10. Opere cinematografiche

Il diritto di utilizzazione economica di un’opera cinematografica spetta esclusivamente al suo produttore, a nulla rilevando che altri soggetti possano essere qualificati come autori dell’opera (Trib. Bologna, Sezione IP, 2 febbraio 2011, Aida 2015, II.23/2).

Il produttore di un’opera cinematografica è titolare dei diritti di produttore fonografico relativi alla sua colonna sonora: ma solo limitatamente al suo utilizzo nel film, e non anche alle sue utilizzazioni nei CD (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 20 marzo 2014, Aida 2015, II.51/6).

Viola il diritto all’integrità di un’opera cinematografica non creativa di carattere documentaristico la riproduzione di brevi spezzoni della medesima nel contesto di un programma televisivo ben lontano dai motivi che hanno ispirato l’opera ripresa illecitamente (nella specie il documentario riguardava un avvenimento di religiosità popolare, ed era stato ripreso nell’ambito di un servizio “speciale terremoto”) (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 4 settembre 2015, Aida 2015, II.109/1).

Il diritto spettante al produttore cinematografico ex art. 46 l.a. comprende non solo la proiezione dell’opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, quindi anche a mezzo videocassette e DVD nonché anche le eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film introdotto dal progresso tecnico (Cass. Sezione I civile 17 maggio 2013 n. 12086, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1594/5).

In caso di cessione del diritto esclusivo di sfruttamento economico di un’opera audiovisiva si trasferisce all’acquirente anche il diritto a percepire il compenso per copia privata, attesa la sua natura indennitaria (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2013, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1595/2).

Il direttore della fotografia non rientra tra gli autori dell’opera cinematografica (Trib. Roma Sezione IP, 18 marzo 2011, Pres. Marvasi, Est. Izzo, Aida 2014, 1602/1).

Le opere audiovisive di concezione, quali le telenovele, nelle quali l’idea narrativa contenuta in un soggetto è sviluppata scenicamente ed è tradotta in immagini, devono essere assimilate alle opere cinematografiche (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/2).

Gli artt. 2 della direttiva 93/83 e 2 e 3 della direttiva 2001/29 attribuiscono al regista principale ab origine, nella sua qualità di autore, i diritti di sfruttamento dell’opera cinematografica. Dopo queste direttive gli stati membri non possono più avvalersi della facoltà di attribuire questi diritti al produttore cinematografico secondo l’art. 14bis CUP (richiamato dal Trattato WIPO sul diritto d’autore di cui la UE fa parte e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare) (Corte Giustizia UE 9 febbraio 2012, in causa C-277/101, Aida 2013, 1515/1).

La presunzione di trasferimento dei diritti d’autore del regista di opera cinematografica dal regista al produttore prevista dall’art. 3 della direttiva 2006/115 per il diritto di noleggio si estende anche ai diritti (nella specie: in questione nel giudizio nazionale a quo) di riproduzione, diffusione via satellite, e comunicazione mediante messa a disposizione del pubblico: ma costituisce una presunzione non iuris et de iure ma iuris tantum (Corte Giustizia UE 9 febbraio 2012, in causa C-277/101, Aida 2013, 1515/2).

Gli artt. 45 co. 1 e 46 co. 1 l.a. attribuiscono al produttore cinematografico non il semplice esercizio di un diritto altrui ma la titolarità di un diritto proprio, avente ad oggetto l’utilizzazione economica dell’opera, mentre ai coautori spettano, oltre ai diritti morali, i soli diritti patrimoniali riservati loro espressamente dalla legge, in particolare dall’art. 46 co. 4 e dall’art. 46 bis l.a. (Cass. Sez. I civile 2 ottobre 2012 n. 16771, Aida 2013, 1526/1).

Il diritto di utilizzazione economica spettante al produttore cinematografico ai sensi degli artt. 45 co. 1 e 46 co. 1 l.a. comprende ogni possibile utilizzazione economica dell’opera filmica in quanto tale, e quindi non solo la proiezione e la diffusione televisiva della stessa, ma anche qualsiasi forma di comunicazione al pubblico dell’opera qualunque ne sia il supporto tecnico, pur se sconosciuto all’epoca in cui sono stati conclusi gli accordi fra lo sceneggiatore e il produttore cinematografico (Cass. Sez. I civile 2 ottobre 2012 n. 16771, Aida 2013, 1526/2).

L’elenco degli autori dell’opera cinematografica indicato dall’art. 44 l.a. è tassativo; non comprende il direttore della fotografia dell’opera cinematografica che non sia in concreto autore o coautore della medesima; ed è manifestamente infondata la questione di illegittimità ex art. 3 cost. dell’art. 44 l.a. in parte qua tratta diversamente l’autore della colonna sonora ed il direttore della fotografia che non sia anche e concretamente autore o coautore della medesima (Trib. Roma, Sezione IP, 18 marzo 2011, Aida 2013, 1534/1).

I diritti del produttore cinematografico si estendono anche all’utilizzo di immagini tratte dal film e di foto di scena, purché questo utilizzo mantenga un nesso di strumentalità rispetto all’utilizzazione dell’opera cinematografica: come avviene con il loro uso in locandine, copertine di DVD e fascette di DVD (Trib. Milano, Sezione IP, 12 gennaio 2012, Aida 2013, 1547/1).

Il film ottenuto con il procedimento di colorazione può essere suscettibile di autonoma tutela autorale: qualora il metodo di colorazione utilizzato preveda la selezione dei colori secondo il gusto e la manualità dell’uomo, che sia compiuta attraverso la scelta discrezionale tra un’ampia serie di colori, sfumature ed accostamenti, tale per cui il risultato finale sia rappresentato da un prodotto che modifichi in maniera sostanziale l’apparenza del film allo spettatore; a maggior ragione quando la colorazione riguardi un film a cartoni animati con personaggi di fantasia, che come tali possono essere liberamente caratterizzati anche nelle cromie, essendo svincolati dal rispetto di corrispondenze precise con la realtà preesistente. Per corollario il colorista deve essere considerato un coautore dell’opera nuova, che viene in conto nella determinazione della durata della sua tutela (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 febbraio 2013, Aida 2013, 1571/2).

E’ produttore ai sensi dell’art. 45 l.a. chi con la sua attività organizzativa d’impresa fornisce i mezzi necessari per la realizzazione dell’opera, sceglie i componenti del cast tecnico ed artistico, assume il rischio ed i poteri di controllo, acquista i diritti d’autore ed i diritti di immagine degli artisti coinvolti nell’opera (nella specie lo status di produttore è stato negato ad una università che aveva ripreso un ciclo di lezioni con mezzi e personale tecnico propri) (Trib. Roma, Sezione IP, 8 aprile 2010, Pres. Marvasi, Est. Meloni, Luca De Filippo, Angelica Ippolito, eredi Eduardo De Filippo c. Università degli studi di Roma La Sapienza, Ferruccio Marotti, Centro Teatro Ateneo, Aida 2012, Repertorio I.10).

Non costituisce opera cinematografica autonomamente proteggibile la mera ripresa audiovisiva delle lezioni e dei seminari di cui sia autore e protagonista un noto attore (Trib. Roma, Sezione IP, 8 aprile 2010, Pres. Marvasi, Est. Meloni, Luca De Filippo, Angelica Ippolito, eredi Eduardo De Filippo c. Università degli studi di Roma La Sapienza, Ferruccio Marotti, Centro Teatro Ateneo, Aida 2012, Repertorio I.10).

Il titolare dei diritti d’autore su un ciclo di lezioni universitarie lecitamente fissate su supporti audiovisivi non ha diritto di ottenere la consegna di questi ultimi dal loro proprietario se non previo accordo ed eventuale corresponsione di un importo da concordare tra le parti pari alle spese ed ai costi sostenuti per la loro produzione (Trib. Roma, Sezione IP, 8 aprile 2010, Pres. Marvasi, Est. Meloni, Luca De Filippo, Angelica Ippolito, eredi Eduardo De Filippo c. Università degli studi di Roma La Sapienza, Ferruccio Marotti, Centro Teatro Ateneo, Aida 2012, Repertorio I.10).

Ai sensi dell’art. 46-bis l.a. è espressamente previsto che per ciascuna utilizzazione di un’opera cinematografica o assimilata espressa originariamente in lingua straniera spetti un equo compenso agli autori delle peculiari elaborazioni costituenti traduzione (vale a dire la sola conversione in altra lingua del testo dei dialoghi, come ad es. accade nell’ipotesi di opera audiovisiva con sottotitoli in italiano dei dialoghi originali) o adattamento (vale a dire l’attività finalizzata al doppiaggio dei dialoghi, implicante adattamento del testo scritto dei dialoghi al contesto scenico ed interpretativo dei medesimi) della versione in lingua italiana dei dialoghi (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2010, Aida 2012, 1486/4).

La domanda relativa ai compensi ex art. 46-bis l.a. va rivolta all’utilizzatore dell’opera cinematografica o assimilata (nella specie: una serie televisiva) e non nei confronti di chi abbia svolto l’adattamento su incarico della società di distribuzione in Italia (Trib. Roma, Sezione IP, 26 maggio 2010, Aida 2012, 1486/5).

Il termine di 3 anni previsto dall’art. 50 l.a. per la realizzazione dell’opera televisiva può essere prorogato dalle parti alla sua scadenza: e d’altro canto può essere derogato anche ab initio (Trib. Roma, Sezione IP, 18 novembre 2010, Aida 2012, 1496/1).

Il soggettista e sceneggiatore di un film non può chiedere a chi abbia stipulato con il suo produttore un contratto di distribuzione cinematografica il risarcimento dei danni ex contractu per pretesa omissione della distribuzione (Trib. Roma, Sezione IP, 1 dicembre 2010, Aida 2012, 1497/2).

La proiezione pubblica dell’opera cinematografica nelle sale rappresenta l’utilizzazione primaria ed essenziale dell’opera e non invece un’utilizzazione ulteriore o secondaria ex art. 84.3 l.a.: onde gli AIE non hanno un diritto ad equo compenso per la pubblica proiezione in sala di opere cinematografiche alle quali essi abbiano partecipato (Trib. Roma, Sezione IP, 12 ottobre 2011, Aida 2012, 1509/3).

L’art. 45 l.a. istituisce a favore del produttore cinematografico una presunzione iuris tantum di acquisto della titolarità e non del semplice esercizio dei diritti (Trib. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2010, Aida 2011, 1425/1).

La tutela autorale copre l’opera cinematografica tanto nella sua forma esterna di immagini in movimento che in quella interna di rappresentazione organica di diversi elementi dell’opera avente contenuto creativo (trama, intreccio, caratterizzazione dei personaggi) (Trib. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2010, Aida 2011, 1425/2).

Il produttore cinematografico ha la gestione di tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera cinematografica e non soltanto di quello di proiezione dell’opera in sala cinematografica (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 aprile 2011, Aida 2011, 1453/2).

L’interessato che alleghi e provi che solo i diritti connessi e non anche quelli d’autore sull’opera cinematografica sono caduti in pubblico dominio non ha titolo per chiedere alla Siae (nemmeno in via cautelare) il rilascio dei contrassegni di vidimazione ex artt. 181bis l.a. e dpcm 31/2009 (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 11 aprile 2011, Aida 2011, 1453/3).

Un contratto di trasferimento dei crediti derivanti dallo sfruttamento di un film deve essere interpretato quale trasferimento dei diritti sull’opera aventi carattere patrimoniale, quando non si ravvisino crediti relativi a questo sfruttamento del film né sia possibile dare all’atto una diversa interpretazione (Cass. Sez. I civile 29 ottobre 2009 n. 22924, Aida 2010, 1317/2).

Nel vigore del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito in L. 18 gennaio 1939, non poteva pretendersi da S.I.A.E. alcuna completezza delle risultanze del registro speciale per le opere cinematografiche, così che S.I.A.E. poteva legittimamente rilasciare i contrassegni in base alla dichiarazione del richiedente, che si assumeva l’esclusiva responsabilità di una falsa attestazione circa il diritto di riproduzione su videocassette dell’opera cinematografica (Cass. Sez. I civile 6 novembre 2009 n. 23632, Aida 2010, 1318/3).

La tutelabilità di un cortometraggio di 21 minuti non è preclusa dall’avere esso uno spunto/schema narrativo o idea in comune con un precedente racconto di terzi: quando la forma espressiva delle due opere risulti notevolmente diversa (Trib. Torino, 24 aprile 2008, Aida 2010, 1326/1).

Il ricorrente che alleghi di avere acquistato in via derivativa i diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film e chieda un provvedimento cautelare ex art. 700 per ricevere i materiali del film dalla società che li ha in deposito ha l’onere di provare la legittimità del suo acquisto attraverso una serie ininterrotta di passaggi sino a risalire ad un acquisto a titolo originario; non offre questa prova quando l’atto di acquisto corrispondente ad uno degli anelli precedenti della catena richiama un precedente atto di acquisto da parte di altro soggetto di cui non risulta tuttavia prova in giudizio; e non può provare il proprio acquisto con la trascrizione del relativo contratto al pubblico registro cinematografico tenuto dalla Siae (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 29 maggio 2008, Aida 2010, 1328/1).

Chi produce l’edizione italiana di un film originariamente in lingua straniera può farlo soltanto sulla base di una cessione a tal fine del diritto di sfruttamento economico dell’opera da parte del produttore originario e con il consenso degli autori: ed è dunque un avente causa ai sensi dell’art. 3 della legge 93/1992 (Trib. Roma, Sezione IP, 30 giugno 2008, Aida 2010, 1334/2).

La ipotetica perdita dei diritti di sfruttamento economico da parte del cessionario dei diritti del produttore di opera cinematografica, che deriva dal suo mancato adempimento agli oneri previsti dalla legge 52/1996 per la proroga del termine di sfruttamento, ha come effetto la caduta dei diritti in pubblico dominio, e non la loro riespansione in capo al cedente: né la titolarità dei diritti può essere riacquistata dal cedente per effetto del suo adempimento degli oneri di legge ora detti, cui il cedente non era legittimato (Trib. Roma, Sezione IP, 20 novembre 2008, Aida 2010, 1344/1).

In difetto di una disciplina specifica la normativa di riferimento per le opere audiovisive deve essere individuata per analogia negli artt. 44ss. l.a. relativi alle opere cinematografiche (Trib. Roma, Sezione IP, 24 novembre 2008, Aida 2010, 1345/1).

Agli autori dell’opera cinematografica spettano, oltre i diritti morali, i soli diritti patrimoniali che sono espressamente riservati loro dall’art. 49 l.a.: mentre per ogni altro diritto patrimoniale d’autore la legge attribuisce al produttore non il semplice esercizio di un diritto altrui, ma la titolarità di un diritto proprio, a titolo originario, perché l’attività creativa degli autori si attua in funzione dell’attività industriale del produttore (Trib. Roma, Sezione IP, 24 novembre 2008, Aida 2010, 1345/2).

La disciplina delle opere audiovisive (nella specie: trasmissioni televisive poi riprodotte su DVD) deve essere individuata per analogia negli artt. 44 ss. l.a dettati con espresso riferimento alle opere cinematografiche (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/1).

I cd-rom contenenti videogiochi non sono esclusi dall’obbligo di vidimazione SIAE, in quanto l’art. 171ter co. 1 lett. c) l.a. non esclude la sussistenza di detto obbligo quando le immagini in movimento siano comandate da un programma per elaboratore (Cass. 29 aprile 1999 n. 1204, Pres. TONINI, Est. DE MAIO, Imp. Roberto Fiorentino, Aida 1999, Repertorio I 10).

La l. 121 del 1987 ha inteso tutelare tutte le opere cinematografiche, anche quelle non destinate ai circuiti cinematografici e televisivi (App. Milano, 5 febbraio 1998, Pres. GNOCCHI, Est. POPPI, Imp. Stringa, Aida 1999, Repertorio I 10).

I diritti di utilizzazione spettanti ex lege al produttore comprendono anche la comunicazione dell’opera al pubblico a mezzo della televisione o di videocassette: mentre il diritto degli autori ad un ulteriore compenso per lo sfruttamento non previsto dell’opera cinematografica tramite videocassette è tutelato dall’art. 46 l.a. riconoscendo agli autori, quando non siano retribuiti a percentuale, un ulteriore compenso quando gli incassi abbiano raggiunto una determinata cifra (Trib. Roma, 1 febbraio 1996, Aida 1996, 421/3).

In caso di uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica, la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film ex artt. 44‑49 l.a. non esclude né limita l’azione da parte del soggetto ritrattato (o, come nella specie, dell’erede) sotto i profili degli artt. 10 c.c., 96‑98 l.a. o, nel ca. so di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 l.a. (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/1).