4. Azioni e sanzioni

4.1 legittimazione attiva e passiva. Intervento

Il provvedimento concernente la titolarità del nome di un complesso musicale pronunciato tra alcuni soltanto dei membri del complesso medesimo spiega i propri effetti anche nei confronti di coloro i quali non abbiano partecipato al procedimento, in quanto titolari di diritti necessariamente legati a quello degli altri componenti del gruppo ed il cui accertamento non può che essere unitario (Trib. Genova, ordinanza 22 luglio 2008, Aida 2010, 1337/1).

Poiché a qualunque soggetto sia materialmente imputabile la pubblicazione di un ritratto fotografico non può essere estraneo il comportamento del soggetto titolare del diritto esclusivo alla sua riproduzione e diffusione, la sentenza che giudichi il fotografo estraneo alla pubblicazione del ritratto fotografico altrui deve offrire una dimostrazione specifica delle ragioni di questo giudizio di estraneità, essendo diversamente censurabile per cassazione (Cass. 1 settembre 2008 n. 21995, Aida 2009, 1264/2).

Gli eredi della persona ritratta sono legittimati a chiedere un provvedimento cautelare di inibitoria dell’uso non autorizzato della sua raffigurazione (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 marzo 2006, G.D. Costa, Luca Dotti, Sean Ferrer c. Archivio Immagini Cinema, Immagini dello spettacolo coop. a r.l., Marco Capitelli, Aida 2007, Repertorio III.4.1).

Affermazioni pretesamente diffamatorie contenute in un’intervista rilasciata dal legale rappresentante di una società editoriale concorrente possono coinvolgere la responsabilità di quest’ultima società solo quando il pubblico le percepisca proprie di essa, non quando le colga come semplici spunti di polemica personale (Trib. Milano, 17 novembre 2005, G.U. Rosa, Panerai Paolo Andrea, Class Editori s.p.a. c. Botré Francesco, Swan Group s.p.a., Belpietro Maurizio, Lorenzetto Stefano, Società Europea di Edizioni s.p.a., Aida 2006, Repertorio III.4.1).

Affermazioni relative all’attuazione da parte del dirigente di una società editoriale di politiche aziendali consistenti nel taglio di personale e nell’assunzione di dipendenti del concorrente non possono assumere valenza denigratoria della società, ma al più del suo dirigente, in quanto attengono alla sfera dell’etica personale e professionale, non a quella della dinamica aziendale (Trib. Milano, 17 novembre 2005, G.U. Rosa, Panerai Paolo Andrea, Class Editori s.p.a. c. Botré Francesco, Swan Group s.p.a., Belpietro Maurizio, Lorenzetto Stefano, Società Europea di Edizioni s.p.a., Aida 2006, Repertorio III.4.1).

E’ legittimato passivo all’azione di contraffazione di marchio e di violazione del diritto al nome l’utilizzatore di un DNS asseritamente lesivo dell’altrui nome o marchio, ancorché non abbia direttamente in proprio registrato il DNS presso la registration authority (Trib. Bolzano sezione di Brunico, 30 agosto 2003, Aida 2004, 988/1).

Nel concordato preventivo la legittimazione passiva per le azioni di accertamento dei crediti compete al debitore concordatario, salvo che si discuta del carattere concorsuale del credito (nella specie si trattava di crediti al risarcimento del danno da violazione del diritto all’immagine di un famoso calciatore) (Trib. Tortona, 24 novembre 2003, Aida 2004, 992/1).

Il content provider è responsabile per le violazioni di legge commesse mediante il materiale immesso in rete (nella specie: un libro lesivo dell’onore e della reputazione di terzi) (Trib. Bologna,  26 novembre 2001, Aida 2003, 903/1).

Quando l’eponimo Luther Blisset usato sulla copertina di un libro per indicarne l’autore identifichi una collettività di persone organizzata come associazione, del contenuto illecito del libro (nella specie: per lesione dell’onore della reputazione dei terzi) risponde chi abbia stipulato il contratto di edizione in nome e per conto dell’associazione (nella specie il tribunale ha ritenuto tuttavia che il contratto fosse stato stipulato in nome proprio e non dell’associazione) (Trib. Bologna,  26 novembre 2001, Aida 2003, 903/2).

I diritti al nome e allo pseudonimo, al ritratto, alla riservatezza ed all’identità personale previsti dagli artt. 6 c.c. e 96 l.a., ed i diritti dell’artista ex artt. 81 e 83 l.a. ad opporsi alla diffusione della sua prestazione quando essa lede il suo onore e la sua reputazione ed a pretendere che il proprio nome sia indicato nella diffusione della prestazione e sul supporto che la contiene sono diritti che tutelano la personalità artistica degli interpreti, ed in quanto attribuiti alla personalità sono irrinunciabili e non trasferibili: onde difetta di legittimazione ad azionarli la società che ne sia cessionaria ex contractu (Trib. Roma, 1 marzo 2000, Aida 2001, 759/1).

La pubblicazione di un fucile stilizzato in una cartina della Calabria che indica con diversi stilemi non illustrati da una legenda differenti caratteristiche della regione offre un’indicazione quantomeno equivoca che può essere riferita sia alle tradizioni venatorie che a vicende legate a fenomeni di criminalità: ciò che può integrare il fumus boni iuris in ordine all’avvenuta lesione dell’immagine del territorio, per cui sono legittimati ad agire gli enti territoriali (nella specie: i comuni) della zona (Trib. Roma, ordinanza 28 giugno 1999, Aida 2000, 696/1).

L’illecito compiuto con la messa in circolazione di prodotti realizzati in violazione di altrui diritti assoluti (nella specie: diritto al nome e all’immagine) è imputabile a tutti i commercianti e quindi anche a dettaglianti e distributori (Trib. Milano, 8 maggio 1999, G.U. BONARETTI, Alessandro Bianchi, Roberto Carlos, Europublishing s.r.l. c. Forservice s.r.l., ME.PE. Messaggerie Periodici s.p.a., Aida 1999, Repertorio III.4.1).

Quando le critiche pubbliche di un pubblicitario al Giurì ed alle sue decisioni che lo riguardano abbiano caratàtere diffamatorio per tutti i membri identificabili del Giurì, ciascuno di essi è legittimato ad agire per l’accertamento della lesione della propria reputazione e del proprio onore e per il risarcimento dei relativi danni patrimoniali e morali (Trib. Milano, 12 aprile 1999, Aida 1999, 638/1).

L’imprenditore che abbia ricevuto una licenza del diritto all’immagine di un complesso limitata allo sfruttamento di un materiale fotografico specificato in contratto non è legittimato a chiedere (nella specie in via cautelare) l’inibitoria dello sfruttamento di altre immagini del medesimo complesso da parte di un concorrente (Trib. Modena, ordinanza 11 agosto 1998, Aida 1999, 612/1).

La persona fisica che agisce nella qualità di organo responsabile di un news-server e la società che gestisce il news-server non sono passivamente legittimati ad un’azione cautelare per l’inibitoria della diffusione via Internet di un messaggio che il ricorrente alleghi lesivo del suo onore e della sua reputazione (nella specie è stato ritenuto legittimato passivo soltanto il singolo che ha inviato la comunicazione al news-group) (Trib. Roma, ordinanza 4 luglio 1998, Aida 1999, 607/1).

Il distributore di un periodico non è obbligato a controllare che il contenuto di quest’ultimo non contenga violazioni delle norme civilistiche relative al diritto al ritratto (Trib. Milano, 25 giugno 1998, Aida 1998, 573/3).

Il distributore di un libro, che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. ritiene lesivo del proprio diritto all’onore ed alla reputazione, non è legittimato passivo alla relativa azione cautelare ma è legittimato ad intervenire in causa ad adiuvandum ex art. 105 co. 2 c.p.c. (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/1).

Una società editrice non è attivamente legittimata a far valere la lesione dei diritti all’onore e alla personalità sofferti dalla persona fisica di un dirigente della società medesima e del gruppo editoriale in cui è inserita (Trib. Milano, 21 dicembre 1995, Aida 1996, 418/1).

Quando il ricorrente chiede una misura cautelare contro il distributore ed i venditori al dettaglio di figurine di calciatori che assume lesive del relativo diritto all’immagine spettante al ricorrente, la competenza territoriale nei confronti del distributore e dei dettaglianti fonda la competenza per connessione anche nei confronti del produttore delle figurine (Trib. Torino, ordinanza 4 ottobre 1995, Aida 1996, 405/1).

L’agenzia che ha ideato e creato la campagna pubblicitaria di un nuovo periodico realizzata da un editore in violazione del diritto all’immagine ed all’identità personale di un terzo è sicuramente un concorrente ‑ tra l’altro indispensabile dell’illecito dell’editore ed ha dunque legittimazione passiva all’azione cautelare del terzo ritratto (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 1995, G.D. GROSSI, Antonio Di Pietro c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Mc Cann-Erickson Italiana s.p.a., Aida 1995, Repertorio III.4.1).

In caso di uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica, la legittimazione della casa cinematografica produttrice del film ex artt. 44‑49 l.a. non esclude né limita l’azione da parte del soggetto ritrattato (o, come nella specie, dell’erede) sotto i profili degli artt. 10 c.c., 96‑98 l.a. o, nel caso di attori, anche ai sensi degli artt. 80 e 81 l.a. (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/1).

Quand’anche si avvalga nella denominazione sociale del nome patronimico di una persona fisica una società commerciale non è legittimata ad agire in difesa del diritto di questa all’immagine ed al nome, a meno che non provi di essere stata investita del potere di esercitare in nome e per conto della persona fisica i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli da 6 a 10 c.c. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, Aida 1993, 131/1).

Le singole contrade di Siena sono legittimate ad agire ed il Consorzio per la tutela del palio di Siena è legittimato ad intervenire nel giudizio promosso da una contrada per la violazione del diritto all’identità personale e dei segni distintivi relativi al palio: mentre tale legittimazione non può essere riconosciuta al Comune di Siena, che ha funzioni meramente organizzative e/o di polizia, che non gli attribuiscono alcun tipo di titolarità in ordine al fenomeno del palio di Siena (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993, 163/3).

L’editore di una rivista risponde ex art. 2043 c.c. ed è dunque legittimato passivo all’azione civile derivante dalla pubblicazione di una notizia protestata di illiceità. (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993,163/2).

Il direttore responsabile di una rivista non è passivamente legittimato all’azione relativa ad illeciti puramente civili attuati attraverso la pubblicazione di una pubblicità sulla rivista (Trib. Milano, 9 novembre 1992, Aida 1993, 163/1).

Il sosia scelto ed impiegato dall’agenzia di pubblicità non risponde dei danni che dalla pubblicità derivano alla persona di lui più nota (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/9).

L’editore e la sua concessionaria di pubblicità non hanno un obbligo di controllo circa il soddisfacimento dei diritti di tutte le persone eventualmente coinvolte nell’inserzione pubblicitaria, di cui il terzo richiede la pubblicazione: onde non rispondono per omesso controllo dei danni che derivano ad un personaggio noto dall’uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/8).

L’utente e l’agenzia pubblicitaria rispondono dei danni derivanti dall’uso pubblicitario non autorizzato dell’altrui immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/7).

L’art. 11 della legge sulla stampa, che individua una responsabilità solidale civile limitatamente a fattispecie rilevanti penalmente, non é applicabile a determinare una responsabilità della casa editrice e della sua concessionaria di pubblicità, in solido con l’utente e con l’agenzia pubblicitaria, per i danni che derivano ad una persona nota dall’uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/6).

La solidarietà della obbligazione risarcitoria di soggetti che svolgono le diverse attività che vanno dalla committenza di un annuncio pubblicitario (nella specie: illecito per violazione dell’altrui diritto all’immagine) alla sua pubblicazione su un periodico non si muove su un piano meramente oggettivo ma pretende che a carico del soggetto che materialmente ha posto in essere una concausa dell’evento siano individuabili elementi di colpevolezza quantomeno a titolo colposo (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/5).

Il diritto all’utilizzazione economica dell’immagine  fotografica di una modella in caso di ritratto su sua commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l’unico legittimato a dolersi dell’eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all’eventuale indicazione dei suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell’immagine del soggetto ritrattato (App. Milano, 16 giugno 1992, Aida 1994, 218/1).

Legittimato passivo ad una azione cautelare ex art. 700 c.p.c. per l’inibitoria della diffusione televisiva di uno sceneggiato in più puntate lesivo della dignità (con riguardo soprattutto al diritto alla identità personale) di una persona che può essere ingiustamente identificata nel personaggio dello sceneggiato è il produttore di quest’ultimo, che ne ha la disponibilità economica esclusiva ed il potere di apportare al film le modifiche tecniche necessarie: e reciprocamente non è contraddittore necessario e va rigettata la domanda di integrazione del contraddittorio nel giudizio cautelare con l’evocazione del regista, del soggettista, dello sceneggiatore del film (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, Aida 1992, 88/1).

L’editore del quotidiano recante una pubblicità che usa l’immagine di una persona senza il suo consenso si pone come necessario anello della catena di diffusione del messaggio e della lesione che esso arreca ed è perciò passivamente legittimato alla domanda di inibitoria urgente ex art. 700 c.p.c. della pubblicità contestata (Pret. Milano, ordinanza 24 gennaio 1992, Aida 1992, 85/3).

Quando l’utilizzazione non autorizzata dell’altrui immagine non raggiunge la soglia del penalmente rilevante come offensivo del decoro della persona ritrattata, l’insussistenza del fatto‑reato esonera il proprietario della pubblicazione e l’editore anche dalla responsabilità civile, ex art. 11 della legge sulla stampa 47/1948 (Trib. Roma, 20 luglio 1991, Aida 1992, 57/2).

Ove nel corso di una campagna pubblicitaria siano stati usati l’immagine ed il nome di una persona fisica che sia legale rappresentante di una società per azioni avente come denominazione sociale il nome stesso del suo legale rappresentante, per attribuire a quest’ultimo la dichiarazione da lui non rilasciata, la società stessa non è legittimata ad agire a difesa del diritto all’immagine e del diritto al nome, nemmeno in funzione della coincidenza tra denominazione sociale e nome patronimico; salvo che sia provata l’esistenza di un accordo tra società e persona fisica rappresentante legale in forza del quale la società sia stata investita del potere di esercitare in nome e per conto della persona fisica i diritti ad essa spettanti ex artt. 6 ss. e 10 c.c. (Cass. 2 maggio 199 1 n. 4785, Aida 1992, 13/4).

 

4.2 giurisdizione

In caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito internet la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato dinnanzi ai giudici dello stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti o alternativamente dinanzi ai giudici dello stato membro in cui si trova il centro di interesse della vittima: e può d’altro canto esperire un’azione dinnanzi ai giudici dei singoli stati membri sul cui territorio l’informazione messa in rete sia accessibile, nel qual caso il giudice adito sarà competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio del suo stato (Corte UE, 25 ottobre 2011, in cause riunite C-509/09 e C-161/10, Aida 2012, 1460/1).

E’ infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere una domanda per violazione dell’art. 10 c.c., pretesamente realizzata dalla produzione e commercializzazione di una moneta celebrativa di Puccini prevista da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, posto che la controversia riguarda diritti soggettivi, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario anche in presenza di provvedimenti amministrativi (Trib. Milano, ordinanza 13 aprile 2005, Aida 2006, 1087/1).

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione ad un’azione cautelare di inibitoria della diffusione su Internet di notizie lesive del diritto all’onore ed alla reputazione di un’impresa terza, quando al di là del luogo ove è stato aperto il sito o realizzata la connessione si svolga comunque in Italia l’attività di confezione, pubblicazione e divulgazione su Internet delle notizie ora dette: e questa giurisdizione non è esclusa né dalla competenza del Garante della privacy, che è concorrente e non alternativa a quella dell’autorità giudiziaria, né dall’esistenza del Garante per la diffusione e l’editoria, che non ha competenza in materia di Internet (Trib. Teramo, ordinanza 11 dicembre 1997, Aida 1998, 549/1).

 

4.3 competenza

La competenza relativa ad un’azione per violazione non del diritto al ritratto ma del diritto all’immagine ex art. 10 c.c. non spetta alla sezione specializzata ma al giudice ordinario (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 21 gennaio 2015, Aida 2015, II.78/2).

La competenza ex art. 20 c.p.c. relativa a tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità arrecati da mezzi di comunicazione di massa appartiene al giudice del luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche a quello della residenza del danneggiato: perché nella struttura della fattispecie dell’illecito extracontrattuale il fatto (condotta, nesso di causalità, evento) è condizione necessaria per la nascita dell’obbligazione risarcitoria, ma non è ancora condizione sufficiente, essendo necessario che dal fatto sia derivato come conseguenza immediata e diretta anche un danno (ciò che comporta la sostituzione della concezione del danno risarcibile come danno-conseguenza a quella del danno-evento) (Cass. Sez. Unica 13 ottobre 2009 n. 21661, Aida 2010, 1316/1).

Nel caso di illeciti consistenti nella lesione di diritti della personalità ha competenza per territorio ex art. 20 c.p.c. il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la propria residenza o il proprio domicilio (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 4 febbraio 2010, Aida 2010, 1376/1).

Nel caso di diffamazione puramente italiana di un’impresa tramite Internet attraverso la pubblicazione di dichiarazioni diffamanti nel sito di un newsgroup il criterio del forum commissi delecti fonda la competenza del giudice del luogo dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine che compongono il sito: ma in assenza di prove certe relative a tale luogo, non rimane che dichiarare la competenza presso il forum destinatae solutionis, id est il foro del luogo di residenza del danneggiante, quale unico luogo certo e ben individuabile a priori(Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, Aida 2002, 836/3).

Nel caso di diffamazione transfrontaliera di un’impresa a mezzo Internet la giurisdizione spetta ex art. 5 n. 3 della convenzione di Bruxelles richiamato dall’art. 3 co.2 l. 218/95 al giudice del luogo dove «il fatto dannoso è avvenuto», e cioè a quello del luogo «in cui si è manifestato il danno» ovvero «dell’evento generatore di tale danno» ((Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, Aida 2002, 836/2).

Nel caso di diffamazione a danno di un’impresa compiuta con comunicazione pubblicata in uno spazio web o nelle pagine di un newsgroup, la comunicazione deve intendersi ex art. 595 c.p. effettuata erga omnes (seppure nei limiti degli uti-lizzatori della rete) (Trib. Lecce, 24 febbraio 2001, Aida 2002, 836/1).

La controversia relativa alla violazione del diritto al ritratto è di valore indeterminabile e rientra nella competenza per valore del tribunale (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblirome Me.Pe s.p.a., Aida 1996, Repertorio III.4.3).

Quando il ricorrente chiede una misura cautelare contro il distributore ed i venditori al dettaglio di figurine di calciatori che assume lesive del relativo diritto all’immagine spettante al ricorrente, la competenza territoriale nei confronti del distributore e dei dettaglianti fonda la competenza per connessione anche nei confronti del produttore delle figurine (Trib. Torino, ordinanza 4 ottobre 1995, Aida 1996, 405/1).

 

4.4 onere della prova e prove

La prova del danno da violazione di diritti d’autore non può essere rimessa a giudizi di valore assunti in via testimoniale sulle qualità artistiche e sulle valutazioni di mercato delle opere contraffatte (Trib. Napoli, Sezione IP, 16 luglio 2007, Aida 2009, 1269/4).

L’onere di provare il consenso necessario alla utilizzazione pubblicitaria del ritratto altrui incombe a chi ne invoca l’esistenza (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 25 febbraio 2006, G.D. Tarantola, Ornella Vanoni c. Cristina Newburgh, Spa’Deus s12.r.l., Aida 2007, Repertorio III.4.4).

L’atto di autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine ex art. 10 c.c. non è a forma scritta ab substantiam o ad probationem: e reciprocamente il relativo consenso può essere espresso per fatti concludenti (App. Milano, 4 ottobre 2002, Aida 2003, 926/1).

La legittimazione di una società a dare in licenza il diritto all’immagine di un cantante è provata dall’affermazione del licenziante di essere legittimato a disporre del diritto licenziato, suffragata dalla firma dell’artista in calce al contratto di licenza (Trib. Modena, ordinanza 11 agosto 1998, Aida 1999, 612/2).

Sono inammissibili i capitoli di prova testimoniale volti a provare il guadagno conseguito dal convenuto per violazione del diritto dell’attore al ritratto, poiché quest’ultimo non ha diritto al lucro del convenuto ma solo al risarcimento dei danni Trib. Milano, 14 maggio 1998, Giud. GROSSI, Gianluca Grignani c. Forservice s.r.l., Aida 1998, Repertorio III.4.4).

L’agenzia di stampa fotografica che sia terzo subacquirente dei diritti relativi ad una fotografia di una persona e li ceda ad un editore garantendo l’esistenza del consenso del ritrattato alla sua pubblicazione, senza aver verificato presso il proprio dante causa l’avvenuta concessione del consenso e senza essere anche per questo in grado di provarlo, risponde dei danni che l’editore debba pagare alla persona ritratta per violazione del suo diritto all’immagine (Trib. Milano, 28 novembre 1996, Aida 1997, 481/3).

Chi si ritiene leso nel suo diritto all’identità personale dal regista di un film ha l’onere di dedurre e di provare di essere diverso da come questi l’ha effettivamente rappresentato nell’opera cinematografica (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, Aida 1993, 141/3).

 

4.5 provvedimenti cautelari

Ai fini della concessione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. a tutela del nome di una persona giuridica il periculum in mora è insito nella perpetuazione degli illeciti e nella natura del danno contestato di difficile accertamento e liquidazione (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 2009, Aida 2010, 1369/3).

Un ricorso per violazione dei diritti al ritratto letteralmente fondato sull’art. 700 c.p.c. può essere riqualificato dal giudice e ricondotto agli artt. 156 ss. l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 9 luglio 2008, G.I. Contini, Vittoria Belvedere c. Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., Aida 2009, Repertorio III.4.5).

Il timore di vedere inflazionata la propria immagine è immanente alla diffusione del ritratto, rileva anche dal punto di vista morale, e rende sussistente il periculum in mora (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 9 luglio 2008, G.I. Contini, Vittoria Belvedere c. Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., Aida 2009, Repertorio III.4.5).

La pendenza di un giudizio di merito per violazione di diritti di produttore fonografico, di artista, al nome ed all’immagine non rende inammissibile un autonomo ricorso cautelare proposto come ricorso ante causam, che riguardi una nuova attività parzialmente diversa e veda una coincidenza solo parziale tra i soggetti attivi e passivi del giudizio di merito e di quello cautelare (Trib. Milano, ordinanza 19 dicembre 2005, Aida 2006, 1109/1).

Sussiste il periculum in mora necessario per l’adozione di una inibitoria della violazione di diritti al nome ed all’immagine di un artista e di diritti di artista e di produttore fonografico in ragione della natura personale del diritto leso e della impossibilità di pervenire ad un compiuto ed integrale risarcimento del danno all’esito del giudizio di merito, ove l’attività illecita continui nelle more del giudizio (Trib. Milano, ordinanza 19 dicembre 2005, Aida 2006, 1109/4).

E’ inammissibile il ricorso per provvedimento cautelare che si dolga della pubblicazione di un dato personale in una voce errata di una directory (nella specie: Pagine Utili) senza indicare l’azione di merito che il ricorrente tende ad intraprendere (Pret.  Caserta, ordinanza 8 aprile 1999, Aida 2000, 682/1).

Il divieto della censura e del sequestro ex art. 21 cost. si estende a tutti i provvedimenti cautelari atipici volti a conseguire i medesimi effetti: ma non esclude l’ammissibilità di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. che prescrivano di accompagnare l’ulteriore diffusione di un’opera letteraria (nella specie: una guida a ristoranti) con la pubblicazione della decisione cautelare e con un inserto rettificativo delle sue affermazioni ingiustamente lesive dell’altrui reputazione (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/4).

Deve essere rigettato il ricorso per inibitoría urgente dell’ulteriore trasmissione, nell’ambito di un programma satirico (nella specie: Striscia la notizia), di alcune immagini del ricorrente mostranti una disputa «senza esclusione di colpi» verificatasi durante un altro programma televisivo: quando sia alquanto dubbia l’esplicita volontà del ricorrente di negare l’assenso alla (anche da lui) auspicata trasmissione di quest’ultimo programma; le immagini litigiose siano già state trasmesse da altra emittente ancor prima della sua utilizzazione da parte dei programma satirico; e questo si sia svolto nei dovuti limiti; onde non possa più ritenersi sussistente un grave ed irreparabile pericolo di ritardo tale da giustificare l’invocata misura cautelare (Trib. Roma, ordinanza 18 aprile 1997, Aida 1998, 528/1).

Il giudice del luogo di produzione di un poster che si allega costituire violazione dei diritti al ritratto ed al nome è competente ex art. 20 c.p.c. per il giudizio cautelare di merito contro il produttore ed il distributore del poster (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblirome Me.Pe s.p.a., Aida 1996, Repertorio III.4.5).

L’inibitoria della pubblicazione di un calendario che pubblichi senza autorizzazíone il nome e l’immaffine di giocatori di calcio non viola l’art. 21 co. 3 cost. (Trib. Milano, ordinanza 5 aprile 1996, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Forservice s.r.l. c. Franco Baresi, Roberto Baggio, Mauro Tassotti, Aida 1996, Repertorio III.4.5).

Sussiste il periculum in mora quando non vi è prova in atti della cessazione dell’illecita violazione dei diritti connessi per cui si chiede cautela: perché la lesione di questi diritti presenta per sua natura carattere di irreparabilità tanto sotto il profilo della suscettibilità da aggravamento in ipotesi di reiterazione del comportamento lesivo quanto sotto quello della non agevole monetizzabilità del pregiudizio (Trib. Milano, ordinanza 5 aprile 1996, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Forservice s.r.l. c. Franco Baresi, Roberto Baggio, Mauro Tassotti, Aida 1996, Repertorio III.4.5).

 

4.5.1 competenza

L’art. 33 c.p.c. non è sufficiente a radicare la competenza del giudice nei confronti di un soggetto quando l’altro soggetto sia un convenuto fittizio, significativamente rimasto contumace, e convocato a fini strumentali per giustificare la competenza nei confronti del primo (Trib. Milano, 29 aprile 1999, Aida 1999, 641/2).

Il luogo di adempimento dell’obbligazione di risarcire i danni derivanti dall’uso non autorizzato del ritratto altrui, rilevante per la determinazione del giudice territorialmente competente ex art. 20 c.p.c., è costituito dal domicilio del debitore (Trib. Milano, 29 aprile 1999, Aida 1999, 641/1).

 

4.5.2 misure cautelari tipiche

Le modalità di esecuzione di un ordine di cancellazione di messaggi diffamatori da un sito italiano possono essere determinate disponendo che la cancellazione sia eseguita tramite ufficiale giudiziario, coadiuvato da un tecnico informatico nominato dal giudice ed avvalendosi della nostra registration authority: mentre l’ordine di istituzione di un moderatore del forum del sito, disposto con il medesimo provvedimento cautelare, costituisce una condanna ad un fare non fungibile e pertanto incoercibile, per il quale non si può procedere ad esecuzione forzata (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 novembre 2009, Aida 2010, 1371/1).

Gli artt. 15, 16 e 17 dlgs 70/2003 tipizzano una tutela cautelare per cui, ove sussista il fumus boni iuris, il periculum in mora è necessariamente in re ipsa (Trib. Bari, ordinanza 13 giugno 2006, Aida 2007, 1166/4).

Il diritto esclusivo al ritratto dei calciatori (nella specie pervenuto alla Panini) è violato dall’altrui commercio sia delle loro figurine che dei relativi album. L’album in particolare è un semplice raccoglitore di figurine, non uno strumento di informazione e  manifestazione del pensiero, onde sono fuori luogo i richiami alle guarentige della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa previste dall’art. 21 cost. al fine di impedire il sequestro ex art. 161 l.a. (Trib. Modena, ordinanza 1 luglio 1998, Aida 2000, 667/1)

 

4.5.3 provvedimenti ex art. 700 c. p. c.

Ai fini della concessione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. a tutela del nome di una persona giuridica il periculum in mora è insito nella perpetuazione degli illeciti e nella natura del danno contestato di difficile accertamento e liquidazione (Trib. Roma, ordinanza 4 novembre 2009, Aida 2010, 1369/3).

Le modalità di esecuzione di un ordine di cancellazione di messaggi diffamatori da un sito italiano possono essere determinate disponendo che la cancellazione sia eseguita tramite ufficiale giudiziario, coadiuvato da un tecnico informatico nominato dal giudice ed avvalendosi della nostra registration authority: mentre l’ordine di istituzione di un moderatore del forum del sito, disposto con il medesimo provvedimento cautelare, costituisce una condanna ad un fare non fungibile e pertanto incoercibile, per il quale non si può procedere ad esecuzione forzata (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 12 novembre 2009, Aida 2010, 1371/1).

Il divieto della censura e del sequestro ex art. 21 cost. si estende a tutti i provvedimenti cautelari atipici volti a conseguire i medesimi effetti: ma non esclude l’ammissibilità di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. che prescrivano di accompagnare l’ulteriore diffusione di un’opera letteraria (nella specie: una guida a ristoranti) con la pubblicazione della decisione cautelare e con un inserto rettificativo delle sue affermazioni ingiustamente lesive dell’altrui reputazione (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/4).

Il distributore di un libro, che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. ritiene lesivo del proprio diritto all’onore ed alla reputazione, non è legittimato passivo alla relativa azione cautelare ma è legittimato ad intervenire in causa ad adiuvandum ex art. 105 co. 2 c.p.c. (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/1).

Deve essere rigettato il ricorso per inibitoria urgente dell’ulteriore trasmissione, nell’ambito di un programma satirico (nella specie: Striscia la notizia), di alcune immagini del ricorrente mostranti una disputa « senza esclusione di colpi » verificatasi durante un altro programma televisivo: quando sia alquanto dubbia l’esplicita volontà del ricorrente di negare l’assenso alla (anche da lui) auspicata trasmissione di quest’ultimo progranìma,; le immagini litigiose siano già state trasmesse da altra emittente ancor prima della sua ufflizzazione da parte del programma satirico; e questo si sia svolto nei dovuti limiti; onde non possa più ritenersi sussistente un grave ed irreparabile pericolo di ritardo tale da giustificare l’invocata misura cautelare (Trib. Roma, ordinanza 18 aprile 1997, Aida 1998, 528/1).

La lesione dei diritti al ritratto ed a ‘ 1 nome comporta per sua natura il peri­culum in mora necessario ex art. 700 c.p.c., perché ha carattere di irreparabilità tanto sotto il profilo della suscettibilità di aggravamento in ipotesi di reiterazione del comportamento lesivo quanto sotto quello della non agevole monetizzabilità del pregiudizio (Trib. Milano, ordinanza 11 giugno 1996, G.D. CAPPABIANCA, Baresi c. Pubblirome Me.Pe s.p.a., Aida 1996, Repertorio III.4.5.3).

L’art. 21 cost. non consente di ordinare ex art. 700 c.p.c. il « ritiro dal commercio »delle copie esistenti di un periodico, ma non impedisce l’emissione di un provvedimento che ordini di consegnare alla persona ritratta i negativi e le copie fotografiche altrimenti destinati a pubblicarne l’immagine senza la sua autorizzazione (Trib. Roma, ordinanza 2 novembre 1994, Aida 1995, 334/3).

E ammissibile una declaratoria, in via provvisoria e cautelare ex art. 700 c.p.c., dell’illegittimità di una decisione del Giurì e del diritto della ricorrente a svolgere l’attività pubblicitaria che il Giurì ha dichiarato in contrasto con il codice di autodisciplina (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/7).

Sussiste il pregiudizio necessario all’applicabilità dell’art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio sofferto dalla ricorrente ha un carattere non solo patrimoniale (tra l’altro di ingente valore), ma incide in modo irreparabile sullo sviluppo futuro della sua personalità professionale in senso lato (Pret. Roma, 4 febbraio 1993, Aida 1993, 177/6).

Il giudice chiamato a provvedere d’urgenza a tutela del diritto d’autore o in genere dei diritti della personalità può evitare provvedimenti coercitivi ablatori, suscettibili di produrre conseguenze assai gravi e spesso irreparabili per i destinatari: nei casi in cui è possibile assicurare la tutela dei diritti lesi mediante aggiunte o soppressioni sull’opera, o con opportune rettifiche o precisazioni, o attraverso l’apposizione di indicazioni correttive o esplicative, o con altri mezzi di pubblicità (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, Aida 1992, 88/2).

Non è soggetta al procedimento previsto dall’art. 8 della legge sulla stampa, e può essere invece proposta ex art. 700 c.p.c. una domanda di inibitoria urgente della diffusione non di una rivista ma di un annuncio pubblicitario relativo alla medesima, che si alleghi lesivo del decoro e dell’immagine di una persona nell’ambiente familiare, sociale e di lavoro (Pret. Milano, 6 marzo 1991, Aida 1992, 37/1).

 

4.6 accertamento

4.7 azioni restitutorie

L’inibitoria dell’uso pubblicitario del ritratto di un artista e l’ordine di ritiro del relativo materiale pubblicitario non sono impediti dall’art. 21 co.3 cost. (Trib. Roma, ordinanza 23 novembre 2007, Aida 2009, 1272/3).

Il titolare dei diritti al ritratto ed all’immagine può chiedere ed ottenere la condanna di chi li abbia violati a consegnare i negativi di tutte le fotografie da lui scattate, attesa l’effettiva efficacia che questa consegna ha di inibire eventuali future indebite utilizzazioni dell’immagine del ritrattato (Trib. Milano, 9 marzo 2000, Aida 2000, 722/2).

 

4.8 inibitoria

L’inibitoria dell’uso pubblicitario del ritratto di un artista e l’ordine di ritiro del relativo materiale pubblicitario non sono impediti dall’art. 21 co.3 cost. (Trib. Roma, ordinanza 23 novembre 2007, Aida 2009, 1272/3).

Viola l’inibitoria cautelare dello sfruttamento non autorizzato dell’immagine altrui chi successivamente alla sua pronuncia seguiti a commercializzare prodotti contraffatti per dare esecuzione a contratti stipulati anteriormente (Trib. Modena, 25 novembre 2002, Aida 2003, 933/4).

La protezione dell’idea quale segno di identificazione personale si limita al ristabilimento della verità dell’attribuzione, e solo in quanto vi sia una sua pregiudizievole alterazione: ma non può spingersi all’inibizione dell’uso o al riconoscimento di altre posizioni di primazia, posto che l’esigenza cui risponde la protezione accordata dall’ordinamento si ferma al mero riflesso della tutela dell’identità personale, alla quale soltanto deve essere funzionale (Pret. Roma, 1 aprile 1993, Aida 1993, 183/3).

L’azione inibitoria di merito non può essere accolta quando l’illecito (consistente nella specie nell’uso pubblicitario non autorizzato dell’altrui immagine) sia ormai cessato (Trib. Roma, 20 luglio 1991, Aida 1992, 57/3).

 

4.9 risarcimento del danno

L’impresa che ha commissionato ad un’agenzia una pubblicità che usa illecitamente il ritratto e l’immagine di un calciatore noto (nella specie: Gianni Rivera) può esser convenuta in giudizio per risarcimento dei danni: anzitutto per responsabilità indiretta per il fatto dell’agenzia; ed inoltre per responsabilità diretta quando non abbia dato seguito tempestivamente alla diffida del calciatore a non usare il suo ritratto nella pubblicità (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 giugno 2015, Aida 2015, II.103/2).

Il danno da violazione del diritto alla riservatezza non è in re ipsa, ma deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass. 25 marzo 2003 n. 4366, Aida 2003,  886/4).

La condanna al risarcimento dei danni per violazione dell’altrui diritto al nome e all’immagine postula l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, e questo elemento non è ravvisabile in capo al distributore che non abbia effettivamente potuto esercitare un controllo sull’attività dei suoi fornitori (Trib. Milano, 8 maggio 1999, G.U. BONARETTI, Alessandro Bianchi, Roberto Carlos, Europublishing s.r.l. c. Forservice s.r.l., ME.PE. Messaggerie Periodici s.p.a., Aida 1999, Repertorio III.4.9).

Il distributore di un periodico non è obbligato a controllare che il contenuto di quest’ultimo non contenga violazioni delle norme civilistiche relative al diritto al ritratto (Trib. Milano, 25 giugno 1998, Aida 1998, 573/3).

Il fotografo che ceda all’editore di una rivista fotografie di cui non sia consentita la diffusione è tenuto, sia contrattualmente che extracontrattualmente, a risarcire al cessionario i danni che ne derivino, a meno che non provi (negli esclusivi rapporti con lo stesso) che il cessionario si sia assunto ogni rischio inerente alla diffusione (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, Aida 1998, 507/5).

L’agenzia di stampa fotografica che sia terzo subacquirente dei diritti relativi ad una fotografia di una persona e li ceda ad un editore garantendo l’esistenza del consenso del ritrattato alla sua pubblicazione, senza aver verificato presso il proprio dante causa l’avvenuta concessione del consenso e senza essere anche per questo in grado di provarlo, risponde dei danni che l’editore debba pagare alla persona ritratta per violazione del suo diritto all’immagine (Trib. Milano, 28 novembre 1996, Aida 1997, 481/3).

La circostanza che l’uso pubblicitario non autorizzato di alcune immagini di un’opera cinematografica non ha arrecato offesa o menomazione al prestigio, alla reputazione ed all’onore dell’artista che vi è ritratto è idonea a limitare l’area dei danni risarcibili ma non legittima di per sé l’utilizzazione dell’immagine altrui, essendo illecita ex artt. 10 c.c. e 80‑81 e 96‑98 l.a. anche la semplice diffusione non autorizzata dell’immagine di un attore (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/2).

L’utilizzazione non autorizzata di un’altrui canzone nella colonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo costituisce violazione del diritto di sfruttare la propria notorietà, inteso tale termine come specifico e tipizzante modo di essere degli elementi distintivi del nome e dell’immagine dell’autore dell’opera contraffatta: e come tale fatto costitutivo di un’obbligazione di risarcire i danni patrimoniali all’avente causa nel diritto ora detto allo sfruttamento della propria notorietà (Trib. Roma, 12 maggio 1993, Aida 1994, 233/4).

Al pari di ogni altra ipotesi di utilizzazione non autorizzata di beni altrui, anche l’uso pubblicitario non consentito dell’altrui ritratto fa sorgere l’obbligazione di risarcire il danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, Aida 1993, 131/4).

 

4.9.1 colpa o dolo

Anche nel contratto di edizione il vincolo che nella pubblica opinione si istituisce tra autore ed editore può condurre ad attribuire rilievo ad eventi che sono di per sé estranei al rapporto contrattuale vero e proprio e si può senz’altro ritenere che, in taluni casi, il comportamento extracontrattuale doloso o colposo di una delle parti possa scuotere il rapporto di fiducia e comportare la risoluzione del rapporto (nella specie la domanda di risoluzione è stata respinta perché fondata su di un episodio – l’aver attribuito per errore la paternità di un volume agli autori di un’altra opera appartenente alla medesima collana – che denotava grave negligenza dell’editore ma che appariva pur sempre isolato, non risultando agli atti che egli fosse incorso in errori simili con altri (Trib. Torino, Sezione IP, 9 aprile 2010, Aida 2011, 1419/6).

Quando una persona abbia eseguito un provino cinematografico con un’agenzia pubblicitaria ed abbia ricevuto da questa un pagamento a titolo di “prestazione in qualità di comparsa comprensiva di diritti di utilizzo illimitati della produzione”, l’agenzia abbia successivamente ceduto tali diritti ad un operatore pubblicitario, e questi abbia utilizzato il provino per la propria pubblicità televisiva, la persona ritratta non può chiedere dall’operatore pubblicitario il risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzazione del ritratto: perché anche a prescindere da ogni valutazione sull’effettiva estensione dei diritti ceduti dalla persona ritratta all’agenzia, manca comunque il carattere doloso o quantomeno colposo dell’attività dell’operatore pubblicitario (Trib. Milano, 10 giugno 1999, Aida 2000, 688/1).

Al di fuori dell’ambito dell’illecito penale la diffusione televisiva di una pubblicità commerciale altrui che viola il diritto di terzi al ritratto non è sufficiente ad affermare la colpa dell’emittente, che non è tenuta a verificare la sussistenza di tutti i presupposti cívilistici relativi alla legittimità della pubblicità realizzata (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/4).

 

4.9.2 danni risarcibili

Il risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione non autorizzata dell’immagine altrui deve essere quantificato ai sensi dell’art. 2056 co. 2 c.c. sulla base dell’importo che l’autore della violazione avrebbe corrisposto se avesse chiesto al titolare il consenso all’utilizzazione (Trib. Milano, 26 aprile 2013, Giud. Dorigo, C.F., P.P., C.F. c. Fila s.p.a., Aida 2014, Repertorio III.4.9.2).

L’editore che pubblichi un libro e ne attribuisca per errore la paternità agli autori di un altro volume appartenente alla medesima collana viola il loro diritto al nome ed all’immagine professionale e cagiona loro un danno non patrimoniale che va risarcito a prescindere dall’accertamento, anche in via incidentale, della commissione di un reato, senza necessità che sia provato il dolo (bastando nella specie la colpa grave) e con liquidazione necessariamente equitativa (eseguita nel caso concreto alla luce della durata della permanenza del volume sul mercato, del numero delle ristampe e delle copie, del prezzo di copertina) (Trib. Torino, Sezione IP, 9 aprile 2010, Aida 2011, 1419/5).

Il danno patrimoniale e non, causato dalla violazione del diritto all’immagine alla denominazione e di un bene è risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c., sotto il profilo sia del c.d. annacquamento della denominazione e dello svilimento dell’immagine del bene sia del pregiudizio economico per il mancato esborso del prezzo che comunemente è dovuto in occasione di campagne pubblicitarie che utilizzino il bene: mentre non è applicabile la tutela ex art. 2598 ss. c.c. qualora manchi di un rapporto di concorrenza tra le imprese (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/6).

Il diritto all’immagine rientra fra i diritti della personalità che nei loro aspetti non patrimoniali integrano diritti inviolabili della persona, la cui lesione attribuisce al titolare il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali (Cass. 16 maggio 2008 n. 12433, Aida 2009, 1263/1).

L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell’art. 10 c.c., sia ai sensi della legge 675/1996 (ove la fattispecie configuri anche violazione del diritto alla riservatezza) sia in virtù della protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona ex art. 2 cost. (Cass. 16 maggio 2008 n. 12433, Aida 2009, 1263/2).

L’illecita pubblicazione dell’immagina altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. Qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione: somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto in particolare dei criteri enunciati dall’art. 158 co.2 l.a. (Cass. 16 maggio 2008 n. 12433, Aida 2009, 1263/3).

L’ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 si ricava dall’individuazione delle norme che la prevedono. Queste norme comprendono anzitutto l’art. 185 c.p., inoltre alcune leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, ed infine il principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione (ma non anche a quelli previsti dalla CEDU). E mentre il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, Pres. Carbone, Est. Preden, A.L. c. S.F, Aida 2009, Repertorio III.4.9.2).

Va ricondotto nell’ambito dell’art. 2059 c.c. il danno denominato danno biologico e derivante dalla lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 cost.): e così la figura di danno biologico che ha avuto espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 dlgs 209/2005 recante il codice delle assicurazioni private. Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, e così ai diritti inviolabili della persona incisi nella sua dignità preservata dagli att. 2 e 3 cost. (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, Pres. Carbone, Est. Preden, A.L. c. S.F, Aida 2009, Repertorio III.4.9.2).

Va superata la limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale alla tradizionale figura del cd danno morale soggettivo transeunte (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, Pres. Carbone, Est. Preden, A.L. c. S.F, Aida 2009, Repertorio III.4.9.2).

Il principio della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione di specifici diritti inviolabili della persona supera la figura del danno esistenziale (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, Pres. Carbone, Est. Preden, A.L. c. S.F, Aida 2009, Repertorio III.4.9.2).

La gravità della lesione e la serietà del danno costituiscono requisiti (ulteriori) per il risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Essi attuano il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima ed il dovere della tolleranza imposto dalla convivenza ex art. 2 cost.. Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, Pres. Carbone, Est. Preden, A.L. c. S.F, Aida 2009, Repertorio III.4.9.2).

La tutela risarcitoria del danno non patrimoniale può essere versata nell’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo delle azioni contrattuale ed extracontrattuale (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, Pres. Carbone, Est. Preden, A.L. c. S.F, Aida 2009, Repertorio III.4.9.2).

Il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferto e più in generale la sofferenza morale integrano di per sé un pregiudizio non patrimoniale, quando non sono accompagnati da degenerazioni patologiche della sofferenza: diversamente rientrano nell’area del danno biologico del quale ogni sofferenza fisica o psichica costituisce per sua natura intrinseca una componente (Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, Pres. Carbone, Est. Preden, A.L. c. S.F, Aida 2009, Repertorio III.4.9.2).

L’indebita utilizzazione pubblicitaria dell’altrui immagine costituisce una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, garantito dall’art. 2 cost., e concretizza un danno di natura non patrimoniale risarcibile indipendentemente dai presupposti degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2005, Aida 2005, 1058/3).

In caso di pubblicazione illecita dell’immagine altrui dal coordinamento tra gli artt. 29 ultimo comma e 9 lett. a) l. 675/1996 discende la possibilità del risarcimento del danno non patrimoniale patito dall’interessato (Trib. Milano, 21 marzo 2002, Aida 2003, 910/3).

L’utilizzazione non autorizzata del ritratto altrui (nella specie: di alcuni noti attori) per fini pubblicitari arreca in ogni caso un danno alle persone ritratte, poiché queste sono private (quanto meno) del compenso ricavabile dalla prestazione del consenso a questa utilizzazione (App. Torino, 3 agosto 2002, Aida 2003, 924/1).

Lo sfruttamento pubblicitario non autorizzato del ritratto di alcuni noti attori che sia privo di profili ingiuriosi o calunniosi non provoca alle persone ritrattate alcun danno morale (App. Torino, 3 agosto 2002, Aida 2003, 924/3).

La lesione di diritti della personalità dà sempre luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile (nella specie è stata accertata la lesione del diritto all’identità personale di un una nota showgirl, il cui ritratto è stato riprodotto senza consenso sulla copertina di una rivista pornografica) (App. Milano, 21 maggio 2002, Aida 2002, 869/2).

Può essere disposta la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione del diritto al ritratto con la sua utilizzazione non autorizzata in una pubblicità, quale idoneo mezzo di reintegrazione in forma specifica del danno non patrimoniale, non liquidabile in forma patrimoniale ex art. 2059 c.c. in mancanza di reato, anche quando il titolare del diritto al ritratto non abbia provato che l’illecito abbia determinato danni patrimoniali (Trib. Milano, 3 novembre 1997, Aida 1998, 541/5).

La violazione del diritto al ritratto ex artt. 96 ss. I.a. e del diritto all’immagine, realizzata con la pubblicazione non autorizzata del ritratto altrui nella pubblicità che annuncia una nuova iniziativa editoriale, non costituisce di per sé illecito penale e dunque non obbliga al risarcimento dei danni non patrimoniali (Trib. Milano, 3 novembre 1997, Aida 1998, 541/3).

La violazione del diritto all’immagine ex art. 10 c.c. non rientra tra i casi in cui è possibile la liquidazione dei danni morali (Trib. Roma, 20 luglio 1991, Aida 1992, 57/4).

Chiunque pubblichi a fini di pubblicità commerciale il ritratto di una persona nota senza il suo consenso, in violazione dell’art. 10 c.c., le sottrae in tutto o in parte la possibilità dello sfruttamento remunerato dell’immagine, arrecandole un danno di natura indubbiamente patrimoniale, che deve essere risarcito tenendo conto anche dell’annacquamento che ne deriva del valore commerciale dell’immagine ritrattata (Cass. 2 maggio 1991 n. 4785, Aida 1992, 13/3).

Chiunque pubblichi a fini di pubblicità commerciale il ritratto di una persona nota senza il suo consenso, in violazione dell’art. 10 c.c., le sottrae in tutto o in parte la possibilità dello sfruttamento remunerato dell’immagine, arrecandole un danno di natura indubbiamente patrimoniale, che deve essere risarcito tenendo conto anche dell’annacquamento che ne deriva del valore commerciale dell’immagine ritrattata (Cass. 16 aprile 1991 n. 4031,  Aida 1992, 12/2).

 

4.9.3 criteri di quantificazione

L’uso non autorizzato dell’immagine di una persona non nota è illecito ex artt. 10 e 2043 c.c. ed obbliga al risarcimento del danno patrimoniale, che corrisponde al presumibile prezzo del consenso e va determinato in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell’autore dell’illecito in relazione alla diffusione della pubblicazione, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, e del danno non patrimoniale da determinarsi equitativamente, tenendo conto nella specie che l’immagine era già stata pubblicata su un calendario di un esercizio commerciale nella stessa zona e che il nuovo utilizzo è avvenuto previa modifica dell’immagine originale (Trib. Bologna, Sezione IP, 14 dicembre 2011, Aida 2015, 1660/2).

La violazione del diritto di immagine deve essere risarcita secondo un criterio che riconosca al danneggiato quantomeno il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell’autore dell’illecita pubblicazione (Trib. Milano, 9 febbraio 2015, Aida 2015, 1703/8).

L’illecita pubblicazione dell’immagina altrui obbliga al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico che la vittima abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. Qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione: somma da determinarsi in via equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto in particolare dei criteri enunciati dall’art. 158 co.2 l.a. (Cass. 16 maggio 2008 n. 12433, Aida 2009, 1263/3).

La riproduzione del ritratto di una persona senza il suo consenso viola l’art. 96 l.a., ed i relativi danni possono essere quantificati in via equitativa (Trib. Forlì, 7 aprile 2006, Aida 2007, 1157/8).

In mancanza del consenso dell’interessato, l’utilizzazione della sua immagine di persona notoria effettuata da terzi a fini di lucro costituisce lesione del suo diritto esclusivo al ritratto ed illecito extracontrattuale, con conseguente responsabilità per l’annacquamento dell’immagine e per la perdita di valore commerciale della medesima (Trib. Bari, ordinanza 13 giugno 2006, Aida 2007, 1166/5).

Il danno derivante dall’utilizzazione illecita di immagini relative alla vita di un noto calciatore non può essere quantificato in base ai ricavi realizzati dalla rivista, ma deve essere quantificato equitativamente sulla base di criteri di prudenza, valutando il prezzo del consenso presunto (Trib. Milano, 17 novembre 2005, Aida 2006, 1105/5).

Il contenuto della cd. «riservatezza telefonica» determinato dal giudice di pace per decidere in via equitativa una controversia sorta prima dell’entrata in vigore della l. 675/1996 può ben estendersi a tutti i dati della persona, quali tra l’altro quelli relativi alla sua identificazione fisica (o giuridica nel caso di ente), alla sua attività (commerciale o professionale) ed ai luoghi dove svolge la propria attività anche privata. (Cass. 16 giugno 2000 n. 8184, Pres. Duva, Est. Petti,  P.M. Nardi,  Telecom Italia s.p.a. c. Rienzi, Aida 2001, Repertorio III.4.9.3)

Ai fini della liquidazione del danno da violazione del diritto al ritratto il criterio del prezzo del consenso può essere applicato soltanto quando la persona ritratta goda di notorietà. (Trib. Monza, 20 giugno 1999, Aida 2001, 750/3)

La pubblicazione non autorizzata del ritratto fotografico di un’attrice obbliga a risarcirle i danni emergenti, che possono essere parametrati al prezzo del consenso e quantificati in via equitativa (Trib. Milano, 29 aprile 1999, Aida 1999, 641/4).

Chiesto il risarcimento del danno per utilizzo non autorizzato del ritratto in misura pari al prezzo del consenso, questo può essere liquidato dal giudice equitativamente (Trib. Milano,  22 marzo 1999, Aida 2000, 677/2).

La violazione del diritto al ritratto obbliga al risarcimento dei danni, che possono essere correlati al presumibile compenso che la persona ritratta avrebbe ottenuto per consentire lo sfruttamento commerciale del proprio ritratto (Trib. Milano, 25 giugno 1998, Aida 1998, 573/2).

Sono inammissibili i capitoli di prova testimoniale volti a provare il guadagno conseguito dal convenuto per violazione del diritto dell’attore al ritratto, poiché quest’ultimo non ha diritto al lucro del convenuto ma solo al risarcimento dei danni Trib. Milano, 14 maggio 1998, Giud. GROSSI, Gianluca Grignani c. Forservice s.r.l., Aida 1998, Repertorio III.4.9.3).

Quando una persona (nella specie: Di Pietro) non provi di aver mai usato e dichiari anzi di non intendere usare il proprio ritratto nella pubblicità di altrui prodotti commerciali non può richiedere il ed prezzo del consenso a titolo di danno emergente dall’altrui utilizzazione pubblicitaria non autorizzata del proprio ritratto (Trib. Milano, 3 novembre 1997, Aida 1998, 541/4).

Nella quantificazione del danno da abusivo sfruttamento dell’immagine, il parametro di riferimento può essere costituito dal compenso che il soggetto interessato ha ricevuto da altra impresa per le medesime prestazioni (Cass. 11 ottobre 1997 n. 9880, Aida 1998, 510/3).

I danni derivanti all’erede di un artista (nella specie: di Totò) dall’uso pubblicitario non autorizzato dell’immagine di quest’ultimo possono essere quantificati equitativamente ex artt. 2056 e 1226 c.c., da un lato essendo sempre incontestabile la perdita dell’uffle economico che l’erede avrebbe potuto ricavare se avesse prestato il consenso alla diffusione dell’immagine del de cuius, dall’altro risultando indubbiamente molto difficoltoso fornire la prova del quantum quando, come nella specie, l’immagine del de cuius non sia mai stata utilizzata in spot pubblicitari (Trib. Roma, 22 dicembre 1994, Aida 1995, 344/5).

Se non può affermarsi come regola generale che il danno derivante dall’uso pubblicitario non autorizzato dell’immagine sia in re ipsa, può tuttavia presumersi un danno di natura patrimoniale, ricollegabile all’impossibilità di offrire il proprio ritratto per la pubblicità, una volta che a tal fine sia stato da altri utilizzato, ovvero al ridursi del valore commerciale (di norma proporzionale alla rarità dell’uso) dell’immagine. (Cass. 6 febbraio 1993 n. 1503, Aida 1993,  131/5).

La quantificazione del risarcimento dei danni derivanti dall’uso pubblicitario non autorizzato della propria immagine può essere svolta in via di equità, avendo quale parametro concreto la misura delle offerte ricevute dalla persona ritrattata per la partecipazione a campagne pubblicitarie (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993,  160/10).

Alla definizione ed alla valutazione del danno risarcibile per indebito uso dell’immagine concorrono due profili, uno dei quali collegato alla violazione del diritto esclusivo di utilizzazione economica della propria immagine e l’altro collegato alla violazione dell’immagine intesa come decoro (Trib. Roma, 25 marzo 1992, Aida 1993, 147/4).

 

4.9.4 condanna generica

4.9.5 solidarietà e soggetti interni

L’azione di manleva esercitata dall’editore di una rivista condannato al risarcimento dei danni da illecita pubblicazione di immagine nei confronti dell’agenzia fotografica che aveva realizzato le immagini deve essere contenuta alla luce del principio di non addebitibilità al fotografo dei danni derivanti dall’intrinseca funzione promozionale della pubblicazione, destinata ad avvantaggiare essenzialmente l’editore della rivista (Trib. Milano, 17 novembre 2005, Aida 2006, 1105/6).

Il committente di una campagna pubblicitaria ha un proprio autonomo obbligo di accertarsi della correttezza dell’annuncio ideato dall’agenzia: onde la corresponsabilità del committente per fatto proprio esclude che questi possa agire in manleva contro l’agenzia per ì danni che derivino dall’uso pubblicitario non autorizzato dell’immagine altrui (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/11).

Il sosia scelto ed impiegato dall’agenzia di pubblicità non risponde dei danni che dalla pubblicità derivano alla persona di lui più nota (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/9).

L’editore e la sua concessionaria di pubblicità non hanno un obbligo di controllo circa il soddisfacimento dei diritti di tutte le persone eventualmente coinvolte nell’inserzione pubblicitaria, di cui il terzo richiede la pubblicazione: onde non rispondono per omesso controllo dei danni che derivano ad un personaggio noto dall’uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/8).

L’utente e l’agenzia pubblicitaria rispondono dei danni derivanti dall’uso pubblicitario non autorizzato dell’altrui immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/7).

L’art. 11 della legge sulla stampa, che individua una responsabilità solidale civile limitatamente a fattispecie rilevanti penalmente, non é applicabile a determinare una responsabilità della casa editrice e della sua concessionaria di pubblicità, in solido con l’utente e con l’agenzia pubblicitaria, per i danni che derivano ad una persona nota dall’uso pubblicitario non autorizzato della sua immagine (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/6).

La solidarietà della obbligazione risarcitoria di soggetti che svolgono le diverse attività che vanno dalla committenza di un annuncio pubblicitario (nella specie: illecito per violazione dell’altrui diritto all’immagine) alla sua pubblicazione su un periodico non si muove su un piano meramente oggettivo ma pretende che a carico del soggetto che materialmente ha posto in essere una concausa dell’evento siano individuabili elementi di colpevolezza quantomeno a titolo colposo (Trib. Milano, 26 ottobre 1992, Aida 1993, 160/5).

 

4.10 penale

4.11 pubblicazione della sentenza

Può essere disposta la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione del diritto al ritratto con la sua utilizzazione non autorizzata in una pubblicità, quale idoneo mezzo di reintegrazione in forma specifica del danno non patrimoniale, non liquidabile in forma patrimoniale ex art. 2059 c.c. in mancanza di reato, anche quando il titolare del diritto al ritratto non abbia provato che l’illecito abbia determinato danni patrimoniali (Tríb. Milano, 3 novembre 1997, Aida 1998, 541/5).

Quando l’utilizzazione non autorizzata dell’altrui immagine non raggiunge la soglia del penalmente rilevante come offensivo del decoro della persona ritrattata, Insussistenza. del fatto‑reato esonera il proprietario della pubblicazione e l’editore anche dalla responsabilità civile, ex art. 11 della legge sulla stampa 47/1948 (Trib. Roma, 20 luglio 1991, Aida 1992, 5 7/2).

 

4.12 azione di arricchimento

4.13 prescrizione

4.14 processo

Quando la parte abbia allegato i fatti rilevanti, l’inquadramento della fattispecie nell’ambito delle diverse norme dell’ordinamento (nella specie: ed in particolare a quelle relative ai diritti d’autore ed all’immagine) spetta al giudice (Cass. Sez. I civile 11 agosto 2009 n. 18218, Aida 2010, 1315/1).

Un ricorso per violazione dei diritti al ritratto letteralmente fondato sull’art. 700 c.p.c. può essere riqualificato dal giudice e ricondotto agli artt. 156 ss. l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 9 luglio 2008, G.I. Contini, Vittoria Belvedere c. Farmen International Cosmetics Distribution s.p.a., Aida 2009, Repertorio III.4.14).

Poiché a qualunque soggetto sia materialmente imputabile la pubblicazione di un ritratto fotografico non può essere estraneo il comportamento del soggetto titolare del diritto esclusivo alla sua riproduzione e diffusione, la sentenza che giudichi il fotografo estraneo alla pubblicazione del ritratto fotografico altrui deve offrire una dimostrazione specifica delle ragioni di questo giudizio di estraneità, essendo diversamente censurabile per cassazione (Cass. 1 settembre 2008 n. 21995, Aida 2009, 1264/2).

E’ insindacabile in cassazione l’accertamento del giudice di merito secondo cui la clausola di un contratto tra una nota soubrette ed una impresa di produzione di scarpe che consenta alla seconda l’uso come marchio del nome d’arte della prima (nella specie: Sabrina) privo di capacità distintiva e preveda compensi dalla seconda alla prima deve essere interpretata nel senso che il diritto a compenso sia contrattualmente dovuto solo a fronte di prestazioni della show girls “in una qualsiasi forma di spettacolo” idonea a rendere evidente che quest’ultima prediligeva le scarpe della sua licenziataria (Cass. 3 giugno 2006 n. 13674, Aida 2007, 1138/1).

Il contraente che agisca per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale (nella specie di pagamento di compenso per l’autorizzazione all’uso del nome d’arte di una show girl) ha l’onere di provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza e di allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte: mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere di provare il proprio adempimento e così il fatto estintivo della pretesa dell’attore (Cass. 3 giugno 2006 n. 13674, Aida 2007, 1138/2).

Quando è convenuto per l’adempimento di un contratto (nella specie relativo al nome di una show girl) il debitore che si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l’inadempimento dell’attore, ed in questo caso il creditore agente avrà l’onere di dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza della propria obbligazione (Cass. 3 giugno 2006 n. 13674, Aida 2007, 1138/3).

La pendenza di un giudizio di merito per violazione di diritti di produttore fonografico, di artista, al nome ed all’immagine non rende inammissibile un autonomo ricorso cautelare proposto come ricorso ante causam, che riguardi una nuova attività parzialmente diversa e veda una coincidenza solo parziale tra i soggetti attivi e passivi del giudizio di merito e di quello cautelare (Trib. Milano, ordinanza 19 dicembre 2005, Aida 2006, 1109/1).

La competenza delle sezioni specializzate non si estende ad un giudizio cautelare in cui ricorrente e resistente siano due imprese ed il ricorrente eserciti diritti al ritratto ex art. 96 l.a. (nella specie: acquisiti in via derivativa), qualifichi questo diritto come diritto di proprietà intellettuale, chieda a carico del resistente una inibitoria ex art. 156 l.a. dell’utilizzazione del ritratto, senza neppure allegare l’esistenza di un’opera dell’ingegno ex art. 1 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 4 giugno 2004, Aida 2005, 1035/1).

Il distributore di un libro, che il ricorrente ex art. 700 c.p.c. ritiene lesivo del proprio diritto all’onore ed alla reputazione, non è legittimato passivo alla relativa azione cautelare ma è legittimato ad intervenire in causa ad adiuvandum ex art. 105 co. 2 c.p.c. (Trib. Roma, ordinanza 3 febbraio 1998, Aida 1998, 557/1).

L’accertamento dei limiti oggettivi e soggettivi del consenso prestato alla díffusione del proprio ritratto costituisce giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, Aida 1998, Aida 1998, 507/3).

Quando l’attore agisce in via cautelare contro il regista di un film a tutela del proprio diritto all’identità personale il giudice non può accertare e ritenere eventuali lesioni del suo diverso diritto all’onore o alla reputazione (Pret. Roma, ordinanza 7 febbraio 1992, Aida 1993, 141/2).