14. Utilizzazioni libere

Un legato riguardante gli equi compensi e le eque remunerazioni ex artt. 80 e 84 l.a. maturati successivamente alla morte di un famoso attore non si estende ai proventi relativi a utilizzazioni ante morte delle sue performance ma versati ad Imaie successivamente a questo evento dalla collecting society francese Adami (Trib. Roma, 23 gennaio 2003, Aida 2004, 970/1).

L’esercizio di un diritto fondamentale quale la proprietà (e più precisamente: la facoltà dell’autore di negoziare un corrispettivo per autorizzare la pubblicazione della sua opera) può essere sottoposto a restrizioni che siano giustificate da obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità europea e non costituiscano un intervento sproporzionato ed intollerabile che pregiudichi la sostanza medesima del diritto garantito (Tribunale CE 19 maggio 1999, nelle cause T-34/96, T-163/96, Aida 2003,  878/1).

Il divieto di accettare qualsiasi remunerazione da soggetti esterni all’istituzione previsto dall’art. 11 dello «statuto del personale delle comunità europee» non contrasta con l’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 CEDU relativo alla tutela del diritto di proprietà (nella specie: applicato al diritto d’autore) (Tribunale CE 19 maggio 1999, nelle cause T-34/96, T-163/96, Aida 2003, 878/2).

Una norma nazionale che subordina la libertà di utilizzazione del ritratto altrui alla verifica che la sua pubblicazione non pregiudichi i legittimi interessi del ritrattato non viola l’art. 10 CEDU in parte qua richiede che i casi di limitazione dell’esercizio della libertà di manifestazi1one del pensiero siano predeterminati per legge (Corte CEDU, 26 febbraio 2002, Aida 2003, 874/1).

Un provvedimento di un giudice nazionale che inibisca la diffusione della foto di un uomo politico pubblicata contestualmente ad un articolo denunciante un possibile illecito commesso dal ritrattato viola l’art. 10 CEDU, perché questo ordine inibitorio costituisce una restrizione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero non necessaria in una società democratica (Corte CEDU, 26 febbraio 2002, Aida 2003, 874/2).

Ai fini del bilanciamento prescritto dall’art. 10 CEDU tra l’interesse alla tutela della reputazione altrui e la libertà di manifestazione del pensiero rileva non tanto la conoscenza che della persona coinvolta abbia il pubblico quanto il fatto che essa sia o meno entrata nella «pubblica arena» (Corte CEDU, 26 febbraio 2002, Aida 2003, 874/3).

In materia di opere dell’ingegno la regola è rappresentata dalla protezione, mentre le libere utilizzazioni costituiscono eccezioni da interpretarsi restrittivamente (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/9).

Le fattispecie di libertà di utilizzazione dell’opera dell’ingegno altrui si pongono come eccezionali, perché situate oltre le frontiere dell’esclusiva riservata all’autore, ed appaiono di stretta interpretazione (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/1).

Qualora l’atto introduttivo del giudizio di merito prospetti l’illecito di concorrenza sleale anche sotto il profilo della violazione del principio di correttezza professionale per l’asserito contrasto della pubblicità della convenuta con alcune norme del codice di autodisciplina, la sopravvenuta emanazione della pronuncia del Giurì che accerti la violazione di una delle norme invocate non introduce nel processo un nuovo tema di indagine (immutatio libelli), ma supporta l’identico fatto di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale posto a fondamento della domanda di merito (emendatio libelli) (Trib. Torino, ordinanza 9 dicembre 1998, Aida 1999, 627/1).

Stipulati due diversi contratti collegati di concessione in uso e rispettivamente di manutenzione di programmi di elaboratore, e cessato il contratto di manutenzione, l’utente dei programmi può continuare a fruirne ed in caso di periculum in mora può chiedere ed ottenere un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che ordini all’impresa di manutenzione dei programmi di riattivarne il funzionamento (Pret. Parma, ordinanza 3 marzo 1992, Aida 1993, 143/1).

Costituisce violazione del diritto d’autore e non utilizzazione libera ex art. 70 co. 1 l.a., la riproduzione integrale di un racconto, anche se pubblicato dal suo autore soltanto in una raccolta di racconti (Trib. Roma, 12 febbraio 1992, Aida 1992, 90/1).

L’applicazione della regola dell’art. 70 co. 2 l.a. relativa all’utilizzazione libera delle altrui opere dell’ingegno nelle antologie non è impedita dall’apparente ridotto respiro culturale dell’operazione, ma è preclusa ove non risultino minimamente assolte le condizioni di cui all’art. 70 co. 3 l.a. (Trib. Roma, 26 settembre 1991, Aida 1992, 61/1).

La copisteria che predispone e vende fotocopie di libri o appresta le macchine per la loro fotocopia da parte del pubblico con il sistema self service viola i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore e quindi i diritti che derivano all’editore dal contratto di edizione: senza che l’ipotesi possa rientrare nelle utilizzazioni libere ex art. 68 l.a., ed essendo del tutto irrilevante che le fotocopie siano ricavate da esemplari di libri acquistati dalla copisteria o procuratisi dai suoi clienti (Pret. Firenze, ordinanza 28 agosto 1991, Aida 1992, 59/1).

 

14.1 in genere

La nozione di parodia ex art 5.3 lettera k della direttiva 29/2001 è una nozione autonoma di diritto dell’Unione Europea (Corte giustizia UE, 3 settembre 2014, in causa C-201/13, Aida 2015, 1641/1).

La nozione autonoma di parodia ex art. 5.3 lettera k della direttiva 29/2001 deve essere interpretata nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali quella di evocare un’opera esistente, pur presentando differenze percettibili da essa, e quella di costituire un atto umoristico canzonatorio: ma non richiede che la parodia abbia un proprio carattere originale, possa essere attribuita ragionevolmente ad una persona diversa dall’autore dell’opera parodiata, ed indichi la fonte della parodia (Corte giustizia UE, 3 settembre 2014, in causa C-201/13, Aida 2015, 1641/2).

L’applicazione dell’eccezione per parodia ex art. 5.3 lettera k della direttiva 29/2001 deve rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti d’autore connessi sull’opera parodiata e rispettivamente quelli di chi effettua la parodia, e deve tener conto anche dell’interesse legittimo a che l’opera protetta non sia associata dalla parodia ad un messaggio che leda il divieto di discriminazione a motivo della razza, o del colore o dell’origine etnica. E spetta al giudice nazionale applicare la nozione di parodia rispettando questo equilibrio (Corte giustizia UE, 3 settembre 2014, in causa C-201/13, Aida 2015, 1641/3).

Secondo l’art. 5.3 lett.n) della direttiva 29/2001 gli stati possono disporre un’eccezione o limitazione al diritto di riproduzione “quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni […] di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza”. Il riferimento di questa norma a “vincoli di vendita o di licenza” si riferisce non ad una proposta di contratto ma ad un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera già concluso, che indichi le condizioni alle quali l’istituzione può utilizzarla (Corte giustizia UE, 11 settembre 2014, in causa C-117/13, Aida 2015, 1642/1).

L’eccezione o limitazione prevista dall’art. 5.3 lett. n) della direttiva 29/2001 si estende dalla comunicazione o messa a disposizione del pubblico anche al diritto di digitalizzare l’opera, qualora questo atto di riproduzione sia necessario per mettere l’opera a disposizione degli utenti, su terminali dedicati, nei locali dell’istituzione (Corte giustizia UE, 11 settembre 2014, in causa C-117/13, Aida 2015, 1642/2).

L’eccezione o limitazione prevista dall’art. 5.3 lett.n) della direttiva 29/2001 non si estende alla riproduzione dell’opera su carta o alla sua memorizzazione su chiave UBS, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati nelle biblioteche accessibili al pubblico menzionate da questa regola: ma questi atti possono essere autorizzate dalla legislazione nazionale ex art. 5.2 lett. a) o b), alle condizioni previste da tali disposizioni (relative all’equo compenso per copia privata) (Corte giustizia UE, 11 settembre 2014, in causa C-117/13, Aida 2015, 1642/3).

I mezzi propri di un organismo di diffusione radiotelevisiva, le cui registrazioni effimere possono essere lecite ex art. 5.2 lett.d) della direttiva 29/2001, comprendono i mezzi di qualsiasi terzo che agisca per conto o sotto la responsabilità di tale organismo (Corte giustizia UE 26 aprile 2012, in causa C-510/10, Aida 2014, 1578/5).

Per stabilire se una registrazione effettuata da un organismo di diffusione radiotelevisiva per le proprie emissioni con i mezzi di un terzo rientri nell’eccezione ex art. 5.2 lett.d) della direttiva 29/2001 relativa alle registrazioni effimere il giudice deve valutare se il terzo agisca concretamente “per conto” dell’organismo di diffusione radiotelevisiva o quanto meno “sotto la responsabilità” del medesimo: e perché ciò avvenga è essenziale che l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia tenuto a risarcire i danni derivanti all’autore da azioni ed omissioni del terzo, come se queste fossero state compiute dall’organismo di diffusione radiotelevisiva (Corte giustizia UE 26 aprile 2012, in causa C-510/10, Aida 2014, 1578/6).

L’art. 3.1 dir. 2001/29 osta alla normativa nazionale che esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere da parte di un istituto termale operante in forma imprenditoriale, mediante la consapevole distribuzione di un segnale nelle stanze dei pazienti dell’istituto ora detto attraverso un apparecchio televisivo o radiofonico: e questa conclusione  non è impedita dagli artt. 5.2 lett. e), 5.3 lett. b) e 5.5 dir. 2001/29 (Corte giustizia UE 27 febbraio 2014, in causa C-351/12, Aida 2014, 1587/1).

L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 non intende né incidere sul contenuto materiale delle disposizioni contemplate all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva né, in particolare, ampliare la portata delle diverse eccezioni e limitazioni ivi previste (Corte giustizia UE 3 aprile 2014, in causa C-435/12, Aida 2014, 1590/1).

Le copie sullo schermo e nella cache realizzate durante la consultazione di siti internet rispettano il requisito di carattere temporaneo previsto dall’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/1).

Le copie sullo schermo e su cache di computer realizzate durante la consultazione di siti internet sono realizzate interamente nell’ambito di un procedimento tecnologico, secondo quanto previsto dai requisiti dell’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/2).

Le copie sullo schermo e le copie nella cache realizzate durante la consultazione di siti internet devono essere considerate una parte essenziale del procedimento tecnologico, secondo quanto previsto  dai requisiti dell’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/3).

La durata delle copie sullo schermo realizzate durante la consultazione di siti internet è limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnologico e deve essere qualificata come transitoria secondo quanto previsto dai requisiti dell’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/4).

Le copie realizzate nella cache durante la consultazione di siti internet non hanno né un’esistenza né una finalità autonoma rispetto al procedimento tecnologico e devono pertanto essere qualificate come accessorie secondo quanto previsto dai requisiti dell’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/5).

Le copie sullo schermo e nella cache realizzate durante la consultazione di siti internet costituiscono un caso specifico di utilizzazione, non pregiudizievoli degli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore e del regolare sfruttamento delle opere, secondo quanto previsto dai requisiti dell’art. 5.5 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/6).

L’art. 3.4 del Regolamento Agcom adottato con delibera 667/10/Cons è illegittimo nella parte in cui non limita a 90 secondi ma a 3 minuti la durata massima di brevi estratti di cronaca che possono essere utilizzati in seno ai notiziari ex art. 15 della direttiva 13/2010/UE (Cons. Stato 13 giugno 2012, Pres. Botto, Est. Polito, Aida 2014, 1597/1).

Non contrasta con l’art. 15 della direttiva 13/2010/UE la disciplina adottata da Agcom ex art. 32quater dlgs 44/2010 secondo cui l’accesso “a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un’emittente, per la realizzazione di brevi estratti di cronaca” è esteso anche ai rapporti tra emittenti che operano all’interno del medesimo stato, e non soltanto ai rapporti tra emittenti che operano in stati diversi dall’Unione (Cons. Stato 13 giugno 2012, Pres. Botto, Est. Polito, Aida 2014, 1597/2).

È’ legittimo l’art. 1.1.lett. d) del Regolamento Agcom adottato con delibera 667/10/Cons che esclude le trasmissioni informative a scopo di intrattenimento da quelle in cui possono essere trasmessi estratti di cronache ex art. 15 della direttiva 13/2010/UE (Cons. Stato 13 giugno 2012, Pres. Botto, Est. Polito, Aida 2014, 1597/3).

La regola dell’art. 3bis.1 della direttiva 89/552/Cee come modificata dalla direttiva 97/36/Cee relativa agli eventi di particolare rilevanza per la società è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e precisamente dalla libertà di espressione tutelata dall’art. 10 CEDU, che include anche la libertà di accedere alle informazioni: e non procede ad un’armonizzazione comunitaria degli eventi ora detti (Tribunale I Grado 17 febbraio 2011, in causa T-68/08, Fédération Internationale de football association (FIFA) c. Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Aida 2013, Repertorio I.14.1).

L’art. 3bis.1 della direttiva 89/552/Cee non enuncia gli elementi specifici che debbono caratterizzare le procedure poste in essere a livello nazionale per la predisposizione dell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, e lascia con ciò agli stati membri un margine di discrezionalità nell’organizzazione di tali procedure. Precisa tuttavia che esse debbono venir improntate a chiarezza e trasparenza, e con ciò richiede le disposizioni nazionali relative a queste procedure siano fondate su criteri oggettivi noti in anticipo ai soggetti interessati ed indichino l’organo competente a predisporre l’elenco degli eventi nonché le condizioni ai quali i soggetti interessati possono formulare osservazioni: mentre il requisito della chiarezza e trasparenza delle procedure nazionali non ha né l’obiettivo né l’effetto di porre a carico dell’autorità nazionale competente l’obbligo di esporre i motivi per cui essa non segue determinate osservazioni di terzi; e la loro sufficienza ad inficiare la valutazione nazionale non attiene alla chiarezza e trasparenza della procedura bensì alla fondatezza della valutazione nazionale (Tribunale I Grado  17 febbraio 2011, in causa T-68/08, Fédération Internationale de football association (FIFA) c. Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Aida 2013, Repertorio I.14.1).

La Coppa del mondo può essere ragionevolmente considerata ex art. 3bis.1 della direttiva 89/552 come un unico evento piuttosto che una serie di eventi individuali costituiti dalle relative partite. La Coppa del mondo è oggetto di un diritto di proprietà del suo organizzatore (nella specie: la FIFA). Il legislatore nazionale può tuttavia apportare restrizioni al suo esercizio, a condizione che esse rispondono effettivamente ad obiettivi di interesse generale (qual è, per gli eventi di particolare rilevanza per la società nazionale ex art. 3bis.1 della direttiva 89/552/Cee, il diritto all’informazione), e non costituiscano un intervento sproporzionato rispetto allo scopo perseguito e tale da ledere la sostanza stessa dei diritti di proprietà garantiti (Tribunale I Grado  17 febbraio 2011, in causa T-68/08, Fédération Internationale de football association (FIFA) c. Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Aida 2013, Repertorio I.14.1).

Il meccanismo di mutuo riconoscimento degli eventi di importanza nazionale instaurato dall’art. 3bis.1 della direttiva 89/552 comporta una restrizione alla libera prestazione di servizi nel mercato comune ex art. 49 Ce: che tuttavia può essere giustificata quando sia preordinata alla tutela del diritto all’informazione, ed all’ulteriore condizione che essa sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario a tal fine (Tribunale I Grado  17 febbraio 2011, in causa T-68/08, Fédération Internationale de football association (FIFA) c. Commissione europea, Regno del Belgio, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Aida 2013, Repertorio I.14.1).

Gli atti di riproduzione transitoria di opere protette effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare su uno schermo televisivo rispondono ai requisiti ex art. 5 n.1 della direttiva 29/2001/Ce e possono essere quindi compiuti senza l’autorizzazione dei relativi titolari dei diritti d’autore (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/5).

La direttiva 93/83/Cee non incide sulla liceità di atti di riproduzione di opere protette dal diritto d’autore effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/7).

Gli artt. 65, 70 e 101 l.a. non sono norme eccezionali o comunque di stretta interpretazione, perché corrispondono a valori costituzionali di grado superiore agli stessi diritti patrimoniali d’autore (Trib. Napoli, Sezione IP, 3 giugno 2010, Aida 2012, 1487/4).

La direttiva 29/2001 non indica quando un interesse di pubblica sicurezza può legittimare l’utilizzo non autorizzato di un’altrui opera protetta, per cui gli stati membri che decidano di prevedere una eccezione corrispondente dispongono per farlo di un ampio potere discrezionale. Le autorità nazionali sono tuttavia tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali dell’Unione, ed in particolare del principio di proporzionalità, secondo cui le misure adottate dagli stati devono essere idonee a realizzare lo scopo perseguito, non debbono andare oltre a quanto necessario per raggiungerlo, e non devono compromettere lo scopo principale della direttiva 29/25001 consistente nell’instaurare un alto livello di protezione degli autori. Per queste ragioni gli artt. 5.3 lett.e) e 5.5. della direttiva 29/2001 devono essere interpretati nel senso che un mezzo di comunicazione di massa, come una casa editrice, non può utilizzare di propria iniziativa un’opera protetta dal diritto d’autore invocando uno scopo di pubblica sicurezza. Non può essere escluso che esso contribuisca in singoli casi al conseguimento di questo scopo pubblicando la fotografia di una persona ricercata. Quest’iniziativa deve tuttavia inquadrarsi nel contesto di una decisione adottata o di un’azione condotta dalle autorità nazionali competenti e volta ad assicurare la pubblica sicurezza e deve inoltre essere presa in accordo e coordinamento con le autorità ora dette, per evitare conflitti con le loro misure, e senza che tuttavia sia necessario un appello concreto, attuale ed esplicito delle autorità di pubblica sicurezza a pubblicare una fotografia ai fini della loro inchiesta (Corte UE, 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Aida 2012, 1463/4).

Non osta all’applicazione dell’art. 5.3 lett. d) della direttiva 2001/29 in combinato disposto con il suo art. 5.5, il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore (Corte UE, 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Aida 2012, 1463/5).

In assenza del consenso del titolare dei diritti, la copiatura pressoché pedissequa di un software altrui realizzata attraverso la sua decompilazione e la successiva utilizzazione dei codici sorgenti costituisce attività illecita ex artt. 98 cpi e 2598 n. 3 c.c. La liceità di tale attività non può d’altro canto essere fondata sull’art. 64quater l.a. poiché questa norma liberalizza la decompilazione del software soltanto quando essa sia realizzata da un soggetto autorizzato ad utilizzare i codici sorgenti e sia al tempo stesso finalizzata ad ottenere l’interoperabilità col programma decomplilato e non anche la realizzazione di copie pressochè pedisseque di quest’ultimo (Trib. Torino, Sezione IP, 16 gennaio 2009, Aida 2011, 1395/2).

L’art. 10 CUB non introduce alcun principio in deroga all’art. 70 l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011, 1397/5).

La normativa in materia di utilizzazioni libere è di natura eccezionale e risulta perciò di stretta interpretazione (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011, 1397/6).

L’indispensabilità dell’utilizzazione di un’opera in funzione della realizzazione di un determinato quadro narrativo (nella specie, di ricostruzione di un’epoca storica caratterizzata culturalmente da una serie di opere riprodotte, a volte integralmente, all’interno della narrazione) non rileva sul piano della disciplina delle libere utilizzazioni, dovendo in tal caso l’autore o i suoi aventi causa acquisire tramite licenza il consenso a questa utilizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011, 1397/8).

L’art. 70 l.a. nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d. lgs. 68/2003 non ricomprendeva fra le libere utilizzazioni gli atti di «comunicazione al pubblico» per usi di critica e discussione, che dovevano ritenersi comunque vietati alla luce del carattere eccezionale delle norme sulle utilizzazioni libere (App. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2010, Aida 2011, 1444/3).

Il diritto alla copia privata ex art. 71sexies l.a. non ha il medesimo rango di quello esclusivo di riproduzione: e l’assolutezza del secondo diritto può ritenersi limitata da quello del legittimo possessore dell’esemplare alla copia privata solo quando sussistono i presupposti previsti dal cd three step test indicato dall’art. 5.5 della direttiva 29/2001/Ce e dall’art. 71sexies.4 introdotto dal legislatore italiano per la sua attuazione (Trib. Milano, Sezione IP, 1 luglio 2009, Aida 2010, 1360/1).

Un atto di riproduzione è esente ex art. 5 n. 1 dal diritto di riproduzione ex 2 della Direttiva 29/2001 solo qualora soddisfi tutti e cinque i requisiti previsti dall’art. 5 n. 1: che rappresenta una deroga al principio generale della necessità di un’autorizzazione per qualsiasi riproduzione di un’opera protetta, deve dunque essere interpretato restrittivamente, e deve inoltre essere letto alla luce dell’art. 5 n. 5 della direttiva 29/2001, secondo cui l’esenzione è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio all’interesse legittimo del titolare (Corte CE 16 luglio 2009, in causa C-5/2008, Aida 2009, 1261/3).

Le norme sulle utilizzazioni libere richiedono una interpretazione restrittiva, a fortiori a seguito e dopo le modifiche del dlgs. 68/2003 sulle limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/3).

Quando il contratto di registrazione attribuisce al produttore fonografico anche i diritti di sincronizzare l’interpretazione dell’artista ad immagini, questi diritti sono trasmissibili e possono pervenire agli aventi causa del produttore fonografico (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 giugno 2008, Aida 2009, 1295/1).

La disciplina delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi d’autore presupponeva tradizionalmente che la riproduzione mettesse capo ad entità materiali, che avesse costi rilevanti in termini di tempo e di risorse economiche, che potesse realizzarsi soltanto per un numero limitato di copie, che queste ultime perdessero di qualità rispetto agli originali, che le copie materiali avessero dei costi non irrilevanti in termini di trasmissione e distribuzione, che le copie non entrassero in concorrenza con le utilizzazioni esclusive attribuite al titolare di diritti: ed il superamento di questi presupposti ad opera delle innovazioni tecnologiche e soprattutto dell’avvento dell’ambiente digitale di internet rende necessaria un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sulle utilizzazioni libere onde ristabilire un equilibrio corretto tra i diversi interessi contrapposti (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 ottobre 2004, Aida 2005, 1048/2).

L’art. 10 CUB autorizza la libertà delle citazioni quando esse siano conformi tra ‘altro ai bonnes usages, e dunque non rechino danno al normale sfruttamento dell’opera né pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 ottobre 2004, Aida 2005, 1048/3).

La detenzione a fini di commercializzazione di un’attrezzatura suscettibile di un’utilizzazione diversa da quella dell’elusione di misure tecnologiche di protezione di un’opera dell’ingegno non è idonea ad integrare il reato previsto e punito dall’art. 171ter lett. fbis l.a. (nella specie, si trattava di un’apparecchiatura in grado di smistare verso più ricevitori il segnale televisivo satellitare recepito da un ricevitore e decodificato da una smart card) (Trib. Trento, ordinanza 3 maggio 2004, Aida 2004, 1009/1).

La vendita di un apparecchio unicamente idoneo a smistare un segnale satellitare satellitare non rileva ai sensi dell’art. 171octies l.a., che punisce solo la vendita di apparati atti alla “decodificazione” di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Trib. Trento, ordinanza 3 maggio 2004, Aida 2004, 1009/2).

Le norme previste dagli artt. 65ss. l.a. sono eccezionali, derogatorie e quindi insuscettibili di applicazione analogica (App. Bologna, 11 gennaio 2001, Aida 2003, 894/3).

La rimozione del file che permette all’utente di visualizzare le indicazioni relative alla paternità del software costituisce un intervento sul programma non rientrante tra quelli consentiti all’utilizzatore dall’art. 64ter l.a., nonché una lesione al diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/3).

Il diritto esclusivo dell’autore di un corso orale di lezioni universitarie si estende anche alla fissazione del messaggio orale su un supporto fisicamente idoneo alla sua riproduzione: salvo l’uso personale degli allievi che seguono le lezioni universitarie ex art. 68 l.a. (Trib. Milano, 16 aprile 1998, Aida 1998, 564/2).

La riproduzione non autorizzata di un’opera delle arti figurative su un quotidiano non è di per sé giustificata dalla libertà di stampa tutelata dall’art. 21 cost. (Trib. Verona, 5 dicembre 1995, Pres. ABATE, Est. IEVOLELLA, Avati c. L’Arena, Athesis s.p.a. , Aida 1998, Repertorio I 14.1).

Il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, si esplica su un piano diverso e non può ritenersi esteso alla utilizzazione dello spettacolo sportivo (Pret. Roma, 10 dicembre 1992, Aida 1994, 222/2).

Una casa di cura privata costituisce istituto di ricovero ex art. 15 co.2 La., ed il cerchio ordinario delle persone che dal punto di vista soggettivo costituiscono la sua istituzione è costituita dai degenti e da coloro che li accudiscono, medici e rimanente personale (Cass. 27 novembre 1992 n. 12680, Aida 1993, 129/3).

L’art. 15 co. 2 1. a. non pone limiti alla norma del primo comma, ma deve intendersi al contrario diretto ad estenderne l’applicabilità anche all’esecuzione dell’opera protetta nei luoghi essenzialmente privati ivi previsti. (Cass. 27 novembre 1992 n. 12680, Aida 1993, 129/2).

L’art. 69 l.a. (libere utilizzazioni di opere dell’ingegno protette) non ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello delle « opere a stampa », anche per il necessario coordinamento con l’art. 61 l.a. che riserva solo all’autore il diritto di noleggio della riproduzione meccanica; in ogni caso le « limitazioni » al contenuto del diritto d’autore ivi contemplate hanno natura eccezionale e sono dunque di stretta interpretazione nella individuazione delle esigenze di pubblica informazione, di giustizia, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio (Trib. Milano, ordinanza 24 febbraio 1992, Aida 1992, 92/2).

La regola dell’art. 70 co. 1 l.a. relativa alla libera utilizzazione di altrui opere dell’ingegno per scopi di critica, di discussione, di informazione e di insegnamento non si applica all’ipotesi della riproduzione non parziale ma integrale dell’opera (Cass. 15 gennaio 1992 n. 412, Aida 1992, 21/1).

 

14.2 articoli di attualità

Benché il singolo articolo di informazione sulla diffusione gratuita non autorizzata in streaming di partite di calcio costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, che si estende anche alla indicazione puntuale dei fatti e dei loro autori, il sistematico e ripetuto link di una testata giornalistica online ai siti che realizzano lo streaming ha l’effetto di offrire al pubblico interessato uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei siti ove è possibile vedere gratuitamente l’evento, è illecito e può essere inibito con penalità di mora (Trib. Roma, 5 giugno 2013, G.D. Catallozzi, Aida 2014, 1627/3).

Sul piano della valutazione del fumus boni iuris, un notiziario relativo all’andamento del mercato azionario italiano, contenente valutazioni e raccomandazioni sulla condotta da tenere su specifici titoli quotati in borsa, può invocare la tutela d’autore di cui agli artt. 65 e 101 l.a. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 14 marzo 2014, G.D. Perrotti, Intermonte Sim s.p.a. c. Bloomberg Finance LP, Aida 2014, Repertorio I.14.2).

Non osta all’applicazione dell’art. 5.3 lett. d) della direttiva 2001/29 in combinato disposto con il suo art. 5.5, il fatto che un articolo giornalistico che citi un’opera o altro materiale protetto non sia un’opera letteraria protetta dal diritto d’autore (Corte UE, 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Aida 2012, 1463/5).

L’applicazione dell’art. 5.3 lett.d) della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il suo art. 5.5 è subordinata all’obbligo di indicare la fonte, ivi compreso il nome dell’autore o dell’artista interprete, dell’opera o di altro materiale protetto citati. Qualora, tuttavia, in applicazione dell’art. 5.3 lett.e) della direttiva 2001/29, tale nome non sia stato indicato, si deve considerare che detto obbligo sia rispettato se è indicata anche solo la fonte (Corte UE, 1 dicembre 2011, in causa C-145/10, Aida 2012, 1463/6).

Non viola gli artt. 65, 70 e 101 l.a. l’autore di un libro che citi alcuni articoli di stampa ed ometta tuttavia d’indicare il nome del giornalista o dell’editore che li hanno scritti e rispettivamente pubblicati (nella specie gli articoli erano richiamati in pamphlet inteso a denunciare, tra l’altro, l’atteggiamento di compiacimento di alcune redazioni giornalistiche per il fenomeno camorristico) (Trib. Napoli, Sezione IP, 3 giugno 2010, Aida 2012, 1487/5).

Una trasmissione televisiva di spettacolo non costituisce una semplice «cronaca» e non può beneficiare della disciplina delle libere utilizzazioni qualora contenga brani di una trasmissione protetta da diritto d’autore di terzi (App. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2010, Aida 2011, Aida 2012, 1444/4).

L’art. 65 l.a. consente la riproduzione di un articolo solo quando esso attenga a fatti appena avvenuti e la riproduzione sia posta in essere nel loro stesso contesto temporale e fattuale (Trib. Milano, Sezione IP, 17 luglio 2009, Aida 2010, 1362/2).

L’utilizzo di un’opera (nella specie: delle arti figurative) senza il consenso dell’autore è legittimato ex art. 65 co.2 l.a. soltanto quando ricorre tra l’altro anche l’attualità del diritto di cronaca e dello scopo informativo di tale utilizzo: così che deve ritenersi illecita la conservazione in rete di resoconti di cronaca attinenti all’opera, in una sorta di archivio virtuale (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/4).

L’inibitoria della ripubblicazione telematica di un articolo di un numero pregresso di un quotidiano, disposta nei confronti del suo editore, non è impedita dall’art. 21 cost., che secondo la sentenza della Corte Costituzionale 73/38 non si oppone all’applicazione delle regole relative alla tutela dei diritti patrimoniali d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 luglio 2006, Pres. De Simone, Est. Muscolo, Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Elemedia s.p.a., Umberto Galimberti c. Alida Cresti, Aida 2007, Repertorio I.14.2).

L’art. 65 l.a. liberalizza la riproduzione soltanto degli articoli di attualità a carattere politico, economico, religioso, e non anche degli articoli giornalistici di altro genere (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 ottobre 2004, Aida 2005, 1048/4).

L’art. 65 l.a. non liberalizza la ripubblicazione di un articolo in un sito web, a maggior ragione quando essa avvenga oltre il tempo strettamente necessario per realizzare la finalità di pubblica informazione tutelata dall’art. 65 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 13 ottobre 2004, Aida 2005, 1048/5).

Secondo l’art. 101 l.a. non esiste nel nostro ordinamento un diritto esclusivo alla notizia: mentre la libera riproducibilità delle informazioni trova il suo unico limite nella contrarietà agli usi onesti in materia commercialistica (e cioè i principi di correttezza professionale specifici del settore ex art. 2598 c.c.) ovvero nell’ipotesi previste dall’art. 101 co.2 lettere a) e b) (Trib. Bologna, 2 ottobre 2002, Aida 2003, 925/1).

L’editore di un giornale è legittimato a contestare a terzi l’illecito utilizzo di un articolo da lui pubblicato, specie se di esso sia stata riservata la riproduzione (Trib. Milano, 13 luglio 2000, Aida 2001, 772/2).

L’attività di un’impresa che riproduce sistematicamente e memorizza articoli di giornali e riviste per poi ritrasmetterli via posta, fax o telematica ai propri clienti a far tempo dalla stessa mattina dell’uscita dei giornali in edicola non è liberalizzata agli art. 65, 101, 68 e 70 l.a. (Trib. Milano, 13 luglio 2000, Aida 2001, 772/1).

L’editore di un giornale che voglia escludere l’applicazione dell’art. 65 l.a. al riassunto di propri articoli da parte di un’agenzia di stampa telematica concorrente ha l’onere di provare di aver espressamente riservato la loro riproduzione (Trib. Genova, 12 luglio 2000, Aida 2001, 771/2).

La riproduzione e vendita (nella specie: su cassette o fotografia) di telegiornali altrui non è liberalizzata dall’art. 3 l.92/1993 (che consente la copia personale e senza fine di lucro) e nemmeno dall’art. 101 co. 1 l.a. (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/9).

L’art. 65 non liberalizza le attività, prive delle finalità di pubblica informazione che esso protegge, consistenti nella riproduzione e vendita (nella specie: su cassette o fotografia) di telegiornali altrui (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/8).

L’art. 65 l.a. si applica anche quando l’utilizzatore persegue uno scopo di lucro (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/7).

L’art. 65 l.a. si applica in via estensiva anche ai diritti connessi delle imprese emittenti, fermo restando il carattere eccezionale della disciplina sulle libere utilizzazioni, che deve essere fondata su interessi di grado pari o superiore a quelli dell’emittente, che hanno dal canto loro un fondamento costituzionale analogo a quello delle privative d’autore (artt. 9, 42 e 41 cost.): onde ne esce giustificata sia un’interpretazione estensiva dei diritti di utilizzazione economica dell’emissione televisiva sia l’integrazione delle regole di protezione delle imprese radiotelevisive per mezzo di un’interpretazione delle disposizioni in materia di diritto d’autore e di diritti del produttore fonografico non in via analogica ma in via estensiva, e per la possibilità di assimilare alle “riviste o giornali anche radiofonici”, anche in via di interpretazione evolutiva rispetto al progresso della tecnica, mezzi di comunicazione che, sebbene tecnologicamente più avanzati rispetto al tempo dell’emanazione della norma, siano loro sostanzialmente equipollenti (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/6).

La pubblicazione e diffusione in rete di una rassegna stampa contenente i riassunti degli articoli pubblicati da un quotidiano costituisce violazione dell’art. 2598 n. 3 c.c. (come atto di concorrenza parassitaria), dell’art. 101 l.a. e dell’art. 65 I.a. (Trib. Genova, 3 dicembre 1997, Aida 1998, 545/1).

L’art. 65 l.a. non legittima la citazione di alcuni passaggi di un articolo giornalistico in un annuncio pubblicitario a mezzo stampa (Trib. Roma, 9 giugno 1993, Aida 1994, 236/1).

Il carattere oggettivamente e prettamente pubblicitario, e non di informazione giornalistica, proprio di un servizio fotografico pubblicato su un periodico di moda può essere desunto dalle caratteristiche oggettive del servizio, non rilevando accertare se ed in quali termini esso sia stato da altri commissionato all’editore del periodico o sia frutto di un’autonoma iniziativa di quest’ultimo per proprie motivazioni commerciali. (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993, 142/5).

Non costituisce illecita violazione del diritto d’autore la pubblicazione di una fotografia dell’opera in un servizio giornalistico destinato unicamente ad informare i lettori sulle tendenze della moda infantile in occasione di una mostra del settore. (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993, 142/4).

 

14.3 critica, insegnamento, antologie

La riproduzione di gran parte del testo di un brano musicale in un romanzo, del quale le citazioni delle singole strofe entrino a far parte inframmezzando il testo narrativo, e finalizzata a raffigurare più efficacemente le caratteristiche di un determinato gruppo sociale e culturale, rimanendo strettamente subordinata a tale scopo, senza mai eccedere da esso, non rientra nell’art. 70 l.a. per mancanza della richiesta finalità di critica ma ricade nell’art. 10 CUB, che consente le citazioni per qualsiasi scopo, ed è pertanto legittima (Trib. Bologna, Sezione IP, 6 dicembre 2013, Aida 2015, 1673/2).

Sia ai sensi dell’art. 70 l.a. che dell’art. 10 CUB la menzione del nome dell’autore dell’opera costituisce un obbligo dell’opera citante ma non un elemento costitutivo della fattispecie che prevede la libera utilizzazione, sicché la mancata menzione integra soltanto la violazione del diritto morale di autore e dà luogo a un mero obbligo risarcitorio, ricorrendone i presupposti (Trib. Bologna, Sezione IP, 6 dicembre 2013, Aida 2015, 1673/3).

La riproduzione di brani di un’opera altrui in un’opera dello stesso genere con menzione della prima nella bibliografia non rispetta le condizioni fissate dall’art. 70 l.a., poiché non ricorre nessuna delle finalità indicate dalla norma, l’utilizzazione si pone in concorrenza con il mercato riservato agli autori dell’opera illecitamente riprodotta e manca il riconoscimento della paternità delle parti riprese da quest’ultima (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 21 febbraio 2014, Aida 2015, 1680/2).

L’uso di brani di opere protette, per finalità meramente illustrative di altra opera, e senza scopi didattici, di critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all’ambito dell’art. 70 l.a., senza che al riguardo possa darsi rilievo alla inevitabile selettività nella scelta dei brani rispondente ad uno specifico orientamento critico di chi la compie (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/5).

Il diritto di cronaca e di critica certamente consente la trasmissione di interviste televisive di personaggi di interesse pubblico, anche con la tecnica della contrapposizione delle dichiarazioni dei due punti di vista opposti, in cui un intervistato si esprime in termini fortemente critici nei confronti dell’altro, facendo apparire sullo sfondo della ripresa la scritta “First Ladry”, con allusivo riferimento alla nota posizione pubblica della controparte (Trib. Roma, 27 settembre 2007, G.U. Sangiovanni, Donatella Pasquali Dini c. RTI Reti Televisive Italiane, Antonio Ricci, Paolo Bonolis, Eredi di Gennaro Zingone, Aida 2011, Repertorio I.14.3).

La mera esposizione di un’opera dell’ingegno al pubblico non consente la libera riproducibilità della stessa da parte di soggetti non autorizzati ed al di fuori dell’ipotesi di libera utilizzazione di cui all’art. 70 l.a. (nella specie una meridiana posta all’interno del chiostro di una chiesa era stata fotografata per poi essere riprodotta sul materiale promozionale di un progetto promosso dall’amministrazione comunale) (Trib. Milano, Sezione IP, 6 maggio 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Alberto Arecchi c. Comune di Pavia, Aida 2011, Repertorio I.14.3).

Al fine dell’applicazione dell’art. 70 l.a. appare prevalente – anche al di là dei fini perseguiti dall’utilizzatore – verificare se le modalità e l’estensione della riproduzione siano di entità tale da integrare una vera e propria concorrenza con l’opera originaria in quanto direttamente incidente sulle potenzialità di sfruttamento economico della stessa (Trib. Milano, Sezione IP, 1 ottobre 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Edizioni Progetto s.r.l. in liquidazione, Roberto Alborghetti c. Avvenire Nuova Editoriale Italiana s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.14.3).

L’art. 70 l.a. nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d. lgs. 68/2003 non ricomprendeva fra le libere utilizzazioni gli atti di «comunicazione al pubblico» per usi di critica e discussione, che dovevano ritenersi comunque vietati alla luce del carattere eccezionale delle norme sulle utilizzazioni libere (App. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2010, Aida 2011, 1444/3).

Gli artt. 65 co. 2 e 70 l.a. non liberalizzano la comunicazione al pubblico attraverso un sito web di sequenze di immagini fisse o in movimento tratte da un reality televisivo, quando tale comunicazione ha ad oggetto un programma particolarmente noto in Italia, avviene all’interno di pagine web nelle quali compaiono numerose pubblicità, ed ha una evidente finalità commerciale (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 16 dicembre 2009, Aida 2010, 1373/5).

Non è giustificato da scopi di critica e discussione lo sfruttamento in via telematica di files audiovisivi contenenti immagini di una trasmissione televisiva di grande richiamo e in corso di svolgimento (nella specie, Il Grande Fratello), almeno quando le immagini abbiano durata sufficiente a soddisfare i medesimi bisogni di intrattenimento e d’evasione della trasmissione originaria (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 2 marzo 2009, Aida 2009, 1310/3).

La riproduzione di un quadro su francobolli e cartoline postali non autorizzata dagli eredi del pittore ma unicamente dal museo proprietario dell’esemplare originale dell’opera viola i diritti di utilizzazione dell’autore e non è giustificata dall’art. 70 l.a., che ha natura eccezionale rispetto al regime generale dell’esclusiva dell’autore e non è suscettibile di interpretazione analogica (Trib. Roma, 7 dicembre 2006, Pres. De Simone, Est. Muscolo, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Poste Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.14.3).

Non configura violazione del diritto d’autore su una tesi di laurea la ripresa virgolettata di alcune frasi del suo autore, ed a lui correttamente attribuite, dovendo in tali casi applicarsi gli artt. 70 l.a. e 10 l. 399/78 (Trib. Milano, ordinanza 17 luglio 2007, Aida 2008, 1228/2).

Nel caso di un’opera costituita dall’intervista, l’onere di indicare la fonte della citazione ex art. 70 l.a. è sufficientemente adempiuto dalle parole «a cura di» o «tratto dall’intervista di» seguita dal nome dell’autore dell’intervista (App. Milano, 31 agosto 2007, Aida 2008, 1230/3).

La ripubblicazione, ad opera di un giornale, di 6 dei 16 capitoli di un libro altrui, senza alcun commento o didascalia illustrativa, non può essere giustificata dall’art. 70 l.a., mancando lo scopo di critica e di discussione e quello di insegnamento o di ricerca scientifica, e realizzando invece una utilizzazione economica dell’opera originale gravemente concorrenziale a quella costituita dal libro (Trib. Milano, 13 dicembre 2007, Aida 2008, 1241/2).

L’art. 70 l.a. non si applica a liberalizzare la ripresa di un’opera scientifica (nella specie: di un articolo pubblicato su rivista giuridica) nell’ambito di un libro, che è scritto non esclusivamente per finalità scientifiche di carattere illustrativo ma anche per realizzare e conseguire il corrispettivo dello sfruttamento dei relativi diritti di utilizzazione economica (Trib. Bari, ordinanza 9 dicembre 2005, Aida 2007, 1145/2).

Il metodo corretto di citazione dell’opera altrui ex art. 70 l.a. è quello consistente nell’uso dei criteri tipografici comunemente noti (virgolette, apici, corpo staccato dal testo) per citare le frasi e le espressioni letteralmente riprodotte (Trib. Bari, ordinanza 9 dicembre 2005, Aida 2007, 1145/3).

Non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 70 l.a. quando la riproduzione di parti dell’opera altrui non è accompagnata da alcuna valutazione critica della medesima (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 7 luglio 2004, Pres. De Sapia, Est. Tarantola, Finson s.p.a. c. Cinehollywood s.r.l., KDG Italia s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.14.3).

La riproduzione di un’opera pittorica in un libro destinato alla commercializzazione (sebbene in ambito scolastico) ha finalità certamente economiche e non didattiche, e non ricade sotto l’art. 70 l.a. (Trib. Milano, 3 marzo 2003, Aida 2004, 974/2).

Per rispettare la ratio dell’art. 70 l’opera “utilizzata” deve essere citata con indicazione del titolo, autore ed editore e con l’individuazione chiara delle parti di testo che ad essi si riferiscono: e reciprocamente l’art. 70 non è rispettato quando l’opera utilizzata sia richiamata da due sole citazioni e da un richiamo in bibliografia, mentre nessun elemento consente di comprendere che la pubblicazione riprende un’opera altrui (Trib. Milano, 2 aprile 2003, Aida 2004, 976/4).

La ripresa di articoli giornalistici in rassegne stampa non costituisce una citazione liberalizzata dall’art. 70 l.a. (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/7).

Perché la riproduzione sistematica in rassegne stampa di informazioni e notizie pubblicate dai giornali sia lecita è necessario che essa avvenga con una dilazione temporale sensibile rispetto alla prima pubblicazione del periodico (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/8).

L’art. 70 l.a. non consente di riprodurre opere nell’ambito di un’ulteriore ampia opera a carattere enciclopedico che si riveli una sorta di repertorio e si proponga quale strumento accessibile di informazione, in ambito prettamente divulgativo e informativo (Trib. Palermo, ordinanza 9 maggio 2003, Aida 2003, 944/2).

L’art. 70 l.a. non è applicabile alla riproduzione non autorizzata di parti di opere musicali che non indichi in modo univoco i relativi autori, ometta l’indicazione del loro editore, non rispetti i limiti regolamentari all’ampiezza della riproduzione, non sia accompagnata da alcun ausilio didattico relativo ai brani pubblicati, e si ponga in diretta concorrenza con l’attività editoriale di diritti d’autore (Trib. Roma, 21 giugno 2001, Aida 2002, 851/1)

L’art. 70 l.a. non liberalizza la riproduzione di parte di un’opera biografica da parte di altra biografia per finalità meramente illustrative della vita della persona narrata (App. Milano, 21 marzo 2000, Aida 2000, 725/2).

Gli artt. 70 l.a. e 10 CBU prevedono fattispecie di libertà di utilizzazione che si pongono come eccezionali, perché derogano all’insieme di norme dirette a tutelare nel modo più efficace possibile i diritti degli autori delle opere letterarie ed artistiche, ed appaiono di stretta interpretazione (App. Milano, 21 marzo 2000, Aida 2000, 725/1).

Alla mancata indicazione ex art. 70 l.a. del nome dell’editore dell’opera citata non segue necessariamente la condanna dell’autore della citazione al risarcimento dei danni, quando chi l’ha chiesta non abbia provato in causa l’esistenza e l’entità di un danno risarcibile (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 719/4)

Nell’ambito di liceità garantito dall’art. 70 l.a. è compresa anche la traduzione del brano citato (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 719/3)

E’ consentita ex art. 70 l.a., per le sue finalità di critica e di discussione, la riproduzione di brani di testi letterari di opere di un complesso musicale in un volume interamente dedicato ad esso, che seleziona alcune delle sue canzoni più significative (nella specie 30 su 160) e dedica a ciascuna un capitolo in cui presenta l’opera, la colloca storicamente nel quadro della produzione musicale del complesso, ne espone il contenuto, ne cita un brano in lingua originale inglese e nella traduzione italiana, ed esprime una valutazione dell’opera tutt’altro che celebrativa ed agiografica ed anzi talvolta fortemente critica: ed in cui inoltre le citazioni non eccedono i limiti della necessità di commento e di critica, ed hanno un’estensione tale da non soddisfare l’interesse del pubblico alla conoscenza della canzone e dunque da non essere sostitutiva e concorrente della integrale pubblicazione del suo testo (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 719/2)

L’art. 70 l.a. consente la riproduzione solo parziale dell’opera, e reciprocamente esclude qualsiasi riproduzione che interessi l’opera nella sua integrità (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 719/1)

Non è liberalizzata ex art. 70 l.a. la pubblicazione di un libro contenente i testi e la musica di 1001 Canzoni, con una prefazione di due pagine e un indice ma senza alcun commento o nota critica o esplicativa (Trib. Roma, 26 marzo 1999, Pres. BUCCI, Est. CORRIAS, BMG Ricordi s.p.a. c. IT Dischi Italia Edizioni s.r.l., EMI  Songs Edizioni Musicali, La Vja Editrice s.r.l. , Aida 1999, Repertorio I 14.3).

L’art. 70 l.a. non giustifica la riproduzione integrale di un’opera delle arti figurative sulla copertina di un libro, senza il consenso del suo autore o della Siae che lo rappresenti (Pret. Torino, ordinanza 23 maggio 1997, Aida 1999, 592/1).

L’art. 10 CUB introduce una deroga di carattere eccezionale al diritto d’autore,  e riguarda la citazione dì opera altrui e non anche la rielaborazione di quest’ultima (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 552/2).

L’art. 70 l.a. non può liberalizzare la riproduzione pressoché integrale dell’opera altrui, tanto più quando essa sia priva di qualsivoglia attività di critica o di finalità didattiche e si ponga in concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte (dell’erede) dell’autore (Trib. Napoli, 18 aprile 1997, Aida 1998, 529/4).

Una canzone che riprenda da altra pregressa una parte non tutelata non realizza un plagio ma una semplice citazione di opera altrui, consentita dall’art. 70 l.a. perché non costituisce «concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera» precedente (Trib. Roma. ordinanza 19 aprile 1997, Aida 1997, 497/4).

L’impresa che contemporaneamente all’uscita di quotidiani e riviste di un editore ne ripubblica in proprie rassegne stampa gli articoli e le informazioni che specificamente interessano i propri clienti (vuoi perché li riguardano direttamente vuoi perché attengono al settore nel quale essi operano) compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. e ad un tempo illecito ex art. 101 l.a. e violazione del diritto d autore ex art. 65 l.a. sugli articoli per cui l’editore si sia espressamente riservata la riproduzione (Trib. Milano, ordinanza 8 aprile 1997, Aida 1997, 496/1).

Lo scopo culturale della pubblicazione di un catalogo di un’esposizione non rientra nello scopo «di critica, di discussione ed anche di insegnamento» ex art. 70 l.a. e non rileva come esimente del dovere dì rispettare i diritti economici d’autore (App. Milano, 25 febbraio 1997, Aida 1997, 491/5).

L’applicazione dell’art. 70 l.a. ad una riproduzione meramente illustrativa (nella specie: con supporti di suono illustrativi allegati a complemento di un’enciclopedia) corrisponderebbe ad un’interpretazione estensiva inammissibile dell’art. 70 l.a. (Cass. 7 marzo 1997 n. 2089, Aida 1997, 445/4).

L’accertamento del giudice di merito che esclude l’esistenza degli scopi di critica, discussione o insegnamento necessari ex art. 70 l.a. è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass. 7 marzo 1997 n. 2089, Aida 1997, 445/3).

La libertà di utilizzazione prevista dall’art. 70 l.a. si giustifica essenzialmente con la circostanza che un’opera di critica, di discussione, di insegnamento ha fini del tutto autonomi e distinti da quelli dell’opera citata, i cui frammenti riprodotti per ciò stesso non creano neppure una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore (Cass. 7 marzo 1997 n. 2089, Aida 1997, 445/2).

Gli artt. 70 l.a. e 10 CUB prevedono fattispecie dì libertà di utilizzazione che si pongono come eccezionali, perché situate oltre la frontìera dell’esclusiva riservata all’autore ed appaiono perciò di stretta interpretazione (Cass. 7 marzo 1997 n. 2089, Aida 1997, 445/1).

L’art. 70 l.a. non liberalizza la riproduzione di un’opera d’arte su un catalogo di un’esposizione: specie quando il catalogo è distribuito a pagamento, ed in gran numero di copie, ed è dunque di per sé in grado di incidere sul mercato della riproduzione e dunque sul diritto esclusivo dell’autore all’utilizzazione commerciale della sua opera (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343, Aida 1997, 444/5).

L’art. 70 l.a. fa eccezione al regime ordinario dell’esclusiva dell’autore e non può dunque essere applicato oltre i casi in esso espressamente previsti (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343, Aida 1997, 444/3).

L’art. 70 l.a. è inapplicabile alle riproduzioni dell’opera parodiata contenute nella parodia, che mutuano ab origine la loro legittimità da quella propria della parodia (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1996, 420/5).

Non è liceizzata ex art. 70 l.a. la riproduzione di un disegno altrui che non ne menzioni il titolo ed i nomi dell’autore e dell’editore (App. Milano, 10 novembre 1995, Aida 1996, 413/4).

La riproduzione di altrui disegni da parte di una rivista a carattere divulgativo non può essere considerata come effettuata per scopi di critica, di discussione e di insegnamento ex art. 70 co. 1 l.a. (App. Milano, 10 novembre 1995, Aida 1996, 413/3).

L’art. 70 l.a. non consente la riproduzione integrale dell’opera (nella specie: la riproduzione dei testi delle canzoni del festival di Sanremo da parte del quotidiano La Stampa) (App. Torino, 29 marzo 1995, Pres. BRUNEI, Est. SCALESE, Editrice La Stampa s.p.a. c. Silvio Berlusconi Editore s.p.a., Aida 1997, Repertorio I 14.3).

La regola dell’art. 70 l.a. relativa alla libertà delle citazioni ha applicazione circoscritta alle sole opere dell’ingegno, e non si estende al diritto esclusivo sulla corrispondenza ex art. 93 l.a. (Trib. Milano, 30 giugno 1994, Aida 1995, 325/3).

L’art. 70 l.a. costituisce deroga ai principi generali fissati dagli artt. 2577 c.c. e 12 l.a., e non liberalizza la riproduzione integrale di un’opera, ancorché questa avvenga eventualmente per scopo di critica, discussione, di informazione (App. Bologna, 5 maggio 1994, Pres. INSOLERA, Est. MIRONE, Silvio Berlusconi Editore s.p.a. c. Adolfo Segreti, Aida 1997, Repertorio I 14.3).

Alla nozione di citazione ex art. 10 CUB è essenziale non solo e non tanto la letteralità (o comunque la puntuale conformità) della riproduzione, ma soprattutto la sua inserzione nel testo e pertanto la sua subordinazione alle finalità proprie del testo medesimo: e reciprocamente l’art. 10 CUB non liberalizza espressamente e non può essere applicato estensivamente a rendere lecita la riproduzione di brani letterari e musicali su dischi allegati ad un’enciclopedia in funzione di illustrazione sonora fuori testo del suo contenuto (App. Milano, 5 ottobre 1993, Aida 1995, 310/3).

Una citazione ai sensi dell’art. 70 co. 1 l.a. che non si accompagni delle menzioni d’uso ex art. 70 co. 3 costituisce illecita utilizzazione dell’opera dell’ingegno (App. Milano, 5 ottobre 1993, Aida 1995, 310/2).

L’art. 70 co. 1 l.a. non liberalizza la riproduzione di brani letterari e musicali su dischi allegati ad un’enciclopedia in funzione di illustrazione sonora fuori testo del suo contenuto (App. Milano, 5 ottobre 1993, Aida 1995, 310/1).

Non è giustificata dall’esimente dell’art. 70 l.a. la pubblicazione non autorizzata quasi per intero di un racconto inedito, che avvenga su un settimanale privo di specifiche caratteristiche di critica letteraria o di insegnamento (nella specie: L’Espresso), e sia accompagnata dal semplice scarno inserimento di un trafiletto critico di poche righe (Trib. Roma, 3 novembre 1993, Aida 1994, 251/3).

L’art. 70 l.a., pur nella salvaguardia del diritto morale e materiale dell’autore, mira all’evidenza a non ingessare l’attività di ricerca scientifica, nonché la diffusione e la critica dei suoi risultati (Trib. Napoli, 14 luglio 1993, Aida 1994, 243/1).

La riproduzione di un’opera pittorica esposta in una mostra nel relativo catalogo non è liberalizzata ex art. 70 l.a. perché costituisce concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera, limitando una più ampia commercializzazione delle riproduzioni dell’opera (App. Roma, 8 febbraio 1993, Aida 1994, 230/5).

La riproduzione di un quadro esposto in una mostra nel relativo catalogo non è coperta dalla regola dell’art. 70 l.a. relativa alla « riproduzione per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento »: perché i cataloghi che illustrano un’opera pittorica, pur non essendo del tutto privi di contenuto critico hanno normalmente la prevalente e più ampia finalità culturale di illustrare ai visitatori della mostra le opere esposte (App. Roma, 8 febbraio 1993, Aida 1994, 230/4).

La riproduzione fotografica di un quadro nella sua interezza non rientra nella nozione di riproduzione «di brani o di parti di opera» ex art. 70 l.a. (App. Roma, 8 febbraio 1993, Aida 1994, 230/3).

Non rientra nella categoria ex art. 161 co. 2 l.a. delle « opere che risultano dal contributo di più persone », e che non possono essere oggetto di sequestro ex art. 161 co. 1 l.a., un’antologia di musiche popolari italiane, che ne pubblica i testi letterari con le note base (scritte in lettere) dei relativi accordi musicali (Pret. Roma, ordinanza 31 marzo 1992, Aida 1992, 99/4).

Una volta escluso il carattere antologico‑scolastico di un volume pubblicato senza i necessari consensi degli autori delle opere in esso riprodotte, rimane del tutto inutile la pubblicazione (sul frontespizio del volume) di una offerta che metta l’equo compenso a disposizione del pubblico degli aventi diritto (Pret. Roma, ordinanza 31 marzo 1992, Aida 1992, 99/3).

Non rientra nelle utilizzazioni libere ex art. 70 co. 1 l.a. un’antologia di musiche popolari italiane, che ne pubblica i testi letterari con le note base (scritte in lettere) dei relativi accordi musicali (Pret. Roma, ordinanza 31 marzo 1992, Aida 1992, 99/2).

Non può definirsi « antologia ad uso scolastico » ex art. 70 co. 2 l.a. un’antologia di musiche popolari italiane, che ne pubblica i testi letterari con le note base (scritte in lettere) dei relativi accordi musicali, ma che pur potendo in ipotesi essere adottata a fini scolastici non è ad essi indirizzata in maniera specifica, rivolgendosi piuttosto ad un pubblico generico amante della canzone italiana (Pret. Roma, ordinanza 31 marzo 1992, Aida 1992, 99/1).

 

14.4 copia privata

L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 non intende né incidere sul contenuto materiale delle disposizioni contemplate all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva né, in particolare, ampliare la portata delle diverse eccezioni e limitazioni ivi previste (Corte giustizia UE 3 aprile 2014, in causa C-435/12, Aida 2014, 1590/1).

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non autorizza gli stati membri a estendere l’eccezione per copia privata alle copie realizzate a partire da riproduzioni contraffatte o abusive, senza che a tal fine rilevi l’adozione o meno di misure tecnologiche di protezione (Corte giustizia UE 3 aprile 2014, in causa C-435/12, Aida 2014, 1590/2).

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale (Corte giustizia UE 3 aprile 2014, in causa C-435/12, Aida 2014, 1590/3).

La direttiva 2004/48 non è applicabile ad un procedimento in cui i debitori dell’equo compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l’organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d’autore, che si oppone a tale domanda (Corte giustizia UE 3 aprile 2014, in causa C-435/12, Aida 2014, 1590/4).

L’art. 71 septies l.a. dà correttamente attuazione all’art. 5 n.2 lett.b) direttiva 2001/29/CE (Trib. Roma, Sezione IP, 23 settembre 2011, Aida 2012, 1507/1).

L’art. 71 septies l.a. non contrasta con l’art. 23 cost. nella parte in cui attribuisce al Ministero delle attività culturali il potere di determinare l’equo compenso per copia privata, pur senza fissarne i parametri, non necessari alla luce della funzione privatistica (non tributaria) dell’equo compenso (Trib. Roma, Sezione IP, 23 settembre 2011, Aida 2012, 1507/2).

Eventuali condotte elusive illecite all’obbligo di pagamento dell’equo compenso tenute da soggetti operanti all’estero non valgono ad argomentarne la contrarietà dell’art. 71septies l.a. all’art. 3 cost. (Trib. Roma, Sezione IP, 23 settembre 2011, Aida 2012, 1507/3).

Spetta al debitore dell’equo compenso ex art. 71 septies l.a. provare che la sua vendita di apparecchi e supporti di registrazione avviene per fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private (Trib. Roma, Sezione IP, 23 settembre 2011, Aida 2012, 1507/4).

All’utilizzazione delle opere audiovisive avvenuta prima della fine del 2002 si applica l’art. 3 legge 93/1992 e non la nuova disciplina del compenso per copia privata prevista dagli artt. 71sexies-71octies l.a. introdotti dal dlgs 68/2003 (Trib. Roma, Sezione IP, 30 giugno 2008, Aida 2010, 1334/1).

Il diritto di effettuare copie personali deve essere esercitato nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, e non vale dunque a qualificare in termini di liceità la produzione e vendita di strumenti idonei ad eludere queste misure (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/6).

L’art. 102quater l.a. tutela anche i sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e apparecchio destinato ad essere utilizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/7).

L’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di commercio elettronico (nella specie, per compartecipazione alla commercializzazione di strumenti idonei a rimuovere misure tecnologiche di protezione) prevista dall’art. 16 d.lgs. 70/2003 presuppone la mancata conoscenza dell’illecito, e non può valere quando l’illecito sia conoscibile a seguito di diffide inviate dal titolare dei diritti al prestatore di servizi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/9).

Il diritto alla copia privata ex art. 71sexies l.a. non ha il medesimo rango di quello esclusivo di riproduzione: e l’assolutezza del secondo diritto può ritenersi limitata da quello del legittimo possessore dell’esemplare alla copia privata solo quando sussistono i presupposti previsti dal cd three step test indicato dall’art. 5.5 della direttiva 29/2001/Ce e dall’art. 71sexies.4 introdotto dal legislatore italiano per la sua attuazione (Trib. Milano, Sezione IP, 1 luglio 2009, Aida 2010, 1360/1).

E’ legittima l’introduzione di misure tecnologiche di protezione che impediscono qualunque copia privata dell’opera, quando la tecnica disponibile e consente invece soltanto l’esclusione di ogni copia o, alternativamente, la libera riproducibilità dell’opera in un numero indefinito di copie (Trib. Milano, Sezione IP, 1 luglio 2009, Aida 2010,1360/2).

Il consumatore che chieda l’applicazione delle norme del dlgs 68/03 relative al suo diritto di copia privata in presenza di misure tecnologiche di protezione ha l’onere di provare che il supporto è uscito dalla disponibilità giuridica del titolare dei diritti d’autore o di produttore fonografico dopo l’entrata in vigore della normativa ora detta (Trib. Milano, Sezione IP, 16 luglio 2008, Aida 2009, 1299/1).

E’ inammissibile un ricorso per sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. di somme dovute per compensi per copia privata, proposto sul presupposto della illegittimità comunitaria e costituzionale nazionale della disciplina italiana che li prevede: perché la contestazione della legittimità di una norma non autorizza la negazione della prestazione che essa prevede (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 24 gennaio 2006, Aida 2007, 1150/1).

E’ improponibile un ricorso per sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. dei compensi dovuti dal ricorrente per copia privata, in mancanza del necessario presupposto della loro offerta da parte del ricorrente, e tanto più perché i compensi ora detti non sono determinabili a priori, dipendendo dall’entità e dall’andamento delle vendite di supporti ed apparecchi: e non potendosi concedere un sequestro liberatorio su somma da determinare in base a vicende successive (al momento non prevedibili) fuori dal controllo del giudice e dal contraddittorio delle parti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 24 gennaio 2006, Aida 2007, 1150/2).

Non può essere disposto un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. delle somme dovute a SIAE per compensi per copia privata dai produttori di supporti di suono quando non sia provato il periculum in mora, perché il ricorrente per sequestro non ha nemmeno allegato che SIAE non sia in condizione di adempiere regolarmente alla propria pretesa obbligazione di restituire i compensi (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 aprile 2006, Aida 2007, 1158/2).

Il curatore di un’opera collettiva originariamente concepita quale opera a stampa, che abbia ceduto all’editore (anche) i diritti di rielaborazione multimediale, ben può pretendere che il suo nome compaia nei credits della rielaborazione multimediale (pubblicata su un supporto informatico) in quanto curatore dei testi, ma non può pretendere di essere riconosciuto quale coautore della rielaborazione multimediale (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2004, Giud. Rosa, Marco Sappino c. RCS Quotidiani s.p.a., Baldini & Castoldi s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.14.4).

L’art. 68 l.a. vecchio e nuovo testo escludono che l’istituto della libera riproduzione dell’opera possa estendersi alle opere figurative o plastiche (Trib. Milano, 14 aprile 2003, Aida 2003, 943/1).

Anche adottando un’interpretazione estensiva dell’art. 68 l.a. vecchio e nuovo testo il termine personale deve essere inteso, se non nel senso individuale, almeno di privato, sicché l’uso consentito non dovrebbe uscire dalla ristretta cerchia (ad esempio famigliare) di chi ha realizzato la copia: onde l’art. 68 non si applica ad un’ipotesi in cui la copia sia stata consegnata a terzi, con possibilità di passaggio in altre mani (tra cui galleristi ed esperti d’arte) fino alla sua consegna all’assunto autore per un’autenticazione (Trib. Milano, 14 aprile 2003, Aida 2003, 943/2).

Il compenso per copia privata ex art. 3 della legge 93/1992 non grava sulle vendite dirette di produttori ed importatori a rivenditori intermediari (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/10).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 93/1992 per violazione dell’art. 3 cost. (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/9).

I compensi per copia privata ex art. 3 della legge 92/1993 percepiti dalla Siae debbono essere ripartiti con criteri oggettivi e suscettibili di controllo e con proporzionalità rispetto al numero delle vendite di esemplari registrati, tanto più che ciascuno degli aventi diritto ha una posizione di interesse legittimo nei confronti della Siae, sui cui provvedimenti che determinano la ripartizione dei proventi ha diritto di azione conoscibile dalla giurisdizione amministrativa (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/8).

Il compenso per copia privata ex art. 3 della legge 92/1993 non viola il divieto dei tributi interni discriminatori stabilito dall’art. 95 Ce (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/7).

Il compenso per copia privata ex art. 3 della legge 92/1993 non costituisce né una tassa né una misura di effetto equivalente ex artt. 28ss. Ce (ex artt. 30ss. Ce), e comunque è consentito dalla regola dell’art. 30 (ex 36) Ce relativa alla protezione della proprietà industriale; non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio degli stati aderenti ex art. 30 (ex 36) Ce; e comunque non viola il principio comunitario di proporzionalità della restrizione all’obiettivo legittimo che esso persegua (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/6).

Il controllo della compatibilità di una norma interna (nella specie l’art. 3 della legge 92/1993) con quelle comunitarie precede quello di costituzionalità (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/5).

La legge 93/1992, senza precludere la riproduzione per l’utilizzazione privata di prodotti che per definizione hanno valore culturale, realizza contestualmente in favore di titolari del diritto di autore e dei diritti connessi un sistema che consente loro di ricevere comunque un compenso per l’attività creativa: anche se gli interessi degli autori sono considerati prioritari dal legislatore, in quanto la protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica trova ragione nel secolare riconoscimento -confermato dalle dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell’uomo, da convenzioni internazionali e dai trattati europei- del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l’ulteriore effetto di incoraggiamento alla produzione di altre opere dell’ingegno, nell’interesse generale della cultura (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/4).

La buona fede nell’adempimento delle obbligazioni si atteggia come un obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem ledere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico sia idoneo a preservare gli interessi dell’altra parte: onde essa comporta che l’obbligato al pagamento del compenso per copia privata ex art. 3 della legge 92/1993 deve compiere l’attività preparatoria e strumentale rispetto al pagamento dei compensi, che necessariamente comprende un esatto rendiconto delle vendite considerate dall’art. 3 (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/3).

La vendita da parte di produttori e di importatori costituisce il negozio giuridico idoneo alla determinazione quantitativa del compenso per copia privata da corrispondere alla Siae e ad un tempo anche il fatto generatore dell’obbligo di corrisponderlo, in quanto rende attuale l’obiettiva destinazione di supporti e di apparecchi di registrazione alla riproduzione privata per uso personale: onde la medesima vendita rende immediatamente certo e liquido il debito di produttori ed importatori al pagamento del compenso ex art. 3 legge 92/1993, anche se la Siae può concedere unilateralmente al debitore un termine di adempimento differito (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/2).

La posizione della Siae ex art. 3 della legge 92/1993 non è quella di un mero destinatario di un pagamento ex art. 1188 c.c. e nemmeno quella di un sostituto processuale ex art. 81 c.p.c., ma quella di incaricato e mandatario ex lege alla riscossione del compenso per copia privata, con capacità rappresentativa e di agire: onde la Siae è legittimata ad agire per il pagamento di questo compenso (App. Milano, 29 dicembre 1998, Aida 1999, 630/1).

L’applicabilità dell’art. 171 l.a. ai fonogrammi non è esclusa dalla legge 5 febbraio 1992 n. 93 (Cass. 23 giugno 1998, Pres. GIAmmANco, Est. SALVAGO, Cauli Donatella, Aida 1998, Repertorio I 14.4).

La riproduzione cui fa riferimento l’art. 68 l.a. è una riproduzione che ha ad oggetto il contenuto scientifico dell’opera e non può mai avere ad oggetto l’opera in se stessa considerata, nella sua completezza, anche tipografica (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s.a.s. , Aida 1996, Repertorio I 14.4).

L’art. 68 l.a. non liberalizza l’attività delle copisterie che riproducono e mettono in vendita opere tutelate dalla legge sul diritto d’autore nell’ambito di un’attività organizzata imprenditorialmente (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s.a.s. , Aida 1996, Repertorio I 14.4).

L’art. 68 l.a. non liberalizza la duplicazione del software e l’uso delle relatiw copie nell’attività dell’impresa ad opera dei suoi dipendenti (Trib. Roma, 17 maggio 1993, Aida 1995, 309/3).

Il reato ex art. 1 l. 400/1985 è reato di pericolo, ma a dolo specifico, richiedendo l’agire a fini di lucro, e restando fuori dall’ambito applicativo della norma la fruizione personale (App. Milano, 4 maggio 1993, Aida 1994, 232/2).

L’art. 68 l.a. può tutelare l’autore (o l’editore che ne abbia acquisito i diritti di utilizzazione economica) minacciato da una perdita economica (quale quella provocata dal mancato acquisto del libro), ma non l’autore che prevedibilmente non risenta tale pregiudizio. Pertanto, qualora la reprografia sia limitata a parti non significative di un volume, così riprodotto per comodità di consultazione e non per risparmiare sull’altrimenti necessario acquisto, non può dirsi che vi sia attività illecita ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore (Pret. Verona, ordinanza 23 marzo 1992, Aida 1993, 146/1).

 

14.4.1 copia privata di opere a stampa

La CRUI è associazione di categoria delle Università legittimata a concludere gli accordi previsti dall’art. 181 ter l.a. relativi alla misura e modalità di determinazione dei compensi per fotocopie (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/2).

L’accordo concluso fra SIAE e CRUI relativo alla misura e modalità di determinazione dei compensi per fotocopie è immediatamente vincolante per le Università aderenti alla CRUI, la cui sottoscrizione è prevista solo in funzione di dichiarazione dello svolgimento di attività di copia privata rientrante nell’art. 68 l.a. (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/3).

Presupposto per la lecita attività di fotocopiatura è la corresponsione del compenso (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/4).

L’art. 2 della legge 248/2000, che consente la fotocopiatura di opere nei limiti del 15% per ciascun volume, se fatta per uso personale e dietro il compenso previsto a favore degli autori e degli editori, è applicabile solo dalla data in cui la SIAE e le associazioni delle categorie interessate stipulano gli accordi previsti per determinare i compensi dovuti per la riproduzione, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio che, in mancanza di detti accordi, deve determinare i compensi stessi (Cass., sez. III pen., 28 maggio 2002 n. 605, Pres. Savignano, Imp. Maurizio Menchicchi, Aida 2005, Repertorio I.14.4.1).

La libera riproduzione di opere o brani fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico ex art. 68 co. 1 l.a. può comprendere la copiatura a mano, con la macchina da scrivere e simili, ma non la fotocopiatura: perché questa usa tecnologie finalizzate al veloce approntamento di copie plurime, ed è dunque idonea alla diffusione dell’opera presso il pubblico (App. Bologna, 11 gennaio 2001, Aida 2003, 894/4).

Il gestore di una copisteria che accetti di riprodurre integralmente opere protette non «esistenti nelle biblioteche» o consenta con il sistema self-service che il cliente le riproduca da sé concorre nella violazione dell’art. 13 l.a., perché svolgendo attività imprenditoriale è tenuto ex art. 2051 c.c. a vigilare che nei propri locali non si svolgano attività in violazione del diritto d’autore (App. Bologna, 11 gennaio 2001, Aida 2003, 894/5).

La novella dell’art. 68 l.a. introdotta dall’art. 2 della legge 248/2000 incide senza retroattività, solo a partire dal realizzarsi delle condizioni previste dall’art. 2.5 della legge ora detta (Trib. Torino, 19 aprile 2001, Aida 2002, 841/2).

Sussiste il periculum in mora da individuarsi nel pregiudizio alla prosecuzione di attività di fotocopiatura di opere a stampa protette dal diritto d’autore che appare suscettibile di una portata lesiva rispetto agli interessi del titolare oggettivamente non quantificabili e ultronei rispetto al mero pregiudizio economico e dunque di natura irreparabile (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, G.D. MARANGONI, AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle opere c. Normadec s.r.l., Aida 2000, Repertorio I 14.4.1).

La messa a disposizione di macchine fotocopiatrici destinate all’utilizzazione della clientela con metodo self service comporta responsabilità della copisteria ex art. 2051 c.c. qualora questa utilizzazione avvenga in violazione di diritti d’autore (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, G.D. MARANGONI, AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle opere c. Normadec s.r.l., Aida 2000, Repertorio I 14.4.1).

La fotocopiatura costituisce un mezzo di riproduzione che consente un’attività di spaccio estranea dall’ambito del consentito uso personale (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, G.D. MARANGONI, AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle opere c. Normadec s.r.l., Aida 2000, Repertorio I 14.4.1).

Il secondo comma dell’art. 68 l.a. è previsione non estensibile analogicamente ad ipotesi diverse (nella specie: fotocopiatura da parte di copisterie) in considerazione dello stretto carattere di deroga delle disposizioni di cui agli artt. 65 ss. l.a. (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, G.D. MARANGONI, AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle opere c. Normadec s.r.l., Aida 2000, Repertorio I 14.4.1).

La fotocopiatura costituisce un mezzo di riproduzione che consente un’attività di spaccio estranea dall’ambito del consentito uso personale (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, Aida 2000, 720/4).

Il secondo comma dell’art. 68 l.a. è previsione non estensibile analogicamente ad ipotesi diverse (nella specie: fotocopiatura da parte di copisterie) in considerazione dello stretto carattere di deroga delle disposizioni di cui agli artt. 65 ss. l.a. (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, Aida 2000, 720/3).

L’inidoneità a spaccio che consente la libera riproduzione dell’opera dell’art. 68 l.a. che consente la libera utilizzazione dell’art. 68 l.a. non va valutata in concreto, verificando se vi sia stata diffusione nel pubblico a fine di profitto, ma in astratto, e ricorre senz’altro nell’ipotesi di fotocopiatura (App. Bologna, 4 dicembre 1998, Pres. RUGGERI, Est. ROI, Imp. Balduzzi, Aida 1999, Repertorio I 14.4.1)

L’attività di fotocopiatura di opere da parte di copísterie può essere lecita in base all’art. 68 l.a. se viene effettuata per soddisfare un interesse personale del lettore: ed in particolare quando non sia provato che i clienti della copisteria intendano diffondere l’opera in ambito eccedente la loro sfera privata (Trib. Bologna, 25 luglio 1995, Pres. CICCARELLI, Est. FERRIGNO, Giuffrè s.p.a c. Copisteria Zamboni s.n.c., Aida 1997, Repertorio I 14.4.1).

L’attività del lettore o di uno studente che produce una fotocopia ad uso personale non è vietata in assoluto, ma è anzi da considerarsi lecita (Pret. Trento, ordinanza 19 novembre 1991, Aida 1992, 72/2).

 

14.4.2 copia privata di fonogrammi: v. anche I.7.5

Il diritto di effettuare copie personali deve essere esercitato nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, e non vale dunque a qualificare in termini di liceità la produzione e vendita di strumenti idonei ad eludere queste misure (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/6).

L’art. 102quater l.a. tutela anche i sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e apparecchio destinato ad essere utilizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/7).

L’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di commercio elettronico (nella specie, per compartecipazione alla commercializzazione di strumenti idonei a rimuovere misure tecnologiche di protezione) prevista dall’art. 16 d.lgs. 70/2003 presuppone la mancata conoscenza dell’illecito, e non può valere quando l’illecito sia conoscibile a seguito di diffide inviate dal titolare dei diritti al prestatore di servizi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/9).

Il fatto costitutivo dell’obbligo di pagamento del compenso per copia privata ex art. 71septies l.a. è la cessione dei beni elencati da questa norma, e dunque il trasferimento che ne avviene per effetto della compravendita (essendo invece irrilevante la data di emissione della fattura del relativo prezzo): ed il momento in cui il pagamento deve essere eseguito è quello del rendiconto dall’obbligato a Siae relativo alle cessioni effettuate nel trimestre precedente (Trib. Roma, Sezione IP, 17 maggio 2008, Pres. Marvasi, Est. Izzo, SIAE Società Italiana Autori Editori c. Datarex s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.14.4.2).

La disciplina dell’art. 71septies l.a., entrata in vigore il 29.4.2003, deve essere applicata a tutte le cessioni verificatesi a partire da questa data: fino alla quale era invece applicabile l’art. 3 l 93/1992 (Trib. Roma, Sezione IP, 17 maggio 2008, Pres. Marvasi, Est. Izzo, SIAE Società Italiana Autori Editori c. Datarex s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.14.4.2).

L’art. 30 l. 39/02 di delega per l’attuazione della direttiva 29/01 contiene espressamente un rinvio all’art. 5 della direttiva, con ciò implicitamente impone al legislatore delegato di fissare i compensi per copia privata conformemente alle norme della direttiva, e non pone problemi di compatibilità con l’ordinamento comunitario (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/1).

L’art. 39 d.lgs. 68/03 di attuazione della legge delega 39/02 fissa in via transitoria un compenso per copia privata che tiene conto anche delle misure tecnologiche di protezione, e che non pone problemi di compatibilità con l’ordinamento comunitario (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/2).

E’ conforme alla disciplina comunitaria l’art. 71 septies l.a., nella parte che impone di determinare il compenso per copia privata tenendo conto della maggiore incidenza economica della copia digitale rispetto a quella analogica (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/3).

L’art. 39 d.lgs. 68/03 impone il pagamento di compensi anche per gli apparecchi e i supporti pur non concretamente destinati alla riproduzione di opere protette, fonda questo compenso sulla mera potenzialità dell’uso dell’apparecchio e supporto, e correttamente attua i princìpi comunitari (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/4).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 30 l. 39/02, che non contiene una norma in bianco, ma lascia al legislatore la discrezionalità che fisiologicamente gli compete per la determinazione del compenso per copia privata, nell’ambito di un procedimento concertato e tenendo conto delle misure tecnologiche di protezione e della diversità fra copia analogica e digitale (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/5).

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 39 d.lgs. 68/03, che determina limitazioni al contenuto del diritto d’autore conformi all’art. 5 della direttiva, cui rinvia la legge delega 39/02 (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/6).

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 39 d.lgs. 68/03, in relazione alla mancata negoziazione con associazioni di categoria e Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, in quanto tale negoziazione è imposta al Ministro per delimitarne la discrezionalità, ma non al legislatore che ha fissato in via transitoria i criteri di determinazione del compenso per copia privata (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/7).

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 39 d.lgs. 68/03 in relazione alla violazione del principio di uguaglianza rispetto agli operatori esteri, che sono comunque obbligati al pagamento del compenso in quanto importatori dei supporti o apparecchi (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/8).

E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 9 e 39 d.lgs. 68/03 in relazione alla violazione del principio di uguaglianza fra importatori e fabbricanti di supporti e rispettivamente di apparecchi di registrazione, in quanto la diversità di criteri di determinazione del compenso (forfettari per i supporti e a percentuale per gli apparecchi) è giustificata dalla tipologia maggiormente diversificata degli apparecchi (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/9).

La vendita di cose future è assoggettata al pagamento del compenso per copia privata secondo i criteri in vigore al momento di individuazione della merce, non a quello di conclusione del contratto (Trib. Milano, 12 giugno 2007, Aida 2008, 1223/10).

Tra le riproduzioni di brani musicali per uso personale liceizzate ex artt. 71sexies-71septies l.a. rientra anche la duplicazione di opere protette realizzata da un disc-jockey per semplificare la sua attività lavorativa, attraverso la predisposizione di una compilation che ordini i brani secondo la loro sequenza di esecuzione (Trib. Sassari, 12 novembre 2005, Aida 2006, 1104/1).

La rivendicazione della titolarità dei diritti riguardanti una fotografia è smentita dal fatto che i relativi negativi si trovino in possesso di terzi, circostanza che nell’ambiente dei fotografi ha una valenza specifica ed univoca di proprietà (Trib. Milano, 17 aprile 1997, Pres. Est. PATRONE, Mattia Turco, Agenzia Masi di D. Masi e C. s.a.s. c. Antonio Di Filippo, Look Photo s.r.l., Domus Color s.n.c.).

La SIAE ha legittimazione attiva alla riscossione coattiva, in caso di mancato pagamento spontaneo del compenso per copia privata dovuto ex lege 93/ 1992 (Trib. Milano, 2 febbraio 1994, Aida 1994, 264/2).

L’eccezione di illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 3 cost.) e comunitaria (in relazione agli artt. 30‑36 del trattato CE ed al principio di proporzionalità), sollevata dall’importatore che abbia proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla SIAE per pagamento del compenso per copia privata ex lege 93/1992, Aida 1994, deve essere riservata al collegio, e non presenta d altro canto un grado di apparenza di fondamento sufficiente per negare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (Trib. Milano, 2 febbraio 1994, Aida 1994, 264/1).

 

14.5 prestito e noleggio: v. I.7.4.9.1, I.7.4.13

Secondo l’art. 1 co.628 legge 296/06 «la gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori». Ma questa norma non ha eliminato per i soggetti ivi considerati –istituzioni scolastiche, reti di scuole ed associazioni di genitori– la necessità di acquisire preventivamente il consenso degli autori o dei loro aventi causa per procedere al noleggio di testi scolastici (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 26 febbraio 2008, Aida 2010, 1323/1) .

Lo stato che stabilisce un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori per i prestiti concessi per la quasi totalità se non per la totalità delle categorie di istituzioni che effettuano prestiti al pubblico di opere protette da diritti d’autore viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva nel consiglio 19.11.1992, 100/92/CEE, concernente il diritto di noleggio e di prestito (Corte CE 26 ottobre 2005, in causa C-36/05, Aida 2007, 1124/1).

Nell’interpretazione di una norma di una direttiva sul diritto d’autore (nella specie: la direttiva 100/92/CEE) si deve tener conto non soltanto della sua lettera ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla direttiva (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/1).

Le disposizioni di una direttiva sul diritto d’autore che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla medesima direttiva devono essere interpretate restrittivamente: e per conseguenza l’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE non può essere interpretata nel senso che esso permetterebbe una deroga totale all’obbligo di remunerazione degli autori, perché un’interpretazione siffatta avrebbe il risultato di svuotare di contenuto l’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/2).

L’eccezione di uno Stato secondo cui il mercato del prestito pubblico è essenzialmente nazionale ed economicamente insignificante può essere interpretata come contestazione della validità della direttiva 100/92/CEE, ma è inammissibile al di là del termine previsto dall’art. 230 del trattato CEE per la sua impugnazione (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/3).

Come gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale anche i diritti esclusivi di proprietà letteraria ed artistica sono tali da incidere sia sugli scambi di beni e di servizi sia sui rapporti di concorrenza nella comunità, e la differenza di protezione legale del diritto di prestito al pubblico degli Stati membri prima della direttiva 100/92/CEE era tale da recare pregiudizio al normale funzionamento del mercato interno della Comunità e da creare distorsione della concorrenza (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/4).

Il diritto di prestito al pubblico non si esaurisce con la vendita o con altro atto di diffusione (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/5).

L’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE è redatto in forma generica e flessibile per tener conto dello sviluppo culturale di ogni Stato membro, e l’espressione “alcune categorie di istituzioni” richiede un’interpretazione a geometria variabile, ma queste caratteristiche non consentono di interpretare l’art. 5 n.3 come regola che autorizza una deroga totale all’obbligo di remunerazione stabilito dall’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/6).

L’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE autorizza, ma non obbliga, uno Stato membro a prevedere per alcune categorie di istituzioni un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori: e se la situazione esistente nello Stato membro non consente di determinare i criteri pertinenti per distinguere tra categorie ed istituzioni in modo efficacie e rispettoso dei diritti fondamentali ed in particolare di quello a non subire discriminazioni, occorre imporre a tutte le istituzioni interessate l’obbligo di pagare la remunerazione prevista dall’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/7).

Lo Stato che esenta dal diritto di prestito al pubblico tutte le categorie di istituzioni viene meno agli obblighi derivanti dagli artt. 1 e 5 della direttiva 19.11.1992, 100/92/CEE sul diritto noleggio e di prestito (Corte CE, 26 ottobre 2006, in causa C-198/05, Aida 2007, 1127/1).

 

14.6 altre

L’art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia del programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi (lesione che non può esserci quando il legittimo acquirente della licenza si limita a studiare il programma per riprodurne le funzionalità in un secondo programma, senza avere accesso al codice sorgente) (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/6).

Il diritto di citazione non consente l’intera riproduzione delle opere protette (Trib. Milano, Sezione IP, 8 luglio 2009, Aida 2011, 1397/7).

Le regole relative alle licenze legali a favore della RAI previste dagli artt. 52, 56 e 60 l.a. sono norme eccezionali giustificate dalla natura e dai fini della radiodiffusione come servizio pubblico riservato allo stato, e non sono dunque applicabili alle emittenti private (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/2).

L’art. 51 l.a. e la relativa previsione di una licenza obbligatoria di radiodiffusione si riferisce solo alla Rai e costituisce un’eccezione soggettiva alla regola generale, che non può essere invocata dalle emittenti private (Cass. 18 aprile 2000 n. 5009, Aida 2000, 662/2).

L’art. 52 l.a. è norma eccezionale che non si estende alle emittenti private (App. Trento, 30 marzo 1999, Pres. CORDELLA, Est. CHIARO, Imp. Arcidiacono, Aida 2000, Repertorio I 14.6).

La ratio dell’art. 15bis l.a. è quella di concedere un beneficio ad enti ed associazioni che svolgono un’attività ampiamente meritoria sotto l’aspetto sociale, tale da giustificare l’adozione di una normativa diretta a privare l’autore del suo diritto esclusivo sull’opera (Giudice Pace Avellino, 26 novembre 1998, Giud. SPAGNUOLO, Circolo culturale “Il Dromedario” c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2000, Repertorio I 14.6).

Gli artt. 64‑ter e 68 l.a. consentono la duplicazione di un programma quale copia di riserva con divieto di utilizzazione autonoma e la duplicazione di parti limitate di un programma per uso personale, mentre non permettono qualsivoglia altra forma di duplicazione da parte di soggetti non titolari del diritto d’autore (Pret. Bologna, 25 maggio 1998, Giud. SGAMBARO, Paolo Fabbri, Aida 1998, Repertorio I 14.6).

Quando l’autore abbia autorizzato la registrazione dell’opera musicale, il regime speciale di deroga al consenso dell’autore per l’esecuzione pubblica o la radiodíffusione, previsto dagli artt. 52, 55 e 60 l.a. sussiste esclusivamente a favore dell’ente pubblico esercente il diritto di radiodiffusione. Trattandosi di norma eccezionale, questa non si estende alle emittenti private (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I 14.6).

L’art. 64‑quater l.a. assicura all’utilizzatore legittimo la possibilità di procedere alla decompilazione quando la software‑house che ha dato in uso il software non gli fornisce gli elementi sufficienti, o chiede un corrispettivo troppo elevato, per rendere aperto il sistema fornito e per rendere in chiaro i dati trattati dal sistema (Collegio Probiviri Anasin, 4 dicembre 1997, Aida 1998, 546/3).

La non applicazione dell’art. 15 co. 2 l.a. alle scuole private di danza organizzate in forma d’impresa non contrasta con l’art. 33 cost., giacché non è in discussione la libertà di insegnamento, dell’arte e della scienza da parte delle scuole private: e non contrasta nemmeno con l’art. 3 cost., con riferimento all’insegnamento di discipline musicali nelle scuole pubbliche, perché queste non perseguono i fini di lucro propri delle scuole private e perché al contrario un’espropriazione senza indennizzo dei diritti dell’autore a favore di altro soggetto privato sarebbe essa del tutto irragionevole e discriminatoria (Cass. 1 settembre 1997 n. 8304, Aida 1998, 508/4).

L’uso di un’opera musicale nei corsi di educazione musicale tenuti nelle scuole pubbliche rientra nell’ipotesi di cui all’art. 15 co. 2 I.a. in quanto la scuola pubblica non persegue fini di lucro. Non così invece l’uso dell’opera musicale in una scuola privata di danza organizzata in forma d’impresa (Cass. 1 settembre 1997 n. 8304, Aida 1998, 508/3).

L’utilizzazione dell’opera nella cerchia ordinaria di persone ex art. 15 co. 2 I.a. èassimilata all’uso personale, e come tale è immune dal diritto d’autore solo se nessuno trae un beneficio economico dall’esecuzione dell’opera (Cass. 1 settembre 1997 n. 8304, Aida 1998, 508/2).

La cerchia ordinaria di persone prevista dall’art. 15 co. 2 l.a. è la cerchia consueta, assimilabile alla quotidianità della famiglia e comunque di una comunità particolare capace di determinare il carattere della fruizione dell’opera d’arte. Essa non può considerarsi personale, e come tale di per sé sottratta ad ogni carico derivante dal diritto dell’autore, ma non è assimilabile tout court a quella pubblica, cioè a quella diretta in modo strutturale a fornire ad un pubblico índifferenziato la fruizione di un’opera. Si tratta invece di un’ipotesi che di per sé esclude, almeno nella normalità dei casi, la professionalità dell’offerta di un servizio al pubblico e dunque di un’offerta al mercato (Cass. 1 settembre 1997 n. 8304, Aida 1998, 508/1).

L’art. 52.1 l.a. si applí~a soltanto alle trasmissioni «dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico», e non anche alle radiodiffusioni dai localí dell’emittente che utilizzino registrazioni dell’opera musicale su supporti di suono (Pret. Menaggio, 19 giugno 1997, Giud. LANIGRO, Tele Radio Stella s.a.s. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I 14.6).

Anche dopo l’introduzione del regime concessorio ex lege 223/90 gli artt. 52ss. I.a. possono essere applicati soltanto a favore della Rai (Pret. Menaggio, 19 giugno 1997, Giud. LANGRO, Tele Radio Stella s.a.s. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I 14.6).

Le norme della sezione IV del capo III della legge 633/1941 sono applicabili solo alla Rai e non anche alle emittenti private: onde a queste ultime non si applica in particolare la regola dell’art. 56 l.a. che prevede, quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale, l’esperimento di un tentativo di conciliazione (Trib. Trento, 20 giugno 1996, Pres. PAOLUM, Est. FERMANELLI, Angelo De Tisi c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I 14.6).

Gli artt. 51 ss. l.a. autorizzano la radiodiffusione dal vivo di esecuzioni musicali, e non sono applicabili alla radiodiffusione di supporti magnetici, mentre il diverso trattamento normativo è giustificato dalla tutela del diritto di cronaca (Trib. Bologna, 13 febbraio 1995, Aida 1996, 383/1).

L’art. 91 co. 3 l.a. prevede un’ipotesi di libera utilizzazione della fotografia non creativa applicabile ad ogni tipo di fotografia, e quindi anche a quella di carattere creativo (App. Milano, 9 dicembre 1994, Aida 1995, 341/2).