19. Contratto di edizione

I diritti dell’editore di un’opera collettiva si estendono anche alle sue singole parti (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/9).

Deve dichiararsi risolto per inadempimento dell’editore un contratto di edizione, qualora l’autore alleghi il mancato pagamento del compenso previsto entro il termine contrattualmente qualificato come perentorio, e l’editore non dia prova dell’avvenuto pagamento (Trib. Firenze, Sezione IP, 16 ottobre 2014, Aida 2015, II.72/1).

Qualora un contratto di edizione preveda a favore dell’autore il pagamento di un compenso calcolato in percentuale sul prezzo di copertina dei volumi venduti, non può farsi luogo al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dell’editore in difetto di prova del numero delle copie vendute (Trib. Firenze, Sezione IP, 16 ottobre 2014, Aida 2015, II.72/2).

In difetto di specifica pattuizione, un contratto di edizione non può ritenersi comprensivo del diritto dell’editore di cedere a terzi la facoltà di riprodurre in altro contesto un capitolo dell’opera oggetto del contratto (Trib. Firenze, Sezione IP, 16 ottobre 2014, Aida 2015, II.72/3).

L’accordo avente ad oggetto la direzione di un’opera collettiva, costituita nella specie da una collana di opere latine e greche annotate, va qualificato come contratto di edizione e non d’opera intellettuale, con la conseguenza che il diritto dei direttori a percepire un compenso in percentuale per la vendita dei singoli volumi della collana perdura dopo la loro morte e si trasmette ai loro eredi (App. Roma, 7 febbraio 2013, Pres. Brescia, Est. Tilocca, Aida 2014, 1598/2).

Secondo l’art. 122 l.a. la durata massima del contratto di edizione è di venti anni; e trascorso tale periodo si rende necessario il consenso dell’autore affinché l’editore possa continuare ad esercitare il diritto di cui all’art. 13 l.a. (App. Milano, 30 maggio 2013, Pres. Patrone, Est. Vigorelli, Aida 2014, 1625/1).

La mancata indicazione, in un contratto di edizione a termine, del numero minimo di esemplari per ogni edizione ex art. 122.5 l.a. comporta la nullità del contratto. Questo può essere convertito in contratto di edizione per edizione. Ove il contratto indichi la prima edizione ed il numero di copie previsto per essa, il contratto di edizione a termine si converte in contratto di edizione per edizione integrato dall’art. 122.4 l.a., e dunque in contratto per una sola edizione e per il numero massimo di 2000 esemplari: e reciprocamente non è invece convertito in un contratto di edizione per edizione, in cui il numero dell’edizione successiva alla prima e quello delle copie di ciascuna edizione debbono presumersi stabiliti per relationem ad elementi esterni, neppure richiamati dal contratto, quali i tempi ed i numeri delle future adozioni dell’opera nel sistema scolastico (Cass. Sez. I civile 23 luglio 2010 n. 17279, Aida 2013, 1522/2).

La scadenza del termine massimo di due anni concessi all’editore per la pubblicazione dell’opera dall’art. 127 l.a. costituisce presupposto processuale e non condizione dell’azione (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 novembre 2010, Giud. Spaccasassi , Elena Filippi c. Arsenale Editore, Aida 2013, Repertorio I.19).

E’ possibile che il giudice fissi anche in via cautelare e anticipatoria in base all’art. 127, comma 2, l.a., un termine più breve dei due anni per la pubblicazione dell’opera da parte dell’editore (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 novembre 2010, Giud. Spaccasassi , Elena Filippi c. Arsenale Editore, Aida 2013, Repertorio I.19).

Quando l’autore stipula un contratto di edizione con l’editore A, e questo cede ad un editore B il diritto di riprodurre, distribuire e commercializzare l’opera in abbinamento a giornali e periodici nel canale delle edicole, pur riservandosi l’attività di pura stampa dell’opera per l’editore B, entrambi i soggetti A e B devono essere qualificati come editori e sono obbligati in solido ad osservare la regolamentazione negoziale del compenso all’autore dell’opera prevista dal contratto di edizione tra l’autore ed A (App. Milano, Sezione IP, 6 dicembre 2011, Pres. Tarantola, Est. Fabrizi, Antonino Borsellino, Walter Pedullà c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Diffusione Editoriale Motta s.p.a. in liquidazione, Federico Motta Editore s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.19).

L’editore che usi il termine “curatore” in luogo di “direttore” di un’opera collettiva non risponde dei danni che derivino al suo autore dalla lesione del diritto di immagine e del diritto di paternità: quando è escluso che il termine sbagliato sia dovuto a dolo, e l’errore è incolpevole perché giustificato dalla terminologia utilizzata dal contratto di edizione con l’autore (App. Milano, Sezione IP, 6 dicembre 2011, Pres. Tarantola, Est. Fabrizi, Antonino Borsellino, Walter Pedullà c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Diffusione Editoriale Motta s.p.a. in liquidazione, Federico Motta Editore s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.19).

Quando un editore stipula con il titolare dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. per la stampa e la ristampa dell’opera, il contratto prevede in particolare che la maggior parte delle copie della ristampa debbano essere consegnate all’appaltante, l’editore stipula invece con terzi un contratto di coedizione per la pubblicazione e distribuzione della ristampa e da esecuzione a questo contratto, l’editore viola i diritti patrimoniali d’autore dell’appaltante (Trib. Milano, Sezione IP, 13 febbraio 2012, Pres. Est. Gandolfi, Comitato EV-K2-CNR c. Gotham s.r.l., Carte Scoperte s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.19).

Il contratto di edizione è valido anche quando non contiene una pattuizione espressa del compenso dovuto all’autore: che deve allora essere determinato applicando in via analogica l’art. 1474 c.c., ed in particolare parametrandolo al compenso previsto dall’ultimo accordo concluso tra le parti (App. Milano, Sezione IP, 21 febbraio 2012, Aida 2013, 1550/1).

Il contratto di edizione a termine è lo schema tipico per realizzare un’opera in continuo mutamento quale un’enciclopedia (con i suoi aggiornamenti) (App. Milano, Sezione IP, 21 febbraio 2012, Aida 2013, 1550/3).

L’art. 126 l.a. ribadisce un principio comunque desumibile dall’art. 1176 c.c.; richiede il rispetto dello standard di diligenza del buon editore professionista; e questo standard tiene conto del livello editoriale al quale occorre situare la pubblicazione oggetto del contratto di edizione; è particolarmente elevato per le pubblicazioni di storia dell’arte; e la verifica del suo rispetto dello standard può essere affidata ad una CTU (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 marzo 2013, Aida 2013, 1573/1).

L’inadempimento colpevole dell’editore alle obbligazioni ex art. 126 l.a. non è escluso dalla circostanza che per l’esecuzione della propria prestazione contrattuale l’editore si avvalga di soggetti terzi (anche autonomi) (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 marzo 2013, Aida 2013, 1573/2).

Quando il contratto di edizione comporta la cessione dei diritti di utilizzazione economica ed affida espressamente alla “competenza esclusiva dell’editore” la determinazione delle modalità di presentazione e vendita dell’opera al pubblico, l’editore non è inadempiente se poi affida la distribuzione dell’opera alla rete agenziale e d’altro canto risulta che essa è reperibile anche in certe librerie (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 marzo 2013, Aida 2013, 1573/3).

Quando il contratto di edizione prevede espressamente copie omaggio “per recensione, segnalazione, propaganda” ed affida la determinazione del loro numero ad una intesa tra editore ed autore, in difetto di questa intesa il numero delle copie omaggio deve essere commisurato agli usi commerciali, che tengono conto dell’importanza e del costo dell’opera, del rilievo scientifico e delle ambizioni del contributo, e che per un’opera relativa alla storia dell’arte notoriamente prevedono dalle 10 alle 50 copie omaggio (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 marzo 2013, Aida 2013, 1573/4).

La cattiva qualità di stampa delle immagini di corredo di un libro di storia dell’arte è inevitabilmente associata dai terzi ad un errore professionale o quantomeno ad una verifica negligente da parte dell’autore; comporta un pregiudizio del prestigio, della reputazione professionale e degli interessi morali dell’autore; comporta/determina inoltre una sofferenza psichica dell’autore, che vede il frutto del proprio ingegno e dei propri sforzi e sacrifici trasformarsi in un prodotto diverso e peggiore di quello progettato; e comporta così un danno non patrimoniale che (insieme a quello derivante dall’omissione della consegna delle copie omaggio ai destinatari individuati dall’autore e così al mancato impulso ad una diffusione adeguata dell’opera nel relativo ambiente accademico e culturale) deve essere risarcito dall’editore inadempiente all’autore (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 marzo 2013, Aida 2013, 1573/5).

L’inadempimento da parte dell’editore degli obblighi contrattualmente assunti di rendicontare annualmente le copie vendute e di corrispondere all’autore i compensi in percentuale dovuti non è grave e non giustifica pertanto la risoluzione del contratto se riguarda i primi mesi di pubblicazione dell’opera ed una somma di denaro esigua (Trib. Venezia, Sezione IP, 12 marzo 2008, Federico Moro c. Mazzanti Editori s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.19).

Anche se non può dubitarsi dell’esistenza di una prassi in campo editoriale che prevede la consegna all’autore di un certo numero di copie omaggio, non vi rientra la fornitura di un numero elevato di copie (pari nella specie a più del 10% della prima edizione), che deve dunque ritenersi prima facie onerosa e fonte di un credito che l’editore può opporre a quello dell’autore al versamento delle royalties pattuite (Trib. Venezia, Sezione IP, 12 marzo 2008, Federico Moro c. Mazzanti Editori s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.19).

La clausola di un contratto di edizione che accordi all’editore per alcuni anni il «diritto di opzione» per la cessione alle medesime condizioni contrattuali dei diritti relativi ad opere future dell’autore vuole in realtà richiamare la disciplina dettata dall’art. 120 l.a. e dunque non richiede né la stipula di un nuovo e diverso contratto né la formalizzazione dell’esercizio del (preteso) diritto d’opzione (Trib. Venezia, Sezione IP, 12 marzo 2008, Federico Moro c. Mazzanti Editori s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.19).

Il contratto concluso tra l’autore di un’opera letteraria ed una società dedita ad attività di stampa non può essere qualificato come edizione, quando l’autore non aveva intenzione di “cedere” i propri diritti di sfruttamento dell’opera dietro riconoscimento di una percentuale; non può nemmeno essere qualificato come appalto quando l’autore non si sia accollato ogni spesa per la pubblicazione; e deve essere invece qualificato come un contratto atipico (Trib. Siena, 24 giugno 2010, Aida 2012, 1490/1).

Il procedimento di rendimento del conto non può essere attivato a richiesta dell’autore per conoscere il quantitativo di copie dell’opera eventualmente distribuito dall’editore dopo la risoluzione del contratto di edizione (Trib. Roma, Sezione IP, 7 ottobre 2010, Pres. Marvasi, Est. Falabella,  Franco America in arte Meri Lao c. Rolling Thunder International s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.19).

E’ inadempiente all’obbligazione di assicurare il pacifico godimento dell’opera previsto dall’art. 125 l.a. nonché quella ulteriore di non concorrenza contrattualmente assunta l’autore di un testo monografico che pubblichi con altro editore un’opera meno tecnica e più divulgativa avente però ad oggetto il medesimo argomento (nella specie i libri esprimevano una particolare concezione dell’implantologia e della protesi dentale, illustrandola con immagini e didascalie in parte identiche) (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/1).

E’ responsabile per violazione del diritto d’autore l’editore di un libro in cui compaiano testi ed immagini riprese da un’opera che il suo dante causa abbia già pubblicato con un altro editore previa cessione di tutti i diritti esclusivi (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/2).

Va respinta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante avanzata da un editore che lamenti di aver ipotizzato la realizzazione di nuove edizioni di un’opera e di aver dovuto tuttavia desistere a causa della pubblicazione illecita di un volume in concorrenza da parte dell’autore suo dante causa, in assenza di prova del fatto che l’eventualità della realizzazione di nuove edizioni potesse in concreto verificarsi (tenuto conto che nella specie la prima edizione era stata tirata in mille esemplari di cui solo duecento risultavano venduti) (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/4).

E’ infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall’autore che lamenti l’inadempimento da parte dell’editore dell’obbligo di distribuire l’opera, qualora risulti che quest’ultimo ha svolto regolarmente l’attività di diffusione del volume di sua competenza (nella specie con l’inserimento dell’opera nel suo catalogo online, con l’effettuazione di pubblicità su riviste di settore, con la partecipazione a congressi) ed il calo delle vendite debba essere invece imputato alla compresenza sul mercato di due opere in concorrenza, relative al medesimo argomento, una delle quali più recente ed economica (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/7).

La clausola di opzione prevista a favore dell’editore dal contratto di edizione di una prima opera dell’autore e relativa ad una sua seconda opera non obbliga l’editore a pubblicare la seconda, ove non abbia esercitato l’opzione (Trib. Bologna, Sezione IP, 10 agosto 2011, Aida 2012, 1504/3).

In un contratto di edizione che preveda un acconto ed un compenso complessivo calcolato in percentuale sulle vendite future, l’intenzione delle parti deve essere letta nel senso di garantire comunque un importo minimo corrispondente all’acconto (Trib. Bergamo, 4 gennaio 2010, Aida 2011, 1406/1).

L’obbligazione di corrispondere un compenso patrimoniale all’autore deve essere considerato un elemento naturale, ma non essenziale, del contratto di edizione (App. Milano, Sezione IP, 19 maggio 2010, Aida 2011, 1423/4).

Il fatto che il compenso a percentuale, essendo un elemento naturale del contratto di edizione, è sempre dovuto ove non sia stato espressamente rinunciato non esime l’autore o i suoi aventi causa che ne chiedano il pagamento dal provare per iscritto ex art. 110 l.a. il contenuto dei patti riguardanti la sua determinazione; né soccorre in mancanza l’art. 1474 c.c., qualora non sia stata data la prova dell’assenza di accordi in proposito (risultando anzi verosimile la formazione del consenso sul pagamento di somme a forfait), sia comunque impossibile determinarne la misura in relazione alla percentuale normalmente praticata dall’editore (siccome quest’ultimo ha pubblicato solo le opere litigiose) e le parti non siano concordi nell’affermare che il contratto faceva riferimento al giusto prezzo (App. Milano, Sezione IP, 19 maggio 2010, Aida 2011, 1423/5).

E’ incompatibile con l’art. 125 n. 2 l.a. la domanda di manleva esercitata dall’autore nei confronti dell’editore nell’ambito di un processo in cui siano entrambi convenuti dal vero autore dell’opera che ne lamenti la contraffazione (Trib. Milano, Sezione IP, 5 dicembre 2010, Pres.Est. Tavassi, Officina Giuridica Ianua s.r.l. c. Di Gravio avv. Dario c. Wolters Kluvert Italia s.r.l. già Cedam, Aida 2011, Repertorio I.19).

La clausola del contratto di edizione di una traduzione di un classico della letteratura francese, secondo cui “l’editore è autorizzato a continuare la stampa” anche al di là della scadenza del contratto di edizione quando l’autore non gli comunichi il proprio eventuale cambiamento di indirizzo non è applicabile quando l’editore non abbia avuto alcuna difficoltà nell’identificare il nuovo recapito dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 28 febbraio 2011, Pres. Est. Tavassi, Fausta Garavini c. Adelphi Edizioni s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.19).

L’autore che non rispetti la clausola di prelazione prevista dal contratto di edizione risponde dei danni nei confronti dell’editore (Trib. Milano, Sezione IP, 28 febbraio 2011, Pres. Est. Tavassi, Fausta Garavini c. Adelphi Edizioni s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.19).

E’ riconducibile al contratto di edizione, e non a quello di appalto della stampa, il contratto relativo al catalogo di una mostra in cui una parte assume obbligazioni e diritti tipici dell’editore e non dello stampatore, quali quelli relativi alla cura redazionale, grafica e progettuale del catalogo, alla sua distribuzione e promozione, alla sua commercializzazione nei book shop, di cui si assume i costi e si riserva i ricavi (salva la corresponsione di una royalty al comune che ha organizzato la mostra) (Trib. Milano, Sezione IP, 3 marzo 2011, Aida 2011, 1452/2).

L’editore di un catalogo di una mostra ha l’onere di assicurarsi che gli autori delle opere pubblicande ne abbiano autorizzato la pubblicazione, rispondendo diversamente dell’illecito (Trib. Milano, Sezione IP, 3 marzo 2011, Aida 2011, 1452/3).

L’organizzatore di una mostra che dichiari all’editore del suo catalogo di «essere legittimo titolare dei diritti di pubblicazione dei testi e di poterne liberamente disporre» deve tenere l’editore indenne dalle pretese risarcitorie fatte valere da un autore di un contributo che ha pubblicato senza il suo consenso (Trib. Milano, Sezione IP, 3 marzo 2011, Aida 2011, 1452/4).

La clausola di prelazione per la rinnovazione del contratto di edizione della traduzione di un’opera di autore classico francese non è violata dalla stipulazione, da parte dell’autore della traduzione, di contratto con altro editore per l’edizione di una traduzione dell’edizione critica dell’opera francese medio tempore intervenuta e che costituisca un testo significamente diverso da quello tradotto inizialmente (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 14 luglio 2008, Aida 2010, 1336/1).

La prelazione per la rinnovazione di un contratto di edizione è una prelazione volontaria e non legale, è caratterizzata da una mera efficacia obbligatoria inter partes, e non è opponibile ad un editore terzo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 14 luglio 2008, Aida 2010, 1336/2).

Il privilegio previsto dall’art. 2751bis n.2 c.c. non può essere riconosciuto al credito relativo al compenso spettante all’autore di un’opera dell’ingegno in forza di un contratto di edizione, neanche quando questo abbia ad oggetto un’opera non ancora creata al momento della sua conclusione (App. Napoli, 18 novembre 2008, Giud. Gallo, Fiengo, Celentano, G.M. c. Curatore del fallimento M. Editore, Aida 2010, Repertorio I.19).

Nel contratto di edizione per edizione relativo ad un’opera figurativa di autore ancor giovane e non noto il compenso può essere stabilito ex art. 130 l.a. a stralcio, e consistere nella consegna all’autore di un certo numero di riproduzioni dell’opera, e nell’obbligazione dell’editore di inserirla in una sua nota collezione (nella specie intitolata «i maestri della tavolozza»): tanto più che il significato economico del compenso deve essere valutato in relazione all’epoca in cui è pattuito, e quando l’autore sia ancora in via di affermazione ha un interesse predominante a vedere le sue opere oggetto di riproduzione e di messa in commercio in sezioni qualificate del catalogo dell’editore prescelto (Trib. Milano, Sezione IP, 15 luglio 2009, Aida 2010, 1361/1).

Viola i diritti patrimoniali dell’autore il suo editore che dopo la scadenza del contratto di edizione offra al pubblico copie dell’opera, anche quando queste costituiscono giacenza delle tirature eseguite nel periodo di vigenza del contratto (Trib. Milano, Sezione IP, 15 luglio 2009, Aida 2010, 1361/3).

Deve essere qualificato come contratto atipico e non di edizione (anche se regolato dalla normativa di quest’ultimo in base alla disciplina del rapporto prevalente) un contratto tra un comune promotore di una pubblicazione storico-artistica ed un soggetto che svolge una parte attiva nella predisposizione del relativo progetto editoriale, sottopone al comune preventivi ed illustrazioni sui contenuti dell’opera pubblicanda, si assume il compito di curare il progetto grafico, la relazione, l’impaginazione e le fotografie della pubblicazione, si riserva la proprietà di 50 copie della medesima, ed è indicato in copertina con la sua denominazione (nella specie: Paparo Edizioni) (Trib. Napoli, Sezione IP, 30 novembre 2007, Aida 2009, 1275/3).

Il contratto di edizione musicale si sottrae alla disciplina degli artt. 118 ss. l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 8 aprile 2009, Aida 2009, 1312/1).

L’indicazione del numero minimo di edizioni nel contratto per edizione così come l’indicazione del numero minimo di esemplari da pubblicare nel contratto di edizione a termine sono previste in considerazione della posizione egemonica dell’editore ed a protezione del contraente debole, e cioè dell’autore: con la conseguenza che l’editore non è legittimato ad eccepire la mancata indicazione del numero delle edizioni ed a far valere l’inapplicabilità del contratto alle edizioni successive (Cass. 26 giugno 2007 n. 14792, Aida 2008, 1196/1).

L’art. 1342 c.c. non si applica ad un contratto di edizione concluso dalle parti sulla base di un testo che sia stato predisposto dall’editore, ma non sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti consimili (nella specie il contratto de quo divergeva da quello utilizzato con altri autori, e nel corso delle trattative precontrattuali l’editore aveva proposto una bozza e chiesto all’autore di suggerirne eventuali modifiche) (Trib. Firenze, 22 febbraio 2006, Aida 2008, 1207/1).

La clausola del contratto di edizione che limiti il diritto al compenso alle sole copie vendute in libreria, e dunque non anche a quelle vendute direttamente a terzi, non è vessatoria ex art. 1341 e non confligge nemmeno con l’art. 130 l.a., che è regola non imperativa e derogabile (Trib. Firenze, 22 febbraio 2006, Aida 2008, 1207/2).

La violazione degli artt. 123 l.a. e 12 r.a. non giustifica la risoluzione del contratto di edizione per inadempimento dell’editore, quando quest’ultimo abbia comunque fornito la dimostrazione del numero di copie complessivamente stampate e vendute (Trib. Firenze, 22 febbraio 2006, Aida 2008, 1207/3).

Il contratto di edizione può essere risolto per mutuo consenso, e questa risoluzione può essere dichiarata giudizialmente quando il comportamento processuale di entrambe le parti abbia manifestato il loro disinteresse alla prosecuzione del rapporto (Trib. Firenze, 22 febbraio 2006, Aida 2008, 1207/4).

Quando un editore abbia commissionato ad un autore la creazione di un’opera, e l’autore abbia garantito il carattere inedito ed originale dell’opera ed il pacifico godimento dei diritti ceduti, abbia poi consegnato all’editore il manoscritto, ma prima della consegna abbia venduto la medesima opera  o una sua parte significativa ad altro editore, il contratto con il primo editore deve essere risolto per inadempimento dell’autore (Trib. Firenze, 28 marzo 2006, Aida 2008, 1208/1).

In caso di inadempimento di un contratto con cui un editore commissionava ad un autore la creazione di un’opera, quest’ultimo è tenuto al risarcimento dei danni, ed il lucro cessante può essere determinato in via equitativa tenendo conto del numero di copie dell’opera che l’editore aveva programmato, del loro presumibile prezzo di copertina, della percentuale dei ricavi/utile presumibile dell’editore, con deduzione del compenso pattiziamente dovuto all’autore (Trib. Firenze, 28 marzo 2006, Aida 2008, 1208/2).

Il contenuto essenziale e sufficiente a dare vita ad un contratto di edizione sta nel conferimento del diritto di pubblicare per le stampe, mentre l’obbligazione tipica dell’editore sta nell’impegno a pubblicare l’opera (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/1).

Le disposizioni imperative degli artt. 118 ss. l.a. si applicano anche a fattispecie contrattuali diverse ma pur sempre traslative di diritti di utilizzazione economica di opere dell’ingegno (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/2).

L’art. 122 l.a. si applica anche al contratto di edizione per opera da crearsi (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/2).

E’ nullo il contratto di edizione a termine che non indichi il numero minimo di esemplari per edizione (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/4).

E’ nullo il contratto di edizione a termine che non indichi il compenso dell’autore, qualora non risulti una espressa volontà di gratuità (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/5).

L’art. 128 l.a. si applica in caso di mancato rispetto del termine di pubblicazione stabilito convenzionalmente, non anche al termine previsto dalla legge in mancanza di pattuizione; il decorso del termine legale consente quindi all’autore di pubblicare l’opera presso un altro editore, indipendentemente da qualsiasi richiesta di risoluzione del primo contratto (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/6).

Il divieto imposto all’autore di pubblicare opere in concorrenza con quella pubblicata presso un determinato editore deve essere interpretato restrittivamente (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/7).

Non sussiste un rapporto di concorrenza fra libri destinati a segmenti di mercato diversi: l’uno agli acquirenti di libri interessati al particolare pregio grafico ed alla qualità delle immagini; l’altro ad acquirenti di edizioni economiche, interessati all’aspetto contenutistico (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/8).

Ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un’elaborazione creativa non possono utilizzarsi gli stessi parametri che operano per l’accertamento della contraffazione (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/9).

La cessione dei diritti d’autore non può avvenire in blocco, ma è da intendere sempre limitata all’oggetto ed alle finalità specifiche del contratto (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/10).

Non sono cedibili ex ante in base ad un contratto di edizione i diritti d’autore genericamente riferiti a tutte le future rielaborazioni ed anche a rifacimenti sostanziali dell’opera oggetto del contratto (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/11).

La nullità del contratto di manageriato comporta, nei rapporti inter partes, che esso non può attribuire al manager i poteri di rappresentanza necessari alla stipulazione di un contratto di edizione a stampa di un’opera (App. Milano, 28 settembre 2007, Aida 2008, 1231/2).

L’editore è liberato dalla propria obbligazione di pagare il corrispettivo previsto dal contratto di edizione ove paghi al manager dell’autore, che all’editore appaia in buona fede  come legittimato a ricevere il pagamento anche in base al comportamento dell’autore (App. Milano, 28 settembre 2007, Aida 2008, 1231/3).

Il contrassegno sulle opere edite a mezzo stampa ex art. 123 l.a. ha natura esclusivamente civilistica, si ricollega all’obbligazione dell’editore ex art. 130 l.a. di rendere annualmente all’autore il conto delle copie vendute, è finalizzato a rendere possibile all’autore il controllo del numero di queste copie, e la sua applicazione costituisce un’obbligazione dell’editore, mentre la mancata applicazione rileva come inadempimento contrattuale (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/2).

La regola dell’art. 123 l.a. relativa all’obbligo dell’editore di contrassegnare gli esemplari dell’opera a stampa è derogabile e può essere pattiziamente esclusa o rinunciata dall’autore (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/3).

L’attività della SIAE di apposizione del contrassegno sulle opere a stampa ex art. 123 l.a. è compiuta ai soli fini della tutela dei diritti propri degli autori nell’ambito del contratto di edizione (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/4).

La domanda (nella specie: proposta da un sindacato degli autori nei confronti di due associazioni di categoria di editori e di Siae) di accertamento dell’obbligo generalizzato dell’editore di fare contrassegnare gli esemplari effettivamente editi ex art. 123 l.a., di inibitoria agli editori della messa in circolazione di esemplari d’opera privi del contrassegno, di accertamento dell’inadempimento degli editori a tale obbligo generalizzato e di condanna al risarcimento dei danni subiti dall’attore non può trovare accoglimento, in quanto diretta a determinare giudizialmente un numero indefinito di fattispecie, sul presupposto (non condiviso) della natura inderogabile dell’art. 123 l.a. (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/5).

Il contratto di edizione (nella specie per edizione) richiede, nei soli rapporti inter partes e non anche nei confronti dei terzi, la prova scritta dei suoi elementi essenziali (Trib. Milano, 10 dicembre 2007, Aida 2008, 1240/2).

Alcuni principi fissati dall’art. 120 l.a. a tutela dell’autore in relazione al contratto di edizione sono operativi anche per altre figure negoziali di trasmissione di diritti economici: e così lo sono in particolare il divieto di durata ultradecennale, la nullità dell’accordo generale sulle opere da creare, la legittimazione dell’autore a chiedere la determinazione giudiziale del termine di consegna (Trib. Milano, 10 dicembre 2007, Aida 2008, 1240/3).

La colpa dell’editore di un giornale che senza autorizzazione dell’autore abbia pubblicato 6 dei 16 capitoli di un libro non è esclusa dal fatto che il quotidiano abbia avviato trattative con l’editore del libro, quando le trattative non sono state concluse e l’editore non disponeva più dei necessari diritti d’autore, essendo cessato il relativo contratto di edizione [obbligazione di 6 dei 16 capitoli di un libro] (Trib. Milano, 13 dicembre 2007, Aida 2008, 1241/1).

L’attore che alleghi la propria qualità di subeditore musicale di due canzoni ed agisca per la violazione dei relativi diritti d’autore può provare con ogni mezzo che questi gli sono stati trasferiti (Trib. Roma, Sezione IP, 20 dicembre 2005, Aida 2007, 1146/1)

L’art. 1341 c.c. è rispettato da un contratto di edizione che, oltre alla sottoscrizione di ogni pagina e ad una sottoscrizione “per accettazione globale” ne contenga una ulteriore apposta in calce ad una clausola secondo cui “l’autore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver letto attentamente il contratto, di averlo compreso pienamente e di accettarne tutte le sezioni, tutti gli articoli e tutte le clausole” (Trib. Torino, ordinanza 23 marzo 2006, Aida 2007, 1154/3).

L’editore ha il dovere di accertarsi che con la pubblicazione di un’opera non vengano lesi altrui diritti (Trib. Torino, ordinanza 23 marzo 2006, Aida 2007, 1154/4).

L’inadempimento dell’autore, protrattosi per vari anni, all’obbligo di consegnare all’editore l’opera promessa nel termine contrattualmente previsto è da considerarsi essenziale ai fini del contratto di edizione ex art. 125 l.a. e tale da giustificarne la risoluzione per fatto e colpa dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2006, Aida 2007, 1171/1).

In caso di risoluzione del contratto di edizione per inadempimento dell’autore all’obbligazione di consegnare l’opera entro un certo termine l’autore deve restituire gli anticipi eventualmente percepiti (con gli interessi dal pagamento al saldo) e risarcire i danni; questi possono essere quantificati in misura pari al profitto che l’editore avrebbe realizzato con la vendita dell’opera medio tempore pubblicata da altro editore; e questo può essere calcolato detraendo dall’importo lordo degli incassi del nuovo editore i costi di produzione (pari a circa il 15-20%), le spese generali (10%), il compenso agli autori (10%) al netto dello sconto di distribuzione (per promozione, distribuzione e sconto librerie) che ammonta a circa il 50% del prezzo di copertina (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2006, Aida 2007, 1171/2).

E’ inammissibile la domanda di risoluzione solo parziale del contratto di edizione ex art. 128 co.2 l.a. che sia proposta per la prima volta in appello dall’editore convenuto dall’autore con un’azione di risoluzione integrale del contratto di edizione per inadempimento dell’editore (App. Milano, 9 settembre 2006, Pres. Patrone, Est. Lamanna, Baldini Castoldi Dalai Editore s.p.a. c. Franco Brera, Paolo Brera, Francesca Fedrigolli, Camilla Brera, Isabella Brera, Aida 2007, Repertorio I.19).

Un contratto di edizione “per edizione” che precisi il numero di copie della prima tiratura non obbliga l’editore a stampare subito e per intero la tiratura, ben potendo questa stampa avvenire in tempi diversi ed in funzione delle giacenze (Trib. Milano, 28 dicembre 2006, Aida 2007, 1181/1).

L’obbligo di promuovere commercialmente un’opera editoriale assunto dall’editore nel contratto di edizione stipulato con l’autore non è correttamente adempiuto dal semplice invio promozionale di esemplari dell’opera alle librerie e ed a premi letterali a partecipazione gratuita (Trib. Milano, 28 dicembre 2006, Aida 2007, 1181/2).

Manca il fumus boni iuris per pronunciare in sede cautelare l’inibitoria dell’uso di una testata elettronica e la risoluzione del contratto di edizione relativo alla pubblicazione del relativo contenuto richiesti dal comproprietario della testata, che abbia precedentemente manifestato l’intenzione di recedere dal contratto di edizione stipulato con l’altro comproprietario (unico titolare dei diritti sulla corrispondente testata cartacea) e lamenti il comportamento consistente nella continuazione della pubblicazione della testata, quando i contributi predisposti dai contitolari risultino chiaramente distinguibili dal pubblico (Trib. Roma, 7 aprile 2004, Pres. De Masi, Est. Budetta, prof. Virga Giovanni Battista c. Istituto Poligrafico dello Stato, Aida 2006, Repertorio I.19).

Il comproprietario di una testata di un periodico elettronico può continuare a pubblicare i contributi realizzati con la collaborazione di un altro comproprietario legato al primo da un contratto di edizione vigente all’epoca della predisposizione dei contenuti medesimi; e così pure può continuare a pubblicare le banche dati realizzate dal contitolare in esecuzione del contratto di edizione, le cui clausole deroghino all’art. 102 bis l.a. (Trib. Roma, 7 aprile 2004, Pres. De Masi, Est. Budetta, prof. Virga Giovanni Battista c. Istituto Poligrafico dello Stato, Aida 2006, Repertorio I.19).

Il contratto di edizione è a forma scritta ad probationem: ed ove l’editore non provi per iscritto l’esistenza di un contratto di edizione la sua pubblicazione deve essere qualificata come violazione dei relativi diritti d’autore (Trib. Napoli, sentenza 22 aprile 2005, Pres. Lipani, Giud. Sica, De Franchis Maurizio c. Zeus Record s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.19).

L’editore che abbia stipulato un contratto di edizione con due coautori ed ometta di indicarne uno realizza un illecito contrattuale ex art. 126 l.a., che è anzitutto di natura morale ed obbliga al risarcimento del danno per equivalente (Trib. Milano, 12 luglio 2005, Aida 2006, 1095/1).

L’insuccesso dell’opera che costituisce causa di scioglimento del contratto di edizione consiste (non in un semplice calo, ma) in una diMinuzione delle vendite stabilizzata per un periodo di tempo tale da rivelare un’irreversibile chiusura del mercato (App. Milano, 4 marzo 2006, Aida 2006, 1117/1).

L’interpello dell’autore non rappresenta un elemento della fattispecie estintiva del contratto di edizione prevista dall’art. 133 l.a.: che si perfeziona quando l’opera non ha alcuna possibilità di ulteriore sbocco sul mercato, cosicché viene meno ogni possibilità di perseguire lo scopo pratico perseguito dai contraenti (App. Milano, 4 marzo 2006, Aida 2006, 1117/2).

Il giudizio sull’adempimento dell’obbligazione dell’editore di riprodurre l’opera «secondo le buone norme della tecnica editoriale» deve essere effettuato tenendo presente sia il risultato finale conseguito dall’editore sia la tipologia dell’opera: e l’obbligazione dell’editore non è inadempiuta quando la qualità dell’opera avrebbe potuto essere migliore con un investimento di gran lunga superiore e sia stato tuttavia volutamente scartato dalle parti (Trib. Torino, ordinanza 16 dicembre 2003, Giud. Ratti, Nicolazzi Gabriella c. Edizioni L’Arciere s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.19).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 20 l.a. secondo cui un saggio pubblicato su rivista scientifica non potrebbe essere trattato come un articolo di giornale ex art. 41 l.a. ma dovrebbe esserlo come un libro ex artt. 118 e ss. l.a., secondo cui una volta assunto l’obbligo di pubblicare l’editore non ha alcun potere di incidere sul suo contenuto (Cass. Sez. I civile 22 luglio 2004 n. 13664, Aida 2005, 1020/1).

Non rientra nella competenza esclusiva del tribunale fallimentare l’azione di nullità del contratto di edizione proposta nei confronti dell’editore fallito (App. Milano, 3 ottobre 2003, Aida 2004, 989/1).

Le norme in tema di edizione e rappresentazione prevalgono sui principi del codice civile in quanto poste a presidio del creatore dell’opera dell’ingegno considerato meritevole di una tutela rafforzata a fronte anche dell’altrui potere economico imprenditoriale (Trib. Milano, 9 gennaio 2004, Aida 2004, 996/1).

L’art. 122 l.a., che introduce un’ipotesi di nullità a tutela dell’interesse dell’autore ad una diffusione congrua e tempestiva dell’opera, deve essere interpretato restrittivamente onde consentire che l’autonomia delle parti possa prevedere assetti diversi altrettanto meritevoli ex art. 1322 co.2 c.c.: e non esclude che (non l’autore ma) gli eredi dell’autore possano stipulare contratti di edizione sui generis in cui l’interesse alla diffusione dell’opera sia salvaguardato non dalla previsione di un numero minimo di esemplari per edizione ma dall’obbligo di diffusione dell’opera comunque imposto all’editore dal canone generale della buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. (Trib. Milano, 9 gennaio 2004, Aida 2004, 996/2).

La realizzazione dell’edizione rappresenta non solo un diritto dell’autore ma anche un obbligo dell’editore, che deve provvedervi ex art. 127 l.a., che a sua volta traduce in materia editoriale il principio generale degli artt. 1176ss. c.c. (Trib. Milano, 9 gennaio 2004, Aida 2004, 996/3).

Quando il contratto di edizione riguardi una molteplicità di opere, l’inadempimento all’obbligo di pubblicazione e diffusione di singole opere consente di limitare la pronuncia di risoluzione del contratto solo alle medesime opere, a meno che l’inadempimento sia di notevole importanza ex art. 1455 in relazione al complesso del contratto (Trib. Milano, 9 gennaio 2004, Aida 2004, 996/4).

La risoluzione del contratto di edizione comporta il ritorno ex tunc dei diritti all’autore con conseguente legittimità della pubblicazione dell’opera avvenuta medio tempore da parte di altri editori, e per converso il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali effettuate dall’editore all’autore: salvo che il contratto di edizione abbia programmato la pubblicazione di una molteplicità di opere negli anni e l’editore abbia via via pubblicato un certo numero di titoli, nel qual caso l’esecuzione del contratto di edizione può considerarsi continuato o quanto meno ripetuto nel tempo, e la risoluzione lascia salve le prestazioni già eseguite (Trib. Milano, 9 gennaio 2004, Aida 2004, 996/5).

L’elemento distintivo tra il contratto di edizione e rispettivamente la compravendita dei diritti sull’opera va individuato nella causa del negozio: che per il primo consiste nella concessione di diritti sull’opera ai fini della sua pubblicazione a stampa, a carico e a rischio dell’editore; mentre per la vendita in mancanza di obblighi di divulgazione a carico dell’editore è rappresentata dallo scambio del bene contro il prezzo (App. Milano, 13 febbraio 2004, Aida 2004, 1002/1).

Nel contratto di edizione per edizione il diritto al prezzo è disponibile (App. Milano, 13 febbraio 2004, Aida 2004, 1002/2).

Nel caso del contratto di edizione la pubblicazione dell’opera in violazione delle buone regole di tecnica editoriale, la negazione all’autore della possibilità di correggere le bozze, la mancata rendicontazione delle copie vendute, la mancata corresponsione delle relative royalties e la vendita sottocosto degli esemplari residui senza l’offerta all’autore ex art. 133 l.a. sono causa di risoluzione per inadempimento (App. Milano, 13 febbraio 2004, Aida 2004, 1002/3).

Quando un fotografo professionista abbia trasmesso un certo quantitativo di fotografie ad un editore perché quest’ultimo scelga tra esse quelle più idonee per la riproduzione a stampa su riviste verso un corrispettivo per la cessione dei relativi diritti, l’editore ha un’obbligazione di risultato di restituire al fotografo le fotografie non scelte e di custodirle sino alla restituzione; non può avvalersi a questo fine di un vettore ove ciò non sia specificamente pattuito con il fotografo; e non può prevalersi dell’art. 1510 co.2 c.c. che riguarda soltanto la vendita di cose mobili (Trib. Milano, 23 luglio 2001, G.U. Marangoni,  Maurizio Fraschetti c. Touring Editore s.r.l., SDA Express Courier s.p.a., The Sea Insurance Company Ltd, Aida 2003, Repertorio I.19).

I danni derivanti ad un fotografo dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale di un editore di restituirgli un numero elevato di fotografie devono essere quantificati equitativamente in un importo unitario che tenga conto sia del costo della realizzazione dei servizi cui le diapositive si riferivano, sia (a titolo di lucro cessante) della presumibile capacità di sfruttamento economico delle medesime, sia della progressiva diminuzione nel tempo di tale possibilità di utilizzazione commerciale anche in relazione al ripetersi della stessa diffusione delle immagini superiodici e riviste (Trib. Milano, 23 luglio 2001, G.U. Marangoni,  Maurizio Fraschetti c. Touring Editore s.r.l., SDA Express Courier s.p.a., The Sea Insurance Company Ltd, Aida 2003, Repertorio I.19).

Gli artt. 123 l.a. e 12 r.a. sono norme derogabili che non ostano alla validità di una clausola del contratto di edizione che prescriva all’editore di “contrassegnare le copie prodotte con l’apposito bollino Siae o di presentare apposita dichiarazione sostitutiva”: e la produzione in giudizio della dichiarazione dello stampatore, con allegate le bolle di consegna, unitamente alle copie dei rendiconti, costituisce prova idonea dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale ora detta ed in ogni caso esclude che possa configurarsi un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto (Trib. Milano, 19 novembre 2001, Giud. De Sapia,  Backstage s.r.l. c. Zelig Editore s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.19)

Quando l’eponimo Luther Blisset usato sulla copertina di un libro per indicarne l’autore identifichi una collettività di persone organizzata come associazione, del contenuto illecito del libro (nella specie: per lesione dell’onore della reputazione dei terzi) risponde chi abbia stipulato il contratto di edizione in nome e per conto dell’associazione (nella specie il tribunale ha ritenuto tuttavia che il contratto fosse stato stipulato in nome proprio e non dell’associazione) (Trib. Bologna,  26 novembre 2001, Aida 2003, 903/2).

Il terzo è ammesso a provare i contratti di edizione stupulati inter alios senza alcuna limitazione (Trib. Milano, 18 febbraio 2002, Aida 2003, 907/1).

Se il contratto di edizione si limita ad attribuire genericamente all’editore un compenso determinato in base ad una percentuale del prezzo di copertina dell’opera la quota di royalties per la vendita di copie da parte di distributori stranieri non può essere calcolata in base al prezzo da questi praticato, ma deve essere determinata dal giudice secondo equità (Trib. Milano, 18 febbraio 2002, Aida 2003, 907/2).

Salvo diversa previsione delle parti ai contratti di edizione non è applicabile il principio della rinnovazione tacita (Trib. Roma, 9 luglio 2002, G.U. De Masi, Marco Francini c. BMG Ricordi, Aida 2003, Repertorio I.19).

Anche quando abbia acquistato i relativi diritti da un avente causa dell’autore l’editore è tenuto ad indicare l’autore nelle forme d’uso, che si sostanziano nell’indicazione del nominativo in copertina, solitamente nella parte superiore: e quest’obbligo è violato quando l’editore pubblica lo pseudonimo di un soggetto diverso dall’autore nello spazio di copertina naturalmente destinato all’indicazione di quest’ultimo, ed indica in prima pagina non di copertina che l’opera è «in collaborazione» con l’autore reale (App. Milano, 8 novembre 2002, Aida 2003, 929/1).

La lesione del diritto dell’autore ad esser indicato nelle forme d’uso sugli esemplari dell’opera comporta un pregiudizio quantomeno per il mancato proseguimento degli effetti pubblicitari derivanti dall’indicazione dell’autore, pregiudizio che può essere quantificato equitativamente (App. Milano, 8 novembre 2002, Aida 2003, 929/2).

In caso di conflitto tra due editori l’appartenenza dei diritti di utilizzazione economica relativi ad un’opera dell’ingegno costituita da una testata di rivista appartiene alla casa editrice che ha fornito elementi di prova in ordine alla priorità della creazione della sua testata (Trib. Cosenza, ordinanza 14 gennaio 2003, Aida 2003, 936/2).

Qualora il committente non adempia l’obbligazione di organizzare la mostra dei propri oggetti di design l’editore del catalogo che abbia ottenuto la risoluzione del contratto per inadempimento ha diritto alla restituzione del costo di produzione di ogni volume invenduto (App. Milano, 18 marzo 2003, Aida 2003, 941/1).

Il diritto di pubblicare le opere in raccolta è ulteriore e diverso da quello sorgente da ciascuna opera, e non può dunque essere esercitato senza il consenso dell’autore o dei suoi eredi dall’editore che abbia acquistato soltanto i diritti di pubblicazione delle singole opere (Trib. Palermo, ordinanza 9 maggio 2003, Aida 2003, 944/1).

L’art. 133 l.a. impone all’editore un onere di interpellare l’autore prima di cedere a terzi le copie invendute, indicandogli anche il prezzo esatto cui intende cederle, onde consentire all’autore la scelta di acquistarle direttamente: ed in mancanza di questo interpello l’editore è obbligato a risarcire all’autore anche i danni che possono derivare alla sua immagine dalla vendita sottocosto degli esemplari della sua opera (App. Milano, 30 novembre 2001, Aida 2002, 864/4).

L’editore è libero di recedere ex art. 134 n. 2–6 l.a., ed i motivi che ispirano il suo recesso rimangono al di fuori della sfera di controllo dell’autore e non influiscono sulla legittimità del recesso (App. Milano, 30 novembre 2001, Aida 2002, 864/3).

Ha carattere esplorativo e deve dunque essere disattesa la domanda di ordine giudiziale alla Siae di esibizione di dati relativi al suo intervento ex art. 123 l.a. in relazione alle copie di una determinata opera proposta dall’autore in una controversia con il suo editore relativa al numero di copie concretamente vendute da quest’ultimo ed alle royalties correlative dovute all’autore (App. Milano, 30 novembre 2001, Aida 2002, 864/2).

In mancanza di prescrizioni particolari dell’ordinamento sulla forma dei rendiconti dovuti dall’editore all’autore, questi sono sufficientemente chiari e completi quando rendano edotto l’autore del numero di copie vendute alla scadenza di ciascun periodo, dei resi, delle copie vendute nel periodo precedente, in modo da consentire all’autore la verifica delle royalties a lui dovute (App. Milano, 30 novembre 2001, Aida 2002, 864/1).

L’editore che cede il contratto di edizione non è legittimato passivo all’azione di risoluzione del medesimo per inadempimenti successivi alla cessione del contratto (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 805/2).

Quando il contratto di edizione sia stipulato dal cessionario dei diritti economici dell’autore, il consenso alla cessione del medesimo non deve provenire dall’autore ma dal cessionario dei suoi diritti che ha stipulato il contratto di edizione (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 805/1).

Il termine ventennale di durata del contratto d’edizione stabilito dall’art. 122 l.a. non trova applicazione ai contratti per i quali la cessione dei diritti di riproduzione dell’opera a mezzo stampa rappresenti una causa secondaria rispetto a quella prevalente di cessione dei diritti di utilizzazione fonomeccanica (Trib. Roma, 11 dicembre 2000, Aida 2001, 793/1).

Risolto ex art. 135 l.a. il contratto di edizione di un’opera collettiva, l’autore di quest’ultima può riutilizzarne il titolo per un’opera successiva, ove reimpieghi il proprio lavoro precedente, eventualmente rielaborandola (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/8).

In caso di fallimento dell’editore gli artt. 83 l.f. e 135 l.a. si applicano soltanto ai contratti di edizione in senso tecnico. Al contrario quando l’editore fallito abbia acquistato in virtù di contratti diversi, si applica l’art. 72 l.f. se il rapporto non è stato ancora eseguito interamente, mentre se lo è stato il diritto acquisito dall’editore resta di quest’ultimo: onde l’art. 135 l.a. non si applica ai diritti acquistati dall’editore sulle opere da lui commissionate agli autori con contratti d’opera, che trasferiscono la titolarità dei diritti in forza della venuta ad esistenza o comunque della consegna dell’opera (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/3).

Quando una clausola del contratto di edizione preveda che in ipotesi di “cessione a terzi del volume a prezzo speciale” sarà concordata per l’autore una percentuale diversa da quella stabilita in via ordinaria, in mancanza di accordo delle parti questa percentuale può essere determinata dal giudice (Trib. Milano, 13 aprile 2000, Aida 2000, 729/2).

La  presenza di una determinata clausola in un contratto di edizione non prodotto in giudizio dall’autore può essere provata a) dalla circostanza che clausola analoga è inserita in altri contratti relativi ad altre opere e stipulati poco prima o poco dopo dalle medesime parti secondo modalità analoghe, nonché b) dal comportamento processuale del fallimento dell’editore, valutabile ex art. 116 c.p.c. e costituito dalla disobbedienza ingiustificata all’ordine di esibizione del contratto litigioso (Trib. Milano, 13 aprile 2000, Aida 2000, 729/1).

Quando l’autore abbia esercitato in primo grado contro un editore un’azione extracontrattuale per utilizzazione non autorizzata della propria opera, ed in secondo grado qualifichi il medesimo editore cessionario dell’azienda del proprio editore precedente ed eserciti contro il medesimo convenuto un’azione contrattuale per la medesima utilizzazione della propria opera contestata in primo grado, la domanda proposta in appello è nuova ed inammissibile (App. Milano, 17 marzo 2000, Pres. NOVITA’, Est. BICHI, Carlo Solarino c. Editori di comunicazione s.r.l., Aida 2000, Repertorio I.19).

La prescrizione del credito di un coautore verso l’editore e l’altro coautore, che nella specie aveva stipulato il contratto di edizione qualificandosi unico autore, al pagamento dei corrispettivi relativi alla pubblicazione dell’opera non è sospesa ex art. 2941 n.8 c.c. quando il coautore attore in giudizio conosca perfettamente ab initio i fatti costitutivi del proprio credito (App. Milano, 11 gennaio 2000, Aida 2000, 713/2).

Nell’opera collettiva i diritti di utilizzazione economica, compreso quello sul titolo, appartengono all’editore, inteso come operatore economico che assume il rischio dell’organizzazione e della commercializzazione, e dunque a prescindere dall’esistenza di contratti di edizione strictu sensu (Trib. Milano, ordinanza 23 luglio 1999, Aida 2000, 701/1).

Quando l’autore e l’editore stipulano un contratto di edizione con un espresso patto di non concorrenza a carico dell’autore, e l’editore agisca poi per contraffazione del primo libro ad opera di una nuova pubblicazione del medesimo autore, il giudice non può d’ufficio verificare se quest’ultima costituisca violazione del patto di non concorrenza (Trib. Milano, 24 giugno 1999, Aida 2000, 693/2).

Il contratto di edizione “a termine” nel quale non sia stato indicato il numero minimo delle edizioni successive alla prima può essere convertito in contratto “per edizione”, quando le caratteristiche fondamentali di quest’ultimo siano riconoscibili nell’assetto contrattuale in concreto voluto dalle parti (Trib. Milano, ordinanza 29 maggio 1999, Aida 2000, 686/2).

Posto che la trasmissione dei diritti di utilizzazione sull’opera dell’ingegno deve essere provata per iscritto, è insufficiente a dimostrare l’esistenza di un contratto di edizione una prova indiretta documentale (nella specie: lettere intercorse fra le parti) che fra l’altro sia stata solo evocata ma non prodotta in giudizio (Trib. Milano, ordinanza 29 maggio 1999, Aida 2000, 686/1).

Il contratto di edizione che l’editore attore alleghi essere esteso anche ad alcune opere specifiche deve essere provato inter partes per iscritto: e reciprocamente non è provato dalla consegna di altre opere dall’autore all’editore, e dalla loro pubblicazione; dalla dichiarazione resa dall’autore in sede di interrogatorio, secondo cui esisteva con l’editore soltanto “un rapporto di collaborazione fiduciaria, essenzialmente rimessa alla spontanea volontà delle parti per cui non era previsto alcun compenso né un oggetto definito né un termine di durata”; dalle dichiarazioni stragiudiziali dell’autore che riferiscono il fatto storico della pubblicazione, da parte dell’editore, di opere diverse da quelle sub iudice senza ammettere l’esistenza di un accordo contrattuale. (Trib. Roma, 24 dicembre 1998, Aida 2000, 674/1)

La dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto di un contratto di edizione ex art. 1454 c.c. implica certamente un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. 11 dicembre 1998 n. 12503, Aida 2000, 654/2).

I termini consensuali o giudiziali previsti dall’art. 127 l.a. per la pubblicazione dell’opera da parte dell’editore non hanno natura processuale, devono essere decorsi prima che l’autore possa chiedere giudizialmente l’adempimento, e sono stabiliti nell’interesse sia dell’autore che dell’editore (Cass. 11 dicembre 1998 n. 12503, Aida 2000, 654/1).

Viola i diritti patrimoniali dell’autore e deve essere condannato al risarcimento dei danni l’editore che dopo la risoluzione del contratto di edizione continui a vendere copie dell’opera stampate prima di questa risoluzione (Trib. Roma, 5 novembre 1998, Aida 2001, 746/1).

Chiesti in primo grado nullità, annullamento o inefficacia totale di un contratto di edizione per mancanza di causa non sono nuovi la causa petendi ed il petitum svolti in appello che siano volti ad ottenere la declaratoria di nullità parziale del medesimo contratto per mancanza di causa (App. Milano, 11 settembre 1998, Pres. URBANO, Est. FORMAGGIA, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Edizioni Suvini Zerboni s.p.a., Aida 1999, Repertorio I.19).

Non è nullo per aleatorietà del corrispettivo o per la sua dipendenza dalla mera volontà dell’editore di attivarsi o meno in iniziative commerciali il contratto di edizione musicale che preveda un corrispettivo all’autore stabilito dalle parti in forma percentuale sui proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera ceduta (App. Milano, 11 settembre 1998, Aida 1999, 615/1).

Il credito al pagamento dei corrispettivi di un contratto di edizione (stabiliti in misura percentuale al ricavato dell’editore) si prescrive in 10 anni (Trib. Catania, 22 agosto 1998, Aida 1999, 613/2).

Il contratto col quale l’autore di un fotolibro cede tutti i propri diritti ad un editore ha per effetto naturale l’obbligo dell’autore di non pubblicare un’opera che sia identificabile, per il suo contenuto, con quella ceduta. (App. Venezia, 10 luglio 1998, Aida 2000, 668/3)

Quando l’autore di un fotolibro ne abbia ceduto tutti i diritti ad un editore, e successivamente collabori con altro editore concorrente alla realizzazione e commercializzazione di un nuovo fotolibro che costituisca imitazione servile del primo, l’autore ed il secondo editore rispondono in solido per concorrenza sleale. (App. Venezia, 10 luglio 1998, Aida 2000, 668/1)

E’ motivata in modo esente da censure di legittimità la sentenza del giudice di merito che ha escluso la riconduzione di un contratto relativo ad un’opera musicale allo schema del contratto di edizione, ritenendo che la stampa dell’opera musicale prevista dal contratto fosse secondaria nell’economia del negozio (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/4).

Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 118 l.a. ex artt. 33 e 35 cost., nella parte in cui la prima norma si applica al contratto di edizione e non anche a quello di edizione musicale (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/3).

Salva apposita pattuizione che consenta all’editore uno sfruttamento dell’opera anche ulteriore alla stampa il contratto di edizione abilita alla sola pubblicazione cartacea (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/2).

La “pubblicazione per le stampe” ex art. 118 l.a. comprende solo la diffusione dell’opera a mezzo di strumento cartaceo stampato e cioè la stampa su carta capace di dar luogo ad un prodotto di tipo librario (e reciprocamente la disciplina del contratto di edizione non si applica al contratto cd di edizione musicale) (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/1).

Lo schema della vendita di diritti d’autore non è incompatibile con la circostanza che il corrispettivo sia previsto non in un prezzo unitario ma in una percentuale sul corrispettivo delle future vendite degli esemplari della riproduzione fonomeccanica dell’opera (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l, Aida 1999, Repertorio I.19 ).

E’ motivata in modo esente da censure di legittimità la sentenza del giudice di merito che ha escluso la riconduzione di un contratto relativo ad un’opera musicale allo schema del contratto di edizione, ritenendo che la stampa dell’opera musicale prevista dal contratto fosse secondaria nell’economia del negozio (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l, Aida 1999, Repertorio I.19 ).

Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 118 l.a. ex artt. 33 e 35 cost., nella parte in cui la prima norma si applica al contratto di edizione e non anche a quello di edizione musicale (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l , Aida 1999, Repertorio I.19).

Salva apposita pattuizione che consenta all’editore uno sfruttamento dell’opera anche ulteriore alla stampa il contratto di edizione abilita alla sola pubblicazione cartacea (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l, Aida 1999, Repertorio I.19  ).

La “pubblicazione per le stampe” ex art. 118 l.a. comprende solo la diffusione dell’opera a mezzo di strumento cartaceo stampato e cioè la stampa su carta capace di dar luogo ad un prodotto di tipo librario (e reciprocamente la disciplina del contratto di edizione non si applica al contratto cd di edizione musicale) (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Pres. ROCCHI, Est. BERRUTI, Riziero Ortolani c. CAM Creazioni Artistiche Musicali s.r.l., Symphony Edizioni Musicali s.r.l., Campidoglio Edizioni Musicali s.r.l, Aida 1999, Repertorio I.19  ).

Stipulato un contratto di edizione, la richiesta e la restituzione del manoscritto, che non vogliano essere relative soltanto alla sorte del suo corpus mechanicum, conducono allo scioglimento del contratto di edizione per mutuo consenso manifestato per fatti concludenti dalle parti: che a sua volta obbliga alla restituzione degli anticipi pagati dall’editore all’autore, con interessi legali che, in mancanza di una diversa richiesta dell’editore, debbono essere calcolate dalla sentenza (Trib. Milano, 18 maggio 1998, Aida 1998, 569/1)

Quando il contratto di edizione riguardi un’opera in larga misura già pubblicata da un editore precedente, e l’attore non abbia provato in causa che questa circostanza fosse conosciuta dal secondo editore al momento della conclusione del contratto, l’azione di nullità del contratto per contrarietà alla norma penale dell’art. 171 l.a. esercitata dall’autore deve essere rigettata, e deve invece venir accolta quella per la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligazione di garanzia ex art. 125 n. 2 l.a. proposta dall’editore: con la condanna dell’autore a risarcire i danni che, in mancanza di prova dell’ammontare del lucro cessante, devono essere quantificati in misura pari al danno emergente consistente nei costi di produzione ed in particolare di fotocomposizione e correzione delle bozze del libro, oltre interessi legali dalla messa in mora inviata dall’editore all’autore (Trib. Milano, 11 maggio 1998, Aida 1998,  56811).

Risolto il contratto di edizione di opera futura per mancata consegna dell’ opera entro il termine pattuito come essenziale dalle parti, l’editore ha diritto alla restituzione delle somme pagate all’autore quale anticipazione dei compensi pattuiti, con i relativi interessi, dalla data del pagamento (Trib. Milano, 23 aprile 1998, Aida 1998, 566/3).

Se è vero che l’editore non può interloquire sulla bontà ed il valore intrinseco dell’opera, una volta che questa sia venuta la giuridica esistenza (completa, chiara, definitiva e corretta), in quanto l’obbligazione dell’autore non contiene in astratto tale garanzia, essendo il relativo rischio connesso strutturalmente alla posizione dell’editore, le parti possono tuttavia autonomamente arricchire il contenuto delle reciproche obbligazioni con previsioni che consentano all’editore un sindacato più penetrante sul merito dell’opera, e così in particolare prevedendo che questa abbia un determinato contenuto e si ispiri a determinati criteri di redazione (Trib. Milano, 23 aprile 1998, Aida 1998, 566/2).

Al contratto di edizione per opera da creare si applicano anche i principi generali relativi al contratto con prestazione di cosa futura (art. 1348 c.c.), con la conseguenza che l’obbligazione dell’editore di pubblicare l’opera dell’ingegno sorge solo nel momento in cui l’autore consegni l’opera chiara, completa, corretta e definitiva, onde poter soddisfare lo scopo cui la pubblicazione è preordinata (Tríb. Milano, 23 aprile 1998, Aida 1998, 566/1).

L’esistenza di un diritto di esclusiva dell’editore per la pubblicazione di un articolo ‑intervi sta redatto da un giornalista su commissione può essere ipotizzata, pur in mancanza di una clausola contrattuale espressa, in presenza di un rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non certo in un singolo e limitato rapporto di edizione (Trib. Milano, 9 aprile 1998, Pres. RODA BOGERRI, Est. ROSA, Automobilia s.r.l. c. Enrico Benzing, Aida 1998, Repertorio I.19).

L’incoercibile libertà di manifestazione del pensiero giornalistico impedisce all’editore di far valere come causa di risarcimento del danno il fatto che un articolo intervista inserito in un libro di argomento sportivo appaia non sufficientemente elogiativo dell’attività di uno sponsor tecnico che aveva altresì contribuito al finanziamento dell’opera; e ciò quand’anche il contenuto di questo articolo pregiudichi i rapporti dell’editore con lo sponsor finanziatore (Trib. Milano, 9 aprile 1998, Pres. RODA BOGETTI, Est. ROSA, Automobilia s.r.l. c. Enrico Benzing, Aida 1998, Repertorio I.19).

Quando il contratto di edizione per opera da creare non stabilisce alcun termine per la creazione dell’opera, e l’editore non si è avvalso della facoltà ex art. 120 n. 3 L.a. di chiedere all’autorità giudiziaria la fissazione di un termine per la consegna dell’opera, questa deve essere consegnata entro il termine massimo decennale fissato dall’art 120 n. 2 L.a.: e reciprocamente dopo questo termine l’editore non ha più azione per la creazione e la consegna dell’opera (Trib. Roma, 26 gennaio 1998, Aida 1998, 555/1).

Quando l’editore affida un incarico di tradurre un’opera letteraria, senza obbligarsi a pubblicare la traduzione, ma convenendo di divenire unico titolare di tutti i conseguenti diritti su di essa, compresa l’eventualità di pubblicare o di non pubblicare, il contratto è un accordo atipico, non riconducibile al contratto di edizione, e non soggetto alla sua disciplina (Trib. Torino, 5 novembre 1997, Aida 1999, 600/1).

Va risolto per mutuo consenso delle parti un contratto di edizione per edizione, ed avviate ma non concluse trattative per la stipulazione di un diverso contratto relativo ad una nuova edizione dell’opera, la messa in vendita della nuova edizione senza il consenso dell’autore costituisce un’índubbia violazione dei suoi diritti: onde l’editore deve essere condannato a ritirare l’opera dal commercio a propfie spese ed a rjsarcjre all’autore i dann~. che possono essere quantificati equitativamente in una somma comprensiva della rivalutazione monetaria e del risarcimento del danno da ritardato indennizzo, su cui dovranno poi essere computati gli interessi legali dalla sentenza al saldo (Trib. Roma, 23 settembre 1997, Pres. Bucci, Est. CORRIAS, Romana De Angelis Bertolotti c. Fratelli Palombi s.r.l., Aida 1998, Repertorio I.19).

La sentenza che pronuncia su una domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento di un contratto di edizione ha natura ed effetti costitutivi, e sia pure con efficacia retroattiva ex lege: onde la ripubblicazione dell’opera da parte dell’editore nelle more della causa di merito non costituisce un pregiudizio per l’autore sufficiente ad imporre l’accoglimento della sua domanda di inibitoria ex artt. 700 e 669 terdecies c.p.c. della riedizione dell’opera (Trib. Casale Monferrato, 25 febbraio 1997, Pres. DI BERNARDO, Est. VITI, Martina Consolaro, Edizioni Il Capitello s.p.a. c. Edizioni Piemme s.p.a., Aida 1998, Repertorio I.19)

L’art. 1341 c.c. non si applica alla clausola di un contratto di edizione che obblighi l’autore a creare opere in esclusiva per l’editore, quando il testo contrattuale non sia stato predisposto dall’editore in assenza di trattative con l’autore, che anzi risulti avere cooperato attivamente alla sua formazione (Trib. Casale Monferrato, 25 febbraio 1997, Aida 1998, 521/2).

Quando il contratto di edizione obblighi l’autore a creare opere in esclusiva per l’editore per la durata decennale prevista dall’art. 120 n. 2 l.a., la clausola di esclusiva ed il relativo patto di non concorrenza hanno la durata decennale propria dell’obbligazione di creare per l’editore, e non quella degli ulteriori 20 anni (dalla scadenza dei primi 10) di durata della facoltà di riedizione dell’opera propria dell’editore (Trib. Casale Monferrato, 25 febbraio 1997, Aida 1998, 521/1).

L’editore di un’agenda elaborata (che nella specie contiene, oltre al datario, raccolte di ricette, aneddoti e consigli di vario genere) può realizzarne una nuova edizione, limitandosi a modificare la veste tipografica ed il datario (Trib. Casale Monferrato, ordinanza 11 novembre 1996, Aida 1997, 478/3).

Il contratto per opera da creare non può avere ex art. 120 l.a. una durata superíore ai dieci anni; ma una volta che l’opera sia stata creata e consegnata dall’autore all’editore per la pubblicazione questi ha ex art. 122 l.a. il diritto di eseguire più edizioni entro venti anni dalla consegna (Trib. Casale Monferrato, ordinanza 11 novembre 1996, Aida 1997, 478/2).

In caso di mancata determinazione pattizia del compenso di un contratto di edizione trova applicazione analogica l’art. 1474 c.c., con conseguente necessità per l’editore di riconoscere all’autore la percentuale del prezzo di copertina che l’editore normalmente riconosce per opere analoghe (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/7).

La ripubblicazione di un’opera (nella specie: di una traduzione) dopo la scadenza del contratto di edizione fonda un diritto dell’autore al risarcimento dei danni, che possono essere determinati in base al criterio del giusto prezzo del consenso dell’avente diritto (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/6).

La previsione di un compenso a stralcio non esclude la nullità ex art. 122 co. 5 l.a. del contratto di edizione a termine che non prevede un numero minimo di esemplari per edizione (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/5).

Nei contratti di edizione relativi a traduzioni è ammesso il compenso a stralcio non dell’autore dell’opera originaria ma del traduttore, per ragioni per certi versi analoghe alle difficoltà di ripartizione del compenso tra più aventi diritto in ragione del diverso apporto di ciascuno, che nelle opere collettive giustificano il ricorso alla stessa forma di regolamentazione (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/4).

Il contratto di edizione che non indica un numero minimo di esemplari per edizione risulta nullo ex art. 122 co. 5 l.a. quale contratto di edizione a termine e deve dunque essere considerato come contratto di edizione per edizione: e d’altro canto la mancata indicazione del numero delle edizioni e del numero degli esemplari di ogni edizione conduce a riguardarlo come avente ad oggetto una sola edizione per il numero massimo di 2000 esemplari ex art. 122 co. 4 l.a. (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/3).

Il contratto avente ad oggetto la pubblicazione per le stampe di una traduzione di un’opera letteraria non può non ricondursi allo schema legale del contratto di edizione (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/2).

Quando un editore concede ad altro editore il diritto di stampare un’opera (nella specie: una traduzione di una tragedia della Grecia classica) affermando di « aver avuto il benestare degli aventi diritto », l’autorevolezza della provenienza della dichiarazione e l’apparenza del diritto giustificano l’affidamento del secondo editore e dunque fondano un suo diritto di rivalsa nei confronti del primo per i danni causati dalla pubblicazione dell’opera che risulti invece effettuata senza il consenso dell’autore (Trìb. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/1).

La riproduzione completa di un’opera eseguita a scopo di commercio nell’ambito di una sistematica attività imprenditoriale viola i diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa facenti capo all’editore in forza del contratto di edizione (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s. a. s., Aida 1996, Repertorio I.19).

Il giudice non può rilevare d’ufficio la nullità di una clausola di compenso a forfait per violazione dell’art. 130 l.a. ove la pronuncia di questa nullità non sia rilevante per la decisione della lite (nella specie: perché l’attore non aveva indicato quale sarebbe stato l’ammontare del compenso dovutogli a partecipazione) (App. Milano, 6 febbraio 1996, Aida 1996, 423/3).

La legittimazione generale ex art. 1421 c.c. all’azione di nullità di una clausola confliggente con l’art. 130 l.a. non esime l’autore attore dall’onere di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, prospettando l’entità del compenso a partecipazione ed il maggior importo globale del medesimo rispetto a quello invalidamente convenuto a forfait (nella specie è stata rigettata la domanda di nullità di un autore che non aveva effettuato questa allegazione) (App. Milano, 6 febbraio 1996, Aida 1996, 423/2).

La clausola di un contratto di edizione che prevede il pagamento dell’autore a forfait è nulla ma non è automaticamente sostituita dalla clausola di compenso a partecipazione ex art. 130 co. 1 frase 1 l.a., non avendo il legislatore specificamente previsto questa sostituzione (App. Milano, 6 febbraio 1996, Aida 1996, 423/1).

Il contratto di edizione musicale può talvolta essere strutturato come un contratto misto, quando in esso concorrano cause diverse come la cessione dei diritti di utilizzazione dell’opera tramite strumenti di riproduzione fonomeccanica e ad un tempo la cessione dei diritti di utilizzazione a mezzo stampa. La prima cessione ètuttavia prevalente, con la conseguenza dell’assorbimento della cessione dei diritti di riproduzione a mezzo stampa nella disciplina normativa del contratto di edizione musicale, e con l’ulteriore corollario dell’inapplicabilità della durata prevista dall’art. 122 l.a. anche all’edizione a mezzo stampa (Trib. Milano, 14 dicembre 1995, Pres. Est. PATRONE, Giulio Rapetti c. Radio Record Ricordi RRR s.r.l., Edizioni Musicali Fino Film s.r.l., Ritmi e Canzoni Edizioni Musicali s.r.l., Edizioni Musicali Fama s.r.l., Pegaso Edizioni Musicali s.r.l., Edir Edizioni Internazionali Riunite s.r.l., Aida 1997, Repertorio I.19).

Il contratto di edizione musicale non è assimilabile al contratto di edizione per le stampe, e ad esso non è pertanto applicabile la disciplina prevista dagli artt. 122 ss. l.a. ma quella degli artt. 107 ss. l.a. (Trib. Milano, 14 dicembre 1995, Pres. Est. PATRONE, Giulio Rapetti c. Radio Record Ricordi RRR s.r.l., Edizioni Musicali Fino Film s.r.l., Ritmi e Canzoni Edizioni Musicali s.r.l. ‘ Edizioni Musicali Fama s.r.l., Pegaso Edizioni Musicali s.r.l., Edir Edizioni Internazionali Riunite s.r.l., Aida 1997, Repertorio I.19).

Il contratto di edizione musicale è un contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera musicale; ha una causa diversa da quella del contratto di edizione, in quanto opera un trasferimento della stessa titolarità dei diritti di utilizzazione economica e non la concessione di uso degli stessi, e a differenza di questultimo non è un contratto di durata; e ad esso non sono applicabili le norme relative al contratto di edizione che stabiliscono la durata del diritto (App. Milano, 5 dicembre 1995, Pres. Loi, Est. CECCHERINI, Adelina Vitali, Roberto Pulci, Daniela Pulci c. Leonardi Edizioni s.r.l. , Aida 1997, Repertorio I.19).

Quando il contratto di edizione di opera futura attribuisca all’editore un diritto di rifiutare l’opera, e la qualifichi tuttavia come automaticamente accettata in mancanza di rifiuto entro un certo termine, decorso quest’ultimo l’editore assume l’obbligo della pubblicazione, e l’art. 125 n. 2 l.a. non gli consente di sciogliersi dal vincolo contrattuale verso l’autore adducendo che la pubblicazione dell’opera comporta per l’editore il rischio di responsabilità per diffamazione (Trib. Milano, 5 ottobre 1995, Aida 1996, 408/1).

Non ricorre un possesso legittimo ex art. 167 l.a. dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un carteggio (nella specie: di Antonio Gramsci) quando l’opera sia stata pubblicata da numerosi editori, senza che risulti che tutte le edizioni siano state espressamente autorizzate da chi invoca l’art. 167 l.a. (Trib. Palenno, ordinanza 23 aprile 1996, Aida 1996, 426/2).

La stipulazione di un contratto di edizione non comporta per l’autore l’obbligazione di non pubblicare altre opere della medesima specie e contenuto, in mancanza di pattuizioni in tal senso (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996, 415/2).

Quando con il contratto di edizione l’editore acquisti temporaneamente anche il diritto di elaborare l’opera ma si obblighi ad interpellare l’autore in caso di elaborazione o di nuove edizioni, la pubblicazione di una riedizione riveduta ed aggiornata solo in minima parte, che avvenga senza previo interpello dell’autore dell’opera base, costituisce violazione degli obblighi contrattuali dell’editore nei confronti dell’autore di quest’ultima (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996, 415/1).

L’editore che senza il consenso dell’autore ed anzi contro la sua esplicita volontà ne pubblichi un libro preceduto da una prefazione fortemente critica e discordante da esso si rende inadempiente alle obbligazioni che all’editore derivano dal carattere fiduciario del contratto di edizione ed anche dalle regole degli artt. 126 e 129 l.a. che vietano all’editore di alterare « il carattere e la destinazione » dell’opera: e ad un tempo viola il diritto morale dell’autore ex art. 20 l.a. quando l’attività dell’editore possa far apparire l’autore coinvolto in un’operazione editoriale obiettivamente ambigua e non coerente alla sua immagine di studioso (nella specie l’editore aveva premesso ad un’opera storica di due universitari israeliti fortemente caratterizzata anche dalla loro matrice culturale sionista‑socialista un lungo articolo di un noto giornalista italiano di idee fortemente antitetiche a quelle degli autori del libro) (Trib. Milano, 27 novembre 1995, Aida 1996,  414/1).

La disciplina generale della trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno contenuta negli artt. 107‑114 l.a. è certamente suscettibile di integrazione ad opera di altre norme che, benché inserite nelle disposizioni particolari, abbiano una portata di carattere generale. Tale carattere di generalità è proprio delle norme relative alla tutela morale dell’autore ex artt. 142 e 143, e di quelle riguardanti la trasmissione del diritto di utilizzazione a causa di morte (art. 121 l.a.), ma non può essere attribuito alla regola dell’art. 122 l.a. relativa alla durata del contratto di edizione per le stampe (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/8).

Quando l’attore chiede l’accertamento della estinzione, per intervenuta decorrenza del termine di venti anni ex art. 122 l.a., di un contratto di edizione musicale, che l’attore assume (a torto) soggetto alla disciplina del contratto di edizione per le stampe ex artt. 118 ss. l.a., il giudice non può rilevare d’ufficio la pretesa nullità del contratto di edizione musicale per mancata previsione di un prezzo certo ed effettivo della cessione (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/7).

Gli artt. 180 co. 5 l.a. e 59 r.a. non impongono che la trasmissione dei diritti d’autore avvenga esclusivamente in forza di contratti di durata (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/6).

Il contratto di edizione musicale, con cui le parti pattuiscono la cessione a titolo definitivo di tutti i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla legge sul diritto d’autore, non è riconducibile al contratto di edizione tipizzato dagli artt. 118 ss. l.a., e nemmeno agli accordi di licenza di riproduzione rientranti nella categoria dei contratti di durata (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/5).

Ai fini della determinazione dell’oggetto del contratto di edizione e dell’applicabilità della relativa disciplina è necessario operare una distinzione non solo tra le diverse categorie previste dall’art. 13 l.a. (per escludere le forme di riproduzione diverse dalla stampa), ma anche tra le diverse facoltà comprese nella medesima categoria (per escludere quelle non necessariamente dipendenti dal diritto trasferito) e così per esempio l’edizione in volume non comprenderà quella in dispense (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/4).

Secondo l’art. 119 l.a. la disciplina del contratto di edizione ex artt. 118 ss. l.a. è applicabile a forme di utilizzazione diverse dalla riproduzione per le stampe solo nel caso di espressa previsione contrattuale in tal senso (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/3).

La disciplina del contratto di edizione ex artt. 118 ss. l.a. non può essere estesa ad altre forme di riproduzione dell’opera diverse da quelle a stampa (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/2).

Con l’espressione « per le stampe » l’art. 118 l.a. e la relativa disciplina del contratto di edizione fanno riferimento alla sola riproduzione dell’opera su supporti cartacei o materiale analogo, con esclusione delle altre forme di riproduzione che utilizzino per esempio procedimenti di incisione, registrazione o fissazione dell’opera ai fini della sua esecuzione o diffusione sonora (App. Roma, 20 giugno 1995, Aida 1996, 395/1).

Quando il contratto tra un editore ed il traduttore di un’opera caduta in pubblico dominio sia riconducibile allo schema del contratto di edizione e non invece a quello del contratto d’opera intellettuale consistente nella traduzione, il diritto dell’editore non può durare quanto il diritto d’autore sulla traduzione (Trib. Roma, 4 aprile 1995, Aida 1995, 353/2).

Lo schema e la disciplina del contratto di edizione si applicano anche alla traduzione che costituisca elaborazione di carattere creativo dell’opera base (Trib. Roma, 4 aprile 1995, Aida 1995, 353/1).

L’art. 132 l.a. per il contratto di edizione e l’art. 136 l.a. per il contratto di rappresentazione sono esplicitazioni di una regola generale per cui il beneficiario di concessioni d’uso dei diritti patrimoniali d’autore non può sostituire altri a sé, se non per autorizzazione dell’autore (Trib. Torino, 24 novembre 1994, Aida 1995, 336/4).

La cessione, dall’autore all’editore, di tutti i diritti di utilizzazione nel campo dell’edizione non è vietata dall’ordinamento ed è anzi espressamente contemplata come naturale dall’art. 119 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 3 novembre 1994, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Baldini & Castoldi s.r.l. c. Marsilio Editori s.p.a. , Aida 1995, Repertorio I.19).

Il consenso dell’autore alla pubblicazione dell’opera a stampa esclude l’ipotesi delittuosa dell’art. 171 lett. a) l.a. anche quando l’autore abbia già validamente ceduto ad un editore i propri diritti (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/4).

Quando l’interpretazione letterale del contratto di edizione lo dice esteso anche all’edizione economica dell’opera questa estensione non può essere esclusa dalla circostanza che al momento della stipulazione del contratto l’editore era notoriamente privo di una collana di edizioni economiche: perché l’editore ben può variare nel corso del tempo le proprie scelte imprenditoriali calibrandole anche sulla diversa notorietà e possibilità di successo di un autore (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/2).

Nell’interpretazione di un contratto di edizione, soprattutto quando è intercorso tra soggetti che sicuramente vantano cultura e conoscenza del lessico, non può essere attribuito all’espressione un significato opposto a quello che le parole hanno secondo la loro connessione: onde quando il contratto preveda la cessione all’editore di « tutti i diritti di utilizzazione economica » attraverso la pubblicazione con « tipo di edizione » la cui scelta è riservata esclusivamente all’editore, la cessione è onnicomprensiva e si estende dunque anche alla « edizione economica » dell’opera (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/1).

I danni derivanti dalla violazione dei diritti d’autore relativi ad un servizio fotografico cagionati dalla sua cessione non consentita dal fotografo, che sia fatta dall’editore autorizzato a pubblicarlo solo in Italia ad altro editore per il suo utilizzo all’estero, devono venir commisurati alla somma che il fotografo avrebbe percepito qualora avesse personalmente provveduto alla cessione del servizio per l’estero: ed in assenza di altri elementi di prova questa somma può essere determinata equitativamente in misura pari a quella corrisposta dal primo editore per la pubblicazione in Italia (Trib. Milano, 5 maggio 1994, Aida 1995, 321/1).

La riproduzione di un libro a scopo commerciale (nella specie: con la sua fotocopiatura a richiesta di un agente provocatore) integra violazione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera facenti capo all’editore in forza del contratto di edizione (Trib. Milano, 5 maggio 1994, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, UTET‑Unione Tipografica Editrice Torinese s.p.a. c. Eliocenter s.n.c., Copyter di Mario Zammaretti, Aida 1994, Repertorio  I.19).

Il termine ventennale di durata massima prevista dall’art. 122 l.a. riguarda i contratti di edizione a stampa, e non anche i contratti di cessione in genere dei diritti di utilizzazione economica, ivi comprese le edizioni musicali, che costituiscono una tipologia negoziale diversa dalle edizioni a stampa (App. Roma, 3 agosto 1993,  Pres. D’AGOSTINO, Est. BATTIMIELLO, Gian Piero Piccioni c. Radiofilmusica s.r.l., Aida 1994, Repertorio I.19).

Il contratto di edizione può trovare applicazione solo con riferimento alla riproduzione delle opere di carattere grafico su carta o su materiali analoghi e non anche alla riproduzione della musica nella colonna sonora di un’opera cinematografica (Trib. Roma, 11 marzo 1993, Pres. Lo TURCO, Est. CAMPOLONGO, Armando Trovaioli c. Radiofilmusica s.r.l., Aida 1995, Repertorio I.19).

Il principio di buona fede nello svolgimento delle trattative e nell’esecuzione del contratto di edizione impone al direttore responsabile di una rivista di rendere edotto l’autore di una recensione critica inviata per pubblicazione alla rivista che essa sarà pubblicata contestualmente ad una replica dell’autore recensito (Trib. Roma, 5 febbraio 1993, Aida 1994, 228/3).

Non viola il diritto di inedito dell’autore né la buona fede nello svolgimento delle trattative precontrattuali l’editore di una rivista che abbia ricevuto « per esame ed eventuale pubblicazione » il manoscritto di una recensione critica di un’opera di autore estraneo alla redazione della rivista e lo trasmetta a quest’ultimo, prima di assumere ogni decisione in ordine alla pubblicazione della recensione, al fine di conoscere l’opinione dell’autore recensito ed eventualmente per preparare la pubblicazione contestuale della recensione critica e di una replica dell’autore recensito (Trib. Roma, 5 febbraio 1993, Aida 1994, 228/2).

L’invio di un dattiloscritto ad una rivista, accompagnato dalla frase « per l’esame e l’eventuale pubblicazione », può assumere due diversi significati. Può concretare una vera e propria proposta, ed allora anche la concreta utilizzazione dello stesso nell’ambito dell’organizzazione del periodico fino alla effettiva pubblicazione va intesa, secondo le circostanze, come accettazione tacita della proposta: con la conseguenza che il perfezionamento del contratto di edizione attribuisce all’editore un’ampia facoltà di divulgare l’opera acquistata. Ma la consegna del dattiloscritto può anche valere soltanto quale mero invito ad offrire, ossia come inizio di una fase di trattative più o meno complessa, nel corso delle quali vengono concordati, oltre all’eventuale compenso, la veste grafica, la collocazione, od anche certi aggiustamenti (tagli, integrazioni, sostituzioni) del testo originario, su iniziativa tanto dell’editore quanto dell’autore: ed in questo secondo caso i poteri dell’editore di divulgare l’opera sono notevolmente circoscritti, poiché l’autore conserva ancora in tutta la sua larghezza i diritti sull’opera, compreso quello di inedito (Trib. Roma, 5 febbraio 1993, Aida 1994, 228/1).

Deve essere rigettata la domanda dell’autore di condanna dell’editore al pagamento di una percentuale sul prezzo di copertina dell’opera da lui creata su commissione: quando la domanda sia bensì fondata su clausola inserita nel contratto automaticamente ex art. 130 l.a., ma l’autore non abbia fornito alcuna prova, nemmeno approssimativa, sulla percentuale del prezzo di copertina usualmente spettante agli autori. (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 170/7).

Non rientra nella categoria delle « antologie » per cui non vale la regola del compenso a partecipazione ex art. 130 l.a. una raccolta di giochi, o meglio una guida piacevole per giocare che non rappresenta semplicemente un’antologia di passatempi ma si prefigge lo scopo di contribuire alla migliore consapevolezza di sé vuoi mediante tests atti a valutare livello ed abilità intellettiva, attitudine ed interessi, vuoi tramite l’elaborazione di teorie sulla personalità al fine di far conoscere come con essi interagiscano sentimenti ed emozioni (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993,170/4).

Stante la necessità di un compenso a partecipazione ex art. 130 l.a., le parti sono libere solo di calcolarne il « modo » eventualmente difforme da quello usuale della percentuale sul prezzo di copertina (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993,170/3).

Quale che sia la natura del contratto traslativo di diritti d’autore, e dunque anche per la cosiddetta opera su commissione, la corresponsione di compensi forfettari anziché a partecipazione costituisce violazione della disposizione cogente dell’art. 130 l.a., con conseguente nullità della clausola ex art. 1418 co. 1 c.c. e sua sostituzione automatica con la clausola di compenso a partecipazione ex art. 130 l.a. (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 170/2).

Il c.d. contratto di edizione musicale, con cui si cedono i diritti di utilizzazione economica di un’opera musicale, non è assimilabile al contratto di edizione per le stampe: e pertanto al primo non è applicabile il termine ventennale previsto dall’art. 122 l.a., ma la disciplina dell’art. 107 l.a. (Trib. Milano, 25 novembre 1992, Aida 1993,168/2).

Il contratto di edizione ex artt. 118 ss. La. è solo quello in cui la riproduzione grafica dell’opera avviene su carta o su materiale analogo, con esclusione pertanto della riproduzione da eseguirsi attraverso altre modalità, quali registrazioni, incisioni e così via (Trib. Milano, 25 novembre 1992, Aida 1993,168/1).

La cessione dall’autore al produttore fonografico dei diritti di riproduzione su apparecchi meccanici non è inquadrabile nel contratto di edizione (Cass. 13 luglio 1992 n. 104 1, Pres. CAVALLARI, Est. FIORENZA, Imp. Ennio Valeri, Aida 1994, Repertorio I.19).

Dopo la scadenza del contratto di edizione di un’opera fotografica il suo autore è legittimato ad agire per la tutela dei relativi diritti di carattere economico (Pret. Catania, 11 febbraio 1992, Aida 1992, 89/1).

Il patto tra autore ed editore riguardante il compenso pecuniario spettante all’autore in relazione all’edizione di un’opera può essere stipulato verbalmente e può essere provato con ogni mezzo anche diverso dalla prova scritta (App. Roma, 10 giugno 1991, Aida 1992, 47/3).

Nel contratto di edizione la causa è costituita dalla concessione dei diritti sull’opera dell’ingegno ai fini della fabbricazione e diffusione nel pubblico di esemplari dell’opera per conto e spese dell’editore: onde il compenso monetario all’autore non può essere considerato elemento essenziale e tantomeno elemento costitutivo del contratto, ma ne configura un naturale negotii (App. Roma, 10 giugno 1991, Aida 1992, 47/2).

Comunque si voglia raffigurare nel nostro ordinamento il contratto di edizione ex artt. 118 ss. l.a., sia come un’alienazione semplicemente traslativa, sia come un’alienazione che comporta un acquisto derivativo‑costitutivo, può certamente ritenersi che si tratti di un contratto a titolo oneroso, che rientra nei contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, e che comporta obbligazioni con prestazioni corrispettive e complesse (App. Roma 10 giugno 1991, Aida 1992, 47/1).

Deve essere accolta la domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. di un contratto di edizione di opera biografica (nella specie relativa a Licio Gelli) quando nella stipulazione del contratto le parti tengono implicitamente presente un’oggettiva situazione di fatto e di diritto, consistente nella liceità quantomeno pena le dell’attività svolta dal protagonista del libro, situazione in assenza della quale sarebbe venuto meno il presupposto stesso del consenso di ambedue le parti, e quando gli eventi successivi alla stipulazione del contratto smentiscano la verità di tale situazione, privino il libro di ogni attendibilità storica (con conseguente grave discredito professionale per l’autore e per l’editore), e addirittura tramutino il libro in un comportamento potenzialmente rilevante sotto il profilo penale come apologia di comportamenti oggetto di incriminazione (App. Milano, 26 maggio 1992, Aida 1993, 150/1).

Deve essere qualificato come contratto di edizione e non invece come compravendita del diritto d’autore un accordo tra un autore ed un editore, che preveda tra l’altro l’assunzione da parte di quest’ultimo dell’obbligazione di pubblicare l’opera (Trib. Napoli, ordinanza 21 maggio 1991, Aida 1992, 44/1).