15.8 inibitoria

L’art. 1 c. 2 D.lgs 70/2003 (di attuazione della direttiva sul commercio elettronico) ne esclude l’applicazione ad un soggetto stabilito in California, qual è Wikimedia Foundation Inc., (Trib. Roma, 17 giugno 2013, Aida 2015, 1669/1).

E’ dubbia (e nella specie non è stato provato in causa) che nella gestione dell’enciclopedia Wikipedia la Wikimedia Foundation Inc. svolga funzioni diverse da quella di hosting provider, e cioè di soggetto che si limita ad offrire ospitalità sui propri server ad informazioni fornite dal pubblico degli utenti (Trib. Roma, 17 giugno 2013, Aida 2015, 1669/2).

Non sussiste in capo al gestore di una piattaforma di videosharing alcun obbligo di vaglio preventivo dell’effettiva titolarità dei diritti d’autore da parte degli utenti che carichino i video online e l’unica ipotesi di responsabilità ipotizzabile a suo carico riguarda il caso in cui, pur specificamente informato, non abbia rimosso i file segnalati dal titolare dei diritti oppure quando non adempia un obbligo specifico di vigilanza a posteriori sorto a seguito di apposita segnalazione o diffida (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 maggio 2014, Aida 2015, 1684/1).

L’obbligo di rimozione dei contenuti che violino il diritto d’autore sorge in capo al fornitore di una piattaforma di videosharing solo in presenza di una diffida specifica contenente gli URL ai quali si trovano le opere illecitamente diffuse (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 maggio 2014, Aida 2015, 1684/2).

Vengono meno la materia del contendere e le esigenze cautelari qualora il gestore di una piattaforma di videosharing (nella specie: Youtube) disabiliti l’accesso ai contenuti contrassegnati dagli URL indicati nel ricorso cautelare depositato dal titolare dei diritti violati, il quale potrà tutelare il proprio interesse a non vedere comparire nuovamente gli stessi contenuti sulla piattaforma affidandosi alla procedura (nella specie: ContentID) predisposta dal gestore per intercettare il caricamento di file illeciti (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 maggio 2014, Aida 2015, 1684/3).

Il potenziale contrasto fra la direttiva 31/2000 sul commercio elettronico e la direttiva 48/2004 enforcement, e tra le norme italiane di attuazione varate con i D.Lgs 70/2003 e 140/2006 è risolto dall’art. 2.3 lettera a della direttiva enforcement a favore di quella sul commercio elettronico, facendo salve le disposizioni degli artt. 12–15 di questa direttiva (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 23 giugno 2014, Aida 2015, 1685/1).

L’evoluzione della rete informatica mondiale sembra aver superato nei fatti la figura del prestatore di servizi delineata dalla direttiva 31/2000 sul commercio elettronico: perché l’hosting di nuova generazione non è passivo e neutro, ma offre attivamente servizi di vario genere (nella specie tanto vale per youtube) (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 23 giugno 2014, Aida 2015, 1685/2).

L’attività dell’intermediario (nella specie: il caso riguardava youtube) ha come mero dato di partenza i contenuti iniziali, ma finisce col realizzare un nuovo prodotto audiovisivo, dotato di una sua specifica individualità ed autonomia (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 23 giugno 2014, Aida 2015, 1685/3).

Il progresso tecnologico che consente all’intermediario (nella specie: youtube) di sfruttare in modo molto intensivo e mirato i contenuti grezzi immessi in rete dagli utenti ha fatto sorgere in capo allo stesso maggiori responsabilità per la tutela dei diritti dei terzi: ampliando il contenuto della “diligenza che è ragionevole attendersi” dall’intermediario in base al considerando 48 della direttiva 31/2000 sul commercio elettronico “al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecita” (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 23 giugno 2014, Aida 2015, 1685/4).

L’ordine giudiziale all’intermediario di inibire il nuovo caricamento di contenuti già rimossi a richiesta del titolare di diritti d’autore non è assimilabile ad un obbligo di controllo generale e preventivo non consentito dal considerando 47 della direttiva 31/2000 sul commercio elettronico, ma impone un controllo successivo e mirato che è invece permesso dal medesimo considerando 47 (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 23 giugno 2014, Aida 2015, 1685/5).

In un’ottica di equo bilanciamento degli interessi in gioco il giudice può imporre all’intermediario (nella specie youtube) di utilizzare il proprio sistema di filtro (nella specie: Content ID) per evitare il nuovo caricamento di contenuti inibiti da una precedente ordinanza giudiziale (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 23 giugno 2014, Aida 2015, 1685/6).

La società che offre la piattaforma tecnologica di un’enciclopedia online compilata dagli utenti (Wikipedia) svolge una funzione che non è assimilabile a quella prevista dall’art. 11 l. 47/1948 sui reati a mezzo stampa e coincide invece con quella dell’hosting provider, restando così soggetta al regime di responsabilità per quest’ultimo previsto (Trib. Roma, 9 luglio 2014, Aida 2015, 1687/1).

Il d.lgs. 70/2003 non si applica ad un hosting provider stabilito al di fuori dello spazio economico europeo ma può essere comunque preso in considerazione quale sistema di principi regolatori della materia al fine di valutare la liceità della condotta del provider secondo i canoni generali della disciplina della responsabilità civile (Trib. Roma, 9 luglio 2014, Aida 2015, 1687/2).

La funzione di un motore di ricerca (nella specie: Yahoo Italia Search) è quella di cercare e organizzare in un elenco i siti pertinenti ai criteri di ricerca indicati dall’utente interrogante, di eseguire e memorizzare una copia cache di tali siti, e di fornire all’interrogante i link che consentono la connessione con ciascuno di essi: e la sua attività è qualificabile come caching ex art. 15 D.Lgs 70/03 (di attuazione della direttiva sul commercio elettronico) (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 settembre 2014, Aida 2015, 1693/1).

Le attività di Yahoo costituite dallo embedding e dal funzionamento dello strumento di ricerca suggest search debbono essere ricondotte all’attività di caching ex art. 15 D.Lgs 70/03 (di attuazione della direttiva sul commercio elettronico) (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 settembre 2014, Aida 2015, 1693/2).

Ai limiti di responsabilità stabiliti dall’art. 17 D.Lgs 70/03 (di attuazione della direttiva sul commercio elettronico) corrisponde l’assenza di un obbligo generale di sorveglianza dell’ISP sulle informazioni che trasmette e memorizza e la mancanza di un suo obbligo generale di ricercare attivamente le attività illecite. Questa irresponsabilità del prestatore di servizio è frutto della scelta del legislatore comunitario che ha assegnato l’onere di vigilanza sul rispetto dei diritti ai loro titolari e non agli internet provider; e lo ha fatto per evitare di scoraggiare l’investimento e l’innovazione degli operatori della rete e di pregiudicare la libertà di espressione nella rete, il diritto dei suoi utenti alla tutela delle loro comunicazioni, il diritto degli utenti di utilizzare ex art. 70 l.a. anche contenuti protetti dal diritto d’autore, la tutela dei dati personali degli utenti (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 settembre 2014, Aida 2015, 1693/3).

Il fornitore di un servizio di video sharing online è un host provider soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 16 e 17 d.lgs. 70/2003 e non perde tale beneficio anche se impiega tecniche sofisticate d’intercettazione del contenuto dei file caricati dagli utenti, attraverso un motore di ricerca, o svariate modalità di gestione del sito o, ancora, se dimostra particolare interesse a conseguire vantaggi economici, in mancanza di altri elementi dai quali risulti da parte sua una vera e propria manipolazione dei dati immessi (App. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 gennaio 2015, Aida 2015, 1701/1).

La responsabilità a posteriori dell’hosting provider sorge per non aver ottemperato a una richiesta (diffida) di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero per non avere ottemperato a un ordine dell’autorità (injunction) sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per ottenere il medesimo effetto; atteso che l’onere della prova incombe sul titolare del diritto leso, una diffida generica non è però idonea a far venire meno la presunta neutralità del gestore e, allo stesso modo, una domanda giudiziale generica non è in grado di determinare l’attivazione dei poteri d’intervento del giudice, posto che l’autorità giudiziaria si pone come organo terzo privo di poteri interdittivi generali di un’attività economica e la c.d. injunction, indicata nella direttiva come alternativo strumento di tutela, si riferisce evidentemente a un’ordinanza giudiziale rilasciata previo esame sia della richiesta di emissione, che delle prove agevolate dedotte dalla parte, nel rispetto del principio del contraddittorio (App. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 gennaio 2015, Aida 2015, 1701/2).

Le attività di Wikimedia Foundation Inc. relative a Wikipedia sono svolte in modo neutrale, onde essa non è qualificabile come hosting provider attivo (Trib. Roma, 14 luglio 2015, Aida 2015, 1710/2).

Le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa, la buona fede, di chi usa l’opera altrui senza averne il diritto non assumono rilevanza ai fini dell’azione diretta ad impedire l’usurpazione o la contraffazione dell’opera, che é un’azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale nei confronti di chiunque ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo di quella titolarità, indipendentemente dalla sua buona fede; viceversa sono elementi costitutivi dell’azione di risarcimento del danno proposta contro il responsabile (Trib. Bari, Sezione IP, 7 gennaio 2014, Aida 2015, II.41/2).

Quando il titolare di un diritto d’autore abbia indicato ad un hosting provider che il contenuto di un URL viola i suoi diritti e l’ISP lo abbia rimosso, il medesimo ISP ha un obbligo generale di rimuovere il medesimo contenuto quando questo venga rimesso in linea in tutto o in parte, senza che il titolare dei diritti abbia un onere di riavviare il procedimento della diffida previa: e la relativa responsabilità dell’ISP nei confronti del titolare è quella cd del contatto sociale e dei corrispondenti obblighi di protezione dei diritti altrui (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 3 giugno 2015, Aida 2015, II.97/2).

Secondo l’art. 8.3 dir. 2001/29 chi mette a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti previsti all’art. 3.2. della medesima direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano questi materiali. Quest’ultimo deve quindi essere considerato un intermediario ex art. 8.3 dir. 2001/29, senza che rilevi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il fornitore di accesso ad Internet e il soggetto che commette la violazione del diritti d’autore o connessi (Corte giustizia UE 27 marzo 2014, in causa C-314/12, Aida 2014, 1588/1).

I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto UE non ostano a che il giudice ingiunga a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, se l’ingiunzione ora detta (i) non specifica quali misure questo fornitore di accesso deve adottare e (ii) quest’ultimo può evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che (a) le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e (b) queste misure abbiano l’effetto di impedire o almeno di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di quest’ingiunzione dalla consultazione dei materiali ora detti messi a loro disposizione in violazione dei diritti d’autore e connessi (circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare) (Corte giustizia UE 27 marzo 2014, in causa C-314/12, Aida 2014, 1588/2).

Quando il giudice italiano accerta che il convenuto in contraffazione dei diritti d’autore nei territori di Germania, Olanda e Stati Uniti non ha acquistato i relativi diritti può inibire l’ulteriore diffusione degli stessi (Trib. Roma Sezione IP, 5 aprile 2012, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Aida 2014, 1610/2).

Benché il singolo articolo di informazione sulla diffusione gratuita non autorizzata in streaming di partite di calcio costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, che si estende anche alla indicazione puntuale dei fatti e dei loro autori, il sistematico e ripetuto link di una testata giornalistica online ai siti che realizzano lo streaming ha l’effetto di offrire al pubblico interessato uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei siti ove è possibile vedere gratuitamente l’evento, è illecito e può essere inibito con penalità di mora (Trib. Roma, 5 giugno 2013, G.D. Catallozzi, Aida 2014, 1627/3).

La possibilità di comprimere e di inibire l’esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero anche nelle forme più specifiche del diritto di cronaca e di informazione trova una puntuale previsione negli artt. 156 e 163 l.a. (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/2).

Il gestore di un motore di ricerca in Internet concorre nella contraffazione compiuta attraverso i siti ivi indicizzati e può essere destinatario dell’inibitoria prevista dall’art. 156 l.a. se non rimuova i link a tali siti dall’elenco dei risultati della ricerca a seguito della diffida ricevuta dal titolare dei diritti di proprietà intellettuale che si assumono violati. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 marzo 2011, G.D. Muscolo, PFA FIlms s.r.l. c. Google Italy s.r.l., Microsoft s.r.l., Yahoo! Italia s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.8)

Il giudice italiano ha giurisdizione (ex art. 5 della convenzione di Bruxelles del 1968 applicabile ex art. 3 della l. 218/1995 nei confronti di resistenti statunitensi) a conoscere di una domanda cautelare di inibitoria della violazione dei diritti di proprietà intellettuale asseritamente violati da un’attività di diffusione di programmi televisivi con modalità streaming sul portale di un resistente e rispettivamente dall’attività di hosting passivo compiuto da altro resistente con i propri server: perché ai fini della giurisdizione non ha rilievo il luogo dove si trovano i server sui quali vengono caricati i video litigiosi, ma solo il luogo dove si verifica l’illecito, il danno evento, che si concretizza nel momento in cui i video sono diffusi nell’area di mercato ove la danneggiata esercita i suoi diritti, e così l’Italia, e cioè nel momento in cui la danneggiata subisce la perdita patrimoniale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 ottobre 2011, Aida 2012, 1510/1).

La società che si limita a svolgere un hosting puramente passivo non risponde del concorso nell’illecito di chi diffonde attraverso i suoi server programmi televisivi con modalità streaming: e non può essere destinataria di un’inibitoria della prosecuzione della diffusione, quando abbia rimosso i video litigiosi dai propri server non appena ricevuta una corrispondente diffida del titolare dei diritti (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 ottobre 2011, Aida 2012, 1510/2).

La circostanza che alcune esposizioni ed installazioni siano avvenute all’estero è irrilevante al fine di escludere la violazione del provvedimento cautelare, in quanto sussiste la giurisdizione del giudice italiano essendo i convenuti residenti in Italia e non avendo l’ordinanza cautelare un ambito territoriale limitato, trattandosi di inibitoria relativa alla violazione di diritti d’autore che l’attore in giudizio può far valere in tutti i paesi aderenti alla CUB (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.8).

Le direttive 31/2000, 29/2001, 48/2004, 95/46, 2002/58 lette in combinato disposto e tenendo presenti i diritti fondamentali applicabili debbono essere interpretate nel senso che ostano ad un’ingiunzione ad un fornitore di accesso di internet di predisporre un sistema di filtraggio (i) di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi (in particolare mediante programmi peer to peer), che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive, e senza limiti di tempo; e (ii) che sia idonea ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera rispetto alla quale chi chieda l’ingiunzione affermi di vantare diritti d’autore che sarebbero altrimenti pregiudicati (Corte UE, 24 novembre 2011, in causa C-70/10, Aida 2012, 1461/2).

Le direttive 31/2000, 29/2001 e 41/2004 lette in combinato disposto ed interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un prestatore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio delle informazioni memorizzate sui server di questo prestatore, che si applichi indistintamente nei confronti di tutti gli utenti dei suoi servizi, a titolo preventivo, a spese esclusive del prestatore e senza limiti di tempo, e che ad un tempo sia idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere sulle quali l’attore affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare la messa a disposizione di queste opere in violazione dei suoi diritti d’autore (Corte UE, 16 febbraio 2012, in causa C-360/10, Aida 2012, 1464/2).

La dichiarazione della resistente di aver dismesso il software già in uso è insufficiente al fine di ritenere cessato il comportamento contestato (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 2 ottobre 2009, G.D. Marangoni, Ingenium Technology s.r.l., c. Italtel s.p.a. c. Vodafone Omnitel N.V., Aida 2011, Repertorio I.15.8).

In caso di comunione ex art. 10 l.a. (nella specie relativa ad alcuni personaggi di fantasia) deve essere accolta la domanda di inibitoria proposta da un coautore nei confronti dell’altro e diretta ad impedire l’utilizzazione dell’opera in via autonoma e non concordata (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Marina Marcomini c. Mariangela Caccia, Aida 2011, Repertorio I.15.8).

L’ordine ai fornitori di servizi internet operanti sul territorio dello Stato italiano affinchè questi ultimi inibiscano ai rispettivi utenti l’accesso all’indirizzo del sito web, ai relativi alias e nomi di dominio rinvianti al sito medesimo è ammissibile, in quanto il potere inibitorio in questione è previsto in capo all’autorità giudiziaria dagli artt. 14-16 d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 (Cass. Sez. III penale 23 dicembre 2009 n. 49437, Pres. Lupo, Est. Amoroso, Peter Sunde Kolmisoppi, Carl Lundstrom, Frederik Nelj, Goyyfrid Svartholm, Aida 2011, Repertorio I.15.8).

L’art. 11 terza frase dir. 48/2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale impone agli stati membri di mettere i giudici nazionali competenti in materia di tutela di questi diritti in condizione di ingiungere al gestore di un «mercato online» l’adozione di provvedimenti che contribuiscano oltre che a far cessare i comportamenti illeciti anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura (Corte CE, 12 luglio 2011, in causa C-324/109, Aida 2011, 1387/3).

Deve essere respinta la domanda di inibitoria cautelare dell’utilizzo imprenditoriale di alcune registrazioni in quanto asseritamente lesive di diritti d’autore e di artista, quando il resistente alleghi e prove che questi diritti sono stati ceduti ante causam dal ricorrente al resistente (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 novembre 2009, Aida 2011, 1402/1).

L’editore che pubblichi un libro e ne attribuisca per errore la paternità agli autori di un altro volume appartenente alla medesima collana può paralizzare le domande giudiziali di inibitoria e distruzione formulate dagli autori e fondate sulla violazione del loro diritto al nome ed all’immagine professionale soltanto se prova i quantitativi editi, venduti ed invenduti dell’opera contestata nonché il ritiro dal commercio delle copie giacenti ed eventualmente il loro invio al macero (Trib. Torino, Sezione IP, 9 aprile 2010, Aida 2011, 1419/3).

Alla risoluzione del contratto di edizione, fermi gli effetti già realizzati in relazione alle edizioni e ristampe effettuate, consegue la retrocessione agli autori dei diritti ex art. 12 l.a. già ceduti all’editore, fra cui il diritto di inibire ex artt. 156 segg. l.a. ogni ulteriore utilizzazione dell’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 27 maggio 2010, Aida 2011, 1424/1).

Deve essere inibito l’uso di una tag line protetta dal diritto d’autore da parte dell’impresa che l’abbia ricevuta da un’agenzia pubblicitaria e questa a sua volta da un collaboratore esterno in assenza di un contratto di cessione dei relativi diritti (Trib. Torino, Sezione IP, 11 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Ratti, Bertotti Andrea c. 515 Creative Shop s.n.c. di Zolino Maddalena & C., Fiat Group Automobiles s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.8).

Il titolare di un sito che contiene una serie di link ad altri siti che contengono la pubblicazione non autorizzata di testi di opere musicali agevola gli accessi a quest’ultimi testi e le relative violazioni dei diritti d’autore; è legittimato passivo all’inibitoria della propria attività agevolativa; è invece privo di legittimazione passiva per le domande di inibitoria degli accessi ai siti altrui attuati in modo indipendente dal sito del resistente e di cancellazione dei testi letterari che vi si pubblicano (Trib. Roma, Sezione IP, 2 luglio 2010, Aida 2011, 1430/1).

In caso di violazione di diritti d’autore relativi alla forma di prodotti può essere disposta l’inibitoria della loro ulteriore utilizzazione, compresa l’inibitoria dell’esportazione, della vendita on-line e della vendita all’estero dei medesimi (Trib. Firenze, Sezione IP, decreto 6 giugno 2007, Giud. Monteverde, Raffaello Iannello c. Edizioni Design s.p.a., Viceversa International Limited, Aida 2010, Repertorio I.15.8).

Le domande accessorie di inibitoria con penale della violazione dei diritti patrimoniali d’autore non richiedono a pena di nullità una specificazione di elementi di fatto e di diritto su cui si fondano, diversi e ulteriori rispetto a quelli propri della domanda principale (Trib. Milano, Sezione IP, 7 febbraio 2008, Aida 2010, 1322/1).

Non vi è necessità di pronuncia inibitoria quando un’attività di illecito sfruttamento di un’opera dell’ingegno risulti da tempo cessata, e in assenza di pericolo di reiterazione (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/4).

Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 dicembre 2009, Aida 2010, 1373/3).

Benché ad un service provider non possa essere richiesta un’attività di preventivo controllo e di accertamento dell’illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/2).

Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/4).

L’autore della musica che non abbia ottenuto i compensi a lui spettanti per lo sfruttamento di un’opera coreografica non può chiedere, a tutela dei propri interessi, un’inibitoria volta ad ottenere la cessazione dello sfruttamento dell’opera coreografica, poiché l’illecito contestato riguarda solo una questione di ripartizione di compensi (Trib. Milano, Sezione IP, 19 febbraio 2010, Aida 2010, 1378/4).

Chi offre servizi di connessione alla rete può essere destinatario di ordini dell’autorità giudiziaria volti a far cessare gli illeciti commessi dai soggetti in favore dei quali tali servizi sono prestati (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010,  Aida 2010, 1381/5).

Gli obblighi di protezione di un prestatore di servizi di telecomunicazioni non possono spingersi al punto di interrompere il servizio prestato a favore di soggetti di cui abbia avuto notizia in ordine ad atti illeciti di messa a disposizione di contenuti lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/6).

La violazione degli obblighi di protezione gravante su un prestatore di servizi di telecomunicazioni nei confronti dei titolari di diritti d’autore su contenuti messi illecitamente a disposizione del pubblico attraverso la rete di telecomunicazioni ha un titolo diverso rispetto a quella dei titolari dei siti web che mettono a disposizione questi contenuti: così che la responsabilità dei primi non può essere fatta valere per impedire gli illeciti dei secondi al di fuori di un giudizio instaurato anche nei confronti di questi ultimi per l’accertamento della loro responsabilità; ed in particolare non può essere fatta valere per chiedere al responsabile di sospendere il servizio (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/7).

L’art. 163 l.a. si limita a prevedere la possibilità di inibire la prestazione del servizio da parte dell’intermediario, nell’ambito dell’attività di repressione della violazione commessa dagli utenti, ma non prevede alcun potere dell’autorità giudiziaria di inibire la prestazione del servizio nell’ambito di un procedimento giudiziario che non abbia ad oggetto l’accertamento e la repressione delle violazioni dei diritti d’autore commessi attraverso il servizio (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/8).

Un link in ipotesi illecito per violazione di diritti d’autore può essere rimosso e ripristinato con estrema facilità tecnica: onde la sua rimozione prima del deposito di un ricorso cautelare per inibitoria del link non scongiura completamente il periculum in mora e non impedisce l’adozione della misura cautelare richiesta ex adverso (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 settembre 2010, Pres. Di Florio, Est. Battisti, One Italia s.p.a. c. Warner Chappell Music Italiana s.r.l., Warner Bros Music Italy s.r.l., Edizioni Chappell s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.15.8).

La buona fede può assumere rilevanza ai soli fini del risarcimento del danno, ma non con riferimento all’azione di inibitoria diretta alla tutela del diritto d’autore (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 settembre 2007, Pres. Gionfrida, Est. Caparelli, Neri Pozza Editore s.r.l. c. Renzo Barbieri, Giacomo Cavedon, Squalo Comics s.r.l., Epierre s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.8).

Non è necessario fissare una penale per rafforzare l’efficacia della pronuncia inibitoria quando il numero dei prodotti commercializzati in violazione del diritto d’autore risulti modesto e non vi sia prova della continuazione della riproduzione (Trib. Venezia, Sezione IP, 19 ottobre 2007, Aida 2009, 1271/6).

Gli artt. 168 ss. e 156 ss. l.a. consentono anche in materia di diritti morali d’autore il ricorso all’inibitoria o alle forme più convenienti di riparazione mediante aggiunte o soppressioni (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/3).

Quando un compact disc e la relativa confezione (nella specie: di una compilation) indica in modo inesatto la paternità di uno dei brani, il loro ritiro dal commercio per la correzione dei testi o anche soltanto per la rottura dell’involucro che sigilla i supporti e l’inserimento degli opportuni errata corrige richiederebbe tempi tali da provocare una non trascurabile assenza del prodotto dal mercato e dunque danni irreparabili quanto alla sua commerciabilità: e nel necessario bilanciamento degli interessi delle parti il GD di un giudizio cautelare può ritenere più convenienti ed adeguate da un lato l’inibitoria dell’ulteriore distribuzione di altre copie assistita da congrua penale e dall’altro la pubblicazione del dispositivo dell’inibitoria cautelare (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/5).

Gli artt. 21 cost. e 161 l.a. non precludono la concessione di un’inibitoria della futura commercializzazione di un libro che non contenga un’informazione corretta rispetto al ruolo del ricorrente nell’elaborazione del concept relativo ad un’opera di architettura (nella specie i Centri commerciali Coop) descritta e commentata dal libro (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 9 aprile 2008, G.D. De Sapia, Marketing & Trade s.r.l. c. Retail Design s.r.l., Paolo Lucchetta, Daniela Ostidich, Aida 2009, Repertorio I.15.8).

La tutela cautelare del diritto morale sull’opera e di quello relativo alla corrispondenza può essere invocata anche a fronte di un illecito non ancora perfezionato ma imminente e di probabile verificazione (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/2).

Va negato il provvedimento inibitorio di un’attività di illecito sfruttamento di diritti d’autore derivante dalla distribuzione di un prodotto editoriale che dagli accordi di distribuzione conclusi fra le parti compartecipi dell’illecito risulti prevista per una sola volta ed ormai definitivamente cessata (App. Milano, 11 febbraio 2009, Aida 2009, 1308/6).

All’accertamento giudiziale della falsità di un quadro può seguire l’ordine di apporvi segni indelebili che la indichino: e ciò anche prima del dlgs 140/06, che ha modificato in tale senso il testo dell’art. 158.1 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 26 febbraio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Enrico Castellani, Archivio Opera Enrico Castellani c. Andrea Poleschi, Carlo Facchinato, Alfredo Vissoli, Aida 2009, Repertorio I.15.8).

La possibilità di eseguire provvedimenti giudiziari condizionati, e perciò anche l’esecuzione dell’obbligazione al pagamento di somme fissate dal giudice per mancato o ritardato adempimento di pronunce inibitorie della violazione di diritti d’autore, presuppone un ulteriore accertamento cognitivo dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria, e non può dunque avvenire semplicemente su precetto notificato in base all’ assunto inadempimento dell’inibitoria (Trib. Taranto, 1 aprile 2009, Aida 2009, 1311/1).

L’art. 156 l.a. consente di ottenere un ordine inibitorio non solo nei confronti dell’autore della violazione, ma anche degli intermediari che abbiano reso possibile questa violazione, e perciò anche nei confronti del fornitore di servizi che abbia reso possibile l’accesso alla rete internet a chi compia atti di file sharing lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.8).

L’inibitoria della violazione dei diritti d’autore (nella specie relativi ad un CD rom) non è impedita dall’art. 21 cost. posto a tutela della libertà di manifestazione del pensiero (Trib. Roma, ordinanza 27 aprile 2007, Aida 2008, 1217/3).

L’inibitoria ex art. 163 l.a. è applicabile anche al diritto morale d’autore, e costituisce una misura cautelare tipica cd anticipatoria, che è assimilabile per struttura e presupposti a quella ex art. 131 c.p.i., ed esclude l’applicazione dell’art. 700 c.p.c. (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/1).

In base all’art. 156 l.a. nuovo testo il coinvolgimento dell’intermediario di servizi non responsabile della violazione del diritto d’autore (nella specie: il carrier) non può avere luogo nell’ambito di un giudizio cautelare per inibitoria, ma soltanto nella fase esecutivo-attuativa del relativo provvedimento (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 12 giugno 2006, Aida 2007, 1165/2).

L’inibitoria cautelare della violazione di un altrui diritto patrimoniale d’autore (nella specie costituita dalla distribuzione di un prodotto sostanzialmente identico ad un’altrui opera multimediale su CD ROM) può essere concessa anche in assenza di dolo o colpa dell’autore della violazione, elementi soggettivi rilevanti ai soli fini del risarcimento dei danni (Trib. Roma, Sezione IP, 2 febbraio 2005, Giud. Iofrida, Finson s.p.a. c. Microforum Italia s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.8).

La tutela inibitoria della violazione di un diritto patrimoniale d’autore prescinde dallo stato soggettivo dell’autore dell’infrazione (Trib. Firenze, ordinanza 31 gennaio 2004, Giud. Pezzuti, FG Foto s.r.l. c. Cavalieri Group S.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.8).

L’inibitoria cautelare della fabbricazione e del commercio di monili realizzati in violazione del diritto d’autore può essere disposta anche dove non risulti che le opere realizzate in contraffazione siano mai state commercializzate (Trib. Venezia, 4 febbraio 2004, Aida 2005, 1032/2).

Deve essere rigettata una domanda proposta dall’autore di un libro ancora in via di pubblicazione e rivolta ad impedire l’inserzione in un film di prossima realizzazione «di dati, informazioni, notizie sui fatti, episodi, persone coinvolte nelle vicende descritte e contenute nel libro», e cioè ad ottenere una inibitoria dell’utilizzo di elementi costituenti solo il contenuto e non anche la forma espressiva del libro del ricorrente (Trib. Roma, 5 luglio 2004, G.D. Iofrida,Piero Antonio Cau c. Federico Pacifici, Metafilm s.r.l., Laura Cafiero, Beatrice Scarpato, Aida 2005, Repertorio I.15.8).

Nei confronti del preteso contraffattore medio tempore fallito sono procedibili in sede ordinaria le sole domande di accertamento ed inibitoria della contraffazione, ma non quella di condanna al risarcimento del danno (Trib. Roma, 31 maggio 2000, Aida 2003, 888/1).

Quando alcune parti di una dispensa universitaria sono riprese da un successivo manuale altrui l’autore della dispensa può ottenere un’inibitoria della dilazione dei suoi diritti: che tuttavia lascia integra la facoltà del convenuto di pubblicare e diffondere il manuale ex novo a condizione di espungere dallo stesso i passi oggetto di illecita riproduzione o, in alternativa, di specificare nel testo o in nota, con l’uso di virgolette o di ogni altro mezzo idoneo, che i passi sono riprodotti integralmente dalla dispensa (Trib. Bari, 19 settembre 2001, Aida 2002, 857/3).

Nell’illecito costituito dall’utilizzazione non autorizzata di un’opera e di una registrazione fonografica quale colonna sonora di una telepromozione rispondono per concorso l’impresa reclamizzata, l’emittente televisiva, l’impresa che ha acqui-stato lo spazio pubblicitario a favore dell’inserzionista, il produttore del program-ma televisivo e l’operatore pubblicitario che su suo incarico ha ceduto lo spazio pubblicitario: e contro tutti i soggetti ora detti può essere concessa un’inibitoria e, ove ricorrano i necessari elementi soggettivi, una condanna al risarcimento dei danni (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/4).

L’art. 21 co. 3 cost. non vieta l’inibitoria a proseguire la stampa ed a ristampare l’opera contraffatta (Trib. Milano, 22 novembre 1999, G.D. CAPPABIANCA, Metromedia Tranchida Ed. s.r.l. c. Marosia Castaldi, Feltrinelli Ed. s.p.a., Aida 2000, Repertorio  I.15.8).

Deve inoltre essere ordinata l’inibizione di ogni ulteriore prosecuzione dell’attività illecita e la pubblicazione della sentenza di condanna (Trib. Roma, 18 novembre 1999, Microsoft Corporation, Lotus Development Corporation, Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated c. Valtur, Aida 2000, Repertorio  I.15.8).

Non è responsabile della violazione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera originaria il committente dello spot con il quale sia stata sincronizzata un’opera musicale plagiaria, il quale abbia affidato l’incarico di ideare e realizzare il filmato a due soggetti (l’agenzia pubblicitaria e la casa di produzione cinematografica) di comprovate capacità professionali, abbia corrisposto loro un adeguato compenso, e infine abbia bloccato la trasmissione dello spot non appena gli sia stata contestata l’illiceità della colonna sonora di quest’ultimo. Anche a tale soggetto, tuttavia, va inibita l’ulteriore utilizzazione dello spot sincronizzato con l’opera plgiaria (Trib. Milano,  28 settembre 1999, Aida 2000, 703/3).

Il tribunale che accerti una violazione di un altrui diritto patrimoniale d’autore deve accogliere la domanda di inibitoria formulata dall’autore (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/9).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli ì danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

Può essere disposta un’inibitoria di ogni ulteriore distribuzione di un supporto fonografico contenente la riproduzione meccanica di 11 composizioni, di cui una attuata in violazione del diritto morale d’autore di terzi, quando l’art. 161 l.a. non ne consente il sequestro (Trib. Milano, ordinanza 4 gennaio 1995, 345/3).

Il divieto ex art. 161 co. 2 l.a. del sequestro di opere di carattere collettivo è suscettibile di applicazione analogica anche all’inibitoria (Trib. Milano, 5 maggio 1994, Aida 1994, 276/1).

Quando il regista di un’opera cinematografica abbia chiesto contro un’emittente televisiva privata l’inibitoria dell’ulteriore diffusione del film con interruzioni pubblicitarie, asseritamente lesive del suo diritto morale d’autore, e la diffusione televisiva dell’emittente sia comunque cessata per scadenza della licenza per il suo utilizzo, la domanda di inibitoria della sua ulteriore diffusione deve essere dichiarata inammissibile senza che sia necessario evocare preliminarmente in giudizio i coautori dell’opera. (Trib. Roma, 10 novembre 1992, Aida 1993, 165/1).

Non sussiste l’interesse ad agire necessario per l’inibitoria della continuazione dì un’illecita violazione del diritto d’autore relativo ad una data opera quando l’illecito è già da tempo cessato e non ricorrano elementi idonei a far presumere una sua possibile futura reiterazione. (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993, 142/2).

15.9 risarcimento del danno

La domanda di risarcimento del danno per violazione di diritti patrimoniali d’autore svolta nei confronti di una società fallita nelle more del giudizio è improcedibile ex art. 52 l.f. (Trib. Bologna, Sezione specializzata IP, 1 aprile 2015, 1706/2).

La violazione di un diritto esclusivo dell’autore comporta un danno in re ipsa, onde il danneggiato non ha l’onere di provare la sua esistenza ma solo la sua estensione (Cass. Sezione I civile 29 maggio 2015 n. 11225, Aida 2015,  II.11/2).

L’art. 158 l.a. costituisce una specificazione della norma generale dell’art. 2043 c.c.: onde la sussistenza concreta di un danno patrimoniale e di un danno morale derivante dalla contraffazione di un’opera dell’ingegno deve essere accertata secondo i criteri che governano la responsabilità aquiliana, e quindi anche con l’impiego di presunzioni ed il ricorso alla valutazione equitativa (ove ne ricorrano i presupposti) (Cass. Sezione I civile 29 maggio 2015 n. 11225, Aida 2015, II.11/4).

L’esistenza di un rapporto concorrenziale tra titolare dei diritti d’autore e contraffattore non è un presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 158 l.a. (Cass. Sezione I civile 29 maggio 2015 n. 11225, Aida 2015, II.11/6)

Quando l’autore di un’opera dell’ingegno (nella specie una mostra intitolata “Viaggio in Italia. Un corteo magico dal 500 al 900”) vede violati (nella specie da un servizio televisivo sulla mostra non rispetto di essa) i propri diritti patrimoniali sull’opera e quelli morali corrispondenti di paternità ed all’integrità della stessa la violazione integra di per sé il danno sia patrimoniale sia morale: mentre per la prova della sua entità si applicheranno le normali regole che prevedono, in via estrema, anche il ricorso alla liquidazione equitativa (Cass. Sez. I civile 7 luglio 2015 n. 14060, Aida 2015, II.17/1).

Quanto al risarcimento del danno morale derivante da reato, va rilevato come anche gli enti possano subire un danno morale c.d. subiettivo (Trib. Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, 19 giugno 2013, Aida 2015, II.37/2).

Ai fini del risarcimento del danno morale il giudice civile è chiamato ad accertare incidenter tantum la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla fattispecie penale; nel caso in esame si ritiene che la condotta contestata al convenuto vada ricondotta nell’alveo del reato di cui all’art. 171 bis l.a., sussistendo sia la condotta di duplicazione, sia il fine di profitto (Trib. Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, 19 giugno 2013, Aida 2015, II.37/3).

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ha natura extracontrattuale: con la conseguenza che la sua sussistenza, il relativo onere della prova, la risarcibilità del danno e la sua quantificazione sono soggetti alla disciplina degli artt. 2043 e 2056 c.c., che deve venire applicata tenendo conto delle caratteristiche dell’illecito precontrattuale (nella specie un editore organizzato in forma d’impresa era receduto da trattative con l’autore per l’edizione di un libro anche secondo la licenza creative commons) (Trib. Milano, 19 dicembre 2014, Aida 2015, II.75/1).

La responsabilità dell’editore ex art. 1337 c.c. non è esclusa dalla circostanza che le trattative con l’autore non siano state condotte dal legale rappresentante dell’impresa editoriale: quando la sua attività sia intensa e preveda una notevole mole annuale di nuove pubblicazioni, onde l’intera attività negoziale dell’editore è necessariamente affidata ai suoi addetti, spettando al legale rappresentante soltanto la sottoscrizione e formalizzazione del contratto (Trib. Milano, 19 dicembre 2014, Aida 2015, II.75/3).

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. (nella specie: di un editore) può derivare soltanto da violazioni dolose o anche solo colpose del dovere di buona fede nelle trattative (Trib. Milano, 19 dicembre 2014, Aida 2015, II.75/4).

L’art. 158 l.a. costituisce una specificazione della regola generale dell’art. 2043 c.c., onde il risarcimento del danno è dovuto ex art. 158 l.a. quando ricorrano gli elementi oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2043 (Trib. Bologna, 11 giugno 2015, Aida 2015, II.99/2).

Il gestore di un portale è un intermediario e non un prestatore di servizi che possa fruire delle limitazioni di responsabilità previste dalla disciplina del commercio elettronico, in particolare quando partecipi alla gestione dei contenuti immessi dagli utenti, predisponendo indicizzazioni che consentono loro di accedere a servizi aggiuntivi (software e istruzioni tecniche al fine di attuare la ritrasmissione dei flussi), organizzazione dalla quale trae un sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione organizzata dei contenuti (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 13 febbraio 2012, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Aida 2014, 1608/2).

L’hosting provider è responsabile per violazione di diritti di proprietà intellettuale a mezzo internet nel caso in cui non abbia adempiuto ad un obbligo specifico e a posteriori di sorveglianza, attivato su segnalazione di singoli illeciti identificati da parte del titolare dei diritti, non rimuovendo i contenuti contraffatti oppure oscurandoli soltanto temporaneamente con il concreto rischio di reiterazione dell’illecito (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 16 febbraio 2012, Giud. Muscolo, Aida 2014, 1609/1).

L’internet provider è responsabile per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale realizzati da terzi attraverso il proprio sito soltanto nel caso in cui lo stesso, pur a seguito di segnalazione dei singoli illeciti da parte del titolare del diritto, non rimuova i contenuti contraffattivi oppure li oscuri attraverso modalità temporanee che fanno permanere il rischio concreto di reiterazione dell’illecito (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 8 agosto 2012, Aida 2014, 1616/3).

L’autore di un servizio fotografico che lo utilizzi per fini commerciali e pubblicitari senza il consenso delle persone ritratte pone in essere un illecito trattamento di dati personali e dell’immagine altrui, da cui discende anche il diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 158 co. 2 l.a. (Trib. Milano, 30 aprile 2013, Giud. Gattari, P.M. c. B.S.G., Aida 2014, Repertorio I.15.9).

La pubblicazione di un’opera inedita (nella specie: i testi creati da Massimo Troisi ed utilizzati in una composizione musicale) senza il consenso degli eredi dell’autore legittima costoro all’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’utilizzatore: ed in particolare ogni erede è legittimato singolarmente ad esercitare la relativa azione (Trib. Napoli, 28 giugno 2013, Pres. Casoria, Est. Sica, Aida 2014, 1629/1).

Le norme di esonero della responsabilità del provider non possono estendersi oltre l’ambito di non esigibilità di una generale vigilanza sui contenuti immessi in rete (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2011, Aida 2013, 1535/4).

Il gestore del motore di ricerca che non si attivi per eliminare l’indicizzazione di siti ove sia reperibile un film illecitamente messo a disposizione in rete, ed in particolare non si attivi nemmeno dopo essere messo a conoscenza di questa indicizzazione, diviene responsabile per violazione dei diritti di proprietà intellettuale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2011, Aida 2013, 1535/5).

Quando un accordo di collaborazione tra autore ed editore abbia previsto espressamente che l’editore “menzioni la sua collaborazione allo sviluppo del progetto inserendo il suo nome all’interno del periodico” che ne pubblica i risultati “e menzionandola come art director” e questa clausola sia stata adempiuta dall’editore, l’autore non ha alcun diritto al risarcimento di danni per pretesa violazione dei suoi diritti morali (App. Milano, Sezione IP, 29 giugno 2011, Aida 2013, 1539/2).

L’artista che abbia indetto una gara per l’organizzazione di un tour musicale non è responsabile a titolo precontrattuale nei confronti dell’impresario scartato qualora non risultino fatti, atti o comportamenti che abbiano potuto indurre legittimamente quest’ultimo a fare affidamento sulla prossima conclusione del contratto (App. Roma, 6 maggio 2010, Pres. Deodato, Est. D’Antonio, Promove s.r.l. c. Claudio Baglioni, Aida 2012, Repertorio I.15.9).

Nel caso in cui l’utilizzo di fotografie non protette dai diritti d’autore e connessi sia avvenuto in violazione degli accordi presi col fotografo (che nella specie prevedevano il pagamento di un corrispettivo per tale utilizzo) non può essere disposta né l’inibitoria all’uso di tali fotografie né la pubblicazione della sentenza ma l’utilizzatore può essere condannato a risarcire i danni che la violazione degli accordi presi ha provocato al fotografo (nella specie il mancato incasso dei corrispettivi convenuti) (Trib. Milano, Sezione IP, 1 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Teresa Giannella, Maria Teresa Millanta c. Angelo Anselmi, Le Edizioni dell’Opificio di Anselmi Angelo, Aida 2012, Repertorio I.15.9).

In mancanza di diffusione dell’opera plagiaria il danno patrimoniale non sussiste (Trib. Roma, Sezione IP, 1 dicembre 2010, Pres. Marvasi, Est.  Cruciani, Rita Pomponio c. UPTER Università Popolare di Roma, EDUP Edizioni dell’Università Popolare di Roma, Aida 2012, Repertorio I.15.9).

Il gestore di un motore di ricerca in Internet (quale caching provider) non svolge un ruolo attivo nella selezione e posizionamento delle informazioni richieste dall’utente e non è tenuto ex art. 17 dlgs 9 aprile 2003 n. 70  ad effettuare un (inesigibile) controllo preventivo sui contenuti dei siti web elencati nei risultati della ricerca. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 marzo 2011, G.D. Muscolo, PFA FIlms s.r.l. c. Google Italy s.r.l., Microsoft s.r.l., Yahoo! Italia s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.9)

Una diffida stragiudiziale è sufficiente a rendere edotto il gestore del motore di ricerca in Internet del contenuto illecito di una lista di siti individuati dal loro URL (che permettono nella specie di visionare in streaming e downloading un’opera cinematografica protetta ex l.a.), gli consente di verificarne ex post il contenuto e legittima dunque la pretesa dell’avente diritto che i link ai siti medesimi siano rimossi o ne sia impedita l’indicizzazione. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 marzo 2011, G.D. Muscolo, PFA FIlms s.r.l. c. Google Italy s.r.l., Microsoft s.r.l., Yahoo! Italia s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.9)

La violazione di un divieto di esclusiva su opera cinematografica comporta di per sé un danno, restando tuttavia a carico del titolare del diritto l’onere di dimostrarne l’entità (Cass. Sez. III civile 15 aprile 2011 n. 8730, Aida 2012, 1472/2).

Il terzo che pone in essere utilizzazioni vietate da clausole di protezione previste nel contratto tra il dante causa del terzo ed un altro licenziante non è responsabile dell’inadempimento del proprio dante causa a meno che il terzo non sia a conoscenza dell’esistenza di tali protezioni e non abbia agito in mala fede per violarle. In tal caso il terzo risponde dei danni provocati dalle proprie condotte a titolo di concorso nell’inadempimento altrui e di concorrenza sleale (Trib. Milano, 5 marzo 2009, Aida 2012, 1478/2).

Va respinta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante avanzata da un editore che lamenti di aver ipotizzato la realizzazione di nuove edizioni di un’opera e di aver dovuto tuttavia desistere a causa della pubblicazione illecita di un volume in concorrenza da parte dell’autore suo dante causa, in assenza di prova del fatto che l’eventualità della realizzazione di nuove edizioni potesse in concreto verificarsi (tenuto conto che nella specie la prima edizione era stata tirata in mille esemplari di cui solo duecento risultavano venduti) (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/4).

E’ infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall’autore che lamenti l’inadempimento da parte dell’editore dell’obbligo di distribuire l’opera, qualora risulti che quest’ultimo ha svolto regolarmente l’attività di diffusione del volume di sua competenza (nella specie con l’inserimento dell’opera nel suo catalogo online, con l’effettuazione di pubblicità su riviste di settore, con la partecipazione a congressi) ed il calo delle vendite debba essere invece imputato alla compresenza sul mercato di due opere in concorrenza, relative al medesimo argomento, una delle quali più recente ed economica (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/7).

La società che si limita a svolgere un hosting puramente passivo non risponde del concorso nell’illecito di chi diffonde attraverso i suoi server programmi televisivi con modalità streaming: e non può essere destinataria di un’inibitoria della prosecuzione della diffusione, quando abbia rimosso i video litigiosi dai propri server non appena ricevuta una corrispondente diffida del titolare dei diritti (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 ottobre 2011, Aida 2012, 1510/2).

Il licenziante dei diritti di utilizzazione economica su un’opera cinematografica, che abbia violato l’esclusiva concessa al licenziatario per il canale edicola, concedendo altra licenza ad un editore per la vendita dell’opera in abbinamento alle riviste edite dallo stesso, è tenuto a risarcire il danno da mancato guadagno subito dal primo licenziatario a seguito della saturazione del canale (Trib. Milano, Sezione IP, 26 settembre 2009, Pres.Est. de Sapia, Edigamma Publishing s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Editrice La Stampa s.p.a., Digital Studio Production s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.9).

Sussiste in capo a tutti i soggetti che hanno partecipato alla riproduzione e diffusione di un’opera l’onere di accertarsi che tale condotta non determini la violazione dei diritti di terzi sull’opera stessa (Trib. Milano, Sezione IP, 18 febbraio 2010, Aida 2011, 1409/3).

Il licenziante che non consegni al licenziatario i materiali necessari per lo sfruttamento dell’opera (nella specie costituita da un film) e conceda anzi ad un terzo l’esercizio degli stessi diritti di utilizzazione impedisce alla controparte il godimento della licenza ed ha quindi l’obbligo di risarcire i relativi danni (Trib. Milano, Sezione IP, 25 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Vegas Multimedia s.r.l. c. Bo Casper Entertainment s.r.l. c. Mondo Home Entertainment s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.9).

Il licenziatario che sospenda volontariamente lo sfruttamento di un’opera dell’ingegno in seguito all’insorgere di una controversia sulla titolarità dei diritti di utilizzazione tra il suo dante causa ed un terzo non ha diritto ad ottenere dal licenziante il risarcimento del danno subito con l’interruzione della commercializzazione dell’opera (Trib. Milano, Sezione IP, 25 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Vegas Multimedia s.r.l. c. Bo Casper Entertainment s.r.l. c. Mondo Home Entertainment s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.9).

Risponde di illecito extracontrattuale l’editore che, a seguito di un contratto stipulato con il licenziatario per lo sfruttamento economico nel settore home video di un’opera cinematografica, ne abbia commercializzato le copie in abbinamento ad una propria rivista successivamente alla scadenza del termine fissato nel contratto di licenza fra il suo dante causa e il titolare dei diritti di utilizzazione sull’opera (App. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2010, Aida 2011, 1415/1).

L’editore che pubblichi un libro e ne attribuisca per errore la paternità agli autori di un altro volume appartenente alla medesima collana viola il loro diritto al nome ed all’immagine professionale ma non procura ad esse un danno patrimoniale risarcibile, tenuto conto che l’opera non è in effetti attribuibile agli autori e la vicenda non ha impedito loro di collaborare con altri editori per altre opere (Trib. Torino, Sezione IP, 9 aprile 2010, Aida 2011, 1419/4).

La perdita da parte dell’editore degli originali dei disegni ricevuti per la loro pubblicazione su rivista e per eventuali altre utilizzazioni separatamente compensate non può essere addebita all’autore ex art. 1227 c.c. qualora egli ne abbia prontamente richiesto la restituzione a seguito del ridimensionamento del rapporto con l’editore (App. Milano, Sezione IP, 4 giugno 2010, Aida 2011, 1426/3).

Deve escludersi, ai fini della condanna al risarcimento ex art. 158 l.a., che il plagio della melodia del ritornello di un brano musicale sia dovuto ad un fatto casuale in presenza di elementi dai quali sia desumibile, quanto meno a titolo di colpa, la prova del mancato rispetto delle regole della correttezza professionale (nella specie opera originale e plagiaria appartenevano allo stesso genere musicale, condividevano paroliere e lingua, si differenziavano soltanto per ritocchi sul piano ritmico, provenivano da un ambito musicale – quello francese – molto piccolo) (App. Milano, 30 agosto 2010, Aida 2011, 1436/3).

L’impresa che utilizzi una tag line protetta dal diritto d’autore è tenuta al risarcimento del danno da violazione dell’esclusiva qualora abbia ricevuto la tag line da un’agenzia pubblicitaria e questa non abbia raggiunto un accordo economico con l’autore dell’opera (Trib. Torino, Sezione IP, 11 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Ratti, Bertotti Andrea c. 515 Creative Shop s.n.c. di Zolino Maddalena & C., Fiat Group Automobiles s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.9).

E’ illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. il comportamento dell’impresa che realizzi una nuova linea di prodotti ispirandosi a disegni (relativi ad una linea di rubinetterie non protette dal diritto d’autore per difetto di originalità e valore artistico) ricevuti da una società di progettazione e rifiutati nel corso di trattative non andate a buon fine (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 18 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Vitrò, Pininfarina Extra s.r.l. c. Carlo Nobili Rubinetterie s.p.a. Verea, Balestriero, Bosshard, Aida 2011, Repertorio I.15.9).

Il diritto al risarcimento del danno conseguente all’utilizzazione di un’opera plagiaria si prescrive se non è esercitato entro cinque anni dal momento in cui il danno si è verificato (App. Milano, Sezione IP, 30 agosto 2010, Pres. Tarantola, Est. Todaro, Universal Music Italia s.r.l. c. Première Music s.a.r.l., Cywie, Rivière, Abramo Allione, Edizioni Musicali s.r.l., Montagné e Barbelivien, Aida 2011, Repertorio I.15.9).

Non può essere disposta la sospensione necessaria ex art. 295 ma solo quella facoltativa ex art. 337 c.p.c. di un giudizio relativo alla quantificazione dei danni derivanti da una violazione di diritti patrimoniali d’autore quando sia pendente altro giudizio relativo non al quantum ma all’an debeatur dei danni derivanti dal medesimo illecito (Trib. Roma, Sezione IP, 1 luglio 2008, Aida 2010, 1335/1).

I crediti dell’autore a compenso contrattuale o a risarcimento danni per l’utilizzazione della propria opera non sono assistiti dal privilegio ex art. 2751bis n.2 c.c. (Trib. Firenze, 16 gennaio 2008, Aida 2009, 1281/1).

La domanda di condanna per responsabilità precontrattuale da scorrettezza nelle trattative per la concessione di un contratto di licenza da parte di una collecting society ha petitum e causa petendi nuovi rispetto ad una domanda di condanna al risarcimento del danno per illecito sfruttamento di opere protette, e non può essere proposta in una memoria autorizzata in base all’art. 183 u. co. c.p.c. (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/1).

Una collecting society (nella specie, SCF) che agisca per ottenere il risarcimento del danno da illecita utilizzazione delle opere dei propri mandanti associati ha l’onere di allegare (nel termine concesso per le memorie autorizzate in base all’art. 183 c.p.c.) nonché di provare il conferimento dei mandati e quali opere dei mandanti siano state abusivamente utilizzate (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/2).

L’incontestata qualità di mandataria di una società di gestione collettiva non fa venire meno l’onere di allegare e provare il potere di gestire i diritti sulle singole opere che la mandataria assuma violate, nonché sulla loro specifica violazione (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/3).

Chiesto il risarcimento dei danni morali derivanti dalla ripubblicazione non autorizzata di parti di un libro per violazione di diritti morali (che nella specie non sussiste), i medesimi danni possono essere riconosciuti ex artt. 171 e 171ter l.a., senza violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: perché ciò non comporta mutamento dei fatti allegati, ma solo l’applicazione di una norma diversa da quella invocata dalla parte, con una riqualificazione giuridica dei fatti che è di competenza esclusiva del giudice (Trib. Milano, 13 dicembre 2007, Aida 2008, 1241/3).

Il danno morale derivante dall’illecita fotocopiatura di opere a stampa può essere liquidato in favore di un’associazione rappresentativa dei titolari dei diritti sulle opere a stampa, che dovrà suddividere il rela­tivo importo tra i suoi associati (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.15.9).

Gli accordi tra SIAE e diverse associazioni di categoria relativi alla determinazione dei compensi dovuti a SIAE possono essere applicati anche a quantificare i crediti SIAE al risarcimento dei danni da utilizzazione abusiva del repertorio SIAE (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006,  1071/3).

Nella impossibilità di individuare gli innumerevoli brani diffusi da un’emittente radiofonica l’unico strumento logico per la determinazione del dovuto a SIAE (a titolo contrattuale a fronte di autorizzazioni all’utilizzazione del repertorio SIAE o a titolo extracontrattuale a motivo dell’utilizzazione non autorizzata ed illecita di questo repertorio) è quello di calcolare il dovuto in base al fatturato commerciale del terzo, secondo le modalità previste dalle convenzioni assicurate da SIAE con le rispettive associazioni di categoria, e per quanto occorra anche con determinazione equitativa ex art. 432 c.p.c. (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006, 1071/4).

Il credito esercitato per conto dell’autore da SIAE nei confronti del contraffattore nasce da responsabilità civile extracontrattuale (Cass. 3 settembre 2003, Aida 2004 956/1).

Nei confronti del preteso contraffattore medio tempore fallito sono procedibili in sede ordinaria le sole domande di accertamento ed inibitoria della contraffazione, ma non quella di condanna al risarcimento del danno (Trib. Roma, 31 maggio 2000, Aida 2003, 888/1).

La SIAE non è responsabile per i danni patiti dal titolare del diritto d’autore sul film quando rilasci contrassegni per videocassette ad un contraffattore che dichiari sotto la propria responsabilità di avere titolo allo sfruttamento dell’opera: e ciò a fortiori quando a seguito di una proroga della sua durata sussistano contrasti interpretativi sulla perdurante esistenza della tutela d’autore, e l’opera sia già stata d’altro canto duplicata in videocassetta da vari produttori (Trib. Roma, 31 maggio 2000, Aida 2003, 888/2).

Nell’illecito costituito dall’utilizzazione non autorizzata di un’opera e di una registrazione fonografica quale colonna sonora di una telepromozione rispondono per concorso l’impresa reclamizzata, l’emittente televisiva, l’impresa che ha acqui-stato lo spazio pubblicitario a favore dell’inserzionista, il produttore del program-ma televisivo e l’operatore pubblicitario che su suo incarico ha ceduto lo spazio pubblicitario: e contro tutti i soggetti ora detti può essere concessa un’inibitoria e, ove ricorrano i necessari elementi soggettivi, una condanna al risarcimento dei danni (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/4).

Al pari della violazione di un diritto assoluto o di un diritto personale la violazione dell’esclusiva spettante all’autore ex art. 12 lege 633/1941 costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione (determinato (Cass. 14 marzo 2001 n. 3672, Aida 2002. 818/1).

Il licenziatario di un programma di elaboratore non può chiedere al fideiussore del licenziante il pagamento dei danni dovuti da quest’ultimo per inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali di manutenzione del software, quando la fideiussione sottoponga l’obbligazione del fideiussore alla condizione che il licenziante sia inserito tra i creditori aventi diritto di voto nel concordato preventivo del licenziante, ed il licenziatario non provi questo inserimento (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 782/2).

La messa a disposizione di macchine fotocopiatrici destinate all’utilizzazione della clientela con metodo self service comporta responsabilità della copisteria ex art. 2051 c.c. qualora questa utilizzazione avvenga in violazione di diritti d’autore (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, Aida 2000, 720/5).

Alla mancata indicazione ex art. 70 l.a. del nome dell’editore dell’opera citata non segue necessariamente la condanna dell’autore della citazione al risarcimento dei danni, quando chi l’ha chiesta non abbia provato in causa l’esistenza e l’entità di un danno risarcibile (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 719/4)

La duplicazione illecita di esemplari di un software in misura maggiore al numero che si aveva diritto di riprodurre costituisce reato ex art. 171 l.a. ed obbliga quindi al risarcimento dei danni anche morali, che può essere equo liquidare in una somma pari a quella del danno patrimoniale, che a sua volta può essere determinato in misura pari alla somma dei prezzi dei programmi privi di licenza. (Pret.  Milano, 18 giugno 1999, Aida 2000, 692/2)

La sanzione del risarcimento dei danni per violazione di diritti d’autore sul software non è alternativa e può invece essere disposta cumulativamente a quella della rimozione e distruzione delle copie non autorizzate del software. (Pret.  Milano, 18 giugno 1999, Aida 2000, 692/1)

La consegna di videocassette abusivamente riprodotte ad un servizio di distribuzione costituisce primo atto di messa in commercio, di cui quest’ultimo è destinatario e non autore e risultando perciò estraneo alla tutela risarcitoria, secondo il principio dell’esaurimento o consumazione. (Cass. 7 aprile 1999 n. 3353, Aida 1999, 587/1).

Viola i diritti patrimoniali dell’autore e deve essere condannato al risarcimento dei danni l’editore che dopo la risoluzione del contratto di edizione continui a vendere copie dell’opera stampate prima di questa risoluzione (Trib. Roma, 5 novembre 1998, Aida 2001, 746/1).

Il forum destinatae solutionis dell’obbligazione di risarcire il danno patrimoniale e morale derivante dalla violazione di diritti d’autore su opera musicale è quello del domicilio del debitore ex art. 1182 co.4 c.c. (Trib. Velletri, 14 marzo 1998, Aida 1999, 603/1).

L’autore che chieda il risarcimento dei danni pretesamente derivanti dalla violazione di un suo diritto patrimoniale ha l’onere di allegare e provare non solo che la propria opera poteva avere utilizzazioni alternative diverse da quella del contraffattore e che queste utilizzazioni sono state rese impossibili dall’illecito altrui, ma anche la reale incidenza negativa che l’utilizzo dell’opera da parte del contraffattore ha avuto sullo sfruttamento dell’opera da parte dell’autore (Trib. Roma, 7 ottobre 1997, Aida 1998, 539/3).

Pur sorgendo al momento delle rivendite l’obbligazione di pagamento ex art. 3 della legge 93/1992 non costituisce per ciò stesso in mora il debitore, e reciprocamente potrà riconoscersi la sussistenza di una sua mora debendì solo a partire da quando la Siae abbia fatto un’intimazione o una richiesta scritta volta a sollecitarne il pagamento (Trib. Monza, 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/4).

E’ fatto obbligo ai soggetti che a livello imprenditoriale gestiscono macchine fotocopiatrici di controllare che l’uso di questi strumenti avvenga secondo modalità e contenuti tali da non consentire la consumazione dell’illecito (Trib. Milano 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s.a.s., Aida 1996, Repertorio  I.15.9).

La pubblicazione della sentenza ex artt. 2600 c.c. e 166 l.a. può essere disposta anche quando il titolare del diritto d’autore non abbia provato l’esistenza e l’ammontare dei danni che derivano dalla sua violazione (App. Milano, 7 luglio 1995, Aida 1996, 399/4).

La pubblicazione dell’inibitoria cautelare della stampa non autorizzata di un’opera letteraria ha carattere risarcitorio e come tale appare estranea alla funzione propria del mezzo cautelare (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/5).

I danni morali conseguenti alla violazione di un diritto morale d’autore sono risarcibili solo quando essa costituisca anche reato (Trib. Milano, 5 maggio 1994, Aida 1994, 276/2).

Avuto riguardo alla funzione cosiddetta riparatoria della pubblicazione della sentenza, questa può essere disposta per risarcire in forma specifica i danni derivanti dalla lesione del diritto morale dell’autore di opera fotografica (App. Milano, 5 novembre 1993, Pres. LOI, Est. DELLA VALLE, Paola Salvioni Martini c. Rusconi Editore s.p.a., Aida 1994, Repertorio I.15.9).

La solidarietà tra i diversi autori del fatto illecito civile non opera anche in ordine al danno morale del quale solo taluna di esse debba rispondere (App. Milano, 5 novembre 1993, Aida 1994, 252/3).

L’obbligo di risarcire i danni morali ex art. 171 lett. a), b l.a. presuppone non solo la ricorrenza degli elementi oggettivi del reato, ma anche la prova del dolo e dunque la responsabilità penale dell’autore del fatto illecito (App. Milano, 5 novembre 1993, Aida 1994, 252/2).

Il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione non autorizzata di un’opera inedita su un periodico si prescrive in 5 anni che decorrono non dalla consegna delle cosiddette copie d’obbligo alla prefettura ex lege 374/ 1939, ma dalla messa in commercio della rivista (Trib. Roma, 3 novembre 1993, Aida 1994, 251/1).

Con l’espressione « risarcimento del danno » l’art. 158 l.a. ha inteso riferirsi sia alla vera e propria azione di risarcimento ex art. 2043 c.c. sia all’azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per la quale non sono richiesti gli estremi del dolo o della colpa e che dà luogo al trasferimento nel patrimonio del titolare dei benefici economici che altri hanno ricevuto dall’illegittima utilizzazione dell’opera (App. Bologna, 22 aprile 1993, Aida 1995, 308/1).

Deve essere rigettata la domanda dell’autore di condanna dell’editore al pagamento di una percentuale sul prezzo di copertina dell’opera da lui creata su commissione: quando la domanda sia bensì fondata su clausola inserita nel contratto automaticamente ex art. 130 I.a., ma l’autore non abbia fornito alcuna prova, nemmeno approssimativa, sulla percentuale del prezzo di copertina usualmente spettante agli autori (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 170/7).

Il regista di un’opera cinematografica che chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione del film con interruzioni pubblicitarie ha l’onere di allegare e provare a) quanto ai danni morali un vero e proprio consapevole stravolgimento del discorso narrativo dell’opera tale da costituire illecito diffamatorio ai danni dell’autore (solo all’ipotesi di reato essendo notoriamente collegata la risarcibilità dei danni morali); e b) quanto ai danni patrimoniali un qualsiasi nocumento professionale derivante al regista sceneggiatore dal pesante intervento manipolatorio effettuato dall’emittente televisiva con le interruzioni pubblicitarie (Trib. Roma, 10 novembre 1992, Aida 1993, 165/3).

15.9.1 colpa o dolo

La responsabilità aquiliana per diffamazione, propria di un hosting provider non soggetto alla direttiva enforcement ed alla sua disciplina nazionale di attuazione (nella specie: Wikimedia Foundation Inc. per Wikipedia), non è regolata né dall’art. 11 della legge 47/1948 sulla stampa né dalla legge 62/2001 sulle testate telematiche, ma alla disciplina del concorso in attività pericolose prevista dall’art. 2050 c.c. (Trib. Roma, 17 giugno 2013, Aida 2015, 1669/3).

La chiara e preventiva presa di distanza dell’hosting provider (quale nella specie è stata qualificata Wikimedia Foundation Inc. per Wikipedia) dalla verità del contenuto delle dichiarazioni esclude la configurabilità del suo concorso nella diffamazione, oltre a rendere insussistente l’elemento soggettivo dell’illecito (Trib. Roma, 17 giugno 2013, Aida 2015, 1669/4).

Il dolo o la colpa necessari per la condanna al risarcimento del danno per la violazione del diritto d’autore vanno esclusi per il periodo di tempo, successivo all’inizio dell’attività illecita ed anteriore alla sua cessazione, nel quale è stato in vigore il testo dell’art. 239 cpi, poi dichiarato incompatibile col diritto comunitario, che consentiva al convenuto l’uso dell’opera (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014, Aida 2015, 1678/7).

Il progresso tecnologico che consente all’intermediario (nella specie: youtube) di sfruttare in modo molto intensivo e mirato i contenuti grezzi immessi in rete dagli utenti ha fatto sorgere in capo allo stesso maggiori responsabilità per la tutela dei diritti dei terzi: ampliando il contenuto della “diligenza che è ragionevole attendersi” dall’intermediario in base al considerando 48 della direttiva 31/2000 sul commercio elettronico “al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecita” (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 23 giugno 2014, Aida 2015, 1685/4).

Wikimedia Foundation Inc. non risponde della diffamazione realizzata da una voce di Wikipedia, né ex art. 11 della legge 46/48 in tema di reati commessi col mezzo della stampa né per concorso in un illecito civile ex art. 2043 c.c. (Trib. Roma, 14 luglio 2015, Aida 2015, 1710/3).

La qualificazione professionale ed imprenditoriale dell’autore di una contraffazione (nella specie: nel settore musicale) determina una presunzione a suo carico di consapevolezza della natura plagiaria della sua attività (Cass. Sezione I civile 29 maggio 2015 n. 11225, Aida 2015, II.11/3).

L’imprenditore che diffonda via radio e TV un’opera musicale ha l’onere di accertare preliminarmente che tanto non leda diritti altrui (Trib. Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 luglio 2013, Aida 2015, II.38/2).

Salvo circostanze eccezionali, normalmente l’art. 1227 c.c. non richiede al danneggiato da una violazione di diritti d’autore (nella specie: anche da contraffazione di marchio e da concorrenza sleale) di adire l’autorità giudiziaria con speditezza per inibire l’illecito (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 2 febbraio 2015, Aida 2015, II.83/4).

L’imprenditore discografico ha l’onere di verificare con la diligenza qualificata ex art. 1176.2 c.c. che la sua attività non violi diritti d’autore di terzi (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, II.89/6).

L’impresa che ha commissionato ad un’agenzia una campagna pubblicitaria e la sua pubblicazione risponde ex art. 2049 c.c. insieme all’agenzia dei relativi illeciti per violazione dei diritti d’autore (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 giugno 2015, Aida 2015, II.102/3).

L’omessa indagine circa la titolarità dei diritti sul pubblico registro cinematografico deve considerarsi condotta colposa, che come tale impedisce l’acquisto del diritto a norma dell’art. 1153 c.c. ed è fonte di responsabilità extracontrattuale del preteso acquirente nei confronti del titolare effettivo dei diritti (Trib. Roma Sezione IP, 3 marzo 2011, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Aida 2014, 1601/1).

Il contratto di acquisto dei diritti di sfruttamento cinematografico dall’editore di un’opera letteraria non costituisce piena prova della titolarità in capo all’acquirente di tali diritti ma è indice sufficiente di un comportamento incolpevole, improntato a correttezza e buona fede, il che rileva ai fini della configurabilità di un danno ingiusto risarcibile, alla cui tutela è volta la richiesta d’inibitoria della diffusione del film (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 30 maggio 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1605/5).

In assenza di dolo o colpa e nell’incertezza sull’autenticità di un’opera d’arte, l’autore di un expertise non risponde dei danni patiti da chi abbia acquistato l’opera e si sia poi visto rifiutare dagli eredi il suo inserimento nell’archivio delle opere attribuite all’artista defunto (Trib. Roma, Sezione IP, 8 marzo 2012, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Telemarket s.p.a., c. Raffaella Maria Muollo Soligo, Associazione Archivio Tanto Festa, Aida 2014, Repertorio I.15.9.1).

Il dolo, la colpa e la buona fede nell’utilizzazione di un’opera altrui assumono rilievo solo ai fini dell’azione di risarcimento dei danni, ma non dell’azione di inibitoria (Trib. Bari, 18 aprile 2012, Pres. Magaletti, Est. Angarano, Calambour s.r.l. c. Demp s.r.l., Aida 2014, Repertorio I.15.9.1).

L’uso di un servizio fotografico oltre i limiti fissati dal contratto con il fotografo è illecito e la relativa responsabilità è imputabile in solido sia all’agenzia pubblicitaria che ha stipulato tale contratto sia, a titolo di colpa, all’impresa che le ha commissionato la realizzazione della campagna pubblicitaria (Trib. Roma Sezione IP, 9 maggio 2012, Pres. Est. Marvasi,  Aida 2014, 1611/1).

Gli artt. 16 e 17 d. lgs. 70/2003 non prevedono a carico del provider alcun obbligo di controllo preventivo sui contenuti caricati dagli utenti. Pertanto l’hosting provider che sia venuto a conoscenza dell’inserimento di contenuti illeciti da parte di alcuni utenti individuati non ha anche l’obbligo di verificare se altri utenti abbiano pubblicato inserzioni di analogo contenuto illecito (Trib. Milano, ordinanza 28 maggio 2013, Giud. Massari, Paolo Del Bue c. IBS Internet Bookshop Italia s.r.l., Edicolé Ghigo s.n.c. di Bartolucci Luciano & C., Aida 2014, Repertorio I.15.9.1).

La responsabilità della RAI per la lesione di diritti d’autore può essere desunta sotto il profilo soggettivo dalla violazione della diligenza dell’eiusdem professionis ac condicionis nonché dalla violazione degli obblighi specifici di controllo e di vigilanza, per la mancata adozione della cautela e della diligenza richieste nello sfruttamento economico delle opere musicali, così come previsto dall’art. 15 l. 223/1990 e dall’art. 42 l. 103/1975 (App. Roma,  Sez. I civile, 30 aprile 2012, Aida 2013, 1556/2).

Non è responsabile, neppure per concorso, l’impresa che abbia associato i propri prodotti al nome di un noto designer nell’ambito di un evento promozionale organizzato in collaborazione con un’altra impresa e facendo affidamento senza colpa sull’acquisizione da parte di quest’ultima del consenso del progettista all’iniziativa (nella specie una serie speciale di orologi Swatch era stata presentata insieme ad alcuni mobili attribuiti abusivamente al designer e realizzati mediante stampi modificati con l’inclusione di orologi interi o parti di orologi della medesima marca) (Trib. Milano, Sezione IP, 11 marzo 2010, Aida 2012, 1480/2).

L’editore che acquisti in licenza il diritto di distribuire un film in DVD insieme ad un periodico e non svolga tuttavia alcuna preventiva verifica sui rapporti tra il suo dante causa ed il titolare dell’esclusiva omette le cautele e la diligenza necessarie e normalmente usate da ogni operatore prudente e corretto che operi nello specifico ramo professionale ed è pertanto responsabile extracontrattualmente per violazione dei diritti d’autore sull’opera cinematografica qualora l’utilizzazione convenuta si collochi oltre il termine di scadenza del contratto tra il suo dante causa ed il titolare dei diritti (App. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2010, Aida 2011, 1414/2).

Deve considerarsi colposo, perché non conforme alla diligenza che gli può ragionevolmente essere richiesta, il comportamento dell’editore che acquisisca dal licenziatario per lo sfruttamento economico nel settore home video di un’opera cinematografica l’autorizzazione a commercializzare le copie in abbinamento ad una sua rivista, senza verificare preventivamente che l’autorizzazione concessagli non violi i diritti del produttore cinematografico (App. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2010, Aida 2011, 1415/2).

L’editore che ottenga il diritto di pubblicare un’opera dell’ingegno da persona diversa dall’autore (nella specie: dalla curatrice di un libro nel quale l’opera era già stata edita) ha l’onere di controllare che l’acquisto da parte del suo dante causa sia avvenuto nelle forme previste dalla legge (art. 110 l.a.), senza accontentarsi di una assicurazione orale e chiedendo invece di visionare l’atto di cessione (App. Milano, Sezione IP, 16 aprile 2010, Aida 2011, 1421/2).

L’editore che abbia colposamente omesso l’indicazione del nome dell’autore di un brano musicale sul supporto contenente la registrazione dello stesso è tenuto al risarcimento dei danni, che vanno commisurati alla effettiva diffusione del prodotto e determinati in considerazione del pregiudizio che tale omissione abbia potuto concretamente arrecare alla reputazione professionale e artistica dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 20 aprile 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Bruno Giuseppe Previde Massara c. Sfera Editore s.p.a., Aida 2011, 15.9.1).

La mancata restituzione da parte dell’editore degli originali dei disegni ricevuti per la pubblicazione su proprie riviste, da qualunque causa sia stata determinata, realizza un depauperamento del patrimonio dell’autore che appare di speciale gravità, in quanto idoneo a riverberarsi nella sfera dei diritti inerenti alla sua persona, conseguentemente ponendo la necessità di un’adeguata riparazione del pregiudizio sofferto (App. Milano, Sezione IP, 4 giugno 2010, Aida 2011, 1426/1).

Accertato il plagio di un brano musicale, l’esistenza dell’elemento soggettivo, rilevante ai fini risarcitori, può desumersi da indiscutibili e specifici elementi di fatto che inducano ad escludere la casualità dell’imitazione (nella specie: la provenienza delle due opere dallo stesso ambito musicale nazionale, l’identità di uno dei coautori, il lasso temporale fra l’una e l’altra) (App. Milano, Sezione IP, 30 agosto 2010, Pres. Tarantola, Est. Todaro, Universal Music Italia s.r.l. c. Première Music s.a.r.l., Cywie, Rivière, Abramo Allione, Edizioni Musicali s.r.l., Montagné e Barbelivien, Aida 2011, Repertorio I.15.9.1).

L’acquirente di una testata giornalistica non è esentato dall’onere di verificare che gli autori dei materiali a lui trasmessi dal precedente editore abbiano prestato il consenso alla loro pubblicazione (Trib. Milano, Sezione IP, 10 dicembre 2010, Pres.Est. Tavassi, Di Stasi Giulia c. Edizioni Mimosa s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.9.1).

Chi abbia incolpevolmente fatto affidamento sul potere rappresentativo del falsus procurator per acquistare diritti di utilizzazione economica di opere dell’ingegno (nella specie, cinematografiche) non è tenuto al risarcimento dei danni da contraffazione nei confronti di chi abbia efficacemente acquistato i medesimi diritti dal medesimo dante causa (nella specie l’affidamento incolpevole è stato desunto dalle clausole dei contratti che garantivano la titolarità dei diritti in capo al dante causa e l’inesistenza di contratti di cessione con terzi) (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/5).

Chi offre servizi di connessione alla rete risponde degli illeciti commessi su Internet soltanto quando non abbia prontamente ottemperato ad un ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa di impedire l’accesso a contenuti illeciti; oppure quando, pur consapevole del carattere illecito di un contenuto presente all’interno di un servizio a cui assicura l’accesso, non abbia provveduto ad informare l’autorità giudiziaria (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/6).

La comunicazione all’access provider, mediante diffida o in altra forma, che su un sito a cui il provider consente l’accesso sono presenti contenuti illeciti (per violazione di diritti IP) genera in capo al provider l’obbligo non di rimuovere il contenuto illecito ma semplicemente di informare l’autorità competente (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/7).

La buona fede può assumere rilevanza ai soli fini del risarcimento del danno, ma non con riferimento all’azione di inibitoria diretta alla tutela del diritto d’autore (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 settembre 2007, Pres. Gionfrida, Est. Caparelli, Neri Pozza Editore s.r.l. c. Renzo Barbieri, Giacomo Cavedon, Squalo Comics s.r.l., Epierre s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.9.1).

La ricerca di assenza di privative registrate non esonera da responsabilità (quanto meno) per colpa in caso di violazione di diritti d’autore su opere del disegno industriale, specie quando esse costituiscano espressione di un noto maestro (nella specie, vetraio muranese) (Trib. Venezia, Sezione IP, 1 ottobre 2007, Aida 2009, 1270/5).

Chi è convenuto per una violazione di diritti morali d’autore consistente nell’indicazione errata della paternità di una musica su un compact disc e nella relativa confezione non può opporre la propria buona fede/mancanza di colpa, quando le edizioni precedenti del brano indicavano i crediti correttamente, e dunque il convenuto non si è comportato con la diligenza richiesta ad un soggetto che opera professionalmente nel settore (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/4).

L’asserita buona fede non scusa comunque l’operatore del settore fonografico che per negligenza o scarsa diligenza non individui esattamente il soggetto autore dell’opera e non adempia all’obbligo ex art. 62 l.a.: e dunque non impedisce l’adozione nei suoi confronti dei provvedimenti cautelari di inibitoria e di pubblicazione della decisione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 21 gennaio 2008, Pres. Tarantola, Est. Nardo, Radiofandango s.r.l. c. Incenzo Vincenzo, Sony BMG Music Entertainment (Italy) s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.9.1).

Deve essere esclusa l’illiceità dell’uso di diritti d’autore su software e banche dati altrui da parte di un’impresa che abbia acquistato copia di entrambi in base ad un contratto con altro soggetto che dichiarava e garantiva di essere titolare dei relativi diritti e si obbligava a tenere il contraente indenne da ogni possibile azione di terzi; non appena ricevuta la contestazione dell’attore ha subito sollecito formalmente il proprio dante causa a fornire adeguate spiegazioni sulla titolarità dei diritti fatti valere dall’attore; e non ha ricevuto alcuna risposta (Trib. Roma, Sezione IP, 1 ottobre 2008, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Pre-View s.a.s. di Alessandra Bonelli c. Wyeth Lederle s.p.a., MB & Care s.r.l., Maurizio Lo Sardo, Aida 2009, Repertorio I.15.9.1).

Il preteso licenziatario dei diritti di sfruttamento di una banca dati diffidato dall’utilizzare questa banca dati per mancanza di titolo del proprio dante causa licenziante deve verificare con diligenza la fondatezza della diffida, e risponde dei danni per l’eventualità che i suoi diritti di licenza risultino inefficaci in conseguenza del difetto di titolo del proprio dante causa (App. Milano, 11 febbraio 2009, Aida 2009, 1308/3).

Deve essere rigettata per difetto dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo la domanda di risarcimento dei danni per violazione di diritti d’autore da parte di un’emittente derivante dalla sconfinamento territoriale delle sue trasmissioni al di là dell’area italiana per cui era licenziataria, atteso che questo sconfinamento era all’epoca tecnicamente inevitabile (Trib. Roma, 23 febbraio 2007, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Annamaria Rosci, Andrea Marzi, Luca Marzi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.9.1).

L’editore che pubblichi un libro con allegata una videocassetta contenente una registrazione musicale dopo aver acquisito dalla RAI i diritti d’autore, d’esecutore e di produttore fonografico relativi alla composizione ora detta sulla base di un contratto in cui la RAI garantisce di essere titolare di tutti i diritti ora detti non ha la colpa necessaria ex art. 2043 c.c. per condannarlo al risarcimento dei danni e per violazione dei diritti d’autore di cui la RAI non poteva concretamente disporre (App. Torino, 13 gennaio 2006, Aida 2007, 1147/2).

L’editore ha il dovere di accertarsi che con la pubblicazione di un’opera non vengano lesi altrui diritti (Trib. Torino, ordinanza 23 marzo 2006, Aida 2007, 1154/4).

La responsabilità dell’impresa titolare di una copisteria non può e­stendersi fino ad imporgli il controllo che l’uso delle macchine fotoco­piatrici da parte della clientela avvenga nel.rispetto dei diritti d’autore (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.15.9.1).

L’esercizio di attività di gestione di imprese di copisteria non può essere considerato esercizio di attività pericolose, non rientra nell’art. 2051 c.c., e non può a tale titolo giustificare una responsabilità per vio­lazione dei diritti d’autore (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.15.9.1).

La tutela inibitoria della violazione di un diritto patrimoniale d’autore prescinde dallo stato soggettivo dell’autore dell’infrazione (Trib. Firenze, ordinanza 31 gennaio 2004, Giud. Pezzuti, FG Foto s.r.l. c. Cavalieri Group S.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.9.1).

L’emittente televisiva che non verifica se al momento della trasmissione di uno spot l’inserzionista sia ancora autorizzato ad utilizzare la prestazione artistica del suo interprete non risponde dei danni che derivano a quest’ultimo, poiché la sua omissione di controllo non integra una negligenza qualificabile come colpa o dolo ex art. 2043 c.c.. (Trib. Roma, ordinanza 29 settembre 2004, Pres. De Masi, Est- Izzo, Alberta Vitti c. Morgan Video s.n.c., Roma Telvision Communications s.r.l., H&B s.r.l., Sidis Vision s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.9.1).

Il diverso ruolo svolto dai singoli convenuti nella realizzazione o commercializzazione del brano musicale asseritamene plagiario giustifica di per sé stesso nei confronti dell’attore la loro presenza in giudizio, a prescindere dalla riferibilità a ciascuno dell’illecito sub specie dell’elemento soggettivo, la cui eventuale carenza potrebbe semmai fondare domande di manleva verso gli altri convenuti cui l’illecito risultasse in effetti imputabile (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, Aida 2004, 973/1).

Il titolare dell’emittente radiotelevisiva che trasmette uno spot contenente un brano musicale contraffatto non ha particolari oneri di controllo sulla liceità della sua utilizzazione da parte dell’inserzionista (Trib. Milano, 5 maggio 2003, G.U. Migliaccio, EMI Music Publishing Italia s.r.l. c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Alberto Peruzzo Editore s.r.l., Aida 2004, Repertorio I.15.9.1)

Poiché il provider non è in grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi una sua corresponsabilità per omesso controllo sugli illeciti a mezzo di Internet equivarrebbe ad una inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva (Trib. Catania, 29 giugno 2004, Aida 2004, 1013/1).

Per gli illeciti telematici il dlgs. 70/2003 assoggetta l’ISP ad una responsabilità soggettiva: colposa allorché il fornitore del servizio, consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto, si astenga dall’accertarne l’illiceità e al tempo stesso di rimuoverlo; dolosa quando egli sia consapevole anche della antigiuridicità della condotta dell’agente ed ometta di intervenire (Trib. Catania, 29 giugno 2004, Aida 2004, 1013/2).

In base all’art. 2697 c.c. l’ISP ha l’onere di provare che l’inserimento sul proprio server dei materiali illeciti sia stato effettuato direttamente dall’utente titolare del sito ospitato (Trib. Catania, 29 giugno 2004, Aida 2004, 1013/3).

Non curarsi di acquisire la prova dell’acquisto dei diritti d’autore utilizzati costituisce un’omissione che riguarda attività che corrispondono all’usuale comportamento di ogni operatore avveduto e corretto che operi professionalmente nel settore dei messaggi diffusi per il mezzo delle telecomunicazioni e che bene può quindi comprendersi nel comportamento cui un’emittente televisiva deve legittimamente considerarsi tenuta dall’osservanza normale e regolare del dovere sociale di un’ordinaria diligenza ai sensi dell’art. 1176 c.c. e specialmente ove si consideri la specifica competenza attribuibile all’emittente e si tenga conto che aderendo al codice di autodisciplina pubblicitaria una società gerente il mezzo televisivo e gli spazi pubblicitari ha assunto lo specifico obbligo di controllo dei filmati pubblicitari (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/6).

I soggetti che concorrono nell’utilizzazione pubblicitaria non autorizzata di un’opera musicale e della relativa registrazione fonografica sono in colpa ove non abbiano adottato le cautele e le diligenze necessarie a controllare che tale utilizzazione fosse autorizzata dagli aventi diritto e ad evitare che essa ledesse i relativi diritti (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/5)

L’impresa che si limita ad offrire ad un’emittente televisiva il servizio di ricezione e ritrasmissione del segnale da terra al satellite e dal satellite agli utenti abilitati alla decodifica non concorre nella responsabilità civile per gli illeciti eventualmente realizzati dall’emittente a seguito della trasmissione dei suoi programmi, dal momento che da questa impresa non si potrebbe esigere un ruolo di controllo sul contenuto delle emissioni (Trib. Verona, ordinanza 2 agosto 2000, Aida 2000, 736/1).

La messa a disposizione di macchine fotocopiatrici destinate all’utilizzazione della clientela con metodo self service comporta responsabilità della copisteria ex art. 2051 c.c. qualora questa utilizzazione avvenga in violazione di diritti d’autore (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, G.D. MARANGONI, AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle opere c. Normadec s.r.l., Aida 2000, Repertorio  I.15.9.1).

Non ricorre la buona fede del contraffattore di un programma, necessaria ad escludere il risarcimento del danno per violazione di diritti d’autore, quando il contraffattore abbia acquistato e ricevuto da terzi e riproduca poi e distribuisca un programma che costituisce evidente derivazione ed elaborazione di un software base di altro soggetto, che il contraffattore aveva precedentemente distribuito in base ad accordi con quest’ultimo: perché l’eventuale errore del contraffattore costituisce errore di diritto sulla possibilità di vantare un titolo originario di acquisto del diritto d’autore in base ad un adattamento di un’opera dell’ingegno altrui, e non invece un errore di fatto sull’autore del programma; e perché inoltre l’apparente titolarità del cedente relativa all’oggetto materiale venduto (il pacchetto o prodotto) non autorizza di per sé ad inferirne una corrispondente titolarità anche del tema immateriale (programma base)  (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13937, Aida 2000, 659/4).

L’attività dell’Internet service provider che offre servizi di hosting non appare inquadrabile in alcuna delle fattispecie di responsabilità per fatto altrui previste dall’ordinamento, e così in particolare non rappresenta un’attività pericolosa (Trib. Cuneo, 19 ottobre 1999, Aida 2000, 705/3).

L’Internet service provider che offre servizi di hosting è responsabile per le violazioni di diritti d’autore nei siti ospitati sul proprio server solo quando ponga in essere una condotta attiva od omissiva, causalmente correlata al danno, ascrivibile quantomeno a titolo di colpa: come accade ad esempio allorché il provider, a conoscenza dell’illecito, cooperi con l’autore dell’immissione di contenuti protetti per la realizzazione del sito (Trib. Cuneo, 19 ottobre 1999, Aida 2000, 705/2).

La colpa non è richiesta ai fini dell’accertamento della violazione del diritto d’autore e delle sanzioni degli artt. 158 e 166 l.a.. (Trib. Savona, ordinanza 21 maggio 1999, Aida 2001, 748/2).

L’editore di un’opera, che si riveli contraffazione di altra, risponde dei danni in solido con il soggetto cui l’aveva commissionata: ove a fronte della presunzione di legge e della rivendicazione di titolarità dei diritti da parte dell’editore, questi non provi di aver messo in campo, nella scelta del contraente e nella vigilanza sul lavoro a lui commissionato, tutte le cautele possibili e necessarie ad evitare la lesione di altrui diritti: e risponde in solido anche quando il soggetto cui l’opera editata è stata commissionata abbia esplicitamente garantito l’editore da ogni danno cagionatole dalla cattiva esecuzione del contratto, sicché l’azione di regresso ex art. 2055 co.2 c.c. esercitata dall’editore si risolva interamente a suo favore (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/4).

La diligenza richiesta per l’attività imprenditoriale di distribuzione su larga scala di riproduzioni di opere (nella specie: cartoline e manifesti riproducenti opere pittoriche) comprende indubbiamente anche la conoscenza e l’attenzione alla disciplina dei diritti d’autore: e reciprocamente non è in buona fede ma in colpa il rivenditore che non abbia effettuato alcun controllo sull’assolvimento dei diritti d’autore da parte dell’editore suo dante causa (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/8).

L’imprenditore che distribuisca professionalmente videocassette non può confidare nella dichiarazione del loro produttore contenuta nel contratto di dístribuzione, e secondo cui i diritti di utilizzazione delle relative opere audiovisive sarebbero di pubblico dominio, ma ha l’onere al contrario di verificare preliminarmente la legittimità della propria attività esigendo dal produttore idonea documentazione: perché diversamente non può considerarsi incolpevole e non può agire contro il produttore per esser tenuto manlevato ed indenne da altrui azioni per violazione di diritti d’autore (Trib. Roma, 12 dicembre 1996, Pres. BUCCI, Est. CAIAZZO, Giada Intemational Company s.r.l., Filmauro s.r.l., RCS Editori s.p.a. c. Avel Video s.r.l. Niger Film Coop. s.p.a., Aida 1997, Repertorio  I.15.9.1).

Quando un’emittente televisiva diffonde un programma con sequenze che hanno chiare finalità pubblicitarie di altro imprenditore ed utilizzano illecitamente un altrui diritto d’autore, l’imprenditore reclamizzato risponde dei danni in solido con l’emittente: perché l’atto illecito riceve la sua qualificazione soggettiva, intesa come imputabilità alla volontà dell’imprenditore, dall’interesse che mira a soddisfare; e perché l’esistenza di tale interesse fa presumere fino a prova contraria la partecipazione volontaria anche se indiretta dell’imprenditore all’illecito (Trib. Milano, 6 novembre 1995, Aida 1996, 412/2).

L’elemento soggettivo della colpa nella violazione di un altrui diritto patrimoniale d’autore da parte di un giornale non può essere escluso dall’errore del giornalista in merito alle norme che sovraintendono la materia, trattandosi di regole la cui ignoranza non può essere consentita ad un giornalista (App. Torino, 29 marzo 1995, Pres. BRUNETTI, Est. SCALESE, Editrice La Stampa s.p.a. c. Silvio Berlusconi Editore s.p.a., Aida 1997, Repertorio  I.15.9.1).

Il distributore di un poster pubblicitario non risponde né per colpa né per responsabilità oggettiva della violazione che il contenuto del poster attui di altrui diritti patrimoniali d’autore (Trib. Roma, 28 marzo 1995, Aida 1996, 390/2).

15.9.2 danni risarcibili

L’aumento del fatturato del contraffattore non è sempre e necessariamente causato dalla sua violazione del diritto d’autore (Trib. Bologna, 11 giugno 2015, Aida 2015, II.99/3).

La messa in onda di una miniserie televisiva non può aggravare il pregiudizio economico patito dal titolare dei diritti d’autore sull’opera letteraria in ipotesi plagiata, tenuto conto che potrebbe anzi incrementare la quantificazione del compenso a lui dovuto (Trib. Roma Sezione IP,  ordinanza 30 maggio 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1605/6).

La diffusione di prodotti-copia arreca un pregiudizio all’apprezzamento del pubblico ed all’immagine commerciale dell’impresa titolare dei diritti d’autore sulle opere del design contraffatte che va risarcito a titolo di danno non patrimoniale (Trib. Milano Sezione IP, 12 settembre 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1617/3).

Il danno non patrimoniale sofferto dal coautore che non sia menzionato come tale in occasione della pubblicazione dell’opera è risarcibile sia per la rilevanza penalistica del fatto sia perché si tratta di lesione del diritto espressamente previsto dall’art. 20 l.a. (Trib. Trento, 29 aprile 2013, G.I. De Tommaso, S.T. c. R.F., Aida 2014, Repertorio I.15.9.2).

L’equiparazione del giudizio subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito costituisce una regola minimale ormai consolidata, anche se non può sottacersi che un risarcimento superiore al danno effettivo richiama alla mente i cosiddetti danni punitivi che la stessa Corte di giustizia invita a trattare con cautela (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/4).

L’editore che usi il termine “curatore” in luogo di “direttore” di un’opera collettiva non risponde dei danni che derivino al suo autore dalla lesione del diritto di immagine e del diritto di paternità: quando è escluso che il termine sbagliato sia dovuto a dolo, e l’errore è incolpevole perché giustificato dalla terminologia utilizzata dal contratto di edizione con l’autore (App. Milano, Sezione IP, 6 dicembre 2011, Pres. Tarantola, Est. Fabrizi, Antonino Borsellino, Walter Pedullà c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Diffusione Editoriale Motta s.p.a. in liquidazione, Federico Motta Editore s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.15.9.2).

Il carattere gratuito del blog che riproduce senza consenso un’opera altrui non è sufficiente ad escludere che l’illecito sia causativo di danni risarcibili (Trib. Milano,  Sezione IP, 3 maggio 2012, Aida 2013, 1557/6).

L’esposizione non autorizzata e la rivendicazione ingiusta della paternità dell’opera (nella specie: una fotografia creativa) obbliga al risarcimento anche dei danni non patrimoniali: perché il diritto d’autore è riconosciuto sia da convenzioni internazionali (ed in particolare dall’art.27 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) sia da regole costituzionali (ed in particolare gli artt. 21, 33, 3 e 9 cost.) (App. Milano, Sezione IP, 7 giugno 2012, Pres. Tarantola, Est. Santosuosso, Oliviero Toscani c. Giovanni Minischetti, Aida 2013, Repertorio I.15.9.2).

La cattiva qualità di stampa delle immagini di corredo di un libro di storia dell’arte è inevitabilmente associata dai terzi ad un errore professionale o quantomeno ad una verifica negligente da parte dell’autore; comporta un pregiudizio del prestigio, della reputazione professionale e degli interessi morali dell’autore; comporta/determina inoltre una sofferenza psichica dell’autore, che vede il frutto del proprio ingegno e dei propri sforzi e sacrifici trasformarsi in un prodotto diverso e peggiore di quello progettato; e comporta così un danno non patrimoniale che (insieme a quello derivante dall’omissione della consegna delle copie omaggio ai destinatari individuati dall’autore e così al mancato impulso ad una diffusione adeguata dell’opera nel relativo ambiente accademico e culturale) deve essere risarcito dall’editore inadempiente all’autore (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 marzo 2013, Aida 2013, 1573/5).

La violazione del diritto morale d’autore al riconoscimento della paternità di un’opera (nella specie: dell’architettura) impone il risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto il diritto morale d’autore rientra tra quelli di rilievo costituzionale (Trib. Venezia, Sezione IP, 11 giugno 2010, Aida 2012, 1488/3).

La persona giuridica (nella specie: SIAE) lesa nel suo diritto all’immagine ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, costituito dalla diminuzione della sua considerazione (Trib. Trieste, 25 gennaio 2011, Pres. Sansone, Est. Merluzzi, SIAE Società Italiana Autori Editori c. A.M. soc. acc. S, Aida 2012, Repertorio I.15.9.2).

Il danno patrimoniale conseguente all’utilizzazione non autorizzata di fotografie creative può essere liquidato in via equitativa sulla base delle tariffe praticate dal fotografo per opere simili, della durata dello sfruttamento illecito, della maggiorazione dovuta in ragione della diffusione di tali immagini senza l’autorizzazione dell’autore (Trib. Venezia, Sezione IP, 17 giugno 2011, Pres. Spaccasassi, Est. Fidanzia, Stefano Zardini c. Fabio Bogo, Aida 2012, Repertorio I.15.9.2).

La SIAE ha titolo per spiegare domanda risarcitoria, in quanto la condanna criminosa ha leso un diritto assoluto ed essenziale dell’ente che discende dalla immedesimazione fra il sodalizio e lo scopo istituzionale perseguito, nonché i diritti di utilizzazione economica delle opere letterarie illecitamente riprodotte facenti capo ai rispettivi autori (Trib. Roma, 19 maggio 2009, Est. Marocchi, A.A. c. SIAE, Aida 2011, Repertorio I.15.9.2).

In caso di violazione di diritti d’autore, i danni non patrimoniali devono comunque essere risarciti, prescindendo dall’accertamento della commissione di reati (App. Firenze, 22 ottobre 2010, Aida 2011, 1441/2).

L’editore di un catalogo di una mostra ha l’onere di assicurarsi che gli autori delle opere pubblicande ne abbiano autorizzato la pubblicazione, rispondendo diversamente dell’illecito (Trib. Milano, Sezione IP, 3 marzo 2011, Aida 2011, 1452/3).

La pubblicazione di un trafiletto di scuse per l’avvenuta riproduzione di fotografie senza la necessaria indicazione del nome del fotografo rileva ai fini del contenimento e non dell’esistenza del danno, specie quando la pubblicazione sia avvenuta dopo le contestazioni del fotografo e circa un mese dopo la pubblicazione delle foto (Trib. Milano, Sezione IP, 23 maggio 2009, Aida 2010, 1357/2).

Il danno emergente da violazione del diritto d’autore ricomprende le spese di ctp e di attività investigativa (Trib. Venezia, Sezione IP, 1 ottobre 2007, Aida 2009, 1270/8).

Indipendentemente dall’esistenza di una previsione normativa ad hoc il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto ogni volta che vi sia lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, tra i quali rientrano anche quelli tutelati a mezzo del diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/8).

Quale ente pubblico esponenziale della categoria degli autori la Siae può chiedere al contraffattore il risarcimento dei propri danni morali, perché la violazione dei diritti d’autore costituisce fatto lesivo dell’immagine della Siae nella considerazione dei consociati, oltre che illecito civile astrattamente integrante anche un illecito penale ex artt. 171 ss. l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/6).

Il danno morale derivante dall’illecita fotocopiatura di opere a stampa può essere liquidato in favore di un’associazione rappresentativa dei titolari dei diritti sulle opere a stampa, che dovrà suddividere il rela­tivo importo tra i suoi associati (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.15.9.2).

L’editore che abbia stipulato un contratto di edizione con due coautori ed ometta di indicarne uno realizza un illecito contrattuale ex art. 126 l.a., che è anzitutto di natura morale ed obbliga al risarcimento del danno per equivalente (Trib. Milano, 12 luglio 2005, Aida 2006,  1095/1).

Quando il giornalista professionista autore di un testo di natura informativa si oppone alla sua utilizzazione pubblicitaria l’utilizzo avvenuto senza il suo consenso determina non un danno patrimoniale ma un danno non patrimoniale risarcibile per ingiusta lesione del diritto morale d’autore, e così di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (Trib. Milano, 6 luglio 2004, Aida 2005, 1040/3).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 20 l.a. secondo cui la regola che subordina il risarcimento dei danni dell’autore alla prova della lesione del suo onore e della sua reputazione introdurrebbe un trattamento diverso da quello previsto dalla regola generale dell’art. 2059: perché la risarcibilità del danno non patrimoniale è consentita solo in casi espressamente previsti (Cass. Sez. I civile 22 luglio 2004 n. 13664, Aida 2005, 1020/2).

Non sono censurabili in cassazione, se congruamente motivate, le ricostruzioni del giudice di merito secondo cui le modifiche apportate ad un saggio dal direttore di una rivista ledono l’onore e la reputazione del suo autore e secondo cui la pubblicazione dello scritto in forma integrale è sufficiente a risarcire i danni in forma specifica ed integrale (Cass. Sez. I civile 22 luglio 2004 n. 13664, Aida 2005, 1020/3).

Chi abbia ricevuto un incarico di catalogazione della produzione pittorica di un autore non può pretendersi legittimato a certificare l’autenticità di questa produzione; ed anzi pone in essere un comportamento diffamatorio e risponde del danno morale qualora pubblicamente dichiari di non riconoscere expertise di autenticità di terzi, con ciò ingenerando il sospetto di falsità delle opere da lui non catalogate e autenticate (Trib. Milano, Sezione IP, 13 dicembre 2004, Aida 2005, 1053/2).

Non potendo essere responsabile per gli illeciti altrui ai quali non abbia partecipato il contraffattore non può essere condannato al pagamento dei danni provocati dal fatto che la contraffazione avrebbe ingenerato nei terzi la convinzione che l’opera contraffatta fosse in pubblico dominio (Trib. Milano, Sezione IP, Aida 2005, 1062/1).

Gli artt. 20 e 81 l.a. proteggono diritti non strettamente patrimoniali dell’autore e dell’artista contro attacchi all’onore ed alla reputazione: e cioè alla considerazione favorevole riscossa presso il pubblico attraverso la fruizione dell’opera; il danno derivante dalla lesione di questa considerazione attiene dunque alle possibilità di commercializzazione di dischi, ed è risarcibile indipendentemente dai presupposti dell’art. 2059 c.c. (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/3).

Nel caso di violazione dei diritti morali dell’autore e dell’artista il risarcimento del danno morale prescinde dalla sussistenza dei presupposti ex art. 2059 c.c., perché la legge d’autore mira a proteggere questi diritti contro attacchi alla personalità di autori ed artisti anche quando non integrino fattispecie criminose (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2003, 945/2).

L’art. 133 l.a. impone all’editore un onere di interpellare l’autore prima di cedere a terzi le copie invendute, indicandogli anche il prezzo esatto cui intende cederle, onde consentire all’autore la scelta di acquistarle direttamente: ed in mancanza di questo interpello l’editore è obbligato a risarcire all’autore anche i danni che possono derivare alla sua immagine dalla vendita sottocosto degli esemplari della sua opera (App. Milano, 30 novembre 2001, Aida 2002, 864/4).

Il reato di cui all’art. 171 l.a., per contraffazione di opera musicale altrui, non è stato depenalizzato dall’art. 32 1. 689/91: e per conseguenza l’autore dell’illecito ex art. 171 l.a. è obbligato a risarcire anche i danni morali all’autore di un’opera musicale contraffatta dalla colonna sonora di un filmato pubblicitario (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est. GiUSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s., Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio  I.15.9.2).

La pubblicazione di una traduzione di opera della Grecia classica non autorizzata dal traduttore obbliga l’editore a risarcire all’autore anche il danno non patrimoniale (App. Milano, 18 novembre 1997, Aida 1998, 544/2).

Va risolto per mutuo consenso delle parti un contratto di edizione per edizione, ed avviate ma non concluse trattative per la stipulazione di un diverso con tratto relativo ad una nuova edizione dell’opera, la messa in vendita della nuova edizione senza il consenso dell’autore costituisce un’indubbia violazione dei suoi diritti: onde l’editore deve essere condannato a ritirare l’opera dal commercio a proprie spese ed a risarcire all’autore i danni, che possono essere quantificati equitativamente in una somma comprensiva della rivalutazione monetaria e del risarcimento del danno da ritardato indennizzo, su cui dovranno poi essere computati gli interessi legali dalla sentenza al saldo (Trib. Roma, 23 settembre 1997, Pres. Bucci, Est. CORRIAS, Romana De Angelis Bertolotti c. Fratelli Palombi s.r.l., Aida 1998, Repertorio  I.15.9.2).

I danni derivanti dalla violazione di diritti patrimoniali e morali d’autore possono essere provati anche mediante presunzioni, e possono essere quantificati in via equitativa in una somma comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali su tale somma dalla sentenza al saldo effettivo (Trib. Verona, 5 dicembre 1995, Pres. ABATE, Est. IEVOLELLA, Avati c. L’Arena, Athesis s.p.a., Aida 1998, Repertorio  I.15.9.2).

Quando il contratto di registrazione discografica obblighi la casa a pubblicare almeno un LP dell’artista per ognuno degli anni di durata del contratto, e nonostante l’adempimento dell’artista la casa discografica realizzi, produca e metta in commercio un solo LP, l’impresa deve risarcire i danni all’artista, che resta ad essa contrattualmente legato senza poter operare: ed i danni possono essere quantificati equítativamente tenendo conto anche del successo di critica e delle difficoltà incontrate nella distribuzione del primo disco (Pret. Milano, 4 novembre 1993, Pret. PILADORO, Mario Acquaviva c. Nuova Fonit Cetra s.p.a., Aida 1996, Repertorio  I.15.9.2).

Il danno va risarcito anche se si è leso un diritto esclusivamente morale (nella specie il diritto morale dell’autore all’integrità dell’opera), sempreché patrimoniale sia il pregiudizio, quale ad esempio il lucro cessante eventuale (perdita di future commissioni per opere, nella specie storiche) a sua volta effetto del discredito provocato dalla lesione del diritto morale; mentre il danno morale potrà essere risarcito solo quando il comportamento dell’agente costituisce anche un reato (Cass. 8 luglio 1992 n. 8336, Aida 1993, 127/2).

Non è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni morali per violazione del diritto morale d’autore chi sia erede non dell’autore, ma del cessionario dei soli diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno (Trib. Roma, 12 febbraio 1992, Aida 1992, 90/2).

Deve essere esclusa un’automatica identificazione del discredito dell’autore del progetto originario di un’opera architettonica con la circostanza in sé che la realizzazione di quest’opera si discosti anche in peggio rispetto all’idea progettuale originaria, dovendo invece chi chiede il risarcimento del danno provare che il discredito obiettivo vi sia stato presso l’ambiente degli esperti o dei possibili committenti di opere di architettura (Cass. 18 ottobre 1991 n. 11043, Aida 1992, 161/1).

15.9.3 criteri di quantificazione

La circostanza che la violazione del diritto d’autore sia imputabile ad una fondazione senza scopo di lucro è irrilevante ai fini della quantificazione dei danni derivanti dall’illecito (Trib. Catania, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 marzo 2012, Aida 2015, 1662/2).

Il danno risarcibile per la violazione di diritti patrimoniali su alcune fotografie può essere calcolato sulla base degli accordi intercorsi tra le parti e sul prezzo di mercato, con un aumento per compensare la mancata pubblicazione del logo del titolare dei diritti insieme alle immagini (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 22 gennaio 2014, Aida 2015, 1676/2).

Il danno morale, nella specie conseguente alla violazione del diritto morale d’autore all’integrità dell’opera, non può che essere liquidato per mezzo di criteri equitativi (Trib. Bologna, Sezione IP, 13 ottobre 2014, Aida 2015, 1697/2).

Anche prima dell’entrata in vigore del testo attuale dell’art. 158 l.a. il lucro cessante derivante da una contraffazione poteva essere commisurato al beneficio che l’autore della contraffazione ne ha tratto (Cass. Sezione I civile 29 maggio 2015 n. 11225, Aida 2015, II.11/5).

Anche prima della novella che ha introdotto il testo attuale dell’art. 158 l.a. il giudice aveva il potere dovere di commisurare il danno derivante dalla violazione dei diritti patrimoniali d’autore all’utile del contraffattore (Cass. Sez. I civile 3 giugno 2015 n. 11464, Aida 2015, II.12/1).

Nel caso di valutazione equitativa del danno da contraffazione di diritti d’autore, il giudice di merito è tenuto ad indicare il criterio prescelto, fornendo anche le ragioni per cui il criterio stesso deve ritenersi il più adeguato ad individuare l’ammontare del lucro cessante nel modo più approssimato possibile; e la mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione suscettibile di sindacato in cassazione (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/10).

I danni dovuti ad un autore per illecito precontrattuale ex art. 1337 c.c. di un editore sono limitati al cd interesse negativo, che comprende le spese sostenute dall’autore in relazione alle trattative e le perdite da lui sofferte per non avere usufruito di occasioni (presentatesi nel corso delle trattative) di stipulare con altri un contratto simile; non si estendono all’interesse positivo dell’autore; e devono essere da lui provati (Trib. Milano, 19 dicembre 2014, Aida 2015, II.75/5).

In caso di violazione del diritto di paternità dell’autore di opera dell’ingegno il danno è in re ipsa e la sua liquidazione può avvenire in via equitativa (Trib. Bologna, 11 giugno 2015, Aida 2015,  II.99/4).

Gli utili realizzati dal contraffattore possono essere presi in considerazione ex art. 158.2 l.a. nei limiti della parte degli utili su cui la contraffazione abbia avuto incidenza (Trib. Milano, 16 giugno 2015, Aida 2015, II.100/5).

Il risarcimento dei danni dovuto (nella specie: ad una collecting straniera) per la ritrasmissione in Italia di programmi televisivi stranieri protetti anche in Italia dal diritto d’autore deve essere calcolato (in applicazione del prezzo del consenso) non sulla base dei tariffari applicati dalla collecting straniera nello stato d’origine ma su quella costituita dal tariffario Siae per l’Italia, tenendo inoltre conto del carattere circoscritto dell’audience italiana dei programmi stranieri ritrasmessi (Trib. Trento Sezione Specializzata in materia di impresa, 20 luglio 2015, Aida 2015, II.105/3).

Il danno non patrimoniale così sofferto va complessivamente ed unitamente liquidato tenendo conto di tutti gli aspetti che vengono in rilevo, sia come danno biologico, che come sofferenza intima patita (pregiudizio già tradizionalmente qualificato come danno morale soggettivo) distinta dalla lesione dello stato di salute, per la perpetrata violazione del proprio diritto morale d’autore (Trib. Trento, 29 aprile 2013, G.I. De Tommaso, S.T. c. R.F., Aida 2014, Repertorio I.15.9.3).

Il risarcimento del danno da violazione dei diritti d’autore può essere liquidato equitativamente con riferimento a quello che potrebbe stimarsi il giusto prezzo del consenso che il titolare del diritto avrebbe potuto pretendere se l’abusivo utilizzatore avesse preventivamente chiesto il suo consenso, non senza tenere conto del vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito, e del numero e della gravità delle violazioni poste in essere (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/5).

Il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla riproduzione non autorizzata di un articolo descrittivo delle caratteristiche tecniche di alcuni prodotti può essere parametrata al tariffario dei giornalisti, quando gli articoli de quibus sono semplici (Trib. Milano, Sezione IP, 3 maggio 2012, Pres.Est. Tavassi, Davide Bassani c. Antonio Carboni, Aida 2013, Repertorio I.15.9.3).

La violazione di un diritto patrimoniale d’autore comporta di per sé un danno, che può essere quantificato in somma corrispondente al compenso che l’autore avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso all’utilizzo dell’opera, e che può essere determinata in via equitativa (App. Milano, Sezione IP, 7 giugno 2012, Pres. Tarantola, Est. Santosuosso, Oliviero Toscani c. Giovanni Minischetti, Aida 2013, Repertorio I.15.9.3).

Il diritto morale d’autore trova la propria garanzia costituzionale negli artt. 2 e 41 cost.; è violato da un plagio macroscopico; ed ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali consistenti nella sofferenza psicologia e nella lesione del valore della persona dell’autore, che possono essere valutati equitativamente ex art. 1226 c.c. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 ottobre 2012, Pres.Est. Gandolfi, Massimiliano Versace, Marco Zorzi c. Nicola Cerruti, Aida 2013, Repertorio I.15.9.3).

Il credito risarcitorio del titolare dei diritti di utilizzazione economica su un’opera cinematografica deve essere determinato, ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento della società responsabile della violazione di tali diritti, assumendo come parametro di riferimento il prezzo del consenso, aumentato del danno all’immagine commerciale e delle spese sostenute per l’accertamento della contraffazione (Trib. Milano, decreto 30 giugno 2010, Aida 2012, 1491/2).

Il danno da mancata menzione del nome del coautore di un’opera di ricerca scientifica d eve essere calcolato tenendo conto dell’effettivo contributo dato dal coautore all’opera nel suo complesso, ed in particolare del carattere complementare e ausiliario di questo contributo (Trib. Roma, Sezione IP, 25 ottobre 2010, Aida 2012, 1495/3).

Il risarcimento del danno da illecita utilizzazione di diritti d’autore va determinato quanto meno sulla base del cd. prezzo del consenso, ossia del compenso che il titolare dei diritti di utilizzazione avrebbe potuto conseguire ove avesse consentito, a titolo oneroso, l’utilizzazione illecitamente effettuata (Trib. Trieste, 25 gennaio 2011, Pres. Sansone, Est. Merluzzi, SIAE Società Italiana Autori Editori c. A.M. soc. acc. S, Aida 2012, Repertorio I.15.9.3)

Il danno subito dall’editore cessionario dei diritti esclusivi su di un’opera monografica in conseguenza della pubblicazione illecita di un’opera divulgativa scritta dallo stesso autore per un altro editore deve essere quantificato sulla base del numero di copie vendute in meno per effetto della presenza sul mercato del volume concorrente e deve identificarsi con il relativo mancato utile (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/3).

Ove il danneggiato non possa dimostrare altre e più specifiche voci rilevanti di danno, il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’illecito sfruttamento dei diritti di diffusione televisiva di un film può essere quantificato in misura corrispondente ai vantaggi economici di cui l’utente abusivo si è indebitamente appropriato. Come termine di riferimento per la loro quantificazione il giudice può assumere la somma che l’utilizzatore avrebbe dovuto pagare per acquistare i diritti di diffusione, per il tempo e secondo le modalità con cui li abbia effettivamente utilizzati: e può a tal fine aver riguardo al prezzo pattuito in altre contrattazioni relative ai diritti sulla medesima opera, ma deve apportarvi i correttivi necessari ad adeguare la condanna all’entità effettiva del danno, tenuto conto del tempo per cui l’illecito si è protratto, della sua estensione territoriale, dell’audience raggiunta e di ogni altra circostanza rilevante allo scopo (Cass. Sez. III civile 15 aprile 2011 n. 8730, Aida 2012,  1472/3).

Il risarcimento dei danni dovuto all’autore di opera coreografica per la sua utilizzazione non autorizzata in paesi esteri non rappresentati dalla Siae può essere determinato equitativamente in misura pari (i) alla media dei compensi liquidati dalla Siae per le rappresentazioni italiane ed estere dell’opera (ii) moltiplicata per il numero delle rappresentazioni eseguite all’estero nei paesi non rappresentati dalla Siae (Trib. Milano, Sezione IP, 22 marzo 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Domenico Mezzatesta, c. Ivano Manzoni, Associazione Centro Studi Danza, Materiali Resistenti Dance Factory s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.9.3).

Il danno per violazione di diritti d’autore può essere liquidato in base al criterio del corrispettivo per consenso presunto (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011, 1397/9).

La domanda risarcitoria dell’editore che lamenti la mancata tempestiva consegna del manoscritto da parte dell’autore deve essere respinta qualora indichi come parametro unico per valutare l’utile editoriale perso il successo raggiunto da un’altra opera dello stesso autore pubblicata dopo che l’editore aveva espresso la volontà di rifiutare la prestazione tardiva ed aveva anzi dichiarato di ritenere rescisso il contratto (App. Milano, Sezione IP, 22 gennaio 2010, Aida 2011, 1408/6).

Il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al coautore della parte musicale di un’opera che sia stata illegittimamente riprodotta e commercializzata deve essere determinato tenendo conto della qualità di coautore del soggetto, e delle effettive modalità di commercializzazione dell’opera abusivamente riprodotta (nella specie: l’opera era stata riprodotta, insieme ad altri tredici brani musicali, su un CD distribuito insieme ad una rivista) (Trib. Milano, Sezione IP, 18 febbraio 2010, Aida 2011, 1409/5).

Il licenziante che ometta di adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti del licenziatario e gli impedisca così di sfruttare l’opera secondo le modalità convenute è tenuto a risarcire i relativi danni, che possono essere calcolati sulla base delle somme già versate dal licenziatario al licenziante a titolo di minimo garantito e del fatturato ottenuto da un terzo cui il licenziante abbia illegittimamente concesso l’esercizio dei medesimi diritti (nella specie il contratto di licenza si riferiva allo sfruttamento home video di un film) (Trib. Milano, Sezione IP, 25 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Vegas Multimedia s.r.l. c. Bo Casper Entertainment s.r.l. c. Mondo Home Entertainment s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.9.3).

Anche l’autore non professionista subisce un danno in conseguenza della pubblicazione non autorizzata della propria opera, quantomeno sotto il profilo della perdita di chance, che può essere quantificato in via equitativa tenendo conto della notorietà acquisita dall’autore in un ambito diverso da quello narrativo (nella specie: come attore cinematografico e televisivo) (App. Milano, Sezione IP, 16 aprile 2010, Aida 2011, 1421/3).

L’editore che abbia colposamente omesso l’indicazione del nome dell’autore di un brano musicale sul supporto contenente la registrazione dello stesso è tenuto al risarcimento dei danni, che vanno commisurati alla effettiva diffusione del prodotto e determinati in considerazione del pregiudizio che tale omissione abbia potuto concretamente arrecare alla reputazione professionale e artistica dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 20 aprile 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Bruno Giuseppe Previde Massara c. Sfera Editore s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.9.3).

La liquidazione equitativa del danno da contraffazione di un modello comunitario registrato può tener conto anche del pregiudizio non patrimoniale che deriva dal depauperamento del valore attrattivo della forma oggetto di privativa conseguente all’appropriazione ed alla diffusione della stessa da parte di terzi non autorizzati (Trib. Milano, Sezione IP, 13 maggio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Supermedia Events s.r.l. c. R.C.M. s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.9.3).

Il danno da mancato guadagno conseguente alla risoluzione, per inadempimento dell’editore, del contratto di edizione di un’opera a carattere medico, non può essere parametrato esattamente all’importo delle vendite relative al periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, stante la rapida obsolescenza delle opere scientifiche (Trib. Milano, Sezione IP, 27 maggio 2010, Aida 2011, 1424/2).

La mancata restituzione da parte dell’editore degli originali dei disegni ricevuti per la pubblicazione su proprie riviste impedisce all’autore di procedere al loro sfruttamento economico ulteriore e genera pertanto un danno da liquidarsi in via equitativa tenuto conto delle possibilità di riutilizzo venute meno (App. Milano, Sezione IP, 4 giugno 2010, Aida 2011, 1426/2).

Il danno da lucro cessante che origina dallo sfruttamento illecito ex art. 2043 c.c. di disegni relativi a nuove linee di prodotti consiste nella perdita di valore commerciale dei disegni stessi e può essere liquidato equitativamente sulla base delle royalties pattuite dall’autore e dalla vittima dell’illecito in occasione di precedenti rapporti contrattuali (nella specie i disegni riguardavano la forma nuova, anche se non protetta dal diritto d’autore per difetto di originalità e valore artistico, di una linea di rubinetterie ed erano stati inviati da una società di progettazione all’autore dell’illecito nel corso di trattative non andate a buon fine) (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 18 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Vitrò, Pininfarina Extra s.r.l. c. Carlo Nobili Rubinetterie s.p.a. Verea, Balestriero, Bosshard, Aida 2011, Repertorio I.15.9.3).

Ove la Siae non sia in condizione di quantificare in tempi brevi, compatibili con le esigenze di un processo rapido, i diritti che essa deve ripartire ad un preteso titolare di diritti patrimoniali d’autore su opera musicale, il giudice può quantificare in via equitativa il credito del reale titolare dei diritti al risarcimento dei danni da parte del preteso titolare in una somma tendente alla media dei proventi attribuiti a quest’ultimo dalla Siae per il periodo precedente (Trib. Milano, Sezione IP, 30 giugno 2010, Aida 2011, 1429/1).

Il danno discendente dalla pubblicazione illecita di ampi brani di un libro su di un quotidiano può essere liquidato in via equitativa sulla base dell’ambito della diffusione del giornale (nella specie nazionale) e della sua specifica destinazione ad un pubblico potenzialmente coincidente con la fascia ed il livello dei lettori cui si rivolge il volume illecitamente riprodotto (Trib. Milano, Sezione IP, 1 ottobre 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Edizioni Progetto s.r.l. in liquidazione, Roberto Alborghetti c. Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.9.3).

Il danno da violazione di diritti d’autore può essere accertato sulla base del metodo sintetico del prezzo del consenso (App. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2010, Aida 2011, 1444/7).

Non si può procedere alla liquidazione equitativa del danno, pur prevista dall’art. 158 l.a., se non vi sono elementi idonei a porre in relazione il mancato guadagno del titolare del diritto con l’indebito utile percepito dal contraffattore e se risulta in particolare che quest’ultimo non ha ottenuto nulla poiché l’opera non ha avuto successo ed i costi di produzione degli esemplari contraffatti hanno superato i ricavi conseguiti con la loro immissione in commercio (Trib. Milano, Sezione IP, 5 dicembre 2010, Pres.Est. Tavassi, Officina Giuridica Ianua s.r.l. c. Di Gravio avv. Dario c. Wolters Kluvert Italia s.r.l. già Cedam, Aida 2011, Repertorio I.15.9.3).

Non può procedersi alla liquidazione del danno da violazione di diritti d’autore sulla base degli utili realizzati dal contraffattore ed occorre procedere invece alla liquidazione in via equitativa qualora siano state acquisite al processo informazioni sul prezzo di vendita al pubblico dei beni illecitamente prodotti ma non sul numero di copie effettivamente commercializzate (Trib. Milano, Sezione IP, 10 dicembre 2010, Pres.Est. Tavassi, Di Stasi Giulia c. Edizioni Mimosa s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.9.3).

Il criterio della retroversione degli utili previsto dall’art. 158 l.a. costituisce solo uno dei tanti criteri di cui il giudice può servirsi nella liquidazione equitativa del danno derivante dalla pubblicazione non autorizzata di una traduzione di opera caduta in pubblico dominio (nella specie: I CHING): e la liquidazione equitativa impone di disaggregare gli utili dell’usurpatore, separando la frazione di essi imputabile all’abuso da quella imputabile a fattori imprenditoriali propri del danneggiante (Trib. Roma, Sezione IP, 1 luglio 2008, Aida 2010, 1335/2).

La pubblicazione di un trafiletto di scuse per l’avvenuta riproduzione di fotografie senza la necessaria indicazione del nome del fotografo rileva ai fini del contenimento e non dell’esistenza del danno, specie quando la pubblicazione sia avvenuta dopo le contestazioni del fotografo e circa un mese dopo la pubblicazione delle foto (Trib. Milano, Sezione IP, 23 maggio 2009, Aida 2010, 1357/2).

Il danno da violazione del diritto d’autore può essere equitativamente quantificato in base alla differenza fra il prezzo di vendita del prodotto originale e quello di vendita del prodotto di imitazione, moltiplicato per il numero di prodotti venduti dal contraffattore (Trib. Venezia, Sezione IP, 1 ottobre 2007, Aida 2009, 1270/7).

Di fronte alla effettiva difficoltà probatoria di dimostrare le perdite di fatturato conseguenti alla violazione del diritto d’autore, ma in presenza di una produzione documentale e testimonianze relative ad un calo di vendite, può ricorrersi ad un criterio equitativo di liquidazione del danno (Trib. Venezia, Sezione IP, 19 ottobre 2007, Aida 2009, 1271/4).

Il danno derivante dalla pubblicazione di un numero rilevante di opere protette delle arti figurative sul sito di un content provider può essere liquidato equitativamente tenendo conto del numero delle opere riprodotte, dell’arco temporale di protrazione della condotta illecita, del giusto prezzo del consenso ex art. 158 l.a. che Siae avrebbe potuto percepire dall’autore dell’illecito con il rilascio della necessaria licenza (e che può essere determinato sulla base della «tabella dei compensi e tipologia del sito internet» della Siae), quest’ultimo maggiorato a sua volta della penale applicata di regola dalla Siae per l’ipotesi di utilizzazione abusiva (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/7).

Sulla somma liquidata in sentenza in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni ai valori attuali vanno calcolati sia gli interessi (ad un tasso determinato equitativamente dal giudice) dal momento dell’illecito alla sentenza sul capitale originario devalutato e poi rivalutato anno per anno sia gli interessi legali di mora dalla sentenza al saldo (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/8).

L’inadempimento di un’obbligazione assunta ex contractu da un operatore di servizi di telefonia nei confronti di un titolare di diritti di produttore fonografico (nella specie relativi ai Simple Minds) e relativa ad un’operazione promozionale del primo consistente nell’abbinamento dei suoi servizi all’offerta di un esemplare delle registrazioni del secondo, obbliga l’operatore di servizi di telefonia a risarcire i danni, che possono essere liquidati equitativamente con una quantificazione prudenziale (Trib. Milano, Sezione IP, 8 maggio 2008, Aida 2009, 1293/2).

L’individuazione del danno per lucro cessante derivante dalla violazione di diritto patrimoniale d’autore importa sempre una valutazione congetturale, specialmente quando l’utilizzazione commerciale dell’opera è avvenuta solo da parte degli autori della violazione (App. Milano, 30 dicembre 2005, Aida 2008, 1204/1).

Il beneficio tratto dall’attività vietata assume una funzione di criterio utile per la determinazione del lucro cessante dovuto in caso di violazione di diritti patrimoniali d’autore, giacché il profitto conseguito dal danneggiante è indice presuntivo delle potenzialità di guadagno di pertinenza della parte lesa (App. Milano, 30 dicembre 2005, Aida 2008, 1204/2).

Il danno per lucro cessante derivante da violazione di diritti patrimoniali d’autore avvenuta con l’utilizzo non autorizzato dell’elaborazione creativa di un’opera altrui può essere quantificato in misura pari al 50% degli utili dell’autore della violazione, quando l’elaborazione ha contribuito a determinare il successo dell’opera (App. Milano, 30 dicembre 2005, Aida 2008, 1204/3).

In caso di inadempimento di un contratto con cui un editore commissionava ad un autore la creazione di un’opera, quest’ultimo è tenuto al risarcimento dei danni, ed il lucro cessante può essere determinato in via equitativa tenendo conto del numero di copie dell’opera che l’editore aveva programmato, del loro presumibile prezzo di copertina, della percentuale dei ricavi/utile presumibile dell’editore, con deduzione del compenso pattiziamente dovuto all’autore (Trib. Firenze, 28 marzo 2006, Aida 2008, 1208/2).

La pubblicazione e distribuzione di un’opera (nella specie intitolata «Tutta Milano») senza il consenso e i necessari aggiornamenti dell’autore determina danni patrimoniali e morali che possono essere liquidati equitativamente (Trib. Firenze, 18 settembre 2006, Aida 2008, 1210/3).

L’entità dei danni derivanti dall’utilizzazione non autorizzata di un’altrui fotografia protetta dal diritto d’autore deve essere parametrata al valore sul mercato della fotografia, all’ingiusto arricchimento derivante dalla sua utilizzazione per scopi pubblicitari, alla particolare notorietà dell’autore, al danno di immagine che gli deriva dall’uso commerciale della sua autografia, alla distruzione che essa comporta della possibilità che l’intero servizio (con il suo indubbio messaggio artistico) sia venduto nel medesimo settore/canale (Trib. Roma, 20 dicembre 2006, Pres. Est. Meloni, Mauro Balletti c. Alessandra Notarantonio, White Sposa, Aida 2008, Repertorio I.15.9.3).

L’obbligazione di risarcire i danni derivanti dalla violazione del diritto morale d’autore è obbligazione di valore, e si estende non solo al valore del bene perduto (danno emergente) ma anche al mancato tempestivo godimento del bene predetto (lucro cessante) per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione: e può essere liquidato equitativamente in base al criterio degli interessi legali (Trib. Firenze, 14 maggio 2007, Pres. Est. Pezzuti, Lucio Vannucchi c. Riccardo Mazzoni, Aida 2008, Repertorio I.15.9.3).

Il criterio del prezzo del consenso appare corretto per quantificare i danni da violazione del diritto d’autore, ma presuppone comunque l’allegazione e la prova di elementi idonei a quantificare questo prezzo, in mancanza dovendosi ricorrere ad una determinazione equitativa del danno (Trib. Catania, 1 ottobre 2007, Aida 2008, 1232/4).

Il danno morale risarcibile quando la violazione del diritto d’autore integra la fattispecie del reato dell’art. 171 c.p.c. può essere liquidato equitativamente (nella specie, in misura pari alla metà del danno patrimoniale) (Trib. Catania, 1 ottobre 2007, Aida 2008, 1232/5).

I danni dovuti per l’utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta possono essere quantificati in misura equivalente al profitto conseguito dall’autore della violazione: ma questo profitto non è pari all’incasso del medesimo, dovendo essere questo ridotto di una somma equivalente alle spese sostenute dall’autore della violazione; ed è inoltre costituito soltanto da una percentuale della somma così ottenuta, che il giudice equitativamente ritenga pari alla percentuale di contribuzione dell’utilizzazione dell’opera illecita al successo del prodotto cui essa contribuisce insieme ad ulteriore elementi (nella specie costituiti da opere musicali interpretate da artisti internazionali di chiara fama) (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1233/2).

Il danno da violazione dei diritti d’autore conseguente alla riprodu­zione integrale di opere mediante fotocopiatura non può essere liquidato calcolando l’intero calo del volume di vendita, dove non risulti specifi­camente dimostrato il nesso di causalità con l’illecito, e deve necessa­riamente essere liquidato in base ad una valutazione equitativa (nella specie, in misura pari a 5.000 euro) (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.15.9.3).

In caso di risoluzione del contratto di edizione per inadempimento dell’autore all’obbligazione di consegnare l’opera entro un certo termine l’autore deve restituire gli anticipi eventualmente percepiti (con gli interessi dal pagamento al saldo) e risarcire i danni; questi possono essere quantificati in misura pari al profitto che l’editore avrebbe realizzato con la vendita dell’opera medio tempore pubblicata da altro editore; e questo può essere calcolato detraendo dall’importo lordo degli incassi del nuovo editore i costi di produzione (pari a circa il 15-20%), le spese generali (10%), il compenso agli autori (10%) al netto dello sconto di distribuzione (per promozione, distribuzione e sconto librerie) che ammonta a circa il 50% del prezzo di copertina (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2006 Aida 2007, 1171/2).

Un volta risolto per inadempimento del mandatario il mandato conferito da un pittore per la catalogazione delle sue opere la continuazione dell’attività di autentica delle medesime da parte del mandatario cessato costituisce illecita turbativa ai danni del nuovo mandatario nominato dall’erede del pittore, e obbliga a risarcire a quest’ultimo i danni, che possono essere quantificati in via equitativa (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2006, Aida 2007, 1177/5).

Il danno patrimoniale da illecito sfruttamento di opera fotografica può essere equitativamente determinato tenendo conto dei corrispettivi normalmente percepiti dal fotografo (Trib. Catania, 24 novembre 2004, Aida 2006, 1077/4).

Il danno morale da illecito sfruttamento di opera fotografica può essere equitativamente determinato in una somma pari a 1.000 euro (nella specie, pari ai due terzi del danno patrimoniale a sua volta accertato in via equitativa) (Trib. Catania, 24 novembre 2004, Aida 2006, 1077/5).

Il fotografo che utilizzi le fotografie commissionategli senza autorizzazione del committente viola il contratto di commissione di fotografie e può essere condannato a risarcire i danni in misura pari alla somma che il fotografo abbia ottenuto da terzi per l’utilizzazione delle sue fotografie (Trib. Milano, 2 novembre 2005, Aida 2006, 1103/2).

Il risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore (rappresentata nella specie dalla riproduzione non autorizzata di fotogrammi cinematografici da parte di un periodico) va liquidato al presumibile corrispettivo esigibile per lo sfruttamento dell’opera (App. Milano, 1 aprile 2006, Pres. Urbano, Est. Bichi, S.A.C. Servizi Ausiliari Cinema s.p.a. c. C.E.U. Casa Editrice Universo s.p.a., Alberto Pellizzari, La Venexiana s.a.s. di Maria Calore e Alberto Pellizzari, Aida 2006, Repertorio I.15.9.3).

La liquidazione del danno patrimoniale derivante da plagio di opera musicale può essere eseguita secondo criteri equitativi, partendo da un minimo costituito dal vantaggio conseguito dagli autori dell’illecito e considerando il quantitativo di esemplari illecitamente venduti, la durata presumibile del successo del brano, e la sua natura specifica (Trib. Milano, 15 aprile 2002, Giud. Marangoni, P. Vidal Petro, B. Barrington Whittier c. M. Braccagli, R. Gallo Salotto, Aida 2005, Repertorio I.15.9.3).

Il risarcimento dei danni per violazione di diritti d’autore può essere determinato equitativamente sulla base del cd prezzo del consenso, e cioè della somma che l’autore avrebbe potuto verosimilmente pretendere in caso di autorizzazione all’uso dell’opera (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/6).

Il danno derivante dalla indebita utilizzazione pubblicitaria dell’altrui immagine deve essere calcolato in base ai compensi percepiti dal testimonial per precedenti attività di sponsorizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2005, Aida 2005, 1058/2).

La quantificazione equitativa del danno da violazione di diritti patrimoniali d’autore (nella specie: su bozzetto pubblicitario) può avvenire assumendo in particolare come parametro di riferimento quello del lucro realizzato dal contraffattore con l’operazione abusiva (Cass. Sez. I civile 7 marzo 2003 n. 3390, Aida 2004, 955/3).

Il danno subito dall’autore della parte musicale di una canzone poi illecitamente elaborata da altro autore può essere quantificato equitativamente tenendo conto da un lato del vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito, e dall’altro del suo contributo creativo che ha verosimilmente contribuito al successo dell’opera derivata, e perciò nella misura del 50% dei proventi versati o accantonati dalla SIAE in favore dell’autore dell’opera derivata (Trib. Monza, 12 novembre 2002, Aida 2004, 968/1).

Il danno provocato dall’utilizzazione non autorizzata di un’opera fotografica protetta dal diritto d’autore deve essere liquidato in misura pari al prezzo tipicamente richiesto dal titolare del diritto violato per consentire alla pubblicazione della fotografia (Trib. Milano, 3 febbraio 2003, Aida 2004, 972/3).

Quando l’autore di un materiale fotogiornalistico abbia ceduto il relativo diritto di pubblicazione limitatamente ad una sola pubblicazione in Italia e questo sia ripubblicato senza autorizzazione un’altra volta in inglese in Italia, appare giustificata la domanda dell’autore di corresponsione di un equo indennizzo per tale ulteriore utilizzazione, da determinarsi in una somma al valore attuale della moneta e interessi legali compresi fino alla data odierna (Trib. Milano, 13 maggio 2003, Aida 2004, 979/1).

Il danno da violazione degli artt. 20 e 81 l.a. non è facilmente traducibile in termini monetari e può essere liquidato equitativamente (App. Milano, 3 giugno 2003, Aida 2004, 980/4).

Il danno dovuto all’autore di un articolo giornalistico illecitamente pubblicato da un editore non può essere quantificato equitativamente in base al livello dei compensi dei collaboratori free lance o “professionisti abituali” dell’editore, ma deve essere tendenzialmente superiore qualora il titolare dei diritti violati abbia predisposto un articolo certamente unico dal punto di vista degli interessi del pubblico (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2004, 998/1).

Qualora non sia provata la diminuzione delle vendite dell’opera contraffatta il danno derivante dalla riproduzione non autorizzata di illustrazioni grafiche può essere parametrato al compenso medio che viene tipicamente pagato per acquistare i disegni contraffatti (Trib. Milano, 15 marzo 2004, Aida 2004, 1006/1).

I danni derivanti ad un fotografo dall’inadempimento di un’obbligazione contrattuale di un editore di restituirgli un numero elevato di fotografie devono essere quantificati equitativamente in un importo unitario che tenga conto sia del costo della realizzazione dei servizi cui le diapositive si riferivano, sia (a titolo di lucro cessante) della presumibile capacità di sfruttamento economico delle medesime, sia della progressiva diminuzione nel tempo di tale possibilità di utilizzazione commerciale anche in relazione al ripetersi della stessa diffusione delle immagini superiodici e riviste (Trib. Milano, 23 luglio 2001, G.U. Marangoni, Maurizio Fraschetti c. Touring Editore s.r.l., SDA Express Courier s.p.a., The Sea Insurance Company Ltd, Aida 2003, Repertorio I.15.9.3).

Sulla somma liquidata a titolo di danni da violazione di diritti patrimoniali d’autore sono dovuti interessi compensativi dalla data dell’illecito a quella della sentenza, che possono essere quantificati in via equitativa (nella specie sono stati quantificati in misura pari al 2,74%) (Trib. Roma, 25 gennaio 2002, 905/5).

I danni risarcibili per violazione di diritti d’autore su opere musicali possono essere liquidati equitativamente ex artt. 2056 e 1226 c.c. (App. Venezia, 18 marzo 2002, Pres. Asili, Est. Culot, Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. c. Finegil Editoriale s.p.a., Aida 2003, Repertorio I.15.9.3).

In materia di risarcimento del danno per violazione di diritti d’autore e concorrenza sleale l’equiparazione del pregiudizio subito dal danneggiato al vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito costituisce una regola tendenziale, perché nella materia della responsabilità extracontrattuale il lucro cessante per illecita utilizzazione di un’opera dell’ingegno o per abusiva riproduzione dei pregi del prodotto del concorrente non può che essere oggetto di una valutazione equitativa: nella quale il vantaggio conseguito dal danneggiante può essere peraltro uno degli elementi di maggior significato indiziario per la determinazione del pregiudizio subito dal danneggiato, data la prevedibile stretta relazione tra i due fenomeni (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/11).

L’equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto d’autore al vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito costituisce una regola minima desunta tra l’altro in via interpretativa  dai lavori preparatori della legge sul diritto d’autore: e le relative somme possono essere liquidate equitativamente sulla base ed alle condizioni indicate dall’art. 1226 c.c. (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/7).

La lesione del diritto dell’autore ad esser indicato nelle forme d’uso sugli esemplari dell’opera comporta un pregiudizio quantomeno per il mancato proseguimento degli effetti pubblicitari derivanti dall’indicazione dell’autore, pregiudizio che può essere quantificato equitativamente (App. Milano, 8 novembre 2002, Aida 2003, 929/2).

Quando non sia possibile provare altrimenti il lucro cessante la liquidazione del danno deve procedere dall’equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto d’autore al vantaggio conseguito dal contraffattore, che si traduce nella stima in via equitativa del giusto prezzo del consenso (App. Milano, 22 gennaio 2002, Aida 2002, 865/3).

Ai fini della liquidazione equitativa dei danni morali da violazione del diritto d’autore si deve tener conto dell’unicità del comportamento lesivo, della reperibilità aliunde su Internet dell’opera e della diffusione meramente settoriale e limitata degli esemplari contraffatti (App. Milano, 22 gennaio 2002, Aida 2002, 865/2).

Il risarcimento del danno dovuto per la riproduzione non autorizzata di opere musicali su una rivista può essere quantificato in via equitativa in misura pari alla percentuale del prezzo di copertina riconosciuto normalmente per la pubblicazione di opere musicali analoghe, moltiplicato per il numero di copie vendute dalla rivista: e la somma così determinata deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici pubblicati dall’Istat dell’aumento del costo dei beni di consumo (Trib. Roma, 21 giugno 2001, Aida 2002, 851/2).

Quando l’autore di un programma illegittimamente usato dal convenuto abbia chiesto a quest’ultimo i soli danni patrimoniali e non anche quelli morali, ed abbia provato l’uso da parte del convenuto di una sola copia del programma, i danni patrimoniali devono essere quantificati in misura pari al corrispettivo che l’autore avrebbe ricavato dalla vendita di un esemplare del programma (App. Milano, 20 aprile 2001, Aida 2002, 842/3).

L’equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto d’autore e di produttore fonografico al vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito costituisce una regola minima: e questo vantaggio può essere determinato anche in via equitativa in una somma che deve essere maggiorata della rivalutazione tra la data dell’illecito e la liquidazione giudiziale della somma ora detta, con interessi legali dalla citazione al saldo (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/6).

In mancanza della possibilità di accertare il vantaggio conseguito dall’autore di una violazione illecita del diritto patrimoniale d’autore, e mancando un parametro oggettivo di determinazione del lucro cessante derivato da questa violazione, questo non può che esser liquidato equitativamente, con riferimento ai dati più significativi della produzione del titolare dei diritti violati: in una somma che deve essere rivalutata fino alla data della pubblicazione della sentenza, e maggiorata di interessi moratori per il ritardato pagamento calcolati non sulla somma rivalutata ma sul capitale originario, pur se rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT e con decorrenza dall’epoca di insorgenza del credito, mentre per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza sono dovuti sulla somma rivalutata a questa data i soli interessi legali fino all’effettivo saldo (App. Milano, 21 marzo 2000, Aida 2000, 725/4).

E’ inammissibile la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da violazione del diritto d’autore proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello (App. Milano, 21 marzo 2000, Aida 2000, 725/3).

I danni derivanti dall’inadempimento di un contratto di licenza e di manutenzione di software, e precisamente dal mancato aggiornamento dei programmi alle novità sul piano normativo intervenute in pendenza del contratto possono essere liquidate in via equitativa, anche in mancanza di specifica istanza di parte (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 782/1).

Il credito da fatto illecito extracontrattuale, qual è la violazione di diritti patrimoniali d’autore, è credito di valore (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13398. Aida 2000, 657/5).

Il risarcimento del danno spettante al titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera plagiata va liquidato in via equitativa, tenendo conto del compenso normalmente percepito dallo stesso soggetto per l’utilizzazione a fini pubblicitari di altre opere appartenenti al suo repertorio (Trib. Milano,  28 settembre 1999, Aida 2000, 703/4).

Il titolare dei diritti del software non ha diritto ad ottenere dal contraffattore a titolo di danni il ristoro degli investimenti affrontati in via generale per contrastare il fenomeno dell’utilizzazione illecita del software. (Pret.  Milano, 18 giugno 1999, Aida 2000, 692/3)

La duplicazione illecita di esemplari di un software in misura maggiore al numero che si aveva diritto di riprodurre costituisce reato ex art. 171 l.a. ed obbliga quindi al risarcimento dei danni anche morali, che può essere equo liquidare in una somma pari a quella del danno patrimoniale, che a sua volta può essere determinato in misura pari alla somma dei prezzi dei programmi privi di licenza. (Pret.  Milano, 18 giugno 1999, Aida 2000, 692/2)

La determinazione equitativa del danno derivante dalla commercializzazione di un supporto di suono che riproduce la musica altrui cambiandone le parole senza autorizzazione, senza particolare pregio artistico e senza che ricorra una parodia deve essere effettuata tenendo conto sia del pregiudizio diretto alla possibilità di ulteriore commercializzazione dei brani originali sia del corrispondente vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito sia dell’obiettiva svalutazione dei brani originali (Trib. Milano, 31 maggio 1999, Aida 2000, 687/2).

Per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza all’autore non sono dovute le rivalutazioni ma soltanto gli interessi legali dalla sentenza di condanna del convenuto ai danni sino all’effettivo saldo (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/8).

Sulla somma dovuta a titolo di lucro cessante per violazione di diritto patrimoniale d’autore è dovuta la rivalutazione secondo la variazione degli indici nazionali Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati intervenuta fra la data del fatto illecito e la data della sentenza: oltre agli interessi moratori per ritardato pagamento, che fino alla sentenza debbono essere determinati in misura pari al tasso legale non sulla somma rivalutata ma con riferimento al capitale originario pur se rivalutato di anno in anno secondo gli indici Istat e con decorrenza dal fatto illecito (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/7).

In materia di risarcimento del danno per violazioni di diritto d’autore l’equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito costituisce una regola minimale, desumibile tra l’altro dai lavori preparatori della legge 633/1941 e dal principio degli artt. 18bis.5, 46.4, 130 e 180 l.a. secondo cui la remunerazione dell’autore deve di regola tener conto della misura in cui l’opera viene utilizzata: anche se l’equiparazione danno dell’autore – vantaggio del contraffattore deve essere intesa come regola tendenziale, perché in assenza di una determinazione convenzionale manca un parametro oggettivo di determinazione del lucro cessante, che deve quindi essere liquidato equitativamente, con riferimento a quello che potrebbe stimarsi il giusto prezzo del consenso (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/6).

In mancanza di prova del danno patrimoniale, il danno morale derivante all’autore dalla violazione del suo diritto morale con l’attività illecita ex art. 171 l.a. può essere determinata in via equitativa tenendo conto della natura e delle caratteristiche dell’opera, del grado di notorietà dell’autore e della particolare forma di pubblicazione abusiva (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/4).

Il risarcimento dei danni per l’uso non autorizzato di un’opera pubblicitaria deve essere quantificato sulla base del prezzo corrisposto per la precedente utilizzazione della stessa opera (Trib. Milano, 6 maggio 1999, Aida 1999, 642/2).

l credito per risarcimento dei danni da utilizzazione illecita di opera protetta dal diritto d’autore, in quanto credito di valore, va rivalutato fino alla data della effettiva decisione di merito; ad esso va inoltre aggiunto il danno da ritardo che, in difetto di prova di maggior pregiudizio da fornirsi dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice, in base a criteri equitativi e presuntivi, secondo il tasso d’interesse legale, calcolando gli interessi con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici presuntivi di rivalutazione monetaria (App. Milano, 15 gennaio 1999, Aida 2000, 675/4).

Il lucro cessante in relazione alla illecita utilizzazione di un’opera dell’ingegno (nella specie: un disegno applicato a prodotti industriali) non può che essere liquidato equitativamente, con riferimento a quello che potrebbe stimarsi il giusto prezzo del consenso, cioè facendo riferimento al compenso che il titolare del diritto avrebbe dovuto pretendere, se il contraffattore avesse prestato il suo consenso, non senza tenere conto del vantaggio conseguito dal contraffattore (App. Milano, 15 gennaio 1999, Aida 2000, 675/3).

La liquidazione dei danni da indebita utilizzazione di un altrui disegno applicato a prodotti industriali può tenere conto anche delle utilizzazioni avvenute per il tramite di società controllate dal convenuto: dovendo queste utilizzazioni ragionevolmente presumersi avvenute con il consenso della controllante, la quale dunque ne deve rispondere in via solidale (App. Milano, 15 gennaio 1999, Aida 2000, 675/1).

In mancanza di richiesta dell’autore il giudice non può condannare il convenuto a pagare gli interessi compensativi del ritardo nel risarcimento sulle somme liquidate a titolo di danni per violazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Aida 1999, 629/3).

La riproduzione non autorizzata di un’opera fotografica che avvenga con l’omissione sistematica dell’indicazione del nome del fotografo costituisce violazione di diritti patrimoniali e morali dell’autore, integra il reato previsto e punito dall’art. 171 l.a., ed obbliga a risarcire al fotografo i danni patrimoniali e morali: che consistono nel mancato guadagno della somma che sarebbe spettata all’autore qualora avesse ceduto i diritti di utilizzo dell’opera fotografica; sono ulteriormente aumentati perché l’omissione dell’indicazione del suo autore non ha consentito ai potenziali acquirenti di apprezzarlo; ed a richiesta dell’autore possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c. (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Aida 1999, 629/2).

Quando un tour operator abbia commissionato ad un’impresa terza per un certo tempo la redazione del proprio house organ, stipulando una clausola di esclusiva reciproca, e successivamente in pendenza del contratto cessi di fornire al proprio contraente le informazioni necessarie per redigere l’house organ e pubblichi invece direttamente un periodico di analogo titolo, il contratto deve essere risolto per inadempimento del tour operator, che deve essere condannato al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, che possono essere quantificati in misura pari al corrispettivo previsto per i numeri dell’house organ pattuiti e non predisposti a causa dell’inadempimento del committente (Trib. Milano, 16 luglio 1998, Giud. CAPPABIANCA, Progress International s.r.l. c. 1 viaggi del ventaglio s.p.a., Aida 1998, Repertorio  I.15.9.3).

Il potere (discrezionale, ed esercitabile anche d’ufficio) del giudice di liquidare il danno da violazione di diritti patrimoniali d’autore con valutazione equitativa postula il conseguimento della prova dell’esistenza del danno nella sua realtà ontologica, e non esonera la parte dall’assolvimento (con tutti i mezzi predisposti dall’ordinamento) dell’onere della prova alla stessa incombente in tal senso, ma può sopperire soltanto all’impossibilità o all’estrema difficoltà di addivenire ad una precisa determinazione del quantitativo del danno sulla base delle risultanze acquisite (Cass. 8 luglio 1998 n. 6674, Aida 1999, 583/5).

L’equiparazione del pregiudizio subito dal titolare di un diritto patrimoniale d’autore al vantaggio conseguito dal contraffattore costituisce, nella materia specifica, una regola minimale, che attiene tuttavia al quantum debeautur sul presupposto della soluzione positiva del problema dell’an debeatur, che a sua volta è affidata al riconoscimento dell’esistenza di una correlazione tra l’attività illecita dell’utilizzatore abusivo e un’attività di lecito sfruttamento dell’avente diritto che sia stata o abbia ad essere impedita o limitata dalla prima, di guisa che possa dirsi che, in termini di profitto patrimoniale, il danneggiante ha fruito di un quid che è stato per ciò stesso sottratto al danneggiato, onde possa configurarsi un’esigenza di reintegrazione in senso proprio di quest’ultimo (Cass. 8 luglio 1998 n. 6674, Aida 1999, 583/2).

L’attore in risarcimento dei danni da violazione di diritti patrimoniali d’autore ha l’onere di provare l’esistenza dei danni, e la prova del lucro cessante non è data in particolare dalla prospettazione meramente ipotetica dell’eventualità di uno sfruttamento economico futuro (Cass. 8 luglio 1998 n. 6674, Aida 1999, 583/1).

Il danno conseguente all’indebita e non autorizzata utilizzazione di opera protetta dal diritto d’autore può essere liquidato equitativamente, tanto più quando sia pacifica l’inesistenza di una quotazione di mercato dell’utilizzazione dell’opera illecitamente utilizzata per finalità pubblicitaria (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/8).

Il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera l’interessato dall’obbligo di offrire elementi probatori della sussistenza del danno medesimo, esaurendosi l’apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inerenti alla determinazione del suo effettivo ammontare: e correlativamente in mancanza di prova dell’esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla contraffazione di un’opera musicale ad opera della colonna sonora di uno spot il danno ora detto non può essere liquidato equitativamente (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est. GIUSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s., Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio  I.15.9.3).

Quando il contratto di edizione riguardi un’opera in larga misura già pubblicata da un editore precedente, e l’attore non abbia provato in causa che questa circostanza fosse conosciuta dal secondo editore al momento della conclusione del contratto, l’azione di nullità del contratto per contrarietà alla norma penale dell’art. 171 l.a. esercitata dall’autore deve essere rigettata, e deve invece venir accolta quella per la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligazione di garanzia ex art. 125 n. 2 l.a. proposta dall’editore: con la condanna dell’autore a risarcire i danni che, in mancanza di prova dell’ammontare del lucro cessante, devono essere quantificati in misura ari al danno emergente consistente nei costi di produzione ed in particolare di fotocomposizione e correzione delle bozze del libro, oltre interessi legali dalla messa in mora inviata dall’editore all’autore (Trib. Milano, 11 maggio 1998, Aida 1998, 568/1).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

1 danni derivanti dalla violazione di diritti patrimonìali d’autore possono esser liquidati in via induttiva ed equitativa, sulla base delle spettanze economiche per l’assenso allo sfruttamento dell’opera dell’ingegno e ad un tempo degli utili concretamente percetti dal contraffattore, che costituiscono un punto di riferimento minimo di liquidazione del danno da contraffazione (Trib. Milano, 16 aprile 1998, Aida 1998, 564/5).

Sulle somme dovute a titolo di danni per violazione di diritti d’autore e di produttore fonografico sono dovuti rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno (App. Milano, 14 aprile 1998, Aida 1998, 563/5).

Il risarcimento dei danni per l’uso pubblicitario non autorizzato di un’opera musicale e della sua registrazione può essere quantificato in base alle tariffe mediamente praticate per la concessione di brani musicali a scopo pubblicitario (App. Milano, 14 aprile 1998, Aida 1998, 563/4).

Il risarcimento del danno da violazione di diritti d’autore deve essere in linea di principio almeno pari al vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 552/3).

Può essere confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Siae contro un’emittente radiofonica privata sulla base di un estratto conto ex art. 164 n. 3 I.a. relativo al credito della Siae (a titolo dei danni) per la radiodiffusione di musica in repertorio Siae, quando gli elementi emersi nel corso del giudizio di opposizione in ordine all’esposizione debitoria dell’emittente consentono di ritenere provato che i calcoli riportati nell’attestato di credito furono effettuati in base ai criteri concordati dalla Siae con le maggiori associazioni di categoria (Pret. Menaggio, 19 giugno 1997, Giud. LAMGRO, Tele Radio Stella s.a.s. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio  I.15.9.3).

Nella quantificazione dei danni da violazione dei diritti d’autore occorre applicare la regola minimale della equiparazione del pregiudizio subito dal titolare del diritto al vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito (Trib. Napoli, 18 aprile 1997, Aida 1998, 529/5).

Il credito dell’autore al pagamento del corrispettivo per l’attribuzione di diritti patrimoniali d’autore è credito di valuta come tale non automaticamente rivalutabile. In caso di ritardo nel pagamento l’autore ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni. Il criterio dell’id quod plerumque accidit consente di presumere l’impiego bancario del corrispettivo, e di concludere dunque che l’autore ha diritto a titolo di danni al tasso annuale medio e netto bancario vigente durante il periodo della mora, comprensivo naturalmente anche degli interessi moratori, e calcolabile dalla data delle singole scadenze dei pagamenti dovuti fino al saldo (Trib. Milano, 7 aprile 1997, Aida 1997, 494/1).

Quando il titolare di una discoteca abbia stipulato con una società un contratto‑ che obbliga quest’ultima a garantire per un certo numero di serate la presenza e le prestazioni artistiche di un disc‑jockey, e successivamente impedisca di fatto l’esecuzione del contratto interdicendo al disc‑jockey di svolgere le esibizioni programmate e non eseguendo i relativi pagamenti, il contratto deve essere risolto con la condanna del titolare della discoteca al risarcimento dei danni nonché alla rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, con gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo (Trib. Torino, 20 marzo 1997, Aida 1997, 493/1).

Il debito al risarcimento dei danni per violazione di diritti d’autore è debito di valore, che deve dunque essere rivalutato secondo gli indici ISTAT costo della vita, mentre sulla somma come rivalutata anno per anno sono dovuti gli interessi al tasso legale (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/11).

I danni dovuti per la violazione di un diritto patrimoniale d’autore sono pari alla somma che l’autore avrebbe potuto chiedere per consentire l’attività altrimenti illecita (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/10).

Il titolare di diritti patrimoniali d’autore ha diritto a ricevere dal contraffattore il risarcimento dei danni ma non anche la riversione dei suoi profitti (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/9).

Quando l’autore non è disponibile a concedere licenze per lo sfruttamento della sua opera, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei suoi diritti non può essere commisurato all’ammontare del guadagno che l’autore avrebbe conseguito se il contraffattore avesse chiesto ed ottenuto una licenza di sfruttamento dell’opera, ma deve esserlo allo svilimento derivato all’opera dallo sfruttamento altrui, e può venir quantificato in via equitativa (Trib. Milano, 14 novembre 1996, Aida 1997, 479/2).

Quando un’opera musicale è utilizzata da un’emittente per scopi pubblicitari senza il consenso dell’editore musicale titolare dei relativi diritti d’autore, l’editore musicale ha diritto a titolo di danni al pagamento, da parte dell’emittente, di un corrispettivo equivalente al cosiddetto prezzo del consenso (Trib. Milano, 17 ottobre 1996, Aida 1997, 472/2).

La riproduzione non autorizzata di una fotografia creativa in una pubblicità a stampa viola i diritti dautore del fotografo ed obbliga al risarcimento del danno, che può essere liquidato sulla base delle tariffe del Gadef, Gruppo agenzie distributori e fotoreporter (Pret. Torino., 27 maggio 1996, Aida 1997, 463/3).

In caso di violazione dei propri diritti patrimoniali l’autore ha diritto, oltre al risarcimento dei danni, anche agli interessi legali sulla somma via via rivalutata secondo gli indici Istat annuali medi di svalutazione, e ciò dal dovuto al saldo (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/8).

La ripubblicazione di un’opera (nella specie: di una traduzione) dopo la scadenza del contratto di edizione fonda un diritto dell’autore al risarcimento dei danni, che possono essere determinati in base al criterio del giusto prezzo del consenso dell’avente diritto (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/6).

La liquidazione equitativa del danno derivante da atti di violazione di diritti d’autore e di concorrenza sleale deve avvenire in funzione di parametri che tengano conto della cospicua differenza esistente fra il costo di copertina ed il costo effettivo corrisposto per ottenere la disponibilità dell’opera fotocopiata e rilegata nonché della profondità del fenomeno quale testimoniata dall’esito del sequestro subito dalla convenuta (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s.a.s., Aida 1996, Repertorio  I.15.9.3).

Il pregiudizio che deriva dalla utilizzazione non autorizzata di personaggi disneyani, tutelabili quali opere dell’ingegno, in un servizio fotografico pubblicato da una rivista è rappresentato dalla perdita del guadagno che il titolare del diritto d’autore avrebbe avuto ove si fosse determinato a cedere, a condizioni prestabilite di tempi e di modi, il diritto di sfruttamento dei propri personaggi (App. Milano, 22 marzo 1996, Pres. LOI, Est. TAVASSI, Tattilo Editrice s.p.a., Publishing Magazine s.r.l. c. The Walt Disney Company, The Walt Disney Company Italia s.p.a., Aida 1996, Repertorio  I.15.9.3).

L’utilizzazione di una musica nella colonna sonora di un filmato pubblicitario di un partito politico senza il consenso del cessionario dei relativi diritti d’autore obbliga al risarcimento dei danni ‑, che possono essere determinati in via equitativa, e sui quali maturano gli interessi dal giorno della decisione (Trib. Roma, 13 giugno 1995, Aida 1996, 394/1).

I danni derivanti dall’utilizzazione non autorizzata della propria opera musicale in un altrui filmato pubblicitario possono essere quantificati equitativamente in misura corrispondente al corrispettivo che l’autore avrebbe potuto chiedere per tale autorizzazione, tenuto conto della notorietà dell’opera illecitamente autorizzata, dell’intensità e della durata della campagna pubblicitaria, e dell’audience relativa (Trib. Milano, 22 maggio 1995, Pres. Lo TURCO, Est. GROSSI, EMI Italiana s.p.a., EMI Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. RTI ‑ Reti Televisive Italiane s.p.a., Publitalia ’80 s.p.a., Canale 5 s.p.a., Fininvest Commissionaria s.p.a., Fininvest Comunicazioni s.r.l., Reteltalia s.p.a., Aida 1995, Repertorio  I.15.9.3).

Il compenso che l’autore avrebbe presumibilmente richiesto per consentire l’utilizzo della sua opera integra il danno patrimoniale attribuibile ex post all’autore nel caso in cui l’opera sia utilizzata da altri senza il suo consenso (Trib. Milano, 20 aprile 1995, Pres. RODA BOGEM, Est. BICHI, Raffaele Spizzico c. Selezione dal Reader’s Digest s.p.a. , Aida 1996, Repertorio  I.15.9.3).

Il licenziatario di diritti d’autore relativi alla produzione e distribuzione di un’opera cinematografica su videocassette ha diritto a ricevere a titolo di danni, da chi produca e venda senza sua autorizzazione videocassette con la medesima opera cinematografica, una somma calcolata moltiplicando il margine di guadagno del licenziatario per ciascuna copia da lui realizzata per il numero di esemplari venduti dal contraffattore, ed attualizzando tale somma per tener conto della svalutazione intervenuta dalla data dell’illecito alla sentenza di condanna (Trib. Roma, 8 febbraio 1995, Aida 1995, Aida 1995, 346/1).

Il danno che all’editore musicale ed al produttore fonografico di un’opera protetta deriva dalla sua utilizzazione non autorizzata nella colonna sonora di una videocassetta consiste certamente nella somma che il titolare dei diritti avrebbe lucrato ove la utilizzazione ora detta fosse avvenuta a seguito di autorizzazione negozialmente con lui concordata: e può essere quantificato equitativamente in una somma liquidata in moneta attuale, e quindi comprensiva di interessi e rivalutazione alla data della sentenza (Trìb. Milano, 6 febbraio 1995, Pres. Est. PATRONE, Ala Bianca s.r.l. c. Videobox s.r.l. , Aida 1995, Repertorio  I.15.9.3).

L’autoattribuzione della paternità di una fotografia, spettante invece a terzi, viola il diritto morale dell’autore della fotografia e ne giustifica la pretesa al risarcimento dei danni, che possono essere quantificati equitativamente, ed al pagamento degli interessi legali dalla data della sentenza sulla somma così liquidata (Trib. Roma, 22 luglio 1994, Pres. Bucci, Est. GENTILI, Gina Lollobrigida c. Angelo Frontoni, Aida 1995, Repertorio  I.15.9.3).

I danni derivanti all’autore (non dei disegni ma della sceneggiatura) di un’opera a fumetti dalla sua riedizione non da lui autorizzata possono essere quantificati equitativamente tenendo conto a) del compenso pattuito dall’editore con l’autore dei relativi disegni e b) della minore intensità dell’impegno dello sceneggiatore rispetto a quello del disegnatore, e dunque in una somma che per il primo è inferiore a quella corrisposta al secondo (Trib. Milano, 9 giugno 1994, Pres. Est. PATRONE, Silvana e Loredana Lavezzolo, Lucia Nicolini c. Editoriale Dardo s.r.l., Aida 1994, Repertorio I.15.9.3).

I danni derivanti dalla violazione dei diritti d’autore relativi ad un servizio fotografico cagionati dalla sua cessione non consentita dal fotografo, che sia fatta dall’editore autorizzato a pubblicarlo solo in Italia ad altro editore per il suo utilizzo all’estero, devono venir commisurati alla somma che il fotografo avrebbe percepito qualora avesse personalmente provveduto alla cessione del servizio per l’estero: ed in assenza di altri elementi di prova questa somma può essere determinata equitativamente in misura pari a quella corrisposta dal primo editore per la pubblicazione in Italia (Trib. Milano, 5 maggio 1994, Aida 1995, Aida 1995, 321/1).

La riproduzione non autorizzata di un’opera altrui su depliant pubblicitario, e senza indicazione del nome dell’autore, costituisce violazione dei diritti patrimoniali e morali dell’autore, che obbliga al risarcimento dei danni, che sotto il profilo del lucro cessante possono essere quantificati in misura pari al presumibile prezzo del consenso (Trib. Milano, 14 aprile 1994, Pres. PATRONE, Est.. CAPPABIANCA, Beppe Spadacini c. Tour & Tour By Tornese s.r.l., Aida 1994, I.15.9.3.).

Il possibile ricorso all’equità nella liquidazione dei danni derivanti dalla violazione del diritto morale dell’autore al riconoscimento della propria paternità dell’opera non esime l’autore dall’onere della prova circa la sussistenza dei danni (Trib. Milano, 24 marzo 1994, 270/2).

Il danno in rapporto di causalità diretta ed immediata con l’indebito sfruttamento di un’altrui opera pittorica è determinabile in una somma pari a quella che l’autore avrebbe conseguito in cambio della autorizzazione a riprodurne il soggetto ovvero, quando l’autore svolga anche direttamente un’attività commerciale, l’utile che egli avrebbe conseguito producendo e vendendo personalmente i prodotti con la riproduzione litigiosa della propria opera (Trib. Milano, 24 marzo 1994, Aida 1994, 269/2).

Quando il contratto di registrazione discografica obblighi la casa a pubblicare almeno un LP dell’artista per ognuno degli anni di durata del contratto, e nonostante l’adempimento dell’artista la casa discografica realizzi, produca e metta in commercio un solo LP, l’impresa deve risarcire i danni all’artista, che resta ad essa contrattualmente legato senza poter operare: ed i danni possono essere quantificati equitativamente tenendo conto anche del successo di critica e delle difficoltà incontrate nella distribuzione del primo disco (Pret. Milano, 4 novembre 1993, Pret. PILADORO, Mario Acquaviva c. Nuova Fonit Cetra s.p.a., Aida 1996, Repertorio  I.15.9.3).

Il danno da violazione del diritto di inedito su un racconto di importante autore premorto (nella specie: Vittorini) può essere determinato in via equitativa tenendo conto dell’elevato pregio letterario del racconto, della notevole diffusione della rivista che l’ha pubblicato, e di ogni altra circostanza di fatto (Trib. Roma, 3 novembre 1993, Aida 1994, 251/4).

I danni patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto d’autore sull’opera fotografica possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c., tenute presenti le circostanze tutte del caso concreto (nella specie: la diffusione relativamente limitata della rivista edita dalla convenuta, ripetizione della pubblicazione fotografica anche nella copertina oltre che in una pagina interna dell’inserto allegato alla rivista, tempo trascorso dalla violazione, etc.), in una somma su cui decorrono gli interessi legali dalla sentenza, come è facoltà del giudicante stabilire nell’ambito della valutazione di adeguatezza e di equità allo stesso demandata (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 196/3).

Il committente della colonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo che dopo la risoluzione del contratto di commissione d’opera usi tale colonna sonora senza il consenso dell’autore è tenuto a risarcirgli i danni: che possono essere parametrati alla somma convenuta quale corrispettivo originario della creazione della colonna sonora su commissione. (Trib. Milano, 14 giugno 1993, Aida 1993, 194/2).

Il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di un diritto patrimoniale d’autore può essere parametrato al compenso che l’attore (nella specie: impresa specializzata nella creazione di figure destinate allo sfruttamento commerciale) avrebbe potuto pretendere per l’utilizzazione della sua opera da parte del contraffattore, e può essere determinato equitativamente (Trib. Milano, 6 maggio 1993, Aida 1993, 188/3).

La lesione del diritto d’autore va riparata trasferendo al suo titolare i benefici economici che l’autore dell’illecito abbia ricavato dall’utilizzazione dell’opera (App. Bologna, 22 aprile 1993, Aida 1995, 308/2).

I danni derivanti all’autore dall’utilizzazione non autorizzata della sua opera musicale per la colonna sonora di un film pubblicitario possono essere quantificati in via equitativa tenendo conto a) della celebrità della canzone, b) della sua verginità nel settore dell’utilizzazione pubblicitaria e c) dell’ammontare del corrispettivo successivamente richiesto per l’utilizzazione della medesima opera musicale per altro filmato pubblicitario (Tríb. Parma, 30 dicembre 1992, Aida 1993, 172/3).

Deve esser rigettata la domanda di risarcimento dei danni per violazione di diritto d’autore in assoluta carenza di prova di un qualche nocumento economico, atteso che l’equità è criterio sussidiario che attiene alla liquidazione del danno, non alla sua sussistenza. (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 169/2).

Il pregiudizio derivante dalla pubblicazione non autorizzata su un periodico di un’immagine di un personaggio disneyano protetto si concreta nella mancata percezione dei compensi che il titolare del diritto d’autore poteva esigere a fronte di tale utilizzo del personaggio, anche senza contare l’ulteriore danno derivante dal fatto che l’avvenuta pubblicazione ha in concreto impedito al titolare l’esercizio della facoltà della scelta di concedere o meno l’autorizzazione alla luce della natura del servizio fotografico e delle caratteristiche della rivista (Trib. Milano, 29 giugno 1992, Aida 1993, 152/3).

I comportamenti dell’inserzionista, della sua agenzia pubblicitaria e del produttore che su incarico della seconda ha realizzato uno spot televisivo promozionale del primo utilizzando senza esserne autorizzato un’altrui opera musicale come colonna sonora appaiono eziologicamente concorrenti nella causazione del danno derivante al titolare del diritto d’autore: onde i tre soggetti debbono essere condannati in solido al risarcimento dei danni, che può essere quantificato in via equitativa tenendo conto tra l’altro della durata della programmazione dello spot televisivo e della circostanza che il brano musicale non era mai stato utilizzato quale colonna sonora di un filmato pubblicitario. (Trib. Roma, 25 maggio 1992, Pres. LO TURCO, Est. REALI, Edoardo Farinelli c. CPC Italia s.p.a., Saatchi & Saatchi Advertising s.p.a., Still Life s.r.l., BMG Ariola s.p.a., Aida 1993, Repertorio I.15..9.3).

15.9.4 condanna generica

L’autore dell’opera base non è coautore dell’opera derivata dalla medesima, ma ha diritto al risarcimento dei danni che gli derivano dalla sua utilizzazione senza il suo consenso (Cass. Sez. I civile 3 giugno 2015 n. 11464, Aida 2015, II.12/2).

Non può infine essere accolta la richiesta di condanna generica al risarcimento del danno con prosecuzione di giudizio nel quantum, poiché parte attrice, nel rassegnare le conclusioni in modo specifico, non ha indicato i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per il prosieguo (Trib. Roma, 18 novembre 1999, Microsoft Corporation, Lotus Development Corporation, Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated c. Valtur, Aida 2000, Repertorio  I.15.9.4).

Una provvisionale sui danni da violazione del diritto morale d’autore non può essere concessa in difetto di qualsivoglia indicazione del suo ammontare, ma può esserlo soltanto all’esito di un accertamento a cognizione piena (e non sommaria) dell’esistenza del diritto per la parte di somma risarcitoria domandata in via provvisionale (App. Milano, 5 novembre 1993, Pres. LOI, Est. DELLA VALLE, Paola Salvioni Martini c. Rusconi Editore s.p.a., Aida 1994, Repertorio I.15.9.4).

In mancanza di consenso del convenuto è inammissibile la domanda di liquidare in separato giudizio, e non invece nel giudizio di convalida e di merito, i danni ex art. 96 co.1 e 2 c.p.c. derivanti da un sequestro illegittimo perché non consentito dall’art. 162 co.2 l.a. (Cass. 8 luglio 1992 n. 8336, Aida 1993, 127/1).

15.9.5 solidarietà e rapporti interni

Non concorre nella violazione del diritto d’autore il soggetto che si sia limitato a scrivere la prefazione dell’opera plagiaria (Trib. Firenze, Sezione IP, 23 luglio 2014, Aida 2015, 1690/3).

Il produttore e l’autore di un’opera cinematografica che costituisce contraffazione di un’opera letteraria sono obbligati in solido al risarcimento dei danni, ma non sono litisconsorti necessari (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 febbraio 2015, Aida 2015, II.86/1).

La capogruppo risponde in via indiretta della violazione di diritti patrimoniali d’autore realizzati dalle controllante quando partecipi alla loro attività di impresa (nella specie: il Tribunale ha ritenuto sufficiente la circostanza che le sedi del gruppo di imprese coincidevano con quelle di alcune controllate; la controllante era titolare dei marchi utilizzati per i prodotti commercializzati dalle controllate e del sito utilizzato da tutto il gruppo; il cuore del DNS coincideva con il cuore della denominazione sociale della controllante e con l’acronimo che ne indicava il gruppo (Trib. Milano, 16 giugno 2015, Aida 2015, II.100/2).

I successivi cessionari di diritti di sfruttamento commerciale di un’opera cinematografica non validamente acquistati dall’originario dante causa sono solidalmente responsabili in via extracontrattuale nei confronti del titolare dei diritti qualora il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni dolose o colpose che pur costituendo fatti illeciti distinti abbiano concorso in modo efficiente alla produzione del danno (Cass. Sez. I civile 18 gennaio 2013 n. 1247, Pres. Carnevale, Est. Berruti, Aida 2014, 1593/1).

Quando nelle more del giudizio per violazione di diritti patrimoniali d’autore la società convenuta si estingue, i suoi soci rispondono individualmente e direttamente dei debiti della società estinta a titolo di contraffazione, ma solo nei limiti della quota di attivo che abbiano ricevuto in sede di liquidazione della società estinta (Trib. Milano, Sezione IP, 1 marzo 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Eagle Rock Entertainment Limited, Edel Italia s.r.l. c. Eagles Pictures s.p.a., Brioche Edizioni Musicali s.n.c., Musicanima s.r.l., Mailtrade s.r.l., Claudio Cesario, Giuseppe Andrea Virgillito, Terminal Video Italia s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.15.9.5).

L’utilizzatore di un nome a dominio che promuova attraverso il sito contrassegnato dal nome medesimo un’attività di noleggio di opere protette da diritto d’autore non consentita dal titolare dei relativi diritti risponde della violazione, anche qualora il noleggio sia concluso da società terze (Trib. Milano, Sezione IP, 26 aprile 2010, Aida 2012, 1484/4).

Le case editrici che lamentino in un unico giudizio la violazione dei diritti di noleggio sulle loro opere agiscono in qualità di soggetti solidalmente legittimati, così che, in mancanza di domanda di ripartizione delle somme loro dovute a titolo di risarcimento del danno, il giudice deve limitarsi a pronunciare condanna al pagamento di una somma complessiva in loro favore (Trib. Milano, Sezione IP, 26 aprile 2010, Aida 2012, 1484/6).

I corresponsabili del medesimo illecito (nella specie: per violazione di diritti patrimoniali d’autore su testi di canzone sono obbligati in solido ma non sono litisconsorti necessari all’azione di contraffazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 luglio 2010, G.D. Izzo, Warner Chappel Music Italiana s.r.l., Warner Bros Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l. c. One Italia s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.15.9.5).

Risponde per concorso nella violazione di diritti d’autore su opera di design compiuta dalla controllata la controllante che detiene l’80% delle quote della controllata; è titolare dei marchi che essa usa; qualifica come proprio il catalogo dei prodotti venduti dalla controllata; veicola sul proprio sito l’offerta in vendita della controllata; ed esercita il controllo su di essa (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 6 giugno 2012, Giud.  Tavassi, Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding s.p.a., M.C. Group Soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l. Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l. Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest s.r.l., Il Giglio s.r.l. Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l. Crossing s.r.l. Stella Mobili s.r.l. La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.9.5).

Nelle ipotesi di violazione del diritto patrimoniale e morale d’autore, sono solidalmente responsabili dell’illecito tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante alla sua realizzazione (nella specie: l’autore del plagio, l’editore dell’opera plagiaria, il soggetto che ha utilizzato quest’ultima nell’ambito della sua attività imprenditoriale (Trib. Milano, Sezione IP, 10 agosto 2009, Aida 2011, 1398/5).

L’organizzatore di una mostra che dichiari all’editore del suo catalogo di «essere legittimo titolare dei diritti di pubblicazione dei testi e di poterne liberamente disporre» deve tenere l’editore indenne dalle pretese risarcitorie fatte valere da un autore di un contributo che ha pubblicato senza il suo consenso (Trib. Milano, Sezione IP, 3 marzo 2011, Aida 2011, 1452/4).

La violazione degli obblighi di protezione gravante su un prestatore di servizi di telecomunicazioni nei confronti dei titolari di diritti d’autore su contenuti messi illecitamente a disposizione del pubblico attraverso la rete di telecomunicazioni ha un titolo diverso rispetto a quella dei titolari dei siti web che mettono a disposizione questi contenuti: così che la responsabilità dei primi non può essere fatta valere per impedire gli illeciti dei secondi al di fuori di un giudizio instaurato anche nei confronti di questi ultimi per l’accertamento della loro responsabilità; ed in particolare non può essere fatta valere per chiedere al responsabile di sospendere il servizio (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/7).

Spetta al licenziante dei diritti di sfruttamento televisivo di opere cinematografiche, che abbia assunto l’obbligazione di manlevare il licenziatario da pretese di terzi sui film in licenza, e che agisca lamentando inadempimenti del licenziatario, l’onere di provare di avere effettivamente adempiuto alle obbligazioni di garanzia, ove questo adempimento sia contestato dal licenziatario e fatto valere come causa di risoluzione del contratto di licenza (Trib. Roma, ordinanza 20 luglio 2005, Aida 2008, 1202/3).

Della violazione del diritto d’autore rispondono in solido il coordinatore della produzione di un filmato e l’editore che lo distribuisce come videocassetta a panino con il proprio giornale (Trib. Roma, Sezione IP, 20 dicembre 2005, Aida 2007, 1146/2).

L’editore, il realizzatore, il curatore del catalogo di una mostra realizzato attraverso l’utilizzazione di materiali ottenuti in violazione del diritto d’autore risponde dei danni nei confronti dell’autore in solido con chi ha realizzato, commissionato, patrocinato l’evento, essendo la rilevanza dell’eventuale diversa misura delle rispettive colpe limitata ai rapporti interni (Trib. Roma, 9 dicembre 2003, Aida 2006, 1073/1).

La pubblicazione su una rivista della fotografia della pianta di un edificio comunicata alla rivista dal fotografo ed integrata dalla redazione della rivista con l’aggiunta di colori ed arredi non autorizzata dall’autore dell’opera architettonica costituisce violazione del diritto di rielaborazione e modificazione dell’opera proprio di quest’ultimo: di cui rispondono in solido il fotografo e l’editore della rivista, salvo un eventuale diritto di regresso del fotografo nei confronti dell’editore che abbia effettuato autonomamente la modifica (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/2).

Il giudizio di garanzia promosso dal committente nei confronti di chi ha realizzato su commissione una banca dati che si riveli violazione di diritti d’autore di terzi non è pregiudiziale rispetto al giudizio tra i terzi ora detti ed il committente, onde questo giudizio non deve essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del primo (Trib. Roma, 13 luglio 2004, Aida 2006, 1076/2).

Il giudice ordinario è incompetente a conoscere della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, cui il convenuto abbia commissionato la realizzazione di una banca dati che si riveli costituire violazione di diritti d’autore di terzi, quando il contratto tra il convenuto committente ed il terzo chiamato preveda una clausola arbitrale relativa alle controversie contrattuali (Trib. Roma, 13 luglio 2004, Aida 2006,  1076/3).

L’agenzia pubblicitaria e l’inserzionista che predispone e rispettivamente usa una pubblicità contenente una riproduzione di una altrui opera cartografica protetta debbono essere condannati in solido al risarcimento dei danni; reciprocamente non può essere condannata soltanto l’agenzia; ma l’inserzionista ha diritto ad essere manlevato dall’agenzia che ha ideato e realizzato materialmente gli inserti pubblicitari omettendo di acquisire i consensi dell’editore dell’opera cartografica (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/7).

Il diverso ruolo svolto dai singoli convenuti nella realizzazione o commercializzazione del brano musicale asseritamene plagiario giustifica di per sé stesso nei confronti dell’attore la loro presenza in giudizio, a prescindere dalla riferibilità a ciascuno dell’illecito sub specie dell’elemento soggettivo, la cui eventuale carenza potrebbe semmai fondare domande di manleva verso gli altri convenuti cui l’illecito risultasse in effetti imputabile (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, Aida 2004, 973/1).

L’editore che, ancorché in mala fede, abbia acquisito diritti di pubblicazione sulla base di un contratto stipulato con un soggetto non legittimato, e che si sia perciò conseguentemente reso responsabile della violazione dei diritti medesimi, ha azione di manleva contro il dante causa che si sia contrattualmente assunto ogni responsabilità in ordine alle conseguenze legali della pubblicazione (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2004, 998/3).

Il produttore cinematografico che abbia commissionato ad un terzo la colonna sonora del film, abbia ricevuto da lui l’indicazione degli autori e degli interpreti della colonna sonora e faccia proiettare il film all’estero non può non tener conto  dell’esigenza di rispettare il diritto morale degli artisti, quale riconosciuto e tutelato dalla legge dello stato estero di proiezione del film: e non ha titolo per domandare al terzo il ristoro dei danni derivati al produttore dall’inibitoria della distribuzione all’estero del film senza l’indicazione ivi necessaria degli artisti (Trib. Roma, 9 luglio 2002, G.U. Belta, Dama Films Produzione s.r.l. c. Emi General Music s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.15.9.5).

L’emittente televisiva che diffonda un messaggio pubblicitario lesivo di altrui diritti d’autore risponde è risponde del risarcimento del relativo danno in solido con i coautori dell’illecito (Cass. 29 maggio 2003 n. 8597, Aida 2003, 887/3).

Non è responsabile della violazione dei diritti di utilizzazione economica sull’opera originaria il committente dello spot con il quale sia stata sincronizzata un’opera musicale plagiaria, il quale abbia affidato l’incarico di ideare e realizzare il filmato a due soggetti (l’agenzia pubblicitaria e la casa di produzione cinematografica) di comprovate capacità professionali, abbia corrisposto loro un adeguato compenso, e infine abbia bloccato la trasmissione dello spot non appena gli sia stata contestata l’illiceità della colonna sonora di quest’ultimo. Anche a tale soggetto, tuttavia, va inibita l’ulteriore utilizzazione dello spot sincronizzato con l’opera plagiaria (Trib. Milano,  28 settembre 1999, Aida 2000, 703/3).

Il compositore dell’opera plagiaria sincronizzata con un filmato pubblicitario, chiamato in causa dalla casa di produzione e dall’agenzia di pubblicità, è corresponsabile in ugual misura dell’illecito posto in essere dalle stesse: ed è perciò tenuto a rifondere loro, complessivamente, un terzo del risarcimento da queste dovuto al titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera originaria (Trib. Milano,  28 settembre 1999, Aida 2000, 703/2).

Quando il tema melodico, armonico e strutturale di un’opera musicale sia stato riprodotto in altra composizione sincronizzata con un filmato pubblicitario, sono solidalmente obbligate al risarcimento dei danni nei confronti del titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera originaria l’agenzia di pubblicità e la casa di produzione cinematografica che abbiano consapevolmente accettato la composizione musicale plagiaria, opera di un terzo, e la abbiano sfruttata per la realizzazione del telecomunicato (Trib. Milano, 28 settembre 1999, Aida 2000, 703/1).

L’editore di un’opera, che si riveli contraffazione di altra, risponde dei danni in solido con il soggetto cui l’aveva commissionata: ove a fronte della presunzione di legge e della rivendicazione di titolarità dei diritti da parte dell’editore, questi non provi di aver messo in campo, nella scelta del contraente e nella vigilanza sul lavoro a lui commissionato, tutte le cautele possibili e necessarie ad evitare la lesione di altrui diritti: e risponde in solido anche quando il soggetto cui l’opera editata è stata commissionata abbia esplicitamente garantito l’editore da ogni danno cagionatole dalla cattiva esecuzione del contratto, sicché l’azione di regresso ex art. 2055 co.2 c.c. esercitata dall’editore si risolva interamente a suo favore (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/4).

Chi ha utilizzato la registrazione di un’opera musicale nella colonna sonora di un filmato pubblicitario non ha azione per garanzia impropria per violazione di diritti d’autore nei confronti del produttore fonografico che si sia limitato ad autorizzare l’utilizzo della propria registrazione (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/9).

L’agenzia pubblicitaria che su incarico dell’inserzionista commissiona ad altri la realizzazione di uno spot che si rivela poi lesivo di diritti patrimoniali d’autore risponde dei danni ed è legittimato passivo all’azione per violazione dei diritti ora detti (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/2).

Quando il comportamento di più soggetti (nella specie: l’inserzionista, l’agenzia e l’impresa che ha concretamente realizzato uno spot pubblicitario) sia stato eziologicamente concorrente nella violazione di diritti morali e patrimoniali d’autore e del relativo danno, ciascuno di questi soggetti deve rispondere a titolo risarcitorio in solido con gli altri, ma non è lifisconsorte processuale necessario, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei debitori l’intero suo credito (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/1).

Quando il titolare di diritti d’autore su un’opera musicale esercita un’azione per contraffazione di quest’ultima contro l’inserzionista che senza il suo consenso l’ha utilizzata quale colonna sonora di un filmato pubblicitario, ed il convenuto si costituisce senza eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito e chiedendo il rigetto dell’azione e comunque la chiamata in causa dell’agenzia, che su incarico dell’inserzionista ha realizzato lo spot tramite terzi e si è obbligata nei suoi confronti a garantire che esso fosse interamente lecito, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dall’agenzía chiamata in garanzia per le medesime ragioni per cui il convenuto avrebbe potuto sollevare ma non ha eccepito l’incompetenza (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est. GiuSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s., Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio  I.15.9.5).

Le attività dell’editore (che riproduce e vende) e del distributore (che acquista e diffonde riproduzioni non autorizzate di un’opera) concorrono nella produzione del medesimo evento dannoso, onde editore e distributore possono essere condannati in solido al risarcìmento dei danni (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/12).

Chiunque partecipa alla abusiva utilizzazione di un’opera dell’ingegno deve essere ritenuto concorrente dell’illecito con conseguente responsabilità solidale nel risarcimento del danno, ma a tal fine è necessaria l’individuazione in ciascuno dei compartecipi di uno specifico profilo di colpevolezza, in conformità ai princìpi generali in tema di illecito extracontrattuale (nella specie 1 illecita utilizzazìone, pubblicitaria di un’opera musicale è stata imputata al solo committente dello spot, e non anche all’emittente televisiva ed alla sua concessionaria venditrice di spazi pubblicitari) (Trib. Milano, 23 gennaio 1997, Aida 1997, 486/2).

L’imprenditore che distribuisca professionalmente videocassette non può confidare nella dichiarazione del loro produttore contenuta nel contratto di distribuzíone, e secondo cui i diritti di utilizzazione delle relative opere audiovisive sarebbero di pubblico dominio, ma ha l’onere al contrario di verificare preliminan‑nente la legittimità della propria attività esigendo dal produttore idonea documenta~ zione: perché diversamente non può considerarsi incolpevole e non può agire contro il produttore per esser tenuto manlevato ed indenne da altrui azioni per violazione di diritti d’autore (Trib. Roma, 12 dicembre 1996, Pres. Bucci, Est. CAIAZZO, Giada International Company s.r.l., Filmauro s.r.l., RCS Editori s.p.a. c. Avel Video s.r.l., Niger Film Coop. s.p.a., Aida 1997, Repertorio  I.15.9.5).

Quando un editore concede ad altro editore il diritto di stampare un’opera (nella specie: una traduzione di una tragedia della Grecia classica) affermando di « aver avuto il benestare degli aventi diritto », l’autorevolezza della provenienza della dichiarazione e l’apparenza del diritto giustificano l’affidamento del secondo editore e dunque fondano un suo diritto di rivalsa nei confronti del primo per i danni causati dalla pubblicazione dell’opera che risulti invece effettuata senza il consenso dell’autore (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/1).

Quando un’emittente televisiva diffonde un programma con sequenze che hanno chiare finalità pubblicitarie di altro imprenditore ed utilizzano illecitamente un altrui diritto d’autore, l’imprenditore reclamizzato risponde dei danni in solido con l’emittente ­perché l’atto illecito riceve la sua qualificazione soggettiva, intesa come imputabilità alla volontà dell’imprenditore, dall’interesse che mira a soddisfare; e perché l’esistenza di tale interesse fa presumere fino a prova contraria la partecipazione volontaria anche se indiretta dell’imprenditore all’illecito (Trib. Milano., 6 novembre 1995, Aida 1996, 412/2).

Della violazione di un altrui diritto d’autore ad opera di un filmato pubblicitario di un’emittente televisiva trasmesso da quest’ultima rispondono in solido tutti i soggetti che concorrono nell’illecito (nella specie: l’emittente televisiva ed il diverso soggetto che organizza a livello locale la ripetizione dei suoi programmi) (Tríb. Milano, 22 maggio 1995, Pres. LO TURCO, Est. GROSSI, EMI Italiana s.p.a., EMI Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. RTI ‑ Reti Televisive Italiane s.p.a., Publitalia ’80 s.p.a., Canale 5 s.p.a., Fininvest Commissionaria s.p.a., Fininvest Comunicazioni s.r.l., Reteitalia s.p.a. , Aida 1996, Repertorio  I.15.9.5).

La pubblicazione dell’inibitoria cautelare della stampa non autorizzata di un’opera letteraria ha carattere risarcitorio e come tale appare estranea alla funzione propria del mezzo cautelare (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/5).

In un procedimento cautelare ex artt. 156 ss. l.a. per violazione del diritto d’autore introdotto dall’autore di una sceneggiatura contro gli autori di altra sceneggiatura ed il produttore della relativa opera cinematografica (ancora in fase di realizzazione) non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori del soggetto e delle musiche, coautori dell’opera cinematografica ma estranei alla relativa sceneggiatura asseritamente illecita (Trib. Roma, ordinanza 7 gennaio 1994, Aida 1995, 315/3).

Il rivenditore condannato ex art. 2041 c.c. a trasferire all’autore i benefici economici tratti dall’illegittima utilizzazione dell’opera non può invocare a proprio favore l’art. 2055 co. 2 c.c. e non può dunque pretendere di trasferire sul produttore le conseguenze del proprio comportamento (App. Bologna, 22 aprile 1993, Aida 1995, 308/3).

L’impresa che commette ad un’agenzia pubblicitaria la realizzazione di un filmato pubblicitario e la gestione della campagna pubblicitaria ha diritto ad essere tenuta manlevata ed indenne dall’agenzia e dal produttore del filmato da ogni pretesa dell’autore di un’opera musicale che sia stata utilizzata senza il suo consenso quale colonna sonora del film (Trib. Parma, 30 dicembre 1992, Aida 1993, 172/4).

Dei danni derivanti dall’uso non autorizzato di un’opera musicale nella colonna sonora di un filmato pubblicitario rispondono in solido il produttore del film, il committente della relativa campagna pubblicitaria, e l’agenzia pubblicitaria che aveva il compito dell’ideazione del contenuto dei messaggi e del reperimento del relativo produttore cinematografico (Trib. Parma, 30 dicembre 1992, Aida 1993, 172/2).

Risponde dei danni in solido con l’autore del plagio l’impresario teatrale che mette in scena un’opera teatrale senza curarsi di verificare la fondatezza della contestazione del plagio avanzata dall’autore dell’opera plagiata (App. Torino, 27 marzo 1992, Aida 1992, 98/5).

Costituisce illecita violazione del diritto d’autore appartenente al dipendente giornalista addetto al telegiornale di un’emittente l’utilizzazione non autorizzata di un suo servizio nell’ambito di uno spot pubblicitario di altra impresa mandato in onda dall’emittente: di cui rispondono in solido l’emittente e l’inserzionista pubblicitario (Trib. Milano, 21 novembre 1991, Aida 1992, 73/1).

15.10 penale

Va affermata la condotta illecita posta in essere dalla società convenuta, consistita nella installazione e nell’utilizzo di programmi nella titolarità delle società attrici in assenza di regolare licenza, con conseguente inibitoria rispetto alla prosecuzione e ripetizione dell’illecito con condanna, ai sensi dell’art. 158 l.a., alla cancellazione dei programmi illecitamente installati, così come indicati nell’elaborato peritale in atti, disponendo altresì una penale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza e per ogni violazione ed inosservanza constatate successivamente alla pubblicazione del provvedimento, nonché la pubblicazione del dispositivo della sentenza (Trib. Bari, 21 gennaio 2014, Aida 2015, II.43/2).

La competenza a liquidare le penalità di mora in caso di inosservanza dell’inibitoria cautelare spetta al giudice dell’esecuzione (Trib. Milano, 16 giugno 2015, Aida 2015, II.100/6).

Benché il singolo articolo di informazione sulla diffusione gratuita non autorizzata in streaming di partite di calcio costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, che si estende anche alla indicazione puntuale dei fatti e dei loro autori, il sistematico e ripetuto link di una testata giornalistica online ai siti che realizzano lo streaming ha l’effetto di offrire al pubblico interessato uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei siti ove è possibile vedere gratuitamente l’evento, è illecito e può essere inibito con penalità di mora (Trib. Roma, 5 giugno 2013, G.D. Catallozzi, Aida 2014, 1627/3).

La penale ex art. 156 l.a. non ha funzione risarcitoria, ma è finalizzata a sanzionare la violazione del relativo ordine giudiziale (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/3).

La misura della penale rafforzativa di un’inibitoria ha natura discrezionale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, G.D. Iofrida, Value+ s.r.l. c. Bancassurance Popolari s.p.a., Bancassurance Popolari Danni s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.15.10).

Le domande accessorie di inibitoria con penale della violazione dei diritti patrimoniali d’autore non richiedono a pena di nullità una specificazione di elementi di fatto e di diritto su cui si fondano, diversi e ulteriori rispetto a quelli propri della domanda principale (Trib. Milano, Sezione IP, 7 febbraio 2008, Aida 2010, 1322/1).

Va invece rigettata la richiesta di penale, in assenza di espressa disposizione normativa (Trib. Roma, 18 novembre 1999, Microsoft Corporation, Lotus Development Corporation, Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated c. Valtur, Aida 2000, Repertorio  I.15.10).

15.11 pubblicazione della sentenza

Va affermata la condotta illecita posta in essere dalla società convenuta, consistita nella installazione e nell’utilizzo di programmi nella titolarità delle società attrici in assenza di regolare licenza, con conseguente inibitoria rispetto alla prosecuzione e ripetizione dell’illecito con condanna, ai sensi dell’art. 158 l.a., alla cancellazione dei programmi illecitamente installati, così come indicati nell’elaborato peritale in atti, disponendo altresì una penale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza e per ogni violazione ed inosservanza constatate successivamente alla pubblicazione del provvedimento, nonché la pubblicazione del dispositivo della sentenza (Trib. Bari, 21 gennaio 2014, Aida 2015, II.43/2).

Non è opportuno disporre la pubblicazione della sentenza per risarcire il danno in forma specifica, quando l’inibitoria e la condanna al risarcimento del danno appaiano invece sufficienti a presidiare le prerogative legittime dell’autore (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, Aida 2015, II.51/7).

La penale ex art. 156 l.a. non ha funzione risarcitoria, ma è finalizzata a sanzionare la violazione del relativo ordine giudiziale (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/3).

L’ordine di pubblicazione del dispositivo è compatibile con una pronuncia di tipo cautelare (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/4).

Deve essere disposta la pubblicazione dell’ordinanza cautelare di accertamento della violazione di diritti d’autore sulle opere del design quando l’ampiezza e la diffusione dell’illecito rendano utile un provvedimento che possa ristabilire una corretta informazione dei consumatori (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 giugno 2012, Pres. Est. Tavassi, Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding S.p.A., M.C. Group soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l., Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l., Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest Mobili s.r.l., Salaria Mobili s.r.l., Il Giglio s.r.l., Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l., Crossing s.r.l., Stella Mobili s.r.l., La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.15.11).

Nel giudizio per la violazione del diritto alla paternità di opere pittoriche attribuite ad un artista defunto, non deve essere disposta la pubblicazione della sentenza, quando la parte soccombente (nella specie, il critico d’arte che ne aveva attestato l’autenticità) abbia tenuto una condotta processuale tale da rendere possibili gli accertamenti del caso (App. Milano, Sezione IP, 19 agosto 2010, Aida 2011, 1399/2).

La pubblicazione della sentenza che accerti la riproduzione illecita del testo di un brano musicale nel booklet di un CD non può essere disposta poiché eccessiva e sproporzionata rispetto alla gravità del fatto, tenuto conto anche che il produttore ha proceduto sollecitamente alla ristampa dei libretti (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2009, Aida 2011, 1403/4).

Non deve essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna nel caso in cui la violazione del diritto alla paternità dell’opera consista nella semplice omissione del nome dell’autore, e non nell’attribuzione della paternità ad altro soggetto (Trib. Milano, Sezione IP, 20 aprile 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Bruno Giuseppe Previde Massara c. Sfera Editore s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.11).

Deve essere disposta la pubblicazione della sentenza che accerti la paternità di una creazione pubblicitaria (nella specie: una tag line) in considerazione del fatto che alcune testate giornalistiche hanno parlato dell’opera senza attribuirla al suo autore o attribuendola genericamente ai pubblicitari di una certa agenzia (Trib. Torino, Sezione IP, 11 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Ratti, Bertotti Andrea c. 515 Creative Shop s.n.c. di Zolino Maddalena & C., Fiat Group Automobiles s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.11).

L’ordine di pubblicazione della sentenza che accerti la violazione di diritti d’autore può essere disposto quando risulti idoneo a dare pubblica notizia dell’illecito e perciò utile a reintegrare questo diritto nella sua pienezza ed a rimuovere il pregiudizio anche relativo alla propria immagine (nella specie, di impresa editoriale) (App. Milano, 11 febbraio 2009, Aida 2009, 1308/7).

La pubblicazione della sentenza ex art. 166 l.a. può essere ordinata anche a distanza di tempo, ad evitare che la durata del processo premi l’autore dell’illecito (App. Venezia, 18 marzo 2002, Pres. Asili, Est. Culot, Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. c. Finegil Editoriale s.p.a., Aida 2003, Repertorio I.15.11 ).

Anche a voler ammettere che la pubblicazione della sentenza ex art. 166 l.a. possa essere disposta in assenza della prova di un danno, in ogni caso la legge identifica nella parte vittoriosa la parte interessata e legittimata a chiedere la pubblicazione della decisione, e questa non può dunque essere disposta quando l’autore abbia chiesto esclusivamente la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, e questa domanda sia stata rigettata per mancanza di prova della loro esistenza, perché la pubblicazione del dispositivo non varrebbe comunque a rendere di pubblica ragione aspetti della vicenda emergenti dalla sola motivazione (Cass. 8 luglio 1998 n. 6674, Aida 1999, 583/4).

La pubblicazione della sentenza ex artt. 2600 c.c. e 166 l.a. può essere disposta anche quando il titolare del diritto d’autore non abbia provato l’esistenza e l’ammontare dei danni che derivano dalla sua violazione (App. Milano, 7 luglio 1995, Aida 1996, 399/4).

La pubblicazione dell’inibitoria cautelare della stampa non autorizzata di un’opera letteraria ha carattere risarcitorio e come tale appare estranea alla funzione propria del mezzo cautelare (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/5).

Avuto riguardo alla funzione cosiddetta riparatoria della pubblicazione della sentenza, questa può essere disposta per risarcire in forma specifica i danni derivanti dalla lesione del diritto morale dell’autore di opera fotografica (App. Milano, 5 novembre 1993, Pres. LOI, Est. DELLA VALLE, Paola Salvioni Martiní c. Rusconi Editore s.p.a., Aida 1994, Repertorio I.15.11).

15.12 azione di arricchimento

Quando l’autore (nella specie: il titolare di un’agenzia grafica) su commissione di un marchio protetto dal diritto d’autore non possa esercitare un’azione per violazione dei relativi diritti contro il suo committente (nella specie: una società estinta) e contro il cessionario della sua azienda, ed abbia invece diritto ad un arricchimento senza causa, questo arricchimento deve essere calcolato in misura pari ai costi fissi ed ai costi variabili dell’agenzia relativi all’opera su commissione, attualizzati alla data della sentenza che liquida l’arricchimento (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 18 luglio 2013, Aida 2015, II.39/1).

Il rigetto dell’azione contrattuale e di quella extracontrattuale non giustificano l’azione di arricchimento senza causa (esercitata nella specie dall’impresario scartato nella gara indetta da un artista per l’organizzazione di una tournée) (App. Roma, 6 maggio 2010, Pres. Deodato, Est. D’Antonio, Promove s.r.l. c. Claudio Baglioni, Aida 2012, Repertorio I.15.12).

L’azione di arricchimento ingiustificato esercitata dall’impresario scartato in una gara per l’organizzazione di una tournée nei confronti dell’artista che l’ha indetta va respinta qualora l’attore non specifichi le attività svolte in favore del convenuto e si riferisca invece ad iniziative di cui possa essersi eventualmente avvantaggiato il terzo risultato vincitore (App. Roma, 6 maggio 2010, Pres. Deodato, Est. D’Antonio, Promove s.r.l. c. Claudio Baglioni, Aida 2012, Repertorio I.15.12).

In presenza dell’azionabilità di diritti di proprietà intellettuale, e della infondatezza in concreto delle azioni esercitate, difetta il presupposto della residualità necessaria per l’azione di arricchimento senza causa (Trib. Roma, Sezione IP, 22 dicembre 2010, Aida 2012, 1498/3).

Respinta l’azione a protezione del diritto d’autore per assenza nello schema di un programma televisivo dei requisiti di tutela, è ammissibile in via sussidiaria l’azione per arricchimento senza causa, che però può essere accolta solo se si accerti che l’idea di programma abbia consistenza giuridica sotto altro profilo ed a condizione che l’attore deduca di aver subito una diminuzione patrimoniale per effetto della vicenda di cui è causa (Trib. Roma, Sezione IP, 27 dicembre 2010, Pres. Marvasi, Est. Falabella, Francesco Straticò c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Alfredo Francavilla, Massimo Pasquali, Aida 2012, Repertorio I.15.12).

Il criterio della retroversione degli utili previsto dall’art. 158 l.a. costituisce solo uno dei tanti criteri di cui il giudice può servirsi nella liquidazione equitativa del danno derivante dalla pubblicazione non autorizzata di una traduzione di opera caduta in pubblico dominio (nella specie: I CHING): e la liquidazione equitativa impone di disaggregare gli utili dell’usurpatore, separando la frazione di essi imputabile all’abuso da quella imputabile a fattori imprenditoriali propri del danneggiante (Trib. Roma, Sezione IP, 1 luglio 2008, Aida 2010, 1335/2).

L’autore della parte coreografica che abbia omesso di retrocedere all’autore della musica la quota di compensi dovuti per lo sfruttamento dell’opera coreografica compie un illecito ed è obbligato ex art. 2041 c.c. a retrocedere la quota di tali compensi all’avente diritto (Trib. Milano, Sezione IP, 19 febbraio 2010, Aida 2010, 1378/3).

Proposta in primo grado un’azione per il pagamento del compenso ex art. 2578 c.c. relativo all’utilizzo di progetti d’ingegneria è tardiva e perciò inammissibile ed è comunque infondata la domanda subordinata proposta dal medesimo attore in grado di appello per l’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. derivante dall’utilizzo del medesimo progetto da parte del convenuto (Trib. Treviso,  11 dicembre 2006, Aida 2008, 1211/1).

Sono ammissibili l’azione di accertamento positivo dell’autenticità di un quadro esercitata dal suo proprietario contro i figli del suo preteso autore e l’azione di accertamento negativo di questa autenticità proposto dai convenuti in via riconvenzionale (App. Milano, 11 dicembre 2002, Pres. Ruggero, Est. Scuffi, Giuseppe Einaudi Editore s.p.a. in amministrazione straordinaria c. Giuseppe Manzoni, Elena Manzoni, Archivio Opera Pietro Manzoni, Aida 2005, Repertorio I.15.12).

Il titolare di diritti patrìmoniali d’autore ha diritto a ricevere dal contraffattore il risarcimento dei danni ma non anche la riversione dei suoi profitti (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/9).

Il rivenditore condannato ex art. 2041 c.c. a trasferire all’autore i benefici economici tratti dall’illegittima utilizzazione dell’opera non può invocare a proprio favore l’art. 2055 co. 2 c.c. e non può dunque pretendere di trasferire sul produttore le conseguenze del proprio comportamento (App. Bologna, 22 aprile 1993, Aida 1995, 308/5).

Con l’espressione « risarcimento del danno » l’art. 158 l.a. ha inteso riferirsi sia alla vera e propria azione di risarcimento ex art. 2043 c.c. sia all’azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. per la quale non sono richiesti gli estremi del dolo o della colpa e che dà luogo al trasferimento nel patrimonio del titolare dei benefici economici che altri hanno ricevuto dall’illegittìma utilizzazione dell’opera (App. Bologna, 22 aprile 1993, Aida 1995, 308/1).

La lesione del diritto d’autore va riparata trasferendo al suo titolare i benefici economici che l’autore dell’illecito abbia ricavato dall’utilizzazione dell’opera (App. Bologna, 22 aprile 1993, Aida 1995, 308/2).

15.13 prescrizione

Il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria da violazione di diritto patrimoniale dei diritti patrimoniali e morali d’autore va ricollegato al momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione della esistenza e della realtà del danno, o al momento in cui sarebbe potuto pervenire a siffatta percezione usando la normale diligenza: e l’accertamento (da parte del giudice di merito) dell’utilizzo dell’ordinaria diligenza deve dare conto del livello di percezione che un soggetto può avere dell’esistenza di un danno e delle possibilità che lo stesso ha di accertarne l’esistenza (Cass. Sez. I civile 7 luglio 2015 n. 14059, Aida 2015, II.16/1).

L’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in un giudizio relativo alla violazione di diritti d’autore e del divieto di imitazione servile ex art. 2598 n. 1 c.c. è idonea a delimitare ai cinque anni precedenti la notifica dell’atto di citazione l’ambito di rilevanza dell’illecito eventualmente accertato (art. 2947 co. 1 c.c.) ma non ad escludere la possibilità di esercizio dell’azione risarcitoria per l’attività commerciale proseguita in tale più ristretto arco di tempo (Trib. Milano, 8 aprile 2010, Aida 2012, 1483/1).

Nel caso di illecito istantaneo la prescrizione quinquennale dell’azione di risarcimento danni da contraffazione di opera dell’ingegno incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre al caso di illecito permanente la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno (Cass. Sez. I civile, 15 giugno 2012 n. 9854, Pres. Vitrone, Est. Ragonesi, Gilbert Henri Montagnè, Didier Barbelivien, Universal Music Italia s.r.l., Abramo Allione Edizioni Musicali s.r.l., c. Premiere Music s.a.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.13).

Quale che sia la natura extracontrattuale o contrattuale del credito del titolare dei diritti patrimoniali d’autore su opera musicale nei confronti di altro soggetto che abbia invece ricevuto da Siae sine titulo i diritti relativi all’utilizzo di quest’opera la prescrizione del credito va comunque commisurata al quinquennio, tenuto conto che i compensi spettanti all’editore musicale vengono solitamente pagati ad anno (Trib. Milano, Sezione IP, 30 giugno 2010, Aida 2011, 1429/2).

Il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno conseguente alla violazione di diritti d’autore realizzata attraverso registrazione di un brano plagiario e la sua successiva ininterrotta utilizzazione decorre in modo continuo dal momento del verificarsi del danno e dunque a partire dalla registrazione, in occasione di ogni utilizzazione (App. Milano, 30 agosto 2010, Aida 2011, 1436/5).

Il diritto al risarcimento del danno conseguente all’utilizzazione di un’opera plagiaria si prescrive se non è esercitato entro cinque anni dal momento in cui il danno si è verificato (App. Milano, Sezione IP, 30 agosto 2010, Pres. Tarantola, Est. Todaro, Universal Music Italia s.r.l. c. Première Music s.a.r.l., Cywie, Rivière, Abramo Allione, Edizioni Musicali s.r.l., Montagné e Barbelivien, Aida 2011, Repertorio I.15.13).

La prescrizione dei diritti azionati da Siae relativi alla comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno è interrotta da lettere di diffida e da atti Siae di constatazione dell’illecito (Trib. Torino, Sezione IP, 9 ottobre 2009, Aida 2010, 1366/2).

L’illiceità contraffazione di un’opera rientra nel novero dei fatti illeciti istantanei, ma in caso di ininterrotta riproduzione e diffusione del brano plagiario determina danni costantemente rinnovati nel tempo, che si prescrivono via via in modo continuo con riferimento al periodo quinquennale anteriore al primo atto interruttivo (Trib. Milano, 6 agosto 2008, Aida 2009, 1300/7).

Il convenuto che eccepisce la prescrizione quinquennale dell’azione di contraffazione di diritti patrimoniali d’autore ha l’onere di allegare e provare che il fatto illecito sia esaurito prima dei cinque anni (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/4).

Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione (nella specie di accertamento e condanna al risarcimento dei danni) per violazione di diritti patrimoniali d’autore decorre dalla vendita di esemplari illeciti dell’opera protetta, rappresentando ogni atto di vendita un fatto illecito (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/3).

L’azione contrattuale del committente per garanzia che l’opera commissionata non violi diritti d’autore di terzi non è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. ma a quella ordinaria decennale (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/2).

Il credito di origine negoziale ad una quota dei diritti fonomeccanici di esecuzione corrisposti dalla SIAE è credito a pagamenti periodici soggetto alla prescrizione breve ex art. 2948 n. 4 c.c. (Trib. Milano, 5 ottobre 1995, Aida 1996, 407/3).

15.14 processo

Sussiste rapporto di continenza tra il giudizio per la risoluzione di un contratto a motivo della violazione della normativa sul diritto d’autore, il compimento di atti di concorrenza sleale e la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, da un lato, e quello per il pagamento delle prestazioni dovute sulla base del medesimo contratto, dall’altro, atteso che la continenza ex art. 39 c.p.c. non c’è solo quando due cause identiche per i soggetti e la causa petendi differiscano sul piano quantitativo per il petitum, ma anche quando vi sia coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico– giuridico necessario per la definizione dell’altra causa o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo origine nel medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell’una interferisca su quella dell’altra (Cass., ordinanza 12 giugno 2014 n. 13297, Aida 2015, 1651/1).

E’ ammissibile il ricorso per cassazione che miri ad ottenere una ricostruzione della volontà delle parti (nella specie di un contratto di vendita abbinata di hardware e software) diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito sul presupposto che quest’ultimo sia incorso in violazione di diritto nell’erronea applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto o in motivazione carente e contraddittoria nell’argomentare la sussistenza di un obbligo di natura contrattuale a carico di una delle parti (Cass. 11 settembre 2014 n. 19161, Aida 2015, 1653/1).

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità né in senso tecnico– giuridico né in senso logico tra il giudizio sull’invalidità del lodo arbitrale che ha affermato l’inadempimento di un contratto di licenza per la pubblicazione di alcuni brani musicali in una raccolta su CD ed il giudizio sull’illecito extracontrattuale costituito dalla pubblicazione di altri brani nello stesso CD senza il consenso del titolare dei diritti d’autore e connessi; lo stesso vale per il rapporto tra il medesimo giudizio arbitrale e la domanda del convenuto in responsabilità extracontrattuale che chiami in garanzia un compartecipe nell’illecito (Trib. Milano, Sezione IP – 10 gennaio 2011, Aida 2015, 1659/1).

La produzione e commercializzazione non autorizzata di oggetti di design protetti dal diritto d’autore costituisce illecito permanente: onde la domanda giudiziale di accertamento della relativa contraffazione si estende ai fatti anteriori ed anche a quelli successivi all’instaurazione del giudizio (Trib. Bologna, 12 giugno 2012, Aida 2015, 1665/3).

L’identità tra le domande del ricorso cautelare anteriore e la domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il giorno successivo implica il superamento del vizio relativo alla mancata formulazione delle richieste da proiettare nel giudizio di merito (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 12 luglio 2013, Aida 2015, 1670/1).

Nel giudizio instaurato dall’attrice per il riconoscimento della copaternità dell’opera e la sua corretta attribuzione da parte dell’editore che l’ha pubblicata gli altri coautori non sono convenuti fittizi nei cui confronti possa dirsi maliziosamente proposta la domanda giudiziale al solo fine di ottenere lo spostamento di competenza per cumulo soggettivo ex art. 33 cpc (Trib. Roma, Sezione IP, 20 gennaio 2014, Aida 2015, 1675/1).

La sentenza con cui la Corte di giustizia UE ha escluso che la diffusione di fonogrammi come musica di sottofondo in uno studio dentistico sia una «comunicazione al pubblico» ai sensi della disciplina armonizzata dei diritti connessi non vincola il giudice nazionale adito per un caso analogo, il quale resta libero di criticare i criteri adottati dalla decisione comunitaria e di decidere in senso opposto, fermo restando il vincolo di motivazione (App. Milano, Sezione IP, 28 gennaio 2014, Aida 2015, 1677/1).

L’azione di riconoscimento di paternità esercitata da un autore pretermesso contro l’autore che rivendica l’esclusività della propria paternità non ha come litisconsorti necessari anche tutti gli altri possibili autori dell’opera (Trib. Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 marzo 2014, Aida 2015, 1681/1).

L’azione riconvenzionale di accertamento negativo dell’esistenza dei requisiti necessari per la protezione di un’opera letteraria è tardiva se proposta con comparsa di costituzione depositata alla prima udienza e non invece nel termine decadenziale ex artt. 166 e 167 c.p.c. (Trib. Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 marzo 2014, Aida 2015, 1681/2).

Le persone cui sia attribuita la paternità di un’opera dell’ingegno non sono litisconsorti necessarie nel giudizio instaurato da un terzo che rivendichi la paternità dell’opera nei confronti del titolare dei diritti di utilizzazione economica (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 marzo 2015, Aida 2015, 1705/1).

La decisione del giudice di merito che non ammette una CTU (nella specie per la verifica di una contraffazione di opere dell’ingegno) non è sindacabile in Cassazione (Cass. Sez. VI ordinanza 2 marzo 2015 n. 4216, Aida 2015, II.9/5).

Non sussiste alcuna norma o principio a livello internazionale, europeo o nazionale italiano secondo cui la sentenza emanata in uno stato possa esplicare automaticamente i suoi effetti in altro stato senza necessità di una delibazione previa di quest’ultimo: ma questa circostanza non esclude che una sentenza italiana possa avere effetti all’estero in base a normative esistenti a livello internazionale, europeo o nazionale; onde deve essere cassata in parte qua una sentenza che dispone l’applicazione della sua inibitoria nel solo stato italiano e rigetta invece implicitamente e per intero la domanda del ricorrente di estensione dell’inibitoria anche all’estero (Cass. Sezione I civile 29 maggio 2015 n. 11225, Aida 2015, II.11/1).

L’onere probatorio relativo al carattere creativo dell’opera è assolto con la sua produzione in giudizio (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/1).

In assenza di una esplicita contestazione, non è necessario che il giudice valuti il carattere creativo di un’opera prodotta in giudizio (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/2).

E’ legittima e non sindacabile in cassazione un’interpretazione da parte del giudice di merito che chieda la condanna del contraffattore di un’opera giornalistica a menzionare all’interno dell’opera plagiaria non solo gli autori e la testata del giornale plagiato, ma anche il nome dell’editore (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/8).

Nel caso di valutazione equitativa del danno da contraffazione di diritti d’autore, il giudice di merito è tenuto ad indicare il criterio prescelto, fornendo anche le ragioni per cui il criterio stesso deve ritenersi il più adeguato ad individuare l’ammontare del lucro cessante nel modo più approssimato possibile; e la mancanza di tale indicazione integra un vizio di motivazione suscettibile di sindacato in cassazione (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/10).

Quando l’autore di una canzone deduca in giudizio la violazione dei propri diritti morale e patrimoniale da parte dei coautori, l’autore della parte letteraria è contraddittore passivo necessario, in quanto contitolare dei diritti esclusivi ad esso inerenti e destinatario dei profitti derivanti dall’utilizzazione musicale della sua canzone in misura pari all’autore della parte musicale ex art. 34 l.a. (Cass. Sez. I civile 7 luglio 2015 n. 14059, Aida 2015, II.16/2).

La parte che denunci per cassazione la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. (nella specie: in un caso di litisconsorzio necessario relativo ad una pluralità di autori di una canzone) ha l’onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscono ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze (Cass. Sez. I civile 7 luglio 2015 n. 14059, Aida 2015, II.16/3).

Il giudizio sull’esistenza di un plagio deve verificare preliminarmente se l’opera plagiata abbia carattere creativo: ed è insindacabile in cassazione (quando motivato in modo congruo) il giudizio della corte territoriale secondo cui non ricorrono antecedenti dell’opera plagiata e questa ha perciò la necessaria novità ed originalità (Cass. Sez. I civile 8 settembre 2015 n. 17795, Aida 2015, II.21/1).

Le sentenze della Corte di giustizia EU hanno, al pari dei regolamenti del Consiglio EU, efficacia diretta nell’ordinamento interno ai sensi dell’art. 189 del Trattato CEE e, se pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale, vincolano espressamente il giudice rimettente (principio affermato in relazione alla qualificazione come comunicazione al pubblico della diffusione di musica di sottofondo negli studi dentistici ai sensi della disciplina armonizzata dei diritti connessi) (App. Torino, Sezione IP, 23 novembre 2012, Aida 2015, II.34/1).

E’ utilizzabile il materiale raccolto in sede di descrizione autorale, quando gli atti siano stati compiuti alla presenza delle parti, del c.t.u. e dell’ufficiale giudiziario, e quando nello svolgimento delle operazioni, ivi compresa quella di archiviazione delle videate e degli elementi raccolti su supporto informatico, non sia stata mossa alcuna doglianza, tenuto conto del fatto che le risultanze delle operazioni di descrizione non possono ritenersi quale prova informatica e come tale soggette alle relative limitazioni bensì quali elementi probatori raccolti nell’ambito di un procedimento svoltosi alla presenza di un pubblico ufficiale, dell’ausiliario del giudice e delle parti (Trib. Bari, 21 gennaio 2014, Aida 2015, II.43/1).

I provvedimenti di descrizione concessi inaudita altera parte a tutela del diritto d’autore devono essere confermati nel contraddittorio delle parti (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, decreto 22 settembre 2014, Aida 2015, II.69/1).

Il produttore e l’autore di un’opera cinematografica che costituisce contraffazione di un’opera letteraria sono obbligati in solido al risarcimento dei danni, ma non sono litisconsorti necessari (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 febbraio 2015, Aida 2015, II.86/1).

Il ricorso al procedimento della mediazione previa non è necessario per la procedibilità di un’azione per violazione di diritti d’autore (Trib. Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, 29 aprile 2015, Aida 2015, II.89/1).

La questione di stabilire l’esistenza di una tutela del diritto d’autore per l’idea originale sottesa ad un’opera d’arte è una valutazione di natura giuridica che non rientra nella competenza di un esperto d’arte; e per questa ragione la discrezionalità di cui il Tribunale UE gode nella valutazione dell’opportunità di disporre perizie porta in tali casi a non ammettere la partecipazione di un professore d’arte in qualità di esperto al procedimento (Tribunale I grado 6 giugno 2013, in causa T-68/11, Erich Kastenholz c. Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Qwatchme A/S., Aida 2014, Repertorio I.15.14).

In un procedimento cautelare per la violazione di diritti morali d’autore è ammissibile l’allegazione in sede di reclamo di nuove e diverse condotte lesive che siano tuttavia variazioni secondarie e non autonomamente caratterizzanti di un unico fatto lesivo (nella specie si trattava della pubblicazione degli stessi video litigiosi cui si riferiva il ricorso introduttivo avvenuta però su siti internet diversi) (Trib. Milano, ordinanza 9 agosto 2013, Pres. Gentile, Est. Zana, Aida 2014, 1634/1).

Sentenze che dichiarino l’inesistenza di diritti d’autore fatti valere come causa di nullità di un disegno e modello possono essere prodotte per la prima volta davanti al Tribunale UE non ai fini di una nuova valutazione dei fatti esaminati dalla Commissione di ricorso UAMI, ma per addebitarle di avere violato norme del diritto dell’Unione europea (Tribunale I grado 23 ottobre 2013 ,in cause T-566/11 e T-567/11, Aida 2014, 1592/1).

Le decisioni di un giudice nazionale che abbiano dichiarato l’inesistenza di diritti d’autore fatti valere come causa di nullità di un disegno e modello non hanno efficacia erga omnes e non possono essere prese in considerazione dal Tribunale UE come motivo di impugnazione di una decisione della Commissione di ricorso UAMI (Tribunale I grado 23 ottobre 2013, n cause T-566/11 e T-567/11, Aida 2014, 1592/2).

L’azione di nullità di un disegno e modello fondata sull’anteriore violazione di un diritto d’autore si fonda sulle norme dello stato membro che riconoscano questo diritto, ivi comprese le norme sulle modalità di acquisizione e prova del diritto d’autore, e fra l’altro specificamente le norme istitutive di una presunzione di paternità dell’opera in capo al soggetto nel cui nome essa è divulgata (Tribunale I grado 23 ottobre 2013, in cause T-566/11 e T-567/11, Aida 2014, 1592/3).

La tutela dei soggetti interessati che aderiscono al giurì presentando apposita istanza è del tutto autonoma e può aggiungersi a quella degli organi di giurisdizione ordinaria (Giurì del design, Determinazione 1 settembre 2010, Aida 2013,  1532/2).

A seguito della legge 52/2006 è inammissibile l’appello proposto contro sentenza che decide di un’opposizione all’esecuzione (nella specie proposta da un utilizzatore contro un attestato di credito ed un atto di precetto notificati da SIAE): e contro questa sentenza può essere proposto esclusivamente ricorso per cassazione ex art. 111 cost. (App. Milano, Sezione IP, 21 giugno 2011, Pres. Est. Todaro, Fondazione Teatro alla Scala c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2013, Repertorio I.15.14).

In caso di pretermissione di litisconsorte necessario la domanda cautelare (nella specie: in materia di diritti d’autore e connessi) deve essere rigettata in rito (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 agosto 2011, Aida 2013, 1542/2).

Non è ammissibile un reclamo incidentale contro un provvedimento cautelare (l’inibitoria della diffusione di un’opera contraffatta) che sia presentato oltre i termini previsti per il reclamo dall’art. 669 ter decies c.p.c. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 1 marzo 2012, Pres. Est. Tavassi, Edizioni Curci s.r.l., c. Giovanna Gattuso, Giuseppe Cantarelli, Aida 2013, Repertorio I.15.14).

Un provvedimento amministrativo espressione di discrezionalità tecnica (nella specie: il d.m. 30 dicembre 2009 che ha fissato il compenso per copia privata) può essere impugnato per vizi di istruttoria, illogicità, errori fattuali ed in genere censure di violazione della legge nazionale e comunitaria, che rientrano nell’ambito di cognizione riservato al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, senza alcun travalicamento nel merito amministrativo (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.15.14).

Rientra nella competenza del giudice amministrativo e non in quella del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l’impugnativa di un atto amministrativo ad effetti generali, adottato nell’esercizio di un potere discrezionale, ancorché di natura tecnica, con il quale, dando attuazione alla normativa primaria (art. 71septies l.a.), è stata determinata l’entità del compenso per copia privata per ciascuna delle singole tipologie di apparecchi e supporti per i quali deve essere erogato (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.15.14).

La pronuncia che decide un giudizio disciplinare contro un architetto non vincola il giudice chiamato a pronunciarsi sull’esistenza e la paternità di un’opera (nella specie: un progetto preliminare per la realizzazione di box e locali accessori) e la violazione dei relativi diritti (morali) d’autore: specialmente quando il giudice disciplinare non sia entrato nel merito delle questioni ora dette ed abbia rinviato per esse alla sede giudiziale (App. Milano, Sezione IP, 27 marzo 2012, Pres. Est. Patrone, Luciano Marini c. Fabio Giffoni, Aida 2013, Repertorio I.15.14).

Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinato come un processo di impugnazione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento monitorio ed è devoluto alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile. Pertanto, nel caso in cui la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria e competente per entrambi i giudizi, il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e la nullità dello stesso (Trib. Milano, Sezione IP, 3 aprile 2012, Aida 2013, 1555/1).

La continenza fra la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione e altra ordinaria previamente pendente non rileva invece nel caso in cui il giudice preventivamente adito si sia dichiarato incompetente sulla causa di merito innanzi a lui proposta (Trib. Milano, Sezione IP, 3 aprile 2012, Aida 2013, 1555/2).

E’ nullo il decreto ingiuntivo che abbia ordinato la consegna di codici sorgenti: quando il ricorrente abbia chiesto la riconsegna di tutti i codici sorgenti relativi ad un determinato rapporto contrattuale, ma ne abbia fornito un elenco che il ricorrente stesso dichiara “incompleto” e non “esaustivo” (Trib. Milano, Sezione IP, 3 aprile 2012, Aida 2013, 1555/3).

La disciplina della comunicazione di dati nell’ambito di un procedimento civile non ricade nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 2006/24, ma in quella generale della direttiva 2002/58 (Corte Giustizia UE 19 aprile 2012, in causa C-461/10, Aida 2013, 1516/1).

La richiesta nell’ambito di un procedimento civile del nome e del recapito di un utente Internet che si avvale dell’indirizzo IP a partire dal quale si ritiene che siano stati illecitamente scambiati file contenenti opere protette costituisce un trattamento di dati di carattere personale ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della direttiva 2002/58 (Corte Giustizia UE 19 aprile 2012, in causa C-461/10, Aida 2013, 1516/2).

E’ conforme alle direttive europee una normativa nazionale che consente di ottenere un ordine di comunicazione dei dati relativi agli utenti di internet in presenza di indizi reali di violazione di un diritto di proprietà intellettuale da parte degli utenti medesimi, e ad un tempo consenta al giudice di ponderare, in funzione delle circostanze concrete e tenendo in debita considerazione le esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, gli opposti interessi in gioco del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e degli utenti (Corte Giustizia UE 19 aprile 2012, in causa C-461/10, Aida 2013, 1516/6).

La presunzione di conoscenza delle leggi da parte del giudice riguarda soltanto le leggi del suo stato di appartenenza e non anche quelle di un paese straniero (nella specie: le leggi in questione erano il diritto d’autore francese) (App. Milano, Sezione IP, 4 maggio 2012, Pres. Est. Fabrizi, A. Pagani s.r.l. Unipersonale c. Emmanuel Chamboredon rappresentate di Laura Sala Escalada De Piazzolla, Daniel Hugo Piazzolla, Diana Irene Piazzolla (eredi di Astor Piazzolla), Editions Latino-Americaenes s.a.r.l., Jaune Citron s.a.r.l., SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Edizioni Curci s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.15.14).

La domanda di accertamento di copaternità di opere dell’ingegno ha contenuto indeterminato ed è quindi nulla ove faccia riferimento a una serie di corsi, appunti e scritti non specificamente individuati, ma asseritamente contenuti in manoscritti in possesso del convenuto (Trib. Padova, 21 settembre 2012, Aida 2013, 1568/1).

Quando l’autore di un libro abbia agito contro l’editore di un altro libro per uso del medesimo titolo e contraffazione dell’opera, il giudice abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’autore del secondo libro, l’attore non abbia dato esecuzione all’ordine di integrazione del contraddittorio, l’editore non abbia eccepito la conseguente estinzione del giudizio, il giudice deve rigettare la domanda dell’attore per sua improcedibilità, ma questa pronuncia non impedisce all’attore la riproposizione della domanda (Trib. Milano, Sezione IP, 11 ottobre 2012, Pres. Tavassi, Est. Zana, Michele lo Foco c. Baldini e Castoldi Dalai Editore s.p.a., Editrice Pagine s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.15.14).

Quando l’attore abbia agito per risoluzione di un contratto di edizione musicale per un inadempimento costituito dalla non correttezza del rendiconto dell’editore musicale, costituisce mutatio libelli l’allegazione successiva (nella specie dopo la scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c.) di altri inadempimenti del medesimo contratto di edizione musicale (nella specie costituiti dalla cessione di diritti da parte dell’editore musicale a terzi); la mutatio è inammissibile; ed i relativi fatti nuovi potranno eventualmente fondare altre iniziative in giudizi nuovi (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 ottobre 2012, Pres. Gandolfi, Est. Zana, Massimo Artesi c. Universal Music Italia s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.15.14).

Quando l’autore ha chiesto la risoluzione di un contratto di edizione musicale e le pronunce consequenziali per inadempimento dell’obbligazione di rendicontazione dell’editore musicale, il tribunale si sia pronunciato sull’an ed abbia rimesso la causa in istruttoria sul quantum, costituisce domanda nuova inammissibile quella con cui l’autore si duole che in violazione del contratto di edizione musicale l’editore musicale italiano abbia ceduto ad altro soggetto per uno stato estero i diritti sull’opera e questi siano utilizzati dal terzo cessionario (Trib. Milano,  Sezione specializzata in materia di impresa, 15 ottobre 2012, Pres. Gandolfi, Est. Zana, Massimo Artesi c. Universal Music Italia s.r.l., Universal/Ariston s.r.l. (ora Universal Music Publishing Ricordi s.r.l.), SIAE Società Italiana Autori Editori, Marisa Bindi, Aida 2013, Repertorio I.15.14).

La designazione di un giudice ad opera del presidente del ruolo generale e di quello della sezione specializzata per la concessione di un ricorso per descrizione giudiziale ex artt. 161 l.a. e 128 cpi gli delega anche le funzioni presidenziali, essendo la descrizione, quale atto di istruzione preventiva, un provvedimento riservata alla competenza del presidente del Tribunale ex artt. 692 s.s. c.p.c. e 128 cpi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, G.D. Iofrida, Value+ s.r.l. c. Bancassurance Popolari s.p.a., Bancassurance Popolari Danni s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

La designazione di un giudice ad opera del presidente del ruolo generale e di quello della sezione specializzata per la decisione di un ricorso per descrizione giudiziale ex artt. 161 l.a. e 128 cpi gli delega anche le funzioni presidenziali, essendo la descrizione, quale atto di istruzione preventiva, un provvedimento riservato alla competenza del presidente del Tribunale ex artt. 692 s.s. c.p.c. e 128 cpi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 marzo 2010, G.D. Iofrida, Autodesk Inc c. Abica s.r.l., VR Progettazioni e Costruzioni s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

L’esito di un precedente giudizio non produce effetti vincolanti di alcun genere sulla decisione di un’altra causa in cui lo stesso attore abbia convenuto parti che non hanno in alcun modo partecipato al primo né hanno subito gli effetti del giudicato in esso consolidatosi (nel caso di specie la società convenuta nel nuovo giudizio era stata costituita da alcuni soci di un altro ente collettivo già condannato nel precedente giudizio per i medesimi fatti e nel frattempo cessato) (Trib. Milano, 8 aprile 2010, Aida 2012, 1483/2).

Le case editrici che lamentino in un unico giudizio la violazione dei diritti di noleggio sulle loro opere agiscono in qualità di soggetti solidalmente legittimati, così che, in mancanza di domanda di ripartizione delle somme loro dovute a titolo di risarcimento del danno, il giudice deve limitarsi a pronunciare condanna al pagamento di una somma complessiva in loro favore (Trib. Milano, Sezione IP, 26 aprile 2010, Aida 2012, 1484/6).

SIAE è estranea ai giudizi relativi alla paternità di opere ad essa dichiarate e agisce correttamente qualora sospenda i pagamenti (nella specie relativi ai compensi ex art. 46-bis l.a.) in caso di controversie sulla correttezza dell’attribuzione contenuta nel bollettino di dichiarazione (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2010, Aida 2012, 1486/3).

Gli elementi di prova documentale acquisiti nel giudizio per violazione del diritto patrimoniale d’autore che sia stato interrotto per il fallimento della società convenuta, e le risultanze della CTU svolta in quel giudizio, possono essere liberamente valutati e utilizzati ai fini dell’ammissione del credito risarcitorio vantato dal titolare del diritto patrimoniale d’autore allo stato passivo del fallimento (Trib. Milano, decreto 30 giugno 2010, Aida 2012, 1491/1).

E’ ammissibile la domanda dell’attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla violazione di un diritto morale d’autore, senza che sia necessario il consenso espresso o tacito del convenuto: mentre al convenuto è riconosciuta la sola facoltà di opposizione alla richiesta di condanna generica, con conseguente onere dell’attore, in tal caso, di dimostrare l’esistenza del danno e conseguente divieto, per il giudice, di rimettere ad un giudizio separato la determinazione del quantum (Cass. Sez. I civile 16 dicembre 2010 n. 25510, Pres. Vittoria, Est. Schirò, Gardaland s.p.a. c. P.B., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

La tutela cautelare prevista dal cpi è soggetta alla disciplina processuale del rito cautelare uniforme; per la descrizione autorale ex art. 162 l.a. persiste invece la competenza del presidente della sezione specializzata; e ciò rende opportuno assegnare al presidente della sezione IP il ricorso per provvedimenti cautelari relativi alla protezione d’autore del design, a quella del modello industriale comunitario ed alla concorrenza sleale, di modo che il presidente della sezione possa provvedere sia alla descrizione autorale che alle misure cautelari ex art. 129 cpi (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 7 ottobre 2011, Pres. Scotti, Thun s.p.a. c. Bon Prix s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

La descrizione autorale ex art. 162 l.a. richiama l’art. 697 c.p.c. e continua apparentemente a non prevedere una fase in contraddittorio successiva all’eventuale concessione della misura inaudita altera parte: ma questa fase deriva necessariamente dal carattere self executing dei considerando 13 e 14 e degli artt. 1 e 2 della direttiva 48/04/Ce enforcement (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 7 ottobre 2011, Pres. Scotti, Thun s.p.a. c. Bon Prix s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

I componenti di un gruppo musicale non sono litisconsorti necessari in relazione ad un’azione di responsabilità per illecita violazione di diritti d’autore (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 ottobre 2011, Pres. Colonna, Est. Guernelli, Bucci Tania  c. Double Face s.r.l. Unipersonale, Walter Mameli e Cesare Cremonini, Universo s.p.a. ora Universo Multimedia s.r.l., Universal Music Italia s.r.l., Giuliani Michele , Alessandro De Simone, San Marino Performance s.r.l., Lomaxtape Ltd non costituita, Aida 2012, Repertorio I.15.14).

Non sussistono i presupposti per la condanna dell’attore ai danni ex art. 96 c.p.c., quando l’attore abbia agito per plagio di alcune battute di una sua canzone ad opera dei convenuti, questi abbiano agito in via riconvenzionale per plagio della loro opera da parte dell’attore, ed il tribunale dichiari che entrambe le opere sono prive di originalità (Trib. Milano, Sezione IP, 16 febbraio 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Mauro Pepe c. Bryan Adams, Elliot Kennedy, Badams Music Limited, Universal Music Italia s.r.l., Sony Music Publishing Uk Ltd, Sony Music Publishing s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

L’allegazione secondo cui il diritto statunitense prevede l’acquisizione a titolo originario dei diritti sull’opera dell’ingegno in capo al soggetto committente rappresenta un’allegazione di fatto, che se opposta dal convenuto ad un’azione di contraffazione per argomentare il difetto di legittimazione dell’attore costituisce eccezione in senso tecnico che deve essere effettuata al più tardi con la memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. (Trib. Milano, Sezione IP, 6 aprile 2012, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Ralph Carey c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Mediaset s.p.a., Copy s.p.a., Antonio Ricci, Aida 2012, Repertorio I.15.14).

Quando ad un provvedimento cautelare deve seguire un giudizio di merito la regolazione delle spese processuali del giudizio cautelare viene riservata al merito (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 6 giugno 2012, Giud. Tavassi, Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding s.p.a., M.C. Group Soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l. Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l. Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest s.r.l., Il Giglio s.r.l. Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l. Crossing s.r.l. Stella Mobili s.r.l. La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del CTU (nella specie: sulla creatività di un’opera e sulla sua contraffazione) l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso. Quando invece le parti muovono alla CTU rilievi argomentati e le contrappongano elementi non presi in esame dal CTU, il giudice è tenuto ad una motivazione più puntuale e dettagliata che dimostri le ragioni dell’infondatezza delle critiche. La parte che deduca sotto questo profilo il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha tuttavia l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito e di cui il giudice non si sarebbe dato carico (Cass. Sez. I civile, 15 giugno 2012 n. 9854, Pres. Vitrone, Est. Ragonesi, Gilbert Henri Montagnè, Didier Barbelivien, Universal Music Italia s.r.l., Abramo Allione Edizioni Musicali s.r.l., c. Premiere Music s.a.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

L’accertamento della creatività di un’opera dell’ingegno e della sua contraffazione è rimesso all’accertamento del giudice di merito, che è incensurabile quando sorretto da motivazione congrua ed esente da errori logici o giuridici (Cass. Sez. I civile, 15 giugno 2012 n. 9854, Pres. Vitrone, Est. Ragonesi, Gilbert Henri Montagnè, Didier Barbelivien, Universal Music Italia s.r.l., Abramo Allione Edizioni Musicali s.r.l., c. Premiere Music s.a.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.14).

Una situazione in cui una o più società stabilite in stati membri diversi sono “accusate” ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali stati, di contraffazione riguardo alla medesima frazione nazionale di un brevetto europeo quale in vigore in un altro stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni incompatibili ai sensi dell’art. 6 n.1 regolamento 44/2001. Spetta al giudice nazionale valutare l’esistenza di questo rischio (Corte Giustizia UE 12 luglio 2012, in causa C-616/10, Solvay SA c. Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV, Aida 2012, Repertorio I.15.14).

La regola dell’art.22 n. 4 regolamento 44/2001 relativa alla giurisdizione esclusiva non osta all’applicazione di quella dell’art. 31 relativa alla competenza ai provvedimenti cautelari (nella specie l’attore in via cautelare aveva chiesto l’inibitoria della contraffazione di un brevetto europeo nei confronti del convenuto che ne aveva eccepito la nullità) (Corte Giustizia UE 12 luglio 2012, in causa C-616/10, Solvay SA c. Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV, Aida 2012, Repertorio I.15.14).

E’ inammissibile il reclamo al Collegio (nella specie: nei confronti di un’ordinanza cautelare che aveva inibito alla reclamante di mettere a disposizione di terzi attraverso internet opere cinematografiche dei cui diritti di sfruttamento economico era titolare la parte reclamante) che sia stato proposto oltre il termine perentorio fissato dall’art. 669-terdecies c.p.c., decorrente dalla comunicazione in via telematica dell’ordinanza reclamata (Trib Milano, Sezione IP, Pres. Est. De Sapia, ordinanza 20 marzo 2009, Alfabat di Alessio Fabio e C. s.a.s., Alfabat s.r.l. c. Eagle Pictures s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

Se l’attore ha chiesto in via autonoma l’accertamento dell’esistenza del suo diritto morale d’autore, il tribunale deve pronunciarsi sull’esistenza del diritto e non può limitarsi ad escluderne in via ipotetica la violazione (Trib. Milano, Sezione IP, 6 novembre 2009, Pres. Urbano, Est. Lamanna, Maria Donà (detta Mariangela) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Massimo Gentili Tedeschi, Aida 2011, Repertorio I.15.14).

Non sono ammissibili capitoli di prova testimoniale diretti a dimostrare an e quantum del danno da violazione di diritti morali d’autore nel caso in cui siano generici e comunque in virtù del principio secondo cui sussistenza ed entità del danno devono essere per quanto possibile oggettivamente desumibili da fonti documentali quantomeno concorrenti rispetto a fonti testimoniali (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Francesca Benvenuti c. Edizioni Mimosa srl, Sandra Rudoni, Aida 2011, Repertorio I.15.14).

E’ inammissibile una domanda riconvenzionale introdotta in un procedimento cautelare con memoria difensiva, poiché non adempie all’indicazione di cui all’art. 669 bis c.p.c. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 27 dicembre 2009, G.D. Tavassi – Wings s.r.l. c. Egidio Logistica s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

Nel caso in cui un ricorso ante causam fondato sulla violazione di diritti d’autore contenga richieste di provvedimenti di istruzione preventiva (descrizione, accertamento, perizia) e ad un tempo di provvedimenti cautelari (sequestro, inibitoria e provvedimenti accessori), deve essere disposta la separazione dei relativi procedimenti in virtù della loro appartenenza alla competenza presidenziale e rispettivamente ordinaria (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Pres. Scotti, Universal City Studios LLPP + 11 c. Alfabat s.r.l., Alfabat s.a.s. di Alessio Fabio & C., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

L’attuazione di una misura cautelare ex art. 669duodecies cpc è misura volta esclusivamente ad indicare le modalità esecutive della pronuncia cautelare emessa, deve pertanto muoversi nel solco di essa e non può ampliarne o modificarne il contenuto (Trib. Milano, ordinanza 16 febbraio 2010, G.D. Miccichè, Sky Italia s.r.l. c. Publitalia ’80 concessionaria pubblicità s.p.a., RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

Non è responsabile ex art. 96 cpc ed ha anzi diritto alla compensazione delle spese per la fase di reclamo il ricorrente che abbia chiesto ed ottenuto la concessione di provvedimenti di inibitoria, sequestro e penale inaudita altera parte poi revocati in sede di giudizio di conferma, qualora abbia agito sulla base di un precedente parere a sé favorevole del giurì del design e tenuto conto di condotte apparentemente parassitarie della convenuta pur marginali e non oggetto di specifiche doglianze nel ricorso cautelare (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

In caso di conflitto tra licenziatari del medesimo diritto di utilizzazione, il giudice competente sull’azione extracontrattuale esercitata da uno di essi nei confronti dell’altro è competente anche sull’azione contrattuale connessa esercitata dal medesimo licenziatario nei confronti del comune dante causa, a prescindere dall’eventuale clausola di scelta del foro contenuta nel contratto di licenza (Trib. Milano, Sezione IP, 25 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Vegas Multimedia s.r.l. c. Bo Casper Entertainment s.r.l. c. Mondo Home Entertainment s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

Il principio dispositivo consente alle parte di instare solo per la concessione del provvedimento cautelare inaudita altera parte allorché ritenga che solo questa misura sia effettivamente adeguata alla tutela dei propri interessi, ma tale atteggiamento processuale, implicando una rinuncia al diritto di azione, deve emergere con inconfutabile chiarezza dal testo dell’atto (Trib. Torino, Sezione IP, decreto 24 aprile 2010, Pres. Scotti, Dassault System s.a. c. Changan Automobile European Design Center s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

La domanda di risarcimento fondata sul trattamento non autorizzato dei dati personali ai sensi degli artt. 18 e 29 co. 9 l. 675/1996 è diversa da quella pur sempre risarcitoria ma fondata sulla violazione dei diritti attinenti alla sfera morale-intellettuale e della personalità nonché patrimoniali ai sensi degli artt. 6-10 c.c. e 96 l.a.; per corollario, essa soggiace alle relative preclusioni processuali (e nella specie non può essere avanzata con la comparsa di costituzione in giudizio dagli eredi dell’attore deceduto nelle more del processo, non potendo d’altro canto essere qualificata come conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto) (App. Milano, Sezione IP, 19 maggio 2010, Aida 2011, 1423/3).

I diversi titolari di un sito che linka ad altri siti che contengono la pubblicazione non autorizzata di testi di opere musicali non sono litisconsorti necessari nel giudizio cautelare ed in quello successivo di merito per violazione dei diritti d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 2 luglio 2010, Aida 2011, 1430/2).

Verificata dal CTU la diversità dei codici sorgente dei due software a confronto, deve essere esclusa in sede cautelare l’esistenza della contraffazione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2010, G.D. Marangoni, Ingenium Technology s.r.l. c. Italtel s.p.a., Vodafone Omnitel N.V., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

Appartiene al merito della causa, e non alla fase cautelare, stabilire se la protezione del software si estenda anche alle specifiche logico-funzionali del programma, ossia alla descrizione in linguaggio convenzionale delle funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2010, G.D. Marangoni, Ingenium Technology s.r.l. c. Italtel s.p.a.,. Vodafone Omnitel N.V., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

Qualora il convenuto abbia chiamato in causa un terzo ed ottenuto la fissazione di una nuova udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 269 co. 2 c.p.c., è tardiva ed inammissibile la domanda di manleva proposta dall’attore con la memoria ex art. 183 ult. co. c.p.c. anziché alla nuova prima udienza di comparizione (nella specie la domanda di manleva era stata esperita da un editore musicale nei confronti degli autori suoi danti causa a fronte della domanda riconvenzionale di plagio-contraffazione proposta dal convenuto) (App. Milano, 30 agosto 2010, Aida 2011, 1436/6).

Nel giudizio di plagio di un’opera musicale è contraddittore necessario l’autore della parte letteraria dell’opera plagiata, in quanto titolare dei diritti esclusivi alla stessa inerenti e destinatario dei profitti derivanti dalla sua utilizzazione economica (App. Milano, Sezione IP, 30 agosto 2010, Pres. Tarantola, Est. Todaro, Universal Music Italia s.r.l. c. Première Music s.a.r.l., Cywie, Rivière, Abramo Allione, Edizioni Musicali s.r.l., Montagné e Barbelivien, Aida 2011, Repertorio I.15.14).

L’atto di citazione che lamenti la violazione di diritti d’autore avvenuta attraverso la pubblicazione non autorizzata di estratti di un libro su di una rivista non è nullo per mancata indicazione del titolo di responsabilità del convenuto qualora si limiti a menzionare il suo status di direttore responsabile della testata giornalistica in questione (Trib. Milano, Sezione IP, 1 ottobre 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Edizioni Progetto s.r.l. in liquidazione, Roberto Alborghetti c. Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.14).

Quando l’autore di una canzonetta agisce contro uno dei due coautori di altra canzone per l’accertamento del plagio ed il risarcimento del danno, ed il giudice ordina la chiamata in giudizio del secondo coautore della canzonetta contestata la violazione del termine perentorio fissato a questo fine dal giudice è causa di estinzione del giudizio, ed opera di diritto, ove ritualmente eccepita: onde la declaratoria del giudice ha carattere meramente dichiarativo del fatto estintivo (Trib. Roma, Sezione IP, 11 settembre 2008, Aida 2010, 1338/1).

L’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di commercio elettronico (nella specie, per compartecipazione alla commercializzazione di strumenti idonei a rimuovere misure tecnologiche di protezione) prevista dall’art. 16 d.lgs. 70/2003 presuppone la mancata conoscenza dell’illecito, e non può valere quando l’illecito sia conoscibile a seguito di diffide inviate dal titolare dei diritti al prestatore di servizi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/9).

Il giudice italiano ha giurisdizione in relazione ad un’azione inibitoria volta ad ottenere la cessazione di illeciti consistenti nell’offerta attraverso siti Internet visibili anche in Italia di opere e materiali protetti (nella specie frammenti del Grande Fratello) i cui diritti sono di titolarità di un’emittente televisiva italiana, a nulla rilevando il fatto che l’uploading delle opere e dei materiali ora detti avvenga in uno stato diverso dall’Italia (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/1).

Benché ad un service provider non possa essere richiesta un’attività di preventivo controllo e di accertamento dell’illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/2).

Ai fini della concessione di un provvedimento cautelare di inibitoria il periculum in mora è insito nella perpetuazione degli illeciti contestati e nella gravità dei danni provocati da tali illeciti non risarcibili per equivalente (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/3).

Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/4).

Non è censurabile per vizio di motivazione la sentenza che escluda la proteggibilità di un format di opera televisiva rilevando la carenza di articolazioni sequenziali, di canovaccio, struttura narrativa e apparato scenico (Cass. Sez. I civile 17 febbraio 2010 n. 3817, Pres. Proto, Est. Forte, Massimiliano Marcellini, Mariangela Marcellini, Maria Grazia Becattini c. Home shopping europe broadcatsing s.p.a., Aida 2010, Repertorio I.15.14).

Un link in ipotesi illecito per violazione di diritti d’autore può essere rimosso e ripristinato con estrema facilità tecnica: onde la sua rimozione prima del deposito di un ricorso cautelare per inibitoria del link non scongiura completamente il periculum in mora e non impedisce l’adozione della misura cautelare richiesta ex adverso (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 settembre 2010, Pres. Di Florio, Est. Battisti, One Italia s.p.a. c. Warner Chappell Music Italiana s.r.l., Warner Bros Music Italy s.r.l., Edizioni Chappell s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l. , Aida 2010, Repertorio I.15.14).

Non presenta vizi di legittimità e non è sindacabile in un giudizio di Cassazione la valutazione del giudice del merito che abbia ritenuto i crediti della SIAE sufficientemente provati dalla produzione dei relativi attestati, non specificamente contestati della controparte (Cass. 13 settembre 2006 n. 19657, Pres. De Musis, Est. Rordorf, Video Firenze s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2009, Repertorio I.15.14).

L’art. 697 c.p.c. (relativo ai provvedimenti di istruzione preventiva “in caso di eccezionale urgenza”) non si applica alla descrizione ante causam ex artt. 128 c.p. e 161 l.a., nemmeno quando essa è disposta inaudita altera parte, in quanto il contraddittorio viene adeguatamente garantito con la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito (Trib. Bologna, Sezione IP, 18 aprile 2007, Pres. Est. Guidotti – Microsoft Corporation c. YY s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.14).

Il giudice del reclamo in un procedimento cautelare non è giudice di ultima istanza ex art. 234 CE, quando le questioni prospettate (nella specie: relative alla pretesa violazione di diritti d’artista del de cuius del ricorrente) siano centrali anche nel possibile giudizio successivo a cognizione piena (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 settembre 2007, Pres. Colonna, Est. Acierno, Eredi del Maestro Bastianini c. Universal Music Group, Aida 2009, Repertorio I.15.14).

Non è ammissibile il rinvio alla Corte di giustizia ex art. 234 CE per l’interpretazione della convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione, quando questa sia richiamata non come fonte comunitaria ma in quanto norma integrativa dell’art. 3 l. 218/1995 (nella specie: per fondare la giurisdizione italiana in materia di violazione di diritti d’artista del de cuius del ricorrente) (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 settembre 2007, Pres. Colonna, Est. Acierno, Eredi del Maestro Bastianini c. Universal Music Group, Aida 2009, Repertorio I.15.14).

Il ricorso volto ad ottenere un provvedimento cautelare a tutela dei diritti morali d’autore (nella specie: che il giudice non ha ritenuto sussistere) e che chiede lo smantellamento di opere realizzate in una chiesa in divergenza da una progettazione esecutiva (non creativa) è inammissibile ex art. 831 co.2 c.c. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2007, Aida 2009, 1273/2).

L’inefficacia ex art. 669nonies c.p.c. di una descrizione in materia di diritti connessi relativi ad una banca dati deve essere dichiarata, con sentenza o con ordinanza a seconda che vi sia o meno contestazione circa il prodursi dell’inefficacia, a seguito di ricorso dell’interessato (Trib. Roma, 10 dicembre 2007, Aida 2009, 1276/1).

Chiesta ex art. 700 c.p.c. una inibitoria della violazione di diritti d’autore su opera cinematografica (nella specie: a contenuto erotico) il giudice può riqualificare la domanda ed accoglierla applicando le disposizioni speciali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 dicembre 2007, Aida 2009, 1277/1).

La proposizione ex art. 700 c.p.c. di un ricorso per violazione di diritti morali d’autore non lo rende inammissibile, ma impone al giudice di qualificare diversamente la fattispecie e di accogliere il ricorso, se del caso, ex art. 163 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/1).

Le spese della procedura possono essere liquidate a carico del soccombente in un giudizio cautelare per violazione di diritto d’autore anche dopo la sopravvenuta inapplicabilità del rito societario (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/6).

La discovery degli artt. 156 bis e 156 ter l.a. non è una misura cautelare, ma un mezzo istruttorio che deroga in parte ai princìpi di disponibilità e onere della prova (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/1).

La discovery degli artt. 156 bis e 156 ter l.a. può essere disposta in via preventiva rispetto al processo di merito o cautelare da instaurare (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/2).

L’art. 156 ter prevede un ordine di discovery anche nei confronti del provider di servizi di telecomunicazione, legittimato a resistere nel procedimento (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/3).

Il carattere istruttorio della discovery degli artt. 156 bis e 156 ter l.a. esclude che essa sia subordinata ad un periculum in mora, anche se l’uso dello strumento istruttorio in via preventiva richiede comunque un’urgenza di raccolta della prova (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/4).

Contrasta con la tutela della privacy e non è ammissibile un ordine di discovery (nella specie, relativo ai dati degli utilizzatori della rete internet in violazione del diritto d’autore) che si risolva in una comunicazione di dati personali dei consumatori utenti dei servizi di telecomunicazione senza alcun consenso dei medesimi, operanti sulla rete internet presumendo l’anonimato (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/7).

La novità di una domanda (nella specie: relativa a diritti di produttore fonografico) proposta nel giudizio di merito rispetto a quelle avanzate nel procedimento cautelare ante causam non ne preclude l’ammissibilità (Trib. Milano, Sezione IP, 8 maggio 2008, Aida 2009, 1293/1).

Deve essere rigettata nel merito per difetto di legittimazione attiva la domanda dell’autore di un libro e del suo adattamento televisivo che affermi di essere titolare esclusivo dei diritti patrimoniali d’autore relativi allo sceneggiato ed agisca nei confronti del suo produttore per il risarcimento dei danni derivanti dalla sua utilizzazione home video: mentre è inammissibile perché tardiva la mutatio libelli attuata in conclusionale, con la quale l’attore si riqualifica come autore della sceneggiatura e quindi coautore dello sceneggiato ex art. 44 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 27 giugno 2008, Pres. Est. Marvasi, Giuseppe D’Agata c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Rolling Thunder International s.r.l. in liquidazione, Aida 2009, Repertorio I.15.14).

Deve essere rigettato il ricorso cautelare ex artt. 20 e 93 l.a. proposti dall’erede di un autore (nella specie la nipote di Puccini) contro un progetto di film di cui non si conoscono elementi sufficienti per verificare se vi sia stata realmente una violazione di queste norme (Trib. Milano, ordinanza 14 luglio 2008, G.D. de Sapia, Simonetta Puccini c. Paolo Benvenuti, Arsenali Medicei s.r.l., Paola Baroni, Riccardo Moretti, Aida 2009, Repertorio I.15.14).

L’accertamento del carattere di plagio di una creazione presuppone la verifica del carattere creativo dell’opera pretesamente plagiata, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità (Trib. Milano, 6 agosto 2008, Aida 2009, 1300/3).

In un caso in cui (i) la banca A (nella specie: Merrill Lynch) finanzia un produttore cinematografico B (nella specie: Finmavi); (ii) il produttore B dà in affitto ad una società controllata C (nella specie: Mediafiction) un ramo d’azienda costituito dai diritti relativi ad una library di film; (iii) il produttore B cede alla banca A i propri crediti verso la società C a titolo di canoni di affitto d’azienda; (iv) il produttore B costituisce in pegno a favore della banca A il pacchetto azionario di controllo della società C; (v) la cessione dei crediti ha lo scopo di costituire la fonte primaria di rimborso del finanziamento e ad un tempo la garanzia di questo rimborso, e d’altro canto prevede un diritto del cedente B di riacquistare dalla banca A i crediti ceduti pagando un prezzo di riacquisto corrispondente al rimborso dell’importo del finanziamento ricevuto (oltre interessi e spese); (vi) la banca A presenta domanda che al passivo del fallimento di C siano ammessi crediti pari non solo al prezzo previsto per il loro riacquisto ma all’intero importo dei canoni sino al termine del rapporto di affitto di azienda, un’istanza equivalente è presentata dal fallimento del produttore cedente B, il fallimento di C non ammette la domanda di insinuazione di A, questa propone opposizione allo stato passivo di C, e questo eccepisce la nullità del contratto di cessione dei crediti da B ad A per violazione del divieto dei patti commissori ex art. 2744 c.c.: in questo caso il fallimento di C ha interesse e legittimazione sufficiente a chiedere l’accertamento della nullità del contratto di cessione dei crediti (anche ad evitare pagamenti che in caso di invalidità del negozio di cessione non sarebbero liberatori delle obbligazioni del fallimento di C nei confronti del fallimento di A); l’azione di nullità può essere proposta e decisa sul contraddittorio dei soli A e C e senza necessità di quello di B; e la questione della nullità della cessione dei crediti può essere giudicata senza esaminare anche quelle relative all’eventuale sussistenza di un collegamento tra tutti i diversi atti ora detti ed alla nullità anche di quelli ulteriori rispetto alla cessione dei crediti (Trib. Roma, 16 settembre 2008, Aida 2009, 1303/1).

In un caso in cui (i) la banca A (nella specie: Merrill Lynch) finanzia un produttore cinematografico B (nella specie: Finmavi); (ii) il produttore B dà in affitto ad una società controllata C (nella specie: Mediafiction) un ramo d’azienda costituito dai diritti relativi ad una library di film; (iii) il produttore B cede alla banca A i propri crediti verso la società C a titolo di canoni di affitto d’azienda; (iv) il produttore B costituisce in pegno a favore della banca A il pacchetto azionario di controllo della società C; (v) la cessione dei crediti ha lo scopo di costituire la fonte primaria di rimborso del finanziamento e ad un tempo la garanzia di questo rimborso, e d’altro canto prevede un diritto del cedente B di riacquistare dalla banca A i crediti ceduti pagando un prezzo di riacquisto corrispondente al rimborso dell’importo del finanziamento ricevuto (oltre interessi e spese): in questo caso l’accordo (iii) non può essere qualificato come un patto marciano consentito dalla legge, e pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dall’art. 2744 c.c., ed è dunque nullo per illiceità della causa, nonostante l’accordo non sia riconducibile alla vendita di un bene ma alla cessione di crediti: ma la nullità è limitata alla cessione a scopo di garanzia e non è estesa a quella prevista come mezzo di pagamento finalizzato al rimborso del finanziamento; le somme incassate dal cessionario A sino a concorrenza del finanziamento erogato hanno assolto esclusivamente alla prima funzione; ed esse si sottraggono perciò agli effetti restitutori derivati dalla nullità (Trib. Roma, 16 settembre 2008, Aida 2009, 1303/2).

E’ irrilevante l’errore del ricorrente che qualifichi il proprio ricorso per inibitoria cautelare come proposto ex art. 156 anziché ex art. 163 l.a., perché la qualificazione giuridica della domanda compete al giudice ed essa ha certamente chiesto una inibitoria (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 gennaio 2009, Pres. Monsurrò, Est. Izzo, Claudio Marco Melissari, Momasoft s.r.l. c. Eidon Soc. Coop. a r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.14).

Lo svolgimento pregresso di un giudizio arbitrale relativo ai rapporti contrattuali inter partes (nella specie: riguardanti un contratto di licenza di diritti di proprietà intellettuale) non preclude un successivo giudizio (nella specie: cautelare) di responsabilità extracontrattuale e per violazione di diritti almeno in parte diversi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 gennaio 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Tattica s.r.l., Zeromania s.r.l. c. Sony BMG Music Entertainment (Italy) s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.14).

La possibilità di eseguire provvedimenti giudiziari condizionati, e perciò anche l’esecuzione dell’obbligazione al pagamento di somme fissate dal giudice per mancato o ritardato adempimento di pronunce inibitorie della violazione di diritti d’autore, presuppone un ulteriore accertamento cognitivo dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria, e non può dunque avvenire semplicemente su precetto notificato in base all’ assunto inadempimento dell’inibitoria (Trib. Taranto, 1 aprile 2009, Aida 2009, 1311/1).

Deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale di una sezione IP in relazione ad una causa relativa ad obbligazioni del datore di lavoro nei confronti del dipendente autore di un software, quando l’eccezione non è stata sollevata sotto ogni possibile profilo, e d’altro canto il software è stato sviluppato dall’attore presso la sede del convenuto ubicata nel circondario del tribunale adito (Trib. Milano, Sezione IP, 23 maggio 2009, Pres. de Sapia, Est. Bonaretti, Claudio Daniel Nieto c. Biorem s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.14).

L’azione di rivendicazione di paternità di un software erroneamente qualificato come invenzione può essere interpretata e riqualificata dal giudice come relativa alla violazione del diritto morale d’autore sul medesimo software (Trib. Milano, Sezione IP, 23 maggio 2009, Pres. de Sapia, Est. Bonaretti, Claudio Daniel Nieto c. Biorem s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.14).

La comunicazione del deposito di un provvedimento cautelare (nella specie: di inibitoria della violazione di diritti d’autore) da parte del cancelliere, con il solo dispositivo, non è idonea a far decorrere il termine perentorio per reclamarlo ex art. 669 ter decies c.p.c.: mentre quando la parte ritira in cancelleria una copia integrale del provvedimento “ad uso impugnazione” si realizza una vera e propria “comunicazione integrale” idonea a farlo decorrere (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 4 agosto 2009, Pres. Germano, Est. Ratti, Alex Angi, Daniele Cagna, Renzo Nucara, Charles Rizzetti, Marco Veronese, William Sweetlove, Gruppo Cracking Art c. Ronda Omar Aprile, Aida 2009, Repertorio I.15.14).

Il Presidente del Tribunale adìto in un ricorso per accertamento tecnico preventivo in una materia di competenza della sezione IP (nella specie, in un’azione di concorrenza sleale per denigrazione via internet interferente con diritti di brevetto) può pronunciare direttamente nella funzione di presidente del tribunale della sezione specializzata IP da lui contemporaneamente (anche ad interim) rivestita (Trib. Torino, ordinanza 15 ottobre 2004, Pres. Est. Barbuto, BMP Italia  c. Monvir & Gallini s.p.a., Dynamo Team Italia, Aida 2008, Repertorio I.15.14).

Non merita di essere censurata dalla Cassazione la pronuncia della corte di appello secondo cui l’utilizzazione di un’opera musicale quale base di un messaggio pubblicitario di venti secondi non comporta, secondo gli usi commerciali, l’indicazione dell’autore del brano: onde la sua mancata indicazione non fa presumere una attribuzione (non corretta) della paternità dell’opera al suo utilizzatore (Cass. 3 marzo 2006 n. 4723, Pres. Vitrone, Est. Berruti, Giancarlo Chiaramello c. RAI s.p.a., TV Internazionale s.p.a., SBP s.p.a., Ministero delle finanze, Aida 2008, Repertorio I.15.14).

Il decreto del presidente del tribunale che istituisce una sezione feriale con competenza in tutte le materie civili ordinariamente ripartite tra le varie sezioni del tribunale determina la competenza di questa sezione a decidere in sede cautelare sui ricorsi pur relativi a controversie di diritto d’autore, perciò normalmente rientranti nella competenza delle sezioni specializzate (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.14).

E’ inammissibile una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la determinazione dell’asse ereditario e delle quote spettanti ai coeredi proposta in un giudizio di accertamento della titolarità di diritti morali e patrimoniali d’autore relativi ad un’opera del de cuius (Trib. Padova, 27 giugno 2007, Pres. Rasi Caldogno, Est. Micochero, Antonia Chiappini, Centro di Filosofia Acquariana c. Istituto di Pedagogia Acquariana, Kabir Bedi, Ranga Bedi, Gulhima Bedi, Aida 2008, Repertorio I.15.14).

Per le esigenze proprie del procedimento cautelare avviato per inibitoria dell’uso di fotografie per violazione dei diritti ex artt. 2 n. 7 o 87 l.a. il GD può limitarsi a rilevare che una parte consistente delle foto in questione può essere protetta ex art. 87 l.a., e può rinviare l’accertamento dell’eventuale piena tutela del diritto d’autore alla fase successiva di merito (Trib. Milano, ordinanza 24 dicembre 2007, G.D. Marangoni, Giancarlo Reggiani c. Giunti Editore s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.14).

In mancanza di accettazione del contraddittorio da parte di Siae, è tardiva ed inammissibile una domanda formulata dall’attore in comparsa conclusionale e rivolta alla condanna di SIAE alla restituzione di somme indebitamente pagate per errore di calcolo nel conteggio di diritti di segreteria, quando nell’atto di citazione introduttivo del giudizio la restituzione era stata chiesta per il carattere oggettivamente indebito di un pagamento pretesamente effettuato a titolo di diritti di autore (Trib. Milano, 7 febbraio 2008, Pres. Est. Tarantola, International Masters Publisher s.r.l. c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Giancarmine Arena, Aida 2008, Repertorio I.15.14).

È costituzionalmente illegittimo per mancanza di delega l’art. 245 co. 2 c.p.i. nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado d’appello iniziate dopo l’entrata in vigore del c.p.i., anche se il giudizio di primo grado è iniziato e si è svolto secondo le norme precedentemente in vigore (Corte cost. 24 aprile 2008 n. 112, Aida 2008, 1191/1).

Il presidente del tribunale investito di un ricorso per descrizione rientrante nella competenza della sezione IP, ha l’onere di trasmettere il ricorso al presidente della sezione IP presso il medesimo tribunale che sia competente per la controversia; mentre non può adottare un provvedimento di incompetenza (Trib. Torino, ord.. 14 aprile 2005, Aida 2008, 1201/1).

Il presidente del tribunale investito di un ricorso per descrizione rientrante nella competenza della sezione IP, ben può trattenere il ricorso in decisione qualora le previsioni tabellari del tribunale gli attribuiscano (eventualmente anche ad interim) le funzioni di presidente della sezione IP (Trib. Torino, ord. 14 aprile 2005, Aida 2008, 1201/2).

La disciplina dell’art. 669 sexies c.p.c.non si applica alla misura tipica della descrizione (nella specie, di programmi per elaboratore), ed il giudice può garantire il contraddittorio in altro modo, non solo differito ma anche contestuale, in particolare attraverso la nomina di un procuratore ad hoc (Trib. Torino, ord. 14 aprile 2005, Aida 2008, 1201/3).

La domanda di danni per il mancato riconoscimento di una somma a ristoro del non incremento del cd detto assegno di professionalità ex art. 20 dello statuto SIAE non è compresa in quella di risarcimento danni per lucro cessante, e se proposta dalla prima volta in comparsa di conclusionale è tardiva ed inammissibile (App. Milano, 30 dicembre 2005, Aida 2008, 1204/4).

La domanda di condanna per responsabilità precontrattuale da scorrettezza nelle trattative per la concessione di un contratto di licenza da parte di una collecting society ha petitum e causa petendi nuovi rispetto ad una domanda di condanna al risarcimento del danno per illecito sfruttamento di opere protette, e non può essere proposta in una memoria autorizzata in base all’art. 183 u. co. c.p.c. (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/1).

Proposta in primo grado un’azione per il pagamento del compenso ex art. 2578 c.c. relativo all’utilizzo di progetti d’ingegneria è tardiva e perciò inammissibile ed è comunque infondata la domanda subordinata proposta dal medesimo attore in grado di appello per l’arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. derivante dall’utilizzo del medesimo progetto da parte del convenuto (Trib. Treviso,  11 dicembre 2006, Aida 2008, 1211/1).

Un giudizio cautelare con natura petitoria relativo a supporti materiali contenenti opere dell’ingegno non preclude una successiva azione cautelare relativa ai diritti patrimoniali d’autore (Trib. Bari, ordinanza 4 giugno 2007, Aida 2008, 1222/1).

Il carattere anticipatorio dell’inibitoria ex art. 163 l.a. esclude l’onere di instaurare il successivo giudizio di merito (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/3).

Chiesto il risarcimento dei danni morali derivanti dalla ripubblicazione non autorizzata di parti di un libro per violazione di diritti morali (che nella specie non sussiste), i medesimi danni possono essere riconosciuti ex artt. 171 e 171ter l.a., senza violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: perché ciò non comporta mutamento dei fatti allegati, ma solo l’applicazione di una norma diversa da quella invocata dalla parte, con una riqualificazione giuridica dei fatti che è di competenza esclusiva del giudice (Trib. Milano, 13 dicembre 2007, Aida 2008, 1241/3).

Il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore su di essa, e la loro ricorrenza nell’opera dell’attore in contraffazione deve essere verificata prima di giudicare se quella del convenuto ne costituisca un plagio (Cass. Sez. I. civile 23 novembre 2005 n. 24594, Pres. Saggio, Est. Panzani, Bacalov c. Endrigo, Aida 2007, Repertorio I.15.14).

Una consulenza tecnica preventiva intervenuta prima di un giudizio cautelare (nella specie relativa alla paternità di un’opera di un pittore contemporaneo) non può essere tenuta in conto anche in quest’ultimo procedimento, quando i due giudizi non abbiano avuto le medesime parti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2006, Est. Tarantola, Hans Neuendorf c. Fondazione Luigi Fontana, Enrico Crispolti, Egidio Costantini, Skira Editore s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.15.14).

Quando il proprietario dell’esemplare originario di un’opera ha chiesto in via cautelare di accertare il proprio diritto a vederla indicata in un catalogo generale in fieri delle opere di un pittore contemporaneo, ed ha chiesto soltanto in via incidentale l’accertamento che a quest’ultimo spetta la paternità del proprio quadro, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio con gli eredi dell’artista (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2006, Est. Tarantola, Hans Neuendorf c. Fondazione Luigi Fontana, Enrico Crispolti, Egidio Costantini, Skira Editore s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.15.14).

Proposta una domanda cautelare di inibitoria contro l’editore per violazione di diritti d’autore non è necessario integrare il contraddittorio con l’autore che ha stipulato il contratto di edizione con l’editore convenuto (Trib. Torino, ordinanza 23 marzo 2006, Aida 2007, 1154/1).

Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinnanzi alla quale va introdotta una pretesa al risarcimento dei danni da violazione di diritto d’autore fatta valere giudizialmente nei confronti di un debitore poi dichiarato fallito attengono al rito e non implicano questioni di competenza quando il tribunale fallimentare coincida con quello ordinario; e pertanto quando la domanda sia diretta a far valere nelle forme ordinarie una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì secondo i casi l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda (Trib. Milano, 2 agosto 2006, Aida 2007, 1172/4).

E’ inammissibile la domanda di risoluzione solo parziale del contratto di edizione ex art. 128 co.2 l.a. che sia proposta per la prima volta in appello dall’editore convenuto dall’autore con un’azione di risoluzione integrale del contratto di edizione per inadempimento dell’editore (App. Milano, 9 settembre 2006, Pres. Patrone, Est. Lamanna, Baldini Castoldi Dalai Editore s.p.a. c. Franco Brera, Paolo Brera, Francesca Fedrigolli, Camilla Brera, Isabella Brera, Aida 2007, Repertorio I.15.14).

Quando l’attore ha esercitato azione per violazione di diritti d’autore su opera fotografica creativa e non ha proposto in via subordinata domande sull’ipotesi che essa non sia tale, ed il collegio abbia accertato il carattere non creativo della foto, il tribunale è esonerato dal verificare se l’attività del convenuto violi i diritti patrimoniali ex art. 88 l.a. eventualmente relativi alla fotografia (Trib. Milano, Sezione IP, 11 ottobre 2006, Aida 2007, 1176/3).

L’estensione del rito societario alle controversie in materia di diritto d’autore ex art. 134 c.p.i. non è giustificata da alcuna disposizione della legge delega; una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 134 c.p.i. impone di interpretare restrittivamente il suo richiamo alle cause in materia di diritto d’autore; e pertanto il rito societario è applicabile soltanto alle controversie in materia di diritto d’autore che presentino ragioni di connessione, anche impropria, a quelle in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 novembre 2006, Aida 2007, 1178/1).

L’interesse all’accertamento dell’autenticità di un’opera pittorica è giuridicamente rilevante ed azionabile in giudizio quando l’autenticità sia contestata dai curatori del catalogo dell’opera di un artista, che si propongano di redigere un catalogo completo, e subordinino la restituzione al proprietario all’apposizione di un’indicazione di falso ed all’assunzione dell’obbligazione di non venderla quale opera originale (Trib. Milano, 20 novembre 2006, Aida 2007, 1179/1).

Il contratto di licenza di diritti di proprietà intellettuale relativi ad una sedia stipulato prima dell’introduzione dell’art. 2 n. 10 l.a. ma assoggettato dalle parti al diritto svizzero è sufficiente ad attribuire al licenziatario la legittimazione ad agire per violazione dell’art. 2 n. 10 l.a.: perché la legge italiana assume rilievo solo quanto all’effettivo esercizio dei diritti sul territorio nazionale nel momento del fatto generatore del preteso illecito (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 28 novembre 2006, Aida 2007, 1180/1).

Il tribunale penale chiamato a pronunciare in un giudizio cautelare di rinvio dalla Corte di cassazione deve applicare il principio di diritto che essa ha enunciato, e secondo cui la ripresa delle partite calcistiche non è necessariamente esclusa dalla categoria delle opere dell’ingegno protette ma può al contrario costituire astrattamente una elaborazione creativa tutelata dal diritto d’autore, senza necessità di verificare se nel caso concreto essa abbia il necessario carattere creativo (Trib. Milano, ordinanza 20 febbraio 2007, Aida 2007, 1183/1).

Il rito societario non si applica alle controversie in materia di diritti d’autore (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 15 marzo 2007, Aida 2007, 1185/1).

È costituzionalmente illegittimo per mancanza di delega l’art. 134 co. 1 c.p.i. nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e affini, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, va osservato il rito societario (Corte cost. 17 maggio 2007 n. 170, Aida 2007, 1131/1).

Proposta in via cautelare un’azione contrattuale relativa ad opere fotografiche, l’esercizio di un’azione cautelare successiva fondata invece sui diritti patrimoniali d’autore e su quelli di proprietà delle fotografie non costituisce un bis in idem ed è dunque ammissibile (Trib. Venezia, ordinanza 19 gennaio 2005, Aida 2006, 1079/1).

Proposta azione cautelare extracontrattuale per violazione di diritti patrimoniali d’autore (nella specie costituita dalla pubblicazione non autorizzata della rivista dopo la cessazione del contratto) è nuova e come tale inammissibile la domanda di inibitoria delle medesime attività in quanto esse costituiscono inadempimento di un patto di non concorrenza (Trib. Milano, ordinanza 27 gennaio 2005,  Aida 2006, 1080/4).

In un procedimento cautelare per inibitoria della violazione di un diritto patrimoniale d’autore non può essere esteso il contraddittorio, in difetto di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la chiamata in causa del terzo dante causa e garante del resistente (Trib. Roma, Sezione IP, 2 febbraio 2005, Giud. Iofrida, Finson s.p.a. c. Microforum Italia s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.14).

Proposta domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. il giudice può riqualificarla, ammetterla e deciderla ex artt. 161 e 163 l.a. (Trib. Napoli, ordinanza 17 marzo 2005, Aida 2006, 1083/1).

Il giudizio di reclamo cautelare (nella specie: relativo a diritti d’autore) si svolge sull’intero thema decidendum oggetto del procedimento cautelare di primo grado, e non è limitato ai motivi dedotti dalle parti reclamanti (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 10 aprile 2005, Pres. Raffone,  Giud. Petruzziello, Martino Davide Celeste Landi, Dario Moranduzzo s.p.a. c. Partenope s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.14).

La competenza a controllare la regolarità dell’adempimento di una inibitoria  cautelare e ad applicare le penalità di mora previste ex art. 163 l.a. spetta non al giudice del primo grado cautelare ma a quello del merito (Trib. Catania, Sezione IP, 14 giugno 2005, Giud. La Mantia, TMK s.r.l. c. Framon s.p.a., Satme Invest s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.14).

E’ inammissibile il ricorso cautelare proposto come ricorso ante causam e come prodromico ad azione di merito (nella specie: di dichiarazione di inadempimento di contratto relativo ad opera cinematografica e di accertamento della proprietà di supporti della medesima), che sia proposto con ricorso depositato dopo la notificazione dell’atto di citazione introduttivo di un giudizio di merito avente il medesimo oggetto (Trib. Roma, 7 luglio 2005, Giud. Costa, Garlea Francesca c. Riverfilm s c.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.14).

Stante il divieto di costituzione di giudici speciali ex art. 102 cost. la competenza delle sezioni specializzate sulla proprietà intellettuale è una mera «competenza interna», ancorché funzionale e inderogabile: cosicché in caso di proposizione della domanda (non alla sezione specializzata, ma genericamente) ad un tribunale presso il quale è stata costituita una sezione specializzata si procederà all’assegnazione o alla riassegnazione della causa in via amministrativa ad un giudice di tale sezione (Trib. Roma, ordinanza 4 agosto 2005, Aida 2006, 1099/3).

Qualora il ricorrente richieda una misura cautelare innominata per materie (nella specie: il diritto d’autore) per le quali esista una disciplina che tipizza espressamente determinati rimedi cautelari il principio di conservazione degli atti processuali permette al giudice di riqualificare d’ufficio la domanda (Trib. Roma, ordinanza 4 agosto 2005, Aida 2006, 1099/4).

In assenza di una prova del pregiudizio subito per effetto della violazione di un diritto patrimoniale d’autore l’istanza di esibizione delle fatture degli estratti delle scritture contabili del contraffattore assume una valenza meramente esplorativa e non può dunque essere ammessa (Trib. Venezia, 6 dicembre 2005, Aida 2006, 1107/3).

L’estensione della descrizione autorizzata e l’esonero dalla previa notifica della relativa ordinanza giustificano l’adozione di precauzioni nell’esecuzione della misura quali la nomina di un consulente che coadiuvi l’ufficiale giudiziario nelle operazioni e di un procuratore ex art. 697 c.p.c. (Trib. Venezia, decreto 28 novembre 2003, Pres. Maiolino, Thum s.p.a. c. Trompedeller Karl & Co OHG, Gicos Import–Export s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.14).

Descrizione, accertamento e perizia ex art. 162 l.a. hanno natura di atti istruttori anticipati per ragioni di urgenza, e ad essi non è applicabile la disciplina processuale dei procedimenti cautelari, ad eccezione delle sue regole specificamente previste dall’art. 162 l.a. (Trib. Palermo, ordinanza 5 dicembre 2003, Pres. Monteleone, Riccardo Mancuso c. SE.TE.SI. Servizi Telematici Siciliani s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.14).

La verifica se l’opera dell’ingegno abbia carattere originario o comunque creativo tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra che si assume plagiaria è rimessa all’incensurabile accertamento del giudice di merito, quando sia sorretto da congrua motivazione ed esente da errori logici o giuridici (Cass. Sez. I civile 12 marzo 2004 n. 5089, Aida 2005, 1018/1).

Il tentativo di conciliazione dell’art. 1 co. 11 l. 249/97 non si applica alle controversie che non riguardano l’applicazione della legge medesima, e tanto meno si applica quando non sia stato l’attore, ma il convenuto a fare valere la violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni; il tentativo di conciliazione del resto determina una improponibilità della domanda temporalmente circoscritta, che non preclude la proponibilità di azioni cautelari (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Giud. Bonaretti, Sky Italia s.r.l. c. e.BisMedia s.p.a., Fastweb, Fast Mediterranea s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.14).

La competenza delle sezioni specializzate non si estende ad un giudizio cautelare in cui ricorrente e resistente siano due imprese ed il ricorrente eserciti diritti al ritratto ex art. 96 l.a. (nella specie: acquisiti in via derivativa), qualifichi questo diritto come diritto di proprietà intellettuale, chieda a carico del resistente una inibitoria ex art. 156 l.a. dell’utilizzazione del ritratto, senza neppure allegare l’esistenza di un’opera dell’ingegno ex art. 1 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 4 giugno 2004, Aida 2005, 1035/1).

E’ infondata la tesi secondo cui per la parte relativa al diritto d’autore il dlgs 27.6.2003 n. 168 sarebbe stato emesso illegittimamente perché non controfirmato dal competente ministro per i beni e le attività culturali, con conseguente violazione dell’art. 89 cost. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2004, Pres. De Sapia, Est. Tarantola, Finson s.p.a. c. Cinehollywood s.r.l., KDG Italia s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.14).

Non sono censurabili in cassazione, se congruamente motivate, le ricostruzioni del giudice di merito secondo cui le modifiche apportate ad un saggio dal direttore di una rivista ledono l’onore e la reputazione del suo autore e secondo cui la pubblicazione dello scritto in forma integrale è sufficiente a risarcire i danni in forma specifica ed integrale (Cass. Sez. I civile 22 luglio 2004 n. 13664, Aida 2005, 1020/3).

Quando la sentenza di appello abbia ritenuto che un’opera dell’ingegno è astrattamente tutelabile ma difetta in concreto di novità, e la prima affermazione non sia stata impugnata e sia dunque passata in giudicato la seconda resiste alla censura di motivazione contraddittoria: in quanto con essa il giudice di merito ha affermato che un certo progetto, astrattamente proteggibile, corrispondeva tuttavia a nozioni diffuse ed era dunque carente di novità, intendendo con ciò chiarire che all’idee proposte era mancata la novità soggettiva, e cioè la creatività tipicamente soggettiva che caratterizza la forma di espressione dell’idea (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2004 n. 15496, Aida 2005, 1021/1).

Non è idoneo a scalfire gli approdi della decisione censurata ed è perciò inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che contesta la decisione di appello secondo cui lo schema di programma radiofonico ideato dal ricorrente non sarebbe protetto dal diritto d’autore: quando nel giudizio di merito il ricorrente abbia affermato senza contrasto che il suo schema/programma sarebbe stato mutuato da esperienze già svolte o in corso di svolgimento in altri paesi, e sarebbe pertanto privo dei caratteri di originalità e dell’impronta individuale creativa (Cass. Sez. I civile 4 settembre 2004 n. 17903, Aida 2005, 1022/1)

Deve essere condannato al risarcimento dei danni, liquidati equitativamente, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 co.2 c.p.c. chi pubblica un estratto consistente di un’ordinanza cautelare, in forma particolarmente evidente su un quotidiano di larga diffusione, in assenza di specifiche disposizioni del giudice e senza attendere almeno l’esito del reclamo (che poi ha revocato l’ordinanza), con conseguente incidenza negativa sull’immagine e la reputazione del soccombente in I grado cautelare (App. Milano, 22 settembre 2004, Aida 2005, 1047/2).

L’estensione della descrizione autorizzata ex art. 161 l.a. e l’esonero dalla previa notifica dell’ordinanza che la ammette possono giustificare l’adozione di precauzioni nell’esecuzione della misura ed in particolare la nomina di un consulente che coadiuvi l’ufficiale giudiziario nelle operazioni e di un procuratore ex art. 697 c.p.c. (Trib. Venezia, decreto 8 novembre 2004, Pres. Maiolino, Artefice s.r.l. c. Zambiasi s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.14).

In parallelismo con l’esperibilità dell’azione cautelare a tutela di privative brevettuali in pendenza del termine per il rilascio del brevetto, deve riconoscersi analoga tutelabilità del diritto d’autore sull’opera di design in pendenza del termine per la dichiarazione ex art. 17 legge 273/02 anche ove questa denuncia sia ritenuta necessaria per la tutela d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/2).

Al sequestro previsto dall’art. 161 l.a. si applicano le regole del procedimento cautelare novellato (Trib. Catania, ordinanza 13 dicembre 2004, Aida 2005, 1054/1).

Quando l’attore abbia agito per risarcimento danni da lesione di diritti d’autore e proponga poi in sede di precisazione delle conclusioni una domanda di risarcimento dei danni da violazione (da parte del convenuto) degli obblighi di buona fede ex art. 1337 c.c. in occasione delle trattative inter partes per la cessione dei diritti azionati, la seconda domanda è nuova rispetto alla prima ed è inammissibile (Trib. Milano, 17 giugno 2005, Pres. Migliaccio, Est. Rosa, Mattia Consonni, Sara Colombo, Simon Pietro Fumagalli, Francesca Maspero c. Giochi Preziosi s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.14).

La legittimazione attiva costituisce condizione dell’azione, è  rilevabile d’ufficio, e manca allorquando l’attore faccia valere in nome proprio un diritto altrui. Quando invece l’attore agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio non si ha carenza di legittimazione attiva in senso proprio, la verifica della titolarità della situazione giuridica sostanziale attiene al merito della controversia, e l’eccezione di altruità del diritto fatto valere costituisce eccezione in senso tecnico che non può essere oggetto d’esame d’ufficio e deve essere formulata tempestivamente. Quando dunque l’attore agisce a tutela del proprio diritto di paternità di un’opera che assume disconosciuto da una pubblicazione altrui, ed il convenuto eccepisca che l’attore ha successivamente ceduto a terzi i diritti patrimoniali sull’opera, questa circostanza non può fondare un’eccezione di difetto di legittimazione attiva in senso tecnico e nemmeno prova il difetto di titolarità del diritto morale azionato (Trib. Milano, 2 aprile 2003, Aida 2004, 976/1).

Una testata non ha capacità processuale e non può essere convenuta in giudizio, mentre il suo direttore responsabile non può dirsi validamente invocato in giudizio dove non risulti citato in proprio, ma solo in qualità di “rappresentante” della testata (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2004, 998/2).

Il tentativo di conciliazione davanti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto dall’art. 1 co. 11 l. 249/97 non è applicabile alle controversie che non sorgono sulla base della disciplina italiana delle comunicazioni, e d’altro canto prevedono un’improponibilità della domanda circoscritta solo dal punto di vista temporale, ferma restando la successiva proponibilità dell’azione giudiziale e comunque l’esperibilità dei rimedi cautelari (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/2).

Il giudizio sulla necessità e sull’ammissibilità di una CTU (nella specie: per accertare il plagio di un’opera dell’ingegno) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (App. Milano, 1 giugno 2004, Aida 2004, 1011/1).

La domanda di risarcimento per violazione dei diritti su fotografie può essere ritenuta comprensiva della tutela da diritto connesso ove l’attore fin dall’atto di citazione abbia fatto sia pur rapidamente riferimento tanto alla sua qualità di autore dell’opera fotografica quanto alla sua qualità di autore di fotografia semplice (Trib. Roma, 28 marzo 2003, G.U. Iofrida, Volpato c. BMG Ricordi s.p.a., Ogilvy e Mather s.p.a., Aida 2003, Repertorio I.15.14).

Lo stampatore presso cui sia stato eseguito il provvedimento di sequestro pronunciato nei confronti del solo (co)autore dell’opera sequestrata può proporre domanda per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. anche nell’ambito di un processo autonomo innanzi ad un giudice diverso da quello chiamato a conoscere nel merito del diritto tutelato in via cautelare (App. Milano, 24 maggio 2002, Aida 2002, 870/1).

Il motivo di ricorso per cassazione secondo cui la Siae non avrebbe provato il proprio potere di rappresentare gli autori e di pretendere in nome e per conto di questi ultimi la corresponsione di un compenso per la radiodiffusione delle opere trasmesse da un’emittente propone una censura di fatto sottratta alla cognizione del giudice di legittimità (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/4).

Il comportamento di funzionari di case editrici che operano quali agenti provocatori al fine di accertare quali copisterie riproducano abusivamente i loro testi universitari è assistito dal consenso dell’editore, dell’autore e della Siae: onde  essi sono pienamente capaci di testimoniare sull’illecito delle copisterie ex art. 171 l.a. (Cass. 7 aprile 2000 n. 4353 , Aida 2000, 661/3).

E’ inammissibile la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da violazione del diritto d’autore proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello (App. Milano, 21 marzo 2000, Aida 2000, 725/3).

Quando l’autore abbia esercitato in primo grado contro un editore un’azione extracontrattuale per utilizzazione non autorizzata della propria opera, ed in secondo grado qualifichi il medesimo editore cessionario dell’azienda del proprio editore precedente ed eserciti contro il medesimo convenuto un’azione contrattuale per la medesima utilizzazione della propria opera contestata in primo grado, la domanda proposta in appello è nuova ed inammissibile (App. Milano, 17 marzo 2000, Pres. NOVITA’, Est. BICHI, Carlo Solarino c. Editori di comunicazione s.r.l., Aida 2000, Repertorio I.15.14).

La descrizione ex art. 161 l.a. presuppone l’esistenza di un periculum in mora che il ricorrente ha l’onere di allegare e provare (Trib. Udine, ordinanza 29 dicembre 1999, Aida 2000, 712/3)

Il fatto che gli artt. 692 ss. c.p.c. facciano riferimento alla figura del presidente non comporta l’incompetenza a pronunciare e nemmeno l’illegittimità ex art. 158 c.p.c. della formazione dell’organo giudicante su un ricorso per descrizione ex art. 161 l.a., quando questo sia indirizzato genericamente al tribunale ed il suo presidente abbia provveduto a designare per la decisione un altro magistrato dell’ufficio (Trib. Udine, ordinanza 29 dicembre 1999, Aida 2000, 712/2).

La domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per violazione di diritti patrimoniali d’autore su opera fotografica creativa non può essere accolta ove la fotografia appaia invece proteggibile soltanto come oggetto di diritto connesso ex artt. 87ss. l.a. (Trib. Milano, 11 novembre 1999, Aida 2000, 709/2).

E’ regolata dall’art. 75 co. 2 c.p.p. e non deve essere sospesa l’azione civile di risarcimento del danno (ancorché proposta in via riconvenzionale) per violazione di diritti d’autore quando questa violazione sia altresì oggetto di un accertamento penale, ma non ricorrano i presupposti dell’art. 75 co. 3 c.p.p. (App. Milano, 26 ottobre 1999, Aida 2000, 706/1).

Ove siano certi i fatti contestati all’imputato del reato dell’art. 171 l.a. ben può il giudice modificare l’originaria imputazione richiamante l’art. 171 co. 1 b) l.a. per ricondurre la fattispecie all’art. 171 co. 1 a)  (Pret.  Roma, 26 giugno 1999, Aida 2000, 695/4).

Quando l’autore e l’editore stipulano un contratto di edizione con un espresso patto di non concorrenza a carico dell’autore, e l’editore agisca poi per contraffazione del primo libro ad opera di una nuova pubblicazione del medesimo autore, il giudice non può d’ufficio verificare se quest’ultima costituisca violazione del patto di non concorrenza (Trib. Milano, 24 giugno 1999, Aida 2000, 693/2).

E’ tardiva e non può essere esaminata l’eccezione, sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale d’appello dal convenuto in contraffazione di diritti d’autore, di intervenuta prescrizione ventennale del diritto di utilizzazione economica fatto valere dall’editore attore (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/3).

Nelle azioni di risarcimento del danno (nella specie: per illecita utilizzazione di un disegno applicato a prodotti industriali) si ha semplice emendatio e non mutatio libelli quando, indicato il risarcimento del danno in determinate voci, nel corso del giudizio siano specificate ulteriori voci di danno derivanti dal protrarsi dell’illecito anche posteriormente alla citazione (App. Milano, 15 gennaio 1999, Aida 2000, 675/2).

La dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto di un contratto di edizione ex art. 1454 c.c. implica certamente un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. 11 dicembre 1998 n. 12503, Aida 2000, 654/2).

Chiesti in primo grado nullità, annullamento o inefficacia totale di un contratto di edizione per mancanza di causa non sono nuovi la causa petendi ed il petitum svolti in appello che siano volti ad ottenere la declaratoria di nullità parziale del medesimo contratto per mancanza di causa (App. Milano, 11 settembre 1998, Pres. URBANO, Est. FORMAGGIA, Camillo Facchinetti, Valerio Negrini c. Edizioni Suvini Zerboni s.p.a., Aida 1999, Repertorio I.15.14).

La nuova disciplina generale dei procedimenti cautelari e d’urgenza è applicabile ex art. 669quaterdecies c.p.c. anche ai provvedimenti cautelari disciplinati dalla legge 633/1941 (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, Aida 2000, 669/1).

E’ motivata in modo esente da censure di legittimità la sentenza del giudice di merito che ha escluso la riconduzione di un contratto relativo ad un’opera musicale allo schema del contratto di edizione, ritenendo che la stampa dell’opera musicale prevista dal contratto fosse secondaria nell’economia del negozio (Cass. 23 giugno 1998 n. 6239, Aida 2000, 653/4).

La qualificazione di un soggetto come legittimato ex art. 23 co. 1 l.a. ad esercitare i diritti morali di autore non è censurabile in cassazione, ove congruamente motivata (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/3).

Quando il titolare di diritti d’autore su un’opera musicale esercita un’azione per contraffazione di quest’ultima contro l’inserzionista che senza il suo consenso l’ha utilizzata quale colonna sonora di un filmato pubblicitario, ed il convenuto si costituisce senza eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito e chiedendo il rigetto dell’azione e comunque la chiamata in causa dell’agenzia, che su incarico dell’inserzionista ha realizzato lo spot tramite terzi e si è obbligata nei suoi confronti a garantire che esso fosse interamente lecito, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dall’agenzia chiamata in garanzia per le medesime ragioni per cui il convenuto avrebbe potuto sollevare ma non ha eccepito l’incompetenza (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est.  GIUSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s, Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio I.15.14).

Quando la fotografia sia stata qualificata in primo grado come non creativa, ed il fotografo non abbia contestato in appello questa qualificazione, non può contestarla poi nel giudizio di cassazione (Cass. 7 maggio 1998 n. 4606, Pres. GRIECO, Est. BERRUTI, Spazio Grafico di Munini Livia Anna, Livia Anna Munini c. Colorificio Toscano s.p.a., Aida 1998, Repertorio I.15.14).

L’accertamento del giudice di merito che esclude l’esistenza degli scopi di critica, discussione o insegnamento necessari ex art. 70 l.a. è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass. 7 marzo 1997 n. 2089, Aida 1997, 445/3).

E’ inammissibile il ricorso per descrizione di software ex artt. 161‑162 l.a. che sia proposto secondo la procedura ex art. 669 c.p.c. (Trib. Aosta, 3 marzo 1997, Aida 1998, 522/1).

Le attestazioni della SIAE relative all’esistenza di suoi crediti derivanti dalla gestione dei diritti d’autore da essa amministrati costituiscono prova scritta ex art. 635 c.p.c. ai fini del procedimento monitorio; e mantengono la loro attitudine probatoria anche nel successivo giudizio di opposizione (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1999, Repertorio I.15.14).

Quando l’attore che agisce contro terzi in violazione del diritto d’autore chiede anche l’accertamento del suo diritto in comunione con altro coautore o con i suoi aventi causa, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontì di questi ultimi (Trib. Milano, ordinanza 18 luglio 1996, Aida 1997, 466/2).

Il giudice non può rilevare d’ufficio la nullità di una clausola di compenso a forfait per violazione dell’art. 130 l.a. ove la pronuncia di questa nullità non sia rilevante per la decisione della lite (nella specie: perché l’attore non aveva indicato quale sarebbe stato l’ammontare del compenso dovutogli a partecipazione) (App. Milano, 6 febbraio 1996, Aida 1996, 423/3).

Proposta dall’attore in primo grado domanda (infondata) di accertamento della scadenza di contratti di edizione musicale per decorso del termine ventennale previsto per i contratti di edizione ex art. 122 l.a., l’attore non può proporre in appello domanda di accertamento della nullità dei medesimi contratti per violazione di regole di tutela del diritto d’autore stabilite dalla convenzione di Berna e recepite con 1. 399/1978, e nemmeno domanda di cessazione dei medesimi contratti per recesso dell’autore (App. Milano, 19 luglio 1994, Aida 1994, 280/1).

E’ insindacabile in cassazione l’accertamento dei giudici di merito che ad una certa data, anteriore agli atti che l’attore vorrebbe qualificare come violazione di diritto d’autore su opera elaborata, sussistevano un’opera letteraria base ed un’opera derivata che ne costituisce l’elaborazione creativa; che questa ha acquisito autonoma fisionomia e compiutezza, rispetto all’opera preesistente; e che reciprocamente essa non costituisce soltanto opera (derivata) in formazione o mera idea di adattamento teatrale di un’opera letteraria non ancora elaborata per il teatro (Cass. 10 marzo 1994 n. 2345, Aida 1995, 300/2).

L’eccezione di illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 3 cost.) e comunitaria (in relazione agli art. 30‑36 del trattato CE ed al principio di proporzionalità), sollevata dall’importatore che abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla SIAE per pagamento del compenso per copia privata ex lege 93/1992, Aida 1994, deve essere riservata al collegio, e non presenta d’altro canto un grado di apparenza di fondamento sufficiente per negare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (Trib. Milano, 2 febbraio 1994, Aida 1994, 264/1).

Nel giudizio di merito ex art. 163 l.a. la descrizione, l’accertamento e la perizia ex art. 161 l.a. sono sottoposte non tanto a convalida quanto piuttosto al vaglio dell’ammissibilità e della rilevanza, simmetricamente a quanto accade per i provvedimenti di istruzione preventiva ex art. 698 co. 2‑3 c.p.c. (Pret. Verona, 17 novembre 1993, Aida 1994, 253/2).

In mancanza di consenso del convenuto è inammissibile la domanda di liquidare in separato giudizio, e non invece nel giudizio di convalida e di merito, i danni ex art. 96 co.1 e 2 c.p.c. derivanti da un sequestro illegittimo perché non consentito dall’art. 162 co.2 l.a. (Cass. 8 luglio 1992 n. 8336,Aida 1993, 127/1).