1. In genere

L’autore dello script non ha diritto di essere riconosciuto autore o coautore dello spot pubblicitario da esso ricavato, atteso che l’opera tutelata dalla l.a. è soltanto lo spot e quest’ultimo, formato da immagini, parole e suoni, è stato realizzato nella specie da altri soggetti (Trib. Torino, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 10 novembre 2014, Aida 2015, 1698/1).

L’elencazione delle opere protette contenute nell’art. 2 l.a. è esemplificativa e non tassativa, e nelle opere oggetto di tutela possono dunque rientrare anche le cartine geografiche (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 marzo 2014, Aida 2015,  II.52/1).

Le decisioni della Svezia relative al caso Pirate Bay, che hanno condannato due persone penalmente per violazione di diritti d’autore e civilmente al risarcimento dei danni, non violano l’art. 10 CEDU: perché il loro intervento sulla libertà di informazione era prescritto dalla legge, aveva come scopo la protezione dii diritti di terzi e la prevenzione di un illecito penale, ed era necessario in una società democratica (Corte diritti dell’uomo 19 febbraio 2013, caso n. 40397/12, 1577/1).

Il diritto d’autore protegge anche l’opera non pubblicata ed anche quella non divenuta celebre (App. Roma, Sezione IP, 19 marzo 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Della Nina Giampiero c. RAI Radiotelevisione Italiana spa, Vega Cinematografica srl (già Solaris srl, Aida 2014, Repertorio I.1).

L’art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione non è violato da una sentenza francese che applica la disciplina nazionale relativa ai diritti d’autore delle case di moda, e così protegge diritti riconosciuti dall’art. 1 del protocollo 1 CEDU al pari di ogni altro diritto di proprietà intellettuale  (Corte CEDU 10 gennaio 2013 n. 36769/08, Aida 2013,  1513/1).

Gli incontri di calcio non possono essere qualificati come opere protette dal diritto d’autore. Il diritto dell’Unione europea non li tutela ad alcun altro titolo nell’ambito della proprietà intellettuale. Ogni stato membro può tuttavia legittimamente tutelare gli incontri sportivi, eventualmente a titolo della proprietà intellettuale, istituendo una normativa nazionale specifica, ovvero riconoscendo loro una tutela garantita da strumenti convenzionali (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013,  1514/1).

Il diritto d’autore protegge la creazione letteraria e artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una fonte di utilità, e dunque protegge anche l’opera inedita, purché dotata del requisito della concretezza di espressione (Cass. Sez. I civile 19 ottobre 2012 n. 18037, Aida 2013,  1527/1).

Il diritto d’autore non tutela l’idea in quanto tale, ma il modo in cui viene espressa, purché dotata di qualche creatività che ricorre in presenza di una qualche complessità espressiva relativa al modo in cui i concetti sono organizzati in vista della loro esposizione (Trib. Milano, Sezione IP, 2 maggio 2011, Giud. Gandolfi, G. c. C., Ed. C., Aida 2012, Repertorio I.1).

Lo pseudonimo di un artista non è proteggibile come opera dell’ingegno ad opera del diritto d’autore (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 6 ottobre 2011, Aida 2012, 1508/1).

L’originalità dell’opera è presupposto indispensabile della applicabilità alla stessa della tutela d’autore, che trova il suo fondamento nell’apporto creativo dell’autore (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 10 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Mariano Melis, Michele Pio Ledda, Giuseppe Erre c. Universal Music Publidhing Ricordi s.r.l., Giuseppe Rinaldi, Mario Venuti, AIDA Aida 2011, Repertorio I.1).

L’appartenenza di un brano musicale alla categoria della musica leggera, caratterizzata da una struttura semplice e accattivante, non ne comporta di per sé l’esclusione dal novero delle opere tutelabili, dovendosi valutare se nel brano in esame siano individuabili quei profili di originalità che denotino l’esistenza di un seppur minimo apporto creativo, idoneo a distaccare l’opera dal patrimonio musicale già noto (Trib. Milano, Sezione IP, sentenza 10 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Mariano Melis, Michele Pio Ledda, Giuseppe Erre c. Universal Music Publidhing Ricordi s.r.l., Giuseppe Rinaldi, Mario Venuti, Aida 2011, Repertorio I.1).

La tutela autorale copre l’opera cinematografica tanto nella sua forma esterna di immagini in movimento che in quella interna di rappresentazione organica di diversi elementi dell’opera avente contenuto creativo (trama, intreccio, caratterizzazione dei personaggi) (Trib. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2010, Aida 2011, 1425/2).

L’estensione della tutela d’autore deve necessariamente essere correlata al livello del rapporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere il plagio – contraffazione (Trib. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2010, Aida 2011, 1425/3).

Il nome di un festival cinematografico (nella specie: «Cervino International Film Festival») non è protetto dalla legge sul diritto d’autore qualora consista in un’espressione semplicemente descrittiva della manifestazione ed inscindibile dalla stessa e dunque del tutto priva di originalità e di compiutezza espressiva (Trib. Torino, Sezione IP, sentenza 15 ottobre 2010, Aida 2011, 1439/3).

Il diritto d’autore tutela tanto la forma esterna quanto la forma interna dell’opera, di cui debbono essere enucleati gli elementi caratterizzanti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 25 ottobre 2010, Daniela Manni, Silvana Graziella Alampi c. Mariuccia Miotto Corba, Otma Edizioni s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.1).

Un «evento» consistente in una folla di persone che assistono contemporaneamente ad uno spettacolo su maxischermo non costituisce opera proteggibile in base al diritto d’autore (App. Milano, Sezione IP, 24 novembre 2010, Aida 2011, 1444/5).

Non vi è alcun ostacolo all’astratta sussumibilità di una mostra archeologica nel novero delle opere dell’ingegno, attesa la natura non tassativa dell’elencazione dei generi protetti contenuta nell’art. 1 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, 9 maggio 2007, Aida 2010, Aida 2011, 1321/1).

La norma costituzionale di tutela di manifestazione del pensiero opera nell’ambito pubblicistico della libertà di informazione, ma non nelle situazioni soggettive tutelate dal diritto d’autore, a sua volta tutelato dall’art. 9 cost. (Trib. Venezia, Sezione IP, ordinanza 12 settembre 2007, Pres. Gionfrida, Est. Caparelli, Neri Pozza Editore s.r.l. c. Renzo Barbieri, Giacomo Cavedon, Squalo Comics s.r.l., Epierre s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.1).

L’indicazione dei nominativi degli utenti ai quali sono attribuiti determinati indirizzi IP in una determinata data ed ora costituisce comunicazione e trattamento di dati personali che è vietata al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla normativa comunitaria, fra le quali non rientra l’esigenza di carattere probatorio nell’ambito di un contenzioso civile, finalizzato all’accertamento di violazioni del diritto d’autore attraverso la rete internet (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 22 novembre 2007, Pres. Marvasi, Est. Dotti, Wind Telecomunicazioni s.p.a. c. CDV Software Entertainment AG, Garante per la protezione dei dati personali, Aida 2009, Repertorio I.1).

L’art. 20 l.a. tutela anche l’interesse della collettività ad una corretta fruizione e percezione del contributo creativo dell’autore (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/5).

Il legislatore nazionale ha effettuato il bilanciamento fra i diritti di proprietà intellettuale e di riservatezza ritenendo che la prevalenza del primo sul secondo sia giustificata unicamente se unita alla lesione di interessi della collettività protetti dal diritto penale (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/5).

La prevalenza del diritto alla privacy rispetto al diritto di proprietà intellettuale non sottrae ogni forma di tutela a fronte del fenomeno dello scambio di file sulla rete internet in violazione del diritto d’autore, ben potendosi immaginare una responsabilità dei gestori della rete di telecomunicazioni e dei produttori e fornitori di servizi di file sharing (Trib. Roma, ordinanza 17 marzo 2008, Aida 2009, 1287/6).

L’art. 15 n. 1 della direttiva 2002/58 offre agli stati membri la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati personali, ed attraverso il rinvio all’art. 13.1 della direttiva 95/46 esprime la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela anche civilistica del diritto di proprietà, inteso in senso comprensivo della proprietà intellettuale (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/1).

Il diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d’autore, e il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva costituiscono princìpi generali del diritto comunitario, al pari del rispetto della vita privata e della tutela dei dati personali (Corte giustizia CE, 29 gennaio 2008, in causa C-275/06, Aida 2008, 1190/4).

Le disposizioni sul diritto d’autore costituiscono concreta attuazione dei principi costituzionali di tutela dello sviluppo della persona umana e della cultura (App. Bologna, 11 gennaio 2001, Aida 2003, 894/1).

L’art. 55 l.i. non è costituzionalmente illegittimo ex art. 3 cost. per disparità di trattamento rispetto alle creazioni utili protette dal diritto d’autore: perché il regime diverso previsto per invenzioni e creazioni utili è espressione di discrezionalità del legislatore e rende impossibile un confronto tra le due situazioni (Corte cost.  24 giugno 2002 n. 271, Aida 2003, 882/2).

I diritti d’autore e di produttore fonografico sono tra loro indipendenti ed autonomi (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/1).

La direttiva 92/100/Cee non ha innovato la disciplina nei rapporti tra i diritti degli autori e quella degli artisti interpreti ed esecutori, ed in particolare il diritto dell’artista sulla propria interpretazione di un’opera musicale non esclude e nemmeno prevale su quello dell’autore della medesima opera (Cass. 18 aprile 2000 n. 5009, Aida 2000, 662/1).

La nozione di beni e di proprietà ex art. 1 del protocollo 1 CEDU è autonoma, non si limita alla proprietà di beni corporali, ed è indipendente dalle qualificazioni formali di diritto interno (Corte europea diritti uomo, 5 gennaio 2000, Aida 2001, 738/1).

I diritti patrimoniali d’autore relativi ad un carteggio (nella specie: di Antonio Gramsci) non sono connessi alla proprietà dei relativi manoscritti (Trib. Palermo, ordinanza 23 aprile 1996, Aida 1996, 426/1).

Nel riconoscere in capo all’autore la proprietà dell’opera ed il suo diritto esclusivo allo sfruttamento in qualsiasi forma e modo, ivi compreso il noleggio, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell’arte e della scienza (art. 33 cost.), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all’opera intellettuale (art. 42 cost.), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35 cost.); tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l’incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 cost.) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 cost.) (Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, Aida 1995, 297/5).

A fronte degli interessi del pubblico degli utenti delle opere di cultura e degli operatori del settore il legislatore ha considerato prioritari gli interessi dell’autore, ritenendo doveroso proteggere la capacità creativa della persona umana, ed incoraggiando così la produzione di altre opere, nell’interesse generale della cultura (Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, Aida 1995, 297/4).

L’art. 69 l.a. (libere utilizzazioni di opere dell’ingegno protette) non ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello delle « opere a stampa », anche per il necessario coordinamento con l’art. 61 l.a. che riserva solo all’autore il diritto di noleggio della riproduzione meccanica; in ogni caso le « limitazioni » al contenuto del diritto d’autore ivi contemplate hanno natura eccezionale e sono dunque di stretta interpretazione nella individuazione delle esigenze di pubblica informazione, di giustizia, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio (Trib. Milano, ordinanza 24 febbraio 1992, Aida 1992, 92/2).

In tema di diritti d’autore e di diritti connessi vale il principio secondo cui l’esclusività costituisce la regola mentre la libertà di utilizzazione è l’eccezione, che deve essere specificamente prevista dalla legge: con la conseguenza che non può essere condivisa un’interpretazione restrittiva dell’art. 72 l.a. relativa al contenuto dell’esclusiva del produttore fonografico (Pret. Milano, ordinanza 10 dicembre 1991, Aida 1992, 80/4).