18. Scrittura televisiva

L’editore che pubblichi un libro e ne attribuisca per errore la paternità agli autori di un altro volume da lui edito ed appartenente alla medesima collana non viola la normativa di cui alla l. 196/2003 poiché tratta i dati degli autori per uno scopo non incompatibile con quello per il quale erano stati raccolti (Trib. Torino, Sezione IP, 9 aprile 2010, Aida 2011, 1419/2).

Rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 409 n. 3 c.p.c. la domanda di un’emittente televisiva (nella specie: la Raí) di esatto adem­pimento di un contratto con un artista quando questo contratto è connotato: dal   carattere   personale delle prestazioni dell’artista, che deve svolgere attività di con­duttore, artista ed autore di testi in favore dell’emittente per la realizzazione di    programmi prodotti dalla stessa con propri mezzi e propria organizzazione; dalla continuatività del rapporto, dimostrata dalla   sua  durata  apprezzabilmente  lunga,  dal patto di esclusiva dell’artista a favore dell’emittente e dalla frequenza delle apparizioni televisive previste;   dalla   coordinazione dell’attività dell’artista e dell’e­ mittente, posto che le prestazioni del primo sono finalizzate alla realizzazione  di programmi televisivi   prodotti   dall’emittente con propri mezzi e  propria   organizza­zione;   dalla   suggestione   dell’artista  alle  direttive   dell’emittente quanto ai contenuti, ai tempi ed alle modalità di realizzazione; e dall’obbligazione dell’artista diconcordare con l’emìttente molteplici aspetti della propria attività professionale (Trib. Roma, ordinanza 13 ottobre 1995, G.D. CORRIAS, RAI Radiotelevisìone Italiana s.p.a. c. Antonio Teo Teocoli, Aida 1996, Repertorio II.18).

         L’autorizzazione del competente ufficio   del lavoro ex art. 12 d.p.r. 179/81    incide   sul rapporto   di lavoro   di   artisti    extracomunitari, determinandone la nullità ove manchi e subordinando   comunque   ai   suoi   dettami   il contenuto del rapporto che per suo effetto si costituisce (Cass. 27 giugno 1994 n. 6167, Pres. Est. TREZZA, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. Ionescu Muresanu, Stefan, Aida 1996, Repertorio II.18).

Il conduttore di un programma televisivo può ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla improvvisa ed illegittima soppressione della trasmissione e dalla conseguente impossibilità di accrescere la propria notorietà presso il pubblico: e ciò anche quando il contratto escluda l’obbligo dell’emittente di utilizzare le prestazioni della controparte (Pret. Monza, 29 aprile 1993, Aida 1993, 186/5).

Il fax con cui un conduttore televisivo solleva il destinatario « da ogni impegno » nei suoi confronti non manifesta la volontà di porre termine al rapporto di collaborazione relativo alla trasmissione di un programma in corso, qualora: a) esistano semplici trattative fra mittente e destinatario per iniziare un più ampio programma di collaborazione nell’imminente stagione televisiva; b) l’attività di collaborazione in corso sia regolata da un contratto separato da quello oggetto della trattativa; c) il messaggio sia inviato alla persona fisica che conduce la trattativa, non alla società (pur controllata dal destinatario) controparte del rapporto di collaborazione in corso (Pret. Monza, 29 aprile 1993, Aida 1993, 186/4).

La richiesta di mezzi tecnici necessari all’organizzazione di un programma televisivo, rivolta da un conduttore ad una rete prima dell’inizio della stagione di messa in onda, non è comportamento concludente della volontà di partecipare al programma, ben potendo operare in fase di trattative per far conoscere e valutare la reale entità dei futuri impegni negoziali (Pret. Monza, 29 aprile 1993, Aida 1993, 186/3).

Il comportamento del conduttore di un programma televisivo che continui le rappresentazioni oltre il termine inizialmente pattuito non è concludente della volontà di svolgere una più ampia attività di collaborazione per la stagione imminente, ed in particolare quando: a) la prosecuzione del programma oltre il termine iniziale sia stata prevista assieme alle ulteriori attività di collaborazione nel testo di un contratto preliminare predisposto dalla rete televisiva ma non sottoscritto dal conduttore; b) la restituzione di contratti controfirmati sia prassi del settore; c) la continuazione del programma iniziale sia stata regolamentata per iscritto separatamente dalle restanti attività di collaborazione previste nel preliminare (Pret. Monza, 29 aprile 1993, Aida 1993, 186/2).

Presenta i caratteri della parasubordinazione e rientra pertanto nella competenza del giudice del lavoro il rapporto fra un’emittente televisiva ed il conduttore di un programma dove la prestazione, pur eseguita in un quadro di sostanziale autonomia: a) persegua finalità ed esigenze proprie della rete televisiva; b) sia dovuta per un consistente arco temporale, in esclusiva e con determinazione frazionata del pagamento del corrispettivo; e) abbia carattere sostanzialmente personale, che non è escluso dalla presenza di collaboratori scelti direttamente dal conduttore ma retribuiti dalla rete televisiva (Pret. Monza, 29 aprile 1993, Aida 1993, 186/1).

Il provvedimento d’urgenza emesso ante causam, che ordini ad un’emittente televisiva la continuazione dell’allestimento e della diffusione di un programma c.d. contenitore, può essere revocato dal giudice istruttore del giudizio di merito quando si verifichino mutamenti delle circostanze che hanno indotto il Pretore ad adottarlo (Trib. Roma, 12 settembre 1992, Aida 1992, 113/1).

E’ ammissibile un provvedimento d’urgenza disposto a favore di un conduttore di un programma televisivo c.d. contenitore, che ordini all’emittente di dare esecuzione agli accordi con il conduttore, mettendogli a disposizione le strutture per la realizzazione del programma contrattualmente previsto e pagandogli i corrispettivi alle scadenze convenute: nonostante l’ordine sia parzialmente non suscettibile di esecuzione specifica (Pret. Monza, 1 agosto 1992, Aida 1992, 111/1).