’opera musicale occorre che sussistano due presupposti: l’originalità dell’opera che si assume plagiata e l’identità tra l’opera plagiaria o contraffattoria e gli elementi caratterizzanti del brano originale sotto il profilo melodico, armonico e ritmico e della fisionomia complessiva (Trib. Milano, 28 ottobre 2002, Giud. Nardo, Emi Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. RCS Libri & Grandi Opere s.p.a., RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Bates Italia s.r.l., Glance s.a.s. di Roberto Cacciapaglia & C, Aida 2003, Repertorio I.2.4).

Il giudizio sul plagio musicale deve essere condotto con riferimento precipuo alla melodia (Trib. Milano, 28 ottobre 2002, Giud. Gandolfi, Guido Maria Ferilli c. Giuseppe Carella, Gino De Stefani, Fabrizio Baldoni, Meringa Edizioni Musicali s.r.l.,  Gente Edizioni Musicali s.r.l., Warner Music Italia s.r.l., Polygram Italia s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.4).

Prima di concludere per l’esistenza di un plagio in presenza di identità di struttura melodica di due musiche pop, occorre verificare se la struttura melodica in questione sia espressione di un apporto creativo, che rappresenti un effettivo progresso della collettività in campo musicale e non si riduca agli elementi già acquisiti al patrimonio musicale generale((Trib. Milano, 28 ottobre 2002, Giud. Gandolfi, Guido Maria Ferilli c. Giuseppe Carella, Gino De Stefani, Fabrizio Baldoni, Meringa Edizioni Musicali s.r.l.,  Gente Edizioni Musicali s.r.l., Warner Music Italia s.r.l., Polygram Italia s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.4).

Non sono tutelabili dal diritto d’autore brevi frammenti melodici che non rappresentino alcuna identità di rappresentazione musicale nell’ambito compositivo da cui sono tratti (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, Giud. Bonaretti, Mezzacapo c. Ramazzotti, Cogliati, Pelago Edizioni s.r.l., EMI Music Publishing Italia s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.4 ).

Non è tutelabile dal diritto d’autore un semplice giro armonico comunissimo nel panorama della musica leggera e nel jazz tradizionale (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, Giud. Bonaretti, Mezzacapo c. Ramazzotti, Cogliati, Pelago Edizioni s.r.l., EMI Music Publishing Italia s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.4).

Il diritto d’autore tutela anche le opere musicali prive di trascrizione grafica, se è vero che titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è la creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale, e questa può aver luogo anche con la diretta esecuzione di una composizione musicale non annotata, da parte del suo autore; mentre la trascrizione, intesa come uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta, è essa stessa oggetto di diritto esclusivo da parte dell’autore (Cass. 11 novembre 1999 n. 12820,  Pres. SAVIGNANO, Est. CECCHERINI, P.M. GERARDI, Sciscione, Aida 2000, Repertorio I 2.4).

Può essere protetto come opera dell’ingegno un brano musicale che, pur ispirato dalle cantate medievali, abbia caratteristiche sue proprie, collegate ad un’impronta personalissima dell’autore degna di tutela (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est. GIUSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s., Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio I 2.4).

L’originalità di un brano di musica pop può essere esclusa anche dalla preesistenza dì altre canzoni appartenenti a culture diverse (nella specie: l’originalità di una canzone di autore italiano è stata esclusa dalla preesistenza di musiche statunitensi) (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 551/4).

Non è proteggibile come opera dell’ingegno un brano di musica pop la cui struttura melodica si risolve in un elemento assolutamente di uso comune nel linguaggio musicale, ed è dunque privo del gradiente di originalità necessario alla tutela dell’opera in base alla legge sul diritto d’autore (Trib. Milano., 18 dicembre 1997, Aida 1998, 551/3).

Nel campo della musica anche un accordo sufficiente a dar vita ad un tema musicale può formare il sustrato originario di una successiva elaborazione od orchestrazíone (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998, 506/2).

La riproduzione e la vendita del libretto di un’opera drammatico‑musicale in occasione della rappresentazione dell’opera non ne costituisce utilizzazione separata ma rientra nel diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera drammatico‑musicale nel suo complesso (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/4).

L’applicazione dell’art. 25 l.a. ai singoli elementi delle opere drammatico-musicali è resa inconcepibile dalla lettera della legge e dalla unità artistica delle parti di cui esse si compongono, che rende necessario che l’opera cada in pubblico dominio non in parte ma solo nella sua totalità: e reciprocamente anche i diritti di utilizzazione separata dei singoli elementi dell’opera drammatico‑musicale hanno la medesima durata dei diritti relativi al l’utilizzazione di quest’ultima nel suo complesso (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/3).

Secondo l’art. 26 co. 1 l.a. la durata dei diritti di utilizzazione economica relativi alle opere drammatico‑musicali « si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo », perché l’indistinguibilità e inscindibilità dei singoli apporti a tali opere impone necessariamente la fissazione di un termine unitario per tutta l’opera in se considerata (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/2).

A differenza delle opere collettive in cui le singole parti dovute a vari autori non si compenetrano mai reciprocamente e restano invece distinte ed autonome, ed al pari della cosiddetta opera semplice, l’opera drammatico‑musicale costituisce anch’essa un’unità a se stante avente caratteri e destinazioni proprie non confondibili con quelli delle sue singole componenti: onde la sua creazione determina una comunione tra coautori, sia dal punto di vista della paternità intellettuale che da quello della utilizzazione economica, senza bisogno che intervenga alcuna dichiarazione di volontà dei coautori (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/1).

 

2.5 opere coreografiche e pantomimiche

L’opera coreografica è indicata espressamente dagli artt. 2 n.3 e 136 l.a. come opera dell’ingegno proteggibile (nella specie: si trattava della coreografia di una parte di uno spettacolo di presentazione televisiva di opere liriche in programma all’Arena di Verona) (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, ordinanza 12 aprile 2013, Aida 2013, 1574/1).

Il coreografo di una parte di uno spettacolo di presentazione televisiva di opere liriche in programma all’Arena di Verona ha diritto ad essere indicato come (co)autore dell’opera, nelle forme d’uso e cioè in apertura programma o nei titoli di coda ex art. 138 l.a. (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, ordinanza 12 aprile 2013, Aida 2013, 1574/2).

Nelle opere coreografiche i diritti patrimoniali d’autore spettano in comunione all’autore della parte coreografica e a quello della parte musicale. L’esercizio di tali diritti, salvo patto contrario, e sempre che la musica non abbia funzione o valore principale, spetta tuttavia soltanto all’autore della parte coreografica che agisce in nome proprio ma anche in qualità di mandatario dell’autore della musica (Trib. Milano, Sezione IP, 19 febbraio 2010, Aida 2010, 1378/2).

Perché si possa parlare di opera coreografica giuridicamente protetta dal diritto d’autore si deve avere una traccia o schema di movimenti di danza armonici con la musica; questi possono essere originali oppure appartenere alla tradizione dei vari generi di danza; ma quando l’opera coreografica utilizza i passi di una danza già esistente e consolidata come genere (nella specie: la salsa) per essere identificata come opera dell’ingegno la coreografia deve contenere uno schema evidente di originalità che la distingua nettamente dal genere di cui utilizza i passi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 18 marzo 2004, Aida 2005, 1033/1)

Il regista che rifiuti la propria prestazione a ragione del dissenso riguardo alle modifiche unilateralmente portate dal produttore al soggetto ed alla sceneggiatura creati dal regista per il film non è inadempiente al contratto di direzione artistica. Questo contratto è piuttosto inadempiuto dal produttore. E l’inadempimento del produttore, mentre giustifica la risoluzione del contratto di regia, si riflette anche su di un contratto collegato di cessione dei diritti del regista, in ossequio della volontà delle parti resa manifesta dalla pur impropria qualificazione dell’un contratto come condizione essenziale dell’altro (Trib. Roma, 19 gennaio 1995, Aida 1997, 451/2).

Il palio di Siena è pubblico evento risalente al XIII secolo e dunque appartenente al patrimonio storico, culturale e folcloristico della nazione: onde in esso e nei caratteristici segni utilizzati dai partecipanti allo svolgimento del palio non è ravvisabile un apporto creativo suscettibile di assurgere ad opera dell’ingegno proteggibile ex art. 1 La.. (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993,163/5).

 

2.6 opere delle arti figurative

La tutela delle opere della scultura ai sensi dell’art. 2 n. 4 l.a. presuppone un’attività diretta e personale dell’autore e deve dunque escludersi per esemplari prodotti industrialmente (Trib. Milano, 23 maggio 2013, Pres.Est. Tavassi, Aida 2014,  1624/1).

Quando la pubblica amministrazione abbia predisposto il progetto di uno «stemma» di un suo evento, e ne abbia in particolare già deciso il contenuto, il colore e gli elementi formali, la accurata traduzione grafica di questo bozzetto e l’inserimento in esso di un elemento inizialmente non previsto dalla p.a. (nella specie: il drappo tricolore) ad opera di altro soggetto su commissione dell’amministrazione non può ritenersi sufficiente a qualificare chi abbia effettuato questi ultimi interventi né come autore unico né come coautore dello stemma: ciò che assorbe la questione relativa alla possibilità di qualificare lo stemma come opera dell’ingegno sufficientemente creativa (Trib. Roma, Sezione IP, 17 giugno 2008, Aida 2010, 1332/1).

Può essere protetta dal diritto d’autore un’immagine risultante dall’unione, effettuata a mezzo computer, di quella di un frutto con quella raffigurante un gatto in posizione statica, entrambe opportunamente alterate nelle loro proporzioni e dimensioni affinché formino un insieme omogeneo e particolarmente suggestivo (Trib. Firenze, ordinanza 31 gennaio 2004, Giud. Pezzuti, FG Foto s.r.l. c. Cavalieri Group S.p.a., Aida 2005, Repertorio I.2.6).

Può in astratto configurarsi una violazione del diritto morale dell’autore di un dipinto ex art. 20 l.a. anche nel caso di degrado dell’opera in conseguenza del trascorrere del tempo insieme al concorso di altri specifici fattori negativi imputabili al detentore, quali ad esempio un atto omissivo qual è l’omissione del restauro del dipinto, considerato che superato il limite del decadimento naturale il degrado potrebbe causare una lesione all’integrità dell’opera d’arte figurativa ed influenzare negativamente la percezione dell’opera presso il pubblico e costituire quindi una lesione della reputazione dell’artista (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 20 gennaio 2005, Aida 2005, 1057/1).

L’art. 68 l.a. vecchio e nuovo testo escludono che l’istituto della libera riproduzione dell’opera possa estendersi alle opere figurative o plastiche (Trib. Milano, 14 aprile 2003, Aida 2003, 943/1).

Anche adottando un’interpretazione estensiva dell’art. 68 l.a. vecchio e nuovo testo il termine personale deve essere inteso, se non nel senso individuale, almeno di privato, sicché l’uso consentito non dovrebbe uscire dalla ristretta cerchia (ad esempio famigliare) di chi ha realizzato la copia: onde l’art. 68 non si applica ad un’ipotesi in cui la copia sia stata consegnata a terzi, con possibilità di passaggio in altre mani (tra cui galleristi ed esperti d’arte) fino alla sua consegna all’assunto autore per un’autenticazione (Trib. Milano, 14 aprile 2003, Aida 2003, 943/2).

La copia non autorizzata di un’opera plastica (nella specie dell’adolescente di Messina) deve essere distrutta, poiché la violazione non può essere convenientemente riparata meidante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità (e che sono facilmente sostituibili con altri) (Trib. Milano, 14 aprile 2003, Aida 2003, 943/3).

Sussiste il carattere creativo di un dipinto che riproduca una veduta tipica di Milano con grafie, colori e stile riscontrabili in altri dipinti del medesimo autore e divenuti una costante inconfondibile della sua espressione pittorica (Trib. Milano, 24 marzo 1994, Aida 1994, 269/1).

La norma sulla specificazione, come modo di acquisto a titolo originario della species nova regolato dall’art. 940 c.c., non trova applicazione a determinare l’acquisto in capo all’autore del corpus mechanicum di un’opera: quando l’autore si è limitato a scegliere alcune antiche ed umili vasche di pietra utilizzate dai contadini abruzzesi per la decantazione dell’olio d’oliva, a disporle in un certo modo all’interno di una sala di un museo appositamente scelta dall’autore, ed a colmarle d’olio in modo da far apparire il contrasto tra le ricche decorazioni del castello (riflettentesi nello specchio d’olio) e le vasche (Cass. 12 dicembre 1991 n. 13399, Aida 1992, 17/1).

 

2.7 arte applicata all’industria e design

Il carattere artistico di un’opera dell’industrial design può essere accertato considerando le valutazioni degli esperti e della critica, nonché delle istituzioni culturali ed artistiche internazionali di primaria importanza (Trib. Bologna, 12 giugno 2012, Aida 2015, 1665/1).

La tutela di diritto d’autore delle opere dell’industrial design può ben essere riconosciuta in capo agli eredi, quando la modifica legislativa che ha ammesso questa protezione risalga ad un periodo successivo alla morte dell’autore (Trib. Bologna, 12 giugno 2012, Aida 2015, 1665/2).

La tutela d’autore delle opere del disegno industriale non è subordinata o connessa alla loro preventiva registrazione come disegno o modello (principio affermato in relazione alla disciplina transitoria dettata dall’art. 239 cpi) (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014, Aida 2015, 1678/2).

Il carattere industriale di un prodotto non esclude in radice che il suo design esprima un valore artistico; e quest’ultimo potrà dirsi sussistere ove risulti riconosciuto da parte di più istituzioni culturali (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014, Aida 2015, 1678/3).

La presenza di differenze tecniche senza ricadute sulla percezione visiva del mobile finito e di piccole diversità relative a dettagli realizzativi non è tale da integrare una rielaborazione creativa di un’opera del disegno industriale (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014, Aida 2015, 1678/4).

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 239 cpi nella parte in cui differenzia il regime transitorio applicabile ai fabbricanti di opere del disegno industriale da quello previsto per chi ne fa commercio (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014, Aida 2015, 1678/5).

L’onere di provare il preuso ex art. 239 cpi grava su chi intenda farlo valere (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014, Aida 2015, 1678/6).

Un’opera del disegno industriale non può essere tutelata in base alla l.a. quando ricorrono gli elementi oggettivi (partecipazione a mostre, riconoscimenti da parte di istituzioni culturali, recensioni) che costituiscono indici sintomatici del riconoscimento collettivo del valore artistico dell’opera stessa (nella specie, è stato negato il valore artistico dell’allestimento complessivo di una certa catena di negozi) (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 20 agosto 2013, Aida 2015, II.40/1).

Per accedere alla tutela d’autore un’opera del design non necessita di originalità e novità assoluta, essendo sufficiente che essa sia espressione personale e individuale dell’autore con apporto creativo anche minimo, che può consistere anche nella particolare combinazione e declinazione di elementi e forme già noti (Trib. Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 29 dicembre 2014, Aida 2015, II.76/1).

Nel valutare la proteggibilità ai sensi della l.a. di un’opera del design occorre tenere conto del margine di libertà dell’autore, che in un settore al contempo affollato e condizionato da esigenze tecniche è minimo (Trib. Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 29 dicembre 2014, Aida 2015, II.76/2).

Non vi è violazione del d.a. su un’opera del design, né concorrenza sleale ai danni del produttore, quando elementi già noti siano interpretati e combinati in una forma espressiva originale, con il risultato di un’impressione d’insieme diversa rispetto a quella suscitata dall’opera precedente (Trib. Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 29 dicembre 2014, Aida 2015, II.76/3).

La previsione del valore artistico quale requisito di tutela ex art. 2 n.10 l.a. deroga alle regole generali del diritto d’autore, secondo cui la tutela è concessa ad ogni opera quale che ne sia il livello artistico (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 5 gennaio 2015, Aida 2015, II.77/1).

Non sono dotati del valore artistico necessario ex art. 2 n.10 l.a. abiti da ballo che abbiano forme pregevoli, ricevano l’apprezzamento di chi li indossa e del pubblico, siano utilizzati in programmi televisivi molto seguiti in prima serata e vincitori di numerosi premi televisivi, ma non siano assistiti dai riconoscimenti culturali ulteriori richiesti dalla giurisprudenza (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa ordinanza, 29 gennaio 2015, Aida 2015, II.82/1).

La tutela autorale delle opere di industrial design ex art. 2 n.10 l.a. si applica anche a quelle che non siano mai state registrate prima della direttiva 71/1998 (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 2 febbraio 2015, Aida 2015, II.83/2).

La verifica della violazione dei diritti d’autore ex art. 2 n.10 l.a. deve essere condotta non in via analitica ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento complessivo della forma del design (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 2 febbraio 2015, Aida 2015, II.83/3).

Il valore artistico integra un requisito speciale di accesso alla tutela del diritto d’autore per le opere del design industriale che va interpretato in modo conforme ai principi dettati dal legislatore comunitario nella Direttiva 98/71 CE e tenendo conto delle peculiarità dei prodotti del design tra cui, in primo luogo la produzione seriale e l’ampia diffusione sul mercato, non solo su quello dell’arte, che anzi gli é per definizione estraneo (Trib. Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, 13 febbraio 2015, Aida 2015, II.85/1).

Con lo stabilire il requisito del valore artistico per l’accesso alla tutela autorale il legislatore ha voluto, da un lato, evitare uno svuotamento di fatto dell’istituto del disegno o modello, dall’altro, contenere l’effetto monopolistico di una protezione autorale che incide sulla produzione industriale di oggetti d’uso (Trib. Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, 13 febbraio 2015, Aida 2015, II.85/2).

I disegni destinati alla riproduzione su tessuto ricadono nella disciplina dell’art. 2 n. 10 l.a. (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ordinanza 18 maggio 2015, Aida 2015, II.91/1).

La tutela d’autore dell’art. 2 n. 10 l.a. non è subordinata ad alcun onere di preventiva registrazione come disegno e modello (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ordinanza 18 maggio 2015, Aida 2015, II.91/2).

I disegni di tessuti presentano valore artistico quando coniugano la non comune originalità con messaggi comunicazionali aggiuntivi, capaci di modificare la percezione dell’utente, rispetto all’usuale gradevolezza dei disegni tessili (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, ordinanza 18 maggio 2015, Aida 2015, II.91/4).

Il requisito del valore artistico previsto dall’art. 2 n.10 l.a. non limita la protezione del design alle sole forme dotate di speciale bellezza, e la consente invece per tutte quelle che abbiano un grado di “artisticità” che le classifica tra le espressioni dell’arte (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 22 maggio 2015, Aida 2015, II.95/1).

La tutela autorale delle opere di industrial design ex art. 2 n.10 l.a. si applica anche a quelle che non siano mai state registrate prima della direttiva 71/1998 (Trib. Milano, 16 giugno 2015, Aida 2015, II.100/3).

Nel giudizio sull’esistenza del valore artistico ex art. 2 n.10 l.a. è particolarmente rilevante la percezione dell’opera agli occhi del pubblico e degli ambienti più specializzati del settore, tra cui il conferimento di particolari riconoscimenti (Trib. Milano, 16 giugno 2015, Aida 2015, II.100/4).

La regola dell’art. 2 n. 10 l.a. che prevede il requisito del valore artistico dell’opera del design industriale deroga al principio generale per cui la protezione d’autore è prevista a prescindere dal livello artistico dell’opera (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa ordinanza 5 agosto 2015, Aida 2015, II.107/1).

Ai fini della tutela d’autore delle opere del disegno industriale, il requisito del valore artistico non esige una maggiore creatività in termini quantitativi, bastando che l’opera costituisca una rappresentazione personale dell’autore, e richiede invece la prevalenza funzionale del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, che deve dunque rivestire l’ulteriore caratteristica di oggetto artistico avente un valore autonomo nel circuito separato degli oggetti d’arte (Trib. Roma, Sezione IP, 12 gennaio 2011, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Illicaffé s.p.a. c. Arhan Comunicazione e Servizi s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Per la sussistenza della contraffazione di un’opera dell’industrial design occorre la coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera imitata con quelli dell’opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione e devono essere presi in considerazione non l’idea ispiratrice o i singoli elementi dell’opera ma l’originale composizione di tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione dell’opera stessa (Trib. Roma, Sezione IP, 12 gennaio 2011, G.D. Iofrida, Flos s.p.a. c. Coop Luce Società consortile a r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Le lampade «Arco» e «Taccia» possiedono i requisiti per la tutela d’autore in considerazione dell’originalità delle forme e dell’armonia delle linee, espressive di una particolare ricerca di significato estetico da parte degli autori, ed inoltre tenuto conto che esse hanno acquisito nel tempo una notevole visibilità anche a livello internazionale, come risulta dalla loro presenza in esposizioni, mostre, cataloghi specializzati, pubblicazioni editoriali e recensioni (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 31 marzo 2011, G.D. Dotti, Flos s.p.a. c. Architecture & Design s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.7).

L’art. 2 n. 10 l.a. limita la tutela alle opere del disegno industriale contraddistinte da carattere creativo, vale a dire da una personale rappresentazione dell’autore, e da valore artistico, espressione che richiama un valore estetico peculiare delle forme, indice di una maggiore incisiva creatività, indipendente dalle altre caratteristiche del prodotto, ed evoca quel particolare apprezzamento collettivo che di solito circonda le opere d’arte, anche se non si verte in questo caso nell’ambito dell’arte pura, circoscrivendo conseguentemente la tutela d’autore alla sola “fascia alta” delle opere di design (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 giugno 2011, G.D. Iofrida, Bernard Delettrez c. Delettrez s.r.l., Delfina Delettrez Fendi, Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Non meritano la tutela d’autore gli oggetti di design che, pur dotati di una certa originalità (seppure in linea con forme stilistiche dei grafici aderenti al movimento del design emozionale e comunque non necessitata o imposta da una funzione utilitaria), non assumano in sé valore artistico, rappresentativo di nuove tendenze artistiche dell’epoca attuale, che valga a differenziarli dalla moltitudine di produzioni di design di ordinaria concezione (Trib. Roma, Sezione IP, 30 maggio 2012, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Pylones s a.r.l. c. Cornucopia 4000 s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico richiesto per la tutela delle opere del disegno industriale non è escluso dal carattere industriale del prodotto e postula la rilevazione più oggettiva possibile della percezione dell’opera eventualmente consolidatasi nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, così da limitare la protezione a quei pochi oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa specifica, anche a prescindere dalle intenzioni dell’autore (Trib. Milano Sezione IP, 2 agosto 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1615/1).

Le opere del disegno industriale create anteriormente al 19 aprile 2001 godono della tutela d’autore anche se non sono mai state registrate come modelli ornamentali (Trib. Milano Sezione IP, 2 agosto 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1615/2).

Un concept store, quale sintesi degli aspetti estetici e funzionali dell’allestimento di un punto vendita, rientra nella categoria del disegno industriale e non in quella delle opere dell’architettura, con la conseguenza che la tutela d’autore resta subordinata alla presenza di un effettivo carattere creativo o valore artistico (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 5 settembre 2012, Pres. Marvasi, Est. Izzo, Kiko s.r.l., Iosa Ghini Associati s.r.l. c. Wjcon s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico richiesto per la tutela delle opere del disegno industriale non è escluso dal carattere industriale del prodotto e postula la rilevazione più oggettiva possibile della percezione dell’opera eventualmente consolidatasi nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, così da limitare la protezione a quei pochi oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa specifica, senza che rilevino l’eventuale riproduzione seriale dell’opera o le intenzioni dell’autore (Trib. Milano Sezione IP, 12 settembre 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1617/1).

Le opere del disegno industriale create anteriormente al 19 aprile 2001 godono della tutela d’autore anche se non sono mai state registrate come modelli ornamentali (Trib. Milano Sezione IP, 12 settembre 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1617/2).

L’art. 2 n. 10 richiede per le opere di design un valore artistico, che richiama il concetto di valore estetico spiccato, indice di una creatività maggiore, incisiva ed indipendente dalle altre caratteristiche del prodotto, ed evoca in particolare apprezzamento collettivo (Trib. Napoli, 11 gennaio 2013, G.D. Gargia, Thun s.p.a. c. Ditta De Gregorio Vincenzo Creazioni di De Gregorio Vincenzo, Aida 2014, Repertorio I.2.7).

E’ discutibile la sussistenza del requisito del valore artistico negli articoli di Thun (Trib. Napoli, 11 gennaio 2013, G.D. Gargia, Thun s.p.a. c. Ditta De Gregorio Vincenzo Creazioni di De Gregorio Vincenzo, Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Il requisito del valore artistico ex art. 2 n. 10 l.a. riguarda soltanto gli oggetti di design che presentino particolari pregi estetici trascendenti alla loro destinazione naturale, ed esprime la volontà inequivoca del legislatore di riservare la tutela d’autore solo alla fascia alta delle opere di design (Trib. Napoli, Sezione IP, 18 gennaio 2013, Pres. Est. Casoria, Thun s.p.a. c. La Vesuviana Berger srl).

Il valore artistico di un’opera di design deve essere proprio delle singole opere di design, non potendo invece formularsi un giudizio di valore artistico con riguardo alla complessiva attività dell’autore di una serie di opere separate (nella specie è stato negato il valore artistico delle statuine Thun) (Trib. Napoli, Sezione IP, 18 gennaio 2013, Pres. Est. Casoria, Thun s.p.a. c. La Vesuviana Berger srl, Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Il duplice requisito del carattere creativo e del valore artistico previsto per la tutela d’autore delle opere del disegno industriale non limita la protezione alle sole forme dotate di particolare bellezza ma implica un giudizio di valore sulla sussistenza di un grado di “artisticità” che consenta di classificarle tra le espressioni dell’arte (Trib. Milano, 23 maggio 2013, Pres.Est. Tavassi, Aida 2014, 1624/2).

Il diritto su disegni e modelli tutela l’aspetto di un prodotto o di una sua parte, ma non le idee sottese alla loro concezione (Tribunale I grado 6 giugno 2013, in causa T-68/11, Erich Kastenholz c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Qwatchme A/S., Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Conformemente agli accordi internazionali, la tutela del diritto d’autore si estende alla configurazione o alle fattezze dell’opera, e non alle idee (Tribunale I grado 6 giugno 2013, in causa T-68/11, Erich Kastenholz c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Qwatchme A/S., Aida 2014, Repertorio I.2.7).

Anche se il codice di autodisciplina del design specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili all’art. 2598 n. 3 c.c., il giurì del design non si pronuncia applicando tale norma o altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del codice di autodisciplina (Giurì del design, Determinazione 1 settembre 2010, Aida 2013, 1532/1).

La tutela dei soggetti interessati che aderiscono al giurì presentando apposita istanza è del tutto autonoma e può aggiungersi a quella degli organi di giurisdizione ordinaria (Giurì del design, Determinazione 1 settembre 2010, Aida 2013, 1532/2).

Viola l’art. 4 del codice di autodisciplina del design la società che continui a progettare e realizzare un prodotto (nella specie: un modello di yacht) dopo l’interruzione dei rapporti di collaborazione con il progettista cui si devono alcune idee e innovazioni in esso incorporate (Giurì del design, Determinazione 1 settembre 2010, Aida 2013, 1532/3).

Viola l’art. 4 del codice di autodisciplina del design la società che continui a progettare e realizzare un prodotto (nella specie: un modello di yacht) dopo l’interruzione dei rapporti di collaborazione con il progettista cui si devono alcune idee e innovazioni in esso incorporate (Giurì del design, Determinazione 1 settembre 2010, Aida 2013, 1532/3).

Le opere del design possono beneficiare della tutela d’autore ancorché non siano mai state registrate come disegni o modelli (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 26 aprile 2011, Giud. Perrotti, Cassina s.p.a. c. High Tech s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

La presenza di un valore artistico nell’opera di design non è esclusa dal carattere industriale del prodotto (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 26 aprile 2011, Giud. Perrotti, Cassina s.p.a. c. High Tech s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

La presenza di un valore artistico nell’opera di design deve essere accertata rilevando nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera si è consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 26 aprile 2011, Giud. Perrotti, Cassina s.p.a. c. High Tech s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

La presenza di un valore artistico nell’opera di design può essere accertata in base al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza ad un ambito di espressività che trae fondamento e costituisce espressione di movimenti artistici, al di là delle intenzioni e della consapevolezza dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 26 aprile 2011, Giud. Perrotti, Cassina s.p.a. c. High Tech s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

La tutela del diritto d’autore delle opere di design trova il suo unico fatto costitutivo nell’atto di creazione dell’opera, e non può essere subordinata alla registrazione come modello (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Cassina s.p.a. c. High Tech s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

Il consolidarsi nel tempo del riconoscimento da parte della critica, di istituzioni culturali e dei musei non integra il fatto costitutivo dell’attribuzione di un valore artistico dell’opera del disegno industriale, ma costituisce la manifestazione e l’esplicitazione riconosciuta e condivisa dell’appartenenza dell’opera al novero delle opere tutelabili dal diritto d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Cassina s.p.a. c. High Tech s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

La riviviscenza dei diritti degli artisti e del produttore fonografico prevista dalla direttiva 98/93/Cee e dalla legge di attuazione 52/1996 non comporta automaticamente la riviviscenza anche del contratto tra il primo e il secondo: ed il produttore può dunque utilizzare i propri diritti fonografici esclusivamente con il consenso dell’artista (App. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2012, Aida 2013, 1559/1).

Il riconoscimento di premi nazionali e internazionali ad un’opera di design, nonché la pubblicazione su riviste e monografie di settore, pur non potendo valere come riconoscimento ex post del carattere artistico richiesto per la tutela d’autore, costituiscono comunque riscontro probatorio della valutazione positiva della creatività (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 giugno 2012, Pres. Est. Tavassi, Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding S.p.A., M.C. Group soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l., Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l., Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest Mobili s.r.l., Salaria Mobili s.r.l., Il Giglio s.r.l., Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l., Crossing s.r.l., Stella Mobili s.r.l., La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

La ripetibilità seriale del design non esclude la tutela del diritto d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 giugno 2012, Pres. Est. Tavassi, Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding S.p.A., M.C. Group soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l., Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l., Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest Mobili s.r.l., Salaria Mobili s.r.l., Il Giglio s.r.l., Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l., Crossing s.r.l., Stella Mobili s.r.l., La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

La riproduzione di opere del design può costituire una fattispecie di illecita appropriazione di pregi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 giugno 2012, Pres. Est. Tavassi, Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding S.p.A., M.C. Group soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l., Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l., Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest Mobili s.r.l., Salaria Mobili s.r.l., Il Giglio s.r.l., Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l., Crossing s.r.l., Stella Mobili s.r.l., La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

Sono tutelabili con il diritto d’autore le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, ancorché non siano mai state registrate come modello o brevettate (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 giugno 2012, Pres. Colonna, Est. Atzori, Cassina s.p.a. c. Dimensione Direct Sales s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

Il riconoscimento del valore artistico degli oggetti di industrial design può essere accertato in base al riconoscimento degli esperti, della critica e delle istituzioni culturali (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 giugno 2012, Pres. Colonna, Est. Atzori, Cassina s.p.a. c. Dimensione Direct Sales s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.2.7).

I prodotti del disegno industriale che non sono mai stati registrati come modelli non ricadono nella direttiva 98/71/CE, così che rispetto ad essi non può porsi un problema di illegittimità dell’art. 239 c.p.i. per difformità con la disciplina europea (Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 27 giugno 2012, Aida 2013, 1562/1).

Il periodo di grazia decennale concesso in via transitoria dall’art. 239 c.p.i. per continuare lo sfruttamento di opere di design protette da diritto d’autore è eccessivo, contrasta con la direttiva europea, e determina dunque la disapplicazione della norma (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 20 luglio 2012, Aida 2013, 1563/1).

Il valore artistico richiesto per la tutela d’autore delle opere del disegno industriale deve essere accertato non ex post, ma sulla base di un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata (Trib. Milano, ordinanza 24 luglio 2012, Aida 2013, 1565/1).

La tutela del diritto d’autore delle opere del disegno industriale non è subordinata ad alcuna preventiva registrazione quale modello o disegno (Trib. Milano, ordinanza 24 luglio 2012, Aida 2013, 1565/2).

Chi alleghi l’applicabilità della disciplina transitoria dell’art. 239 c.p.i. che consente la continuazione nei limiti del preuso dell’attività di produzione di oggetti del disegno industriale protetti da diritto d’autore ha l’onere di provare le dimensioni della precedente attività di fabbricazione (e non semplice commercializzazione) delle opere di design (Trib. Milano, ordinanza 24 luglio 2012, Aida 2013, 1565/3).

Accertata l’assenza della creatività necessaria per proteggere un’opera come scultura ai sensi dell’art. 2 n. 4 l.a., appare a maggior ragione evidente l’impossibilità di tutelarla come opera del design ex art. 2 n. 10 l.a., in considerazione del ben più elevato livello dei presupposti di tutela richiesto dalla norma in questione, che ne consente l’applicabilità solo laddove l’opera presenti per sé – oltre al carattere creativo – anche uno specifico valore artistico (Trib. Milano, 8 aprile 2010, Aida 2012, 1483/4).

Per la protezione del design come opera dell’ingegno ex art. 2 l.a. non occorre che nello stesso prodotto possa rinvenirsi una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica: ma d’altro canto la natura artistica del prodotto industriale non può essere desunta dalla sola circostanza che il design (nella specie: relativo a mosaici) sia stato commissionato o sia frutto di attività creativa di professionisti del design industriale e di architetti, giacché il giudizio di meritevolezza ex art. 2 n.10 l.a. richiede un riconoscimento collettivo (Trib. Bologna, Sezione IP, 15 settembre 2010, G.D. Colonna, Bisazza s.p.a. c. Sicis s.r.l., F.P. s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Un prodotto di design è protetto dal diritto d’autore solo quando può essere considerato un oggetto artistico dotato di un valore intrinseco autonomo riconosciuto nell’ambito del circuito separato degli oggetti d’arte (Trib. Bologna, Sezione IP, 10 novembre 2010, Pres. Colonna, Est. Atzori, Aria di Mare s.r.l. c. Carlotta Malossi, Futuro di Malossi Carlotta – Benly Style – Confezione di Articoli di Maglieria, Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Il requisito del “valore artistico” ex art. 2 n.10 l.a. richiede che l’oggetto abbia un valore commerciale sul mercato delle opere d’arte, ed anzi vi si presenti come un “pezzo d’arte unico nel suo genere”: e reciprocamente non è di per sé sufficiente a dimostrarlo la circostanza che l’oggetto sia stato esposto in musei, gallerie o manifestazioni fieristiche (Trib. Venezia, ordinanza 10 dicembre 2010, Angelo Mangiarotti, Vetreria Vistosi s.r.l. c. Flaver s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Perché sussista il valore artistico necessario per la produzione del design industriale ad opera del diritto d’autore non è sufficiente la sua pregevolezza estetica o la circostanza che lo stesso sia creato da architetti o designer industriali famosi: mentre indizi del carattere obiettivamente artistico dell’opera possono essere tratti dal suo diffuso riconoscimento da parte di musei ed istituti culturali (Trib. Bologna, Sezione IP, 30 agosto 2011, Pres. Colonna, Est. Velotti, Bisazza S.p.a., c. F.P. s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Costituisce opera di design proteggibile ex art. 2 n.10 l.a. un anello che è apprezzato sul mercato e negli ambienti artistici come una personale rappresentazione del suo autore, con un riconoscimento collettivo della sua originalità e del suo valore artistico: come appare dall’assenza di prova della sussistenza di anteriori rappresentazioni consimili, dalla partecipazione dell’opera a mostre di arte contemporanea, dall’attribuzione ad essa di un premio, dal riconoscimento all’anello (da parte di colleghi ed esperti del settore) di una valenza di opera d’arte esprimente lo stile e la personalità artistica del suo autore (Trib. Torino, ordinanza 12 settembre 2011, G.D. Vitrò, Luisa Bruni c. Roberta Verteramo, Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Il requisito del valore artistico previsto dall’art. 2 n.10 l.a. richiede che le opere del design abbiano un’originalità sul piano estetico più spiccata delle forme presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera (Trib. Torino, ordinanza 13 settembre 2011, Aida 2012, 1506/1).

Per effetto della novella introdotta dal dlgs 95/2001 per la tutela del disegno industriale come opera dell’ingegno è sufficiente il suo carattere creativo ed il suo valore artistico, mentre non è più necessaria la scindibilità del valore artistico dal prodotto industriale (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 7 ottobre 2011, Pres. Scotti, Thun s.p.a. c. Bon Prix s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico richiesto per la tutela d’autore delle opere di design deve farsi derivare non tanto dalla fama dell’autore (nella specie, Le Corbusier) e dal riconoscimento degli esperti e della critica, quanto dal fatto che le creazioni non fossero originariamente destinate alla riproduzione su scala seriale (Trib. Firenze, Sezione IP, 10 ottobre 2011, Pres. Rados, Est. Delle Vergini, Cassina s.p.a. c. Leather Form s.r.l., A.D.I., Associazione per il Disegno Industriale, Consorzio Origini, Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Appare in contrasto con l’art. 5 n.2 CUB subordinare il diritto d’autore sulle opere del design a formalità costitutive quali la registrazione come disegno e modello (Trib. Firenze, Sezione IP, 10 ottobre 2011, Pres. Rados, Est. Delle Vergini, Cassina s.p.a. c. Leather Form s.r.l., A.D.I., Associazione per il Disegno Industriale, Consorzio Origini, Aida 2012, Repertorio I.2.7).

L’utilità pratica e il carattere seriale della produzione di un’opera di per sé non esclude il pregio artistico richiesto per la tutela del design (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2012, Pres. Est. Tavassi, Andrea Salvetti c. Andrea Gualla, Jacopo De Carlo, Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Il letto Nathalie di Flou può essere qualificato come opera creativa di design (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 6 giugno 2012, Giud.  Tavassi, Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding s.p.a., M.C. Group Soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l. Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l. Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest s.r.l., Il Giglio s.r.l. Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l. Crossing s.r.l. Stella Mobili s.r.l. La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.7).

La ripetibilità, anche se semplice e seriale, dell’oggetto del design non esclude la sua proteggibilità come opera dell’ingegno dotata di valore artistico (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 6 giugno 2012, Giud.  Tavassi,Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding s.p.a., M.C. Group Soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l. Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l. Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest s.r.l., Il Giglio s.r.l. Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l. Crossing s.r.l. Stella Mobili s.r.l. La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.7).

La verifica della violazione dei diritti d’autore su un’opera di design deve essere condotta rispetto alla percezione di insieme del prodotto, in modo sintetico e non analitico, tramite un raffronto a distanza (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 6 giugno 2012, Giud.  Tavassi,Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding s.p.a., M.C. Group Soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l. Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l. Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest s.r.l., Il Giglio s.r.l. Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l. Crossing s.r.l. Stella Mobili s.r.l. La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico richiesto per la tutela di opere dell’industrial design deve essere ricavato da riconoscimenti esterni desumibili dall’esposizione in mostre, recensioni, valutazioni di esperti (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 11 settembre 2012, G.D.  Guernelli, Marcella Foschi c. Imagicom s.r.l., All Music s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico di cui all’art. 2 n.10 l.a. richiede che per essere protetto dal diritto d’autore un oggetto del design possegga caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevale sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all’aspetto esteriore del prodotto (Trib. Milano, Sezione IP, 26 maggio 2010, Pres. de Sapia, Est. Gandolfi, Antica Murrina Veneziana s.r.l. c. Cose belle cose rare di Zurli Nadia e Angelo Colarusso s.n.c., Aida 2011, Repertorio I.2.7).

Nell’accertare l’esistenza del valore artistico ex art. 2 n. 10 l.a. occorre valutare, nella maniera più oggettiva possibile, la percezione che di un determinato oggetto del design si è consolidata nella collettività ed in particolare nei suoi ambienti culturali. A tal fine assume particolare importanza il diffuso riconoscimento presso le istituzioni culturali del fatto che un’opera del design trae fondamento da (o costituisce espressione di) tendenze o movimenti artistici (Trib. Milano, Sezione IP, 26 maggio 2010, Pres. de Sapia, Est. Gandolfi, Antica Murrina Veneziana s.r.l. c. Cose belle cose rare di Zurli Nadia e Angelo Colarusso s.n.c., Aida 2011, Repertorio I.2.7).

Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico, quest’ultimo da riconoscersi solo ad opere che presentino uno spiccato gradiente estetico, trascendente la loro destinazione naturale e idoneo ad attribuire ad esse un valore autonomo anche nell’ambito del circuito separato degli oggetti d’arte (nella specie la tutela d’autore è stata negata al design di rubinetterie con configurazione ad arco) (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 18 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Vitrò, Pininfarina Extra s.r.l. c. Carlo Nobili Rubinetterie s.p.a. Verea, Balestriero, Bosshard, Aida 2011, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico di cui all’art. 2 n. 10 l.a. richiede che per essere protette dal diritto d’autore le forme di un oggetto del design devono suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevale sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all’aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti (Trib. Milano, Sezione IP, 23 settembre 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Illycaffè s.p.a. c. Viking Office Products s.r.l. c. Gingo Biloba S.A., Aida 2011, Repertorio I.2.7).

Sono indici di tutelabilità di un oggetto del design col diritto d’autore la sua esposizione in mostre o la sua pubblicazione in recensioni, cataloghi, libri, etc. (Trib. Milano, Sezione IP, 23 settembre 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Illycaffè s.p.a. c. Viking Office Products s.r.l. c. Gingo Biloba S.A., Aida 2011, Repertorio I.2.7).

Anche un ricamo può trovare tutela a norma della l.a., potendo pensarsi ad un suo inquadramento nell’ambito delle opere delle arti figurative di cui agli artt. 1 e 2 n. 4 l.a., in particolare quando l’opera trascenda la funzione cui il manufatto è destinato (nella specie una tenda) e presenti un particolare pregio artistico, innovativo rispetto a modelli analoghi già conosciuti nel settore (Trib. Milano, Sezione IP, 10 dicembre 2010, Pres.Est. Tavassi, Di Stasi Giulia c. Edizioni Mimosa s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.2.7).

Il carattere della scindibilità richiesto dalla precedente legge per la tutela d’autore delle opere dell’industrial design presuppone che gli oggetti siano fruibili come puro fatto estetico, prescindendo dalla loro utilità pratica (App. Milano, 21 novembre 2006, Aida 2010, 1321/1).

Il valore artistico attualmente richiesto per la tutela d’autore delle opere dell’industrial design presuppone che la forma sia apprezzabile in sé, può essere escluso in base ad indici sintomatici quali la facilità della riproduzione seriale, e reciprocamente non può essere argomentato in base alla semplice originalità o tanto meno alla notorietà dell’autore e alle valutazioni contenute in depliants pubblicitari (App. Milano, 21 novembre 2006, Aida 2010, 1321/2).

E’ dubbia e deve dunque essere sottoposta alla Corte di giustizia la questione di interpretazione pregiudiziale se gli artt. 17 e 19 della direttiva 71/98/Ce relativa al design consentono allo stato di adottare una disciplina del genere del testo dell’art. 239 c.p.i. introdotto dal dl 10/2007 convertito con legge 46/2007, che esclude la protezione d’autore dei disegni che erano caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione della direttiva (Trib. Milano, ordinanza 28 maggio 2009, Pres. Est. Bonaretti, V.P. c. High Tech s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico necessario ex art. 2 n.10 l.a. per la protezione d’autore di un’opera di disegno industriale implica la ricorrenza di pregi diversi dalla semplice gradevolezza estetica dell’oggetto e trascendenti la sua destinazione naturale (nella specie è stata negata la protezione d’autore della forma geometrica di un oblò per imbarcazione) (Trib. Genova, Sez. IP, 16 luglio 2010, Pres. Costanzo – Est. Zuccolini, Aicon s.p.a. c. Rodman Polyships S.A.U, Ital Projects s.r.l., Fulvio De Simoni, Aida 2010, Repertorio I.2.7).

La tutela d’autore delle opere del disegno industriale deve essere verificata in relazione al tipo di design, e presuppone un grado di artisticità relativamente basso ogniqualvolta la protezione determini una limitazione minima alla concorrenza (Trib. Venezia, Sezione IP, 1 ottobre 2007, Aida 2009, 1270/1).

Il riscontro collettivo non può essere l’unico elemento per riconoscere ad un’opera del design valore artistico, ma può valere a posteriori per confermare una valutazione di artisticità condotta a priori (Trib. Venezia, Sezione IP, 1 ottobre 2007, Aida 2009, 1270/2).

Il valore artistico di una forma priva di qualsiasi funzionalità risulta tutelabile in base al diritto d’autore non solo in base all’attuale legislazione, ma anche nel vigore del precedente criterio della scindibilità (Trib. Venezia, Sezione IP, 1 ottobre 2007, Aida 2009, 1270/3).

L’astratta riproducibilità seriale di un oggetto non esclude la tutela d’autore di opere del disegno industriale (nella specie, gioielli) (Trib. Venezia, Sezione IP, 19 ottobre 2007, Aida 2009, 1271/1).

Ricorre il presupposto del carattere creativo di opere del disegno industriale ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad una personale elaborazione dell’autore, avente eventualmente ad oggetto anche un tema noto (Trib. Venezia, Sezione IP, 19 ottobre 2007, Aida 2009, 1271/2).

Il valore artistico richiesto per la protezione di diritto d’autore delle opere del disegno industriale deve essere rapportato alla tipologia di prodotto ed in relazione ai limiti alla concorrenza che questa protezione può determinare: così che, quando un prodotto non presenta specifiche valenze funzionali e può essere realizzato in forme pressoché infinite, anche il criterio di artisticità deve essere verificato senza esasperare il gradiente estetico (Trib. Venezia, Sezione IP, 19 ottobre 2007, Aida 2009, 1271/3).

Viola il diritto morale d’autore la vendita di opere del disegno industriale contraffatte (nella specie, gioielli) di qualità inferiore alle originali, specialmente quando i prodotti originali erano presentati al pubblico con l’indicazione del nome dell’autore, che garantiva un immediato ritorno pubblicitario (Trib. Venezia, Sezione IP, 19 ottobre 2007, Aida 2009, 1271/5).

Il valore artistico di cui all’art. 2 n. 10 l.a. può essere riconosciuto solo in presenza di una spiccata valenza estetica dell’opera di cui si discute (Trib. Venezia, ordinanza 13 febbraio 2008, Aida 2009, 1285/1).

L’art. 2 n. 10 l.a. protegge le opere dell’industrial design contraddistinte dal carattere creativo (vale a dire da una personale rappresentazione dell’autore) e da un valore artistico: e quest’ultima espressione richiama un valore estetico peculiare, che è frutto di uno studio estetico personale delle forme, indice di una maggiore ed incisiva creatività, è indipendente dalle altre caratteristiche del prodotto, ed evoca quel particolare apprezzamento collettivo (o momento comunicativo emozionale) che di solito circonda le opere d’arte, anche se non si verte in questo caso nell’ambito dell’arte pura; e circoscrive conseguentemente la tutela d’autore alla sola fascia alta delle opere di design, e cioè a quelle che presentino un particolare gradiente estetico (nella specie è stata ritenuta protetta una parure di gioielli venduti alla regina di Giordania) (Trib. Roma, Sezione IP, 26 marzo 2008, Aida 2009, 1288/1).

Per la qualificazione di un prodotto come contraffazione di un’opera del design industriale protetto ex art. 2 n. 10 l.a. occorre la coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera imitata con quelli dell’opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione, e devono essere presi in considerazione non l’idea ispiratrice o i singoli elementi dell’opera ma l’originale composizione ed organizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua creazione e che costituiscono la forma individuale di rappresentazione del suo autore (nella specie è stata ritenuta contraffazione di una parure di gioielli un oggetto che ad una visione immediata e sintetica si presentava come del tutto simile, salvo alcune differenze trascurabili e non avvertibili, soprattutto nella presentazione del prodotto contraffattore nell’ambito di una televendita) (Trib. Roma, Sezione IP, 26 marzo 2008, Aida 2009, 1288/2).

Il requisito del valore artistico necessario ex art. 2 n.10 l.a. per la protezione del design come opera dell’ingegno esige una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, e dunque un’attitudine dell’oggetto ad avere un valore autonomo nell’ambito del circuito degli oggetti d’arte (nella specie è stata esclusa la protezione d’autore di decori applicati a mosaici vetrosi per rivestimenti) (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 2 luglio 2008, Pres. Colonna, Est. Sbariscia, Bisazza s.p.a. c. F.P. s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.2.7).

L’art. 239 c.p.i. nel testo modificato dall’art. 4 d. l. 10/2007 deve essere interpretato nel senso di escludere l’azionabilità del diritto d’autore nei confronti delle opere del design che i terzi abbiano realizzato anteriormente all’entrata in vigore della novella, fermo restando il divieto di ulteriore produzione delle opere medesime dopo quella data (Trib. Monza, 15 luglio 2008, Aida 2009, 1298/1).

Ai fini della tutelabilità ex art. 2 n. 10 l.a. oltre al carattere creativo occorre anche il valore artistico, che implica certamente la ricorrenza di pregi diversi dalla semplice gradevolezza estetica dell’oggetto e trascendenti la sua destinazione naturale, e che deve essere compiuto non ex post ma con riferimento alle caratteristiche proprie del design al momento della sua creazione (anche se il consolidamento ed il perdurare del successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali possono confermare il giudizio ex ante) (Trib. Milano, 8 febbraio 2007, Pres. Est. Migliaccio, Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. c. Flos s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.2.7).

La scelta del legislatore di delimitare con l’art. 2 n. 10 l.a. l’applicabilità della tutela d’autore alla presenza oltre che di un carattere creativo anche di un valore artistico colloca certamente la soglia di tutela ad un livello ben più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello, e postula che l’opera del designer possieda caratteristiche tali da suscitare un apprezzamento sul piano estetico che prevalga sulle specifiche funzionalità del prodotto in misura superiore al normale contributo che il designer apporta all’aspetto esteriore di linee e forme particolarmente gradevoli, raffinate ed eleganti (Trib. Milano, ordinanza 3 aprile 2007, G.D. Marangoni, Posaterie EME s.r.l. c. TRE P. s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.2.7).

L’art. 25bis cpi introdotto dal dlgs 164/2001 attribuiva un diritto di prosecuzione del preuso dell’opera di design non solo per i disegni tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio, ma anche per quelli che erano già originariamente di pubblico dominio (App. Milano, 21 giugno 2007, Aida 2008, 1225/1).

La sentenza che dichiara la non tutelabilità di un design ex lege auctoris rigetta per conseguenza anche l’azione per violazione del relativo diritto ad esserne riconosciuto autore (App. Milano, 21 giugno 2007, Aida 2008, 1225/2).

Ai fini della tutelabilità ex art. 2 n. 10 l.a. di un’opera di design è necessario, oltre al carattere creativo, che è prerogativa generale di tutte le opere dell’ingegno ed è definibile come l’apporto individuale dell’autore quale sua estrinsecazione soggettiva, anche il valore artistico (Trib. Milano, 10 febbraio 2007, Pres. Est. Migliaccio, Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. c. Flos s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.2.7).

Nell’indagare la sussistenza del requisito del valore artistico di un prodotto del design industriale non si può prescindere da una prospettiva che contempli lo sfondo storico, culturale ed ambientale in cui la creazione si colloca. Il giudizio non viene compiuto ex post in relazione al successo ottenuto dall’autore del prodotto, ma con riferimento alle caratteristiche proprie del medesimo al momento della sua creazione. L’inserimento del prodotto in una corrente artistica, la sua presenza in musei di arte contemporanea, l’accreditamento della sua tendenza stilistica con il consolidamento del perdurare del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali possono essere tenuti in conto, perché storicizzano il giudizio e lo ancorano a criteri di obbiettività, senza tuttavia spostare il momento valutativo in ambito esterno e successivo all’opera (Trib. Milano, 10 febbraio 2007, Pres. Est. Migliaccio, Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. c. Flos s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico di un’opera può sussistere anche quando l’autore non ne sia consapevole (Trib. Milano, 10 febbraio 2007, Pres. Est. Migliaccio, Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. c. Flos s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.2.7).

L’applicazione in uno stato Ue dell’art. 2.7 co.1 CUB (secondo cui “per le opere protette, nel paese di origine, unicamente come disegni e modelli, può essere rivendicata, in un altro paese dell’Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli”) rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri stati membri e può così costituire una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza; non è giustificata da ragione obbiettive, perché introduce una norma di reciprocità, mentre l’adempimento degli obblighi posti dal Trattato Ce non può essere soggetto a condizioni di reciprocità; e per conseguenza ad essa osta l’art. 12 CE (Corte CE, 30 giugno 2005, C-28/04, Aida 2007, 1122/1).

Gli arredamenti di interni possono rientrare nella categoria di opere protette ex art. 2 n.5 l.a. quando si fondano inscindibilmente con l’immobile o quando si pongano come risultato di una combinazione estetica originale di mobili, suppellettili e infissi (Trib. Milano, 31 maggio 2006, Aida 2007, 1163/1).

L’interior design può essere protetto ex art. 2 n.5 l.a. solo in un ambito marginale, e soltanto quando evidenzi una combinazione progettuale complessa (mobiliare e immobiliare o anche solo mobiliare) di vari elementi d’arredo che evochino un effettivo respiro architettonico: ma in questo caso sarà tutelato soltanto nel suo insieme, e cioè quanto alla combinazione che realizza (Trib. Milano, Sezione IP, 10 luglio 2006, Aida 2007, 1169/1).

Il contratto di licenza di diritti di proprietà intellettuale relativi ad una sedia stipulato prima dell’introduzione dell’art. 2 n. 10 l.a. ma assoggettato dalle parti al diritto svizzero è sufficiente ad attribuire al licenziatario la legittimazione ad agire per violazione dell’art. 2 n. 10 l.a.: perché la legge italiana assume rilievo solo quanto all’effettivo esercizio dei diritti sul territorio nazionale nel momento del fatto generatore del preteso illecito (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 28 novembre 2006, Aida 2007, 1180/1).

L’art. 2 n. 10 l.a. protegge non solo i disegni bidimensionali ma anche i modelli tridimensionali (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 28 novembre 2006, Aida 2007, 1180/2).

Il riferimento dell’art. 2 n. 10 l.a. al valore artistico colloca la soglia di tutela ad un livello più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello. Nel giudizio sul valore artistico dell’opera è opportuno rilevare nel modo più oggettivo possibile la sua percezione consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato. Ed il valore artistico dell’opera è testimoniato ad esempio dalla sua inclusione in molti musei importanti di arte contemporanea (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 28 novembre 2006, Aida 2007, 1180/3).

L’art. 2 n. 10 l.a. protegge non solo i disegni bidimensionali ma anche i modelli tridimensionali (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza, 15 dicembre 2006, G.D. Marangoni, Flos s.p.a. c. Semeraro Casa & Famiglia s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.2.7).

Il riferimento dell’art. 2 n. 10 l.a. al valore artistico colloca la soglia di tutela ad un livello più elevato rispetto a quello richiesto per la registrazione del disegno o del modello. Nel giudizio sul valore artistico dell’opera è opportuno rilevare nel modo più oggettivo possibile la sua percezione consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato. Ed il valore artistico dell’opera è testimoniato ad esempio dalla sua inclusione in molti musei importanti di arte contemporanea (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza, 15 dicembre 2006, G.D. Marangoni, Flos s.p.a. c. Semeraro Casa & Famiglia s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.2.7).

L’art. 2 n. 10 l.a. si applica anche alle opere create prima della sua introduzione, e per esse fa acquistare a titolo originario all’autore, e per lui al suo erede, i diritti patrimoniali d’autore, che possono essere esercitati in Italia da chi è suo licenziatario in base a contratto concluso prima dell’art. 2 n. 10, esteso a tutto il mondo, soggetto al diritto svizzero, e che attribuisce il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera in termini talmente ampi da doversi intendere estesi a priori ad eventuali diverse modulazioni di tutela, ampliamenti o innovazioni di ambito di protezione a seconda dei diversi paesi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 gennaio 2007, Aida 2007, 1182/1).

Il valore artistico necessario ex art. 2 n. 10 l.a. deve essere proprio dell’opera sin dall’origine, ma può essere dimostrato dalla sua inclusione ex post in musei di arte contemporanea (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 gennaio 2007, Aida 2007, 1182/2).

Non costituisce opera protetta ex art. 2 n. 4 l.a. un pannello bugnato in alluminio destinato ad essere utilizzato in portoncini o porte bugnate, e realizzato secondo un procedimento di lavorazione in cui i pannelli vengono deformati dotandoli di rilievi, bordi, disegni geometrici ed altro (Trib. Bari, ordinanza, 27 febbraio 2007, Pres. Magaletti, Est. De Simone, Giovanni Pesare, M.P.G. di Mandaglio C. c. Vetreria D’Amuri s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.2.7).

E’ protetto dal diritto d’autore un lampadario in vetro che si inserisce a pieno titolo nel filone del vetro artistico muranese con interpretazioni personali ed elementi innovativi (Trib. Venezia, 6 dicembre 2005, Aida 2006,  1107/2).

Perché un’opera del design sia protetta ex art. 2 n.10 l.a. il suo carattere creativo deve accompagnarsi con il suo valore artistico (Trib. Bari, ordinanza 27 ottobre 2003, Aida 2005, 1028/1).

Non è fornita del necessario fumus la questione di illegittimità costituzionale della nuova disciplina del design per violazione delle disposizioni ex artt. 3 e 41 cost., nella parte in cui stabilisce una diversità di tutela di diritto d’autore per design e software: perché i due settori non sono assimilabili tra loro e la diversità di tutela appare frutto di scelte discrezionali, ragionevoli e perciò insindacabili del legislatore (Trib. Bari, ordinanza 27 ottobre 2003, Aida 2005, 1028/2).

Una serie di statuine in ceramica cui plurime decisioni giudiziali hanno riconosciuto valore artistico può essere tutelata cumulativamente dalla disciplina del diritto d’autore e da quella dei modelli registrati internazionalmente: e per essa può essere richiesta una descrizione ex artt. 161 l.a. ed 1 l.m.i (Trib. Venezia, decreto 28 novembre 2003, Pres. Maiolino, Thum s.p.a. c. Trompedeller Karl & Co OHG, Gicos Import–Export s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.7).

Il valore artistico richiesto per la tutela d’autore delle opere del design va valutato in base alle emozioni che le opere sono in grado di trasmettere all’osservatore, e ricorre nelle forme di monili in grado di evidenziare una personale rielaborazione ed un originale ricordo di opere pittoriche (Trib. Venezia, 4 febbraio 2004, Aida 2005, 1032/1).

Il testo attuale dell’art. 2 l.a. estende la protezione del diritto d’autore al design (nella specie: di articoli in ceramica, tra cui presepi, ispirati alle forme proprie della tradizione altoatesina), recependo l’impostazione secondo cui nella sua protezione non occorre la scindibilità tra carattere creativo ed industriale (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 2004, G.D. Muscolo, Thum s.p.a. c. Sais s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.7 ).

E’ ammissibile il concorso tra tutela reale per violazione di diritti d’autore su opere del design e tutela personale concorrenziale per imitazione servile delle medesime (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 2004, G.D. Muscolo, Thum s.p.a. c. Sais s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.7).

La contraffazione del design protetto dal diritto d’autore e l’imitazione di prodotti da parte di imprese che producono e importano da mercati, quale quello cinese, caratterizzati da un forte abbattimento di costi, è causa di un danno di potenziale di incontrollata diffusività, non previamente quantificabile, non congruamente risarcibile con la pronuncia di merito e caratterizzato da irreparabilità: ciò che integra il periculum in mora necessario ad un’inibitoria cautelare (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 2004, G.D. Muscolo, Thum s.p.a. c. Sais s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.7).

Le opere create prima dell’entrata in vigore del dlgs 2.2.2001 n.95, e prima di questa legge non tutelabili secondo il diritto d’autore, trovano oggi protezione a condizione che non sia scaduto il termine di durata previsto per esse dalla legge (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/1).

La presentazione di mobili protetti ex art. 2 n.10 l.a. ad una fiera con l’indicazione di tre persone come coautori dei medesimi li fa presumere loro coautori secondo la regola dell’art. 8 l.a. per cui è reputato autore dell’opera chi è in essa indicato nelle forme d’uso (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/3).

Mentre per la protezione delle opere dell’ingegno è sufficiente il loro carattere creativo (anche a livelli modesti) per le opere del design il legislatore nazionale ha aggiunto al carattere creativo il requisito ulteriore del valore artistico, richiedendo con esso non una maggiore creatività in termini quantitativi ma un’attitudine dell’oggetto ad avere un valore autonomo anche nell’ambito del circuito separato degli oggetti d’arte, ed introducendo così un requisito di tutela che non contrasta con la normativa comunitaria (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/5).

Alla poltrona denominata di Le Corbusier può essere riconosciuto un livello di creatività superiore alla norma ma non può essere attribuito un valore artistico ex art. 2 n.10 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/6).

In relazione ad opere di design non protette dal diritto d’autore (e nemmeno registrate come modelli industriali) è ammessa anche la realizzazione di prodotti identici da parte di concorrenti, essendo sufficiente per evitare confusione l’uso di segni distintivi o di diverse modalità atte ad evitarla in concreto (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/7).

L’imprenditore che produce e commercializza mobili già disegnati da Le Corbusier (e non protetti né dal diritto d’autore né come modelli industriali) può inserire lecitamente nel metatag del proprio sito internet il nome dell’autore ora detto e le sigle identificative dei suoi mobili (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/8).

Non è protetta ex art. 2 n.10 l.a. l’opera del design (nella specie: un divano) che non presenta né i requisiti di creatività e novità né quello ulteriore del valore artistico, sia che quest’ultimo venga inteso come livello di valore estetico o di originalità tale da superare quelli presenti nella media dei prodotti del genere sia che venga inteso come carattere creativo tale da poter essere apprezzato dal pubblico sul piano estetico indipendentemente dalle altre caratteristiche o dagli altri pregi del prodotto (Trib. Bologna, ordinanza 3 agosto 2004, Giud. Sbariscia, Marinelli s.r.l. (già Forme s.r.l.) c. Cierre Imbottiti s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.7).

A domanda dell’autore o dei suoi eredi, può essere ordinata la distruzione dell’opera pittorica falsamente attribuita ad un autore (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2004, Aida 2005, 1050/2).

Non è fondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 cost., della regola dell’art. 17 l. 274/02 che solo per l’opera di design impone una denuncia di rivelazione all’ufficio della proprietà letteraria (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/1).

In parallelismo con l’esperibilità dell’azione cautelare a tutela di privative brevettuali in pendenza del termine per il rilascio del brevetto, deve riconoscersi analoga tutelabilità del diritto d’autore sull’opera di design in pendenza del termine per la dichiarazione ex art. 17 legge 273/02 anche ove questa denuncia sia ritenuta necessaria per la tutela d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/2).

Il requisito del carattere creativo e dell’opera di design è quello generale di tutte le opere dell’ingegno proteggibili con il diritto d’autore, e consiste in un apporto personale ed individuale dell’autore, quale sua estrinsecazione soggettiva (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/3).

L’opera di design è protetta dal diritto d’autore solo quando abbia valore artistico. Questo richiede necessariamente un momento comunicativo emozionale, gratuito, autosufficiente, che ha autonomia di esistenza, e che non può né deve essere giustificato, al di là delle finalità d’uso, degli impieghi eventuali e persino delle stesse intenzioni dell’artista: anche se nell’ambito del disegno industriale il gradiente comunicativo-suggestivo può essere eventualmente valutato con un criterio più ampio che non in un ambito artistico puro (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/4).

L’attribuzione del premio Compasso d’oro di ADI ad un prodotto di design non dimostra automaticamente la sua connotazione artistica (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/5).

Per la protezione del design come opera dell’ingegno l’art. 2 n.10 l.a. non richiede più la scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto; richiede invece il carattere creativo, che va ritenuto qualitativamente superiore al carattere individuale della legge modelli, essendo diretto ad individuare una forma che non solo colpisca l’attenzione del consumatore perché non comune sul mercato, ma sia apprezzata perché costituisce una personale rappresentazione dell’autore; e richiede il valore artistico, per cui le opere del design protette devono avere una originalità sul piano estetico più spiccata delle forme presenti sul mercato, comportando anche in questo caso la differenza qualitativa rispetto alle forme protette dalla legge modelli, appunto per l’artistico apporto personale dell’autore, che conferisce alla forma del prodotto un autonomo valore rappresentativo (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 17 dicembre 2004, Aida 2005, 1055/1).

L’art. 25bis l.a. prevede che per dieci anni dal 19 aprile 2001 la tutela d’autore del design non abbia effetto nei confronti di chi prima di questa data abbia intrapreso la fabbricazione o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità di disegni già brevettati e poi caduti in pubblico dominio (Trib. Milano, Sezione IP, 29 marzo 2005, Aida 2005, 1064/2).

Il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 l.a per la tutela d’autore delle opere del disegno industriale è l’espressione di un momento comunicativo emozionale, è quel contenuto di suggestione in più che l’artista riesce a trasmettere a chi viene a contatto con la sua opera (Trib. Milano, Sezione IP, 29 marzo 2005, Aida 2005, 1064/4).

L’art. 25 bis d.lgs. 95/2001 trova applicazione anche nell’ipotesi di mancata brevettazione del modello industriale (Trib. Monza, ordinanza 16 luglio 2002, Aida 2004, 966/1).

Il gradiente di originalità necessario alla protezione di diritto d’autore dei modelli industriali definito dall’art. 2 n. 10 l.a. è autonomo e specifico dei prodotti dell’industrial design e non ricorre quando l’opera non presenta in sé i connotati dell’espressione artistica, per essere costituita da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala (Trib. Monza, ordinanza 16 luglio 2002, Aida 2004, 966/2).

Per le opere del disegno industriale la novella del 2001 alla legge d’autore ha eliminato ogni rilevanza della questione riguardante la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto, cosicchè ai fini della protezione resta unicamente da verificare se l’opera di design presenta carattere creativo e valore artistico (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/1).

È proteggibile dal diritto d’autore un modello di lampada che per la peculiarità della sua forma e della sua struttura, per l’armonia e l’equilibrio delle linee costituisce l’espressione artistica di una ricerca creativa ed estetica maturata nell’ambito di un noto movimento culturale (nella specie: il Bauhaus) per l’ideazione del “tipo” della lampada da tavolo (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/2).

La franchigia decennale ex art. 25bis d.lgs. 95/2001dall’applicazione del diritto d’autore non trova applicazione alle opere del design che anteriormente all’entrata in vigore della novella del 2001 non siano state brevettate (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/3).

Per le opere del design le tutele d’autore e di concorrenza sleale per imitazione servile sono cumulabili (Trib. Firenze, 6 agosto 2003, Aida 2004, 987/4).

Il valore artistico previsto dall’art. 2 n. 10 l.a. è diverso sia dal carattere creativo sia dalla semplice gradevolezza estetica (Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, Aida 2003, 914/1).

La circostanza che una persona abbia avuto grandissima importanza nel panorama dell’architettura del 900 non è sufficiente ad attribuire valore artistico ad ogni sua creazione di design ed in particolare agli oggetti da lui pensati soprattutto in funzione del loro uso quotidiano (Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, Aida 2003, 914/2).

La sospensione della protezione d’autore del design ex art. 25bis d.legisl. n. 95/2001 non opera per design che non sia stato precedentemente protetto da alcun brevetto (Trib. Monza, ord. 23 aprile 2002, Aida 2003, 914/3).

Sussiste il requisito della scindibilità del valore artistico da quello industriale del prodotto e conseguente applicabilità della tutela del diritto d’autore quando la forma sia valorizzabile in assoluto per il proprio carattere estetico, a prescindere dall’utilizzazione del bene (Trib. Venezia, ordinanza 21 aprile 2000, Aida 2000, 730/2).

Meritano la tutela dell’art. 2 n. 4 l.a. vasi (nella specie: a forma di gondola) che siano espressione di arte vetraria apprezzata e valorizzata quale capacità espressiva di manipolazione del vetro con applicazione di idee creative di forma, scelta di materiali e scelte cromatiche (Trib. Venezia, ordinanza 21 aprile 2000, Aida 2000, 730/1).

Poiché la pubblicità ha in comune con le opere contemplate nell’art. 2 n. 4 l.a. il dato dell’applicazione ad un campo determinato (nella specie, quello dell’attività pubblicitaria), la sua tutelabilità come opera dell’ingegno dovrà essere valutata alla luce del criterio della scindibilità: con la conseguenza che l’opera non sarà tutelabile ove essa non possa sopravvivere  senza recare in sé la promozione pubblicitaria (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/4).

Affinché sussista il requisito della scindibilità richiesto dall’art. 2 n. 4 l.a. per la protezione delle opere d’arte applicate all’industría è necessario che l’opera possa essere oggetto di valutazione estetica anche prescindendo dall’oggetto industriale cui è stata applicata, mentre se essa non può essere pensata e goduta se non come qualità estetica del prodotto industriale si potrà beneficiare soltanto della tutela prevista per i disegni e modelli ornamentali (Trib. Milano, 8 giugno 1998, Pres. MIGLIACCIO, Est. DE SAPIA, Signo s.r.l., Heinz Waibl c. Giovanardi s.r.l., Aida 1998, Repertorio I 2.7).

La regola dell’art.2 n.4 l.a. secondo cui il diritto d’autore sulle opere del disegno applicato all’industria è tutelabile soltanto quando il valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto non è stata abrogata dall’art. 1.58 l. 650/1996 (Trib. Belluno, ordinanza 3 ottobre 1997, Aida 1999, 598/3).

L’art. 1.58 l. 650/1996 è stato abrogato dall’art. 27 l. 266/1997 (Trib. Belluno, ordinanza 3 ottobre 1997, Aida 1999, 598/1).

L’art. 1.58 l. 650/1996 ha fatto venir meno il requisito della scindibilità precedentemente necessario per la tutela del design secondo il diritto d’autore (Trib. Milano, ordinanza 11 luglio 1997, Aida 1999, 595/1).

Il potenziale carattere innovativo della prima parte dell’art. 1.58 l. 650/1996 -vale a dire la possibilità di un’ampia tutela del disegno industriale a livello di legislazione d’autore senza le limitazioni ora in atto- è concretamente rimesso all’attuazione e coordinamento con il resto del sistema nonché con la stessa legislazione d’autore ad opera di un regolamento che deve essere emanato ex art. 17 l. 400/1988 (Trib. Milano, ordinanza 29 maggio 1997, Aida 1999, 593/1).

La negazione del carattere creativo di un’opera è assorbente rispetto alla questione concernente la scindibilità del valore artistico dell’opera dal carattere industriale del prodotto cui essa è associata (Trib. Bologna, 16 aprile 1997, Aida 1998, Aida 1998, 527/3).

E’ originale e proteggíbile in base al diritto d’autore il disegno di un tessuto che, pur utilizzando soggetti già noti, li riproduce insieme combinando tra loro,in modo inedito, colori, motivi e dimensioni, rendendo così la loro sequenza del tutto singolare (Trib. Como, ordinanza 9 aprile 1996, Aida 1997, 457/1).

La raffigurazione di un pupazzo di peluche non merita in quanto tale la protezione dei personaggi di opera dell’ingegno, poiché a tal fine occorrerebbe una figura con caratteri di spiccata identità e concretezza di espressione destinata ad essere protagonista di storie, vicende, comunque situazioni nelle quali possa agire conservando inalterata la propria individualità (Trib. Milano, 22 febbraio 1996, Aida 1996, 424/3).

La raffigurazione di un pupazzo di peluche nasce in funzione della creazione di prodotti industriali destinati a riprodurne le sembianze, esaurisce la sua funzione nel dare forma e ornamento a prodotti industriali e non è pertanto tutelabile come opera dell’ingegno (Trib. Milano, 22 febbraio 1996, Aida 1996, 424/2).

Un disegno tessile composto da diversi elementi noti (ochette, casette., fiori, orsacchiotti, cuoricini) ma rappresentati in una particolare combinazione e sequenza di forme, misure e colori costituisce qualcosa di nuovo e originale, proteggibile dal diritto d”autore (Trib. Como, ordinanza 12 febbraio 1996, Aida 1997, 456/3).

Il disegno tessile è sempre proteggibile con il diritto d’autore in quanto è forma bidimensionale avente un valore estetico in sé a prescindere dal supporto materiale (Trib. Como, ordinanza 12 febbraio 1996, Aida 1997, 456/2).

La tutela del diritto d’autore sulle opere d’arte applicata all’industria e rispettivamente quella sui modelli industriali sono fra loro alternative ed hanno presupposti differenti: in particolare la prima richiede la presenza di un carattere creativo anche modesto e del requisito della scindibilità, che, in ipotesi di opere bidimensionali, sussiste ogniqualvolta i disegni o le composizioni di linee o di colori possono essere oggetto di una valutazione estetica a prescindere dal supporto materiale (Trib. Como, ordinanza 12 febbraio 1996, Aida 1997, 456/1).

E’ manifestamente infondata l’eccezione secondo cui gli artt. 1 e 2 l.a. sarebbero costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 (parità di trattamento) e 35 cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme), nella parte in cui gli artt. 1 e 2 l.a. non estendano la tutela d’autore anche al design industriale (Cass. 7 dicembre 1994 n. 10516, Aida 1995, 304/2).

Un design industriale non costituisce « opera dell’architettura » ex art. 2 n. 5 l.a., ed ex art. 2 n. 4 l.a. non può essere protetto come opera dell’ingegno dalla legge 633/1941 (Cass. 7 dicembre 1994 n. 10516, Aida 1995, 304/1).

Un progetto di tettoia caratterizzata dalla movibilità e dall’esser realizzata in un particolare materiale e con particolari dimensioni non appare dotato del valore artistico scindibile dal carattere tecnico‑industriale dell’opera che solo potrebbe giustificarne la tutela d’autore, e può essere al più annoverato tra i progetti di lavori di ingegneria ex art. 99 l.a. (Trib. Milano, 17 marzo 1994, Aida 1994, 268/4).

Il carattere della scindibilità ricorre in particolare quando l’opera, appartenente idealmente alle arti figurative, riesca a conservare il suo valore pur trasferendosi nel prodotto industriale (Pret. Alba, ordinanza 9 gennaio 1992, Aida 1992, 83/3).

Ricorre il carattere della scindibilità richiesto dall’art. 2 n. 4 l.a. per la protezione delle opere d’arte applicata all’industria quando l’oggetto superi un determinato livello artistico, raggiungendo un vero e proprio valore creativo (Pret. Alba, ordinanza 9 gennaio 1992, Aida 1992, 83/2).

I disegni interni al corpo degli oggetti sono scindibili da questi, e cioè immaginabili e fruibili come oggetto di percezione prescindendo dalla tridimensionalità degli oggetti (Pret. Monza, 4 dicembre 1991, Aida 1992, 77/5).

Non è proteggibile come oggetto del diritto di autore la forma tridimensionale di lampade ed appliques muranesi, il cui esame evidenzia l’assoluta banalità ed il senso di già visto della loro estetica (Pret. Monza, 4 dicembre 1991, Aida 1992, 77/4).

Tutto quanto è opera d’arte applicabile all’industria può ricevere la tutela del diritto d’autore solo alle condizioni di cui all’art. 2 n.4 l.a. (scindibilità): e ciò vale anche per il design, anche a qualificarlo come architettura di interni ex art. 2 n.5 l.a. (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1993, 139/4).

Nulla vieta di potere individuare in un determinato oggetto tridimensionale un determinato stile (ad esempio impero, Luigi XV, e così via) che (per il suo valore astratto e la sua utilizzabilità in opere sia tridimensionali che bidimensionali) può essere concettualmente ed idealmente separato dal prodotto cui inerisce, che si caratterizza come categoria ideale cui potrebbero essere ispirati altri prodotti, e che può quindi divenire oggetto della protezione prevista dal nostro ordinamento per l’opera d’arte applicata all’industria (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1993, 139/3).

 

2.8 disegni e opere dell’architettura

Anche se il codice di autodisciplina del design specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili all’art. 2598 n. 3 c.c., il giurì del design non si pronuncia applicando tale norma o altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del codice di autodisciplina (Giurì Design, Determinazione 3 settembre 2010, Pres. Est. Biglia, Aida 2013, Repertorio I.2.8).

La tutela dei soggetti interessati che aderiscono al giurì presentando apposita istanza è del tutto autonoma e può aggiungersi a quella degli organi di giurisdizione ordinaria (Giurì Design, Determinazione 3 settembre 2010, Pres. Est. Biglia, Aida 2013, Repertorio I.2.8).

Viola l’art. 4 del codice di autodisciplina del design la società che realizzi ed esponga ad una fiera di settore un prototipo (nella specie: uno scooter) che si caratterizzi dal punto di vista estetico per elementi ripresi da un progetto commissionato ad un collaboratore esterno e poi rifiutato (Giurì Design, Determinazione 3 settembre 2010, Pres. Est. Biglia, Aida 2013, Repertorio I.2.8).

Anche se il codice di autodisciplina del design specifica principi e regole di correttezza professionale riconducibili all’art. 2598 n. 3 c.c., il giurì del design non si pronuncia applicando tale norma o altre norme civilistiche, ma formula le proprie determinazioni unicamente sulla base del codice di autodisciplina (Giurì Design, Determinazione 6 settembre 2010, Pres. Est. Biglia, Aida 2013, Repertorio I.2.8).

La tutela dei soggetti interessati che aderiscono al giurì presentando apposita istanza è del tutto autonoma e può aggiungersi a quella degli organi di giurisdizione ordinaria (Giurì Design, Determinazione 6 settembre 2010, Pres. Est. Biglia, Aida 2013, Repertorio I.2.8).

Viola l’art. 4 del codice di autodisciplina del design l’impresa che produca beni (nella specie: tavoli allungabili) fortemente simili a quelli prodotti da un concorrente, anche se questi ultimi non si contraddistinguono per originalità ed innovazione né dal punto di vista estetico né dal punto di vista tecnico (Giurì Design, Determinazione 6 settembre 2010, Pres. Est. Biglia, Aida 2013, Repertorio I.2.8).

Non viola il diritto di paternità dell’autore di un’opera architettonica la rivista che pubblichi un articolo dedicato (anche) alla sua opera, che la qualifichi come “pensata, progettata costruita con e per” l’autore ora detto, ma non lo indichi tra i contributors del numero della rivista (Trib. Milano, Sezione IP, 5 giugno 2012, Pres. Tavassi, Est. Zana, Gino Guarnieri c. Editoriale Domus s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.2.8).

Il valore artistico richiesto per la tutela d’autore delle opere del disegno industriale non può essere desunto dal particolare pregio estetico dell’opera, né dalla sua ideazione da pare di un artista riconosciuto, né da un giudizio ex post circa il consolidato apprezzamento da parte del pubblico o del mercato, ma attiene a un carattere intrinseco dell’opera, che sia apprezzabile in sé quale oggetto d’arte autonomamente valutabile nel circuito delle opere artistiche, a prescindere dalla riproducibilità in serie e dalla destinazione al mercato dei prodotti industriali (Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 4 aprile 2011, Aida 2012, 1502/1).

Non gode della protezione offerta dall’art. 2 n. 10 l.a. alle opere del disegno industriale una creazione di design (nella specie: la sedia Catifa 53 realizzata da Alberto Levore) che, pur gradevolissima, non solo non ha maturato riconoscimenti culturali quali l’esposizione in musei, ma certamente non assume in sé un valore rappresentativo di nuove tendenze artistiche dell’epoca attuale, che valga a differenziarla dalla congerie di produzioni di design di ordinaria concezione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.2.8).

Il requisito del carattere individuale imposto dall’adeguamento alla dir. 98/71/CE risulta assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto richiesta dalla normativa previgente, sicché l’ambito delle forme tutelabili risulta ampliato a tutte quelle che presentano una originalità estetica che possa orientare da sola le scelte di acquisto del consumatore finale (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.2.8).

Il criterio scelto dal legislatore della riforma per valutare la contraffazione di un disegno o modello registrato prevede che la stessa distanza dalle anteriorità sufficiente a fondare la protezione basti anche ad escludere la contraffazione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.2.8).

Se in via astratta anche il progetto architettonico di un arredamento di interni, ed in particolare anche i suoi progetti preliminare, definitivo ed esecutivo possono essere tutelati ex art. 2 n.5 l.a., questa tutela può tuttavia esplicarsi solo in relazione ad un progetto concreto e definito che mostri una specifica conformazione o combinazione di elementi di arredo nell’ambito di un determinato ambiente: e non può invece applicarsi ad un’idea generale qual è quella di integrare una serie di apparecchiature che generano stimoli visivi, sonori ed olfattivi in una stanza d’albergo, che dovrà essere volta per volta concretizzata in uno specifico progetto costruito su singoli ambienti determinati (Trib. Milano, Sezione IP, 8 febbraio 2011, Aida 2011, 1449/1).

Il diritto d’autore protegge tra le opere dell’architettura anche il suo progetto preliminare: e le grandi dimensioni dell’opera progettata (nella specie: un porto turistico). Anche requisiti di creatività sia pur minimi sono sufficienti per ambire alla tutela autorale, almeno sotto il profilo di quella della paternità (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 27 ottobre 2009, Aida 2010, 1368/1).

Il requisito del valore artistico ex art. 2 n. 10 l.a. richiede una diversa attitudine dell’oggetto, che oltre ad essere espressione di una sua personale rappresentazione da parte dell’autore, abbia un valore autonomo nell’ambito del circuito separato degli oggetti d’arte (Trib. Bologna, 8 settembre 2005, Aida 2009, 1267/1).

Il requisito del valore artistico ex art. 2 n. 10 l.a. non può ritenersi disparitario, ma è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che tiene conto delle peculiarità delle opere di design, nelle quali l’aspetto creativo può coniugarsi con il possibile pregio commerciale ed avere ripercussioni sotto il profilo strettamente concorrenziale (Trib. Bologna, 8 settembre 2005, Aida 2009, 1267/2).

Anche a voler ammettere che i progetti dei lavori dell’ingegneria possano fruire della tutela propria delle opere dell’ingegno, il loro autore che chieda la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per utilizzazione non autorizzata del progetto avrebbe l’onere di provare che esso presenti un valore artistico scindibile dal carattere tecnico-industriale dell’opera (Trib. Treviso,  11 dicembre 2006, Aida 2008, 1211/2).

L’art. 239 c.p.i., escludendo la protezione di diritto d’autore dei prodotti realizzati conformemente ai disegni e modelli in pubblico dominio al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 95/2001, presuppone che a tale data questi prodotti fossero effettivamente sfruttati da parte dei terzi (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 2008, Aida 2008, 1250/1).

Gli arredamenti di interni possono rientrare nella categoria di opere protette ex art. 2 n.5 l.a. quando si fondano inscindibilmente con l’immobile o quando si pongano come risultato di una combinazione estetica originale di mobili, suppellettili e infissi (Trib. Milano, 31 maggio 2006, Aida 2007, 1163/1).

L’interior design può essere protetto ex art. 2 n.5 l.a. solo in un ambito marginale, e soltanto quando evidenzi una combinazione progettuale complessa (mobiliare e immobiliare o anche solo mobiliare) di vari elementi d’arredo che evochino un effettivo respiro architettonico: ma in questo caso sarà tutelato soltanto nel suo insieme, e cioè quanto alla combinazione che realizza (Trib. Milano, Sezione IP, 10 luglio 2006, Aida 2007, 1169/1).

La pubblicazione su una rivista di fotografie di un’opera di architettura (e nella specie: una villa) non autorizzata dall’autore dell’opera costituisce violazione del suo diritto di utilizzare economicamente l’opera ed in particolare di riprodurla (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/1).

La pubblicazione su una rivista della fotografia della pianta di un edificio comunicata alla rivista dal fotografo ed integrata dalla redazione della rivista con l’aggiunta di colori ed arredi non autorizzata dall’autore dell’opera architettonica costituisce violazione del diritto di rielaborazione e modificazione dell’opera proprio di quest’ultimo: di cui rispondono in solido il fotografo e l’editore della rivista, salvo un eventuale diritto di regresso del fotografo nei confronti dell’editore che abbia effettuato autonomamente la modifica (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/2).

Non può essere accolta la domanda di restituzione dei negativi di fotografie di un’opera architettonica proposta dall’autore di quest’ultima nei confronti del fotografo che abbia utilizzato le fotografie al di là dei limiti del consenso dell’autore dell’opera architettonica (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/3).

La protezione delle opere di architettura ex art. 2 n. 5 l.a. si estende non soltanto ai progetti in fase più o meno avanzata ma anche ai semplici studi di fattibilità. Questi devono tuttavia avere carattere creativo ed il giudizio sulla creatività deve essere particolarmente severo, per evitare che tutte le espressioni estetiche diventino monopolio di singoli individui, ostacolando lo sviluppo dell’economia e l’esercizio delle professioni (Trib. Milano, ordinanza 12 aprile 2005, Aida 2006, 1086/1).

La novità in senso oggettivo di un’opera architettonica si configura come nuova armonia degli elementi utilizzati: e non ricorre in un edificio per edilizia residenziale normale che rientra per tipologia, strutture e soluzioni estetiche nella generalità di qualunque altro progetto edilizio per residenza, pur nelle sue soluzioni formali di piante e facciate concepite secondo la sensibilità dei progettisti, e pur con rivisitazione di elementi architettonici già ripetutamente presenti in progetti edilizi (Trib. Milano, 31 gennaio 2003, Aida 2004, 971/2).

La nozione di opera d’architettura protetta dal diritto d’autore fa riferimento all’arte di costruire e progettare immobili (Trib.  Catania, ordinanza 17 giugno 2000, G.D. Crucitti, VP s.r.l. c. Jepssen s.r.l., Nextek s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.8).

Non merita la protezione delle opere d’architettura in base al diritto d’autore una mera allocazione di elementi di arredo in interni senza alcun irreversibile arricchimento pertinenziale dell’immobile arredato (Trib.  Catania, ordinanza 17 giugno 2000, G.D. Crucitti, VP s.r.l. c. Jepssen s.r.l., Nextek s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.8).

L’arredamento di interni non rientra nel concetto di opera d’ingegneria proteggibile in base all’art. 99 l.a. (Trib.  Catania, ordinanza 17 giugno 2000, G.D. Crucitti, VP s.r.l. c. Jepssen s.r.l., Nextek s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.8).

La protezione di diritto d’autore di opere di architettura presuppone l’originale sviluppo di creazioni artistiche, di modo che l’opera si differenzi da quelle del medesimo genere e comporti un godimento principalmente dal punto di vista estetico a prescindere dai vantaggi utilitaristici (Trib. Catania, ordinanza 28 luglio 2000, G.D. Crucitti, VP s.r.l. c. Jepssen s.r.l., Nextek s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.2.8).

Gli autori di un modello scultoreo che raffigura una chiesa a cielo aperto possono reagire ex art. 20 l.a. contro chi realizzando una riproduzione dell’edificio a grandezza naturale deformi i valori, la struttura e l’identità della scultura originale (App. Torino, 6 agosto 2001, Pres.. Gamba, Est. Dorigo, Pietro Cascella, Cordelia von den Steinen c. Don Aldo Garella, Aida 2003, Repertorio I.2.8).

La costruzione di un’opera architettonica che riprenda a grandezza naturale un modello scultoreo raffigurante una chiesa a cielo aperto ne costituisce una riproduzione ai sensi dell’art. 13 l.a. (App. Torino, 6 agosto 2001, Pres.. Gamba, Est. Dorigo, Pietro Cascella, Cordelia von den Steinen c. Don Aldo Garella, Aida 2003, Repertorio I.2.8).

L’onerosità costituisce un elemento naturale, ma non essenziale dei contratti di prestazione d’opera intellettuale (nella specie di progettazione di lavori di manutenzione e ammodernamento di una strada), essendo consentito alle parti sia di escludere senz’altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione (Cass. 23 maggio 2001 n. 7003, Aida 2002, 820/1).

La costruzione di una chiesa che riprenda da un’opera di scultura l’idea originale della creazione di una chiesa all’aperto mediante una certa ripartizione nello spazio di volumi ed elementi compositivi costituisce riproduzione (nella specie non autorizzata) dell’opera di scultura, e più precisamente un’elaborazione di quest’ultima, che non è esclusa dalla circostanza che la chiesa è realizzata in scala diversa dalla scultura. (Trib. Biella, 15 maggio 1999, Aida 2000, 685/1)

La tutela delle opere architettoniche non è limitata agli interventi che assurgono al livello di opera d’arte: e può essere estesa anche ad un’opera di ristrutturazione, riattivazione e consolidamento di uno stabile (nella specie: una casa colonica), che abbia un seppur minimo gradiente creativo (Trib. Milano, 24 marzo 1994, 270/1).

L’accesso ai documenti amministrativi, «riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti» (art. 22 co.1 legge 241/1990) ed esercitato «mediante esame ed estrazione di copie» dei medesimi documenti (art. 25 co.1 legge 241/1990), è un vero e proprio diritto soggettivo, per il quale sussiste una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: ed esso si estende anche agli elaborati progettuali riguardanti concessioni edilizie che siano oggetto di diritti d’autore: salva restando ogni tutela giurisdizionale dell’autore dei progetti nell’ipotesi in cui coloro che ne abbiano ottenuto copia ex lege 241/1990 li utilizzino a fini diversi da quelli per cui il rilascio è avvenuto, ovvero ancora consentano a terzi di porre in essere altrettanto illecite utilizzazioni. (TAR Lombardia, 6 novembre 1992, Aida 1993, 162/1).

Deve essere esclusa un’automatica identificazione del discredito dell’autore del progetto originario di un’opera architettonica con la circostanza in sé che la realizzazione di quest’opera si discosti anche in peggio rispetto all’idea progettuale originaria, dovendo invece chi chiede il risarcimento del danno provare che il discredito obiettivo vi sia stato presso l’ambiente degli esperti o dei possibili committenti di opere di architettura (Cass. 18 ottobre 1991 n. 11043, Aida 1992, 16/1).

 

2.9 opere cinematografiche

Il produttore di un documentario protetto ex art 45 l.a. è l’unico soggetto legittimato a consentirne l’utilizzazione totale o parziale, nulla rilevando che il produttore non sia (l’unico) autore (Trib. Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 marzo 2012, aida Aida 2015, 1662/1).

Il diritto di utilizzazione dell’opera cinematografica a cartoni animati spetta al produttore del film ed ha la durata prevista per le opere cinematografiche, mentre la tutela di ogni diversa ed ulteriore utilizzazione dei singoli cartoni che compongono questa opera spetta al loro autore ed ha la durata prevista per le opere delle arti figurative (Cass. Sez. Unite penali 29 dicembre 2009 n. 49783, Aida 2011, 1390/3).

La tutelabilità di un cortometraggio di 21 minuti non è preclusa dall’avere esso uno spunto/schema narrativo o idea in comune con un precedente racconto di terzi: quando la forma espressiva delle due opere risulti notevolmente diversa (Trib. Torino, 24 aprile 2008, Aida 2010, 1326/1).

I diritti patrimoniali d’autore o connessi relativi alla stesura del soggetto o della sceneggiatura di un documentario ed alla realizzazione di alcune riprese cinematografiche di determinati luoghi aventi la valenza propria dei cd girati (non coperti dalla tutela del diritto d’autore), e che siano compiuti su incarico del produttore del documentario, appartengo a quest’ultimo (Trib. Roma, Sezione IP, 24 gennaio 2008, Aida 2009, 1284/1).

La proiezione in pubblico in una sala cinematografica di un’opera cinematografica destinata esclusivamente ad uso privato configura il reato di cui all’art. 171 lett. b) l.a. (Cass. Sez. III penale 2 aprile 2008 n. 13822, Imp. M.E., Aida 2009, Repertorio I.2.9).

I promo sono messaggi promozionali di un palinsesto televisivo diretti a promuovere l’ascolto di film (e quindi la vendita degli spazi pubblicitari agli inserzionisti interessati), e possono essere protetti dal diritto d’autore come creazioni pubblicitarie quando ricorre il requisito indispensabile della creatività (che nella specie è stato negato perché i promo in questione si limitavano a presentare i film senza alcun intervento creativo, ed erano frutto di scelte vincolate dal rispetto del contenuto del prodotto commercializzato e dalla necessità di riprenderlo con poche sequenze significative di durata temporale limitata) (Trib. Roma, 12 ottobre 2005, Aida 2006, 1100/1).

Trattandosi di opera assimilabile a quelle cinematografiche i diritti patrimoniali relativi ad un promo spettano al suo produttore: ed i diritti dell’utilizzazione del promo per reclamizzare l’emittente televisiva rivengono comunque a questa emittente, quando questa ne sia produttore e l’abbia commissionato a terzi all’evidente fine di utilizzarlo nella pubblicità delle attività dell’emittente (Trib. Roma, 12 ottobre 2005, Aida 2006, 1100/2).

Anche quando la creazione della sceneggiatura non sia stata ancora seguita dalla produzione dell’opera cinematografica le sue diverse parti sono protette dal diritto d’autore, sempre che presentino una autonomia sostanziale e formale, con caratteri di originalità e creatività. (Trib. Milano, 23 luglio 2003, Aida 2004, 980/2)

L’introduzione dell’art. 78bis  (oggi art. 78ter) l.a. non ha innovato la disciplina della titolarità dei diritti di produttore cinematografico stabilita dall’art. 45 l.a. (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/1).

Il diritto di sfruttamento cinematografico del film attribuito dall’art. 45 l.a. al produttore ed ai suoi aventi causa comprende anche la riproduzione dell’opera e la distribuzione delle copie così formate (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/2).

La proroga della durata della tutela d’autore prevista dal dlgs 20 luglio 1945 n. 440 e la sospensione del decorso del termine della protezione stabilita dal dlgs c.p. s. 28 novembre 1947 n.. 1430 sono cumulabili (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/3).

Ai fini dell’elaborazione o della trasformazione dell’opera cinematografica (tra cui rientra anche il cd. remake) il produttore ed i suoi aventi causa devono ottenere anche il consenso degli autori: che possono pertanto interporre veto o pretendere un compenso ulteriore, ma non assumere una iniziativa autonoma di sfruttamento dell’opera. (Trib. Roma, ordinanza 18 febbraio 2000, Aida 2001, 758/2)

In base agli artt. 45, 46 e 78bis l.a. il produttore è titolare di tutti i diritti patrimoniali, anche connessi, relativi all’opera cinematografica. (Trib. Roma, ordinanza 18 febbraio 2000, Aida 2001, 758/1)

Secondo l’art. 14bis lett.b) CUB nei paesi come l’Italia ove i titolari del diritto allo sfruttamento dell’opera cinematografica sono anche coautori, questi non possono opporsi alla messa in circolazione dell’opera da parte del produttore cinematografico  anche attraverso mezzi diversi dalla proiezione nelle sale, quali la circolazione per filo o per radio (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13398, Aida 2000,  657/4).

L’art. 46 l.a. riserva al produttore cinematografico ogni possibile utilizzazione economica, e dunque anche quella televisiva dell’opera filmica in quanto tale, ovvero del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica delle immagini in movimento capaci di realizzare una realtà virtuale in movimento: e reciprocamente solo utilizzazioni economiche che prescindono da tale ontologica essenza dell’opera filmica possono risultare eventualmente estranee ai diritti del produttore fonografico (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13398, Aida 2000, 657/3).

Chi ha acquistato il diritto patrimoniale di rielaborazione del film dagli autori, che non ne sono titolari, e non dal produttore, che ha la facoltà di trasferirli, ha perfezionato un vero e proprio acquisto a non domino che non produce l’effetto del trasferimento del diritto in capo all’acquirente (Trib. Roma, ordinanza 8 ottobre 1999, Aida 2001, 753/3).

Il produttore acquista la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera cinematografica, ivi compreso il diritto alla sua rielaborazione, e li esercita come diritti propri e non altrui (Trib. Roma, ordinanza 8 ottobre 1999, Aida 2001, 753/2).

Perché un soggetto cinematografico costituisca un’opera dell’ingegno tutelabile occorre che sia elaborato in modo creativo ed originale con almeno l’esposizione sommaria della trama della vicenda. Reciprocamente lo spunto narrativo costituito da indagini di polizia relative a casi di persone scomparse non può da sé solo essere tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore, posto che nel nostro ordinamento non ricevono protezione le idee in sé bensì unicamente, e a certe condizioni, le loro forme espressive (Trib. Roma, ordinanza 6 luglio 1999, Aida 2001, 751/2).

La sceneggiatura di un film tutelabile come opera dell’ingegno presuppone che la struttura narrativa sia sviluppata con l’articolazione delle varie scene, con la precisazione degli snodi della programmazione drammaturgica, con la precisazione dei vari tratti psicologici dei personaggi, con la descrizione di massima dei luoghi della vicenda e con la definizione delle battute e dei dialoghi principali (Trib. Roma, ordinanza 6 luglio 1999, Aida 2001, 751/1).

Il nuovo testo dell’art. 84 l.a. introdotto dal dlgs 685/94 non è che l’esplicitazione del principio già dettato dagli art. 45 e 46 l.a., che conferiscono in via generale al produttore un diritto di utilizzazione economica dell’opera cinematografica (e, in via analogica, televisiva) (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 679/4).

Tranne ipotesi eccezionali espressamente previste, quale il riconoscimento della qualità di coautore all’autore di un soggetto nell’opera cinematografica ex art. 44 l.a., la legge italiana sul diritto d’autore non accorda protezione all’idea in sé, ma solo alla sua espressione formale (App. Milano, 21 gennaio 1997, Pres. SALAFIA, Est. TANIASSI, Vincenzo Gasparrelli, Flora Spinapolice c. Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli s.p.a., Aida 1997, Repertorio I 2.9).

I diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica fanno capo anzitutto all’organizzatore della produzione, e possono essere acquistati da terzi in virtù di regolari contratti di cessione o di licenza risalenti senza soluzione di continuità al produttore cinematografico (Trib. Roma, 12 dicembre 1996, Pres. Bucci, Est. CAIAZZO, Giada International Company s.r.l., Filmauro s.r.l. RCS Editori s.p.a. c. Avel Video s.r.l., Niger Film Coop. s.p.a., Aida 1997, Repertorio I 2.9).

1 diritti di utilizzazione spettanti ex lege al produttore comprendono anche la comunicazione dell’opera al pubblico a mezzo della televisione o di videocassette: mentre il diritto degli autori ad un ulteriore compenso per lo sfruttamento non previsto dell’opera cinematografica tramite videocassette è tutelato dalFart. 46 l.a. riconoscendo agli autori, quando non siano retribuiti a percentuale, un ulteriore compenso quando gli incassi abbiano raggiunto una determinata cifra (Trib. Roma, 1 febbraio 1996, Aida 1996, 421/3).

1 diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica vengono acquistati direttamente ed a titolo originario dal produttore, che di conseguenza è l’unico soggetto legittimato a disporne (Trib. Roma, 1 febbraio 1996, Aida 1996, 421/1).

Rappresenta una violazione del diritto morale d’autore sull’opera cinematografica il mancato inserimento della traduzione in sottotitoli di un dialogo in lingua straniera di importanza essenziale per l’esatta comprensione dello svolgimento della trama (Trib. Roma, 25 gennaio 1996, Pres. LO TURCO, Est. CRUCIANI, Verdone c. R.C.S. Editori s.p.a., Videofilm Vckappa s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 2.9).

In base agli artt. 10 e 12 l.a. la valutazione della sussistenza di modificazioni dell’opera va valutata in relazione alla versione definitiva, che nel caso di opera cinematografica coincide con la prima proiezione pubblica (Trib. Roma, 25 gennaio 1996, Pres. LO TURCO, Est. CRUCIANI, Verdone c. R.C.S. Editori s.p.a., Videofilm Vckappa s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 2.9).

L’entrata in vigore del d.p.r. 19/1979 di proroga dei termini di protezione dell’opera cinematografica non ha abrogato né reso inefficaci la proroga di 6 anni prevista dal d.1Agt. 440/1945, né, per i film statunitensi, la sospensione del decorso di tale termine dallo scoppio della guerra fino all’entrata in vigore del trattato di pace con l’Italia (App. Roma, 13 novembre 1995, Pres. CASSANO, Est. THO,mAs, American Broadcasting Companies Inc., Delta Video s.r.l. c. Skerna s.r.l., Messaggerie Periodici, ME.PE., s.p.a., Capital Video s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 2.9).

L’art. 199 co. 1 l.a. rende applicabile la legge stessa a tutte le opere, anche se pubblicate prima dell’entrata in vigore della medesima normativa, ed evidenzia chiaramente l’intenzione del legislatore di rendere retroattiva la relativa disciplina, anche per quanto riguarda il prolungamento a 50 anni della tutela delle opere cinematografiche (App. Roma, 13 novembre 1995, Pres. CASSANO, Est. THOMAS, American Broadeasting Companies Inc., Delta Video s.r.l. c. Skerna s.r.l., Messaggerie Periodici, ME.PE., s.p.a., Capital Video s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 2.9).

L’art. 50 l.a. tutela direttamente soltanto gli autori dell’opera cinematografica, che èopera autonoma rispetto all’opera letteraria da cui il suo soggetto sia tratto: e tra gli autori dell’opera cinematografica rientrano in particolare quelli del soggetto e della sceneggiatura che sono tutelati ciascuno singolarmente ed in modo autonomo, ma non anche l’autore dell’opera letteraria base (App. Milano, 30 giugno 1995, Aida 1996, 397/1)

Nel rilascio del contrassegno per videocassette riproducenti opere cinematografiche la SIAE ha un potere di preventiva, ancorché sommaria istruttoria (da effettuarsi sulla base della esibizione, da parte degli interessati, di idonea documentazione o di una dichiarazione di responsabilità, trattandosi di opere, come esattamente quelle cinematografiche, non affidate alla tutela diretta della SIAE al pari, ad esempio, delle opere musicali): così che appare del tutto giustificato il rifiuto opposto al rilascio dei contrassegni là dove non sia accertato, ma risulti anzi apertamente contestato il diritto della parte richiedente i bollini (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, 384/9).

La tutela dell’opera grafica (disegno) di cui un cartone animato indubbiamente si compone è autonoma e cumulabile con la tutela del cartone animato quale opera cinematografica, ed ha durata propria e diversa da quella di quest’ultima (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, 384/8).

Le opere a cartoni animati (nella specie: di Walt Disney) pur potendosi qualificare cinematografiche in quanto destinate alla proiezione in pubblico, presuppongono in realtà un preventivo ed autonomo lavoro di ideazione e realizzazione delle figure poi animate e connesse al fine di renderle idonee ad essere proiettate come un comune film: e pertanto godono di una doppia protezione, quella relativa alle figure poi animate che scade cinquant’anni dopo la morte dell’autore, e quella relativa alle opere cinematografiche (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, Aida 1995, 348/4).

L’art. 2 d.l. 9/1987, convertito con legge 121/1987 stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla SIAE ai sensi della legge 633/1941, sono assoggettati alla legge 400/ 1985, ed estende dunque alle attività ora dette l’illecito penale di pericolo e le sanzioni che la legge 480/1985 prevedono per la riproduzione o duplicazione di videocassette, anche se effettuate in modo « non abusivo », ma senza il contrassegno SIAE (Cass. 23 luglio 1994 n. 1586, Pres. TRIDICO, Est. GIAMMANCO, P.M. MARCHESIELLO, Roberto Emilio Bellasio, , Aida 1996, Repertorio I 2.9).

La proroga a cinquant’anni ex art. 3 d.p.r. 19/1979 del termine trentennale di tutela dell’opera cinematografica si applica certamente ad un film per il quale la scadenza del termine trentennale non fosse ancora avvenuta prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 19/1979 (Trib. Roma, 12 maggio 1994, Pres. ANEDDA, Est. GIANCOLA, R.C.S. Films & TV s.p.a. già De Laurentiis Ricordi Video s.p.a. c. Skema s.r.l., Aida 1994, Repertorio p. 663).

Il contratto di edizione può trovare applicazione solo con riferimento alla riproduzione delle opere di carattere grafico su carta o su materiali analoghi e non anche alla riproduzione della musica nella colonna sonora di un’opera cinematografica (Trib. Roma, 11 marzo 1993, Pres. Lo TURCO, ESI. CAMPOLONGO, Armando Trovajoli c. Radiofilmusica s.r.l., Aida 1995, Repertorio I 2.9).

Pur partecipando di caratteri propri delle opere cinematografiche e delle incisioni musicali, per la loro originalità i videoclip si distinguono nettamente dalle une e dalle altre (Cass. 11 giugno 1993 n. 1202, Aida 1995, 299/1).

Allungando da 30 a 50 anni la durata della protezione dell’opera cinematografica il d.p.r. 19/1979 non ha tolto o assorbito la proroga e la sospensione dei diritti d’autore sull’opera cinematografica stabilite in considerazione del tempo di guerra (Cass. 4 settembre 1993 n. 9326, Aida 1994, 211/1).

La regola dell’art. 45 l.a. secondo cui all’autore della sceneggiatura spetta soltanto un compenso percentuale mentre i diritti di utilizzazione su di essa spettano solo al produttore, vuole tutelare il soggetto imprenditoriale che deve assicurare i mezzi monetari cospicui necessari alla realizzazione del filmato; riguarda esplicitamente solo le opere cinematografiche e non anche quelle televisive soltanto perché emanata quando la televisione era oggetto solo di trasmissioni sperimentali; non è tuttavia di carattere eccezionale ed inapplicabile in via analogica alle opere cinematografiche televisive: e si applica invece ad entrambe le opere filmiche e televisive (Tríb. Roma, 29 gennaio 1993, Aida 1994, 226/1).

La proroga della tutela prevista dall’art. 3 d.p.r. 19/1979 si applica alle opere cinematografiche che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovavano ancora ad usufruire della tutela trentennale, non ai film che a quella data erano entrati in pubblico dominio (Trib. Roma, 19 gennaio 1993, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. SCUFFI, Skema s.r.l. c. Delta Video s.r.l., Messaggerie Periodici spa, America Broadcasting Companies Ine., , Aida 1997, Repertorio I 2.9).

La regola dell’art. 45 l.a. secondo cui all’autore della sceneggiatura spetta soltanto un compenso percentuale mentre i diritti di utilizzazione su di essa spettano solo al produttore, vuole tutelare il soggetto imprenditoriale che deve assicurare i mezzi monetari cospicui necessari alla realizzazione del filmato; riguarda esplicitamente solo le opere cinematografiche e non anche quelle televisive soltanto perché emanata quando la televisione era oggetto solo di trasmissioni sperimentali; non è tuttavia di carattere eccezionale ed inapplicabile in via analogica alle opere cinematografiche televisive; e si applica invece ad entrambe le opere filmiche e televisive (Trib. Roma, 23 gennaio 1993, Pres. LO TURCO, Est. REALI, Franca Cancogni c. RAI s.p.a., Sepi s.p.a., TV Internationale Milano s.p.a., Tre s.p.a., STPRV s.p.a., e con l’intervento del Procuratore della Repubblica, Aida 1994, Repertorio p. 662).

Le opere filmiche a cartoni animati (nella specie di Walt Disney) sono sottoposte ad una duplice tutela, una generale che attiene ai disegni ed una successiva concernente l’opera filmica nel suo complesso: onde fin quando duri la protezione per i disegni dei personaggi non può determinarsi la caduta in pubblico dominio dei film che li utilizzano, sia pure con l’ausilio di particolari tecniche idonee a fornirne l’animazione. (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/3).

I films a cartoni animati (nella specie di Walt Disney) costituiscono opera cinematografica rientrante nella previsione degli artt. 1 e 2 l.a. (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/1).

I disegni di personaggi (nella specie di Walt Disney) che siano anche protagonisti di cartoni animati costituiscono opera dell’ingegno rientrante nella previsione degli artt. 1 e 2 l.a.. (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/2).

 

2.10 opere fotografiche: v. anche II. 6

La posa e l’acconciatura del soggetto ritratto e l’uso delle luci realizzano la componente compositiva necessaria per la tutela d’autore di un ritratto fotografico, tenuto conto che il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la l.a. presuppone un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Trib. Bologna, Sezione IP, 14 dicembre 2011, Aida 2015, 1660/4).

La circostanza che la fotografia riguardi una manifestazione sportiva non esclude la sua creatività e la sua protezione d’autore, posto che il gradiente di creatività non dipende tanto dalla scelta dell’oggetto rappresentato quanto piuttosto dalla rappresentazione dell’oggetto (Trib. Bologna, Sezione IP, 15 novembre 2011, Aida 2015, II.29/1).

A una fotografia panoramica può riconoscersi la tutela più ampia delle opere dell’ingegno a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, consistente in una personale elaborazione del soggetto ripreso, atteso che il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta. (Trib. Bari, Sezione IP, 7 gennaio 2014, Aida 2015, II.41/1).

L’opera fotografica può ritenersi tutelabile ai sensi del diritto d’autore in quanto creativa e tale é quando si caratterizza non solo per le modalità tecniche di realizzazione, per l’inquadratura e la prospettiva prescelta, ma soprattutto per la capacità di carpire determinate espressioni e atteggiamenti (Trib. Perugia, 25 marzo 2014, Aida 2015, II.53/1).

Sono protette dal diritto d’autore le fotografie di determinati momenti di una partita di calcio che presentano un apporto creative: oltre I limiti della funzione di cronaca e documentaristica (Trib. Firenze, Sez. IP 5 settembre 2014, Aida 2015, II.67/1).

Deve essere qualificata come fotografia creativa una foto di una cantante connotata da indubbia accuratezza tecnica ed arricchita da una spiccata caratterizzazione espressiva, percepibile nitidamente anche grazie all’impostazione complessiva del ritratto, che costituisce un’originale combinazione di prospettive, proporzioni, colori, distanze, luci e ombre (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 settembre 2015, Aida 2015, II.110/1).

Il consenso degli attori all’utilizzazione di alcune loro fotografie c.d. posate per la promozione di un film non vale in caso di riproduzione ed utilizzazione commerciale delle fotografie in un contesto diverso, essendo il consenso limitato al tempo, allo spazio ed alle finalità per le quali è stato prestato (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 31 gennaio 2012, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1607/1).

La clausola di un contratto che abbia valenza ricognitiva della natura di opera creativa propria della fotografia che il giudice qualifichi invece come fotografia semplice è nulla (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 31 gennaio 2012, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1607/2).

L’uso di un servizio fotografico oltre i limiti fissati dal contratto con il fotografo è illecito e la relativa responsabilità è imputabile in solido sia all’agenzia pubblicitaria che ha stipulato tale contratto sia, a titolo di colpa, all’impresa che le ha commissionato la realizzazione della campagna pubblicitaria (Trib. Roma Sezione IP, 9 maggio 2012, Pres. Est. Marvasi,  Aida 2014, 1611/1).

Le fotografie meramente documentative di fatti od eventi di cronaca (nella specie di gare storiche della Formula 1), per quanto realizzate con tecniche di alto livello che mostrano una cura elevata ai dettagli (nelle specie delle vetture impegnate nelle corse), non presentano un livello di creatività sufficiente per essere protette dal diritto d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 1 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Teresa Giannella, Maria Teresa Millanta c. Angelo Anselmi, Le Edizioni dell’Opificio di Anselmi Angelo, Aida 2012, Repertorio I.2.10).

La creatività che contraddistingue l’opera fotografica e la differenzia dalle fotografie semplici non può prescindere da un’attività di interpretazione del dato oggettuale che (anche, ma non necessariamente, mediante specifiche scelte tecniche) muove dalla lettura di quel dato secondo la personalità dell’autore e si propone di isolare e trasmettere al fruitore dell’opera il nucleo comunicativo ed emotivo in essa racchiusa (App, Milano, 20 settembre 2010, Pres. Di Leo, Est. Negri della Torre, Studio Scillieri & C. s.n.c. di Carlo Scillieri c. Edizioni Femminili s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.10).

Spetta al fotografo l’onere di provare il “patto contrario” ex art. 89 l.a. che lascia al fotografo i diritti sulla fotografia non creativa nonostante la “cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia” (App, Milano, 20 settembre 2010 – Pres. Di Leo – Est. Negri della Torre, Studio Scillieri & C. s.n.c. di Carlo Scillieri c. Edizioni Femminili s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.10)

Presentano carattere creativo fotografie caratterizzate da accorgimenti quali l’utilizzo di particolari inquadrature, luci ed ombre, contrasti che oltrepassano la mera riproduzione dei soggetti prescelti (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 18 maggio 2010, G.D. Sbariscia, Giovanni Battista Martini c. Comune di Parma, Skira Editore s.p.a., Università degli studi di Parma, Aida 2012, Repertorio I.2.10).

La fotografia creativa è protetta dal diritto d’autore: anche quando riprenda una manifestazione sportiva e dunque un avvenimento reale (Trib. Bologna, Sezione IP, 15 febbraio 2011, Pres. Est. Atzori, Actual Foto s.r.l. c. Dino Bandini, Aida 2012, Repertorio I.2.10).

Sono opere dell’ingegno le fotografie che siano frutto di una personale attività creativa del fotografo consistente nella originalità dell’inquadratura, della prospettiva, dell’impostazione dell’immagine e della capacità di evocare delle suggestioni (Trib. Venezia, Sezione IP, 17 giugno 2011, Pres. Spaccasassi, Est. Fidanzia, Stefano Zardini c. Fabio Bogo, Aida 2012, Repertorio I.2.10).

La protezione di un ritratto fotografico ex art. 2 lett. a) della direttiva 29/2001 non può essere inferiore a quella di cui beneficiano altre opere, ivi comprese quelle fotografiche (Corte UE, 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Aida 2012, 1463/3).

Costituisce violazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore su opere fotografiche protette ai sensi dell’art. 2 n. 7 l.a. la pedissequa e integrale riproduzione delle stesse su tela attraverso la tecnica pittorica, essendo irrilevante la tecnica utilizzata per il plagio (Trib. Milano, Sezione IP, 22 settembre 2009, Aida 2011, 1401/1).

Costituisce violazione del diritto del fotografo alla paternità dell’opera la pubblicazione sul sito web di un pittore delle pedisseque e integrali riproduzioni su tela delle fotografie delle quali il fotografo è autore, accompagnata da una dicitura inidonea a chiarire che dette opere pittoriche rappresentano riproduzioni di preesistenti opere fotografiche (Trib. Milano, Sezione IP, 22 settembre 2009, Aida 2011, 1401/2).

Costituiscono opere dell’ingegno e non semplici fotografie non creative le immagini (nella specie di bambini, di piccoli animali e di oggetti rappresentati «nel loro naturalistico manifestarsi») composte dall’unione di più foto, rielaborate in via informatica, in modo tale da dar vita ad una nuova e diversa immagine, con accostamenti inconsueti ed accattivanti (Trib. Milano, Sezione IP, 22 febbraio 2011, Aida 2011, 1451/1).

Costituisce opera fotografica protetta dal diritto d’autore la fotografia di un personaggio (nella specie: Oriana Fallaci) scattata con creatività ed originalità non comune, attesa la realizzazione particolarmente suggestiva dell’inquadratura di primo piano della persona, l’espressione in cui è colto il personaggio, la capacità di comporre i rapporti degli elementi che compongono l’immagine (ponte di Brooklyn, le Twin Tour sullo sfondo, Oriana Fallaci), la selezione delle luci e delle loro fonti, il dosaggio dei toni chiari e dei toni scuri: senza trascurare il consolidato e perdurante successo della fotografia presso la collettività ed i suoi ambienti culturali (Trib. Milano, Sezione IP, 5 marzo 2011, Pres. Tavassi, Est. Zana, Giovanni Minischeti c. RTI Reti Televisive Italiane, Aida 2011, Repertorio I.2.10 ).

L’indicazione necessaria ex art. 90 l.a. per la protezione della fotografia non creativa non si applica a quella protetta come opera dell’ingegno (Trib. Milano, Sezione IP, 5 marzo 2011, Pres. Tavassi, Est. Zana, Giovanni Minischeti c. RTI Reti Televisive Italiane, Aida 2011, Repertorio I.2.10 ).

Le fotografie di un fotografo professionista sono tutelate quali opere dell’ingegno ex art. 2 n.7 l.a. quando questa tutelabilità è pacifica inter partes e ad un tempo le fotografie mostrano un contributo di creatività personale dell’autore che trascende la mera capacità professionale del fotografo (Trib. Milano, Sezione IP, 24 settembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Mauro Davoli c. Giuseppe Muscio, Aida 2010, Repertorio I.2.10).

L’interesse pubblico, certamente importante, all’emissione di carte di identità della popolazione di uno stato non può giustificare la violazione di diritti di proprietà intellettuale costituita dalla riproduzione non autorizzata di una fotografia su di esse ((CEDU 29 aprile 2008, Aida 2009, 1251/2).

Può essere tutelata col diritto d’autore una fotografia realizzata da un fotografo di rilevante fama (testimoniata tra l’altro dal catalogo di una mostra personale), e dotata di indubbio pregio artistico, per la scelta del ritratto, l’inquadratura di primo piano particolarmente suggestiva della modella raffigurata, per la particolarità del make-up, e soprattutto per la peculiare elaborazione grafica computerizzata che evidenzia le labbra e gli occhi della modella con un pizzo bianco applicato artificialmente (Trib. Roma, 20 dicembre 2006, Pres. Est. Meloni, Mauro Balletti c. Alessandra Notarantonio, White Sposa, Aida 2008, Repertorio I.2.10).

La realizzazione, pubblicizzazione (anche su internet) e la commercializzazione di opere pittoriche che riprendono con tecnica pittorica tutti gli elementi costitutivi di altrui fotografie aventi per oggetto nature morte, senza il consenso del fotografo, costituiscono violazione dei suoi diritti patrimoniali d’autore (Trib. Milano,  27 dicembre 2006, G.U. De Sapia, Davoli c. G.M., Aida 2008, Repertorio I.2.10).

Ai fini della tutelabilità ex art. 2 n. 10 l.a. oltre al carattere creativo occorre anche il valore artistico, che implica certamente la ricorrenza di pregi diversi dalla semplice gradevolezza estetica dell’oggetto e trascendenti la sua destinazione naturale, e che deve essere compiuto non ex post ma con riferimento alle caratteristiche proprie del design al momento della sua creazione (anche se il consolidamento ed il perdurare del successo del prodotto presso la collettività ed i suoi ambienti culturali possono confermare il giudizio ex ante) (Trib. Milano, 8 febbraio 2007, Pres. Est. Migliaccio, Semeraro Casa & Famiglia s.p.a. c. Flos s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.2.10).

Per le esigenze proprie del procedimento cautelare avviato per inibitoria dell’uso di fotografie per violazione dei diritti ex artt. 2 n. 7 o 87 l.a. il GD può limitarsi a rilevare che una parte consistente delle foto in questione può essere protetta ex art. 87 l.a., e può rinviare l’accertamento dell’eventuale piena tutela del diritto d’autore alla fase successiva di merito (Trib. Milano, ordinanza 24 dicembre 2007, G.D. Marangoni, Giancarlo Reggiani c. Giunti Editore s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.2.10).

Il requisito di creatività dell’opera fotografica sussiste ogniqualvolta il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà,, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni (Trib. Milano, Sezione IP, 6 marzo 2006, Aida 2007, 1153/1).

L’opera fotografica è protetta dal diritto d’autore quando presenti connotati di creatività (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 aprile 2006, G.D. Dotti, Vanessa Beecroft c. Marta Massaioli, Aida 2007, Repertorio I.2.10).

Non sussiste il fumus boni iuris necessario ad un’inibitoria cautelare, quando il ricorrente abbia fatto valere i diritti su fotografie che ha qualificato come opere dell’ingegno, e queste siano in realtà costituite da fotografie che non lasciano emergere una costruzione dell’immagine fotografica che vada al di là della funzione di descrivere vari modelli di automobili, accuratamente realizzata, al fine di assicurare una adeguata cronaca degli avvenimenti relativi ad esse: ed il carattere creativo delle fotografie non può essere dimostrato dal fatto che esse siano state tratte da un archivio (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 15 maggio 2006, Pres. Migliaccio, Est. De Sapia, Angelo Anselmi, Edizioni dell’Opificio c. Teresa Giannella, Maria Teresa Millanta, Aida 2007, Repertorio I.2.10).

La creatività necessariamente propria dell’opera fotografica deve superare il momento descrittivo-riproduttivo, onde veicolare suggestioni ed emozioni o quantomeno l’intuizione o l’interpretazione dell’autore: mentre la mera utilizzazione di procedure tecnicamente sofisticate non è un elemento di rilievo, ed anzi la pura tecnica viene spesso ad allontanare l’immagine dall’emotività coessenziale all’opera dell’ingegno in generale e fotografica in particolare (Trib. Milano, Sezione IP, 11 ottobre 2006, Aida 2007, 1176/1).

E’ qualificabile come opera dell’ingegno la fotografia di un noto cantante in cui l’efficacia del ritratto (costituito da un primo piano dell’artista nell’atto di cantare) trascende l’aspetto documentativo (che non raffigura né il palco né alcun altro aspetto dell’esibizione), trasmette a chi lo esamini l’ispirata intensità del gesto artistico, e ne rafforza la suggestione con il particolare gioco di luci che circonda ed investe il viso del cantante (Trib. Milano, Sezione IP, 11 ottobre 2006, Aida 2007, 1176/4).

E’ dotata di creatività e proteggibile come opera dell’ingegno la fotografia di una composizione di oggetti che ne costituisca elaborazione creativa, per la loro particolare disposizione, l’originale impiego dei colori, il sapiente uso di chiaroscuri, tale da evocare (senza imitarle pedissequamente) le nature morte fiamminghe e napoletane dei secoli XVII e XVIII (App. Milano, 20 marzo 2007, Pres. Grecchi, Est. Urbano, Orlando Zambarbieri c. Food s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.2.10).

L’utilizzazione non autorizzata di una fotografia creativa (nella specie relativa ad uno scoop giornalistico) viola i diritti del fotografo (Trib. Roma, 4 aprile 2003, Giud. Ciancio, Tramonte c. Ansa, Aida 2006, Repertorio I.2.10).

Il carattere creativo necessario alla protezione della fotografia in base al diritto d’autore sussiste in presenza di un’operazione concettuale che deve precedere il momento dello scatto e che si esprime attraverso la scelta degli elementi dell’immagine, della luce e dell’inquadratura (Trib. Catania, 24 novembre 2004, Aida 2006, 1077/2).

Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore su fotografia creativa è dato dalla fissazione della fotografia sul sopporto materiale rappresentato dal negativo, e non invece dalla sua stampa: e correlativamente chi sviluppa il negativo non acquista i diritti sulla fotografia a titolo originario ma a titolo derivativo (Trib. Venezia, ordinanza 19 gennaio 2005, Aida 2006, 1079/2).

Deve essere rigettata un’azione cautelare a tutela dei diritti d’autore su opere fotografiche asseritamene creative, quando esse non hanno invece alcun elemento di creatività o di novità (Trib. Bologna, 25 gennaio 2005, Giud. De Cristofaro, Cromo N.B. s.r.l. c. Creazioni Falasco di Falasco Franco, Aida 2006, Repertorio I.2.10).

Non sono protette dal diritto d’autore fotografie che ritraggono paesaggi a carattere naturalistico secondo stereotipi propri della cultura pubblicitaria; sono state commissionate e realizzate per essere inserite in un servizio fotografico di accompagnamento al testo di una rivista di intrattenimento; appaiono conformi a normali tecniche fotografiche professionali ma prive di caratteristiche di creatività (Trib. Modena, 11 novembre 2005, Giud. Pagliani, Marco Casiraghi c. Editoriale Isole s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.2.10).

Non possono essere condivise le tesi secondo cui a) per assurgere ad opera fotografica il prodotto fotografico deve essere connotato da un rilevante grado di creatività, e b) tale carattere non ricorre allorché le fotografie sono inserite in un ampio disegno promozionale di prodotti commerciali destinati ad un vasto pubblico di consumatori (App. Torino, 25 settembre 2004, Pres. Gamba, Est. Troiano, Franco Turcati, Studio Franco Turcati s.n.c. di Franco Turcati & C. c. Formula Sport Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.10).

Possono essere qualificate come opere dell’ingegno fotografie che abbiano come elementi caratterizzanti la ripresa dal basso verso l’alto; il posizionamento dei soggetti al centro dell’immagine e in positura plastica; la predominanza dei colori bianco ed azzurro; l’imponenza dello spazio riservato al fondo (cielo azzurro, più chiaro in basso, più intenso in alto); l’uso incisivo della luce per esasperare il contrasto tra elementi e campi di colore; la perfetta messa a fuoco di tutti gli elementi compositivi (nella specie si trattava di fotografie per la pubblicità di scarpe Superga) (App. Torino, 25 settembre 2004, Pres. Gamba, Est. Troiano, Franco Turcati, Studio Franco Turcati s.n.c. di Franco Turcati & C. c. Formula Sport Group s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.10).

Non sono tutelabili come opere dell’ingegno creative fotografie di panorami, monumenti e loro particolari che non superino la riproduzione della realtà, pur conseguita con procedure tecnicamente sofisticate, in assenza di una interpretazione suggestiva ed emozionale (Trib. Milano, 21 ottobre 2004, Giud. Rosa, The Image Bank Italia s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.2.10).

Non sono protette dal diritto d’autore (ma nella specie lo sono state ex art. 87 co. 1 l.a.) le riproduzioni fotografiche di edicole o immagini di santi e madonne ricavate o dipinte su pareti di edifici prospicenti la pubblica strada, che siano state realizzate per una sorta di opera documentaria finalizzata ad una fedele riproduzione a fini di promozione e di salvaguardia del ricordo e non già di una interpretazione di scorci di realtà (App. Milano, 26 febbraio 2005, Pres. Grechi, Est. Patrone, Roberto Severgnini c. Sergio Pozzi, Antonella Vimercati, Aida 2005, Repertorio I.2.10).

Sono proteggibili dal diritto d’autore opere fotografiche recanti l’impronta personale del fotografo, che conferisce alle immagini un tratto distintivo, con effetto complessivo attribuibile a scelte individuali ben precise e non al mero impiego di mezzi tecnici o alla natura dell’oggetto ripreso (Trib. Milano, 3 febbraio 2003, Aida 2004, 972/1).

Sono opere fotografiche protette dal diritto d’autore le immagini di gioielli concepite secondo modalità mirate a presentare ciascun monile con il maggior risalto possibile, curando particolarmente la forma espressiva di comunicazione attraverso lo studio delle luci, il taglio delle immagini, la scelta degli sfondi e delle prospettive, le geometrie delle linee e dei volumi, la postura e l’espressione delle modelle (Trib. Milano, 3 febbraio 2003, Aida 2004, 972/2).

Per la tutela d’autore delle fotografie occorrono l’originalità e la creatività, che risultano ad esempio da scelta, disposizione, accostamento e ambientazione dei soggetti da raffigurare; da inquadrature e prospettive; dalla selezione di luci e fonti di luce; e più in generale dagli elementi che interessano il servizio fotografico e la sua realizzazione, da apprezzarsi unitariamente per trarne il messaggio artistico dell’autore (Trib. Milano, 1 marzo 2004, Aida 2004, 1004/2).

La protezione di diritto d’autore delle fotografie presuppone l’esistenza di un atto creativo che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, dove l’interpretazione ossia la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio I.2.10).

L’apporto creativo del fotografo può essere anche minimo, ed è desumibile dall’attività volta alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio o alla scelta del soggetto, purchè emerga in sostanza una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio I.2.10).

Ha carattere creativo una fotografia che rappresenta frontalmente una chiesa, addobbata in occasione dell’annuale festa per la santa protettrice della città, nell’attimo dell’esplosione notturna di fuochi pirotecnici proprio sopra la piazza antistante al monumento (Trib. Catania, 11 settembre 2001, Aida 2002, 856/4).

Per poter essere considerata creativa una fotografia deve rivelare l’impronta personale dell’autore: e così precisamente deve esprimere il carattere personale della sua visione della realtà, che permetta di distinguere la paternità della sua opera da quella altrui (Trib. Catania, 11 settembre 2001, Aida 2002, 856/3).

Nel caso delle opere fotografiche il momento creativo va individuato nell’attimo precedente allo scatto, nel quale si attua la scelta degli elementi essenziali dell’immagine (Trib. Catania, 11 settembre 2001, Aida 2002, 856/2).

Non è protetta dal diritto d’autore la fotografia che non va oltre la precisa e nitida riproduzione degli oggetti scelti, non trasmette alcuna reinterpretazione soggettiva della realtà, non evoca alcuna suggestione, pur trattandosi di un buon prodotto artigianale che non si discosta, per tecnica ed impostazione concettuale, da tante analoghe riproduzioni fotografiche di oggetti della vita comune, che vengono riprodotti al meglio senza alcuna pretesa se non quella di ottenere una gradevole immagine degli stessi (App. Milano, 7 novembre 2000,  Aida 2001, 789/1).

Sono fotografie semplici e non opere dell’ingegno le fotografie di un deputato destinate ad essere inserite nell’annuario parlamentare e riprodotte su manifesti elettorali, e che hanno richiesto l’impegno di una professionalità adeguata ad ottenere immagini caratterizzate da un assorbente carattere di ufficialità e sono prive dal punto di vista formale ed estetico di spunti e caratteristiche di natura più spiccatamente creative direttamente riferibili alla personalità ed alla sensibilità del fotografo (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 783/1).

La selezione e predisposizione degli elementi da fotografare, che siano costituiti da oggetti di comune reperimento in commercio, e l’elevata qualità tecnica della fotografia non sono sufficienti a qualificarla come creativa (Trib. Milano, 11 novembre 1999, Aida 2000, 709/3).

L’esclusione testuale ex art. 87 co.2 l.a. della riproduzione degli oggetti materiali dal novero delle fotografie tutelate avviene in ragione di una presunzione di prevalenza dell’oggetto sull’attività di riproduzione quanto al risultato della mediazione fotografica, ed è argomento interpretativo consistente per sottolineare il particolare rigore necessario nell’analisi delle fotografie di oggetti ai fini della loro eventuale classificazione quali opere dell’ingegno di carattere creativo (Trib. Milano, 11 novembre 1999, Aida 2000, 709/1).

L’idea di creare e fotografare un documento risultante dalla collocazione del testo di una sentenza della Sacra rota sullo sfondo tipico dei fogli autentici dei documenti di questo giudice, non è tutelabile in sé per sé, e la forma espressiva di tale idea è un documento la cui fotografia è esclusa dalla tutela del diritto d’autore (App. Milano, 15 giugno 1999, Aida 2000, 689/2).

Nel giudizio cautelare in cui è chiesta l’inibitoria dello sfruttamento non autorizzato di fotografie è irrilevante accertare il loro grado creativo, dal momento che comunque la tutela invocata è ammissibile anche per le fotografie non creative (Trib. Milano, ordinanza 27 novembre 1998, Aida 1999, 624/2)

La fotografia può essere mera riproduzione dell’oggetto e mezzo di documentazione della cosa riprodotta, o piuttosto può possedere anche un uso autonomo. Nel primo caso non è oggetto di diritti (nemmeno) connessi ex art. 87 l.a., mentre nel secondo può esserlo (nella specie la Corte ha ritenuto che la fotografia avesse una funzione autonoma perché destinata a venir riprodotta in pubblicazioni stampate) (App. Milano, 4 agosto 1998, Aida 1999, 611/1).

Le qualificazioni lessicali dei dati ordinati in un’opera di compilazione sono di per sé insuscettibili di qualsiasi privativa (Trib. Milano, ordinanza 10 dicembre 1996, Aida 1997, 483/5).

Possiede i requisití di creatività necessari per assurgere ad opera dell’ingegno una fotografia che riproduce un’opera architettoníca e sia caratterizzata da giochi di luci ed ombre, taglio particolare dell’immagine, e fuga prospettica della facciata dell’edificio lungo il corso che lo costeggia (Pret. Torino, 27 maggio 1996, Aida 1997, 463/2).

Ai fini della distinzione tra opera fotografica protetta come opera dell’ingegno oggetto di diritto d’autore e semplice fotografia tutelata come oggetto di diritto connesso occorre verificare la sussistenza o meno del carattere creativo e considerare due opposte esigenze: da un lato la funzione di documentazione esplicata da particolari fotografie, che mal sopporta il limite dell’esclusività della riproduzione, che confligge con le esigenze di conoscenza e d’informazione, e dall’altro l’interesse alla tutela delle opere dell’ingegno ormai assicurata alle opere fotografiche dall’art. 2 n. 7 l.a. (Pret. Torino, 27 maggio 1996, Aida 1997, 463/1).

L’opera fotografica gode della piena protezione accordata dalla legge alle opere dell’ingegno qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela degli artt. 87 e ss. l.a. in tema di diritti connessi con il diritto d’autore quando configuri un mero atto riproduttivo privo dei subdetti requisiti (App. Milano, 9 dicembre 1994, Aida 1995, 341/1).

La regola dell’art. 91 l.a., relativa al diritto del fotografo all’equo compenso per la riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, non si applica alle opere fotografiche ex art. 2 l.a. (Trib. Firenze, 16 febbraio 1994, Aida 1995, 318/2).

Costituisce opera fotografica ex art. 2 l.a. una fotografia che rappresenti una realizzazione artistica, considerata l’originalità delle inquadrature, l’impostazione della immagine e la capacità della stessa di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata (Trib. Firenze, 16 febbraio 1994, Aida 1995, 318/1).

E dotata di sufficiente creatività una fotografia in cui l’impronta della personalità dell’autore traspare da più di un elemento, quali la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, il loro accostamento, la selezione delle luci e delle fonti della luce, il dosaggio dei toni chiari e dei toni scuri (App. Milano, 5 novembre 1993, Pres. LOI, Est. DELLA VALLE, Paola Salvioni Martini c. Rusconi Editore s.p.a., Aida 1994, Repertorio p. 663).

Nel giudizio sul carattere creativo di una fotografia si può anche prescindere dalla perfezione tecnica del risultato, ma è essenziale che la fotografia non possa essere confusa, per la potenziale somiglianza con esse, con immagini che qualunque buon fotografo adeguatamente equipaggiato potrebbe ottenere (Pret. Saluzzo, 13 ottobre 1993, Aida 1995, 311/3).

La tutela dell’opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell’opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal guisa realizzata; dal punto di vista tecnico l’autore curerà particolari luci, scorci, inquadrature e simili, nel tentativo di aggiungere una dose di immaginazione alla riproduzione meccanica del soggetto (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993,196/2).

L’art. 91 co.3 l.a., relativo alla produzione di fotografie già pubblicate concernenti persone o fatti di attualità o di pubblico interesse, presuppone che nel caso di specie, non si tratti di opere fotografiche ex art. 2 n. 7 l.a. ma di semplici fotografie ex artt. 87 ss. l.a. (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 196/1).

Quando un fotografo abbia ceduto ad un editore un fotocolor per il suo utilizzo quale elemento di un’opera collettiva, senza alcuna pattuizione aggiuntiva circa modalità specifiche di redazione o particolare veste grafica dell’opera, non sussiste alcuna violazione dei suoi diritti quando l’editore cede i propri diritti sull’opera ad altro editore, che la ripubblichi e la distribuisca senza alcuna modificazione che non sia relativa al formato, alla qualità della carta ed alla copertina (Trib. Milano, 29 aprile 1993, Pres. Est. CIAMPI, Roberto Meazza c. Touring Club Italiano, Aida 1993, Repertorio p. 789).

Sussiste l’apporto personale dell’autore che caratterizza l’opera dell’ingegno in alcune fotografie che danno un’interpretazione felicemente realizzata di momenti episodici del quotidiano che si contraddistinguono non solo per le modalità tecniche di realizzazione, per l’inquadratura e la prospettiva prescelte, ma soprattutto per la possibilità di cogliere al volo determinate espressioni o atteggiamenti, come pure per la capacità di intervenire nei rapporti fra i vari elementi che compongono l’immagine (Pret. Catania, 11 febbraio 1992, Aida 1992, 89/3).

 

2.11 elaborazioni di carattere creativo

Un testo che manifesti un apporto creativo sul piano sistematico ed espositivo è protetto dal diritto d’autore anche se appaia incerta l’originalità delle tesi in esso esposte; la sua riproduzione previa traduzione dal francese e con poche varianti lessicali è pertanto illecita, restando in tal modo conservato l’intero costrutto logico– sintattico nonché l’ordine espositivo di fatti storici e concetti senza alcun riconoscimento della provenienza del testo parafrasato (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 12 luglio 2013, Aida 2015, 1670/2).

L’intento profuso nell’attività di restauro di rispettare e ricostruire l’opera originale in maniera rigorosa esclude la tutela ex art. 4 l.a. se non nei limiti in cui tale ricostruzione abbia apportato integrazioni e rielaborazioni di natura creativa, ad esempio quando parti dell’opera siano andate perdute (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 ottobre 2013, Aida 2015, 1672/1).

Non è opera nuova la nuova edizione di un’opera letteraria che ne costituisca una mera rivisitazione, senza discontinuità ed originalità rispetto alla prima (Trib. Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 marzo 2014, 1681/3).

La creatività della traduzione richiede un’impronta personale del traduttore che si può esplicare laddove egli abbia una propria libertà espressiva di scelta tra parole e frasi corrispondenti al testo straniero originario (Trib. Roma, Sezione IP, 15 maggio 2015, Aida 2015, 1709/4).

L’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto si caratterizza per un riconoscibile apporto creativo (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/7).

Il “Best Of” è una raccolta autonoma per struttura e grafica rispetto ai singoli album di un autore artista musicale, presuppone una scelta dell’artista nella selezione, sequenza e filo “narrativo” delle composizioni, e non può essere pubblicata senza lo specifico consenso dell’artista, pur in presenza di un contratto che preveda il diritto di pubblicare un certo numero di composizioni realizzate e consegnate al produttore fonografico dall’artista medesimo (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 11 giugno 2015, Aida 2015, II.98/1).

L’aggiornamento di un’enciclopedia può essere qualificato come opera nuova quando presenti un tratto spiccato di originalità rispetto alle versioni precedenti: che non ricorre invece quando nell’aggiornamento l’opera pregressa conservi la sua struttura generale e la maggior parte dei suoi contenuti, mentre i numerosi cambiamenti rappresentano una percentuale minima rispetto alla mole di dati contenuti nell’enciclopedia (App. Milano, Sezione IP, 21 febbraio 2012, Aida 2013,  1550/2).

E’ protetta come opera dell’ingegno l’edizione critica di un’opera musicale (nella specie: di Rossini) realizzata dal filologo mettendo a frutto non solo una solida competenza di carattere critico-scientifico ma anche risvolti creativi, e così esaminando la tradizione e predisponendo un testo che sia il più possibile fedele alle intenzioni, allo stile e allo spirito dell’autore originario ma ad un tempo sia in linea con l’evoluzione anche tecnica degli interpreti e delle orchestre e fornisca indicazioni pratico-esecutive che lo possano rendere immediatamente eseguibile (App. Torino, 25 settembre 2008, Aida 2010, 1340/1).

Costituisce riformulazione scherzosa del soggetto dello spot in chiave parodistica, se non elaborazione creativa autonoma ex art. 4 l.a., l’utilizzazione di brani di uno spot televisivo all’interno di Striscia la notizia, suddivisa in due distinte «puntate» ed inframmezzati da battute in chiave satirica dei conduttori (nella specie: Bonolis e Laurenti) tutte giocate sui chiari doppi sensi a contenuto sessuale già presenti nella creazione pubblicitaria ma accentuati e rimarcati in Striscia la notizia (Trib. Roma, Sezione IP, 29 settembre 2008, Aida 2010, 1341/2).

L’autore di una cartina topografica ha un diritto esclusivo che si oppone anche ad ogni elaborazione della medesima da parte di terzi non autorizzati (Trib. Milano, 11 gennaio 2005, G.U. Tarantola, Touring Editore s.r.l. c. City Milano s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.2.11).

Viola il diritto d’autore su un’immagine grafica computerizzata la successiva rielaborazione da parte di un terzo attraverso un apposito software che dia per risultato una immagine molto simile (Trib. Napoli, Sezione IP, 16 luglio 2007, Aida 2009, 1269/2).

Salvo che quella derivata costituisca un’opera del tutto diversa ed indipendente (come nel caso della parodia o della satira) il suo autore deve procurarsi il consenso del titolare dei diritti patrimoniali sull’opera originaria, perché diversamente questi può opporsi allo sfruttamento economico dell’opera derivata lamentando la violazione del diritto esclusivo di elaborazione dell’opera originaria (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/7).

La tutela riconosciuta autonomamente all’elaborazione dell’opera base ex art. 4 l.a. lascia impregiudicata la tutela morale dell’autore dell’opera originaria ex art. 20 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/3).

Il diritto d’autore copre qualunque elaborazione non compilativa, che non sia riproduttiva del preesistente e palesi un’autonoma capacità espressiva, senza che la creatività possa ritenersi esclusa dalla formulazione di nozioni semplici ovvero dalla non originalità dell’idea, essendo oggetto di tutela la sua concreta espressione (Trib. Milano, Sezione IP, 27 febbraio 2009, Pres. Est. Rosa, Giuseppe Gottardi c. Mediserve s.r.l., Piercarlo Salari, Marinella Dugo, Pfizer Italia s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.2.11).

La contraffazione si distingue dall’elaborazione creativa non consentita perché la prima realizza una sostanziale riproduzione dell’opera originale con differenze di mero dettaglio che non sono frutto di un apporto creativo, mentre nella seconda è riconoscibile, eventualmente anche non ictu oculi, un apporto creativo (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/1).

La riduzione di un musical creato per  orchestra di grandi dimensioni (nella specie: Jesus Christ Superstar) in un’opera destinata ad essere eseguita nel circuito dei teatri da un gruppo di undici/dodici strumentisti può essere qualificata come opera creativa derivata di elaborazione, tutelabile in quanto tale (Trib. Messina, 11 giugno 2004, G.U. Scarcella, Scuderi c. Teatro della Munizione di Messina, Aida 2006, Repertorio I.2.11).

La fotografia di un dipinto che non si limiti alla semplice riproduzione del dipinto ma ne costituisca elaborazione può essere protetta come opera dell’ingegno (Cass. Sez. I civile 12 marzo 2004 n. 5089, Aida 2005, 1018/3).

L’opera parodistica ha natura di opera autonoma (in quanto implica comunque una sia pur modesta attività creativa), e dunque protetta ex artt. 1 e 2 l.a., e sfugge alla necessità di un preventivo consenso da parte dell’autore dell’opera originaria o comunque del soggetto cui essa risulta indirizzata (consenso che difficilmente sarebbe concesso) (Trib. Milano, ordinanza 13 settembre 2004, Aida 2005, 1044/3).

Il curatore di un’opera collettiva originariamente concepita quale opera a stampa, che abbia ceduto all’editore (anche) i diritti di rielaborazione multimediale, ben può pretendere che il suo nome compaia nei credits della rielaborazione multimediale (pubblicata su un supporto informatico) in quanto curatore dei testi, ma non può pretendere di essere riconosciuto quale coautore della rielaborazione multimediale (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2004, Giud. Rosa, Marco Sappino c. RCS Quotidiani s.p.a., Baldini & Castoldi s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.2.11).

La elaborazione non autorizzata di un’opera altrui è sanzionata penalmente dall’art. 171 l.a. e comporta un obbligo di risarcimento del danno morale, che può essere liquidato in via equitativa (Trib. Monza, 12 novembre 2002, Aida 2004, 968/2).

Quando il filologo si limiti ad aggiungere un numero limitato di opzioni individuali rispetto alla tradizione filologica precedente l’edizione critica di un’opera letteraria non merita la tutela a mezzo del diritto d’autore (Trib. Milano, 19 novembre 2001, Aida 2003, 902/1).

Quando alcune parti di una dispensa universitaria sono riprese da un successivo manuale altrui l’autore della dispensa può ottenere un’inibitoria della dilazione dei suoi diritti: che tuttavia lascia integra la facoltà del convenuto di pubblicare e diffondere il manuale ex novo a condizione di espungere dallo stesso i passi oggetto di illecita riproduzione o, in alternativa, di specificare nel testo o in nota, con l’uso di virgolette o di ogni altro mezzo idoneo, che i passi sono riprodotti integralmente dalla dispensa (Trib. Bari, 19 settembre 2001, Aida 2002, 857/3).

Quando un programma deriva per elaborazione da un programma base altrui, l’uso del programma elaborato senza il consenso dell’autore del programma base viola i diritti d’autore relativi a quest’ultimo (App. Milano, 20 aprile 2001, Aida 2002, 842/2).

Per essere qualificabile come opera derivata il sequel di un film deve realizzarne un’elaborazione, mentre ha carattere di opera autonoma quando si limiti a riprenderne l’ispirazione (Trib. Roma, ordinanza 6 marzo 2001, Aida 2001, 807/1).

L’opera parodistica (nella specie: satirica) non costituisce mera elaborazione creativa ex art. 4 l.a. (che necessiterebbe del preventivo consenso dell’autore dell’opera originaria), a motivo del rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che la parodia riveste rispetto all’opera di derivazione che ne impedisce l’assimilazione alle ipotesi di trasformazione che rispettino il nucleo ideologico dell’opera di riferimento: e correlativamente ha invece natura di opera autonoma, in quanto implicante comunque una (sia pur modesta) attività creativa, e dunque una protezione ex artt. 1 e 2 l.a. in quanto dotata di propria autonoma individualità (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 804/2).

L’art. 85 quater l.a. non toglie che se l’elaborazione possiede la creatività richiesta dall’art. 4 l.a., l’elaboratore ha diritto alla protezione offerta dal diritto d’autore (Cass. 17 gennaio 2001 n. 559, Aida 2001, 744/2).

La protezione ex art. 4 l.a. si estende ad ogni tipo di lavorazione, inclusa l’edizione critica di un’opera lirica altrui, quando l’autore dell’elaborazione ha proceduto ad una sua sistemazione critica autonoma suscettibile, per la ricostruzione dell’intento artistico che propone, dell’ordinaria fruibilità come opera musicale: con un apporto personale ed autonomo la cui esistenza e rilievo devono essere accertati dal giudice del merito con un esame in concreto dell’elaborazione che deve tenere conto dell’eventuale incertezza di un testo originario, e della necessità di pervenire ad una sua individuazione mediante un’attività di deduzione, di interpretazione e di critica, che può essere creativa nel senso di dar luogo ad un contributo espressivo autonomo (Cass. 17 gennaio 2001 n. 559, Aida 2001, 744/1)

La trasformazione di un film muto in sonoro che abbia richiesto la sonorizzazione dei dialoghi, l’introduzione di una colonna sonora musicale e di nuove scene, la modifica di altre già esistenti, dei dialoghi e della sceneggiatura è proteggibile autonomamente quale rielaborazione del film originario. (App. Milano, 19 dicembre 2000, Pres. Serianni, Est. Bichi, Eclecta s.r.l. c. Filmverhuurkantoor de Dam B.V., Aida 2001, Repertorio I 2.11).

L’art. 4 l.a. inquadra la traduzione tra le elaborazioni creative dell’opera originaria, cosicché è sicuramente da escluderne l’applicabilità ad una trasposizione elementare e scolastica, imposta dai limiti dell’autore o dall’oggetto del testo (nella specie: un manuale di istruzioni per macchine fotografiche). (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Aida 2001, 788/1)

Lo specialista di psicologia che abbia ricevuto dall’editore l’incarico di supervisionare l’operato dei traduttori di un testo scelti dall’editore, in modo da assicurare la fedeltà tecnica della traduzione di questi ultimi, non è coautore della traduzione e non ha diritto ad essere indicato come tale (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Aida 2001, 787/1).

La parodia dotata di carattere creativo è opera dell’ingegno autonoma rispetto a quella parodiata (nella specie si trattava di film erotici che parodiavano il teatro di Eduardo De Filippo) (Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, Aida 2002, 825/1).

Costituisce opera derivata il programma di elaboratore che ne traduce uno precedente dal linguaggio basic a quello RPTII e lo adatta da uno ad altro elaboratore (App. Milano, 13 dicembre 1996, Aida 1997, 484/1).

La riduzione di un testo per orchestra ad un testo per pianoforte e canto può a certe condizioni essere considerata elaborazione creativa del riduttore: che tuttavia non ricorre quando la riduzione, come è già la partitura per orchestra, rappresenti soltanto una edizione critica di partiture già esistenti in passato ugualmente per pianoforte ed orchestra (Trib. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/5).

L’aggiunta di un basso continuo ai recitativi secchi di un’opera rossiniana, nella sua edizione critica, non costituisce un rifacimento sostanziale dell’opera originaria e non èdunque protetta dal diritto d’autore (Trib. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/4).

Il diritto d’autore non tutela ogni attività di traduzione comunque eseguita, ed in particolare non protegge le traduzioni meramente meccaniche e pedisseque o artigianali, ma solo la traduzione che consiste e si materializza in un’opera di elaborazione, e cioè in un’opera dell’ingegno (ancorché di natura derivata) di carattere creativo ed avente comunque il requisito della necessaria originalità anche minima (Trib. Torino, ordinanza 24 luglio 1995, Aida 1996, 401/1).

Quando l’accertamento sull’esistenza del plagio ‑contraffazione riguardi non l’opera letteraria preesistente ma l’opera derivata costituita dalla sua riduzione teatrale, la presenza in quest’ultima di riferimenti legittimi all’opera rielaborata diventa elemento caratterizzante anche dell’opera di elaborazione creativa e quindi elemento suscettibile di valutazione in sede di comparazione con l’opera denunciata di plagio, nella quale il richiamo può risultare non solo riflesso e di secondo grado ma anche rivelatore della contraffazione, in un contesto che non consenta di riconoscere originalità e carattere creativo (Cass. 10 marzo 1994 n. 2345, Aida 1995, 300/3).

E’ insindacabile in cassazione l’accertamento dei giudici di merito che ad una certa data, anteriore agli atti che l’attore vorrebbe qualificare come violazione di diritto d’autore su opera elaborata, sussistevano un’opera letteraria base ed un’opera derivata che ne costituisce l’elaborazione creativa; che questa ha acquisito autonoma fisionomia e compiutezza, rispetto all’opera preesistente; e che reciprocamente essa non costituisce soltanto opera (derivata) in formazione o mera idea di adattamento teatrale di un’opera letteraria non ancora elaborata per il teatro (Cass. 10 marzo 1994 n. 2345, Aida 1995, 300/2).

Le elaborazioni di opere dell’ingegno preesistenti sono protette in modo autonomo a condizione che abbiano carattere creativo anche rispetto all’opera originaria, pur se il grado di creatività risulti in concreto minimo e inferiore rispetto a quello dell’opera originaria (nella specie si trattava della riduzione di opera letteraria in opera per il teatro) (Cass. 10 marzo 1994 n. 2345, Aida 1995, 300/1).

 

2.12 atti ufficiali

La sentenza non è un’opera dell’ingegno di carattere creativo appartenente ad uno dei campi indicati dall’art. 2575 c.c. e pertanto non può essere oggetto del diritto d’autore; ciò poiché, al di là di quanto effettivamente creativo ed originale sia eventualmente riscontrabile nei contenuti e nelle modalità espressive utilizzate in una sentenza, essa non viene in considerazione per l’ordinamento come opera letteraria ma quale espressione di una funzione dello stato, come d’altro canto accade per gli atti amministrativi e legislativi nonché per i rispettivi procedimenti prodromici (Cass. 16 gennaio 2015 n. 642, Aida 2015, 1655/1).

In una sentenza, sotto il profilo civilistico, può essere ripreso in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi, o di atti dei processo (perizie, prove testimoniali, scritti difensivi) senza che si ponga un problema di individuazione (in funzione rivendicativa) di paternità (Cass. 16 gennaio 2015 n. 642, Aida 2015, 1655/2).

La traduzione di un testo normativo è priva di carattere creativo e non gode pertanto di tutela ex art. 4 l.a. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 8 settembre 2014, Aida 2015, 1691/1).

Gli aggiornamenti e le correzioni apportate ad un testo normativo non costituiscono una banca dati, mancando il requisito dell’indipendenza degli elementi contenuti nella raccolta, e comunque la loro acquisizione ed organizzazione non implica l’investimento qualitativamente o quantitativamente rilevante richiesto dall’art. 102bis l.a. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 8 settembre 2014, Aida 2015, 1691/2).

La traduzione non ufficiale di un testo normativo che sia stata pubblicata, con il consenso del responsabile della traduzione, sul sito del ministero dei trasporti (anche se non sulla Gazzetta Ufficiale) è soggetta all’art. 5 l.a., così che il suo utilizzo per realizzare una traduzione alternativa non costituisce un illecito né ai sensi della disciplina del diritto d’autore, né di quella dei diritti connessi sulle banche dati e neppure ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 8 settembre 2014, Aida 2015, 1691/3).

L’art. 5 l.a. esclude dalla protezione del diritto d’autore anche i testi (anche se provenienti da soggetti privati) richiamati dagli atti ufficiali che concorrano ad integrarne il loro contenuto normativo, ponendo obblighi, divieti, oneri o anche soltanto definizioni: e per conseguenza non sono protette dal diritto d’autore nemmeno le norme CEI (App. Milano, 3 marzo 1995, Aida 1995, 350/1).

Le norme del CEI ‑ Comitato Elettrotecnico Italiano sono prescrizioni tecniche dotate di uno specifico riconoscimento legislativo, ed elaborate da un’associazione privata riconosciuta cui il legislatore demanda istituzionalmente il compito di individuare regole di sicurezza che hanno una portata di carattere generale e che assumono rilievo ai fini della determinazione della responsabilità in campo civile e penale. Come tali esse rientrano nell’ambito della previsione dell’art. 5 1. a.: a ciò non ostando il fatto che il CEI non sia un ente integrato organicamente nella pubblica amministrazione, ma integri un’ipotesi tipica di esercizio di funzioni pubblico/amministrative da parte di un soggetto di natura privata (Trib. Milano, 5 marzo 1992, Aida 1992, 94/2).

Nell’art. 5 l.a. l’ampia formulazione « atti ufficiali » vale ad individuare non soltanto le manifestazioni che esprimono la funzione legislativa o regolamentare dello stato e della pubblica amministrazione, attraverso l’emanazione di leggi, regolamenti e di ogni altra disposizione che abbia carattere obbligatorio, ma tutti gli atti che siano assunti dall’amministrazione pubblica, attinenti all’attività istituzionale della stessa e che, per loro natura, siano destinati alla pubblica conoscenza (Trib. Milano, 5 marzo 1992, Aida 1992, 94/1).

 

2.13 fattispecie particolari

Il progetto di un forum di discussione che ne individua l’argomento da trattare, i settori e gli obiettivi ma non le modalità concrete di esposizione ed organizzazione del forum costituisce una mera idea che, per quanto originale, non è protetta dal diritto d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 25 marzo 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Associazione Onlus Donne del Mediterraneo c. Microsoft s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.2.13 ).

Una piantina topografica può costituire opera tutelata dal diritto d’autore (Trib. Milano, 11 gennaio 2005, G.U. Tarantola, Touring Editore s.r.l. c. City Milano s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.2.13).

L’autore di una cartina topografica ha un diritto esclusivo che si oppone anche ad ogni elaborazione della medesima da parte di terzi non autorizzati (Trib. Milano, 11 gennaio 2005, G.U. Tarantola, Touring Editore s.r.l. c. City Milano s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.2.13).

Un sito internet costituito da 326 schede di razze canine costituisce una banca di dati ai sensi dell’art. 2 n. 9 l.a.; esso contiene infatti numerosi dati, i quali realizzano un complesso organizzato sistematicamente, sia perché aventi un oggetto omogeneo, sia perché consultabili accedendo al sito, sia perché ordinati secondo diversi criteri di ricerca (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Est. Mambriani – Imp. M.G., Aida 2009, Repertorio I.2.13).

Sono proteggibili in base al diritto d’autore disegni di carte da decoupage che, pur ispirati a temi comuni al settore delle decorazioni, siano tuttavia caratterizzati da singolarità espressive quanto all’accostamento dei soggetti naturali e alla loro disposizione nel contesto complessivo del disegno (Trib. Bari, ordinanza 13 giugno 2007, Giud. Monteleone, Calambour s.r.l. c. Demp s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.2.13).

E’ proteggibile col diritto d’autore una banca dati relativa a dati in pubblico dominio (nella specie: il codice di avviamento postale) che siano tuttavia disposti in modo originale: e costituisce violazione dei relativi diritti d’autore la commercializzazione di una banca dati relativa ai medesimi dati, che abbia per essi la medesima organizzazione informatica, e che presenti differenze statisticamente irrilevanti rispetto alle coincidenze (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 6 febbraio 2008, Giud. Izzo, Poste Italiane s.p.a. c. Edizione Cierre s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.2.13).

L’idea di un bambino con il capo a forma di televisore risulta sfruttata in diversi contesti, ed in particolare dai TVboy cinese, olandese ed australiano. L’ulteriore TVboy di Salvatore Benintende è caratterizzato da tratti stilizzati, dove la televisione che avvolge il capo a volte assomiglia ad una fascia ed a volte diventa invece una sorta di copricapo dal quale spunta un ciuffo di capelli che copre in parte la fronte. Il TVboy dell’emittente Boing (Boyboing) è anch’esso stilizzato, presenta un televisore che avvolge il capo in forma più squadrata ed è dotato di due piccole antenne, non ha il ciuffo di capelli sulla fronte, ed i tratti del volto ed in particolare gli occhi sono arrotondati e con l’occhio destro più grande del sinistro. E dalla comparazione dei due personaggi Tvboy di Salvatore Benintende e rispettivamente di Boing emerge una loro spiccata differenziazione, che esclude la violazione dei diritti d’autore sul primo ad opera del secondo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 9 maggio 2008, G.D. de Sapia, Salvatore Benintende c. Boing s.p.a., Mediaset s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.2.13).

Le carte geografiche sono proteggibili con il diritto d’autore unicamente quando abbiano caratteri propri di originalità e creatività artistiche ancor minime (nella specie questi caratteri sono stati negati) (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 maggio 2008, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Mauro Innocenti c. Massimiliano Manca, Aida 2009, Repertorio I.2.13).

Quando l’attore per violazione di diritti patrimoniali d’autore relativi ad una banca dati (nella specie: di bandi di concorso per opere di architettura) allega che essa è realizzata con la “ricerca di una selezione, analisi, sintesi e traduzione dei bandi di concorso” ma non indica nemmeno quali siano il sistema ed il metodo utilizzati tra la scelta e l’aggregazione dei dati, il giudice non può qualificare la banca dati come creativa e deve rigettare la domanda (Trib. Roma, Sezione IP, 3 luglio 2008, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Europaconcorsi s.r.l. c. Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze, Luigi Mauro Catenacci, Aida 2009, Repertorio I.2.13).

Un sito web può essere protetto come opera dell’ingegno innominata soltanto quando possegga il necessario requisito della creatività (che nella specie è stata negata) (Trib. Milano, Sezione IP, 4 novembre 2008, Pres. Est. Tarantola, Noemi Setti c. Donatella Mercuri, Aida 2009, Repertorio I.2.13).

Non sussistono i necessari gradienti di creatività e di valore artistico in un disegno che ripropone temi floreali diffusi e generalizzati ab immemorabili, in un tessuto realizzato con la tecnica (pure nota, diffusa ed inappropriabile) del pizzo San Gallo, e nel tessuto stampato che nasce dalla sovrapposizione tra disegno e tessuto e dalla sua riproduzione meccanica (Trib. Milano, Sezione IP, 29 dicembre 2008, Pres. Tarantola, Est. Bonaretti, Ratti s.p.a. c. Stefanel s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.2.13).

Sono tutelabili ex art. 2 nn. 4 e 10 l.a. disegni che presentano un rilevante valore estetico dei relativi colori, forme e combinazioni; si distinguono nettamente da tutti gli altri appartenenti al medesimo genus (nella specie: le composizioni floreali); già ad una sommaria visione di insieme rivelano la loro provenienza dallo stilista che ne è l’artefice; a partire dagli anni 50 hanno goduto ininterrottamente di fama mondiale per originalità e pregio estetico; e per tutto ciò hanno un indiscutibile valore artistico (App. Milano, Sezione IP, 22 maggio 2009, Pres. Est. Urbano, Ken Scott s.r.l. c. D.G.S. s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.2.13).

Le opere di Cracking Art consistono nell’installazione di esemplari di animali in plastica all’interno di spazi pubblici; sono opere estemporanee destinate ad esistere soltanto nel luogo e nel momento in cui vengono concepite, costituendo una relazione tra l’oggetto installato, l’osservatore ed il contesto ambientale. L’opera «installazione» consiste nell’atto creativo integrato dalla collocazione degli esemplari degli animali di plastica; questi ultimi possono a loro volta costituire di per sé opere dell’ingegno, oggetto di comunione tra i diversi autori che le hanno create; e queste non possono essere utilizzate, senza l’accordo di tutti i coautori, per installazione diverse ed ulteriori rispetto a quelle realizzate con il loro consenso (Trib. Torino, ordinanza 25 maggio 2009, Aida 2009, 1313/3).

Poste Italiane s.p.a. ha un diritto sui generis a tutela della propria banca dati relativa ai codici di avviamento postale (Trib. Milano, ordinanza 9 maggio 2007, Aida 2008, 1218/1).

Non è creativo e non è dunque proteggibile con il diritto d’autore lo scambio di battute “non c’è più religione”-“allora andremo a casa un’ora prima”: perché l’equivoco intenzionale sulla frase fatta “non c’è più religione” è banale, e pertanto è ovvio il commento che l’accompagna e che è basato sull’interpretazione del termine di religione come materia scolastica (Trib. Milano, 20 maggio 2006, G.U. Nardo, Alessandro Bergonzoni c. Armando Testa s.p.a., San Pellegrino s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.2.13).

Le massime giurisprudenziali costituiscono opere derivate dalla pronuncia da cui sono tratte, ma restano prive del requisito di autonoma creatività richiesto dall’art. 4 l. 633/1941 per la tutela delle elaborazioni di opere preesistenti (Trib. Milano, 12 dicembre 2005, Aida 2006, 1108/1).

Il complesso dei criteri di scelta e di selezione di massime giurisprudenziali può essere protetto in base al diritto d’autore quando non si limiti a ripercorrere schemi consueti e diffusi (Trib. Milano, 12 dicembre 2005, Aida 2006, 1108/2).

E’ opera proteggibile ex artt. 2 n. 4 l.a. e 2.1 CUB l’opera cartografica che costituisca un’originale elaborazione degli elementi geografici presenti sul territorio, mirata all’uso turistico, caratterizzata da un adeguato grado di creatività che la differenzia rispetto alle altre carte presenti in commercio: ed i relativi diritti d’autore sono violati anche dalla sua riproduzione parziale in una pubblicità (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/3).

Perché sussista una violazione dei diritti d’autore relativi ad un’opera cartografica non è necessario che la riproduzione lasci percepire e riconoscere immediatamente l’opera riprodotta, una volta che essa sia comunque provata (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/4).

La nozione di banca dati ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, relativa alla tutela delle banche dati riguarda qualsiasi raccolta che comprende opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che venga per questo intaccato il valore del loro contenuto, e che comporta un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consente di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/1).

Un calendario di un campionato di calcio costituisce una banca dati ai sensi dell’art. 1 n. 2 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/2).

Ai sensi dell’art. 7 n.1 della direttiva 11.3.1996, 9/96/Ce, sulle banche dati la nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi indipendenti preesistenti ed alla loro riunione nella banca di dati, ad esclusione dei mezzi impiegati per la creazione degli elementi indipendenti ora detti; la nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati al controllo dell’esattezza degli elementi ricercati; la nozione di investimento collegato alla presentazione del contenuto della banca dati indica i mezzi destinati alla disposizione sistematica o metodica degli elementi contenuti nella banca dati nonché all’organizzazione della loro accessibilità individuale (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/3).

Il fatto che la costituzione di una banca dati sia collegata all’esercizio di un’attività principale nell’ambito della quale il costitutore della banca dati è anche colui che crea gli elementi in essa contenuti non esclude di per sé che costui possa rivendicare la tutela della banca dati, a condizione che dimostri di aver effettuato un investimento rilevante autonomo rispetto ai mezzi impiegati per la creazione dei dati contenuti nella banca dati. Ma né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante, da parte del soggetto che organizza questo calendario, tale da giustificare il beneficio della tutela conferito dal diritto istituito dall’art. 7 della direttiva 9/96/Ce (Corte CE, 9 novembre 2004, Aida 2005, 1016/4).

Costituisce violazione del diritto d’autore su opera filmica lo sfruttamento di un’idea comunicativa ripresa negli elementi essenziali e caratterizzanti (nella specie, sfide a mezzo del gioco della trottola) che rendono l’opera suscettibile di essere memorizzata e fruita dai consumatori (Trib. Roma, ordinanza 14 gennaio 2004, Aida 2004, 997/1).

 

2.13.1 idee

Uno script contenente l’idea– guida della reclame comprensiva di tutti i suoi elementi caratteristici (destinatari del messaggio, modalità di presentazione del prodotto, ambientazione, voce narrante, svolgimento della storia e battuta finale) costituisce un contributo necessario e determinante per la realizzazione dello spot pubblicitario e costituisce titolo per l’attribuzione del diritto d’autore su quest’ultimo (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 marzo 2015, Aida 2015, 1705/3).

La creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia, e in dati informativi, quando essi vengano elaborati in modo personale dall’autore (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/4).

Il format di un programma televisivo è protetto come opera dell’ingegno quando abbia un livello minimo di compiutezza espressiva rispetto alle idee incluse nello schema (precisazione degli snodi, caratterizzazione in modo definito della natura e dello svolgimento degli eventi) e di creatività pur semplice, che rifletta una scelta discrezionale dell’autore, all’interno di un ventaglio di possibilità con le quali esprimere un’idea, anche se bassa, anche ove non abbia il requisito il requisito costituito dal riflesso della personalità dell’autore (cd creatività qualificata) o quello della novità oggettiva (Trib. Bologna, Sezione IP, 2 febbraio 2011, Aida 2015, II.23/1).

Il carattere creativo e la novità dell’opera sono entrambi requisiti necessari per la protezione dell’opera dell’ingegno ad opera del diritto d’autore: che d’altro canto non tutela le idee come tali (nella specie: l’idea di abbinare un corso di storia dell’arte alla visita dei relativi luoghi, e ad una scelta oculata dei medesimi) (App. Roma, 18 giugno 2013, Aida 2015, II.36/1).

L’attore in violazione di diritti d’autore su una propria opera deve allegare e provare quale essa sia (nella specie: l’attore non ha dato prova sufficiente della forma espressiva da lui utilizzata per realizzare in concreto l’idea di abbinare un corso di storia dell’arte alla visita dei relativi luoghi) (App. Roma, 18 giugno 2013, Aida 2015, II.36/2).

Non è protetto il format di uno spettacolo teatrale che non abbia il necessario livello minimo di novità ed un apprezzabile apporto di originalità (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 26 gennaio 2015, Aida 2015, II.79/2).

 

2.13.2   personaggio

Le fatine Winx sono qualificabili come personaggi di fantasia dotate dei requisiti sufficienti per essere protette come opera dell’ingegno non tipizzata (Trib. Bologna, Sezione IP, 2 maggio 2011, II.24/1).

Ai fini della tutela come opera dell’ingegno il format televisivo deve presentare quali elementi essenziali un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi e deve essere esposto in termini formali sufficientemente specifici, con indicazioni immediatamente traducibili in pratica, senza bisogno di ulteriori integrazioni di livello generale ma solo di quelle necessarie alla realizzazione completa del programma (Trib. Roma, Sezione IP, 7 febbraio 2011, Pres. Marvasi, Est. Izzo, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Ruvido Produzioni s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.13.1).

Non può essere qualificato coautore del format televisivo un soggetto che apporti mere specificazioni allo schema base già realizzato da altri o modifiche di punti scarsamente qualificanti dell’opera (Trib. Roma, Sezione IP, 7 febbraio 2011, Pres. Marvasi, Est. Izzo, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. c. Ruvido Produzioni s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.13.1).

Ai fini della tutela d’autore di un format televisivo sono necessari la presenza di un apparato scenico, di una struttura narrativa oltre che della novità del titolo; in particolare, la struttura narrativa deve consistere in una sequenza di situazioni, di personaggi e interpreti idonei ad assumere, insieme all’apparato scenico nel quale le sequenze si svolgono, un connotato complessivo originale come opera dell’immagine, suscitando nello spettatore una sensazione caratterizzante le opere nuove ed originali e non la rappresentazione di un prodotto noto al suo immaginario mnemonico (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 3 marzo 2011, G.D. Costa, Gianluca Mauri c. Verve Media Company s.r.l., Telecom Italia Media s.p.a., Aida 2014, Repertorio I.2.13.1).

Un testo che rappresenti l’idea dell’autore senza però esprimerla nella forma compiuta di un soggetto cinematografico (personaggi, loro caratterizzazione, scene principali, etc.) non è un’opera proteggibile ai sensi del diritto d’autore e la mera riproduzione dell’idea non è sufficiente per la sussistenza del plagio (Trib. Roma, Sezione IP, 9 ottobre 2013, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Francesco Asioli c. Lotus Production s.r.l., Paolo Genovese, Alex Britti e Giangiacomo Nasi, Aida 2014, Repertorio I.2.13.1).

Mentre la parte di un fumetto costituita dai suoi disegni è qualificabile come opera dell’ingegno, altrettanto non può essere la mera ideazione (o anche applicazione materiale) di colori al fumetto (App. Milano, Sezione IP, 29 giugno 2011, Aida 2013, 1539/1).

Per ravvisare una condotta plagiaria è necessario che l’idea che trova sviluppo nell’opera sia la medesima, che ne sia omologo il modo concreto di realizzazione, che le opere presentino nei loro elementi essenziali sostanziali somiglianze (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 21 ottobre 2011, Aida 2013, 1544/3).

Le idee che stanno alla base di un’opera dell’ingegno (nelle specie elementi decorativi di interni) come anche le tecniche di lavorazione della stessa, per quanto originali, non sono protette dal diritto d’autore: che tutela soltanto la forma espressiva dell’opera e non le sue idee ed i suoi contenuti (Trib. Milano, ordinanza 21 luglio 2009, G.D. Bonaretti, Andrea Salvetti s.r.l. c. Andrea Gualla, Aida 2012, Repertorio I.2.13.1).

Una “idea inventiva” (nella specie consistente nell’associare l’espressione “come va va” al nome di un cavallo da corsa) non integra un’opera dell’ingegno ex artt. 1 e 2 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 29 aprile 2010, Luigina Vellone c. International Video 80 s.r.l., Carlo Vanzina, Enrico Vanzina, Warner Bros. Entertainment Italia s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.2.13.1).

Non sono tutelabili dalla legge d’autore né l’idea in sé di un “festival internazionale del cinema a Roma” né un progetto ad esso relativo che sia costituito da una mera enunciazione di intenti, priva di contenuti (sia pure progettuali od organizzativi) specifici e caratterizzanti (Trib. Roma, Sezione IP, 10 maggio 2010, Aida 2012, 1485/2).

Il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali ma soltanto il modo in cui un’idea viene espressa: e per conseguenza non protegge una concezione artistica di tipo del tutto generale ed astratto, che detti soltanto delle linee ispiratrici ma non definisca appunto nella loro filosofia di base le opere che ne costituiscono la concreta espressione (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.13.1).

L’espressione utilizzata per contraddistinguere una concezione artistica (nella specie: Cracking Art) non è un’opera dell’ingegno protetta dalla l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.2.13.1).

Il diritto d’autore tutela soltanto la forma espressiva, e non si estende all’idea alla base della creazione dell’opera (nella specie, consistente nella riproduzione di immagini naturalistiche su superfici di alluminio) (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2012, Pres. Est. Tavassi, Andrea Salvetti c. Andrea Gualla, Jacopo De Carlo, Aida 2012, Repertorio I.2.13.1).

La protezione del format dell’opera dell’ingegno televisiva presuppone una struttura esplicativa del programma (Cass. Sez. I civile 17 febbraio 2010 n. 3817, Aida 2011, 1391/2).

Il format può essere protetto come opera dell’ingegno quando abbia i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi (Trib. Milano, Sezione IP, 16 febbraio 2011, G.D. Perrotti, Fabrizio Pasquero c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.13.1).

Non vi è alcun ostacolo all’astratta sussumibilità di una mostra archeologica nel novero delle opere dell’ingegno, attesa la natura non tassativa dell’elencazione dei generi protetti contenuta nell’art. 1 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/1).

L’idea di una mostra archeologica costituisce idea nota e corrispondente a nozione diffusa, onde diventa concretamente proteggibile solo quando è espressa in una forma creativamente soggettiva (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/2).

Un cortometraggio di 21 minuti non è plagiato da uno spot televisivo di 30 secondi quando entrambe le opere abbiano in comune il medesimo spunto/schema narrativo ma lo esprimano con rappresentazioni sostanzialmente diverse, anche al di là della durata chiaramente diversa) (Trib. Torino, 24 aprile 2008, Aida 2010, 1326/2).

L’idea editoriale (nella specie quella di un periodico di inserzioni promozionali di privati e professionisti nel settore delle armi comuni e da collezione) non ha in sé tutela nel vigente ordinamento né al livello autoriale né a quello concorrenziale (Trib. Milano, 27 febbraio 2007, Aida 2008, 1214/1).

L’idea di raffigurare armi sulla copertina di un periodico ad esse dedicato non è monopolizzabile e può essere utilizzata anche da altre riviste concorrenti (Trib. Milano, 27 febbraio 2007, Aida 2008, 1214/2).

L’idea nuova di individuare, tracciare, segnalare, descrivere e diffondere un itinerario turistico escursionistico precedentemente inesistente e di denominarlo, con un particolare segno distintivo (nella specie: «selvaggio blu») non può costituire in sè considerata oggetto della protezione del diritto d’autore (Trib. Cagliari, 28 novembre 2003, Aida 2005, 1029/1).

È illecita per concorrenza sleale la ripresa non autorizzata di un’idea altrui relativa alla forma di un prodotto industriale (Trib. Milano, Sezione IP, 29 marzo 2005, Aida 2005, 1064/5).

Non costituisce contraffazione di un gioco da tavola la realizzazione e commercializzazione di altro gioco da tavola, diverso dal primo per la struttura degli schemi regolamentari che lo caratterizzano, anche se identico ad esso nell’idea di fondo che vi sta alla base (nella specie nell’idea di realizzare una sfida tra proprietari di squadre di calcio, in cui le partite si giocano a dadi, i calciatori non realizzano azioni di gioco neanche simulate, ed i risultati sono influenzati da alcune carte) (Trib. Milano, 17 giugno 2005, Pres. Migliaccio, Est. Rosa, Mattia Consonni, Sara Colombo, Simon Pietro Fumagalli, Francesca Maspero c. Giochi Preziosi s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.2.13.1).

Lo sfruttamento di un’idea comunicativa ripresa negli elementi essenziali e caratterizzanti (nella specie, sfide a mezzo del gioco della trottola), nonché attraverso un’utilizzazione evocativa di scritte e personaggi (nella specie, simili ma non identici a quelli originali) costituisce atto di concorrenza sleale in base all’art. 2598 nn. 1 e 3 (Trib. Roma, ordinanza 14 gennaio 2004, Aida 2004, 997/2).

La legge 633/1941 tutela l’opera dell’ingegno in quanto estrinsecata in una determinata forma e non l’idea in sé e per sé anche se originale, perché quando si sia espressa in una determinata forma l’idea diviene di pubblico dominio nel suo contenuto intellettuale, e da quel momento tutti possono utilizzarla col solo limite di non riprodurre la forma in cui si è concretizzata [nella specie il tribunale ha negato la tutela d’autore ad un’idea/un progetto di collana multimediale per la presentazione dell’eredità storica, culturale e religiosa del popolo siro-aramaico e la sua diffusione in tutto il mondo, e precisamente ad un progetto che descriveva soltanto gli aspetti tecnici della collana (i formati, il numero di videocassette, il tipo di commercializzazione, e così via)]( Trib. Roma, ordinanza 12 aprile 2002, Aida 2003, 913/2).

Stante il principio di non proteggibilità delle idee (seppure profondamente innovative) a mezzo del diritto d’autore non costituisce plagio mutuare da un altrui progetto editoriale per un’enciclopedia del vino spunti quali la pubblicazione a fascicoli settimanali, l’allegazione di flaconcini di essenze, l’utilizzazione dell’opera per commercializzare vino (Tribunale di Milano, 27 giugno 2002, Giud. GANDOLFI, Istituto di cultura del vino s.n.c. c. RCS Libri & Grandi Opere s.p.a., in Aida 2001, V.13).

L’autore di un’opera dell’ingegno non ha diritto di inibire ad un terzo di dar vita ad opere del tutto autonome, per forma espressiva, nemmeno ove queste riprendano un’idea espressa dalla propria opera (Trib. Roma, ordinanza 16 marzo 2000, Aida 2000, 724/2).

L’idea di realizzare un giornale telematico destinato a comparire su un sito del sistema Internet, caratterizzantesi per la possibilità offerta all’utente di accedere anche attraverso rimandi ipertestuali a prescelti servizi, trasmissioni e programmi radiofonici e televisivi della RAI, nonché per la possibilità offerta all’utente di partecipare e ínteragire individualmente con la redazione del giornale attraverso un apposito servizio di posta elettronica è un’opera intellettuale di carattere creativo, proteggibile in base alla legge sul diritto di autore (Trib. Bari, 18 giugno 1998, Aida 1998, 572/1).

Il carattere di creatività coincide con quello di originalità sia pur modesta o minima rispetto ad opere precedenti e non può essere escluso sol perché l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11953, Aida 1994, 212/1).

Non è proteggibile come opera dell’ingegno una idea (nella specie: di operazione promozionale), per la equale non sia stata proposta alcuna forma espressiva, ma tutte le possibili forme espressive (Trib. Torino, 6 aprile 1992, Aida 1992, 101/1).

 

2.13.2 personaggio

Può essere protetto come opera dell’ingegno un personaggio di fantasia che abbia atteggiamenti e modalità espressive originali, idonee a conferirgli una individualità caratteristica (Trib. Bologna, 1 febbraio 2013, G.I. Rossi, Aida 2014, 1620/1).

E’ opera dell’ingegno un personaggio di fantasia che sia riconoscibile come tale, in forza di modalità espressive originali idonee a conferirgli una individualità caratteristica (Trib. Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 1 febbraio 2013, Giud. Rossi, Globo Records s.r.l. c. Rimini Stampe s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.13.2).

Quando un segno oggetto di domanda di registrazione come marchio riproduca tutti i caratteri tipici di un personaggio di fantasia, e se ne discosti per particolari irrilevanti, è configurabile la violazione del diritto d’autore su tale personaggio (Trib. Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 1 febbraio 2013, Giud. Rossi, Globo Records s.r.l. c. Rimini Stampe s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.2.13.2).

Il personaggio di fantasia Polly il Pollo è tutelabile dal diritto d’autore, ed i relativi diritti sono violati dall’utilizzo del personaggio di Polly (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 8 novembre 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Fabrizio Quartieri c. XL s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.13.2 ).

Un personaggio della realtà (nella specie Ilona Staller), le sue sembianze fisiche, la sua storia, il suo nome d’arte non sono tutelabili dal diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 4 febbraio 2010, Aida 2010, 1376/2).

La titolarità dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera (nella specie il personaggio di una striscia) è adeguatamente provata dalla costante ed espressa attribuzione della paternità del personaggio secondo le usuali modalità del settore editoriale ex art. 8 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 21 gennaio 2008, G.U. Marangoni, Bill Watterson c. Sama Diffusioni s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.2.13.2).

La particolare individualità dell’immagine grafica e la stessa caratterizzazione caratteriale del personaggio principale del relativo fumetto rendono tutelabili sia la grafica che il carattere ora detti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 21 gennaio 2008, G.U. Marangoni, Bill Watterson c. Sama Diffusioni s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.2.13.2).

 

2.13.3 software

La protezione offerta dal diritto d’autore ai programmi per elaboratore postula, al pari di quella relativa ad ogni altra opera dell’ingegno, il requisito della loro creatività (Trib. Roma, 18 giugno 2013, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Edil Tre Costruzioni s.p.a., Mondo Convenienza s.p.a., M.C. Group Società Consortile a r.l., C.G.B. e C.M. c. M. Business s.r.l., M. Commerfciale s.r.l., O.M., S.R., Z.E. e S.S., Mercatone Uno Services s.r.l., C.R. e V.L., F.F., Aida 2014, Repertorio I.2.13.3).

L’interfaccia utente grafica non consente di riprodurre il programma per elaboratore ma rappresenta solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità: e dunque non costituisce una forma di espressione di un programma ex art. 1.2 della direttiva 91/250 e non può fruire della tutela specifica mediante il diritto d’autore che la direttive prevede per i programmi per elaboratore (Corte  UE, 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, Aida 2012, 1455/1)

Ai sensi della direttiva 29/2001 il diritto d’autore può trovare applicazione solo con riferimento ad un’opera che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore: ed in quanto opera, ed ove costituisca una creazione intellettuale dell’autore, l’interfaccia grafica utente può beneficiare della tutela d’autore in virtù della direttiva 2001/29 (Corte  UE, 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, Aida 2012, 1455/2).

Fatta salva la disposizione transitoria contenuta nel suo art. 14.2, la direttiva 96/9 osta ad una normativa nazionale che accordi a banche dati comprese nella sua definizione ai sensi della direttiva una tutela di diritto d’autore a condizioni diverse da quelle previste dall’art. 3.1 della direttiva (Corte UE, 1 marzo 2012 , causa C-604/10, Aida 2012, 1465/3).

Un programma per elaboratore è tutelato dalla legge d’autore non solo quando è completamente nuovo, ma anche quando dà un apporto nuovo nel campo informatico, esprimendo soluzioni di problemi migliori rispetto al passato (Cass. Sezione III penale, 1 marzo 2012 n. 8011, Pres. Mannino, Est. Petti, Valter Rocco Paolo Sterpilla, Corrado Arcaini, Francesco Pedullà, Aida 2012, Repertorio I.13.3).

Non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, né le funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/1).

Un determinato linguaggio software e un determinati formato di file di dati possono beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d’autore, ai sensi della direttiva 2001/29, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/2).

Le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di default nonché le iterazioni contenuti in un manuale d’uso del software sono composti da parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una creazione intellettuale dell’autore di tale programma; ed è solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole, tali cifre o di tali concetti matematici che è possibile all’autore esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato proteggibile quale opera dell’ingegno. (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/5)

In assenza del consenso del titolare dei diritti, la copiatura pressoché pedissequa di un software altrui realizzata attraverso la sua decompilazione e la successiva utilizzazione dei codici sorgenti costituisce attività illecita ex artt. 98 cpi e 2598 n. 3 c.c. La liceità di tale attività non può d’altro canto essere fondata sull’art. 64quater l.a. poiché questa norma liberalizza la decompilazione del software soltanto quando essa sia realizzata da un soggetto autorizzato ad utilizzare i codici sorgenti e sia al tempo stesso finalizzata ad ottenere l’interoperabilità col programma decomplilato e non anche la realizzazione di copie pressochè pedisseque di quest’ultimo (Trib. Torino, Sezione IP, 16 gennaio 2009, Aida 2011, 1395/2).

Il diritto d’autore sul software non si estende ad impedire di scrivere programmi simili con diverse procedure di sviluppo, specie quando le similitudini dipendano da esigenze funzionali e gestionali di programmi destinati alla stessa utenza e ad assolvere le medesime finalità (Trib. Catania, 3 aprile 2008, Aida 2010, Aida 2011, 1324/1).

I videogiochi non costituiscono semplici programmi per elaboratore, ma opere complesse e multimediali tutelate anche penalmente in base all’art. 171ter lett. d) l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/1).

Il contratto con cui il titolare di un software conferisce al proprio contraente un mandato senza rappresentanza a stipulare accordi con terzi relativi al programma obbliga il titolare a non ostacolare in alcun modo l’adempimento di questi accordi da parte del proprio contraente: e questa obbligazione è inadempiuta quando il titolare installa sui programmi dei terzi un software di criptazione che, senza alterare la loro funzionalità, rende tuttavia illeggibili le procedure precedentemente visibili (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 gennaio 2009, Aida 2010, 1350/2).

E’ costituzionalmente illegittimo in quanto lesivo della competenza esclusiva dello stato in materia penale l’art. 1, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, il quale stabilisce che «alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633» (Corte cost. 26 marzo 2010 n. 122, Pres. Amirante, Est. Criscuolo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Piemonte, Aida 2010, Repertorio I.2.13.3).

E’ costituzionalmente illegittimo in quanto lesivo della competenza esclusiva dello stato in materia di ordinamento civile l’art. 3 della legge della Regione Piemonte n. 9 del 2009, il quale stabilisce che «chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario» (Corte cost. 26 marzo 2010 n. 122, Pres. Amirante, Est. Criscuolo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Piemonte, Aida 2010, Repertorio I.2.13.3).

La detenzione e l’utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti in uno studio professionale, rende manifesta la sussistenza del reato previsto dall’art. 171bis l.a., sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Cass. Sez. III penale, 19 giugno 2008 n. 25104, Pres. Altieri – Est. Amoresano, P.M Di Popolo, Giorgio Melesi, Aida 2009, Repertorio I.2.13.3 ).

Anche prima dell’introduzione dell’attuale art. 181-bis l.a., la SIAE aveva un potere di vidimazione dei supporti contenenti opere dell’ingegno protette, e questo potere si estendeva in via generale ai programmi dei programmi per elaboratore, indipendentemente dai limiti ora previsti dall’art. 181-bis e dalla relativa disciplina regolamentare (Trib. Roma, 20 settembre 2006, G.U. Battisti, AGEPE s.r.l. c. SIAE, Aida 2008, Repertorio I.2.13.3).

Una volta animato, ossia utilizzato nella diversa forma espressiva del linguaggio cinematografico, il disegno/cartone costituisce parte integrante ed inscindibile di una nuova e diversa opera dell’ingegno, tutelata autonomamente e diversamente, in modo del tutto indipendente dalle sorti del disegno medesimo: onde il diritto di utilizzazione della nuova opera dell’ingegno costituita dal cartone animato spetterà al produttore del film e avrà la durata prevista per le opere cinematografiche, mentre l’utilizzazione non cinematografica dei disegni spetterà al loro autore ed avrà la durata prevista per le opere delle arti figurative (Cass. 19 ottobre 2007 n. 38721, Aida 2008, 1198/4).

In materia di software la creatività necessaria per la protezione d’autore sussiste anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti: e la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Cass. 12 gennaio 2007 n. 581, Aida 2008, 1195/1).

Relativamente al software il diritto d’autore non ne protegge né lo scopo (inteso come il fine che si propone nel suo complesso e nei suoi cd moduli) né gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere né la cd flow chart, che descrive ad un livello di dettaglio le modalità con cui le diverse parti interagiscono tra loro: mentre protegge sia il codice sorgente (ovvero l’insieme di passaggi e comandi predisposti dall’autore in una forma espressa e costituita da un linguaggio comprensibile all’uomo) sia il codice oggetto (ovvero la traduzione del codice sorgente nel linguaggio macchina) (Trib. Bologna, ordinanza 17 gennaio 2006, Aida 2008, 1205/1).

Nel settore del software la creatività va intesa come un autonomo sforzo creativo intellettuale posto in essere dall’autore, sì da potersi risalire alla sua personalità in modo tale che si possa distinguere l’opera da ogni altra precedente ed escludere che sia stata già creata un’opera simile (Trib. Bologna, ordinanza 17 gennaio 2006, Aida 2008, 1205/3).

Quando un’impresa commissiona ad un’altra la grafica del proprio packaging e più in generale della propria comunicazione, e l’impresa così incaricata consegna via via solo i file di stampa e non anche i corrispondenti file sorgente, la prima ha acquisito per contratto i diritti d’autore relativi a tutti i file anche sorgente delle opere commissionate e realizzate, e può chiedere un sequestro ex art. 161 l.a. di quelli non consegnati (Trib. Firenze, 15 gennaio 2007, Giud. Pezzuti, Aboca s.p.a., Planta Medica s.r.l. c. Studio Valenti, Aida 2008, Repertorio I.2.13.3).

Il diritto d’autore non preclude lo sviluppo di programmi simili ad un programma precedente, di cui riprendano l’idea modificandone le procedure di sviluppo (Trib. Bari, 14 marzo 2007, G.U. Monteleone, Nike s.n.c. di De Marco & C.  c. Computer e consulenza s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.2.13.3).

Deve essere qualificato come opera multimediale il CD rom realizzato su supporto fisico di carattere elettromagnetico, che adotta un linguaggio digitale per comunicare testi, disegni, immagini e suoni, e che contiene necessariamente anche un programma di elaboratore (Trib. Roma, ordinanza 27 aprile 2007, Aida 2008, 1217/1).

I videogiochi non sono riconducibili né alla categoria dei programmi per elaboratore né a quella dei supporti contenenti “sequenze d’immagini in movimento”,  ma piuttosto a quella delle opere complesse e multimediali (Cass. 3 settembre 2007 n. 33768, Pres. Vitalone, Est., Marini, P.M. Meloni, Procuratore generale App. Trento-Bolzano c. Dalvit, Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2008, Repertorio I.2.13.3).

La raffigurazione grafica, accompagnata dal nome, di un personaggio di storie illustrate senza il consenso del suo autore costituisce un illecito sfruttamento dell’opera altrui (Trib. Firenze, Sezione IP, 10 luglio 2006, Pres. Zazzeri, Est. Pezzuti, Astorina s.r.l. c. Genius 2000 s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.2.13.2).

Il videogioco ha natura di opera dell’ingegno, tutelata non dall’art. 171bis l.a. bensì dall’art. 171ter lett. fbis) l.a. (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, Giud. Vitalini, Oscar Dalvit c. Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.2.13.3).

Non valgono a dimostrare la prevalenza degli usi legittimi ai fini dell’art. 171ter lett. fbis) l.a. né la circostanza che la console modificata consenta di leggere dischi d’importazione (non essendo tale uso legittimo per  il divieto di importazione extracomunitaria di opere dell’ingegno di cui all’art. 17 l.a.), né la circostanza che l’art. 71sexies l.a. consenta all’acquirente di realizzare una copia per fini privati (non essendo comunque legittima, neppure per effettuare tale copia, la rimozione del dispositivo che ne impedisce la lettura sulla console) (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, Giud. Vitalini, Oscar Dalvit c. Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.2.13.3).

E’ vitata ai sensi dell’art. 171ter lett. fbis) l.a. la detenzione per scopo commerciale di una console PlayStation 2 rigenerata, poiché quest’ultima ha l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (Trib. Bassano Del Grappa, 18 agosto 2005, Giud. Andreazza, P.M. Parolin, Antonio Basso c. F.A.P.A.V., Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.2.13.3).

Non è fornita del necessario fumus la questione di illegittimità costituzionale della nuova disciplina del design per violazione delle disposizioni ex artt. 3 e 41 cost., nella parte in cui stabilisce una diversità di tutela di diritto d’autore per design e software: perché i due settori non sono assimilabili tra loro e la diversità di tutela appare frutto di scelte discrezionali, ragionevoli e perciò insindacabili del legislatore (Trib. Bari, ordinanza 27 ottobre 2003, Aida 2005, 1028/2).

Ai sensi dell’art. 12 l.a. l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare il proprio personaggio in ogni forma e modo ed in particolare di sfruttarne la notorietà a fini di merchandising e di pubblicità (Trib. Milano 14 giugno 2005, Giud. De Sapia, Mediaset s.p.a. c. Phoenix s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.13.2).

E’ inadempiente al contratto il sublicenziatario dei diritti d’autore relativi ad un personaggio che violi la clausola contrattuale che vieti l’utilizzo di immagini del personaggio non approvate ex ante dal sublicenziante (Trib. Milano 14 giugno 2005, Giud. De Sapia, Mediaset s.p.a. c. Phoenix s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.13.2 ).

Quando nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art. 10 l.a., in quanto opera reata con il contributo indistinguibile ed inscindibile dei due coautori (Trib. Milano, 21 ottobre 2003, Aida 2004, 990/1).

La mancata registrazione presso SIAE di un programma per elaboratore non ne impedisce la protezione a mezzo del diritto d’autore (Trib. Bari, ordinanza 9 febbraio 2004, Aida 2004, 1000/1).

La duplicazione illecita di un programma per elaboratore da parte di un rivenditore di hardware comporta anche la contraffazione dei marchi del software contraffatto, che compaiono nelle immagini visualizzate sullo schermo del computer durante l’uso del programma (Trib. Udine, 29 aprile 2004, Aida 2004, 1008/1).

Il personaggio di un fumetto è un’opera composta che nasce dall’unione inscindibile di una parte grafica (la raffigurazione del personaggio) e di una letteraria (il comportamento e gli atteggiamenti attribuiti al personaggio dalla sceneggiatura e dal testo delle battute o dei dialoghi cui esso partecipa) (Trib. Milano, 27 maggio 2002, Aida 2003, 919/1).

Qualora la raffigurazione grafica dei personaggi e rispettivamente la caratterizzazione loro attribuita dalla sceneggiatura del fumetto siano realizzate da autori diversi l’opera composta che ne deriva è disciplinata dall’art. 10 l.a. (Trib. Milano, 27 maggio 2002, Aida 2003, 919/2).

Lo sfruttamento a fini di merchandising della raffigurazione grafica di un personaggio dei fumetti che non sia stato autorizzato dall’autore delle sceneggiature e dei testi delle strisce è illecito, poiché la mera rappresentazione grafica richiama inevitabilmente anche le caratteristiche e la personalità complessiva del personaggio, che si manifestano attraverso la sua fisionomia ed il suo comportamento, determinati anche dalla sceneggiatura e dai testi (Trib. Milano, 27 maggio 2002, Aida 2003, 919/3).

La rimozione del file che permette all’utente di visualizzare le indicazioni relative alla paternità del software costituisce un intervento sul programma non rientrante tra quelli consentiti all’utilizzatore dall’art. 64ter l.a., nonché una lesione al diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/3).

Sulla scorta dell’art. 199bis della legge d’autore l’art. 64bis si applica anche al caso dei programmi per elaboratore creati e posti per la prima volta in commercio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 518/1992 (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/2).

Nel caso dei programmi per elaboratore il requisito dell’originalità va interpretato in chiave soggettiva: nel senso che è sufficiente per la tutela che l’opera sia frutto di uno sfor-zo intellettuale indipendente (Cass. pen. 24 aprile 2002, Aida 2002, 824/4).

Sono tutelabili in Italia ex artt. 1–2 l.a. un personaggio di fantasia ed una tabella di valutazione di giochi elettronici recensiti da un giornale che si differenzi dalle analoghe schede riassuntive di altre riviste per l’originalità della rappresentazione dei risultati (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/3).

Sussiste il reato ex art. 171bis l.a. quando il codice di controllo del software litigioso sia identico a quello del programma che si assume essere stato copiato (App. Bologna, 4 ottobre 2001, Aida 2002, 860).

Quando un programma deriva per elaborazione da un programma base altrui, l’uso del programma elaborato senza il consenso dell’autore del programma base viola i diritti d’autore relativi a quest’ultimo (App. Milano, 20 aprile 2001, Aida 2002, 842/2).

Un programma per elaboratore deve essere considerato originale e dunque protetto dal diritto d’autore quando sia frutto di uno sforzo creativo e non meramente ripetitivo di programmi altrui, ancorché il contenuto del programma rappresentato dagli algoritmi sia identico ad altri precedenti e quindi sia identica ad altre anche la sua funzionalità (App. Milano, 20 aprile 2001, Aida 2002, 842/1).

Non commette il reato di ricettazione chi ricavi da Internet o acquisti in edicola copie non originali di programmi per elaboratore delle quali non sia in grado di conoscere l’illecita provenienza (Trib. Torino, 13 luglio 2000, Giud. Scialabba , Imp. C.G. , Aida 2001, Repertorio I 2.13.3).

Il personaggio televisivo di fantasia è protetto dal diritto d’autore in relazione a tutte le sue possibili modalità di utilizzazione economica (Trib. Savona, ordinanza 16 febbraio 1999, Aida 2001, 747/1).

Solo a seguito dell’introduzione dell’art. 171ter l.a. ad opera del dlgs 29 dicembre 1992 n. 518 l’ordinamento italiano ha assunto la duplicazione abusiva dei programmi informatici nell’ambito della rilevanza penale: e reciprocamente il titolare dei diritti d’autore patrimoniali su software non ha diritto al risarcimento dei danni morali per la sua illecita utilizzazione anteriore all’entrata in vigore del dlgs 518/1992 (App. Milano, 11 febbraio 2000,  Pres. MARESCOTTI, Est.  BICHI, Ufficio 2000 s.r.l. c. Microsoft Corporation, Autodesk Inc. , Aida 2000, Repertorio I 2.13.3).

Il codice sorgente è opera dell’ingegno diversa e protetta separatamente dal relativo programma esecutivo; onde il contratto di licenza di software esecutivo non si estende anche al relativo codice sorgente, in difetto di specifica pattuizione delle parti; onde non può essere accolta la domanda di risoluzione (per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta) di un contratto di licenza di programma esecutivo, per mancata fornitura del codice sorgente da parte licenziante, quando la licenza non si estende anche al codice sorgente (Trib. Roma, 31 gennaio 2000, Pres. DEODATO, Est. DE MASI, Centro Servizi Visipo s.a.s. c. Progmatica di De Angelis e C. s.n.c., Aida 2000, Repertorio I 2.13.3).

L’esistenza di una libera offerta sulla rete Internet di programmi per elaboratore rende estremamente difficoltosa la selezione delle offerte lecite da quelle sicuramente illecite (salvi i casi di materiali la cui acquisizione è in sé vietata dalla legge penale, come avviene per i materiali pornografici): con la conseguenza che l’adesione all’offerta di vendita non può costituire sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo un illecito penalmente rilevante, neppure sotto il profilo della mera colpa, ed a maggior ragione quando l’acquirente sia minorenne. (Trib. minorenni Cagliari, 26 gennaio 2000, Pres.Est. De Nicola, Imp. J.L, Aida 2001, Repertorio I 2.13.3)

Non sussiste l’elemento del «lucro» previsto dall’art. 171bis l.a. qualora il prezzo corrisposto per la vendita del software abusivo (compreso fra Lit. 20.000/40.000) sia di poco superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dallo stesso venditore per l’acquisto di CDROM vergini e per la gestione del sistema di vendita (inclusa la realizzazione del sito). (Trib. minorenni Cagliari, 26 gennaio 2000, Pres.Est. De Nicola, Imp. J.L, Aida 2001, Repertorio I 2.13.3)

La mancata documentazione in atti che la polizia giudiziari abbia accertato se l’imputato di violazione dell’art. 171bis l.a. abbia acquisito le licenze d’uso relative ai programmi per elaboratore in suo possesso non consente di escludere che la detenzione dei predetti programmi fosse del tutto lecita. (Trib. minorenni Cagliari, 26 gennaio 2000, Pres.Est. De Nicola, Imp. J.L, Aida 2001, Repertorio I 2.13.3)

Un software complesso e non banale, frutto di sforzo intellettuale per la risoluzione di un problema dato, ha certo l’originalità necessaria, nei limiti in cui tale requisito è compatibile con un’opera dell’ingegno destinata ad un lavoro (come quello relativo alla elaborazione di buste paga) il cui contenuto è determinato dalla normativa vigente, e che si avvale di un linguaggio logico anteriormente costituito (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13937, Aida 2000, 659/5).

La portata dell’art. 171ter l.a. non è limitata ai supporti magnetici e può pertanto concernere anche supporti di tipo ottico (Trib. Cagliari, ordinanza 30 ottobre 1998, Aida 2000, 671/2).

Tra le categorie di opere sottoposte all’apposizione dei contrassegni rientrano le videocassette e le musicassette, nonché i programmi per elaboratore, espressamente specificati nell’art. 17 1 ‑bis l.a., che contiene un riferimento testuale al r. a. (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gìan Natale, Aida 1998, Repertorio I 2.13.3).

La duplicazione di un programma di elaboratore costituisce reato qualora avvenga a scopo di lucro, e quindi con la motivazione e lo scopo di un vantaggio o guadagno economico, che può consistere anche in un risparmio di spesa, posto che lo scopo di lucro non necessariamente coincide con un incremento patrimoniale (Pret. Bologna, 25 maggio 1998, Giud. SGAMBARO, Paolo Fabbri, Aida 1998, Repertorio I 2.13.3).

Gli artt. 64‑ter e 68 l.a. consentono la duplicazione di un programma quale copia di riserva con divieto di utilizzazione autonoma e la duplicazione di parti limitate di un programma per uso personale, mentre non permettono qualsivoglia altra forma di duplicazione da parte di soggetti non titolari del diritto d’autore (Pret. Bologna, 25 maggio 1998, Giud. SGAMBARO, Paolo Fabbri, Aida 2001, Repertorio I 2.13.3).

L’art. 17 1 ‑bis I. a. sanziona penalmente, fra le varie ipotesi, l’abusiva duplicazione di programmi di elaboratore a scopo di lucro, con una previsione sul punto più restrittiva di quella dell’art. 171 1.a., che sanziona l’abusiva riproduzione dell’opera dell’ingegno a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (Pret. Bologna, 25 maggio 1998, Giud. SGAMBARO, Paolo Fabbri, Aida 2001, Repertorio I 2.13.3).

Il diritto d’autore relativo ad un personaggio, per giunta figurato, si estende anche alla sua elaborazione (App. Venezia, 11 dicembre 1997, Aida 1998, 548/2).

L’art. 64‑quater I.a. assicura all’uti izzatore egittimo a possi i ità di procedere alla decompilazione quando la software‑house che ha dato in uso il software non gli fornisce gli elementi sufficienti, o chiede un corrispettivo troppo elevato, per rendere aperto il sistema fornito e per rendere in chiaro i dati trattati dal sistema (Collegio Probiviri Anasin, 4 dicembre 1997, Aida 1998, 546/3).

La norma del codice di comportamento dell’Anasin che impone agli associati di non frapporre indebiti ostacoli al passaggio del cliente ad altra azienda di servizi informatici va interpretata nel senso che per violare la norma è sufficìente la gravità dell’ostacolo e una significativa alterazione del rapporto già istituito con il cliente dal nuovo fornitore, mentre non occorre che quest’ultimo perda la fornitura (Collegio Probiviri Anasin, 4 dicembre 1997, Aida 1998, 546/2).

Le regole contenute nel codice di comportamento dell’Anasin (Associazione nazionale aziende servizi informatica e telematica) impongono all’associato dì sviluppare il proprio software avendo di mira che l’utente deve conservare il controllo sul proprio archivio dei dati. Di conseguenza se per rendere in chiaro l’archivio dì dati del cliente la cui gestione è affidata all’associato fosse necessario trasferire informazioni sulla struttura del programma fornito dall’associato, l’associato per impedire l’acquisizíone del proprio patrimonio informatico deve adottare misure di sicurezza concentrate sul software e non sui dati, in modo da rispettare sempre la libera disponibilità da parte dell’utilizzatore della sua base di dati e le scelte del cliente circa il fornitore (Collegio Probiviri Anasin, 4 dìcembre 1997, Aida 1998, 546/1).

La somiglianza della veste grafica complessiva, delle intestazioni, del titolo, delle immagini e dei codici HTLM del software utilizzati da due tabelle fa presumere che la seconda copi la prima, con conseguente violazione degli artt. 100 e 102 l.a. (quanto al titolo ed all’aspetto esterno dell’opera) e degli artt. 1 ult. co. e 2 n. 8 l.a. (quanto al software) (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/5).

L’autonoma acquisizione dei dati inseriti in una tabella esclude la violazione degli artt. 4 e 101 lett. b l.a.. (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/6).

Non può essere accolta la domanda di sequestro di un software che sia già stato restituito dal resistente al ricorrente (Trib. Aosta, 3 marzo 1997, Aida 1998, 522/2).

E’ inammissibile il ricorso per descrizione di software ex artt. 161‑162 l.a. che sia proposto secondo la procedura ex art. 669 c.p.c. (Trib. Aosta, 3 marzo 1997, Aida 1998, 522/1).

Il provvedimento cautelare (nella specie: un sequestro ai fini della prova di una violazione di diritto d’autore) relativo ad una pagina web deve essere concesso inaudita altera parte. (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 490/3).

Il sequestro probatorio deve interessare solo il materiale inerente alla pagina web che si assume violare il diritto d’autore, e non all’intero server che la ospita (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 490/2).

Sussiste il fumus boni iuris relativo alla violazione del diritto d’autore sul software di una pagina web, qualora vi sia evidente somiglianza fra le rubriche delle pagine web del ricorrente e rispettivamente del resistente, con riferimento agli aspetti esteriori (foggía, titolo, sottotitoli), ai dati, alla sorgente HTML (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 490/1).

Nell’opera dell’ingegno costituita dall’ideazione di un personaggio di storie illustrate (cosiddette storie a fumetti) dotato di caratteristiche proprie e definite riconoscibili il mero segno grafico raffigurante il personaggio della storia non esaurisce il contenuto narrativo e creativo dell’opera nel suo complesso, che richiede invece il necessario concorso di un canovaccio al quale i disegni devono dare corpo: onde quando questi disegni non sono dovuti alla mano di un solo autore ricorre un’opera creata con il contributo indístinguibile ed inscindibile di più persone ex art. 10 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 27 gennaio 1997, Aida 1997, 488/1).

Benché la necessità del requisito dell’originalità per la tutela delle opere dell’ingegno, sul modello della protezione offerta alle invenzioni industriali sia assai controversa, può ricorrere un’originalità sufficiente anche in un programma di elaboratore destinato ad un lavoro il cui contenuto è determinato dalla normativa vigente, e che si avvale di un linguaggio logico anteriormente costituito (App. Milano, 13 dicembre 1996, Aida 1997, 484/4).

Il diritto dell’autore di un’opera derivata (nella specie: programma di elaboratore) ad utilizzarla non può sopravvivere alla risoluzione del suo contratto con il titolare dei diritti d’autore relativi all’opera base che consentiva l’utilizzazione di quella derivata (App. Milano, 13 dicembre 1996, Aida 1997, 484/3).

A norma dell’art. 199 bis l.a. l’art. 64 bis è applicabile anche ai programmi creati prima del dlgs 518/1992: anche se la medesima disciplina era già sostanzialmente prevista dagli artt. 1 e 18 l.a., che già prima del dlgs 518/1992 erano applicabili ai programmi per elaboratore (App. Milano, 13 dicembre 1996, Aida 1997, 484/2).

Costituisce opera derivata il programma di elaboratore che ne traduce uno precedente dal linguaggio basic a quello RPTII e lo adatta da uno ad altro elaboratore (App. Milano, 13 dicembre 1996, Aida 1997, 484/1).

L’attività di copia di un altrui software che venga mascherata attraverso modifiche al programma lascia comunque normalmente inalterata almeno la struttura del programma originale, poiché interventi di modifica su di essa rendono il lavoro più oneroso di una riscrittura integrale; ove perciò il programma pretesamente realizzato in contraffazione riveli differenze di struttura da quello pretesamente imitato, manca il fumus boni iuris in ordine alla violazione dei diritti sul software (Trib. Modena, ordinanza 31 luglio 1996,  Pres. Berlettano, Est. Cifarelli – Ristomat s.r.l. c. Agape s.p.a., Gianfranco Masala, Aida 2001, Repertorio I 2.13.3).

Il pregiudizio che deriva dalla utilizzazione non autorizzata di personaggi disneyani, tutelabili quali opere dell’ingegno, in un servizio fotografico pubblicato da una rivista è rappresentato dalla perdita del guadagno che il titolare del diritto d’autore avrebbe avuto ove si fosse determinato a cedere, a condizioni prestabilite di tempi e di modi, il diritto di sfruttamento dei propri personaggi (App. Milano, 22 marzo 1996, Pres. LOI, Est. TAVASSI, Tattilo Editrice s.p.a., Publishing Magazine s.r.l. c. The Walt Disney Company, The Walt Disney Company Italia s.p.a., Aida 1996, Repertorio I 2.13.2).

La raffigurazione di un pupazzo di peluche non merita in quanto tale la protezione dei personaggi di opera dell’ingegno, poiché a tal fine occorrerebbe una figura con caratteri di spiccata identità e concretezza di espressione destinata ad essere protagonista di storie, vicende, comunque situazioni nelle quali possa agire conservando inalterata la propria individualità (Trib. Milano, 22 febbraio 1996, Aida 1996, 424/3).

La raffigurazione di un pupazzo di peluche nasce in funzione della creazione di prodotti industriali destinati a riprodurne le sembianze, esaurisce la sua funzione nel dare forma e ornamento a prodotti industriali e non è pertanto tutelabile come opera dell’ingegno (Trib. Milano, 22 febbraio 1996, Aida 1996, 424/2).

Il nome di fantasia di personaggi raffigurati in pupazzi di peluche è da intendere quale marchio dei pupazzi medesimi; questo marchio, pur non registrato, è da considerare comunque noto in Italia quando i pupazzi sono stati commercializzati nel nostro paese da un licenziatario del corrispondente marchio registrato all’ estero; è perciò nulla la registrazione di un segno identico da parte di un terzo, ancorché (già) rivenditore (nella specie non esclusivo) dei pupazzi (Trib. Milano, 22 febbraio 1996, Aida 1996, 424/1).

Le opere a cartoni animati (nella specie: di Walt Disney) pur potendosi qualificare cinematografiche in quanto destinate alla proiezione in pubblico, presuppongono in realtà un preventivo ed autonomo lavoro di ideazione e realizzazione delle figure poi animate e connesse al fine di renderle idonee ad essere proiettate come un comune film: e pertanto godono di una doppia protezione, quella relativa alle figure poi animate che scade cinquant’anni dopo la morte dell’autore, e quella relativa alle opere cinematografiche (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, Aida 1995, 348/4).

Non costituisce una presentazione di informazioni in quanto tale, esclusa dalla brevettazione ex art. 52.2.d) e 3 CBE, un’interfaccia con l’utente che non sia soltanto funzione del significato dei dati rappresentati, ma che abbia anche un effetto tecnico consistente nel rendere comuni i dispositivi e le operazioni di inserimento di dati di due sistemi informatici che svolgono operazioni di gestione di dati diverse e nel rendere automaticamente disponibili da ciascun sistema i dati inseriti per l’elaborazione nell’altro sistema (Ufficio europeo dei brevetti ‑ Commissione di ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/4).

E’ brevettabile l’invenzione di un sistema informatizzato, rivendicato in forma di apparato e di processo, diretto ad eseguire una pluralità di gestioni indipendenti di dati di tipo differente, ed almeno una gestione di tipo finanziario ed una gestione di inventario, avente un’interfaccia di inserimento dei dati con formato unico (« transfer slip ») e una gestione unitaria dei files (« file management »), che rende più agevoli le operazioni di inserimento di dati differenti e che permette l’automatico aggiornamento dei dati utilizzati per le gestioni indipendenti (Ufficio europeo dei brevetti ‑ Commissione di ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/3).

Un’invenzione (nella specie: in campo informatico) comprendente un insieme di elementi alcuni dei quali dotati di carattere tecnico e altri privi può essere brevettabile se l’insieme importa un contributo a un campo della tecnica, nel problema tecnico risolto o nell’effetto tecnico ottenuto (Ufficio europeo dei brevetti ‑ Commissione di ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/2).

E’ brevettabile l’invenzione di un sistema informatizzato, rivendicato in forma di apparato e di processo, diretto ad eseguire una pluralità di gestioni indipendenti di dati di tipo differente, ed almeno una gestione di tipo finanziario ed una gestione di inventario, avente un’interfaccia di inserimento dei dati con formato unico (« transfer slip ») e una gestione unitaria dei files (« file management »), che rende più agevoli le operazioni di inserimento di dati differenti e che permette l’automatico aggiornamento dei dati utilizzati per le gestioni indipendenti (Ufficio europeo dei brevetti ‑ Commissione di ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/3).

Un’invenzione comprendente caratteristiche funzionali realizzate per mezzo di un software non è esclusa dalla brevettazione ex art. 52.2.c) e 3 CBE se per la sua realizzazione si rendono necessarie considerazioni concernenti alcuni elementi tecnici della soluzione del problema, in quanto tali considerazioni conferiscono un carattere tecnico all’invenzione implicando la soluzione di un problema tecnico (Ufficio europeo dei brevetti ‑ Commissione di ricorso 31 maggio 1994, in procedimento T769/92, Aida 1995, 295/1).

E’ parzialmente plagiato il software che rispetto ad altro preesistente presenti eguaglianze di files fino al 95%, di titoli di libreria fino al 33% e di procedure di comando fino al 27%. (Trib. Milano, 20 dicembre 1993, Pres. Patrone, Est. Bichi, SCT Italia s.r.l., SCT di Silvano Cima, c. Itamati s.r.l. e Commercial Computer di Giovanni Barilli, Prassi s.p.a., Elcon Data s.n.c., Prassi s.p.a., ASSOFT – Associazione italiana software, Aida 2001, Repertorio I 2.13.3)

La tutela ex art. 2.8 l.a. del « materiale preparatorio per la progettazione del programma » di elaboratore è limitata all’espressione originale dell’idea e non all’idea in sé, nonostante con riferimento alla progettazione di un programma possa essere non agevole la distinzione in astratto tra l’idea e la sua espressione (Trib. Roma, 20 dicembre 1993, Aida 1995, 314/1).

L’art. 8 l.a. fa presumere titolare del software la società che vi è indicata come tale (Trib. Roma, 17 maggio 1993, 309/4).

L’art. 68 l.a. non liberalizza la duplicazione del software e l’uso delle relative copie nell’attività dell’impresa ad opera dei suoi dipendenti (Tríb. Roma, 17 maggio 1993, Aida 1995, 309/3).

Chi agisce in giudizio quale titolare dei diritti d’autore su un’opera (nella specie: software) non ha l’onere di provarne la novità, mentre incombe a chi contesta tale qualità provare il contrario (Trib. Roma, 17 maggio 1993, Aida 1995, 309/2).

Il d.lgs. 29 dicembre 1992 n. 5 18, relativo alla protezione del software, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (Trib. Roma, 17 maggio 1993, Aida 1995, Aida 1995, 309/ 1).

Quando il contratto tra una software house ed un agente di assicurazioni prevede che la prima fornisca al secondo un hardware ma specialmente provveda all’analisi delle procedure manuali dell’agente, all’elaborazione di un algoritmo di soluzione, alla creazione di un programma sorgente, alla fornitura di un programma oggetto, all’addestramento del personale, alla prima immissione dei dati, alla modificazione ed agli adattamenti successivi, all’assistenza per un periodo determinato, il contratto deve essere qualificato come contratto atipico con obbligazione di risultato, o in alternativa come contratto di appalto (attribuendo prevalenza all’elemento dell’opus, cioè del risultato pattuito), o in alternativa ancora contratto misto di compravendita e prestazione d’opera intellettuale con garanzia di risultato (attribuendo pari importanza all’hardware ed al software), ovvero contratto d’opera a compensazione della materia e garanzia del risultato (attribuendo importanza prevalente al software) (Trib. Torino, 13 marzo 1993, Pres. Est. BARBUTO, Gagni Assicurazioni c. Logol System Biella s. a. s. , Aida 1995, Repertorio I 2.13.3).

Costituisce violazione del diritto d’autore su un personaggio la sua riproduzione con identità degli elementi caratterizzanti, tali da rendere riconoscibile il personaggio da parte del normale osservatore (Trib. Milano, 6 maggio 1993, Aida 1993, 188/2).

I disegni di personaggi (nella specie di Walt Disney) che siano anche protagonisti di cartoni animati costituiscono opera dell’ingegno rientrante nella previsione degli artt. 1 e 2 l..a. (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/2).

I disegni di personaggi (nella specie di Walt Disney) che siano anche protagonisti di cartoni animati costituiscono opera dell’ingegno rientrante nella previsione degli artt. 1 e 2 l..a. (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/2).

L’uso pubblicitario dell’immagine di un personaggio di storie illustrate, dotato di proprie e ben definite riconoscibili caratteristiche tipiche, integra una violazione del diritto di sfruttamento economico spettante all’autore del personaggio (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993, 142/6).

L’art. 52.3 CBE consente di brevettare soltanto le invenzioni che implicano un contributo in un campo non escluso dalla brevettazione ai sensi dell’art. 52.2. Il metodo che ha per oggetto la trasformazione degli elementi di controllo appartenenti ad un primo sistema negli elementi corrispondenti di un secondo sistema di elaborazione elettronica dei testi, in quanto produce il risultato di creare un legame per la comunicazione tra sistemi altrimenti incompatibili, non concerne soltanto il campo della programmazione, ma ha ad oggetto un problema tecnico ed è perciò un metodo brevettabile. (Ufficio europeo brevetti ‑ Commissione di ricorso 15 aprile 1993, Aida 1993, 124/2).

Gli elementi di controllo (ad esempio i segnali per il controllo della stampante) inclusi in un testo rappresentato in forma digitale caratterizzano il sistema di elaborazione elettronica dei dati in quanto ne determinano il funzionamento tecnico interno. Conseguentemente il metodo che ha per oggetto la trasformazione di tali elementi appartenenti ad un primo sistema negli elementi corrispondenti di un secondo sistema di elaborazione elettronica dei testi ha carattere tecnico, produce un effetto tecnico e può quindi essere brevettato, non ricadendo nella categoria degli schemi, regole e metodi per svolgere attività puramente intellettuali previsti dall’art. 52.2 lett. c) CBE (Ufficio europeo brevetti ‑ Commissione di ricorso 15 aprile 1993, Aida 1993, 124/1).

I personaggi di fantasia dotati di caratteristiche originali possono senz’altro ricomprendersi fra le opere dell’ingegno protette dalla legge 633/1941 (Pret. Milano, 28 settembre 1992, Aida 1992, 114/2).

La competenza territoriale funzionale a pronunciare ex art. 700 c.p.c. sulla domanda di inibitoria dell’utilizzazione di un personaggio (nella specie, il Gabibbo), per il quale è ipotizzabile la qualificazione come opera dell’ingegno, in uno spettacolo destinato ad essere ripetuto in più luoghi del territorio italiano spetta al giudice del luogo dove avviene l’ideazione e programmazione della denunciata illecita utilizzazione del personaggio, e quindi del luogo dove si trova la sede o al più dove si trovano gli uffici della società che ha curato la programmazione degli spettacoli (Pret. Milano, ordinanza 2 luglio 1991, Aida 1992, 52/1).

I programmi di elaboratore vanno considerati come opere dell’ingegno tutelabili ai sensi della legge 633/1941 (Pret. Catania, 12 febbraio 1991, Aida 1992, 34/1).

Il programma di elaboratore che derivi da un precedente software altrui può all’occorrenza costituire elaborazione creativa ex art. 4 l.a. dell’opera originaria, come tale suscettibile di tutela verso i terzi ma pur sempre senza pregiudizio dei diritti dell’autore del software base, ed in particolare dei suoi diritti esclusivi ad « utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato » e ad attuare « tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 » l.a. (Pret. Bari, ordinanza 11 febbraio 1991, Aida 1992, 33/6).

Presenta il requisito della creatività necessario per la protezione delle opere dell’ingegno il software che esprime in modo nuovo la soluzione di un problema pratico da risolvere attraverso il computer, sia pure realizzando funzioni applicative o utilità ormai comuni e non originali (Pret. Bari, ordinanza 11 febbraio 1991, Aida 1992, 33/5).

Il software presenta il requisito di protezione dell’opera dell’ingegno costituito dalla sua comunicabilità o intellegibilità, nonostante le istruzioni del programma siano indirizzate ad una macchina e per di più in un linguaggio artificiale, essendo comunque idonee a fungere da mezzo di comunicazione tra esperti che conoscano il linguaggio di programmazione (Pret. Bari, ordinanza 11 febbraio 1991, Aida 1992, 33/4).

Secondo un’interpretazione estensiva ed evolutiva, che tenga conto della novità del fenomeno del software rispetto alla legge emanata nel 1941 con riferimento a categorie di opere intellettuali all’epoca delimitate ed intenda come non tassativa l’elencazione dell’art. 2 l.a., i programmi di elaboratore rientrano tra le opere dell’ingegno di carattere creativo protette, e più precisamente tra le « opere scientifiche » ex art. 2 l.a. (Pret. Bari, ordinanza 11 febbraio 1991, Aida 1992, 33/3).

 

2.13.4 creazioni pubblicitarie: v. anche V.11.3

L’autore dello script non ha diritto di essere riconosciuto autore o coautore dello spot pubblicitario da esso ricavato, atteso che l’opera tutelata dalla l.a. è soltanto lo spot e quest’ultimo, formato da immagini, parole e suoni, è stato realizzato nella specie da altri soggetti (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 10 novembre 2014, Aida 2015, 1698/1).

Uno script contenente l’idea– guida della reclame comprensiva di tutti i suoi elementi caratteristici (destinatari del messaggio, modalità di presentazione del prodotto, ambientazione, voce narrante, svolgimento della storia e battuta finale) costituisce un contributo necessario e determinante per la realizzazione dello spot pubblicitario e costituisce titolo per l’attribuzione del diritto d’autore su quest’ultimo (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 marzo 2015, Aida 2015, 1705/3).

L’elenco delle opere protette ex art. 2 l.a. ha carattere esemplificativo e non tassativo: onde anche un post pubblicato all’interno di un blog o di una pagina internet può essere opera protetta e venir tutelato quando presenti i requisiti necessari secondo la l.a. (Trib. Bologna, 11 giugno 2015, Aida 2015, II.99/1).

La tutela d’autore alla rappresentazione di idee richiede un grado minimo di creatività e deve essere riconosciuta a un progetto pubblicitario basato sulla connessione tra la campagna di prevenzione di una malattia e la dieta mediterranea e caratterizzato dalla partecipazione di un marchio rinomato della moda (Trib. Roma, Sezione IP, 23 marzo 2011, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, CRD Italia s.r.l. c. Lega Italiana per la lotta contro i Tumori, Aida 2014, Repertorio I.2.13.4).

Nel caso delle opere pubblicitarie la divulgazione senza l’indicazione dei nomi degli autori rappresenta una consuetudine che trae origine dalle peculiarità di tali opere, connotate da tempi ridottissimi e dal fine di reclamizzare i prodotti (Trib. Milano, ordinanza 30 giugno 2013, Giud. Giani, Aida 2014, 1630/3).

Nei filmati pubblicitari l’indicazione del nome dell’autore non è d’uso e non è dunque dovuta in assenza di apposite disposizioni negoziali (Trib. Milano, ordinanza 9 agosto 2013, Pres. Gentile, Est. Zana, Aida 2014, 1634/3).

L’art. 20 l.a. non si applica nei filmati pubblicitari, che sono solitamente diffusi senza indicazione del nome degli autori (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/9).

Le creazioni pubblicitarie godono della tutela del diritto d’autore se posseggono i requisiti previsti dall’art. 1 l.a. e nello specifico se sono dotate dei requisiti di creatività, originalità e compiutezza espressiva (nella specie è stato ritenuta proteggibile la tag line «You are. We car» per pubblicizzare automobili) (Trib. Torino, Sezione IP, 11 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Ratti, Bertotti Andrea c. 515 Creative Shop s.n.c. di Zolino Maddalena & C., Fiat Group Automobiles s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.2.13.4).

Un cortometraggio di 21 minuti non è plagiato da uno spot televisivo di 30 secondi quando entrambe le opere abbiano in comune il medesimo spunto/schema narrativo ma lo esprimano con rappresentazioni sostanzialmente diverse, anche al di là della durata chiaramente diversa) (Trib. Torino, 24 aprile 2008, Aida 2010, 1326/2).

Costituisce riformulazione scherzosa del soggetto dello spot in chiave parodistica, se non elaborazione creativa autonoma ex art. 4 l.a., l’utilizzazione di brani di uno spot televisivo all’interno di Striscia la notizia, suddivisa in due distinte «puntate» ed inframmezzati da battute in chiave satirica dei conduttori (nella specie: Bonolis e Laurenti) tutte giocate sui chiari doppi sensi a contenuto sessuale già presenti nella creazione pubblicitaria ma accentuati e rimarcati in Striscia la notizia (Trib. Roma, Sezione IP, 29 settembre 2008, Aida 2010, 1341/2).

Le ideazioni pubblicitarie non sono protette dal diritto d’autore, a nulla rilevando l’eventuale loro deposito presso SIAE, poiché tale deposito non comporta alcuna valutazione della tutelabilità dell’opera da parte di SIAE, né l’art. 13 del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, poiché quest’ultimo codice ha creato un ordinamento autonomo rispetto a quello statale e poiché la protezione ivi accordata alle idee pubblicitarie ha presupposti, finalità e portata diversi da quelli della l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, 23 gennaio 2009, Aida 2010, 1351/1).

Uno slogan pubblicitario (nella specie: «evoluzione Volvo, evolvo anche io»), specie se banale e ripetitivo di idee e concetti appartenenti al patrimonio comune (nella specie l’accostamento tra una marca automobilistica e il verbo evolvere), non è protetto dal diritto d’autore (Trib. Bologna, Sezione IP, 23 gennaio 2009, Aida 2010, 1351/2).

La pubblicità che sia connotata dal carattere della creatività può essere tutelata come opera dell’ingegno (Trib. Catania, Sezione IP, ordinanza 22 febbraio 2007, G.D. La Mantia, Studio Grafico Colori e Fantasia ADV di Alfino Sergio c. Carmelo Antonio Brischetto, Salvatore Danilo Catania, Aida 2009, Repertorio I.2.13.4).

I promo sono messaggi promozionali di un palinsesto televisivo diretti a promuovere l’ascolto di film (e quindi la vendita degli spazi pubblicitari agli inserzionisti interessati), e possono essere protetti dal diritto d’autore come creazioni pubblicitarie quando ricorre il requisito indispensabile della creatività (che nella specie è stato negato perché i promo in questione si limitavano a presentare i film senza alcun intervento creativo, ed erano frutto di scelte vincolate dal rispetto del contenuto del prodotto commercializzato e dalla necessità di riprenderlo con poche sequenze significative di durata temporale limitata) (Trib. Roma, 12 ottobre 2005, Aida 2006, 1100/1).

Trattandosi di opera assimilabile a quelle cinematografiche i diritti patrimoniali relativi ad un promo spettano al suo produttore: ed i diritti dell’utilizzazione del promo per reclamizzare l’emittente televisiva rivengono comunque a questa emittente, quando questa ne sia produttore e l’abbia commissionato a terzi all’evidente fine di utilizzarlo nella pubblicità delle attività dell’emittente (Trib. Roma, 12 ottobre 2005, Aida 2006, 1100/2).

L’attività di pubblicità genericamente intesa, comportante una serie complessa di atti alcuni dei quali suscettibili di produrre opere dell’ingegno, deve essere distinta dalla produzione di un bozzetto pubblicitario, opera proteggibile ai sensi degli artt. 1 e 2 l.a. (Cass. Sez. civ. 11 novembre 2003 n. 16919, Aida 2005, 1017/1)

L’art. 2 l.a. protegge anche i bozzetti pubblicitari (Cass. Sez. I civile 7 marzo 2003 n. 3390, Aida 2004, 955/2).

La quantificazione equitativa del danno da violazione di diritti patrimoniali d’autore (nella specie: su bozzetto pubblicitario) può avvenire assumendo in particolare come parametro di riferimento quello del lucro realizzato dal contraffattore con l’operazione abusiva (Cass. Sez. I civile 7 marzo 2003 n. 3390, Aida 2004, 955/3).

La tutela dell’opera pubblicitaria può in concreto essere accordata solo quando la stessa sia dotata di creatività e di originalità (Trib. Genova, 27 marzo 2000, Giud. MARCHESIELLO, Winner International Communication s.r.l. c. Italiana Petroli s.p.a. , Aida 2000, Repertorio I 2.13.4).

L’opera pubblicitaria deve in linea di principio ritenersi tutelabile nel nostro ordinamento, anche se la sua realizzazione non sia completa, ma sia ancora in itinere (nella specie: predisposizione di bozze di futuri spot e cartelloni pubblicitari) (Trib. Genova, 27 marzo 2000, Giud. MARCHESIELLO, Winner International Communication s.r.l. c. Italiana Petroli s.p.a. , Aida 2000, Repertorio I 2.13.4).

Poiché la pubblicità ha in comune con le opere contemplate nell’art. 2 n. 4 l.a. il dato dell’applicazione ad un campo determinato (nella specie, quello dell’attività pubblicitaria), la sua tutelabilità come opera dell’ingegno dovrà essere valutata alla luce del criterio della scindibilità: con la conseguenza che l’opera non sarà tutelabile ove essa non possa sopravvivere  senza recare in sé la promozione pubblicitaria (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/4).

Ove connotata dal carattere della creatività, la pubblicità rientra direttamente nella previsione dell’art. 1 l.a., non essendo sussumibile nell’elencazione esemplificativa del successivo art.2 (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, 702/3).

La circostanza che la rappresentazione grafica per la quale è invocata la tutela d’autore sia stata realizzata in adempimento di un contratto qualificato come di agenzia pubblicitaria, anziché come di creazione di opere pubblicitarie, non è di ostacolo alla qualificazione di tale rappresentazione grafica come opera dell’ingegno (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/2).

Nella trovata pubblicitaria occorre distinguere l’idea in sé, non proteggibile sul piano del diritto d’autore, e la sua espressione esteriore, ovverosia l’opera costituente la rappresentazione dei contenuti dell’idea pubblicitaria, astrattamente tutelabile sul piano del diritto d’autore (Trib. Padova, ordinanza 20 aprile 1996, G.D. SANTINELLO, Eraclit Venier s.p.a. c. Celemit s.r.l. , Aida 1996, Repertorio I 2.13.4).

Il bozzetto predisposto da un pittore per un poster pubblicitario di un film e raffigurante immagini tratte da questo e relative al suo protagonista può essere tutelato come opera della pittura e dell’arte del disegno ex art. 2 n. 4 l.a.: quando sia sufficientemente creativo per la scelta dell’immagine ridisegnata, dei colori, della tecnica di pittura, dei contrasti (Trib. Roma, 28 marzo 1995, Aida 1996, 390/1).

L’idea pubblicitaria non è di per sé proteggibile sotto il profilo del diritto d’autore (Trib. Milano, 5 maggio 1994, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Fuentes c. Mio Dino s. r. I., Editoriale Domus, Aida 1995, Repertorio I 2.13.4).

L’idea pubblicitaria non è di per sé proteggibile sotto il profilo del diritto d’autore, ed in particolare nemmeno sotto quello del diritto morale d’autore (Trib. Milano, 5 maggio 1994, 275/1).

Anche se si ammettesse che l’idea pubblicitaria possa essere ricompresa nella elencazione delle opere protette tutelate ex artt. 2575 c.c. ed 1 l.a., dovrebbe in ogni caso essere valutato con particolare attenzione il carattere creativo dell’idea pubblicitaria, che non può essere semplicemente enunciata, ma deve essere espressa in modo tale da costituire una creazione originale dello spirito umano in grado di dare quell’apporto culturale che accomuna le opere dell’ingegno tutelate dalla legge sul diritto d’autore (Trib. Torino, 18 aprile 1994, 275/2).

 

2.13.5 opere televisive

Le riprese filmiche di eventi sportivi (nella specie: partite di calcio) possono costituire opere creative, perché vengono confezionate mediante la scelta delle inquadrature, la selezione di una o altre immagini e di uno od altro momento saliente, e più in generale il ricorso a particolari modalità tecniche e ad apporti creativi adottati per riprendere l’evento (Trib. Roma, 5 giugno 2013, G.D. Catallozzi, Aida 2014, 1627/1).

In difetto di una disciplina specifica la normativa di riferimento per le opere audiovisive deve essere individuata per analogia negli artt. 44ss. l.a. relativi alle opere cinematografiche (Trib. Roma, Sezione IP, 24 novembre 2008, Aida 2010, 1345/1).

La disciplina delle opere audiovisive (nella specie: trasmissioni televisive poi riprodotte su DVD) deve essere individuata per analogia negli artt. 44 ss. l.a dettati con espresso riferimento alle opere cinematografiche (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/1).

Gli autori ed interpreti di un’opera audiovisiva non possono attribuire ad un loro avente causa contrattuale diritti patrimoniali che appartengono invece al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, 1348/2).

Un DVD contenente un’antologia di trasmissioni televisive non costituisce una elaborazione o trasformazione delle corrispondenti opere audiovisive che spetta in esclusiva agli autori ex art. 46 comma 2 l.a., ma soltanto una delle modalità di esercizio del diritto di riproduzione riconosciuto al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/3).

Per essere protetto dal diritto d’autore il format deve quantomeno individuare titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi dello spettacolo da creare. Non è pertanto tutelabile come opera dell’ingegno un format che descriva uno spettacolo televisivo come un programma in cui il presentatore è chiamato a dialogare col pubblico su tematiche e con sviluppi che non sono predeterminati dall’autore del format ma sono rilasciati all’improvvisazione del presentatore e del suo pubblico (Cass. Sez. I civile 17 febbraio 2010 n. 3817, Pres. Proto, Est. Forte, Massimiliano Marcellini, Mariangela Marcellini, Maria Grazia Becattini c. Home Shopping Europe Broadcasting s.p.a., Aida 2010, Repertorio I.2.13.5).

Per poter essere qualificato come opera dell’ingegno un format relativo ad un gioco televisivo deve necessariamente contenere, oltre all’idea originale, anche una rappresentazione con dettagliata successione dei comportamenti predeterminati di tutti i soggetti dello svolgimento previsto del gioco: ed al contrario non è tutelabile come opera dell’ingegno una mera traccia contenuta in una descrizione assolutamente sommaria del programma senza alcuno sviluppo originale e senza previsione concreta dello svolgimento, che rimesso all’estro del conduttore ed alle improvvisazioni e spontaneità dei partecipanti (Trib. Roma, Sezione IP, 9 novembre 2007, Pres. Marvasi, Est. Meloni, Stefania Rossella Grassi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Antonio Ricci, Teodoro Mammucari, Alessandro Meazza, Paolino T. Orsini, Lorenzo Beccati, Aida 2009, Repertorio I.2.13.5).

Non ha i necessari caratteri della creatività e dalla novità un format di un gioco televisivo che è incentrato su temi ormai noti e sfruttati (nella specie: il gioco consisteva nell’indovinare l’identità di un personaggio famoso nascosto tra il pubblico), mentre per le modalità di attuazione riprende soluzioni ormai adottate da numerosi altri show simili (Trib. Roma, Sezione IP, 9 novembre 2007, Pres. Marvasi, Est. Meloni, Stefania Rossella Grassi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Antonio Ricci, Teodoro Mammucari, Alessandro Meazza, Paolino T. Orsini, Lorenzo Beccati, Aida 2009, Repertorio I.2.13.5).

Il format di un programma televisivo costituisce elemento embrionale di un’opera che è priva di un’espressione formale che consenta di apprezzarne il contenuto creativo, richiede un ulteriore processo di elaborazione e di integrazione con altri contributi creativi per raggiungere individualità e compiutezza della presentazione, e dunque non può essere protetto come opera dell’ingegno (Trib. Roma, Sezione IP, 23 maggio 2008, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Corrado Maria Daclon c. Gianluca Paladini, Aida 2009, Repertorio I.2.13.5).

Non è proteggibile come opera dell’ingegno il format costituito da uno schema di gioco televisivo che non sia dotato di un’espressione compiuta, organica e definitiva dell’attività creativa (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2008, Pres. Monsurrò, Est. Cruciani, Cristiano Ronco c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.2.13.5).

Non è proteggibile un gioco televisivo costituito da una mera ripetizione dello schema dei cruciverba, che il pubblico a casa realizza rispondendo mediante telefonate alle conduttrici del programma (Trib. Roma, Sezione IP, 13 gennaio 2009, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Pietro Bovesecchi c. Publistar 2002 s.r.l., Franco Lattanzi, Aida 2009, Repertorio I.2.13.5).

Per essere tutelabile come opera dell’ingegno il format televisivo deve concretizzarsi nell’illustrazione della struttura narrativa, con l’articolazione delle varie scene, dell’apparato scenico e dei personaggi fissi, ma anche di altri elementi di rilievo (le dinamiche di svolgimento, il ruolo di ciascun protagonista, il carattere, il contenuto e la durata di ogni suo intervento), così da ridurre al minimo il grado di improvvisazione: e per conseguenza non è proteggibile un format in cui sono possibili diverse scelte di ambientazione (discoteca o set televisivo) che influenzano gli sviluppi dello spettacolo, ed il nucleo essenziale consiste in uno schema di gioco piuttosto comune destinato ad essere riempito da contenuti legati alle improvvisazioni ed alla spontaneità del conduttore e dei partecipanti (Trib. Roma, 31 maggio 2007, Aida 2008, 1221/1).

La trasmissione di un evento sportivo calcistico può in astratto costituire opera dell’ingegno creativa: e spetta ai giudici di merito verificare se lo sia nell’ipotesi correlata (Cass. 10 ottobre 2006 n. 33945, Aida 2007, 1139/2).

Non è proteggibile dal diritto d’autore un format televisivo sul gioco del calcio che sia carente di compiutezza espressiva e creatività, in quanto costituito soltanto da un’idea: e così precisamente da uno schema di programma che si limita ad indicare l’oggetto, gli interpreti e l’obiettivo da realizzare, senza nulla precisare in ordine ai criteri di selezione (della giuria e degli atleti), all’oggetto ed alle modalità dell’intervista dei prescelti, all’eventuale replay o moviola delle azioni più votate. (Trib. Milano, Sezione IP, 15 novembre 2006, Pres. Migliaccio, Est. Bonaretti, Media Projects s.r.l. c. Telepiù s.p.a., Europa TV s.p.a., Sky Italia s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.2.13.5).

Il tribunale penale chiamato a pronunciare in un giudizio cautelare di rinvio dalla Corte di cassazione deve applicare il principio di diritto che essa ha enunciato, e secondo cui la ripresa delle partite calcistiche non è necessariamente esclusa dalla categoria delle opere dell’ingegno protette ma può al contrario costituire astrattamente una elaborazione creativa tutelata dal diritto d’autore, senza necessità di verificare se nel caso concreto essa abbia il necessario carattere creativo (Trib. Milano, ordinanza 20 febbraio 2007, Aida 2007, 1183/1).

Lo schema di programma televisivo costituito da un gioco, espresso da una sommaria descrizione in forma letteraria del contenuto del possibile programma, che tuttavia lascia aperta una molteplice possibilità di alternative nello svolgimento del gioco e non contiene una indicazione compiuta dei criteri di selezione dei giocatori/concorrenti, non è tutelabile come opera dell’ingegno in quanto costituisce uno schema ideativo o una idea elaborata priva di una adeguata esteriorizzazione ed oggettivazione concreta (Trib. Roma, ordinanza 5 maggio 2005, Aida 2006, 1089/1).

Il videoclip musicale è un’opera dell’ingegno tutelabile dal diritto d’autore che per la commistione di elementi sonori e visivi incorporati in un supporto meccanico partecipa di caratteristiche proprie dell’opera musicale e dell’opera cinematografica (Trib. Verona, ordinanza 2 agosto 2000, Aida 2000, 736/2).

Non può essere protetto dal diritto d’autore come opera dell’ingegno e nemmeno dall’art. 2598 n.3 c.c. uno schema di programma televisivo che necessiti di ulteriori processi di elaborazione e di integrazione con altri contributi integrativi per raggiungere individualità e compiutezza di rappresentazione, e che non presenti inoltre carattere di novità oggettiva (nella specie si trattava di uno schema predisposto secondo gli usuali modelli tipici delle competizioni canore, caratterizzati dalla presentazione di un certo numero di canzoni, dalla loro selezione e dalla scelta finale di tre di esse e tra di esse della migliore, intervallando la presentazione conforme di intrattenimento spettacolare (Trib. Roma, 27 gennaio 2000, Aida 2000, 714/1).

 

2.13.6 altre

La direttiva 96/9 relativa alle banche dati non è applicabile ad una banca dati che rientri nella definizione di banca dati espressa dall’art. 1.2 della direttiva 96/9, ma non sia tutelabile da questa direttiva come oggetto di diritto d’autore o del diritto sui generis (Corte giustizia UE, 15 gennaio 2015, in causa C-30/14, Aida 2015, 1645/1).

Il restyling di un marchio già nella titolarità del committenti non da vita ad un’opera dell’ingegno, quando consista nella semplice adozione di un carattere grafico diffuso e comune, e sia quindi sprovvisto di un sia pur minimo grado di creatività (Trib. Bologna, Sezione IP, 24 giugno 2014, Aida 2015, 1686/3).

Va riconosciuta la tutela d’autore a una tesi di laurea che contenga un’esposizione personale di concetti scientifici noti, con elaborazione di una nuova terminologia (nella specie, un acronimo) per individuare un certo fenomeno (Trib. Firenze, Sezione IP, 23 luglio 2014, Aida 2015, 1690/1).

Costituisce violazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore su una tesi di laurea la pubblicazione di una sua parte sostanziale, con modifiche marginali, senza il consenso dell’autore della tesi e sotto il nome di altro soggetto (nella specie, il cultore della materia che aveva seguito l’elaborazione della tesi) (Trib. Firenze, Sezione IP, 23 luglio 2014, Aida 2015, 1690/2).

Un marchio di impresa può essere protetto come opera dell’ingegno. I relativi diritti d’autore appartengono al committente in via derivata, quando il marchio è realizzato su commissione. Ove il committente non abbia pagato il corrispettivo all’autore incaricato, questi può chiedere la risoluzione del contratto di commissione d’opera, ma questa non può essere pronunciata in assenza della relativa domanda giudiziale: e per corollario l’autore del marchio commissionato non può esercitare un’azione per violazione dei suoi diritti d’autore contro il cessionario dell’azienda del committente che non ha pagato, ma se del caso può esercitare un’azione di indebito arricchimento (Trib. Milano, 20 giugno 2011, Aida 2015, II.25/1).

Per valutare se un restauro sia protetto come opera dell’ingegno occorre verificare non le tecniche utilizzate dal restauratore ma se il suo risultato abbia carattere creativo (App. Roma Sezione IP, 5 giugno 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1626/1).

Esclusa in concreto la tutela d’autore di un restauro, il professionista che l’ha svolto non vanta né il diritto morale d’autore all’indicazione della sua paternità del restauro né altro diritto della personalità a questa indicazione (App. Roma Sezione IP, 5 giugno 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi,  Aida 2014, 1626/2).

Quando riguardi la rappresentazione televisiva della vicenda destinata a svilupparsi in serie più o meno definita di episodi con un contenuto narrativo da elaborare via facendo, la protezione del relativo format postula l’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione: mentre non è possibile proteggere il format come opera dell’ingegno quando tali elementi facciano difetto o non siano elaborati in modo sufficientemente chiaro e definito (Cass. Sez. I civile 13 ottobre 2011 n. 21172, Aida 2013, 1523/1).

Uno schema di programma di talent show è qualificabile come format protetto dal diritto d’autore quando presenta elementi sufficienti di originalità; sia preciso nell’indicazione di temi, ambientazioni, struttura narrativa, nell’indicazione di contesti, contenuti e personaggi, fornendo così elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito la natura e lo svolgimento degli eventi nelle sue fasi sequenziali (Trib. Roma, 4 novembre 2010, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Q.R. c. R. Tv., F.P.G., De F, Aida 2012, Repertorio I.2.13.6).

Non è protetto dal diritto d’autore il format di un gioco televisivo che si limiti ad enunciare l’idea intorno alla quale dovrebbe ruotare il programma senza chiarire, nemmeno con approssimazione, la completa articolazione dello spettacolo, i tempi e i modi della conduzione, il numero degli ospiti per ogni puntata, quando debbano aver luogo le votazioni, se e in che misura siano riservati spazi a temi di intrattenimento diversi (Trib. Roma, Sezione IP, 27 dicembre 2010, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Francesco Straticò c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Alfredo Francavilla, Massimo Pasquali, Aida 2012, Repertorio I.2.13.6).

L’autore del format non ha interesse ad agire nel giudizio tra l’emittente televisiva sua avente causa ed un terzo che lamenti la violazione di propri diritti d’autore qualora l’emittente non contesti la derivazione del programma televisivo oggetto di contestazione dall’opera del suo dante causa e la violazione dei diritti del terzo risulti insussistente (Trib. Roma, Sezione IP, 27 dicembre 2010, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Francesco Straticò c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Alfredo Francavilla, Massimo Pasquali, Aida 2012, Repertorio I.2.13.6).

E’ proteggibile come opera dell’ingegno un format in cui il soggetto di un programma televisivo è esposto in termini formali sufficientemente specifici, con indicazioni immediatamente traducibili in pratica, senza bisogno di ulteriori integrazioni creative di livello generale, ma solo di quelle integrazioni necessarie alla realizzazione concreta del programma (Trib. Roma, Sezione IP, 7 febbraio 2011, Pres. Marvasi,  Est. Izzo, RTI Reti Televisive Italiane c. R. Prod, Aida 2012, Repertorio I.2.13.6)

Il format è il canovaccio di uno spettacolo nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e tematiche (in cui di volta in volta si inseriscono improvvisazioni integrate dalle prestazioni dei partecipanti allo spettacolo) costituito normalmente da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi. Alcuni di questi elementi costitutivi sono sovente già noti, o comunque privi (isolatamente presi) del carattere della creatività, o consistono in semplici idee. Ciò che determina il carattere creativo del format è dunque la presenza di alcuni elementi del tutto originali, ovvero la particolare nuova combinazione degli stessi per cui il format presenti caratteri di novità ed originalità che possano far ritenere un’opera frutto di creazione autonoma. E per conseguenza la riproduzione di particolari del format non significativi o già noti o che integrano semplici idee rappresentate diversamente non può comportare una contraffazione dell’intero format (Cass. Sez. I civile 16 giugno 2011 n. 13249, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, M.M.A.B. c. BE.GI, Z.L., R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., V.J., Grundy Production Italy, B.O., P.G., Reti Televisive Italiane s.p.a., M.M.B.A., Z.L., BE.GI., Grundy Production Italy, V.J., B.O., P.G., Aida 2012, Repertorio I.2.13.6).

Per essere qualificato come opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore un format deve avere una struttura programmatica dotata di un grado almeno minimo di lavorazione creativa: e quando il format riguardi la rappresentazione televisiva (nella specie: relativo alla serie Distretto di Polizia) di una vicenda destinata a svilupparsi in un certo numero di episodi con un contenuto narrativo da elaborare via facendo, ciò postula l’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione (Cass. Sez. I civile 13 ottobre 2011 n. 21172, Pres. Luccioli, Est. Rordorf, Claudio Bonivento c. Pietro Valsecchi, RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Nova Films s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.2.13.6).

La protezione del format dell’opera dell’ingegno televisiva presuppone una struttura esplicativa del programma (Cass. Sez. I civile 17 febbraio 2010 n. 3817, Aida 2011, 1391/2).

Il disegno della testata di una rivista (nella specie, Bridge d’Italia) può beneficiare della tutela del diritto d’autore in presenza di una particolare caratterizzazione grafica delle lettere e dei disegni che la accompagnano (nella specie, dei semi delle carte) (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 3 maggio 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Franco Fraschini c. Federazione Italia Gioco Bridge, Aida 2011,Repertorio I.2.13.6).

Non è tutelabile in via cautelare, per assenza di periculum in mora, un preteso diritto di un organizzatore di manifestazione sportiva nei confronti di una organizzazione terza, che ha rinunciato ad organizzare la manifestazione pretesamente lesiva dei diritti azionati (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 2 settembre 2010, Aida 2011, 1437/1).

Un «evento» (nella specie, la notte degli Oscar) realizzato in base ad un copione ed una sceneggiatura che prevede l’alternarsi di rappresentazioni parlate e musicali costituisce uno spettacolo protetto dal diritto di autore, la cui titolarità spetta in via originaria all’organizzatore (App. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2010, Aida 2011, 1444/2).

Le banche dati Cerca Cap e rispettivamente Cap Professional di Poste Italiane non sono dotate della necessaria creatività né per la scelta dei dati né per la loro disposizione, e non sono dunque protette dal diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 5 giugno 2008, Aida 2010, 1330/1).

Una lista di clienti non rappresenta opera dell’ingegno, poiché non riveste la caratterizzazione soggettiva tipica del diritto d’autore, nel senso della sua creatività e della novità soggettiva dell’idea da cui la sua elaborazione è scaturita (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2008 n. 16744, Pres. Adamo, Est. Cultrera, Italstudio s.p.a. c. P.R. s.p.a., A.B. s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.2.13.6).

I videogiochi non costituiscono semplici programmi per elaboratore, ma opere complesse e multimediali tutelate anche penalmente in base all’art. 171ter lett. d) l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/1).

Il progetto esecutivo di una mostra (nella specie costituito da una relazione sulle finalità, sul programma, sulla promozione, sul piano finanziario dell’evento), che presenti una certa quale originalità e novità nell’organizzazione intellettuale del lavoro e soprattutto un’individualità espositiva nell’elaborazione dell’opera è caratterizzato dal sia pur minimo gradiente di creatività necessario ad essere protetto come opera dell’ingegno (Trib. Roma, 4 aprile 2006, Pres.  De Simone, Est.  Muscolo, Eraldo Roberti c. Amministrazione Provinciale di Roma, Franco Mattina, Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

Costituisce banca di dati protetta ai sensi della l.a. una raccolta di 326 schede di razze canine, in quanto contenente numerosi dati (foto, nome, informazioni relative a nazionalità ed origine della razza, descrizione fisica, descrizione del “carattere”, indicazioni su utilizzo, alimentazione, gruppo Enci), ed in quanto organizzata sistematicamente (sia perché avente un oggetto omogeneo, sia perché consultabile accedendo ad un sito, ovvero seguendo vari criteri di ricerca) (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Imp. M.G., Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

Per accordare tutela ad una banca di dati è sufficiente che i dati inseriti siano corretti, non essendo invece necessario che essi presentino particolare originalità o pregio scientifico (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Imp. M.G., Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

La semplice copiatura non autorizzata di pagine HTML di un sito non integra il reato di cui all’art. 615ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), poiché il sito oggetto di estrazione non era protetto da alcun sistema di sicurezza né si è verificata alcuna intrusione nel sistema del sito (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Imp. M.G., Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

La semplice copiatura non autorizzata di pagine HTML di un sito non integra il reato di cui all’art. 640 ter c.p. (frode informatica), quando da una parte non vi è stata alcuna alterazione del sistema informatico del sito né alcun intervento su dati inseriti in quel sistema, e dall’altra parte l’operazione di copiatura di per sé non ha determinato causalmente alcun profitto per il soggetto agente né alcun danno per la parte offesa, essendo il profitto ed il danno collegati invece all’ulteriore condotta della pubblicazione (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Imp. M.G., Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

La realizzazione concreta di un parco ludico-educativo che si differenzia adeguatamente rispetto alla forma espressiva di altro parco analogo proposta da altro autore non costituisce violazione degli eventuali diritti d’autore di quest’ultimo (Trib. Milano, ordinanza 27 marzo 2007, G.I. De Sapia, Kidzania S.A. de C.V. c. Luca Bastagli Ferrari, Keo s.r.l., Keo Lab s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

Il sito web può rientrare tra le opere protette dal diritto d’autore (Trib. Firenze, 14 maggio 2007, Pres. Est. Pezzuti, Lucio Vannucchi c. Riccardo Mazzoni, Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

Ricorre il carattere creativo di un’opera quando essa è caratterizzata da un’elaborazione originale e da un apporto creativo riconoscibile, individuabile nella forma dell’esposizione, nella classificazione analitica del materiale documentale esaminato e nella organizzazione della struttura complessiva dell’opera: ed esprime così un’organizzazione intellettuale del lavoro, una distribuzione ed un coordinamento espositivo dei dati esaminati tali da riconoscervi l’impronta di un’elaborazione personale delle informazione storiche, archeologiche, sociologiche e toponomastiche riportate dall’opera (Trib. Roma, ordinanza 26 luglio 2007, Aida 2008, 1229/1).

I videogiochi non sono riconducibili né alla categoria dei programmi per elaboratore né a quella dei supporti contenenti “sequenze d’immagini in movimento”,  ma piuttosto a quella delle opere complesse e multimediali (Cass. 3 settembre 2007 n. 33768, Pres. Vitalone, Est., Marini, P.M. Meloni, Procuratore generale App. Trento-Bolzano c. Dalvit, Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

La Play Station 2 ha carattere essenziale di apparato destinato all’impiego di videogiochi e questa caratteristica ne contraddistingue la natura e l’immagine presentata al pubblico (Cass. 3 settembre 2007 n. 33768, Pres. Vitalone, Est., Marini, P.M. Meloni, Procuratore generale App. Trento-Bolzano c. Dalvit, Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

Le violazioni o elusioni di misure tecnologiche di protezione sono sanzionate in via generale dall’art. 171 ter lett. f bis) l.a., mentre il co. 1 dell’art. 171 bis l.a. è una norma specifica di tutela dei programmi per elaboratore (Cass. 3 settembre 2007 n. 33768, Pres. Vitalone, Est., Marini, P.M. Meloni, Procuratore generale App. Trento-Bolzano c. Dalvit, Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2008, Repertorio I.2.13.6).

Le carte geografiche rientrano fra le opere dell’ingegno appartenenti alla categoria delle arti figurative tutte le volte in cui presentino caratteri di creatività ed originalità, riconoscibile in presenza di una originale elaborazione degli elementi presenti sul territorio, e di peculiari indicazioni (Trib. Catania, 1 ottobre 2007, Aida 2008, 1232/1).

Il carattere parziale della riproduzione di una carta geografica non fa venir meno la contraffazione (Trib. Catania, 1 ottobre 2007, Aida 2008, 1232/2).

Il carattere contraffattorio dell’utilizzazione di una carta geografica non viene meno quando la riproduzione sia fatta da parte del concessionario di un pubblico servizio stradale per illustrare una tratta autostradale (Trib. Catania, 1 ottobre 2007, Aida 2008, 1232/3).

Pur non potendosi ritenere opere dell’ingegno nel senso tradizionale e creativo previsto dalla legge sul diritto d’autore, le prestazioni di un conduttore sportivo che hanno acquisito una singolare suscettibilità distintiva presso la tifoseria di una particolare squadra di calcio devono essere considerate come attività dell’ingegno assimilabili alle opere dell’ingegno ex art. 4 l.a. per il connotato creativo della prestazione documentato dal successo che essa ha ottenuto (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1233/1).

Dato il carattere esemplificativo delle opere proteggibili non può escludersi aprioristicamente la tutelabilità (in concreto tuttavia negata) di una grafica di natura tecnica (nella specie relativa ad una mappa cittadina, con relativo stradario), purché qualificata da un valore creativo aggiunto che si manifesti in un’originale scelta sistematico-organizzativa (App. Torino, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1156/2).

I circuiti stampati, comprendenti diversi componenti elettronici e le loro connessioni, non sono come tali proteggibili né in base alla legge sul diritto d’autore (ove non sia riprodotto anche il software presente su di essi) né in base alla legge n. 70/89 sulle topografie dei semiconduttori (Trib.Milano, 1 agosto 2006, G.U. Marangoni, Angelo Arena c. Sure s.r.l., Electro System s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.2.13.6).

L’imitazione pedissequa di un circuito stampato per videogiochi non costituisce atto di concorrenza sleale per imitazione servile essendo del tutto assente ogni caratteristica esteriore di tali prodotti, al di fuori delle forme strettamente funzionali e tecniche, cui possa attribuirsi una funzione individualizzante (Trib.Milano, 1 agosto 2006, G.U. Marangoni, Angelo Arena c. Sure s.r.l., Electro System s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.2.13.6).

Non sono protette dal diritto d’autore animazioni (nella specie relative a parti del motore e dell’auto) che risultano fortemente condizionate dalla necessità di rappresentare parti meccaniche in movimento e sono prive di scelte grafiche e visive di rilievo tale da consentire di individuare uno specifico e se pur minimo apporto del creatore delle medesime che valga ad evidenziarne un apprezzabile connotato di originalità rappresentativa e di personalità del tratto (Trib. Milano, 2 agosto 2006, Aida 2007, 1172/2).

Deve essere affermata in generale la tutelabilità come opera dell’ingegno dei format televisivi, costituenti lo schema di base di un programma televisivo anche suddiviso in più puntate, purché contenenti un nucleo creativo originale dotato di novità (Trib. Roma, sezione IP, 31 maggio 2007, Aida 2007, 1186/1).

L’avente diritto allo sfruttamento economico di un’edizione critica di opera drammatico musicale caduta in pubblico dominio (nella specie: l’Italiana in Algeri di Rossini) ha diritto a che nel registro pubblico generale ex art. 103 l.a. sia registrata l’edizione critica dell’intera opera curata da autore italiano, la traduzione in lingua inglese della parte letteraria della medesima opera effettuata da autore britannico, e la riduzione della parte musicale per canto e pianoforte curata da autore italiano (Trib. Roma, 29 luglio 2003, Aida 2005, 1027/1).

Una guida che indichi e descriva un itinerario turistico escursionistico nuovo con una cartina topografica, una descrizione in parole ed alcune fotografie costituisce opera composita, espressione del genere letterario, artistico e fotografico, ed astrattamente proteggibile dal diritto d’autore contro le contraffazioni (Trib. Cagliari, 28 novembre 2003, Aida 2005, 1029/2).

L’utilizzazione del nome di un percorso escursionistico in una guida turistica che lo descrive non costituisce violazione del diritto d’autore dell’ideatore del percorso turistico e del suo nome, quando questo sia ormai acquisito al patrimonio comune degli escursionisti locali: tanto più quando la sua utilizzazione avvenga in modo conforme alla prassi esistente nell’editoria di montagna (Trib. Cagliari, 28 novembre 2003, Aida 2005, 1029/3).

L’espressione «non ci posso credere» (nella specie usata frequentemente da uno degli artisti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) è di uso comune, normalmente rappresentativa di un sentimento di stupore, assolutamente elementare e priva di oggettiva creatività, e pertanto non gode di autonoma protezione ad opera del diritto d’autore (App. Milano, 22 settembre 2004, Aida 2005, 1047/1).

Il titolo di un’opera può ricevere protezione sia dalla legge sul diritto d’autore come opera dell’ingegno sia dalla legge marchi come prodotto di un’organizzazione imprenditoriale (Trib. Roma, ordinanza 28 novembre 2004, G.D. Iofrida, Maggioli s.p.a. c. Geva s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.2.13.6).

Il titolo di un libro non può costituire in sé un’opera dell’ingegno (Trib. Milano, Sezione IP, 10 marzo 2005, Aida 2005, 1061/2).

Lo schema di dettaglio di un gioco da tavola, completo di un regolamento e di un prototipo cartaceo per la sua attuazione pratica, costituisce un progetto di opera futura ed è qualificabile come opera tutelata dal diritto d’autore (Trib. Milano, 17 giugno 2005, Pres. Migliaccio, Est. Rosa, Mattia Consonni, Sara Colombo, Simon Pietro Fumagalli, Francesca Maspero c. Giochi Preziosi s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.2.13.6).

Le carte geografiche sono opere delle arti figurative protette ex art. 2 n. 4 l.a. (Trib. Milano, 17 febbraio 2004, G.U. Migliaccio, Touring Editore s.r.l. c. OPS Organizzazione Promozione Spazi s.r.l., Aida 2004, , Repertorio I.2.13.6).

Le carte geografiche sono protette dal diritto d’autore quando costituiscono il risultato di una scelta rappresentativa e personale e discrezionale: ad esempio per la selezione delle località evidenziate, per l’evidenziazione di alcuni percorsi, per la raffigurazione grafica e coloristica complessiva (Trib. Milano, 17 febbraio 2004, G.U. Migliaccio, Touring Editore s.r.l. c. OPS Organizzazione Promozione Spazi s.r.l., Aida 2004, , Repertorio I.2.13.6).

Quando il filologo si limiti ad aggiungere un numero limitato di opzioni individuali rispetto alla tradizione filologica precedente l’edizione critica di un’opera letteraria non merita la tutela a mezzo del diritto d’autore (Trib. Milano, 19 novembre 2001, Aida 2003, 902/1).

Una dispensa universitaria è tutelata dal diritto d’autore anche quando non ha formato oggetto di pubblicazione e distribuzione nelle consuete forme editoriali proprie dei libri (Trib. Bari, 19 settembre 2001, Aida 2002, 857/2).

Il codice a barre non è tutelato né come opera dell’ingegno né come segno distintivo; è disciplinato da un regolamento contrattuale che si fonda sulla spontanea adesione di chi richiede il codice allo statuto del sistema; questo statuto prevede che il codice a barre di una rivista viene mantenuto anche se la testata cambia editore; comporta che quando cessa di editare una rivista l’editore è obbligato a non utilizzare il suo codice a barre per altro periodico; e l’inadempimento di quest’obbligazione contrattuale costituisce atto contrario ai principi della correttezza professionale e dunque concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti dell’editore che continui la pubblicazione del periodico con la testata da lui dismessa (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/8).

Sono tutelabili in Italia ex artt. 1–2 l.a. un personaggio di fantasia ed una tabella di valutazione di giochi elettronici recensiti da un giornale che si differenzi dalle analoghe schede riassuntive di altre riviste per l’originalità della rappresentazione dei risultati (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2002, 848/3).

Una tabella contenente i dati delle quotazioni di borse e valute internazionali possiede l’originalità sufficiente per essere qualificata come opera dell’ingegno. (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/4).

Nelle opere di compilazione il carattere creativo non può che concernere i criteri di selezione, coordinamento e sistemazione dei dati elaborati (e, peraltro, nella relativa forma espressiva e non nella loro astratta idealità), giacché in tali opere i dati elaborati, per definizione altrui o comunque preesistenti, sono necessariamente privi di originalità (Trib. Milano, ordinanza 10 dicembre 1996, Aida 1997, 483/4).

Le opere di compilazione ed a contenuto prevalentemente informativo possono ricevere protezione sul piano del diritto d’autore: ove ben inteso esprimano quel minimo livello di creatività necessario a farle assurgere a dignità di opere dell’ingegno (Trib. Milano, ordinanza 10 dicembre 1996, Aida 1997, 483/3).

L’editore di un’agenda elaborata (che nella specie contiene, oltre al datario, raccolte di ricette, aneddoti e consigli di vario genere) può realizzarne una nuova edizione, limitandosi a modificare la veste tipografica ed il datario (Trib. Casale Monferrata, ordinanza 11 novembre 1996, Aida 1997, 478/3).

Può essere protetta dal diritto d’autore un’opera che possiede il requisito del carattere creativo, sia sotto il profilo della creatività intesa come espressione del lavoro intellettuale e cioè frutto dell’ingegno umano sia sotto il profilo dell’originalità e cioè della ricerca di qualcosa di nuovo, non ancora inventato e quindi non frutto di imitazione (nella specie è stata ritenuta tutelabile l’agenda di suor Germana, che oltre al datario comprende ricette culinarie, raccolte di aneddoti, di pensieri, di guide alla riflessione, consigli per l’educazione dei figli, per il giardino, per la bellezza, e così via) (Trib. Casale Monferrato, ordinanza 11 novembre 1996, Aida 1997, 478/1).

I diritti patrimoniali d’autore relativi ad un carteggio (nella specie: di Antonio Gramsci) non sono connessi alla proprietà dei relativi manoscritti (Trib. Palermo, ordinanza 23 aprile 1996, Aida 1996, 426/1).

Per la ricorrenza del plagio non è sufficiente che tra due opere [nella specie: un soggetto televisivo (cd format) ed uno sceneggiato televisivo] ricorrano similitudini in relazione ai rispettivi motivi ispiratori, ma è altresì necessario che a tali similitudini si accompagnino quelle delle modalità realizzative dei motivi ora detti, e quindi quelle dei rispettivi intrecci narrativi concreti e delle rispettive forme esterne di rappresentazione (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1997, 455/1).

La tesi di laurea è opera esteriorizzata con il deposito dì una sua copia presso la segreteria dell’Università; non costituisce atto della pubblica amministrazione ex art. 5 l.a.; e costituisce risultato precipuo dell’attività creativa del laureando, nonostante il professore relatore eserciti un controllo, una sorveglianza ed una ingerenza talvolta anche pregnanti sullo svolgimento della tesi, onde non rìcorrono i presupposti per applicare ad essa gli artt. 10, 26 e 7 l.a. (App. Perugia, 22 febbraio 1995, Aida 1996, 385/1).

La parodia non costituisce elaborazione creativa dell’opera parodiata ma opera originale il cui sfruttamento non richiede il consenso del titolare del diritto di utilizzazione economica relativo all’opera parodiata: sia per il rapporto di radicale antinomia ideologica che lega l’opera parodiata all’opera parodisfica, sia comunque per la tutela costituzionalmente garantita dalla libertà di manifestazione del pensiero e da quella dì creazione artistica ex artt. 21 e 33 cost. (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1996, 420/4).

Già per il solo tipico capovolgimento del significato intellettuale dell’opera parodiata la parodia esprime un contributo di creatività sufficiente a giustificare l’operatività della tutela del diritto d’autore (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1996, 420/3).

L’elaborazione di un testo standard di contratto da parte di un avvocato può attribuirgli un diritto di autore che si oppone alla sua utilizzazione da parte di altri soggetti in raccolta di contrattualistica o formulari, ma non può impedirne l’adozione da parte di terzi nei contratti che essi concretamente stipulino (Trib. Torino, 4 dicembre 1995, Aida 1996,  416/3).

Chi incarica un avvocato di predisporre un testo contrattuale tipo non acquista su di esso un diritto d’autore, quando l’avvocato abbia circoscritto all’utilizzo della modulistica da parte del cliente il contenuto della sua autorizzazione all’uso del suo testo da parte del cliente (Trib. Torino, 4 dicembre 1995, Aida 1996, 416/1).

Il concetto giuridico di creatività cui si riferisce l’art. 1 l.a. non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale individualizzata espressione di un’oggettività appartenente, esemplificativamente, alla scienza, alla letteratura o altro. Tale creatività non può pertanto essere esclusa solo perché l’opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. Al contrario la creatività di una raffigurazione a disegno di un oggetto può essere affermata già per il mezzo espressivo adottato per la sua rappresentazione, perché per la sua stessa natura sintetizzante e semplificatrice il disegno non è finalizzato alla riproduzione mimetica di singoli oggetti reali. D’altro canto non può ritenersi priva di originalità un’opera per il solo fatto di essere fedelmente aderente al dato fisico dell’oggetto ritratto, perché questa circostanza non esclude necessariamente l’originalità dei moduli stilistici adottati a tal fine e quindi dell’opera realizzata (com’è comprovato in particolare delle opere pittoriche appartenenti alle correnti dell’iperrealismo americano e della neue Sachlichkeit tedesca, dichiaratamente tendenti a ottenere effetti di illusionismo mimetico) (App. Milano, 10 novembre 1995, Aida 1996, 413/1).

Alla base dell’edizione critica di un’opera musicale sta essenzialmente un lavoro di interpretazione, di confronto e di scelta tra le diverse fonti documentali note e questa è opera di erudizione, di studio, attività intellettuale volta a creare un’opera dell’ingegno proteggibile di carattere let terario‑ scientifico, e precisamente il commento critico all’edizione critica di un’opera (Trib. Torino, 13 settembre 1995, Aida 1996, 404/1).

Il carattere creativo si sostanzia nell’originalità ‑novità dell’opera valutata nel suo complesso ed essendo ritenuto bastevole che l’oríginalità‑novità consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa diviene sufficiente ad integrare i requisiti in discorso la circostanza che l’opera per cui è richiesta la tutela non sia copiata da altre preesistenti (nella specie è stata ritenuta opera protetta una pianta topografica di una zona rinomata per la produzione di ceramiche, caratterizzata dall’evidenziazione grafica dell’ubicazione di stabilimenti ceramici, accentuata mediante l’indicazione dei nomi delle ceramiche e l’assegnazione di numeri di riferimento; da un indice stradario suddiviso per comuni e, all’interno di questi, per frazioni; da una pianta dell’intero comprensorio ceramico, corredata a margine da un elenco delle ceramiche e delle aziende del settore, indicativo dei singoli indirizzi e numeri telefonici) (Pret. Reggio Emilia, 17 agosto 1995, Aida 1996, 403/1).

Non è proteggibile come opera dell’ingegno un dato informativo che in parte è di pubblico dominio, in altra parte difetta del requisito della novità, ed in altra parte è privo non solo di determinatezza ma anche di originalità (Trib. Torino, 6 aprile 1992, Aida 1992, 101/2).

Il procedimento di lavorazione vetraria muranese non è di per sé una manifestazione dell’ingegno umano che impinga nel diritto di autore (Pret. Monza, 4 dicembre 1991, Aida 1992, 77/3).

Non può essere protetto dal diritto d’autore un logotipo che non abbia caratteri di originalità e novità tali da poter esser ritenuto opera intellettuale e dal carattere artistico‑figurativo (Pret. Roma, 15 marzo 1991, Aida 1992, 38/2).

Lo schema ideativo di un gioco, e segnatamente di un gioco concorso non è compreso fra le opere dell’ingegno che formano oggetto di tutela ai sensi dell’art. 1 l.a. (Pret. Milano, 4 febbraio 1991, Aida 1992, 32/1).