18. Problemi generali

Secondo l’art. 5.3 lett.n) della direttiva 29/2001 gli stati possono disporre un’eccezione o limitazione al diritto di riproduzione “quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni […] di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza”. Il riferimento di questa norma a “vincoli di vendita o di licenza” si riferisce non ad una proposta di contratto ma ad un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera già concluso, che indichi le condizioni alle quali l’istituzione può utilizzarla (Corte giustizia UE, 11 settembre 2014, in causa C-117/13, Aida 2015, 1642/1).

I diritti d’autore e connessi costituiscono proprietà immateriali che, ancorché astrattamente giustificate dal generale interesse pubblico alla protezione della cultura, costituiscono tuttavia diritti individuali rilevanti nella sfera degli interessi privati e, come tali, non si sottraggono ai principi generali in tema di contratti ed al connesso regime probatorio (Cass. 25 giugno 2014 n. 14470, Aida 2015, 1652/1).

La vendita di un pc corredato da un sistema operativo preinstallato, con possibilità per l’acquirente di accettare la licenza relativa a quest’ultimo al primo avvio del computer o di restituire il “prodotto”, non dà luogo ad un negozio unitario, con conseguente facoltà per l’acquirente di restituire il solo software chiedendo il rimborso della parte di prezzo corrispondente alla sua fornitura (Cass. 11 settembre 2014 n. 19161, Aida 2015, 1653/2).

Qualora la volontà delle parti fosse orientata a stabilire un collegamento negoziale tra la vendita di un pc e la concessione in licenza del relativo sistema operativo, di modo che l’acquirente non potrebbe trattenere l’uno e rifiutare al contempo l’altra chiedendo il rimborso parziale del prezzo, l’accordo urterebbe per più versi con la disciplina di tutela della libertà di scelta del consumatore finale e di concorrenza tra imprese (Cass. 11 settembre 2014 n. 19161, Aida 2015, 1653/3).

Il sistema operativo offerto in licenza unitamente ad un pc è un “prodotto commerciale” dotato di autonoma rilevanza ed ha, proprio in quanto singolarmente reperibile sul mercato, un suo valore di catalogo o listino prezzi agevolmente ricavabile anche attraverso i siti web specializzati: così che non può dirsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola del contratto che preveda il rimborso della licenza qualora l’utente intenda rifiutarla trattenendo invece il pc (Cass. 11 settembre 2014 n. 19161, Aida 2015, 1653/4).

L’editore al quale siano stati consegnati dei fotocolor per selezionare quelli utili alla pubblicazione ne è depositario e deve restituirli ex art. 1768 c.c. a richiesta del depositante; in assenza di particolari convenzioni tra le parti, tale obbligo può dirsi adempiuto con la dovuta diligenza qualora il depositario li abbia consegnati senza particolari cautele ad una società di trasporto dotata di una certa affidabilità (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 4 aprile 2014, Aida 2015, 1683/1).

Il contratto collettivo nazionale degli adattatori dialoghisti non è vincolante nei confronti delle imprese (nella specie, televisive) che non lo abbiano sottoscritto: e non lo è in particolare nella parte che preveda il diritto dei dialoghisti di essere menzionati nelle proiezioni e trasmissioni dell’opera (Trib. Roma, Sezione IP, 15 maggio 2015, Aida 2015, 1709/6).

La clausola dell’atto costitutivo di uno studio associato tra architetti, che attribuisce agli arbitri “qualunque controversia dovesse sorgere tra gli associati, in dipendenza dei presenti patti o di fatti ad essi attinenti”, fonda la competenza arbitrale a conoscere di una domanda per violazione di diritti d’autore dello studio proposta da uno dei soci nei confronti dell’altro dopo lo scioglimento dell’associazione professionale (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 luglio 2012, Aida 2015, II.31/1).

In mancanza della prova scritta richiesta dall’art. 110 l.a. un contratto per la stampa e distribuzione di un libro deve essere qualificato come contratto non di edizione ma di appalto, ed in mancanza di accordi diversi inter partes deve essere così disciplinato: i diritti d’autore restano all’autore; le spese e le incombenze riguardanti la parte più prettamente intellettuale devono gravare sull’autore e quelle legate alla stampa e alla distribuzione allo stampatore; il ricavato netto deve essere ripartito tra le parti in misura paritaria; quando lo stampatore abbia eseguito le proprie prestazioni caratteristiche (la stampa e la distribuzione) e non abbia invece ancora distribuito il ricavato netto l’autore non può chiedere la risoluzione del contratto ma solo il pagamento della sua quota di ricavato netto (Trib. Firenze, 13 marzo 2014, Aida 2015, II.49/1).

L’art. 119 l.a. è applicabile ai soli contratti di edizione e non ad altri contratti di cessione di diritti d’autore su altri tipi di opere, quali quelle cinematografiche, che sono disciplinate dalle norme generali di cui agli artt. 107-114 l.a. e che costituiscono contratti atipici (Cass. Sezione I civile 17 maggio 2013 n. 12086, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1594/4).

La garanzia per evizione che costituisce un effetto naturale del contratto di compravendita si applica per analogia al contratto di cessione dei diritti d’autore, sicché è valida ed efficace la clausola contrattuale che ne riproduca il contenuto (Trib. Roma, Sezione IP, 21 maggio 2012, Pres. Marvasi, Est. Izzo, Aida 2014, 1613/2).

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, sicché il contratto per il prestito di un’opera d’arte (nella specie: non più protetta dal diritto d’autore) non può dirsi concluso se alla manifestazione di generica disponibilità dei proprietari non segua la determinazione del vettore, delle modalità del trasporto, dell’assicuratore e delle condizioni della polizza assicurativa (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 5 ottobre 2012 Giud. Falabella, Aida 2014, 1618/1).

Il soggetto che, ai sensi dell’art. 3 l. 91/1981, acquisisce il diritto di utilizzare la prestazione lavorativa di un atleta professionista, non acquista anche il diritto di utilizzarne le immagini senza il consenso dell’atleta (Trib. Napoli, ordinanza 30 luglio 2013, Pres. Como, Est. Pastore Alinante, Aida 2014, 1633/2).

Le clausole di un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione (nella specie relativo ad incontri di calcio) costituiscono una restrizione della concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE quando impongono all’ente di diffusione l’obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione del suo segnale al di fuori del territorio oggetto della licenza (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/3).

Risponde ex art. 1337 c.c. l’editore musicale che avvii (ma non concluda) un negoziato per la licenza di diritti d’autore per l’utilizzo di un’opera musicale quale colonna sonora di un filmato pubblicitario senza dichiarare che non dispone di questi diritti e creando anzi un affidamento della controparte nella sua disponibilità dei medesimi (Trib. Milano,  Sezione IP, 12 febbraio 2012, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, The Beef s.r.l. c. Emi Music Publishing Italia s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.18).

Quando il contratto prevede che l’editore si limita a riprodurre a stampa un certo numero di copie dell’opera ed a consegnarle all’autore o a distribuirle nell’interesse di quest’ultimo, dietro pagamento di un prezzo, il contratto è di appalto ex artt. 1655 ss. c.c. e non di edizione ex art. 118 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 13 febbraio 2012, Pres. Est. Gandolfi, Comitato EV-K2-CNR c. Gotham s.r.l., Carte Scoperte s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.18).

Quando un editore stipula con il titolare dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera un contratto di appalto ex art. 1655 c.c. per la stampa e la ristampa dell’opera, il contratto prevede in particolare che la maggior parte delle copie della ristampa debbano essere consegnate all’appaltante, l’editore stipula invece con terzi un contratto di coedizione per la pubblicazione e distribuzione della ristampa e da esecuzione a questo contratto, l’editore viola i diritti patrimoniali d’autore dell’appaltante (Trib. Milano, Sezione IP, 13 febbraio 2012, Pres. Est. Gandolfi, Comitato EV-K2-CNR c. Gotham s.r.l., Carte Scoperte s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.18).

Un contratto di management (in forza del quale un artista conferisce ad una società l’incarico di curare la sua partecipazione a spettacoli, la conclusione dei relativi accordi, la ricerca di manifestazioni, la gestione dell’attività amministrativa, l’incremento della notorietà dell’artista, la cura della sua immagine professionale e la cura dell’incasso delle spettanze dell’artista, a fronte di un compenso pari ad una percentuale degli incassi, con obbligo di rendiconto semestrale) non è nullo per contrasto con il divieto di intermediazione del collocamento di lavoro previsto dalla legislazione (ora abrogata) vigente al momento della conclusione del contratto (Trib. Milano, 26 aprile 2012, G.U. Miccichè, Baraonda Edizioni Musicali s.r.l. c. Matteo Maffucci, Thomas De Gasperi, Aida 2013, Repertorio I.18).

La clausola di esclusiva prevista a favore del manager da un contratto di management non contrasta con la garanzia della libera scelta del lavoro prevista dall’art. 4 cost. (Trib. Milano, 26 aprile 2012, G.U. Miccichè, Baraonda Edizioni Musicali s.r.l. c. Matteo Maffucci, Thomas De Gasperi, Aida 2013, Repertorio I.18).

E’ nulla ex art. 120 l.a. la cessione dei diritti d’autore relativi ad un’intera categoria di opere che possano essere create dall’autore in un periodo di tempo indeterminato (Trib. Milano,  Sezione IP, 3 maggio 2012, Aida 2013, 1557/2).

Il principio di autotutela previsto dall’art. 1460 relativo all’eccezione di inadempimento può essere applicato ad un contratto di management di un artista anche quando l’inadempimento riguardi un altro contratto di management collegato al primo (Trib. Milano, Sezione IP, 23 luglio 2012, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Giuseppe Mangiaracina c. Rosalba Pippa, Aida 2013, Repertorio I.18).

Il consenso del committente di un servizio di progettazione di software all’esecuzione dell’opera in subappalto rende legittimo ex art. 1656 il ricorso dell’appaltatore al subappalto, ma non instaura un rapporto diretto tra committente e subappaltatore, onde l’appaltante/committente non ha azione diretta nei confronti del subappaltatore (nella specie: per consegna dell’opera e cessazione del suo utilizzo) (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 10 gennaio 2013, Aida 2013, 1570/1).

Una clausola di un contratto di licenza di diritti esclusivi di trasmissione televisiva di incontri di calcio stipulata dopo l’entrata in vigore della direttiva 2007/65 non può attribuire al licenziatario una posizione giuridica acquisita ex art. 17.1 della Carta di Nizza tale da consentirgli di esigere da emittenti terze un compenso superiore a quello consentito dall’art. 15 della direttiva 2010/13 (Corte Giustizia UE 22 gennaio 2013, in causa C-283/11, Aida 2013, 1519/1).

L’art. 15.6 della direttiva 2010/13/UE relativa ai servizi di media audiovisivi non contrasta con la libertà di impresa prevista dall’art. 16 della Carta di Nizza (Corte Giustizia UE 22 gennaio 2013, in causa C-283/11, Aida 2013, 1519/2).

Le cd. clausole di protezione, con cui cioè il licenziante di diritti IP (nella specie di diritti d’autore e connessi su opere cinematografiche) si obbliga a non effettuare (e a non autorizzare terzi ad effettuare) utilizzazioni dei diritti licenziati concorrenti con quelle oggetto del contratto, hanno efficacia soltanto inter partes, la loro violazione comporta soltanto un inadempimento contrattuale di cui il promittente è chiamato a rispondere e non sono in particolare opponibili al terzo che abbia posto in essere utilizzazioni vietate da tali clausole (Trib. Milano, 5 marzo 2009, Aida 2012, 1478/1).

La clausola con cui il distributore di una pellicola cinematografica si obbliga a corrispondere al produttore un determinato importo a titolo di minimo garantito ha lo scopo di porre a carico del distributore il rischio di un eventuale insuccesso commerciale della pellicola, fino a concorrenza del predetto importo (Trib. Milano, 23 marzo 2010, Aida 2012, 1482/1).

La fondazione che abbia ceduto ante causam ad altra fondazione il ramo d’azienda relativo alle attività litigiose (nella specie costituite dalla manifestazione “Festa del cinema di Roma”) non ha legittimazione passiva all’azione per violazione dei relativi e pretesi diritti patrimoniali d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 10 maggio 2010, Aida 2012, 1485/1).

Deve essere accolta la domanda (nella specie: proposta ad una sezione IP) di risarcimento del danno per inadempimento di contratto di licenza d’uso dei diritti di cronaca sportiva televisiva su partite di calcio e dei relativi diritti d’autore: quando la convenuta non ha offerto, come suo onere, prova dell’avvenuto esatto adempimento del contratto (Trib. Roma, Sezione IP, 8 giugno 2010, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Comitato Interregionale Lega Nazionale Dilettanti c. Caserta TV s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.18).

La pendenza di una controversia tra l’autore di una scultura ed il suo acquirente non può essere qualificata di per sé quale stato di bisogno ex art. 1448 c.c. che giustifichi la rescissione per lesione di un contratto concluso dal medesimo autore con altro soggetto e che abbia comportato il trasferimento della scultura a quest’ultimo contro il suo pagamento di un corrispettivo al primo acquirente per la risoluzione del relativo contratto (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 5 luglio 2010, Aida 2012, 1492/2).

Il patto di esclusiva inserito in un contratto tra un giornalista ed una casa editrice per la fornitura di materiale informativo non è soggetto all’obbligo della forma scritta, dal momento che l’art. 2596 c.c. si applica solo ove vengano in questione accordi tra imprenditori concorrenti (Trib. Roma, Sezione IP, 28 gennaio 2011, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Udo Gumpel, Blond s.c.r.l. c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.18).

L’esigibilità del credito che l’autore matura nei confronti dell’editore in conseguenza della commercializzazione dell’opera non è condizionata all’emissione della relativa fattura (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/5).

L’accordo tra l’organizzatore di uno spettacolo tenuto al pagamento dei diritti d’autore ed un soggetto terzo, con cui quest’ultimo si obbliga a pagare i diritti d’autore relativi allo spettacolo, vincola l’accollante soltanto nei rapporti tra le parti dell’accordo e non anche nei confronti del creditore Siae: onde quest’ultimo non è legittimato a chiedere all’accollante il pagamento di diritti d’autore (Trib. Catania, Sezione IP 20 ottobre 2011, Pres. Giorlando, Est. Caruso, SIAE Società Italiana Autori ed Editori  c. Trident Management s.r.l., Iacobino Team di Antonio Iacobino, Comune di Cosenza, Aida 2012, Repertorio I.18).

Risponde di inadempimento contrattuale il titolare dei diritti di utilizzazione economica di un’opera cinematografica per il cosiddetto canale edicola che, dopo aver concesso detti diritti in licenza esclusiva ad un certo soggetto per un determinato periodo, conceda altra licenza ad un terzo per la vendita della medesima opera nelle edicole in abbinamento alle testate dallo stesso edite, per un periodo parzialmente sovrapponibile al primo (Trib. Milano, Sezione IP, 26 settembre 2009, Pres.Est. de Sapia, Edigamma Publishing s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Editrice La Stampa s.p.a., Digital Studio Production s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.18).

Il contratto con il quale un artista ceda in esclusiva ad un produttore fonografico i diritti relativi all’incisione, alla riproduzione ed all’utilizzazione delle sue prestazioni non è nullo se manca l’indicazione dei compensi che devono essergli corrisposti per le utilizzazioni secondarie dei fonogrammi realizzati in esecuzione dell’accordo (Trib. Milano, Sezione IP, 8 ottobre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Omar Codazzi c. Beitempi s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.18).

Il contratto con il quale un artista si impegni a rendere annualmente prestazioni sufficienti per realizzare almeno un fonogramma composto da non meno di dodici brani non è nullo per indeterminatezza dell’oggetto perché non obbliga l’artista ad eseguire un numero illimitato di prestazioni a semplice richiesta del produttore e va invece inteso nel senso che l’esecuzione di prestazioni oltre il minimo è subordinata all’accordo tra le parti (Trib. Milano, Sezione IP, 8 ottobre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Omar Codazzi c. Beitempi s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.18).

L’avvenuta esecuzione delle prestazioni artistiche (consistenti nella registrazione di jingles) nonché l’utilizzazione incontestata di tali prestazioni da parte del committente (un’emittente radiofonica) dimostrano l’avvenuta conclusione di un contratto tra le parti per la registrazione e lo sfruttamento delle prestazioni ora dette, con conseguente impossibilità per l’artista di far valere la responsabilità del committente per rottura delle trattative o per violazione di propri diritti d’autore e connessi (nel caso di specie peraltro gli elementi fondamentali dell’accordo potevano essere dedotti da una bozza di accordo inviata dall’artista al committente e da questi inizialmente non contestata) (Trib. Milano, Sezione IP, 1 dicembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Paola Folli c. RTL 102.500 Hit Radio s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.18).

Non può lamentare la violazione dell’accordo per la produzione di un libro in comune il coautore e cofinanziatore che abbia approvato al momento dell’uscita del libro le modifiche apportate unilateralmente dall’altro coautore e cofinanziatore (nella specie il testo edito includeva foto e testi provenenti da un terzo, indicava anche questo terzo come coautore dell’opera ed impiegava caratteri tipografici che mettevano in risalto il nome del coautore incaricato di curare la pubblicazione del libro) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 13 gennaio 2010, Aida 2011, 1407/1).

Il consenso alla riproduzione e messa in commercio del ritratto può essere dedotto dalla corrispondenza elettronica tra il ritrattato ed il responsabile della pubblicazione delle immagini, in cui comparivano richieste di far pubblicare o ringraziamenti per le pubblicazioni già avvenute e comunque nessuna doglianza o rilievo (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 13 gennaio 2010, Aida 2011, 1407/4).

La risoluzione di un contratto di commissione d’opera ha effetto retroattivo e determina la reviviscenza in capo all’autore dei diritti medio tempore ceduti al committente (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 24 febbraio 2010, Aida 2011, 1411/2).

L’editore librario che abbia utilizzato i testi letterari di alcune composizioni musicali d’accordo con l’autore non viola i diritti dell’editore musicale al quale il suo dante causa abbia precedentemente ceduto tutti i diritti di sfruttamento economico delle opere litigiose se non era a conoscenza della cessione e se comunque l’autore ha ottenuto medio tempore una liberatoria per le utilizzazioni oggetto di causa (Trib. Milano, Sezione IP, 15 aprile 2010, Pres.Est. Tavassi, Ditta Ideasuoni-Edizioni Musicali c. Oreglio Flavio c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.18).

L’acquirente del diritto di utilizzare un’opera dell’ingegno per un’unica pubblicazione non ha diritto di cedere a terzi alcunché, dovendo ritenersi tutte le ulteriori e diverse utilizzazioni illecite per violazione del diritto assoluto di cui all’art. 12 l.a. (nella specie si è ritenuto che la cessione del diritto di pubblicare un racconto in una raccolta destinata a promuovere e celebrare una località balneare, con riserva della proprietà esclusiva così come dei diritti derivanti dall’utilizzo cinematografico, teatrale e di altro genere, non comprendesse la facoltà di autorizzare la pubblicazione dell’opera in una rivista scandalistica) (App. Milano, Sezione IP, 16 aprile 2010, Aida 2011, 1421/1).

L’editore che ripubblichi un racconto già edito viola il diritto dell’autore sull’opera dell’ingegno ma non anche il suo diritto alla riservatezza, sia perché l’opera era già uscita dalla sfera privata di quest’ultimo (con il suo carico di significati e riferimenti) in occasione della prima pubblicazione autorizzata, sia perché nel caso di specie la lettura dell’opera non consente di identificare con immediatezza il personaggio di cui essa narra con una persona materiale (App. Milano, Sezione IP, 16 aprile 2010, Aida 2011, 1421/4).

La risoluzione per mutuo consenso di un contratto, atteso il principio della libertà di forme, non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito dei contraenti diretto a sciogliere il contratto, ma può risultare anche da un comportamento tacito e concludente, a meno che per il contratto da risolvere non sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie è stata esclusa la necessità di formalizzazione scritta per la risoluzione di un contratto di consulenza avente ad oggetto la direzione di un laboratorio di ricerca) (App. Milano, Sezione IP, 19 maggio 2010, Aida 2011, 1423/1).

L’efficacia del consenso all’uso alieno del nome e dell’immagine deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo, per lo scopo e secondo le forme previsti all’atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l’interpretazione del comportamento dell’interessato, se il consenso è tacito (nella specie si è ritenuto che lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto di consulenza implicasse anche il venir meno dell’autorizzazione all’uso del nome e dell’immagine del consulente nelle brochure e sul sito web dell’impresa committente) (App. Milano, Sezione IP, 19 maggio 2010, Aida 2011, 1423/2).

Alla risoluzione del contratto di edizione, fermi gli effetti già realizzati in relazione alle edizioni e ristampe effettuate, consegue la retrocessione agli autori dei diritti ex art. 12 l.a. già ceduti all’editore, fra cui il diritto di inibire ex artt. 156 segg. l.a. ogni ulteriore utilizzazione dell’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 27 maggio 2010, Aida 2011, 1424/1).

La mancata restituzione da parte dell’editore degli originali dei disegni ricevuti per la pubblicazione su proprie riviste, da qualunque causa sia stata determinata, realizza un depauperamento del patrimonio dell’autore che appare di speciale gravità, in quanto idoneo a riverberarsi nella sfera dei diritti inerenti alla sua persona, conseguentemente ponendo la necessità di un’adeguata riparazione del pregiudizio sofferto (App. Milano, Sezione IP, 4 giugno 2010, Aida 2011, 1426/1).

La cessazione dell’incarico di organizzare un evento culturale con cadenza annuale comporta l’obbligo di restituire all’ente finanziatore i materiali raccolti e conservati in esecuzione del contratto (nella specie si trattava dell’archivio dei film proiettati nel corso delle edizioni precedenti di un festival cinematografico) (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 15 ottobre 2010, Aida 2011, 1439/4).

La conclusione di un contratto per fatti concludenti va esclusa qualora una delle parti abbia adottato un comportamento totalmente passivo (nella specie trattavasi di un contratto di licenza relativo a programmi per elaboratore che si trovavano già nella disponibilità del licenziatario sulla base di contratti pregressi con una società precedentemente incaricata della sua commercializzazione) (Trib. Torino, Sezione IP, 19 novembre 2010, Pres. Scotti, Est. Orlando, Direct Computer Resources Inc. c. Fiat s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.18).

La proposta di contratto inviata dal proponente ad una società appartenente ad un gruppo ed accettata da un’altra società appartenente al medesimo gruppo dà vita ad un rapporto contrattuale imputabile esclusivamente a quest’ultima e sottratto all’applicazione delle condizioni generali di contratto eventualmente correnti nei rapporti tra il proponente (od un suo dante causa) e la società destinataria della proposta, a maggior ragione se non espressamente richiamate (nella specie trattavasi di un contratto di licenza relativo a programmi per elaboratori utilizzati da più società appartenenti ad uno stesso gruppo) (Trib. Torino, Sezione IP, 19 novembre 2010, Pres. Scotti, Est. Orlando, Direct Computer Resources Inc. c. Fiat s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.18).

È nullo, perché contrario a norme imperative, l’accordo con cui l’autore persona fisica cede i propri diritti morali ad un soggetto terzo (nella specie ad una persona giuridica) (Trib. Roma, Sezione IP, 13 agosto 2009, Aida 2010, 1363/2).

La transazione conclusa tra una softwarehouse ed il suo committente, che preveda il pagamento dei crediti della prima e la consegna del sorgente al secondo, non è annullabile per preteso esercizio di violenza e minaccia da parte della softwarehouse, quando queste si siano concretate nella pretesa di subordinare la consegna dei codici sorgenti al saldo delle fatture scoperte: tenuto conto dell’esistenza di vari rimedi giudiziari, anche d’urgenza, che avrebbero consentito al committente l’acquisizione del codice sorgente senza necessità di stipulare a questo fine la transazione litigiosa (Trib. Milano, Sezione IP, 14 maggio 2009, Pres. de Sapia, Est. Bonaretti, RGM Consultants s.r.l. c. Seltris s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.18).

L’esemplare falso di un’opera dell’ingegno è incommerciabile ex lege 1062/1971, cosicché il relativo contratto di permuta o vendita è nullo. (Trib. Milano, 18 gennaio 2006, Aida 2008, 1206/4).

Le disposizioni imperative degli artt. 118 ss. l.a. si applicano anche a fattispecie contrattuali diverse ma pur sempre traslative di diritti di utilizzazione economica di opere dell’ingegno (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/2).

La cessione dei diritti d’autore non può avvenire in blocco, ma è da intendere sempre limitata all’oggetto ed alle finalità specifiche del contratto (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/10).

Non sono cedibili ex ante in base ad un contratto di edizione i diritti d’autore genericamente riferiti a tutte le future rielaborazioni ed anche a rifacimenti sostanziali dell’opera oggetto del contratto (Trib. Napoli, 2 febbraio 2007, Aida 2008, 1213/11).

Stipulati un contratto di appalto ed un accordo di subappalto per la progettazione di un software, il subappaltatore che abbia eseguito la progettazione e consegnato il software non può chiedere il sequestro di quest’ultimo nei confronti dell’appaltante: perché questi ha già acquistato il software, e secondo l’art. 1458 co.2 c.c. la risoluzione del contratto di subappalto che il subappaltatore intende chiedere nel giudizio di merito non potrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dall’appaltante (Trib. Roma, 3 febbraio 2006, G.D. Orlandi, Esedra s.r.l. c. Mediacon Sistemi Informativi s.p.a., Regione Lazio, Aida 2008, Repertorio I.18).

La clausola del contratto di commissione di software secondo cui il software commissionato resta di proprietà di chi lo crea, ma il committente ha una “licenza non esclusiva” irrevocabile e gratuita di sfruttamento” del software commissionato “per uso interno e senza limitazione alcuna” consente a quest’ultimo anche di apportare al software tutte le modifiche necessarie ad ottenere la sua interoperabilità con altri programmi (Trib. Roma, 27 luglio 2006, G.D. Orlandi, Mediacom Sistemi Informativi s.p.a. c. Co.Tra.L. Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale p.a., Aida 2008, Repertorio I.18).

La pubblicazione di un CD rom da parte del licenziatario al di fuori dei limiti consentiti dalla licenza costituisce inadempimento di contratto e ad un tempo violazione di diritti d’autore (Trib. Roma, ordinanza 27 aprile 2007, Aida 2008, 1217/2).

L’incarico conferito dall’autore ad un terzo di autenticare le proprie opere non è riconducibile né al mandato in rem propriam né alla pubblicazione dell’inedito ex art. 24 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 3 ottobre 2007, G.D. Rosa, Luca Faccenda, Marco Pazzi c. Elisabeth Costantin Mapau, Coster George Lilanga, Bernard George Lilanga, Fondazione Sarenco, Aida 2008, Repertorio I.18).

L’art. 107 l.a. prevede la libertà dei tipi negoziali per la trasmissione di diritti di utilizzazione economica, e consente anche il contratto di commissione di opera ancora da creare (Trib. Milano, 10 dicembre 2007, Aida 2008, 1240/1).

Alcuni principi fissati dall’art. 120 l.a. a tutela dell’autore in relazione al contratto di edizione sono operativi anche per altre figure negoziali di trasmissione di diritti economici: e così lo sono in particolare il divieto di durata ultradecennale, la nullità dell’accordo generale sulle opere da creare, la legittimazione dell’autore a chiedere la determinazione giudiziale del termine di consegna (Trib. Milano, 10 dicembre 2007, Aida 2008, 1240/3).

Il mandato conferito da un artista per l’autenticazione delle opere è valido e conserva i suoi effetti anche dopo la morte del mandante (Trib. Milano, ordinanza 11 dicembre 2007, Pres. Est. Tarantola, Luca Faccenda, Marco Parri c. Elisabeth Costantin Mapau Coster George Lilang, Bernard George Lilanga, Fondazione Sarenco, Aida 2008, Repertorio I.18).

L’obbligazione contrattuale di pagamento di un compenso per opera di consulenza nella scelta di brani musicali e per la messa in relazione contrattuale di un produttore fonografico con i relativi autori è debito di valuta, su cui decorrono gli interessi al tasso legale vigente nel tempo, a far data dalla maturazione del compenso, e con onere del creditore di provare di avere eventualmente subito un maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. (Trib. Milano, 12 dicembre 2007, Giud. Gandolfi, Alfredo Cerruti c. Creahits s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.18).

L’utilizzazione di un numero di licenze software superiore a quanto contrattualmente stabilito esula dall’ambito della protezione del diritto d’autore e deve invece essere valutata sotto il profilo contrattuale, quando il contratto preveda la possibilità per il licenziatario di ottenere nuove licenze, pagandone il relativo compenso (Trib. Milano, ordinanza 18 aprile 2008, Aida 2008, 1245/2).

Su un medesimo brano musicale già eseguito e registrato possono coesistere differenti diritti esclusivi facenti capo distintamente all’autore, all’esecutore e al soggetto che ha effettuato la registrazione, di modo che la cessione di uno di essi non implica il trasferimento degli altri, e colui che intenda riprodurre il brano registrato ha l’onere di acquisirli tutti e tre dai rispettivi titolari (App. Torino, 13 gennaio 2006, Aida 2007, 1147/1).

Il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere si estingue ex art. 1722 n.4 c.c. al momento della sua morte (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/1).

Il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere con patto di irrevocabilità può essere revocato dall’erede ex art. 1722 n.2, ma in assenza di giusta causa questi è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del mandatario (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/2).

Il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere non può essere qualificato come in rem propriam del mandatario per il solo fatto del suo interesse a conservare l’incarico e conseguire il compenso che ne deriva (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/3).

Il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere può essere risolto per inadempimento del mandatario ove questi ometta di dare conto della sua attività di autenticazione e di corrispondere gli importi contrattualmente dovuti al pittore ed ai suoi eredi in relazione a tali autenticazioni (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/4).

Un volta risolto per inadempimento del mandatario il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere la continuazione dell’attività di autentica delle medesime da parte del mandatario cessato costituisce illecita turbativa ai danni del nuovo mandatario nominato dall’erede del pittore, e obbliga a risarcire a quest’ultimo i danni, che possono essere quantificati in via equitativa (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/5).

Non può essere accolta la domanda di restituzione dei negativi di fotografie di un’opera architettonica proposta dall’autore di quest’ultima nei confronti del fotografo che abbia utilizzato le fotografie al di là dei limiti del consenso dell’autore dell’opera architettonica (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/3).

Il diritto d’autore alla traduzione non è originario ma derivato e di origine negoziale, cosicché per valutarne contenuto positivo e limiti deve farsi riferimento al contratto tra le parti (Trib. Milano, ordinanza 14 febbraio 2005, Aida 2006, 1082/1).

A fronte di una domanda per violazione di diritti d’autore fondata sul fatto costitutivo dell’esistenza di un contratto inter partes, l’eccezione di cessazione degli effetti del contratto per intervenuto recesso deve essere qualificato come eccezione di fatto impeditivo, e l’onere di provare l’avvenuto recesso e le condizioni legali e contrattuali necessarie per la sua efficacia grava ex art. 2697 c.c. sulla parte resistente (Trib. Roma, ordinanza 4 maggio 2005, Aida 2006, 1088/1).

La stipulazione di un contratto relativo alla produzione di una miniserie di opere cinematografiche e la produzione della miniserie che siano avvenuti ad opera di uno solo dei due comunisti dei relativi diritti d’autore avviene in violazione dei diritti dell’altro comunista e può essere inibita ex art. 156 l.a. (Trib. Roma, ordinanza 4 maggio 2005, Aida 2006, 1088/2).

La risoluzione consensuale dei contratti tra licenziante e licenziatario di opere musicali nonché tra licenziatario e produttore artistico fa automaticamente cessare anche gli effetti di un contratto collegato ai due precedenti che intercorra tra il produttore artistico ed un suo consulente (Trib. Milano, 7 febbraio 2006, Aida 2006, 1113/1).

Gli artt. 28 l. 1213/1965 e 3 legge 379/1980 introducono un sistema automatico di trasferimento al centro di sperimentazione di cinematografia (cui è subentrata la Scuola nazionale di cinema in base al dlgs 426/97) dei diritti economici sulle opere filmiche che abbiano usufruito dei finanziamenti pubblici di cui al fondo speciale della sezione autonoma per il credito cinematografico istituito presso la Banca Nazionale del Lavoro ai sensi della legge 1213/65, ove il finanziamento non sia restituito nel termine di 18 mesi (Trib. Roma, 15 novembre 2004, Aida 2005, 1049/1).

La previsione dell’obbligo di contrassegnare gli esemplari dell’opera posti in circolazione con il bollino di SIAE è derogabile dalla volontà delle parti. (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 978/1)

L’elemento distintivo tra il contratto di edizione e rispettivamente la compravendita dei diritti sull’opera va individuato nella causa del negozio: che per il primo consiste nella concessione di diritti sull’opera ai fini della sua pubblicazione a stampa, a carico e a rischio dell’editore; mentre per la vendita in mancanza di obblighi di divulgazione a carico dell’editore è rappresentata dallo scambio del bene contro il prezzo (App. Milano, 13 febbraio 2004, Aida 2004, 1002/1).

Il credito dell’autore al pagamento del corrispettivo per l’attribuzione di diritti patrimoniali d’autore è credito di valuta come tale non automaticamente rivalutabile. In caso di ritardo nel pagamento l’autore ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni. Il criterio dell’id quod plerumque accidit consente di presumere l’impiego bancario del corrispettivo, e di concludere dunque che l’autore ha diritto a titolo di danni al tasso annuale medio e netto bancario vigente durante il periodo della mora, comprensivo naturalmente anche degli interessi moratori, e calcolabile dalla data delle singole scadenze dei pagamenti dovuti fino al saldo (Trib. Milano, 7 aprile 1997, Aida 1997, 494/1).

Nell’opera creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone ex art. 10 l.a. la cessione del diritto di utilizzazione economica e le modificazioni che danno vita a creazioni derivate dall’opera originale richiedono entrambe il consenso unanime dei coautori, salvo il potere di ciascuno di essi, in caso di giustificato rifiuto dell’altro alla cessione o all’ulteriore sfruttamento dell’opera nelle più svariate forme possibili, di ottenere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (Trib. Milano, ordinanza 27 gennaio 1997, Aida 1997, 488/2).

L’elencazione all’art. 17.4 della 1. 52/1996 degli atti e contratti fatti salvi da questa legge ha natura meramente esemplificativa e non esaustiva (Trib. Palermo, ordinanza 23 aprile 1996, 426/3).

Il regista che rifiuti la propria prestazione a ragione del dissenso riguardo alle modifiche unilateralmente portate dal produttore al soggetto ed alla sceneggiatura creati dal regista per il film non è inadempiente al contratto di direzione artistica. Questo contratto è piuttosto inadempiuto dal produttore. E l’inadempimento del produttore, mentre giustifica la risoluzione del contratto di regia, si riflette anche su di un contratto collegato di cessione dei diritti del regista, in ossequio della volontà delle parti resa manifesta dalla pur impropria qualificazione dell’un contratto come condizione essenziale dell’altro (Trib. Roma, 19 gennaio 1995, Aida 1997, 451/2).

L’art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles attribuisce al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio la giurisdizione a conoscere di un’azione di risarcimento dei danni per inadempimento di contratti relativi al diritto d’autore: ed il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio deve essere individuato secondo il diritto sostanziale applicabile al contratto in base al diritto internazionale privato del giudice investito della causa (Cass. 10 novembre 1994 n. 9350, 302/1).

Al cessionario di diritti di utilizzazione economica viene normalmente riconosciuta legittimazione ad agire a tutela della paternità dell’opera (Trib. Milano, 17 marzo 1994, Aida 1994, 268/3).

Quale che sia la natura del contratto traslativo di diritti d’autore, e dunque anche per la cosiddetta opera su commissione, la corresponsione di compensi forfettari anziché a partecipazione costituisce violazione della disposizione cogente dell’art. 130 l.a., con conseguente nullità della clausola ex art. 1418 co.1 c.c. e sua sostituzione automatica con la clausola di compenso a partecipazione ex art. 130 l.a. (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 170/2).

Deve escludersi l’applicabilità dell’art. 125 l.a. ad un contratto di cessione definitiva ed onnicompresiva di tutti i diritti inerenti ad un’opera fotografica (Trib. Venezia, 19 ottobre 1992, Aida 1994, 219/1).

 

18.1 disponibilità del diritto

I contratti di cessione e di licenza di diritti patrimoniali d’autore e di artista costituiscono atti di amministrazione straordinaria ex art. 1108 c.c. che richiederebbero le relative maggioranze qualificate (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 agosto 2011, Aida 2013, 1542/3).

Il coautore è legittimato a concedere licenze (nella specie: non esclusive) dell’opera in comunione, ed il licenziatario non risponde di utilizzazione illecita dell’opera nei confronti dell’altro coautore (Trib. Milano, Sezione IP, 20 dicembre 2011, Pres. Est. Tavassi, Marco De Venuto c. S.A.A.R. s.r.l., Sound Music International s.r.l., J.B. Production di Giuliano Benedetto, It Why s.r.l., Antonio Summa, Aida 2012, Repertorio I.18.1).

La regola dell’art. 14.1 rdm secondo cui «il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore o ai suoi aventi causa» mplica la possibilità che il diritto al modello sia trasferito, ed in particolare che lo sia a mezzo di un contratto (Corte giustizia CE 2 luglio 2009, in causa C-32/ 08, Aida 2010, 1314/3).

Gli autori ed interpreti di un’opera audiovisiva non possono attribuire ad un loro avente causa contrattuale diritti patrimoniali che appartengono invece al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/2).

Le persone giuridiche non possono essere titolari ab origine di diritti morali d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 13 agosto 2009, Aida 2010, 1363/1).

È nullo, perché contrario a norme imperative, l’accordo con cui l’autore persona fisica cede i propri diritti morali ad un soggetto terzo (nella specie ad una persona giuridica) (Trib. Roma, Sezione IP, 13 agosto 2009, Aida 2010, 1363/2).

La società che abbia partecipato alla creazione di un’opera (nella specie di un progetto architettonico definitivo) in esecuzione di un contratto d’appalto non è legittimata a far valere eventuali inadempimenti del contratto con cui il committente ha ceduto a terzi (nella specie ad un’amministrazione pubblica) i diritti patrimoniali d’autore sull’opera così realizzata e non è nemmeno legittimata a far valere tali diritti nei confronti del proprio committente: anzitutto perché il prestatore d’opera è parte terza rispetto al contratto tra il committente e il suo avente causa e in secondo luogo perché eventuali inadempimenti di tale contratto non determinerebbero comunque la reviviscenza in capo al prestatore d’opera dei diritti medio tempore acquisiti dal committente (Trib. Roma, Sezione IP, 13 agosto 2009, Aida 2010, 1363/3).

Il mandato conferito da un artista per l’autenticazione delle opere ha ad oggetto un diritto indisponibile e non può essere conferito in esclusiva, in modo da precludere questa autentica a chi pur abbia conoscenze tecniche e personali idonee (Trib. Milano, ordinanza 11 dicembre 2007, Pres. Est. Tarantola, Luca Faccenda, Marco Parri c. Elisabeth Costantin Mapau, Coster George Lilang, Bernard George Lilanga, Fondazione Sarenco, Aida 2008, Repertorio I.18.1).

E’ privo di efficacia il contratto di licenza stipulato con uno soltanto dei coeredi dell’autore, occorrendo invece il consenso di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 2008, Aida 2008, 1250/2).

È nulla per violazione di legge la cessione di diritti morali d’autore (App. Milano, 23 febbraio 2006, Aida 2006,  1115/1).

Una fondazione costituita dalla vedova di un pittore che abbia per statuto il potere di rilasciare «certificazione di autenticità e dichiarazione dell’avvenuto inserimento di opere originali» del pittore «nell’archivio generale dell’artista» ma non abbia ricevuto diritti patrimoniali d’autore sulle sue opere è legittimata ad agire per inibire un’attività di individuazione, autenticazione ed archiviazione di opere del medesimo pittore da parte di terzi non autorizzati dalla fondazione, ma non è legittimata a chiedere i danni per la riproduzione non autorizzata delle sue opere (Trib. Milano, 1 luglio 2004, Aida 2005, 1038/1).

L’attività di autenticazione di un’opera si risolve nell’attribuzione o nella negazione all’autore della paternità della medesima, confligge dunque astrattamente con il diritto morale garantito dall’art. 20 l.a. e può essere svolta solo previa autorizzazione dell’autore o dei suoi aventi causa (Trib. Milano, 1 luglio 2004, Aida 2005, 1038/3).

Il diritto di elaborare l’opera può essere ceduto dall’autore all’elaboratore con contratto a forma scritta ad probationem ex art. 110 I.a. (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998, 506/3).

L’autore della fotografia di una persona che ne ceda i diritti asserendo il consenso della persona ritrattata alla pubblicazione ha l’onere di provare direttamente questo consenso (Trib. Milano, 28 novembre 1996, Aida 1997, 481/4).

L’agenzia di stampa fotografica che sia terzo subacquirente dei diritti relativi ad una fotografia di una persona e li ceda ad un editore garantendo l’esistenza del consenso del ritrattato alla sua pubblicazione, senza aver verificato presso il proprio dante causa l’avvenuta concessione del consenso e senza essere anche per questo in grado di provarlo, risponde dei danni che l’editore debba pagare alla persona ritratta per violazione del suo diritto all’immagine (Tríb. Milano, 28 novembre 1996, Aida 1997, 481/3).

In materia di diritto d’autore vige il principio della libera trasferibilità (art. 107 La.), che importa la possibilità di trasmettere i diritti di utilizzazione economica con tutti i contratti tipici e atipici deducibili dalle disposizioni del codice civile, e non necessariamente a mezzo del contratto di edizione. (Trib. Milano 10 dicembre 1992, Aida 1993, 170/1).

Il diritto morale d’autore è, ai sensi dell’art. 22 l.a., inalienabile e di conseguenza insuscettibile di rinunzia, con conseguente radicale nullità di ogni eventuale patto abdicativo (Pret. Milano, ordinanza 25 ottobre 1991, Aida 1992, 67/3).

 

18.2 capacità e legittimazione a disporre

L’autorizzazione per l’esecuzione e la radiodiffusione di una canzone non può ritenersi comprensiva del rilascio dell’autorizzazione anche della riproduzione del solo testo letterario della stessa: e mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall’autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall’autore del testo (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/5).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trìb. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

Quando una parte di un contratto relativo ad un’opera dell’ingegno produca in giudizio contro l’altra il testo contrattuale sottoscritto da quest’ultima la conclusione dell’accordo si presume (Trib. Milano, 9 aprile 1998, Aida 1998, 562/1).

L’art. 110 l.a. si applica anche al contratto di distribuzione cinematografica (Cass. 21 maggio 1998 n. 5072, Aida 1998, 512/1).

L’art. 110 l.a. si applica anche ai diritti connessi (Cass. 27 aprile 1998 n. 4273, Pres. CORDA, Est. Di PALMA, Maurizio Viale, Day Studio Agency s.n.c. c. 1 giornali s.n.c. di Cosimo De Leo & C., Aida 1998, Repertorio I.18.2).

Il diritto di elaborare l’opera può essere ceduto dall’autore all’elaboratore con contratto a fonna scritta ad probationem ex art. 110 I.a. (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998, 506/3).

 

18.3 forma e prova degli atti

Al contratto col quale è commissionata ad un lavoratore autonomo la realizzazione di un’opera dell’ingegno non si applica l’art. 110 l. a., perché il trasferimento dei diritti d’autore, seppur nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, costituisce un effetto naturale del negozio (Trib. Bologna, Sezione IP, 24 giugno 2014, Aida 2015, 1686/2).

L’art. 110 l.a., che richiede la prova scritta per la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, si riferisce all’ipotesi in cui il trasferimento venga invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto, mentre non opera a vantaggio del terzo che, senza vantare una posizione titolata, abbia compiuto atti di sfruttamento (Cass. Sez. I civile 13 agosto 2015 n. 16832, Aida 2015, II.18/1).

La forma scritta ad probationem è richiesta dall’art. 110 soltanto nei rapporti interni tra cedente e cessionario e non nei confronti dei terzi (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 2 febbraio 2015, II.83/1).

La forma scritta era richiesta ad substantiam dagli artt. 37 e 51 l.a. 1925; è richiesta ad probationem dalla l.a. 1941; ma in entrambi i casi è richiesta soltanto nei rapporti tra le parti e non anche nei confronti dei terzi contraffattori (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, II.89/4).

L’esistenza di un contratto di edizione tra un autore ed un editore poi dichiarato fallito, che sia affermata dal fallimento dell’editore, deve essere provata da quest’ultimo per iscritto con il documento che contiene l’accordo contrattuale, e che non può essere surrogato sotto il profilo probatorio da altri documenti che non contengano il contratto (nella specie la richiesta od il pagamento di diritti d’autore, le comunicazioni di ristampa, le assicurazioni sulle vendite e così via) (Cass. Sez. I civile 23 luglio 2010 n. 17279, Aida 2013, 1522/3).

La prescrizione della forma scritta ad probationem ex art. 110 l.a. si riferisce soltanto all’ipotesi in cui il trasferimento sia invocato dal cessionario nei confronti di chi assuma di essere titolare del medesimo diritto e non anche nei confronti del terzo che sia convenuto in contraffazione e non rivendichi una posizione titolata (Trib. Milano,  Sezione IP, 3 maggio 2012, Aida 2013, 1557/3).

La disdetta di un contratto di licenza di software costituisce un atto negoziale unilaterale recettizio, che può essere comunicato in qualsiasi forma, salvo che le parti abbiano pattuito la forma scritta ex art. 1352 c.c.: ma in questo caso le modalità particolari concrete di forma scritta previste dal contratto (ad esempio quella della raccomandata r.r.) non integrano una forma convenzionale inderogabile, perché il disdettante può dimostrare che l’atto scritto è comunque pervenuto al destinatario con mezzi equipollenti (Trib. Milano, Sezione IP, 26 giugno 2012, G.D. Gandolfi, Mof s.p.a. c. IBM Italia s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.18.3).

La pubblicazione della seconda edizione di un’opera può dirsi avvenuta con il consenso del suo autore, secondo quanto richiesto dal contratto inter partes, qualora risulti dalla corrispondenza informatica in atti che egli era a conoscenza della nuova edizione e si è attivato per promuoverne la diffusione (Trib. Venezia, Sezione IP, 12 marzo 2008, Federico Moro c. Mazzanti Editori s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.18.3).

Le fatture prive della sottoscrizione dell’intestatario non hanno efficacia probatoria né come scritture private ex art. 2702 c.c. né come dichiarazioni negoziali unilaterali, sicché non sono sufficienti ad integrare il requisito della forma scritta ad probationem richiesto dall’art. 110 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 maggio 2010, G.D. Iofrida, Mastri Incisori s.r.l.c. Vigna Antoniniana Stamperia d’Arte s.n.c. in liquidazione, Fabio Carapezza Guttuso, Aida 2012, Repertorio I.18.3)

La prova della qualità di cessionario dei diritti d’autore nei confronti di chi se ne vanti ancora titolare non può essere data attraverso messaggi di posta elettronica, tanto più ove questi risultino disconosciuti, relativi a rapporti intercorsi con terzi, privi di data certa e di ogni riscontro in ordine a contenuto, provenienza e fatti rappresentati (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 8 luglio 2010, G.D. Guernelli, Futura Publishing Society c. Centro Osteopatico di Giuseppe Caranti, Giuseppe Caranti, Aida 2012, Repertorio I.18.3).

L’acquisto dei diritti di sincronizzazione esercitata dall’attore contro il convenuto in contraffazione è un fatto storico che come tale può essere provato anche con mezzi diversi dalla produzione del contratto scritto (App. Roma, 11 dicembre 2010, Pres. Cimorelli Belfiore,  Est. Sabeone, Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a. c. Luna Rossa Cinematografica s.r.l., Franton Music s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.18.3).

Il contratto di edizione è a forma scritta ad probationem e deve essere provato dall’autore che agisca per inadempimento delle obbligazioni contrattuali (Trib. Roma, Sezione IP, 22 dicembre 2010, Aida 2012, 1498/1).

L’art. 110 l.a. non si applica quando l‘autore riconosce di avere effettuato una cessione di diritti d’autore, ma limita il contenuto di tale cessione rispetto a quanto sostiene invece il cessionario (nella specie secondo la Corte di merito le parti avevano concluso un contratto per la realizzazione, concessione e sfruttamento di una composizione destinata ad essere sincronizzata con audiovisivi, ed il committente aveva acquistato i diritti allo sfruttamento complessivo dell’opera e non soltanto quello alla sua sincronizzazione con audiovisivi) (Cass. Sez. I civile 18 maggio 2012 n. 7926, Aida 2012, 1477/1).

Il bollettino SIAE può valere come elemento indiziario di un rapporto di edizione musicale e dell’acquisto di diritti d’autore conformemente alla prassi del settore musicale, che in linea generale implica il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica sull’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011, 1397/2).

L’art. 110 l.a. non è applicabile all’esercizio dei diritti nei confronti dei pretesi contraffattori (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011, 1397/3).

Costituisce idonea prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione economica, ex art. 110 l.a., la corrispondenza intercorsa fra le parti (Trib. Milano, Sezione IP, 22 settembre 2009, Aida 2011, 1400/2).

Costituisce idonea prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione economica, ex art. 110 l.a., la corrispondenza intercorsa fra le parti (Trib. Milano, Sezione IP, 22 settembre 2009, Pres. Est. De Sapia, Caponi c. TEA–Tascabili degli Editori Associati s.p.a., Casa Editrice Corbaccio s.r.l., The Random House Group Ltd, Aida 2011, Repertorio I.18.3).

Deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di edizione qualora l’autore non abbia consegnato il manoscritto, non potendo intendersi l’atteggiamento tollerante tenuto in un primo tempo dall’editore come comportamento concludente significativo di un accordo a risolvere il contratto per mutuo consenso (nella specie l’editore aveva atteso la consegna del manoscritto per sette anni ed aveva infine dichiarato di considerare rescisso il contratto) (App. Milano, Sezione IP, 22 gennaio 2010, Aida 2011, 1408/1).

In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine (pur se non essenziale), l’altra parte non inadempiente ha il diritto di rifiutare l’adempimento tardivo e di agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale (nella specie l’editore aveva rifiutato la consegna tardiva del manoscritto ed aveva agito in giudizio per la risoluzione del contratto di edizione lamentando l’inadempimento dell’autore) (App. Milano, Sezione IP, 22 gennaio 2010, Aida 2011, 1408/2).

In caso di risoluzione giudiziale del contratto di edizione l’autore inadempiente è tenuto a restituire all’editore le somme ricevute come anticipo in conto di minimo garantito (App. Milano, Sezione IP, 22 gennaio 2010, Aida 2011, 1408/3).

La domanda risarcitoria proposta dall’editore che lamenti la violazione del diritto di prelazione concessogli dall’autore per la pubblicazione delle sue opere in raccolta deve essere respinta qualora non risulti che l’autore si sia determinato ad esercitare questa facoltà di utilizzazione e che terzi abbiano mai formulato offerte in proposito (App. Milano, Sezione IP, 22 gennaio 2010, Aida 2011, 1408/4).

La domanda risarcitoria proposta dall’editore che lamenti la violazione del diritto di opzione concessogli dall’autore sulle sue opere future va respinta quando tale diritto sia regolato con clausola generica e pertanto invalida, considerato che la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere (App. Milano, Sezione IP, 22 gennaio 2010, Aida 2011, 1408/5).

Nell’opera (nella specie: progetto di architettura) su commissione i diritti di utilizzazione economica, ivi inclusi i diritti di elaborare l’opera, sono acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della consegna dell’opera, non trovando in quest’ipotesi applicazione (nemmeno inter partes) l’art. 110 l.a. che prescrive la prova scritta per la cessione di diritti d’autore (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 24 febbraio 2010, Aida 2011, 1411/1).

Qualora sia pacifico che tra le parti è stato concluso un contratto avente ad oggetto la sincronizzazione di una composizione musicale all’interno di un corso multimediale su CD e manchi tuttavia un vero e proprio testo contrattuale cui fare riferimento per comprendere se esso si estenda anche all’utilizzazione economica dell’opera così ottenuta, l’uso dell’espressione «sfruttamento economico» nel preventivo e nella fattura è sufficiente a provare per iscritto, come richiesto dall’art. 110 l.a., che con il contratto è stato concesso non solo il diritto alla sincronizzazione con la realizzazione del corpus mechanicum, ma anche il diritto di utilizzazione dell’opera musicale mediante riproduzione della stessa nelle copie dei CD, ovvero il corpus mystichum (App. Milano, Sezione IP, 26 febbraio 2010, Aida 2011, 1413/2).

Il fatto che il compenso a percentuale, essendo un elemento naturale del contratto di edizione, è sempre dovuto ove non sia stato espressamente rinunciato non esime l’autore o i suoi aventi causa che ne chiedano il pagamento dal provare per iscritto ex art. 110 l.a. il contenuto dei patti riguardanti la sua determinazione; né soccorre in mancanza l’art. 1474 c.c., qualora non sia stata data la prova dell’assenza di accordi in proposito (risultando anzi verosimile la formazione del consenso sul pagamento di somme a forfait), sia comunque impossibile determinarne la misura in relazione alla percentuale normalmente praticata dall’editore (siccome quest’ultimo ha pubblicato solo le opere litigiose) e le parti non siano concordi nell’affermare che il contratto faceva riferimento al giusto prezzo (App. Milano, Sezione IP, 19 maggio 2010, Aida 2011, 1423/5)

L’invio di proposte di slogan da parte di un creativo freelance ad un’agenzia pubblicitaria su sollecitazione di quest’ultima ed in vista della partecipazione ad una consultazione promossa da un potenziale committente non prova né l’esistenza di un contratto tra l’autore degli slogan e l’agenzia pubblicitaria né tantomeno la cessione dei diritti d’autore sulle opere selezionate dall’agenzia (Trib. Torino, Sezione IP, 11 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Ratti, Bertotti Andrea c. 515 Creative Shop s.n.c. di Zolino Maddalena & C., Fiat Group Automobiles s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.18.3).

La prova scritta è imposta dall’art. 110 l.a. unicamente nell’ipotesi di trasferimento fatto valere dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del diritto, e non anche quando la cessione sia invocata dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del diritto a lui ceduto (App. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2010, Aida 2011, 1444/1).

Il ricorrente che alleghi di avere acquistato in via derivativa i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film e chieda un provvedimento cautelare ex art. 700 per ricevere i materiali del film dalla società che li ha in deposito ha l’onere di provare la legittimità del suo acquisto attraverso una serie ininterrotta di passaggi sino a risalire ad un acquisto a titolo originario; non offre questa prova quando l’atto di acquisto corrispondente ad uno degli anelli precedenti della catena richiama un precedente atto di acquisto da parte di altro soggetto di cui non risulta tuttavia prova in giudizio; e non può provare il proprio acquisto con la trascrizione del relativo contratto al pubblico registro cinematografico tenuto dalla Siae (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 29 maggio 2008, Aida 2010, 1328/1).

Il contratto d’opera professionale stipulato con la pubblica amministrazione (nella specie: per contribuire alla preparazione di uno stemma di un suo evento) deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, anche quando essa agisce iure privatorum (Trib. Roma, Sezione IP, 17 giugno 2008, Aida 2010, 1332/2).

L’appartenenza di un software al datore di lavoro e non al lavoratore può essere provata dalla sussistenza di un rapporto lavorativo inter partes in epoca precedente alla realizzazione dell’opera, dalla circostanza che il dipendente non ha contestato l’utilizzo del software da parte del datore di lavoro sino all’inizio della controversia, dal consenso prestato dal dipendente alla registrazione del software a nome del datore di lavoro presso la SIAE (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 24 settembre 2008, Aida 2010, 1339/3).

Il cessionario di un diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno può agire in rivendica a tutela del proprio diritto patrimoniale, ma deve dimostrare la titolarità del diritto in capo a tutti i precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/1).

L’art. 110 l.a. richiede la forma scritta ai fini della prova della cessione dei diritti di utilizzazione economica unicamente nell’ipotesi in cui il trasferimento venga invocato nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto, e non anche nel caso in cui la cessione sia invocata dal cessionario nei confronti del terzo che abbia violato il diritto (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/2).

L’art. 110 l.a. non opera al di fuori del conflitto fra titoli, ovvero fra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento, e perciò non opera quando il trasferimento sia invocato dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo asserito contraffattore (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 settembre 2007, Pres. Gionfrida, Est. Caparelli, Neri Pozza Editore s.r.l. c. Renzo Barbieri, Giacomo Cavedon, Squalo Comics s.r.l., Epierre s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.18.3).

La transazione relativa a diritti d’autore non può essere provata inter partes per testimoni (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/2).

Ai sensi dell’art. 110 l.a. la prova della trasmissione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera deve essere data per iscritto (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/3).

Il bollettino SIAE è documento ufficiale conservato da pubblico depositario, e costituisce prova scritta del contratto sottratta alla disciplina dell’art. 2719 c.c. (Trib. Milano, Sezione IP, 8 aprile 2009, Aida 2009, 1312/3).

Una scrittura privata sottoscritta dall’autore e che attribuisce ad un editore musicale un diritto di opzione editoriale per un certo periodo di tempo presenta la necessaria forma scritta ad probationem: mentre la manifestazione della volontà adesiva dell’editore musicale può avvenire per fatti concludenti, non risultando richiesta per essa alcuna forma particolare né dalla legge né (nella specie) dalla volontà delle parti (Trib. Milano, Sezione IP, 6 maggio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, T&M Music MGMT s.r.l., David Mario Reyes c. Sugarmusic s.p.a., Sugar s.r.l., Impatto s.n.c. di Celso Valli & C., Celso Valli, Almud Edizioni Musicali s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.18.3).

Il contratto di edizione musicale presenta peculiarità tali da differenziarlo sensibilmente dai normali contratti di edizione, con conseguente inapplicabilità del termine ventennale di durata previsto per questi ultimi dall’art. 122 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Massimo Artesi c. Universal Music Italia s.r.l., Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., SIAE Società Italiana Autori Editori, Marisa Bindi, Aida 2009, Repertorio I.18.3).

Il contratto di edizione (nella specie per edizione) richiede, nei soli rapporti inter partes e non anche nei confronti dei terzi, la prova scritta dei suoi elementi essenziali (Trib. Milano, 10 dicembre 2007, Aida 2008, 1240/2).

L’art. 1341 c.c. è rispettato da un contratto di edizione che, oltre alla sottoscrizione di ogni pagina e ad una sottoscrizione “per accettazione globale” ne contenga una ulteriore apposta in calce ad una clausola secondo cui “l’autore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di aver letto attentamente il contratto, di averlo compreso pienamente e di accettarne tutte le sezioni, tutti gli articoli e tutte le clausole” (Trib. Torino, ordinanza 23 marzo 2006, Aida 2007, 1154/3).

L’attore in via cautelare che alleghi di essere erede ab intestato dell’autore di opera letteraria pubblicata da terzi e che questa pubblicazione non è autorizzata ha l’onere di provare la propria qualità di erede dell’autore ma non anche quello di provare la mancanza del consenso alla pubblicazione (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 17 marzo 2005, Giud. Casaburi, Rotondo Patrizia, Rotondo Paola c. Tullio Pironti Editore s.r.l., Messaggerie Libri s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.18.3).

Il licenziante di diritti di distribuzione di opera cinematografica home video che alleghi l’esistenza di una clausola relativa al dies a quo della licenza e chieda ex art. 700 c.p.c. una inibitoria dell’attività del licenziatario che prima di questa data pubblicizza la sua offerta del prodotto licenziato ha l’onere di provare per iscritto ex art. 110 l.a. l’esistenza della pattuizione ora detta (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2003, Giud. Iofrida, Esse&bi Cinematografica s.r.l. c. Cine Video Corporation s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.18.3).

Non sono opponibili all’altro contraente le condizioni generali di contratto predisposte dal produttore (nella specie: di console di videogiochi) che siano comunicate all’acquirente soltanto dopo l’acquisto: nonostante frasi del genere «chi apre questa busta accetta le condizioni» o «chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni» (Trib. Bolzano, 31 dicembre 2003, Aida 2005, 1031/2).

In una controversia tra licenziante e licenziatario di software la titolarità dei relativi diritti patrimoniali può essere provata dal riconoscimento contrattuale di questa titolarità al licenziante: e la prova di questa titolarità non è esclusa dalla circostanza che il software non sia oggetto della registrazione nel registro Siae, che è facoltativa ex art. 105 l.a. (Trib. Bari, ordinanza 9 febbraio 2004, Pres. Napoleone, Campus Tecnology s.r.l. c. Università degli Studi di Bari, Aida 2005, Repertorio I.18.3).

Nei rapporti con i terzi contraffattori la titolarità di diritti d’autore acquisita con un contratto di cessione costituisce un fatto storico in relazione al quale non è necessaria la prova scritta del contratto (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/2).

In difetto di specifiche pattuizioni contrattuali, che nei rapporti inter partes debbono essere provate per iscritto e non possono esserlo per testimoni, la cessione ad un editore di libri di diritti d’autore relativi a testi di natura informativa scritti da giornalisti professionisti non si estende ai diritti di utilizzare i medesimi testi in pubblicazioni a carattere pubblicitario (Trib. Milano, 6 luglio 2004, Aida 2005, 1040/1).

L’art. 110 l.a. impone la forma scritta ad probationem per i contratti traslativi e per quelli costitutivi di diritti di godimento, fra i quali rientra il contratto di edizione (App. Milano, 3 ottobre 2003, Aida 2004, 989/2).

L’art. 110 l.a. non consente di provare per testimoni un contratto di edizione nemmeno quando la parte abbia prodotto documenti attestanti una collaborazione di fatto in ordine alla pretesa esecuzione del contratto medesimo (App. Milano, 3 ottobre 2003, Aida 2004, 989/3).

La prescrizione della forma scritta ex art. 110 l.a. ai fini della prova della cessione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera dell’ingegno rileva unicamente nell’ipotesi in cui il trasferimento venga invocato dal cessionario nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto e non anche nel diverso caso in cui la cessione sia invocata dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che abbia violato detto diritto, atteso che in quest’ultimo caso il contratto di trasferimento non viene richiamato come fonte di diritti e doveri tra le parti ma come fatto storico che in quanto tale può essere provato con ogni mezzo (Trib. Roma, 25 gennaio 2002, Aida 2003, 905/3).

Nell’opera (nella specie: disegni ed immagini sacre) su commissione i diritti di utilizzazione economica sono acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della consegna dell’opera, non trovando in quest’ipotesi applicazione (nemmeno inter partes) l’art. 110 l.a. che prescrive la prova scritta per la cessione di diritti d’autore (Trib. Roma, 25 gennaio 2002, Aida 2003, 905/4).

Il terzo è ammesso a provare i contratti di edizione stupulati inter alios senza alcuna limitazione (Trib. Milano, 18 febbraio 2002, Aida 2003, 907/1).

La forma scritta prevista ad probationem dall’art. 110 l.a. per i contratti di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica non è richiesta per la prova dell’acquisto dei diritti patrimoniali d’autore da parte di datori di lavoro e committenti, poiché questo acquisto è l’effetto (non di un contratto di trasferimento, ma) della realizzazione dell’opera a seguito dell’attività creativa prevista nel contratto di lavoro subordinato o rispettivamente autonomo: cosicchè l’oggetto della prova è solamente il fatto che la creazione intellettuale sia stata realizzata dal dipendente o dal commissionario e che costui sia lavoratore subordinato o abbia ricevuto l’incarico di ideare o realizzare un’opera dell’ingegno; mentre questa prova può essere data con ogni mezzo, dal momento che nessuna norma richiede la forma scritta ad probationem del contratto di lavoro subordinato piuttosto che del conferimento dell’incarico di realizzare un’opera dell’ingegno (Trib. Roma, 18 marzo 2002, Aida 2003, 909/3).

Ai fini della prova dell’acquisto del proprio diritto sull’opera collettiva l’editore non è soggetto alle limitazioni previste dall’art. 110 l.a. (nella specie l’opera era stata creata nell’ambito di contratti di lavoro subordinato e autonomo) (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/4).

Il possesso legittimo dei diritti d’autore su opera musicale rilevante ex art. 167 l.a. è provato dalla precedente concessione di una licenza dei medesimi diritti ad altro inserzionista pubblicitario per uno spot di larga diffusione (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/1).

In mancanza di prescrizioni particolari dell’ordinamento sulla forma dei rendiconti dovuti dall’editore all’autore, questi sono sufficientemente chiari e completi quando rendano edotto l’autore del numero di copie vendute alla scadenza di ciascun periodo, dei resi, delle copie vendute nel periodo precedente, in modo da consentire all’autore la verifica delle royalties a lui dovute (App. Milano, 30 novembre 2001, Aida 2002, 864/1).

Le due società convenute da un artista, che alleghino di essere secondo e rispettivamente terzo avente causa dei diritti dell’attore relativi alla sua interpretazione di opere musicali nell’ambito di una band di cui era parte, hanno l’onere di provare per iscritto ex art. 110 l.a. anche il primo accordo di cessione dei diritti dell’artista al primo preteso avente causa (nella specie le convenute avevano provato soltanto l’accordo tra gli altri quattro componenti della medesima band ed il primo avente causa, ed i due contratti successivi di trasferimento dei diritti dal primo al secondo e rispettivamente al terzo avente causa) (App. Milano, 19 ottobre 2001, Aida 2002, 861/1).

Il trasferimento di diritti d’autore tra soggetti diversi dalle parti in causa può essere provato ex art. 110 l.a. soltanto per iscritto. (App. Milano, 23 marzo 2001, 808/1)

La  presenza di una determinata clausola in un contratto di edizione non prodotto in giudizio dall’autore può essere provata a) dalla circostanza che clausola analoga è inserita in altri contratti relativi ad altre opere e stipulati poco prima o poco dopo dalle medesime parti secondo modalità analoghe, nonché b) dal comportamento processuale del fallimento dell’editore, valutabile ex art. 116 c.p.c. e costituito dalla disobbedienza ingiustificata all’ordine di esibizione del contratto litigioso (Trib. Milano, 13 aprile 2000, Aida 2000, 729/1).

La regola dell’art. 110 l.a. che prescrive la forma scritta per la prova e non per la validità della cessione di diritti d’autore non si applica alla prova della cessione che sia invocata dal cessionario del diritto di utilizzazione nei confronti del terzo che abbia violato tale diritto, perché in quest’ipotesi la scrittura è allegata quale semplice fatto storico, può quindi essere provata con qualsiasi mezzo, e può esserlo in particolare anche dalla dichiarazione conforme resa da cedente e cessionario nel medesimo atto di citazione contro il contraffattore (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13937, Aida 2000, 659/1).

Posto che la trasmissione dei diritti di utilizzazione sull’opera dell’ingegno deve essere provata per iscritto, è insufficiente a dimostrare l’esistenza di un contratto di edizione una prova indiretta documentale (nella specie: lettere intercorse fra le parti) che fra l’altro sia stata solo evocata ma non prodotta in giudizio (Trib. Milano, ordinanza 29 maggio 1999, Aida 2000, 686/1).

L’art. 5 RD 1485/1942 è disposizione successiva ma non derogativa della legge fondamentale sul diritto d’autore (App. Milano, 23 aprile 1999, Aida 2000, 684/4).

Il contratto di edizione che l’editore attore alleghi essere esteso anche ad alcune opere specifiche deve essere provato inter partes per iscritto: e reciprocamente non è provato dalla consegna di altre opere dall’autore all’editore, e dalla loro pubblicazione; dalla dichiarazione resa dall’autore in sede di interrogatorio, secondo cui esisteva con l’editore soltanto “un rapporto di collaborazione fiduciaria, essenzialmente rimessa alla spontanea volontà delle parti per cui non era previsto alcun compenso né un oggetto definito né un termine di durata”; dalle dichiarazioni stragiudiziali dell’autore che riferiscono il fatto storico della pubblicazione, da parte dell’editore, di opere diverse da quelle sub iudice senza ammettere l’esistenza di un accordo contrattuale. (Trib. Roma, 24 dicembre 1998, Aida 2000, 674/1)

Quando l’attore abbia acquistato iure successionis i diritti patrimoniali d’autore su tutte le opere del de cuius, spetta al convenuto l’onere di provare eventuali cessioni a titolo particolare dei diritti patrimoniali d’autore su singole opere del medesimo (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/3).

La certificazione ufficiale del paese d’origine di un film (nella specie: URSS) che una sua società è l’unica legittimata a cedere ì relativi diritti d’autore per l’estero e che questi sono stati ceduti ad una società italiana è sufficiente a provare che quest’ultima ècessionaria dei relativi diritti d’autore e dunque legittimata ad agire contro l’utilizzazione non autorizzata del film da parte di un’emittente televisiva (App. Milano, 2 agosto 1996, Aida 1997, 468/1).

Le dichiarazioni provenienti dall’ufficio del registro del copyright statunitense fanno prova di quanto esse riferiscono su chi sia produttore e su chi sia titolaredei diritti di utilizzazione economica di un film (App. Milano, 23 aprile 1996, Aida 1997, 460/1).

Quando il cessionario di diritti d’autore attore in contraffazione abbia provato il proprio acquisto con la produzione del relativo atto (la cui data è certa perché non è stata oggetto di contestazione) incombe al convenuto che contesti l’acquisto dell’attore l’onere di dare la prova delle sue contestazioni (Cass. 12 novembre 1994 n. 9529, Aida 1995, 303/3).

Il trasferimento di diritti d’autore da uno ad altro soggetto statunitense può essere provato nel giudizio italiano con la produzione della relativa scrittura privata estera, senza necessità che essa sia legalizzata (Cass. 12 novembre 1994 n. 9529, Aida 1995, 303/2).

Nelle controversie tra i privati la titolarità dei diritti d’autore azionati non deve essere provata necessariamente con la produzione di un estratto del pubblico registro cinematografico ma può esserlo con tutti i modi di legge (Cass. 12 novembre 1994 n. 9529, Aida 1995, 303/1).

Incombe al committente l’onere di provare l’esistenza di un patto che gli attribuisca i diritti sull’opera dell’ingegno creata su commissione anche al di là dei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto cui la commissione accede (Pret. Milano, ordinanza 9 dicembre 1991, Aida 1992, 79/3).

Il patto tra autore ed editore riguardante il compenso pecuniario spettante all’autore in relazione all’edizione di un’opera può essere stipulato verbalmente e può essere provato con ogni mezzo anche diverso dalla prova scritta (App. Roma, 10 giugno 1991, Aida 1992, 47/3).

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno deve essere provato per iscritto, ma tale scrittura è richiesta ad probationem e non costituisce requisito per la validità del trasferimento. D’altro canto la disposizione dell’art. 2704 c.c. sull’efficacia della data della scrittura privata non autenticata non opera quando non si tratta di dirimere una controversia tra la parte cessionaria del diritto di utilizzazione di cui alla scrittura privata ed il terzo che vanti il medesimo diritto, ma la scrittura sia invocata quale semplice fatto storico del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo (nella specie: per provare l’acquisto e dunque la legittimazione ad agire contro terzi per contraffazione) (Cass. 11 febbraio 1994 n. 1392, Aida 1994, 214/1).

 

18.4 criteri di interpretazione

Nel caso di opere dell’ingegno create su commissione, i diritti patrimoniali d’autore devono intendersi ceduti al committente, nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, desumibili dal comportamento complessivo delle parti e dall’attività imprenditoriale svolta da una di esse (Trib. Bologna, Sezione IP, 24 giugno 2014, 1686/1).

Quando tra il titolare dei diritti di utilizzazione economica su determinate opere e un terzo sia stato concluso un accordo che autorizza quest’ultimo alla diffusione digitale delle opere del primo, e questo accordo menzioni alcuni tipi di utilizzo come espressamente consentiti (nella specie: app per smartphone), l’autorizzazione deve intendersi estesa anche ad altri tipi di utilizzo funzionalmente equivalenti ai primi (nella specie, app per tablet) (Trib. Firenze, Sezione IP, 1 ottobre 2014, 1695/1).

In assenza di accordi espliciti e diversi sul punto, la realizzazione di un’opera (nella specie: di arredamento di negozi) in esecuzione di un contratto di lavoro autonomo determina il trasferimento al committente dei soli diritti patrimoniali che rientrano nell’oggetto e nella finalità del contratto (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 luglio 2012, II.31/2).

La cessione del diritto di riduzione cinematografica dell’opera letteraria include il diritto di riduzione televisiva, sempre che il contratto non escluda la divulgazione della riduzione con il mezzo televisivo ed a maggior ragione se il contratto è stato concluso quando la creazione di una riduzione dell’opera letteraria per la televisione non era nemmeno immaginabile (Trib. Roma, Sezione IP, 21 maggio 2012, Pres. Marvasi, Est. Izzo, Aida 2014, 1613/1).

Se il contratto d’opera concluso per la realizzazione di un filmato pubblicitario non indica la misura ed i limiti dei diritti trasferiti al committente, questi ultimi si determinano sulla base dei criteri ermeneutici d’interpretazione del contratto, e dunque interpretando il contratto secondo buona fede, indagando la comune intenzione delle parti e quindi valutando anche il fine perseguito dalle parti con la stipulazione (Trib. Milano, ordinanza 30 giugno 2013, Giud. Giani, Aida 2014, 1630/1).

La clausola con cui il distributore di una pellicola cinematografica si obbliga a corrispondere al produttore un determinato importo a titolo di minimo garantito ha lo scopo di porre a carico del distributore il rischio di un eventuale insuccesso commerciale della pellicola, fino a concorrenza del predetto importo (Trib. Milano, 23 marzo 2010, Aida 2012, 1482/1).

Quando il titolare di diritti d’autore relativi ad una serie televisiva (nella specie: Heidi) ha attribuito ad un primo soggetto una licenza esclusiva di sfruttamento dell’opera “mail order” e ad un altro e diverso soggetto una licenza esclusiva relativa all’opera “kiosk”, i due contratti debbono essere interpretati nel senso che i diritti mail order consentono la vendita (dall’ordine alla consegna delle opere) tramite corrispondenza mail-postale; i diritti kiosk consentono la vendita esclusivamente attraverso l’edicola, rimanendo in tale ambito gli ordini e gli abbonamenti effettuati attraverso la richiesta all’edicola o tramite la cartolina posta nella confezione collezionabile; l’abbonamento effettuato via mail e l’acquisto delle opere effettuato fin dall’origine tramite mail fino alla consegna per corrispondenza non può considerarsi rientrante nel contratto kiosk nemmeno se la richiesta viene effettuata sul sito denominato edicola (Trib. Roma, 7 aprile 2010, Pres. Est. Marvasi, Medianetwork Communication s.p.a. c. De Agostini Editore s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.18.4).

La clausola del contratto di licenza di diritti su fotografie stipulato tra un’agenzia di stampa ed un editore di giornale secondo cui “dopo la cessazione del contratto” l’editore conserva la sola “facoltà di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine pubblicate” deve essere interpretata nel senso che si tratta della mera conservazione delle pagine del passato senza alcuno sfruttamento commerciale delle stesse: e perciò non consente la pubblicazione delle fotografie licenziate su pagine web dell’editore all’interno delle quali sono pubblicate altresì notizie del giorno in cui avviene la consultazione della pagine e banner pubblicitari aggiornati al momento della consultazione (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 26 marzo 2012, G.I. Vitrò, Lapresse s.p.a., c. Poligrafici Editoriale s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.18.4).

La clausola del contratto di licenza di diritti su fotografie stipulato tra un’agenzia di stampa ed un editore di giornale secondo cui “dopo la cessazione del contratto” l’editore conserva la sola “facoltà di archiviare nei propri sistemi le immagini contenute nelle pagine pubblicate” deve essere interpretata nel senso che si tratta della mera conservazione delle pagine del passato senza alcuno sfruttamento commerciale delle stesse: e perciò non consente la pubblicazione delle fotografie licenziate su pagine web dell’editore all’interno delle quali sono pubblicate altresì notizie del giorno in cui avviene la consultazione delle pagine e banner pubblicitari aggiornati al momento della consultazione: mentre la ripubblicazione dell’editore non è giustificata dalla liberta di manifestazione del pensiero e da quella di iniziativa economica, tanto più che la funzione di informazione del pubblico delle emeroteche virtuali invocata dall’editore è fatta salva dalla facoltà (consentita dal contratto) di conservare le fotografie legittimamente acquisite come archivio (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 23 maggio 2012, Pres. Scotti, Est. Orlando, Poligrafici Editoriale s.p.a. c. Lapresse s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.18.4).

Per la parte in cui gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti relativamente alla creazione di un software non siano delineati in modo sufficientemente chiaro, occorre far riferimento ai principi generali in materia di diritto d’autore, e riconoscere la titolarità dei diritti di utilizzazione economica in capo alla parte che ne è l’autrice (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 27 dicembre 2009, G.D. Tavassi – Wings s.r.l. c. Egidio Logistica s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.18.4).

L’editore di un corso multimediale su CD non è tenuto a versare a SIAE i diritti di riproduzione meccanica relativi ad un brano musicale utilizzato per realizzare l’opera qualora risulti dal complesso dei rapporti inter partes, interpretati secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., che il compositore è già stato compensato sia per la sincronizzazione che per lo sfruttamento economico del suo contributo (App. Milano, Sezione IP, 26 febbraio 2010, Aida 2011, 1413/1).

Qualora gli accordi contrattuali inter partes prevedano che la somma pattuita a favore dell’autore costituisca il corrispettivo non solo della sincronizzazione di una certa opera musicale con audiovisivi diffusi attraverso supporti multimediali, ma anche della concessione dello sfruttamento dell’opera musicale così sincronizzata, deve ritenersi che l’autore non abbia diritto ad ulteriori compensi per lo sfruttamento dell’opera stessa (App. Milano, Sezione IP, 26 febbraio 2010, Pres. Todaro, Est. Fabrizi, Arena c. International Masters Publishers s.r.l., SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2011, Repertorio I.18.4).

Le domande accessorie di inibitoria con penale della violazione dei diritti patrimoniali d’autore non richiedono a pena di nullità una specificazione di elementi di fatto e di diritto su cui si fondano, diversi e ulteriori rispetto a quelli propri della domanda principale (Trib. Milano, Sezione IP, 7 febbraio 2008, Aida 2010, 1322/1).

Nell’opera su commissione i diritti di utilizzazione economica sono acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della realizzazione dell’opera, non trovando in quest’ipotesi applicazione (nemmeno inter partes) l’art. 110 l.a. che prescrive la prova scritta per la cessione di diritti d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 19 febbraio 2010, Aida 2010, 1378/1).

Il contratto di esecuzione non trasferisce di per sé il diritto dell’autore in capo all’esecutore, e non toglie all’autore i diritti che la legge connette alla creazione dell’opera (Cass. 13 settembre 2006 n. 19657, Pres. De Musis, Est. Rordorf, Video Firenze s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2009, Repertorio I.18.4).

L’erede dell’autore di un’opera letteraria (nella specie: Totò) che abbia incaricato terzi di accompagnarla con musica può accompagnare l’opera letteraria ad altro testo musicale ove il primo non sia stato rappresentato entro un anno dalla sua creazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2007, Aida 2009, 1274/1).

Il criterio distintivo fra contratto unico e collegamento contrattuale non è dato da elementi formali, quali l’unità o la pluralità dei documenti negoziali oppure la contestualità delle stipulazioni, ma dall’elemento sostanziale dell’unicità o pluralità degli interessi perseguiti (nella specie si trattava di contratti di licenza e rispettivamente di sublicenza per lo sfruttamento televisivo di un’opera teatrale) (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/1).

A mezzo di un contratto (derivato) di sublicenza di un’opera dell’ingegno non possono essere acquistati poteri di sfruttamento economico dell’opera eccedenti quelli contrattualmente conferiti a mezzo del contratto (base) di licenza (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/2).

Le licenze (esclusive e non) sulle opere dell’ingegno si configurano come concessioni di diritti personali di godimento, quali l’affitto o la locazione, in quanto non vi è mai lo spoglio della titolarità del diritto o di una o più facoltà di utilizzazione economica ceduti, dal momento che l’autore può condizionarne in ogni tempo l’esercizio da parte del terzo, fino al punto di porvi termine mediante il ritiro dell’opera dal commercio per ragioni morali ex art. 142 l.a., ovvero agire a tutela dei suoi diritti morali ex art. 20 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/4).

Un contratto di cessione di diritti d’autore genericamente riferito allo sfruttamento dell’opera sui circuiti “home video”, stipulato in epoca anteriore all’introduzione del sistema DVD e in un momento storico di diffusione del solo sistema VHS, non può essere interpretato nel senso di ricomprendere anche i diritti di sfruttamento in DVD (Trib. Roma, 19 marzo 2008, G.U.M. Cruciani, M. e R. c. società D., Aida 2009, Repertorio I.18.4).

La sincronizzazione della registrazione live di una canzone famosa (nella specie: Hey Jude dei Beatles) con gli altri elementi di un messaggio pubblicitario di un CD che la contiene costituisce utilizzazione economica dell’opera musicale e non è liceizzata dalla licenza attribuita all’inserzionista dal produttore fonografico della registrazione e dell’intero CD reclamizzato, mentre quest’ultimo non risponde per concorso nella violazione dei diritti d’autore costituita dalla sincronizzazione (Trib. Roma, Sezione IP, 31 ottobre 2008, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Sony Music Publishing s.r.l. c. PT Shop s.p.a., EMI Music Italy s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.18.4).

L’interpretazione secondo buona fede di un contratto con cui un artista ed una sua società si obblighino a produrre ed a consegnare ad una società terza registrazioni da pubblicare e diffondere in album induce a ritenere che quest’ultima società possa pubblicare soltanto i singoli album consegnati o singoli pezzi ricavati da essi, mentre non possa appaiare varie registrazioni oggetto di consegne separate per realizzare un prodotto discografico nuovo per struttura e grafica (nella specie, in forma di compilation dei migliori brani) (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 15 gennaio 2009, Aida 2009, 1306/1).

L’interpretazione secondo buona fede di un accordo (nella specie, stipulato in forma di patto parasociale) che riconosca ad una parte diritti di sfruttamento di una banca dati (nella specie, di lemmi di un dizionario) tramite canali di distribuzione e promozione nelle scuole non consente l’utilizzazione della medesima banca dati tramite il canale delle vendite in edicola in abbinamento a quotidiani (App. Milano, 11 febbraio 2009, Aida 2009, 1308/1).

La clausola di un contratto con cui un editore musicale consente l’utilizzazione di un’opera quale colonna sonora di uno spot pubblicitario ma “subordina l’efficacia della licenza al puntuale pagamento del corrispettivo convenuto” sottopone l’efficacia del contratto ad una condizione sospensiva, onde se il pagamento del corrispettivo non è intervenuto il contratto è inefficace e l’uso dell’opera da parte del licenziatario costituisce un illecito extracontrattuale (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 luglio 2009, G.D. de Sapia, EMI Music Italy s.r.l. c. Panarecord SL s.r.l., Fiat Group Automobiles s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.18.4).

La cessione dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera cinematografica comporta come accessorio anche quella della proprietà dei relativi materiali (positivi, negativi e quant’altro): con la conseguenza che il giudizio sulla proprietà di tali beni mobili non può essere condotto separatamente da quello sulla titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera cinematografica (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/4).

Con il contratto di esecuzione di un’opera musicale l’autore non trasferisce automaticamente all’esecutore anche il proprio diritto di diffusione dell’opera; di conseguenza il produttore fonografico non ha e non può concedere il diritto di diffondere tramite una emittente radiofonica l’opera registrata; e la trasmissione dell’opera registrata senza autorizzazione dell’autore (o della SIAE) costituisce violazione dei diritti di quest’ultima (App. Venezia, 30 gennaio 2004, Pres. Dapelo, Est. Taglialatela, Siae c. Radio C.B.G, Aida 2006, Repertorio I.18.4).

In una controversia tra licenziante e licenziatario di software la titolarità dei relativi diritti patrimoniali può essere provata dal riconoscimento contrattuale di questa titolarità al licenziante: e la prova di questa titolarità non è esclusa dalla circostanza che il software non sia oggetto della registrazione nel registro Siae, che è facoltativa ex art. 105 l.a. (Trib. Bari, ordinanza 9 febbraio 2004, Pres. Napoleone, Campus Tecnology s.r.l. c. Università degli Studi di Bari, Aida 2005, Repertorio I.18.4).

L’art. 64bis l.a. non consente al licenziatario di un programma di modificarlo direttamente o tramite terzi senza il consenso del titolare del software (Trib. Venezia, 14 aprile 2004, Pres. Est. Maiolino, MBM Italia s.r.l. c. SGM s.r.l., Magnetek s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.18.4).

E’ configurabile il reato di cui all’art. 171 coi. 1 lett. b) l.a. nell’ipotesi di diffusione da parte di emittenti private radiofoniche o televisive di composizioni musicali senza il consenso dell’autore e, per esso, della SIAE, poiché la cessione dall’autore al produttore del diritto alla riproduzione fonografica non trasferisce anche il diritto alla radiodiffusione, in base al principio di indipendenza fra i vari diritti di utilizzazione dell’opera (Cass. Sez. III penale 19 maggio 2004 n. 23284, Pres. Vitalone, Est. Fiale, P.M. Favalli, Imp. Malanchini, Aida 2005, Repertorio I.18.4).

Quando un’impresa abbia incaricato un lavoratore autonomo di contribuire alla realizzazione del proprio sito internet ed il professionista abbia preparato bozze che sono state consegnate in ritardo, non sono state da lui adeguate alle esigenze prospettate ed alle critiche svolte dal committente, e non sono state utilizzate, il compenso contrattuale deve essere determinato ex art. 2225 c.c. in misura pari a zero (Giudice di pace Roma, 26 luglio 2004, Giud. Venanzi, Francesco Volpi c. Gomel ARS s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.18.4).

La radiodiffusione dal vivo o mediante disco di opere musicali tutelate dal diritto d’autore costituisce illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e senza corresponsione del compenso dovuto agli autori (e per essi alla Siae), anche nell’ipotesi di incisione dell’opera musicale su disco o su altro supporto elettrico o meccanico, atteso che né il contratto tra autore e produttore discografico né quello tra autore ed interprete dell’opera musicale trasferisce automaticamente al produttore o all’esecutore il diritto di diffusione dell’opera (App. Milano, 10 dicembre 2004, Pres. Trombetti, Est. Formaggia, Radio Milano International s.p.a. c. Warner Bros.Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.18.4).

Costituisce lite temeraria riproporre in appello la tesi secondo cui l’opera musicale registrata su disco può essere diffusa da una radio senza il consenso dell’autore, dopo che questa tesi è stata rigettata da una giurisprudenza consolidata di cassazione e dalla sentenza di I grado, e dopo che la medesima radio aveva provveduto nel corso del giudizio di I grado a chiedere alla Siae la licenza generale di radiodiffusione, manifestando così un implicito riconoscimento dei diritti d’autore altrui: con conseguente condanna dell’appellante temerario ai risarcimento dei danni liquidati equitativamente (App. Milano, 10 dicembre 2004, Pres. Trombetti, Est. Formaggia, Radio Milano International s.p.a. c. Warner Bros.Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.18.4).

L’utilizzazione dell’immagine altrui a fini pubblicitari nel periodo successivo alla scadenza del contratto che originariamente consentiva questa utilizzazione è illecita ed obbliga al risarcimento del danno non solo l’imprenditore che abbia utilizzato in fiera cataloghi pubblicitari recanti l’immagine ma altresì l’imprenditore (nella specie, a sua volta pubblicizzato nei cataloghi) che abbia fornito questi cataloghi senza preoccuparsi di imporre limiti temporali alla loro utilizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2005, Aida 2005, 1058/1).

Le condizioni contrattuali che il licenziante non gli fa leggere e sottoscrivere prima della consegna del software e del pagamento del corrispettivo non sono opponibili al licenziatario (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, Aida 2005, 1065/2).

Quando il contratto di licenza preveda il pagamento di un corrispettivo minimo garantito da parte del licenziatario ed il contratto sia risolto per inadempimento di quest’ultimo, il licenziatario deve corrispondere al licenziante il minimo garantito, a titolo di corrispettivo minimo garantito sino alla data di vigenza del contratto, ed a titolo risarcitorio per il periodo successivo (Trib. Milano 14 giugno 2005, Giud. De Sapia, Mediaset s.p.a. c. Phoenix s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.18.4).

La rigidità delle fonti di prova della trasmissione del diritto d’autore ed il principio generale secondo cui il trasferimento non può estendersi a modalità di sfruttamento sconosciute all’epoca della conclusione del contratto impediscono l’acquisto a titolo derivativo di diritti d’autore su opere del disegno industriale sulla base di contratti stipulati anteriormente al riconoscimento legislativo di questi diritti (Trib. Monza, ordinanza 16 luglio 2002, Aida 2004, 966/3).

Quando l’autore di un materiale fotogiornalistico abbia ceduto il relativo diritto di pubblicazione limitatamente ad una sola pubblicazione in Italia e questo sia ripubblicato senza autorizzazione un’altra volta in inglese in Italia, appare giustificata la domanda dell’autore di corresponsione di un equo indennizzo per tale ulteriore utilizzazione, da determinarsi in una somma al valore attuale della moneta e interessi legali compresi fino alla data odierna (Trib. Milano, 13 maggio 2003, Aida 2004, 979/1).

L’annotazione su un buono di consegna di materiale fotografico dell’obbligo di restituire al fotografo gli originali subito dopo la pubblicazione o entro sei mesi dalla loro ricezione può essere valorizzata per interpretare e ricostruire i rapporti contrattuali con l’editore (Trib. Milano, 16 giugno 2003, G.U. Migliaccio, Day Studio Agency s.n.c. c. Etrice Il Giorno s.p.a., Aida 2004, Repertorio I.18.4).

Un contratto di edizione “a termine” nullo per violazione dell’art. 122 co. 5 l.a. può convertirsi in un valido contratto di edizione “per edizione”, qualora risulti la volontà delle parti di obbligarsi per una durata ventennale e di determinare (ancorché per relationem alle adozioni scolastiche) il numero di esemplari di ogni edizione (App. Milano, 3 ottobre 2003, Aida 2004, 989/4).

L’art. 122 l.a., che introduce un’ipotesi di nullità a tutela dell’interesse dell’autore ad una diffusione congrua e tempestiva dell’opera, deve essere interpretato restrittivamente onde consentire che l’autonomia delle parti possa prevedere assetti diversi altrettanto meritevoli ex art. 1322 co.2 c.c.: e non esclude che (non l’autore ma) gli eredi dell’autore possano stipulare contratti di edizione sui generis in cui l’interesse alla diffusione dell’opera sia salvaguardato non dalla previsione di un numero minimo di esemplari per edizione ma dall’obbligo di diffusione dell’opera comunque imposto all’editore dal canone generale della buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. (Trib. Milano, 9 gennaio 2004, Aida 2004, 996/2).

La realizzazione dell’edizione rappresenta non solo un diritto dell’autore ma anche un obbligo dell’editore, che deve provvedervi ex art. 127 l.a., che a sua volta traduce in materia editoriale il principio generale degli artt. 1176ss. c.c. (Trib. Milano, 9 gennaio 2004, Aida 2004, 996/3).

L’appartenenza dei diritti patrimoniali d’autore per l’opera dell’ingegno creata in esito ad un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto un’attività creativa deve essere ricavata dalla volontà delle parti, dalla finalità dalle stesse perseguita e dai comportamenti tenuti dai contraenti in esecuzione dell’accordo (Trib. Bologna, 2 maggio 2002, Aida 2003, 915/1).

Salvo diversa previsione delle parti ai contratti di edizione non è applicabile il principio della rinnovazione tacita (Trib. Roma, 9 luglio 2002, G.U. De Masi, Marco Francini c. BMG Ricordi, Aida 2003, Repertorio I.18.4).

Al committente che a mezzo di un contratto di prestazione d’opera intellettuale abbia acquistato i disegni di un segno distintivo destinato a contrassegnare i propri beni e servizi deve riconoscersi il diritto di riprodurre e di diffondere liberamente in qualsiasi forma questi medesimi disegni nella loro funzione di marchio, a meno che non venga fornita la prova della stipulazione di un patto speciale che limiti l’utilizzazione del segno (App. Milano, 31 maggio 2002, Aida 2002, 871/2).

Quando un artista interprete di un filmato pubblicitario cede i diritti di utilizzazione del filmato per un anno per un corrispettivo determinato, ed attribuisce al cessionario un diritto potestativo di utilizzare il filmato anche oltre il termine annuale pattuito, verso tuttavia un corrispettivo che le parti si riservano di determinare in seguito pattiziamente, in mancanza di questa determinazione il corrispettivo per l’ulteriore utilizzazione può essere determinato dal giudice anche d’ufficio ex artt. 2225 c.c. e meglio ancora 80 l.a. in una somma, che deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data della sentenza ma non deve essere rivalutata (trattandosi di una determinazione ope iudicis di un debito di valuta) (App. Milano, 10 maggio 1996, Aida 1996, 427/1).

 

18.4.1 teoria dello scopo dell’atto

Un contratto di trasferimento dei crediti derivanti dallo sfruttamento di un film deve essere interpretato quale trasferimento dei diritti sull’opera aventi carattere patrimoniale, quando non si ravvisino crediti relativi a questo sfruttamento del film né sia possibile dare all’atto una diversa interpretazione (Cass. Sez. I civile 29 ottobre 2009 n. 22924, Aida 2010, 1317/2).

L’acquisto di un ente ex art. 11 l.a. si verifica a titolo derivativo ed è circoscritto ai soli diritti patrimoniali ricavabili dal contratto tra l’ente e l’autore (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/4).

Il contratto con cui un comune incarica alcuni autori della creazione del catalogo di una mostra archeologica destinata inizialmente a svolgersi nel territorio comunale e poi replicata in altri luoghi ed il comportamento successivo delle parti possono provare in concreto l’acquisto, da parte del comune, di tutti i diritti patrimoniali relativi alla mostra (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/5).

In difetto di specifiche pattuizioni contrattuali, che nei rapporti inter partes debbono essere provate per iscritto e non possono esserlo per testimoni, la cessione ad un editore di libri di diritti d’autore relativi a testi di natura informativa scritti da giornalisti professionisti non si estende ai diritti di utilizzare i medesimi testi in pubblicazioni a carattere pubblicitario (Trib. Milano, 6 luglio 2004, Aida 2005, 1040/1).

Il consenso prestato alla realizzazione dei servizi fotografici da parte di fotografi professionisti, al di fuori dell’ipotesi del ritratto eseguito su commissione, implica necessariamente il consenso alla diffusione di tali fotografie ed anche alla cessione dei relativi diritti economici nei limiti dell’attività propria e nota dei fotografi, ma non può essere inteso come esteso anche alla pubblicazione della fotografia su strumenti di vasta diffusione (nella specie alla pubblicazione di ritratti anche di nudo su periodici non di primo piano) (App. Milano, 20 maggio 1994, Aida 1996, 377/1).

Incombe al committente l’onere di provare l’esistenza di un patto che gli attribuisca i diritti sull’opera dell’ingegno creata su commissione anche al di là dei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto cui la commissione accede (Pret. Milano, ordinanza 9 dicembre 1991, Aida 1992, 79/3).

Nell’ipotesi di opere dell’ingegno create su commissione, cioè in forza di prestazione d’opera autonoma, come sono indubbiamente i bozzetti pubblicitari richiesti dall’inserzionista all’editore di un periodico nel quadro di un contratto di inserzione pubblicitaria, il committente acquista i diritti patrimoniali  sull’opera entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto: e non acquista il diritto di godere e disporre uti dominus delle suddette creazioni  pubblicitarie   al  di là dei rapporti specifici intercorsi tra  l’inserzionista  e l’edítore  della  rivista  (Pret. Milano, ordinanza 9 dicembre 1991, Aida 1992, 79/2).

 

18.4.2 cessione di mezzi di riproduzione

Quando la cessione abbia ad oggetto un qualsiasi mezzo usato per riprodurre l’opera (stampi, rami, incisi, negativi, etc.), la cessione comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l’opera stessa in copie, sempre che il cedente sia titolare di tale facoltà, vale a dire non in via generica la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’opera ma soltanto una licenza non esclusiva (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 maggio 2010, G.D. Iofrida, Mastri Incisori s.r.l. c. Vigna Antoniniana Stamperia d’Arte s.n.c. in liquidazione, Fabio Carapezza Guttuso, Aida 2012, Repertorio I.18.4.2).

La circolazione del supporto meccanico dell’opera musicale non comporta la cessione del diritto di radiodiffondere (Cass. 13 settembre 2006 n. 19657, Pres. De Musis, Est. Rordorf, Video Firenze s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2009, Repertorio I.18.4.2).

La legge sul diritto d’autore non consente al venditore di una macchina (nella specie: console per videogiochi) di vietarne contrattualmente le modifiche che ne permettano l’utilizzo per scopi diversi da quelli graditi al venditore, nemmeno quando alcune delle utilizzazioni vietate della macchina consistano in utilizzi riservati da diritti d’autore e connessi (Trib. Bolzano, 31 dicembre 2003, Aida 2005, 1031/1).

Non sono opponibili all’altro contraente le condizioni generali di contratto predisposte dal produttore (nella specie: di console di videogiochi) che siano comunicate all’acquirente soltanto dopo l’acquisto: nonostante frasi del genere «chi apre questa busta accetta le condizioni» o «chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni» (Trib. Bolzano, 31 dicembre 2003, Aida 2005, 1031/2).

L’art. 171.b) punisce anche l’emittente radiotelevisiva che, senza il consenso dell’autore, diffonda l’opera registrata su disco o altro supporto fonografico, anche quando l’emittente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore fonografico o dallo stesso autore (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/1).

La cessione degli impianti di un editore, e cioè dell’insieme degli strumenti che consentono di riprodurre un determinato lavoro grafico su supporti fissi, lascia presumere ex art. 109 co.2 l.a. che il cessionario abbia acquistato la facoltà non esclusiva di riprodurre l’opera per fini economici: ma non esclude che le parti abbiano voluto trasferire in concreto la titolarità piena ed esclusiva dei diritti patrimoniali d’autore (nella specie il contratto è stato interpretato in questo senso in base alla qualità soggettiva della procedura fallimentare alienante, al fatto che l’alienazione si estendeva anche alle rimanenze dei libri invenduti e dei «contratti» relativi, ed al prezzo di vendita) (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/5).

Quando l’agenzia fotografica consegna un fotocolor ad un editore gli trasferisce i relativi diritti di utifizzazione anche quando abbia trattenuto per sé il negativo del medesimo fotocolor (App. Milano, 26 giugno 1998, Pres.Est. URBANO, Prima Press s.r.l. c. Fallimento Editoriale Del Drago s.r.l., Aida 1998, Repertorio I.18.4.2).

La rivendicazione della titolarità dei diritti riguardanti una fotografia è smentita dal fatto che i relativi negativi si trovino in possesso di terzi, circostanza che nell’ambiente dei togra ha una va enza speci ca ed univoca di proprietà (Trib. Milano, 17 aprile 1997, Pres. Est. PATRONE, Mattia Turco Agenzia Masi di D. Masi e C. s.a.s. c. Antonio Di Filippo, Look Photo s.r.l., Domus Color s.n.c., Aida 1997, Repertorio I.18.4.2).

Ai sensi dell’art. 89 l.a. la cessione del negativo o di altro analogo mezzo di riproduzione della fotografia (qual è sicuramente una diapositiva) comporta, salvo patto contrario, la cessione di tutti i diritti sulle fotografie cedute (nella specie le diapositive erano state consegnate e le relative fotografie eseguite in adempimento dì un contratto di commissione, la cui formulazione implicava l’acquisto, da parte del committente, di tutti i diritti patrimoniali di utilizzazione della fotografia) (Trib. Milano, 23 gennaio 1997, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Pubbli Aer Foto di Mazzucchelli M & C. s.n.c. c. Libri Scheiwiller, Aida 1997, Repertorio I.18.4.2).

Quando il cessionario del calco di una scultura abbia pattuito con l’autore che questo può essere utilizzato soltanto per realizzarne un certo numero di esemplari l’utilizzazione del calco per riprodurre l’opera in un numero di esemplari superiore a quello convenuto integra il reato ex art. 171 lett. d) I.a. (Cass. 9 marzo 1996 n. 29, Pres. MONTORO, Est. ONORATO, P.M. MARCHESIELLO, Imp. Pizzigoni, Aida 1998, Repertorio I.18.4.2).

La sufficienza della cessione del calco di una scultura a completare la cessione dei relativi diritti dautore deve essere valutata alla luce della legge sul diritto d’autore vigente al momento della cessione: ed ove questa sia avvenuta nel 1933 deve essere giudicata ai sensi del rdI 7 novembre 1925 n. 1950, che tuttavia all’art. 41 co. 2 prevedeva una norma perfettamente analoga all’art. 109 l.a. attuale (Cass. 9 marzo 1996 n. 29, Pres. MONTORO, Est. ONORATO, P.M. MARCHESIELLO, Imp. Pizzigoni, Aida 1998, Repertorio I.18.4.2).

Il contratto di cessione definitiva di tutti i diritti di utilizzazione relativi ad un’opera fotografica comporta anche il trasferimento della proprietà del supporto materiale, costituito dal negativo, o diapositiva, dell’opera fotografica: che deve pertanto essere consegnato dal cedente al cessionario (Trib. Venezia, 19 ottobre 1992, Aida 1994, 219/2).

 

18.5 indipendenza delle facoltà e degli atti di disposizione

Nel caso in cui un editore musicale straniero ceda tutti i diritti di sfruttamento pubblicitario di una composizione («La vie en rose») relativi all’Italia) e trattenga tuttavia il diritto di sincronizzazione dell’opera in filmati pubblicitari destinati ad essere diffusi in più paesi, la delimitazione dei diritti spettanti al cedente e rispettivamente al cessionario ha riguardo all’ambito di diffusione dello spot e non alla nazionalità dell’agenzia pubblicitaria e della casa di produzione incaricate di realizzare il filmato (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 19 luglio 2010, Aida 2011, 1431/1).

L’autorizzazione per l’esecuzione e la radiodiffusione di una canzone non può ritenersi comprensiva del rilascio dell’autorizzazione anche della riproduzione del solo testo letterario della stessa: e mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall’autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall’autore del testo (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/5).

L’acquisto di un ente ex art. 11 l.a. si verifica a titolo derivativo ed è circoscritto ai soli diritti patrimoniali ricavabili dal contratto tra l’ente e l’autore (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/4).

Le domande accessorie di inibitoria con penale della violazione dei diritti patrimoniali d’autore non richiedono a pena di nullità una specificazione di elementi di fatto e di diritto su cui si fondano, diversi e ulteriori rispetto a quelli propri della domanda principale (Trib. Milano, Sezione IP, 7 febbraio 2008, Aida 2010, 1322/1).

Il produttore di uno spot televisivo su commissione dell’inserzionista, che abbia attribuito a quest’ultimo i diritti relativi soltanto ad alcune delle utilizzazioni del commercial, è legittimato ad agire per la pretesa violazione di diritti relativi alle altre modalità di sfruttamento (Trib. Roma, Sezione IP, 29 settembre 2008, Aida 2010, 1341/1).

Le singole facoltà di sfruttamento dell’opera elencate dagli artt. 12 e ss. l.a. sono ciascuna cedibile autonomamente dalle altre (Cass. 3 marzo 2006 n. 4723, Pres. Vitrone, Est. Berruti, Giancarlo Chiaramello c. RAI s.p.a., TV Internazionale s.p.a., SBP s.p.a., Ministero delle finanze, Aida 2008, Repertorio I.18.5).

Il diritto dell’autore alla radiodiffusione dell’opera musicale non è trasferito né all’esecutore con il contratto di esecuzione né al produttore fonografico con l’autorizzazione alla registrazione dell’opera su supporto meccanico né al cessionario dell’esemplare di questo supporto (Cass. Sez. I civile 28 giugno 2001 n. 8860, Pres. Rocchi, Est. Berruti, OP.IM. s.r.l. Operazioni Imprenditoriali di Trento  c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2003, Repertorio I.18.5).

L’art. 107 l.a. si limita a disciplinare la circolazione anche separata dei diritti patrimoniali d’autore richiamando le regole ordinarie dei contratti: cosicché la circolazione di una o più facoltà patrimoniali dell’autore avviene secondo le regole dei contratti e dei negozi, tipici o atipici, volta per volta utilizzati dall’autonomia privata (nella specie la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che non ha trovato nell’art. 107 ragioni per escludere la dichiarazione di nullità di una donazione diretta di diritti d’autore senza la forma solenne stabilita per le donazioni) (Cass. 17 aprile 2002 n. 5461, Aida 2003, 883/1).

I diritti d’autore e di produttore fonografico sono tra loro indipendenti ed autonomi (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/1).

La cessione del diritto di riproduzione e del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di radiodiffusione (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I.18.5).

Principio cardine della I. a. è quello dell’autonomia e dell’indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno. Pertanto il consenso dell’autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere dì radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto di autore, sicché l’autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I.18.5).

Si configura il reato di cuì all’art. 171 co. 1 lett. b) l.a. nell’ipotesí di diffusione, dagli studi di emittenze private radiofoniche o televìsive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza ìl consenso dell’autore e, per esso, della Siae. Infatti la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o la radiodiffusione (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I.18.5).

Il diritto di esposizione dell’opera, che spetta al proprietario cessionario del suo esemplare originale, non include quello di pubblicizzarla con la sua riproduzione su catalogo (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343, Aida 1997, 444/2).

La cessione a mezzo di un contratto di edizione musicale dei diritti di riprodurre e distribuire l’opera non comprende salvo patto contrario la cessione del diritto di radiodiffonderla (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1999, Repertorio I.18.5).

Ricorre il reato di truffa aggravata, perché commesso in danno di un ente pubblico economico qual è la Siae, quando le copie di un film su videocassetta realizzate con un consenso della Siae limitato alla riproduzione del film per la vendita delle videocassette in abbinamento a riviste siano offerte in vendita autonomamente e separatamente dalle riviste ora dette (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 1996, Aida 1997, 464/6).

 

18.6 acquisto a non domino

I successivi cessionari di diritti di sfruttamento commerciale di un’opera cinematografica non validamente acquistati dall’originario dante causa sono solidalmente responsabili in via extracontrattuale nei confronti del titolare dei diritti qualora il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni dolose o colpose che pur costituendo fatti illeciti distinti abbiano concorso in modo efficiente alla produzione del danno (Cass. Sez. I civile 18 gennaio 2013 n. 1247, Pres. Carnevale, Est. Berruti, Aida 2014, 1593/1).

L’art. 1153 c.c. è applicabile ai diritti sulle opere dell’ingegno (Trib Roma Sezione IP, 11 febbraio 2011, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Aida 2014, 1599/1).

L’omessa indagine circa la titolarità dei diritti sul pubblico registro cinematografico deve considerarsi condotta colposa, che come tale impedisce l’acquisto del diritto a norma dell’art. 1153 c.c. ed è fonte di responsabilità extracontrattuale del preteso acquirente nei confronti del titolare effettivo dei diritti (Trib. Roma Sezione IP, 3 marzo 2011, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Aida 2014, 1601/1).

Il contratto di cessione dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad una library di film da una società in liquidazione ad altra impresa non può attribuire a quest’ultima i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film che il cedente non abbia prodotto e del quale non abbia acquisito la titolarità dei diritti: e conseguentemente deve essere rigettata la domanda per violazione dei diritti sul film proposta dal preteso cessionario contro chi ne abbia invece bene acquisito i diritti (Trib. Roma. Sezione IP, 17 giugno 2008, Pres. Est. Marvasi, Labrador Films s.a.r.l. c. Sacher Film s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.18.6).

Quando l’attore ha provato di aver acquistato i diritti sul film azionati in causa in base ad una serie ininterrotta di passaggi a partire dal produttore cinematografico, l’utilizzazione del film ad opera del convenuto non autorizzata dall’attore non può essere giustificata dall’avere questo concluso con terzi un contratto di autorizzazione a non domino dell’utilizzazione del film (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2008, Aida 2010, 1346/1).

Il cessionario di un diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno può agire in rivendica a tutela del proprio diritto patrimoniale, ma deve dimostrare la titolarità del diritto in capo a tutti i precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/1).

Qualora il cessionario dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno non sia in grado di dimostrare la catena ininterrotta di trasferimenti a partire dal produttore originario, comunque il difetto di titolarità non può essere fatto valere adducendo la mancata prova della titolarità di un anteriore dante causa, e contemporaneamente sostenendo di avere acquistato i diritti dal medesimo dante causa (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/3).

Chi abbia incolpevolmente fatto affidamento sul potere rappresentativo del falsus procurator per acquistare diritti di utilizzazione economica di opere dell’ingegno (nella specie, cinematografiche) non è tenuto al risarcimento dei danni da contraffazione nei confronti di chi abbia efficacemente acquistato i medesimi diritti dal medesimo dante causa (nella specie l’affidamento incolpevole è stato desunto dalle clausole dei contratti che garantivano la titolarità dei diritti in capo al dante causa e l’inesistenza di contratti di cessione con terzi) (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/5).

A mezzo di un contratto (derivato) di sublicenza di un’opera dell’ingegno non possono essere acquistati poteri di sfruttamento economico dell’opera eccedenti quelli contrattualmente conferiti a mezzo del contratto (base) di licenza (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/2).

L’editore che, ancorché in mala fede, abbia acquisito diritti di pubblicazione sulla base di un contratto stipulato con un soggetto non legittimato, e che si sia perciò conseguentemente reso responsabile della violazione dei diritti medesimi, ha azione di manleva contro il dante causa che si sia contrattualmente assunto ogni responsabilità in ordine alle conseguenze legali della pubblicazione (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2004, 998/3).

Chi ha acquistato il diritto patrimoniale di rielaborazione del film dagli autori, che non ne sono titolari, e non dal produttore, che ha la facoltà di trasferirli, ha perfezionato un vero e proprio acquisto a non domino che non produce l’effetto del trasferimento del diritto in capo all’acquirente (Trib. Roma, ordinanza 8 ottobre 1999, Aida 2001, 753/3).

L’art. 1153 c.c. si applica all’acquisto a non domino di diritti patrimoniali d’autore (Trib. Modena, ordinanza 9 ottobre 1995, Aida 1996, 409/4).

 

18.7 conflitto tra più acquirenti

L’art. 1153 c.c. è applicabile ai diritti sulle opere dell’ingegno (Trib Roma Sezione IP, 11 febbraio 2011, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Aida 2014, 1599/1).

Il conflitto tra più acquirenti del diritto di sfruttare economicamente un film va risolto sulla base della priorità cronologica dell’atto di acquisto, provando per iscritto una catena ininterrotta di passaggi fino a risalire al produttore, che è titolare originario del diritto (Trib. Roma Sezione IP, 5 aprile 2012, Aida 2014, Pres. Marvasi, Est. Cruciani,  1610/1).

Chi agisce in rivendica di diritti patrimoniali d’autore su un film e per inibirne l’uso da parte di terzi ha l’onere di provare la propria legittimazione ad agire in base ad una serie ininterrotta di passaggi dei diritti rivendicati dal produttore originario sino all’attore: e la sua legittimazione non è provata dalla produzione del solo atto scritto di cessione dei diritti all’attore da parte di una società di distribuzione e non dal produttore originario (Cass. Sez. I civile 5 marzo 2010 n. 5359, Aida 2012, 1470/1).

I diritti patrimoniali d’autore (nella specie: su opere cinematografiche) non sono suscettibili del possesso di cui all’art. 1140 e dunque non possono essere usucapiti (Cass. Sez. I civile 5 marzo 2010 n. 5359, Aida 2012, 1470/2).

Il conflitto tra più acquirenti dei medesimi diritti patrimoniali d’autore deve essere risolto secondo il principio prior in tempore potior in iure (Cass. Sez. I civile 5 marzo 2010 n. 5359, Aida 2012, 1470/3).

Il pubblico registro cinematografico ex art. 103 l.a., la cui operatività è stata prevista solo dall’art. 14 dpcm 8.4.1998 n. 163, prevede una pubblicità non obbligatoria e non costitutiva (Cass. Sez. I civile 5 marzo 2010 n. 5359, Aida 2012, 1470/4).

Non sussisterebbe comunque la buona fede necessaria all’acquisto ex art. 1153 c.c di diritti patrimoniali d’autore su opera cinematografica ove l’acquirente abbia acquistato i diritti da un distributore e non dal produttore del film, e non abbia verificato se quest’ultimo abbia poi a sua volta acquistato in base ad una serie ininterrotta di passaggi (Cass. Sez. I civile 5 marzo 2010 n. 5359, Aida 2012, 1470/5).

Il ricorrente che alleghi di avere acquistato in via derivativa i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film e chieda un provvedimento cautelare ex art. 700 per ricevere i materiali del film dalla società che li ha in deposito ha l’onere di provare la legittimità del suo acquisto attraverso una serie ininterrotta di passaggi sino a risalire ad un acquisto a titolo originario; non offre questa prova quando l’atto di acquisto corrispondente ad uno degli anelli precedenti della catena richiama un precedente atto di acquisto da parte di altro soggetto di cui non risulta tuttavia prova in giudizio; e non può provare il proprio acquisto con la trascrizione del relativo contratto al pubblico registro cinematografico tenuto dalla Siae (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 29 maggio 2008, Aida 2010, 1328/1).

La clausola di prelazione per la rinnovazione del contratto di edizione della traduzione di un’opera di autore classico francese non è violata dalla stipulazione, da parte dell’autore della traduzione, di contratto con altro editore per l’edizione di una traduzione dell’edizione critica dell’opera francese medio tempore intervenuta e che costituisca un testo significamente diverso da quello tradotto inizialmente (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 14 luglio 2008, Aida 2010, 1336/1).

L’art. 110 l.a. richiede la forma scritta ai fini della prova della cessione dei diritti di utilizzazione economica unicamente nell’ipotesi in cui il trasferimento venga invocato nei confronti di chi si vanti titolare del medesimo diritto a lui ceduto, e non anche nel caso in cui la cessione sia invocata dal cessionario nei confronti del terzo che abbia violato il diritto (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/2).

Qualora il cessionario dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno non sia in grado di dimostrare la catena ininterrotta di trasferimenti a partire dal produttore originario, comunque il difetto di titolarità non può essere fatto valere adducendo la mancata prova della titolarità di un anteriore dante causa, e contemporaneamente sostenendo di avere acquistato i diritti dal medesimo dante causa (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/3).

Chi abbia incolpevolmente fatto affidamento sul potere rappresentativo del falsus procurator per acquistare diritti di utilizzazione economica di opere dell’ingegno (nella specie, cinematografiche) non è tenuto al risarcimento dei danni da contraffazione nei confronti di chi abbia efficacemente acquistato i medesimi diritti dal medesimo dante causa (nella specie l’affidamento incolpevole è stato desunto dalle clausole dei contratti che garantivano la titolarità dei diritti in capo al dante causa e l’inesistenza di contratti di cessione con terzi) (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/5).

E’ irrilevante la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ex artt. 17 legge 52/1996 e d.l.l. 440/1945 da chi non sia cessionario dei relativi diritti patrimoniali, ma sia cedente dei medesimi (quando i precedenti cessionari siano rimasti tali) (Trib. Roma, 23 febbraio 2007, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Annamaria Rosci, Andrea Marzi, Luca Marzi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.18.7).

L’iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia hanno natura di pubblicità dichiarativa, idonea a risolvere i conflitti tra acquirenti dal medesimo dante causa (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/6).

La data certa e la priorità di un acquisto di diritti su opera cinematografica sono provate ex art. 2704 c.c. a partire da quando la scrittura privata all’origine dell’acquisto è riprodotta in un atto pubblico (nella specie di cessione di ramo d’azienda) registrato, con data di registrazione anteriore a quella di registrazione dell’atto del terzo acquirente dal medesimo titolare (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/7).

E’ irrilevante la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ex artt. 17 legge 52/1996 e d.l.l. 440/1945 da chi non sia cessionario dei relativi diritti patrimoniali, ma sia cedente dei medesimi (quando i precedenti cessionari siano rimasti tali) (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/8).

In caso di conflitto tra due editori l’appartenenza dei diritti di utilizzazione economica relativi ad un’opera dell’ingegno costituita da una testata di rivista appartiene alla casa editrice che ha fornito elementi di prova in ordine alla priorità della creazione della sua testata (Trib. Cosenza, ordinanza 14 gennaio 2003, Aida 2003, 936/2).

Quando i medesimi diritti su un’opera dell’ingegno sono ceduti a due diversi acquirenti l’inadempimento del cedente che deriva da questa doppia alienazione va giudicato sulla base della «legge del contratto» di cessione, e non sulla scorta della legge del paese per il quale i diritti sono stati ceduti (Cass. 11 settembre 2001 n. 11580, Aida 2002, 821/1).

Nel conflitto tra chi alleghi di avere acquisito diritti di utilizzazione televisiva di un’opera cinematografica direttamente dal produttore e chi alleghi di averli invece acquisiti in precedenza dal distributore del medesimo produttore, il secondo ha l’onere di provare che il suo dante causa abbia stipulato un contratto di distribuzione cinematografica, e cioè un contratto atipico a contenuto variabile, che in concreto si estendesse anche ai diritti di utilizzazione televisiva controversi (Cass. 21 maggio 1998 n. 5072, Aida 1998, 512/2).

Quando un autore stipula con un editore musicale un contratto quadro, che obbliga l’autore a sottoporre via via le proprie opere nuove all’editore musicale, che ne acquista i relativi diritti solo se e quando accetti l’opera; successivamente l’editore cede una quota dei propri dirittì ad un secondo editore musicale, che la cede ad un terzo; e l’autore sottopone invece la propria opera esclusivamente al terzo editore musicale e non anche al primo: in questo caso l’autore deve essere qualificato inadempiente nei confronti del primo editore musicale; quest’ultimo non ha acquistato alcun diritto d’autore in relazione all’opera litigiosa; ed il terzo editore musicale non è legittimato passívo all’azione contrattuale esercitata dal primo editore (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 1997, G.D. GROSSI, Cappuecino s.n.c. c. CDG East West s.p.a., Meringa s.r.l., Gente Edizioni Musicali s.r.l., Alfredo Rapetti, Laura Pausini, Roberto Buti, Aida 1997, Repertorio I.18.7).

Il conflìtto tra due soggetti che hanno acquìstato una licenza (nella specie: non esclusiva) di dirittì patrímoniali d’autore dal medesimo titolare originario attraverso due distinte catene ininterrotte di danti ed aventi causa deve essere risolto a favore di chi si trova, per primo, nel godimento di fatto corrispondente al diritto reclamato (Trib. Milano, ordinanza 28 novembre 1994, G.D. Bìcííi, Acqua Minerale di Sangemini s.p.a. c. Fromagerìes Bel s.a., Fromageries Bel Italia s.p.a., Young & Rubìcam France s.a., Panarecord Dischi Palladium s.r.l., BMG Ricordi s.p.a., So.E.DI. Musica s.r.l., Aida 1997, Repertorio I.18.7).

Le opere dell’ingegno non sono suscettibili di possesso esclusivo, e ad esse non sono dunque applicabili le norme (artt. 1153, 1155, 1380 c.c.) che riconducono una posizione di legittimo acquisto al fatto di avere ottenuto il possesso esclusivo da persona (dante causa) che a sua volta aveva il possesso (Trib. Torino, 24 novembre 1994, Aida 1995, 336/5).

Verificandosi un conflitto tra diritti personali di godimento relativi   ad  una medesima opera cinematografica non può trovare applicazione  la  disciplina de­gli artt. 1153 e 1155 c.c., ma   si   applica   quella   di cui all’art.   1380 c.c. (Pret. Milano, 29 luglio 1992, Aida 1992, 110/1).

       Il giudice ordinario ha giurisdizione per ordinare alla SIAE, in caso di con­flitto tra più acquirenti del medesimo    diritto   d’autore,   di astenersi dal pagare aduno di essi i relativi diritti  d’autore e di tenerli in deposito presso di  essa in atte­sa della soluzione della controversia (Pret. Roma, ordinanza 4 maggio 1992, Aida 1992,105/1).

                                                                                                                                                             

18.8 registri di pubblicità dei contratti

La trascrizione del contratto con cui l’attore ha acquisito i diritti patrimoniali che esercita giudizialmente contro il convenuto non è necessaria all’acquisto del primo (Trib. Firenze, Sezione IP, 19 settembre 2011, Pres. Delle Vergini, Est. Papait, Il Poliziano s.a.s. di Enrico Pratesi & C. c. Nucci Souvenirs s.n.c. & Co., Studio Bibliografico Tornabuoni di Alessandra Sacchi, Omega Uno di Goretti Mauro, Aida 2013, Repertorio I.18.8).

La mancata iscrizione dell’opera nel pubblico registro cinematografico non esclude la possibilità di provare aliunde la titolarità dei diritti sul film (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2008, Aida 2010, 1346/2).

All’epoca dei fatti litigiosi (che vedevano la trascrizione nel 1996 di un atto di cessione di diritti su opera cinematografica) la trascrizione non aveva la funzione di derimere il conflitto tra più acquirenti (Cass. Sez. I civile 29 ottobre 2009 n. 22924, Aida 2010, 1317/1).

All’epoca dell’inizio della controversia nel maggio 1995 le formalità di registrazione delle opere nei registri istituiti per la pubblicità in materia di diritti d’autore non erano obbligatorie e non potevano risolvere il conflitto tra più acquirenti (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/1).

Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche, istituito dal R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in L. 18 gennaio 1939, n. 458 serviva unicamente ad operare nel quadro delle provvidenze economiche disposte dal governo dell’epoca a favore dell’industria cinematografica (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/2).

Nel vigore del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in L. 18 gennaio 1939, non poteva pretendersi da S.I.A.E. alcuna completezza delle risultanze del registro speciale per le opere cinematografiche, così che S.I.A.E. poteva legittimamente rilasciare i contrassegni in base alla dichiarazione del richiedente, che si assumeva l’esclusiva responsabilità di una falsa attestazione circa il diritto di riproduzione su videocassette dell’opera cinematografica (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/3).

L’iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia hanno natura di pubblicità dichiarativa, idonea a risolvere i conflitti tra acquirenti dal medesimo dante causa (Trib. Roma, 23 febbraio 2007, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Annamaria Rosci, Andrea Marzi, Luca Marzi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.18.8).

Secondo gli artt. 103 co.5 e 104 l.a. la trascrizione di un atto di acquisto dei diritti d’autore ha mero valore indiziario e presuntivo semplice dell’esistenza del diritto in capo al soggetto al cui favore la trascrizione è stata compiuta, e lascia aperta la possibilità di titoli poziori e quindi di prova contraria alla presunzione di titolarità (nella specie il trasferimento ex lege dei diritti al Centro di sperimentazione di cinematografia/Scuola nazionale cinema ai sensi degli artt. 28 l. 1213/65 e 3 l. 379/80 è stato ritenuto poziore rispetto alla trascrizione) (Trib. Roma, 15 novembre 2004, Aida 2005, 1049/2).

La certificazione ufficiale del paese d’origine di un film (nella specie: URSS) che una sua società è l’unica legittimata a cedere i relativi diritti d’autore per Festero e che questi sono stati ceduti ad una società italiana è sufficiente a provare che quest’ultima è cessionaria dei relativi diritti d’autore e dunque legittimata ad agire contro l’utilizzazione non autorizzata del film da parte di un’emittente televisiva (App. Milano, 2 agosto 1996, Aida 1997, 468/1).

Le dichiarazioni provenienti dall’ufficio del registro del copyright statunitense fanno prova di quanto esse riferiscono su chi sia produttore e su chi sia titolare dei diritti di utilizzazione economica di un film (App. Milano, 23 aprile 1996, Aida 1997, 460/1).

Nelle controversie tra i privati la titolarità dei diritti d’autore azionati non deve essere provata necessariamente con la produzione di un estratto del pubblico registro cinematografico ma può esserlo con tutti i modi di legge (Cass. 12 novembre 1994 n. 9529, Aida 1995, 303/1).

Gli artt. 103 ss.1.a. hanno la funzione di garantire alla generalità dei cittadini, attraverso il regime di pubblicità‑notizia delle opere, un’adeguata certezza sulla paternità delle opere che divengono oggetto di un’innumerevole serie di contrattazioni, rimanendo così tutelato l’affidamento sull’individuazione e sulle caratteristiche delle opere registrate (TAR Lazio, 2 7 dicembre 1993, Aida 1994, 261/2).

 

18.9 diritto internazionale privato

Nel verificare se il diritto al disegno o modello è stato trasferito per contratto dall’autore ad un avente causa il giudice nazionale a quo applica la legislazione relativa ai contratti al fine di determinare a chi spetti il diritto al disegno o modello comunitario non registrato (e nella specie creato su commissione) (Corte giustizia CE 2 luglio 2009, in causa C-32/08, Aida 2010, 1314/4).

Il ricorrente che alleghi di avere acquistato in via derivativa i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film e chieda un provvedimento cautelare ex art. 700 per ricevere i materiali del film dalla società che li ha in deposito ha l’onere di provare la legittimità del suo acquisto attraverso una serie ininterrotta di passaggi sino a risalire ad un acquisto a titolo originario; non offre questa prova quando l’atto di acquisto corrispondente ad uno degli anelli precedenti della catena richiama un precedente atto di acquisto da parte di altro soggetto di cui non risulta tuttavia prova in giudizio; e non può provare il proprio acquisto con la trascrizione del relativo contratto al pubblico registro cinematografico tenuto dalla Siae (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 29 maggio 2008, Aida 2010, 1328/1).

L’accertamento della legge regolatrice inglese scelta dalle parti di un atto di transazione (nella specie relativo tra l’altro alla contitolarità in via derivativa dei diritti su una banca di dati) può essere compiuto in un procedimento cautelare solo attraverso l’ausilio delle parti, per la pratica inconciliabilità dell’acquisizione di informazioni sulla legge straniera mediante i canali istituzionali ex art. 14 l. 218/95 con le ragioni di urgenza proprie di un procedimento cautelare ante causam (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, Aida 2010, 1355/3).

 

18.10 processo

La scadenza del termine massimo di due anni concessi all’editore per la pubblicazione dell’opera dall’art. 127 l.a. costituisce presupposto processuale e non condizione dell’azione (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 novembre 2010, Giud. Spaccasassi , Elena Filippi c. Arsenale Editore, Aida 2013, Repertorio I.18.10).

A fronte di una domanda per violazione di diritti d’autore fondata sul fatto costitutivo dell’esistenza di un contratto inter partes, l’eccezione di cessazione degli effetti del contratto per intervenuto recesso deve essere qualificato come eccezione di fatto impeditivo, e l’onere di provare l’avvenuto recesso e le condizioni legali e contrattuali necessarie per la sua efficacia grava ex art. 2697 c.c. sulla parte resistente (Trib. Roma, ordinanza 4 maggio 2005, Aida 2006,  1088/1).

Costituisce lite temeraria riproporre in appello la tesi secondo cui l’opera musicale registrata su disco può essere diffusa da una radio senza il consenso dell’autore, dopo che questa tesi è stata rigettata da una giurisprudenza consolidata di cassazione e dalla sentenza di I grado, e dopo che la medesima radio aveva provveduto nel corso del giudizio di I grado a chiedere alla Siae la licenza generale di radiodiffusione, manifestando così un implicito riconoscimento dei diritti d’autore altrui: con conseguente condanna dell’appellante temerario ai risarcimento dei danni liquidati equitativamente (App. Milano, 10 dicembre 2004, Pres. Trombetti, Est. Formaggia, Radio Milano International s.p.a. c. Warner Bros.Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.18.10).

Le attestazioni della SIAE relative all’esistenza di suoi crediti derivanti dalla gestione dei diritti d’autore da essa amministrati costituiscono prova scritta ex art. 635 c.p.c. ai fini del procedimento monitorio; e mantengono la loro attitudine probatoria anche nel successivo giudizio di opposizione (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1999, Repertorio I.18.10).

L’editore musicale che abbia affidato alla SIAE la gestione dei diritti d’autore relativi ad una determinata opera è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande del suo dante causa di risoluzione del contratto per inadempimento delle obbligazioni di rendicontazione dei proventi dello sfruttamento dell’opera (Trib. Milano, 12 marzo 1992, Aida 1992, 95/2).

Quando pure la statuizione giudiziale (attualmente gravata da appello) intervenuta tra la SIAE ed alcune emittenti televisive, e che consente a queste ultime iussu iudicis l’utilizzazione dell’intero repertorio della SIAE anche oltre la scadenza di una convenzione tra essi e la SIAE, fosse inopponibile in altro giudizio agli editori iscritti alla SIAE, con la conseguenza di considerare sine titulo l’utilizzazione del repertorio SIAE da parte delle emittenti televisive in mancanza di rinnovata convenzione su base volontaristica (e non autoritativa), è di tutta evidenza che la riscossione dei proventi per conservata iscrizione degli editori presso la SIAE riduce in sostanza il pregiudizio loro derivante dall’utilizzo del proprio repertorio affidato alla SIAE da parte delle emittenti televisive alla ipotetica differenza tra percetto e sperato in virtù di una nuova negoziazione ovvero in via comparativa con la regolamentazione di altri rapporti: ed alla sua liquidazione potrà all’occorrenza provvedere con idonea ed esaustiva riparazione la sentenza del merito, senza che nelle more il quantum possa essere compromesso irrimediabilmente dal tempo necessario all’accertamento dell’an, e senza che dunque ricorra il periculum in mora necessario all’accoglimento di una domanda degli editori ricorrenti all’inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. dell’utilizzo da parte delle emittenti resistenti del repertorio affidato dagli editori ricorrenti alla SIAE (Trib. Milano, ordinanza 3 marzo 1992, Aida 1992, 93/1).

 

18.11 acquisto e circolazione del corpus mechanicum

La Play Station 2 ha carattere essenziale di apparato destinato all’impiego di videogiochi e questa caratteristica ne contraddistingue la natura e l’immagine presentata al pubblico (Cass. 3 settembre 2007 n. 33768, Pres. Vitalone, Est., Marini, P.M. Meloni, Procuratore generale App. Trento-Bolzano c. Dalvit, Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2008, Repertorio I.18.11).

La cessione dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera cinematografica comporta come accessorio anche quella della proprietà dei relativi materiali (positivi, negativi e quant’altro): con la conseguenza che il giudizio sulla proprietà di tali beni mobili non può essere condotto separatamente da quello sulla titolarità dei diritti di sfruttamento economico dell’opera cinematografica (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/4).

Il licenziatario esclusivo di diritti home video relativi ad un film riceva da un terzo una richiesta del relativo master per la sua commercializzazione e lo consegni al richiedente presta il consenso alla sua attività di commercializzazione e non può chiederne la inibitoria (nella specie non aveva invece chiesto l’adempimento delle obbligazione contrattuali) (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 7 dicembre 2005, Pres. De Simone, Est. Dotti, Rolling Thunder International s.r.l. c. C.V.C. Cine Video Corporation s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.18.11).

Non può essere accolta la domanda di restituzione dei negativi di fotografie di un’opera architettonica proposta dall’autore di quest’ultima nei confronti del fotografo che abbia utilizzato le fotografie al di là dei limiti del consenso dell’autore dell’opera architettonica (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/3).

Il possesso dei negativi da parte del fotografo costituisce prova sufficiente, in assenza di elementi contrari, di titolarità dei relativi diritti d’autore e connessi (Trib. Catania, 24 novembre 2004, Aida 2006, 1077/1).

L’alienazione dell’esemplare originale dell’opera pittorica non comporta di per sé la cessione all’acquirente dei diritti di riproduzione della medesima (Trib. Milano, 1 luglio 2004, Aida 2005, 1038/2).

L’annotazione su un buono di consegna di materiale fotografico dell’obbligo di restituire al fotografo gli originali subito dopo la pubblicazione o entro sei mesi dalla loro ricezione può essere valorizzata per interpretare e ricostruire i rapporti contrattuali con l’editore (Trib. Milano, 16 giugno 2003, G.U. Migliaccio, Day Studio Agency s.n.c. c. Editrice Il Giorno s.p.a., Aida 2004, Repertorio I.18.11)

Il diritto dell’autore alla radiodiffusione dell’opera musicale non è trasferito né all’esecutore con il contratto di esecuzione né al produttore fonografico con l’autorizzazione alla registrazione dell’opera su supporto meccanico né al cessionario dell’esemplare di questo supporto (Cass. Sez. I civile 28 giugno 2001 n. 8860, Pres. Rocchi, Est. Berruti, OP.IM. s.r.l. Operazioni Imprenditoriali di Trento  c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2003, Repertorio I.18.11).

Quando un fotografo professionista abbia trasmesso un certo quantitativo di fotografie ad un editore perché quest’ultimo scelga tra esse quelle più idonee per la riproduzione a stampa su riviste verso un corrispettivo per la cessione dei relativi diritti, l’editore ha un’obbligazione di risultato di restituire al fotografo le fotografie non scelte e di custodirle sino alla restituzione; non può avvalersi a questo fine di un vettore ove ciò non sia specificamente pattuito con il fotografo; e non può prevalersi dell’art. 1510 co.2 c.c. che riguarda soltanto la vendita di cose mobili (Trib. Milano, 23 luglio 2001, G.U. Marangoni,  Maurizio Fraschetti c. Touring Editore s.r.l., SDA Express Courier s.p.a., The Sea Insurance Company Ltd, Aida 2003, Repertorio I.18.11).

I danni derivanti ad un fotografo dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale di un editore di restituirgli un numero elevato di fotografie devono essere quantificati equitativamente in un importo unitario che tenga conto sia del costo della realizzazione dei servizi cui le diapositive si riferivano, sia (a titolo di lucro cessante) della presumibile capacità di sfruttamento economico delle medesime, sia della progressiva diminuzione nel tempo di tale possibilità di utilizzazione commerciale anche in relazione al ripetersi della stessa diffusione delle immagini superiodici e riviste (Trib. Milano, 23 luglio 2001, G.U. Marangoni,  Maurizio Fraschetti c. Touring Editore s.r.l., SDA Express Courier s.p.a., The Sea Insurance Company Ltd, Aida 2003, Repertorio I.18.11).

Il diritto di proprietà sull’esemplare originale di disegni (nella specie protetti dal diritto d’autore) non può essere acquistato ex art. 1153 c.c. quando il titolo dell’acquisto sia una donazione, e nemmeno quando manchi la buona fede dell’acquirente a motivo di una colpa grave determinata da un errore inescusabile (App. Milano, 23 aprile 1999, Aida 2000, 684/3).

Il diritto di proprietà sull’originale di disegni commissionati (nella specie protetti dal diritto d’autore) resta all’autore e non al committente, quando gli accordi inter partes prevedono che i disegni siano consegnati a quest’ultimo solo per un’utilizzazione pubblicitaria limitata e con obbligo di restituzione degli originali all’autore entro un certo termine (App. Milano, 23 aprile 1999, Aida 2000, 684/2).

Il detentore dell’originale di un disegno (nella specie protetto dal diritto d’autore) è legittimato passivo all’azione di rivendica del medesimo (App. Milano, 23 aprile 1999, Aida 2000, 684/1).

Quando l’agenzia fotografica consegna un fotocolor ad un editore gli trasferisce i relativi diritti di utilizzazione anche quando abbia trattenuto per sé il negativo del medesimo fotocolor (App. Milano, 26 giugno 1998, Pres.Est. URBANO, Prima Press s.r.l. c. Fallimento Editoriale Del Drago s.r.l., Aida 1998, Repertorio I.18.11).

Stipulato un contratto di edizione, la richiesta e la restituzione del manoscritto, che non vogliano essere relative soltanto alla sorte del suo corpus mechanicum, conducono allo scioglimento del contratto di edizione per mutuo consenso manifestato per fatti concludenti dalle parti: che a sua volta obbliga alla restituzione degli anticipi pagati dall’editore all’autore, con interessi legali che, in mancanza di una diversa richiesta dell’editore, debbono essere calcolate dalla sentenza (Trib. Milano, 18 maggio 1998, Aida 1998, 569/1).

Quando il cessionario del calco di una scultura abbia pattuito con l’autore che questo può essere utilizzato soltanto per realizzarne un certo numero di esemplari l’utilizzazione del calco per riprodurre l’opera in un numero di esemplari superiore a quello convenuto integra il reato ex art. 171 lett. d) I.a. (Cass. 9 marzo 1996 n. 29, Pres. MONTORO, Est. ONORATO, P.M. MARCHESIELLO, IMP. Pizzigoni, Aida 1998, Repertorio I.18.11).

L’utilizzo di materiale fotografico fornito da un museo proprietario dell’esemplare originale di un’opera pittorica per la sua riproduzione sul catalogo di un’esposizione non impedisce l’illiceità di questa riproduzione, quando l’editore non abbia provato l’espressa pattuizione della trasmissione dei diritti di riproduzione insieme all’originale dell’opera (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/7).

Il diritto di esposizione dell’opera, che spetta al proprietario cessionario del suo esemplare originale, non include quello di pubblicizzarla con la sua riproduzione su catalogo (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343, Aida 1997, 444/2).

La sufficienza della cessione del calco di una scultura a completare la cessione dei relativi diritti d’autore deve essere valutata alla luce della legge sul diritto d’autore vigente al momento della cessione: ed ove questa sia avvenuta nel 1933 deve essere giudicata ai sensi del rdl 7 novembre 1925 n. 1950, che tuttavia all’art. 41 co. 2 prevedeva una norma perfettamente analoga all’art. 109 l.a. attuale (Cass. 9 marzo 1996 n. 29, Pres. MONTORO, Est. ONORATO, P.M. MARCHESIELLO, Imp. Pizzigoni, Aida 1998, Repertorio I.18.11).

E’ valida la clausola del contratto di edizione di opera futura che impone all’autore di consegnare all’editore un elaborato che abbia i caratteri della chiarezza, completezza, correttezza e definitività: e reciprocamente l’editore non è obbligato a pubblicare un’opera che manchi della necessaria completezza (Cass. 8 novembre 1995 n. 11599, Aida 1996, 373/3).

Una volta che abbia assunto l’obbligo di pubblicarla l’editore non può sindacare bontà e valori intrinseci dell’opera (Cass. 8 novembre 1995 n. 11599, Aida 1996, 373/2).

Nel contratto di edizione di opera da creare l’autore esprime la sua volontà anticipata a che, una volta realizzata l’opera promessa, il diritto di sfruttamento si trasferisca al suo contraente: e questo diritto sorge solo quando la cosa futura ex art. 1348 c.c., e cioè l’opera, è realizzata (Cass. 8 novembre 1995 n. 11599, Aida 1996, 373/1).

Il fatto che un quadro sia stato probabilmente smarrito o distrutto durante i lavori di ristrutturazione dei locali della banca proprietaria non è sufficiente ad integrare un fatto illecito risarcibile, in quanto costituisce espressione di un legittimo uso del diritto di proprietà della banca sul bene ed è incapace di ledere il diritto morale dell’autore dell’opera, che non può considerarsi pregiudicato da atti inidonei a ledere la sua reputazione ed il suo onore di artista (Trib. Bologna, 27 luglio 1995, Aida 1996, 402/1).

Quando il contratto di commissione d’opera intellettuale assegna al committente tutti ì diritti patrimoniali d’autore sulle opere delle arti figurative (nella specie: caricature di personaggi del mondo dello spettacolo) da lui commissionate, la proprietà dell’originale dell’opera resta al committente, salvo patto contrario (App. Milano, 17 marzo 1995, Aida 1996, 389/1).

L’art. 122 ].a. è norma dettata per il contratto di edizione a stampa e non si applica al contratto di edizione musicale (Trib. Milano, 16 gennaio 1995, Pres. Est. PATRONE, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Casa Editrice Melodi s.r.l. , Aida 1996, Repertorio I.18.11).

Il principio dell’appartenenza del diritto di proprietà sull’originale/corpus mechanicum al committente lascia impregiudicata la questione relativa alla titolarità dei diritti d’autore sulla corrispondente opera protetta (Lodo arbitrale 25 giugno 1994, Aida 1997, 448/3).

Il committente di un’opera pittorica (come di un’opera d’arte in genere) acquista a titolo derivativo la proprietà dell’originale al momento del suo compimento per diretto effetto del contratto concluso, attributivo di un ius ad habendam rem non appena si ha la concretizzazione dell’opera stessa (Lodo arbitrale 25 giugno 1994, Aida 1997, 448/2).

L’impegno assunto di creare un’opera pittorica su ordine di terzi implicitamente ma inequivoc abilmente presuppone il trasferimento al committente del corpus nel quale l’opera si materializza (Lodo arbitrale 25 giugno 1994, Aida 1997, 448/1).

In base al principio dell’esaurimento del diritto, che è di carattere generale ed applicabile a tutta la disciplina dei beni materiali, la consegna dall’editore ad un insegnante di una copia « saggio fuori commercio » di un libro consuma il diritto tutelato dall’art. 17 l.a., onde restano liberi e leciti i successivi atti compiuti da coloro che direttamente o indirettamente hanno acquistato tale esemplare dell’opera (Trib. Torino, 28 ottobre 1993, Aida 1994, 250/3).

Comunque lo si qualifichi civilisticamente, il contratto tra la casa editrice di li­bri scolastici e l’insegnante destinatario di una copia omaggio in « saggio fuori com­mercio » è idoneo a trasferire la proprietà di questo libro all’insegnante. Il relativo rapporto è onerato da un divieto di alienare vistosamente messo in evidenza sulla copertina e quindi accettato dal destinatario. Questo tuttavia è efficace solo tra le parti, anche se si deve ritenere di dubbia validità l’efficacia vincolante di tale divieto, oltre un ragionevole lasso di tempo, anche nei confronti dell’insegnante. Ma l’inosservanza del divieto non interferisce sulla validità e legittimità del contratto di rivendita del libro dall’insegnante ad un terzo. E ciò rende indifferente e trascurabile anche ex art. 1153 c.c. la consapevolezza del terzo circa l’efficacia concreta del divieto di alienazione: fermo restando il diritto dell’editore ad essere risarcito dall’insegnante dei danni derivanti dall’inadempimento del divieto di alienazione (Trib. Torino, 28 ottobre 1993, Aida 1994, 250/2).

In base all’art. 115 3 c.c. si deve presumere fino a prova contraria che il commerciante dei libri usati che venda un libro scolastico contrassegnato dal suo editore come « saggio fuori commercio » ne abbia acquistato il possesso in modo legittimo, ricevendolo dall’insegnante destinatario dell’omaggio (o da un suo avente causa), a titolo oneroso o gratuito ed in base a titolo idoneo al trasferimento della proprietà, e ne abbia dunque acquistato la proprietà (Trib. Torino, 28 ottobre 1993, Aida 1994, 250/1).

L’acquisto di un fotogramma non è sufficiente per poterlo sfruttare a fini commerciali senza il consenso della persona ritrattata (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/4).

L’art. 159 ultimo comma l.a. non significa che qualsiasi acquisto di opera contraffatta è illecito, salvo che sia fatto in buona fede per uso personale, ma che la peculiare sanzione della distruzione è comminata anche al di fuori della imputabilità dell’illecito, per il solo fatto della ritenzione della cosa, salvi i limiti della buona fede e della destinazione personale (Cass. 18 febbraio 1993 n. 1996, Aida 1993, 133/2).

Stipulati due diversi contratti collegati di concessione in uso e rispettivamente di manutenzione di programmi di elaboratore, e cessato il contratto di manutenzione, l’utente dei programmi può continuare a fruirne ed in caso di periculum in mora può chiedere ed ottenere un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che ordini all’impresa di manutenzione dei programmi di riattivarne il funzionamento (Pret. Parma, ordinanza 3 marzo 1992, Aida 1993, 143/1).

La norma sulla specificazione, come modo di acquisto a titolo originario della species nova regolato dall’art. 940 c.c., non trova applicazione a determinare l’acquisto in capo all’autore del corpus mechanicum di un’opera: quando l’autore si è limitato a scegliere alcune antiche ed umili vasche di pietra utilizzate dai contadini abruzzesi per la decantazione dell’olio d’oliva, a disporle in un certo modo all’interno di una sala di un museo appositamente scelta dall’autore, ed a colmarle d’olio in modo da far apparire il contrasto tra le ricche decorazioni del castello (rifiettentesi nello specchio d’olio) e le vasche (Cass. 12 dicembre 1991 n. 13399, Aida 1992, 17/1).