15. Azioni e sanzioni civili

La richiesta di comunicazione di dati di carattere personale, al fine di garantire la tutela effettiva del diritto d’autore, rientra nella sfera di applicazione della direttiva 2004/48 (Corte Giustizia UE 19 aprile 2012, in causa C-461/10, Aida 2013, 1516/3).

L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/48, letto in relazione all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, non osta a che gli Stati membri prevedano l’obbligo di trasmissione a soggetti privati di dati di carattere personale per consentire l’avvio, dinanzi ai giudici nazionali, di procedimenti nei confronti delle violazioni del diritto d’autore; la norma tuttavia non obbliga gli Stati medesimi a introdurre questa previsione (Corte Giustizia UE 19 aprile 2012, in causa C-461/10, Aida 2013, 1516/4).

Nella trasposizione delle direttive 2002/58 e 2004/48, gli Stati membri devono garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione; inoltre devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a dette direttive, bensì anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, quale, ad esempio, il principio di proporzionalità (Corte Giustizia UE 19 aprile 2012, in causa C-461/10, Aida 2013, 1516/5).

E’ conforme alle direttive europee una normativa nazionale che consente di ottenere un ordine di comunicazione dei dati relativi agli utenti di internet in presenza di indizi reali di violazione di un diritto di proprietà intellettuale da parte degli utenti medesimi, e ad un tempo consenta al giudice di ponderare, in funzione delle circostanze concrete e tenendo in debita considerazione le esigenze risultanti dal principio di proporzionalità, gli opposti interessi in gioco del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e degli utenti (Corte Giustizia UE 19 aprile 2012, in causa C-461/10, Aida 2013, 1516/6).

Le norme di esonero della responsabilità del provider non possono estendersi oltre l’ambito di non esigibilità di una generale vigilanza sui contenuti immessi in rete (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2011, Aida 2013, 1535/4).

Il gestore del motore di ricerca che non si attivi per eliminare l’indicizzazione di siti ove sia reperibile un film illecitamente messo a disposizione in rete, ed in particolare non si attivi nemmeno dopo essere messo a conoscenza di questa indicizzazione, diviene responsabile per violazione dei diritti di proprietà intellettuale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2011, Aida 2013, 1535/5).

La colpa grave, sotto il profilo della negligenza, non è sufficiente all’applicazione della disciplina degli atti di pirateria ex art. 144 cpi (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 febbraio 2013, Aida 2013, 1571/5).

Gli artt. 8.3 della direttiva 48/2004 e 15.1 della direttiva 58/2002, non ostano a che gli stati membri istituiscano un obbligo di comunicazione a terzi privati di dati personali relativi al traffico, al fine di consentire l’avvio dei procedimenti civili per violazione del diritto d’autore. Tuttavia il diritto comunitario impone che all’atto della trasposizione delle direttive 31/2000, 29/2001, 58/2002 e 48/2004, gli stati membri abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione di questa direttiva tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali rilevanti in materia. In sede di applicazione delle misure di trasposizione di questa direttiva, poi, le autorità ed i giudici degli stati membri devono evitare di fondarsi su un’interpretazione delle direttive che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità (Corte CE 19 febbraio 2009, C-557/07, Aida 2009, 1258/1).

Un fornitore di accesso che si limiti a procurare agli utenti l’accesso a internet, senza proporre altri servizi (quali ad esempio un servizio di posta elettronica, un FTP o un servizio di condivisione dei file) né esercitare un controllo giuridico sostanziale sul servizio utilizzato deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’art. 8.3 della direttiva 29/2001: perché fornisce un servizio suscettibile di essere utilizzato da un terzo per violare un diritto d’autore o un diritto connesso (dato che procura all’utente la connessione che gli consentirà di violare tali diritti) (Corte CE 19 febbraio 2009, C-557/07, Aida 2009, 1258/2).

La direttiva 98/34/CE deve essere interpretata nel senso che disposizioni nazionali come quelle italiane, in quanto abbiano stabilito dopo l’entrata in vigore della direttiva l’obbligo di apporre il contrassegno Siae su CD contenenti opere d’arte figurativa in vista della loro commercializzazione in Italia, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato (Corte giustizia CE 8 novembre 2007, in causa C -20/051, Aida 2008, 1189/1).

L’art. 15 n. 1 della direttiva 2002/58 offre agli stati membri la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati personali, ed attraverso il rinvio all’art. 13.1 della direttiva 95/46 esprime la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela anche civilistica del diritto di proprietà, inteso in senso comprensivo della proprietà intellettuale (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/1).

L’art. 8 n. 1 della direttiva 2004/48 sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale non impone agli stati membri di introdurre nei propri ordinamenti un obbligo di comunicare dati personali relativi alla prestazione di servizi in violazione di diritti di proprietà intellettuale (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/2).

Gli artt. 41, 42 e 47 TRIPS non impongono un’interpretazione delle direttive comunitarie tale da obbligare gli stati membri ad introdurre nei propri ordinamenti un obbligo di comunicare dati personali relativi alla prestazione di servizi in violazione di diritti di proprietà intellettuale (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/3).

Le direttive 2002/58 sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche, 2000/31 sul commercio elettronico, 2001/29 sulla società dell’informazione, 2004/48 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, contengono alcuni princìpi che consentono di contemperare i diritti di proprietà intellettuale con quello alla tutela dei dati personali; lasciano agli stati membri un certo margine di discrezionalità di attuazione, ma li obbligano comunque a garantire un giusto equilibrio fra questi diritti; obbligano inoltre le autorità e i giudici nazionali ad evitare interpretazioni in conflitto con questi diritti fondamentali o con altri princìpi del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/5).

Fino al momento in cui sarà perfezionata la procedura di notifica delle relative regole tecniche alla Commissione ai sensi delle direttive 189/1983, 34/1998 e 48/1998/CE il giudice nazionale deve disapplicare tutte le disposizioni normative che dopo l’entrata in vigore della direttiva 98/1983 hanno introdotto la necessità del timbro Siae per le varie tipologie di supporti a tutela di interessi pubblicistici e per la verifica dell’originalità del prodotto: anche se la contraffazione dell’opera resta tuttavia tale ed illecita (Cass. 2 aprile 2008 n. 13810, Aida 2008, 1199/1).

La sentenza 8 novembre 2007 della Corte di Giustizia (procedimento C-20/05) considera implicitamente la disposizione della direttiva 83/189/CEE che impone l’obbligo di comunicare la regola tecnica come una norma «ad effetto diretto», la cui  applicazione non è condizionata ad ulteriori interventi normativi nazionali (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/1).

L’obbligo imposto dalla direttiva 83/189/CEE di comunicare alla Commissione Europea le regole tecniche introdotte nell’ordinamento nazionale vale per quelle istituite dopo il 31 marzo 1983, data di entrata in vigore della direttiva, e non solo per quelle istituite dopo l’entrata in vigore della legge nazionale di recepimento del 21 giugno 1986  (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/2).

Per i contrassegni SIAE relativi ai supporti cartacei si applica la disciplina regolamentare di cui all’art. 12 r.a.; per i contrassegni relativi ai supporti non cartacei prodotti prima della entrata in vigore della legge 248/00 (e quindi fino al 19 settembre 2000) si applica la disciplina derivante dagli accordi stipulati tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate, implicitamente riconosciuti dal d.l. 9/87, convertito nella l. 121/87, dal d.lgs. 518/92, dal d.lgs. 685/94 e dal d.lgs. 169/99; per i contrassegni relativi ai supporti non cartacei prodotti successivamente al 19 settembre 2000 si applica la disciplina introdotta dall’art. 181 bis l.a. e dal relativo regolamento esecutivo (D.P.C.M. 338/01 e succ. mod.) (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/3).

Il contrassegno SIAE relativo ai supporti contenenti fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento, in quanto disciplinato da norme comunque successive alla data del 31 marzo 1983, era soggetto all’obbligo di previa comunicazione alla Commissione della Comunità Europea  (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/4).

In mancanza di comunicazione della legge che impone il contrassegno Siae, della legge che prescrive l’uso del contrassegno Siae, questa non può essere fatta valere nei confronti dei privati  (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/5).

Dopo la sentenza  8 novembre 2007 della Corte di Giustizia (procedimento C-20/05), ogni qual volta il contrassegno SIAE sia configurato come elemento negativo della fattispecie penale (ovverosia ogni volta che la mancanza del contrassegno obbligatorio sia prevista fra gli elementi tipici del reato), spetta al pubblico ministero la prova che la previsione del contrassegno sia anteriore alla data del 31 marzo 1983, ovvero che – se posteriore a quella data – essa sia stata regolarmente comunicata alla Commissione Europea  (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/6).

La sentenza  8 novembre 2007 della Corte di Giustizia (procedimento C-20/05) non incide sulla fattispecie penale di cui all’art. 171 ter lett. c) l.a. (nel testo modificato dalla l. 248/00), perché non prevede come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno SIAE, ma punisce soltanto chiunque detiene a fini commerciali supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione (in tali casi la mancanza di contrassegno può essere valutata come indizio della illecita duplicazione o riproduzione, senza assurgere al ruolo di elemento costitutivo della condotta) (Cass. 2 aprile 2008 n. 13816, Aida 2008, 1200/7).

La dimensione limitata della parte di mappa stradale riprodotta abusivamente non elimina l’illiceità della riproduzione (Trib. Milano, 28 febbraio 2004, Giud. Ferrari de Grado, Touring Editore s.r.l. c. Deutsche Bank s.p.a., Rapp Collins s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15).

L’affidamento alle dichiarazioni del proprio dante causa in merito alla sua titolarità di diritti ceduti non può essere ritenuto sufficiente ad assolvere l’onere di agire con la diligenza necessaria dell’imp rendi tore in un settore notoriamente minacciato dalla pirateria, e dunque ad evitare la responsabilità per violazione di un altrui diritto patrimoniale d’autore: specie quando gli esemplari dell’opera utilizzata recano il nome del titolare originario del diritto d’autore (nella specie: del produttore cinematografico) ed offrano così facilmente la possibilità di verificare se il proprio possibile dante causa disponga legittimamente dei diritti di utilizzazione che intende cedere (App. Milano, 23 aprile 1996, Aida 1997, 460/4).

 

15.1 legittimazione attiva e passiva. Intervento

E’ legittimato ad agire a tutela dei diritti d’autore su alcuni arredi di design chi dimostri di essere possessore di tali diritti; e tale dimostrazione può dirsi raggiunta qualora l’attore provi la costante, continua e risalente commercializzazione degli arredi oggetto di causa (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014, Aida 2015, 1678/1).

Le associazioni di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria ogniqualvolta si tratti di perseguire vantaggi giuridicamente riferibili alla categoria, il che non avviene quando un’associazione professionale di adattatori dialoghisti lamenta il mancato inserimento del nome degli associati nei titoli di trasmissioni televisive (Trib. Roma, Sezione IP, 15 maggio 2015, Aida 2015, 1709/1).

Ricorre la situazione rilevante ex art. 167 l.a. quando l’autore ha stipulato un contratto di comodato dei propri diritti ad una società; questa stipula un contratto di licenza dei diritti ad altra società; quest’ultima ne sfrutta pacificamente le opere in questione per oltre 30 anni (Trib. Milano, 16 giugno 2015, Aida 2015, II.100/1).

La legittimazione ad agire di una collecting tedesca per l’esercizio dei diritti d’autore propri delle emittenti televisive (nella specie: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen m.b.H.) non è preclusa dall’esclusiva legale della Siae ex art. 180 l.a.: perché Siae è deputata alla tutela del diritto degli autori italiani, e perché un’interpretazione diversa confliggerebbe con i principi del libero mercato e della concorrenza in ambito comunitario (Trib. Trento Sezione Specializzata in materia di impresa, 20 luglio 2015, Aida 2015, II.105/1).

L’art. 18 d.lgs. 9/2008 non esclude la legittimazione del licenziatario a richiedere la tutela dei diritti audiovisivi acquistati (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 13 febbraio 2012, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Aida 2014, 1608/1).

Il gestore di un portale è un intermediario e non un prestatore di servizi che possa fruire delle limitazioni di responsabilità previste dalla disciplina del commercio elettronico, in particolare quando partecipi alla gestione dei contenuti immessi dagli utenti, predisponendo indicizzazioni che consentono loro di accedere a servizi aggiuntivi (software e istruzioni tecniche al fine di attuare la ritrasmissione dei flussi), organizzazione dalla quale trae un sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione organizzata dei contenuti (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 13 febbraio 2012, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Aida 2014, 1608/2).

La qualità di socio di maggioranza non rileva ai fini della legittimazione passiva per l’illecita diffusione di contenuti protetti attraverso i portali web della società (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 13 febbraio 2012, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Aida 2014, 1608/3).

Il decreto prefettizio di estinzione di IMAIE non la priva della legittimazione a stare in giudizio nel processo dalla stessa precedentemente instaurato per far valere il diritto degli artisti interpreti ed esecutori all’equo compenso ex art. 84 l.a. in forza del mandato attribuitole dalla legge (Trib.Roma Sezione IP, 19 giugno 2012, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Aida 2014, 1614/1).

La pubblicazione di un’opera inedita (nella specie: i testi creati da Massimo Troisi ed utilizzati in una composizione musicale) senza il consenso degli eredi dell’autore legittima costoro all’azione di risarcimento del danno nei confronti dell’utilizzatore: ed in particolare ogni erede è legittimato singolarmente ad esercitare la relativa azione (Trib. Napoli, 28 giugno 2013, Pres. Casoria, Est. Sica, Aida 2014, 1629/1).

Secondo gli artt. 3 e 4 dlgs 9/2008 la Lega Nazionale Professionisti Serie A è contitolare, unitamente alle singole squadre di calcio organizzatrici degli eventi, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi disputati nelle competizioni di cui la Lega è l’organizzatore, ed è legittimata in via esclusiva ad effettuare la commercializzazione di questi diritti audiovisivi (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/5).

La produzione in giudizio di bollettini SIAE e di contratti di subedizione è sufficiente a provare la legittimazione ad azionare la pretesa risarcitoria ex art. 167 l.a. (Trib. Roma, 6 dicembre 2007, Aida 2013, 1529/1).

Il licenziatario esclusivo di diritti di sfruttamento economico di un film è attivamente legittimato ad agire a tutela dei diritti licenziati (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2011, Aida 2013, 1535/1).

Non è passivamente legittimata alle azioni di violazione dei diritti di proprietà intellettuale pretesamente derivanti dalla gestione di un motore di ricerca la società controllata operante a livello locale per la vendita di spazi pubblicitari indicizzati da un motore gestito a livello centrale dalla società controllante (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2011, Aida 2013, 1535/2).

Un fondazione statutariamente chiamata a proteggere, diffondere e promuovere l’opera di un’artista è legittimata a esercitare azioni di tutela dell’identità personale dell’artista medesimo, fra cui rientra l’azione a tutela del diritto esclusivo di introdurre modifiche e di elaborare la propria opera (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 luglio 2011, Aida 2013, 1541/2).

Il cessionario di diritti patrimoniali d’autore che agisca per contraffazione può provare il proprio acquisto con qualsiasi mezzo (App. Milano, Sezione IP, 14 luglio 2011, Pres. Est. Tarantola, Disco Più s.r.l. c. Unidis Jolly Film s.r.l., Ripley’s Film s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.15.1).

Il carattere creativo di una banca dati (e così dei suoi criteri di scelta o disposizione dei dati) deve essere allegato e provato da chi eserciti giudizialmente i relativi diritti d’autore e connessi (App. Milano, Sezione IP, 21 novembre 2011, Pres. Todaro, Est. Bonaretti, Roberto Colonnello Bertini Frassoni c. Andrea Borella, Aida 2013, Repertorio I.15.1).

L’art. 167 l.a. introduce una presunzione legale di titolarità del diritto, fondata sulla rilevanza attribuita dal legislatore da una situazione di fatto corrispondente all’esercizio di diritti patrimoniali d’autore, anche in considerazione dell’obiettiva difficoltà di ricostruire documentalmente vicende complesse di trasferimento dei relativi diritti (nella specie il possessore dei diritti è stato ritenuto provato dalla menzione dell’attore quale titolare dei diritti nei supporti originali; un provvedimento cautelare tedesco ottenuto contro un contraffattore; alcune dichiarazioni relative alla creazione/realizzazione delle opere in questione, che di per sé avrebbero natura di prove atipiche liberamente valutabili; tanto più in una situazione di inattendibilità complessiva della documentazione contrattuale prodotta dal convenuto per cercare di provare il proprio acquisto in via derivativa dei diritti litigiosi) (Trib. Milano, Sezione IP, 1 marzo 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Eagle Rock Entertainment Limited, Edel Italia s.r.l. c. Eagles Pictures s.p.a., Brioche Edizioni Musicali s.n.c., Musicanima s.r.l., Mailtrade s.r.l., Claudio Cesario, Giuseppe Andrea Virgillito, Terminal Video Italia s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.15.1).

L’associazione degli editori (AIE) è statutariamente legittimata a stipulare convenzioni di carattere generale su mandato dei suoi aderenti con gli utilizzatori di opere a stampa, ed è pertanto legittimata ad agire in giudizio nell’interesse dei mandanti in base all’art. 167, lett. b), l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 26 aprile 2010, Aida 2012, 1484/2).

L’associazione degli editori (AIE) non può lamentare un danno patrimoniale derivante dall’illecita attività di noleggio delle opere dei propri aderenti, ma è comunque legittimata ad ottenere il risarcimento di danni morali (Trib. Milano, Sezione IP, 26 aprile 2010, Aida 2012, 1484/5).

La fondazione che abbia ceduto ante causam ad altra fondazione il ramo d’azienda relativo alle attività litigiose (nella specie costituite dalla manifestazione “Festa del cinema di Roma”) non ha legittimazione passiva all’azione per violazione dei relativi e pretesi diritti patrimoniali d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 10 maggio 2010, Aida 2012, 1485/1).

L’erede di un pittore ha interesse ad intervenire nel giudizio cautelare in cui si controverta sulla proprietà o sul possesso delle lastre matrici utilizzate per stampe artistiche di opere d’arte figurativa del suo dante causa e indirettamente sul diritto di utilizzarle per realizzare ulteriori multipli (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 maggio 2010, G.D. Iofrida, Mastri Incisori s.r.l.c. Vigna Antoniniana Stamperia d’Arte s.n.c. in liquidazione, Fabio Carapezza Guttuso, Aida 2012, Repertorio I.15.1).

Un’associazione che abbia per statuto compiti di tutela degli interessi economici e morali dei propri iscritti (nella specie: AIDAC, Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi) non è titolare di un interesse giuridico che legittimi l’intervento ad adiuvandum nella causa promossa da un proprio associato (con adesione peraltro successiva ai fatti di causa e all’instaurazione della lite) per ottenere l’attribuzione di paternità di un’opera ed il riconoscimento dei relativi diritti (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2010, Aida 2012, 1486/2).

La domanda relativa ai compensi ex art. 46-bis l.a. va rivolta all’utilizzatore dell’opera cinematografica o assimilata (nella specie: una serie televisiva) e non nei confronti di chi abbia svolto l’adattamento su incarico della società di distribuzione in Italia (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2010, Aida 2012, 1486/5).

Il titolare di un sito che contiene un link ad altro sito non è legittimato passivo alla domanda di rimozione delle pubblicazioni contraffattorie esistenti sul sito linkato (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 luglio 2010, G.D. Izzo, Warner Chappel Music Italiana s.r.l., Warner Bros Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l. c. One Italia s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.15.1).

Il licenziatario esclusivo è legittimato ad agire per violazione dei diritti d’autore a lui licenziati, anche quando a sua volta li abbia sublicenziati a terzi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 febbraio  2012, G.D. Muscolo, BBC Worldwide LTD c. Televisiva, Endemol Italia s.p.a., RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.15.1).

SCF è legittimato ad agire ex artt. 73 e 73bis l.a. quale mandatario dei produttori fonografici (Trib. Milano, Sezione IP, 23 marzo 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, SCF Consorzio Fonografici c. Il rifugio del elfi di Greco M. & C.  s.a.s., Aida 2012, Repertorio I.15.1).

Il diritto di citazione non consente l’intera riproduzione delle opere protette (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011, 1397/7).

In caso di comunione ex art. 10 l.a. (nella specie relativa ad alcuni personaggi di fantasia) deve essere accolta la domanda di inibitoria proposta da un coautore nei confronti dell’altro e diretta ad impedire l’utilizzazione dell’opera in via autonoma e non concordata (Trib. Milano, Sezione IP, 10 novembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Marina Marcomini c. Mariangela Caccia, Aida 2011, Repertorio I.15.1).

In mancanza dell’individuazione dell’autore dell’opera (costituita nella specie da un servizio di posate) e di un valido atto di trasmissione, necessari ai fini del riconoscimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo a una persona giuridica, quest’ultima è priva della legittimazione a far valere la tutela patrimoniale d’autore (Trib. Milano, Sezione IP,12 novembre 2009, Pres. Tavassi, Est. Bonaretti, Posaterie Eme s.r.l., Ivana Bortolotti c. Tre P s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.1).

I diversi titolari di un sito che linka ad altri siti che contengono la pubblicazione non autorizzata di testi di opere musicali non sono litisconsorti necessari nel giudizio cautelare ed in quello successivo di merito per violazione dei diritti d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 2 luglio 2010, Aida 2011, 1430/2).

L’autore della parte letteraria di una canzone è legittimato attivo e passivo anche nelle azioni relative al plagio della sua parte musicale, in quanto cotitolare dei diritti esclusivi sull’opera composta e destinatario in pari misura con l’altro coautore, ai sensi dell’art. 34 l.a., dei profitti derivanti dalla sua utilizzazione economica (App. Milano, 30 agosto 2010, Aida 2011, 1436/4).

La pubblicazione di ampi brani di un libro-intervista su di una rivista (avvenuta nella specie mediante ripresa e combinazione delle risposte dell’intervistato senza menzione delle domande dell’intervistatore) non viola il diritto di paternità dell’autore del libro qualora sia preceduta da un articolo di presentazione e quest’ultimo attribuisca correttamente la paternità del volume citato (Trib. Milano, Sezione IP, 1 ottobre 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Edizioni Progetto s.r.l. in liquidazione, Roberto Alborghetti c. Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.1).

L’editore ed il direttore responsabile rispondono delle violazioni di diritti d’autore di terzi discendenti dalla pubblicazione del quotidiano (Trib. Milano, Sezione IP, 1 ottobre 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Edizioni Progetto s.r.l. in liquidazione, Roberto Alborghetti c. Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.1).

Quando l’autore di una canzonetta agisce contro uno dei due coautori di altra canzone per l’accertamento del plagio ed il risarcimento del danno, ed il giudice ordina la chiamata in giudizio del secondo coautore della canzonetta contestata la violazione del termine perentorio fissato a questo fine dal giudice è causa di estinzione del giudizio, ed opera di diritto, ove ritualmente eccepita: onde la declaratoria del giudice ha carattere meramente dichiarativo del fatto estintivo (Trib. Roma, Sezione IP, 11 settembre 2008, Aida 2010, 1338/1).

La pronuncia di accertamento del plagio realizzato da una canzonetta a due coautori resa nei confronti di uno di essi appare suscettibile di incidere sul diritto morale del coautore. Ne consegue un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per ragioni di diritto sostanziale ex art. 10 l.a., di entrambi i coautori dell’opera plagiaria (Trib. Roma, Sezione IP, 11 settembre 2008, Aida 2010, 1338/2).

Il produttore di uno spot televisivo su commissione dell’inserzionista, che abbia attribuito a quest’ultimo i diritti relativi soltanto ad alcune delle utilizzazioni del commercial, è legittimato ad agire per la pretesa violazione di diritti relativi alle altre modalità di sfruttamento (Trib. Roma, Sezione IP, 29 settembre 2008, Aida 2010, 1341/1).

L’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di commercio elettronico (nella specie, per compartecipazione alla commercializzazione di strumenti idonei a rimuovere misure tecnologiche di protezione) prevista dall’art. 16 d.lgs. 70/2003 presuppone la mancata conoscenza dell’illecito, e non può valere quando l’illecito sia conoscibile a seguito di diffide inviate dal titolare dei diritti al prestatore di servizi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/9).

Un nipote del coniuge non rientra tra i soggetti che possono far valere i diritti morali d’autore del de cuius ex art. 23 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2009, Aida 2010, 1362/3).

La Siae è legittimata ad agire contro un albergo per violazione dei diritti d’autore relativi alla comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno (Trib. Torino, Sezione IP, 9 ottobre 2009, Aida 2010, 1366/1).

L’appartenenza dei diritti morali all’autore di un’opera collettiva (nella specie: un numero di un periodico) a chi ne abbia realizzato di fatto la direzione non è impedita dal fatto che quest’ultimo non era dipendente dell’editore e non rivestiva la qualità di direttore responsabile della rivista ai sensi della legge sulla stampa (Trib. Milano, 10 novembre 2009, Aida 2010, 1370/2).

La persona fisica che nel numero di un periodico si attribuisce la paternità del medesimo ed il suo editore concorrono nella violazione del diritto morale d’autore della diversa persona che ne abbia effettivamente diretto la realizzazione e ne sia dunque autore (Trib. Milano, 10 novembre 2009, Aida 2010, 1370/3)

Il service provider che non si limiti a fornire servizi di connessione alla rete ma eroghi servizi aggiuntivi (come quelli di caching o di hosting) risponde degli illeciti commessi dagli utenti che si avvalgono dei suoi servizi, quando pur consapevole della presenza di opere e materiali «sospetti» sui propri server (per aver ricevuto ripetute diffide e subito azioni giudiziarie) si astenga dall’accertarne l’illiceità e dal rimuoverli oppure quando predisponga sistemi di controllo di tali opere e di tali materiali che consentono agli utenti di effettuarne la ricerca automatica o la programmazione della visione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 dicembre 2009, Aida 2010, 1373/4).

Benché ad un service provider non possa essere richiesta un’attività di preventivo controllo e di accertamento dell’illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/2).

Gli artt. 14, 15 e 16 dlgs. 9 aprile 2003 n. 70 si applicano solo ai prestatori dei servizi della società dell’informazioni ivi indicati e non anche agli utilizzatori di tali servizi (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/3).

L’organizzatore di un sito web che consente all’utente italiano di fruire con maggior facilità di contenuti illeciti (nella specie: films di partite di calcio diffusi on line senza il consenso dei relativi titolari di diritti IP) presenti su altri siti web (nella specie: siti cinesi), mediante la predisposizione di link a tali siti, la messa a disposizione di informazioni sulla programmazione dei contenuti illeciti diffusi sui siti ora detti, l’indicazione di come procedere alla sincronizzazione di contenuti audiovisivi illeciti con i relativi commenti audio in lingua italiana anziché cinese, l’indicazione di come procurarsi i software necessari a fruire dei contenuti illeciti presenti sui siti di terzi, risponde, a titolo di concorso degli illeciti commessi dai terzi sui loro siti (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/4).

Chi offre servizi di connessione alla rete può essere destinatario di ordini dell’autorità giudiziaria volti a far cessare gli illeciti commessi dai soggetti in favore dei quali tali servizi sono prestati (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/5).

La comunicazione all’access provider, mediante diffida o in altra forma, che su un sito a cui il provider consente l’accesso sono presenti contenuti illeciti (per violazione di diritti IP) genera in capo al provider l’obbligo non di rimuovere il contenuto illecito ma semplicemente di informare l’autorità competente (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/7).

FAPAV – Federazione Anti Pirateria Audiovisiva è legittimata processualmente ad agire a tutela dei diritti d’autore dei propri associati in base al mandato che gli associati le conferiscono e che è trasfuso nello statuto dell’associazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/1).

Il prestatore di servizi di telecomunicazione è solidalmente responsabile con chi abbia predisposto un sito web che metta a disposizione opere in violazione del diritto d’autore, e può essere convenuto autonomamente in giudizio, senza necessità di convenire i titolari dei siti web coobbligati (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/2).

La qualità di art director e stylist di un catalogo di prodotti indica un ruolo di preminenza nelle scelte creative ed estetiche di ambientazione e presentazione degli oggetti, ma non fino al punto da rendere l’art director e stylist integralmente responsabile della realizzazione del catalogo e di tutti i rapporti contrattuali e commerciali ad esso connessi e così anche della violazione di diritti d’autore integrata dalla riproduzione di opere pittoriche altrui sul catalogo dei prodotti (Trib. Milano, Sezione IP, 29 maggio 2006, Aida 2009, 1268/3).

La copisteria che mette a disposizione di terzi, per corrispettivo in denaro, proprie strutture e macchinari, al fine di consentire la riproduzione illegittima a self service di opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore concorre in questa riproduzione illegittima (Trib. Catania, 23 marzo 2007, Pres. Macrì, Est. Orifici, AIDRO Associazione Italiana per i diritti di riproduzione delle opere dell’ingegno, Zanichelli Editore s.p.a. c. Giuseppe Stagno, Rosario Scuderi, Carmelo Di Mauro, Aida 2009, Repertorio I.15.1).

Risponde per plagio, in concorso con gli autori di un’opera plagiaria, il coordinatore scientifico della medesima che non abbia esercitato diligentemente il controllo sulla presenza di un elemento fondamentale di una pubblicazione storico-artistica, ovvero la citazione delle sue fonti bibliografiche (Trib. Napoli, Sezione IP, 30 novembre 2007, Aida 2009, 1275/2).

Del plagio rispondono in solido tutti i partecipanti alla consumazione dell’illecito (Trib. Napoli, Sezione IP, 30 novembre 2007, Aida 2009, 1275/4).

Il membro di un’associazione culturale non è legittimato a far valere l’inadempimento contrattuale relativo all’allestimento di uno spettacolo predisposto dall’associazione, ove risulti che il contratto di produzione dello spettacolo sia stato stipulato dall’associazione e non dal singolo membro, poi estromesso dalla partecipazione all’organizzazione dello spettacolo (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 28 dicembre 2007, Aida 2009, 1280/1).

Il membro di un’associazione culturale non può lamentare l’inadempimento contrattuale consistente nella sua estromissione dall’organizzazione di uno spettacolo predisposto dall’associazione, quando l’associazione abbia incaricato un terzo di organizzare lo spettacolo, senza tuttavia prevedere la necessaria partecipazione del membro dell’associazione poi estromesso (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 28 dicembre 2007, Aida 2009, 1280/2).

La prevalenza del diritto alla privacy rispetto al diritto di proprietà intellettuale non sottrae ogni forma di tutela a fronte del fenomeno dello scambio di file sulla rete internet in violazione del diritto d’autore, ben potendosi immaginare una responsabilità dei gestori della rete di telecomunicazioni e dei produttori e fornitori di servizi di file sharing (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/6).

Il Garante della privacy e le associazioni rappresentative dei consumatori iscritti nell’elenco ex art. 137 codice di consumo sono legittimati ad intervenire ad adiuvandum del resistente, e per la protezione degli interessi dei consumatori alla privacy, in un procedimento per la fissazione delle modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare adottato a tutela di diritti d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2008, G.D. Muscolo, Peppermint Jam Records GmbH c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.1).

Quale ente pubblico esponenziale della categoria degli autori la Siae può chiedere al contraffattore il risarcimento dei propri danni morali, perché la violazione dei diritti d’autore costituisce fatto lesivo dell’immagine della Siae nella considerazione dei consociati, oltre che illecito civile astrattamente integrante anche un illecito penale ex artt. 171 ss. l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/6).

Deve essere rigettata nel merito per difetto di legittimazione attiva la domanda dell’autore di un libro e del suo adattamento televisivo che affermi di essere titolare esclusivo dei diritti patrimoniali d’autore relativi allo sceneggiato ed agisca nei confronti del suo produttore per il risarcimento dei danni derivanti dalla sua utilizzazione home video: mentre è inammissibile perché tardiva la mutatio libelli attuata in conclusionale, con la quale l’attore si riqualifica come autore della sceneggiatura e quindi coautore dello sceneggiato ex art. 44 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 27 giugno 2008, Pres. Est. Marvasi, Giuseppe D’Agata c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Rolling Thunder International s.r.l. in liquidazione, Aida 2009, Repertorio I.15.1).

L’azione di rivendicazione di paternità di un’opera intellettuale (nella specie, musicale) può essere esercitata anche dall’editore concessionario del diritto di utilizzazione (Trib. Milano, 6 agosto 2008, Aida 2009, 1300/2).

L’autore del testo di una canzone è attivamente legittimato a far valere l’illiceità del relativo plagio, ed è passivamente legittimato in un’azione di accertamento negativo di questa illiceità (Trib. Milano, 6 agosto 2008, Aida 2009, 1300/6).

La pubblica esecuzione di brani musicali in una discoteca attraverso il mezzo meccanico potrà essere attribuita responsabilmente soltanto a colui che – preventivamente – accede al permesso SIAE (cioè al proprietario o al gestore della discoteca) e non certo al deejay che, per passione o per lavoro, presta la propria attività (Trib. Napoli, 19 agosto 2008, Giud. Di Salvo – Imp. XXYY, Aida 2009, Repertorio I.15.1).

L’erede di un compositore (nella specie: Giacomo Puccini) è legittimato ad agire per violazione del diritto morale d’autore sulle sue opere ex art. 20 l.a. e della corrispondenza ex art. 93 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 26 agosto 2008, Aida 2009, 1301/1).

Il titolare di una quota pari al 50% dei diritti patrimoniali d’autore su un’opera musicale (nella specie: Hey Jude dei Beatles) è legittimato ad agire per la repressione di una sua utilizzazione illecita, e può chiedere a titolo di danni il 50% del danno corrispondente al mancato prezzo del consenso (Trib. Roma, Sezione IP, 31 ottobre 2008, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Sony Music Publishing s.r.l. c. PT Shop s.p.a., EMI Music Italy s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.1).

La sincronizzazione della registrazione live di una canzone famosa (nella specie: Hey Jude dei Beatles) con gli altri elementi di un messaggio pubblicitario di un CD che la contiene costituisce utilizzazione economica dell’opera musicale e non è liceizzata dalla licenza attribuita all’inserzionista dal produttore fonografico della registrazione e dell’intero CD reclamizzato, mentre quest’ultimo non risponde per concorso nella violazione dei diritti d’autore costituita dalla sincronizzazione (Trib. Roma, Sezione IP, 31 ottobre 2008, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Sony Music Publishing s.r.l. c. PT Shop s.p.a., EMI Music Italy s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.1).

I gruppi musicali sono assimilabili alle società di fatto: e quindi i loro componenti non sono litisconsorti passivi necessari (nella specie: in relazione ad un’azione per violazione di diritti patrimoniali d’autore) (Trib. Bologna, ordinanza 18 novembre 2008, Giud. Florini, Tania Bucci, Double Face s.r.l. in liquidazine, Cesare Cremonini, Michele Giuliani, Walter Mameli, Alessandro De Simone, Lomaxtape Ltd., Universal Music Italia s.r.l., Universo s.p.a., San Marino Performance s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.1).

Quando un autore (nella specie: Biagio Antonacci) controlla una società che è produttore fonografico delle registrazioni delle sue interpretazioni, e la società stipula con un’altra casa discografica un contratto di licenza dei propri diritti sottoscritto anche dall’autore suo controllante, la situazione di controllo societario e specialmente la sottoscrizione del contratto di licenza anche da parte dell’autore comportano che questi non può esercitare i propri diritti d’autore in contrasto con il contratto di licenza (nella specie: per ottenere l’inibitoria in base al diritto d’autore di un uso delle registrazioni fonografiche consentito invece dal contratto di licenza) (Trib. Milano, ordinanza 10 dicembre 2008, Aida 2009, 1305/1).

L’editore cui sia stata riservato lo sfruttamento di un banca dati (nella specie, di lemmi di un dizionario) sui mercati diversi da quello della distribuzione scolastica può agire contro l’editore cui sia stata riservato lo sfruttamento della medesima banca dati sul mercato della distribuzione scolastica, e che abbia invece distribuito i suoi prodotti nei circuiti distributivi extrascolastici (App. Milano, 11 febbraio 2009, Aida 2009, 1308/2).

La legittimazione ad azionare il diritto morale d’autore post mortem spetta soltanto al coniuge ed ai congiunti indicati dall’art. 23 l.a., e non anche all’erede non appartenente a tale ambito familiare (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Massimo Artesi c. Universal Music Italia s.r.l., Universal Music Publishing Ricordi s.r.l., SIAE Società Italiana Autori Editori, Marisa Bindi, Aida 2009, Repertorio I.15.1).

Stipulati un contratto di appalto ed un accordo di subappalto per la progettazione di un software, il subappaltatore che abbia eseguito la progettazione e consegnato il software non può chiedere il sequestro di quest’ultimo nei confronti dell’appaltante: perché questi ha già acquistato il software, e secondo l’art. 1458 co.2 c.c. la risoluzione del contratto di subappalto che il subappaltatore intende chiedere nel giudizio di merito non potrebbe pregiudicare i diritti acquisiti dall’appaltante (Trib. Roma, 3 febbraio 2006, G.D. Orlandi, Esedra s.r.l. c. Mediacon Sistemi Informativi s.p.a., Regione Lazio, Aida 2008, Repertorio I.15.1).

L’art. 156 bis l.a. consente di ottenere documenti, elementi ed informazioni relativi ad atti lesivi del diritto d’autore da qualunque possessore dei suddetti documenti, elementi ed informazioni, e perciò anche dal fornitore di servizi che abbia reso possibile l’accesso alla rete internet a chi compia atti di file sharing lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.1).

I diritti patrimoniali d’autore relativi al giornale appartengono sin dall’origine al suo editore, che dunque è legittimato ad agire per la tutela del suo diritto esclusivo contro chi ne riproduce il contenuto anche solo in parte mediante rassegne stampe elettroniche, senza bisogno di dare una prova del suo acquisto diversa dalla sua qualità di editore del giornale (Cass. 20 settembre 2006 n. 20410, Aida 2008, 1194/1).

Il cessionario di un diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno può agire in revindica, a tutela del proprio diritto di natura patrimoniale sull’opera, contro il terzo che pretenda avere acquistato ed essere titolare dei medesimi diritti: ma trattandosi di un’azione di natura reale ed essendo egli acquirente a titolo derivativo ha l’onere ex art. 948 c.c. di dimostrare la titolarità del diritto in capo al suo dante causa ed a tutti i precedenti danti causa, fino a risalire al produttore dell’opera cinematografica; e trattandosi di un conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto, la prova degli acquisti ora detti deve essere data con atti a forma scritta ad probationem (Trib. Roma, 23 febbraio 2007, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Annamaria Rosci, Andrea Marzi, Luca Marzi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.1).

Le azioni cautelari di inibitoria e sequestro a tutela dei diritti patrimoniali e d’autore ex art. 161 l.a. possono essere proposte nei confronti di qualunque oggetto e di qualunque attività che costituiscano violazione del diritto, indipendentemente da qualsiasi indagine circa l’elemento soggettivo presente nel detentore o possessore degli oggetti o nell’autore dell’attività antigiuridica (Trib. Roma, ordinanza 1 giugno 2007, G.D.  Izzo, Rainbow s.p.a. c. Maria Simonelli, Dolciaria Grazioso, Snack bar Carmelo di Buccinnà C. & C. s.n.c., Aida 2008, Repertorio I.15.1).

La possibilità di estendere l’esecuzione delle misure di sequestro ex artt. 161 ss. l.a. nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio deve ritenersi limitata ai terzi acquirenti dalla parte del processo destinatario del sequestro, e non anche nei confronti dei suoi dante causa (che potrebbero essere in possesso di titoli leggittimanti l’attività apparentemente illecita, che non hanno potuto fare valere in giudizio) (Trib. Roma, ordinanza 1 giugno 2007, G.D.  Izzo, Rainbow s.p.a. c. Maria Simonelli, Dolciaria Grazioso, Snack bar Carmelo di Buccinnà C. & C. s.n.c., Aida 2008, Repertorio I.15.1).

L’azione di accertamento della qualità di contitolare dei diritti d’autore fondata sulla copaternità dell’opera e ad un tempo sulla qualità di erede del titolare dei diritti d’autore deve essere esercitata in contraddittorio con tutti i coeredi (Trib. Padova, 27 giugno 2007, Pres. Rasi Caldogno, Est. Micochero, Antonia Chiappini, Centro di Filosofia Acquariana c. Istituto di Pedagogia Acquariana, Kabir Bedi, Ranga Bedi, Gulhima Bedi, Aida 2008, Repertorio I.15.1).

Il cessionario di un diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno può agire in revindica, a tutela del proprio diritto di natura patrimoniale sull’opera, contro il terzo che pretenda avere acquistato ed essere titolare dei medesimi diritti: ma trattandosi di un’azione di natura reale ed essendo egli acquirente a titolo derivativo ha l’onere ex art. 948 c.c. di dimostrare la titolarità del diritto in capo al suo dante causa ed a tutti i precedenti danti causa, fino a risalire al produttore dell’opera cinematografica; e trattandosi di un conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto, la prova degli acquisti ora detti deve essere data con atti a forma scritta ad probationem (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/5).

Il libro che presenti, oltre all’opera di un autore, una breve prefazione ed un’introduzione di altri soggetti non costituisce né opera collettiva né opera dovuta a più coautori: e nel giudizio per accertamento del carattere di plagio proprio dell’opera centrale la legittimazione passiva fa capo al suo autore ed al suo editore, e non anche agli autori di prefazione e di introduzione (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/4).

I diritti morali garantiti dall’art. 20 l.a. comprendono anche quello di disconoscere opere falsamente attribuite all’autore, e dopo la sua morte quest’ultimo diritto può essere esercitato dai fratelli, in assenza di ascendenti o discendenti dell’autore (Trib. Milano, 17 ottobre 2007, Aida 2008, 1237/1).

SCF è legittimata ad agire per far valere i diritti connessi a quelli di autore (Trib. Milano, ordinanza 28 dicembre 2007, Aida 2008, 1242/1).

Il provvedimento cautelare di inibitoria può essere adottato nei confronti di qualsiasi soggetto coinvolto nella filiera commerciale di distribuzione di prodotti fabbricati in violazione di diritti d’autore (Trib. Milano, ordinanza 20 giugno 2008, Aida 2008, 1250/3).

Della violazione del diritto d’autore rispondono in solido il coordinatore della produzione di un filmato e l’editore che lo distribuisce come videocassetta a panino con il proprio giornale (Trib. Roma, Sezione IP, 20 dicembre 2005, Aida 2007, 1146/2)

Proposta una domanda cautelare di inibitoria contro l’editore per violazione di diritti d’autore non è necessario integrare il contraddittorio con l’autore che ha stipulato il contratto di edizione con l’editore convenuto (Trib. Torino, ordinanza 23 marzo 2006, Aida 2007, 1154/1).

Quando la registrazione di un master è eseguita da una società su incarico congiunto di altre due, queste ultime debbono considerarsi coproduttori del medesimo fonogramma (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/2).

Il comunista di diritti patrimoniali d’autore, tanto più se per quota di maggioranza, può azionare il diritto al risarcimento dei danni da contraffazione nell’interesse comune, salvo il riparto interno tra i comproprietari (Trib. Milano, Sezione IP, 16 maggio 2006, Aida 2007, 1161/1).

La casa editrice italiana licenziataria dei diritti di utilizzazione per una sola volta di una fotografia risponde del suo ulteriore utilizzo, non pattuito, da parte della collegata spagnola cui l’editore italiano ha trasmesso la propria rivista: come pure dell’erronea indicazione della proprietà della foto da parte dell’editore spagnolo (Trib. Milano, 16 maggio 2006, G.U. Migliaccio, Roberto Meazza c. Edizioni Condè Nast, Aida 2007, Repertorio I.15.1).

Anche quando abbia ceduto i propri diritti di utilizzazione economica dell’opera l’autore resta legittimato ad agire per inibitoria del suo plagio (nella specie costituito dalla riproduzione di brani dell’opera in un’altra asseritamente di terzi), quantomeno a tutela del proprio diritto morale e di paternità dell’opera (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 1 giugno 2006, G.D. Meloni, Alida Cresti c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Elemedia s.p.a., Umberto Galimberti, Aida 2007, Repertorio I.15.1).

Seppure suscettibile di essere coinvolto ex art. 156 l.a. in sede di attuazione coattiva dell’inibitoria inadempiuta dall’autore dell’illecito telematico per violazione di diritti esclusivi di proprietà intellettuale, il carrier che si limita a svolgere un’attività di mere conduit è privo di legittimazione a resistere ad un ricorso cautelare per ottenere l’inibizione del predetto illecito, in quanto esonerato da ogni responsabilità in base all’art. 14 d.lgs. 70/2003 (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 3 giugno 2006, Aida 2007, 1164/1).

Deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva del convenuto l’azione per illecito extracontrattuale per violazione dei diritti d’autore, quando l’attore si dolga della trasmissione non autorizzata di brani di un suo film da parte di un’emittente televisiva (nella specie: Canale 5) e la trasmissione sia avvenuta ad opera di un soggetto (RTI) diverso da quello convenuto (nella specie: Mediaset) (Trib. Milano,7 giugno 2006, G.U. De Sapia, Dania Film s.r.l. c. Mediaset s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.15.1).

Il danno morale derivante dall’illecita fotocopiatura di opere a stampa può essere liquidato in favore di un’associazione rappresentativa dei titolari dei diritti sulle opere a stampa, che dovrà suddividere il rela­tivo importo tra i suoi associati (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.15.1).

In base all’art. 156 l.a. nuovo testo il coinvolgimento dell’intermediario di servizi non responsabile della violazione del diritto d’autore (nella specie: il carrier) non può avere luogo nell’ambito di un giudizio cautelare per inibitoria, ma soltanto nella fase esecutivo-attuativa del relativo provvedimento (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 12 giugno 2006, Aida 2007, 1165/2).

Quando il proprietario dell’esemplare originario di un’opera ha chiesto in via cautelare di accertare il proprio diritto a vederla indicata in un catalogo generale in fieri delle opere di un pittore contemporaneo, ed ha chiesto soltanto in via incidentale l’accertamento che a quest’ultimo spetta la paternità del proprio quadro, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio con gli eredi dell’artista (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2006, Est. Tarantola, Hans Neuendorf c. Fondazione Luigi Fontana, Enrico Crispolti, Egidio Costantini, Skira Editore s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.15.1).

L’interesse all’accertamento dell’autenticità di un’opera pittorica è giuridicamente rilevante ed azionabile in giudizio quando l’autenticità sia contestata dai curatori del catalogo dell’opera di un artista, che si propongano di redigere un catalogo completo, e subordinino la restituzione al proprietario all’apposizione di un’indicazione di falso ed all’assunzione dell’impegno a non venderla quale opera originale (Trib. Milano, 4 ottobre 2006, G.U. Rosa, Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni, Giuseppe Manzoni c. Giuseppe Zecchillo, Aida 2007, Repertorio I.15.1).

Il contratto di licenza di diritti di proprietà intellettuale relativi ad una sedia stipulato prima dell’introduzione dell’art. 2 n. 10 l.a. ma assoggettato dalle parti al diritto svizzero è sufficiente ad attribuire al licenziatario la legittimazione ad agire per violazione dell’art. 2 n. 10 l.a.: perché la legge italiana assume rilievo solo quanto all’effettivo esercizio dei diritti sul territorio nazionale nel momento del fatto generatore del preteso illecito (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 28 novembre 2006, Aida 2007, 1180/1).

L’art. 165 l.a. consente all’autore di intervenire nei giudizi promossi dal cessionario a tutela dei propri interessi, con ognuno dei possibili tipi di intervento volontario, e così con un intervento principale, o adesivo autonomo o adesivo dipendente (Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 12 febbraio 2007, Pres. Pezzuti, Est. Zazzeri, G.T.L. s.r.l. Gruppo Tessile Lombardo c. Ciabatti s.r.l., Adriana Iurillo, Studio Blue Design, Aida 2007, Repertorio I.15.1).

L’editore, il realizzatore, il curatore del catalogo di una mostra realizzato attraverso l’utilizzazione di materiali ottenuti in violazione del diritto d’autore risponde dei danni nei confronti dell’autore in solido con chi ha realizzato, commissionato, patrocinato l’evento, essendo la rilevanza dell’eventuale diversa misura delle rispettive colpe limitata ai rapporti interni (Trib. Roma, 9 dicembre 2003, Aida 2006, 1073/1).

La pubblicazione su una rivista della fotografia della pianta di un edificio comunicata alla rivista dal fotografo ed integrata dalla redazione della rivista con l’aggiunta di colori ed arredi non autorizzata dall’autore dell’opera architettonica costituisce violazione del diritto di rielaborazione e modificazione dell’opera proprio di quest’ultimo: di cui rispondono in solido il fotografo e l’editore della rivista, salvo un eventuale diritto di regresso del fotografo nei confronti dell’editore che abbia effettuato autonomamente la modifica (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/2).

Della violazione dei diritti del costitutore della banca dati ex art. 102bis l.a. rispondono in via concorrente il titolare del sito che ne riprende i contenuti ed il suo web master (nella specie: non dipendente del titolare del sito) (Trib. Roma, ordinanza 24 dicembre 2004, Aida 2006, 1078/5).

Deve essere rigettato il ricorso per inibitoria cautelare di una pretesa violazione di diritti d’autore proposto contro un soggetto qualificato come editore di un libro, quando l’editore ne sia in realtà altro soggetto (Trib. Milano, ordinanza 2 febbraio 2005, G.D. Rosa, Riccardo Naj-Oleari c. BPArt s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.1).

Deve essere rigettata per mancanza di fumus boni iuris l’azione cautelare per violazione di diritti d’autore su software promossa contro terzi dal distributore del software, che si assume legittimato sulla base di accordi con il titolare del software che tuttavia siano stati previamente risolti per iniziativa del distributore (Trib. Roma, ordinanza 9 marzo 2005, Giud. Dotti, Maxiediciones S.L., Motor Presse France c. Meditoriale s.r.l., Fratelli Spada s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.1).

Difetta di legittimazione attiva ad agire in via cautelare per inibitoria della violazione di diritti d’autore il ricorrente che abbia acquisito i diritti azionati in via derivativa in base a contratto risolto prima della proposizione dell’azione (Trib. Napoli, ordinanza 17 marzo 2005, Aida 2006, 1083/4).

Quando nell’ambito di un procedimento cautelare in corso di causa un’opera appaia creata in maniera congiunta dal ricorrente e dal resistente non può essere accolta la domanda cautelare del ricorrente di inibitoria della rivendicazione di paternità da parte del resistente e di restituzione dal resistente al ricorrente degli esemplari dell’opera (Trib. Milano, ordinanza 23 marzo 2005, Aida 2006, 1085/1).

Non può essere accolta una domanda di sequestro e di inibitoria della diffusione di un prodotto stampato contenente violazioni di diritti d’autore proposta esclusivamente contro un distributore nazionale, quando quest’ultimo esercita un’attività di mero tramite tra l’editore ed il rivenditore e ha per un verso l’obbligo di garantire la distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta e per altro verso non ha alcun diritto di sindacare le scelte imprenditoriali dell’editore, restando di conseguenza estraneo alla violazione di diritti di terzi eventualmente imputabili a quest’ultimo (Trib. Milano, ordinanza 9 maggio 2005, Aida 2006, 1090/1).

Deve essere rigettata per mancanza di fumus boni iuris l’azione cautelare per violazione di diritti d’autore su software promossa contro terzi dal distributore del software, che si assume legittimato sulla base di accordi con il titolare del software che tuttavia siano stati previamente risolti per iniziativa del distributore (Trib. Milano , ordinanza 12 luglio 2005, Aida 2006, 1094/2).

Sono ammissibili l’azione di accertamento positivo dell’autenticità di un quadro esercitata dal suo proprietario contro i figli del suo preteso autore e l’azione di accertamento negativo di questa autenticità proposto dai convenuti in via riconvenzionale (App. Milano, 11 dicembre 2002, Pres. Ruggero, Est. Scuffi, Giuseppe Einaudi Editore s.p.a. in amministrazione straordinaria c. Giuseppe Manzoni, Elena Manzoni, Archivio Opera Pietro Manzoni, Aida 2005, Repertorio I.15.1).

La legittimazione ad agire per la tutela del diritto morale relativo ad un’opera, che è diritto inalienabile del solo soggetto cui essa è riferibile, non può sussistere in capo ad una società commerciale, nemmeno quando l’autore dell’opera sia titolare del 98% delle sue quote (Trib. Roma, ordinanza 16 gennaio 2004, Pres. Caliento, Est. Budetta, Aura Entertainment s.r.l. c. Siderfilm & TV, RaiCinema s.p.a., Cecere, Pirone, Aida 2005, Repertorio I.15.1).

L’indicazione del nome dell’editore e della riserva dei diritti di riproduzione sugli esemplari di una carta geografica prova la legittimazione dell’editore così indicato ad agire per violazione di diritti d’autore contro la riproduzione non autorizzata della mappa (Trib. Milano, 28 febbraio 2004, Giud. Ferrari de Grado, Touring Editore s.r.l. c. Deutsche Bank s.p.a., Rapp Collins s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.1).

Il licenziatario esclusivo dei diritti d’autore è legittimato a lamentarne la violazione (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Giud. Bonaretti, Sky Italia s.r.l. c. e.BisMedia s.p.a., Fastweb, Fast Mediterranea s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.1).

L’imputato in un processo penale per duplicazione abusiva di opera cinematografica ha interesse sufficiente ad intervenire ad adiuvandum in un giudizio promosso da terzi per l’accertamento della caduta della medesima opera in pubblico dominio (Trib. Milano, 14 aprile 2004, Giud. Vecchio, Fallimento Electa s.r.l. c. The Walt Disney Enterprises Inc., Martinenghi Italo, Aida 2005, Repertorio I.15.1).

La società conferitaria del ramo d’azienda del Touring Club Italiano relativo all’attività editoriale è legittimata ad azionare i diritti d’autore delle opere edite dal conferente (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/1).

L’agenzia pubblicitaria e l’inserzionista che predispone e rispettivamente usa una pubblicità contenente una riproduzione di una altrui opera cartografica protetta debbono essere condannati in solido al risarcimento dei danni; reciprocamente non può essere condannata soltanto l’agenzia; ma l’inserzionista ha diritto ad essere manlevato dall’agenzia che ha ideato e realizzato materialmente gli inserti pubblicitari omettendo di acquisire i consensi dell’editore dell’opera cartografica (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/7).

Una fondazione costituita dalla vedova di un pittore che abbia per statuto il potere di rilasciare «certificazione di autenticità e dichiarazione dell’avvenuto inserimento di opere originali» del pittore «nell’archivio generale dell’artista» ma non abbia ricevuto diritti patrimoniali d’autore sulle sue opere è legittimata ad agire per inibire un’attività di individuazione, autenticazione ed archiviazione di opere del medesimo pittore da parte di terzi non autorizzati dalla fondazione, ma non è legittimata a chiedere i danni per la riproduzione non autorizzata delle sue opere (Trib. Milano, 1 luglio 2004, Aida 2005, 1038/1).

In caso di utilizzazione della parte letteraria di un’opera composta da testo e musica al di fuori dei casi previsti dall’art. 35 nn. 1-3 e senza il consenso del titolare del diritto d’autore relativo alla parte musicale l’erede dell’autore della parte letteraria (che ha consentito la sua utilizzazione) e l’imprenditore che ha importato e distribuito in Italia i supporti registrati con la parte letteraria e la musica di altro autore rispondono in solido dei danni (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/5).

Ai fini di un procedimento cautelare la legittimazione di una società ad esercitare i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera multimediale è provata in via presuntiva dalla circostanza che il creatore e produttore dell’opera è presidente della società; suo figlio è legale rappresentante della società; l’autore ha curato il montaggio, la regia e la redazione dei testi riprodotti su una pellicola da cui è tratta l’opera multimediale in questione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2004, Pres. De Sapia, Est. Tarantola, Finson s.p.a. c. Cinehollywood s.r.l., KDG Italia s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.1).

Deve essere rigettato per difetto di legittimazione passiva un ricorso per inibitoria di atti di disposizione relativi ad una quota di diritti d’autore oggetto di una comunione incidentale ereditaria indivisa tra coeredi per successione legittima che sia proposto contro un soggetto che non è stato designato e non ha di fatto svolto funzioni di amministratore della comunione (Trib. Roma, ordinanza 14 luglio 2004, Pres. Caliento, Est. Iofrida, Raffaella Scotto c. Gabriele Scotto, Aida 2005, Repertorio I.15.1).

La Lega Calcio Service s.p.a. (nella specie società controllata totalitariamente dalla lega nazionale professionisti) non ha legittimazione attiva ad esercitare i diritti di proprietà intellettuale relativi alle partite delle società calcistiche aderenti alla lega nazionale professionisti (Trib. Roma, ordinanza 22 luglio 2004, G.D. Orlandi, Lega Calcio Service s.p.a. c. Rai Radio Televisione Italiana s.p.a., Tim Telecom Italia Mobile s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.1).

Viola il diritto morale dell’autore di un disegno che rappresenti con carattere di originalità un’opera dell’architettura la riproduzione di un disegno che ne costituisce una modesta rielaborazione (qualificabile al più come opera derivata) con attribuzione della paternità all’autore di quest’ultimo anziché a quello del disegno originario; questa violazione lede il diritto di paternità dell’autore ma non anche quello all’onore ed alla reputazione; e di essa rispondono in solido l’editore della rivista e l’autore della rielaborazione (Trib. Milano, 14 settembre 2004, G.U. bonaretti, Antonio Leonardo Rizzo c. Editoriale Giorgio Mondadori s.p.a., Gabriele Maschietti, Aida 2005, Repertorio I.15.1).

Solo l’autore, non anche i suoi eredi né le associazioni o fondazioni artistiche, né i mandatari incaricati della catalogazione, può rivendicare e disconoscerne la paternità delle proprie opere, ferma restando la possibilità per chiunque vi abbia interesse di contestare in giudizio queste rivendicazioni e disconoscimenti (Trib. Milano, Sezione IP, 13 dicembre 2004, Aida 2005, 1053/1).

Chi abbia ricevuto un incarico di catalogazione della produzione pittorica di un autore non può pretendersi legittimato a certificare l’autenticità di questa produzione; ed anzi pone in essere un comportamento diffamatorio e risponde del danno morale qualora pubblicamente dichiari di non riconoscere expertise di autenticità di terzi, con ciò ingenerando il sospetto di falsità delle opere da lui non catalogate e autenticate (Trib. Milano, Sezione IP, 13 dicembre 2004, Aida 2005, 1053/2).

L’utilizzazione dell’immagine altrui a fini pubblicitari nel periodo successivo alla scadenza del contratto che originariamente consentiva questa utilizzazione è illecita ed obbliga al risarcimento del danno non solo l’imprenditore che abbia utilizzato in fiera cataloghi pubblicitari recanti l’immagine ma altresì l’imprenditore (nella specie, a sua volta pubblicizzato nei cataloghi) che abbia fornito questi cataloghi senza preoccuparsi di imporre limiti temporali alla loro utilizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2005, Aida 2005, 1058/1).

Il credito esercitato per conto dell’autore da SIAE nei confronti del contraffattore nasce da responsabilità civile extracontrattuale (Cass. 3 settembre 2003, Aida 2004, 956/1).

Il diverso ruolo svolto dai singoli convenuti nella realizzazione o commercializzazione del brano musicale asseritamene plagiario giustifica di per sé stesso nei confronti dell’attore la loro presenza in giudizio, a prescindere dalla riferibilità a ciascuno dell’illecito sub specie dell’elemento soggettivo, la cui eventuale carenza potrebbe semmai fondare domande di manleva verso gli altri convenuti cui l’illecito risultasse in effetti imputabile (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, Aida 2004, 973/1).

La legittimazione attiva costituisce condizione dell’azione, è  rilevabile d’ufficio, e manca allorquando l’attore faccia valere in nome proprio un diritto altrui. Quando invece l’attore agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio non si ha carenza di legittimazione attiva in senso proprio, la verifica della titolarità della situazione giuridica sostanziale attiene al merito della controversia, e l’eccezione di altruità del diritto fatto valere costituisce eccezione in senso tecnico che non può essere oggetto d’esame d’ufficio e deve essere formulata tempestivamente. Quando dunque l’attore agisce a tutela del proprio diritto di paternità di un’opera che assume disconosciuto da una pubblicazione altrui, ed il convenuto eccepisca che l’attore ha successivamente ceduto a terzi i diritti patrimoniali sull’opera, questa circostanza non può fondare un’eccezione di difetto di legittimazione attiva in senso tecnico e nemmeno prova il difetto di titolarità del diritto morale azionato (Trib. Milano, 2 aprile 2003, Aida 2004, 976/1).

Il produttore di un CD ed il distributore dei medesimi rispondono in solido delle violazioni dei diritti morali e patrimoniali d’autore realizzate dal CD (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 977/3).

Una testata non ha capacità processuale e non può essere convenuta in giudizio, mentre il suo direttore responsabile non può dirsi validamente invocato in giudizio dove non risulti citato in proprio, ma solo in qualità di “rappresentante” della testata (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2004, 998/2).

Il licenziatario di diritti di marchio, d’autore e connessi su trasmissioni televisive è legittimato ad agire per la violazione dei diritti medesimi (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/1).

Poiché il provider non è in grado di operare una verifica di tutti i dati trasmessi una sua corresponsabilità per omesso controllo sugli illeciti a mezzo di Internet equivarrebbe ad una inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva (Trib. Catania, 29 giugno 2004, Aida 2004, 1013/1).

Il gestore di una copisteria che accetti di riprodurre integralmente opere protette non «esistenti nelle biblioteche» o consenta con il sistema self-service che il cliente le riproduca da sé concorre nella violazione dell’art. 13 l.a., perché svolgendo attività imprenditoriale è tenuto ex art. 2051 c.c. a vigilare che nei propri locali non si svolgano attività in violazione del diritto d’autore (App. Bologna, 11 gennaio 2001, Aida 2003, 894/5).

La legittimazione passiva del convenuto per violazione di diritti patrimoniali d’autore non è esclusa dalla sua qualità di mero rivenditore al dettaglio di esemplari di opere prodotti  illecitamente da terzi (Trib. Roma, 25 gennaio 2002, Aida 2003,  905/1).

La Siae non risponde della sincronizzazione di un’opera musicale ad un filmato pubblicitario di un’emittente televisiva (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/5).

Non curarsi di acquisire la prova dell’acquisto dei diritti d’autore utilizzati costituisce un’omissione che riguarda attività che corrispondono all’usuale comportamento di ogni operatore avveduto e corretto che operi professionalmente nel settore dei messaggi diffusi per il mezzo delle telecomunicazioni e che bene può quindi comprendersi nel comportamento cui un’emittente televisiva deve legittimamente considerarsi tenuta dall’osservanza normale e regolare del dovere sociale di un’ordinaria diligenza ai sensi dell’art. 1176 c.c. e specialmente ove si consideri la specifica competenza attribuibile all’emittente e si tenga conto che aderendo al codice di autodisciplina pubblicitaria una società gerente il mezzo televisivo e gli spazi pubblicitari ha assunto lo specifico obbligo di controllo dei filmati pubblicitari (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/6).

Il principio di alterità oggettiva del messaggio pubblicitario rispetto al veicolo utilizzato, desumibile dagli artt. 8 co. 2 l. 223/90 e 4 co. 1 l.p.i. non può essere invocato per escludere o limitare la responsabilità del mezzo che diffonda un messaggio pubblicitario lesivo di diritti d’autore (Cass. 29 maggio 2003 n. 8597, Aida 2003, 887/2).

Concorre nella contraffazione l’organizzatore di un concorso che trasmettendo copia dell’opera vincitrice al contraffattore non ne abbia evidenziato i limiti di utilizzabilità stabiliti nel bando della manifestazione a premi (App. Milano, 22 gennaio 2002, Aida 2002, 865/1).

L’autore di una dispensa universitaria intitolata «appunti delle lezioni di archivistica tenuta dal prof. Filippo Valenti presso la Facoltà di lettere dell’Università di Bologna durante l’anno accademico 1975/1976 a cura di Gabriele Fabbrici e riveduta dal docente» può essere individuato esclusivamente in quest’ultimo sulla base del fatto che a) il docente ha «riveduto» gli appunti conferendo ai medesimi competenza formale ed il crisma della corrispondenza al suo insegnamento; gli appunti sono indicati da terzi come opera esclusiva del docente (nella specie nella guida dello studente ed in altra opera scientifica); Fabbrici non ha mai reclamato la creatività della propria attività di raccolta degli appunti di Valenti; e la tecnica espositiva e le opinioni espresse dagli appunti sono quelle di altri due scritti del docente, per modo che l’attività di Fabbrici deve essere qualificata come attività di raccolta e primo assemblaggio del materiale, e non di coautore dell’opera; onde Fabbrici non è legittimato né ad agire per la contraffazione della medesima né ad intervenire ad adiuvandum per sostenere le tesi di Valenti (Trib. Bari, 19 settembre 2001, Aida 2002, 857/1).

A seguito della cessione delle attività di un’associazione di categoria dei produttori discografici relative alla riscossione ed alla gestione di compensi per utilizzazioni secondarie e copia privata di fonogrammi il cessionario interveniente in causa che si dichiara obbligato al pagamento ad IMAIE di parte di questi compensi a partire da una certa data non ha interesse ad ottenere il sequestro liberatorio di somme litigiose (pur in sua disponibilità) per le quali l’eventuale obbligo di pagamento del cedente ad IMAIE sarebbe sorto anteriormente alla data da cui decorre la responsabilità di questo cessionario per debiti pregressi. (Trib. Milano, 27 aprile 2001, Aida 2001, 811/2)

Ai fini del compenso per copia privata l’art. 5 l. 93/1992 abilita ad interloquire ed agire i produttori di fonogrammi o le loro associazioni di categoria e non già soggetti diversi (nella specie: il cessionario del ramo d’azienda di un’associazione di fonografici relativo alla gestione dei loro diversi diritti a compenso). (Trib. Milano, 27 aprile 2001, Aida 2001, 811/1)

L’AIDRO è legittimata ad agire per violazione di diritti d’autore e per concorrenza sleale (Trib. Torino, 19 aprile 2001, Aida 2002, 841/1).

Nell’illecito costituito dall’utilizzazione non autorizzata di un’opera e di una registrazione fonografica quale colonna sonora di una telepromozione rispondono per concorso l’impresa reclamizzata, l’emittente televisiva, l’impresa che ha acqui-stato lo spazio pubblicitario a favore dell’inserzionista, il produttore del program-ma televisivo e l’operatore pubblicitario che su suo incarico ha ceduto lo spazio pubblicitario: e contro tutti i soggetti ora detti può essere concessa un’inibitoria e, ove ricorrano i necessari elementi soggettivi, una condanna al risarcimento dei danni (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/4).

L’editore che cede il contratto di edizione non è legittimato passivo all’azione di risoluzione del medesimo per inadempimenti successivi alla cessione del contratto (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001, 805/2).

Il periodico cessionario in esclusiva per l’Italia dei diritti di utilizzazione di un’intervista giornalistica non è legittimato ad agire ex art. 65 ultima parte l.a. contro il periodico concorrente che abbia utilizzato la medesima intervista senza indicare la fonte giornalistica (App. Milano, 23 gennaio 2001, Aida 2001, 800/1).

L’editore di un giornale è legittimato a contestare a terzi l’illecito utilizzo di un articolo da lui pubblicato, specie se di esso sia stata riservata la riproduzione (Trib. Milano, 13 luglio 2000, Aida 2001, 772/2).

L’attore non è legittimato ex art. 167 l.a. quando le opere dell’attore e del convenuto riprendono entrambe quelle di un editore precedente (onde le parti si trovano in una situazione analoga rispetto al possesso), e l’attore  non ha provato di avere acquistato i diritti dell’autore precedente, e non ha provato nemmeno altre circostanze, e così ad esempio di essere generalmente riconosciuto quale titolare dei diritti che vanta (Trib. Monza, ordinanza 7 luglio 2000, Aida 2001, 770/1).

Il motivo di ricorso per cassazione secondo cui la Siae non avrebbe provato il proprio potere di rappresentare gli autori e di pretendere in nome e per conto di questi ultimi la corresponsione di un compenso per la radiodiffusione delle opere trasmesse da un’emittente propone una censura di fatto sottratta alla cognizione del giudice di legittimità (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/4).

La Siae difetta di legittimazione passiva in relazione alla revocatoria fallimentare ex art. 67 co.2 l.f. dei pagamenti di debiti tributari che il fallito ha eseguito alla Siae nella sua qualità di mandataria dell’amministrazione finanziaria per la riscossione di talune imposte (Trib. Parma, 15 maggio 2000, Aida 2001, 766/1).

Un’associazione (nella specie: l’AIDRO) cui aderiscano le società editrici attribuendole la gestione dei diritti di riproduzione in fotocopia delle opere a stampa è legittimata ad agire in giudizio per far valere la violazione di questi diritti (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, Aida 2000, 720/1).

L’Internet service provider che offre servizi di hosting è responsabile per le violazioni di diritti d’autore nei siti ospitati sul proprio server solo quando ponga in essere una condotta attiva od omissiva, casualmente correlata al danno, ascrivibile quantomeno a titolo di colpa: come accade ad esempio allorché il provider, a conoscenza dell’illecito, cooperi con l’autore dell’immissione di contenuti protetti per la realizzazione del sito (Trib. Cuneo, 19 ottobre 1999, Aida 2000, 705/2).

Non è legittimata a far valere la violazione del diritto morale d’autore l’agenzia pubblicitaria titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera per la quale venga invocata la tutela d’autore, giacché la previsione dell’art. 11 l.a. opera solo a favore degli enti pubblici e degli enti privati senza scopo di lucro, e non già a favore delle società commerciali  (Trib. Bari, ordinanza 14 settembre 1999, Aida 2000, 702/1).

Agiscono con colpa l’emittente televisiva e la sua concessionaria che non controllano che l’inserzionista pubblicitario (nella specie i tre soggetti appartenevano al medesimo gruppo di imprese) abbia acquistato il diritto di utilizzare la musica della colonna sonora dello spot: essendo a questo controllo tenute nell’osservanza normale e regolare di un dovere sociale di ordinaria diligenza, essendovi ulteriormente obbligate dall’adesione al codice di autodisciplina pubblicitaria, ed essendovi la concessionaria pubblicitaria obbligata anche ex art. 15.8 della legge 223/1990 (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/4).

L’inserzionista pubblicitario, l’emittente televisiva e la sua concessionaria rispondono in solido dei danni derivanti all’autore di un’opera musicale dall’utilizzazione non autorizzata e colposa della sua opera in uno spot pubblicitario (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/3).

Non può essere attribuita alla Siae in materia civilistica alcuna forma di rappresentanza istituzionale e generalizzata anche in favore e nei confronti di soggetti non iscritti (Trib. Roma, 25 maggio 1999, Aida 2001, 749/5).

E’ legittimato ad agire nei confronti di chi abbia abusivamente utilizzato un’opera pubblicitaria il cessionario del credito vantato verso l’utilizzatore dal titolare del diritto patrimoniale d’autore sull’opera (Trib. Milano, 6 maggio 1999, Aida 1999, 642/1).

L’interprete che si limiti a cantare un’opera musicale altrui, e sia pure con un’interpretazione canora particolarmente pregevole, non è legittimato ad esercitare i diritti d’autore sull’opera da lui interpretata (Trib. Milano, 29 aprile 1999, Aida 1999, 640/3).

Il detentore dell’originale di un disegno (nella specie protetto dal diritto d’autore) è legittimato passivo all’azione di rivendica del medesimo (App. Milano, 23 aprile 1999, Aida 2000, 684/1).

E’ legittimato ex art. 167 l.a. l’editore che abbia pubblicato ben 6 edizioni dell’opera litigiosa, ed abbia prodotto un contratto di acquisto dei relativi diritti dal precedente titolare, sia pure sprovvisto di data certa (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/2).

La legittimazione ad agire di chi chiede un provvedimento cautelare di inibitoria della violazione di diritti relativi a fotografie che assume proprie è adeguatamente provata dalla produzione di un libro in cui è indicato l’autore della fotografie (Trib. Milano, ordinanza 27 novembre 1998, Aida 1999, 624/1).

La qualità di erede e dunque di legittimato ad agire per la tutela dei diritti patrimoniali dell’autore defunto non deve essere provata necessariamente con la denuncia di successione ma può esserlo anche dal fatto che l’attore ha stipulato con il convenuto un contratto di edizione delle opere del cuius quale erede del medesimo, o dal fatto che la Siae lo riconosca tale (Trib. Catania, 22 agosto 1998, Aida 1999, 613/1).

La radio vaticana, ente di diritto canonico, è legittimata ad agire per la violazione dei diritti patrimoniali del papa realizzata con la produzione e distribuzione di un CD contenente la registrazione della voce del pontefice che canta un’opera musicale: violazione che d’altro canto è estranea all’ambito di applicazione degli artt. 5 e 66 l.a., anche se l’esecuzione del pontefice sia avvenuta nell’ambito di una celebrazione religiosa pubblica (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, Aida 2000, 669/2).

La radio vaticana, ente di diritto canonico, è legittimata ad agire per la violazione dei diritti patrimoniali del papa realizzata con la produzione e distribuzione di un CD contenente la registrazione della voce del pontefice che canta un’opera musicale: violazione che d’altro canto è estranea all’ambito di applicazione degli artt. 5 e 66 l.a., anche se l’esecuzione del pontefice sia avvenuta nell’ambito di una celebrazione religiosa pubblica (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, G.I. GANDOLFI, Radio Vaticana c. Andrea Mariotti, Fabrizio Consoli, Giuseppe Troccoli, Level One s.r.l., Aida 1999, Repertorio I 15.1).

Non è ammissibile una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. di ordine alla Siae di dichiarazione del plagio di un’opera musicale, quando la Siae non sia parte in causa (Trib. Milano, ordinanza 17 luglio 1998, Pres. MIGLIACCIO, Est. ROSA, Matteo Pace, Alessandro Borgni, Ediemme Edizìoni Musicali s.r.l. c. Fabrizio Berlincioní, Michele Culotta, Emí Musìc Publishing Italia s.r.l., RTI Music s.r.l., PDU s.a., GSU s.a., Anna Mina Mazzini, Aida 1998, Repertorio I 15.1).

Quando l’autore di un romanzo agisca per far accertare che uno sceneggiato televisivo costituisce violazione dei suoi diritti d’autore, per far distruggere tutte le copie dello sceneggiato televisivo e per farne condannare il produttore, lo sceneggiatore e l’autore del soggetto al risarcimento dei danni, tutti gli autori dello sceneggiato televisivo sono litisconsorti necessari alle prime due domande (ma non alla terza): ed il giudice di appello che pronunci senza la loro presenza deve rinviare gli atti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio (App. Roma, 6 luglio 1998, Aida 1999, 608/1).

Il mandato attribuito alla Siae di gestire un diritto patrimoniale d’autore non impedisce all’autore, e nemmeno alla comunione dei relativi diritti, di azionare il diritto al risarcimento del danno derivante dall’utilizzo non autorizzato dell’opera protetta (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998,  513/7).

Chi agisce per violazione di diritti patrimoniali d’autore quale rappresentante della comunione di tale diritti ha l’onere di provare tale qualità e dunque la propria legittimazione attiva (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/6).

La qualificazione di un soggetto come legittimato ex art. 23 co. 1 l.a. ad esercitare i diritti morali di autore non è censurabile in cassazione, ove congruamente motivata (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/3).

L’agenzia pubblicitaria che su incarico dell’inserzionista commissiona ad altri la realizzazione di uno spot che si rivela poi lesivo di diritti patrimoniali d’autore risponde dei danni ed è legittimato passivo all’azione per violazione dei diritti ora detti (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388 Aida 1998, 513/2).

Quando un editore abbia dato incarico a due autori di realizzare una seconda edizione di un volume, operando la revisione del testo della prima edizione, la scelta di iconografia almeno in parte nuova, il controllo generale degli elaborati e dell’opera nel suo insieme, e gli autori si avvalgano di un collaboratore per alcune parti dell’opera, contraendo essi direttamente con lui e versandogli altrettanto direttamente il relativo compenso, l’editore non ha titolo per opporsi alla richiesta dei due autori di pagamento integrale del corrispettivo con essi pattuito (Trib. Milano, 9 aprile 1998 Aida 1998,562/2).

Un partito politico (nella specie: MSI‑Destra Nazionale) risponde della violazione di altrui diritti d’autore realizzata da un suo organo (nella specie: il Fronte della gioventù, con la riproduzione dell’effige di Cattivík in volantini distribuiti dal primo) (Trib. Milano, 21 novembre 1996, Aida 1998,  517/1).

Chi ha utilizzato la registrazione di un’opera musicale nella colonna sonora di un filmato pubblicitario non ha azione per garanzia impropria per violazione di diritti d’autore nei confronti del produttore fonografico che si sia limitato ad autorizzare l’utilizzo della propria registrazione (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/9).

Chi agisce per violazione del diritto morale dell’autore di una fotografia all’indicazione della sua paternità ha l’onere di provare chi sia l’autore della fotografia e ad un tempo la sua legittimazione ad causam ex art. 23 I.a.: e può assolvere l’onere di provare l’altrui paternità per testimoni e provando che questa paternità non è mai stata contestata nella corrispondenza epistolare intrattenuta con i legali di controparte prima del giudizio (Trib. Mílano, 27 aprile 1998, Giud. MIGLIACCIO, Marirosa Ballo c. Benedikt Taschen Verlag G.m.b.H., Aida 1998, Repertorio I 15.1).

Il service provider non è responsabile della violazione dei diritti d’autore compiuta a mezzo di pagina web ospitata sul suo server, quando si sia limitato a concedere l’accesso alla rete (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/3).

Se è vero che i titolari del diritto al compenso per la riproduzione privata ex lege 93/1992 sono gli autori, è vero altresì che per intuibili esigenze di semplìficazione la procedura di riscossione è affidata alla Siae quale soggetto esponenziale di interessi collettivi, talché ad essa deve ritenersi strumentalmente assegnato il diritto di agire in giudizio per il recupero delle somme dovute. Ciò non toglie tuttavia che i singoli autori o le associazioni di categoria hanno titolo ad intervenire adesivamente nel giudizio promosso dalla Síae contro l’obbligato inadempiente (Trib. Monza, 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/1).

Quando un autore stipula con un editore musicale un contratto quadro, che obbliga l’autore a sottoporre via via le proprie opere nuove all’editore musicale, che ne acquista i relativi diritti solo se e quando accetti l’opera; successivamente l’editore cede una quota dei propri diritti ad un secondo editore musicale, che la cede ad un terzo; e l’autore sottopone invece la propria opera esclusivamente al terzo editore musicale e non anche al primo: in questo caso l’autore deve essere qualificato inadempiente nei confronti del primo editore musicale; quest’ultimo non ha acquistato alcun diritto d’autore in relazione all’opera litigiosa; ed il terzo editore musicale non è legittimato passivo all’azione contrattuale esercitata dal primo editore (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 1997, G.D. GROSSI, Cappuccino s.n.c. c. CDG East West s.p.a., Meringa s.r.l., Gente Edizioni Musicali s.r.l., Alfredo Rapetti, Laura Pausini, Roberto Buti, Aida 1997, Repertorio I 15.1).

Il possesso dei diritti patrimoniali d’autore su un’opera musicale che ne legittima l’esercizio giudizíale ex art. 167 l.a. è adeguatamente provato dal fatto che l’attore ègeneralmente riconosciuto come titolare di tali diritti; è indicato come tale sullo spartito musicale dell’opera; ed ha avuto e documentato una trattativa per la licenza a terzi dei diritti ad essa relativi (Trib. Milano, 14 novembre 1996, Aida 1997, 479/1).

La certificazione ufficiale del paese d’origine di un film (nella specie: URSS) che una sua società è l’unica legittimata a cedere i relativi diritti d’autore per l’estero e che questi sono stati ceduti ad una società italiana è sufficiente a provare che quest’ultima ècessionaria dei relativi diritti d’autore e dunque legittimata ad agire contro l’utilizzazione non autorizzata del film da parte di un’emittente televisiva (App. Milano, 2 agosto 1996, Aida 1997, 468/1).

Un provvedimento di sequestro ex art. 161 l.a. per violazione di diritti patrimoniali d’autore può essere rivolto anche soltanto nei confronti di alcuni tra coloro che concorrono nell’illecito, ponendosi eventualmente in sede di merito sia la questione dell’eventuale opportunità di integrazione del contraddittorio sia quella dell’accertamento della misura della responsabilità addebitabile a ciascuna delle parti (Trib. Milano, ordinanza 20 luglio 1996, Aida 1997, 467/1).

Quando l’attore che agisce contro terzi in violazione del diritto d’autore chiede anche l’accertamento del suo diritto in comunione con altro coautore o con i suoi aventi causa, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nel confronti di questi ultimi (Trib. Milano, ordinanza 18 luglio 1996, Aida 1997, 466/2).

Quando l’attore che agisce contro terzi per violazione del diritto d’autore prospetta la propria legittimazione quale coautore dell’opera non ricorre un litisconsorzio attivo necessario di tutti i coautori, stante la facoltà di ciascun comunista di agire a tutela del diritto nei confronti dei terzi (Trib. Milano, ordinanza 18 luglio 1996, Aida 1997, 466/1).

I bollettini di deposito presso la Siae non provano la legittimazione ad esercitare ex art. 167 l.a. i diritti di riproduzione di opera musicale in modo diverso dalla registrazione meccanica (Trib. Milano, ordinanza 11 luglio 1996, Aida 1996, 429/2).

L’attore che invoca una legittimazione ad agire ex art. 167 l.a. ha l’onere di provare di essere il solo ad aver utilizzato l’opera dell’ingegno nel modo in cui è stata usata dal convenuto (Trib. Milano, ordinanza 11 luglio 1996, Aida 1996, 429/1).

E’ inammissibile l’intervento della Siae in un giudizio di incostituzionalità dell’art. 1 della legge 406/1981, perché la Siae non era presente nel procedimento penale a quo e non è portatrice di posizioni giuridiche direttamente coinvolte in conseguenza della proposizione dell’incidente di costituzionalità (Corte cost. ordinanza 25 giugno 1996, Aida 1996, 368/1).

Non ricorre un possesso legittimo ex art. 167 l.a. dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un carteggio (nella specie: di Antonio Gramsci) quando l’opera sia stata pubblicata da numerosi editori, senza che risulti che tutte le edizioni siano state espressamente autorizzate da chi invoca l’art. 167 l.a. (Trib. Palermo, ordinanza 23 aprile 1996, Aida 1996, 426/2).

Anche a voler ammettere che il contratto di edizione musicale sia ormai assurto a modello socialmente tipico in cui la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica al produttore fonografico costituisce un naturale negotii, in ogni caso prima e dopo la legge 93/1992 ed il d.lgs 685/1994 si presume la legittimazione della Siae ad esigere i proventi spettanti all’autore per la radiodiffusione delle opere incise su nastro o altro supporto magnetico: e reciprocamente questa legittimazione non compete all’AFI (Trib. Venezia, 12 aprile 1996, Aida 1997, 458/1).

La legittimazione generale ex art. 1421 c.c. all’azione di nullità di una clausola configgente con l’art. 130 l.a. non esime l’autore attore dall’onere di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, prospettando l’entità del compenso a partecipazione ed il maggior importo globale del medesimo rìspetto a quello invalidamente convenuto a forfait (nella specie è stata rigettata la domanda di nullità di un autore che non aveva effettuato questa allegazione) (App. Milano, 6 febbraio 1996, Aida 1996, 423/2).

Secondo l’art. 34 l.a. in caso di opera musicale composta da parole e da musica l’autore della parte musicale è l’unico soggetto legittimato a fare valere all’esterno i diritti relativi al complesso dell’opera, mentre deve poi regolare all’interno dei rapporti e diritti derivanti dalla comunione tutte le questioni con l’autore della parte letteraria della composizione (Trib. Milano, 14 dicembre 1995, Pres. Est. PATRONE, Giulio Rapetti c. Radio Record Ricordi RRR s.r.l., Edizioni Musicali Fino Film s.r.l., Ritmi e Canzoni Edizioni Musicali s.r.l., Edizioni Musicali Fama s.r.l., Pegaso Edizioni Musicali s.r.l., Edir Edizioni Internazionali Riunite s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 15.1).

In caso di opere create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone ciascuna di esse è legittimata ad agire a difesa del diritto morale d’autore (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996, 415/5).

Il diritto all’utilizzazione delle opere dell’ingegno gode di tutela nei confronti di chiunque partecipi alla lesione di tale diritto, e, quindi, anche nei confronti del distributore delle riproduzioni illegittime (App. Roma, 13 novembre 1995, Pres. CASSANO, Est. THOMAS, American Broadcasting Companies Inc., A.B.C., Delta Video s.r.l. c. Skema s.r.l., Messaggerie Periodici, ME.PE., s.p.a., Capìtaì Yìdeo s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 15.1).

La SIAE non è una mera mandataria con rappresentanza negoziale dei vari aventi diritto, ma ha una funzione propria attribuita dalla legge nell’interesse di questi ultimi: e non può quindi parlarsi di sostituzione processuale quando agisca in esecuzione dei suoi doveri di riscossione (Trib. Milano, 19 giugno 1995, Aida 1995, 358/2).

In relazione alla riscossione dei compensi previsti dall’art. 3 1. 5 febbraio 1992 n. 93 la SIAE ha il potere/dovere di attivarsi per garantire l’adempimento coattivo della prestazione prevista dalla legge (Trib. Milano, 19 giugno 1995, Aida 1995, 358/1).

Della violazione di un altrui diritto d’autore ad opera di un filmato pubblicitario di un’emittente televisiva trasmesso da quest’ultima rispondono in solido tutti i soggetti che concorrono nell’illecito (nella specie l’emittente televisiva ed il diverso soggetto che organizza a livello locale la ripetizione dei suoi programmi) (Trib. Milano, 22 maggio 1995, Pres. LO TURCO, Est. GRossi, EMI Italiana s.p.a., EMI Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. RTI ‑ Reti Televisive Italiane s.p.a., Pubblitalia ’80 s.p.a., Canale 55 s.p.a., Fininvest Commissionaria s.p.a., Fininvest Comunicazioni s.r.l., Reteitalia s.p.a., Aida 1995, Repertorio I 15.1).

Ciascun coautore è legittimato ad agire anche da solo per la difesa del diritto morale, e può agire anche contro uno solo degli autori dell’illecito, senza necessità di perseguirli contestualmente tutti (Trib. Milano, ordinanza 4 gennaio 1995, Aida 1995, 345/2).

In caso di uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica, la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film ex artt. 44‑49 l.a. non esclude né limita l’azione da parte del soggetto ritrattato (o, come nella specie, dell’erede) sotto i profili degli artt. 10 c.c., 96‑98 l.a. o, nel caso di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 l.a. (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/1).

Poiché è certo che ab initio il diritto esclusivo su tutte le opere spetta all’autore, quando questi abbia trasferito mortis causa ad una fondazione erigenda ed eretta tutti i propri diritti d’autore e la fondazione agisca per violazione dei diritti relativi ad alcune opere, incombe al convenuto in contraffazione l’onere di provare che per queste il diritto sia stato trasferito ad altri soggetti sì che per esse la fondazione abbia perduto la propria legittimazione ad agire (Trib. Torino, 24 novembre 1994, Aida 1995, 336/2).

Al cessionario di diritti di utilizzazione economica viene normalmente riconosciuta legittimazione ad agire a tutela della paternità dell’opera (Trib. Milano, 17 marzo 1994, Aida 1994, 268/3).

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno deve essere provato per iscritto, ma tale scrittura è richiesta ad probationem e non costituisce requisito per la validità del trasferimento. D’altro canto la disposizione dell’art. 2704 c.c. sull’efficacia della data della scrittura privata non autenticata non opera quando non si tratta di dirimere una controversia tra la parte cessionaria del diritto di utilizzazione di cui alla scrittura privata ed il terzo che vanti il medesimo diritto, ma la scrittura sia invocata quale semplice fatto storico del quale è consentita la prova con qualsiasi mezzo (nella specie: per provare l’acquisto e dunque la legittimazione ad agire contro terzi per contraffazione) (Cass. 11 febbraio 1994 n. 1392, Aida 1994, 214/1).

La SIAE ha legittimazione attiva alla riscossione coattiva, in caso dí mancato pagamento spontaneo del compenso per copia privata dovuto ex lege 93/1992 (Trib. Milano, 2 febbraio 1994, Aida 1994, 264/2).

Un’associazione di consumatori (nella specie: l’Associazione utenti dell’informazione e della stampa) è legittimata ad intervenire ad adiu‑vandum in un giudizio di impugnazione al TAR dell’ordinanza della SIAE relativa ai criteri di ripartizione dei proventi tra soci ed iscritti alla SIAE (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/2).

Un’associazione per la tutela di cittadini ed utenti (nella specie: il Codacons) non è legittimata ad agire ma è legittimata ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio di impugnazione al TAR dell’ordinanza SIAE relativa ai criteri di ripartizione dei proventi tra soci ed iscritti alla SIAE (TAR Lazio, 26 novembre 1993, Aida 1994, 257/1).

I coautori di un illecito extracontrattuale per violazione di altrui diritti d’autore non sono litisconsorti necessari (App. Milano, 5 novembre 1993, Aida 1994, 252/1).

Della violazione dell’altrui diritto d’autore relativo ad un’opera musicale rispondono in solido i soggetti che hanno predisposto una videocassetta pubblicitaria con illecita riproduzione dell’opera musicale e l’emittente televisiva che ne ha diffuso il contenuto omettendo gli opportuni controlli sulla disponibilità dei diritti ad esso relativi (Trib. Milano, 28 ottobre 1993, Pres. Est. CIAMPI, Mariliana Montereale, Antonio De Salvatore, Annamaria De Salvatore c. Maurizia Paradiso, Telelibera Italiana s.r.l., Magic America Gestioni Aziendali s.r.l., Aida 1994, Repertorio I 15.1).

L’inserzionista, l’agenzia di pubblicità, ed il produttore dello spot pubblicitario televisivo rispondono in solido dei danni derivanti dall’illecita violazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore relativi ad una canzone ingiustamente ripresa come colonna sonora dello spot televisivo (Trib. Roma, 12 maggio 1993, Aida 1994, 253/5).

L’amministratore di una comunione degli eredi di un autore, che sia per giunta anch’egli discendente di quest’ultimo, è legittimato attivo all’azione per violazione dei diritti morali dell’autore defunto (Trib. Milano, 25 gennaio 1993, Aida 1993, 176/2).

L’amministratore di una comunione degli eredi di un autore, che sia per giunta anch’egli discendente di quest’ultimo, è legittimato attivo all’azione per violazione dei diritti morali dell’autore defunto (Trib. Milano, 25 gennaio 1993, Aida 1993, 176/2).

Stipulato un contratto di edizione musicale l’autore ed i suoi eredi non sono legittimati attivi a dolersi della lesione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera con la sua inclusione nella colonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo (Trib. Milano, 25 gennaio 1993, Aida 1993, 176/1).

Non risponde per concorso in un’attività qualificabile come violazione di diritto d’autore chi le abbia in buona fede prestato cooperazione, senza esser consapevole e poter conoscere l’illiceità della sua cooperazione (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 169/1)

Non risponde per concorso in un’attività qualificabile come violazione di diritto d’autore chi le abbia in buona fede prestato cooperazione, senza esser consapevole e poter conoscere l’illiceità della sua cooperazione (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 169/1)

Il direttore responsabile di un giornale non risponde in proprio dei danni derivanti dall’illecita riproduzione non autorizzata di opere protette sul proprio giornale, quando questa non costituisca reato ma solo illecito amministrativo ex art. 172 l.a. (Tríb. Torino, 26 ottobre 1992, Aida 1994, 220/3).

E’ legittimato passivo ad un’azione cautelare per contraffazione di diritti patrimoniali d’autore su un personaggio di fantasia la società che partecipa all’illecito costituito dalla produzione e dalla vendita di capi di abbigliamento riproducenti il personaggio protetto: e sia pure con una partecipazione integrata dal fatto che i capi ora detti provengono da un produttore che è licenziatario del marchio e si avvale della collaborazione stilistica della società ora detta (Pret. Milano, 28 settembre 1992, Aida 1992, 114/1).

Quando non risulta provato che il padre premorto del ricorrente (nella specie Walt Disney) sia autore non solo dei disegni utilizzati da un film a cartoni animati ma anche di questa opera cinematografica, non può affermarsi la legittimazione del ricorrente ad agire in via cautelare a tutela del diritto morale d’autore contro una modificazione non consentita dell’opera cinematografica consistente nella sostituzione di una nuova colonna sonora a quella originaria. (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/5).

Il produttore fonografico che si sia limitato ad autorizzare l’utilizzo di una propria registrazione per la colonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo non risponde dell’illecita violazione che lo spot realizzi dei diritti d’autore relativi alla colonna sonora della pubblicità. (Trib. Roma, 25 maggio 1992, Pres. LO TURCO, Est. REALI, Edoardo Farinelli c. CPC Italia s.p.a., Saatchi & Saatchi Advertising s.p.a., Still Life s.r.l., BMG Ariola s.p.a., Aida 1993, Repertorio I.15.1).

I comportamenti dell’inserzionista, della sua agenzia pubblicitaria e del produttore che su incarico della seconda ha realizzato uno spot televisivo promozionale del primo utilizzando senza esserne autorizzato un’altrui opera musicale come colonna sonora appaiono eziologicamente concorrenti nella causazione del danno derivante al titolare del diritto d’autore: onde i tre soggetti debbono essere condannati in solido al risarcimento dei danni, che può essere quantificato in via equitativa tenendo conto tra l’altro della durata della programmazione dello spot televisivo e della circostanza che il brano musicale non era mai stato utilizzato quale colonna sonora di un filmato pubblicitario. (Trib. Roma, 25 maggio 1992, Pres. LO TURCO, Est. REALI, Edoardo Farinelli c. CPC Italia s.p.a., Saatchi & Saatchi Advertising s.p.a., Still Life s.r.l., BMG Ariola s.p.a. , Aida 1993, Repertorio I.15.1).

L’amministratore della comunione ereditaria dei beni relitti da un autore è legittimato ad esercitare giudizialmente non i diritti morali ma soltanto quelli patrimoniali. (Trib. Roma, 25 maggio 1992, Pres. LO TURCO, Est. REALI, Edoardo Farinelli c. CPC Italia s.p.a., Saatchi & Saatchi Advertising s.p.a., Still Life s.r.l., BMG Ariola s.p.a., Aida 1993, Repertorio I.15.1).

Quando pure la statuizione giudiziale (attualmente gravata da appello) intervenuta tra la SIAE ed alcune emittenti televisive, e che consente a queste ultime iussu iudicis l’utilizzazione dell’intero repertorio della SIAE anche oltre la scadenza di una convenzione tra essi e la SIAE, fosse inopponibile in altro giudizio agli editori iscritti alla SIAE, con la conseguenza di considerare sine titulo l’utilizzazione del repertorio SIAE da parte delle emittenti televisive in mancanza di rinnovata convenzione su base volontaristica (e non autoritativa), è di tutta evidenza che la riscossione dei proventi per conservata iscrizione degli editori presso la SIAE riduce in sostanza il pregiudizio loro derivante dall’utilizzo del proprio repertorio affidato alla SIAE da parte delle emittenti televisive alla ipotetica differenza tra percetto e sperato in virtù di una nuova negoziazione ovvero in via comparativa con la regolamentazione di altri rapporti: ed alla sua liquidazione potrà all’occorrenza provvedere con idonea ed esaustiva riparazione la sentenza del merito, senza che nelle more il quantum possa essere compromesso irrimediabilmente dal tempo necessario all’accertamento dell’an, e senza che dunque ricorra il periculum in mora necessario all’accoglimento di una domanda degli editori ricorrenti all’inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. dell’utilizzo da parte delle emittenti resistenti del repertorio affidato dagli. editori ricorrenti alla SIAE (Trib. Milano, ordinanza 3 marzo 1992, Aida 1992, 93/1).

Quando la paternità di un servizio pubblicitario di un capo di moda su un periodico, non importa se commissionato o meno dallo stilista, ma in concreto lesivo di un altrui diritto d’autore è da attribuire alla redazione del periodico, della violazione che il servizio attua di un altrui diritto d’autore deve rispondere l’editore e di riflesso anche il direttore responsabile per avere omesso il controllo che a lui competeva sulla pubblicazione (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993, 142/7).

Al di fuori dell’ipotesi di concorso nel reato con l’autore della pubblicazione vietata, il direttore responsabile di un periodico risponde comunque ex art. 57 c.p. a titolo di colpa ove abbia omesso di esercitare il necessario controllo su detta pubblicazione: onde appare legittimato passivo rispetto alle domande proposte in sede civile da chi assume di esser stato leso nei propri diritti da quel comportamento costituente reato (nella specie: per violazione del diritto d’autore ex art. 171 l.a.) (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993, 142/1).

Non è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni morali per violazione del diritto morale d’autore chi sia erede non dell’autore, ma del cessionario dei soli diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno (Trib. Roma, 12 febbraio 1992, Aida 1992, 90/2).

Chi ha organizzato e diretto la creazione di un’opera collettiva, e per esso il suo editore è unico legittimato passivo all’azione cautelare proposta per violazione di un altrui diritto d’autore su opera fotografica: e reciprocamente gli autori delle singole parti dell’opera collettiva non sono litisconsorti necessari (Pret. Catania, 11 febbraio 1992, Aida 1992, 89/2).

Dopo la scadenza del contratto di edizione di un’opera fotografica il suo autore è legittimato ad agire per la tutela dei relativi diritti di carattere economico (Pret. Catania, 11 febbraio 1992, Aida 1992, 89/1).

Ove la SIAE faccia valere nei confronti di alcuni soggetti (nella specie: scuole di danza) la pretesa (nella specie: ex art. 15 l.a.) al pagamento di diritti d’autore in relazione ad una loro attività, tutte le imprese che svolgono la medesima attività hanno un interesse sufficiente ad esercitare in via preventiva un’azione di accertamento negativo del fondamento della pretesa della SIAE (Trib. Roma, 18 novembre 1991, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MEZZACAME, Associazione Nazionale Insegnanti di Danza e altri c. Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1994, Repertorio I.15.1).

La partecipazione di un’associazione di imprese ad un giudizio promosso dalle proprie associate contro la SIAE per l’accertamento negativo del fondamento delle pretese di quest’ultima é ammissibile come intervento adesivo dipendente per sostenere le ragioni delle proprie associate, nell’ambito dei propri fini istituzionali (Trib. Roma, 18 novembre 1991, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MEZZACAME, Associazione Nazionale Insegnanti di Danza e altri c. Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1994, Repertorio  I.15.1).

La SIAE è legittimata ad esercitare in sede penale l’azione civile di risarcimento dei danni derivante dalla violazione penalmente illecita di diritti d’autore. (Pret. Venezia, 18 novembre 1991, Aida 1993, 140/1).

Il comunista è legittimato ad esercitare da solo i diritti patrimoniali d’autore contro chi li viola, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comunisti del medesimo diritto d’autore. (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1993, 139/2).

Tutti i soggetti che in qualche modo concorrono nella violazione del diritto d’autore sono legittimati passivi alle azioni che l’autore proponga a tutela dei propri diritti (Pret. Milano, 21 maggio 1991, Aida 1992, 45/1).

La lesione del diritto d’autore alla pubblicazione di un’opera inedita può esser fatta valere dal nipote dell’autore defunto solo provando la propria qualità di erede dell’autore. (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore S.p.A., Aida 1993, Repertorio I.15.1).

Viola il diritto esclusivo dell’autore alla riproduzione in copie della propria opera d’arte figurativa lo stampatore che la riproduce: a nulla rilevando che questa riproduzione gli sia stata commissionata da altri, e che per essa lo stampatore null’altro abbia percepito se non il compenso contrattuale pagatogli dal committente della riproduzione (Cass. 23 novembre 1992 n. 12507, Aida 1993, 128/2).

 

15.2 giurisdizione

L’evento causale, inteso come il fatto da cui l’asserito danno trae origine, non rileva al fine di stabilire la competenza giurisdizionale del giudice adito: ed in particolare non rileva quando questo evento è costituito dall’avvio del processo tecnico funzionale alla visualizzazione su un sito internet di foto protette da diritti d’autore o connessi. Gli atti e le omissioni idonei a realizzare una violazione di diritti d’autore o connessi per effetto della visualizzazione di foto su internet possono essere localizzati unicamente nel luogo della sede del responsabile della decisione di immissione in rete delle foto (Corte giustizia UE, 22 gennaio 2015, in causa C-441/13, Aida 2015, 1647/2).

La determinazione del luogo del danno derivante dall’immissione in rete di foto lesive di diritti d’autore o connessi prescinde dal fatto che il sito di caricamento delle foto sia destinato allo stato membro del giudice adito, ben potendo il danno concretizzarsi dalla semplice accessibilità del sito (Corte giustizia UE, 22 gennaio 2015, in causa C-441/13, Aida 2015, 1647/3).

Nel caso di illecita comunicazione via internet di contenuti protetti dal diritto d’autore la giurisdizione deve essere radicata nel Paese ove abbia luogo il pregiudizio effettivo. Questo può essere individuato, in via presuntiva, come quello da cui proviene la maggiore domanda di contenuti illecitamente trasmessi (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 8 agosto 2012, Aida 2014, 1616/1).

Il giudice italiano ha giurisdizione (ex art. 5 n. 3 regolamento 44/2001/CE) a conoscere una domanda cautelare proposta dal ricorrente italiano contro una società inglese per inibitoria di un preteso illecito extracontrattuale compiuto attraverso un sito web .com (nella specie: per l’uso non autorizzato di una banca dati e di un segno distintivo e per concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3) quando il sito del resistente è rivolto esclusivamente agli italiani ed è in diretta concorrenza con l’attività del ricorrente proprio e soltanto sullo specifico mercato italiano (Trib. Milano Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, G.D. Marangoni, Aida 2014, 1621/1).

La carenza di giurisdizione del giudice italiano per la causa di merito non impedisce la giurisdizione e la competenza del giudice italiano a conoscere di una domanda di descrizione ex art. 161 l.a. da attuarsi presso il convenuto italiano (nella specie il difetto di giurisdizione derivava da clausola di un contratto per la realizzazione di un documentario in regime di produzione associata, e la causa di merito preannunciata riguardava la violazione di diritti morali d’autore del contraente ricorrente) (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 gennaio 2011, Giud. Falabella,  Nicolò Bongiorno c. GVG Global Vision Group, Aida 2012, Repertorio I.15.2).

Non osta all’applicazione dell’art. 6.1 del regolamento 44/2001 il mero fatto che le azioni per violazione dei diritti d’autore relativi alla medesima opera esercitata dall’attore nei confronti di una pluralità di convenuti siano basate su diritti statali diversi (Corte UE, 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Aida 2012, 1463/1).

L’evento rilevante ex art. 5.3 regolamento 44/2001/Ce ai fini dell’individuazione del giudice competente (nella specie: a pronunciare su una domanda cautelare per violazione di diritti d’autore su una banca dati e per concorrenza sleale) in deroga al foro generale del domicilio del convenuto può essere costituito dal luogo ove è insorto il danno: e questo luogo è costituito dal mercato italiano quando l’attività del resistente prospettata come illecita è integrata dall’utilizzo di un sito scritto in italiano, rivolto esclusivamente ad utenti italiani, ed in diretta concorrenza con quello del concorrente (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, Aida 2010, 1355/1).

L’esistenza di una clausola per arbitrato internazionale contenuta in una transazione soggetta al diritto inglese (nella specie relativa tra l’altro alla contitolarità in via derivativa dei diritti su una banca di dati) non preclude l’accertamento in via incidentale dell’esistenza della titolarità di questi diritti ai soli fini della decisione sul fumus boni iuris necessario per l’adozione del provvedimento cautelare richiesto (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, Aida 2010, 1355/2).

Il luogo in cui «si è verificato l’evento dannoso» ex art. 5 n.3 della convenzione di Bruxelles (nella specie: derivante da una violazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su un proprio programma) deve essere identificato nel luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso e si sono verificati gli effetti pregiudizievoli per il titolare dei diritti lesi. Conseguentemente il giudice italiano ha giurisdizione a conoscere l’azione di contraffazione dei diritti d’autore e connessi di cui un’emittente è titolare quanto questa emittente ha sede in Italia, svolge in Italia la propria attività commerciale, esercita in Italia i diritti lesi e quando la contraffazione (nella specie: la trasmissione via Internet di frammenti del Grande Fratello) avviene in Italia (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 dicembre 2009, Aida 2010, 1373/1).

Nel caso di illeciti consistenti nel caricamento di opere o materiali contraffati su un sito web e nella loro successiva comunicazione al pubblico, luogo in cui «si è verificato l’evento dannoso» ex art. 5 n.3 della convenzione di Bruxelles è non quello in cui si verifica il caricamento di tali opere o di tali materiali sul server del sito web ma quello in cui il titolare dei diritti lesi esercita la propria attività e in cui le opere e i materiali contraffatti vengono diffusi (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 dicembre 2009, Aida 2010, 1373/2).

Il giudice italiano ha giurisdizione in relazione ad un’azione inibitoria volta ad ottenere la cessazione di illeciti consistenti nell’offerta attraverso siti Internet visibili anche in Italia di opere e materiali protetti (nella specie frammenti del Grande Fratello) i cui diritti sono di titolarità di un’emittente televisiva italiana, a nulla rilevando il fatto che l’uploading delle opere e dei materiali ora detti avvenga in uno stato diverso dall’Italia (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/1).

Il giudice italiano non ha giurisdizione a conoscere un’azione (nella specie: cautelare) esercitata dagli eredi italiani di un artista contro una società estera per dedotta lesione dei diritti del ricorrente, quando questa sia consumata interamente al di fuori del territorio italiano, consistendo in un’attività estera di produzione, commercializzazione e distribuzione di incisioni dell’artista senza il consenso suo o degli eredi: non essendo sufficiente per radicare la giurisdizione italiana la mera circostanza occasionale del locus della produzione degli effetti patrimoniali pregiudizievoli, e precisamente della residenza degli attori pregiudicati (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 settembre 2007, Pres. Colonna, Est. Acierno, Eredi del Maestro Bastianini c. Universal Music Group, Aida 2009, Repertorio I.15.2).

L’art. 5.1 lett. b) secondo trattino del regolamento 44/2001/CE sulla competenza giurisdizionale deve essere interpretato nel senso che un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo in cambio del pagamento di un corrispettivo non è un contratto di prestazioni di servizi ai sensi di tale disposizione (Corte CE 23 aprile 2009, in causa C-533/07, Aida 2009, 1260/1).

Ai fini di determinare ex art. 5.1 lett. a) del regolamento 44/2001/CE sulla competenza giurisdizionale il giudice competente a conoscere di una domanda di pagamento del corrispettivo dovuto in forza di un contratto con il quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale concede alla controparte la facoltà di sfruttarlo occorre tuttora fare riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente all’art. 51 della convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, secondo cui la nozione di obbligazione rinvia a quella derivante dal contratto e la cui mancata esecuzione viene dedotta in giudizio e ad un tempo il luogo ove questa obbligazione è stata o deve essere eseguita viene determinato in base alla legge che la disciplina secondo le regole di conflitto del giudice adito (Corte CE 23 aprile 2009, in causa C-533/07, Aida 2009, 1260/2).

Sussiste la giurisdizione italiana in una controversia di accertamento negativo della violazione dei diritti d’autore su un’opera musicale di autori stranieri da parte di un’opera musicale depositata in Italia presso la SIAE (Trib. Milano, 6 agosto 2008, Aida 2009, 1300/1).

Rientra nella giurisdizione ordinaria l’azione di ripetizione dell’indebito asseritamente costituito dal pagamento alla SIAE del corrispettivo per l’apposizione del contrassegno su supporti contenenti programmi per elaboratore (Trib. Roma, 31 ottobre 2005, Aida 2008, 1203/1).

La clausola di attribuzione di giurisdizione e competenza a giudice estero per le controversie contrattuali (che nella specie accedeva ad un contratto di franchising di rivista editoriale) non esclude la giurisdizione italiana in relazione ad azioni extracontrattuali per violazione di diritti patrimoniali d’autore (nella specie costituita dalla pubblicazione non autorizzata della rivista dopo la cessazione del contratto) (Trib. Milano, ordinanza 27 gennaio 2005,  Aida 2006, 1080/1).

Sussiste la giurisdizione italiana relativa a domande cautelari ante causam per sequestro ed inibitoria della violazione di diritti patrimoniali d’autore anche quando il giudice italiano non ha giurisdizione per il merito, purché il provvedimento debba essere eseguito in Italia (Trib. Napoli, ordinanza 17 marzo 2005, Aida 2006, 1083/2).

Il giudice italiano ha giurisdizione ex art. 5 n.3 della convenzione di Bruxelles in relazione ad un’azione di accertamento negativo di violazione di diritti d’autore su fotografie connessa a pubblicazione edita in Italia (Trib. Milano, 28 giugno 2004, Aida 2005,  1036/1).

In base agli artt. 5 par. 3 della convenzione di Bruxelles e 6.1 del reg. CE 44/2001 per le domande di contraffazione sussiste la competenza internazionale del paese nel quale (si è verificato l’evento dannoso, e precisamente nella specie) il prodotto che si pretende contraffatto è stato reclamizzato o venduto (Trib. Milano, Sezione IP, 29 marzo 2005, Aida 2005, 1064/1).

Il giudice italiano che ha giurisdizione per il merito ha giurisdizione anche a conoscere le relative domande cautelari per inibitoria e sequestro per violazione di diritti d’autore (nella specie è stata chiesta, concessa inaudita altera parte e successivamente revocata per difetto di legittimazione passiva e per ragioni di merito un’inibitoria estesa anche ad un’attività svolta all’estero) (Trib. Roma, ordinanza 16 marzo 2000, Aida 2000, 724/1).

Il giudice italiano non ha giurisdizione [ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles] a conoscere delle azioni di violazione di diritti d’autore avvenute con la pubblicazione e la diffusione di un’opera letteraria in Gran Bretagna ed in Germania. (App. Milano, 16 luglio 1999, Aida 2000, 699/1)

Il luogo ove “si è verificato l’evento dannoso” ex art. 5 n.3  della convenzione di Bruxelles (nella specie: derivante da una violazione di diritti d’autore e da una concorrenza sleale che l’attore alleghi integrate dalla pubblicazione e diffusione di un’opera letteraria) deve essere identificato nel luogo della realizzazione del solo danno iniziale, senza che assuma rilievo esclusivo o concorrente il luogo di insorgenza di danni ulteriori, successivi o consequenziali. Conseguentemente il giudice italiano non ha giurisdizione a conoscere a) l’azione per concorrenza sleale relativa ad un comunicato pubblicitario diffuso a mezzo stampa in Gran Bretagna (nella specie reclamizzante un’opera che l’attore allega costituire violazione dei propri diritti d’autore) e nemmeno b) l’azione per risarcimento dei danni derivanti dalla commercializzazione in Italia di copie in inglese di un’opera letteraria che l’attore assume essere contraffazione. (App. Milano, 16 luglio 1999, Aida 2000, 699/2)

La Siae è qualificabile come ente pubblico economico, ma il rapporto intercorrente tra essa ed i singoli autori è sostanzialmente riconducibile ad un rapporto di mandato, e la cognizione delle controversie relative all’attività di ripartizione dei proventi derivanti alla Siae dall’esercizio dei diritti d’autore rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Trib. Roma, 7 febbraio 1997, Aida 1998,  520/1).

Il provvedimento dì sequestro ex art. 161 l.a. non può riguardare una compilation di più brani di autori diversi, quando uno solo di essi costituisca violazione di altrui diritti patrimoniali (Trib. Milano, ordinanza 20 luglio 1996, Aida 1997, 467/4).

Un provvedimento di sequestro ex art. 161 l.a. per violazione di diritti patrimoniali d’autore può essere rivolto anche soltanto nei confronti di alcuni tra coloro che concorrono nell’illecito, ponendosi eventualmente in sede di merito sia la questione dell’eventuale opportunità di integrazione del contraddittorio sia quella dell’accertamento della misura della responsabilità addebitabile a ciascuna delle parti (Trib. Milano, ordinanza 20 luglio 1996, Aida 1997, 467/1).

Quando l’attore alleghi che un medesimo fatto (nella specie: la riproduzione non autorizzata di un fonogramma su una cassetta promozionale) è costitutivo di responsabilità contrattuale di un convenuto ed extracontrattuale di un altro, e chieda la condanna di entrambi al risarcimento dei danni provocati dal medesimo illecito il giudice territorialmente competente in relazione ad uno dei convenuti lo diviene ex art. 33 c.p.c. anche per l’altro [App. Milano, 17 maggio 1996, Pres. SALAFIA, Est. SCUFFI, Società Edizioni Cioè a r.l. c. Sony Music Entertainment (Italy) s.p.a., Uomo s.r.l. , Aida 1996, Repertorio  I.15.2).

La questione relativa all’inefficacia di un contratto di licenza di diritti d’autore per avveramento di una sua condizione risolutiva riveste carattere pregiudiziale rispetto alle questioni relative all’utilizzazione dei sublicenziatari: e precisamente la prima questione è connessa ex art. 4 n. 3 c.p.c. alle seconde, onde sussiste la giurisdizione italiana rispetto alla prima quando sussiste per le seconde (Cass. 17 maggio 1995 n. 5391, Aida 1996, 371/2).

Nei rapporti tra Italia e Regno Unito, la cui adesione alla convenzione di Bruxelles è stata ratificata il 26 novembre 1986 ed è divenuta produttiva di effetti in questo stato l’1 gennaio 1987, le disposizioni della convenzione relative alla giurisdizione non sono applicabili alle controversie già pendenti prima di questa data: e l’esistenza di una clausola di un contratto di licenza di diritti d’autore attributiva di giurisdizione al giudice italiano non può fondare questa giurisdizione ex art. 17 della convenzione (Cass. 17 maggio 1995 n. 5391, Aida 1996, 371/1).

Gli interessati ad ottenere la registrazione di opere dell’ingegno da parte dell’UPLAS nell’apposito registro pubblico generale delle opere protette hanno un diritto soggettivo perfetto nei confronti della pubblica amministrazione ora detta (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/2).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione sia in ordine alla richiesta di declaratoria di illegittimità di un decreto dell’UPLAS che rifiuti la registrazione dì un’opera sia in ordine alla domanda di risarcimento danni conseguente a tale ingiustificato rifiuto: fermo restando che la dichiarazione di illegittimità non travolge l’atto in se stesso, ma costituisce giudicato limitatamente all’oggetto dedotto in giudizio e solo per le parti del processo (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/1).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione a conoscere della controversia tra la SIAE e l’imprenditore che assuma che un’opera cinematografica sia ormai caduta in pubblico dominio e richiede pertanto alla SIAE i bollini per la messa in commercio delle relative videocassette (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, Aida 1995, 348/1).

L’art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles attribuisce al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio la giurisdizione a conoscere di un’azione di risarcimento dei danni per inadempimento di contratti relativi al diritto d’autore: ed il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio deve essere individuato secondo il diritto sostanziale applicabile al contratto in base al diritto internazionale privato del giudice investito della causa (Cass. 10 novembre 1994 n. 9350, Aida 1995, 302/1).

L’atto con cui la SIAE rifiuta di ricevere in gestione il progetto artistico‑produttivo di una manifestazione (nella specie il Festival della canzone italiana di Sanremo), ritenendolo privo dei requisiti necessari per la tutela delle opere dell’ingegno ex lege 633/1941, è atto (negativo) di gestione, ha natura privatistica ed è relativo a (pretesi) diritti soggettivi non degradati: onde in relazione ad esso il giudice amministrativo è carente di giurisdizione (Cass. 28 ottobre 1994 n. 8880, Aida 1995, 301/1).

In mancanza di consenso del convenuto è inammissibile la domanda di liquidare in separato giudizio, e non invece nel giudizio di convalida e di merito, i danni ex art. 96 co.1 e 2 c.p.c. derivanti da un sequestro illegittimo perché non consentito dall’art. 162 co.2 l.a.. (Cass. 8 luglio 1992 n. 8336, Aida 1993, 127/1).

Il giudice ordinario ha giurisdizione per ordinare alla SIAE, in caso di conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto d’autore, di astenersi dal pagare ad uno di essi i relativi diritti d’autore e di tenerli in deposito presso di essa in attesa della soluzione della controversia (Pret. Roma, ordinanza 4 maggio 1992, Aida 1992, 105/1).

 

15.3 competenza

Il forum commissi delicti di cui all’art. 20 c.p.c. va individuato nel luogo di domicilio o residenza del danneggiato, dunque nel luogo in cui risiede l’autore che lamenti la violazione dei diritti morali e patrimoniali sull’opera e non dove è avvenuta l’utilizzazione che si assume illecita (Trib. Bologna, Sezione IP, 6 dicembre 2013, Aida 2015, 1673/1).

L’attribuzione della causa alla sezione specializzata IP attiene all’assegnazione dei processi all’interno dell’ufficio giudiziario (Trib. Roma, Sezione IP, 20 gennaio 2014, Aida 2015, 1675/2).

Il luogo in cui sorge l’obbligazione risarcitoria, inteso quale criterio sulla competenza territoriale, è quello in cui l’illecito si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi, e dunque non soltanto la condotta ma anche il danno che ne deriva; esso non coincide necessariamente con la residenza anagrafica del danneggiato, sia perché quest’ultimo può avere la sede principale dei suoi affari ed interessi altrove, sia perché le peculiarità dell’illecito siano tali da produrre danni in un luogo diverso da quello di residenza (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 marzo 2015, Aida 2015, 1705/2).

La ripartizione fra sezione specializzata e tribunale ordinario non attiene all’organizzazione interna dell’ufficio, ma costituisce una vera e propria questione di competenza funzionale e per materia (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 ottobre 2011, Aida 2015, II.28/1).

La questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata in materia IP presso il tribunale, ovvero presso il medesimo tribunale in composizione ordinaria, è di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario (Trib. Roma, Sezione IP 13 ottobre 2014, Aida 2015, II.70//1).

Quando l’attore afferma la lesione di diritti non patrimoniali derivante dall’utilizzazione non autorizzata delle sue opere dell’ingegno in internet il forum commissi delicti ex art. 20 c.p.c. è quello del luogo del domicilio o della sede della persona giuridica dell’attore che si pretende danneggiato (Trib. Milano, 27 maggio 2013, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, D.B. c. B.G., Aida 2014, Repertorio I.15.3).

Secondo l’art. 5.3 del regolamento 44/2001 in caso di asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore garantiti dallo stato membro e dal giudice adito quest’ultimo è competente a conoscere un’azione per responsabilità presentata dall’autore nei confronti di una società con sede in altro stato membro e che ivi ha riprodotto l’opera su un supporto materiale venduto poi da altra società con sede in uno stato membro ulteriore tramite un sito internet accessibile anche nel distretto del giudice adito: ma questo giudice è competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio del suo stato membro (Corte giustizia UE 3 ottobre 2013, in causa C-170/12, Aida 2014, 1583/1).

In caso di concorso di più soggetti nell’asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore tutelati nello Stato del giudice adito, l’art. 5.3 del regolamento 44/2001/CE sulla competenza giurisdizionale non consente di fondare sul criterio del luogo dell’evento generatore del danno la competenza del giudice nella cui circoscrizione non ha agito il coautore dell’illecito convenuto in giudizio (Corte giustizia UE 3 aprile 2014, in causa C-387/12, Aida 2014,  1589/1).

In caso di concorso di più soggetti nell’asserita violazione dei diritti patrimoniali d’autore tutelati nello Stato del giudice adito, l’art. 5.3 del regolamento 44/2001/CE sulla competenza giurisdizionale consente di fondare sul criterio del luogo di concretizzazione del danno la competenza del giudice nella cui circoscrizione non ha agito il coautore dell’illecito convenuto in giudizio; il giudice adito è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio dello Stato membro cui appartiene (Corte giustizia UE 3 aprile 2014, in causa C-387/12, Aida 2014, 1589/2).

Il rapporto tra sezione specializzata e sezione semplice è di competenza funzionale, così che la sentenza emanata dalla sezione semplice in luogo di quella specializzata istituita presso lo stesso tribunale deve ritenersi nulla, senza che ciò determini tuttavia la regressione del giudizio in primo grado, non configurandosi nella specie alcuna delle ipotesi previste dalle disposizioni, non applicabili analogicamente, di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. (App. Roma, 7 febbraio 2013, Pres. Brescia, Aida 2014, Est. Tilocca, 1598/1).

Il giudice del luogo in cui ha sede la società titolare dei diritti d’autore è competente, in quanto giudice del luogo in cui si è verificato il danno, sul ricorso per inibire la diffusione su internet di un film (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 1 giugno 2011, Giud. Izzo, Aida 2014, 1606/1).

Non rientra nella competenza delle sezioni specializzate la controversia che non comporti alcun accertamento, né principale né incidentale, né sulla domanda diretta né su quella riconvenzionale, dell’esistenza di un diritto di proprietà intellettuale (nella specie l’attore aveva agito per inadempimento di due clausole contrattuali relative alla vendita dei suoi prodotti di marca soltanto in certi punti vendita ed ai prezzi di listino, ed il convenuto aveva eccepito che queste clausole contrattuali erano nulle secondo la disciplina antitrust) (Cass. Sezione VI civile 29 ottobre 2013 n. 24418, Pres. Di Palma, Est. Bisogni, Tod’s s.p.a. c. Simor s.p.a., Aida 2014, Repertorio I.15.3).

Ai fini della individuazione del foro competente ex art. 20 c.p.c. l’obbligo di pagamento dei compensi per copia privata ex art. 71 septies l.a. sorge con la presentazione a SIAE dei rendiconti trimestrali e non con la cessione a terzi degli apparecchi necessari per la fornitura del servizio di telecomunicazione (Trib. Milano Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 19 dicembre 2013, Pres. Ciampi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1637/1).

La competenza territoriale relativa alla obbligazione di pagamento dei compensi per copia privata ex art. 71 septies l.a. non può fondarsi sul criterio del locus commissi delicti poiché presupposto di tale compenso è esercizio di un diritto e non un atto illecito (Trib. Milano Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 19 dicembre 2013, Pres. Ciampi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1637/2).

Rientrano nella competenza delle sezioni IP non solo le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di un diritto di proprietà intellettuale o la sua violazione ma anche le ordinarie pretese economiche che si fondano sull’esistenza di un diritto di proprietà intellettuale (Cass. Sez. VI civile 23 febbraio 2012, Aida 2013, 1524/2).

In caso di violazione dei diritti patrimoniali d’autore realizzata con la diffusione di un’opera ex art. 2 n.1 l.a. a mezzo internet e pertanto quantomeno su tutto il territorio nazionale la competenza per territorio si radica, con riferimento al forum commissi delicti ex art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o nella sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche in quello della residenza del soggetto danneggiato (Trib. Milano,  Sezione IP, 3 maggio 2012, Aida 2013, 1557/1).

In caso di violazione dei diritti morali dell’autore all’indicazione della sua paternità il forum facoltativo di commissione dell’illecito ex art. 20 c.p.c. può essere identificato con il luogo in cui il danneggiato ha la sua residenza o il suo domicilio, e così quello in cui si realizzano le ricadute negative della lesione dei diritti strettamente connessi alla persona (cosiddetto criterio del danno-conseguenza in luogo del danno-evento) (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di imprese, ordinanza 12 aprile 2013, Aida 2013, 1574/4).

La competenza territoriale relativa ad una domanda di risarcimento danni per diffida ingiustificata a tutela di diritti patrimoniali d’autore appartiene alternativamente al luogo in cui è stato commesso l’illecito (e cioè a quello da cui è inviata la diffida) ed a quello in cui il danneggiante ha la residenza o il domicilio (Trib. Roma, Sezione IP, 10 maggio 2010, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, MCR Editrice s.r.l. c. De Agostini Editore s.p.a., Planeta Junior s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.3).

La domanda di accertamento della paternità di un’opera dell’ingegno e di attribuzione dei relativi diritti deve essere decisa dal collegio ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 del d.legisl. 168/2003 istitutivo delle sezioni IP (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2010, Aida 2012, 1486/1).

Spetta alle sezione IP la competenza a pronunciare su un’azione revocatoria fallimentare di un atto di scioglimento per mutuo consenso di una precedente cessione di ramo d’azienda comprensivo di ditta ed insegna (Trib. Fermo, ordinanza 21 giugno 2010, Aida 2012, 1489/1).

La ripartizione fra sezione specializzata e tribunale ordinario non attiene alla organizzazione interna dell’ufficio ma costituisce una vera e propria questione di competenza funzionale e per materia (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 ottobre 2011, Pres. Colonna, Est. Guernelli, Bucci Tania  c. Double Face s.r.l. Unipersonale, Walter Mameli e Cesare Cremonini, Universo s.p.a. ora Universo Multimedia s.r.l., Universal Music Italia s.r.l., Giuliani Michele , Alessandro De Simone, San Marino Performance s.r.l., Lomaxtape Ltd non costituita, Aida 2012, Repertorio I.15.3).

Non può essere dichiarata l’incompetenza del giudice adito dall’attore quando, indipendentemente dall’intestazione dell’atto di citazione, la causa sia stata assegnata correttamente sin dall’inizio alla sezione specializzata e la sua fase istruttoria si sia svolta avanti a giudice istruttore qualificatosi come tale ed appartenente alla sezione specializzata (Trib. Bologna, Sezione IP, 12 ottobre 2011, Pres. Colonna, Est. Guernelli, Bucci Tania  c. Double Face s.r.l. Unipersonale, Walter Mameli e Cesare Cremonini, Universo s.p.a. ora Universo Multimedia s.r.l., Universal Music Italia s.r.l., Giuliani Michele , Alessandro De Simone, San Marino Performance s.r.l., Lomaxtape Ltd non costituita, Aida 2012, Repertorio I.15.3).

Il giudice italiano ha giurisdizione (ex art. 5 della convenzione di Bruxelles del 1968 applicabile ex art. 3 della l. 218/1995 nei confronti di resistenti statunitensi) a conoscere di una domanda cautelare di inibitoria della violazione dei diritti di proprietà intellettuale asseritamente violati da un’attività di diffusione di programmi televisivi con modalità streaming sul portale di un resistente e rispettivamente dall’attività di hosting passivo compiuto da altro resistente con i propri server: perché ai fini della giurisdizione non ha rilievo il luogo dove si trovano i server sui quali vengono caricati i video litigiosi, ma solo il luogo dove si verifica l’illecito, il danno evento, che si concretizza nel momento in cui i video sono diffusi nell’area di mercato ove la danneggiata esercita i suoi diritti, e così l’Italia, e cioè nel momento in cui la danneggiata subisce la perdita patrimoniale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 ottobre 2011, Aida 2012, 1510/1).

Sussiste la competenza della sezione IP quando il ricorrente si dolga della sottrazione di un’informazione aziendale, vale a dire di notizie elaborate nell’esercizio di un’attività commerciale e che possono consistere anche nella lista dei clienti, purché essa rechi non solo i loro dati identificativi ma anche le ulteriori indicazioni utili al loro reperimento e soprattutto a determinarne il profilo qualificante (Trib. Venezia, Sezione IP, 16 novembre 2011, G.D. Fidanzia, B&R Service s.r.l. c. GS Global Service Alto Adige s.r.l., Alberto Bortolameolli, Paolo Bortolameolli, Aida 2012, Repertorio I.15.3).

Una causa di competenza della sezione specializzata è radicata bene avanti ad essa, ancorché l’atto di citazione abbia convenuto le parti (non avanti alla sezione ma) dinanzi al corrispondente tribunale senza alcuna ulteriore specificazione: quando la causa è stata attribuita correttamente sin dall’inizio alla sezione specializza (Trib. Milano, Sezione IP, 16 febbraio 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Mauro Pepe c. Bryan Adams, Elliot Kennedy, Badams Music Limited, Universal Music Italia s.r.l., Sony Music Publishing Uk Ltd, Sony Music Publishing s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.3).

La competenza delle sezioni specializzate deve essere verificata sulla base delle domande dedotte nel procedimento che non appaiano avere carattere pretestuoso, mentre non può essere fatta dipendere da un esame del merito della fondatezza delle allegazioni; la competenza della sezione pertanto sussiste quando la parte abbia fatto valere i diritti su una banca dati contenente nominativi della clientela, nonché la sottrazione di informazioni riservate, anche quando la tutelabilità della banca dati ed il carattere riservato delle informazioni siano contestate (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 25 giugno 2010, Pres. Tavassi, Leonardo Assicurazione s.r.l. c. Giuliano Airoldi, Stefano Costantini, Alessio Haaring, Fabio Maurizio, Aida 2011, Repertorio I.15.3).

La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (ivi compresa quella specializzata in materia di proprietà intellettuale) non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio (nella specie la sentenza ha dichiarato inammissibile un ricorso per regolamento di competenza contro un’ordinanza di sezione IP che negava la competenza della sezione in relazione a controversia contrattuale relativa a canali televisivi) (Cass. Sez. I civ. 22 novembre 2011 n. 24656, Aida 2011, 1392/1).

Un’azione contrattuale fondata su contratti di licenza di canali televisivi, dei risultati corrispondenti dell’editoria televisiva e dei relativi diritti di proprietà intellettuale (nella specie: volta all’accertamento dell’inadempimento del contratto, alla condanna al risarcimento del danno da inadempimento ed all’accertamento dell’intervenuta compensazione di crediti delle parti) sono estranee all’ambito della competenza delle sezioni IP (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 luglio 2010, Aida 2011, 1433/1).

Quando il ricorrente deduce a fondamento della richiesta di un provvedimento cautelare atipico un preteso fatto illecito ex art. 2043 c.c. lesivo di diritti fondamentali della persona, ed in particolare del diritto all’onore ed alla reputazione costituzionalmente garantiti dall’art. 2 (nella specie: chiedendo l’inibitoria dell’utilizzo di opere cinematografiche hard), la competenza a decidere appartiene non alla sezione specializzata ma al giudice ordinario (Trib. Milano, ordinanza 9 dicembre 2010, Aida 2011, 1445/1).

Quando il primo giudice adito con una domanda di provvedimento cautelare per concorrenza sleale interferente ex art. 700 c.p.c. si è dichiarato incompetente, ed altrettanto ha fatto il secondo giudice successivamente adito ex art. 700 è applicabile la norma generale dell’art. 42 c.p.c. e conseguentemente è ammissibile l’istanza di regolamento di competenza (Cass. Sez. I civile 9 aprile 2008 n. 9167, Pres. Proto, Est. Petitti, Taddia s.r.l. c. L.A., Aida 2010, Repertorio I.15.3).

La competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale non sussiste nei soli casi in cui la condotta concorrenziale denunciata non interferisca con la tutela della proprietà intellettuale, e cioè non richieda neanche indirettamente un accertamento (nemmeno incidentale) dell’esistenza di un diritto di proprietà intellettuale (Cass. Sez. I civile 9 aprile 2008 n. 9167, Pres. Proto, Est. Petitti, Taddia s.r.l. c. L.A., Aida 2010, Repertorio I.15.3).

Non rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale una controversia relativa alla sottrazione di una lista di clienti, ove l’attore alleghi semplicemente la sottrazione di una mailing list, e non anche di ulteriori indicazioni utili per l’esercizio dell’attività aziendale (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2008 n. 16744, Pres. Adamo, Est. Cultrera, Italstudio s.p.a. c. P.R. s.p.a., A.B. s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.15.3).

La condotta concorrenziale non incide per definizione assiomatica sulla proprietà industriale, ed il suo carattere di interferenza con l’esercizio di diritti di proprietà intellettuale deve essere verificato in relazione ai fatti dedotti in lite e agli effetti della decisione che intervenga su di essi, col corollario che la cognizione della causa resta affidata al giudice ordinario nel solo caso in cui la denunciata violazione del diritto alla lealtà concorrenziale non proponga alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, con la pretesa giuridica, e non solo economica, di natura dominicale (nella specie la competenza delle sezioni specializzate è stata esclusa in una controversia relativa alla sottrazione di una lista di clienti, pretesamente qualificata quale informazione riservata e banca dati protetta dal diritto d’autore) (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2008 n. 16744, Pres. Adamo, Est. Cultrera, Italstudio s.p.a. c. P.R. s.p.a., A.B. s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.15.3).

A seguito dell’istituzione del giudice unico competente a conoscere in I grado le controversie di lavoro è il Tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e quelle ordinarie di un medesimo organo giudicante attiene alla distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio e non alla competenza; e perciò il giudice designato che appartenga ad una sezione IP non è incompetente a decidere se una domanda cautelare ex art. 700 proposta dal datore di lavoro per l’utilizzazione non autorizzata, da parte di un dipendente (anche) in costanza del rapporto di lavoro, di un’opera/software del lavoratore appartenente all’imprenditore ex art. 12 bis l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 24 settembre 2008, Aida 2010, 1339/2).

La sentenza Corte cost. 170/2007 ha dichiarato illegittimo l’art. 134.1 c.p.i. in parte qua prevede l’applicazione del rito societario: ma ha lasciato ferma la previsione della competenza delle sezioni specializzate prevista dall’art. 134.1 c.p.i. anche con riferimento alla concorrenza sleale interferente (Cass. Sez. I civile 15 gennaio 2009 n. 912, Pres. Adamo, Est. Giusti, Sysfer Quality System s.r.l. c. T.M., S.S., Z.A., T.F., Aida 2010, Repertorio I.15.3).

Sussiste la competenza delle sezioni specializzate in relazione ad una controversia per concorrenza sleale interferente quando siano dedotti i fatti in astratto interferenti con l’esistenza della privativa industrialistica, anche se il loro accertamento è richiesto incidenter tantum, mentre non occorre che la domanda di concorrenza sleale sia accessoria ad un’autonoma azione reale a tutela di un diritto esclusivo (Cass. Sez. I civile 15 gennaio 2009 n. 912, Pres. Adamo, Est. Giusti, Sysfer Quality System s.r.l. c. T.M., S.S., Z.A., T.F., Aida 2010, Repertorio I.15.3).

Quando l’attore allega di avere acquistato un DVD contenente un’opera cinematografica ed una misura tecnologica di protezione che non ne consente nemmeno la copia privata, e lamenta che con ciò il produttore abbia violato un suo diritto ad eseguire questa copia ex art. 71sexies l.a., il forum commissi delicti rilevante ai fini della competenza territoriale coincide con il luogo in cui il DVD è stato immesso in commercio dal suo produttore, che deve ritenersi coincidente con la sua sede legale (Trib. Milano, Sezione IP, 11 giugno 2009, Aida 2010, 1358/1).

Le controversie in materia di violazioni di diritti d’autore e di diritti sui segni distintivi rientrano nella competenza delle sezioni specializzate per la proprietà intellettuale (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/1).

In caso di azione esercitata da un fotografo contro l’editore di un giornale per la pubblicazione della fotografia in violazione dei suoi diritti d’autore il forum commissi delicti è quello della redazione centrale del giornale, non assumendo rilevanza la teletrasmissione in facsimile delle copie ad altre redazioni: mentre il forum destinatae solutionis è quello del domicilio del debitore, trattandosi di debito di valuta che deve essere pagato ivi ex art. 1182 c.c. (Trib. Roma, Sezione IP, 5 novembre 2008, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Massimo Percossi c. Editrice La Stampa s.p.a., Giulio Anselmi, Aida 2009, Repertorio I.15.3).

E’ competente il giudice del lavoro e non la sezione IP a conoscere di una domanda cautelare proposta per la violazione di diritti d’autore e connessi su una banca dati e per la relativa concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. realizzate in pendenza di un rapporto di agenzia inter partes (Trib. Bologna, ordinanza 9 febbraio 2009, G.U. Sbariscia, Progetti Editoriali s.r.l. c. Fabrizio Menozzi, Aida 2009, Repertorio I.15.3).

Il locus commissi delicti di azioni di risarcimento del danno per violazione dei diritti morali e patrimoniali su opere dell’ingegno deve individuarsi nel luogo in cui i danneggiati hanno il loro domicilio (Trib. Napoli, Sezione IP, 16 luglio 2007, Aida 2009,1269/1).

Rientra nella competenza della sezione specializzata della proprietà intellettuale una controversia relativa a inadempimento e risoluzione di contratti relativi a diritti di sfruttamento televisivo di opere cinematografiche (Trib. Roma, ordinanza 20 luglio 2005, Aida 2008, 1202/1).

Il decreto del presidente del tribunale che istituisce una sezione feriale con competenza in tutte le materie civili ordinariamente ripartite tra le varie sezioni del tribunale determina la competenza di questa sezione a decidere in sede cautelare sui ricorsi pur relativi a controversie di diritto d’autore, perciò normalmente rientranti nella competenza delle sezioni specializzate (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.3).

Il forum commissi delicti ex art. 20 c.p.c. è dato anche dal luogo di produzione dell’evento dannoso, che a sua volta può essere identificato in quello ove l’impresa danneggiata ha la propria sede organizzativa e gestionale e dunque si è verificata la perdita patrimoniale (Trib. Roma, ordinanza 6 luglio 2007, G.D. Iofrida, 20° Esaurimento Nervoso s.r.l. in liquidazione c. R&C Produzioni s.r.l., Sony BMG Entertainment s.p.a., Hermanos s.r.l. in liquidazione, Hermanos, Aida 2008, Repertorio I.15.3).

Quando una causa appartenente alla competenza delle sezioni specializzate in proprietà intellettuale è radicata sin dall’inizio davanti ad una sezione del Tribunale che vi svolge (nella specie anche) le funzioni di sezione specializzata non si pone alcun problema di incompetenza del giudice adito (Trib. Roma, 3 ottobre 2007, Aida 2008, 1234/1).

Il foro generale di SIAE ed è quello della sua sede di Roma, a nulla rilevando la localizzazione delle sedi periferiche, che hanno soltanto funzioni esecutive, organizzative e di vigilanza interne, ma non sono abilitate a trattare affari (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/1).

Il criterio di competenza dell’art. 25 c.p.c. relativo al foro erariale  non opera nelle controversie instaurate contro SIAE (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/2).

L’obbligazione di pagamento dei compensi per copia privata nasce non dalle singole vendite dei supporti di registrazione, ma dai rendiconti trimestrali da presentare a SIAE nella sua sede di Roma, e deve essere eseguita presso la sede romana di SIAE, così che al foro romano spetta la competenza anche in base al criterio del luogo di nascita e adempimento dell’obbligazione (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/3).

L’azione di ripetizione di indebito può radicare la competenza nel luogo della sede del creditore solo quando il suo diritto alla restituzione sia incontestato, o comunque accertato con sentenza passata in giudicato, non anche quando l’azione venga esercitata unitamente a quella di contestazione del titolo del pagamento (nella specie, dei compensi per copia privata), nel qual caso la competenza deve essere determinata in base al luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione contestata che ha dato origine alla prestazione (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/4).

Il foro alternativo dell’illecito extracontrattuale costituito dalla pretesa violazione dei diritti d’autore su un format televisivo non può essere determinato in relazione all’ubicazione degli studi di registrazione, che non individuano il luogo di compimento dell’illecito, da determinare piuttosto in base alla diffusione del programma (Trib. Milano, Sezione IP, 27 febbraio 2006, Aida 2007, 1151/1).

L’azione per violazione di diritti patrimoniali d’autore rientra nella competenza delle sezioni specializzate (Trib. Brescia, 3 marzo 2006, G.U. Cassia, Egea Edizioni Musicali c. Ass. Ente Festival, Bergonelli, Orizio, Aida 2007, Repertorio I.15.3 ).

L’art. 142 l.a. non è applicabile quando le “gravi ragioni morali” addotte non sussistono (Trib. Torino, ordinanza 23 marzo 2006, Aida 2007, 1154/2).

In materia di illeciti telematici è privo di competenza (nella spese: a conoscere di una domanda di inibitoria di violazione di diritti d’autore) il tribunale del luogo ove ha sede il carrier che svolge attività di mere conduit, in quanto questo soggetto gode dell’esenzione dalla responsabilità civile prevista dall’art. 14 d.lgs. 70/2003 (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 12 giugno 2006, Aida 2007, 1165/1).

Indipendentemente dalla effettiva sussistenza dell’illecito è competente a conoscere una domanda cautelare il giudice del luogo ove ha sede il resistente quando nelle allegazioni del ricorrente questi avrebbe concorso ad un illecito contrattuale (nella specie: il resistente era un carrier che secondo il ricorrente avrebbe concorso alla violazione di diritti connessi ex artt. 78ter e 79 l.a. da parte del titolare di un sito Internet) (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 luglio 2006, Aida 2007, 1170/1).

Rientrano nella competenza della sezione IP le domande fondate sui diritti primario o secondario relativi a diritti d’autore o connessi (Trib. Milano, 27 settembre 2006, Aida 2007, 1173/1).

La clausola compromissoria che accede ad un accordo relativo ai diritti d’autore e connessi esclude la competenza del giudice ordinario a conoscere sia la relativa azione contrattuale che quella extracontrattuale riguardante illeciti che costituiscano (ad un tempo) anche inadempimento del contratto (Trib. Milano, 27 settembre 2006, Aida 2007, 1173/2).

La clausola arbitrale contenuta nel contratto tra il committente e chi realizza su commissione una banca dati che costituisce violazione di un altrui diritto d’autore e che riguarda le controversie contrattuali non impedisce la competenza del giudice ordinario a conoscere di un’azione proposta dal titolare del diritto d’autore per violazione dei diritti relativi alla sua banca dati (Trib. Roma, 13 luglio 2004, Aida 2006, 1076/1).

L’art. 20 c.p.c. fonda la competenza territoriale della sezione IP nel luogo del danno conseguente alla violazione di diritti patrimoniali d’autore (nella specie: questo luogo è stato identificato con la sede del danneggiato) (Trib. Napoli, ordinanza 17 marzo 2005, Aida 2006, 1083/3).

La competenza a controllare la regolarità dell’adempimento di una inibitoria  cautelare e ad applicare le penalità di mora previste ex art. 163 l.a. spetta non al giudice del primo grado cautelare ma a quello del merito (Trib. Catania, Sezione IP, 14 giugno 2005, Giud. La Mantia, TMK s.r.l. c. Framon s.p.a., Satme Invest s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.3).

La competenza ad un’azione cautelare per violazione di diritti d’autore di un software proposta contro un’impresa fallita riviene non al tribunale fallimentare ma alla sezione IP (Trib. Milano , ordinanza 12 luglio 2005, Aida 2006, 1094/1).

Le norme sulla competenza per materia delle sezioni specializzate per la proprietà industriale possono essere qualificate non già come eccezionali, bensì speciali e derogative di quelle generali dettate dal codice di procedura civile, e come tali sono suscettibili di interpretazione anche estensiva o analogica o restrittiva e letterale: in piena coerenza sistematica con un trend legislativo, nazionale ed europeo, di specializzazione e professionalizzazione delle corti, in special modo per i conflitti sorti nell’ambiente dell’economia, la cui soluzione richiede saperi del giudice estesi oltre i confini del diritto (Trib. Roma, ordinanza 4 agosto 2005, Aida 2006, 1099/1).

Il sintagma «procedimenti in materia della proprietà intellettuale e di concorrenza» previsto dall’art. 134 c.p.i. non esclude le controversie sul funzionamento dei contratti che tali diritti abbiano ad oggetto (Trib. Roma, ordinanza 4 agosto 2005, Aida 2006, 1099/2).

Stante il divieto di costituzione di giudici speciali ex art. 102 cost. la competenza delle sezioni specializzate sulla proprietà intellettuale è una mera «competenza interna», ancorché funzionale e inderogabile: cosicché in caso di proposizione della domanda (non alla sezione specializzata, ma genericamente) ad un tribunale presso il quale è stata costituita una sezione specializzata si procederà all’assegnazione o alla riassegnazione della causa in via amministrativa ad un giudice di tale sezione (Trib. Roma, ordinanza 4 agosto 2005, Aida 2006, 1099/3).

La competenza delle sezioni IP è funzionale e l’incompetenza può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2004, Pres. De Sapia, Est. Tarantola, Finson s.p.a. c. Cinehollywood s.r.l., KDG Italia s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.3).

In base al d.lgs. 168/2003 le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale non hanno competenza su controversie riguardanti l’accertamento della (ed il risarcimento del danno provocato dalla) violazione di un regolamento contrattuale avente ad oggetto diritti d’autore (Trib. Milano, 12 maggio 2005, Aida 2005, 1067/1).

Secondo la regola dell’art. 20 c.p.c. relativa al locus commissi delicti la competenza territoriale a conoscere un’azione per violazione di diritti d’autore su carte geografiche e per imitazione servile di un atlante riviene al giudice del luogo della riproduzione/stampa del convenuto, e non a quello della commercializzazione degli esemplari illeciti (Trib. Novara, ordinanza 11 luglio 2002, G.D. Riccio, Istituto Geografico De Agostini spa, Geonext spa c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Fabio Ratti Editoria s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.15.3).

La competenza per territorio su una domanda di risarcimento danni per plagio-contraffazione anche a mezzo di Internet spetta al giudice del luogo dove ha sede il preteso contraffattore, dal momento che ivi è stato organizzato ed avviato il complesso meccanismo di appropriazione dell’opera altrui, mentre la peculiarità del mezzo (Internet) attraverso il quale si realizza l’atto illecito attiene al momento esecutivo dell’unico originario disegno. (Trib. Pisa, ordinanza 18 aprile 2001, Aida 2001, 809/1)

Quando il titolare di diritti d’autore su un’opera musicale esercita un’azione per contraffazione di quest’ultima contro l’inserzionista che senza il suo consenso l’ha utilizzata quale colonna sonora di un filmato pubblicitario, ed il convenuto si costituisce senza eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito e chiedendo il rigetto dell’azione e comunque la chiamata in causa dell’agenzia, che su incarico dell’inserzionista ha realizzato lo spot tramite terzi e si è obbligata nei suoi confronti a garantire che esso fosse interamente lecito, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dall’agenzia chiamata in garanzia per le medesime ragioni per cui il convenuto avrebbe potuto sollevare ma non ha eccepito l’incompetenza (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est. GIUSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s., Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio  I.15.3).

Ove l’autore di un’opera musicale chieda il risarcimento dei danni patrimoniali e morali derivanti dalla diffusione di un CD contenente altra opera musicale che alleghi essere plagio della propria, il forum obligationis è quello del luogo in cui è posta in essere per la prima volta la condotta illecita, e dunque in cui è stato per la prima volta posto in commercio il CD litigioso (Trib. Velletri, 14 marzo 1998, Aida 1999, 603/2).

Il forum destinatae solutionis dell’obbligazione di risarcire il danno patrimoniale e morale derivante dalla violazione di diritti d’autore su opera musicale è quello del domicilio del debitore ex art. 1182 co.4 c.c. (Trib. Velletri, 14 marzo 1998, Aida 1999, 603/1).

Il giudice del luogo ove vengono importati in Italia e da qui distribuiti i CD litigiosi ècompetente ex art. 20 c.p.c. a conoscere dell’azione di accertamento che  questi CD non violano i diritti d’autore del convenuto (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 551/1).

La clausola, contenuta in un permesso Siae di utilizzazione di opere dell’ingegno, che attribuisce competenza esclusiva ad un determinato giudice è clausola vessatoria e soggiace alla disciplina dell’art. 1341 co. 2 c.c. (Trib. Roma, 29 aprile 1996, Pres. CAMPOLONGO, Est. CAso, RTA Radio Trans Alpin s.r.l. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio  I.15.3).

Il pretore del lavoro è competente a pronunciare sull’azione per violazione del diritto morale d’autore relativo ad un’opera cinematografica/televisiva esercitata da un regista dipendente contro l’emittente televisiva suo datore di lavoro (Trib. Roma, 4 ottobre 1993, Aida 1994, 246/1).

Il pretore del lavoro è competente a conoscere la domanda del lavoratore subordinato di un’emittente televisiva che chieda nei suoi confronti l’accertamento della propria paternità di uno speciale televisivo qualificabile come opera dell’ingegno da lui realizzato per l’emittente e la condanna di quest’ultima ad astenersi dall’utilizzazione o dalla cessione a terzi di tale materiale senza il consenso dell’autore (Pret. Roma, ordinanza 20 luglio 1993, Pret. SORDI, Petrucci c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Aida 1995, Repertorio  I.15.3).

Il giudice del luogo di distribuzione di un bene prodotto in violazione di diritti patrimoniali d’autore è territorialmente competente pur quando il convenuto abbia allegato che la distribuzione avviene ad opera di un terzo franchisee: quando tale allegazione non sia sufficientemente provata, e d’altro canto il convenuto abbia con la propria attività, ed in particolare con le proprie insegne e la propria pubblicità, determinato comunque l’apparente riferibilità del commercio a se stesso (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1993, 139/1).

 

15.4 onere della prova e prove

All’omessa menzione del nome dell’autore in una citazione non segue la condanna al risarcimento se l’autore non ha offerto la prova, neppure a livello di semplici indizi, del danno patrimoniale e se difettano elementi da cui emerga una violazione grave di diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale, visto che la fattispecie non integra né un’ipotesi di reato né una violazione per cui la legge consenta comunque il ristoro del danno non patrimoniale (Trib. Bologna, Sezione IP, 6 dicembre 2013, Aida 2015, 1673/4).

L’onere di provare il preuso ex art. 239 cpi grava su chi intenda farlo valere (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 febbraio 2014, Aida 2015, 1678/6)

La responsabilità a posteriori dell’hosting provider sorge per non aver ottemperato a una richiesta (diffida) di rimozione dei contenuti illeciti proveniente dalla parte che assume essere titolare dei diritti, ovvero per non avere ottemperato a un ordine dell’autorità (injunction) sia essa giurisdizionale o amministrativa, cui si sia rivolto il titolare del diritto per ottenere il medesimo effetto; atteso che l’onere della prova incombe sul titolare del diritto leso, una diffida generica non è però idonea a far venire meno la presunta neutralità del gestore e, allo stesso modo, una domanda giudiziale generica non è in grado di determinare l’attivazione dei poteri d’intervento del giudice, posto che l’autorità giudiziaria si pone come organo terzo privo di poteri interdittivi generali di un’attività economica e la c.d. injunction, indicata nella direttiva come alternativo strumento di tutela, si riferisce evidentemente a un’ordinanza giudiziale rilasciata previo esame sia della richiesta di emissione, che delle prove agevolate dedotte dalla parte, nel rispetto del principio del contraddittorio (App. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 gennaio 2015, Aida 2015, 1701/2).

La domanda risarcitoria svolta dal titolare dei diritti d’autore su un film nei confronti di chi ne abbia distribuito illecitamente alcune copie su DVD va respinta, sotto il profilo del danno emergente, qualora l’attore abbia allegato ma non provato il deprezzamento del film e, sotto il profilo del lucro cessante, qualora egli non abbia mai intrapreso la distribuzione del film né abbia provato in giudizio che il convenuto ha conseguito dei profitti (Trib. Bologna, Sezione specializzata IP, 1 aprile 2015, Aida 2015, 1706/3).

La libertà espressiva ed il carattere creativo della traduzione deve essere provata dal traduttore mediante produzione in giudizio dell’originale straniero (Trib. Roma, Sezione IP, 15 maggio 2015, Aida 2015, 1709/5).

Chi invoca l’altrui inadempimento (nella specie: di un contratto di edizione) ha l’onere di provare l’esistenza e l’efficacia del contratto ma non l’inadempimento della controparte, che ha invece essa l’onere di provare il suo adempimento. Questo principio è tuttavia derogato dall’art. 125.1 l.a., secondo cui l’autore ha invece l’onere di provare l’inadempimento dell’editore (Cass. Sez. III civile 12 settembre 2014 n. 19269, Aida 2015, II.4/1).

L’indicazione del nome sul disco o sulla copertina, così come nel caso di opera letteraria sulla copertina del libro, costituiscono tradizionalmente forme d’uso di indicazione dell’autore ex art. 8 l.a. (Cass. Sez. I civile 7 luglio 2015 n. 14059, II.16/5).

Quando un editore commissiona una traduzione ad un autore, affida poi ad altri la revisione della traduzione, il revisore che si limita ad apportare correzioni solo marginali alla prima traduzione non può esserne considerato come unico autore: ed ove rivendichi la qualità di autore o di coautore ha l’onere di provare quali siano le differenze tra la traduzione base e le sue traduzioni (Cass. Sezione I civile 10 settembre 2015 n. 17901, Aida 2015, II.22/1).

L’attore in violazione di diritti d’autore su una propria opera deve allegare e provare quale essa sia (nella specie: l’attore non ha dato prova sufficiente della forma espressiva da lui utilizzata per realizzare in concreto l’idea di abbinare un corso di storia dell’arte alla visita dei relativi luoghi) (App. Roma, 18 giugno 2013, II.36/2).

Spetta all’autore l’onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità precontrattuale del possibile editore per recesso ingiustificato da una trattativa (nella specie per l’edizione di un libro anche secondo la licenza creative commons) (Trib. Milano, 19 dicembre 2014, Aida 2015, II.75/2).

L’attore ha l’onere di allegare e provare la propria opera letteraria, i relativi requisiti di tutela, e quali siano gli elementi di un’opera cinematografica che ne costituirebbero contraffazione: e non può supplire con una CTU all’insufficienza delle proprie allegazioni e prove (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 febbraio 2015, Aida 2015, II.86/2).

Spetta all’ISP (e non al titolare dei diritti d’autore) l’onere di provare che un contenuto illecito per violazione dei diritti di quest’ultimo è stato effettivamente rimosso dal sito dell’ISP in esecuzione di una richiesta specifica dal titolare dei diritti (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 3 giugno 2015, Aida 2015, II.97/1).

Quando il convenuto in contraffazione offre argomenti di prova della mancanza di novità di un’opera, l’autore ha l’onere di provare lo scarto tra la propria opera azionata e le anteriorità evocate dal convenuto (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 settembre 2015, Aida 2015, II.112/2).

Il contratto di acquisto dei diritti di sfruttamento cinematografico dall’editore di un’opera letteraria non costituisce piena prova della titolarità in capo all’acquirente di tali diritti ma è indice sufficiente di un comportamento incolpevole, improntato a correttezza e buona fede, il che rileva ai fini della configurabilità di un danno ingiusto risarcibile, alla cui tutela è volta la richiesta d’inibitoria della diffusione del film (Trib. Roma Sezione IP,  ordinanza 30 maggio 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1605/5).

Non può ritenersi sufficientemente provato il diritto di ottenere l’inibitoria della diffusione su internet di un film qualora il ricorrente dimostri di essere licenziatario dei diritti d’autore ma non provi anche di esserlo in esclusiva (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 1 giugno 2011, Giud. Izzo, Aida 2014, 1606/3).

L’art. 167 l.a. prevede una presunzione legale di titolarità del diritto, fondata sulla rilevanza attribuita dal legislatore – anche in considerazione dell’obbiettiva difficoltà di ricostruire documentalmente complesse vicende di trasferimento di diritti – ad una situazione di fatto corrispondente all’esercizio dei diritti patrimoniali (Trib. Milano Sezione IP, 2 agosto 2012, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1615/3).

Le fatture costituiscono dichiarazioni unilaterali confessorie post contrattuali rilevanti al fine di indagare la volontà delle parti e specificamente del prestatore (nella specie, la volontà dell’appaltatore sulla misura dei diritti di utilizzazione trasferiti al committente di un filmato pubblicitario) (Trib. Milano, ordinanza 30 giugno 2013, Giud. Giani, Aida 2014, 1630/2).

Incombe sull’attore che invoca la tutela autorale di un’opera del disegno industriale l’onere di fornire la prova che la stessa è dotata di valore artistico, secondo la percezione che della stessa si è consolidata negli ambienti culturali della collettività (Trib. Firenze, ordinanza 8 luglio 2013, Giud. Guida, Aida 2014, 1631/1).

Non è applicabile la presunzione prevista dall’art. 8 l.a. a chi sia indicato come «ideatore» di un filmato pubblicitario nei titoli di testa o di coda (Trib. Milano, ordinanza 9 agosto 2013, Pres. Gentile, Est. Zana, Aida 2014, 1634/2).

L’esistenza di un contratto di edizione tra un autore ed un editore poi dichiarato fallito, che sia affermata dal fallimento dell’editore, deve essere provata da quest’ultimo per iscritto con il documento che contiene l’accordo contrattuale, e che non può essere surrogato sotto il profilo probatorio da altri documenti che non contengano il contratto (nella specie la richiesta od il pagamento di diritti d’autore, le comunicazioni di ristampa, le assicurazioni sulle vendite e così via) (Cass. Sez. I civile 23 luglio 2010 n. 17279, Aida 2013, 1522/3).

Il ricorrente che eserciti diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film per chiedere nei confronti di un provider resistente (nella specie: Yahoo Italia) un’inibitoria cautelare dell’attività consistente nell’indicizzazione e nella messa a disposizione degli utenti tramite motore di ricerca dei siti che consentono la fruizione dell’opera cinematografica con attività di streaming o downloading ha l’onere di allegare e provare di essere titolare dei diritti azionati (nella specie: in relazione a tutte le utilizzazioni telematiche in questione anche in stati esteri) e quali siano gli indirizzi internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato e cui linki il motore di ricerca del provider resistente (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 luglio 2011, Aida 2013, 1540/1-2).

La violazione dei diritti del costitutore di una banca dati non creativa può essere provata per presunzioni sulla base della sovrapposizione sorprendente (di una parte) del contenuto delle due banche dati a raffronto e della presenza nella seconda di errori casuali presenti nella prima (Trib. Milano, Sezione IP, 16 febbraio 2012, Pres.Est. Tavassi, Multi-wing Holding APS, Multi-wing International A/S, Tecnovent Multi-wing s.p.a. c. Hascon Engineering s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.15.4).

La domanda di risarcimento conseguente alla violazione di un diritto d’autore non può essere respinta per mancanza di prova del danno, atteso che la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé tale prova (App. Roma,  Sez. I civile, 30 aprile 2012, Aida 2013, 1556/3).

Il proprietario di un quadro che agisca nei confronti degli eredi del suo possibile autore per farne riconoscere l’autenticità ha l’onere di provare questa autenticità; il suo onere probatorio non viene meno a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale dei convenuti volta a far accertare la non autenticità dell’opera; ma la questione relativa all’onere della prova viene comunque meno quando la CTU (condivisa dal giudice) dichiari l’opera non autentica (App. Milano, Sezione IP, 22 maggio 2012, Pres. Tarantola, Est. Fabrizi, Michel Villers c. Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni in De Regie, Giuseppe Manzoni, Giacomo Maria Manzoni, Archivio Opera Piero Manzoni, Aida 2013, Repertorio I.15.4).

La presunzione di autenticità di un quadro ex art. 8 l.a. è vinta dalla negazione di questa autenticità ad opera di una CTU (condivisa dal giudice) (App. Milano, Sezione IP, 22 maggio 2012, Pres. Tarantola, Est. Fabrizi, Michel Villers c. Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni in De Regie, Giuseppe Manzoni, Giacomo Maria Manzoni, Archivio Opera Piero Manzoni, Aida 2013, Repertorio I.15.4).

Ove non sia contestata l’esistenza di altrui diritti di sfruttamento dell’opera per territori esteri, e sia contestata soltanto l’estensione dell’utilizzazione a questi territori (nella specie, mediante diffusione via satellite) di un’opera cinematografica, non vi è questione di rivendica, ma questione di turbativa di un pacifico possesso di diritti cinematografici, così che chi si senta turbato nell’esercizio di questi diritti non deve provare l’acquisto a titolo originario legittimante i successivi passaggi, ma solo l’acquisto a titolo derivativo (Cass. Sez. I civile 7 giugno 2012 n. 9247, Aida 2013, 1525/1).

L’art. 167 l.a. ribadisce in materia di diritto d’autore la regola generale per la quale il diritto di proprietà non incontra limiti che non siano stabiliti dalla legge o dalla volontà del titolare; pertanto incombe a chi sostiene l’esistenza di limitazioni, a fronte dell’allegazione di un valido titolo di proprietà, l’onere di dimostrare l’esistenza di un proprio particolare diritto, ovvero la invalidità del titolo allegato dalla controparte (Cass. Sez. I civile 7 giugno 2012 n. 9247, Aida 2013, 1525/2).

L’attore che chieda l’accertamento della violazione del suo diritto patrimoniale di esposizione del suo diritto morale di paternità di un’opera (nella specie una fotografia creativa) ha l’onere di provare l’altrui esposizione e rivendicazione di paternità dell’opera, il dolo o la colpa, l’evento qualificabile come dannoso, il nesso di causalità tra l’illecito ed il danno mentre il convenuto ha l’onere di provare di aver posto in essere tutte le attività che in base ad un’ordinaria diligenza erano necessarie ad evitare la causazione dell’evento (App. Milano, Sezione IP, 7 giugno 2012, Pres. Tarantola, Est. Santosuosso, Oliviero Toscani c. Giovanni Minischetti, Aida 2013, Repertorio I.15.4).

Il manager di un artista che lo convenga per adempimento di contratto, ma veda una domanda riconvenzionale dell’artista per risoluzione del contratto di management per inadempimento del manager ha l’onere di provare il proprio adempimento (Trib. Milano, Sezione IP, 23 luglio 2012, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Giuseppe Mangiaracina c. Rosalba Pippa, Aida 2013, Repertorio I.15.4).

Chi alleghi l’applicabilità della disciplina transitoria dell’art. 239 c.p.i. che consente la continuazione nei limiti del preuso dell’attività di produzione di oggetti del disegno industriale protetti da diritto d’autore ha l’onere di provare le dimensioni della precedente attività di fabbricazione (e non semplice commercializzazione) delle opere di design (Trib. Milano, ordinanza 24 luglio 2012, Aida 2013, 1565/3).

La testimonianza relativa alla tenuta di un corso in collaborazione fra più soggetti (nella specie, due coniugi) non testimonia la partecipazione di tutti questi soggetti alla scrittura del testo illustrato nel corso, specialmente quando la copaternità del testo contrasti con le indicazioni di un unico autore nelle forme d’uso dell’art. 8 l.a. (Trib. Padova, 21 settembre 2012, Aida 2013, 1568/4).

Il titolare di un software che commissioni una sua elaborazione e chieda un provvedimento cautelare di inibitoria dell’utilizzo dell’elaborazione da parte dell’appaltatore in quanto contraffazione di quella del committente ha l’onere di provare che il proprio software è dotato dei requisiti di novità ed originalità prescritti ex lege ed è inoltre il medesimo (benché eventualmente modificato e rielaborato) di quello in possesso dell’appaltatore/resistente (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 10 gennaio 2013, Aida 2013, 1570/2).

Chi agisce in rivendica di diritti patrimoniali d’autore su un film e per inibirne l’uso da parte di terzi ha l’onere di provare la propria legittimazione ad agire in base ad una serie ininterrotta di passaggi dei diritti rivendicati dal produttore originario sino all’attore: e la sua legittimazione non è provata dalla produzione del solo atto scritto di cessione dei diritti all’attore da parte di una società di distribuzione e non dal produttore originario (Cass. Sez. I civile 5 marzo 2010 n. 5359, Aida 2012, 1470/1).

La prova della conclusione del contratto per l’organizzazione di un tour musicale non è raggiunta qualora risulti non essere stato redatto un atto scritto, pur a fronte della rilevanza economica dell’accordo, ed emerga viceversa da testimonianze in atti l’esistenza di divergenze di opinione mai sanate su come dovesse essere organizzata la tournée (App. Roma, 6 maggio 2010, Pres. Deodato, Est. D’Antonio, Promove s.r.l. c. Claudio Baglioni, Aida 2012, Repertorio I.15.4)

La rivendica della paternità esclusiva o concorrente dell’adattamento di una serie televisiva straniera va respinta per difetto di prova quando l’attore risulti aver svolto un’attività di mera traduzione dei dialoghi dall’inglese all’italiano su commissione di società terze di doppiaggio, peraltro amministrate dalla persona cui l’adattamento è stato attribuito ininterrottamente per oltre quindici anni nei titoli di coda e nei bollettini SIAE relativi al compenso ex art. 46-bis l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2010, Aida 2012, 1486/6).

L’autore che agisce per la contraffazione della propria opera ha l’onere di provarne la paternità e l’avvenuta contraffazione. E’ invece onere del convenuto provare di non aver alcuna responsabilità nell’illecito contestato per aver adottato tutte le misure e le verifiche necessarie ad evitarlo (Trib. Milano, Sezione IP, 17 settembre 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Giovanni Minischetti c. Oliviero Toscani, Aida 2012, Repertorio I.15.4).

Spetta al fotografo l’onere di provare il “patto contrario” ex art. 89 l.a. che lascia al fotografo i diritti sulla fotografia non creativa nonostante la “cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia” (App, Milano, 20 settembre 2010, Pres. Di Leo, Est. Negri della Torre, Studio Scillieri & C. s.n.c. di Carlo Scillieri c. Edizioni Femminili s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.4)

In caso di controversia tra autore ed editore sull’avvenuto pagamento dei compensi a percentuale maturati con la commercializzazione dell’opera incombe sull’editore l’onere di provare l’adempimento (Trib. Milano, Sezione IP, 24 marzo 2011, Aida 2012, 1500/6).

Spetta al debitore dell’equo compenso ex art. 71 septies l.a. provare che la sua vendita di apparecchi e supporti di registrazione avviene per fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private (Trib. Roma, Sezione IP, 23 settembre 2011, Aida 2012, 1507/4).

La prova della sottrazione della banca dati contenente informazioni aziendali protette non può essere presunta dalla costituzione di un rapporto di collaborazione con l’ex dipendente che era incaricato della gestione del sistema informatico del concorrente né può essere ricavata in via induttiva dalla sottrazione di alcuni clienti, se non è provato che le offerte formulate nei loro confronti sono state tutte calibrate sulle loro caratteristiche soggettive e patrimoniali (Trib. Venezia, Sezione IP, 16 novembre 2011, G.D. Fidanzia, B&R Service s.r.l. c. GS Global Service Alto Adige s.r.l., Alberto Bortolameolli, Paolo Bortolameolli, Aida 2012, Repertorio I.15.4).

L’attore che allega di essere cessionario di diritti patrimoniali relativi a bozzetti di manifesti pubblicitari di film, ed aziona questi diritti, ha l’onere di provare di averli acquistati in base a contratto con oggetto sufficientemente determinato (nella specie è stata esclusa la validità di un contratto di cessione che faceva riferimento a numeri non ben determinati di bozzetti ceduti) (App. Roma, 23 giugno 2008, Aida 2011, 1394/1).

Deve essere rigettata l’azione per violazione di diritti d’autore su design non registrati, quando l’attore non abbia provato l’identità dell’autore, l’epoca della pretesa creazione, il carattere creativo ed il valore artistico della forma: poiché l’attore ha l’onere di provare come e perché i suoi modelli dovrebbero distinguersi da quelli precedenti ed avere i requisiti ora detti, che non possono darsi per scontati o risolversi nella complessiva gradevolezza estetica dei prodotti, nel pregio dei materiali utilizzati, o in fattori estrinseci quali l’esperienza e la tradizione dell’attrice o l’importanza della sua clientela (Trib Milano, Sezione IP, 6 maggio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, IPA Industria Porcellane s.p.a. c. Fabbro Teresa s.r.l., Cup House s.r.l., Club House s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.4).

Sussiste il periculum in mora necessario per il sequestro di software contraffatto quando la sua commercializzazione da parte dei resistenti può influenzare negativamente le vendite dei programmi originali e configurare così una lesione patrimoniale di difficile quantificazione e non suscettibile di puntuale reintegrazione economica in tutte le sue componenti (Trib Milano, Sezione IP, decreto 12 maggio 2009, G.D. De Sapia, MS s.r.l. c. Lugi Carnelli, Aprile s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.4).

Non può essere considerata abusiva la pubblicazione di un brano manoscritto, corredato da fotografie e disegni, nell’ambito dell’edizione italiana di un’opera letteraria, quando dalla corrispondenza intercorsa fra le parti risulti che la pubblicazione è stata autorizzata, dietro compenso, dall’autore del manoscritto (Trib. Milano, Sezione IP, 22 settembre 2009, Aida 2011, 1400/1).

Pur gravando sull’attore che invochi la tutela contro l’imitazione servile ex art. 2598 n. 1 l’onere di dimostrare che il prodotto imitato (nella specie: una sedia di design) ha valore individualizzante, a tale conclusione potrebbero condurre in via presuntiva i premi internazionali vinti dal prodotto in questione e la dimostrata utilizzazione quale elemento di arredo di istituzioni museali e culturali realizzate da noti architetti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.4).

L’interessato che alleghi e provi che solo i diritti connessi e non anche quelli d’autore sull’opera cinematografica sono caduti in pubblico dominio non ha titolo per chiedere alla Siae (nemmeno in via cautelare) il rilascio dei contrassegni di vidimazione ex artt. 181bis l.a. e dpcm 31/2009 (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 aprile 2011, Aida 2011, 1453/3).

L’invio di proposte di slogan da parte di un creativo freelance ad un’agenzia pubblicitaria su sollecitazione di quest’ultima ed in vista della partecipazione ad una consultazione promossa da un potenziale committente non prova né l’esistenza di un contratto tra l’autore degli slogan e l’agenzia pubblicitaria né tantomeno la cessione dei diritti d’autore sulle opere selezionate dall’agenzia (Trib. Torino, Sezione IP, 11 giugno 2010, Pres. Scotti, Est. Ratti, Bertotti Andrea c. 515 Creative Shop s.n.c. di Zolino Maddalena & C., Fiat Group Automobiles s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.4).

Deve essere rigettata l’azione per violazione di diritti morali d’autore relativi ad una mostra archeologica in difetto di allegazione e di prova della sua creatività (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, 1321/3).

Le domande accessorie di inibitoria con penale della violazione dei diritti patrimoniali d’autore non richiedono a pena di nullità una specificazione di elementi di fatto e di diritto su cui si fondano, diversi e ulteriori rispetto a quelli propri della domanda principale (Trib. Milano, Sezione IP, 7 febbraio 2008, Aida 2010, 1322/1).

Quando il ricorrente in sede cautelare alleghi di avere realizzato un progetto di imbarcazione su commissione del resistente, di averglielo consegnato, e di avere in corso un giudizio di merito relativo ad inadempimenti dedotti hinc et inde, il resistente si trova legittimamente «in possesso» del progetto del ricorrente ed ha pieno diritto di sfruttare i relativi diritti patrimoniali d’autore, salva la decisione definitiva sulle azioni di inadempimento contrattuale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 maggio 2008, Aida 2010, 1327/1).

Il progettista navale di un’imbarcazione che affermi la protezione d’autore del suo progetto ha l’onere di provarne il carattere creativo (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 maggio 2008, Aida 2010, 1327/2).

Il ricorrente che alleghi di avere acquistato in via derivativa i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film e chieda un provvedimento cautelare ex art. 700 per ricevere i materiali del film dalla società che li ha in deposito ha l’onere di provare la legittimità del suo acquisto attraverso una serie ininterrotta di passaggi sino a risalire ad un acquisto a titolo originario; non offre questa prova quando l’atto di acquisto corrispondente ad uno degli anelli precedenti della catena richiama un precedente atto di acquisto da parte di altro soggetto di cui non risulta tuttavia prova in giudizio; e non può provare il proprio acquisto con la trascrizione del relativo contratto al pubblico registro cinematografico tenuto dalla Siae (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 29 maggio 2008, Aida 2010, 1328/1).

La presunzione di titolarità del diritto d’autore ex art. 8 l.a. può essere superata da deposizioni testimoniali (Trib. Milano, Sezione IP, 4 novembre 2008, Aida 2010, 1343/2).

Quando l’attore ha provato di aver acquistato i diritti sul film azionati in causa in base ad una serie ininterrotta di passaggi a partire dal produttore cinematografico, l’utilizzazione del film ad opera del convenuto non autorizzata dall’attore non può essere giustificata dall’avere questo concluso con terzi un contratto di autorizzazione a non domino dell’utilizzazione del film (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2008, Aida 2010, 1346/1).

La mancata iscrizione dell’opera nel pubblico registro cinematografico non esclude la possibilità di provare aliunde la titolarità dei diritti sul film (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2008, Aida 2010, 1346/2).

L’accertamento della legge regolatrice inglese scelta dalle parti di un atto di transazione (nella specie relativo tra l’altro alla contitolarità in via derivativa dei diritti su una banca di dati) può essere compiuto in un procedimento cautelare solo attraverso l’ausilio delle parti, per la pratica inconciliabilità dell’acquisizione di informazioni sulla legge straniera mediante i canali istituzionali ex art. 14 l. 218/95 con le ragioni di urgenza proprie di un procedimento cautelare ante causam (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, Aida 2010, 1355/3).

L’editore di una pubblicazione che raccoglie sistematicamente, traduce ed edita in senso cronologico le daily strips di un personaggio del mondo dei fumetti (nella specie Popeye Braccio di Ferro) relativa ad un determinato periodo, con una prefazione/presentazione articolata del traduttore (che spiega in particolare i criteri e le difficoltà del suo lavoro) è titolare dei diritti d’autore sulla pubblicazione: e la sua liceità nei rapporti con il titolare dei diritti d’autore sulle strips originali in inglese deve essere presunta ex art. 167 l.a. (tanto più che, nella specie, l’editore italiano era stato licenziatario dei diritti sull’opera originale inglese, e la pubblicazione del convenuto in contraffazione dava esplicitamente atto dei diritti dell’attore) (Trib. Milano, Sezione IP, 23 giugno 2009, Aida 2010, 1359/1).

Il cessionario di un diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno può agire in rivendica a tutela del proprio diritto patrimoniale, ma deve dimostrare la titolarità del diritto in capo a tutti i precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (Trib. Roma, Sezione IP, 15 ottobre 2009, Aida 2010, 1367/1).

Le attestazioni di credito dei funzionari S.I.A.E. costituiscono manifestazioni di autotutela dell’ente pubblico ed hanno piena rilevanza probatoria, estesa anche ai crediti di risarcimento del danno per abusiva utilizzazione (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/1).

Gli attestati di credito emessi dalla SIAE costituiscono prova scritta rilevante ai fini del procedimento per decreto ingiuntivo, senza che vi osti la mancanza di riferimenti ad appostazioni in contabilità, essendo sufficiente che l’attestato richiami il periodo cui le singole utilizzazioni si riferiscono (Cass. 13 settembre 2006 n. 19657, Pres. De Musis, Est. Rordorf, Video Firenze s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Non presenta vizi di legittimità e non è sindacabile in un giudizio di Cassazione la valutazione del giudice del merito che abbia ritenuto i crediti della SIAE sufficientemente provati dalla produzione dei relativi attestati, non specificamente contestati della controparte (Cass. 13 settembre 2006 n. 19657, Pres. De Musis, Est. Rordorf, Video Firenze s.r.l. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

La detenzione, ad opera di una copisteria, di un numero cospicuo di copie fotostatiche di libri protetti dal diritto d’autore costituisce una prova indiretta della circostanza che queste copie siano destinate alla vendita e che siano state riprodotte (nella specie) illecitamente (Trib. Catania, 23 marzo 2007, Pres. Macrì, Est. Orifici, AIDRO Associazione Italiana per i diritti di riproduzione delle opere dell’ingegno, Zanichelli Editore s.p.a. c. Giuseppe Stagno, Rosario Scuderi, Carmelo Di Mauro, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Il titolare di diritti d’autore su libri di testo universitario che agisca per la violazione dei suoi diritti ha l’onere di dimostrare non solo l’an ma anche il quantum del danno subito (Trib. Catania, 23 marzo 2007, Pres. Macrì, Est. Orifici, AIDRO Associazione Italiana per i diritti di riproduzione delle opere dell’ingegno, Zanichelli Editore s.p.a. c. Giuseppe Stagno, Rosario Scuderi, Carmelo Di Mauro, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Costituisce prova sufficiente della legittimazione attiva ad azionare diritti d’autore la produzione in giudizio di una scrittura privata con cui gli eredi dell’autore concedono ad un editore la gestione economica dei diritti con facoltà di reprimere ogni abuso (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 settembre 2007, Pres. Gionfrida, Est. Caparelli, Neri Pozza Editore s.r.l. c. Renzo Barbieri, Giacomo Cavedon, Squalo Comics s.r.l., Epierre s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Si deve ritenere ragionevolmente provata la contraffazione di musicassette quando risulti che: 1) su alcuni dei supporti sequestrati è stato apposto un contrassegno SIAE contraffatto; 2) su altri supporti è stato apposto un contrassegno SIAE con un codice a barre non corrispondente all’opera cui esso si sarebbe dovuto riferire; 3) negli esercizi commerciali sono state rinvenute numerose locandine fotocopiate di musicassette contenenti opere protette; 4) in uno degli esercizi sono stati rinvenuti tre videoregistratori in grado di operare la duplicazione di musicassette (Cass. Sez. III penale 19 dicembre 2007 n. 2769, Pres. Vitalone, F.C. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Una società di gestione collettiva dei produttori fonografici (nella specie, S.C.F.) che azioni il diritto a compenso per l’utilizzazione radiofonica di fonogrammi ha l’onere di provare quali singoli brani del repertorio da essa gestito sono stati mandati in onda, nonché i proventi pubblicitari riferibili specificamente ad essi, sui quali calcolare le percentuali richieste a titolo di compenso e di risarcimento (Trib. Bologna, Sezione IP, 18 gennaio 2008, Aida 2009, 1283/1).

La titolarità dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera (nella specie il personaggio di una striscia) è adeguatamente provata dalla costante ed espressa attribuzione della paternità del personaggio secondo le usuali modalità del settore editoriale ex art. 8 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 21 gennaio 2008, G.U. Marangoni, Bill Watterson c. Sama Diffusioni s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.4).

La stampa di un testo pubblicato su internet può essere considerata riproduzione di un documento, ed anzi un documento informatico originale privo di firma elettronica, che ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c. (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/1).

Il ruolo, proprio del ricorrente, di cofondatore e artista/esecutore di un complesso musicale medio tempore sciolto è forse sufficiente a giustificare domande (nella specie non proposte) relative all’utilizzo non autorizzato (da tutti gli aventi diritti) del “nome” del complesso in relazione ad un CD contenente alcune sue registrazioni, ma non anche le domande cautelari concretamente proposte dal ricorrente esclusivamente come autore o coautore dei singoli brani del CD, perché la qualità di autore o coautore non può farsi discendere in modo automatico dal ruolo ora detto (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 17 giugno 2008, G.D. Bonaretti, Maurizio Gazzi c. Claudio Fucci, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Il consumatore che chieda l’applicazione delle norme del dlgs 68/03 relative al suo diritto di copia privata in presenza di misure tecnologiche di protezione ha l’onere di provare che il supporto è uscito dalla disponibilità giuridica del titolare dei diritti d’autore o di produttore fonografico dopo l’entrata in vigore della normativa ora detta (Trib. Milano, Sezione IP, 16 luglio 2008, Aida 2009, 1299/1).

Chi allega di essere titolare dei diritti d’autore su un’opera musicale e di quelli di produttore fonografico sulla registrazione della sua esecuzione e contesta come illecito sotto entrambi i profili l’uso della registrazione per la sua sincronizzazione al resto di un messaggio pubblicitario ha l’onere di provare la titolarità dei diritti azionati (Trib. Roma, Sezione IP, 6 agosto 2008, Pres. Monsurrò, Est. Izzo, Cosa Edizioni Musicali s.r.l. c. Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., FIAT s.p.a., Banca Intesa s.p.a., Telecom Italia s.p.a., TIM Italia s.p.a., Kappa Italia s.p.a., Salumificio Fratelli Beretta s.p.a., Intesatrade Sim s.p.a., Kataweb s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Il bollettino Siae sottoscritto dall’autore e dall’editore musicale è sufficiente a provare la titolarità dei diritti d’autore in capo al cessionario ed in via indiziaria anche la sua qualità di produttore del relativo fonogramma azionato in causa (Trib. Roma, Sezione IP, 6 agosto 2008, Pres. Monsurrò, Est. Izzo, Cosa Edizioni Musicali s.r.l. c. Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., FIAT s.p.a., Banca Intesa s.p.a., Telecom Italia s.p.a., TIM Italia s.p.a., Kappa Italia s.p.a., Salumificio Fratelli Beretta s.p.a., Intesatrade Sim s.p.a., Kataweb s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Quando il ricorrente chiede un’inibitoria cautelare dell’utilizzazione dei propri diritti patrimoniali d’autore da parte del resistente, quest’ultimo non può provare con il bollino Siae di avere ricevuto il consenso necessario alla liceità nell’attività litigiosa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 6 agosto 2008, G.U. Muscolo, Spirito Santo scpl, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Il ricorrente che alleghi di essere coproduttore di un’opera cinematografica ed agisca per violazione del suo diritto ad essere indicato come tale nei titoli del film ed a sfruttare economicamente l’opera ha l’onere di provare la propria qualità di coproduttore e non invece di dipendente addetto all’organizzazione delle attività per il produttore cinematografico (Trib. Roma, 11 settembre 2008, Aida 2009, 1302/1).

Il ricorrente che alleghi di essere titolare dei diritti d’autore su un progetto di opere di architettura (nella specie: viarie) realizzato su commissione del resistente e chieda nei suoi confronti l’inibitoria dell’utilizzazione del progetto ha l’onere di dedurre e provare il contenuto creativo del progetto: mentre anche qualora il progetto fosse qualificabile in concreto come opera dell’ingegno, il diritto alla sua utilizzazione economica dovrebbe ritenersi trasferito al committente resistente, sia pure nei limiti e con le modalità determinati dal contratto (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 ottobre 2008, G.U. Izzo, Consorzio 2050, SPEA Ingegneria Europea s.p.a. c. Regione Lazio, Autostrade del Lazio s.p.a., Arcea Lazio s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.4).

La prova della titolarità dei diritti d’autore azionati in un procedimento cautelare non può essere data con la deduzione di un giuramento decisorio, che è mezzo riservato al rito ordinario ed è incompatibile con l’informalità e la sommarietà di quello cautelare (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 1 dicembre 2008, Pres. Tarantola, Est. Marangoni Antonino Travagliante, Francesco Paolo Zasa c. Alberto Radius, Oscar Avogadro, NAR International s.r.l., Loredana Bertè, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Il deposito di un gioco alla Siae non ne prova la tutelabilità (Trib. Roma, Sezione IP, 13 gennaio 2009, Pres. Monsurrò, Est. Costa, Pietro Bovesecchi c. Publistar 2002 s.r.l., Franco Lattanzi, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

L’erede dell’autore che invochi la decadenza del cessionario dal termine previsto dal dlg-lt 440/1945 richiamato dalla legge 650/1996 per il compimento delle formalità necessarie alla proroga dei suoi diritti ha l’onere di provare la scadenza del termine originario di durata dei relativi diritti d’autore, e dunque in caso di opera con più coautori la data di morte dell’ultimo di essi (Trib. Roma, Sez. IP, 27 gennaio 2009, Aida 2009, 1307/3).

La prova del danno subito per effetto dell’illecita distribuzione di un’opera editoriale (nella specie, sul circuito della distribuzione extrascolastica) può essere offerta dalla contestualità fra questa distribuzione e la flessione del fatturato realizzato dal titolare dei diritti d’autore, e può essere liquidato in via equitativa tenendo conto dei dati contabili forniti dal danneggiato e dai riflessi sulla efficienza della rete di agenti (App. Milano, 11 febbraio 2009, Aida 2009, 1308/4).

Il proprietario di un quadro interessato ad affermarne l’autenticità ha l’onere di offrire al giudice le prove di fatti positivi che confermino la sua indicazione della paternità dell’opera, quando il preteso autore la disconosce (Trib. Milano, Sezione IP, 26 febbraio 2009, Pres. Rosa, Est. Bonaretti, Enrico Castellani, Archivio Opera Enrico Castellani c. Andrea Poleschi, Carlo Facchinato, Alfredo Vissoli, Aida 2009, Repertorio I.15.4).

La pubblicazione in un libro di un’intera sezione dedicata ai disegni di un autore indicato nominativamente e la sua dicitura “all the images © delicatessen – all rights reserved” integrano sia la presunzione ex art. 8 l.a. della creazione dell’opera da parte dell’autore indicato dalla relativa sezione sia il possesso dei diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo al soggetto indicato dalla menzione relativa al copyright (Trib. Milano, Sezione IP, 11 giugno 2009, Pres. Rosa, Est. Marangoni, Gabriele Fantuzzi, Cristiana Valentini, Delicatessen Studio grafico associato c. Linea Colore s.r.l., Seride s.r.l., Studio Anteprima s.a.s., Aida 2009, Repertorio I.15.4).

Il sequestro probatorio ex art. 670 n. 2 c.p.c. può essere concesso quando ricorrono gli estremi perché possa essere ordinata l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., e l’istante possa vantare un seppur controverso diritto di natura sostanziale all’esibizione o comunicazione del documento, e può in particolare essere concesso su manoscritti di provenienza del richiedente, da cui potrebbe ricavarsi la copaternità di alcune opere (Trib. Padova, ordinanza 9 marzo 2004, Giud. Micochero, Antonia Chiappini c. Istituto di Pedagogia Acquariana, Aida 2008, Repertorio I.15.4).

E’ lecita l’attività di ricerca di dati relativi agli utenti di servizi di telecomunicazioni per attività di file sharing sulla rete internet, quand’anche questa ricerca avvenga per iniziativa dei titolari di diritti d’autore che si assumono violati dal file sharing (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

L’art. 156 l.a. consente di ottenere un ordine inibitorio non solo nei confronti dell’autore della violazione, ma anche degli intermediari che abbiano reso possibile questa violazione, e perciò anche nei confronti del fornitore di servizi che abbia reso possibile l’accesso alla rete internet a chi compia atti di file sharing lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

L’art. 156 bis l.a. consente di ottenere documenti, elementi ed informazioni relativi ad atti lesivi del diritto d’autore da qualunque possessore dei suddetti documenti, elementi ed informazioni, e perciò anche dal fornitore di servizi che abbia reso possibile l’accesso alla rete internet a chi compia atti di file sharing lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

L’art. 24 co. 1 lett. f d.lgs. 96/2003 sulla tutela dei dati personali consente di ottenere informazioni relative al compimento di atti di file sharing lesivi del diritto d’autore, quando queste informazioni siano necessarie a fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

I diritti patrimoniali d’autore relativi al giornale appartengono sin dall’origine al suo editore, che dunque è legittimato ad agire per la tutela del suo diritto esclusivo contro chi ne riproduce il contenuto anche solo in parte mediante rassegne stampe elettroniche, senza bisogno di dare una prova del suo acquisto diversa dalla sua qualità di editore del giornale (Cass. 20 settembre 2006 n. 20410, Aida 2008, 1194/1).

Spetta al licenziante dei diritti di sfruttamento televisivo di opere cinematografiche, che abbia assunto l’obbligazione di manlevare il licenziatario da pretese di terzi sui film in licenza, e che agisca lamentando inadempimenti del licenziatario, l’onere di provare di avere effettivamente adempiuto alle obbligazioni di garanzia, ove questo adempimento sia contestato dal licenziatario e fatto valere come causa di risoluzione del contratto di licenza (Trib. Roma, ordinanza 20 luglio 2005, Aida 2008, 1202/3).

Spetta a chi alleghi l’insussistenza dell’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE su un programma per elaboratore l’onere di allegare e provare che il programma non contiene suoni, voci, o sequenze di immagini in movimento nei casi e nei limiti dell’art. 181-bis co. 3 l.a. e della relativa disciplina regolamentare (Trib. Roma, 31 ottobre 2005, Aida 2008, 1203/2).

L’onere della prova della sussistenza dei requisiti di tutela dell’opera dell’ingegno compete all’attore in contraffazione (Trib. Bologna, ordinanza 17 gennaio 2006, Aida 2008, 1205/4).

Nei giudizi di disconoscimento della paternità dell’opera l’onere probatorio non grava in capo al presunto autore o (post mortem) ai suoi stretti congiunti, qualunque sia la posizione che questi soggetti abbiano assunto in giudizio. (Trib. Milano, 18 gennaio 2006, Aida 2008, 1206/2).

Una collecting society (nella specie, SCF) che agisca per ottenere il risarcimento del danno da illecita utilizzazione delle opere dei propri mandanti associati ha l’onere di allegare (nel termine concesso per le memorie autorizzate in base all’art. 183 c.p.c.) nonché di provare il conferimento dei mandati e quali opere dei mandanti siano state abusivamente utilizzate (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/2).

L’incontestata qualità di mandataria di una società di gestione collettiva non fa venire meno l’onere di allegare e provare il potere di gestire i diritti sulle singole opere che la mandataria assuma violate, nonché sulla loro specifica violazione (Trib. Roma, 6 aprile 2006, Aida 2008, 1209/3).

La rilevante distanza di tempo intercorsa tra la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e la pubblicazione di un’opera, e la circostanza che nel periodo di lavoro subordinato l’autore di quest’ultima ha realizzato altre opere inducono ad escludere, in mancanza di una prova contraria, che la prima sia stata realizzata dal suo autore quando ancora era dipendente (Trib. Firenze, 18 settembre 2006, Aida 2008, 1210/2).

Anche a voler ammettere che i progetti dei lavori dell’ingegneria possano fruire della tutela propria delle opere dell’ingegno, il loro autore che chieda la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per utilizzazione non autorizzata del progetto avrebbe l’onere di provare che esso presenti un valore artistico scindibile dal carattere tecnico-industriale dell’opera (Trib. Treviso, 11 dicembre 2006, Aida 2008, 1211/2).

Il cessionario di un diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno può agire in revindica, a tutela del proprio diritto di natura patrimoniale sull’opera, contro il terzo che pretenda avere acquistato ed essere titolare dei medesimi diritti: ma trattandosi di un’azione di natura reale ed essendo egli acquirente a titolo derivativo ha l’onere ex art. 948 c.c. di dimostrare la titolarità del diritto in capo al suo dante causa ed a tutti i precedenti danti causa, fino a risalire al produttore dell’opera cinematografica; e trattandosi di un conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto, la prova degli acquisti ora detti deve essere data con atti a forma scritta ad probationem (Trib. Roma, 23 febbraio 2007, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Annamaria Rosci, Andrea Marzi, Luca Marzi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

La data certa e la priorità di un acquisto di diritti su opera cinematografica sono provate ex art. 2704 c.c. a partire da quando la scrittura privata all’origine dell’acquisto è riprodotta in un atto pubblico (nella specie di cessione di ramo d’azienda) registrato, con data di registrazione anteriore a quella di registrazione dell’atto del terzo acquirente dal medesimo titolare (Trib. Roma, 23 febbraio 2007, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Annamaria Rosci, Andrea Marzi, Luca Marzi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

E’ irrilevante la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ex artt. 17 legge 52/1996 e d.l.l. 440/1945 da chi non sia cessionario dei relativi diritti patrimoniali, ma sia cedente dei medesimi (quando i precedenti cessionari siano rimasti tali) (Trib. Roma, 23 febbraio 2007, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Annamaria Rosci, Andrea Marzi, Luca Marzi c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

Il giudicato penale che, pur accertando la prescrizione dei reati (nella specie, relativi alla illecita duplicazione di programmi per elaboratore), si pronunci anche nel merito negando la sussistenza del fatto, fa stato nel giudizio civile (Trib. Bari, 14 marzo 2007, G.U. Monteleone, Nike s.n.c. di De Marco & C.  c. Computer e consulenza s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

Nel procedimento cautelare possono assumere rilievo anche prove documentali c.d. atipiche, fra le quali anche le dichiarazioni di scienza di terzi (Trib. Firenze, 24 maggio 2007, Giud. Pezzuti, Walter Pugi, C.R.A. Centro Ricerche Audiovisivi di Piero Pugi e Walter Pugi s.n.c. c. Winland, Aida 2008, Repertorio I.15.4).

In materia di lavoro autonomo non vale il principio di attribuzione al committente dei diritti di utilizzazione economica di opere dell’ingegno, dovendosi invece applicare gli artt. 107 ss. l.a., che impongono di provare per iscritto l’eventuale cessione di questi diritti (Trib. Bari, ordinanza 4 giugno 2007, Aida 2008, 1222/2).

E’ irrilevante e non può essere sottoposta alla Corte di giustizia la questione relativa alla possibilità di interpretare l’art. 8 della direttiva 2004/48/CE nel senso di imporre agli stati membri un obbligo di prevedere la possibilità di pretendere dal prestatore di servizi di telecomunicazione, indipendentemente dalla sua responsabilità in attività illecite, informazioni relative ai soggetti autori di atti di illecito sfruttamento di opere sulla rete internet con il metodo peer to peer, qualora risulti pregiudizialmente l’indisponibilità di queste informazioni (Trib. Roma, ordinanza 16 luglio 2007,  G.D. Izzo, Techland SP.Z. O.O., Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Telecom Italia s.p.a., Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2008, Repertorio I.15.4).

L’ordine del giudice di fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione di prodotti e servizi con il metodo peer to peer in violazione di diritti d’autore incontra il limite della protezione e della riservatezza delle fonti informative e del trattamento dei dati personali (Trib. Roma, ordinanza 16 luglio 2007,  G.D. Izzo, Techland SP.Z. O.O., Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Telecom Italia s.p.a., Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2008, Repertorio I.15.4).

Sul piano del diritto interno, il fornitore di servizi ha l’obbligo di cancellare o rendere anonimi i dati relativi al traffico, eccettuate conservazioni per periodi di tempo determinato e per finalità specifiche, tra le quali non rientra quella di tutela del diritto d’autore (Trib. Roma, ordinanza 16 luglio 2007,  G.D. Izzo, Techland SP.Z. O.O., Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Telecom Italia s.p.a., Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2008, Repertorio I.15.4).

Può essere disposta la descrizione inaudita altera parte dei programmi installati su computer di un’impresa per la quale il ricorrente titolare dei diritti d’autore documenti la concessione di un numero di licenze esiguo rispetto al numero dei dipendenti (risultanti dalla documentazione della Camera di commercio) verosimilmente destinati all’utilizzazione dei programmi per elaboratore e ad un tempo la necessità di ottenere licenza per la postazione di ciascun dipendente (Trib. Milano, ordinanza 24 settembre 2007, Pres. Est. Tarantola, Autodesk Inc c. H.S. s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

Il cessionario di un diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno può agire in revindica, a tutela del proprio diritto di natura patrimoniale sull’opera, contro il terzo che pretenda avere acquistato ed essere titolare dei medesimi diritti: ma trattandosi di un’azione di natura reale ed essendo egli acquirente a titolo derivativo ha l’onere ex art. 948 c.c. di dimostrare la titolarità del diritto in capo al suo dante causa ed a tutti i precedenti danti causa, fino a risalire al produttore dell’opera cinematografica; e trattandosi di un conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto, la prova degli acquisti ora detti deve essere data con atti a forma scritta ad probationem (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/5).

La data certa e la priorità di un acquisto di diritti su opera cinematografica sono provate ex art. 2704 c.c. a partire da quando la scrittura privata all’origine dell’acquisto è riprodotta in un atto pubblico (nella specie di cessione di ramo d’azienda) registrato, con data di registrazione anteriore a quella di registrazione dell’atto del terzo acquirente dal medesimo titolare (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/7).

E’ irrilevante la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ex artt. 17 legge 52/1996 e d.l.l. 440/1945 da chi non sia cessionario dei relativi diritti patrimoniali, ma sia cedente dei medesimi (quando i precedenti cessionari siano rimasti tali) (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/8).

In un procedimento cautelare per violazione di diritti d’autore (nella specie: per descrizione, accertamento e perizia) possono assumere rilievo anche prove documentali cd atipiche, quali sono le dichiarazioni scritte di scienza di terzi (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/7).

Deve essere ritenuto autore chi è indicato come tale sull’opera (nella specie: una dispensa di «appunti e materiali per le esercitazioni»), quando il resistente non ha offerto alcun elemento per superare la presunzione stabilita in via generale dall’art. 8 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 29 ottobre 2007, Aida 2008, 1238/1).

L’obbligazione contrattuale di pagamento di un compenso per opera di consulenza nella scelta di brani musicali e per la messa in relazione contrattuale di un produttore fonografico con i relativi autori è debito di valuta, su cui decorrono gli interessi al tasso legale vigente nel tempo, a far data dalla maturazione del compenso, e con onere del creditore di provare di avere eventualmente subito un maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c. (Trib. Milano, 12 dicembre 2007, Giud. Gandolfi, Alfredo Cerruti c. Creahits s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.15.4). Il comportamento processuale ostruzionistico tenuto dal convenuto (nella specie: evocato con un’azione di adempimento di un’obbligazione relativa ad un compenso per opera di consulenza nella scelta di brani musicali e per la messa in relazione contrattuale di un produttore discografico con i relativi autori) è valutabile in relazione all’an ma non costituisce prova sufficiente in ordine al quantum della pretesa (Trib. Milano, 12 dicembre 2007, Giud. Gandolfi, Alfredo Cerruti c. Creahits s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.15.4).

L’attore che alleghi la propria qualità di subeditore musicale di due canzoni ed agisca per la violazione dei relativi diritti d’autore può provare con ogni mezzo che questi gli sono stati trasferiti (Trib. Roma, Sezione IP, 20 dicembre 2005, Aida 2007, 1146/1).

La concreta distribuzione anche in Italia di determinati CD pretesamente illeciti da parte di un’impresa non è sufficientemente provata dalla sua appartenenza al medesimo gruppo societario di cui fa parte il produttore fonografico e dalla circostanza che essa cura in via generale la sua distribuzione sul territorio nazionale (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 maggio 2006, Pres. Tarantola, Est. Marangoni, Ettore Bastianini, Nivea Laura Bastianini c. Universal Music Italia s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.15.4).

Nell’azione di accertamento della falsità di un’opera pittorica promossa dai familiari di un autore scomparso nei confronti del proprietario di un quadro che ne asserisca la riferibilità all’autore, grava sul convenuto l’onere di provare l’autenticità dell’opera (nella specie, si è ritenuto che tale prova non sia stata fornita in un caso in cui l’opera recava una firma con il nome dell’autore asseverata dalla madre di quest’ultimo e le diverse CTU svolte in un giudizio cautelare ante causam ed in quello di merito avevano concluso in modo non univoco in merito all’autenticità dell’opera) (Trib. Milano, 19 giugno 2006, Aida 2007,  1167/1).

Le regole dell’art. 2704 c.c. relative alla data certa di una scrittura privata riguardano i suoi effetti negoziali e non si applicano quando essa (nella specie un atto di cessione di diritti patrimoniali d’autore) è evocata come semplice fatto storico costitutivo dei diritti fatti valere giudizialmente dall’attore, la cui data può essere provata con qualsiasi mezzo (Trib. Firenze, Sezione IP, 10 luglio 2006, Pres. Zazzeri, Est. Pezzuti, Astorina s.r.l. c. Genius 2000 s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.15.4).

Il proprietario di un’opera pittorica che agisce per farne dichiarare l’autenticità nei confronti di chi la contesta è gravato del relativo onere probatorio (Trib. Milano, 4 ottobre 2006, G.U. Rosa, Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni, Giuseppe Manzoni c. Giuseppe Zecchillo, Aida 2007, Repertorio I.15.4).

Il proprietario di un’opera pittorica che abbia agito per farne dichiarare l’autenticità, ma non abbia assolto il relativo onere probatorio, può essere in via riconvenzionale e su domanda del convenuto condannato alla distruzione dell’opera, anche se l’esecuzione della condanna deve essere necessariamente rimandata al passaggio in giudicato della sentenza (Trib. Milano, 4 ottobre 2006, G.U. Rosa, Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni, Giuseppe Manzoni c. Giuseppe Zecchillo, Aida 2007, Repertorio I.15.4).

In mancanza di prove sufficienti dell’attore deve essere rigettata la domanda con cui il proprietario dell’esemplare originale di un’opera chiede l’accertamento che essa è opera autentica di un determinato artista (nella specie: con domanda proposta nei confronti della fondazione a lui intitolata) (Trib. Milano, 11 ottobre 2006, Giud. De Sapia, Giorgio Baglioni c. Fondazione Lucio Fontana, Aida 2007, Repertorio I.15.4).

Il proprietario di un’opera pittorica che agisce per farne dichiarare l’autenticità nei confronti di chi la contesta è gravato del relativo onere probatorio (Trib. Milano, 20 novembre 2006, Aida 2007, 1179/2).

La prova della legittimazione del ricorrente ad agire per violazione dei diritti d’autore (nella specie relativi a disegni ad acquarelli con vedute di Firenze riprodotti su cartoline) è adeguatamente fornita in un giudizio cautelare per sequestro dalla prova scritta della cessione dei diritti ad un primo cessionario, dalla sua qualità di socio accomandatario della società ricorrente, dalla prova dell’utilizzazione continuativa delle opere de quibus ad opera della società ora detta, dalla sottoscrizione del ricorso da parte della società da parte del medesimo accomandatario (che con ciò conferma la cessione dei suoi diritti alla società) (Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 21 dicembre 2006, Giud. Pezzuti, Il Poliziano s.a.s. di Enrico Pratesi & C. c. Nucci Souvenirs s.n.c. & Co., Alessandra Sacchi, Studio Bibliografico Tornabuoni, Aida 2007, Repertorio I.15.4).

In un procedimento cautelare per descrizione ante causam di un’allegata violazione di diritti patrimoniali d’autore (nella specie: relativi ad una lampada) possono assumere rilievo anche prove documentali atipiche, quali sono le risultanze di altri procedimenti e di precedenti giudiziali italiani e stranieri che hanno riguardato il medesimo oggetto (Trib. Firenze, Sezione IP, decreto 2 marzo 2007, Giud. Pezzuti, Flos s.p.a. c. House World Arredamento, Aida 2007, Repertorio I.15.4).

La descrizione ex art. 161 l.a. può essere estesa a tutti gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità, e dunque anche alle scritture contabili del preteso contraffattore, comprese le fatture e le liste dei fornitori e dei clienti (Trib. Firenze, Sezione IP, decreto 2 marzo 2007, Giud. Pezzuti, Flos s.p.a. c. House World Arredamento, Aida 2007, Repertorio I.15.4).

L’art. 164 n.3 l.a. riconosce valore probatorio nel procedimento monitorio all’attestato del funzionario SIAE a ciò autorizzato relativo all’ammontare dei crediti SIAE (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006, 1071/1).

L’art. 164 n. 3 l.a. si applica anche agli attestati di credito SIAE relativi ai crediti al risarcimento dei danni per violazione dei diritti patrimoniali d’autore gestiti da SIAE (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006, 1071/2).

Nella impossibilità di individuare gli innumerevoli brani diffusi da un’emittente radiofonica l’unico strumento logico per la determinazione del dovuto a SIAE (a titolo contrattuale a fronte di autorizzazioni all’utilizzazione del repertorio SIAE o a titolo extracontrattuale a motivo dell’utilizzazione non autorizzata ed illecita di questo repertorio) è quello di calcolare il dovuto in base al fatturato commerciale del terzo, secondo le modalità previste dalle convenzioni assicurate da SIAE con le rispettive associazioni di categoria, e per quanto occorra anche con determinazione equitativa ex art. 432 c.p.c. (App. Bologna, 19 luglio 2002, Aida 2006, 1071/4).

Il giudice ordinario è incompetente a conoscere della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, cui il convenuto abbia commissionato la realizzazione di una banca dati che si riveli costituire violazione di diritti d’autore di terzi, quando il contratto tra il convenuto committente ed il terzo chiamato preveda una clausola arbitrale relativa alle controversie contrattuali (Trib. Roma, 13 luglio 2004, Aida 2006, 1076/3).

Il possesso dei negativi da parte del fotografo costituisce prova sufficiente, in assenza di elementi contrari, di titolarità dei relativi diritti d’autore e connessi (Trib. Catania, 24 novembre 2004, Aida 2006, 1077/1).

Sussiste il fumus boni iuris della violazione dei diritti di un costitutore di banca dati ex art. 102bis l.a. quando il suo utilizzatore riproduca una quantità non trascurabile di errori ortografici già contenuti nella banca dati del costitutore: come pure quando sia pacifica in causa una percentuale di riproduzione di testi della prima banca dati pari al 5% del contenuto informativo che essa offre (Trib. Roma, ordinanza 24 dicembre 2004, Aida 2006, 1078/2).

In un procedimento cautelare italiano la titolarità di diritti d’autore relativi ad un’opera è provata adeguatamente dalle risultanze del copyright office USA relative ad essa, salva la prova contraria (Trib. Bologna, 25 gennaio 2005, Giud. De Cristofaro, Cromo N.B. s.r.l. c. Creazioni Falasco di Falasco Franco, Aida 2006, Repertorio I.15.4).

Il ricorrente per sequestro giudiziario di copie di un’opera cinematografica ha l’onere di provare di essere titolare del diritto patrimoniale d’autore azionato: ed in caso di eccezioni e contestazioni del resistente quest’onere si estende alla prova della continuità dei trasferimenti a titolo derivativo dal produttore originario sino al contratto d’acquisto del ricorrente (Trib. Roma, ordinanza 1 febbraio 2005, Aida 2006, 1081/1).

L’attore in via cautelare che alleghi di essere erede ab intestato dell’autore di opera letteraria pubblicata da terzi e che questa pubblicazione non è autorizzata ha l’onere di provare la propria qualità di erede dell’autore ma non anche quello di provare la mancanza del consenso alla pubblicazione (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 17 marzo 2005, Giud. Casaburi, Rotondo Patrizia, Rotondo Paola c. Tullio Pironti Editore s.r.l., Messaggerie Libri s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.4).

La prova del dolo di cui all’art. 171bis l.a. non può essere desunta dal semplice possesso di un cd privo di contrassegni SIAE o di etichette originali, essendo invece necessario risalire alla fonte del programma sino ad ottenere la prova dell’acquisizione illecita (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, GIP Burei, Imp. F. Vaccari, Aida 2006, Repertorio I.15.4).

Sussiste il periculum in mora necessario alla concessione di un sequestro conservativo a cautela dei crediti al risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto con cui il sequestrato aveva ceduto al sequestrante i diritti di sfruttamento cinematografico di un soggetto e di una sceneggiatura e si era obbligato nei suoi confronti ad assumere la regia per la produzione del relativo film, quando il comportamento stragiudiziale e processuale del debitore rende verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprime la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta (Trib. Roma, ordinanza 28 aprile 2005, Pres. De Simone,  Giud. Dotti, Abel Thomas Ferrara c. Gam Film s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.4).

Le deposizioni testimoniali acquisite in un procedimento penale per violazione di diritti d’autore e non ripetute in un giudizio civile non hanno valore probatorio pieno in quest’ultimo, ma possono esservi valutate come elementi indiziari e di riscontro alle deposizioni di altri testi (Trib. Siena, 20 luglio 2005, Giud. Cavoto, Emi Music Italy s.p.a, BMG Ricordi s.p.a., Warner Music Italia s.r.l., CGD East-West s.r.l., Nuova Fonit Cetra s.p.a., Universal Music Italia s.r.l., Sony Music Entertainment (Italy) s.p.a., Lou Reed, Darius C. Rucker, Madonna Ciccone, Alanis Morisset, Raymond Manzarek Jr., Billie Joe Armstrong, Eric Patrik Clapton, Sony BMG Music Entertainment c. Circolo di Cultura Musicale e Arti  Multimediali Sing Sing, Fabio del Toro, Marco del Toro, Aida 2006, Repertorio I.15.4).

La custodia di giochi masterizzati presso i locali di un negozio costituisce circostanza idonea a dimostrare che la duplicazione abusiva è avvenuta per uso non personale, e dunque integra il reato di cui all’art. 171ter co. 1 l.a. (mentre diversamente deve concludersi con riguardo ai giochi masterizzati rinvenuti presso l’abitazione personale del titolare del negozio) (Trib. Bassano Del Grappa, 18 agosto 2005, Giud. Andreazza, P.M. Parolin, Antonio Basso c. F.A.P.A.V., Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.15.4).

Spetta al soggetto tenuto alla prestazione commissionatagli (nella specie, di realizzazione di un servizio fotografico), che alleghi l’inadempimento della controprestazione del committente l’onere di provare l’esatto adempimento della propria prestazione, che il committente contesti formulando un’eccezione di inadempimento (Trib. Milano, sentenza 19 ottobre 2005, G.U. Rosa, Horvat GmbH c. Excess Fashion s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.4).

I rendiconti – liquidazioni dei diritti di esecuzione musicale sono compilati dalla Siae sulla scorta dei soli programmi musicali (cd «borderò») ad essa inviati dagli esecutori di ciascuna manifestazione, senza alcun controllo di Siae sulla veridicità del loro contenuto; non posseggono dunque alcuna capacità certificativa della realtà delle esecuzioni indicate; ed al pari dei borderò costituiscono pertanto soltanto indizi dell’avvenuta esecuzione delle relative opere musicali, e così dell’esecuzione infrannuale rilevante ex art. 35 l.a. (App. Milano, 29 ottobre 2005, Aida 2006, 1101/1).

In assenza di una prova del pregiudizio subito per effetto della violazione di un diritto patrimoniale d’autore l’istanza di esibizione delle fatture degli estratti delle scritture contabili del contraffattore assume una valenza meramente esplorativa e non può dunque essere ammessa (Trib. Venezia, 6 dicembre 2005, Aida 2006, 1107/3).

Gli attestati di credito emessi da SIAE costituiscono prova scritta rilevante ai fini del ricorso al procedimento d’ingiunzione nonostante la mancanza di un riferimento ad una appostazione nella sua contabilità, essendo sufficiente ex art. 633 c.p.c. che l’attestato richiami il periodo o i periodi ai quali le singole utilizzazioni si riferiscono (Cass. 10 marzo 2006 n. 5291, Aida 2006, 1070/1).

L’indicazione del nome dell’editore e della riserva dei diritti di riproduzione sugli esemplari di una carta geografica prova la legittimazione dell’editore così indicato ad agire per violazione di diritti d’autore contro la riproduzione non autorizzata della mappa (Trib. Milano, 28 febbraio 2004, Giud. Ferrari de Grado, Touring Editore s.r.l. c. Deutsche Bank s.p.a., Rapp Collins s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.4).

Ai fini di un procedimento cautelare la legittimazione di una società ad esercitare i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un’opera multimediale è provata in via presuntiva dalla circostanza che il creatore e produttore dell’opera è presidente della società; suo figlio è legale rappresentante della società; l’autore ha curato il montaggio, la regia e la redazione dei testi riprodotti su una pellicola da cui è tratta l’opera multimediale in questione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2004, Pres. De Sapia, Est. Tarantola, Finson s.p.a. c. Cinehollywood s.r.l., KDG Italia s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.4).

La presentazione di mobili protetti ex art. 2 n.10 l.a. ad una fiera con l’indicazione di tre persone come coautori dei medesimi li fa presumere loro coautori secondo la regola dell’art. 8 l.a. per cui è reputato autore dell’opera chi è in essa indicato nelle forme d’uso (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/3).

Sussiste il fumus boni iuris della contraffazione del software del resistente quando il CTU ritenga con congrua motivazione che il software del resistente riprende la maggior parte degli elementi di quello del ricorrente, ed il ricorrente sia in grado di dimostrare e documentare tutto il processo di sviluppo del proprio software mentre nel procedimento cautelare il resistente non abbia saputo o voluto fare altrettanto per il proprio software (Trib. Venezia, ordinanza 20 settembre 2004, Pres. D’Amico, Osra s.p.a. c. Nike Zanit s.r.l., Swissoft s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.4).

Ove la paternità di un’opera pittorica risulti contestata dall’autore o dai suoi eredi, ed anche in presenza di dichiarazioni di autenticità provenienti da terzi, spetta a chi vi abbia interesse (nella specie, al possessore del quadro), indipendentemente dalla sua posizione di attore o convenuto nel processo, l’onere di provarne l’autenticità (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2004, Aida 2005, 1050/1).

L’attribuzione del premio Compasso d’oro di ADI ad un prodotto di design non dimostra automaticamente la sua connotazione artistica (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 30 novembre 2004, Aida 2005, 1052/5).

La prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma occorre piuttosto risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere prova dell’acquisizione illecita (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, Aida 2005, 1065/3).

La registrazione fonografica di una trasmissione radiofonica fa piena prova della sua conformità alla trasmissione radiofonica, quando sia prodotta dall’attore e non sia contestata tempestivamente dall’emittente convenuta (nella specie: convenuta per violazione di diritto d’autore su opere musicali) (Trib. Roma, 22 gennaio 2003, G.U. Rizzo, Edizioni Musicali Sonor Film s.a.s. c. Radio Emme 100 Stereo s.r.l., Aida 2004, Repertorio I.15.4).

Il trasferimento o l’acquisto del diritto d’autore può essere provato anche mediante mezzi diversi dal documento contrattuale nei confronti del terzo convenuto in contraffazione (Cass. Sez. I civile 7 marzo 2003 n. 3390, Aida 2004, 955/1).

L’attestato di credito formato dalla Siae ex art. 164 l.a. costituisce anche in un giudizio di merito prova documentale del credito azionato dalla Siae contro un’emittente radiofonica, quando non è controverso che l’emittente abbia utilizzato il repertorio musicale tutelato da Siae; l’attestato individua il credito totale della Siae utilizzando una serie di elementi logici ed economici (fatturato dell’emittente, deduzioni forfetarie su questo) che sono conformi agli accordi raggiunti tra la Siae e le associazioni di categoria, e corrispondono inoltre ad una necessità pratica, non potendo farsi ricorso al differente criterio dell’individuazione di tutti gli innumerevoli brani effettivamente eseguiti dall’emittente; e questa non ha contestato la correttezza dei conteggi e l’esattezza del loro risultato finale (App. Firenze, 17 ottobre 2002, Aida 2004, 967/1).

L’indicazione di un soggetto quale autore su compact disc senza specificazione se il medesimo sia autore  della parte musicale o del testo letterale dell’opera induce a identificarlo quale autore dei brani musicali nel loro insieme di musica e testo: e costituisce violazione del diritto morale dell’autore del testo (Trib. Milano, 8 maggio 2003, Aida 2004, 977/1).

La traduzione per la quale l’autore abbia depositato a SIAE un bollettino di dichiarazione sottoscritto anche dal titolare dei diritti sull’opera originaria si presume effettuata lecitamente (Trib. Roma, 25 luglio 2003, Aida 2004, 985/1).

La menzione del nome del disegnatore in copertina vale ex art. 8 l.a. come riconoscimento implicito della copaternità nella creazione del personaggio dei fumetti (Trib. Milano, 21 ottobre 2003, Aida 2004, 990/2).

Poiché il bollino SIAE è sicura garanzia di liceità della provenienza dell’esemplare dell’opera la distribuzione di copie contraffatte ma regolarmente bollinate non costituite violazione del diritto d’autore (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/5).

Qualora non sia provata la diminuzione delle vendite dell’opera contraffatta il danno derivante dalla riproduzione non autorizzata di illustrazioni grafiche può essere parametrato al compenso medio che viene tipicamente pagato per acquistare i disegni contraffatti (Trib. Milano, 15 marzo 2004, Aida 2004, 1006/1).

La prova del carattere premium di un programma spetta a chi in un procedimento giudiziale faccia valere la limitazione dei diritti esclusivi d’autore sul programma (Trib. Milano, ordinanza 22 aprile 2004, Aida 2004, 1007/4).

In base all’art. 2697 c.c. l’ISP ha l’onere di provare che l’inserimento sul proprio server dei materiali illeciti sia stato effettuato direttamente dall’utente titolare del sito ospitato (Trib. Catania, 29 giugno 2004, Aida 2004, 1013/3).

A mente dell’art. 2712 c.c. le riproduzioni fonografiche e cinematografiche se non contestate formano piena prova di quanto rappresentato (App. Milano, 12 gennaio 2001, Pres. Urbano, Est. Bichi, RTI Reti televisive italiane c. BMG Ricordi s.p.a. , Unalira s.a.s., Radiorama s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.15.4).

L’attestato di credito della Siae ex art. 164 n. 3 l.a. e 63 r.a. costituisce prova scritta sufficiente all’emissione di un decreto ingiuntivo, anche se indica soltanto i periodi cui le singole utilizzazioni si riferiscono, senza alcun riferimento all’eventuale appostazione del credito corrispondente  nelle scritture contabili dell’ente  (Cass. Sez. I civile 28 giugno 2001 n. 8860, Pres. Rocchi, Est. Berruti, OP.IM. s.r.l. Operazioni Imprenditoriali di Trento  c. SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori, Aida 2003, Repertorio I.15.4).

Gli artt. 123 l.a. e 12 r.a. sono norme derogabili che non ostano alla validità di una clausola del contratto di edizione che prescriva all’editore di “contrassegnare le copie prodotte con l’apposito bollino Siae o di presentare apposita dichiarazione sostitutiva”: e la produzione in giudizio della dichiarazione dello stampatore, con allegate le bolle di consegna, unitamente alle copie dei rendiconti, costituisce prova idonea dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale ora detta ed in ogni caso esclude che possa configurarsi un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto (Trib. Milano, 19 novembre 2001, Giud. De Sapia,  Backstage s.r.l. c. Zelig Editore s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.15.4)

Pubblicata su un quotidiano torinese la notizia che un pronipote di un autore napoletano noto di una canzone notissima (nella specie: O sole mio) aveva rivendicato la paternità esclusiva del proprio nonno, ed avendo la figlia e gli altri eredi di un coautore napoletano anonimo molto più giovane convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino tutti gli eredi dell’autore noto per l’accertamento della copatermità dell’autore anonimo, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al contributo dato dall’autore più giovane alla creazione del brano musicale in questione, in assenza di contestazioni tra le parti sul punto nell’ambito del giudizio, e nell’impossibilità di individuare in modo preciso l’entità del contributo del coautore più giovane, il Tribunale deve ritenere provata la fattispecie regolata dall’art. 10 l.a. e pertanto dichiarare che l’autore più giovane ha concorso alla creazione dell’opera in modo indistinguibile e inscindibile (Trib. Torino, 13 marzo 2002, Aida 2003, 908/1).

Quando l’attore ha provato la sua titolarità dei diritti d’autore azionati mediante il titolo in virtù del quale li ha acquistati e la convenuta, che contesta l’idoneità del titolo al trasferimento del diritto in quanto assume che sia stato stipulato a non domino, a dover provare la circostanza impeditiva (Trib. Roma, 28 marzo 2002, Giud. Izzo, Marzi c. P.A.C. s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.15.4).

I bollettini Siae sottoscritti dall’autore costituiscono prova scritta della trasmissione dei diritti economici (Trib. Milano, 10 giugno 2002, Aida 2003, 921/2).

La qualità di autore di uno spettacolo teatrale, propria di chi chieda un’inibitoria cautelare della rappresentazione di altro spettacolo che assume ne sia plagio, è provata dalla sua indicazione ad opera del cartellone del primo spettacolo come unico autore della parte letteraria del medesimo, tanto più quando l’autore del secondo spettacolo sia stato per lungo tempo interprete principale del primo ed abbia sempre riconosciuto al ricorrente la qualità di autore esclusivo del testo del primo spettacolo (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2002, Aida 2003, 931/2).

Chi alleghi di essere committente di un’opera letteraria e di avere dunque acquistato i relativi diritti di utilizzazione economica nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto ha l’onere di provare questo contratto (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2002, Aida 2003, 931/3).

In materia di diritto d’autore può essere accolta in via cautelare un’istanza di sequestro degli elementi di prova della violazione (quali fatture di vendita, bolle di spedizione e relativa corrispondenza) al fine di determinare nel successivo giudizio di merito l’ammontare di eventuali danni (Trib. Palermo, ordinanza 9 maggio 2003, Aida 2003, 944/4).

Al committente che a mezzo di un contratto di prestazione d’opera intellettuale abbia acquistato i disegni di un segno distintivo destinato a contrassegnare i propri beni e servizi deve riconoscersi il diritto di riprodurre e di diffondere liberamente in qualsiasi forma questi medesimi disegni nella loro funzione di marchio, a meno che non venga fornita la prova della stipulazione di un patto speciale che limiti l’utilizzazione del segno (App. Milano, 31 maggio 2002, Aida 2002, 871/2).

L’esistenza di un contratto di commissione di opere grafiche (nella specie disegni per una guida alla preparazione dell’esame per la patente automobilistica) pacifica in primo grado e contestata in appello dal committente è bene provata dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti prima del processo, ed in cui l’esistenza del contratto appare pacifica (2) (App. Milano – 18 dicembre 2001 – Pres. TROMBETTI – Est. URBANO – Alberto Peluso c. Essebi Italia s.r.l., Michele Tocci, Dionisio Storniello, Aida 2002, V.11).

Ha carattere esplorativo e deve dunque essere disattesa la domanda di ordine giudiziale alla Siae di esibizione di dati relativi al suo intervento ex art. 123 l.a. in relazione alle copie di una determinata opera proposta dall’autore in una controversia con il suo editore relativa al numero di copie concretamente vendute da quest’ultimo ed alle royalties correlative dovute all’autore (App. Milano, 30 novembre 2001, Aida 2002, 864/2).

Le due società convenute da un artista, che alleghino di essere secondo e rispettivamente terzo avente causa dei diritti dell’attore relativi alla sua interpretazione di opere musicali nell’ambito di una band di cui era parte, hanno l’onere di provare per iscritto ex art. 110 l.a. anche il primo accordo di cessione dei diritti dell’artista al primo preteso avente causa (nella specie le convenute avevano provato soltanto l’accordo tra gli altri quattro componenti della medesima band ed il primo avente causa, ed i due contratti successivi di trasferimento dei diritti dal primo al secondo e rispettivamente al terzo avente causa) (App. Milano, 19 ottobre 2001, Aida 2002, 861/1).

Nel caso di rottura delle trattative per costituire una società destinata ad attuare un nuovo progetto editoriale la parte che allega l’altrui responsabilità contrattuale ha l’onere di provarne i presupposti (Trib. Milano, 4 ottobre 2001, Aida 2002, 859/1)

Al pari della violazione di un diritto assoluto o di un diritto personale la violazione dell’esclusiva spettante all’autore ex art. 12 lege 633/1941 costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione determinato (Cass. 14 marzo 2001 n. 3672, Aida 2002. 818/1).

L’art. 158 non esonera l’attore che chiede il risarcimento del danno dal provare, secondo i principi generali, il nesso di causalità tra l’altrui condotta illecita e l’evento del danno dedotto (App. Milano, 23 gennaio 2001, Aida 2001, 800/2).

Sussiste il fumus boni iuris riguardo alla violazione del diritto del costitutore ex art. 102bis l.a. quando il database litigioso riproduca una quantità non trascurabile di errori ortografici già contenuti nella banca dati del ricorrente (Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001, Aida 2001, 796/4).

Ai fini della prova dell’identità del produttore di un’opera cinematografica statunitense un certificato proveniente dal Copyright Office degli Stati Uniti d’America ha maggiore valenza probatoria dell’indicazione difforme contenuta nei titoli di testa della pellicola. (App. Roma, 25 settembre 2000, Aida 2001, 780/1)

L’attore non è legittimato ex art. 167 l.a. quando le opere dell’attore e del convenuto riprendono entrambe quelle di un editore precedente (onde le parti si trovano in una situazione analoga rispetto al possesso), e l’attore  non ha provato di avere acquistato i diritti dell’autore precedente, e non ha provato nemmeno altre circostanze, e così ad esempio di essere generalmente riconosciuto quale titolare dei diritti che vanta (Trib. Monza, ordinanza 7 luglio 2000, Aida 2001, 770/1).

L’indicazione del nome di un soggetto su un libro accanto al nome di chi ne è certamente autore fa presumere iuris tantum ex art. 8 l.a. che il primo sia coautore dell’opera ed ex art. 10 co.2 l.a. e che la comunione dei relativi diritti patrimoniali sia paritaria tra i coautori (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/6).

L’art. 110 l.a., che prescrive la forma scritta ad probationem, non trova applicazione al contratto d’opera relativo alla creazione di un’opera protetta dal diritto d’autore (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/4).

L’attestazione del credito da parte della Siae non è assistita da una presunzione di legittimità e veridicità, ma fruisce solo di una particolare efficacia, che si esaurisce nel legittimare il ricorso alla procedura monitoria con la conseguenza che, se si instaura il contraddittorio e l’efficacia probatoria dell’attestazione della Siae viene contestata, ricade su quest’ultima l’onere di provare la fondatezza della propria pretesa pecuniaria e la relativa quantificazione (Cass. 18 aprile 2000 n. 5009, Aida 2000, 662/3).

Il convenuto che eccepisce la prescrizione quinquennale dell’azione di contraffazione di diritti patrimoniali d’autore ha l’onere di allegare e provare che il fatto illecito sia esaurito prima dei cinque anni (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001, 762/4).

Alla mancata indicazione ex art. 70 l.a. del nome dell’editore dell’opera citata non segue necessariamente la condanna dell’autore della citazione al risarcimento dei danni, quando chi l’ha chiesta non abbia provato in causa l’esistenza e l’entità di un danno risarcibile (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 719/4)

L’editore di un’opera, che si riveli contraffazione di altra, risponde dei danni in solido con il soggetto cui l’aveva commissionata: ove a fronte della presunzione di legge e della rivendicazione di titolarità dei diritti da parte dell’editore, questi non provi di aver messo in campo, nella scelta del contraente e nella vigilanza sul lavoro a lui commissionato, tutte le cautele possibili e necessarie ad evitare la lesione di altrui diritti: e risponde in solido anche quando il soggetto cui l’opera editata è stata commissionata abbia esplicitamente garantito l’editore da ogni danno cagionatole dalla cattiva esecuzione del contratto, sicché l’azione di regresso ex art. 2055 co.2 c.c. esercitata dall’editore si risolva interamente a suo favore (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/4).

Il convenuto in contraffazione dei diritti d’autore su disegni che contesti la loro originalità allegando la preesistenza di disegni uguali ha l’onere di provare quest’allegazione (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/4).

La descrizione ex art. 161 l.a. presuppone l’esistenza di un periculum in mora che il ricorrente ha l’onere di allegare e provare (Trib. Udine, ordinanza 29 dicembre 1999, Aida 2000, 712/3).

Il convenuto che alleghi che in Russia esista un diritto di utilizzazione televisiva diverso dal diritto generale di utilizzazione dell’opera cinematografica ha l’onere di provare che il diritto russo prevede tale diritto particolare (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13398, Aida 2000, 657/2).

L’onere di provare la colpa della violazione del diritto d’autore necessaria per il risarcimento dei danni incombe sul danneggiato (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/5).

L’emittente radiofonica che, per resistere ad un’azione che la SIAE dichiara di esercitare su mandato dell’autore di un’opera musicale, alleghi che quest’ultimo avrebbe ceduto i propri diritti anche di radiodiffusione al produttore fonografico del disco che l’emittente utilizza per ritrasmetterne l’opera registrata, ha l’onere di provare questa cessione (Cass. 16 gennaio 1999 n. 388, Aida 1999, 585/3).

La casa di moda che abbia commissionato un’opera fotografica per una determinata utilizzazione ha l’onere di provare per iscritto nei rapporti con il fotografo, ai sensi degli artt. 2581 c.c. e 110 l.a., la portata pretesamente più ampia dell’accordo relativo all’utilizzazione dei diritti d’autore sulla fotografia da parte della casa di moda (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Aida 1999, 629/1).

La legittimazione ad agire di chi chiede un provvedimento cautelare di inibitoria della violazione di diritti relativi a fotografie che assume proprie è adeguatamente provata dalla produzione di un libro in cui è indicato l’autore della fotografie (Trib. Milano, ordinanza 27 novembre 1998, Aida 1999, 624/1).

La qualità di erede e dunque di legittimato ad agire per la tutela dei diritti patrimoniali dell’autore defunto non deve essere provata necessariamente con la denuncia di successione ma può esserlo anche dal fatto che l’attore ha stipulato con il convenuto un contratto di edizione delle opere del cuius quale erede del medesimo, o dal fatto che la Siae lo riconosca tale (Trib. Catania, 22 agosto 1998, Aida 1999, 613/1).

Il potere (discrezionale, ed esercitabile anche d’ufficio) del giudice di liquidare il danno da violazione di diritti patrimoniali d’autore con valutazione equitativa postula il conseguimento della prova dell’esistenza del danno nella sua realtà ontologica, e non esonera la parte dall’assolvimento (con tutti i mezzi predisposti dall’ordinamento) dell’onere della prova alla stessa incombente in tal senso, ma può sopperire soltanto all’impossibilità o all’estrema difficoltà di addivenire ad una precisa determinazione del quantitativo del danno sulla base delle risultanze acquisite (Cass. 8 luglio 1998 n. 6674, Aida 1999, 583/5).

L’attore in risarcimento dei danni da violazione di diritti patrimoniali d’autore ha l’onere di provare l’esistenza dei danni, e la prova del lucro cessante non è data in particolare dalla prospettazione meramente ipotetica dell’eventualità di uno sfruttamento economico futuro (Cass. 8 luglio 1998 n. 6674, Aida 1999, 583/1).

Chi agisce per violazione di diritti patrimoniali d’autore quale rappresentante della comunione di tale diritti ha l’onere di provare tale qualità e dunque la propria legittimazione attiva (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/6).

L’art. 110 l.a. si applica anche al contratto di distribuzione cinematografica (Cass. 21 maggio 1998 n. 5072, Aida 1998, 512/1).

Il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera l’interessato dall’obbligo di offrire elementi probatori della sussistenza del danno medesimo, esaurendosi l’apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inerenti alla determinazione del suo effettivo ammontare: e correlativamente in mancanza di prova dell’esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla contraffazione di un’opera musicale ad opera della colonna sonora di uno spot il danno ora detto non può essere liquidato equitativamente (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est. GIUSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s., Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio  I.15.4).

L’impresa che agisce per violazione dei diritti patrimoniali d’autore relativi ad una fotografia ha l’onere di allegare e provare di aver acquistato dal fotografo i relativi diritti (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Giud. MIGLIACCIO, Marirosa Ballo c. Benedikt Taschen Verlag G.m.b.H. , Aida 1998, Repertorio  I.15.4).

Chi agisce per violazione del diritto morale dell’autore di una fotografia all’indicazione della sua paternità ha l’onere di provare chi sia l’autore della fotografia e ad un tempo la sua legittimazione ad causam ex art. 23 l.a.: e può assolvere l’onere di provare l’altrui paternità per testimoni e provando che questa paternità non è mai stata contestata nella corrispondenza epistolare intrattenuta con i legali di controparte prima del giudizio (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Giud. MiGLIACCIO, Marirosa Ballo c. Benedikt Taschen Verlag G.m.b.H. , Aida 1998, Repertorio  I.15.4).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzía fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998 Aida 1998, 567/2).

Quando una parte di un contratto relativo ad un’opera dell’ingegno produca in giudizio contro l’altra il testo contrattuale sottoscritto da quest’ultima la conclusione dell’accordo si presume (Trib. Milano, 9 aprile 1998, Aida 1998, 562/1).

L’art. 167 l.a. legittima all’azione di contraffazione chi dia la prova che, fino al momento dell’asserita violazione, egli ed egli solo aveva utilizzato l’opera nel modo in cui lo è stata dal convenuto, cioè provi una situazione analoga a quella del possesso esclusivo tipico dei beni materiali: e questa prova in particolare ricorre in concreto quando gli esemplari dell’opera indichino accanto al simbolo (C) il nome dell’attore, e d’altro canto il convenuto abbia ante causam avviato trattative con l’attore per ottenere una licenza, mostrando con ciò di conoscere e di non contestare la sua titolarità dei diritti d’autore (App. Venezia, 11 dicembre 1997, Aida 1998, 548/1).

L’attestazione del funzionario della Siae all’uopo delegato ex art. 63 r.a., che si limiti ad affermare che la Siae è creditore di una certa somma a fronte dell’utilizzazione di opere musicali facenti parte del repertorio che essa amministra per conto degli autori in un certo periodo, e precisamente di una somma conteggiata sulla base dei bilanci della Sìae, difetta dell’attestazione che la somma risulta dai « libri o registri » della Siae e che questi sono regolarmente tenuti, onde non è prova sufficiente ex art. 635 c.p.c. a che la Siae ottenga un decreto ingiuntivo per il relativo credito (Trib. Alba, ordinanza 14 ottobre 1997, Aida 1998, 540/1).

L’autore che chieda il risarcimento dei danni pretesamente derivanti dalla violazione di un suo diritto patrimoniale ha l’onere di allegare e provare non solo che la propria opera poteva avere utilizzazioni alternative diverse da quella del contraffattore e che queste utilizzazioni sono state rese impossibili dall’illecito altrui, ma anche la reale incidenza negativa che l’utilizzo dell’opera da parte del contraffattore ha avuto sullo sfruttamento dell’opera da parte dell’autore (Trib. Roma, 7 ottobre 1997, Aida 1998, 539/3).

La somiglianza della veste grafica complessiva, delle intestazioni, del titolo, delle immagini e dei codici HTLM del software utilizzati da due tabelle fa presumere che la seconda copi la prima, con conseguente violazione degli artt. 100 e 102 l.a. (quanto al titolo ed all’aspetto esterno dell’opera) e degli artt. 1 ult. co. e 2 n. 8 l.a. (quanto al software). (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/5).

Può essere confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Siae contro un’emittente radiofonica privata sulla base di un estratto conto ex art. 164 n. 3 I.a. relativo al credito della Siae (a titolo dei danni) per la radiodiffusione dì musica in repertorio Siae, quando gli elementi emersi nel corso del giudizio di opposizione in ordine all’esposizione debitoria dell’emittente consentono di ritenere provato che i calcoli riportati nell’attestato di credito furono effettuati in base ai criteri concordati dalla Siae con le maggiori associazioni di categoria (Pret. Menaggio, 19 giugno 1997, Giud. LANIGRO, Tele Radio Stella s.a.s. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio  I.15.4).

Incombe al ricorrente, che chieda misure cautelari a tutela dei propri diritti patrimoniali d’autore, l’onere di provare la propria qualità di titolare dei medesimi (Trib. Belluno, ordinanza 3 ottobre 1997, Aida 1999, 598/2).

L’attore in violazione di un diritto d’autore su opera dell’ingegno ha l’onere di provare che questa è anteriore all’attività contestata del convenuto (Trib. Bologna, 16 aprile 1997, Aida 1998, 527/2).

La rivendicazione della titolarità dei diritti riguardanti una fotografia è smentita dal fatto che i relativi negativi si trovino in possesso di terzi, circostanza che nell’ambiente dei fotografi ha una valenza specifica ed univoca di proprietà (Trib. Milano, 17 aprile 1997, Pres. Est. PATRONE, Mattia Turco, Agenzia Masi di D. Masi e C. s.a.s. c. Antonio Di Filippo, Look Photo s.r.l., Domus Color s.n.c. , Aida 1997, Repertorio  I.15.4).

Se deve escludersi che l’obbligato al pagamento dei compensi ex art. 3 della legge 93/1992 abbia un obbligo di rendiconto alla Siae, questa può tuttavia chiedere giudizialmente l’esibizione delle scritture contabili ai sensi degli artt. 212 c.p.c. e 2711 c.c. o più semplicemente avvalersi di un accertamento tecnico contabile disposto anche ex officio inteso ad estrapolare i dati necessari alla quantificazione del compenso dalle scritture contabili dell’obbligato al pagamento (Trib. Monza., 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/3).

Il diritto di elaborare l’opera può essere ceduto dall’autore all’elaboratore con contratto a forma scritta ad probationem ex art. 110 l.a. (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998,  506/3).

L’utilizzo di materiale fotografico fornito da un museo proprietario dell’esemplare originale di un’opera pittorica per la sua riproduzione sul catalogo di un’esposizione non impedisce l’illiceità di questa riproduzione, quando l’editore non abbia provato l’espressa pattuizione della trasmissione dei diritti di riproduzione insieme all’originale dell’opera (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/7).

Il possesso legittimo ex art. 167 l.a. dei diritti patrimoniali d’autore azionati da una fondazione istituita coerede testamentario di un autore defunto può essere provato in concreto da una delibera del consiglio di amministrazione della fondazione, adottata con il voto favorevole della vedova coerede del de cuius, ed approvata con decreto del ministro dell’interno del Land della Repubblica Federale di Germania che esercita la sorveglianza sulla fondazione; da una sentenza di tribunale straniero che accerta la titolarità dei diritti della fondazione in contraddittorio con un contraffattore; e dal riconoscimento stragiudiziale dei diritti della fondazione ad opera di terzi contraffattori (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/4).

Quando l’attore abbia acquistato iure successionis i diritti patrimoniali d’autore su tutte le opere del de cuius, spetta al convenuto l’onere di provare eventuali cessioni a titolo particolare dei diritti patrimoniali d’autore su singole opere del medesimo (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/3).

Sussiste il fumus boni iuris relativo alla violazione del diritto d’autore sul software di una pagina web, qualora vi sia evidente somiglianza fra le rubriche delle pagine web del ricorrente e rispettivamente del resistente, con riferimento agli aspetti esteriori (foggia, titolo, sottotitoli), ai dati, alla sorgente HTML (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 409/1).

La cerfificazione ufficiale del paese d’origine di un film (nella specie: URSS) che una sua società è l’unica legittimata a cedere i reltivi diritti d’autore per l’estero e che questi sono stati ceduti ad una società italiana è sufficiente a provare che quest’ultima è cessionaria dei relativi diritti d’autore e dunque legittimata ad agire contro l’utilizzazione non autorizzata del film da parte di un’emittente televisiva (App. Milano, 2 agosto 1996, Aida 1997, 468/1).

L’affidamento alle dichiarazioni del proprio dante causa in merito alla sua titolarità di diritti ceduti non può essere ritenuto sufficiente ad assolvere l’onere di agire con la diligenza necessaria dell’imprenditore in un settore notoriamente minacciato dalla pirateria, e dunque ad evitare la responsabilità per violazione di un altrui diritto patrimoniale d’autore: specie quando gli esemplari dell’opera utilizzata recano il nome del titolare originario del diritto d’autore (nella specie: del produttore cinematografico) ed offrano così facilmente la possibilità di verificare se il proprio possibile dante causa disponga legittimamente dei diritti di utilizzazione che intende cedere (App. Milano, 23 aprile 1996, Aida 1997, 460/4).

Spetta all’attore che agìsca per violazione dei propri diritti d’autore relativi alla proiezione televisiva di un film l’onere probatorio di dimostrare l’altrui proiezione televisiva non autorizzata della propria pellicola (App. Milano, 23 aprile 1996, Aida 1997, 460/3).

I danni derivanti dalla violazione di diritti patrimoniali e morali d’autore possono essere provati anche mediante presunzioni, e possono essere quantificati in via equitativa in una somma comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali su tale somma dalla sentenza al saldo effettivo (Trib. Verona, 5 dicembre 1995, Pres. ABATE, Est. IEVOLELLA, Avati c. L’Arena, Athesis s.p.a. , Aida 1998, Repertorio  I.15.4).

L’attore che alleghi di avere risonorizzato la colonna sonora di un film straniero e di aver diritto alla ripartizione, da parte della Siae, dei proventi relativi all’utilizzo della nuova colonna sonora ha l’onere di provare di essere stato autorizzato dagli aventi diritto (produttori stranieri o distributori italiani) alla sostituzìone della colonna sonora originale e ad un tempo che le proprie musiche siano state effettivamente impiegate nella risonorizzazione del film. A questo fine non è prova sufficiente la dichiarazione resa dall’attore all’atto del deposito di una musica presso la Siae, con il c.d. modello 109, c nemmeno il comportamento della Siae che abbia per errore in un primo tempo accreditato somme all’attore per il titolo da lui indicato, e poi gli abbia addebitato altrettante somme per diritti erroneamente pagati (Trib. Milano, 10 luglio 1995, Pres. DE FIORE, Est. DE STEFANO, Edizioni Musicali Sideral s.r.l. c. SIAE, Aida 1996, Repertorio  I.15.4).

Il rifiuto illegittimo opposto dall’UPLAS alla registrazione di un’opera nel pubblico registro generale è fonte potenziale di danno, perché priva gli interessati di una documentazione destinata a far fede dell’esistenza dell’opera, della data della pubblicazione nonché, sino a prova contraria, dei suoi autori: onde va accolta la richiesta di condanna generica della presidenza del consiglio dei ministri UPLAS al risarcimento di questi danni (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/5).

Quando il cessionario di diritti d’autore attore in contraffazione abbia provato il proprio acquisto con la produzione del relativo atto (la cui data è certa perché non è stata oggetto di contestazione) incombe al convenuto che contesti l’acquisto dell’attore l’onere di dare la prova delle sue contestazioni (Cass. 12 novembre 1994 n. 9529, Aida 1995, 303/3).

Poiché è certo che ab initio il diritto esclusivo su tutte le opere spetta all’autore, quando questi abbia trasferito mortis causa ad una fondazione erigenda ed eretta tutti i propri diritti d’autore e la fondazione agisca per violazione dei diritti relativi ad alcune opere, incombe al convenuto in contraffazione l’onere di provare che per queste il diritto sia stato trasferito ad altri soggetti sì che per esse la fondazione abbia perduto la propria legittimazione ad agire (Trib. Torino, 24 novembre 1994, Aida 1995, 336/2).

Secondo l’art. Il CUA ogni cittadino di un paese aderente alla convenzione gode in Italia della protezione qui assicurata ai nazionali. Il diritto d’autore dello straniero non può tuttavia essere tutelato in Italia quando si sia estinto nel suo paese. Ma incombe al convenuto in violazione del diritto d’autore l’onere di provare questa estinzione (Trib. Torino, 24 novembre 1994, Aida 1995, 336/1).

L’attore che allega di aver acquistato per contratto un altrui diritto di autore e lamenta la sua violazione da parte di un terzo ha l’onere di provare che il proprio acquisto è anteriore al fatto lamentato (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/5).

Nel regolare il conflitto tra interesse al sequestro e interesse alla circolazione della stampa l’art. 21 co. 3 cost. ha accordato indefettibile prevalenza al secondo, così ponendo un divieto a qualsiasi provvedimento, ivi compresi quelli del giudice civile a tutela dei diritti di sfruttamento di opera dell’ingegno, che comporti il sequestro dello stampato se non nei casi in cui la legge espressamente lo autorizzi e sempre che a mezzo dello stampato sia stato commesso un delitto. Tale divieto si estende anche alle misure cautelari atipiche che perseguono un risultato pratico analogo a quello del sequestro, vale a dire la sottrazione di ciò che è già stampato alla possibilità di conoscenza dei consociati. Il medesimo divieto non si estende invece all’inibitoria della stampa ulteriore non autorizzata dell’opera dell’ingegno altrui, perché questa inibitoria non determina alcuna sottrazione alla circolazione di opere già stampate e non ha il carattere censorio vietato dall’art. 21 co. 2 cost.. L’inibitoria non può estendersi alla distribuzione di libri già stampati: spettando tuttavia al convenuto in contraffazione l’onere di provare che le copie che al momento dell’inibitoria già non si trovavano presso i distributori siano state stampate prima dell’inibitoria (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/3).

Il possibile ricorso all’equità nella liquidazione dei danni derivanti dalla violazione del diritto morale dell’autore al riconoscimento della propria paternità dell’opera non esime l’autore dall’onere della prova circa la sussistenza dei danni. (Trib. Milano, 24 marzo 1994, 270/2).

Incombe al convenuto per violazione del diritto di inedito l’onere di provare che l’opera non era più tale (Trib. Roma, 3 novembre 1993, Aida 1994, 251/2).

Incombe a chi la allega l’onere di provare una simulazione relativa soggettiva (cosiddetta interposizione fittizia di persona), per cui in un contratto di distribuzione e vendita in Italia di supporti musicali stipulato tra due case discografiche l’effettivo contraente del distributore non sia la società che ha stipulato ma l’artista che ne è socio (Trib. Milano, 6 settembre 1993, Aida 1994, 244/1).

Deve essere rigettata per difetto di prova già in punto di an debeatur la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti patrimoniali d’autore su opera cinematografica. (Trib. Milano, 28 giugno 1993, Aida 1993, 195/3).

Chi agisce in giudizio quale titolare dei diritti d’autore su un’opera (nella specie: software) non ha l’onere di provarne la novità, mentre incombe a chi contesta tale qualità provare il contrario (Trib. Roma, 17 maggio 1993, Aida 1995, 309/2).

Deve essere rigettata la domanda dell’autore di condanna dell’editore al pagamento di una percentuale sul prezzo di copertina dell’opera da lui creata su commissione: quando la domanda sia bensì fondata su clausola inserita nel contratto automaticamente ex art. 130 La., ma l’autore non abbia fornito alcuna prova, nemmeno approssimativa, sulla percentuale del prezzo di copertina usualmente spettante agli autori. (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 170/7).

Deve esser rigettata la domanda di risarcimento dei danni per violazione di diritto d’autore in assoluta carenza di prova di un qualche nocumento economico, atteso che l’equità è criterio sussidiario che attiene alla liquidazione del danno, non alla sua sussistenza. (Trib. Milano, 10 dicembre 1992, Aida 1993, 169/2).

La valutazione di un supplemento di quotidiano come manifestazione del pensiero ex art. 21 postula che in concreto sia possibile un giudizio di prevalenza dell’agire comunicativo (art. 21 cost.) su quello economico (art. 41 cost.): e qui è sicuramente più agevole (anche se non sempre scontato) accertare presuntivamente la natura esclusivamente promozionale dell’operazione quando il supplemento consiste in un’opera già edita e dunque disponibile sul mercato, e qualificarla invece come espressione della libertà di manifestazione del pensiero quando l’opera distribuita come supplemento sia inedita e dunque inesistente sul mercato (Pret. Bologna, 17 novembre 1992, Aida 1994, 221/2).

L’art. 21 cost. non consente di accogliere la domanda di ordinare l’esibizione in giudizio delle copie già stampate ma non ancora pubblicate di supplementi ad un periodico, onde valutarne la liceità o la illiceità per violazione di un diritto patrimoniale d’autore: quando tali supplementi costituiscano manifestazione del pensiero esercitata attraverso la stampa (Pret. Bologna, 17 novembre 1992, Aida 1994, 221/1)

Il regista di un’opera cinematografica che chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla diffusione del film con interruzioni pubblicitarie ha l’onere di allegare e provare a) quanto ai danni morali un vero e proprio consapevole stravolgimento del discorso narrativo dell’opera tale da costituire illecito diffamatorio ai danni dell’autore (solo all’ipotesi di reato essendo notoriamente collegata la risarcibilità dei danni morali); e b) quanto ai danni patrimoniali un qualsiasi nocumento professionale derivante al regista sceneggiatore dal pesante intervento manipolatorio effettuato dall’emittente televisiva con le interruzioni pubblicitarie. (Trib. Roma, 10 novembre 1992, Aida 1993, 165/3).

La presunzione posta dall’art. 8 l.a., relativa all’individuazione   dell’autore di un’opera,    può    essere   vinta    da   prove   testimoniali (App. Torino, 27 marzo 1992, Aida 1992, 98/3).

Il timbro della SIAE apposto sull’esemplare dell’opera a stampa è prova sufficiente, fino a contraria dimostrazione, della titolarità del diritto d’autore azionato in capo all’editore che vi risulti indicato come tale. (Pret. Verona, ordinanza 23 marzo 1992, Aida 1993, 146/3).

Incombe al ricorrente l’onere di provare la sussistenza nel circondario del pre­tore affito della situazione di   fatto  idonea  a  radicarne  la  competenza a   provvedere in   merito    ad    una domanda di   sequestro ex art. 161 l.a. (Pret. Monza,   4 dicembre 1991, Aida 1992, 77/2).

Deve essere rigettata la domanda per violazione   di diritti patrimoniali d’auto­re, formulata con un intervento peraltro ammissibile,  ove   l’interveniente  non    provi per iscritto di disporre dei diritti azionati (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1992, 65/3).

L’uguaglianza sintattica e strutturale di due programmi non può essere assolu­ tamente ascrivibile ad un fatto casuale o all’utilizzazione  di  comuni    metodi     di pro­grammazione,  ma  lascia  presumere una  derivazione  del  secondo  dal  primo ,   giacché è  praticamente  impossibile  o  estremamente   improbabile  che  due    programma­ tori, di fronte ad un problema applicativo che debba tener   conto   di    procedure  note e consolidate, usino gli stessi  algoritmi  di risoluzione,   aventi   cioè   il   medesimo si­gnificato informatico  ( anche  se  espressi  in  due  linguaggi diversi)  (Pret. Bari, ordinanza 11 febbraio 1991, Aida 1992, 3312). L’acquirente di esemplari lecitamente  prodotti  di supporti di suono ha diritto di noleggiarli, e non   compie   pertanto   l’illecito   penale ex art. 171 lett. a) l.a.: quan­do il titolare del diritto d’autore non provi   di   avere   pattiziamente   limitato la messa in commercio e di avere  escluso  il noleggio  dai diritti  attribuiti al  produttore dei fo­nogrammi noleggiati (Pret. Torino, 10 luglio 1991, Aida 1992, 54/4).

La lesione del diritto d’autore alla pubblicazione di un’opera inedita può esser fatta valere dal nipote dell’autore defunto solo provando la propria qualità di erede dell’autore. (Pret. Verona, ordinanza 30 ottobre 1990, Pret. SIGILLO, Vittorini c. Marcenaro, Briglia, A. Mondadori Editore s.p.a., Aida 1993, Repertorio I 15.4).

 

15.5 provvedimenti cautelari e possessori

E’ inammissibile la richiesta di provvedimento cautelare diretta ad ottenere dal giudice un ordine di proroga di un rapporto contrattuale relativo alla distribuzione di programmi televisivi, fondato sulla pretesa anticoncorrenzialità e abusività del rifiuto di prosecuzione del rapporto (Trib. Milano, Sezione specializza in materia di impresa, ordinanza 30 ottobre 2013, Aida 2015, 1671/1).

E’ inammissibile la richiesta di provvedimento cautelare diretta ad ottenere dal giudice un ordine di proroga di un rapporto contrattuale relativo alla distribuzione di programmi televisivi, ove il richiedente non abbia prospettato l’intenzione di chiedere l’accertamento del suo diritto alla prosecuzione del rapporto e la relativa condanna della controparte (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 20 dicembre 2013, Aida 2015, 1674/1).

Contrasta con l’art. 2908 c.c. ed è dunque inammissibile la richiesta di un provvedimento cautelare diretta ad ottenere dal giudice un ordine di proroga di un rapporto contrattuale relativo alla distribuzione di programmi televisivi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 20 dicembre 2013, Aida 2015, 1674/2).

Vengono meno la materia del contendere e le esigenze cautelari qualora il gestore di una piattaforma di videosharing (nella specie: Youtube) disabiliti l’accesso ai contenuti contrassegnati dagli URL indicati nel ricorso cautelare depositato dal titolare dei diritti violati, il quale potrà tutelare il proprio interesse a non vedere comparire nuovamente gli stessi contenuti sulla piattaforma affidandosi alla procedura (nella specie: ContentID) predisposta dal gestore per intercettare il caricamento di file illeciti (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 maggio 2014, Aida 2015, 1684/3).

E’ priva dei requisiti cautelari la domanda volta ad inibire ad una società di gestione collettiva straniera la concessione ad utilizzatori italiani di licenze sul proprio repertorio per la diffusione di musica d’ambiente negli esercizi commerciali, atteso che la lamentata violazione dell’esclusiva SIAE ex art. 180 l.a., di quella del Nuovo IMAIE ex art. 5 l. 93/92 e delle finalità mutualistico– distributive imposte dalla legge per l’esercizio dell’attività d’intermediazione di diritti d’autore o connessi non tiene conto dell’evoluzione del quadro normativo a livello comunitario e ripropone principi la cui efficacia e attualità appare quantomeno suscettibile di imminente ridefinizione con il recepimento della dir. 2014/26/UE (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 15 luglio 2014, Aida 2015, 1688/2).

La mancata menzione di uno dei co– autori di uno spot pubblicitario è suscettibile di arrecare un danno grave e irreparabile alla sua vita professionale e legittima pertanto la concessione di rimedi cautelari d’urgenza, costituiti nella specie dall’invio di una comunicazione di rettifica al committente ed alle organizzazioni presso cui lo spot è stato ed è in concorso (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 31 marzo 2015, Aida 2015, 1705/4).

L’inibitoria cautelare non è soggetta al limite previsto dall’art. 161 co. 2 l.a. per il sequestro e può essere dunque concessa anche per opere che risultano dal contributo di più persone (Trib. Roma Sezione IP,  ordinanza 30 maggio 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1605/1).

Ai fini della sussistenza del periculum in mora il fatto che il sito internet attraverso cui si realizza la violazione di diritti di proprietà intellettuale sia stato temporaneamente disattivato non rileva poiché la contraffazione è illecito di pericolo e l’inibitoria è misura preordinata a impedire anche violazioni future (purché non meramente ipotetiche) di diritti di proprietà intellettuale (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 8 agosto 2012, Aida 2014, 1616/2).

La consegna di un’opera d’arte (nella specie: non più protetta dal diritto d’autore) promessa in prestito non può essere ordinata ex art. 700 c.p.c. in mancanza dell’autorizzazione prevista dall’art. 21 d.lgs. 42/2004 per lo spostamento anche temporaneo dei beni culturali mobili (Trib. Roma Sezione IP, ordinanza 5 ottobre 2012 Giud. Falabella, Aida 2014, 1618/2).

La presenza di una clausola per arbitrato internazionale relativa all’esistenza e alla titolarità di diritti di proprietà intellettuale (nella specie relativi ad una banca dati) non esclude che il giudice italiano adito da un ricorso cautelare possa conoscere in via incidentale le questioni ora dette ai soli fini della decisione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris necessario per la misura richiesta (Trib. Milano Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, G.D. Marangoni, Aida 2014, 1621/2).

L’utilizzazione di “condizioni e termini di accesso al servizio” e di un “regolamento della privacy” in un sito che li riprende da un altro non giustifica la concessione di un’inibitoria cautelare a favore di quest’ultimo, per mancanza di periculum in mora, tenuto conto che i testi ripresi non integrano in se stessi alcuna forma di attrattiva per gli utenti e dunque non hanno alcuna capacità di sviamento della clientela (Trib. Milano Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2009, G.D. Marangoni, Aida 2014, 1621/3).

L’abusiva duplicazione può essere dedotta dal rilevante numero di supporti posti in vendita (525 CD musicali), rispetto ai quali l’imputato non sia stato in grado di esibire nessun documento relativo alla lecita provenienza della merce, nonché dalla presenza di copertine fotocopiate e dalle modalità di vendita, elementi tutti che sono in grado di rendere certa la illecita provenienza della merce e l’abusiva duplicazione, qualora l’imputato non riesca a fornire una qualsiasi diversa spiegazione in merito (Cass. Sez. II penale 1 febbraio 2013 n. 5228, Pres. Fiandanese, Rel. Verga, M.M., Aida 2014, Repertorio I.15.5).

L’inerzia del titolare del diritto protrattasi per anni, contestualizzata nel quadro di un procedimento necessitante approfondimenti istruttori, specificazione dei fatti e delimitazione delle domande, esclude il periculum in mora (Trib. Milano, ordinanza 30 giugno 2013, Giud. Giani, Aida 2014, 1630/4).

La possibilità di comprimere e di inibire l’esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero anche nelle forme più specifiche del diritto di cronaca e di informazione trova una puntuale previsione negli artt. 156 e 163 l.a. (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/2).

L’ordine di pubblicazione del dispositivo è compatibile con una pronuncia di tipo cautelare (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/4).

Non sussiste periculum in mora quando l’unico danno prospettabile a seguito dell’utilizzazione non autorizzata dell’immagine di un atleta professionista consista nel suo annacquamento, trattandosi di un pregiudizio suscettibile di riparazione economica (Trib. Napoli, ordinanza 30 luglio 2013, Pres. Como, Est. Pastore, Aida 2014, 1633/4).

Nella fase cautelare occorre operare un bilanciamento degli interessi delle parti nell’ottica dell’emanazione del provvedimento (nella specie si è tenuto conto che l’emanazione del provvedimento cautelare di inibitoria della ulteriore diffusione di alcuni filmati pubblicitari causerebbe una lesione gravissima all’immagine della parte reclamata senza giovare granché alla tutela del diritto morale d’autore del reclamante, vista la volontaria eliminazione dalla rete della maggior parte dei video litigiosi da parte della reclamata) (Trib. Milano, ordinanza 9 agosto 2013, Pres. Gentile, Est. Zana, Aida 2014, 1634/4).

La domanda cautelare d’inibitoria della diffusione via internet di filmati pubblicitari in violazione del diritto morale dell’autore va respinta se sussistano dubbi in merito alla riferibilità alla parte convenuta dei siti dai quali origina la comunicazione, tenuto conto che se la pronuncia investe soggetti estranei al giudizio, questi ultimi sono legittimati a farne valere l’inefficacia (Trib. Milano, ordinanza 9 agosto 2013, Pres. Gentile, Est. Zana, Aida 2014, 1634/5).

Il pregiudizio di natura irreparabile necessario per i provvedimenti cautelari consegue alla natura assoluta del diritto d’autore che si riverbera anche sul piano dello sfruttamento dei diritti patrimoniali (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2011, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Cassina s.p.a. c. High Tech s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.15.5).

Il nuovo regime della tendenziale stabilità delle misure cautelari in materia di diritti d’autore e di artista e la relativa non obbligatorietà del successivo giudizio di merito comporta che la domanda di provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non è inammissibile per la sua mancata indicazione della possibile successiva causa di merito (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 agosto 2011, Aida 2013, 1542/1).

In caso di pretermissione di litisconsorte necessario la domanda cautelare (nella specie: in materia di diritti d’autore e connessi) deve essere rigettata in rito (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 13 agosto 2011, Aida 2013, 1542/2).

La domanda di inibitoria cautelare dell’utilizzo non autorizzato di una fotografia di scena di un film nella copertina di un libro relativo al medesimo tema non presenta alcuna interferenza con l’art. 21 cost. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 7 giugno 2012, Aida 2013, 1560/1).

E’ ammissibile una domanda cautelare di mero accertamento della liceità dell’uso di una denominazione scelta ed adottata per contraddistinguere una manifestazione sportiva (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 1 settembre 2004, G.D. Izzo, Europe Team Associazione Sportiva c. Moto Club Sardegna, Domenico Nieddu, Aida 2012, Repertorio I.15.5).

E’ ammissibile la domanda cautelare di inibitoria di contestazioni e turbative dell’uso di una denominazione scelta e adottata per contraddistinguere una manifestazione sportiva (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 1 settembre 2004, G.D. Izzo, Europe Team Associazione Sportiva c. Moto Club Sardegna, Domenico Nieddu, Aida 2012, Repertorio I.15.5).

La violazione di un diritto esclusivo d’autore comporta di per sé un danno ed un periculum in mora (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, G.D. Iofrida, Value+ s.r.l. c. Bancassurance Popolari s.p.a., Bancassurance Popolari Danni s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.15.5).

Il fatto che il gestore di un portale abbia già disattivato i link a siti esterni in cui siano pubblicati illecitamente i testi di alcune composizioni musicali non esclude il pericolo di reiterazione dell’illecito, attesa l’estrema facilità tecnica del ripristino del collegamento, e non impedisce dunque l’accoglimento del ricorso cautelare per inibitoria successivamente depositato dal titolare dei diritti d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 settembre 2010, Pres. Di Florio, Est.  Battisti, One Italia s.p.a. c. Warner Chappell Music Italiana s.r.l., Warner Bros. Music Italy s.r.l., Edizioni Chappell s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.5).

Il pregiudizio patito dal titolare dei diritti d’autore su opere pubblicate illecitamente online non è tipicamente ed esclusivamente economico e dunque sempre ristorabile per equivalente, visto che la particolare natura dell’illecito ne rende difficile il perseguimento e la quantificazione economica (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 settembre 2010, Pres. Di Florio, Est.  Battisti, One Italia s.p.a. c. Warner Chappell Music Italiana s.r.l., Warner Bros. Music Italy s.r.l., Edizioni Chappell s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.5).

Il deposito dei bollettini SIAE dai quali emerga la titolarità in capo al ricorrente dei diritti d’autore su alcuni brani musicali è sufficiente a provare, in assenza di elementi in contrario e tenuto conto della particolare natura del procedimento cautelare, che egli può agire a tutela delle parti letterarie e non solo di quelle musicali (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 settembre 2010, Pres. Di Florio, Est.  Battisti, One Italia s.p.a. c. Warner Chappell Music Italiana s.r.l., Warner Bros. Music Italy s.r.l., Edizioni Chappell s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.5).

L’ordinanza che inibisca al gestore di un portale l’utilizzazione dei testi di alcuni brani musicali in ogni forma e modo non gli impone un obbligo positivo di vigilanza su tutti i siti linkati dal portale ma lo obbliga piuttosto a mantenere disattivati i link ai siti già oggetto di contestazione nel procedimento cautelare e ad astenersi in futuro da consapevoli condotte di agevolazione della illecita gestione di contenuti da parte dei siti linkati (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 settembre 2010, Pres. Di Florio, Est.  Battisti, One Italia s.p.a. c. Warner Chappell Music Italiana s.r.l., Warner Bros. Music Italy s.r.l., Edizioni Chappell s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.5).

Il periculum in mora richiesto per la concessione di un provvedimento d’urgenza sussiste quanto la potenzialità lesiva dei fatti lamentati e del mezzo dell’illecito (nella specie Internet) rendono irreparabile il pregiudizio del titolare dei diritti nonostante il tempo trascorso dalla scoperta della contraffazione da parte di quest’ultimo. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 marzo 2011, G.D. Muscolo, PFA FIlms s.r.l. c. Google Italy s.r.l., Microsoft s.r.l., Yahoo! Italia s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.5).

In materia di diritto industriale, diritto di autore e diritto al nome la tempestività della iniziativa cautelare è indice di serietà della pretesa e qualifica il periculum (Trib. Bologna, 22 dicembre 2011, Pres. Colonna, Est. D’Orazi, Silvana Savorelli Areggasc c. Marilena Strappa, Borsettificio Lara San Paul di Scariglia e Strappa s.n.c., Scariglia Isola, Aida 2012, Repertorio I.15.5).

Sussiste il periculum in mora necessario per il sequestro di software contraffatto quando la sua commercializzazione da parte dei resistenti può influenzare negativamente le vendite dei programmi originali e configurare così una lesione patrimoniale di difficile quantificazione e non suscettibile di puntuale reintegrazione economica in tutte le sue componenti (Trib Milano, Sezione IP, decreto 12 maggio 2009, G.D. De Sapia, MS s.r.l. c. Lugi Carnelli, Aprile s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5).

Non sussiste il periculum in mora necessario per la pronuncia di un’inibitoria dell’uso di ideazioni pubblicitarie quando quest’uso si sia protratto per oltre un anno prima della presentazione del ricorso cautelare: non valendo in contrario né la persistenza dell’illecito lamentato né la circostanza che medio tempore il ricorrente abbia attivato due procedure arbitrali (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 15 giugno 2009, G.D. De Sapia, Headline s.r.l. in liquidazione c. Credito Valtellinese s.p.a. Società Cooperativa, Credito Artigiano s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.5).

La perdurante violazione da parte del resistente della inibitoria cautelare, assistita da penali, concessa a tutela dei diritti patrimoniali d’autore dei ricorrenti, costituisce elemento sufficiente per far presumere il possibile compimento da parte dello stesso di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia del credito dei ricorrenti per dette penali, e giustifica quindi l’emanazione di un provvedimento che autorizzi i ricorrenti a procedere al sequestro conservativo dei beni del resistente, fino a concorrenza dell’importo delle penali (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 20 agosto 2009, G.D. Bonaretti, Nintendo Co. Ltd., Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH c. PC Box s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5)

L’ambiguità dello slogan pubblicitario utilizzato per la promozione di una raccolta di brani musicali non autorizza l’adozione di misure cautelari volte ad impedire la circolazione del CD contenente tale raccolta (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 novembre 2009, Aida 2011, 1402/4).

Non possono essere disposte né l’inibitoria né il ritiro dal commercio di CD musicali contenenti un booklet che viola diritti d’autore di terzi qualora manchi la prova di un’attuale, persistente distribuzione dei supporti sul mercato (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2009, Aida 2011, 1403/3).

Sussiste il periculum in mora necessario per la concessione di un provvedimento di descrizione quando l’illecito denunciato (nella specie anche la violazione di diritti patrimoniali d’autore) sia suscettibile di incidere in modo difficilmente quantificabile e potenzialmente irreversibile sugli equilibri di mercato, così da integrare una sorta di pregiudizio in re ipsa, tenuto conto anche della natura del provvedimento richiesto, che è connotato da una prevalente finalità istruttoria e di accertamento preventivo degli elementi di prova attinenti alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, 1405/4).

Sussistono i presupposti per la concessione di provvedimenti di istruzione preventiva inaudita altera parte qualora vi sia necessità di prevenire fenomeni di possibile inquinamento probatorio sugli strumenti utilizzati per la gestione dell’attività apparentemente illecita (nella specie: un sito web e le informazioni immagazzinate in alcuni computer utilizzati per la prestazione di servizi di noleggio online di opere cinematografiche) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Aida 2011, 1405/5).

Per l’emissione di un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e per l’accoglimento delle richieste dirette ad ottenere in via cautelare ed urgente l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale, nonché delle informazioni sui beni conseguiti dal convenuto in conseguenza degli illeciti lamentati è necessaria, oltre alla probabile esistenza di un credito da garantire e dunque della qualità di creditore del richiedente, anche l’allegazione di elementi che rendano verosimile il proposito del convenuto di sottrarsi all’esito del giudizio di merito (nella specie i provvedimenti erano stati chiesti nell’ambito di una controversia sorta tra i coautori di un libro per la violazione dell’accordo che affidava ad uno di loro la pubblicazione e valorizzazione del volume con ripartizione paritaria delle spese e degli utili così generati) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 13 gennaio 2010, Aida 2011, 1407/2).

La richiesta cautelare volta al ritiro dal commercio ed alla ripubblicazione emendata di libri e riviste contenenti fotografie pubblicate senza il consenso del loro autore deve essere respinta qualora appaia infondata destituita di fondamento e comunque sproporzionata e almeno in parte inattuabile per avvenuta distruzione delle copie invendute (nella specie trattavasi di una sola immagine che era apparsa originariamente in un libro finanziato in pari misura dal fotografo e dall’editore e che era stata successivamente ripubblicata in altri volumi e riviste su iniziativa o con il consenso dell’editore ma non del fotografo) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 13 gennaio 2010, Aida 2011, 1407/3).

Non vi è periculum in mora per la concessione di provvedimenti cautelari quando il danno che potrebbe derivare all’autore dallo sfruttamento non autorizzato della sua opera (nella specie un progetto di architettura) non è irreparabile ma può essere facilmente quantificato nel corso del giudizio di merito (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 24 febbraio 2010, Aida 2011, 1411/4).

Ai fini della sussistenza del periculum in mora, non è sufficiente per l’emanazione di misure cautelari a tutela del diritto morale d’autore l’attualità dell’asserito plagio, dal momento che il pregiudizio subito dall’autore può essere adeguatamente ristorato sia mediante un risarcimento per equivalente, sia mediante la reintegrazione in forma specifica attraverso un’adeguata campagna pubblicitaria (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 25 marzo 2010, G.I. Gandolfi, Carey c. Ricci, Copy s.p.a., Mediaset s.p.a. e R.T.I. s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.5).

La pretesa avanzata in sede cautelare dal titolare dei diritti su una banca dati asseritamente copiata è assistita da un evidente fumus boni iuris, quando la banca dati inserita nel sistema operativo della resistente contenga ancora un riferimento nominativo al ricorrente (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 12 giugno 2010, G.D. de Sapia, Alpha Industrie-Bedarfs GmbH, Passoni Paolo e Figli s.r.l. c. Besana Applicazioni Plastiche s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5).

Va ravvisato il periculum in mora nel caso di diffusione attraverso internet di un prodotto informatico che costituisca integrale riproduzione della banca dati del ricorrente, configurandosi in tal caso una lesione patrimoniale di difficile quantificazione e non suscettibile di puntuale reintegrazione economica (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 12 giugno 2010, G.D. de Sapia, Alpha Industrie-Bedarfs GmbH, Passoni Paolo e Figli s.r.l. c. Besana Applicazioni Plastiche s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5).

Ai fini dell’emanazione dell’inibitoria cautelare è sufficiente il dato oggettivo della diffusione di un’opera lesiva dei diritti altrui, non rilevando l’elemento soggettivo né i rapporti interni fra i resistenti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 agosto 2010, G.D. de Sapia, Biassoni c. Digicast s.p.a., Silvestri, TV Silvestri Produzioni s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5).

La sospensione spontanea della diffusione di un’opera dell’ingegno lesiva dei diritti altrui non fa venir meno il pericolo nel ritardo, trattandosi di decisione unilaterale priva di coercibilità (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 23 agosto 2010, G.D. de Sapia, Biassoni c. Digicast s.p.a., Silvestri, TV Silvestri Produzioni s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5).

Quando il ricorrente in sede cautelare alleghi di avere realizzato un progetto di imbarcazione su commissione del resistente, di averglielo consegnato, e di avere in corso un giudizio di merito relativo ad inadempimenti dedotti hinc et inde, il resistente si trova legittimamente «in possesso» del progetto del ricorrente ed ha pieno diritto di sfruttare i relativi diritti patrimoniali d’autore, salva la decisione definitiva sulle azioni di inadempimento contrattuale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 maggio 2008, Aida 2010,  1327/1).

E’ ammissibile un nuovo ricorso cautelare proposto dai resistenti ad un precedente ricorso cautelare, sia perché questi si erano limitati in tale ultimo procedimento a chiedere il rigetto delle domande formulate dall’allora ricorrente sia perché nell’ambito cautelare non vi è formazione di giudicato e dunque gli accertamenti già compiuti non possono rendere inammissibili le domande dei ricorrenti, sia infine perché tali domande non dovevano necessariamente essere proposte in tale sede (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 22 luglio 2009, G.U. Grosso, Alex Angi, Daniela Cagna, Renzo Nucara, Charles Rizzetti, Marco Veronese, William Sweetlove – Gruppo Cracking Art c. Omar Aprile Ronda, Immobiliare Texman s.a.s., Aida 2010, Repertorio I.15.5).

Benché ad un service provider non possa essere richiesta un’attività di preventivo controllo e di accertamento dell’illiceità di tutto quanto caricato sui propri spazi web, il prestatore di servizi che pur essendo venuto a conoscenza, a seguito di numerose diffide, della presenza di materiali illeciti non li rimuove ma anzi ne continua la trasmissione e ne organizza i contenuti anche a fini pubblicitari, risponde degli illeciti commessi dai propri utenti avvalendosi degli spazi web messi loro a disposizione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/2).

Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2010, Aida 2010, 1377/4).

Un link in ipotesi illecito per violazione di diritti d’autore può essere rimosso e ripristinato con estrema facilità tecnica: onde la sua rimozione prima del deposito di un ricorso cautelare per inibitoria del link non scongiura completamente il periculum in mora e non impedisce l’adozione della misura cautelare richiesta ex adverso (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 settembre 2010, Pres. Di Florio, Est. Battisti, One Italia s.p.a. c. Warner Chappell Music Italiana s.r.l., Warner Bros Music Italy s.r.l., Edizioni Chappell s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.15.5).

L’art. 697 c.p.c. (relativo ai provvedimenti di istruzione preventiva “in caso di eccezionale urgenza”) non si applica alla descrizione ante causam ex artt. 128 c.p. e 161 l.a., nemmeno quando essa è disposta inaudita altera parte, in quanto il contraddittorio viene adeguatamente garantito con la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito (Trib. Bologna, Sezione IP, 18 aprile 2007, Pres. Est. Guidotti – Microsoft Corporation c. YY s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5).

Sussite il periculum in mora quando il tempo necessario per fare valere le ragioni di tutela del diritto d’autore in via ordinaria pregiudichi il diritto dei ricorrenti all’utilizzo esclusivo di un’opera protetta (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 settembre 2007, Pres. Gionfrida, Est. Caparelli, Neri Pozza Editore s.r.l. c. Renzo Barbieri, Giacomo Cavedon, Squalo Comics s.r.l., Epierre s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5).

Le misure previste dagli artt. 156 e 156 bis l.a. possono essere anticipate in via cautelare attraverso ordini provvisori di contenuto identico a quello della decisione finale di merito (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 novembre 2007, Pres. Marvasi, Est. Dotti, Wind Telecomunicazioni s.p.a. c. CDV Software Entertainment AG, Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2009, Repertorio I.15.5).

L’art. 156 bis l.a. può essere interpretato estensivamente, per ricomprendere l’acquisizione di qualsiasi tipo di informazione anche detenuta da un soggetto terzo non implicato nella violazione del diritto d’autore, e perciò anche da intermediari che pur non siano tenuti a prevenire il compimento di illeciti, quali gli operatori dei servizi di telecomunicazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 novembre 2007, Pres. Marvasi, Est. Dotti, Wind Telecomunicazioni s.p.a. c. CDV Software Entertainment AG, Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2009, Repertorio I.15.5).

La proposizione ex art. 700 c.p.c. di un ricorso per violazione di diritti morali d’autore non lo rende inammissibile, ma impone al giudice di qualificare diversamente la fattispecie e di accogliere il ricorso, se del caso, ex art. 163 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/1).

Il principio della proporzionalità della misura cautelare disposta rispetto al pregiudizio da contrastare è principio generale cui improntare sempre e comunque l’intervento giudiziario in via cautelare, indipendentemente da disposizioni specifiche quale l’art. 159 co.7 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 21 gennaio 2008, Pres. Tarantola, Est. Nardo, Radiofandango s.r.l. c. Incenzo Vincenzo, Sony BMG Music Entertainment (Italy) s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.5).

La discovery degli artt. 156 bis e 156 ter l.a. non è una misura cautelare, ma un mezzo istruttorio che deroga in parte ai princìpi di disponibilità e onere della prova (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/1).

La discovery degli artt. 156 bis e 156 ter l.a. può essere disposta in via preventiva rispetto al processo di merito o cautelare da instaurare (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/2).

L’art. 156 ter prevede un ordine di discovery anche nei confronti del provider di servizi di telecomunicazione, legittimato a resistere nel procedimento (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/3).

Il carattere istruttorio della discovery degli artt. 156 bis e 156 ter l.a. esclude che essa sia subordinata ad un periculum in mora, anche se l’uso dello strumento istruttorio in via preventiva richiede comunque un’urgenza di raccolta della prova (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/4).

Contrasta con la tutela della privacy e non è ammissibile un ordine di discovery (nella specie, relativo ai dati degli utilizzatori della rete internet in violazione del diritto d’autore) che si risolva in una comunicazione di dati personali dei consumatori utenti dei servizi di telecomunicazione senza alcun consenso dei medesimi, operanti sulla rete internet presumendo l’anonimato (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/7).

Il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. per cautelare il credito del ricorrente al pagamento di un corrispettivo per la progettazione di opera asseritamente di architettura non è ammissibile, per la presenza della misura tipica del sequestro conservativo (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 ottobre 2008, G.U. Izzo, Consorzio 2050, SPEA Ingegneria Europea s.p.a. c. Regione Lazio, Autostrade del Lazio s.p.a., Arcea Lazio s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.5).

Il periculum in mora conseguente alla diffusione di supporti fonografici in violazione dei limiti contrattuali di una licenza di pubblicazione di album musicali può essere desunto dal pregiudizio economico e d’immagine conseguente alla sovraesposizione di un artista sul mercato (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 15 gennaio 2009, Aida 2009, 1306/2).

Non è ammissibile un provvedimento di inibitoria cautelare genericamente riferito allo sfruttamento in via telematica di files audiovisivi contenenti immagini di qualsiasi trasmissione televisiva su cui il ricorrente vanti la titolarità di diritti esclusivi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 2 marzo 2009, Aida 2009, 1310/1).

Sussiste il periculum in mora a fronte dello sfruttamento in via telematica di files audiovisivi contenenti immagini di una trasmissione televisiva di grande richiamo e in corso di svolgimento (nella specie, Il Grande Fratello), su cui il ricorrente vanti diritti esclusivi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 2 marzo 2009, Aida 2009, 1310/2).

La scelta di proporre una domanda cautelare soltanto in via riconvenzionale manifesta un carattere condizionato ed eventuale che indica una valutazione, già compiuta dal resistente, di inesistenza di un autonomo pericolo nel ritardo: perché il resistente non avrebbe mancato di anticipare la propria iniziativa, se davvero avesse stimato la situazione foriera di quel pregiudizio imminente ed irreparabile che è presupposto ineludibile di ogni pronuncia cautelare (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 1 aprile 2009, Giud. Bonaretti, Fondanzione M.S. Multistudio c. Monica De Bei Schifano, Marco Giuseppe Schifano, Archivio Mario Scifano, Aida 2009, Repertorio I.15.5).

Non è ravvisabile un pregiudizio grave e irreparabile nel danno economico derivante da un illecito sfruttamento delle opere dell’ingegno (Trib. Padova, ordinanza 12 maggio 2004, Pres. Est. Rasi Caldogno, Kabir Bedi, Ranga Bedi, Gulhima Bedi c. Antonia Chiappini, Centro di Filosofia Acquariana, Aida 2008, Repertorio I.15.5).

Ove il ricorrente non abbia proposto alcuna domanda avente ad oggetto il diritto morale d’autore, ma soltanto contestato la qualità di coautore della controparte, ed inoltre agito a tutela del diritto patrimoniale, non è ammissibile una domanda cautelare di inibitoria che chieda la cessazione di un comportamento consistente nell’autoattribuzione della qualità di coautore della controparte (Trib. Padova, ordinanza 12 maggio 2004, Pres. Est. Rasi Caldogno, Kabir Bedi, Ranga Bedi, Gulhima Bedi c. Antonia Chiappini, Centro di Filosofia Acquariana, Aida 2008, Repertorio I.15.5).

Ricorre il fumus boni iuris per la concessione di un provvedimento di descrizione di programmi per elaboratore quando il ricorrente provi il passaggio di suoi dipendenti ad un concorrente, e le lettere di clienti di quest’ultimo che lamentino l’uso di programmi del ricorrente (Trib. Torino, ordinanza 13 ottobre 2004, Pres. Barbuto, Fallimento SHS Nultimedia s.p.a. c. Reply s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.5).

Ricorrono i presupposti per un provvedimento di accertamento tecnico preventivo relativo ad un illecito consistente in un atto di denigrazione commerciale compiuto via web, stante la rapida modificabilità delle pagine web, che anzi determina il presupposto dell’eccezionale urgenza dell’art. 697 c.p.c. (Trib. Torino, ordinanza 15 ottobre 2004, Pres. Est. Barbuto, BMP Italia  c. Monvir & Gallini s.p.a., Dynamo Team Italia, Aida 2008, Repertorio I.15.5).

E’ ammissibile un ricorso cautelare tendente ad ottenere l’accesso alle banche dati dei clienti di un prestatore di servizi di telecomunicazioni che abbiano utilizzato questi servizi sulla rete internet per attività di scambio di files asseritamene lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.5).

Il titolare di diritti su opere dell’ingegno ben può pretendere l’ostensione di dati personali relativi a violazioni di diritti di privativa, e fra l’altro dei dati relativi agli utenti di servizi di telecomunicazione nell’ambito di attività di file sharing sulla rete internet (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.5).

L’art. 156 l.a. consente di ottenere un ordine inibitorio non solo nei confronti dell’autore della violazione, ma anche degli intermediari che abbiano reso possibile questa violazione, e perciò anche nei confronti del fornitore di servizi che abbia reso possibile l’accesso alla rete internet a chi compia atti di file sharing lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.5).

L’art. 156 bis l.a. consente di ottenere documenti, elementi ed informazioni relativi ad atti lesivi del diritto d’autore da qualunque possessore dei suddetti documenti, elementi ed informazioni, e perciò anche dal fornitore di servizi che abbia reso possibile l’accesso alla rete internet a chi compia atti di file sharing lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.5).

L’attività di file sharing asseritamente lesivi di diritti d’autore determina un periculum in mora in re ipsa, a maggior ragione in quanto la continuazione di questa attività moltiplica la disponibilità dei file e le possibilità di scambio sulla rete internet (Trib. Roma, 19 agosto 2006, Est. Rossetti, Peppermint Jam Records G.m.b.H. c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.5).

Nel procedimento cautelare possono assumere rilievo anche prove documentali c.d. atipiche, fra le quali anche le dichiarazioni di scienza di terzi (Trib. Firenze, 24 maggio 2007, Giud. Pezzuti, Walter Pugi, C.R.A. Centro Ricerche Audiovisivi di Piero Pugi e Walter Pugi s.n.c. c. Winland, Aida 2008, Repertorio I.15.5).

Le azioni cautelari di inibitoria e sequestro a tutela dei diritti patrimoniali e d’autore ex art. 161 l.a. possono essere proposte nei confronti di qualunque oggetto e di qualunque attività che costituiscano violazione del diritto, indipendentemente da qualsiasi indagine circa l’elemento soggettivo presente nel detentore o possessore degli oggetti o nell’autore dell’attività antigiuridica (Trib. Roma, ordinanza 1 giugno 2007, G.D.  Izzo, Rainbow s.p.a. c. Maria Simonelli, Dolciaria Grazioso, Snack bar Carmelo di Buccinnà C. & C. s.n.c., Aida 2008, Repertorio I.15.5).

A seguito dell’attuazione della direttiva enforcement il requisito del periculum in mora è fortissimamente attenuato: e nelle misure tipiche ex artt. 163 ss. l.a. può configurarsi a fronte di ogni rischio di pregiudizio anche meramente patrimoniale suscettibile di espansione o comunque non agevolmente quantificabile ai fini del successivo risarcimento (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/6).

In un procedimento cautelare per violazione di diritti d’autore (nella specie: per descrizione, accertamento e perizia) possono assumere rilievo anche prove documentali cd atipiche, quali sono le dichiarazioni scritte di scienza di terzi (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/7).

Il necessario bilanciamento tra l’interesse del ricorrente ed il limitato pregiudizio che può derivargli dalla prosecuzione per breve tempo della diffusione dell’opera litigiosa (nella specie: una presentazione sulla pagina universitaria di un docente, che secondo l’attore costituisce riproduzione di una sua dispensa) ad una cerchia limitata di studenti induce a rigettare le istanze cautelari del ricorrente quantomeno per inesistenza del periculum in mora (Trib. Milano, ordinanza 29 ottobre 2007, Aida 2008, 1238/3).

La legge sul diritto d’autore consente di disporre in via cautelare tutti i rimedi necessari per un’effettiva di tutela, comprensivi non solo di ordini di non facere, ma anche di facere, relativamente in particolare alla consegna di materiali utilizzabili in violazione degli altrui diritti d’autore (Trib. Bari,  ordinanza 16 gennaio 2008, Aida 2008, 1243/3).

Manca il fumus boni iuris di una lamentata utilizzazione illecita di un programma software resa possibile dalla rimozione di misure tecnologiche di protezione, dove risulti agli atti che questa rimozione era stata inizialmente resa possibile dallo stesso titolare di diritti d’autore grazie alla fornitura di una chiave di attivazione (Trib. Milano, ordinanza 18 aprile 2008, Aida 2008, 1245/1).

Il periculum in mora derivante dall’indebito uso di un disegno protetto dal diritto d’autore utilizzato come elemento ornamentale per capi di abbigliamento può derivare dal rischio di perdita di capacità attrattiva del disegno, dirottata su prodotti non riconducibili alla volontà ed al controllo dell’autore (Trib. Milano, ordinanza 22 aprile 2008, Aida 2008, 1246/3).

La mera affermazione dell’impegno a cessare l’utilizzazione di un’opera protetta dal diritto d’autore non è sufficiente a eliminare la possibilità di ulteriori utilizzazioni illecite ed il conseguente periculum in mora (Trib. Milano, ordinanza 22 aprile 2008, Aida 2008, 1246/4).

Il termine per il deposito di un reclamo cautelare in materia di diritti d’autore decorre non dalla comunicazione dell’ordinanza che si intende impugnare ma dalla sua notificazione ad opera dell’ufficiale giudiziario ad istanza di parte (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 7 dicembre 2005, Pres. De Simone, Est. Dotti, Rolling Thunder International s.r.l. c. C.V.C. Cine Video Corporation s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.15.5).

E’ inammissibile un ricorso per sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. di somme dovute per compensi per copia privata, proposto sul presupposto della illegittimità comunitaria e costituzionale nazionale della disciplina italiana che li prevede: perché la contestazione della legittimità di una norma non autorizza la negazione della prestazione che essa prevede (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 24 gennaio 2006, Aida 2007, 1150/1).

E’ improponibile un ricorso per sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. dei compensi dovuti dal ricorrente per copia privata, in mancanza del necessario presupposto della loro offerta da parte del ricorrente, e tanto più perché i compensi ora detti non sono determinabili a priori, dipendendo dall’entità e dall’andamento delle vendite di supporti ed apparecchi: e non potendosi concedere un sequestro liberatorio su somma da determinare in base a vicende successive (al momento non prevedibili) fuori dal controllo del giudice e dal contraddittorio delle parti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 24 gennaio 2006, Aida 2007, 1150/2).

La sostanziale irreparabilità del danno derivante dall’illecita appropriazione di una serie di opere e la concreta possibilità di reiterazione dell’illecito testimoniata dalla pluralità degli episodi illeciti e dal loro carattere sistematico integra il presupposto del periculum in mora necessario per l’adozione di un’inibitoria e dell’ordine di pubblicazione della decisione cautelare (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 febbraio 2006, G.D. Marangoni, Massimo Ottavio Luigi Emanuelli c. Riccardo Esposito, Aida 2007, Repertorio I.15.5).

Non sussiste il fumus boni iuris necessario ad accogliere una domanda cautelare di inibitoria di pretese violazioni di diritti patrimoniali d’autore proposta da un regista di filmati pubblicitari, quando sia necessaria una fase istruttoria più ampia ai fini di procedere alla verifica degli effettivi margini di creatività e di originalità propri del regista di tali filmati (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 aprile 2006, Aida 2007, 1155/1).

Non ricorre il fumus boni iuris necessario per una inibitoria di una pretesa violazione di diritti patrimoniali d’autore quando il ricorrente non abbia dato prova sufficiente della sua qualità di autore, la cui verifica richieda invece indagini istruttorie approfondite e incompatibili con la cognizione sommaria (Trib. Milano, ordinanza 20 aprile 2006, G.D. Bonaretti, Alessandro Guido Cavalieri Manasse c. Alberto Drei, Michela Pompini, Aida 2007, Repertorio I.15.5)

Non ricorre il periculum in mora per l’adozione di un’inibitoria cautelare riconvenzionale, quando siano trascorsi molti mesi dalla data di pubblicazione e distribuzione del volume litigioso (e ciò che induce a ritenere verosimile la dichiarazione del resistente circa la prossimità dell’opera all’esaurimento) e la formulazione della domanda cautelare riconvenzionale testimonia una valutazione (da parte di chi l’ha proposta) di inesistenza di un autonomo pericolo (Trib. Milano, ordinanza 20 aprile 2006, G.D. Bonaretti, Alessandro Guido Cavalieri Manasse c. Alberto Drei, Michela Pompini, Aida 2007, Repertorio I.15.5).

Non sussiste il fumus boni iuris necessario ad un’inibitoria cautelare, quando il ricorrente abbia fatto valere i diritti su fotografie che ha qualificato come opere dell’ingegno, e queste siano in realtà costituite da fotografie che non lasciano emergere una costruzione dell’immagine fotografica che vada al di là della funzione di descrivere vari modelli di automobili, accuratamente realizzata, al fine di assicurare una adeguata cronaca degli avvenimenti relativi ad esse: ed il carattere creativo delle fotografie non può essere dimostrato dal fatto che esse siano state tratte da un archivio (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 15 maggio 2006, Pres. Migliaccio, Est. De Sapia, Angelo Anselmi, Edizioni dell’Opificio c. Teresa Giannella, Maria Teresa Millanta, Aida 2007, Repertorio I.15.5).

E’ tempestivo il reclamo al collegio contro una decisione cautelare in materia di diritto d’autore depositato undici giorni dopo la notifica del provvedimento di primo grado cautelare, quando il decimo giorno era festivo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 16 maggio 2006, Pres. Tarantola, Est. Marangoni, Ettore Bastianini, Nivea Laura Bastianini c. Universal Music Italia s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.15.5).

In base all’art. 156 l.a. nuovo testo il coinvolgimento dell’intermediario di servizi non responsabile della violazione del diritto d’autore (nella specie: il carrier) non può avere luogo nell’ambito di un giudizio cautelare per inibitoria, ma soltanto nella fase esecutivo-attuativa del relativo provvedimento (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 12 giugno 2006, Aida 2007, 1165/2).

Una consulenza tecnica preventiva intervenuta prima di un giudizio cautelare (nella specie relativa alla paternità di un’opera di un pittore contemporaneo) non può essere tenuta in conto anche in quest’ultimo procedimento, quando i due giudizi non abbiano avuto le medesime parti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2006, Est. Tarantola, Hans Neuendorf c. Fondazione Luigi Fontana, Enrico Crispolti, Egidio Costantini, Skira Editore s.p.a., Aida 2007, Repertorio I.15.5).

Indipendentemente dalla effettiva sussistenza dell’illecito è competente a conoscere una domanda cautelare il giudice del luogo ove ha sede il resistente quando nelle allegazioni del ricorrente questi avrebbe concorso ad un illecito contrattuale (nella specie: il resistente era un carrier che secondo il ricorrente avrebbe concorso alla violazione di diritti connessi ex artt. 78ter e 79 l.a. da parte del titolare di un sito Internet) (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 luglio 2006, Aida 2007, 1170/1).

L’operatore di servizi di telefonia non può rifiutare al titolare di diritti d’autore, che si proponga di agire contro i clienti del primo per una violazione dei propri diritti consistente nell’utilizzazione di file musicali scambiati peer to peer tramite l’operatore di telefonia, la ostensione dei dati personali dei propri clienti invocando a questo fine la legge sulla privacy: perché l’art. 24 dlgs 196/2003 consente l’accesso ai dati personali senza il consenso dell’interessato quando essi risultino essenziali alla realizzazione della tutela giurisdizionale di diritti (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 27 settembre 2006, Aida 2007, 1174/1).

E’ ammissibile un reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. contro l’ordinanza di rigetto di una domanda ex art. 156bis l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 1 marzo 2007, Aida 2007, 1184/1).

L’art. 156bis l.a. si applica non soltanto nei confronti dell’autore della violazione (nei confronti del quale l’art. 156bis l.a. ricade nella logica del meccanismo processuale ordinario dell’esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e dell’ispezione ex art. 118 c.p.c.) ma anche di soggetti terzi ed estranei alla violazione, e sia pure nei limiti soggettivi previsti dall’art. 156bis l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 1 marzo 2007, Aida 2007, 1184/2).

Gli artt. 156bis l.a. e 24 dlgs 196/2003 non sono sufficienti a consentire la comunicazione di dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche telematiche tra privati per finalità connesse alla tutela dei diritti soggettivi d’autore dei privati (nella specie non è stato accolto il ricorso cautelare proposto nell’art. 156bis l.a. per ottenere da un operatore di servizi di telefonia i dati relativi ai suoi clienti che in tesi procedevano ad un file sharing peer to peer in violazione dei diritti d’autore del ricorrente) (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 14 luglio 2007, Aida 2007, 1187/1).

Manca il fumus boni iuris per pronunciare in sede cautelare l’inibitoria dell’uso di una testata elettronica e la risoluzione del contratto di edizione relativo alla pubblicazione del relativo contenuto richiesti dal comproprietario della testata, che abbia precedentemente manifestato l’intenzione di recedere dal contratto di edizione stipulato con l’altro comproprietario (unico titolare dei diritti sulla corrispondente testata cartacea) e lamenti il comportamento consistente nella continuazione della pubblicazione della testata, quando i contributi predisposti dai contitolari risultino chiaramente distinguibili dal pubblico (Trib. Roma, 7 aprile 2004, Pres. De Masi, Est. Budetta, prof. Virga Giovanni Battista c. Istituto Poligrafico dello Stato, Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Sussiste il fumus boni iuris della violazione dei diritti di un costitutore di banca dati ex art. 102bis l.a. quando il suo utilizzatore riproduca una quantità non trascurabile di errori ortografici già contenuti nella banca dati del costitutore: come pure quando sia pacifica in causa una percentuale di riproduzione di testi della prima banca dati pari al 5% del contenuto informativo che essa offre (Trib. Roma, ordinanza 24 dicembre 2004, Aida 2006, 1078/2).

In un procedimento cautelare italiano la titolarità di diritti d’autore relativi ad un’opera è provata adeguatamente dalle risultanze del copyright office USA relative ad essa, salva la prova contraria (Trib. Bologna, 25 gennaio 2005, Giud. De Cristofaro, Cromo N.B. s.r.l. c. Creazioni Falasco di Falasco Franco, Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Deve essere rigettata un’azione cautelare a tutela dei diritti d’autore su opere fotografiche asseritamene creative, quando esse non hanno invece alcun elemento di creatività o di novità (Trib. Bologna, 25 gennaio 2005, Giud. De Cristofaro, Cromo N.B. s.r.l. c. Creazioni Falasco di Falasco Franco, Aida 2006, Repertorio I.15.5).

La sicura cessazione dell’illecito esclude la ricorrenza del periculum in mora necessario per un’inibitoria (nella specie di violazione di diritti d’autore relativi ad una rivista) (Trib. Milano, ordinanza 27 gennaio 2005,  Aida 2006, 1080/2).

In un procedimento cautelare per inibitoria della violazione di un diritto patrimoniale d’autore non può essere esteso il contraddittorio, in difetto di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la chiamata in causa del terzo dante causa e garante del resistente (Trib. Roma, Sezione IP, 2 febbraio 2005, Giud. Iofrida, Finson s.p.a. c. Microforum Italia s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

L’inibitoria cautelare della violazione di un altrui diritto patrimoniale d’autore (nella specie costituita dalla distribuzione di un prodotto sostanzialmente identico ad un’altrui opera multimediale su CD ROM) può essere concessa anche in assenza di dolo o colpa dell’autore della violazione, elementi soggettivi rilevanti ai soli fini del risarcimento dei danni (Trib. Roma, Sezione IP, 2 febbraio 2005, Giud. Iofrida, Finson s.p.a. c. Microforum Italia s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Il periculum in mora (nella specie: per violazione di diritti patrimoniali d’autore) non è in re ipsa, e l’onere di provarlo e prima ancora di prospettarlo incombe sul ricorrente (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 4 febbraio 2005, Giud. Casaburi, Landi Martino Davide Celeste, Dario Moranduzzo s.p.a. c. Partenope a s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Non sussiste il periculum in mora allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso (nella specie: la violazione di diritti patrimoniali d’autore) e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un periodo di tempo pari quasi ad un anno (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 4 febbraio 2005, Giud. Casaburi, Landi Martino Davide Celeste, Dario Moranduzzo s.p.a. c. Partenope a s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Deve essere rigettata per mancanza di fumus boni iuris l’azione cautelare per violazione di diritti d’autore su software promossa contro terzi dal distributore del software, che si assume legittimato sulla base di accordi con il titolare del software che tuttavia siano stati previamente risolti per iniziativa del distributore (Trib. Roma, ordinanza 9 marzo 2005, Giud. Dotti, Maxiediciones S.L., Motor Presse France c. Meditoriale s.r.l., Fratelli Spada s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Sussiste il periculum in mora che legittima l’inibitoria cautelare della diffusione di copie di un libro non consentite dal titolare di diritti d’autore quando il suo editore non ha richiesto alla SIAE i bollini ex art. 183 l.a., determinando la sostanziale incontrollabilità della diffusione dell’opera (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 17 marzo 2005, Giud. Casaburi, Rotondo Patrizia, Rotondo Paola c. Tullio Pironti Editore s.r.l., Messaggerie Libri s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Quando nell’ambito di un procedimento cautelare in corso di causa un’opera appaia creata in maniera congiunta dal ricorrente e dal resistente non può essere accolta la domanda cautelare del ricorrente di inibitoria della rivendicazione di paternità da parte del resistente e di restituzione dal resistente al ricorrente degli esemplari dell’opera (Trib. Milano, ordinanza 23 marzo 2005, Aida 2006, 1085/1).

Il giudizio di reclamo cautelare (nella specie: relativo a diritti d’autore) si svolge sull’intero thema decidendum oggetto del procedimento cautelare di primo grado, e non è limitato ai motivi dedotti dalle parti reclamanti (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 10 aprile 2005, Pres. Raffone,  Giud. Petruzziello, Martino Davide Celeste Landi, Dario Moranduzzo s.p.a. c. Partenope s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Il decorrere di quasi un anno tra l’inizio dell’illecito e la presentazione di un reclamo cautelare non elimina il periculum in mora necessario ad una inibitoria della violazione di diritti d’autore quando (come nella specie) il ritardo sia dovuto alla circostanza che il ricorrente si è fidato senza colpa della dichiarazione di volontà medio tempore espressa dalla resistente di non più commercializzare i prodotti asseritamente illeciti (Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 10 aprile 2005, Pres. Raffone,  Giud. Petruzziello, Martino Davide Celeste Landi, Dario Moranduzzo s.p.a. c. Partenope s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Non può essere accolta una domanda di sequestro e di inibitoria della diffusione di un prodotto stampato contenente violazioni di diritti d’autore proposta esclusivamente contro un distributore nazionale, quando quest’ultimo esercita un’attività di mero tramite tra l’editore ed il rivenditore e ha per un verso l’obbligo di garantire la distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta e per altro verso non ha alcun diritto di sindacare le scelte imprenditoriali dell’editore, restando di conseguenza estraneo alla violazione di diritti di terzi eventualmente imputabili a quest’ultimo (Trib. Milano, ordinanza 9 maggio 2005, Aida 2006, 1090/1).

La complessità della situazione sostanziale dedotta dalle parti può imporre al giudice, in ipotesi di conclamata insussistenza del periculum in mora, di invertire l’ordine logico che di norma connota la disamina delle pretese cautelari, ritenendo assorbita la questione relativa al fumus nel riscontro negativo afferente il periculum (Trib. Catania, 10 maggio 2005, Pres. Macrì, Giud. Paternò Raddusa, Pavone Mario c. Occhipinti Francesco, Associazione Culturale “Gli ultimi cantastorie”, Aida 2006, Repertorio I.15.5).

La lesione del prestigio e della personalità scientifica dell’autore determinata dall’altrui utilizzazione non consentita della sua opera pare estranea alla tutela garantita al diritto morale d’autore in via cautelare ex art. 161 l.a. (Trib. Catania, 10 maggio 2005, Pres. Macrì, Giud. Paternò Raddusa, Pavone Mario c. Occhipinti Francesco, Associazione Culturale “Gli ultimi cantastorie”, Aida 2006, Repertorio I.15.5).

E’ inammissibile il ricorso cautelare proposto come ricorso ante causam e come prodromico ad azione di merito (nella specie: di dichiarazione di inadempimento di contratto relativo ad opera cinematografica e di accertamento della proprietà di supporti della medesima), che sia proposto con ricorso depositato dopo la notificazione dell’atto di citazione introduttivo di un giudizio di merito avente il medesimo oggetto (Trib. Roma, 7 luglio 2005, Giud. Costa, Garlea Francesca c. Riverfilm s c.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Deve essere rigettata per mancanza di fumus boni iuris l’azione cautelare per violazione di diritti d’autore su software promossa contro terzi dal distributore del software, che si assume legittimato sulla base di accordi con il titolare del software che tuttavia siano stati previamente risolti per iniziativa del distributore (Trib. Milano , ordinanza 12 luglio 2005, Aida 2006,  1094/2).

L’azione per inibitoria cautelare della continuazione della pubblicazione di una rivista che si allega essere violazione di diritti d’autore relativi al format di altra rivista deve essere rigettata ove il ricorrente non provi la propria titolarità dei diritti sul format (Trib. Milano, 29 luglio 2005, Giud. Nardo, Sur la Terre Interntional S.A. c. Selo Press Italia s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5).

Qualora il ricorrente richieda una misura cautelare innominata per materie (nella specie: il diritto d’autore) per le quali esista una disciplina che tipizza espressamente determinati rimedi cautelari il principio di conservazione degli atti processuali permette al giudice di riqualificare d’ufficio la domanda (Trib. Roma, ordinanza 4 agosto 2005, Aida 2006, 1099/4).

E’ inammissibile la domanda cautelare di sequestro, inibitoria e distruzione di opera cinematografica che si assume plagiaria, quando il ricorrente preannuncia di chiedere nel giudizio di merito esclusivamente il risarcimento dei danni, ed i provvedimenti cautelari richiesti non appaiono dunque strumentali alla decisione di merito (Trib. Roma, ordinanza 19 novembre 2003, Giud. Costa, Aura Entertainment s.r.l. c. Siderfilms & TV s.r.l., RAI Cinema S.p.a., Cecere Giorgia, Pirone Pierpaolo, Aida 2005, Repertorio I.15.5).

Il tentativo di conciliazione dell’art. 1 co. 11 l. 249/97 non si applica alle controversie che non riguardano l’applicazione della legge medesima, e tanto meno si applica quando non sia stato l’attore, ma il convenuto a fare valere la violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni; il tentativo di conciliazione del resto determina una improponibilità della domanda temporalmente circoscritta, che non preclude la proponibilità di azioni cautelari (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Giud. Bonaretti, Sky Italia s.r.l. c. e.BisMedia s.p.a., Fastweb, Fast Mediterranea s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5).

Sussiste il periculum un mora quando una diffusione di programmi televisivi lesivi di diritti d’autore e connessi risulti attuale, e per di più avvenga con modalità tecniche inadeguate (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Giud. Bonaretti, Sky Italia s.r.l. c. e.BisMedia s.p.a., Fastweb, Fast Mediterranea s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5).

Deve essere respinta la domanda di pubblicazione di un provvedimento cautelare di inibitoria della continuazione della trasmissione di programmi lesivi di diritti d’autore e connessi quando l’attività illecita non sia stata fortemente pubblicizzata, e la pubblicazione assuma perciò un carattere spiccatamente sanzionatorio – riparatorio, estraneo alle finalità tipicamente cautelari (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Giud. Bonaretti, Sky Italia s.r.l. c. e.BisMedia s.p.a., Fastweb, Fast Mediterranea s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5).

La contraffazione del design protetto dal diritto d’autore e l’imitazione di prodotti da parte di imprese che producono e importano da mercati, quale quello cinese, caratterizzati da un forte abbattimento di costi, è causa di un danno di potenziale di incontrollata diffusività, non previamente quantificabile, non congruamente risarcibile con la pronuncia di merito e caratterizzato da irreparabilità: ciò che integra il periculum in mora necessario ad un’inibitoria cautelare (Trib. Roma, ordinanza 26 marzo 2004, G.D. Muscolo, Thum s.p.a. c. Sais s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5).

La clausola contrattuale che preveda un tentativo obbligatorio di conciliazione non è di ostacolo alla proposizione di istanze cautelari (Trib. Roma, ordinanza 22 luglio 2004, G.D. Orlandi, Lega Calcio Service s.p.a. c. Rai Radio Televisione Italiana s.p.a., Tim Telecom Italia Mobile s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5).

Deve essere revocato un provvedimento cautelare chiesto ed ottenuto contro una pretesa violazione di diritti d’autore su giochi e materiale enigmistico pubblicati da una rivista concorrente, quando il procedimento cautelare abbia lasciato uno stato obiettivo di incertezza sull’effettiva titolarità dei relativi diritti d’autore (Trib. Milano sezione IP, ordinanza 13 dicembre 2004, Pres. Tarantola, Est. Marangoni, D’Arto Editori s.r.l. c. Vespina Edizioni s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5).

Il periculum in mora necessario per un’inibitoria cautelare della continuazione della violazione dei diritti patrimoniali d’autore non è escluso dalla mera affermazione in udienza del legale rappresentante della società resistente, secondo cui l’illecito è cessato e non sarà ripreso (Trib. Milano Sezione IP, ordinanza 14 dicembre 2004, Giud. Tarantola, Delicatessen c. Preca Brummel s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5).

E’ manifestamente infondato ogni dubbio sulla costituzionalità degli artt. 161 e 163 l.a. rispetto all’art. 21 co.3 cost. (Trib. Napoli, ordinanza 17 dicembre 2003, Aida 2004, 994/1).

Il periculum in mora richiesto per la concessione di un provvedimento d’urgenza sussiste quando è attuale la ritrasmissione di un programma in violazione degli altrui diritti d’autore, connessi e di marchio (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/4).

Le funzioni di conciliazione attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’art. 1 l. 249/97 non escludono la proposizione di procedimenti cautelari (Trib. Milano, ordinanza 22 aprile 2004, Aida 2004, 1007/2).

La qualità di autore di uno spettacolo teatrale, propria di chi chieda un’inibitoria cautelare della rappresentazione di altro spettacolo che assume ne sia plagio, è provata dalla sua indicazione ad opera del cartellone del primo spettacolo come unico autore della parte letteraria del medesimo, tanto più quando l’autore del secondo spettacolo sia stato per lungo tempo interprete principale del primo ed abbia sempre riconosciuto al ricorrente la qualità di autore esclusivo del testo del primo spettacolo (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2002, Aida 2003, 931/2).

Il periculum in mora è necessario per l’inibitoria della violazione di diritti patrimoniali d’autore anche dopo la novella dell’art. 163 l.a. introdotta dalla legge 248/2000 (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2002, Aida 2003, 931/5).

In materia di diritto d’autore il periculum in mora sussiste in virtù della possibile prosecuzione dell’illecito e nella conseguente estensione di un pregiudizio difficilmente risarcibile, anche perché di difficile previsione (Trib. Palermo, ordinanza 9 maggio 2003, Aida 2003, 944/3).

In materia di diritto d’autore può essere accolta in via cautelare un’istanza di sequestro degli elementi di prova della violazione (quali fatture di vendita, bolle di spedizione e relativa corrispondenza) al fine di determinare nel successivo giudizio di merito l’ammontare di eventuali danni (Trib. Palermo, ordinanza 9 maggio 2003, 944/4).

La circostanza che l’a.g.o. abbia disposto sequestro penale dei CD-ROM litigiosi non fa venir meno il periculum in mora richiesto per l’inibitoria cautelare, atteso che i due provvedimenti rispondono a diverse esigenze di tutela (Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001, Aida 2001, 796/5).

Sussiste il fumus boni iuris riguardo alla violazione del diritto del costitutore ex art. 102bis l.a. quando il database litigioso riproduca una quantità non trascurabile di errori ortografici già contenuti nella banca dati del ricorrente (Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001, Aida 2001, 796/4).

Il testo dell’art. 163 l.a. introdotto dalla l. 248/2000 legittima il titolare del diritto sulle banche dati ex art. 102bis l.a. a richiedere anche ante causam l’inibitoria della sua violazione (Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001, Aida 2001, 796/1).

Sussiste il periculum in mora da individuarsi nel pregiudizio alla prosecuzione di attività di fotocopiatura di opere a stampa protette dal diritto d’autore che appare suscettibile di una portata lesiva rispetto agli interessi del titolare oggettivamente non quantificabili e ultronei rispetto al mero pregiudizio economico e dunque di natura irreparabile (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, Aida 2000, 720/6).

L’art. 21 co. 3 cost. non vieta l’inibitoria a proseguire la stampa ed a ristampare l’opera contraffatta (Trib. Milano, 22 novembre 1999, G.D. CAPPABIANCA, Metromedia Tranchida Ed. s.r.l. c. Marosia Castaldi, Feltrinelli Ed. s.p.a. , Aida 2000, Repertorio  I.15.5).

La libertà di manifestazione del pensiero a mezzo della stampa non può essere compressa da misure cautelari civili se non nei casi in cui la legge espressamente le menziona e sempre che a mezzo dello stampato sia stato commesso un delitto (Trib. Milano, 22 novembre 1999, G.D. CAPPABIANCA, Metromedia Tranchida Ed. s.r.l. c. Marosia Castaldi, Feltrinelli Ed. s.p.a. , Aida 2000, Repertorio  I.15.5).

Le norme processuali in tema di procedimenti cautelari dettate dagli artt. 669bis ss. c.p.c. sono applicabili anche ai procedimenti cautelari e speciali previsti dagli artt. 158ss. l.a. (Trib. Roma, ordinanza 8 ottobre 1999, Aida 2001, 753/1).

La nuova disciplina generale dei procedimenti cautelari e d’urgenza è applicabile ex art. 669quaterdecies c.p.c. anche ai provvedimenti cautelari disciplinati dalla legge 633/1941 (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, G.I. GANDOLFI, Radio Vaticana c. Andrea Mariotti, Fabrizio Consoli, Giuseppe Troccoli, Level One s.r.l. , Aida 1999, Repertorio  I.15.5 ).

Deve essere rigettata la richiesta di pubblicazione di un provvedimento cautelare (nella specie: sequestro ed inibitoria) quando la violazione non si riferisca agli elementi economicamente più rilevanti dell’opera, e quando inoltre la parte resistente abbia manifestato la propria disponibilità a modificare l’opera pretesamente contraffattiva (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/7).

L’attività di copia di un altrui software che venga mascherata attraverso modifiche al programma lascia comunque normalmente inalterata almeno la struttura del programma originale, poiché interventi di modifica su di essa rendono il lavoro più oneroso di una riscrittura integrale; ove perciò il programma pretesamente realizzato in contraffazione riveli differenze di struttura da quello pretesamente imitato, manca il fumus boni iuris in ordine alla violazione dei diritti sul software (Trib. Modena, ordinanza 31 luglio 1996,  Pres. Berlettano, Est. Cifarelli – Ristomat s.r.l. c. Agape s.p.a., Gianfranco Masala, Aida 2001, Repertorio  I.15.5).

Tutti i provvedimenti previsti dall’art. 161 l.a. hanno natura di provvedimenti cautelari in senso proprio (Pret. Roma, ordinanza 15 ottobre 1994, Aida 1995, 331/ 1).

Nel giudizio di merito ex art. 163 l.a. la descrizione, l’accertamento e la perizia ex art. 161 l.a. sono sottoposte non tanto a convalida quanto piuttosto al vaglio dell’ammissibilità e della rilevanza, simmetricamente a quanto accade per i provvedimenti di istruzione preventiva ex art. 698 commi 2‑3 c.p.c. (Pret. Verona, 17 novembre 1993, Aida 1994, 253/2).

La lesione del diritto esclusivo dell’autore all’elaborazione dell’opera, con la connessa svalorizzazione dell’opera che ne costituisce l’oggetto per effetto della concomitante esistenza di un’opera analoga, presenta per sua natura carattere di irreparabilità tanto sotto il profilo della suscettibilità d’aggravamento per il perdurare della situazione lesiva quanto sotto quello della non agevole monetizzabilità (Trib. Milano, ordinanza 29 settembre 1993, G.D. CAPPABIANCA, Warner Chappel Music Italiana s.p.a., Edizioni Chappell s.r.l. c. New Music s.r.l. , Aida 1997, Repertorio  I.15.5).

 

15.5.1 competenza

Quando il convenuto solleva un’eccezione fondata di incompetenza territoriale della sezione IP adita l’adesione a questa eccezione che sia operata dall’attore dopo la II memoria ex art. 183 c.p.c. è tardiva ed inammissibile (Trib. Roma, Sezione IP, 25 febbraio 2010, Pres. Marvasi, Est. Dotti, Fabio Marchese c. Time s.r.l., Sym Music s.r.l., Oscar Berardinelli, Aida 2012, Repertorio I.15.5.1).

Quando il titolare di diritti di proprietà intellettuale agisce in contraffazione avanti alla sezione IP, il convenuto è poi sottoposto ad amministrazione straordinaria e l’attore riassume la causa avanti alla sezione IP, le sue domande sono improcedibili in quanto proposte a sezione non fallimentare, e l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio (Trib. Roma, Sezione IP, 14 settembre 2010, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Hermes Sellier S.A. c. Gianfranco Ferrè s.p.a., Nuova Andrea Fashion s.p.a., ITC s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.15.5.1).

Quando il titolare di diritti di proprietà intellettuale agisce in contraffazione avanti alla sezione IP, il convenuto è poi sottoposto ad amministrazione straordinaria e l’attore riassume la causa avanti alla sezione IP, le sue domande sono improcedibili in quanto proposte a sezione non fallimentare, e l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio (Trib. Roma, Sezione IP, 14 settembre 2010, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Hermes Sellier S.A. c. Gianfranco Ferrè s.p.a., Nuova Andrea Fashion s.p.a., ITC s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.15.5.1).

Poiché ai sensi dell’art. 23 l.a. il coniuge e i figli dell’autore sono legittimati ad agire per il riconoscimento della paternità di un’opera del proprio de cuius, gli stessi soggetti sono anche legittimati a resistere in giudizi diretti ad attribuire la paternità di una determinata opera all’autore defunto (Trib. Torino, Sezione IP, 17 marzo 2010, Pres. Scotti, Est. Ratti, Galleria Tito Arte s.r.l. c. Maria Beatrice Merz, Maria Luisa Truccato, Aida 2011, Repertorio I.15.5.1).

Quando gli attori chiedono l’accertamento negativo della illiceità ex art. 15 l.a. della diffusione di programmi televisivi in camere d’albergo la controversia riguarda il diritto d’autore e pertanto la cognizione del giudizio spetta alle sezioni specializzate che giudicano in composizione collegiale: e perciò la sentenza di I grado resa dal giudice unico è affetta da nullità, che può essere fatta valere dall’appellante come motivo di gravame (App. Genova, 23 marzo 2010, Aida 2011, 1416/1).

Rientra nella competenza delle sezioni specializzate l’azione per il risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzazione di un’opera dell’ingegno non autorizzata dall’autore (nella specie: nell’ambito di una manifestazione nella Reggia di Caserta) (Trib. Nola, 6 novembre 2008, G.U. Gargia, G.S. c. SIAE, Aida 2010, Repertorio I.15.5.1).

L’organizzatore di un sito web che consente all’utente italiano di fruire con maggior facilità di contenuti illeciti (nella specie: films di partite di calcio diffusi on line senza il consenso dei relativi titolari di diritti IP) presenti su altri siti web (nella specie: siti cinesi), mediante la predisposizione di link a tali siti, la messa a disposizione di informazioni sulla programmazione dei contenuti illeciti diffusi sui siti ora detti, l’indicazione di come procedere alla sincronizzazione di contenuti audiovisivi illeciti con i relativi commenti audio in lingua italiana anziché cinese, l’indicazione di come procurarsi i software necessari a fruire dei contenuti illeciti presenti sui siti di terzi, risponde, a titolo di concorso degli illeciti commessi dai terzi sui loro siti (Trib. Milano, Sezione IP, 20 marzo 2010, Aida 2010, 1381/4).

Rientra fra gli obblighi di protezione che gravano su un prestatore di servizi di telecomunicazione quello di informare l’autorità giudiziaria o amministrativa di vigilanza relativamente a notizie attendibili ricevute in ordine ad illecite attività (nella specie, per violazione di diritti d’autore) compiute attraverso la propria rete di telecomunicazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/5).

Gli obblighi di protezione di un prestatore di servizi di telecomunicazioni non possono spingersi al punto di interrompere il servizio prestato a favore di soggetti di cui abbia avuto notizia in ordine ad atti illeciti di messa a disposizione di contenuti lesivi di diritti d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/6).

La controversia relativa all’inadempimento, da parte di un artista, di accordi collegati relativi alla sua registrazione a favore di un produttore musicale, all’appartenenza dei relativi diritti d’autore, d’artista e di produttore fonografico, e ad un’obbligazione di non riregistrare, e precisamente relativa all’inadempimento costituito dalla riregistrazione delle medesime canzoni non rientra nella competenza del giudice del lavoro ma in quella del tribunale ordinario (Trib. Milano, 14 maggio 2008, Giud. Gandolfi, Warner Music Italia s.r.l. c. Daniele Giuseppe, Sony BMG Music Entertainment (Italy) s.p.a., Demomusic International s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5.1).

Quando l’attore chiede il pagamento di somme relative all’utilizzazione di una sua opera dell’ingegno nel corso di uno spettacolo pubblico (nella specie: la Reggia di Caserta) la competenza ratione materiae appartiene non al tribunale ordinario (nella specie di Nola) ma alla sezione specializzata territorialmente competente (Trib. Nola, 6 novembre 2008, G.U. Gargia, G.S. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2009, Repertorio I.15.5.1).

A seguito dell’istituzione del giudice unico competente a conoscere in I grado le controversie di lavoro è il Tribunale in composizione monocratica e la natura della controversia incide soltanto sul rito applicabile e non più sulla competenza; la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e quelle ordinarie di un medesimo organo giudicante attiene alla distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio e non alla competenza; e perciò il giudice designato che appartenga ad una sezione IP non è incompetente a decidere se una domanda cautelare ex art. 700 proposta dal datore di lavoro per l’utilizzazione non autorizzata, da parte di un dipendente (anche) in costanza del rapporto di lavoro, di un’opera/software del lavoratore appartenente all’imprenditore ex art. 12 bis l.a.. E ciò tanto più che in sede cautelare il rito da applicare è quello uniforme dettato dagli artt. 669bis ss. c.p.c., per cui non si pone nemmeno la questione del mutamento del rito (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 gennaio 2009, Pres. Monsurrò, Est. Izzo, Claudio Marco Melissari, Momasoft s.r.l. c. Eidon Soc. Coop. a r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5.1).

Deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale di una sezione IP in relazione ad una causa relativa ad obbligazioni del datore di lavoro nei confronti del dipendente autore di un software, quando l’eccezione non è stata sollevata sotto ogni possibile profilo, e d’altro canto il software è stato sviluppato dall’attore presso la sede del convenuto ubicata nel circondario del tribunale adito (Trib. Milano, Sezione IP, 23 maggio 2009, Pres. de Sapia, Est. Bonaretti, Claudio Daniel Nieto c. Biorem s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5.1).

Il Presidente del Tribunale adìto in un ricorso per accertamento tecnico preventivo in una materia di competenza della sezione IP (nella specie, in un’azione di concorrenza sleale per denigrazione via internet interferente con diritti di brevetto) può pronunciare direttamente nella funzione di presidente del tribunale della sezione specializzata IP da lui contemporaneamente (anche ad interim) rivestita (Trib. Torino, ordinanza 15 ottobre 2004, Pres. Est. Barbuto, BMP Italia  c. Monvir & Gallini s.p.a., Dynamo Team Italia, Aida 2008, Repertorio I.15.5.1).

Non appartiene alla competenza del giudice del lavoro, ma a quella della sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale, la controversia relativa al diritto morale di riconoscimento di paternità di un’opera collettiva azionato dal dipendente nei confronti dell’editore datore di lavoro (Trib. Milano, Sezione IP, 16 gennaio 2006, Aida 2007, 1148/1).

Il coordinatore di un’opera collettiva non può lamentare la violazione del proprio diritto di paternità a seguito della pubblicazione a nome di un terzo di una nuova opera, della quale assuma il carattere meramente ripropositivo dei contenuti della precedente opera da lui curata, quando sia incontestata l’assenza di un suo contributo alla realizzazione della seconda opera, e ad un tempo sia rimasta a lungo incontestata la liceità della pubblicazione a nome del nuovo curatore (Trib. Milano, Sezione IP, 16 gennaio 2006, Aida 2007, 1148/2).

Il coordinatore di un’opera collettiva non può lamentare la violazione del proprio diritto di paternità a seguito della pubblicazione on line di una banca dati allegando che quest’ultima ha costituito la base per l’organizzazione dell’opera da lui coordinata (Trib. Milano, Sezione IP, 16 gennaio 2006, Aida 2007, 1148/3).

Il giudice del luogo della consegna di un master contenente registrazioni musicali è competente a conoscere ex art. 20 c.p.c. l’azione contrattuale di restituzione del master, ed ex art. 33 c.p.c. le domande connesse di inibitoria dell’utilizzo del medesimo e di danni per il suo uso indebito (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/1).

Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinnanzi alla quale va introdotta una pretesa al risarcimento dei danni da violazione di diritto d’autore fatta valere giudizialmente nei confronti di un debitore poi dichiarato fallito attengono al rito e non implicano questioni di competenza quando il tribunale fallimentare coincida con quello ordinario; e pertanto quando la domanda sia diretta a far valere nelle forme ordinarie una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì secondo i casi l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda (Trib. Milano, 2 agosto 2006, Aida 2007, 1172/4).

La competenza ad un’azione cautelare per violazione di diritti d’autore di un software proposta contro un’impresa fallita riviene non al tribunale fallimentare ma alla sezione IP (Trib. Roma, ordinanza 9 marzo 2005, Giud. Dotti, Maxiediciones S.L., Motor Presse France c. Meditoriale s.r.l., Fratelli Spada s.p.a., Aida 2006, Repertorio I.15.5.1).

La competenza a controllare la regolarità dell’adempimento di una inibitoria  cautelare e ad applicare le penalità di mora previste ex art. 163 l.a. spetta non al giudice del primo grado cautelare ma a quello del merito (Trib. Catania, Sezione IP, 14 giugno 2005, Giud. La Mantia, TMK s.r.l. c. Framon s.p.a., Satme Invest s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5.1).

Le controversie in materia contrattuale che riguardino i diritti d’autore rientrano nella competenza delle sezioni specializzate per la proprietà intellettuale (Trib. Roma, ordinanza 20 luglio 2005, Aida 2006, 1097/1).

Le sezioni specializzate hanno competenza in relazione ad un’azione per violazione del diritto d’autore su opere dell’ingegno (nella specie: un lampadario) e per imitazione servile della medesima (Trib. Venezia, 6 dicembre 2005, Aida 2006, 1107/1).

Le sezioni specializzate hanno competenza in relazione ad un’azione per violazione del diritto d’autore su opere dell’ingegno (nella specie: un lampadario) e per imitazione servile della medesima (Trib. Venezia, 6 dicembre 2005, Aida 2006, 1107/1).

Nelle cause di competenza delle sezioni IP i procedimenti cautelari sono monocratici nella prima fase e collegiali in quella di reclamo (Trib. Torino, 14 ottobre 2003, Pres. Premoselli, Est. Germano, C.a.s. Cooperservice di Triberti Franco e C. c. Easytel s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5.1).

Deve essere rigettato il ricorso per descrizione di prodotti pretesamente lesivi del diritto d’autore del ricorrente che sia proposto a giudice incompetente (nella specie: ad una sezione IP nel cui territorio rientra non la sede legale del resistente ma solo uno dei suoi 18 punti vendita) e con il supporto di documentazione tale da escludere i motivi di urgenza e la stessa necessità di acquisizione della prova attraverso la descrizione (Trib. Bologna, ricorso 13 luglio 2004, Pres. de Robertis, Artefice s.r.l. c. Co.Import s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5.1).

Per i procedimenti di descrizione in materia di software che sia proteggibile con diritto d’autore la competenza spetta al presidente della sezione IP (Trib. Catania, ordinanza 19 luglio 2004, Giud. Macrì, Data Punch di Pandolfo Giovanni s.a.s. c. Tecam sc r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.1).

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 legge 12.12.2002 n. 273 e degli articoli 1 e 4 dlgs 27.6.2003 n. 168, nella parte in cui non prevedano sezioni specializzate IP del Tribunale e della Corte di appello di Cagliari, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. (Corte cost. ordinanza 14 dicembre 2004 n. 386, Pres. Onida, Est. De Siervo, T-Scrivo Sardegna s.r.l. c. Maurizio Boi, Aida 2005, Repertorio I.15.5.1).

Il giudice del lavoro non è competente a conoscere l’azione proposta da un regista cinematografico contro il proprio datore di lavoro Rai per violazione dei propri diritti morali d’autore da parte dell’emittente televisiva (Trib. Catania, 16 ottobre 2000, Aida 2001, 785/1).

La competenza territoriale a conoscere un ricorso per provvedimenti cautelari contro la diffusione di supporti di suono pretesamente lesivi di diritti d’autore del ricorrente riviene al giudice del luogo ove si svolge l’attività pregiudiziale che dovrebbe essere inibita dal provvedimento invocato: e così in particolare al luogo della sede del resistente, ove i dischi litigiosi siano da questi importati dall’estero e distribuiti in Italia (Trib. Roma, ordinanza 10 marzo 1997, Pres. Bucci, Est. DURANTE, Albano Carrisi c. Michael Jackson, Mijac Music, Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., Sony Music Entertainment s.p.a., SIAE, Aida 1997, Repertorio  I.15.5.1).

La disciplina cautelare uniforme prevale e si sostituisce alle regole speciali dell’art. 161 l.a. relative alla competenza ante causam (Trib. Modena, ordinanza 9 ottobre 1995, Aida 1996, 409/1).

Alla luce dell’art. 669 quaterdecies c.p.c. la nuova competenza anteriore alla causa di cui all’art. 669 ter c.p.c. sostituisce, in materia di descrizione accertamento e perizia, la generale competenza pretorile prevista dall’art. P61 l.a. (Tribunale Udine, ordinanza 4 ottobre 1994, G.I. Zuliani, Fall. soc. Asp. c. Elettronica c. Soc. Adaco, Aida 1995, Repertorio  I.15.5.1).

Il pretore del mandamento dove devono essere eseguiti i provvedimenti previsti dall’art. 161 l.a. resta competente ad emanarli anche dopo la novella (Pret. Roma, ordinanza 15 ottobre 1994, Aida 1995, 331/2).

Anche dopo la novella del 1992 il Pretore resta competente a pronunciare sulle domande di descrizione, accertamento e perizia ex art. 161 l.a. (Pret. Verona, 17 novembre 1993, Aida 1994, 253/1).

Non sussiste la competenza territoriale ex art. 162 l.a. quando il sequestro dovrebbe essere eseguito in luogo non situato nel circondario del pretore adito (Pret. Monza, 4 dicembre 1991, Aida 1992, 77/1).

Nel caso di lesione del diritto d’autore causata dalla diffusione in Italia di vi­deocassette prodotte all’estero, il momento   originario   della fase   attuativa  della condotta lesiva cui occorre far riferimento   per    individuare   il    pretore   territorialmente competente ex art. 701 c.p.c. deve essere   spazialmente   ricollegato,   con  riferimento al territorio dello stato, al luogo ove sono ubicati gli uffici   della   società   importatrice deputati all’ordinazione, importazione, stoccaggio e distribuzione delle videocassette in parola e non a quello in cui la medesima società ha la propria sede legale (Pret. Milano, ordinanza 25 ottobre 1991, Aida 1992, 67/1).

Nel caso di dischi e musicassette realizzati in violazione dei diritti d’autore, la competenza   territoriale   del     Pretore   ex art. 701 c.p.c.  si radica nel luogo di produ­zione dei supporti di suono, destinati ad    essere   diffusi   su   un   più   vasto  territorio (Pret. Milano, ordinanza 15 luglio 1991, Aida 1992, 56/2).

Il luogo del temuto fatto   dannoso cui fa riferimento l’art. 701 c.p.c. per la de­terminazione   del    Pretore  territorialmente competente   non   può  essere identificato con il luogo in cui la società alla quale viene imputata l’attività illecita    ha   la  propria sede legale, sul presupposto che ivi avviene l’ideazione  di   questa attività ,  sia  perché non è affatto sicuro che una   simile  ideazione   non   sia   avvenuta   altrove, sia soprattutto perché non possono avere rilevanza  alcuna   le   semplici   attività   mentali, di co­noscenza o   di   volontà,   separate dalla   loro   concreta   manifestazione   nel   mondo esterno (Pret. Milano, ordinanza 15 luglio 1991, Aida 1992, 56/1).

La competenza    territoriale   funzionale a pronunciare ex art. 700 c.p.c. sulla domanda di  inibitoria   dell’utilizzazione   di un   personaggio   (nella specie, il Gabib­bo), per il  quale  è ipotizzabile  la  qualificazione   come   opera   dell’ingegno , in  uno spettacolo destinato ad essere ripetuto in più luoghi   del territorio   italiano   spetta    al giudice  del   luogo   dove   avviene  l’ideazione  e   programmazione   della denuncia il­ lecita utilizzazione del   personaggio, e quindi del   luogo   dove si trova la sede o al più dove si trovano gli uffici  della società   che   ha   curato  la programmazione degli spet­tacoli (Pret. Milano, ordinanza 2 luglio 1991, Aida 1992, 52/1).

 

15.5.2 descrizione, sequestro e altre cautele tipiche

Il ricorrente che eserciti diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film per chiedere nei confronti di un provider resistente (nella specie: Yahoo Italia) un’inibitoria cautelare dell’attività consistente nell’indicizzazione e nella messa a disposizione degli utenti tramite motore di ricerca dei siti che consentono la fruizione dell’opera cinematografica con attività di streaming o downloading ha l’onere di allegare e provare di essere titolare dei diritti azionati (nella specie: in relazione a tutte le utilizzazioni telematiche in questione anche in stati esteri) e quali siano gli indirizzi internet (URL) in cui è disponibile il filmato contestato e cui linki il motore di ricerca del provider resistente (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 11 luglio 2011, Aida 2013, 1540/1-2).

Tutti gli oggetti Thun sono caratterizzati da uno stile inconfondibile e da una elevata qualità di materiali, colori e forme caratterizzate da linee arrotondate e sinuose; ciascuna di tali figure ha un proprio nome ed una propria posa, cosicché nessuna è uguale all’altra, anche se tutte sono facilmente riconoscibili come prodotti della Thun; e sussiste il fumus bonis iuris della loro tutela come opere dell’ingegno e come modelli industriali registrati sufficiente per disporre un provvedimento di descrizione inaudita altera parte (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 2 novembre 2012, Giud. Tavassi, Thun s.p.a. c. Giovanni Nidasi, Car Bomboniere s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.15.5.2).

In presenza della prova della titolarità in capo alla ricorrente dei diritti su un programma per elaboratore, nonché di sufficienti indizi circa l’illecita duplicazione dello stesso da parte delle resistenti, deve essere autorizzata inaudita altera parte la misura della descrizione, volta a verificare la situazione esistente presso le resistenti, anche mediante acquisizione in copia dei programmi e della documentazione rilevante, con il rispetto delle informazioni riservate (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 13 novembre 2009, G.D. Tavassi, Value + s.r.l. c. Capgemini Itala s.p.a., CNP Unicredit Vita s.p.a., T- Systems Italia s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

Costituisce fondato indizio della illecita duplicazione e utilizzazione di programmi per elaboratore da parte delle società resistenti, tale da giustificare l’emanazione della misura della descrizione inaudita altera parte, la circostanza che una di esse disponga di un numero di licenze esiguo in rapporto all’attività svolta e al numero di dipendenti impiegato, e che l’altra non disponga di alcuna licenza (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 novembre 2009, G.D. Tavassi, Autodesk Inc. c. Immobiliareeuropea s.p.a., Rossetti Engineering s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2)

Sussiste il fumus boni iuris della violazione di un modello registrato (relativo nella specie alla forma di una sedia) qualora – come già rilevato dal giurì del design – i prodotti messi in commercio dal convenuto ed il modello azionato abbiano in comune elementi caratterizzanti che li contraddistinguono agli occhi dell’utilizzatore informato e presentino piccole variazioni formali incapaci di incidere sul consumatore all’atto della scelta (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 16 novembre 2009, G.D. de Sapia, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

E’ ravvisabile il periculum in mora qualora l’eventuale ulteriore abusivo utilizzo di un modello registrato da parte del convenuto possa incidere negativamente sulla commercializzazione dei prodotti del titolare della privativa, integrando un danno difficilmente quantificabile e riparabile in moneta, suscettibile di aggravamento in caso di persistenza (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 16 novembre 2009, G.D. de Sapia, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

Deve essere accolta la domanda di sequestro dei prodotti realizzati in violazione di un modello registrato e della documentazione pubblicitaria, commerciale e contabile ad essi relativa con decreto inaudita altera parte qualora sussista il rischio di infruttuosità della misura per la natura di beni mobili degli oggetti contraffatti e per la manifesta volontà del convenuto di sottrarsi a decisioni a sé sfavorevoli, nella specie costituite da una pronuncia del giurì del design (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 16 novembre 2009, G.D. de Sapia, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

Sussiste il periculum in mora necessario per la concessione di un provvedimento di descrizione quando l’illecito denunciato (nella specie anche la violazione di diritti patrimoniali d’autore) sia suscettibile di incidere in modo difficilmente quantificabile e potenzialmente irreversibile sugli equilibri di mercato, così da integrare una sorta di pregiudizio in re ipsa, tenuto conto anche della natura del provvedimento richiesto, che è connotato da una prevalente finalità istruttoria e di accertamento preventivo degli elementi di prova attinenti alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Aida 2011, 1405/4).

In assenza di prove dirette circa la contraffazione di un programma per elaboratore già oggetto di licenza inter partes, assumono rilievo al fine di disporre la misura della descrizione elementi desumibili dagli accertamenti svolti nella causa di merito relativa alle modalità di esecuzione della licenza, quali l’indebito utilizzo della chiave di attivazione temporanea del programma (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 2 ottobre 2009, G.D. Marangoni, Ingenium Technology s.r.l., c. Italtel s.p.a. c. Vodafone Omnitel N.V., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

L’esecuzione di un provvedimento di descrizione tramite acquisizione della lista degli accessi ad un sito internet da parte di terzi utenti nonché degli ordini di noleggio e delle transazioni commerciali effettuate attraverso il sito deve avvenire in modo da evitare la violazione della disciplina protettiva dell’accesso ai dati personali e dunque tramite eliminazione degli elementi di riconoscibilità del singolo utente (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Aida 2011, 1405/6).

L’esecuzione di un provvedimento di descrizione deve avvenire con adozione delle misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate e dunque con inserimento di tutta la documentazione acquisita in copia o a campione in una busta sigillata da allegarsi al verbale delle operazioni espletate (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Aida 2011, 1405/7).

Costituisce fondato indizio della illecita duplicazione di programmi per elaboratore, tale da giustificare la concessione della misura della descrizione inaudita altera parte, la circostanza che uno studio di architettura, autore di progetti che secondo nozioni di comune esperienza sono oggi svolti avvalendosi di software del tipo di quelli in proprietà delle ricorrenti, non sia titolare di alcuna licenza avente ad oggetto i software in questione (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 9 febbraio 2010, Est. Tavassi, Adobe System Inc., Altium Ltd., Autodesk Inc., Corel Corporation, Microsoft Corporation c. Studio Zoppini Associati, P. Zoppini, A. Zoppini, Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

Costituisce indice sintomatico della illecita duplicazione di programmi per elaboratore finalizzati alla progettazione e al disegno tecnico, tale da giustificare l’emanazione della misura della descrizione inaudita altera parte, la circostanza che uno studio di architettura di rilevanti dimensioni (sia per numero di addetti che per l’attività svolta) disponga di una sola licenza avente ad oggetto i programmi in questione (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 11 marzo 2010, G.D. Marangoni, Autodesk Inc. c. Alberto Brugi & Elio Messi Architetti Associati, Brugi, Messi, Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

In presenza della prova della titolarità in capo al ricorrente dei diritti asseritamente violati su un programma per elaboratore e sui marchi che lo contraddistinguono, e di sufficienti indizi circa il possibile abusivo utilizzo da parte del resistente di tale programma e dei relativi marchi, deve essere disposta inaudita altera parte la misura della descrizione volta a verificare il numero di programmi nella disponibilità del resistente in rapporto alle licenze in suo possesso, nonché la documentazione commerciale e contabile relativa alla eventuale fornitura a terzi del programma in questione (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 24 marzo 2010, G.D. De Sapia, Microsoft Corporation c. Di Donato, Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

Costituisce fondato indizio della illecita duplicazione di programmi per elaboratore diffusamente utilizzati per la progettazione elettronica e la modellazione 3D, tale da giustificare la concessione della misura della descrizione inaudita altera parte, la circostanza che una società avente ad oggetto l’attività abitualmente svolta con l’utilizzazione dei software delle ricorrenti non sia titolare di alcuna licenza avente ad oggetto i software in questione (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 26 marzo 2010, G.D. Marangoni, Adobe System Inc., Altium Limited, Autodesk Inc., Corel Corporation, Microsoft Corporation, Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. c. Terza Luce s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

E’ sufficientemente fondata sia sotto il profilo del fumus boni iuris che sotto il profilo del periculum in mora, tanto da giustificare la concessione inaudita altera parte della misura cautelare richiesta, la pretesa del creditore del compenso per i diritti di pubblicazione di certe immagini fotografiche, volta ad ottenere il sequestro conservativo della testata sulla quale dette immagini sono state pubblicate (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 31 marzo 2010, Olycom s.p.a. c. Press Company s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

E’ sufficientemente fondata sia sotto il profilo del fumus boni iuris che sotto il profilo del periculum in mora, tanto da giustificare la concessione inaudita altera parte della misura cautelare richiesta, la pretesa del creditore del compenso per i diritti di pubblicazione di certe immagini fotografiche volta ad ottenere il sequestro conservativo delle testate sulle quali dette immagini sono state pubblicate (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 1 aprile 2010, G.D. de Sapia, Olycom s.p.a. c. Edizioni Mimosa s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

Il requisito del fumus boni iuris necessario per la concessione di un provvedimento di descrizione ai sensi degli artt. 158 e 161 ss. l.a. è assente qualora gli elementi indiziari presentati dal ricorrente non possano giustificare neppure una delibazione di preponderanza probabilistica secondo la regola del «più probabile che non» o anche solo di apprezzabile probabilità della violazione lamentata (nella specie è stata ritenuta insufficiente a dimostrare la probabile violazione del diritto d’autore su di un software di progettazione molto diffuso in campo automobilistico la circostanza che un centro di ricerca di nuova costituzione non avesse registrato neppure una copia di questo software a proprio nome) (Trib. Torino, Sezione IP, decreto 24 aprile 2010, Pres. Scotti, Dassault System s.a. c. Changan Automobile European Design Center s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

La descrizione può essere concessa anche inaudita altera parte quando vi è il pericolo che il preteso contraffattore possa occultare le prove della contraffazione (nella specie violazione di modelli altrui). Eventuali esigenze di tutela delle informazioni riservate del preteso contraffattore possono essere assicurate mediante segretazione di quanto raccolto all’esito della descrizione (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 11 giugno 2010, Pres. Tavassi, F.a.l.a. Sergio Marchetti s.r.l. c. Affralux di Franzoni Roberto, Aida 2011, Repertorio I.15.5.2).

La misura penale del sequestro non ha effetti inibitori e non fa venire meno dal punto di vista civilistico il periculum in mora, a maggior ragione in quanto non può escludere la presenza e la possibilità di messa in circolazione di strumenti idonei a rimuovere misure tecnologiche di protezione (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/8).

Ai fini della concessione di un provvedimento cautelare di inibitoria ex artt. 156 e 163 l.a. non è necessario l’accertamento del periculum in mora essendo quest’ultimo insito nella perpetuazione degli illeciti contestati (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 dicembre 2009, Aida 2010, 1373/6).

Può essere concesso un provvedimento di descrizione di un programma software che costituisca asseritamente derivazione di un programma su cui il richiedente vanti diritti d’autore, ed esteso a tutti i progetti e materiali nella disponibilità del resistente e di terzi che li abbiano ricevuti a fini commerciali (Trib. Venezia, Sezione IP, decreto 20 marzo 2007, G.D.. Maiolino, Agristrade s.p.a. c. Agrotecnica International s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5.2).

In presenza di esigenze di tutela della riservatezza, il provvedimento di descrizione di un programma software e dei relativi materiali deve essere eseguito senza assistenza del richiedente o dei suoi rappresentanti e la descrizione deve essere provvisoriamente segretata (Trib. Venezia, Sezione IP, decreto 20 marzo 2007, G.D.. Maiolino, Agristrade s.p.a. c. Agrotecnica International s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5.2).

Può essere concesso inaudita altera parte un decreto di descrizione di programmi per elaboratore installati sui PC di una società e asseritamente contraffatti, nonché delle relative licenze d’uso (Trib. Venezia, Sezione IP, decreto 28 marzo 2007, G.D.. Maiolino, Adobe System Incorporated, Autodesk Incorporated, Microsfot Corporation, UGS Corporation c. Prisma s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5.2).

Chiesta ex art. 700 c.p.c. una inibitoria della violazione di diritti d’autore su opera cinematografica (nella specie: a contenuto erotico) il giudice può riqualificare la domanda ed accoglierla applicando le disposizioni speciali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 dicembre 2007, Aida 2009, 1277/1).

Nel procedimento per la fissazione delle modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare che ordini ex art. 156bis l.a. ad un provider telefonico la consegna al titolare di diritti d’autore di dati relativi all’utilizzazione dell’opera da parte degli utenti sono inammissibili le domande del ricorrente volte ad ottenere penalità di mora e pubblicazione della decisione non disposte col provvedimento per la cui attuazione il ricorrente agisce (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2008, G.D. Muscolo, Peppermint Jam Records GmbH c. Wind Telecomunicazioni s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.5.2).

Non può essere accolto un ricorso ante causam per sequestro conservativo a garanzia di un credito fatto valere in altra sede con decreto ingiuntivo opposto in un procedimento ancora sub iudice: perché l’art. 21 non consente in casi di questo genere il sequestro della testata giornalistica; manca inoltre la ragionevole certezza dell’esistenza ed esigibilità del credito da tutelare ex art. 2740 c.c., che è presupposto per la concessione del sequestro; e questo dovrebbe inoltre essere chiesto al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 5 luglio 2008, G.U. Costa, Web Color s.r.l. c. AL.FA. Edizioni s.r.l., Sette Editori s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.15.5.2).

Il sequestro probatorio ex art. 670 n. 2 c.p.c. può essere concesso quando ricorrono gli estremi perché possa essere ordinata l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., e l’istante possa vantare un seppur controverso diritto di natura sostanziale all’esibizione o comunicazione del documento, e può in particolare essere concesso su manoscritti di provenienza del richiedente, da cui potrebbe ricavarsi la copaternità di alcune opere (Trib. Padova, ordinanza 9 marzo 2004, Giud. Micochero, Antonia Chiappini c. Istituto di Pedagogia Acquariana, Aida 2008, Repertorio I.15.5.2).

Ricorre il fumus boni iuris per la concessione di un provvedimento di descrizione di programmi per elaboratore quando il ricorrente provi il passaggio di suoi dipendenti ad un concorrente, e le lettere di clienti di quest’ultimo che lamentino l’uso di programmi del ricorrente (Trib. Torino, ordinanza 13 ottobre 2004, Pres. Barbuto, Fallimento SHS Nultimedia s.p.a. c. Reply s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.5.2).

Un provvedimento di descrizione di programmi per elaboratore può ordinare all’ufficiale giudiziario di segretare e conservare in busta sigillata la documentazione acquisita, a tutela dei segreti aziendali del destinatario del provvedimento ((Trib. Torino, ordinanza 13 ottobre 2004, Pres. Barbuto, Fallimento SHS Nultimedia s.p.a. c. Reply s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.15.5.2).

La disciplina dell’art. 669 sexies c.p.c.non si applica alla misura tipica della descrizione (nella specie, di programmi per elaboratore), ed il giudice può garantire il contraddittorio in altro modo, non solo differito ma anche contestuale, in particolare attraverso la nomina di un procuratore ad hoc (Trib. Torino, ord. 14 aprile 2005, Aida 2008, 1201/3).

La disposizione dell’art. 128 comma 4 c.p.i. relativa alla “tutela delle informazioni riservate” del resistente deve essere applicata per analogia alla descrizione prevista dall’art. 161 l.a. (Trib. Torino, 6 ottobre 2005, Pres. Barbuto, Thun s.p.a. c. Perucca P., Aida 2008, Repertorio I.15.5.2).

Una CTU relativa alla creatività di un software comporta tempi di trattazione non compatibili con il procedimento cautelare (Trib. Bologna, ordinanza 17 gennaio 2006, Aida 2008, 1205/5).

Quando un’impresa commissiona ad un’altra la grafica del proprio packaging e più in generale della propria comunicazione, e l’impresa così incaricata consegna via via solo i file di stampa e non anche i corrispondenti file sorgente, la prima ha acquisito per contratto i diritti d’autore relativi a tutti i file anche sorgente delle opere commissionate e realizzate, e può chiedere un sequestro ex art. 161 l.a. di quelli non consegnati (Trib. Firenze, 15 gennaio 2007, Giud. Pezzuti, Aboca s.p.a., Planta Medica s.r.l. c. Studio Valenti, Aida 2008, Repertorio I.15.5.2).

E’ ammissibile un provvedimento di descrizione, di accertamento e perizia di tutti i files relativi ad un sito web reperibile in corrispondenza di una risorsa DNS, da eseguire presso i server del relativo provider, nonché del software impiegato per il funzionamento e nell’ambito del sito, su istanza del ricorrente che assuma di essere titolare dei diritti morali e patrimoniali d’autore sul software e sul layout del sito medesimo (Trib. Firenze, 24 maggio 2007, Giud. Pezzuti, Walter Pugi, C.R.A. Centro Ricerche Audiovisivi di Piero Pugi e Walter Pugi s.n.c. c. Winland, Aida 2008, Repertorio I.15.5.2).

La possibilità di estendere l’esecuzione delle misure di sequestro ex artt. 161 ss. l.a. nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio deve ritenersi limitata ai terzi acquirenti dalla parte del processo destinatario del sequestro, e non anche nei confronti dei suoi dante causa (che potrebbero essere in possesso di titoli leggittimanti l’attività apparentemente illecita, che non hanno potuto fare valere in giudizio) (Trib. Roma, ordinanza 1 giugno 2007, G.D.  Izzo, Rainbow s.p.a. c. Maria Simonelli, Dolciaria Grazioso, Snack bar Carmelo di Buccinnà C. & C. s.n.c., Aida 2008, Repertorio I.15.5.2).

Può essere disposta la descrizione inaudita altera parte dei programmi installati su computer di un’impresa per la quale il ricorrente titolare dei diritti d’autore documenti la concessione di un numero di licenze esiguo rispetto al numero dei dipendenti (risultanti dalla documentazione della Camera di commercio) verosimilmente destinati all’utilizzazione dei programmi per elaboratore e ad un tempo la necessità di ottenere licenza per la postazione di ciascun dipendente (Trib. Milano, ordinanza 24 settembre 2007, Pres. Est. Tarantola, Autodesk Inc c. H.S. s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.15.5.2).

Il sequestro ex art. 161 l.a. può essere disposto in relazione a libri che costituiscano violazione di altrui diritti d’autore, e per essi non è escluso dall’art. 21 cost. (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/2).

E’ ammissibile la descrizione dei supporti fonografici utilizzati da un negoziante per diffondere musica nei suoi locali aperti al pubblico (Trib. Milano, ordinanza 28 dicembre 2007, Aida 2008, 1242/2).

Il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. può essere disposto anche quando il debitore, pur contestando di essere obbligato ad eseguire una certa prestazione (nella specie: a pagare i compensi per copia privata dovuti dai produttori di supporti di suono), la mette a disposizione del creditore con modalità che gli assicurino la restituzione ove la sua contestazione dovesse risultare fondata (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 aprile 2006, Aida 2007, 1158/1).

Non può essere disposto un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme dovute a SIAE per compensi per copia privata dai produttori di supporti di suono quando non sia provato il periculum in mora, perché il ricorrente per sequestro non ha nemmeno allegato che SIAE non sia in condizione di adempiere regolarmente alla propria pretesa obbligazione di restituire i compensi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 aprile 2006, Aida 2007, 1158/2).

La prova della legittimazione del ricorrente ad agire per violazione dei diritti d’autore (nella specie relativi a disegni ad acquarelli con vedute di Firenze riprodotti su cartoline) è adeguatamente fornita in un giudizio cautelare per sequestro dalla prova scritta della cessione dei diritti ad un primo cessionario, dalla sua qualità di socio accomandatario della società ricorrente, dalla prova dell’utilizzazione continuativa delle opere de quibus ad opera della società ora detta, dalla sottoscrizione del ricorso da parte della società da parte del medesimo accomandatario (che con ciò conferma la cessione dei suoi diritti alla società) (Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 21 dicembre 2006, Giud. Pezzuti, Il Poliziano s.a.s. di Enrico Pratesi & C. c. Nucci Souvenirs s.n.c. & Co., Alessandra Sacchi, Studio Bibliografico Tornabuoni, Aida 2007, Repertorio I.15.5.2).

Il valore modesto dei prodotti contraffatti non esclude il periculum in mora necessario per la concessione di un sequestro per violazione dei diritti di autore (            Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 21 dicembre 2006, Giud. Pezzuti, Il Poliziano s.a.s. di Enrico Pratesi & C. c. Nucci Souvenirs s.n.c. & Co., Alessandra Sacchi, Studio Bibliografico Tornabuoni, Aida 2007, Repertorio I.15.5.2).

Il sequestro dell’art. 161 l.a. svolge una duplice funzione probatoria e cautelare, perché può servire ad apprendere gli oggetti di cui la sentenza può ordinare la rimozione, la distruzione e l’aggiudicazione; esso costituisce dunque un mezzo di tutela in forma specifica idoneo ad anticipare la decisione di merito (Cass. Sez. I civile 9 febbraio 2007 n. 2873, Pres. Luccioli, Est. Panzani, Editoriale Chiaravalle s.a.s. di Federica Fabbrizi & C. c. B.L, Aida 2007, Repertorio I.15.5.2).

L’art. 161 l.a. (nel sistema anteriore alla novella della l. 248/2000) consente di ottenere provvedimenti di sequestro eccezionalmente efficaci anche nei confronti dei terzi, ferma restando la loro legittimazione a partecipare al giudizio di merito per fare valere l’illegittimità del provvedimento; questa efficacia eccezionale nei confronti dei terzi presuppone tuttavia che essi non fossero individuabili al momento della proposizione del procedimento cautelare, e non può dunque essere estesa all’editore di un’opera che fosse noto a chi ne lamenti il carattere contraffattorio (Cass. Sez. I civile 9 febbraio 2007 n. 2873, Pres. Luccioli, Est. Panzani, Editoriale Chiaravalle s.a.s. di Federica Fabbrizi & C. c. B.L., Aida 2007, Repertorio I.15.5.2).

In un procedimento cautelare per descrizione ante causam di un’allegata violazione di diritti patrimoniali d’autore (nella specie: relativi ad una lampada) possono assumere rilievo anche prove documentali atipiche, quali sono le risultanze di altri procedimenti e di precedenti giudiziali italiani e stranieri che hanno riguardato il medesimo oggetto (Trib. Firenze, Sezione IP, decreto 2 marzo 2007, Giud. Pezzuti, Flos s.p.a. c. House World Arredamento, Aida 2007, Repertorio I.15.5.2).

La descrizione ex art. 161 l.a. può essere estesa a tutti gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità, e dunque anche alle scritture contabili del preteso contraffattore, comprese le fatture e le liste dei fornitori e dei clienti (Trib. Firenze, Sezione IP, decreto 2 marzo 2007, Giud. Pezzuti, Flos s.p.a. c. House World Arredamento, Aida 2007, Repertorio I.15.5.2).

Non sussiste il periculum in mora quando la violazione del diritto d’autore lamentata sia cessata ormai da tempo (Trib. Milano, ordinanza 12 gennaio 2005, G.D. Rosa, Massive N.V. S.A. c. G.I.E.S.S.E. s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5.2).

L’art. 21 cost. non consente il sequestro ex art. 161 l.a. di copie di una rivista (Trib. Milano, ordinanza 27 gennaio 2005,  Aida 2006, 1080/3).

Il ricorrente per sequestro giudiziario di copie di un’opera cinematografica ha l’onere di provare di essere titolare del diritto patrimoniale d’autore azionato: ed in caso di eccezioni e contestazioni del resistente quest’onere si estende alla prova della continuità dei trasferimenti a titolo derivativo dal produttore originario sino al contratto d’acquisto del ricorrente (Trib. Roma, ordinanza 1 febbraio 2005, Aida 2006, 1081/1).

Deve essere rigettato il ricorso per inibitoria cautelare di una pretesa violazione di diritti d’autore proposto contro un soggetto qualificato come editore di un libro, quando l’editore ne sia in realtà altro soggetto (Trib. Milano, ordinanza 2 febbraio 2005, G.D. Rosa, Riccardo Naj-Oleari c. BPArt s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5.2).

Proposta domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. il giudice può riqualificarla, ammetterla e deciderla ex artt. 161 e 163 l.a. (Trib. Napoli, ordinanza 17 marzo 2005, Aida 2006, 1083/1).

Sussiste la giurisdizione italiana relativa a domande cautelari ante causam per sequestro ed inibitoria della violazione di diritti patrimoniali d’autore anche quando il giudice italiano non ha giurisdizione per il merito, purché il provvedimento debba essere eseguito in Italia (Trib. Napoli, ordinanza 17 marzo 2005, Aida 2006, 1083/2).

Difetta di legittimazione attiva ad agire in via cautelare per inibitoria della violazione di diritti d’autore il ricorrente che abbia acquisito i diritti azionati in via derivativa in base a contratto risolto prima della proposizione dell’azione (Trib. Napoli, ordinanza 17 marzo 2005, Aida 2006, 1083/4).

Sussiste il periculum in mora necessario alla concessione di un sequestro conservativo a cautela dei crediti al risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto con cui il sequestrato aveva ceduto al sequestrante i diritti di sfruttamento cinematografico di un soggetto e di una sceneggiatura e si era obbligato nei suoi confronti ad assumere la regia per la produzione del relativo film, quando il comportamento stragiudiziale e processuale del debitore rende verosimile l’eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprime la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta (Trib. Roma, ordinanza 28 aprile 2005, Pres. De Simone,  Giud. Dotti, Abel Thomas Ferrara c. Gam Film s.r.l., Aida 2006, Repertorio I.15.5.2).

Ai procedimenti di descrizione ex artt. 161-162 l.a. si applicano in via analogica le regole degli artt. 61 l.m. ed 81 l.i che prevedono «misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate»: ed in materia di descrizione di software può essere segretata la documentazione cartacea e non cartacea eventualmente acquisita in copia e sequestrata (Trib. Torino, 14 ottobre 2003, Pres. Premoselli, Est. Germano, C.a.s. Cooperservice di Triberti Franco e C. c. Easytel s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Il sequestro ex art. 163 l.a. delle copie già stampate di un libro e delle apparecchiature specificamente ed esclusivamente destinate alla sua pubblicazione e riproduzione non è vietato dall’art. 21 cost.: perché se è vero che questa regola protegge la libertà di manifestazione del pensiero e di circolazione della stampa è pur vero che essa deve cedere ai rimedi ripristinatori della sfera della proprietà intellettuale tutelata dalla legge 633/1941 (Trib. Napoli, ordinanza 5 novembre 2003, Giud. Casaburi, Franco Di Mauro Editore s.r.l. c. De Seta Cesare, Paravia Bruno, Mondadori S.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

L’art. 161 l.a. non consente il sequestro di un’opera cinematografica, quando il ricorrente alleghi una violazione esclusivamente dei diritti relativi al soggetto ed alla sceneggiatura ma non anche alla musica ed alla regia (Trib. Roma, ordinanza 19 novembre 2003, Giud. Costa, Aura Entertainment s.r.l. c. Siderfilms & TV s.r.l., RAI Cinema S.p.a., Cecere Giorgia, Pirone Pierpaolo, Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Una serie di statuine in ceramica cui plurime decisioni giudiziali hanno riconosciuto valore artistico può essere tutelata cumulativamente dalla disciplina del diritto d’autore e da quella dei modelli registrati internazionalmente: e per essa può essere richiesta una descrizione ex artt. 161 l.a. ed 1 l.m.i (Trib. Venezia, decreto 28 novembre 2003, Pres. Maiolino, Thum s.p.a. c. Trompedeller Karl & Co OHG, Gicos Import–Export s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

L’estensione della descrizione autorizzata e l’esonero dalla previa notifica della relativa ordinanza giustificano l’adozione di precauzioni nell’esecuzione della misura quali la nomina di un consulente che coadiuvi l’ufficiale giudiziario nelle operazioni e di un procuratore ex art. 697 c.p.c. (Trib. Venezia, decreto 28 novembre 2003, Pres. Maiolino, Thum s.p.a. c. Trompedeller Karl & Co OHG, Gicos Import–Export s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Descrizione, accertamento e perizia ex art. 162 l.a. hanno natura di atti istruttori anticipati per ragioni di urgenza, e ad essi non è applicabile la disciplina processuale dei procedimenti cautelari, ad eccezione delle sue regole specificamente previste dall’art. 162 l.a. (Trib. Palermo, ordinanza 5 dicembre 2003, Pres. Monteleone, Riccardo Mancuso c. SE.TE.SI. Servizi Telematici Siciliani s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Disposto il sequestro giudiziario dei proventi autorali Siae dell’autore Roberto Murolo, e proposto dalla Fondazione Roberto Murolo ricorso ex art. 700 c.p.c., per sospensione urgente del sequestro, questo ricorso deve essere rigettato per carenza di periculum in mora, perché la veste di ausiliario del giudice ricoperta dal custode giudiziario vale ex se ad assicurare contro il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile (Trib. Napoli, ordinanza 2 marzo 2004, Giud. Abete, Fondazione Roberto Murolo O.N.L.U.S. c. SIAE, Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Deve essere rigettato il ricorso per descrizione di prodotti pretesamente lesivi del diritto d’autore del ricorrente che sia proposto a giudice incompetente (nella specie: ad una sezione IP nel cui territorio rientra non la sede legale del resistente ma solo uno dei suoi 18 punti vendita) e con il supporto di documentazione tale da escludere i motivi di urgenza e la stessa necessità di acquisizione della prova attraverso la descrizione (Trib. Bologna, ricorso 13 luglio 2004, Pres. de Robertis, Artefice s.r.l. c. Co.Import s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Per i procedimenti di descrizione in materia di software che sia proteggibile con diritto d’autore la competenza spetta al presidente della sezione IP (Trib. Catania, ordinanza 19 luglio 2004, Giud. Macrì, Data Punch di Pandolfo Giovanni s.a.s. c. Tecam sc r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Quando ricorrono entrambi i presupposti necessari per la concessione di un sequestro giudiziario di pellicole cinematografiche, e così una controversia sulla proprietà delle pellicole e dei relativi diritti d’autore e l’opportunità di sottoporre i beni contesi ad un vincolo temporaneo al fine di assicurare l’utilità della pronuncia di merito, il sequestro giudiziario deve essere disposto senza necessità di verificare nel giudizio cautelare se il prolungamento dei diritti d’autore medio tempore intervenuto giovi all’una o all’altra delle parti contendenti (Trib. Roma, ordinanza 29 luglio 2004, Pres. Deodato, Est. De Masi, Rai Cinema s.p.a. c. Ripley’s Film s.r.l., L.A.T.I. s.p.a., Scuola Nazionale di Cinema, Ripley’s Cinema s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Sussiste il fumus boni iuris della contraffazione del software del resistente quando il CTU ritenga con congrua motivazione che il software del resistente riprende la maggior parte degli elementi di quello del ricorrente, ed il ricorrente sia in grado di dimostrare e documentare tutto il processo di sviluppo del proprio software mentre nel procedimento cautelare il resistente non abbia saputo o voluto fare altrettanto per il proprio software (Trib. Venezia, ordinanza 20 settembre 2004, Pres. D’Amico, Osra s.p.a. c. Nike Zanit s.r.l., Swissoft s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

La contraffazione di un software si accompagna al periculum in mora quando costituisce condotta illecita e insuscettibile di riparazione per equivalente, considerata la difficoltà di esatta quantificazione del danno e la potenziale irreversibilità delle conseguenze dei comportamenti censurati (Trib. Venezia, ordinanza 20 settembre 2004, Pres. D’Amico, Osra s.p.a. c. Nike Zanit s.r.l., Swissoft s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).          

L’estensione della descrizione autorizzata ex art. 161 l.a. e l’esonero dalla previa notifica dell’ordinanza che la ammette possono giustificare l’adozione di precauzioni nell’esecuzione della misura ed in particolare la nomina di un consulente che coadiuvi l’ufficiale giudiziario nelle operazioni e di un procuratore ex art. 697 c.p.c. (Trib. Venezia, decreto 8 novembre 2004, Pres. Maiolino, Artefice s.r.l. c. Zambiasi s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.2).

Al sequestro previsto dall’art. 161 l.a. si applicano le regole del procedimento cautelare novellato (Trib. Catania, ordinanza 13 dicembre 2004, Aida 2005, 1054/1).

Deve essere rigettata per mancanza di periculum in mora la domanda di sequestro di libri che riproducono alcuni passaggi di un’opera altrui senza la necessaria virgolettatura ed il consenso del suo autore: quando le circostanze del caso escludano che la violazione del diritto d’autore comporti in concreto un danno patrimoniale o morale e possano invece favorire la diffusione dell’opera illecitamente ripresa (Trib. Catania, ordinanza 13 dicembre 2004, Aida 2005, 1054/2).

Assolve le condizioni prescritte dall’art. 21 co. 3 cost. un sequestro autorizzato con provvedimento dell’autorità giudiziaria in applicazione delle disposizioni ex artt. 156ss. l.a. ed in relazione ad una fattispecie inquadrabile nelle ipotesi delittuose previste dall’art. 171 lett. a) e b) l.a. (App. Milano, 24 maggio 2002, Aida 2002, 870/4).

La garanzia ex art. 21 co. 3 cost. non riguarda soltanto le pubblicazioni a stampa, ma tutte le opere assoggettabili ai provvedimenti cautelari ex artt. 156ss. l.a. (App. Milano, 24 maggio 2002, Aida 2002, 870/3).

Dall’art. 159 l.a. si ricava che le misure cautelari previste dalla legge d’autore sono applicabili anche a copie dell’opera di proprietà di terzi, salvo che queste siano state acquistate dal terzo in buona fede per uso personale (App. Milano, 24 maggio 2002, Aida 2002, 870/2).

Disponendo la sequestrabilità delle pubblicazioni soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi l’art. 21 co. 3 cost. intende riferirsi non tanto ad una legge speciale qualificata quanto all’intero complesso delle norme riguardanti la materia, tra le quali rientrano gli artt. 473, 474 e 517 c.p. (nella specie i reati riguardavano l’uso del marchio altrui nel titolo di un periodico) (Trib. Bologna, ordinanza 23 luglio 2001, Aida 2002, 854).

La matrice storica dell’art. 21 cost. ed il mutato contesto politico e socio economico consigliano un’interpretazione evolutiva dell’art. 21, in modo conforme alla sua ratio oggettivizzata, tale per cui solo le aggressioni rivolte al contenuto comunicazionale della pubblicazione siano represse; perciò sarà impossibile ottenere il sequestro di pubblicazioni quando ci si dolga proprio del contenuto informativo ed espressivo delle stesse; quando invece non sono in gioco i contenuti espressivi, e la normativa attivata persegue i fini di tutela della proprietà industriale o intellettuale, la tutela della libertà di pensiero deve cedere i rimedi ripristinatori della sfera di privativa legale, che possono essere anche di sequestro (Trib. Monza, 19 giugno 2001, Aida 2001, 848/9).

A seguito della cessione delle attività di un’associazione di categoria dei produttori discografici relative alla riscossione ed alla gestione di compensi per utilizzazioni secondarie e copia privata di fonogrammi il cessionario interveniente in causa che si dichiara obbligato al pagamento ad IMAIE di parte di questi compensi a partire da una certa data non ha interesse ad ottenere il sequestro liberatorio di somme litigiose (pur in sua disponibilità) per le quali l’eventuale obbligo di pagamento del cedente ad IMAIE sarebbe sorto anteriormente alla data da cui decorre la responsabilità di questo cessionario per debiti pregressi. (Trib. Milano, 27 aprile 2001, Aida 2001, 811/2).

L’art. 161 co.2 l.a. si applica tanto alle opere collettive quanto a quelle composte, ma non a quelle in comunione: e non esclude che all’autore dell’illecito possa essere ordinato ex art. 700 c.p.c. di ritirare dal commercio l’opera che non può essere sequestrata ex art. 161 co.2 l.a. (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/10).

L’art. 21 cost. vieta il sequestro di pubblicazioni quando ci si dolga del loro contenuto informativo ed espressivo, ma non si oppone al sequestro delle pubblicazioni che persegua fini di tutela della proprietà intellettuale: onde è ammissibile il sequestro di guide turistiche che violano altrui diritti d’autore (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/9).

La descrizione ex art. 161 l.a. presuppone l’esistenza di un periculum in mora che il ricorrente ha l’onere di allegare e provare (Trib. Udine, ordinanza 29 dicembre 1999, Aida 2000, 712/3).

Il fatto che gli artt. 692 ss. c.p.c. facciano riferimento alla figura del presidente non comporta l’incompetenza a pronunciare e nemmeno l’illegittimità ex art. 158 c.p.c. della formazione dell’organo giudicante su un ricorso per descrizione ex art. 161 l.a., quando questo sia indirizzato genericamente al tribunale ed il suo presidente abbia provveduto a designare per la decisione un altro magistrato dell’ufficio (Trib. Udine, ordinanza 29 dicembre 1999, Aida 2000, 712/2).

La descrizione giudiziale ex art. 161 l.a. è assimilabile ad un provvedimento di istruzione preventiva ex artt. 692 ss. c.p.c. (Trib. Udine, ordinanza 29 dicembre 1999, Aida 2000, 712/1).

Il sequestro dei proventi del contraffattore ex art. 161 co. 4 l.a. può essere disposto esclusivamente a favore dell’autore, e non dei suoi aventi causa (Trib. Milano, 22 novembre 1999, G.D. CAPPABIANCA, Metromedia Tranchida Ed. s.r.l. c. Marosia Castaldi, Feltrinelli Ed. s.p.a., Aida 2000, Repertorio  I.15.5.2).

I provvedimenti cautelari in materia di diritto d’autore e di diritti connessi non sono limitati a quelli previsti dall’art. 161 l.a., e reciprocamente sono ammissibili provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela dei diritti ora detti. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 1999, Aida 2000, 707/1).

Qualora non sia configurabile un delitto, l’art. 21 co. 3 Cost. impedisce in relazione ad opere già stampate l’emanazione della misura cautelare del sequestro ex art. 161 co.1 l.a.. (Trib. Milano, ordinanza 29 maggio 1999, Aida 2000, 686/3).

All’inibitoria d’urgenza, non preclusa dalla previsione di misure cautelari tipiche in materia di diritto d’autore, si applicano le norme ordinarie sulla competenza, e non quelle previste dall’art. 162 l.a., che restano invece applicabili a descrizione, accertamento e perizia contemplati dall’art. 161 l.a., quali provvedimenti di istruzione preventiva tipici per il diritto d’autore (Pret. Ancona, ordinanza 23 febbraio 1999, Est. MOGETTA, SIAE Società Italiana Autori Editori  c. Modric Editore, Aida 2000, Repertorio  I.15.5.2).

Il sequestro ex art. 161 l.a. di videocassette (pretese) contraffatte può essere ordinato nei confronti di chi le ha prodotte in contraffazione nonché di terzi rivenditori, distributori e concessionari, perché finalizzato a interrompere l’ulteriore commercializzazione non solo delle videocassette ancora in possesso dei fabbricanti, ma di tutte quelle già inserite nei circuiti distributivi e non ancora cedute alla clientela (Trib. Novara, ordinanza 19 settembre 1998, Aida 1999, 616/1).

Nella parte in cui riguarda il sequestro la regola di competenza dell’art. 162 l.a. è stata abrogata dall’art. 669ter c.p.c., che attribuisce competenza a pronunciare sulle domande cautelari ante causam al giudice competente a conoscere del merito (Trib. Torino, ordinanza 11 settembre 1998, Aida 1999, 614/2).

In applicazione dell’art. 669quatordecies c.p.c. è ammissibile il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. contro un provvedimento di sequestro ex art. 161 l.a. (che ha tutti i caratteri della sommarietà, della strumentalità e della provvisorietà propri delle misure cautelari), mentre è inammissibile il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. contro la descrizione e la perizia ex art. 161 l.a. (che costituiscono atti di istruzione preventiva) (Trib. Torino, ordinanza 11 settembre 1998, Aida 1999, 614/1).

La nuova disciplina generale dei procedimenti cautelari e d’urgenza è applicabile ex art. 669quaterdecies c.p.c. anche ai provvedimenti cautelari disciplinati dalla legge 633/1941 (Trib. Milano, ordinanza 4 agosto 1998, Aida 2000, 669/1).

Non sono ammissibili ex art. 161 co. 2 l.a. le domande cautelari di sequestro di un CD e di inibitoria della sua ulteriore distribuzione, quando l’album consta di numerosi brani, di cui solo uno è contestato dalla ricorrente per violazione del diritto d’autore: mentre è ammissibile l’inibitoria dell’ulteriore riproduzione del brano litigioso e quella della sua diffusione (Trib. Milano, ordinanza 17 luglio 1998, Pres. MIGLIACCIO, Est. ROSA, Matteo Pace, Alessandro Borgni, Ediemme Edizioni Musicali s.r.l. c. Fabrizio Berlincioni, Michele Culotta, Emi Music Publishing Italia s.r.l., RTI Music s.r.l., PDU s.a., GSU s.a., Anna Mina Mazzini, Aida 1998, Repertorio  I.15.5.2).

La domanda di sequestro di un film che deve ancora essere girato, proposta per sua asserita violazione di diritti d’autore del ricorrente, deve essere rigettata per l’inesistenza, allo stato, dell’oggetto del provvedimento richiesto (Pret. Roma, ordinanza 22 luglio 1997, Aida 1999, 596/2).

La novella del 1990 non ha abrogato la competenza del pretore ad adottare tutti i provvedimenti, ed anche quello di sequestro, previsti dagli artt. 161 e 162 l.a., ma ha abrogato l’art. 163 l.a. (Pret. Roma, ordinanza 22 luglio 1997, Aida 1999, 596/1).

Non può essere accolto, per difetto di periculum in mora, un ricorso per inibitoria cautelare ante causam per violazione di diritti patrimoniali d’autore presentato più di cinque anni dopo che l’autore aveva avuto piena conoscenza dell’illecito lamentato (Trib. Torino, ordinanza 26 giugno 1997, G.D. MASCARELLO, Tania Dalle Vacche c. Maurizio Caimi, Opportunity Books s.r.l., Nuova Gross s.r.l., C. & C. s.r.l., Mavi s.r.l. , Aida 1997, Repertorio  I.15.5.2).

Le norme sul rito cautelare uniforme ex art. 669 bis ss. c.p.c., ed in particolare anche quelle sulla competenza e sulla ìnstaurazione del giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c., si applicano anche alla descrizione, accertamento e perizia di cui all’art. 161 l.a. (Pret. Torino, ordinanza 12 maggio 1997, Pret. FURLAN, Programma s.p.a. c. Stievani s.p.a. , Aida 1997, Repertorio  I.15.5.2).

Non può essere accolta la domanda di sequestro di un software che sia già stato restituito dal resistente al ricorrente (Trib. Aosta, 3 marzo 1997, 522/2).

E’ inammissibile il ricorso per descrizione di software ex artt. 161‑162 I.a. che sia proposto secondo la procedura ex art. 669 c.p.c. (Trib. Aosta, 3 marzo 1997, Aida 1998, 522/1).

Al sequestro ex art. 161 l.a. si applica integralmente la disciplina uniforme del rito cautelare ex artt. 669 bis ss. c.p.c. (Pret. Torino, ordinanza 12 maggio 1997, Pret. FURLAN, Programma s.p.a. c. Stievani s.p.a. , Aida 1997, Repertorio  I.15.5.2).

Il provvedimento cautelare (nella specie: un sequestro ai fini della prova di una violazione di diritto d’autore) relativo ad una pagina web deve essere concesso inaudita altera parte (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 490/3).

Il sequestro probatorio deve interessare solo il materiale inerente alla pagina web che si assume violare il diritto d’autore, e non all’intero server che la ospita (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 490/2).

La sentenza che pronuncia su una domanda di risoluzione giudizíale per inadempimento di un contratto di edizione ha natura ed effetti costitutivi, e sia pure con efficacia retroattiva ex lege: onde la ripubblicazione dell’opera da parte dell’editore nelle more della causa di merito non costituisce un pregiudizio per l’autore sufficiente ad imporre l’accoglimento della sua domanda di inibitoria ex artt. 700 e 669 terdecies c.p.c. della riedizione dell’opera (Trib. Casale Monferrato, 25 febbraio 1997, Pres. DI BERNARDO, Est. VITI, Martina Consolaro, Edizioni Il Capitello s.p.a. c. Edizioni Piemme s.p.a. , Aida 1998, Repertorio  I.15.5.2)

E’ inammissibile l’istanza di sequestro dei diritti televisivi di trasmissione di manifestazioni calcistiche (Trib. Firenze, 10 dicembre 1996, Aida 1999, 591/1).

L’art. 161 co. 2 l.a. esprime l’esigenza che gli interessi dei coautori di un’opera non siano pregiudicati dall’esecuzione di misure cautelari aventi ad oggetto opere risultanti dal loro contributo: ed è applicabile anche alla controversia derivante da un’azione esercitata da uno dei coautorì contro un terzo, specie quando l’altro e principale coautore si opponga all’accoghtnento della misura cautelare (nella specie: di inibitoria dell’utilizzo dell’opera) chiesta dal coautore (non principale) contro il terzo che lo utilizzi senza il suo consenso (Trìb. Milano, ordinanza 8 novembre 1996, Aida 1997, 477/1).

Il divieto di sequestro ex art. 21 cost. non può essere applicato analogicamente a vietare l’inibitoria per violazione del diritto al ritratto ex art. 96 l.a., costituendo abdicazione alla tutela preventiva dei diritti della persona e dunque principio eccezionale (Trib. Milano, ordinanza 31 luglio 1996, Aida 1996, 432/1). 

Il provvedimento di sequestro ex art. 161 l.a. non può riguardare una compilation di più brani di autori diversi, quando uno solo di essi costituisca violazione di altrui diritti patrimoniali d’autore (Trib. Milano, ordinanza 20 luglio 1996, Aida 1997, 447/4).

Un provvedimento di sequestro ex art. 161 l.a. per violazione di diritti patrimonìali d’autore può essere rivolto anche soltanto nei confronti di alcuni tra coloro che concorrono nell’illecito, ponendosi eventualmente in sede di merito sia la questione dell’eventuale opportunità di integrazione del contraddittorio sia quella dell’accertamento della misura della responsabilità addebitabile a ciascuna delle parti (Trib. Milano, ordinanza 20 luglio 1996, Aida 1997, 467/1).

Il « sequestro di tutti i proventi » ex art. 161 l.a. si risolve in un sequestro conservativo strumentale a una domanda di risarcimento dei danni e non può essere chiesto e concesso contro un fallimento (Trib. Modena, ordinanza 15 dicembre 1995, Aida 1996,  417/1).

Non può essere accolta una domanda di sequestro in materia di diritto d’autore che si estenda non solo al convenuto nel procedimento cautelare ma anche a chi non vi sia regolarmente citato (Trib. Modena, ordinanza 9 ottobre 1995, Aida 1996, 409/3).

Il periculum in mora, che è necessario per un’inibitoria ed un sequestro in materia di diritti d’autore e normalmente è in re ipsa, non ricorre invece quando l’illecito sia stato realizzato da un’impresa prima di fallire e le misure cautelari siano chieste contro il fallimento che non abbia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa (Trib. Modem, ordinanza 9 ottobre 1995, Aida 1996, 409/2).

I provvedimenti cautelari di inibitoria della violazione di diritti patrimoniali d’autore possono avere un contenuto di tutela volto ad espandere i propri effetti in tutto il mondo (Pret. Roma, ordinanza 21 dicembre 1994, Aida 1997, 450/1).

Non può essere disposto il sequestro di opere derivanti dal contributo di più persone quando il richiedente non abbia neppure allegato e provato le circostanze dalle quali desumere la particolare gravità della violazione richiesta dall’art. 162 l.a., e che si da quando l’opera ascrivibile al soggetto leso possa ritenersi da sola sostanzialmente rappresentativa dell’intera opera da sottoporre a sequestro, per la speciale posizione, notorietà, autorevolezza del soggetto leso, per la particolare struttura dell’opera, per la misura del contributo dell’autore che agisce in via cautelare nei confronti degli altri coautori (Pret. Roma, ordinanza 15 ottobre 1994, Aida 1995, 331/4).

Il sequestro dei proventi della contraffazione di un’opera letteraria è misura cautelare eccezionale, la cui richiesta è riservata all’autore ex art. 161 co. 3 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/6).

Nel regolare il conflitto tra interesse al sequestro e interesse alla circolazione della stampa l’art. 21 co. 3 cost. ha accordato indefettibile prevalenza al secondo, così ponendo un divieto a qualsiasi provvedimento, ivi compresi quelli del giudice civile a tutela dei diritti di sfruttamento di opera dell’ingegno, che comporti il sequestro dello stampato se non nei casi in cui la legge espressamente lo autorizzi e sempre che a mezzo dello stampato sia stato commesso un delitto. Tale divieto si estende anche alle misure cautelari atipiche che perseguono un risultato pratico analogo a quello del sequestro, vale a dire la sottrazione di ciò che ègià stampato alla possibilità di conoscenza dei consociati. Il medesimo divieto non si estende invece all’inibitoria della stampa ulteriore non autorizzata dell’opera dell’ingegno altrui, perché questa inibitoria non determina alcuna sottrazione alla circolazione di opere già stampate e non ha il carattere censorio vietato dall’art. 21 co. 2 cost.. L’inibitoria non può estendersi alla distribuzione di libri già stampati: spettando tuttavia al convenuto in contraffazione l’onere di provare che le copie che al momento dell’inibitoria già non si trovavano presso i distributori siano state stampate prima dell’inibitoria (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/3).

L’art. 89 co. 1 legge 353/1990 ha abrogato la regola dell’art. 163 l.a. che prevede la instaurazione del giudizio di convalida entro 8 giorni dall’esecuzione dei provvedimenti previsti dagli artt. 161 e 162 l.a.: trovando invece applicazione l’art. 669 octies c.p.c., secondo cui il Pretore deve fissare il termine di 30 giorni per Finizio del giudizio di rnerito Tret_ Roma., ordinanza 15 ottobre 1994, Aida 1995, 331/3).

L’art. 161 co. 2 l.a. non consente il sequestro di un CD che accanto ad una registrazione lesiva dei diritti morali di un autore ed esecutore contenga anche la registrazione di brani di altri autori., quando difettino elementi utili a fare stimare il caso «di particolare gravità » e ad attribuire la violazione a tutti gli autori (Trib. Milano, ordinanza 17 gennaio 1994, G1 BONARETTI, Berio Luciano c. Mec Records, Aida 1996, Repertorio  I.15.5.2).

In un procedimento cautelare ex artt. 156 ss. l.a. per violazione del diritto d’autore introdotto dall’autore di una sceneggiatura contro gli autori di altra sceneggiatura ed il produttore della relativa opera cinematografica (ancora in fase di realizzazione) non ènecessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori del soggetto e delle musiche, coautori dell’opera cinematografica ma estranei alla relativa sceneggiatura asseritamente illecita (Trib. Roma, ordinanza 7 gennaio 1994, Aida 1995, 315/3).

La nuova disciplina del procedimento cautelare dettata dagli artt. 669 bis ss. c.p.c. si applica anche ai provvedimenti cautelari ex artt. 156 ss. l.a. di distruzione del materiale cinematografico già esistente e di inibizione della prosecuzione delle lavorazioni di un film (che nella specie si assume contraffazione di un’altrui sceneggiatura) (Trib. Roma, ordinanza 7 gennaio 1994, Aida 1995, 315/1).

Il divieto ex art. 161 co. 2 l.a. del sequestro di opere di carattere collettivo è suscettibile di applicazione analogica anche all’inibitoria (Trib. Milano, 5 maggio 1994, Aida 1994, 276/1).

Il sequestro ex art. 161 1.a., se pure si differenzia dal sequestro giudiziario e dal sequestro conservativo, è comunque una misura cautelare perché non solo ha una funzione probatoría, ma prevalentemente ha pure lo scopo di salvaguardare il rispetto del diritto e di impedire il ripetersi della violazione: onde il fumus boni iuris ed il periculum in mora sono presupposti necessari per la sua concessione (Trib. Torino, 18 aprile 1994, Aida 1994, 273/1).

E’ inammissibile una domanda di sequestro giudiziario ex art. 670 n. 1 c.p.c. delle registrazioni originali e dei supporti fonografici da esse derivati, che dovrebbe essere eseguito nei confronti di soggetti estranei al giudizio (nella specie un produttore fonografico aveva chiesto il sequestro di registrazioni eseguite da un artista con altra casa, assumendo che esse lo fossero state in violazione di un patto di esclusiva dell’artista nel confronti del ricorrente) (Trib. Milano, ordinanza 10 gennaio 1994, G. I. ROSA, EMI Italiana s.p.a. c. Bagaria s.r.l., Giuseppe Daniele, Aida 1994, Repertorio I.15.5.2).

L’art. 161 co. 2 l.a. vieta la concessione del sequestro di un LP che comprenda anche brani musicali diversi da quelli dedotti in controversia e di diversa titolarità: mentre èsuscettibile di concreta adozione e proporzionato alla lesione denunciata del diritto azionato (nella specie: la produzione e vendita di un LP contenente un’elaborazione non autorizzata di un’opera musicale) inibire l’ulteriore fabbricazione e commercializzazione dell’LP e disporre la pubblicazione del dispositivo del provvedimento cautelare (Trib. Milano, ordinanza 29 settembre 1993, G.D. CAPPABIANCA, Warner Chappel Music Italiana s.p.a., Edizioni Chappell s.r.l. c. New Music s.r.l. , Aida 1997, Repertorio  I.15.5.2).

Gli artt. 161 e 162 l.a. non sono applicabili a consentire la descrizione di un software che costituisce non riproduzione ma illecita elaborazione di un programma compiuta dal legittimo acquirente di una sua copia (Trib. Roma, ordinanza 16 settembre 1993, G.I. DEDODATO, Sesui s.r.l. c. Banca di Roma, Aida 1994, Repertorio I.15.5.2).

Alla descrizione, accertamento e perizia ex art. 161 l.a. non si applicano le norme procedimentali degli artt. 669‑bis ss. c.p.c. bensì quelle dell’art. 162 l.a.: onde competente ante causam a pronunciarli è solo il pretore del luogo in cui i provvedimenti di descrizione, accertamento e perizia richiesti ex art. 161 l.a. vanno eseguiti (Tríb. Milano, 9 luglio 1993, Aida 1994, 241/1).

Al di fuori dei casi previsti dall’art. 21 co.3 cost. non è possibile disporre il sequestro ex art. 161 l.a. od altra misura cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. che persegua un risultato pratico corrispondente a quello del sequestro, in relazione ad un libro che riproduca brani di altra opera in violazione dell’altrui diritto patrimoniale d’autore (Trib. Milano, 21 giugno 1993, Aida 1994, 239/1).

Il periculum in mora necessario per un’inibitoria ex art. 700 c.p.c. ed un sequestro ex art. 161 l.a. sussiste per la natura stessa dei diritti d’autore fatti valere, la cui lesione, ove perdurasse per il tempo di un giudizio ordinario, comporterebbe conseguenze negative ‑come la tendenziale saturazione di più vasti settori del mercato nazionale ‑ praticamente non eliminabili e non risarcibili in modo adeguato a posteriori (Pret. Milano, 20 aprile 1993, Aida 1993, 184/4).

Il sequestro ex art. 161 l.a. è un particolare tipo di misura cautelare avente finalità probatoria e/o strettamente cautelativa, certamente più ampia di quella ex art. 670 c.p.c., che quindi rimane assorbita e non ha un autonomo spazio e sfera di applicabilità in relazione a questa materia (Trib. Piacenza, 11 dicembre 1992, Pres. RUSSO, Est. RAGO, Leader Distribuzione s.r.l. c. Gemini Informatica, Aida 1994, Repertorio I.15.5.2).

Non è ammissibile un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che appaia da un punto di vista sostanziale equivalente ad un vero e proprio sequestro, per violazione di diritti patrimoniali d’autore, di un supplemento di quotidiano che possa essere qualificato come manifestazione del pensiero ex art. 21 cost. (Pret. Bologna, 17 novembre 1992, Aida 1994, 221/3)

Non può essere accolta una domanda di sequestro e distruzione degli esemplari in commercio di un’opera, quando la stessa non si può sequestrare né ex art. 161 l.a., trattandosi di opera che risulti dal contributo di più persone, né ex art. 700 c.p.c., poiché una simile disposizione urterebbe contro il carattere interinale della tutela in questo articolo prevista e con il disposto dell’art. 169 l.a. in tema di residualità di tale tipo di provvedimento (Pret. Milano, ordinanza 10 novembre 1992, Aida 1993, 164/3).

Il sequestro ex art. 161 l.a. può essere autorizzato anche per beni che siano nella disponibilità di terzi, salvo il limite dell’acquisto in buona fede e per uso personale ex art. 159 co. 5 l.a., e salva altresì la necessaria integrazione del contraddittorio a tale riguardo nel futuro giudizio di convalida (Pret. Milano, 28 settembre 1992, Aida 1992, 114/3).

Può essere ordinato il sequestro della matrice di stampa e delle copie già stampate di una pubblicazione di ricette inedite chiesto dall’unico erede del loro autore (nella specie: è stato disposto il sequestro dopo la scadenza dei diritti patrimoniali d’autore) (Pret. Ferrara, ordinanza 9 giugno 1992, Aida 1993, 151/1).

Non rientra nella categoria ex art. 161 co. 2 l.a. delle «opere che risultano dal contributo di più persone», e che non possono essere oggetto di sequestro ex art. 161 co. 1 l.a., un’antologia di musiche popolari italiane, che ne pubblica i testi letterari con le note base (scritte in lettere) dei relativi accordi musicali (Pret. Roma, ordinanza 31 marzo 1992, Aida 1992, 99/4).

L’opera collettiva non può normalmente essere oggetto di sequestro ex art. 161 co. 2 l.a., nemmeno quando i relativi diritti di autore siano stati affidati ad un unico editore (Pret. Catania, 11 febbraio 1992, Aida 1992, 89/4).

L’art. 161 l.a. non consente di disporre, a protezione di diritti d’autore, il sequestro di supporti di suono che riproducano, oltre ad un brano incriminato, anche altre canzoni, di cui alcune sono opera di autori diversi da quello cui è imputato il plagio (Pret. Milano, ordinanza 26 novembre 1991, Aida 1992, 76/1).

Sussiste il periculum in mora necessario ex artt. 161 l.a. e 700 c.p.c. quando il prolungarsi di una attività imprenditoriale che costituisce illecita violazione dei diritti d’autore appartenenti ad un editore procura danni irreparabili a quest’ultimo quantomeno sotto il profilo dello sviamento della clientela, e quindi danni non integralmente risarcibili all’esito dell’ordinario giudizio di merito (Pret. Milano, 4 marzo 1991, Aida 1992, 36/2).

Restano estranei all’ambito oggettivo del sequestro ex art. 161 l.a. le bolle di accompagnamento, le fatture, l’elenco clienti e fornitori dell’imprenditore che viola il diritto d’autore (Pret. Catania, 12 febbraio 1991, Aida 1992, 34/3).

Il decreto di sequestro ex art. 161 l.a. di copie (con lievissime modificazioni marginali) di programmi dì elaboratore non autorizzate dall’autore, può essere disposto inaudita altera parte: posto che la convocazione della controparte in casi del genere può vanificare inesorabilmente la fruttuosità pratica del provvedimento cautelare, che ha per oggetto beni facilmente occultabili e suscettibili di interventi che in tempi brevi consentano la cancellazione o la modificazione dei programmi copiati (Pret. Catania, 12 febbraio 1991, Aida 1992, 34/2).

 

15.5.3 provvedimenti ex art. 700 c.p.c.

La disciplina dell’art. 700 c.p.c. è applicabile all’inibitoria in materia di diritti d’autore ed ai provvedimenti atipici anticipatori o strumentali rispetto a quelli di merito previsti dagli artt. 156 ss. l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 7 giugno 2012, Aida 2013, 1560/2).

E’ ammissibile un provvedimento ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto il ritiro dal commercio  di cataloghi contenenti riproduzioni non consentite di fotografie tutelate dal diritto d’autore (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 18 maggio 2010, G.D. Sbariscia, Giovanni Battista Martini c. Comune di Parma, Skira Editore s.p.a., Università degli studi di Parma, Aida 2012, Repertorio I.15.5.3).

La domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. di restituzione di una scultura esercitata dal suo autore contro il relativo acquirente difetta del requisito di anticipatorietà rispetto alla decisione di merito prospettata dalla parte e costituita da un’azione di mero accertamento della invalidità ed inefficacia del contratto e non anche di condanna alla restituzione, ed è dunque inammissibile (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 5 luglio 2010, Aida 2012, 1492/1).

L’ordine di pubblicazione di un provvedimento cautelare è un provvedimento innominato ex art. 700 c.p.c., e costituisce uno strumento di tutela generale di carattere riparatorio e preventivo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 6 giugno 2012, Giud.  Tavassi, Flou s.p.a. c. Mondo Convenienza Holding s.p.a., M.C. Group Soc. Cons. a r.l., Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili s.r.l., Tulipano Mobili s.r.l., La Dalia Mobili s.r.l. Ibiscus Mobili s.r.l., Orchidea Mobili s.r.l., La Primula Mobili s.r.l. Cedil Distribuzione Mobili s.r.l., Abbivest s.r.l., Il Giglio s.r.l. Samar s.r.l., Cere Mobili s.r.l., Tarquinia Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l. Crossing s.r.l. Stella Mobili s.r.l. La Viola Mobili s.r.l., Elisa s.r.l., Iris Mobili s.r.l., Idea Mobili 2001 s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.15.5.3).

E’ ammissibile una domanda di provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordini al resistente il decriptaggio di un software del ricorrente criptato dalla resistente con un’attività che costituisce violazione dei diritti patrimoniali d’autore della ricorrente (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 24 settembre 2008, Aida 2010, 1339/1).

Gli artt. 156 ss. l.a. prevedono rimedi riferibili a tutte le situazioni di diritto soggettivo protette dalla legge 633/1941, sicché risulta superfluo e non corretto il richiamo a mezzi di tutela residuale ed innominata ex art. 700 c.p.c. (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 febbraio 2009, Aida 2010, 1352/1).

E’ ammissibile una misura cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. che ordini l’adempimento di obbligazioni contrattuali costituito da un facere infungibile (nella specie l’esecuzione di un contratto relativo alla manutenzione di una piattaforma software ed all’accesso a banche dati) (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 19 ottobre 2009, G.I. Vitro, AFC Torino s.p.a. c. Altea s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.15.5.3).

Non ledono il diritto alla privacy indagini relative agli accessi a siti web che mettano a disposizione contenuti protetti dal diritto d’autore, e che aggreghino i dati relativi a questi accessi mantenendo l’anonimato degli indirizzi IP (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/3).

E’ ammissibile un ordine al prestatore di servizi di telecomunicazioni di mettere a disposizione dell’Autorità di P.S. tutti i dati idonei alla repressione dei reati di illecita riproduzione di opere protette da diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/4).

Può essere ordinato in via cautelare al prestatore di un servizio di telecomunicazioni di trasmettere alla Procura della Repubblica competente ed al Ministero delle comunicazioni le informazioni relative a violazioni di diritti d’autore ricevute da un’associazione rappresentativa dei titolari di questi diritti, e di corredare le informazioni con i dati (diversi da quelli identificativi dei destinatari del servizio) in possesso del prestatore che possano essere eventualmente utili ad integrare le notizie ricevute dall’associazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 15 aprile 2010, Aida 2010, 1382/9).

Il ricorso proposto ex art. 700 c.p.c. per cautelare il credito del ricorrente al pagamento di un corrispettivo per la progettazione di opera asseritamente di architettura non è ammissibile, per la presenza della misura tipica del sequestro conservativo (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 30 ottobre 2008, G.U. Izzo, Consorzio 2050, SPEA Ingegneria Europea s.p.a. c. Regione Lazio, Autostrade del Lazio s.p.a., Arcea Lazio s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.15.5.3).

E’ inammissibile un provvedimento cautelare che ordini alla parte un facere infungibile consistente in attività tecniche di cooperazione dirette a rendere possibile la trasmissione televisiva di opere cinematografiche; mentre è per contro ammissibile un ordine di messa a disposizione a favore dell’impresa televisiva ricorrente di opere cinematografiche specificamente individuate nel ricorso (Trib. Roma, ordinanza 20 luglio 2005, Aida 2008, 1202/2).

L’inibitoria ex art. 163 l.a. è applicabile anche al diritto morale d’autore, e costituisce una misura cautelare tipica cd anticipatoria, che è assimilabile per struttura e presupposti a quella ex art. 131 c.p.i., ed esclude l’applicazione dell’art. 700 c.p.c. (Trib. Napoli, ordinanza 16 ottobre 2007, Aida 2008, 1236/1).

E’ ammissibile un ricorso ex art. 700 c.p.c. ove il ricorrente domandi non solo l’inibitoria di violazione dei diritti d’autore o connessi, ma anche di tutti gli atti di concorrenza sleale (Trib. Roma, ordinanza 23 gennaio 2008, Aida 2008, 1244/1).

Seppure suscettibile di essere coinvolto ex art. 156 l.a. in sede di attuazione coattiva dell’inibitoria inadempiuta dall’autore dell’illecito telematico per violazione di diritti esclusivi di proprietà intellettuale, il carrier che si limita a svolgere un’attività di mere conduit è privo di legittimazione a resistere ad un ricorso cautelare per ottenere l’inibizione del predetto illecito, in quanto esonerato da ogni responsabilità in base all’art. 14 d.lgs. 70/2003 (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 3 giugno 2006, Aida 2007, 1164/1).

Il licenziante di diritti di distribuzione di opera cinematografica home video che alleghi l’esistenza di una clausola relativa al dies a quo della licenza e chieda ex art. 700 c.p.c. una inibitoria dell’attività del licenziatario che prima di questa data pubblicizza la sua offerta del prodotto licenziato ha l’onere di provare per iscritto ex art. 110 l.a. l’esistenza della pattuizione ora detta (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2003, Giud. Iofrida, Esse&bi Cinematografica s.r.l. c. Cine Video Corporation s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.5.3).

Disposto il sequestro giudiziario dei proventi autorali Siae dell’autore Roberto Murolo, e proposto dalla Fondazione Roberto Murolo ricorso ex art. 700 c.p.c., per sospensione urgente del sequestro, questo ricorso deve essere rigettato per carenza di periculum in mora, perché la veste di ausiliario del giudice ricoperta dal custode giudiziario vale ex se ad assicurare contro il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile (Trib. Napoli, ordinanza 2 marzo 2004, Giud. Abete, Fondazione Roberto Murolo O.N.L.U.S. c. SIAE, Aida 2005, Repertorio I.15.5.3).

La domanda con cui un editore di canale, che abbia stipulato e si sia visto disdettare il contratto per la trasmissione del suo segnale in via satellitare da un distributore televisivo, e voglia ottenere ex art. 700 c.p.c. un ordine di prosecuzione della distribuzione del segnale è inammissibile sia per l’infungibilità del facere richiesto sia perché realizza interamente gli effetti di una sentenza (Trib. Roma, ordinanza 29 luglio 2004, Aida 2005, 1042/1).

La penale prevista a fronte del ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria di diritti d’autore, connessi e di marchio deve essere fissata tenendo conto del valore economico dei diritti violati e della progressiva diminuzione delle probabilità di guadagno (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/5).

E’ inopportuno disporre la pubblicazione dell’inibitoria (devono rimanere estranee finalità riparatorie e sanzionatorie) per violazione di diritti d’autore, connessi e di marchio qualora l’autore dell’illecito non abbia pubblicizzato la propria attività (Trib. Milano, ordinanza 12 marzo 2004, Aida 2004, 1005/6).

L’art. 161 co.2 l.a. si applica tanto alle opere collettive quanto a quelle composte, ma non a quelle in comunione: e non esclude che all’autore dell’illecito possa essere ordinato ex art. 700 c.p.c. di ritirare dal commercio l’opera che non può essere sequestrata ex art. 161 co.2 l.a. (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001, 765/10).

I provvedimenti cautelari in materia di diritto d’autore e di diritti connessi non sono limitati a quelli previsti dall’art. 161 l.a., e reciprocamente sono ammissibili provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. a tutela dei diritti ora detti. (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 1999, Aida 2000, 707/1)

All’inibitoria d’urgenza, non preclusa dalla previsione di misure cautelari tipiche in materia di diritto d’autore, si applicano le norme ordinarie sulla competenza, e non quelle previste dall’art. 162 l.a., che restano invece applicabili a descrizione, accertamento e perizia contemplati dall’art. 161 l.a., quali provvedimenti di istruzione preventiva tipici per il diritto d’autore (Pret. Ancona, ordinanza 23 febbraio 1999, Est. MOGETTA, SIAE Società Italiana Autori Editori  c. Modric Editore, Aida 2000, Repertorio  I.15.5.3).

L’impegno del resistente ad astenersi da ulteriori utilizzazioni delle fotografie del ricorrente non fa venir meno l’interesse di quest’ultimo ad ottenere in via d’urgenza l’inibitoria di queste utilizzazioni, con effetti per il futuro, elidendo in via assoluta l’eventualità del reiterarsi delle violazioni, per altro di non agevole accertamento (Trib. Milano, ordinanza 27 novembre 1998, Aida 1999, 624/3).

Non è ammissibile una domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. di ordine alla Siae di dichiarazione del plagio di un’opera musicale, quando la Siae non sia parte in causa (Trib. Milano, ordinanza 17 luglio 1998, Pres. MIGLIACCIO, Est. ROSA, Matteo Pace, Alessandro Borgni, Ediemme Edizioni Musicali s.r.l. c. Fabrizio Berlincioni, Michele Culotta, Emi Music Publishing Italia s.r.l., RTI Music s.r.l., PDU s.a., GSU s.a., Anna Mina Mazzini, Aida 1998, Repertorio  I.15.5.3).

Il produttore di software ha diritto di chiedere ed ottenere un’inibítoria ex art. 700 c.p.c. della continuazione della promozione, pubblicità e vendita di un software concorrente ad opera del distributore che si sia con lui obbligato a non distribuire o commercializzare prodotti concorrenti in pendenza del contratto di distribuzione (Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 1997, G. D. BICHI, STR c. Cedcamera ‑ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Aida 1998, Repertorio  I.15.5.3).

La sentenza che pronuncia su una domanda di risoluzione giudiziale per inadempimento di un contratto di edizione ha natura ed effetti costitutivi, e sia pure con efficacia retroattiva ex lege: onde la ripubblicazione dell’opera da parte dell’editore nelle more della causa di merito non costituisce un pregiudizio per l’autore sufficiente ad imporre l’accoglimento della sua domanda di inibitoria ex artt. 700 e 669 terdecies c.p.c. della ríedizione dell’opera (Trib. Casale Monferrato, 25 febbraio 1997, Pres.  DI BERNARDO, Est.VITI, Martina Consolaro, Edizioni Il Capitello s.p.a. c. Edizioni Piemme s.p.a., Aida 1998, Repertorio  I.15.5.3)

Qualora l’aspirante licenziatario di diritti televisivi di trasmissione di manifestazioni calcistiche lamenti l’inadempimento di un contratto preliminare relativo a questi diritti e la conseguente illiceità di una successiva licenza concessa ad un terzo, il giudice adìto in via cautelare può provvisoriamente inibire al licenziante ed al secondo avente causa di utilizzare i diritti così illecitamente ceduti; e corrispondentemente può consentire questa utilizzazione all’aspirante avente causa sulla base del preliminare inadempiuto (Trib. Firenze, 10 dicembre 1996, Aida 1999, 591/2).

E’ ammissibile l’inibitoria ex art. 700 c.p.c. di atti che costituiscano violazione del diritto di paternità dell’autore (Trib. Milano, ordinanza 29 novembre 1995, Aida 1996,  415/4).

Non può essere concessa, per mancanza della irreparabilità del pregiudizio, un’inibitoria ex art. 700 c.p.c. che sia finalizzata non alla protezione di diritti acquisiti ma a crearsi una nuova posizione di mercato per ampliare l’oggetto della propria attività (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, Aida 1995, 348/3).

E’ ammissibile un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che, accertato il diritto del ricorrente all’utilizzazione di un’opera dell’ingegno caduta in pubblico dominio e perciò al rilascio dei bollini da parte della SIAE, ordini a quest’ultima di rilasciare i bollini ed alla (passata) titolare dei diritti d’autore sull’opera caduta in pubblico dominio di cessare i suoi comportamenti idonei ad im pedire la libera commercializzazione delle relative videocassette (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, Aida 1995, 348/2).

Può essere disposta un’inibitoria di ogni ulteriore distribuzione di un supporto fonografico contenente la riproduzione meccanica di 11 composizioni, di cui una attuata in violazione del diritto morale d’autore di terzi, quando l’art. 161 l.a. non ne consente il sequestro (Trib. Milano, ordinanza 4 gennaio 1995, Aida 1995, 345/3).

Nel regolare il conflitto tra interesse al sequestro e interesse alla circolazione della stampa l’art. 21 co. 3 cost. ha accordato indefettibile prevalenza al secondo, così ponendo un divieto a qualsiasi provvedimento, ivi compresi quelli del giudice civile a tutela dei diritti di sfruttamento di opera dell’ingegno, che comporti il sequestro dello stampato se non nei casi in cui la legge espressamente lo autorizzi e sempre che a mezzo dello stampato sia stato commesso un delitto. Tale divieto si estende anche alle misure cautelari atipiche che perseguono un risultato pratico analogo a quello del sequestro, vale a dire la sottrazione di ciò che è già stampato alla possibilità di conoscenza dei consociati. Il medesimo divieto non si estende invece all’inibitoria della stampa ulteriore non autorizzata dell’opera dell’ingegno altrui, perché questa inibitoria non determina alcuna sottrazione alla circolazione di opere già stampate e non ha il carattere censorio vietato dall’art. 21 co. 2 cost.. L’inibitoria non può estendersi alla distribuzione di libri già stampati: spettando tuttavia al convenuto in contraffazione l’onere di provare che le copie che al momento dell’inibitoria già non si trovavano presso i distributori siano state stampate prima dell’inibitoria (Trib. Milano, ordinanza 26 settembre 1994, Aida 1995, 330/3).

Quando sussiste il periculum in mora può essere inibita l’ulteriore stampa e commercializzazione di CD che riproducano registrazioni particolarmente carenti e come tali idonee a recare pregiudizio alla reputazione dell’autore (che è ad un tempo) esecutore delle musiche registrate, a motivo della inadeguatezza tecnica degli strumenti di registrazione, del lungo tempo trascorso (nella specie, circa venti anni) tra registrazione e pubblicazione del CD, e dell’uso con l’eventuale deterioramento del nastro utilizzato per la produzione del CD (Trib. Milano, ordinanza 17 gennaio 1994, G.I. BONARETTI, Berio Luciano c. Mec Records, Aida 1996, Repertorio  I.15.5.3).

E inammissibile una domanda ex art. 700 c.p.c., promossa da una casa discografica contro un artista e finalizzata all’inibitoria della commercializzazione di una sua registrazione con altra casa discografica estranea al giudizio, specie quando l’artista non ha la giuridica possibilità di impedire la commercializzazione che si vorrebbe inibire giudizialmente (Trib. Milano, ordinanza 10 gennaio 1994,  G.I. ROSA, EMI Italiana s.p.a. c. Bagaria s.r.l., Giuseppe Daniele, Aida 1994, Repertorio I.15.5.3).

Al di fuori dei casi previsti dall’art. 21 co.3 cost. non è possibile disporre il sequestro ex art. 161 l.a. od altra misura cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. che persegua un risultato pratico corrispondente a quello del sequestro, in relazione ad un libro che riproduca brani di altra opera in violazione dell’altrui diritto patrimoniale d’autore (Trib. Milano, 21 giugno 1993, Aida 1994, 239/1).

Il periculum in mora necessario per un’inibitoria ex art. 700 c.p.c. ed un sequestro ex art. 161 I.a. sussiste per la natura stessa dei diritti d’autore fatti valere, la cui lesione, ove perdurasse per il tempo di un giudizio ordinario, comporterebbe conseguenze negative ‑ come la tendenziale saturazione di più vasti settori del mercato nazionale ‑ praticamente non eliminabili e non risarcibili in modo adeguato a posteriori. (Pret. Milano, 20 aprile 1993, Aida 1993, 184/4).

Non è ammissibile un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che appaia da un punto di vista sostanziale equivalente ad un vero e proprio sequestro, per violazione di diritti patrimoniali d’autore, di un supplemento di quotidiano che possa essere qualificato come manifestazione del pensiero ex art. 21 cost. (Pret. Bologna, 17 novembre 1992, Aida 1994, 221/3)

Può essere disposto ex art. 700 c.p.c. il ritiro dal commercio degli esemplari di un’opera a stampa che attribuisca erroneamente ad uno piuttosto che ad altro soggetto la qualità di autore di alcuni dei testi musicali in essa riprodotti. (Pret. Milano, ordinanza 10 novembre 1992, Aida 1993, 164/4).

Non può essere accolta una domanda di sequestro e distruzione degli esemplari in commercio di un’opera, quando la stessa non si può sequestrare né ex art. 161 La., trattandosi di opera che risulti dal contributo di più persone, né ex art. 700 c.p.c., poiché una simile disposizione urterebbe contro il carattere interinale della tutela in questo articolo prevista e con il disposto dell’art. 169 La. in tema di residualità di tale tipo di provvedimento. (Pret. Milano, ordinanza 10 novembre 1992, Aida 1993, 164/3).

Sussiste il periculum in mora necessario per l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. di inibitoria all’ulteriore commercializzazione di esemplari di un’opera che violino il diritto morale dell’autore, quando la continuazione della commercializzazione comporterebbe un aggravamento della situazione lesiva, e non sia agevole monetizzare il danno conseguente. (Pret. Milano, ordinanza 10 novembre 1992, Aida 1993, 164/2).

La SIAE può legittimamente rifiutare la consegna dei bollini per videocassette che costituiscono violazione di altrui diritti d’autore: e reciprocamente deve essere rigettato il ricorso per ottenere un ordine ex art. 700 c.p.c. alla SIAE di consegnare tali bollini. (Pret. Roma, 11 settembre 1992, Aida 1993, 156/4).

E’ inammissibile un ordine ex art. 700 c.p.c. ad un’emittente di diffondere un programma in esecuzione di un’obbligazione contrattuale dell’emittente pattuita senza indicazione del termine per l’adempimento: dovendo il ricorrente adire il giudice ex art. 1183 c.c. (Pret. Roma, 9 settembre 1992, Pret. SCIASCIA, Rocchini c. Rai ‑Radiotelevisione Italiana, Aida 1994, Repertorio I.15.5.3).

La previsione del sequestro speciale ex art. 161 l.a. non rende inapplicabile lo strumento ‑ di carattere sussidiario ma ugualmente concedibile perché diversamente operativo ‑ della inibizione alla ulteriore commercializzazione ed alla ulteriore stampa di un volume pubblicato senza i necessari consensi degli autori (Pret. Roma, ordinanza 31 marzo 1992, Aida 1992, 99/5).

Stipulati due diversi contratti collegati di concessione in uso e rispettivamente di manutenzione di programmi di elaboratore, e cessato il contratto di manutenzione, l’utente dei programmi può continuare a fruirne ed in caso di periculum in mora può chiedere ed ottenere un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che ordini all’impresa di manutenzione dei programmi di riattivarne il funzionamento. (Pret. Parma, ordinanza 3 marzo 1992, Aida 1993, 143/1).

Quando pure la statuizione giudiziale (attualmente gravata da appello) intervenuta tra la SIAE ed alcune emittenti televisive, e che consente a queste ultime iussu iudicis l’utilizzazione dell’intero repertorio della SIAE anche oltre la scadenza di una convenzione tra essi e la SIAE, fosse inopponibile in altro giudizio agli editori iscritti alla SIAE, con la conseguenza di considerare sine titulo l’utilizzazione del repertorio SIAE da parte delle emittenti televisive in mancanza di rinnovata convenzione su base volontaristica (e non autoritativa), è di tutta evidenza che la riscossione dei proventi per conservata iscrizione degli editori presso la SIAE riduce in sostanza il pregiudizio loro derivante dall’utilizzo del proprio repertorio affidato alla SIAE da parte delle emittenti televisive alla ipotetica differenza tra percetto e sperato in virtù di una nuova negoziazione ovvero in via comparativa con la regolamentazione di altri rapporti: ed alla sua liquidazione potrà all’occorrenza provvedere con idonea ed esaustiva riparazione la sentenza del merito, senza che nelle more il quantum possa essere compromesso irrimediabilmente dal tempo necessario all’accertamento dell’an, e senza che dunque ricorra il periculum in mora necessario all’accoglimento di una domanda degli editori ricorrenti all’inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. dell’utilizzo da parte delle emittenti resistenti del repertorio affidato dagli editori ricorrenti alla SIAE (Trib. Milano, ordinanza 3 marzo 1992, Aida 1992, 93/1).

L’inapplicabilità del sequestro ex art. 161 co. 2 l.a. non preclude la possibilità di emanare un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dì inibitoria di un’illecita violazione di diritti d’autore (Pret. Catania, 11 febbraio 1992, Aida 1992, 89/5).

La legge sul diritto d’autore non prevede una tutela particolare e tale da rendere inapplicabile il ricorso al procedimento d’urgenza disciplinato dall’art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la richiesta inibitoria e l’immediata cessazione dell’attività fotocopiatrice di opere protette (Pret. Perugia, 25 novembre 1991, Aida 1992, 75/1).

Il fenomeno dell’illecita fotocopiatura di opere protette determina un periculum in mora e può essere represso in via d’urgenza in quanto cagiona un danno ingiusto di difficile o impossibile accertamento ai fini di un’eventuale azione risarcitoria (Pret. Genova, 5 novembre 1991, Aida 1992, 70/3).

La pubblicazione del dispositivo di un’ordinanza resa ex art. 700 c.p.c. si pone quale misura utile al fine del contenimento dell’estensione e dell’aggravarsi di una lesione del diritto morale d’autore nel tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria (Pret. Milano, ordinanza 25 ottobre 1991, Aida 1992, 67/4).

E’ ammissibile un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. a tutela di un diritto d’autore quando i rimedi cautelari specifici della descrizione, accertamento, perizia e sequestro previsti dalla legge 633/1941 non appaiono idonei a scongiurare il ripetersi dell’illecito lamentato (Pret. Firenze, ordinanza 28 agosto 1991, Aida 1992, 59/2).

La violazione di un diritto di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno è di per sè fonte di un pregiudizio irreparabile, che deve essere cautelato ex art. 700 c.p.c., per la estrema difficoltà di quantificare a posteriori l’entità del danno subìto (Pret. Milano, 21 maggio 1991, Aida 1992, 45/2).

Anche il danno strettamente patrimoniale, in sé risarcibile, può talora esser considerato irreparabile e perciò tutelabile ex art. 700 c.p.c.. Tanto si riscontra in particolare anche quando la reintegrazione per equivalente è resa impossibile o estremamente difficoltosa nella sua quantificazione per il protrarsi della situazione affermata illegittima (Trib. Napoli, ordinanza 21 maggio 1991, Aida 1992, 44/2).

Sussiste il periculum in mora necessario ex artt. 161 l.a. e 700 c.p.c. quando il prolungarsi di una attività imprenditoriale che costituisce illecita violazione dei diritti d’autore appartenenti ad un editore procura danni irreparabili a quest’ultimo quantomeno sotto il profilo dello sviamento della clientela., e quindi danni non integralmente risarcibili all’esito dell’ordinario giudizio di merito (Pret. Milano, 4 marzo 1991, Aida 1992, 36/2).

 

15.5.4 azioni possessorie

Il possesso legittimo dei diritti d’autore su opera musicale rilevante ex art. 167 l.a. è provato dalla precedente concessione di una licenza dei medesimi diritti ad altro inserzionista pubblicitario per uno spot di larga diffusione (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/1).

L’attestazione del credito da parte della Siae non è assistita da una presunzione di legittimità e veridicità, ma fruisce solo di una particolare efficacia, che si esaurisce nel legittimare il ricorso alla procedura monitoria con la conseguenza che, se si instaura il contraddittorio e l’efficacia probatoria dell’attestazione della Siae viene contestata, ricade su quest’ultima l’onere di provare la fondatezza della propria pretesa pecuniaria e la relativa quantificazione (Cass. 18 aprile 2000 n. 5009, Aida 2000, 662/3).

Quando è pacifico in causa che l’attore ha il possesso (nella specie esclusivo) dei diritti patrimoniali d’autore da lui azionati, l’attore è legittimato ad agire contro il contraffattore ex art. 167 l.a. (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13937, Aida 2000, 659/2).

E’ legittimato ex art. 167 l.a. l’editore che abbia pubblicato ben 6 edizioni dell’opera litigiosa, ed abbia prodotto un contratto di acquisto dei relativi diritti dal precedente titolare, sia pure sprovvisto di data certa (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/2).

L’art. 167 l.a. legittima alla causa chi di fatto abbia esercitato fino a quel momento il possesso legittimo dei diritti di utilizzazione, ove la nozione di possesso non è richiamata in senso proprio, la legittimità del possesso non  deve essere provata attraverso la prova della titolarità del diritto, ed il “legittimo possesso” è piuttosto sinonimo di precedente, palese, pacifico e consolidato sfruttamento dei diritti (nec vi, nec clam, nec precario): ed in questa situazione chi non affermi di essere titolare dei diritti fatti valere in causa non può eccepire che alla situazione di fatto ora detta non corrisponda un’omogenea situazione giuridica (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/1).

E’ legittimato ex art. 167 l.a. l’editore che abbia pubblicato ben 6 edizioni dell’opera litigiosa, ed abbia prodotto un contratto di acquisto dei relativi diritti dal precedente titolare, sia pure sprovvisto di data certa (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/2).

L’art. 167 l.a. legittima alla causa chi di fatto abbia esercitato fino a quel momento il possesso legittimo dei diritti di utilizzazione, ove la nozione di possesso non è richiamata in senso proprio, la legittimità del possesso non  deve essere provata attraverso la prova della titolarità del diritto, ed il “legittimo possesso” è piuttosto sinonimo di precedente, palese, pacifico e consolidato sfruttamento dei diritti (nec vi, nec clam, nec precario): ed in questa situazione chi non affermi di essere titolare dei diritti fatti valere in causa non può eccepire che alla situazione di fatto ora detta non corrisponda un’omogenea situazione giuridica (App. Milano, 30 marzo 1999, Aida 2000, 678/1).

I bollettini di deposito presso la Siae non provano la legittimazione ad esercitare ex art. 167 l.a. i diritti di riproduzione di opera musicale in modo diverso dalla registrazione meccanica (Trib. Milano, ordinanza 11 luglio 1996, Aida 1996, 429/2).

L’utilizzatore autorizzato di un programma di elaboratore beneficia dell’azione di reintegrazione a tutela del proprio possesso contro il suo fornitore che alteri anche una sola porzione del codice del programma o asporti un elemento funzionale all’uso con esso del computer (Pret. Monza, 21 marzo 1991, Aida 1992, 40/1).

 

15.6 accertamento

Quando l’autore di una canzonetta agisce contro uno dei due coautori di altra canzone per l’accertamento del plagio ed il risarcimento del danno, ed il giudice ordina la chiamata in giudizio del secondo coautore della canzonetta contestata la violazione del termine perentorio fissato a questo fine dal giudice è causa di estinzione del giudizio, ed opera di diritto, ove ritualmente eccepita: onde la declaratoria del giudice ha carattere meramente dichiarativo del fatto estintivo (Trib. Roma, Sezione IP, 11 settembre 2008, Aida 2010, 1338/1).

La pronuncia di accertamento del plagio realizzato da una canzonetta a due coautori resa nei confronti di uno di essi appare suscettibile di incidere sul diritto morale del coautore. Ne consegue un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per ragioni di diritto sostanziale ex art. 10 l.a., di entrambi i coautori dell’opera plagiaria (Trib. Roma, Sezione IP, 11 settembre 2008, Aida 2010, 1338/2).

Avviato un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione dei diritti d’autore e connessi di un’emittente televisiva su alcuni propri programmi è ammissibile una domanda cautelare formulata in corso di causa volta ad inibire la continuazione degli illeciti contestati ancorché con riferimento a programmi diversi da quelli per cui il giudizio di merito è stato avviato. Il thema decidendum del giudizio di merito non può infatti essere circoscritto alle sole violazioni avvenute prima della sua instaurazione ma va esteso anche alle eventuali violazioni che si siano verificate in corso di causa (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 dicembre 2009, Aida 2010, 1373/3).

Nei confronti del preteso contraffattore medio tempore fallito sono procedibili in sede ordinaria le sole domande di accertamento ed inibitoria della contraffazione, ma non quella di condanna al risarcimento del danno (Trib. Roma, 31 maggio 2000, Aida 2003, 888/1).

Sussiste l’interesse sufficiente ad ottenere una pronuncia di accertamento dell’altrui illecita violazione di un diritto d’autore, anche in mancanza dì una contestuale richiesta di risarcimento dei danni anche al solo fine di acquisire certezza una volta per tutte della tutela accorta dall’ordinamento, ove questa sia negata dal convenuto (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993,142/3).

 

15.7 azioni restitutorie

La misura della distruzione di esemplari di sedie attribuite ad un noto designer in violazione dei suoi diritti al nome e morale d’autore non può essere adottata in via astratta, indipendentemente cioè dall’acquisizione alla causa degli esemplari da distruggere per effetto di provvedimenti di sequestro (Trib. Milano, Sezione IP, 11 marzo 2010, Aida 2012, 1480/3).

La misura della distruzione è sproporzionata qualora l’opera risulti creata con il contributo di più persone e sia costituita da diverse sezioni, con un’autonomia strutturale delle varie parti componenti che consenta di emendare i testi plagiari apportando le modifiche necessarie (Trib. Roma, Sezione IP, 1 dicembre 2010, Pres. Marvasi, Est.  Cruciani, Rita Pomponio c. UPTER Università Popolare di Roma, EDUP Edizioni dell’Università Popolare di Roma, Aida 2012, Repertorio I.15.7).

Accertata a seguito di CTU la non autenticità di opere pittoriche, va disposta ai sensi dell’art. 169 l.a. la loro marchiatura in modo indelebile con l’attestazione che non si tratta di opere dell’artista cui erano state attribuite (App. Milano, Sezione IP, 19 agosto 2010, Aida 2011, 1399/1).

Deve essere ordinata la distruzione delle opere realizzate in violazione dell’altrui diritto d’autore, già oggetto di sequestro ante causam, qualora non siano concretamente prospettabili misure alternative alla distruzione (Trib. Milano, Sezione IP, 22 settembre 2009, Aida 2011, 1401/3).

Non è responsabile di violazione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera cinematografica, né di concorrenza sleale nei confronti del licenziatario esclusivo di tali diritti per il canale edicola, l’editore che sulla base di licenza concessagli dal titolare dei diritti in violazione dell’esclusiva del primo licenziatario venda in edicola l’opera in questione in abbinamento ad una propria rivista (Trib. Milano, Sezione IP, 26 settembre 2009, Pres.Est. de Sapia, Edigamma Publishing s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Editrice La Stampa s.p.a., Digital Studio Production s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.7).

L’editore che pubblichi un libro e ne attribuisca per errore la paternità agli autori di un altro volume appartenente alla medesima collana può paralizzare le domande giudiziali di inibitoria e distruzione formulate dagli autori e fondate sulla violazione del loro diritto al nome ed all’immagine professionale soltanto se prova i quantitativi editi, venduti ed invenduti dell’opera contestata nonché il ritiro dal commercio delle copie giacenti ed eventualmente il loro invio al macero (Trib. Torino, Sezione IP, 9 aprile 2010, Aida 2011, 1419/3).

Deve essere respinta la domanda degli eredi dell’autore volta ad ottenere la restituzione degli originali delle sue opere (costituite nella specie da disegni) qualora risulti che il de cuius le aveva create nell’ambito di rapporti contrattuali finalizzati ad attribuire al committente (editore di varie riviste) il diritto di utilizzarle economicamente secondo le più varie forme e senza limiti (Trib. Milano, Sezione IP, 27 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Massimiliana Pozzi, Giulia Rendinella c. Edizioni Idea Donna s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.15.7).

Non può essere accolta la domanda di distruzione delle copie di un catalogo proposta dall’autore di un contributo ivi pubblicato per violazione dei suoi diritti patrimoniali d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 3 marzo 2011, Aida 2011, 1452/5).

Gli artt. 168 ss. e 156 ss. l.a. consentono anche in materia di diritti morali d’autore il ricorso all’inibitoria o alle forme più convenienti di riparazione mediante aggiunte o soppressioni (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/3).

Quando un compact disc e la relativa confezione (nella specie: di una compilation) indica in modo inesatto la paternità di uno dei brani, il loro ritiro dal commercio per la correzione dei testi o anche soltanto per la rottura dell’involucro che sigilla i supporti e l’inserimento degli opportuni errata corrige richiederebbe tempi tali da provocare una non trascurabile assenza del prodotto dal mercato e dunque danni irreparabili quanto alla sua commerciabilità: e nel necessario bilanciamento degli interessi delle parti il GD di un giudizio cautelare può ritenere più convenienti ed adeguate da un lato l’inibitoria dell’ulteriore distribuzione di altre copie assistita da congrua penale e dall’altro la pubblicazione del dispositivo dell’inibitoria cautelare (Trib. Milano, ordinanza 13 dicembre 2007, Aida 2009, 1278/5).

Va respinto l’ordine di distruzione del prodotto contraffatto (nella specie una parure di gioielli), quando non si conosca se esso sia ancora in possesso del convenuto in contraffazione e sia stato contestato ed accertato soltanto un episodio di commercializzazione del prodotto contraffatto (Trib. Roma, Sezione IP, 26 marzo 2008, Aida 2009, 1288/4).

Qualora la natura dell’opera (e precisamente il fatto che sia un falso) ne escluda una dignità economico-artistica al di fuori dell’attribuibilità al preteso autore, il giudice che accerta la falsa attribuzione di questa paternità deve disporne  la distruzione, mentre non potrebbe irrogare le misure alternative evocate genericamente dall’art. 169 l.a. (Trib. Milano, 18 gennaio 2006, Aida 2008, 1206/3).

In caso di violazione dei diritti morali d’autore, consistente nell’apposizione di una sua firma falsa sul retro di un quadro, l’opera così firmata può essere «restituita» al suo proprietario, obbligandolo ex art. 169 l.a. ad apporre sul retro di essa in maniera indelebile un’attestazione della non autenticità dell’opera (Trib. Milano, 17 ottobre 2007, Aida 2008, 1237/2).

Il proprietario di un’opera pittorica che abbia agito per farne dichiarare l’autenticità, ma non abbia assolto il relativo onere probatorio, può essere in via riconvenzionale e su domanda del convenuto condannato alla distruzione dell’opera, anche se l’esecuzione della condanna deve essere necessariamente rimandata al passaggio in giudicato della sentenza (Trib. Milano, 4 ottobre 2006, G.U. Rosa, Elena Manzoni, Maria Melania Manzoni, Giuseppe Manzoni c. Giuseppe Zecchillo, Aida 2007, Repertorio I.15.7).

Il proprietario di un’opera pittorica che abbia agito per farne dichiarare l’autenticità ma non abbia assolto il relativo onere probatorio, può essere condannato su domanda del convenuto alla distruzione dell’opera, anche se l’esecuzione della condanna deve essere necessariamente rimandata al passaggio in giudicato della sentenza (Trib. Milano, 20 novembre 2006, Aida 2007, 1179/3).

Non si applica la regola dell’art. 161 co. 2 secondo cui «il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone» quando l’opera di ciascuno dei coautori è strettamente legata a quella degli altri e non risulta l’estraneità di qualcuno di essi all’attività complessiva (nella specie: di riproduzione pedissequa di interi pezzi di un’opera di un concorrente): tanto più quando dalle annotazioni in coda al DVD litigioso sembra evincersi che i crediti di autore vadano riferiti ad uno solo dei diversi soggetti indicati come attivi nella preparazione del DVD (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2004, Pres. De Sapia, Est. Tarantola, Finson s.p.a. c. Cinehollywood s.r.l., KDG Italia s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.15.7 ).

A seguito dell’annullamento dell’ordinanza di ripartizione dei compensi da parte del giudice amministrativo la Siae è obbligata a procedere ad un nuova ripartizione ed eventualmente a richiedere a titolo di ripetizione di indebito le somme illegittimamente corrisposte sulla base dell’ordinanza annullata, salva la facoltà della SIAE di attingere dai propri fondi di riserva in presenza di adeguate motivazioni (Cons. Stato 9 luglio 2004, Aida 2005, 1023/1).

A domanda dell’autore o dei suoi eredi, può essere ordinata la distruzione dell’opera pittorica falsamente attribuita ad un autore (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2004, Aida 2005,  1050/2).

Può essere accolta la richiesta dell’autore di un’opera storica di condannare quello dell’opera plagiaria ad apportare le necessarie correzioni al testo, specificando nelle edizioni successive tutte le parti in cui il convenuto si è riferito come fonte al testo dell’attore (Trib. Milano, 2 aprile 2003, Aida 2004, 976/6).

La distribuzione delle copie dell’opera eseguite in violazione di diritti d’autore è provvedimento a carattere restitutorio: e dunque prescinde dalla prova del dolo o della colpa di coloro nei cui confronti è pronunciato (App. Torino, 6 agosto 2001, Pres.. Gamba, Est. Dorigo, Pietro Cascella, Cordelia von den Steinen c. Don Aldo Garella, Aida 2003, Repertorio I.15.7).

La copia non autorizzata di un’opera plastica (nella specie dell’adolescente di Messina) deve essere distrutta, poiché la violazione non può essere convenientemente riparata meidante aggiunte o soppressioni sull’opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità (e che sono facilmente sostituibili con altri) (Trib. Milano, 14 aprile 2003, Aida 2003, 943/3).

Va pertanto accolta la richiesta di rimozione dagli elaboratori elettronici dell’azienda di tutti i programmi per elaboratore illecitamente duplicati, come reintegrazione in forma specifica necessaria al fine di eliminare le conseguenze dirette dell’attività illecita (Trib. Roma, 18 novembre 1999, Microsoft Corporation, Lotus Development Corporation, Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated c. Valtur, Aida 2000, Repertorio  I.15.7).

La sanzione del risarcimento dei danni per violazione di diritti d’autore sul software non è alternativa e può invece essere disposta cumulativamente a quella della rimozione e distruzione delle copie non autorizzate del software. (Pret.  Milano, 18 giugno 1999, Aida 2000, 692/1)

Gli artt. 156ss. l.a. consentono la distruzione dell’opera (nella specie: una chiesa) realizzata in violazione di altrui diritti d’autore ma non l’imposizione di un termine per la distruzione e di una penale per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione. (Trib. Biella, 15 maggio 1999, Aida 2000, 685/3)

L’art. 159 l.a. estende la sanzione della distruzione anche al di fuori della imputabilità dell’illecito, per il solo fatto della ritenzione della res, salvo il limite della buona fede e della destinazione personale (Cass. 7 aprile 1999 n. 3353, Aida 1999, 587/2)

E’ adeguatamente motivata e non è dunque sindacabile in cassazione la sentenza del giudice di merito che rigetta la domanda di distruzione (quantomeno) della colonna sonora di uno spot pubblicitario realizzato in violazione dei diritti patrimoniali dell’attore, avendo accertato che l’autore dell’illecito si è impegnato a non ripetere l’utilizzazione dello spot e non l’ha ripetuta di fatto per quasi dieci anni, ed avendo dunque accertato la mancanza di un interesse attuale dell’attore a chiedere la distruzione ora detta (Cass. 8 luglio 1998 n. 6674, Aida 1999, 583/3).

Quando l’editore acquisti da un’agenzia fotografica i diritti di pubblicazione delle immagini di scena di un film su un proprio periodico ha l’onere di provare che l’agenzia abbia acquistato i diritti ora detti dal produttore del film: in mancanza di che la sua pubblicazione costituisce un illecito ai danni del produttore cinematografico, e l’editore deve essere condannato a cessare la pubblicazione, a consegnare al produttore il materiale necessario per la stampa, ed a risarcirgli i danni, che possono essere quantificati in via equitativa sulla base dell’importo corrisposto dall’editore all’agenzia fotografica, con gli interessi legali dalla data del fatto (Trib. Milano, 27 aprile 1998, Aida 1998, 567/2).

Va risolto per mutuo consenso delle parti un contratto di edizione per edizione, ed avviate ma non concluse trattative per la stipulazione di un diverso contratto relativo ad una nuova edizione dell’opera, la messa in vendita della nuova edizione senza il consenso dell’autore costituisce un’indubbia violazione dei suoi diritti: onde l’editore deve essere condannato a ritirare l’opera dal commercio a proprie spese ed a risarcire all’autore i danni, che possono essere quantificati equitativamente in una somma comprensiva della rivalutazione monetaria e del risarcimento del danno da ritardato indennizzo, su cui dovranno poi essere computati gli interessi legali dalla sentenza al saldo (Trib. Roma, 23 settembre 1997, Pres. Bucci, Est. CORRIAS, Romana De Angelis Bertolotti c. Fratelli Palombi s.r.l., Aida 1998, Repertorio  I.15.7).

Accertata l’illegittimità del rifiuto opposto dall’UPLAS all’iscrizione di un’opera nel pubblico registro generale può essere accolta la domanda conseguenziale di accertamento del diritto dell’autore alla restituzione, da parte del ministero delle finanze, delle somme che questi ha incamerato a titolo di diritto demaniale sull’opera litigiosa (App. Roma, 13 marzo 1995, Aida 1996, 387/6).

L’inserzionista pubblicitario deve essere tenuto manlevato dall’agenzia di pubblicità e questa dal produttore dello spot la cui colonna sonora contraffà un’altrui canzone (Trib. Roma, 12 maggio 1993, Aida 1994, 253/7).

Accertata la violazione di diritti morali e patrimoniali d’autore ad opera di uno spot televisivo deve essere ordinata la distruzione dell’originale e di tutte le copie dello spot (Trib. Roma, 12 maggio 1993, Aida 1994, 233/6).

L’art. 159 ultimo comma l.a. non significa che qualsiasi acquisto di opera contraffatta è illecito, salvo che sia fatto in buona fede per uso personale, ma che la peculiare sanzione della distruzione è comminata anche al di fuori della imputabilità dell’illecito, per il solo fatto della ritenzione della cosa, salvi i limiti della buona fede e della destinazione personale. (Cass. 18 febbraio 1993 n. 1996, Aida 1993, 133/2).