7. Diritti patrimoniali

Il privilegio previsto dall’art. 2751bis n.2 c.c. non può essere riconosciuto al credito relativo al compenso spettante all’autore di un’opera dell’ingegno in forza di un contratto di edizione, neanche quando questo abbia ad oggetto un’opera non ancora creata al momento della sua conclusione (App. Napoli, 18 novembre 2008, Giud. Gallo, Fiengo, Celentano, G.M. c. Curatore del fallimento M. Editore 1, Aida 2010, Repertorio I.7).

La copiatura di 321 schede sulle 326 complessivamente contenute in una banca dati costituisce operazione di estrazione della quasi totalità – e certamente di una parte sostanziale – della banca di dati stessa (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Est. Mambriani – Imp. M.G., Aida 2009, Repertorio I.7).

Costituiscono distinti atti di violazione dei diritti esclusivi su di una banca dati sia la copiatura di parte sostanziale della medesima, sia la riproduzione su altro sito, sia la pubblicazione in una agenda poi oggetto di commercializzazione (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Est. Mambriani – Imp. M.G., Aida 2009, Repertorio I.7).

L’interesse pubblico, certamente importante, all’emissione di carte di identità della popolazione di uno stato non può giustificare la violazione di diritti di proprietà intellettuale costituita dalla riproduzione non autorizzata di una fotografia su di esse (CEDU 29 aprile 2008, Aida 2009, 1251/2).

La presentazione, in un concorso pubblico di progettazione, in un curriculum di parti di opere realizzate in collaborazione con terzi, con dichiarazione di questa collaborazione, non costituisce violazione né del diritto di paternità né dei diritti patrimoniali d’autore dei terzi ora detti (Trib. Firenze, 14 maggio 2007, Aida 2008, 1219/1).

La riproduzione non autorizzata di un’opera fotografica che avvenga con l’omissione sistematica dell’indicazione del nome del fotografo costituisce violazione di diritti patrimoniali e morali dell’autore, integra il reato previsto e punito dall’art. 171 l.a., ed obbliga a risarcire al fotografo i danni patrimoniali e morali: che consistono nel mancato guadagno della somma che sarebbe spettata all’autore qualora avesse ceduto i diritti di utilizzo dell’opera fotografica; sono ulteriormente aumentati perché l’omissione dell’indicazione del suo autore non ha consentito ai potenziali acquirenti di apprezzarlo; ed a richiesta dell’autore possono essere liquidati equitativamente ex art. 1226 c.c. (Trib. Milano, 14 dicembre 1998, Aida 1999, 629/2).

Le norme che tutelano la proprietà industriale e le opere dell’ingegno si applicano anche alle utilizzazioni su Internet (Pret. circondariale Vicenza, ordinanza 6 luglio 1998, Aida 1999, 609/1).

La dottrina ha impresso ed il legislatore ha recipito una connotazione dualista del diritto d’autore (Cass. 2 giugno 1998 n. 5388, Aida 1998, 513/4).

Il credito dell’autore al pagamento del compenso convenuto per l’utilizzazione della sua opera è assistito dal privilegio generale ex art. 2751‑bis n. 2 c.c. (Trib. Treviso, 8 marzo 1997, Aida 1998, 523/1).

Il credito dell’autore al pagamento del compenso pattuito per l’utilizzazione dell’opera, assistito dal privilegio generale ex art. 2751‑bis n. 2 c.c., conserva questo privilegio anche quando i diritti d’autore siano stati esercitati non direttamente dall’autore ma dalla Siae su mandato dì quest’ultimo (Trib. Treviso, 8 marzo 1997, Aida 1998, 523/2).

 

7.1 in genere

Il diritto di sincronizzazione di una composizione musicale a immagini in una produzione audiovisiva costituisce un diritto esclusivo tutelato dall’art. 12 co. 2 l.a.: e la sincronizzazione non autorizzata viola questo diritto ed obbliga al risarcimento dei danni (App. Roma, 25 febbraio 2013, Pres. Est. Cimorelli-Belfiore, Sony Bmg Music Entertainment (Italy) s.p.a. c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Grundy Peoductions (Italy) s.p.a., Aida 2014, Repertorio I.7.1).

Il diritto di sincronizzazione, che riguarda la facoltà di abbinare un’opera musicale ad altra fatta di immagini, è gestito direttamente solo dall’autore o dal suo editore anche per le opere musicali appartenenti al repertorio amministrato da SIAE (App. Roma, 9 ottobre 2013, Pres. Redivo, Est. De Masi, Aida 2014, 1636/1).

La tutela della proprietà intellettuale può giustificare una restrizione alla libera circolazione dei servizi (nella specie: di comunicazione al pubblico di incontri di calcio) che non vada al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo di tutelare la proprietà intellettuale. La disciplina dell’Unione garantisce tuttavia ai titolari dei diritti interessati la possibilità di chiedere non il più alto compenso possibile, ma soltanto un compenso che si collochi in rapporto ragionevole con il valore economico della prestazione fornita (e nel caso della radiodiffusione televisiva in un rapporto ragionevole in particolare con il numero effettivo ed il numero potenziale di teleascoltatori nonché con la versione linguistica delle trasmissioni stesse). Al contrario un supplemento di compenso ai titolari dei diritti al fine di garantire un’esclusiva territoriale assoluta è inconciliabile con lo scopo essenziale del trattato consistente nella realizzazione del mercato interno. E per queste ragioni la restrizione consistente nel divieto di utilizzare nello stato dispositivi di decodifica di radiodiffusioni straniere non può essere giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/2).

La nozione di reimpiego dei dati ex art. 7.2d) della direttiva 9/96 deve essere intesa in senso lato, come riguardante qualsiasi operazione, non autorizzata dal costitutore della banca di dati tutelata, che consista nel diffondere al pubblico tutto il suo contenuto o una parte di esso, senza che rilevi la natura e la forma del procedimento seguito (Corte Giustizia UE 18 ottobre 2012, in causa C-173/11, Aida 2013, 1518/1).

L’art. 7 della direttiva 9/96/CE deve essere interpretato nel senso che quando una persona, mediante un server web ubicato nello stato membro A, invia dati, che ha precedentemente scaricato da una banca di dati tutelata, al computer di un’altra persona stabilita nello stato membro B, su richiesta di quest’ultima, affinché siano registrati nella memoria di tale computer e visualizzati sul suo schermo, si compie pure un atto di reimpiego di questi dati da parte della persona che ha effettuato tale invio. Questo atto va considerato come svolto per lo meno nello stato membro B, qualora esistano indizi che consentono di concludere che da esso traspare l’intenzione del suo autore di mirare i membri del pubblico stabiliti in quest’ultimo stato membro (Corte Giustizia UE 18 ottobre 2012, in causa C-173/11, Aida 2013, 1518/2).

Va rimessa alla Corte di giustizia la questione di interpretazione dell’art. 6 direttiva 2001/29/CE relativamente alla possibilità di fondare su questa norma la tutela contro l’aggiramento di misure tecnologiche di protezione che di fatto impediscano l’interoperabilità del software di terzi con l’hardware dell’impresa responsabile dell’applicazione delle misure tecnologiche (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 dicembre 2011, Aida 2013, 1546/1).

Va rimessa alla Corte di giustizia la questione di interpretazione dell’art. 6 direttiva 2001/29/CE relativamente alla possibilità di fondare su questa norma la tutela contro l’aggiramento di misure tecnologiche di protezione che di fatto possano impedire anche l’utilizzazione di software leciti (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 dicembre 2011, Aida 2013, 1546/2).

Il possesso di diritti d’autore ex art. 167 l.a. si concreta in una situazione di palese e consolidato sfruttamento pregresso di diritti, che si esercita attraverso il potere di fatto sulle opere e si estrinseca nello sfruttamento e nell’uso delle stesse con vantaggi economico-patrimoniali e, sul piano esterno, nel generale riconoscimento di tale titolarità da parte dei terzi (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 febbraio 2013, Aida 2013, 1571/1).

L’art. 12.2 della direttiva 98/71 (relativo alla continuazione degli atti di sfruttamento dei disegni e modelli iniziati prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva) riguarda esclusivamente i diritti attribuiti dalla registrazione del disegno o modello e non può essere applicato alla protezione del diritto d’autore (Corte UE, 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, Aida 2012, 1456/3).

Il titolare di un’impresa di commercio al dettaglio di prodotti software e di pc, che detiene per vendere e vende pc con programmi Microsoft abusivi viola il suo diritto patrimoniale d’autore, il suo diritto all’esclusiva sui marchi (che compaiono anche sulla copia abusiva) e compie concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. (Trib. Bologna, Sezione IP, 19 aprile 2011, Pres. Colonna, Est. Atzori, Microsoft Corporation c. Hardware Station di Magistretti Michele, Aida 2012, Repertorio I.7.1).

La tutela del diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella degli altri diritti fondamentali (nella specie la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni) (Corte UE, 24 novembre 2011, in causa C-70/10, Aida 2012, 1461/1).

La tutela del diritto di proprietà intellettuale sancita dall’art. 17.2 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non è garantita in modo assoluto, ma deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali (nella specie la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni) (Corte UE, 16 febbraio 2012, in causa C-360/10, Aida 2012, 1464/1).

L’art. 6 n.1 della direttiva 84/2001/Ce relativa al diritto di seguito non osta ad una disposizione di diritto nazionale che riservi il beneficio del diritto sulle vendite successive ai soli eredi ex lege dell’artista, e non anche ai legatari testamentari (Corte CE, 15 aprile 2010, in causa C-518/2008, Aida 2011, 1384/1).

La riproduzione integrale non autorizzata di un’opera didattica costituisce violazione sia del diritto morale che del diritto patrimoniale d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 10 agosto 2009, Aida 2011, 1398/3).

L’acquirente del diritto di utilizzare un’opera dell’ingegno per un’unica pubblicazione non ha diritto di cedere a terzi alcunché, dovendo ritenersi tutte le ulteriori e diverse utilizzazioni illecite per violazione del diritto assoluto di cui all’art. 12 l.a. (nella specie si è ritenuto che la cessione del diritto di pubblicare un racconto in una raccolta destinata a promuovere e celebrare una località balneare, con riserva della proprietà esclusiva così come dei diritti derivanti dall’utilizzo cinematografico, teatrale e di altro genere, non comprendesse la facoltà di autorizzare la pubblicazione dell’opera in una rivista scandalistica) (App. Milano, Sezione IP, 16 aprile 2010, Aida 2011, 1421/1).

I diritti di utilizzazione dell’opera dell’ingegno costituiscono una forma tipica di remunerazione del lavoro intellettuale degli autori. La Siae agisce come mandatario ex lege per la riscossione di questi diritti. Il credito della Siae è perciò munito del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. (Trib. Milano, 29 luglio 2010, Aida 2011, 1435/1).

Il diritto di effettuare copie personali deve essere esercitato nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, e non vale dunque a qualificare in termini di liceità la produzione e vendita di strumenti idonei ad eludere queste misure (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/6).

L’art. 102quater l.a. tutela anche i sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e apparecchio destinato ad essere utilizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/7).

L’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di commercio elettronico (nella specie, per compartecipazione alla commercializzazione di strumenti idonei a rimuovere misure tecnologiche di protezione) prevista dall’art. 16 d.lgs. 70/2003 presuppone la mancata conoscenza dell’illecito, e non può valere quando l’illecito sia conoscibile a seguito di diffide inviate dal titolare dei diritti al prestatore di servizi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/9).

L’autore di una cartina topografica ha un diritto esclusivo che si oppone anche ad ogni elaborazione della medesima da parte di terzi non autorizzati (Trib. Milano, 11 gennaio 2005, G.U. Tarantola, Touring Editore s.r.l. c. City Milano s.p.a., Aida 2010, Repertorio I.7.1).

L’utilizzo non autorizzato di un’altrui opera protetta dal diritto di autore (nella specie: una cartina topografica) non è legittimato dalla circostanza che essa sia stata pubblicata dall’autore dell’illecito su un quotidiano distribuito gratuitamente ai lettori (Trib. Milano, 11 gennaio 2005, G.U. Tarantola, Touring Editore s.r.l. c. City Milano s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.7.1).

La riproduzione della struttura e di interi brami di un libro senza il consenso del suo autore costituisce violazione dei suoi diritti patrimoniali (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 21 novembre 2007, G.D. Meloni, Claudio Coratella c. Il Progresso Giuridico, Paolo Iorio, Aida 2009, Repertorio I.7.1).

Il legislatore comunitario ha inteso attribuire un significato ampio alla nozione di estrazione di dati da una banca di dati ex art. 7 della direttiva 9/96. Questa ricorre quando una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati viene trasferita. Ed è irrilevante che l’estrazione non faccia scomparire i dati dal suo supporto originale; che il trasferimento si basi su un procedimento tecnico o manuale; che il trasferimento del contenuto della banca dati dia luogo ad una disposizione dei suoi elementi diversa da quella che caratterizza la banca di dati originaria; che il trasferimento non prelevi una parte degli elementi della banca dati e completi quelli prelevati con altri elementi provenienti da un’altra forma; che i dati siano prelevati ed inseriti in un’altra banca di dati soltanto in seguito ad una valutazione critica compiuta dall’autore dell’operazione di trasferimento; che questa operazione abbia uno od altro obiettivo (Corte CE 9 ottobre 2008, in causa C-304/07, Aida 2009, 1255/1).

Il costitutore della banca di dati può riservarsi un diritto di accesso esclusivo alla stessa, o limitarne l’accesso a determinati soggetti, o ancora subordinarlo a condizioni particolari (per esempio di carattere finanziario). Quando ne renda tuttavia accessibile a terzi il contenuto quand’anche a titolo oneroso, il suo diritto sui generis non gli consente di opporsi alla consultazione della banca di dati da parte di terzi a fini di informazione. Ed il diritto esclusivo del costitutore di una banca di dati relativo all’estrazione di dati dalla medesima non viola dunque il diritto all’informazione dei suoi utenti (Corte CE 9 ottobre 2008, in causa C-304/07, Aida 2009, 1255/2).

La nozione di «estrazione» dell’art. 7 direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati va intesa in senso ampio e riferita a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di esso, senza riguardo alla forma o alla modalità operativa, e perciò senza riguardo al fatto che questo contenuto sia trasferito su un supporto dello stesso tipo della banca dati originale o su un supporto diverso (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/1).

Il carattere temporaneo o permanente del trasferimento del contenuto di una banca di dati non rileva dal punto di vista dell’art. 7 direttiva 96/9/CE, ma può essere valorizzato dalle legislazioni nazionali per la valutazione della gravità della violazione del diritto sui generis spettante al costitutore e per la quantificazione del danno da lui subito (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/2).

Si ha trasferimento permanente del contenuto di una banca di dati quando gli elementi si trovano fissati in modo duraturo su un supporto diverso da quello originario, mentre si ha trasferimento temporaneo quando tali elementi sono conservati per una durata limitata su un altro supporto, ad esempio nella memoria operativa di un computer (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/3).

E’ irrilevante per l’esistenza di un’operazione di estrazione del contenuto di una banca di dati il fatto che il conseguente trasferimento miri alla costituzione di un’altra banca di dati, concorrente o meno di quella originaria, o che tale atto si inserisca nel contesto di un’attività, commerciale o meno, diversa dalla costituzione di una banca di dati (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/4).

E’ irrilevante ai fini dell’interpretazione della nozione di estrazione del contenuto di una banca di dati il fatto che il conseguente trasferimento dia luogo a una disposizione o a un’organizzazione degli elementi diversa da quella che caratterizza la banca di dati originaria (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/5).

La nozione di «reimpiego» dell’art. 7 direttiva 96/9/CE si estende a qualsiasi operazione di diffusione al pubblico di tutto o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, e perciò anche alla diffusione di banche di dati modificati, contenenti dati estratti e trasferiti da una banca di dati originaria (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/6).

Il fatto che elementi ottenuti dal costitutore di una banca di dati da fonti non accessibili al pubblico vengano reperiti nella banca di dati di un altro costitutore non è sufficiente a provare un’attività di estrazione, anche se può costituirne un indizio (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/7).

La natura dei programmi informatici utilizzati per la gestione di due banche di dati elettroniche non costituisce elemento di valutazione dell’esistenza di un’estrazione (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/8).

La nozione di «parte sostanziale» del contenuto di una banca di dati deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati originale, ed indipendentemente dal volume del contenuto della banca di dati derivata (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/9).

La nozione di «parte sostanziale» del contenuto di una banca di dati può essere valutata in relazione ad un sottogruppo di dati di una banca di dati più complesso, purché questo sottogruppo costituisca di per sé una banca di dati rispondente ai requisiti di protezione del diritto sui generis (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/10).

La commercializzazione separata di diversi sottogruppi di dati contenuti in una banca di dati non è sufficiente, di per sé, ad argomentare l’esistenza di un investimento rilevante e di un diritto sui generis autonomo relativo al sottogruppo (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/11).

Una parte quantitativamente trascurabile del contenuto di una banca di dati può rappresentare, in termini di conseguimento, verifica o presentazione, un considerevole investimento umano, tecnico e finanziario (Corte CE 5 marzo 2009, in causa C-545/07, Aida 2009, 1259/12).

La riproduzione di opere pittoriche senza il consenso dell’autore sul catalogo dei prodotti di un’impresa commerciale viola i diritti patrimoniali d’autore del primo (Trib. Milano, Sezione IP, 29 maggio 2006, Aida 2009, 1268/1).

Salvo che quella derivata costituisca un’opera del tutto diversa ed indipendente (come nel caso della parodia o della satira) il suo autore deve procurarsi il consenso del titolare dei diritti patrimoniali sull’opera originaria, perché diversamente questi può opporsi allo sfruttamento economico dell’opera derivata lamentando la violazione del diritto esclusivo di elaborazione dell’opera originaria (Trib. Roma, Sezione IP, 14 dicembre 2007, Aida 2009, 1279/7).

L’utilizzazione di un numero di licenze software superiore a quanto contrattualmente stabilito esula dall’ambito della protezione del diritto d’autore e deve invece essere valutata sotto il profilo contrattuale, quando il contratto preveda la possibilità per il licenziatario di ottenere nuove licenze, pagandone il relativo compenso (Trib. Milano, ordinanza 18 aprile 2008, Aida 2008, 1245/2).

Viola i diritti patrimoniali e morali d’autore la pubblicazione sul catalogo di una mostra di immagini tratte da un’opera (nella specie il fotodinamismo futurista di Anton Giulio Bragaglia), senza autorizzazione dell’autore, senza menzione della fonte (titolo e autore dell’opera) e con variazioni nella titolazione delle foto (Trib. Roma, 9 dicembre 2003, Aida 2006,  1073/3).

La pubblicazione su una rivista di fotografie di un’opera di architettura (e nella specie: una villa) non autorizzata dall’autore dell’opera costituisce violazione del suo diritto di utilizzare economicamente l’opera ed in particolare di riprodurla (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/1).

La pubblicazione su una rivista della fotografia della pianta di un edificio comunicata alla rivista dal fotografo ed integrata dalla redazione della rivista con l’aggiunta di colori ed arredi non autorizzata dall’autore dell’opera architettonica costituisce violazione del diritto di rielaborazione e modificazione dell’opera proprio di quest’ultimo: di cui rispondono in solido il fotografo e l’editore della rivista, salvo un eventuale diritto di regresso del fotografo nei confronti dell’editore che abbia effettuato autonomamente la modifica (Trib. Milano, 17 gennaio 2004, Aida 2006, 1074/2).

La stipulazione di un contratto relativo alla produzione di una miniserie di opere cinematografiche e la produzione della miniserie che siano avvenuti ad opera di uno solo dei due comunisti dei relativi diritti d’autore avviene in violazione dei diritti dell’altro comunista e può essere inibita ex art. 156 l.a. (Trib. Roma, ordinanza 4 maggio 2005, Aida 2006, 1088/2).

L’utilizzazione dell’immagine altrui a fini pubblicitari nel periodo successivo alla scadenza del contratto che originariamente consentiva questa utilizzazione è illecita ed obbliga al risarcimento del danno non solo l’imprenditore che abbia utilizzato in fiera cataloghi pubblicitari recanti l’immagine ma altresì l’imprenditore (nella specie, a sua volta pubblicizzato nei cataloghi) che abbia fornito questi cataloghi senza preoccuparsi di imporre limiti temporali alla loro utilizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 23 febbraio 2005, Aida 2005, 1058/1).

Perché sussista l’utilizzazione del software a scopo imprenditoriale che configura il reato ex art. 171bis l.a. non è sufficiente che il programma sia in uso presso un professionista o un imprenditore (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, Aida 2005, 1065/1).

Il giudizio sul plagio musicale di un’opera appartenente al genere musicale della melodia all’italiana deve essere condotto con riferimento precipuo alla melodia, che particolarmente nel campo della musica leggera esprime con maggiori immediatezza ed incisività il nucleo creativo del brano e la sua individualità e riconoscibilità (Trib. Milano, 25 maggio 2005, Giud. Gandolfi, Francesco Reitano c. Pull Edizioni Musicali s.r.l., Drums Edizioni Musicali s.r.l., Giovanni Battista Ruffa, Romeo Livieri, Roberto Satti, Aida 2005, Repertorio I.7.1).

Ai sensi dell’art. 12 l.a. l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare il proprio personaggio in ogni forma e modo ed in particolare di sfruttarne la notorietà a fini di merchandising e di pubblicità (Trib. Milano 14 giugno 2005, Giud. De Sapia, Mediaset s.p.a. c. Phoenix s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.7.1).

Il rifiuto di concedere licenze per la riproduzione sistematica in rassegne stampa opposto dal titolare di diritti d’autore su articoli giornalistici non costituisce un abuso del diritto esclusivo (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/10).

Un’impresa che partecipi alla realizzazione delle soluzioni cromatiche di un «piano colore» può lecitamente utilizzare a fini commerciali le parti dell’opera che permettono di apprezzare la qualità del suo intervento anche senza il consenso del titolare del diritto d’autore (Trib. Milano, 16 novembre 2000, Aida 2001, 790/3).

Il diritto degli esecutori di un’opera musicale non esclude quello dell’autore della medesima opera (Cass. 16 gennaio 1999 n. 388, Aida 1999, 585/2).

Il diritto esclusivo dell’autore di un corso orale di lezioni universitarie si estende anche alla fissazione del messaggio orale su un supporto fisicamente idoneo alla sua riproduzione: salvo l’uso personale degli allievi che seguono le lezioni universitarie ex art. 68 l.a. (Trib. Milano, 16 aprile 1998, Aida 1998, 56412).

Va risolto per mutuo consenso delle parti un contratto di edizione per edizione, ed avviate ma non concluse trattative per la stipulazione di un diverso contratto relativo ad una nuova edizione dell’opera, la messa in vendita della nuova edizione senza il consenso dell’autore costituisce un’indubbia violazione dei suoi diritti: onde l’editore deve essere condannato a ritirare l’opera dal commercio a proprie spese ed a risarcire all’autore i danni, che possono essere quantificati equitativamente in una somma comprensiva della rivalutazione monetaria e del risarcimento del danno da ritardato indennizzo, su cui dovranno poi essere computatí gli interessi legali dalla sentenza al saldo (Tríb. Roma, 23 settembre 1997, Pres. Bucci, Est. CORRIAS, Romana De Angelis Bertolotti c. Fratelli Palombi s.r.l., Aida 1998, Repertorio I 7.1).

La somiglianza riscontrabile fra le caratteristiche di pupazzi di peluche non comporta concorrenza sleale per imitazione servile quando si riferisce ad elementi di comune patrimonio in una fetta di mercato, e quando ciascun prodotto ha particolarità sue proprie che lo distinguono dall’altro (Trib. Milano, 22 febbraio 1996, Aida 1996, 424/4).

Quando unemittente televisiva diffonde un programma con sequenze che hanno chiare finalità pubblicitarie di altro imprenditore ed utilizzano illecitamente un altrui diritto d’autore, l’imprenditore reclamizzato risponde dei danni in solido con l’emittente: perché l’atto illecito riceve la sua qualificazione soggettiva, intesa come imputabilità alla volontà dell’imprenditore, dall’interesse che mira a soddisfare; e perché l’esistenza di tale interesse fa presumere fino a prova contraria la partecipazione volontaria anche se indiretta dell’imprenditore all’illecito (Trib. Milano, 6 novembre 1995, Aida 1996,  412/2).

L’utilizzo di un brano musicale con chiare finalità pubblicitarie in una trasmissione televisiva, che non sia autorizzato né dalla SIAE né dall’editore musicale dell’opera, viola i relativi diritti patrimoniali d’autore (Trib. Milano, 6 novembre 1995, Aida 1996, 412/1).

In mancanza di unificazione comunitaria o di ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela di un diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali. Il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative di un diritto qualificato come diritto d’autore dal diritto nazionale, con la conseguenza che un diniego di licenza, pur provenendo da un’impresa in posizione dominante ex art. 86 co.2 lett. b), non può costituire di per sé un abuso di tale posizione. Tuttavia l’esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può in casi eccezionali integrare un comportamento abusivo. E tanto avviene in particolare quando il rifiuto di consenso dell’autore (nella specie: le emittenti televisive) ostacoli l’emergere di un prodotto nuovo (nella specie: una guida settimanale completa dei prodotti televisivi) che l’autore non offre e per cui sussiste una domanda potenziale da parte del consumatore (Corte CE 6 aprile 1995, in cause riunite C241/91, C242/91, Aida 1995, 290/2).

La concessione di una tutela ex lege 633/1941 estesa non solo alla forma rappresentativa ma ad ogni elemento essenziale dell’opera va esclusa per tutte quelle opere dell’ingegno, quali l’opera scientifica, didattica, religiosa, di critica o di cronaca o a carattere didattico‑esoterico‑religioso, che si servono della forma letteraria per esprimere un dato informativo (Pret. Brescia, 1 dicembre 1994, Aida 1996, 382/1).

Il regime di monopolio legale pubblico attribuito al Coni in ordine all’esercizio ed all’organizzazione dei concorsi pronostíci connessi con manifestazioni sportive organizzate e svolte sotto il suo controllo non gli consente di utilizzare altrui opere dell’ingegno protette senza il consenso del loro titolare (Tríb. Roma, 22 novembre 1994, Aida 1997, 449/1).

L’art. 2 legge 121/1987 è posto a tutela non dei diritti degli autori ma di quelli connessi dei produttori di videocassette e musicassette, e la sua osservanza non esime dal rispetto dei diritti degli autori (Pret. Milano, 20 aprile 1993, Aida 1993, 184/3).

E’ illecita l’utilizzazione di un’opera musicale come commento sonoro di un filmato pubblicitario, che avvenga senza il consenso del titolare esclusivo dei diritti patrimoniali d’autore sull’opera: senza che questa utilizzazione possa essere resa lecita dal consenso del produttore fonografico all’utilizzo di un proprio fonogramma contenente la registrazione dell’opera musicale in questione (Trib. Parma, 30 dicembre 1992, Aida 1993, 172/1).

 

7.2 durata

Per le opere cinematografiche di un produttore avente la cittadinanza in uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale il periodo di sospensione della durata dei diritti d’autore stabilito dall’allegato XV del trattato di pace di Parigi non si cumula con il periodo di proroga stabilito dal d.lgt. 440/1945, così che ai cittadini statunitensi titolari di diritti d’autore si applica la proroga prevista da quest’ultimo decreto e non quella stabilita dal primo (Cass. 3 dicembre 2014 n. 25574, Aida 2015, 1654/1).

Il prolungamento della durata dei diritti d’autore previsto dall’art. 4 d.lgs.lgt. 440/1945 non si applica ai cessionari che non abbiano adempiuto le formalità previste dalla medesima disposizione (Cass. 3 dicembre 2014 n. 25574, Aida 2015, 1654/2).

Gli artt. 2-5 d.lgt. 440/1945, richiamati dall’art. 17 co. 3 l. 52/1996, sono applicabili a tutte le opere dell’ingegno, incluse quelle cinematografiche, e, in quanto norme di diritto transitorio ed intertemporale, non sono venute meno per effetto dell’entrata in vigore del successivo d.lgs. 154/1997, che si applica alle opere cinematografiche prodotte successivamente all’entrata in vigore del nuovo art. 32 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 10 agosto 2012, Aida 2015, 1666/1).

Il prolungamento a 70 anni della durata dei diritti d’autore sul film spettanti al produttore cinematografico previsto dalla l. 52/1996 non opera qualora egli o i suoi eredi non abbiano adempiuto alle formalità previste dagli artt. 2– 5 d.lgt. 440/1945 (Trib. Roma, Sezione IP, 10 agosto 2012, Aida 2015, 1666/2).

Ai cittadini USA titolari di diritti d’autore si applica solo la proroga della loro durata prevista dal dlgs lgt 20 luglio 1945 n. 440: mentre non si applica anche la sospensione dei diritti d’autore prevista dall’allegato 15 del trattato di pace di Parigi reso esecutivo con dlgs cps 28.11.1947 n.1430, perché questa sospensione opera soltanto a condizione di reciprocità, e la reciprocità non si è realizzata (Cass. Sez. I civile 31 agosto 2015 n. 17342, Aida 2015, II.20/1).

I beneficiari del prolungamento della protezione delle opere dell’ingegno ex lege 650/1996 sono gli autori: ma i cessionari dei predetti diritti possono continuarne l’utilizzo purché abbiano effettuato opportuna comunicazione di voler proseguire nel loro sfruttamento economico (Cass. Sezione I civile 17 maggio 2013 n. 12086, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1594/1).

Solo gli ultimi cessionari di una catena di cessioni possono comunicare agli originari titolari dei diritti la loro intenzione di continuare nello sfruttamento delle opere dietro adeguato compenso (Cass. Sezione I civile 17 maggio 2013 n. 12086, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1594/2).

Nel caso di più cessionari di diritti diversi tra loro ciascuno di essi, purché sia l’ultimo della catena di trasmissione del relativo diritto, può esercitare la facoltà di continuare nello sfruttamento dei diritti acquisiti (Cass. Sezione I civile 17 maggio 2013 n. 12086, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1594/3).

Secondo il Copyright Act USA del 1909 la protezione del diritto d’autore dura ventotto anni a decorrere dalla prima pubblicazione, e per altri ventotto anni solo in caso di richiesta di rinnovo. E l’attore che invochi la tutela d’autore anche per i ventotto anni successivi ha l’onere di provare che il rinnovo della protezione è stato tempestivamente richiesto (App. Roma, 19 novembre 2012, Pres. Redivo, Est. Scaramuzzi, Aida 2014, 1619/2).

I racconti relativi a Zorro sono tutti caduti in pubblico dominio prima dell’1.1.1978 (App. Roma, 19 novembre 2012, Pres. Redivo, Est. Scaramuzzi, Aida 2014, 1619/3).

Il diritto d’autore italiano protegge non solo i singoli racconti (nella specie relativi a Zorro) ma anche ed autonomamente il personaggio da essi creato: ma caduti in pubblico dominio i racconti cade in pubblico dominio anche il personaggio (App. Roma, 19 novembre 2012, Pres. Redivo, Est. Scaramuzzi, Aida 2014, 1619/4).

I diritti patrimoniali d’autore relativi ad un film proiettato per la prima volta in pubblico nel 1948 e pertanto caduti in pubblico dominio nel 1978 rivivono a seguito del dpr 19/1979 (App. Milano, Sezione IP, 14 luglio 2011, Pres. Est. Tarantola, Disco Più s.r.l. c. Unidis Jolly Film s.r.l., Ripley’s Film s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.7.2).

Quando al momento dell’entrata in vigore della legge 52/1996 e della riviviscenza dei diritti d’autore e connessi che essa comporta l’interpretazione di un artista e la sua registrazione sono caduti in pubblico dominio ed è scaduto il contratto con cui l’artista consentiva al discografico l’utilizzo della sua interpretazione e registrazione, l’utilizzo successivo alla riviviscenza dei relativi diritti richiede una nuova manifestazione di consenso dell’artista, in mancanza di che costituisce un illecito e da origine ad un credito risarcitorio dell’artista (App. Milano, Sezione IP, 4 luglio 2012, Pres. Patrone, Est. Vigorelli, S.A.A.R. s.r.l. c. Adriano Celentano, Aida 2013, Repertorio I.7.2).

La convenzione Italia/USA del 1892 è ancora in vigore; stabilisce la piena assimilazione delle opere statunitensi a quelle italiane (e viceversa); comporta che la durata del film americano in Italia deve essere calcolata in base alla normativa italiana ex art. 32 l.a.; ed è fatta salva dall’art. 20 della convenzione di Berna e dall’art. XIX della convenzione universale di Parigi (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 febbraio 2013, Aida 2013, 1571/3).

Se nel paese d’origine un opera è caduta in pubblico dominio per il solo fatto che in relazione ad essa non sono state adempiute le formalità di rinnovo previste dalla legge nazionale in vigore a suo tempo ed ormai abolite, ma in mancanza di queste formalità e del relativo inadempimento l’opera sarebbe ancora tutelata non essendo spirati i termini di protezione previsti successivamente dalla normativa nazionale, allora non si rientra nell’ipotesi della caduta in pubblico dominio ex art. 18.4 della convenzione di Berna (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 6 febbraio 2013, Aida 2013, 1571/4).

L’articolo unico dlgs 82/1946 sottopone la protezione delle opere di autori stranieri a condizione di reciprocità; Italia ed USA hanno aderito alle convenzioni di Berna e di Ginevra che garantiscono questa condizione; e la durata della protezione in Italia delle opere straniere statunitensi è regolata dalla normativa del nostro paese (Trib. Roma, Sezione IP,  26 gennaio 2010, Aida 2012, 1479/1).

Il nome Zorro può essere registrato come marchio dell’omonimo personaggio di fantasia, a prescindere dalla tutelabilità del relativo personaggio ad opera del diritto d’autore: e la durata della tutela del segno distintivo in capo al soggetto che l’ha legittimamente registrato è regolata dagli artt. 15 e ss. cpi in modo indipendente da quella del diritto d’autore ex art. 25 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP,  26 gennaio 2010, Aida 2012, 1479/2).

I disegni e modelli registrati a livello nazionale la cui registrazione ha cessato di produrre effetti prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 beneficiano ex art. 17 prima frase di questa direttiva della protezione della legge sul diritto d’autore vigente nello stato; la seconda frase dell’art. 17 non riconosce agli stati membri la facoltà di concedere o meno la protezione del disegno o modello, e nemmeno quella di proteggerlo per una durata diversa da quella armonizzata dalla direttiva 93/98; e l’art. 17 frase II osta perciò alla normativa di uno stato membro che escluda dalla protezione d’autore i disegni e modelli che siano divenuti di pubblico dominio nello stato prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione, pur possedendo tutti i requisiti per la sua protezione (Corte UE, 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, Aida 2012, 1456/2).

Il principio secondo cui le leggi modificative di un’altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate sotto l’impero della vecchia legge non incide sugli atti di sfruttamento definitivamente compiuti da un terzo prima dell’entrata in vigore della nuova legge ma incide sui diritti di un terzo a continuare lo sfruttamento di un oggetto nuovamente protetto da un diritto di proprietà intellettuale (Corte UE, 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, Aida 2012, 1456/4).

Il principio del rispetto dei diritti acquisti e della tutela del legittimo affidamento, che rientrano tra i principi fondamentali del diritto dell’Unione, non può essere esteso sino ad impedire in via generale che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (Corte UE, 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, Aida 2012, 1456/5).

L’art. 17 della direttiva 98/71 non osta ad una norma transitoria nazionale che rinvii per un certo tempo la tutela d’autore di disegni e modelli creati prima dell’entrata in vigore della norma di attuazione della direttiva 98/71. La regola transitoria deve tuttavia essere idonea a garantire un bilanciamento tra diritti acquisiti e legittimo affidamento dei terzi (da un lato) ed interessi di titolari del diritto d’autore (dall’altro), e non deve andare oltre quanto necessario ad assicurare questo bilanciamento. La norma transitoria può essere considerata adeguata soltanto se riguarda la categoria dei terzi che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione. La norma transitoria può tuttavia escludere la protezione d’autore soltanto per il periodo necessario al terzo preutente per cessare progressivamente il preuso o per smaltire le scorte: mentre la previsione nazionale di un periodo transitorio di 10 anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici e dei terzi in buona fede. E la norma nazionale che prevede l’inopponibilità illimitata della protezione d’autore per i prodotti realizzati sulla base di disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima della norma nazionale non lo è (Corte UE, 27 gennaio 2011, in causa C-168/09, Aida 2012, 1456/6).

L’art. 17 della direttiva 98/71 non esclude la possibilità per gli stati membri di introdurre norme transitorie a tutela degli interessi legittimi dei terzi che anteriormente all’attuazione della direttiva confidassero sulla caduta in pubblico dominio di disegni e modelli poi protetti dal diritto d’autore; ma queste norme transitorie non possono rinviare per un periodo sostanziale di tempo l’applicazione della nuova normativa di tutela del diritto d’autore per i disegni o modelli in modo da impedirne l’applicazione alla data prevista da tale direttiva (Corte Giustizia CE, 9 settembre 2011 in causa C-198/10, Cassina c. Alivar s.r.l., Galliani Host Arredamenti s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.2).

Una norma che preveda l’inopponibilità illimitata della tutela del diritto d’autore per i prodotti creati sulla base di disegni e modelli divenuti di pubblico dominio prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/71 avrebbe come conseguenza di impedire, in via generale, l’applicazione della nuova protezione ai disegni e modelli anteriori, e non sarebbe compatibile con l’art, 17 della direttiva (Corte Giustizia CE, 9 settembre 2011 in causa C-198/10, Cassina c. Alivar s.r.l., Galliani Host Arredamenti s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.2).

Una norma nazionale che escluda dalla tutela del diritto di autore i disegni e modelli che erano, oppure erano divenuti, di pubblico dominio prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 98/71, nei confronti dei terzi che abbiano preusato questi disegni e modelli, e nei limiti del preuso, rinvia il beneficio della tutela del diritto di autore per un periodo di tempo illimitato, e contrasta con l’art. 17 della direttiva 98/71; a maggior ragione contrasta perciò con la direttiva una norma nazionale che consenta l’utilizzazione dei disegni e modelli anche al di là dei limiti del preuso (Corte Giustizia CE, 9 settembre 2011 in causa C-198/10, Cassina c. Alivar s.r.l., Galliani Host Arredamenti s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.2).

L’art. 18 della Convenzione di Berna prevede che questa e la sua estensione della durata dei diritti d’autore si applicano a tutte le opere che al momento della sua entrata in vigore non siano ancora cadute in pubblico dominio nel paese d’origine: e pertanto se un’opera è caduta in pubblico dominio in Italia per effetto della scadenza della durata di protezione che le era riconosciuta anteriormente al dpr 19/1979, questa opera non sarà nuovamente protetta in Italia (Cass. Sez. I civile 25 novembre 2011 n. 24972, Aida 2012, 1474/1).

La legge 52/1996 ha esteso a 70 anni p.m.a. la durata della protezione anche per le opere ed i diritti già caduti in pubblico dominio, purché alla data del 30.6.1995 opere e diritti rientrassero nel termine di 70 anni decorrente dal momento in cui iniziava la loro protezione (Cass. Sez. I civile 25 novembre 2011 n. 24972, Aida 2012, 1474/2).

L’entrata in vigore del DPR 19/1979, che ha esteso a 50 anni il termine di protezione dei diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche, ha lasciato in vigore le proroghe previste dal dlgt 440/1945 e dal trattato di pace (reso esecutivo con dlcps 1430/1947) (Cass. Sez. I civile 29 dicembre 2011 n. 30036, Pres. Fioretti, Est. Ragonesi, Barbatoja s.r.l. c. The Walt Disney Company ora Disney Enterprises Inc, Fallimento Eclecta s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.2).

Il termine di durata di protezione del diritto di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, portato a 50 anni dal dpr 19/1979, non si applica alle opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore di questo decreto (Cass. Sez. I civile 29 dicembre 2011 n. 30036, Pres. Fioretti, Est. Ragonesi, Barbatoja s.r.l.  c. The Walt Disney Company ora Disney Enterprises Inc, Fallimento Eclecta s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.2).

Nel computo del termine di durata di protezione del diritto d’autore sull’opera cinematografica di un produttore avente la cittadinanza di uno stato vincitore della seconda guerra mondiale il periodo di sospensione di questa durata previsto dall’allegato 15 del trattato di pace di Parigi, reso esecutivo con dlcps 1430/1947, non si cumula con il periodo di proroga stabilito dal dlgt 440/1945 (Cass. Sez. I civile 29 dicembre 2011 n. 30036, Pres. Fioretti, Est. Ragonesi, Barbatoja s.r.l.  c. The Walt Disney Company ora Disney Enterprises Inc, Fallimento Eclecta s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.2).

Nel computo del termine di durata dei diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche il periodo di sospensione della tutela del diritto d’autore stabilito per i cittadini dei paesi vincitori della seconda guerra mondiale dal trattato di pace di Parigi (reso esecutivo dal dlcps 1430/1947) non si cumula con il periodo di proroga stabilito dal dllgt 440/1945 (Cass. Sez. Unite penali 29 dicembre 2009 n. 49783, Aida 2011, 1390/1).

Il termine di durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche fissato in 50 anni dal dpr 19/1979 non si applica alle opere già cadute in pubblico dominio al momento dell’entrata in vigore del decreto ora detto (Cass. Sez. Unite penali 29 dicembre 2009 n. 49783, Aida 2011, 1390/2).

Il diritto di utilizzazione dell’opera cinematografica a cartoni animati spetta al produttore del film ed ha la durata prevista per le opere cinematografiche, mentre la tutela di ogni diversa ed ulteriore utilizzazione dei singoli cartoni che compongono questa opera spetta al loro autore ed ha la durata prevista per le opere delle arti figurative (Cass. Sez. Unite penali 29 dicembre 2009 n. 49783, Aida 2011, 1390/3).

La ipotetica perdita dei diritti di sfruttamento economico da parte del cessionario dei diritti del produttore di opera cinematografica, che deriva dal suo mancato adempimento agli oneri previsti dalla legge 52/1996 per la proroga del termine di sfruttamento, ha come effetto la caduta dei diritti in pubblico dominio, e non la loro riespansione in capo al cedente: né la titolarità dei diritti può essere riacquistata dal cedente per effetto del suo adempimento degli oneri di legge ora detti, cui il cedente non era legittimato (Trib. Roma, Sezione IP, 20 novembre 2008, Aida 2010, 1344/1).

E’ opportuno chiedere alla Corte di giustizia se gli artt. 17 e 19 della direttiva disegni e modelli possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno stato membro di escludere comunque la protezione dei disegni e modelli in pubblico dominio alla data di attuazione della direttiva; o comunque la tutela dei disegni e modelli in pubblico dominio alla data di attuazione della direttiva, e che a questa data risultassero già utilizzati da un terzo senza il consenso del titolare dei diritti riconosciuti dalla direttiva; o comunque la protezione dei disegni e modelli in pubblico dominio alla data di attuazione della direttiva, che a questa data risultassero già utilizzati da un terzo senza il consenso del titolare dei diritti riconosciuti dalla direttiva, per l’ipotesi in cui l’esclusione sia prevista per un periodo di tempo sostanziale, dell’ordine decennale (Trib. Milano, ordinanza 30 aprile 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Flos s.p.a. c. Semeraro Casa & Famiglia s.p.a., Aida 2010, Repertorio I.7.2).

E’ dubbia e deve dunque essere sottoposta alla Corte di giustizia la questione di interpretazione pregiudiziale se gli artt. 17 e 19 della direttiva 71/98/Ce relativa al design consentono allo stato di adottare una disciplina del genere del testo dell’art. 239 c.p.i. introdotto dal dl 10/2007 convertito con legge 46/2007, che esclude la protezione d’autore dei disegni che erano caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione della direttiva (Trib. Milano, ordinanza 28 maggio 2009, Pres. Est. Bonaretti, V.P. c. High Tech s.r.l., Aida 2010, Repertorio I.7.2).

Morto l’autore e scomparsi i suoi più stretti parenti si attenuano le ragioni che giustificano l’esistenza di un’esclusiva di sfruttamento dell’opera e prevale l’interesse della generalità ad una sua diffusione più larga: e scaduto il termine di durata del diritto l’erede dell’autore non può chiedere un’inibitoria dell’utilizzazione dell’opera (Trib. Napoli, Sezione IP, 13 aprile 2007, Pres. Lipani, Est. Sica, Citarella Rosa, Antonio Lignola c. Bideri C.E.V.E.L. s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.7.2).

La durata di protezione prevista dalla direttiva 116/2006/Ce si applica ex art. 10.2 anche quando il diritto connesso in questione non è mai stato protetto nello stato membro in cui è chiesta la protezione (Corte CE 20 gennaio 2009, in causa C-240/07, Aida 2009, 1257/1).

Secondo l’art. 10.2 della direttiva 116/2006/Ce le durate di protezione da essa previste si applicano quando alla data dell’1.7.1995 l’opera o il soggetto in questione erano protetti almeno in uno stato membro in applicazione delle disposizioni nazionali di quest’ultimo: anche quando non fossero protetti, in quanto cittadino di paese terzo, nello stato membro in cui è chiesta la protezione (Corte CE 20 gennaio 2009, in causa C-240/07, Aida 2009, 1257/2).

Il termine previsto dal dlg-lt 440/1945 richiamato dalla legge 650/1996 per la continuazione dei diritti del cessionario è un termine di decadenza relativo, che può essere invocato solo dagli eredi e legatari degli autori (Trib. Roma, Sez. IP, 27 gennaio 2009, Aida 2009, 1307/1).

La SIAE non è obbligata a verificare se chi presenta il bollettino è effettivamente titolare dei relativi diritti d’autore: e per corollario deve essere rigettata la domanda di condanna di SIAE al pagamento di quanto essa ha incassato in base ai diritti di riproduzione meccanica di un’opera proposta dagli eredi del suo autore che alleghino che il cessionario non ha compiuto tempestivamente le formalità previste dal dlgs 440/1945 richiamato dalla legge 650/1996 (Trib. Roma, Sez. IP, 27 gennaio 2009, Aida 2009, 1307/2).

L’erede dell’autore che invochi la decadenza del cessionario dal termine previsto dal dlg-lt 440/1945 richiamato dalla legge 650/1996 per il compimento delle formalità necessarie alla proroga dei suoi diritti ha l’onere di provare la scadenza del termine originario di durata dei relativi diritti d’autore, e dunque in caso di opera con più coautori la data di morte dell’ultimo di essi (Trib. Roma, Sez. IP, 27 gennaio 2009, Aida 2009, 1307/3).

Per effetto dell’ordine di esecuzione del trattato di pace, avvenuta con dlgs c.p.s. 28.11.1947 n. 1430, è stata immessa nell’ordinamento interno una norma che attribuiva ai cittadini delle potenze alleate il medesimo termine già attribuito ai cittadini italiani per neutralizzare gli effetti negativi determinati dallo stato di guerra sull’esercizio dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (impedito durante il periodo bellico): onde si è verificata una situazione normativa per cui a tutti gli autori italiani o assimilati, o agli autori di stati per i quali vigeva il principio di reciprocità in materia di diritto d’autore o degli stati di potenze alleate ed associate vincitrici (per i quali esistesse o meno una situazione di reciprocità) si applicava indistintamente, oltre al normale termine di durata, anche il termine di proroga di 6 anni a compensazione degli impedimenti dovuti al periodo bellico previsto dal dlgs l.g.t. 440/1945 (Cass. 19 ottobre 2007 n. 38721, Aida 2008, 1198/1).

Il dlgs 19/1979 deve ricevere una interpretazione adeguatrice, nel senso che con la sua entrata in vigore, anche in mancanza di una specifica disposizione di abrogazione espressa, si è comunque verificata l’abrogazione tacita del dlgs l.g.t. 440/1945 (e di tutte le altre norme speciali che in ipotesi prevedessero proroghe o sospensioni o estensioni della durata del termine di protezione per le opere cinematografiche) (Cass. 19 ottobre 2007 n. 38721, Aida 2008, 1198/2).

L’estensione da 30 a 50 anni del termine di protezione delle opere cinematografiche operata dal dlgs 19/1979 non riguarda i film che erano in precedenza già caduti in pubblico dominio (Cass. 19 ottobre 2007 n. 38721, Aida 2008, 1198/3).

Una volta animato, ossia utilizzato nella diversa forma espressiva del linguaggio cinematografico, il disegno/cartone costituisce parte integrante ed inscindibile di una nuova e diversa opera dell’ingegno, tutelata autonomamente e diversamente, in modo del tutto indipendente dalle sorti del disegno medesimo: onde il diritto di utilizzazione della nuova opera dell’ingegno costituita dal cartone animato spetterà al produttore del film e avrà la durata prevista per le opere cinematografiche, mentre l’utilizzazione non cinematografica dei disegni spetterà al loro autore ed avrà la durata prevista per le opere delle arti figurative (Cass. 19 ottobre 2007 n. 38721, Aida 2008, 1198/4).

L’art. 17 della legge 52/1996 non è venuto meno per effetto dell’entrata in vigore del successivo Dlgs 154/1997 (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/1).

L’art. 17 legge 52/1996 prevede la riviviscenza dei diritti patrimoniali e d’autore per le sole opere che risultino protette «alla data del 29 giugno 1995» e cioè per le opere che alla data ora detta non siano cadute in pubblico dominio sulla base non dei termini originali ma del nuovo periodo di protezione (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/2).

Il termine di 6 mesi previsto dagli artt. 17 legge 52/1996 e 2-5 dll. 440/1945 per la comunicazione dal cessionario agli eredi ed all’UPLAS della volontà del primo di avvalersi dell’estensione del periodo di tutela è termine non perentorio ma ordinatorio (Trib. Roma, 9 ottobre 2007, Aida 2008, 1235/3).

Il termine del 23.6.1997 previsto dall’art. 1 co.57 l. 23 dicembre 1996 n. 650 (sei mesi dall’entrata in vigore della legge) non è un termine perentorio, riguarda i cessionari delle opere, ed è un termine relativo nel senso che può essere invocato solo dagli autori e non da qualsiasi terzo che non vanti diritti sull’opera (Trib. Roma, 2 luglio 2004, Aida 2006, 1075/1).

L’art. 17.1 l. 52/1996, che ha elevato a 70 anni la durata di 50 anni prevista dal DPR 19/1979, si applica anche a tutte le opere cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della l. 52/1996 (Trib. Roma, 2 luglio 2004, Aida 2006, 1075/2).

La sanzione penale prevista dall’art. 127 dlgs 490/1999 della contraffazione di opere d’arte si applica anche alle opere di autori viventi la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni (Cass. 20 maggio 2003 n. 22038, Pres. Savignano, Est. Novarese, P.M. Iacovello, Pludwinski Daniel c. Fondazione «Lucio Fontana» e SIAE, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

La proroga di sei anni prevista dall’art. 1 dll 440/45 è cumulabile con il periodo di sospensione indicato nell’allegato XV lett.a) n.3 del trattato di pace tra l’Italia e le potenze alleate (Trib. Milano, 14 aprile 2004, Giud. Vecchio, Fallimento Electa s.r.l. c. The Walt Disney Enterprises Inc., Martinenghi Italo, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

Caduta l’opera in pubblico dominio il diritto d’autore non è per questo perento; si deve solo considerare libera l’utilizzazione dell’opera da parte di terzi; ma quando una legge successiva estende la protezione del diritto d’autore (nella specie con dl 154/97) questa diviene applicabile anche a favore dell’opera già caduta in pubblico dominio, qualora il termine di scadenza della protezione previsto dalla nuova legge non sia stato ancora superato rispetto all’opera in questione (Trib. Milano, 14 aprile 2004, Giud. Vecchio, Fallimento Electa s.r.l. c. The Walt Disney Enterprises Inc., Martinenghi Italo, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

La norma dell’art. 17 co.3 legge 6.2.1996 n. 52, contenente una regola transitoria relativa al prolungamento della durata della protezione dell’opera, è rimasta in vigore anche dopo l’approvazione del dlgs 26.5.1997 n. 154 che ha modificato l’art. 32 l.a. (Trib. Roma, ordinanza 28 giugno 2004, G.D. Orlandi, RAI Cinema s.p.a. c. Ripley’s Film s.r.l., Lati Linee Aeree Trancontinentali Italiane s.p.a., Scuola Nazionale di Cinema, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

Quando ricorrono entrambi i presupposti necessari per la concessione di un sequestro giudiziario di pellicole cinematografiche, e così una controversia sulla proprietà delle pellicole e dei relativi diritti d’autore e l’opportunità di sottoporre i beni contesi ad un vincolo temporaneo al fine di assicurare l’utilità della pronuncia di merito, il sequestro giudiziario deve essere disposto senza necessità di verificare nel giudizio cautelare se il prolungamento dei diritti d’autore medio tempore intervenuto giovi all’una o all’altra delle parti contendenti (Trib. Roma, ordinanza 29 luglio 2004, Pres. Deodato, Est. De Masi, Rai Cinema s.p.a. c. Ripley’s Film s.r.l., L.A.T.I. s.p.a., Scuola Nazionale di Cinema, Ripley’s Cinema s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.7.2).

Le opere create prima dell’entrata in vigore del dlgs 2.2.2001 n.95, e prima di questa legge non tutelabili secondo il diritto d’autore, trovano oggi protezione a condizione che non sia scaduto il termine di durata previsto per esse dalla legge (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/1).

Ove l’opera protetta ex art. 2 n. 10 l.a. abbia più coautori, la durata del diritto va determinata sulla vita del coautore che muore per ultimo ai sensi dell’art. 26 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/2).

La norma transitoria dell’art. 25bis dlgs 95/2001, relativa alla sospensione transitoria decennale della tutela del design in base al diritto d’autore, è norma che pone una eccezione al principio generale della retroattività della tutela e non può dunque essere interpretata analogicamente (Trib. Bologna, Sezione IP, ordinanza 3 agosto 2004, Aida 2005, 1043/4).

Al fine di accertare se l’opera cinematografica è caduta in pubblico dominio al termine dei 50 anni dalla prima proiezione ex art. 3 d.p.r. 19/1979 che ha modificato l’art. 32 l.a. vanno aggiunti 6 anni per la proroga concessa dall’art. 1 d.l.lt. 440/1945 ed inoltre il tempo trascorso tra l’entrata in guerra e l’entrata in vigore del trattato di pace con le potenze alleate (Cass. Sez. I civile 13 agosto 2004 n. 15777, Pres. Losavio, Est. Berruti, P.M. Ciccolo, King World Productions Inc. c. Rai-Radiotelevisione Italiana, Italia TV, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

Le nozioni di estrazione e reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva banche dati devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e diffusione di tutto il contenuto di una banca dati o di una parte di essa, e si estendono alle operazioni compiute da un terzo che abbia avuto accesso non alla banca dati originaria, ma ad una sua copia legittimamente diffusa fra il pubblico; sono invece lecite le operazioni di mera consultazione delle banche dati rese lecitamente accessibili al pubblico (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

Il fatto che il contenuto della banca dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costitutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto di una banca dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

Al fine di valutare se gli elementi di una banca dati ne rappresentino una parte sostanziale, occorre esaminare se gli sforzi umani, tecnici e finanziari consentiti dal costitutore della banca dati per il conseguimento, la verifica e la presentazione di questi dati rappresentino un investimento rilevante; questo esame non deve prendere in considerazione i mezzi destinati alla creazione degli elementi che figurano in una banca dati, e così non deve considerare le operazioni di modifica apportate dall’autore dell’operazione di estrazione e reimpiego alla disposizione o alle condizioni di accessibilità dei dati (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

L’art. 7 n. 5 della direttiva banche dati vieta operazioni non autorizzate di estrazione o reimpiego che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, e per il loro effetto cumulativo, mirano a ricostituire o a mettere a disposizione del pubblico la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento del costitutore (Corte giustizia CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd, Aida 2005, Repertorio I.7.2).

L’art. 25bis l.a. prevede che per dieci anni dal 19 aprile 2001 la tutela d’autore del design non abbia effetto nei confronti di chi prima di questa data abbia intrapreso la fabbricazione o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità di disegni già brevettati e poi caduti in pubblico dominio (Trib. Milano, Sezione IP, 29 marzo 2005, Aida 2005, 1064/2).

La proroga della durata della tutela d’autore prevista dal dlgs 20 luglio 1945 n. 440 e la sospensione del decorso del termine della protezione stabilita dal dlgs c.p. s. 28 novembre 1947 n.. 1430 sono cumulabili (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/3).

La SIAE non è responsabile per i danni patiti dal titolare del diritto d’autore sul film quando rilasci contrassegni per videocassette ad un contraffattore che dichiari sotto la propria responsabilità di avere titolo allo sfruttamento dell’opera: e ciò a fortiori quando a seguito di una proroga della sua durata sussistano contrasti interpretativi sulla perdurante esistenza della tutela d’autore, e l’opera sia già stata d’altro canto duplicata in videocassetta da vari produttori (Trib. Roma, 31 maggio 2000, Aida 2003, 888/2).

Il DPR 8.1.1979 n. 19 non ha assorbito né abrogato la proroga e la sospensione dei termini stabilite in considerazione del tempo di guerra (Trib. Roma, 28 marzo 2002, Giud. Izzo, Marzi c. P.A.C. s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.7.2).

Il termine di 50 anni introdotto dal DPR 9.1.1979 n.19 si applica a tutte le opere che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già maturato i 30 anni dalla prima proiezione (Trib. Roma, 28 marzo 2002, Giud. Izzo, Marzi c. P.A.C. s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.7.2).

In base all’art. 24 l.a. gli eredi ed i legatari dell’autore hanno il diritto esclusivo di pubblicare le opere inedite anche quando sia scaduto il termine di durata della tutela patrimoniale (Trib. Ferrara, 5 aprile 2000, Aida 2002, 826/1).

Il divieto di discriminazione sancito dall’art. 12.1 (ex 6) CE è applicabile anche alla protezione dei diritti d’autore nel caso in cui l’autore fosse deceduto al momento dell’entrata in vigore del trattato Ce nello stato membro di cui era cittadino. Esso osta a che il periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini (Corte di Giustizia CE, 6 giugno 2002, in causa C 360/00, Aida 2002, 813/1).

La proroga della durata del diritto d’autore stabilita dal d.l. lgt. 440/1945 si cumula alla sospensione del decorso del termine di protezione  prevista dal trattato di pace di Parigi e recepita dal d.l. c.p.s. 1430/1947. (App. Milano, 23 marzo 2001, Aida 2001, 808/3)

Le opere statunitensi godono della proroga di durata della tutela prevista dal d.lgs.lgt. 20 luglio 1945 n. 440, cui si cumula l’ulteriore periodo previsto dal trattato di pace di Parigi 10 febbraio 1947. (App. Milano, 19 dicembre 2000, Pres. Serianni, Est. Bichi, Eclecta s.r.l. c. Filmverhuurkantoor de Dam B.V., Aida 2001, Repertorio I 7.2)

L’art. 3 dpr 19/1979, che ha elevato da 30 a 50 la durata di protezione delle opere cinematografiche, si applica anche alle opere già cadute in pubblico dominio prima del dpr 19/1979 (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 784/3).

La sospensione dei termini di tutela delle opere delle potenze alleate prevista dal trattato di pace del 1947 riguarda le opere pubblicate prima della seconda guerra mondiale (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 784/2).

Il dll 440/1945, che ha prorogato di cinque anni i diritti sulle opere dell’ingegno «pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio» alla data della sua entrata in vigore non si applica alle opere pubblicate dopo il dll 440/1945 (Trib. Milano, 9 ottobre 2000, Aida 2001, 784/1).

La proroga di durata dei diritti d’autore stabilita dal d.l. 20 luglio 1945 n. 440 e la sospensione del decorso di questi termini prevista dall’art. 3 allegato XV al trattato di pace di Parigi sono tra loro cumulabili, in quanto trovano fondamento in cause autonome ed assolvono a finalità diverse: quali l’esigenza di compensare le gravi limitazioni all’utilizzazione dell’opera durante il periodo bellico, e rispettivamente una sorta di «risarcimento» a favore dei cittadini delle potenze alleate. (App. Roma, 25 settembre 2000, Aida 2001, 780/2)

Se è vero che il principio del rispetto del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della comunità, secondo la costante giurisprudenza esso non può essere esteso fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore. Correlativamente può essere considerato ragionevole e sufficiente alla tutela del legittimo affidamento dei terzi il termine di tre mesi previsto dalla legge 52/96 della Repubblica italiana per la distribuzione dei supporti di suono dopo la reviviscenza dei relativi diritti di produttore fonografico: tanto più che il termine effettivo è stato in realtà pressoché di un anno dalla data della sua attuazione (Corte di giustizia CE, 29 giugno 1999, in causa C-60/98, Aida 1999, 579/2).

Le leggi modificative di un’altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate sotto l’impero della vecchia legge. Dal momento che la reviviscenza dei diritti d’autore e dei diritti connessi prevista dalla direttiva 98/93/Cee non ha incidenza sugli atti di utilizzazione definitivamente compiuti da un terzo prima della data alla quale è intervenuta, essa non può essere considerata avere effetti retroattivi. La sua applicazione agli effetti futuri di situazioni non del tutto esaurite significa, per contro, che essa incide sui diritti di un terzo a continuare nello sfruttamento di un supporto sonoro i cui esemplari già fabbricati non sono stati ancora commercializzati e smerciati entro la detta data (Corte di giustizia CE, 29 giugno 1999, in causa C-60/98, Aida 1999, 579/1).

Il termine di 70 anni post mortem auctoris previsto dal dlgs 52/1996 si applica anche alle opere cadute in pubblico dominio prima di questo decreto legislativo, purchè al momento della sua entrata in vigore non sia ancora completamente decorso il termine nuovo e più ampio che esso prevede (Trib. Milano, 19 novembre 1998, Pres. Est. PATRONE, Magis 4 s.r.l. c. Buena Vista Home Video s.r.l., The Walt Disney Company, Aida 1999, Repertorio I 7.2).

La proroga della durata del diritto d’autore previsto dall’art. 1 dllgt 20.7.1945 n. 440 si cumula alla sospensione del diritto d’autore prevista dall’allegato XV del trattato di pace di Parigi ratificato in Italia con dlcps 1430/1947 (Trib. Milano, 19 novembre 1998, Pres. Est. PATRONE, Magis 4 s.r.l. c. Buena Vista Home Video s.r.l., The Walt Disney Company, Aida 1999, Repertorio I 7.2).

La riproduzione di opere pittoriche cadute in pubblico dominio ma conservate in strutture museali statali non è libera ma è soggetta a concessione amministrativa secondo la legge 4/1993 ed i dm 31.1.1994 n. 171 ed 8.4.1994 (Pret. Torino, decreto 24 luglio 1998, Aida 1999, 610/1)

E’ ammissibile una questione di interpretazione dell’art. 10 co. 3 della direttiva 98/93/Cee ex art. 177 del trattato Cee finalizzata a controllare se l’art. 17 co. 4 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, così come successivamente modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, abbia dato attuazione corretta all’art. 10 co. 3 della direttiva (Trib. Milano, ordinanza 18 febbraio 1998, Aida 1998, 558/2).

L’art. 10 co. 2 della direttiva 29 ottobre 1993 98/93/Cee consente agli stati membri di ripristinare la tutela, tramite diritti esclusivi, di opere dell’ingegno già cadute in pubblico dominio (Trib. Milano, ordinanza 18 febbraio 1998, Aida 1998, 558/1).

L’allungamento della durata del diritto d’autore a 70 anni post mortem auctoris prevista dalla legge 6 febbraio 1996 n. 52 può essere applicato alle opere ancora protette al momento di entrata in vigore di questa legge (Trib. Roma, 7 ottobre 1997, Aida 1998, 539/2).

I periodi di proroga e di sospensione della durata del diritto d’autore previsti dal dAgsAgt. 20 luglio 1945 n. 440 e rispettivamente dall’allegato XV lett. A) n. 3 del trattato di pace ratificato con d.lgs.cps. 28 novembre 1947 n. 1430 sono cumulabili (Trib. Roma, 7 ottobre 1997, Aida 1998, 539/1).

L’entrata in vigore del d.p.r. 19/1979 di proroga dei termini di protezione dell’opera cinematografica non ha abrogato né reso inefficaci la proroga di 6 anni prevista dal d.1.1gt. 440/1945 né, per i film statunitensi, la sospensione del decorso di tale termine dallo scoppio della guerra fino all’entrata in vigore del trattato di pace con l’Italia (App. Roma, 13 novembre 1995, Pres. CASSANO, Est. THOMAS, American Broadcasting Companies Inc., Delta Video s.r.l. c. Skema s.r.l., Messaggerie Periodici, ME.PE. s.p.a., Capital Video s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 7.2 ).

L’art. 199 co. 1 l.a. rende applicabile la legge stessa a tutte le opere, anche se pubblicate prima dell’entrata in vigore della medesima normativa, ed evidenzia chiaramente l’intenzione del legislatore di rendere retroattiva la relativa disciplina, anche per quanto riguarda il prolungamento a 50 anni della tutela delle opere cinematografiche (App. Roma, 13 novembre 1995, Pres. CASSANO, Est. THOMAS, American Broadcasting Companies Inc., Delta Video s.r.l. c. Skema s.r.l., Messaggerie Periodici, ME.PE., s.p.a., Capital Video s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 7.2).

Quando il contratto tra un editore ed il traduttore di un’opera caduta in pubblico dominio sia riconducibile allo schema del contratto di edizione e non invece a quello del contratto d’opera intellettuale consistente nella traduzione, il diritto dell’editore non può durare quanto il diritto d’autore sulla traduzione (Trib. Roma, 4 aprile 1995, 353/2).

La tesi di laurea è opera esteriorizzata con il deposito di una sua copia presso la segreteria dell’Università; non costituisce atto della pubblica amministrazione ex art. 5 l.a.; e costituisce risultato precipuo dell’attività creativa del laureando, nonostante il professore relatore eserciti un controllo, una sorveglianza ed una ingerenza talvolta anche pregnanti sullo svolgimento della tesi, onde non ricorrono i presupposti per applicare ad essa gli artt. 10, 26 e 7 l.a. (App. Perugia, 22 febbraio 1995, Aida 1996, 385/1).

Il nuovo termine di cinquant’anni dì durata dei diritti d’autore sull’opera cinematografica previsto dal d.p.r. 19/79 si applica anche alle opere cadute in pubblico dominio prima dell’entrata in vigore di questo decreto (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, 384/7).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, per pretesa violazione dell’art. 76 cost., della regola del d.p.r. 19/1979 relativa alla durata dei diritti d’autore sull’opera cinematografica (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, 384/6).

La proroga e la sospensione della durata dei diritti patrimoniali d’autore previste dal d.1.1gt. 440/1945 e rispettivamente dal trattato di pace di Parigi non sono assorbite e sono cumulabili col nuovo termine di cinquant’anni previsto dal d.p.r. 19/1979 per la durata della tutela delle opere cinematografiche (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, 384/5).

La cumulabilità della proroga e della sospensione previste dal d. l. Igt. 440/ 1945 e rispettivamente dal trattato di pace di Parigi non è pregiudicata dalla regola successiva della convenzione universale sul diritto d’autore, secondo cui la tutela delle opere straniere in Italia non può eccedere il periodo di durata previsto dalla legge dello stato di appartenenza (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, Aida 1996, 384/4).

La proroga di sei anni della durata dei diritti patrimoniali d’autore proposta dal d.1.1gt. 440/1945 e la sospensione di cìnque anni e dieci mesi sancita dal trattato di pace di Parigi (di cui al d.l.c.p.s. 1430/1947) si cumulano (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, Aida 1996, 384/3).

La formulazione originaria dell’art. 32 l.a. è applicabile anche alle opere pubblicate prima dell’entrata ìn vigore della legge 633/1941 (Trib. Roma, 17 febbraio 1995, Aida 1996, Aida 1996, 384/2).

Le opere a cartoni animati (nella specie: di Walt Disney) pur potendosi qualificare cinematografiche in quanto destinate alla proiezione in pubblico, presuppongono in realtà un preventivo ed autonomo lavoro di ideazione e realizzazione delle figure poi animate e connesse al fine di renderle idonee ad essere proiettate come un comune film: e pertanto godono di una doppia protezione, quella relativa alle figure poi animate che scade cinquant’anni dopo la morte dell’autore, e quella relativa alle opere cinematografiche (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, Aida 1995, 348/4).

E’ ammissibile un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che, accertato il diritto del ricorrente all’utilizzazione di un’opera dell’ingegno caduta in pubblico dominio e perciò al rilascio dei bollini da parte della SIAE, ordini a quest’ultima di rilasciare i bollini ed alla (passata) titolare dei diritti d’autore sull’opera caduta in pubblico dominio di cessare i suoi comportamenti idonei ad impedire la libera commercializzazione delle relative videocassette (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, Aida 1995, 348/2).

L’autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione a conoscere della controversia tra la SIAE e l’imprenditore che assuma che un’opera cinematografica sia ormai caduta in pubblico dominio e richiede pertanto alla SIAE i bollini per la messa in commercio delle relative videocassette (Pret. Milano, ordinanza 16 febbraio 1995, Aida 1995, 348/1).

La concessione di una tutela ex lege 633/1941 estesa non solo alla forma rappresentativa ma ad ogni elemento essenziale dell’opera va esclusa per tutte quelle opere dell’ingegno, quali l’opera scientifica, didattica, religiosa, di critica o di cronaca o a carattere didattico‑esoterico‑religioso, che si servono della forma letteraria per esprimere un dato informativo (Pret. Brescia, 1 dicembre 1994, Aida 1996, 382/1).

Secondo l’art. Il CUA ogni cittadino di un paese aderente alla convenzione gode in Italia della protezione qui assicurata ai nazionali. Il diritto d’autore dello straniero non può tuttavia essere tutelato in Italia quando si sia estinto nel suo paese. Ma incombe al convenuto in violazione del diritto d’autore l’onere di provare questa estinzione (Trib. Torino, 24 novembre 1994, Aida 1995, 336/1).

Al termine di cinquant’anni dalla prima proiezione, introdotto dall’art. 3 d.p.r. 8 gennaio 1979 n. 19 (modificativo dell’art. 32 l.a.), vanno aggiunti 6 anni per la proroga concessa dall’art. 1 d.lgs. lgt. 22 luglio 1945 n. 440 nonché il tempo trascorso tra l’entrata dell’Italia in guerra e l’entrata in vigore del trattato di pace (paragrafo XV di questo trattato, reso esecutivo con DLCPS 28 novembre 1947 n. 430) (Cass. 12 novembre 1994 n. 9529, Aida 1995, 303/4).

L’applicazione dell’art. 25 l.a. ai singoli elementi delle opere drammatico‑musicali èresa inconcepibile dalla lettera della legge e dalla unità artistica delle parti di cui esse si compongono, che rende necessario che l’opera cada in pubblico dominio non in parte ma solo nella sua totalità: e reciprocamente anche i dirìtti di utilizzazione separata dei singoli elementi dell’opera drammatico‑musicale hanno la medesima durata dei diritti relativi all’utilizzazione di quest’ultima nel suo complesso (App. Venezìa, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/3).

Secondo l’art. 26 co. 1 l.a. la durata dei diritti di utilizzazione economica relativi alle opere drammatico‑musicali «si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo», perché l’indistinguibilità e inscindibilità dei singoli apporti a tali opere impone necessariamente la fissazione di un termine unitario per tutta l’opera in se considerata (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, Aida 1996, 380/2).

La proroga a cinquant’anni ex art. 3 d.p.r. 19/1979 del termine trentennale di tutela dell’opera cinematografica si applica certamente ad un film per il quale la scadenza del termine trentennale non fosse ancora avvenuta prima dell’entra­ta in vigore del d.p.r. 19/1979 (Trib. Roma, 12 maggio 1994, Pres. ANEDDA, Est. GIANCOLA, R.C.S. Films & TV s.p.a. già De Laurentiis Ricordi Video s.p.a. c. Skema s.r.l., Aida 1994, Repertorio  I 7.2).

Allungando da 30 a 50 anni la durata della protezione dell’opera cinematografica il d.p.r. 19/1979 non ha tolto o assorbito la proroga e la sospensione dei diritti d’autore sull’opera cinematografica stabilite in considerazione del tempo di guerra (Cass. 4 settembre 1993 n. 9326, Aida 1994, 211/1).

La proroga della tutela prevista dall’art. 3 d.p.r. 19/1979 si applica alle opere cinematografiche che, alla data di entrata in vigore della legge, si trovavano ancora ad usufruire della tutela trentennale, non ai film che a quella data erano entrati in pubblico dominio (Trib. Roma, 19 gennaio 1993, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. SCUFFI, Skema s.r.l. c. Delta Video s.r.l., Messaggerie Periodici spa, America Broadcasting Companíes Inc. Aida 1997, Repertorio I 7.2).

Può essere ordinato il sequestro della matrice di stampa e delle copie già stampate di una pubblicazione di ricette inedite chiesto dall’unico erede del loro autore (nella specie: è stato disposto il sequestro dopo la scadenza dei diritti patrimoniali d’autore) (Pret. Ferrara, ordinanza 9 giugno 1992, Aida 1993, 151/1).

 

7.3 estensione territoriale: v. anche I.17

 

7.4 contenuto e violazione dei diritti esclusivi

La ripresa di un frammento poetico– letterario di un’opera musicale in un’altra opera dello stesso genere non costituisce di per sé plagio, dovendosi accertare se il frammento innestato nel nuovo testo poetico– letterario abbia conservato identità di significato ovvero evidenzi in modo chiaro e netto uno scarto semantico rispetto a quello che ha nell’opera anteriore (Cass. Sez. I civile 19 febbraio 2015 n. 3340, Aida 2015, 1656/1).

Costituisce violazione dei diritti patrimoniali e morali d’autore su una tesi di laurea la pubblicazione di una sua parte sostanziale, con modifiche marginali, senza il consenso dell’autore della tesi e sotto il nome di altro soggetto (nella specie, il cultore della materia che aveva seguito l’elaborazione della tesi) (Trib. Firenze, Sezione IP, 23 luglio 2014, Aida 2015, 1690/2).

Non concorre nella violazione del diritto d’autore il soggetto che si sia limitato a scrivere la prefazione dell’opera plagiaria (Trib. Firenze, Sezione IP, 23 luglio 2014, Aida 2015, 1690/3).

I codici di riconoscimento e di durata e le password contenuti nelle schede di memoria originali sono misure tecniche di protezione ai sensi dell’art. 102quater l.a. poste a tutela del programma presente all’interno del registratore di cassa a cui sono destinate, sicché il loro utilizzo per produrre schede di memoria compatibili deve ritenersi illecito (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 18 luglio 2012, Pres. Marvasi, Est. Russo, Prima s.a.s. di Antonelli A. & C. c. R.C.H. Group s.p.a., Aida 2014, Repertorio I.7.4).

L’articolo 6 della direttiva 2001/29 è applicabile a qualsiasi misura tecnologica di protezione, e perciò non solo a quelle incorporate nei supporti fisici di un’opera protetta (nella specie, videogiochi) ma anche a quelle incorporate nelle apparecchiature destinate ad interagire con questi supporti (nella specie, consolle di videogiochi) (Corte giustizia UE 23 gennaio 2014, in causa C‑355/12, Aida 2014, 1585/2).

La tutela contro l’elusione di misure tecnologiche di protezione deve rispettare il principio di proporzionalità e non deve impedire i dispositivi o le attività che hanno, sul piano commerciale, una finalità o un’utilizzazione diversa dal facilitare l’elusione della protezione tecnologica; la tutela delle misure tecnologiche di protezione presuppone perciò che non vi siano misure alternative idonee a causare minori interferenze con attività lecite dei terzi; ed a tal fine occorre prendere in considerazione i costi relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione dei diritti del titolare, efficacia che, tuttavia, non deve essere assoluta (Corte giustizia UE 23 gennaio 2014, in causa C‑355/12, Aida 2014, 1585/3).

La tutela contro l’elusione di misure tecnologiche di protezione deve considerare i possibili usi leciti delle apparecchiature resi possibili dalle tecniche elusive quand’anche si tratti di usi diversi da quelli cui il titolare dei diritti d’autore aveva destinato le sue apparecchiature; la tutela deve comunque essere assicurata quando gli strumenti elusivi hanno una limitata finalità commerciale limitata; e questa finalità può essere accertata dal giudice esaminando la frequenza delle utilizzazioni lecite e illecite da parte del pubblico (Corte giustizia UE 23 gennaio 2014, in causa C‑355/12, Aida 2014, 1585/4).

Il diritto spettante al produttore cinematografico ex art. 46 l.a. comprende non solo la proiezione dell’opera nelle sale cinematografiche o la sua diffusione televisiva, ma qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, quindi anche a mezzo videocassette e DVD nonché anche le eventuali nuove forme di comunicazione al pubblico e messa in circolazione del film introdotto dal progresso tecnico (Cass. Sezione I civile 17 maggio 2013 n. 12086, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1594/5).

In caso di cessione del diritto esclusivo di sfruttamento economico di un’opera audiovisiva si trasferisce all’acquirente anche il diritto a percepire il compenso per copia privata, attesa la sua natura indennitaria (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2013, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1595/2).

Ai fini dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, deve considerarsi plagio non soltanto l’ipotesi di più temi dal contenuto anche parzialmente sovrapponibile ma anche quella in cui parte dell’elaborato risulti copiata da un testo non consultabile in sede di esame, peraltro senza indicazione alcuna della provenienza e dunque con l’intento di accreditare il relativo contenuto a sé medesimo (TAR Puglia, 26 giugno 2012, Aida 2013, 1561/1).

Costituisce violazione dei diritti d’autore alla menzione nell’opera la mancata indicazione nella pubblicazione dei risultati di una ricerca del nome di chi vi abbia contribuito sia pure in via ausiliaria e complementare, fermo restando che in tali ipotesi l’autore del contributo principale può apportare limitate modifiche e aggiustamenti non sostanziali agli altri contributi, per integrarli nella presentazione del risultato complessivo della ricerca (Trib. Roma, Sezione IP, 25 ottobre 2010, Aida 2012, 1495/2).

L’art. 14 n. 1) dir. 31/2000 sul commercio elettronico è applicabile al gestore di un «mercato online» soltanto qualora esso non svolga un ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza o controllo circa i dati memorizzati: e tanto non accade tra l’altro quando questo gestore presti un’assistenza mirata a promuovere od ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita su questo mercato (Corte CE, 12 luglio 2011, in causa C-324/109, Aida 2011, 1387/1).

Il gestore di un «mercato online» che nella prestazione dei propri servizi non abbia svolto un ruolo (attivo, e dunque) idoneo a consentirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati dagli utenti non può avvalersi dell’esenzione di responsabilità ex art. 14 n.1) dir. 31/2000 sul commercio elettronico qualora sia stato messo al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita ivi svolte, e non abbia agito prontamente per rimuovere le relative informazioni o disabilitarne l’accesso (Corte CE, 12 luglio 2011, in causa C-324/109, Aida 2011, 1387/2).

L’art. 11 terza frase dir. 48/2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale impone agli stati membri di mettere i giudici nazionali competenti in materia di tutela di questi diritti in condizione di ingiungere al gestore di un «mercato online» l’adozione di provvedimenti che contribuiscano oltre che a far cessare i comportamenti illeciti anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura (Corte CE, 12 luglio 2011, in causa C-324/109, Aida 2011, 1387/3).

Viola i diritti d’autore sul software chi abbia acquistato un numero limitato di licenze d’uso del programma (nella specie: 150) e lo abbia poi immesso in rete tramite il proprio sito, mettendolo a disposizione dei propri utenti (nella specie in un numero di circa 2500) (Trib. Roma, Sezione IP, 15 settembre 2008, Pres. Marvasi, Est. Costa, Fallimento Networks & System s.r.l. c. Relive s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.7.4).

I diritti patrimoniali d’autore relativi al giornale appartengono sin dall’origine al suo editore, che dunque è legittimato ad agire per la tutela del suo diritto esclusivo contro chi ne riproduce il contenuto anche solo in parte mediante rassegne stampe elettroniche, senza bisogno di dare una prova del suo acquisto diversa dalla sua qualità di editore del giornale (Cass. 20 settembre 2006 n. 20410, Aida 2008, 1194/1).

La riproduzione di un quadro su francobolli e cartoline postali non autorizzata dagli eredi del pittore ma unicamente dal museo proprietario dell’esemplare originale dell’opera viola i diritti di utilizzazione dell’autore e non è giustificata dall’art. 70 l.a., che ha natura eccezionale rispetto al regime generale dell’esclusiva dell’autore e non è suscettibile di interpretazione analogica (Trib. Roma, 7 dicembre 2006, Pres. De Simone, Est. Muscolo, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Poste Italiane s.p.a., Aida 2008, Repertorio I.7.4).

La realizzazione, pubblicizzazione (anche su internet) e la commercializzazione di opere pittoriche che riprendono con tecnica pittorica tutti gli elementi costitutivi di altrui fotografie aventi per oggetto nature morte, senza il consenso del fotografo, costituiscono violazione dei suoi diritti patrimoniali d’autore (Trib. Milano,  27 dicembre 2006, G.U. De Sapia, Davoli c. G.M., Aida 2008, Repertorio I.7.4).

Il carattere parziale della riproduzione di una carta geografica non fa venir meno la contraffazione (Trib. Catania, 1 ottobre 2007, Aida 2008, 1232/2).

Il carattere contraffattorio dell’utilizzazione di una carta geografica non viene meno quando la riproduzione sia fatta da parte del concessionario di un pubblico servizio stradale per illustrare una tratta autostradale (Trib. Catania, 1 ottobre 2007, Aida 2008, 1232/3).

L’utilizzazione non autorizzata di una fotografia creativa (nella specie relativa ad uno scoop giornalistico) viola i diritti del fotografo (Trib. Roma, 4 aprile 2003, Giud. Ciancio, Tramonte c. Ansa, Aida 2006, Repertorio I.7.4).

Tra i diritti attribuiti ex art. 102bis l.a al costitutore di una banca dati è compreso quello di vietare le operazioni di estrazione ovvero di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati, come pure di vietare l’estrazione ed il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali qualora importino operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o rechino un pregiudizio ingiustificato al suo costitutore (Trib. Roma, ordinanza 24 dicembre 2004, Aida 2006, 1078/1).

Il diritto d’autore sulla traduzione di un’edizione determinata di un manuale tecnico-scientifico non attribuisce necessariamente al titolare il potere di impedire ai terzi lo sfruttamento economico della traduzione di edizioni successive del medesimo manuale (Trib. Milano, ordinanza 14 febbraio 2005, Aida 2006, 1082/2).

La tutela apprestata al diritto d’autore non giustifica il rifiuto d’accesso ai documenti amministrativi, quanto meno nella forma meno invasiva della prima visione, senza estrazione di copia (TAR Lazio, ordinanza 23 marzo 2005, Aida 2006, 1084/1).

E’ opera proteggibile ex artt. 2 n. 4 l.a. e 2.1 CUB l’opera cartografica che costituisca un’originale elaborazione degli elementi geografici presenti sul territorio, mirata all’uso turistico, caratterizzata da un adeguato grado di creatività che la differenzia rispetto alle altre carte presenti in commercio: ed i relativi diritti d’autore sono violati anche dalla sua riproduzione parziale in una pubblicità (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/3).

Perché sussista una violazione dei diritti d’autore relativi ad un’opera cartografica non è necessario che la riproduzione lasci percepire e riconoscere immediatamente l’opera riprodotta, una volta che essa sia comunque provata (Trib. Milano, 30 giugno 2004, Aida 2005, 1037/4).

Il giudizio sul plagio musicale di un’opera appartenente al genere musicale della melodia all’italiana deve essere condotto con riferimento precipuo alla melodia, che particolarmente nel campo della musica leggera esprime con maggiori immediatezza ed incisività il nucleo creativo del brano e la sua individualità e riconoscibilità (Trib. Milano, 25 maggio 2005, Giud. Gandolfi, Francesco Reitano c. Pull Edizioni Musicali s.r.l., Drums Edizioni Musicali s.r.l., Giovanni Battista Ruffa, Romeo Livieri, Roberto Satti, Aida 2005, Repertorio I.7.4).

Il diritto d’autore non tutela solo la forma esterna ma anche quella interna e cioè la struttura e la concezione dell’opera (Trib. Milano, 2 aprile 2003, Aida 2004, 976/2).

Costituisce violazione del diritto d’autore su opera filmica lo sfruttamento di un’idea comunicativa ripresa negli elementi essenziali e caratterizzanti (nella specie, sfide a mezzo del gioco della trottola) che rendono l’opera suscettibile di essere memorizzata e fruita dai consumatori (Trib. Roma, ordinanza 14 gennaio 2004, Aida 2004, 997/1).

Il diritto d’autore su un test attitudinale non protegge i principi scientifici che presiedono alla sua elaborazione (App. Milano, 20 gennaio 2004, Aida 2004, 999/1).

Il titolare del diritto d’autore su un test attitudinale non può impedire ai concorrenti di formulare ed utilizzare test che riprendano alcuni quesiti riformulandoli in modo nuovo (App. Milano, 20 gennaio 2004, Aida 2004, 999/2).

Poiché il bollino SIAE è sicura garanzia di liceità della provenienza dell’esemplare dell’opera la distribuzione di copie contraffatte ma regolarmente bollinate non costituite violazione del diritto d’autore (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/5).

Il commercio di esemplari dell’opera contraffatti realizza una violazione del diritto d’autore soltanto se collegato ad un’attività di riproduzione abusiva (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/6).

Poiché la parodia è un’opera completamente autonoma e distinta la sua realizzazione non richiede il consenso da parte del titolare del diritto patrimoniale sull’opera parodiata (Trib. Roma, 12 ottobre 2000, Aida 2003, 890/2).

La parodia è tale solo in assenza di concorrenza commerciale con l’opera parodiata, la cui presenza denuncerebbe inevitabilmente la mancanza dello stravolgimento concettuale che rappresenta l’essenza del fenomeno parodistico (Trib. Roma, 12 ottobre 2000, Aida 2003, 890/4).

Gli autori di un modello scultoreo che raffigura una chiesa a cielo aperto possono reagire ex art. 20 l.a. contro chi realizzando una riproduzione dell’edificio a grandezza naturale deformi i valori, la struttura e l’identità della scultura originale (App. Torino, 6 agosto 2001, Pres.. Gamba, Est. Dorigo, Pietro Cascella, Cordelia von den Steinen c. Don Aldo Garella, Aida 2003, Repertorio I.7.4).

La costruzione di un’opera architettonica che riprenda a grandezza naturale un modello scultoreo raffigurante una chiesa a cielo aperto ne costituisce una riproduzione ai sensi dell’art. 13 l.a. (App. Torino, 6 agosto 2001, Pres.. Gamba, Est. Dorigo, Pietro Cascella, Cordelia von den Steinen c. Don Aldo Garella, Aida 2003, Repertorio I.7.4).

La riproduzione non autorizzata di singoli articoli di giornale all’interno di rassegne stampa viola il diritto d’autore esistente sul periodico nel suo complesso, che in base all’art. 38 l.a. spetta all’editore; e non contrasta invece con il diritto di riprodurre il contributo separatamente che l’art. 42 l.a. attribuisce ai singoli collaboratori (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/1).

Oggetto della protezione del diritto d’autore non è l’idea o il contenuto intrinseco dell’opera ma la rappresentazione formale ad essi attribuita ai fini della comunicazione ai terzi (App. Milano, 26 marzo 2002, Aida 2003, 912/6).

In mancanza del consenso dell’editore musicale la sincronizzazione pubblicitaria di un’opera musicale deve considerarsi illecita nonostante l’eventuale pagamento di diritti d’autore alla Siae per l’esecuzione pubblica della medesima opera musicale (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/3).

La qualificazione di un filmato trasmesso da un’emittente come pubblicità di quest’ultima non è impedita dalla circostanza che il proprietario dell’emittente televisiva sia contemporaneamente il medium attraverso il quale il messaggio viene diffuso ed il committente dello spot (Trib. Roma, 3 maggio 2002, Aida 2003, 916/4).

Costituisce plagio di una canzone dotata di creatività la ripresa (nella specie: ad opera di De Gregori) della parte saliente della canzone, per cui essa si è imposta vincendo un festival e restando nella mente del pubblico (Trib. Roma, 23 maggio 2002, Giud. Pennasilico, BMG Ricordi s.p.a., MI.MO Edizioni Musicali s.r.l., Alberelli, Riccardi c. De Gregori, Sony Music Entertainmente s.p.a., Aida 2003, Repertorio I.7.4).

Perché si possa ravvisare il plagio di un’opera musicale occorre che sussistano due presupposti: l’originalità dell’opera che si assume plagiata e l’identità tra l’opera plagiaria o contraffattoria e gli elementi caratterizzanti del brano originale sotto il profilo melodico, armonico e ritmico e della fisionomia complessiva (Trib. Milano, 28 ottobre 2002, Giud. Nardo, Emi Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. RCS Libri & Grandi Opere s.p.a., RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Bates Italia s.r.l., Glance s.a.s. di Roberto Cacciapaglia & C, Aida 2003, Repertorio I.7.4).

Il giudizio sul plagio musicale deve essere condotto con riferimento precipuo alla melodia (Trib. Milano, 28 ottobre 2002, Giud. Gandolfi, Guido Maria Ferilli c. Giuseppe Carella, Gino De Stefani, Fabrizio Baldoni, Meringa Edizioni Musicali s.r.l.,  Gente Edizioni Musicali s.r.l., Warner Music Italia s.r.l., Polygram Italia s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.7.4).

Prima di concludere per l’esistenza di un plagio in presenza di identità di struttura melodica di due musiche pop, occorre verificare se la struttura melodica in questione sia espressione di un apporto creativo, che rappresenti un effettivo progresso della collettività in campo musicale e non si riduca agli elementi già acquisiti al patrimonio musicale generale((Trib. Milano, 28 ottobre 2002, Giud. Gandolfi, Guido Maria Ferilli c. Giuseppe Carella, Gino De Stefani, Fabrizio Baldoni, Meringa Edizioni Musicali s.r.l.,  Gente Edizioni Musicali s.r.l., Warner Music Italia s.r.l., Polygram Italia s.r.l., Aida 2003, Repertorio I.7.4).

Il plagio può aversi in caso di riproduzione totale o parziale dell’opera, ovvero di lavorazione non creativa o creativa, ovvero ancora di trasformazione da una in altra forma letteraria o artistica (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2002, Aida 2003, 931/1).

Un intervento sui dispositivi di protezione applicati ad un software altrui costituisce violazione del diritto d’autore sul programma, poiché la manipolazione effettuata a questo scopo si traduce in una sua modificazione non autorizzata (Trib. Forlì, ordinanza 5 febbraio 2003, Aida 2003, 937/1).

Dal coordinamento tra gli artt. 2 co. 1 n. 8, 64bis–64quater e 171bis l.a. si ricava la rilevanza penale(anche) dell’abusiva duplicazione di una parte limitata del programma, purché dotata di autonomia funzionale, e comunque costituente il nucleo centrale del software (Cass. pen. 24 aprile 2002, Aida 2002, 824/2).

Quando alcune parti di una dispensa universitaria sono riprese da un successivo manuale altrui l’autore della dispensa può ottenere un’inibitoria della dilazione dei suoi diritti: che tuttavia lascia integra la facoltà del convenuto di pubblicare e diffondere il manuale ex novo a condizione di espungere dallo stesso i passi oggetto di illecita riproduzione o, in alternativa, di specificare nel testo o in nota, con l’uso di virgolette o di ogni altro mezzo idoneo, che i passi sono riprodotti integralmente dalla dispensa (Trib. Bari, 19 settembre 2001, Aida 2002, 857/3).

Parte non sostanziale di una banca dati è una percentuale non rilevante dei dati in essa contenuti (criterio quantitativo), che non presenti coordinazione sistematica al suo interno (criterio qualitativo), sicchè da sola non può definirsi e utilizzarsi come banca di dati, e la cui riproduzione o divulgazione sia del tutto insufficiente a togliere valore alla banca dati coperta dal diritto sui generis (Trib. Catania, ordinanza 8 gennaio 2001,  Aida 2001,  796/2).

La parodia dotata di carattere creativo è opera dell’ingegno autonoma rispetto a quella parodiata (nella specie si trattava di film erotici che parodiavano il teatro di Eduardo De Filippo) (Trib. Napoli, 15 febbraio 2000, Aida 2002, 825/1).

 

7.4.1 in genere

I comunicati di una rivista online che informano sull’esistenza di una partita di calcio e sulla sua visibilità online e linkano ad altro articolo della medesima rivista che indica i siti pirata su cui la partita può essere vista gratuitamente offrono un apporto causale (seppure in termini di contributo agevolatore) alle violazioni dei diritti d’autore commesse sui siti pirata menzionati dall’articolo dalla rivista: perché offrono al pubblico uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei relativi siti pirata (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/1).

La pubblicazione dell’opera insieme ad altre di poco pregio non costituisce violazione del diritto morale d’autore ex art. 20 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 25 gennaio 2012, Aida 2013, 1548/3).

Il diritto di sincronizzazione dell’opera musicale ad immagini rientra nell’ambito delle facoltà riservate in via esclusiva all’autore dell’opera dell’ingegno ex art. 12 co.2 l.a. e non è oggetto del mandato degli autori alla Siae ex art. 1 co. 2 lett a ) dello statuto Siae (Trib. Milano, Sezione IP, 19 luglio 2010, Pres. Tavassi, Est. de Sapia, Dipiù s.r.l. c. Givi Holding s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.7.4.1).

Il far scorrere su uno schermo televisivo il testo di una canzone implica necessariamente la riproduzione del testo stesso al fine di permetterne la radiodiffusione, ed a tal fine non rileva in alcun modo se l’atto di riproduzione avvenga contestualmente alla radiodiffusione, nel caso in cui questa venga effettuata in diretta, ovvero precedentemente, come avviene nella quasi totalità di casi di trasmissioni televisive anteriormente registrate e successivamente mandate in onda (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010,  1319/3).

In assenza di autorizzazione, nessun utilizzo è possibile da parte di terzi a prescindere dalla sua natura e dalle sue finalità, ed è in particolare irrilevante che l’utilizzazione abbia una finalità di profitto o che l’utilizzo dell’opera non risulti economicamente autonomo (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/4).

Viola i diritti di utilizzazione del software appartenenti al datore di lavoro l’attività del dipendente autore che, senza il consenso del primo, cripti i codici sorgenti del software, lo offra alla clientela di una società costituita dal dipendente e registri a proprio nome alcune varianti del programma (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 24 settembre 2008, Aida 2010, 1339/4).

La clausola di un contratto che attribuisce al committente la “proprietà esclusiva” di un software non è opponibile a chi utilizzi un programma, ancorché simile, realizzato prima di quello licenziato al committente, perché il programma realizzato per primo priva di novità il secondo e lo rende non proteggibile da diritti esclusivi d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 4 gennaio 2010, Pres. de Sapia, Est. Bonaretti, Compass Group Italia s.p.a., Lunch Time c. Coopertiva Italiana di ristorazione s.c., E-Lunch, Aliaslab s.p.a., Aida 2010, Repertorio I.7.4.1).

La protezione dell’intervista quale opera dell’ingegno riguarda soltanto la forma espressiva elaborata dal giornalista, e non può comprendere una sorta di esclusiva sul personaggio pubblico intervistato o sulle notizie che le sue dichiarazioni portano a conoscenza del pubblico (App. Milano, 31 agosto 2007, Aida 2008, 1230/2).

La contraffazione si distingue dall’elaborazione creativa non consentita perché la prima realizza una sostanziale riproduzione dell’opera originale con differenze di mero dettaglio che non sono frutto di un apporto creativo, mentre nella seconda è riconoscibile, eventualmente anche non ictu oculi, un apporto creativo (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/1).

Entrambe le fattispecie della contraffazione e dell’elaborazione creativa non consentita sono lesive dei diritti esclusivi dell’autore (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/2).

La distinzione tra contraffazione ed elaborazione creativa è rimessa ad un apprezzamento di fatto del giudice di merito, le cui conclusioni possono essere sindacate in sede di legittimità soltanto per vizio della motivazione (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/3).

Quando nei giudizi di merito l’autore ha agito per contraffazione, è inammissibile nel giudizio di cassazione la domanda da lui proposta che qualifichi l’opera contestata come elaborazione creativa (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/4).

Non valgono a dimostrare la prevalenza degli usi legittimi ai fini dell’art. 171ter lett. fbis) l.a. né la circostanza che la console modificata consenta di leggere dischi d’importazione (non essendo tale uso legittimo per  il divieto di importazione extracomunitaria di opere dell’ingegno di cui all’art. 17 l.a.), né la circostanza che l’art. 71sexies l.a. consenta all’acquirente di realizzare una copia per fini privati (non essendo comunque legittima, neppure per effettuare tale copia, la rimozione del dispositivo che ne impedisce la lettura sulla console) (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, Giud. Vitalini, Oscar Dalvit c. Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.7.4.1).

La riproduzione a mezzo stampa di un’opera di due coautori che non sia autorizzata (anche) da uno dei due coautori costituisce violazione del diritto patrimoniale d’autore e legittima il coautore ora detto a chiederne l’inibitoria (Trib. Roma, ordinanza 13 maggio 2005, Aida 2006, 1093/1).

La legge sul diritto d’autore non consente al venditore di una macchina (nella specie: console per videogiochi) di vietarne contrattualmente le modifiche che ne permettano l’utilizzo per scopi diversi da quelli graditi al venditore, nemmeno quando alcune delle utilizzazioni vietate della macchina consistano in utilizzi riservati da diritti d’autore e connessi (Trib. Bolzano, 31 dicembre 2003, Aida 2005, 1031/1).

La normativa sul diritto d’autore protegge non l’idea in sé ma la forma specifica da questa assunta in concreto: che da un lato richiede un impegno creativo e tecnico di trasposizione ed espressivo di codifica dell’impronta personale del suo autore; e d’altro canto si traduce in una “res” idonea a consentire ai terzi la precisa individuazione dei limiti della tutela (Trib. Milano, 23 luglio 2003, Aida 2004, 984/1).

L’art. 100 l.a. prevede norme speciali rispetto alla disciplina generale della concorrenza ex art. 2598 c.c (Trib. Messina, 20 giungno 2001, Aida 2002, 850/2).

La contraffazione di un’opera scientifica che illustra un procedimento produttivo non è esclusa dalla scadenza del brevetto esistente su questo procedimento (App. Milano, 26 maggio 2000, Pres. NAVA, Est. URBANO, VRV s.p.a., Gilberto Garbagnati c. Vomm Impianti e Processi s.r.l., Paola Poroli, Marco Donati, Anna Maria Donati, Aida 2000, Repertorio I 7.4.1).

L’attività di un’agenzia giornalistica che, previo monitoraggio delle testate giornalistiche televisive altrui, ne riproduce le trasmissioni su videocassette  e fotografie e le offre conseguentemente in vendita al pubblico, su commissione preventiva o sollecitata dagli interessati, integra una violazione del diritto d’autore e del diritto connesso dell’emittente (Trib. Trento, 22 febbraio 2000, Aida 2000, 721/5).

Il diritto d’autore tutela anche le opere musicali prive di trascrizione grafica, se è vero che titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è la creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale, e questa può aver luogo anche con la diretta esecuzione di una composizione musicale non annotata, da parte del suo autore; mentre la trascrizione, intesa come uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta, è essa stessa oggetto di diritto esclusivo da parte dell’autore (Cass. 11 novembre 1999 n. 12820,  Pres. SAVIGNANO, Est. CECCHERINI, P.M. GERARDI, Sciscione, Aida 2000, Repertorio I 7.4.1).

Nel campo della musica leggera l’elemento individuante dell’opera è costituito dalla melodia, intesa non come mera successione di note ma anche comprensiva dei tempi di tale successione (App. Milano, 26 ottobre 1999, Aida 2000, 706/2).

In mancanza del consenso dell’autore la pubblicazione e vendita, in una con un CD, dei testi letterari delle canzoni registratevi costituisce violazione dei diritti dell’autore (Trib. Milano, ordinanza 5 dicembre 1997, Aida 1998, 547/2).

L’eventuale qualificabilità del programma dell’emittente radiofonica quale opera collettiva ex art. 3 I.a. non esclude che l’inserimento in questo programma e la diffusione di un’opera musicale protetta senza il consenso dell’autore costituisca una violazione dei diritti di quest’ultimo (Pret. Menaggio, 19 giugno 1997, Giud. LANIGRO, Tele Radio Stella s.a.s. c. SIAE, Aida 1998, Repertorio I 7.4.1).

Le previsioni transitorie della 1. 52/1996 e del d.l. 77/1996 fanno entrambe salve un’iniziativa editoriale che si sia già concretata nella stampa dell’opera (Trib. Palermo, ordinanza 23 aprile 1996, Aida 1996, 426/5).

L’art. 9 d.l. 77/1996 ha abrogato e sostituito, pur nei limiti anche temporali riconnessi alla sua natura, la disciplina transitoria prevista dall’art. 17.41.52/1996 (Trib. Palermo, ordinanza 23 aprile 1996, 426/4).

L’elencazione all’art. 17.4 della 1. 52/1996 degli atti e contratti fatti salvi da questa legge ha natura meramente esemplificativa e non esaustiva (Trib. Palermo, ordinanza 23 aprile 1996,, Aida 1996, 426/3).

Il divieto di spaccio dell’art. 13 l.a. riguarda non solo e non tanto i clienti che poi acquisteranno le opere fotocopiate, ma in modo immediato e principale il personale della copisteria che esegue la fotocopia, ovvero la copisteria stessa che pone im­prenditorialmente i propri macchinari a disposizione dei clienti per la fotocopiatura e detti macchinari rifornisce della carta necessaria ad eseguire le fotocopie stesse (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s.a.s., Aida 1996, Repertorio I 7.4.1).

La proroga della durata della protezione dell’opera cinematografica prevista dal d.p.r. 19/1979 avviene a favore del produttore e non degli autori dell’opera (Trib. Roma, 1 febbraio 1996, Aida 1996, 421/2).

La parodia non costituisce elaborazione creativa dell’opera parodiata ma opera originale il cui sfruttamento non richiede il consenso del titolare del diritto di utilizzazione economica relativo all’opera parodiata: sia per il rapporto di radi­cale antinomia ideologica che lega l’opera parodiata all’opera parodistica, sia co­munque per la tutela costituzionalmente garantita dalla libertà di manifestazione del pensiero e da quella di creazione artistica ex artt. 21 e 33 cost. (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1996, 420/4).

La parodia consiste nell’utilizzo degli elementi estrinseci e della forma este­riore dell’opera parodiata, ma nello stravolgimento dei suoi contenuti concettuali, operato per finalità comiche, burlesche o satiriche. Essa costituisce un tipico pa­rassitismo ontologico, ma non anche concorrenziale. E per questo nella parodia l’opera parodiata deve essere identificabile e l’operazione parodistica è tanto più riuscita quanto maggiore è l’utilizzazione degli elementi estrinseci dell’opera parodiata (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, Aida 1996, 420/1).

La riproduzione non autorizzata di un’opera delle arti figurative su un quotidiano non è di per sé giustificata dalla libertà di stampa tutelata dall’art. 21 cost. (Trib. Verona, 5 dicembre 1995, Pres. ABATE, Est. IEVOLELLA, Avati c. L’Arena, Athesis s.p.a., Aida 1998, Repertorio I 7.4.1).

L’elaborazione di un testo standard di contratto da parte di un avvocato può attribuirgli un diritto di autore che si oppone alla sua utilizzazione da parte di altri soggetti in raccolta di contrattualistica o formulari, ma non può impedirne l’adozione da parte di terzi nei contratti che essi concretamente stipulino (Trib. Torino, 4 dicembre 1995, Aida 1996, 416/3).

Viola l’art. 1711) l.a. l’emittente che, senza il consenso dell’autore o per es­so della Siae, diffonde composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico che pure abbia legittimamente acquistato: dato che il diritto di ripro­durre l’opera su apparecchio meccanico e quello di radiodiffondere sono separati e distinti, onde è punibile anche la sola violazione di quest’ultima (Trib. Bologna, 13 febbraio 1995, Aida 1996, 383/2).                                                              

La riproduzione e la vendita del libretto di un’opera drammatico‑musicale in occasione della rappresentazione dell’opera non ne costituisce utilizzazione separata ma rientra nel diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera drammatico‑musicale nel suo complesso (App. Venezia, 3 novembre 1994, Aida 1996, 380/4).

Può essere configurato un plagio (plagio ‑contraffazione) tra opere di genere diverso e dunque anche tra un’opera letteraria ed una cinematografica (Trib. Roma, ordinanza 7 gennaio 1994, Aida 1995, 315/2).

La decriptazione e ritrasmissione televisiva di programmi trasmessi in forma codificata da altra emittente viola la legge 633/1941, tenuto conto che l’art. 11. 1 bis della legge 422/1993 ha espressamente richiamato l’art. 171 bis l.a. introdotto con d.lgs. 518/1992: onde alla decriptazione e ritrasmissione ora dette sono applicabili gli artt. 156 ss. l.a. (Trib. Napoli, ordinanza 20 novembre 1993, Aida 1995, 313/1).

Il fatto che un servizio fotografico pubblicitario riproduca un’immagine di personaggio protetto dal diritto d’autore senza ricreare nell’osservatore il godimento estetico che l’opera narrativa compiuta è in grado di suscitare in chi la legga non vale ad escludere la violazione del diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera: posto che la verifica di questa violazione deve essere condotta più che dal lato del fruitore dell’opera dal punto di vista dell’autore, cui compete in esclusiva il diritto di sfruttare anche solo quella parte di opera che già racchiude in sé un’idea creativa. (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993, 142/8).

Non costituisce illecita violazione del diritto d’autore la pubblicazione di una fotografia dell’opera in un servizio giornalistico destinato unicamente ad informare i lettori sulle tendenze della moda infantile in occasione di una mostra del settore. (App. Milano, 21 febbraio 1992, Aida 1993, 142/4).

 

7.4.2 ambito di tutela e giudizio di contraffazione

La riproduzione di numerose parti (brani e mappe) di un’opera letteraria altrui con variazioni lessicali e sintattiche marginali viola i diritti patrimoniali del suo autore, a nulla rilevando il fatto che l’idea alla base dell’opera illecitamente riprodotta sia attribuibile ad un terzo (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 21 febbraio 2014, Aida 2015, 1680/1).

La riproduzione di brani di un’opera altrui in un’opera dello stesso genere con menzione della prima nella bibliografia non rispetta le condizioni fissate dall’art. 70 l.a., poiché non ricorre nessuna delle finalità indicate dalla norma, l’utilizzazione si pone in concorrenza con il mercato riservato agli autori dell’opera illecitamente riprodotta e manca il riconoscimento della paternità delle parti riprese da quest’ultima (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 21 febbraio 2014, Aida 2015, 1680/2).

Si ha violazione del diritto patrimoniale d’autore non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto) ma anche quando l’opera successiva abbia differenze e somiglianze con quella precedente: e la contraffazione ricorre quando i tratti essenziali dell’opera anteriore sono riconoscibili in quella successiva, anche se quest’ultima presenti differenze di dettaglio rispetto a quella precedente (Cass. Sez. VI ordinanza 2 marzo 2015 n. 4216, Aida 2015, II.9/4).

La contraffazione non è esclusa da differenze di dettaglio, quando i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore siano riconoscibili nell’opera successiva (Cass. Sez. I civile 15 giugno 2015 n. 12314, Aida 2015, II.13/6).

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera cinematografica sorge ab origine in capo al produttore; non nasce invece in comunione o pro quota in capo ai singoli autori; e non può essere frazionato o “restituito” loro: onde la disciplina della reviviscenza del diritto d’autore prevista dalla direttiva 98/1993/Cee, dalle regole di attuazione della legge 52/1996 e dalla norma dell’art. 17 ddl 440/1945 che esse richiamano non si applica a far rivivere i diritti a favore degli autori dell’opera cinematografica (Trib. Roma, Sezione IP, 3 agosto 2011, Aida 2015, II.26/1).

Nel giudizio sulla violazione di un diritto patrimoniale d’autore il giudice deve anzitutto accertare se l’opera azionata possieda i requisiti per essere tutelata dalla l.a., e poi se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore siano riconoscibili in quella successiva, a prescindere dall’esistenza di differenze di dettaglio e con una valutazione sintetica (Trib. Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, 17 luglio 2013, Aida 2015, II.38/1).

Appurato che il codice sorgente di un software presenta identità o similitudini di procedure e di funzioni rispetto ad un software anteriore, va affermata la contraffazione di quest’ultimo ad opera di quello successivo (Trib. Bologna, Sezione IP 8 agosto 2014, Aida 2015, II.65/3).

Il giudizio sulla contraffazione presuppone quello sulla tutelabilità dell’opera asseritamente contraffatta (Trib. Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 26 gennaio 2015, Aida 2015, II.79/1).

La pubblicazione (nella specie: su You Tube) di un banner pubblicitario sovrapposto al ritratto/immagine di un personaggio noto come ex calciatore, senza il suo consenso, costituisce una violazione dei suoi diritti patrimoniali e morali d’autore: mentre tale non è la pubblicazione del banner soltanto a lato dell’immagine del calciatore (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 29 giugno 2015, Aida 2015, II.102/2).

Per la sussistenza della contraffazione di un’opera dell’industrial design occorre la coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera imitata con quelli dell’opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione e devono essere presi in considerazione non l’idea ispiratrice o i singoli elementi dell’opera ma l’originale composizione di tutti gli elementi che contribuiscono alla creazione dell’opera stessa (Trib. Roma, Sezione IP, 12 gennaio 2011, G.D. Iofrida, Flos s.p.a. c. Coop Luce Società consortile a r.l., Aida 2014, Repertorio I.7.4.2).

Il plagio di un’opera letteraria autobiografica attraverso la sua trasposizione cinematografica va escluso qualora siano diverse tanto la forma esterna di rappresentazione delle vicende narrate quanto la forma interna, vale a dire il susseguirsi dei fatti narrati e alcuni aspetti caratteriali dei personaggi, tanto che non sia più pienamente riconoscibile l’opera autobiografica nel film televisivo (Trib. Roma Sezione IP,  ordinanza 30 maggio 2011, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, Aida 2014, 1605/4).

Il diritto d’autore italiano protegge non solo i singoli racconti (nella specie relativi a Zorro) ma anche ed autonomamente il personaggio da essi creato: ma caduti in pubblico dominio i racconti cade in pubblico dominio anche il personaggio (App. Roma, 19 novembre 2012, Pres. Redivo, Est. Scaramuzzi, Aida 2014, 1619/4).

La vendita di alcuni esemplari di un’opera cinematografica che costituiscono violazione dei relativi diritti patrimoniali è illecita anche se è stata occasionale e non sistematica: e d’altro canto l’elemento soggettivo della colpa è ricavabile dalla circostanza che l’autore della vendita è società collegata ad altra società che è il fabbricante e distributore principale di (altre) copie contraffatte dell’opera (App. Milano, Sezione IP, 14 luglio 2011, Pres. Est. Tarantola, Disco Più s.r.l. c. Unidis Jolly Film s.r.l., Ripley’s Film s.r.l., Aida 2013, Repertorio I.7.4.2).

Sussiste plagio di un’opera letteraria quando un’opera posteriore, che abbia ad oggetto i medesimi fatti (nella specie: vicende belliche) si appropri della soggettiva rivisitazione di quelle vicende che caratterizza l’opera anteriore, pur con l’adozione di accorgimenti volti a mascherare l’illecito (Cass. Sez. I civile 19 ottobre 2012 n. 18037, Aida 2013, 1527/3).

Non compie un atto di contraffazione chi reinterpreta un’opera altrui al fine di tradurla in un’espressione artistica diversa, di per sé creativa e idonea a trasmettere un messaggio proprio (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 13 luglio 2011, AIDA, Aida 2013, 1541/4).

Per ravvisare una condotta plagiaria è necessario che l’idea che trova sviluppo nell’opera sia la medesima, che ne sia omologo il modo concreto di realizzazione, che le opere presentino nei loro elementi essenziali sostanziali somiglianze (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 21 ottobre 2011, Aida 2013, 1544/3).

Il plagio consiste nella riproduzione totale o parziale degli elementi creativi dell’opera altrui con usurpazione della paternità e deve essere escluso quando, con valutazione sintetica e non analitica, risulti che l’opera asseritamente plagiaria (nella specie: un romanzo) non riprende né la forma espressiva né il contenuto individualizzante né tanto meno pedissequamente le fonti di una serie di opere anteriori (e più precisamente di articoli di stampa) (Trib. Napoli, Sezione IP, 3 giugno 2010, Aida 2012, 1487/3).

Chi distribuisce opere contraffatte senza aver verificato l’originalità dei prodotti messi in commercio, risponde personalmente dei danni provocati dalla contraffazione e così anche di quelli derivanti dall’eventuale violazione dei diritti morali d’autore (Trib. Milano, Sezione IP, 5 luglio 2010, Pres. Est. de Sapia, Nicoletta Semenzato c. Eclissi s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.4.2).

Il plagio di opere della pittura non è escluso dal fatto che il contraffattore vi abbia apportato modifiche specie se queste sono del tutto marginali (Trib. Milano, Sezione IP, 5 luglio 2010, Pres. Est. de Sapia, Nicoletta Semenzato c. Eclissi s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.4.2).

La produzione e commercializzazione di supporti informatici finalizzati a superare ed eludere i sistemi di protezione attivati ed installati da un produttore di video giochi (nella specie: Nintendo) costituisce violazione dei relativi diritti d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 10 ottobre 2010, G.D. Costa, Nintendo CO. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe G.m.b.H. c. Inter Media Trade s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.4.2).

L’artista che utilizzi il nome di un gruppo del quale ha fatto parte e le immagini relative ad opere realizzate in quel periodo della sua carriera per descrivere sul proprio sito web e sui cataloghi personali il suo percorso artistico non viola né la disciplina della concorrenza sleale né quella dei marchi né infine quella del diritto d’autore, attesa la natura meramente descrittiva delle utilizzazioni contestate e l’assenza di rischi di confusione sulla paternità delle opere (Trib. Torino, Sezione IP, 31 ottobre 2011, Pres. Scotti, Est. Orlando, Omar Aprile Ronda c. Renzo Nucara, Marco Veronese, Alex Angi, Daniele Cagna, Carlo Rizzetti, William Swwtlove, Immobiliare Texman di Mariella Genova & C. s.a.s., Sei Arte s.r.l., LAP Lavorazione Articoli Plastici s.r.l., Aida 2012, Repertorio I.7.4.2).

Non costituisce violazione la condotta di chi riproduce le funzionalità di un programma per elaboratore utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione ed il medesimo formato di file di dati, senza avere avuto accesso al codice sorgente del programma e senza aver effettuato una decompilazione del codice sorgente di detto programma (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/5).

Non è abusivo l’utilizzo di una fotografia nella versione italiana di un’opera letteraria, quando dalla corrispondenza intercorsa fra le parti risulti che l’autore della fotografia ne era al corrente e lo aveva autorizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 22 settembre 2009, Pres. Est. De Sapia,Caponi c. TEA–Tascabili degli Editori Associati s.p.a., Casa Editrice Corbaccio s.r.l., The Random House Group Ltd, Aida 2011, Repertorio I.7.4.2).

Il criterio scelto dal legislatore della riforma per valutare la contraffazione di un disegno o modello registrato prevede che la stessa distanza dalle anteriorità sufficiente a fondare la protezione basti anche ad escludere la contraffazione (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 22 febbraio 2010, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Arper s.p.a. c. Pedrali s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.7.4.2).

L’editore che ripubblichi un racconto già edito viola il diritto dell’autore sull’opera dell’ingegno ma non anche il suo diritto alla riservatezza, sia perché l’opera era già uscita dalla sfera privata di quest’ultimo (con il suo carico di significati e riferimenti) in occasione della prima pubblicazione autorizzata, sia perché nel caso di specie la lettura dell’opera non consente di identificare con immediatezza il personaggio di cui essa narra con una persona materiale (App. Milano, Sezione IP, 16 aprile 2010, Aida 2011, 1421/4).

Va dichiarata la contraffazione di un disegno o modello comunitario in caso di ripresa pressoché integrale di tutta la conformazione del prodotto (nella specie costituito da un kit portabuste da viaggio) e in particolare di elementi in sé caratterizzanti sotto il profilo estetico non aventi specifica e prevalente valenza funzionale (Trib. Milano, Sezione IP, 13 maggio 2010, Pres. Tavassi, Est. Marangoni, Supermedia Events s.r.l. c. R.C.M. s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.4.2).

L’estensione della tutela d’autore deve necessariamente essere correlata al livello del rapporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere il plagio – contraffazione (Trib. Milano, Sezione IP, 31 maggio 2010, Aida 2011, 1425/3).

Costituiscono violazione del diritto d’autore su di un ricamo la pubblicazione di una sua fotografia all’interno di una rivista e la commercializzazione di cartomodelli e disegni realizzati a partire dalla medesima immagine (Trib. Milano, Sezione IP, 10 dicembre 2010, Pres.Est. Tavassi, Di Stasi Giulia c. Edizioni Mimosa s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.4.2).

L’installazione non autorizzata di programmi di elaboratore di Microsoft su PC da parte di un rivenditore di questi ultimi costituisce violazione dei diritti d’autore e ad un tempo contraffazione dei marchi di Microsoft (che compaiono indebitamente ogni volta che vengono visualizzati sullo schermo) (Trib. Milano, Sezione IP, 13 gennaio 2011, Pres. Tavassi, Est. Gandolfi, Microsoft Corporation c. Eurotrony s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.4.2).

La contraffazione di un’opera dell’ingegno consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, ancorché con differenze di mero dettaglio, tali da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria (Trib. Catania, 3 aprile 2008, Aida 2010, 1325/1).

Un cortometraggio di 21 minuti non è plagiato da uno spot televisivo di 30 secondi quando entrambe le opere abbiano in comune il medesimo spunto/schema narrativo ma lo esprimano con rappresentazioni sostanzialmente diverse, anche al di là della durata chiaramente diversa) (Trib. Torino, 24 aprile 2008, Aida 2010, 1326/2).

Viola il diritto d’autore del fotografo sulla fotografia creativa la sua riproduzione con la (diversa) tecnica pittorica (nella specie: ispirata alla tecnica iperrealista) (Trib. Milano, Sezione IP, 24 settembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Mauro Davoli c. Giuseppe Muscio, Aida 2010, Repertorio I.7.4.2).

Costituisce plagio la riproduzione pedissequa di interi passi di un’opera (nella specie: di ricostruzione storico-artistica), con rare variazioni lessicali minime ed irrilevanti (Trib. Napoli, Sezione IP, 30 novembre 2007, Aida 2009, 1275/1).

E’ proteggibile col diritto d’autore una banca dati relativa a dati in pubblico dominio (nella specie: il codice di avviamento postale) che siano tuttavia disposti in modo originale: e costituisce violazione dei relativi diritti d’autore la commercializzazione di una banca dati relativa ai medesimi dati, che abbia per essi la medesima organizzazione informatica, e che presenti differenze statisticamente irrilevanti rispetto alle coincidenze (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 6 febbraio 2008, Giud. Izzo, Poste Italiane s.p.a. c. Edizione Cierre s.r.l., Aida 2009, Repertorio I.7.4.2).

Per la qualificazione di un prodotto come contraffazione di un’opera del design industriale protetto ex art. 2 n. 10 l.a. occorre la coincidenza degli elementi essenziali costituenti la rappresentazione intellettuale dell’opera imitata con quelli dell’opera in cui sarebbe avvenuta la trasposizione, e devono essere presi in considerazione non l’idea ispiratrice o i singoli elementi dell’opera ma l’originale composizione ed organizzazione di tutti gli elementi che contribuiscono alla sua creazione e che costituiscono la forma individuale di rappresentazione del suo autore (nella specie è stata ritenuta contraffazione di una parure di gioielli un oggetto che ad una visione immediata e sintetica si presentava come del tutto simile, salvo alcune differenze trascurabili e non avvertibili, soprattutto nella presentazione del prodotto contraffattore nell’ambito di una televendita) (Trib. Roma, Sezione IP, 26 marzo 2008, Aida 2009, 1288/2).

L’idea di un bambino con il capo a forma di televisore risulta sfruttata in diversi contesti, ed in particolare dai TVboy cinese, olandese ed australiano. L’ulteriore TVboy di Salvatore Benintende è caratterizzato da tratti stilizzati, dove la televisione che avvolge il capo a volte assomiglia ad una fascia ed a volte diventa invece una sorta di copricapo dal quale spunta un ciuffo di capelli che copre in parte la fronte. Il TVboy dell’emittente Boing (Boyboing) è anch’esso stilizzato, presenta un televisore che avvolge il capo in forma più squadrata ed è dotato di due piccole antenne, non ha il ciuffo di capelli sulla fronte, ed i tratti del volto ed in particolare gli occhi sono arrotondati e con l’occhio destro più grande del sinistro. E dalla comparazione dei due personaggi Tvboy di Salvatore Benintende e rispettivamente di Boing emerge una loro spiccata differenziazione, che esclude la violazione dei diritti d’autore sul primo ad opera del secondo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 9 maggio 2008, G.D. de Sapia, Salvatore Benintende c. Boing s.p.a., Mediaset s.p.a., Aida 2009, Repertorio I.7.4.2).

Non sussiste plagio di un’opera musicale (nella specie pop) quando l’opera dell’attore riveste sufficiente originalità, ma quella del convenuto ha con essa interferenze di non rilevante importanza, a causa della loro esiguità e soprattutto della rispettiva diversa funzione espressiva e strutturale (Trib. Milano, Sezione IP, 10 febbraio 2009, Pres. Est. Tarantola, Stefano Ciccacci c. Pierangelo Cassano, Giancarlo Golzi, Aida 2009, Repertorio I.7.4.2).

Relativamente al software il diritto d’autore non ne protegge né lo scopo (inteso come il fine che si propone nel suo complesso e nei suoi cd moduli) né gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere né la cd flow chart, che descrive ad un livello di dettaglio le modalità con cui le diverse parti interagiscono tra loro: mentre protegge sia il codice sorgente (ovvero l’insieme di passaggi e comandi predisposti dall’autore in una forma espressa e costituita da un linguaggio comprensibile all’uomo) sia il codice oggetto (ovvero la traduzione del codice sorgente nel linguaggio macchina) (Trib. Bologna, ordinanza 17 gennaio 2006, Aida 2008, 1205/1).

Deve essere rigettata la domanda cautelare di inibitoria della pubblicazione di una traduzione del resistente, che il ricorrente qualifica come contraffazione della propria, quando tra le due opere sussistono numerose differenze linguistiche e stilistiche non secondarie: considerato che nella traduzione è comunque insita l’esigenza di fedeltà al testo originario, per cui i margini di originalità ed autonomia del traduttore sono in qualche modo circoscritti e  l’idea ispiratrice è sempre derivata e trasposta dall’opera originaria; e considerato che nel caso concreto il linguaggio dell’opera (nella specie di letteratura per l’infanzia) è del tutto comune, corrente, semplice, proprio per il pubblico di riferimento (Trib. Roma, 4 agosto 2006, Beatrice Antoniazzi c. Anicia s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.7.4.2).

Il diritto d’autore non preclude lo sviluppo di programmi simili ad un programma precedente, di cui riprendano l’idea modificandone le procedure di sviluppo (Trib. Bari, 14 marzo 2007, G.U. Monteleone, Nike s.n.c. di De Marco & C.  c. Computer e consulenza s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.7.4.2).

La copiatura su altro sito della quasi totalità delle pagine HTML del sito della parte offesa costituisce estrazione di parte sostanziale di una banca di dati, punita ai sensi dell’art. 171bis co. 2 l.a. (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Imp. M.G., Aida 2008, Repertorio I.7.4.2).

E’ integrato lo scopo di lucro quando, pur non essendo previsto alcun pagamento per gli accessi, è evidente che le schede oggetto di estrazione costituiscono una importante attrattiva del sito, in vista dell’aumento dei visitatori e quindi della “rilevanza” del sito stesso per la vendita di inserzioni e spazi pubblicitari (Trib. Milano, 19 marzo 2007, Imp. M.G., Aida 2008, Repertorio I.7.4.2).

La realizzazione concreta di un parco ludico-educativo che si differenzia adeguatamente rispetto alla forma espressiva di altro parco analogo proposta da altro autore non costituisce violazione degli eventuali diritti d’autore di quest’ultimo (Trib. Milano, ordinanza 27 marzo 2007, G.I. De Sapia, Kidzania S.A. de C.V. c. Luca Bastagli Ferrari, Keo s.r.l., Keo Lab s.r.l., Aida 2008, Repertorio I.7.4.2).

Non costituisce violazione di diritti d’autore relativi ad un programma per elaboratore la predisposizione e l’utilizzo di un secondo software che svolge funzioni di interfaccia rispetto al primo (Trib. Milano, ordinanza 12 aprile 2007, G.D. De Sapia, ITService Financial Systems s.r.l., Sergio Borgarello c. IW Bank s.p.a., Win Consulting s.n.c. di Cosimo Natoli & C., Giuseppe Belfiori, Aida 2008, Repertorio I.7.4.2).

Non configura violazione del diritto d’autore su una tesi di laurea la ripresa parziale e virgolettata di alcune frasi di interviste in essa contenute, ove non risulti ripresa la struttura dell’intervista, almeno nelle parti dovute al contributo originale dell’intervistatore (Trib. Milano, ordinanza 17 luglio 2007, Aida 2008, 1228/1).

Non configura violazione del diritto d’autore su una tesi di laurea la ripresa virgolettata di alcune frasi del suo autore, ed a lui correttamente attribuite, dovendo in tali casi applicarsi gli artt. 70 l.a. e 10 l. 399/78 (Trib. Milano, ordinanza 17 luglio 2007, Aida 2008, 1228/2).

Viola il diritto d’autore su un’opera la riproduzione di circa 20 brani della medesima, con differenze lessicali o sintattiche di mero dettaglio, che risultano frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione (Trib. Roma, ordinanza 26 luglio 2007, Aida 2008, 1229/2).

Nel valutare la rilevanza quantitativa dell’attività di illecita riproduzione dell’opera dell’ingegno altrui la prospettiva da cui si deve muovere è necessariamente quella dell’opera contraffatta, assumendo rilievo quelle condotte che mirino ad appropriarsi di una parte rilevante dell’opera altrui, mentre resta neutro il dato della dimensione dell’opera realizzata con l’uso illecito dell’altrui opera dell’ingegno (Trib. Bari, ordinanza 9 dicembre 2005, Aida 2007, 1145/1).

La ripresa delle quattro note della scala discendente che compare nella seconda metà delle prime tre misure del ritornello non può costituire plagio della parte musicale di una canzone qualora questo tema sia assolutamente di uso comune nel linguaggio musicale, in quanto anticipato da spunti pressochè identici presenti sia nel repertorio leggero che in quello colto (Trib. Milano, 16 gennaio 2006, Aida 2006, 1112/2).

L’opera Witch e le sue cinque protagoniste sono state realizzate con una sapiente fusione di elementi grafici e narrativi già presenti nel filone delle opere appartenenti al genere magico e in particolare nei fumetti giapponesi del genere manga e nei cartoon dello stesso genere detti anime, e sotto questo profilo hanno novità e creatività limitate: mentre nell’opera Winx, che pure appare essere stata realizzata seguendo un percorso analogo, vi sono elementi di differenziazione tali da escluderne la confondibilità con l’opera concorrente Witch (Trib. Bologna, 2 agosto 2004, Giud. Guidotti, The Walt Disney Company Italia s.p.a. c. Rainbow s.r.l., Play Press s.r.l., Disney Enterprises Inc., Aida 2005, Repertorio I.7.4.2).

Non costituisce contraffazione di un gioco da tavola la realizzazione e commercializzazione di altro gioco da tavola, diverso dal primo per la struttura degli schemi regolamentari che lo caratterizzano, anche se identico ad esso nell’idea di fondo che vi sta alla base (nella specie nell’idea di realizzare una sfida tra proprietari di squadre di calcio, in cui le partite si giocano a dadi, i calciatori non realizzano azioni di gioco neanche simulate, ed i risultati sono influenzati da alcune carte) (Trib. Milano, 17 giugno 2005, Pres. Migliaccio, Est. Rosa, Mattia Consonni, Sara Colombo, Simon Pietro Fumagalli, Francesca Maspero c. Giochi Preziosi s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.7.4.2).

Viola i diritti patrimoniali e morali d’autore ex artt. 12 e 20 l.a. la pubblicazione di un’opera (nella specie: una guida ad una città) senza l’autorizzazione dell’autore, con lievi modifiche, e senza l’indicazione della sua qualità di autore (ma solo con un ringraziamento all’autore per “lavori di ricerca storica” preliminari all’opera) (Trib. Ferrara, 27 novembre 2002, G.U.S. Marini, Cecchelli  c. AVIS, Aida 2004, Repertorio I.7.4.2).

Deve essere esclusa la violazione dei diritti d’autore su un’opera musicale da parte di altra opera quando non ricorrano uguaglianze o similitudini tali da giustificare l’illecito lamentato e per giunta sia dubbia la possibilità di riconoscere all’opera dell’attore i caratteri di originalità e creatività indispensabili alla tutela d’autore (Trib. Milano, 24 febbraio 2003, Aida 2004, 973/2).

Non costituisce plagio la ripresa dall’opera altrui di concetti e modalità espressive già ampiamente utilizzati in letteratura (App. Milano, 1 giugno 2004, Aida 2004, 1011/2).

Costituisce plagio camuffato la riproduzione dell’opera altrui con alcune varanti solo apparenti e non idonee a rendere la seconda creazione autonoma rispetto alla prima (App. Milano, 1 giugno 2004, Aida 2004, 1011/3).

accertare il plagio di un’opera letteraria occorre identificare gli elementi creativi dell’opera asseritamente plagiata e verificare se siano stati ripresi interamente o parzialmente nell’opera asseritamente plagiaria (App. Milano, 1 giugno 2004, Aida 2004, 1011/4).

Il diritto d’autore tutela sia la forma esterna che la forma interna e cioè la struttura e concezione dell’opera, ma nell’esame degli elementi che la caratterizzano non può prescindersi dall’individuazione del nucleo fondante che ne costituisce l’originalità creativa, non liberamente appropriabile da terzi, distinguendolo da temi e dettagli che appartengono già al patrimonio letterario generale (Trib. Milano, ord. 11 giugno 2001, Aida 2003, 898/1).

Nel plagio contraffattorio di un’opera narrativa non è sufficiente che una o più idee sviluppate in un testo trovino collocazione nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione del nucleo individualizzante che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa dell’autore (Trib. Milano, ord. 11 giugno 2001, Aida 2003, 898/2).

La mera ripresa di conoscenze storiche e biografiche appartenenti al patrimonio comune (nella specie: notizie relative alla considerazione che dell’autore assoggettato a rilettura critica avevano personaggi storici, letterati e filosofi) non costituisce plagio di un altrui brano letterario che introduce un’edizione critica (Trib. Milano, 19 novembre 2001, Aida 2003, 902/2).

Costituisce contraffazione di immagini a soggetto religioso protette dal diritto d’autore la vendita di immagini che si differenzino dalle prime solo per la qualità della riproduzione a stampa (carta, intensità dei colori) o per la diversità del formato o per la riproduzione di particolari anziché della figura intera o perché le immagini risultano a specchio rispetto a quelle contraffatte (Trib. Roma, 25 gennaio 2002, Aida 2003,  905/2).

Costituisce plagio di uno spettacolo teatrale lo spettacolo teatrale successivo che, a parte alcune differenze marginali, abbia identica struttura, gli stessi personaggi e le stesse battute (riproduzione non limitata a poche frasi reiterate, caratterizzanti vari personaggi, ma estesa nei minimi particolari agli integrali monologhi, parola per parola) (Trib. Roma, ordinanza 18 novembre 2002, 931/4).

Si ha violazione del diritto d’autore non solo quando l’opera sia copiata integralmente ma anche quando i suoi tratti essenziali si ripetano nell’opera successiva (Trib. Venezia, ordinanza 12 giugno 2000, Pres. MAGARAGGIA, Est. BECCARO, Componenti Donà s.r.l. c. Lino Tagliapietra, Aida 2000, Repertorio I 7.4.2).

L’autore di un’opera dell’ingegno non ha diritto di inibire ad un terzo di dar vita ad opere del tutto autonome, per forma espressiva, nemmeno ove queste riprendano un’idea espressa dalla propria opera (Trib. Roma, ordinanza 16 marzo 2000, Aida 2000, 724/2).

L’anticipazione di un brano musicale da parte di un altro brano caratterizzato da una melodia simile, che tuttavia presenti ritmo, armonia, testo e temi portanti differenti, tipici di un genere musicale a sua volta diverso, non è tale da escludere il plagio del brano pretesamente “anticipato”: quando quest’ultimo brano risulti ripreso non soltanto nei suoi elementi melodici, ma altresì in quelli di armonia, ritmo, tema portante, testo e genere musicale (Pret.  Roma, 26 giugno 1999, Aida 2000, 695/2).

Nel campo della musica leggera l’elemento essenziale che determina la fisionomia di una canzone è dato dalla melodia, da intendere non come semplice successione di suoni ma anche nel suo sviluppo in battute; la presenza in due canzoni di un elevato numero di identiche battute (nella specie: 6 su 9) e note (nella specie: 37 su 46) caratterizza dunque i brani per una melodia molto simile e per una complessiva linea melodica sostanzialmente uguale; quando poi questo elemento melodico rappresenta il tema fondamentale dei brani (nella specie ripetuto 17 volte nella canzone lamentata in contraffazione), accomunati altresì da ritmo, accordi e progressioni armoniche molto vicini, nonché da analoghi richiami testuali ed elementi corali, il riscontro di più profili di vicinanza determina una accentuata riconducibilità di un’opera all’altra e dimostra la presenza dell’elemento oggettivo del reato dell’art. 171 l.a. (Pret.  Roma, 26 giugno 1999, Aida 2000, 695/1).

La riproduzione della melodia di una canzone in una colonna sonora di uno spot pubblicitario costituisce contraffazione della prima, allorché essa ingeneri nell’ascoltatore medio le medesime reazioni emotive suscitate dal brano imitato (App. Roma, 11 maggio 1998, Pres. Est. GIUSTINIANI, Young & Rubicam Italia s.p.a., Music Production s.r.l. c. Angelo Branduardi, Luna Musica s.a.s., Musiza s.r.l., Nestlé Italiana s.p.a., Aida 1998, Repertorio I 7.4.2).

Trattandosi di brani musicali il giudizio sul plagio deve essere condotto con riguardo precipuo alla melodia, ossia alla componente del linguaggio musicale che, specie se trattasi di musica leggera, esprime con maggior immediatezza ed incIsività il nucleo creativo del brano e consente di individuarlo e di conoscerlo. Il giudizio sul plagio non deve essere tuttavia correlato alla percezione soggettiva della melodia da parte di un pubblico imprecisato, ma deve venire espresso sulla base di elementi oggettivi, desunti dalla struttura melodica del brano, che deve essere apprezzato e valutato nei suoi elementi essenziali (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 551/2).

La somiglianza della veste grafica complessiva ‘, delle intestazioni, del titolo, delle immagini e dei codici HTLM del software utilizzati da due tabelle fa presumere che la seconda copi la prima, con conseguente violazione degli artt. 100 e 102 l.a. (quanto al titolo ed all’aspetto esterno dell’opera) e degli artt. 1 ult. co. e 2 n. 8 l.a. (quanto al software). (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/7).

Per potersi parlare di plagio di un’opera musicale protetta non è sufficiente la mera appropriazione di uno schema melodico, quando questo sia assolutamente comune e ricorrente in modo tale da costituire utilizzo di stilemi o formule acquisite dai compositori di musica leggera (Trib. Bologna, 9 maggio 1997, Aida 1997, 498/2).

Deve escludersi la possibilità di plagio tutte le volte che il brano asserito contraffatto non assuma caratteristiche di originalità per mancanza del requisito della novità dell’opera che incide direttamente sul concetto di creazione dell’opera che si presuppone per la tutela della stessa (Trib. Bologna, 9 maggio 1997, Aida 1997, 498/1).

Una canzone che riprenda da altra pregressa una parte non tutelata non realizza un plagio ma una semplice citazione di opera altrui, consentita dall’art. 70 l.a. perché non costituisce «concorrenza al l’utilizzazione economica dell’opera» precedente (Trib. Roma, ordinanza 19 aprile 1997, Aida 1997, 497/4).

La legge tutela anche le singole parti dell’opera che costituiscano in sé e per sé un’entità degna di autonoma tutela e dotata di originalità e creatività (Trib. Roma, ordinanza 19 aprile 1997, Aida 1997, 497/3).

Il plagio di un’opera complessa musicale richiede contemporaneamente un’identità della parte letteraria e della melodia (Trib. Roma, ordinanza 19 aprile 1997, Aida 1997, 497/2).

Deve essere rigettata la domanda di provvedimento cautelare contro un preteso plagio per riproduzione di melodia di opera musicale italiana da parte di opera musicale di autore statunitense registrata in questo paese: quando l’opera italiana non sia mai stata pubblicata e diffusa negli Stati Uniti, le due melodie a confronto siano diverse, ed entrambe le melodie siano simili ad una terza statunitense ad esse anteriore, onde se ispirazione o imitazione vi fossero state da parte del resistente, queste dovrebbero essere riferite logicamente e presuntivamente più alle originali melodie statunitensi che a quelle del ricorrente (Trib. Roma, ordinanza 10 marzo 1997, Pres. Bucci, Est. DURANTE., Albano Carrisi c. Michael jackson, Mijac Music, Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., Sony Music Entertainment s.p.a., SIAE, , Aida 1997, Repertorio I 7.4.2).

Sussiste il fumus boni iuris relativo alla violazione del diritto d’autore sul software di una pagina web, qualora vi sia evidente somiglianza fra le rubriche delle pagine web del ricorrente e rispettivamente del resistente, con riferimento agli aspetti esteriori (foggia, titolo, sottotitoli), ai dati., alla sorgente HTML. (Trib. Cuneo, ordinanza 24 febbraio 1997, Aida 1997, 490/1).

L’attività di copia di un altrui software che venga mascherata attraverso modifiche al programma lascia comunque normalmente inalterata almeno la struttura del programma originale, poiché interventi di modifica su di essa rendono il lavoro più oneroso di una riscrittura integrale; ove perciò il programma pretesamente realizzato in contraffazione riveli differenze di struttura da quello pretesamente imitato, manca il fumus boni iuris in ordine alla violazione dei diritti sul software (Trib. Modena, ordinanza 31 luglio 1996, Pres. Berlettano, Est. Cifarelli – Ristomat s.r.l. c. Agape s.p.a., Gianfranco Masala, Aida 2001, Repertorio I 7.4.2).

La contraffazione di un disegno di tessuto protetto dal diritto d’autore non è esclusa dalla presenza di differenze che, in una visione d’insieme, non emergono immediatamente e non permettono di distinguere significativamente i due disegni, essendo di gran lunga prevalenti gli elementi identici (Trib. Como, ordinanza 9 aprile 1996, Aida 1997, 457/2).

Non sono sufficienti ad escludere la contraffazione del diritto d’autore su disegni di tessuti piccole differenze di dettaglio, quasi impercettibili (Trib. Como, ordinanza 12 febbraio 1996, Aida 1997, 456/4).

Per la ricorrenza del plagio non è sufficiente che tra due opere [nella specie: un soggetto televisivo (ed format) ed uno sceneggìato televisivo] ricorrano similitudini in relazione ai rispettivi motivi ispiratori, ma è altresì necessario che a tali similitudini si accompagnino quelle delle modalità realizzative dei motivi ora detti, e quindi quelle dei rispettivi intrecci narrativi concreti e delle rispettive forme esterne di rappresentazione (Trib. Milano, ordinanza 29 gennaio 1996, 455/1).

Ricorre la violazione del diritto d’autore relativo ad un disegno quando la sua riproduzione sia ad esso perfettamente sovrapponibile, salva l’introduzione di particolari secondari che non incidano sui tratti fondamentali e qualificanti dei disegni (App. Milano, 10 novembre 1995, Aida 1996, 413/2).

L’esistenza del plagio di una canzone deve essere valutata alla luce del comune sentire del suo principale fruitore, che non è necessariamente un esperto/ tecnico musicale ma è l’uomo medio che normalmente apprezza in un brano musicale la melodia più che l’armonia: ove per armonia si intende il complesso degli accordi che costituiscono la struttura dello spartito musicale, mentre per melodia si intende il motivo più o meno orecchiabile e memorizzabile dai potenziali ascoltatori (Pret. Roma, ordinanza 21 dicembre 1994, Aida 1997, 450/2).

Nella valutazione del plagio di uno schema di trasmissione televisiva occor­re ragionare ex ante, come se la trasmissione successiva non fosse mai stata rea­lizzata e chiedersi se sulla base del primo schema di trasmissione sarebbe stato possibile realizzare la seconda (Trib. Monza, 26 maggio 1994, Aida 1994, 277/4).

Per poter affermare il plagio non è sufficiente constatare che entrambe le opere trattino dello stesso soggetto, ovvero che a monte della loro creazione vi sia stata una scelta del medesimo argomento, contenuto, oggetto: ma occorreinvece poter affermare che proprio l’espressione formale, esteriore, compiuta, in una parola l’opera finale sia stata oggetto di plagio (Trib. Monza, 26 maggio 1994, Aida 1994, 277/1).

Quando l’accertamento sull’esistenza del plagio‑contraffazione riguardi non l’opera letteraria preesistente ma l’opera derivata costituita dalla sua riduzione teatrale, la presenza in quest’ultima di riferimenti legittimi all’opera rielaborata diventa elemento caratterizzante anche dell’opera di elaborazione creativa e quindi elemento suscettibile di valutazione in sede di comparazione con l’opera denunciata di plagio, nella quale il richiamo può risultare non solo riflesso e di secondo grado ma anche rivelatore della contraffazione, in un contesto che non consenta di riconoscere originalità e carattere creativo (Cass. 10 marzo 1994 n. 2345, Aida 1995, 300/3).

Il giudizio di plagio‑contraffazione è incentrato sull’esame comparativo degli elementi essenziali che caratterizzano le opere da confrontare, viste nella loro armonica coesione: onde non ricorre un plagio qualora due opere presentino in comune lo spunto o il motivo ispiratore ma differiscano quanto agli ulteriori elementi caratterizzanti (svolgimento dei fatti, significato generale, contenuto ideologico, caratterizzazione psicologica dei personaggi, ecc.) (Trib. Roma, ordinanza 7 gennaio 1994, Aida 1995, 315/4).

E’ parzialmente plagiato il software che rispetto ad altro preesistente presenti eguaglianze di files fino al 95%, di titoli di libreria fino al 33% e di procedure di comando fino al 27%. (Trib. Milano, 20 dicembre 1993, Pres. Patrone, Est. Bichi, SCT Italia s.r.l., SCT di Silvano Cima, c. Itamati s.r.l. e Commercial Computer di Giovanni Barilli, Prassi s.p.a., Elcon Data s.n.c., Prassi s.p.a., ASSOFT – Associazione italiana software, Aida 2001, Repertorio I 7.4.2)

L’abbinamento di parole o musica alla parte musicale od a quella letteraria di un’opera composta di musica e parole, che non sia autorizzato dall’autore di quest’utima, costituisce elaborazione illegittima di un’opera unitaria soggetta al regime degli artt. 34 e 35 l.a. (Tríb. Milano, ordinanza 29 settembre 1993, G.D. PABIANCA, Warner Chappel Music Italiana s.p.a., Edizioni Chappell s.r.l. c. New Music s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 7.4.2).

Quando un’emittente televisiva si sia impegnata ad interpellare un regista per offrirgli la regia di un film, ove avesse deciso di utilizzare una sceneggiatura da lui ricavata con altri da un romanzo di terzi, il promesso regista non può chiedere che sia inibito alla emittente di realizzare e diffondere un programma televisivo basato su altra sceneggiatura ricavata da terzi dal medesimo romanzo (Trib. Roma, 7 luglio 1993, G.I. CASO, Nuzzi c. RAI‑Radiotelevisione Italiana s.p.a., Telecinestar s.p.a., Aida 1993, Repertorio, p. 795).

La colonna sonora di uno spot pubblicitario televisivo che riprende la melo­dia ma non integralmente il ritmo di una canzone costituisce contraffazione di quest’ultima quando nell’ascoltare lo spot l’utente medio acquisisce il convinci­mento che la sua colonna musicale sia costituita dalla canzone originale con­traffatta (Trib. Roma, 12 maggio 1993, Aida 1994, 233/2).

Costituisce violazione del diritto d’autore su un personaggio la sua riproduzione con identità degli elementi caratterizzanti, tali da rendere riconoscibile il personaggio da parte del normale osservatore (Trib. Milano, 6 maggio 1993, Aida 1993, 188/2).

Costituisce violazione del diritto d’autore non solo l’imitazione integrale del­l’opera dell’ingegno ma anche quella di parte significativa della medesima, spe­cie quando l’opera sia costituita da parti autonome e bene individuate e queste parti siano oggetto di integrale riproduzione (Trib. Milano, ordinanza 3 maggio 1993, Est. GROSSI, Socedit c. Gremese, Aida 1994, Repertorio I 7.4.2).

La tutela che l’ordinamento giuridico appresta al prodotto dell’ingegno ha riguardo non all’idea interna dell’opera ovvero agli strumenti e procedimenti espressivi attinenti al comune e pregresso patrimonio artistico, bensì al modo originale in cui i concetti sono stati organizzati ed espressi dal singolo autore (Pret. Milano, ordinanza 8 luglio 1992, Aida 1992, 109/1).

La tutela dei diritti di utilizzazione economica di personaggi d’autore quali quelli disneyani non può esser circoscritta, anche in ragione della loro rinomanza e notorietà, alla pedissequa imitazione delle vicende originali o all’abusiva utilizzazione del personaggio in altre storie o films a fumetti. (Trib. Milano, 29 giugno 1992, Aida 1993, 152/1).

Se è vero che la tecnica di indagine ha affinato strumenti idonei a far venire ad emergenza fenomeni di plagio sostanziale anche là dove esso non si riproponga nei termini plateali dell’intera ripresa del tessuto testuale dell’opera altrui, è altresì vero che, proprio laddove non ricorrano fattispecie di imitazioni pedisseque servili dell’opera altrui, a presupposto minimo di ogni utile operazione di indagine si pone la premessa che l’opera (nella specie: l’idea‑trama di un romanzo) che si pretende essere stata oggetto di imitazione prospetti tratti cospicui e perspicui di originalità e di novità (Trib. Roma, 1 marzo 1991, Aida 1992, 35/1).

 

7.4.3 indipendenza delle facoltà esclusive

Il diritto d’autore ed il diritto sui generis su una banca dati costituiscono due diritti indipendenti, e perciò la circostanza che la banca dati non soddisfi i requisiti per la protezione sui generis non significa automaticamente che essa non possa godere neppure della tutela di diritto d’autore (Corte UE, 1 marzo 2012 , causa C-604/10, Aida 2012, 1465/1).

La tutela delle parti di un’opera ex art. 19.2 l.a. non può estendersi sino al punto da proteggere elementi e parti dell’opera che, se presi isolatamente, sarebbero privi dei requisiti di tutela ex artt. 1 e 2 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, 10 agosto 2011, Aida 2012, 1504/2).

La realizzazione di copie di back up di DVD contenenti opere cinematografiche, previa rimozione delle misure tecnologiche di protezione (CSS) e conversione del contenuto dei DVD in file digitali, e la loro conservazione in dispositivi hardware di proprietà in funzione della comunicazione interattiva attraverso un sito web viola gli artt. 13, 19 e 171ter lett. f-bis l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Aida 2011, 1405/3).

L’autorizzazione per l’esecuzione e la radiodiffusione di una canzone non può ritenersi comprensiva del rilascio dell’autorizzazione anche della riproduzione del solo testo letterario della stessa: e mentre nel primo caso l’autorizzazione può essere rilasciata per la canzone nel suo insieme dall’autore della musica, nel secondo caso deve necessariamente essere rilasciata dall’autore del testo (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/5).

Il produttore di uno spot televisivo su commissione dell’inserzionista, che abbia attribuito a quest’ultimo i diritti relativi soltanto ad alcune delle utilizzazioni del commercial, è legittimato ad agire per la pretesa violazione di diritti relativi alle altre modalità di sfruttamento (Trib. Roma, Sezione IP, 29 settembre 2008, Aida 2010, 1341/1).

Il ricorso al sistema di gestione dei cd piccoli diritti musicali da parte della Siae deve ritenersi circoscritto ad ipotesi limitate, per non porsi in contrasto con il dettato normativo della legge sul diritto d’autore che richiede come regola generale il consenso specifico dell’autore per ogni forma di modificazione, adattamento, elaborazione dell’opera dell’ingegno (Trib. Roma, ordinanza 19 novembre 2002, Aida 2003, 932/2).

La cessione del diritto di riproduzione e del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di radiodiffusione (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.3).

Principio cardine della l. a. è quello dell’autonomia e dell’indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno. Pertanto il consenso dell’autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto di autore, sicché l’autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.3).

Si configura il reato di cui all’art. 171 co. 1 lett. b) l. a. nell’ipotesi di diffusione, dagli studi di emittenze private radiofoniche o televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell’autore e, per esso, della Siae. Infatti la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o la radiodiffusione (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.3).

Viola l’art. 17 I.b) l.a. l’emittente che, senza il consenso dell’autore o per esso della Siae, diffonde composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico che pure abbia legittimamente acquistato: dato che il diritto di riprodurre l’opera su apparecchio meccanico c. quello di radiodiffondere sono separati e distinti, onde èpunibile anche la sola violazione di quest’ultimo (Trib. Bologna, 13 febbraio 1995, Aida 1996, 383/2).

La diffusione illecita di un’opera cinematografica mediante trasmissione televisiva è del tutto autonoma dalla riproduzione illecita e deve essere repressa autonomamente nei confronti dell’abusivo diffusore a distanza, indipendentemente dall’illecita riproduzione ed immissione in commercio della copia dell’opera utilizzata dall’emittente per la diffusione televisiva (Cass. 12 novembre 1994 n. 9529, Aida 1995, 303/5).

       Il sistema di norme vigenti in tema di protezione dei diritti sull’opera musicale e sulla sua utilizzazione economica, quale costituito principalmente dagli artt. 19, 61, 68 e 109 l.a., e fondato sui due principi cardine dell’esclusività dei diritti stessi e della loro reciproca indipendenza, sembra precludere in modo as­soluto all’acquirente di un esemplare dell’opera riprodotta (CD o altro supporto similare), al di fuori del consenso dell’autore o del cessionario dei diritti di uti­lizzazione, la possibilità di noleggiare a terzi l’esemplare medesimo in vista della sua naturale fruizione (ascolto) (Trib. Genova, 3 gennaio 1994, Aida 1994, 262/2).

L’acquirente di esemplari lecitamente prodotti di supporti di suono ha diritto di noleggiarli, e non compie pertanto l’illecito penale ex art. 171 lett. a) l.a.: quando il titolare del diritto d’autore non provi di avere pattiziamente limitato la messa in commercio e di avere escluso il noleggio dai diritti attribuiti al produttore dei fonogrammi noleggiati (Pret. Torino, 10 luglio 1991, Aida 1992, 54/4).

 

7.4.4 pubblicazione e utilizzazione

La disposizione dell’art. 185 co. 1 l.a., secondo la quale la legge sul diritto d’autore si applica alle opere di autori italiani «dovunque pubblicate per la prima volta», è norma di diritto internazionale privato e non subordina la proteggibilità dell’opera alla sua pubblicazione (Cass. Sez. I civile 19 ottobre 2012 n. 18037, Aida 2013, 1527/2).

La consegna di un manoscritto di carattere scientifico realizzato da un collaboratore di un progetto di ricerca al coordinatore del progetto ne implica consenso alla pubblicazione, specialmente quando risulti pacifico che il contenuto del manoscritto andava a integrare i risultati di una ricerca destinata alla pubblicazione (Trib. Roma, Sezione IP, 25 ottobre 2010, Aida 2012, 1495/1).

Il consenso alla pubblicazione di un racconto contenente particolari della vita intima dello scrittore esclude che la ripubblicazione del medesimo racconto in un altro periodico costituisca violazione del diritto alla riservatezza delle vicende private (Trib. Milano, Sezione IP, 16 aprile 2010, Pres. Urbano, Est. Santosuosso, Sandro Mayer c. Dario Oliviero in arte Gabriel Garko c. Cairo Editore s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.7.4.4).

Il criterio della retroversione degli utili previsto dall’art. 158 l.a. costituisce solo uno dei tanti criteri di cui il giudice può servirsi nella liquidazione equitativa del danno derivante dalla pubblicazione non autorizzata di una traduzione di opera caduta in pubblico dominio (nella specie: I CHING): e la liquidazione equitativa impone di disaggregare gli utili dell’usurpatore, separando la frazione di essi imputabile all’abuso da quella imputabile a fattori imprenditoriali propri del danneggiante (Trib. Roma, Sezione IP, 1 luglio 2008, Aida 2010, 1335/2).

La raffigurazione grafica, accompagnata dal nome, di un personaggio di storie illustrate senza il consenso del suo autore costituisce un illecito sfruttamento dell’opera altrui (Trib. Firenze, Sezione IP, 10 luglio 2006, Pres. Zazzeri, Est. Pezzuti, Astorina s.r.l. c. Genius 2000 s.r.l., Aida 2007, Repertorio I.7.4.4).

L’inibitoria della ripubblicazione telematica di un articolo di un numero pregresso di un quotidiano, disposta nei confronti del suo editore, non è impedita dall’art. 21 cost., che secondo la sentenza della Corte Costituzionale 73/38 non si oppone all’applicazione delle regole relative alla tutela dei diritti patrimoniali d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 luglio 2006, Pres. De Simone, Est. Muscolo, Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., Elemedia s.p.a., Umberto Galimberti c. Alida Cresti, Aida 2007, Repertorio I.7.4.4) .

Il coautore di un’opera (nella specie: letteraria) già pubblicata con il consenso di tutti gli autori non può procedere né ad una ristampa né alla copia di essa senza il consenso degli altri (nella specie l’opera è stata ristampata sotto il nome di uno solo degli autori) (Trib. Firenze, Sezione IP, ordinanza 16 marzo 2007, Giud. Pezzuti, Alessandro Santi c. Corrado Chiani, Aida 2007, Repertorio I.7.4.4).

La riserva all’autore dell’utilizzazione economica dell’opera ex art. 12 co. 2 l.a. va riferita a tutte le utilizzazioni che determinino una perdita di valore economico dell’opera, quale può essere anche la stampa di un libro distribuito gratuitamente (App. Bologna, 11 gennaio 2001, Aida 2003, 894/2).

Il diritto di pubblicare le opere in raccolta è ulteriore e diverso da quello sorgente da ciascuna opera, e non può dunque essere esercitato senza il consenso dell’autore o dei suoi eredi dall’editore che abbia acquistato soltanto i diritti di pubblicazione delle singole opere (Trib. Palermo, ordinanza 9 maggio 2003, Aida 2003, 944/1).

Coordinando tra loro gli artt. 16, 19, 59 e 61 l.a. emerge che il titolare dei diritti d’autore ha il potere di vietare sia la radiodiffusione dell’opera dal vivo che quella a mezzo di dischi o altri apparecchi analoghi (App. Trento, 30 marzo 1999, Pres. CORDELLA, Est. CHIARO, Imp. Arcidiacono, Aida 2000, Repertorio I 7.4.4).

La lesione del diritto esclusivo dell’autore all’elaborazione dell’opera, con la connessa svalorizzazione dell’opera che ne costituisce l’oggetto per effetto della concomitante esistenza di un’opera analoga., presenta per sua natura carattere di irreparabilità tanto sotto il profilo della suscettibilità d’aggravamento per il perdurare della situazione lesiva quanto sotto quello della non agevole monetizzabilità (Trib. Milano, ordinanza 29 settembre 1993, G.D. CAPPABIANCA, Warner Chappel Musíc Italiana s.p.a., Edizioni Chappell s.r.l. c. New Music s.r.l., Aida 1997, Repertorio I 7.4.4).

 

7.4.5 riproduzione

Le copie sullo schermo e nella cache realizzate durante la consultazione di siti internet rispettano il requisito di carattere temporaneo previsto dall’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/1).

Le copie sullo schermo e su cache di computer realizzate durante la consultazione di siti internet sono realizzate interamente nell’ambito di un procedimento tecnologico, secondo quanto previsto dai requisiti dell’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/2).

Le copie sullo schermo e le copie nella cache realizzate durante la consultazione di siti internet devono essere considerate una parte essenziale del procedimento tecnologico, secondo quanto previsto  dai requisiti dell’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/3).

La durata delle copie sullo schermo realizzate durante la consultazione di siti internet è limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnologico e deve essere qualificata come transitoria secondo quanto previsto dai requisiti dell’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/4).

Le copie realizzate nella cache durante la consultazione di siti internet non hanno né un’esistenza né una finalità autonoma rispetto al procedimento tecnologico e devono pertanto essere qualificate come accessorie secondo quanto previsto dai requisiti dell’art. 5.1 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/5).

Le copie sullo schermo e nella cache realizzate durante la consultazione di siti internet costituiscono un caso specifico di utilizzazione, non pregiudizievoli degli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore e del regolare sfruttamento delle opere, secondo quanto previsto dai requisiti dell’art. 5.5 della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 5 giugno 2014, in causa C-360/13, Aida 2014, 1591/6).

Il diritto di riproduzione ex art. 2 lett.a) della direttiva 29/2001/Ce si estende alla riproduzione di frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che l’insieme composto dai frammenti riprodotti simultaneamente contenga elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/4).

Gli atti di riproduzione transitoria di opere protette effettuati nella memoria di un decodificatore satellitare su uno schermo televisivo rispondono ai requisiti ex art. 5 n.1 della direttiva 29/2001/Ce e possono essere quindi compiuti senza l’autorizzazione dei relativi titolari dei diritti d’autore (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/5).

La direttiva 93/83/Cee non incide sulla liceità di atti di riproduzione di opere protette dal diritto d’autore effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/7).

Il consenso alla radiodiffusione di un’opera musicale non autorizza anche la riproduzione sullo schermo televisivo del testo letterario del brano trasmesso (App. Roma,  Sez. I civile, 30 aprile 2012, Aida 2013, 1556/1).

Il consenso all’esecuzione e diffusione televisiva di un’opera musicale non implica quello alla riproduzione sullo schermo dei testi della canzone (App. Roma, 30 aprile 2012, Pres. Cimorelli Belfiore, Est. Mancuso, S. s.r.l. e altri c. R. s.p.a., Aida 2013, Repertorio I.7.4.5).

La riproduzione di numerosi e consistenti stralci delle opere altrui con variazioni lessicali o sintattiche di mero dettaglio non suscettibili di essere riconosciute quali apporti creativi originali costituisce plagio e, tenuto conto anche della mancata indicazione delle opere riprese e del loro autore, non è liberalizzata dall’art. 70 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 1 dicembre 2010, Pres. Marvasi, Est. Cruciani, Rita Pomponio c. UPTER Università Popolare di Roma, EDUP Edizioni dell’Università Popolare di Roma, Aida 2012, Repertorio I.7.4.5).

L’interfaccia utente grafica non consente di riprodurre il programma per elaboratore ma rappresenta solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità: e dunque non costituisce una forma di espressione di un programma ex art. 1.2 della direttiva 91/250 e non può fruire della tutela specifica mediante il diritto d’autore che la direttive prevede per i programmi per elaboratore (Corte  UE, 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, Aida 2012, 1455/1).

Qualora un terzo si procuri la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore e crei, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma per elaboratore, tale comportamento potrebbe costituire una riproduzione parziale, ai sensi dell’art. 4, lettera a) della direttiva 91/250 (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/4).

Non costituisce violazione la condotta di chi riproduce le funzionalità di un programma per elaboratore utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione ed il medesimo formato di file di dati, senza avere avuto accesso al codice sorgente del programma e senza aver effettuato una decompilazione del codice sorgente di detto programma (Corte UE, 2 maggio 2012, in causa C-406/10, Aida 2012, 1468/5).

Malgrado disposizioni contrattuali che vietino la cessione della copia venduta del software il titolare del relativo diritto d’autore non può opporsi alla rivendita della copia: ed il secondo acquirente può scaricarne una riproduzione sul proprio elaboratore (Corte UE, 3 luglio 2012, in causa C-128/11, Aida 2012, 1469/2).

Costituisce violazione dei diritti di utilizzazione economica su un’opera cinematografica, ed è pertanto illecita ai sensi dell’art. 16, 17 e 18 ter l.a., l’attività di noleggio di tale opera on line compiuta da un soggetto che ottenga una copia dell’opera da una videoteca autorizzata al noleggio, ne riproduca il contenuto su proprie attrezzature, e successivamente la trasmetta on line attraverso il proprio software ad un utente che ne faccia richiesta, incassando un corrispettivo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 novembre 2009, G.D. Nardo, Eagles Pictures s.p.a. c. Alfabat s.a.s. di Alessio Fabio & C., Alfabat s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.4.5).

La riproduzione non autorizzata del testo di un brano musicale nel booklet di un CD viola il diritto d’autore sull’opera letteraria ed obbliga il responsabile a risarcire il danno patito dall’editore musicale cessionario dei corrispondenti diritti di utilizzazione economica (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2009, Aida 2011, 1403/1).

La realizzazione di copie di back up di DVD contenenti opere cinematografiche, previa rimozione delle misure tecnologiche di protezione (CSS) e conversione del contenuto dei DVD in file digitali, e la loro conservazione in dispositivi hardware di proprietà in funzione della comunicazione interattiva attraverso un sito web viola gli artt. 13, 19 e 171ter lett. f-bis l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Aida 2011, 1405/3).

Il consenso alla pubblicazione di un racconto in uno ed un solo periodico non ne autorizza la riproduzione su ulteriori pubblicazioni (Trib. Milano, Sezione IP, 16 aprile 2010, Pres. Urbano, Est. Santosuosso, Sandro Mayer c. Dario Oliviero in arte Gabriel Garko c. Cairo Editore s.p.a., Aida 2011, Repertorio I.7.4.5).

Il permesso di fotografare un’opera dell’ingegno non comprende il consenso a riprodurla su materiale pubblicitario, costituendo esse facoltà autonome e distinte di utilizzazione dell’opera che necessitano ciascuna di una specifica autorizzazione (Trib. Milano, Sezione IP, 6 maggio 2010, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Alberto Arecchi c. Comune di Pavia, Aida 2011, Repertorio I.7.4.5).

Costituisce indizio della illecita riproduzione, offerta in commercio e vendita di programmi per elaboratore e dei marchi che li contraddistinguono la cessione ad un terzo, da parte del titolare di licenze per l’utilizzazione di determinati software, dei codici di attivazione dei software oggetto di licenza (Trib. Milano, Sezione IP, decreto 31 maggio 2010, Pres. Tavassi, Microsoft Corporation c. Politech s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.4.5).

Un DVD contenente un’antologia di trasmissioni televisive non costituisce una elaborazione o trasformazione delle corrispondenti opere audiovisive che spetta in esclusiva agli autori ex art. 46 comma 2 l.a., ma soltanto una delle modalità di esercizio del diritto di riproduzione riconosciuto al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/3).

Il diritto di effettuare copie personali deve essere esercitato nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, e non vale dunque a qualificare in termini di liceità la produzione e vendita di strumenti idonei ad eludere queste misure (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/6).

L’art. 102quater l.a. tutela anche i sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e apparecchio destinato ad essere utilizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/7).

L’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di commercio elettronico (nella specie, per compartecipazione alla commercializzazione di strumenti idonei a rimuovere misure tecnologiche di protezione) prevista dall’art. 16 d.lgs. 70/2003 presuppone la mancata conoscenza dell’illecito, e non può valere quando l’illecito sia conoscibile a seguito di diffide inviate dal titolare dei diritti al prestatore di servizi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/9).

Viola il diritto patrimoniale dell’autore la riproduzione non autorizzata di sue opere grafiche e figurative (denominate murales) su ceramiche offerte in vendita da un imprenditore (Trib. Roma, Sezione IP, 19 marzo 2009, G.D. Costa, Pina Monne c. Ceramik Foto e C. s.n.c., Aida 2010, Repertorio I.7.4.5).

La proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, presupponendo la registrazione del testo stesso su un supporto che ne consente la diffusione televisiva, costituisce un atto di riproduzione (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/1).

L’art. 13 l.a., anche nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 68/2003, ricomprende nella nozione di riproduzione la moltiplicazione in copie di un’opera in qualsiasi modo o forma attuata e quindi sia transitoriamente che permanentemente, in tutto o in parte (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/2).

Il far scorrere su uno schermo televisivo il testo di una canzone implica necessariamente la riproduzione del testo stesso al fine di permetterne la radiodiffusione, ed a tal fine non rileva in alcun modo se l’atto di riproduzione avvenga contestualmente alla radiodiffusione, nel caso in cui questa venga effettuata in diretta, ovvero precedentemente, come avviene nella quasi totalità di casi di trasmissioni televisive anteriormente registrate e successivamente mandate in onda (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/3).

Viola il diritto d’autore su un’immagine grafica computerizzata la successiva rielaborazione da parte di un terzo attraverso un apposito software che dia per risultato una immagine molto simile (Trib. Napoli, Sezione IP, 16 luglio 2007, Aida 2009, 1269/2).

Il diritto di riproduzione ex art. 2 a) della direttiva 29/2001 può trovare applicazione soltanto con riferimento ad un’opera o ad una parte di opera che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore (Corte CE 16 luglio 2009, in causa C-5/2008, Aida 2009, 1261/1).

Un atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata (nella specie: un articolo di giornale) composto da undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ex art. 2 della direttiva 29/2001, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore (Corte CE 16 luglio 2009, in causa C-5/2008, Aida 2009, 1261/2).

Un atto di riproduzione è esente ex art. 5 n. 1 dal diritto di riproduzione ex 2 della Direttiva 29/2001 solo qualora soddisfi tutti e cinque i requisiti previsti dall’art. 5 n. 1: che rappresenta una deroga al principio generale della necessità di un’autorizzazione per qualsiasi riproduzione di un’opera protetta, deve dunque essere interpretato restrittivamente, e deve inoltre essere letto alla luce dell’art. 5 n. 5 della direttiva 29/2001, secondo cui l’esenzione è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio all’interesse legittimo del titolare (Corte CE 16 luglio 2009, in causa C-5/2008, Aida 2009, 1261/3).

Un atto di riproduzione può essere qualificato come transitorio ex art. 5 n.1 della direttiva 29/2001 esclusivamente qualora la sua durata sia limitata a quanto necessario per il buon funzionamento del procedimento tecnico in questione, e quando tale procedimento sia inoltre automatizzato in modo tale da sopprimere l’atto di riproduzione in maniera automatica, senza intervento umano, nel momento in cui è esaurita la sua funzione tesa a consentire la realizzazione del procedimento (Corte CE 16 luglio 2009, in causa C-5/2008, Aida 2009, 1261/4).

L’atto di stampa di un estratto di un articolo di giornale composto da undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della transitorietà ex art. 5 n.1 della direttiva 29/2001 e pertanto non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore interessati (Corte CE 16 luglio 2009, in causa C-5/2008, Aida 2009, 1261/5).

La stampa di un testo pubblicato su internet può essere considerata riproduzione di un documento, ed anzi un documento informatico originale privo di firma elettronica, che ha l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c. (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/1).

Il caricamento di un’immagine di un’opera di arte figurativa nella memoria di un pc, in via permanente o transitoria che sia, costituisce riproduzione ai sensi dell’art. 13 l.a. (Trib. Roma, Sezione IP, 22 aprile 2008, Aida 2009, 1291/2).

Non può essere qualificata come «riproduzione» del testo di un’opera musicale la semplice visualizzazione a scorrimento delle parole di una canzone in sincronia con l’esecuzione della musica e con l’interpretazione della canzone da parte degli ospiti di una trasmissione televisiva (App. Roma, 5 maggio 2008, Aida 2009, 1292/1).

La sincronizzazione di un’interpretazione di opera musicale all’immagine di uno spot pubblicitario costituisce riproduzione dell’opera, dell’interpretazione e del fonogramma (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 20 giugno 2008, Aida 2009, 1295/2).

Il download su server ftp e dallo stesso sui computer delle persone che si collegano al sito implica necessariamente la duplicazione delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione, configurando pertanto violazione degli artt. 171 bis e 171 ter l.a. (Cass. 9 gennaio 2007 n. 149, Pres. Vitalone, Est. Lombardi, R.E., F.C. c. SIAE, FAPAV, Aida 2008, Repertorio I.7.4.5).

La registrazione non autorizzata dal vivo di una musica senza il consenso del suo autore è illecita, e non può essere qualificata come esercizio del diritto di cronaca (Trib. Roma, Sezione IP, 20 dicembre 2005, Aida 2007, 1146/3)

La custodia di giochi masterizzati presso i locali di un negozio costituisce circostanza idonea a dimostrare che la duplicazione abusiva è avvenuta per uso non personale, e dunque integra il reato di cui all’art. 171ter co. 1 l.a. (mentre diversamente deve concludersi con riguardo ai giochi masterizzati rinvenuti presso l’abitazione personale del titolare del negozio) (Trib. Bassano Del Grappa, 18 agosto 2005, Giud. Andreazza, P.M. Parolin, Antonio Basso c. F.A.P.A.V., Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.7.4.5).

Il risarcimento del danno da violazione del diritto d’autore (rappresentata nella specie dalla riproduzione non autorizzata di fotogrammi cinematografici da parte di un periodico) va liquidato al presumibile corrispettivo esigibile per lo sfruttamento dell’opera (App. Milano, 1 aprile 2006, Pres. Urbano, Est. Bichi, S.A.C. Servizi Ausiliari Cinema s.p.a. c. C.E.U. Casa Editrice Universo s.p.a., Alberto Pellizzari, La Venexiana s.a.s. di Maria Calore e Alberto Pellizzari, Aida 2006, Repertorio I.7.4.5).

Il diritto esclusivo di riproduzione fa parte delle prerogative del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, con la conseguenza che un diniego di licenza non può costituire di per sé un abuso di posizione dominante. Il diniego può tuttavia costituire un comportamento abusivo in casi eccezionali. Nella controversia sub iudice avanti al giudice a quo tali circostanze eccezionali possono essere costituite dal fatto che il rifiuto di concedere licenza riguardi una banca dati base la cui fornitura è indispensabile per la costruzione di banche dati derivate; che tale rifiuto ostacoli l’emergere di un prodotto nuovo (nella specie: le banche dati derivate) per i quali esiste una domanda potenziale, non sia giustificato da considerazioni obiettive, e possa determinare l’esclusione totale della concorrenza sul mercato derivato anche solo potenziale e cioè ipotetico della banca dati derivata (Corte CE, 29 aprile 2004, Aida 2005, 1015/2).

Viola i diritti d’autore ed all’immagine propri di un editore di quotidiano indipendente la riproduzione non da lui autorizzata di un articolo del giornale (con la relativa testata) in un manifesto pubblicitario di un candidato di un partito alle elezioni politiche (Trib. Cagliari, decreto 9 giugno 2004, Giud. Poddighe, L’Unione Sarda s.p.a., L’Unione Editoriale s.p.a. c. Mario Floris, Aida 2005, Repertorio I.7.4.5).

È illecito sincronizzare un brano musicale ad uno spot e trasmetterlo in televisione senza il consneso del titolare del relativo diritto d’autore (Trib. Milano, 5 maggio 2003, G.U. Migliaccio, EMI Music Publishing Italia s.r.l. c. RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., Alberto Peruzzo Editore s.r.l., Aida 2004. , Repertorio I.7.4.5).

Il diritto di sfruttamento cinematografico del film attribuito dall’art. 45 l.a. al produttore ed ai suoi aventi causa comprende anche la riproduzione dell’opera e la distribuzione delle copie così formate (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/2).

La costruzione di un’opera architettonica che riprenda a grandezza naturale un modello scultoreo raffigurante una chiesa a cielo aperto ne costituisce una riproduzione ai sensi dell’art. 13 l.a. (App. Torino, 6 agosto 2001, Pres.. Gamba, Est. Dorigo, Pietro Cascella, Cordelia von den Steinen c. Don Aldo Garella, Aida 2003, Repertorio I.7.4.5).

Il concetto normativo di riproduzione in copie ex art. 13 l.a. non esige l’assoluta conformità all’originale anche sul piano delle dimensioni, cosicché possono essere considerate copie anche le riproduzioni non coincidenti esattamente con l’originale, specie se ricavate mediante sistemi diversi da quelli puramente meccanici, come nel caso di riproduzioni di disegni, quadri, statuette o fotografie (App. Torino, 6 agosto 2001, Pres.. Gamba, Est. Dorigo, Pietro Cascella, Cordelia von den Steinen c. Don Aldo Garella, Aida 2003, Repertorio I.7.4.5).

La creazione di un sito FTP contenente opere dell’ingegno abusivamente duplicate costituisce di per sé stessa violazione degli artt. 171bis e 171ter l.a., nella parte in cui vietano la condotta della duplicazione (App. Trento, 27 febbraio 2002, Pres. Garribba, Est. Pagliuca , Imp. Omar, Aida 2003, Repertorio I.7.4.5).

La gestione di un sito FTP basata sul principio secondo il quale gli accessi al sito sono consentiti solo a condizione che i nuovi  utenti copino sul server i programmi in loro possesso, quale corrispettivo dei programmi prelevati, costituisce lo strumento per la realizzazione della condotta di abusiva duplicazione e distribuzione di opere dell’ingegno da parte dei nuovi utenti, anch’essa vietata dagli artt. 171bis e 171ter l.a. (App. Trento, 27 febbraio 2002, Pres. Garribba, Est. Pagliuca, Imp. Omar, Aida 2003, Repertorio I.7.4.5).

Perché un’attività (nella specie la riproduzione non autorizzata di testi letterari delle canzoni presentate a Sanremo) costituisca violazione di un diritto patrimoniale d’autore non occorre l’esistenza di un rapporto di concorrenza tra i soggetti attivo e passivo dell’illecito: e reciprocamente l’accertata lesione del diritto d’autore giustifica di per sé l’azione risarcitoria del suo titolare, anche ove il fatto non costituisca ad un tempo concorrenza sleale. (Cass. 23 luglio 1999 n. 7971, Aida 2000, 655/2)

L’oralità dell’opera costituita da un ciclo di lezioni universitarie non esclude la sua protegibbilità ad opera del diritto d’autore, ma comporta il diritto esclusivo dell’autore di fissare il messaggio orale su supporto meccanico, salvo l’uso personale dei terzi ex art. 68 l.a., ed in particolare degli studenti che hanno partecipato alle lezioni (Trib. Milano, 12 ottobre 1998, Aida 1999, 618/2).

La consegna, all’atto della commercializzazione, di una dichiarazione attestante che un certo prodotto costituisce un “falso d’autore”, se è rilevante ad escludere la figura del reato di truffa ed in sede civile l’ipotesi di vendita di aliud pro alio o di cosa mancante delle qualità promesse, non pone il venditore al riparo dalle azioni civili e penali per violazione del diritto d’autore (Pret. Torino, decreto 24 luglio 1998, Aida 1999, 610/2)

La cessione del diritto di riproduzione e del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di radiodiffusione (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.5).

Viola i diritti d’autore e quelli di produttore fonografico relativi ad un’opera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata con i titoli di testa e di coda di una telenovela (Trib. Milano, 25 giugno 1998, Pres. Lo TURCO, Est. MARANGONI, La Drogueria di Drugolo s.r.l., Scorribanda s.r.l., Unalira s.a.s. di Piero Cassano e C. Ferrandi & C. c. RTI Reti Televisive Italiane s.p.a., Reteitalia, Videotime, Fininvest Comunicazioni s.r.l., Aida 1998, Repertorio I 7.4.5).

Quando l’autore abbia autorizzato la registrazione dell’opera musicale, il regime speciale di deroga al consenso dell’autore per l’esecuzione pubblica o la radiodiffusione, previsto dagli artt. 52, 55 e 60 l.a. sussiste esclusivamente a favore dell’ente pubblico esercente il diritto di radiodiffusione. Trattandosi di norma eccezionale, questa non si estende alle emittenti private (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.5).

Principio cardine della l.a. è quello dell’autonomia e dell’indipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno. Pertanto il consenso dell’autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto di autore, sicché l’autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCi, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.5).

L’art. 70 l.a. non liberalizza la riproduzione di un’opera d’arte su un catalogo di un’esposizione: specie quando il catalogo è distribuito a pagamento, ed in gran numero di copie, ed è dunque di per sé in grado di incidere sul mercato della riproduzione e dunque sul diritto esclusivo dell’autore all’utilizzazione commerciale della sua opera (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343, Aida 1997, 444/5).

Il diritto esclusivo di copia deWopera ex art. 13 l.a. si estende alla sua riproduzione fotografica, quale che sia la scala adottata e dunque la proporzione rispetto all’originale (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343, Aida 1997, 444/4).

Il diritto esclusivo di effettuare copie dell’opera ex art. 13 l.a. si estende anche alla sua riproduzione fotografica, anche quando l’opera d’arte riprodotta non consenta al fotografo di ripeterne i caratteri reali se non prospetticamente, come avviene nella fotografia di un oggetto tridimensionale quale può essere un’opera di scultura, ed anche quando la fotografia non conservi il valore estetico dell’originale (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343, 444/1).

Il diritto di utilizzazione di un’opera musicale per la sua sincronizzazione in uno spot pubblicitario radiotrasmesso, che spetti all’editore musicale, non è oggetto del mandato alla Siae relativo alla protezione dell’opera in questione (Trib. Milano, 17 ottobre 1996, Aida 1997, 472/1).

Non costituisce violazione dell’art. 20 l.a. e tantomeno reato, e non obbliga dunque al risarcimento dei danni morali, la registrazione meccanica di una musica da discoteca autorizzata dalla Siae, che avvenga in concreto con una modifica dei solo arrangiamento del testo e lasci sostanzialmente inalterata la struttura della musica originaria, tanto più che le sfumature dell’arrangiamento musicale assumono rilievo secondario nella musica da discoteca, caratterizzata soprattutto per la struttura ritmica (semplice e ripetitiva) (Trib. Napoli, ordinanza 20 luglio 1996, Aida 1996, 430/1).

La clausola dell’art. 14 CCNL per gli autori e tecnici scritturati dai teatri stabili (secondo cui «lo scritturato è tenuto a prestare, su richiesta dell’impresa, la propria opera per le riprese televisive dello spettacolo anche in mancanza di specifica previsione al riguardo nella scrittura individuale. In tal caso lo spettacolo potrà essere ceduto dall’impresa unicamente alla RAI ‑ Radiotelevisione Italiana per trasmissioni in Italia e per una sola utilizzazione e lo scritturato avrà diritto a percepire un compenso forfettario») può vincolare esclusivamente le parti del contratto collettivo ma non può costituire il fondamento della liceità delle registrazioni di uno spettacolo effettuato dalla Rai, che possono essere invece lecite soltanto se consentite ex lege o autorizzate dal teatro nei limiti previsti dall’art. 14 CCNL (Trib. Milano, 27 maggio 1996, Aida 1996, 428/1).

Quando l’attore alleghi che un medesimo fatto (nella specie: la riproduzione non autorizzata di un fonogramma su una cassetta promozionale) è costitutivo di responsabilità contrattuale di un convenuto ed extracontrattuale di un altro, e chieda la condanna di entrambi al risarcimento dei danni provocati dal medesimo illecito il giudice territorialmente competente in relazione ad uno dei convenuti lo diviene ex art. 33 c.p.c. anche per l’altro (App. Milano, 17 maggio 1996, Pres. SALAFIA, Est. SCUFFI, Società Edizioni Cioè a r.l. c. Sony Music Entertainment (Italy) s.p.a., Uomo s.r.l., Aida 1996, Repertorio I 7.4.5).

La tutela prestata dalla legge 121/1987 non è limitata alle videocassette riproducenti opere cinematografiche che siano state destinate in origine al circuito cinematografico o televisivo (Cass. 2 giugno 1995 n. 908, Aida 1997, 440/1).

L’autorizzazione SIAE ex art. 8 d.l. 28 ottobre 1994 n. 606 riguarda unicamente la radiotelediffusione e non anche la riproduzione di composizioni musicali (App. Genova, 7 dicembre 1994, Aida 1995, 340/2).

L’art. 1 l. 406/1981 vieta anche l’attività svolta dalle emittenti radiofoniche che effettuino registrazioni e duplicazioni finalizzate alla diffusione delle proprie trasmissioni (App. Genova, 7 dicembre 1994, Aida 1995, 340/1).

La riproduzione non autorizzata di un’opera altrui su depliant pubblicitario, e senza indicazione del nome dell’autore, costituisce violazione dei diritti patrimoniali e morali dell’autore, che obbliga al risarcimento dei danni, che sotto il profilo del lucro cessante possono essere quantificati in misura pari al presumibile prezzo del consenso (Trib. Milano, 14 aprile 1994, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, Beppe Spadacini c. Tour & Tour By Tornese s.r.l., Aida 1994, Repertorio I 7.4.5).

Della violazione dell’altrui diritto d’autore relativo ad un’opera musicale rispondono in solido i soggetti che hanno predisposto una videocassetta pubblicitaría con illecita riproduzione dell’opera musicale e l’emittente televisiva che ne ha diffuso il contenuto omettendo gli opportuni controlli sulla disponibilità dei diritti ad esso relativi (Trib. Milano, 28 ottobre 1993, Pres. Est. CIAMPI, Mariliana Montereale, Antonio De Salvatore, Annamaria De Salvatore c. Maurizia Paradiso, Telelíbera Italiana s.r.l., Magic America Gestioni Aziendali s.r.l., Aida 1994, Repertorio I 7.4.5).

La facoltà dell’utente autorizzato di riprodurre e modificare il programma, al fine di renderlo interoperativo con altri programmi, non può essere limitata all’ambito di programmi dello stesso livello, operativo o applicativo, con conseguente esclusione dell’interoperatività di programmi applicativi con sistemi operativi (Trib. Milano, 25 ottobre 1993, Aida 1995, 312/3).

La registrazione non autorizzata di un concerto dal vivo al fine di sfruttamento commerciale si pone in contrasto con la normativa nazionale sul diritto d’autore e segnatamente con le facoltà riconosciute all’autore dall’art. 61 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/3).

Costituisce violazione del diritto d’autore e non utilizzazione libera ex art. 70 co.1 l.a., la riproduzione integrale di un racconto, anche se pubblicato dal suo autore soltanto in una raccolta di racconti (Trib. Roma, 12 febbraio 1992, Aida 1992, 90/1).

La riproduzione di un’opera pittorica esposta in una mostra nel relativo catalogo non è liberalizzata ex art. 70 l.a. perché costituisce concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera, limitando una più ampia commercializzazione delle riproduzioni dell’opera (App. Roma, 8 febbraio 1993, Aida 1994, 230/5).

La riproduzione di un quadro esposto in una mostra nel relativo catalogo non è coperta dalla regola dell’art. 70 l.a. relativa alla « riproduzione per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento »: perché i cataloghi che illustrano un’opera pittorica, pur non essendo del tutto privi di contenuto critico, hanno normalmente la prevalente e più ampia finalità culturale di illustrare ai visitatori della mostra le opere esposte (App. Roma, 8 febbraio 1993, Aida 1994, 230/4).

La riproduzione fotografica di un quadro nella sua interezza non rientra nella nozione di riproduzione « di brani o di parti di opera » ex art. 70 l.a. (App. Roma, 8 febbraio 1993, Aida 1994, 230/3).

La riproduzione fotografica di un’opera pittorica in un catalogo di una mostra non costituisce attività meramente accessoria e strumentale rispetto al diritto di esposizione che compete al proprietario dell’opera e non al suo autore (App. Roma, 8 febbraio 1993, Aida 1994, 230/2).

L’autore resta titolare del diritto di riproduzione fotografica della propria opera pittorica anche ove ne abbia ceduto a terzi l’originale, salvo che non sia diversamente stabilito con patto da approvare per iscritto ex art. 110 l.a. (App. Roma, 8 febbraio 1993, Aida 1994, 230/1).

La moltiplicazione in copie di un’opera letteraria già pubblicata rientra nelle modalità di sfruttamento economico dell’opera riconosciute insindacabilmente all’autore e per costui a coloro che abbiano acquistato i relativi diritti: e non può essere attuata da terzi non autorizzati nemmeno per soddisfare gli interessi della collettività a disporre di un testo culturalmente rilevante, non più edito da tempo, fuori commercio ma ricercato dai cultori della materia, posto che gli interessi della collettività sono soddisfatti con la caduta dell’opera al tempo debito nella disponibilità generale (Pret. Milano, ordinanza 28 giugno 1991, Aida 1992, 51/1).

       Il campo di applicazione dell’art. 61 l.a. non è stato limitato dagli artt. 20 e 33 della legge 223/1990 (Cass. 13 luglio 1992 n. 1041, Pres. CAVALLARI, Est. FIORENZA, Imp. Ennio Valeri, Aida 1994, Repertorio p. 668).

 

7.4.5.1 reprografia

L’università che voglia svolgere un servizio di fotocopiatura presso le proprie biblioteche pubbliche può farlo legittimamente solo in osservanza dell’accordo stipulato dalla CRUI con SIAE ai sensi dell’art. 181-ter l.a. (Trib. Napoli, 26 marzo 2010, Pres. Abete, Est. Casaburi, U.S. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2012, Repertorio I.7.4.5.1).

La CRUI è associazione di categoria delle Università legittimata a concludere gli accordi previsti dall’art. 181 ter l.a. relativi alla misura e modalità di determinazione dei compensi per fotocopie (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/2).

L’accordo concluso fra SIAE e CRUI relativo alla misura e modalità di determinazione dei compensi per fotocopie è immediatamente vincolante per le Università aderenti alla CRUI, la cui sottoscrizione è prevista solo in funzione di dichiarazione dello svolgimento di attività di copia privata rientrante nell’art. 68 l.a. (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/3).

Presupposto per la lecita attività di fotocopiatura è la corresponsione del compenso (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/4).

La responsabilità dell’impresa titolare di una copisteria non può e­stendersi fino ad imporgli il controllo che l’uso delle macchine fotoco­piatrici da parte della clientela avvenga nel.rispetto dei diritti d’autore (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.7.4.5.1).

L’esercizio di attività di gestione di imprese di copisteria non può essere considerato esercizio di attività pericolose, non rientra nell’art. 2051 c.c., e non può a tale titolo giustificare una responsabilità per vio­lazione dei diritti d’autore (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.7.4.5.1).

L’attività di fotocopiatura integrale di opere protette dal diritto d’autore da parte del personale della copisteria comporta tanto respon­sabilità per violazione dei diritti esclusivi sulle opere, quanto sotto il profilo della concorrenza sleale (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.7.4.5.1).

Il danno da violazione dei diritti d’autore conseguente alla riprodu­zione integrale di opere mediante fotocopiatura non può essere liquidato calcolando l’intero calo del volume di vendita, dove non risulti specifi­camente dimostrato il nesso di causalità con l’illecito, e deve necessa­riamente essere liquidato in base ad una valutazione equitativa (nella specie, in misura pari a 5.000 euro) (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.7.4.5.1).

L’attività di illecita fotocopiatura di opere protette da diritto d’autore costituisce reato in base all’art. 171 La. ed obbliga al risarci­mento dei danni morali (nella specie, liquidati in misura pari a 30.000 euro) (Trib. Milano, 8 giugno 2006, G.U. Nardo, Egea s.p.a., Il Mulino s.p.a., Giuffrè Editore s.p.a., AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’Ingegno c. Copy & Copy di Giovanna Vimercati, Aida 2007, Repertorio I.7.4.5.1).

La riproduzione dei testi ad opera di copisterie per la vendita delle relative copie costituisce violazione dei diritti patrimoniali d’autore e concorrenza sleale ex art. 2598 n.3 c.c. (Trib. Torino, 19 aprile 2001, Aida 2002, 841/3).

La novella dell’art. 68 l.a. introdotta dall’art. 2 della legge 248/2000 incide senza retroattività, solo a partire dal realizzarsi delle condizioni previste dall’art. 2.5 della legge ora detta (Trib. Torino, 19 aprile 2001, Aida 2002, 841/2).

La legge 159/93 vieta la copia calligrafica dell’opera protetta, mentre ogni variazione conduce al di fuori della fattispecie vietata (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, 765/1).

Il comportamento di funzionari di case editrici che operano quali agenti provocatori al fine di accertare quali copisterie riproducano abusivamente i loro testi universitari è assistito dal consenso dell’editore, dell’autore e della Siae: onde  essi sono pienamente capaci di testimoniare sull’illecito delle copisterie ex art. 171 l.a. (Cass. 7 aprile 2000 n. 4353 , Aida 2000, 661/3).

Ai fini dell’art. 68 l.a. l’idoneità dei mezzi di riproduzione allo spaccio e alla diffusione dell’opera del pubblico non va valutata in concreto, ma in astratto, giacché si riferisce al metodo di riproduzione e non all’entità della riproduzione ed al suo fine (Cass. 7 aprile 2000 n. 4353 , Aida 2000, 661/2).

La fotocopiatura da parte di copisterie di opere protette dal diritto d’autore senza autorizzazione dell’autore stesso o del titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica non rientra nell’ambito delle libere utilizzazioni dell’art. 68 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, G.D. MARANGONI, AIDRO Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle opere c. Normadec s.r.l, Aida 2000, Repertorio I 7.4.5.1).

La messa a disposizione di macchine fotocopiatrici destinate all’utilizzazione della clientela con metodo self service comporta responsabilità della copisteria ex art. 2051 c.c. qualora questa utilizzazione avvenga in violazione di diritti d’autore (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, Aida 2000, 720/5).

La fotocopiatura da parte di copisterie di opere protette dal diritto d’autore senza autorizzazione dell’autore stesso o del titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica non rientra nell’ambito delle libere utilizzazioni dell’art. 68 l.a. (Trib. Milano, ordinanza 12 febbraio 2000, Aida 2000, 720/2).

La duplicazione aziendale di programmi per elaboratore senza le prescritte licenze costituisce violazione dell’art. 64bis l.a. (Trib. Roma, 18 novembre 1999, Microsoft Corporation, Lotus Development Corporation, Symantec Corporation, Adobe Systems Incorporated c. Valtur, Aida 2000, Repertorio I 7.4.5.1).

L’importatore parallelo di una macchina fotografica che riproduca reprograficamente e venda con essa anche la traduzione in lingua italiana del relativo manuale di istruzioni viola il diritto patrimoniale d’autore che il distributore ufficiale della macchina fotografica ha sulla traduzione ora detta e compie concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c. (Trib. Milano, 22 febbraio 1999, Aida 2000, 676/1).

La riproduzione completa di un’opera eseguita a scopo di commercio nell’ambito di una sistematica attività imprenditoriale viola i diritti di utilizzazione economica dell’opera stessa facenti capo all’editore in forza del contratto di edizione (Trib. Milano, 11 aprile 1996, Pres. Est. PATRONE, Edi Ermes s.r.l., Zanichelli Editore s.p.a. c. Computer Support Agent di Andreoletti Milena Piera & C. s. a. s., Aida 1996, Repertorio I 7.4.5.1)

L’attività di fotocopiatura di opere da parte di copisterie può essere lecita in base all’art. 68 l.a. se viene effettuata per soddisfare un interesse personale del lettore: ed in particolare quando non sia provato che i clienti della copisteria intendano diffondere l’opera in ambito eccedente la loro sfera privata (Trib. Bologna, 25 luglio 1995 , Pres. CICCARELLI, Est. FERRIGNO, Giuffrè s.p.a c. Copisteria Zamboni s.n.c., Aida 1997, Repertorio I 7.4.5.1).

La legge 159/1993 ha di fatto depenalizzato il fenomeno della riproduzione abusiva delle opere pubblicate mediante la stampa da parte di impresa di fotocopisteria (Pret. Torino, 6 aprile 1994, Aida 1995, 319/1).

La legge 159/1993 non ha abrogato in parte qua l’art. 171 l.a., e le due norme possono entrambe trovare applicazione (Cass. 23 gennaio 1995 n. 3395, Aida 1995, 305/2).

La legge 159/1993 istituisce un diritto relativo alla composizione grafica dell’opera che è diverso da quello dell’art. 13 l.a., in quanto si riferisce esclusivamente alla grafica quale risultato dell’attività esclusiva dell’editore che originariamente trovava tutela solo nella sede civile e che, con la creazione del reato in esame, è divenuto il soggetto passivo dello stesso reato nonché l’unico legittimato alla costituzione di parte civile (Cass. 23 gennaio 1995 n. 3395, Aida 1995, 305/1).

La riproduzione di un libro a scopo commerciale (nella specie: con la sua fotocopiatura a richiesta di un agente provocatore) integra violazione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera facenti capo all’editore in forza dei contratto di edizione (Trib. Milano, 5 maggio 1994, Pres. PATRONE, Est. CAPPABIANCA, UTET‑Unione Tipografica Editrice Torinese s.p.a. c. Eliocenter s.n.c., Copyter di Mario Zammaretti, Aida 1994, Repertorio I 7.4.5.1).

Mentre l’art. 171 l.a. tutela l’opera dell’ingegno altrui come bene intellettuale immateriale (corpus mysticum), l’art. 1 l. 159/93 salvaguarda la composizione grafica che materializza l’opera letteraria, ovverosia l’opera originale e propria dell’editore o del compositore, di creazione della matrice tipografica del manoscritto dell’autore: onde la legge 159/93 si applica cumulativamente all’art. 171 l.a., e non ha comportato l’abrogazione o la depenalizzazione sia pur parziale dì quest’ultimo (App. Bologna, 18 aprile 1994, Aida 1994, 272/1).

La sanzione amministrativa ex art. 1 legge 158/93 è cumulabile con quella penale ex art. 171 l.a. (Pret. Bologna, 29 settembre 1993, Aida 1994, 245/3).

L’art. 1 della legge 159/93 tutela un diritto ulteriore, successivo ed indipendente da quello dell’autore sull’opera dell’ingegno, e precisamente un diritto che riguarda la composizione grafica dell’opera quale prodotto dell’attività tipica dell’editore (Pret. Bologna, 29 settembre 1993, Aida 1994, 245/2).

La fattispecie dell’art. 171 lett. a) l.a. non è depenalizzata dalla legge 159/ 1993 (Pret. Bologna, 29 settembre 1993, Aida 1994, 245/1).

La riproduzione grafica dell’opera costituisce opera in sé originale dell’editore o compositore che sia, di trasformazione della bozza o manoscritto dell’autore, che viene separatamente qualificata dal legislatore con l’art. 1 legge 159/ 93, e svincolata da ogni altra condotta più gravemente lesiva o lesiva di superiori interessi protetti, in considerazione della riconoscibilità della condotta che non richiede accertamenti complessi quali ad esempio in materia di plagio, e non insidia il fondamentale diritto morale, pur incidendo negativamente di riflesso sull’utilizzazione economica (Trib. Bologna, 18 giugno 1993, Aida 1994, 237/2).

L’art. 1 legge 159/1993 ha scorporato alcune condotte di riproduzione dalla norma madre dell’art. 171 lett. a) l.a., e precisamente ha depenalizzato, sottoponendola a sanzione amministrativa, la riproduzione della composizione grafica di opere (Trib. Bologna, 18 giugno 1993, Aida 1994, 237/1).

La copisteria che organizzi con il metodo self‑service un’attività di fotocopie di opere tutelate dal diritto d’autore risponde della sua violazione anche ex art. 2051 c.c., il cui disposto è violato da chi colpevolmente atteggi la propria impresa per recare con proprio profitto un ingiusto danno a terzi. (Pret. Verona, ordinanza 23 marzo 1992, Aida 1993, 146/2).

L’art. 68 I.a. può tutelare l’autore (o l’editore che ne abbia acquisito i diritti di utilizzazione economica) minacciato da una perdita economica (quale quella provocata dal mancato acquisto del libro), ma non l’autore che prevedibilmente non risenta tale pregiudizio. Pertanto, qualora la reprografia sia limitata a parti non significative di un volume, così riprodotto per comodità di consultazione e non per risparmiare sull’altrimenti necessario acquisto, non può dirsi che vi sia attività illecita ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore. (Pret. Verona, ordinanza 23 marzo 1992, Aida 1993, 146/1).

La legge sul diritto d’autore non prevede una tutela particolare e tale da rendere inapplicabile il ricorso al procedimento d’urgenza disciplinato dall’art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la richiesta inibitoria e l’immediata cessazione dell’attività fotocopiatrice di opere protette (Pret. Perugia, 25 novembre 1991, Aida 1992, 75/1).

L’esercizio in forma imprenditoriale di attività di fotocopiatura di opere protette dal diritto d’autore integra gli estremi della lesione del diritto esclusivo di utilizzazione economica (Pret. Trento, ordinanza 19 novembre 1991, Aida 1992, 72/1).

Il fenomeno dell’illecita fotocopiatura di opere protette determina un periculum in mora e può essere represso in via d’urgenza in quanto cagiona un danno ingiusto di difficile o impossibile accertamento ai fini di un’eventuale azione risarcitoria (Pret. Genova, 5 novembre 1991, Aida 1992, 70/3).

L’illecita riproduzione è imputabile all’impresa di copisteria anche quando la fotocopiatura viene fatta dal cliente, giacché tutta l’operazione realizza un necessario concorso tra imprenditore e cliente (Pret. Genova, 5 novembre 1991, Aida 1992, 70/2).

Non è lecito riprodurre, in tutto o in parte, opere coperte dal diritto d’autore, qualunque sia il mezzo di cui ci si avvale, e quindi anche se la riproduzione è fatta con moderni mezzi di fotocopiatura non ancora esistenti all’epoca della promulgazione della legge; il divieto vale per chiunque non sia titolare del diritto di utilizzazione economica delle opere, e quindi anche per il singolo privato ed anche per chi esercita un’attività di fotocopiatura per conto altrui (Pret. Genova, 5 novembre 1991, Aida 1992, 70/1).

La copisteria che predispone e vende fotocopie di libri o appresta le macchine per la loro fotocopia da parte del pubblico con il sistema self service viola i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore e quindi i diritti che derivano all’editore dal contratto di edizione: senza che l’ipotesi possa rientrare nelle utilizzazioni libere ex art. 68 l.a., ed essendo del tutto irrilevante che le fotocopie siano ricavate da esemplari di libri acquistati dalla copisteria o procuratisi dai suoi clienti (Pret. Firenze, ordinanza 28 agosto 1991, Aida 1992, 59/1).

Non rientra tra le utilizzazioni libere ex art. 68 l.a. e costituisce invece violazione del diritto esclusivo dell’autore alla riproduzione fotografica dell’opera l’attività di chi senza il consenso dell’autore appronta un certo numero per quanto piccolo di copie fotostatiche dell’opera letteraria e le tiene a disposizione per venderle al pubblico generalizzato dei consumatori (Pret. Milano, ordinanza 28 giugno 1991, Aida 1992, 51/2).

Vìola i diritti d’autore appartenenti all’editore l’attività di una copisteria che predispone e vende al pubblico copie di un suo manuale: senza che questa qualificazione sia impedita dalla circostanza che le copie sono effettuate solo dietro richiesta e prenotazione da parte dei clienti (Pret. Torino, 26 aprile 1991, Aida 1992, 42/1).

L’attività di una copisteria, che direttamente a mezzo del proprio personale o indirettamente a mezzo del self service crea e pone in vendita o comunque distribuisce fotocopie di opere, costituisce violazione dei diritti d’autore appartenenti al loro editore, dell’art. 2598 n. 3 c.c., nonché delle leggi sulla stampa e sulla consegna obbligatoria di esemplare degli stampati e delle pubblicazioni (Pret. L’Aquila, 5 aprile 1991, Aida 1992, 41/1).

L’attività di fotocopia di libri svolta da una copisteria costituisce violazione dei diritti d’autore e dell’editore; non può essere ritenuta lecita ne ex art. 68 co.2 né ex art. 68 co.3 l.a.; e non può essere liceizzata né dalla circostanza che la fotocopiatura sia eseguita ad opera diretta del cliente o tramite dipendente della copisteria né dall’essere il corrispettivo pagato alla copisteria pari a quello di ogni altra fotocopia lecita (Pret. Milano, 4 marzo 1991, Aida 1992, 36/1).

 

7.4.5.2 bootlegging

La mancanza dei bollini Siae su CD lascia presumere che per essi non siano stati pagati i diritti dovuti agli autori ed esecutori dei relativi brani musicali (Trib. Milano, 16 gennaio 1996, Pres. M. CORBETTA, Est. P. CORBETTA, IMP. Marcello Cirese).

Il produttore fonografico che abbia concluso con un interprete un contratto per la registrazione in esclusiva delle sue esecuzioni ha un diritto esclusivo alla loro registrazione e al loro sfruttamento commerciale, e può opporsi alla registrazione dal vivo non da lui autorizzata di un concerto dell’artista: che costituisce un’illecito extracontrattuale, nonostante il bootleg abbia eventualmente ottenuto i consensi della SIAE, relativi soltanto ai diritti degli autori (Pret. Lodi, 21 marzo 1992, Aida 1992, 97/2).

Non può essere accolta una domanda di provvedimenti di urgenza ex art. 33 l.at. contro un’intesa alla quale vengano attribuite le connotazioni di un boicottaggio, quando questo si opponga ad una attività qualificabile come illecita di bootlegging (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/5).

Lo sfruttamento in Italia di registrazioni fonografiche dal vivo che siano state effettuate all’estero senza alcun consenso degli autori delle musiche registrate si pone in contrasto con la normativa nazionale italiana del diritto d’autore (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/4).

La corte d’appello ha competenza ex art. 33 l.at. a conoscere dì una domanda di inibitoria urgente ante causam ex art. 700 c.p.c. di un boicottaggio che si alleghi organizzato dalla SIAE, da una associazione di case discografiche, e dai membri di quest’ultima ai danni di un bootlegger (App. Milano, ordinanza 5 febbraio 1992, Aida 1992, 87/1).

 

7.4.6 trascrizione

La proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, presupponendo la registrazione del testo stesso su un supporto che ne consente la diffusione televisiva, costituisce un atto di riproduzione (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/1).

Il far scorrere su uno schermo televisivo il testo di una canzone implica necessariamente la riproduzione del testo stesso al fine di permetterne la radiodiffusione, ed a tal fine non rileva in alcun modo se l’atto di riproduzione avvenga contestualmente alla radiodiffusione, nel caso in cui questa venga effettuata in diretta, ovvero precedentemente, come avviene nella quasi totalità di casi di trasmissioni televisive anteriormente registrate e successivamente mandate in onda (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/3).

 

 

7.4.7 esecuzione, rappresentazione, recitazione

Il mercato della concessione di licenze di diritti di esecuzione pubblica di opere protette da diritto d’autore per usi via satellite e internet costituisce un mercato distinto da quello delle licenze di diritti di esecuzione pubblica in ambienti off-line (Commissione CE, 16 luglio 2008, Comp/C2/38.698, Aida 2011, 1388/1).

Deve considerarsi non pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera allorché avvenga entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, e purchè non sia effettuata a scopo di lucro; tale scopo sussiste ogni qualvolta il soggetto agente intende ricevere qualsiasi tornaconto economico dalla proiezione, essendo indifferente il costo del biglietto o il numero delle persone che assistono alla proiezione. (Cass. Sez. III penale 2 aprile 2008 n. 13822, Imp. M.E., Aida 2009, Repertorio I.7.4.7).

La pubblica esecuzione di brani musicali in una discoteca attraverso il mezzo meccanico potrà essere attribuita responsabilmente soltanto a colui che – preventivamente – accede al permesso SIAE (cioè al proprietario o al gestore della discoteca) e non certo al deejay che, per passione o per lavoro, presta la propria attività (Trib. Napoli, 19 agosto 2008, Giud. Di Salvo – Imp. XXYY, Aida 2009, Repertorio I.7.4.7).

Rappresentazione, registrazione e diffusione dell’opera costituiscono forme diverse di utilizzazione economica della medesima; ciascuna di esse può venir assoggettata da SIAE ad un compenso separato; e ciò non comporta una duplicazione illegittima di compenso (nella specie la sezione IP ha rispettato per queste ragioni una opposizione al precetto notificato da SIAE sulla base di un proprio attestato di credito) (Trib. Milano, sez. IP 26 agosto 2008, Pres. Tarantola, Est. Bonaretti, Fondazione Teatro alla Scala di Milano c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2009, Repertorio I.7.4.7).

Ove l’utilizzazione in pubblico dell’opera musicale sia accompagnata da una messa in scena e da un gioco scenico si ha non una semplice esecuzione dell’opera musicale ma una sua rappresentazione vera e propria (Trib. Roma, ordinanza 19 novembre 2002, Aida 2003, 932/1).

La libertà di manifestare il proprio pensiero e di trasmettere via radio i brani musicali che si ritengano più significativi non comporta altresì la possibilità di trasmettere i brani stessi senza rispettare il profilo economico del diritto d’autore: e reciprocamente anche dopo la cessazione del monopolio pubblico sulle trasmissioni radiotelevisive su scala locale la radiodiffusione di opere tutelate dal diritto d’autore costituisce illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con il diniego di corresponsione del dovuto compenso (Cass. 16 gennaio 1999 n. 388, Aida 1999, 585/1).

I diritti di utilizzazione spettanti ex lege al produttore comprendono anche la comunicazione dell’opera al pubblico a mezzo della televisione o di videocassette: mentre il diritto degli autori ad un ulteriore compenso per lo sfruttamento non previsto dell’opera cinematografica tramite videocassette è tutelato dall’art. 46 l.a. riconoscendo agli autori, quando non siano retribuiti a percentuale, un ulteriore compenso quando gli incassi abbiano raggiunto una determinata cifra (Trib. Roma, 1 febbraio 1996, Aida 1996, 421/3).

Il contenuto osceno di una pellicola cinematografica non è ostativo alla sua proiezione in pubblico, perché in tale ipotesi il nulla osta può essere rilasciato con divieto di ingresso nella sala ai minori di anni 18 (Cass. 2 giugno 1995 n. 908, Aida 1997, 440/2).

L’utilizzazione di un brano musicale e della relativa registrazione fonografica nella colonna sonora di un telecomunicato celebrativo e promozionale di un gruppo di emittenti televisive (nella specie: del gruppo Fininvest) costituisce violazione dei diritti d’autore e di produttore fonografico, quando sia effettuata senza il consenso dei soggetti legittimi titolari di questi diritti di utilizzazione (Trib. Milano, 22 maggio 1995, Pres. LO TURCO, Est. GROSSI, Emi Italiana s.p.a., Emi Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. R.T.l. ‑ Reti Televisive Italiane s.p.a., Publitalia 80 s.p.a., Canale 5 s.p.a., Fininvest Commissionaria s.p.a., Fininvest Comunicazioni s.r.l., Reteitalia s.p.a., Aida 1995, Repertorio I 7.4.7 ).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 15 l.a. per violazione degli artt. 3 e 9 cost., nella parte in cui l’art. 15 non estenda il diritto esclusivo dell’autore anche all’esecuzione di brani musicali usati quale supporto didattico nelle scuole di danza (App. Roma, 9 maggio 1994, Aida 1995, 322/2).

L’art. 15 co. 2 l.a. esclude dal novero delle manifestazioni soggette al pagamento dei diritti d’autore l’esecuzione di brani musicali usati con il supporto didattico nelle scuole di danza, purché il tutto avvenga nella cerchia ordinaria della scuola e la rappresentazione non abbia scopo di lucro: e per corollario l’art. 15 co. 2 non si estende ai saggi di fine corso delle scuole ora dette (App. Roma, 9 maggio 1994, Aida 1995, 322/1).

Il fine di lucro ex art. 15 co.2 I.a. non è circoscritto all’ipotesi di remunerazione in denaro o con altra immediata controprestazione, e ricorre ogni qualvolta un soggetto, che in tesi potrebbe anche non rivestire la qualifica di imprenditore, si ripromette di conseguire un’utilità, anche non immediata, ma sempre di ordine economico, dall’esecuzione e rappresentazione o recitazione. (Cass. 27 novembre 1992 n. 12680, Aida 1993, 129/5).

Lo scopo di lucro ex art. 15 co.2 I.a. non può farsi discendere dalla sola qualifica imprenditoriale di colui che realizza l’esecuzione: anche se, sul piano della prova, la qualifica imprenditoriale, rapportata alla concreta fattispecie, può assurgere nella valutazione del giudice di merito al rango di prova presuntiva dello scopo di lucro. (Cass. 27 novembre 1992 n. 12680, Aida 1993, 129/4).

Una casa di cura privata costituisce istituto di ricovero ex art. 15 co.2 La., ed il cerchio ordinario delle persone che dal punto di vista soggettivo costituiscono la sua istituzione è costituita dai degenti e da coloro che li accudiscono, medici e rimanente personale. (Cass. 27 novembre 1992 n. 12680, Aida 1993, 129/3).

L’art. 15 co. 2 I.a. non pone limiti alla norma del primo comma, ma deve intendersi al contrario diretto ad estenderne l’applicabilità anche all’esecuzione dell’opera protetta nei luoghi essenzialmente privati ivi previsti. (Cass. 27 novembre 1992 n. 12680, Aida 1993, 129/2).

L’esecuzione in pubblico con il mezzo televisivo di opere protette soggiace alla disciplina dell’art. 15 co.1 I.a. in forza dell’ampia previsione dell’inciso « comunque effettuata ». (Cass. 27 novembre 1992 n. 12680, Aida 1993, 129/1).

I saggi di fine corso tenuti alla presenza dei familiari degli allievi costituiscono un vero e proprio spettacolo pubblico, come tale escluso dalla sfera di operatività dell’art. 15 co.2 l.a. (Trib. Roma, 18 novembre 1991, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MEZZACAME, Associazione Nazionale Insegnanti di Danza e altri c. Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1994, Repertorio I 7.4.7).

Le scuole di danza, anche se organizzate in forma di impresa con fine di lucro, non sono tenute al pagamento di diritti alla SIAE per le opere musicali utilizzate quale supporto didattico durante i corsi di insegnamento di danza classica e moderna: rientrando tale ipotesi nella previsione dell’art. 15 co. 2 l.a. (Tríb. Roma, 18 novembre 1991, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MEZZACAME, Associazione Nazionale Insegnanti di Danza e altri c. Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1994, Repertorio I 7.4.7).

Ove la SIAE faccia valere nei confronti di alcuni soggetti (nella specie: scuole di danza) la pretesa (nella specie: ex art. 15 l.a.) al pagamento di diritti d’autore in relazione ad una loro attività, tutte le imprese che svolgono la medesima attività hanno un interesse sufficiente ad esercitare in via preventiva un’azione di accertamento negativo del fondamento della pretesa della SIAE (Trib. Roma, 18 novembre 1991, Pres. DELLI PRISCOLI, Est. MEZZACAME, Associazione Nazionale Insegnanti di Danza e altri c. Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1994, Repertorio I 7.4.7).

A differenza dei diritti di esecuzione, i diritti di rappresentazione dell’opera musicale possono essere concessi esclusivamente dall’autore e non anche dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (Pret. Milano, 21 maggio 1991, Aida 1992,, 45/3).

 

7.4.8 diffusione

Il framing di un’opera protetta liberamente disponibile su un sito internet non costituisce comunicazione al pubblico ex art. 3.1 della direttiva 29/2001 quando il framing non comunichi l’opera ad un pubblico nuovo o con un modo tecnico diverso da quello della comunicazione originaria realizzata dal sito linkato (Corte giustizia UE, 21 ottobre 2014, in causa C-348/13, Aida 2015, 1644/1).

La nozione di messa a disposizione del pubblico dell’art. 3.2 della direttiva 2001/29 rientra in quella più ampia di comunicazione al pubblico dell’art. 3.1 (Corte giustizia UE, 26 marzo 2015, in causa C-279/13, Aida 2015, 1650/1).

La nozione di messa a disposizione del pubblico riguarda trasmissioni caratterizzate dall’accessibilità dal luogo e nel momento scelti individualmente, e non ricomprende le trasmissioni diffuse in diretta su internet (Corte giustizia UE, 26 marzo 2015, in causa C-279/13, Aida 2015, 1650/2).

L’art. 3.2 della direttiva 2001/29 non impone agli stati membri di riconoscere agli organismi di diffusione televisiva un diritto di comunicazione al pubblico delle loro trasmissioni in diretta su internet, mentre la direttiva 2006/115 ammette la facoltà (ma non l’obbligo) per gli stati di riconoscere questo diritto, purché non incida negativamente su quello degli autori (Corte giustizia UE, 26 marzo 2015, in causa C-279/13, Aida 2015, 1650/3).

La sentenza con cui la Corte di giustizia UE ha escluso che la diffusione di fonogrammi come musica di sottofondo in uno studio dentistico sia una «comunicazione al pubblico» ai sensi della disciplina armonizzata dei diritti connessi non vincola il giudice nazionale adito per un caso analogo, il quale resta libero di criticare i criteri adottati dalla decisione comunitaria e di decidere in senso opposto, fermo restando il vincolo di motivazione (App. Milano, Sezione IP, 28 gennaio 2014, Aida 2015, 1677/1).

La veicolazione via cavo di programmi televisivi da un albergatore alle singole camere per mezzo di apparecchi riceventi integra una violazione dell’art. 16 l.a. e non ricade nell’art.15.2 l.a. (Trib. Bologna, Sezione IP, 30 agosto 2011, Aida 2015, II.27/1).

Le sentenze della Corte di giustizia EU hanno, al pari dei regolamenti del Consiglio EU, efficacia diretta nell’ordinamento interno ai sensi dell’art. 189 del Trattato CEE e, se pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale, vincolano espressamente il giudice rimettente (principio affermato in relazione alla qualificazione come comunicazione al pubblico della diffusione di musica di sottofondo negli studi dentistici ai sensi della disciplina armonizzata dei diritti connessi) (App. Torino, Sezione IP, 23 novembre 2012, Aida 2015, II.34/1).

L’attività di ritrasmissione via cavo all’interno delle singole stanze di un albergo dei segnali che questo abbia ricevuto dal satellite integra una comunicazione al pubblico ex art. 16 l.a. (Trib. Trento Sezione Specializzata in materia di impresa, 20 luglio 2015, Aida 2015, II.105/2).

Secondo l’art. 3.1 dir. 2001/29/CE non costituisce un atto di comunicazione al pubblico la messa a disposizione su di un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet, perché in questo caso le opere protette dal diritto d’autore non sono comunicate ad un pubblico nuovo rispetto a quello inizialmente considerato dal titolare dei diritti (Corte giustizia UE 13 febbraio 2014,in causa C-466/12, Aida 2014, 1586/1).

Secondo l’art. 3.1 dir. 2001/29/CE uno stato membro non può stabilire una protezione più ampia per i titolari dei diritti d’autore ed in particolare includere nella nozione di comunicazione al pubblico forme di messa a disposizione ulteriori rispetto a quelle espressamente menzionate dall’art. 3 (Corte giustizia UE 13 febbraio 2014,in causa C-466/12, Aida 2014, 1586/2).

L’art. 3.1 dir. 2001/29 osta alla normativa nazionale che esclude il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere da parte di un istituto termale operante in forma imprenditoriale, mediante la consapevole distribuzione di un segnale nelle stanze dei pazienti dell’istituto ora detto attraverso un apparecchio televisivo o radiofonico: e questa conclusione  non è impedita dagli artt. 5.2 lett. e), 5.3 lett. b) e 5.5 dir. 2001/29 (Corte giustizia UE 27 febbraio 2014, in causa C-351/12, Aida 2014, 1587/1).

L’art. 3.1 dir. 2001/29 non può essere fatto valere da un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore in una controversia tra privati ai fini di disapplicare la normativa contraria di uno stato membro. Il giudice nazionale cui venga sottoposta una tale controversia è tuttavia obbligato ad interpretare la normativa domestica quanto più possibile alla luce del testo e della finalità dell’art. 3.1 dir. 2001/29, per giungere ad una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da questa norma (Corte giustizia UE 27 febbraio 2014, in causa C-351/12, Aida 2014, 1587/2).

Secondo l’art. 8.3 dir. 2001/29 chi mette a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti previsti all’art. 3.2. della medesima direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano questi materiali. Quest’ultimo deve quindi essere considerato un intermediario ex art. 8.3 dir. 2001/29, senza che rilevi l’esistenza di un rapporto contrattuale tra il fornitore di accesso ad Internet e il soggetto che commette la violazione del diritti d’autore o connessi (Corte giustizia UE 27 marzo 2014, in causa C-314/12, Aida 2014, 1588/1).

L’attività di live streaming non autorizzata di riprese di partite di calcio viola i relativi diritti d’autore (Trib. Roma, 5 giugno 2013, G.D. Catallozzi, Aida 2014, 1627/2).

I comunicati di una rivista online che informano sull’esistenza di una partita di calcio e sulla sua visibilità online e linkano ad altro articolo della medesima rivista che indica i siti pirata su cui la partita può essere vista gratuitamente offrono un apporto causale (seppure in termini di contributo agevolatore) alle violazioni dei diritti d’autore commesse sui siti pirata menzionati dall’articolo dalla rivista: perché offrono al pubblico uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei relativi siti pirata (Trib. Roma, 25 luglio 2013, Pres. Marvasi, Est. Russo, Aida 2014, 1632/1).

La tutela della proprietà intellettuale può giustificare una restrizione alla libera circolazione dei servizi (nella specie: di comunicazione al pubblico di incontri di calcio) che non vada al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo di tutelare la proprietà intellettuale. La disciplina dell’Unione garantisce tuttavia ai titolari dei diritti interessati la possibilità di chiedere non il più alto compenso possibile, ma soltanto un compenso che si collochi in rapporto ragionevole con il valore economico della prestazione fornita (e nel caso della radiodiffusione televisiva in un rapporto ragionevole in particolare con il numero effettivo ed il numero potenziale di teleascoltatori nonché con la versione linguistica delle trasmissioni stesse). Al contrario un supplemento di compenso ai titolari dei diritti al fine di garantire un’esclusiva territoriale assoluta è inconciliabile con lo scopo essenziale del trattato consistente nella realizzazione del mercato interno. E per queste ragioni la restrizione consistente nel divieto di utilizzare nello stato dispositivi di decodifica di radiodiffusioni straniere non può essere giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/2).

La nozione di comunicazione al pubblico ex art. 3.1 della direttiva 29/2001/Ce comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, ai clienti presenti in un bar ristorante (Corte Giustizia UE 4 ottobre 2011, nelle cause riunite C-403/08 e C-429/081, Aida 2013, 1514/6).

Installando televisori nelle camere dell’albergo e connettendoli alla sua antenna centrale l’albergatore compie un atto di comunicazione al pubblico ex art. 3.1 della direttiva 29/2001/Ce (Corte Giustizia CE, 18 marzo 2010, in causa C-136/09,  Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikosn Ergon c. Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia, Xenodocheiako Epimelitirio tis Ellados, Aida 2012, Repertorio I.7.4.8).

E’ illecita la predisposizione in un sito di un link ad altro sito che pubblica, senza il consenso dei titolari, testi di canzoni coperti dal diritto d’autore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 2 luglio 2010, G.D. Izzo, Warner Chappel Music Italiana s.r.l., Warner Bros Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fonit Cetra Music Publishing s.r.l. c. One Italia s.p.a., Aida 2012, Repertorio I.7.4.8).

La diffusione di programmi televisivi nelle camere di albergo da parte degli albergatori costituisce comunicazione al pubblico (Trib. Roma, Sezione IP, 21 luglio 2010, Pres. Marvasi, Est. Iofrida, SIAE Società Italiana Autori ed Editori c. Hotel D’Este, Aida 2012, Repertorio I.7.4.8).

La radiodiffusione televisiva di un’interfaccia utente grafica non costituisce una comunicazione al pubblico ex art. 3.1 della direttiva 2001/29: in quanto la radiodiffusione televisiva non mette l’interfaccia utente a disposizione del pubblico in modo tale che gli individui che lo compongono possano avere accesso all’elemento che caratterizza l’interfaccia, vale a dire l’interazione con l’utente (Corte  UE, 22 dicembre 2010, in causa C-393/09, Aida 2012, 1455/3).

Secondo l’art. 2 della direttiva 83/93/Cee in caso di trasmissione indiretta o diretta dei programmi televisivi (che avvengono quando l’emittente invia il proprio segnale all’operatore satellitare che lo trasmette poi verso il satellite e rispettivamente quando il primo invia il proprio segnale direttamente al satellite) il fornitore di un pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un’autorizzazione dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale per il suo intervento, a meno che questi titolari abbiano convenuto con l’emittente che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l’intermediazione del fornitore di un pacchetto satellitare, ed a condizione che in questo caso l’intervento di questo fornitore non renda le opere accessibili ad un pubblico nuovo (Corte UE, 13 ottobre 2011, cause C-431/09 e C-432/09, Aida 2012, 1459/1).

Le direttive 31/2000, 29/2001, 48/2004, 95/46, 2002/58 lette in combinato disposto e tenendo presenti i diritti fondamentali applicabili debbono essere interpretate nel senso che ostano ad un’ingiunzione ad un fornitore di accesso di internet di predisporre un sistema di filtraggio (i) di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi (in particolare mediante programmi peer to peer), che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive, e senza limiti di tempo; e (ii) che sia idonea ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera rispetto alla quale chi chieda l’ingiunzione affermi di vantare diritti d’autore che sarebbero altrimenti pregiudicati (Corte UE, 24 novembre 2011, in causa C-70/10, Aida 2012, 1461/2).

L’art. 3.1 della direttiva 29/2001 riguarda unicamente la comunicazione ad un pubblico che non è presente e non anche quella realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell’opera (Corte UE, 24 novembre 2011, in causa C-283/10, Aida 2012, 1462/1).

L’Accordo TRIPs e il WPPT formano parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’UE, sono pertanto applicabili nel suo ambito, e vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/1).

Le disposizioni della Convenzione di Roma non formano parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, che non vi ha aderito né si è sostituita agli stati membri nell’ambito della sua applicazione (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/2).

L’Accordo TRIPs non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie dell’Unione e degli Stati membri, e non può far sorgere in capo ai privati diritti invocabili dinanzi al giudice nazionale (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/3).

Le disposizioni del WPPT non hanno efficacia diretta nel diritto dell’Unione e non sono idonee a creare in capo ai privati diritti invocabili dinanzi al giudice nazionale (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/4).

Sebbene l’Unione non sia parte contraente della Convenzione di Roma, essa è ciò nondimeno tenuta, in base all’articolo 1, paragrafo 1, del WPPT, a non ostacolare l’adempimento degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla convenzione, che pertanto produce effetti indiretti all’interno dell’Unione (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/5).

Le nozioni delle direttive 92/100 e 2001/29, come quella di «comunicazione al pubblico», devono essere interpretate alla luce delle nozioni equivalenti contenute nelle convenzioni internazionali e in modo che siano compatibili con queste ultime (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/6).

L’art. 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, si riferisce alle «trasmissioni interattive on-demand», caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto, e non può dunque applicarsi alla diffusione all’interno di locali di musica trasmessa via radio (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/7).

Gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi godono, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, di un diritto di natura compensativa, il quale non è idoneo ad essere fatto valere prima che un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione del medesimo, sia già stato utilizzato per una comunicazione al pubblico da parte di un utente; ne consegue che tale disposizione comporta una valutazione individualizzata della nozione di comunicazione al pubblico, che tenga conto della situazione di un utente specifico, nonché quella del complesso delle persone cui comunica i fonogrammi protetti (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/8).

La nozione di comunicazione al pubblico presuppone che gli atti si rivolgano verso un pubblico mirato, ricettivo e non casualmente intercettato (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/9).

Un dentista che diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio a favore dei suoi clienti, i quali ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-135/10, Aida 2012, 1466/10).

La nozione di comunicazione al pubblico presuppone che gli atti si rivolgano verso un pubblico mirato, ricettivo e non casualmente intercettato (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-162/10, Aida 2012, 1467/1).

I clienti di un albergo costituiscono un numero indeterminato di destinatari potenziali; essi ad un tempo costituiscono un pubblico mirato e ricettivo, così che costituisce atto di comunicazione al pubblico rientrante nell’art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 la messa a disposizione nelle camere d’albergo di apparecchi radiotelevisivi, cui il gestore dell’albergo invia un segnale di trasmissione (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-162/10, Aida 2012, 1467/2).

Quando il gestore di un albergo diffonde via radio un fonogramma nelle camere dei clienti, utilizza tale fonogramma in modo autonomo e lo trasmette ad un pubblico diverso e ulteriore rispetto a quello considerato dall’atto di comunicazione d’origine dell’emittente radiofonica; di conseguenza, in tale situazione, il gestore di un albergo è tenuto, in base all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, a versare un’equa remunerazione per la comunicazione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall’emittente (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-162/10, Aida 2012, 1467/3).

La nozione di «comunicazione al pubblico» dell’art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, deve essere interpretata nel senso che comprende l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-162/10, Aida 2012, 1467/4).

Il gestore di un albergo che mette a disposizione nelle camere dei suoi clienti apparecchi diversi da quelli radiotelevisivi, e fonogrammi in un formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati per mezzo di tali apparecchi, pone in essere un atto di comunicazione al pubblico rientrante nell’ambito d’applicazione dell’art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 (Corte UE, 15 marzo 2012, in causa C-162/10, Aida 2012, 1467/5).

Secondo l’art. 4.2 della direttiva 24/2009 la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell’Unione da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nell’Unione. La relativa nozione di vendita è una nozione automa di diritto dell’Unione. Questa nozione si estende anche all’ipotesi in cui il titolare di un software (i) mette a disposizione una copia di esso per il suo download fosse anche a titolo gratuito, (ii) conclude un contratto che qualifica come licenza di utilizzazione del software senza limitazioni di durata a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera, anche se (iii) stipula un contratto di manutenzione del software (anche se eventualmente solo a tempo determinato) questa ipotesi è soggetta all’esaurimento ex art. 4.2 della direttiva 24/2009 e non può invece essere qualificata come comunicazione al pubblico non soggetta ad esaurimento ex art. 3.3 della medesima direttiva. L’esaurimento del diritto di distribuzione si estende anche alla copia del programma di elaboratore “venduta”, così come corretta ed aggiornata dal titolare in base al contratto di manutenzione. Ma qualora la “licenza” acquisita dal primo acquirente riguardi un numero di utenti che vada al di là dell’esigenza del medesimo l’esaurimento del diritto di distribuzione non autorizza l’acquirente a scindere tale “licenza” in modo da rivendere unicamente il diritto di utilizzare il software corrispondente ad una parte del numero di utenti autorizzati (Corte UE, 3 luglio 2012, in causa C-128/11, Aida 2012, 1469/1).

Costituisce violazione dei diritti di utilizzazione economica su un’opera cinematografica, ed è pertanto illecita ai sensi dell’art. 16, 17 e 18 ter l.a., l’attività di noleggio di tale opera on line compiuta da un soggetto che ottenga una copia dell’opera da una videoteca autorizzata al noleggio, ne riproduca il contenuto su proprie attrezzature, e successivamente la trasmetta on line attraverso il proprio software ad un utente che ne faccia richiesta, incassando un corrispettivo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 novembre 2009, G.D. Nardo, Eagles Pictures s.p.a. c. Alfabat s.a.s. di Alessio Fabio & C., Alfabat s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.4.8).

La messa a disposizione di opere cinematografiche su internet in modalità interattiva e verso corrispettivo, in modo tale che l’utente possa accedervi in via temporanea e senza possibilità di conseguire una copia permanente dell’opera, integra una comunicazione e messa a disposizione del pubblico ai sensi dell’art. 16 l.a. (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Aida 2011, 1405/1).

Stante l’esigenza di interpretare il diritto nazionale in senso conforme al diritto comunitario ed alla sua interpretazione operata dalla sentenza Corte giustizia 17.12.2006 in causa C-306/2005, SGAE c. Raphael Hoteles, l’art. 15 co.2 l.a. non può essere interpretato come applicabile in via diretta o analogica a rendere lecita l’attività di diffusione di programmi televisivi in camere d’albergo (App. Genova, 23 marzo 2010, Aida 2011, 1416/2).

Nel caso in cui un editore musicale straniero ceda tutti i diritti di sfruttamento pubblicitario di una composizione («La vie en rose») relativi all’Italia) e trattenga tuttavia il diritto di sincronizzazione dell’opera in filmati pubblicitari destinati ad essere diffusi in più paesi, la delimitazione dei diritti spettanti al cedente e rispettivamente al cessionario ha riguardo all’ambito di diffusione dello spot e non alla nazionalità dell’agenzia pubblicitaria e della casa di produzione incaricate di realizzare il filmato (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 19 luglio 2010, Aida 2011, 1431/1).

La ricezione da parte degli alberghi di segnali televisivi e la loro trasmissione nelle singole stanze attraverso i televisori che vi si trovano installati costituisce una forma non di comunicazione al pubblico ex art. 16 l.a. ma di trasmissione ad un pubblico presente ex art. 15 l.a. (Trib. Genova, Sezione IP, 24 marzo 2006, Giud. Marchesiello, Hotel Astoria s.r.l. e altri alberghi c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2010, Repertorio I.7.4.8).

La trasmissione di opere televisive nelle stanze degli alberghi non è effettuata a scopo di lucro, è inoltre diretta ai singoli individui che occupano le singole stanze dell’albergo (o tuttalpiù alla cerchia ordinaria della loro famiglia) ed è pertanto liberalizzata dall’art. 15.2 l.a. (Trib. Genova, Sezione IP, 24 marzo 2006, Giud. Marchesiello, Hotel Astoria s.r.l. e altri alberghi c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2010, Repertorio I.7.4.8).

Il far scorrere su uno schermo televisivo il testo di una canzone implica necessariamente la riproduzione del testo stesso al fine di permetterne la radiodiffusione, ed a tal fine non rileva in alcun modo se l’atto di riproduzione avvenga contestualmente alla radiodiffusione, nel caso in cui questa venga effettuata in diretta, ovvero precedentemente, come avviene nella quasi totalità di casi di trasmissioni televisive anteriormente registrate e successivamente mandate in onda (Cass. Sez. I civile 10 maggio 2010 n. 11300, Aida 2010, 1319/3).

Compie un’attività di comunicazione al pubblico l’albergo che è dotato di una rete che riceve i programmi televisivi con un’antenna centrale e li trasmette agli apparecchi televisivi riceventi installati nelle camere dell’albergo (Trib. Torino, Sezione IP, 9 ottobre 2009, Aida 2010, 1366/3).

Rappresentazione, registrazione e diffusione dell’opera costituiscono forme diverse di utilizzazione economica della medesima; ciascuna di esse può venir assoggettata da SIAE ad un compenso separato; e ciò non comporta una duplicazione illegittima di compenso (nella specie la sezione IP ha rispettato per queste ragioni una opposizione al precetto notificato da SIAE sulla base di un proprio attestato di credito) (Trib. Milano, sez. IP 26 agosto 2008, Pres. Tarantola, Est. Bonaretti, Fondazione Teatro alla Scala di Milano c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2009, Repertorio I.7.4.8).

L’art. 9.2 della direttiva del Consiglio 27.9.1993, 83/93/CEE, relativa a diritti d’autore e connessi e radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che una società di gestione collettiva, qualora sia ritenuta incaricata di amministrare i diritti di un titolare di diritti d’autore o connessi che non le abbia affidato la gestione dei suoi diritti, può esercitare anche il suo diritto di accordare o negare l’autorizzazione ad un cablodistributore, e di conseguenza la gestione della collecting society non si limita agli aspetti pecuniari del diritto (Corte CE 1 giugno 2006,– in causa C-169/05, Aida 2007, 1125/1).

La questione se con installazione di televisori nelle camere dell’albergo questo compie attività di comunicazione al pubblico è regolata non dalla direttiva 83/93/CEE ma da quella 29/2001/CEE (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/1).

La nozione di pubblico ex art. 3 della direttiva 29/2001 deve essere ricavata da quest’ultima, e non spetta agli stati fornirne una definizione (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/2).

Nell’interpretazione di una norma della direttiva 29/2001 si deve tener conto della sua lettera ed anche del suo contesto degli scopi perseguiti dalla direttiva (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/3).

L’art. 3 della direttiva 29/2001 deve essere interpretato per quanto possibile alla luce del diritto internazionale, in particolare perché volto a dare esecuzione ad accordi internazionali conclusi dalla Comunità (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/4).

In materia di comunicazioni televisive la nozione di pubblico ex art. 3 della direttiva 29/2001 comprende un numero indeterminato dei telespettatori potenziali: e questo ricorre nella comunicazione di un albergo, perché occorre tener conto di clienti che si trovano nelle sue camere dotate di televisore, di quelli presenti in qualsiasi altro spazio dello stabilimento che hanno a loro portata un apparecchio televisivo ivi installato, e del fatto che abitualmente i clienti dell’albergo si succedono rapidamente, che insieme rappresentano un numero di persone abbastanza rilevante per essere considerato come un pubblico (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/5).

La guida alla Convenzione di Berna costituisce un documento interpretativo elaborato dall’OMPI che, senza avere forza giuridica vincolante, contribuisce all’interpretazione della CUP (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/6).

La clientela di un albergo costituisce un pubblico nuovo ai sensi dell’art..1 lett.b della Convenzione di unione di Berna (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/7).

Ai sensi dell’art. 3.1 della direttiva 29/2001 e dall’art. 8 del trattato OMPI sul diritto d’autore è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico, mentre non è necessario che il cliente dell’albergo abbiano messo in funzione l’apparecchio televisivo ed abbiano avuto effettivamente accesso all’opera (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/8).

Il perseguimento di uno scopo di lucro non è una condizione necessaria per l’esistenza di una comunicazione al pubblico ex art. 3 della direttiva 29/2001, anche se non si può seriamente contestare che il carattere lucrativo della comunicazione esiste nel caso dei televisori negli alberghi (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/9).

La distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte dell’albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere costituisce un atto di comunicazione al pubblico ex art. 3.1 della direttiva 29/2001, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata dall’albergo (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/10).

Il carattere privato delle camere di un albergo non si oppone a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante apparecchi televisivi costituisca un atto di comunicazione al pubblico ex art. 3.1 della direttiva 29/2001 (Corte CE 7 dicembre 2006, in causa C-306/05, Aida 2007, 1128/11).

Concorre nel reato ex art. 171 comma 1 lett. a-bis) l.a. chi mette a disposizione le informazioni (indicazione dei link ove scaricare il software ed istruzioni per ricevere le immagini in modalità “streaming”) necessarie per reperire in rete le immagini di partite di calcio rese illecitamente visibili in territorio italiano da un sito Internet con server localizzato in Cina. (Cass. 10 ottobre 2006 n. 33945, Aida 2007, 1139/1).

La radiodiffusione dal vivo o mediante disco di opere musicali tutelate dal diritto d’autore costituisce illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e senza corresponsione del compenso dovuto agli autori (e per essi alla Siae), anche nell’ipotesi di incisione dell’opera musicale su disco o su altro supporto elettrico o meccanico, atteso che né il contratto tra autore e produttore discografico né quello tra autore ed interprete dell’opera musicale trasferisce automaticamente al produttore o all’esecutore il diritto di diffusione dell’opera (App. Milano, 10 dicembre 2004, Pres. Trombetti, Est. Formaggia, Radio Milano International s.p.a. c. Warner Bros.Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.7.48).

Costituisce lite temeraria riproporre in appello la tesi secondo cui l’opera musicale registrata su disco può essere diffusa da una radio senza il consenso dell’autore, dopo che questa tesi è stata rigettata da una giurisprudenza consolidata di cassazione e dalla sentenza di I grado, e dopo che la medesima radio aveva provveduto nel corso del giudizio di I grado a chiedere alla Siae la licenza generale di radiodiffusione, manifestando così un implicito riconoscimento dei diritti d’autore altrui: con conseguente condanna dell’appellante temerario ai risarcimento dei danni liquidati equitativamente (App. Milano, 10 dicembre 2004, Pres. Trombetti, Est. Formaggia, Radio Milano International s.p.a. c. Warner Bros.Music Italy s.r.l., Edizioni Chappel s.r.l., Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., Aida 2005, Repertorio I.7.48).

Costituisce violazione dei diritti d’autore l’utilizzazione non autorizzata all’interno di uno spot pubblicitario di un motivo melodico (nella specie, White Christmas) che risulti chiaramente riconoscibile nonostante la brevità della sequenza e la sua voluta e scherzosa deformazione (Cass. 29 maggio 2003 n. 8597, Aida 2003, 887/1).

L’art. 171.b) punisce anche l’emittente radiotelevisiva che, senza il consenso dell’autore, diffonda l’opera registrata su disco o altro supporto fonografico, anche quando l’emittente abbia ricevuto gratuitamente il supporto fonografico a scopo promozionale dal produttore fonografico o dallo stesso autore (Cass. 5 luglio 2000, Aida 2001, 741/1).

L’art. 51 l.a. e la relativa previsione di una licenza obbligatoria di radiodiffusione si riferisce solo alla Rai e costituisce un’eccezione soggettiva alla regola generale, che non può essere invocata dalle emittenti private (Cass. 18 aprile 2000 n. 5009, Aida 2000, 662/2).

La questione se la ricezione, da parte di un’azienda alberghiera, di segnali televisivi via satellite o via etere terrestre e la loro distribuzione via cavo nelle varie camere dell’albergo costituisca un “atto di comunicazione al pubblico” o di “ricezione da parte del pubblico” non è disciplinata dalla direttiva 93/83/Cee e deve quindi essere valutata in base al diritto nazionale (Corte di giustizia CE 3 febbraio 2000, in causa C-293/98, Aida 2000, 650/2).

La direttiva 93/83/Cee non impone agli stati membri di istituire un diritto specifico di ritrasmissione via cavo né definisce la portata di tale diritto (Corte di giustizia CE 3 febbraio 2000, in causa C-293/98, Aida 2000, 650/1).

Secondo l’art. 14bis lett.b) CUB nei paesi come l’Italia ove i titolari del diritto allo sfruttamento dell’opera cinematografica sono anche coautori, questi non possono opporsi alla messa in circolazione dell’opera da parte del produttore cinematografico  anche attraverso mezzi diversi dalla proiezione nelle sale, quali la circolazione per filo o per radio (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13398, Aida 2000, 657/4).

L’art. 46 l.a. riserva al produttore cinematografico ogni possibile utilizzazione economica, e dunque anche quella televisiva dell’opera filmica in quanto tale, ovvero del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica delle immagini in movimento capaci di realizzare una realtà virtuale in movimento: e reciprocamente solo utilizzazioni economiche che prescindono da tale ontologica essenza dell’opera filmica possono risultare eventualmente estranee ai diritti del produttore fonografico (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13398, Aida 2000, 657/3).

Il diritto d’autore tutela anche le opere musicali prive di trascrizione grafica, se è vero che titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è la creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale, e questa può aver luogo anche con la diretta esecuzione di una composizione musicale non annotata, da parte del suo autore; mentre la trascrizione, intesa come uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta, è essa stessa oggetto di diritto esclusivo da parte dell’autore (Cass. 11 novembre 1999 n. 12820,  Pres. SAVIGNANO, Est. CECCHERINI, P.M. GERARDI, Sciscione, Aida 2000, Repertorio I 7.4.8).

La radiodiffusione di un’opera protetta dal diritto d’autore, sia che avvenga in diretta sia che avvenga mediante impiego di un disco o nastro in cui l’opera è registrata, richiede, se effettuata dai locali dell’emittente, il consenso dell’autore, in mancanza del quale la radiodiffusione è tra l’altro penalmente sanzionabile a norma dell’art. 171 co. 1 lett. b) l.a. (Cass. 11 novembre 1999 n. 12820,  Pres. SAVIGNANO, Est. CECCHERINI, P.M. GERARDI, Sciscione, Aida 2000, Repertorio I 7.4.8).

L’utilizzazione non autorizzata di una parte significativa ed espressiva delle sequenze di note musicali che formano una celebre composizione altrui, e che è immediatamente riconoscibile ed evocata nonostante la sua deformazione scherzosa e la brevità della sua ripresa nei pochi secondi di un messaggio pubblicitario costituisce violazione dei diritti patrimoniali d’autore sull’opera musicale, anche ove questa deformazione scherzosa possa essere qualificata come opera derivata protetta anch’essa dal diritto d’autore (App. Milano, 28 maggio 1999, Aida 1999, 643/2).

Coordinando tra loro gli artt. 16, 19, 59 e 61 l.a. emerge che il titolare dei diritti d’autore ha il potere di vietare sia la radiodiffusione dell’opera dal vivo che quella a mezzo di dischi o altri apparecchi analoghi (App. Trento, 30 marzo 1999, Pres. CORDELLA, Est. CHIARO, Imp. Arcidiacono, Aida 2000, Repertorio I 7.4.8).

Argomentando in base all’art. 16 l.a. si ricava che ai fini della norma incriminatrice ex art. 171 co. 1 lett. b) l.a. la nozione di diffusione comprende anche la radiodiffusione, che pertanto in mancanza dell’autorizzazione dal titolare del diritto d’autore è penalmente sanzionata (App. Trento, 30 marzo 1999, Pres. CORDELLA, Est. CHIARO, Imp. Arcidiacono, Aida 2000, Repertorio I 7.4.8).

I diritti esclusivi dell’autore ex art. 61 l.a. di radiodiffondere l’opera e del produttore fonografico ex art. 73 l.a. a pretendere un compenso dall’utilizzatore secondario del fonogramma hanno giustificazione e funzione distinte, e possono ben coesistere l’uno senza escludere l’altro (Pret. Trento, 8 aprile 1998, Giud. NICCOLINI, Radio Venere F.M. Stereo c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 2000, Repertorio I 7.4.8).

L’art. 171 lett. b) l.a. non è stato modificato in favore delle emittenti dal dlgs. 16 novembre 1994 n. 685 (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.8).

E’ configurabile il reato di cui all’art. 171 lett. b) l.a. nel caso di radiodiffusione di composizioni musicali, su qualsiasi supporto fissate, senza il consenso dell’autore e per esso della SIAE (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.8).

Dal punto di vista dell’art. 171 l.a. la diffusione non si differenzia dalla radiodiffusione, trattandosi di concetti rapportabili a due cerchi concentrici di cui la diffusione è quello maggiore (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.8).

La cessione del diritto di riproduzione e del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di radiodiffusione (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.8).

La radiodiffusione delle opere dell’ingegno dai locali dell’ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell’autore (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.8).

La trasmissione della registrazione di un’opera musicale come colonna sonora di una pubblicità viola i diritti del produttore fonografico e dell’autore dell’opera quando sia effettuata senza il consenso degli stessi (App. Milano, 14 aprile 1998, Aida 1998, 563/2).

La trasmissione di immagini di alcuni film, che è accompagnata da una musica celebre, si apre con la frase « torna a casa in tutta fretta, c’è un amico che ti aspetta », e termina con l’inquadratura dei marchi dell’emittente televisiva (nella specie: quelli di Canale 5, Rete 4, Italia 1) non può essere considerata un’antologia di opere cinematografiche ma una pubblicità: per il contenuto oggettivamente pubblicitario, per la frequenza della sua trasmissione (nella specie: ripetuta più volte per due mesi), per le modalità della trasmissione proprie di qualunque spot, per la finalità lucrativa e precisamente per la finalità di acquisire nuovi spettatori e dunque nuovi inserzionisti: mentre la natura pubblicitaria della trasmissione non può essere esclusa né dal fatto che essa è destinata ad evocare ricordi del passato (che possono essere anzi particolarmente suadenti per lo spettatore/consumatore), né dalla mancanza di una distinzione tra il soggetto pubblicizzato ed il mezzo (App. Milano, 14 aprile 1998, Aida 1998, 563/1).

Quando l’autore abbia autorizzato la registrazione dell’opera musicale, il regime speciale di deroga al consenso dell’autore per l’esecuzione pubblica o la radiodiffusione, previsto dagli artt. 52, 55 e 60 l.a. sussiste esclusivamente a favore dell’ente pubblico esercente il diritto di radiodiffusione. Trattandosi di norma eccezionale, questa non si estende alle emittenti private (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.8).

Principio cardine della l.a. è quello dell’autonomia e dellìndipendenza dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno. Pertanto il consenso dell’autore alla registrazione su disco fonografico non comporta anche il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto di autore, sicché l’autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DiNAcci, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.8).

Si configura il reato di cui all’art. 171 co. 1 lett. b) l.a. nell’ipotesi di diffusione, dagli studi di emittenze private radiofoniche o televisive, di composizioni musicali incise su qualsiasi tipo di supporto meccanico, senza il consenso dell’autore e, per esso, della Siae. Infatti la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o la radiodiffusione (Cass. 12 febbraio 1998 n. 1758, Pres. DINACCI, Est. FIALE, P.M. FRANGINI, Trotta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.8).

Rientra nel diritto esclusivo d’autore l’utilizzazione pubblicitaria di un brano musicale, ancorché limitata a poche battute cantate senza accompagnamento ed eseguita in maniera scherzosamente approssimativa (Trib. Milano, 23 gennaio 1997, Aida 1997, 486/1).

Quando un’opera musicale è utilizzata da un’emittente per scopi pubblicitari senza il consenso dell’editore musicale titolare dei relativi diritti d’autore, l’editore musicale ha diritto a titolo di danni al pagamento, da parte dell’emittente, di un corrispettivo equivalente al cosiddetto prezzo del consenso (Trib. Milano, 17 ottobre 1996, Aida 1997, 472/2).

La cessione a mezzo di un contratto di edizione musicale dei diritti di riprodurre e distribuire l’opera non comprende salvo patto contrario la cessione del diritto di radiodiffonderla (Trib. Trento, 31 dicembre 1996, Radio Manuela di Lever Alma & C. c. SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Aida 1999, Repertorio I 7.4.8).

L’utilizzazione di una musica nella colonna sonora di un filmato pubblicitario di un partito politico senza il consenso del cessionario dei relativi diritti d’autore obbliga al risarcimento dei danni, che possono essere determinati in via equitativa, e sui quali maturano gli interessi dal giorno della decisione (Trib. Roma, 13 giugno 1995, Aida 1996, 394/1).

Della violazione di un altrui diritto d’autore ad opera di un filmato pubblicitario di un’emittente televisiva trasmesso da quest’ultima rispondono in solido tutti i soggetti che concorrono nell’illecito (nella specie l’emittente televisiva ed il diverso soggetto che organizza a livello locale la ripetizione dei suoi programmi) (Trib. Milano, 22 maggio 1995, Pres. Lo TURCO, Est. GROSSI, EMI Italiana s.p.a., EMI Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. RTI ‑ Reti Televisive Italiane s.p.a., Publitalia ’80 s.p.a., Canale 5 s.p.a., Fininvest Commissionaria s.p.a., Fininvest Comunicazioni s.r.l., Reteitalia s.p.a., Aida 1996, Repertorio I 7.4.8).

L’utilizzazione non autorizzata di una musica altrui nella colonna sonora di un filmato pubblicitario rievocativo della storia delle emittenti che esso reclamizza non èreso lecito da questa particolare funzione del filmato (Trib. Milano, 22 maggio 1995, Pres. Lo TURCO, Est. GROSSI, EMI Italiana s.p.a., EMI Songs Edizioni Musicali s.r.l. c. RTI ‑ Reti Televisive Italiane s.p.a., Publitalia ’80 s.p.a., Canale 5 s.p.a., Fininvest Commissionaria s.p.a., Fininvest Comunicazioni s.r.l., Reteitalia s.p.a., Aida 1996, Repertorio I 7.4.8).

L’autorizzazione SIAE ex art. 8 d.l. 28 ottobre 1994 n. 606 riguarda unicamente la radiotelediffusione e non anche la riproduzione di composizioni musicali (App. Genova, 7 dicembre 1994, Aida 1995, 340/2).

L’art. 1 l. 406/1981 vieta anche l’attività svolta dalle emittenti raffiofoniche che effettuino registrazioni e duplicazioni finalizzate alla diffusione delle proprie trasmissioni (App. Genova, 7 dicembre 1994, Aida 1995, 340/1).

Quando l’emittente di programmi televisivi criptati abbia stipulato con un produttore di decoder un contratto che attribuisce a quest’ultimo l’esclusiva della produzione dei decoder ed obbliga l’emittente a fornire insieme all’abbonamento esclusivamente i decoder del produttore ora detto, la produzione e vendita di altri decoder, idonei a decriptare i programmi dell’emittente ma non autorizzati da quest’ultima, costituisce attività contraria alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c. e dunque concorrenza sleale ai danni del produttore di decoder esclusivista dell’emittente: in quanto viola il diritto di esclusiva dell’emittente sulle proprie trasmissioni in codice (e dunque norme che hanno anche lo scopo di regolare il comportamento delle imprese sul mercato) e ad un tempo lede il diritto di credito del produttore di decoder nei confronti dell’emittente televisiva (Trib. Pistoia, ordinanza 2 maggio 1994, Aida 1995, 320/2).

L’estensione della protezione ex art. 171 bis l.a. alle trasmissioni in codice, avvenuta con l’art. 1 l. 1 bis del d.l. 323/1993 cosii come convertito dalla 1. 422/ 1993, significa che le trasmissioni criptate sono protette come i programmi per elaboratore. Ne consegue che deve ritenersi riconosciuto al soggetto emittente il diritto esclusivo di autorizzare la ricezione delle trasmissioni e di controllare la commercializzazione delle medesime. E l’emittente può consentire la ricezione delle proprie trasmissioni criptate unicamente ai propri abbonati, e subordinare il proprio consenso all’acquisto di uno ed un solo tipo di apparecchio decoder (Trib. Pistoia, ordinanza 2 maggio 1994, Aida 1995, 320/1).

Della violazione dell’altrui diritto d’autore relativo ad un’opera musicale rispondono in solido i soggetti che hanno predisposto una videocassetta pubblicitaria con illecita riproduzione dell’opera musicale e l’emittente televisiva che ne ha diffuso il contenuto omettendo gli opportuni controlli sulla disponibilità dei diritti ad esso relativi (Trib. Milano, 28 ottobre 1993, Pres. Fst. CIAMPI, Mariliana Montereale, Antonio De Salvatore, Annamarìa De Salvatore c. Maurizia Paradiso, Telelibera Italiana s.r.l., Magic America Gestioni Aziendali s.r.l., Aida 1994, Repertorio I 7.4.8).

 

7.4.9 messa in commercio

La nozione di diritto di distribuzione dell’opera dell’ingegno ex art. 4 della direttiva 29/2001 è una nozione autonoma del diritto comunitario, che tuttavia deve essere interpretata per quanto possibile alla luce del diritto internazionale ed in particolare dell’art. 6 WCT di cui la direttiva voleva essere attuazione (Corte giustizia UE, 13 maggio 205, in causa C-516/13, Aida 2015, II.1/1).

La nozione di distribuzione al pubblico comprende certo quella realizzata in caso di conclusione di un contratto di vendita e di spedizione: ma deve essere estesa a comprendere anche un’offerta di un esemplare ed anche una pubblicità non vincolante relativa all’opera dell’ingegno, perché offerta e pubblicità configurano per loro natura un atto propedeutico alla realizzazione della vendita: ed è irrilevante in fatto che offerta e pubblicità non siano seguite dal trasferimento di proprietà dell’opera o di una sua copia all’acquirente (Corte giustizia UE, 13 maggio 205, in causa C-516/13, Aida 2015, II.1/2).

La nozione di “distribuzione al pubblico mediante vendita” ex art. 4 della direttiva 2001/29 va intesa nel medesimo senso dell’espressione “messa a disposizione del pubblico mediante vendita” ex art. 6 WCT, ma è nozione UE autonoma rispetto alla legge nazionale applicabile (Corte Giustizia UE 21 giugno 2012, in causa C-5/11, Aida 2013, 1517/1).

La distribuzione al pubblico ex art. 4 della direttiva 2001/29 è costituita da una serie di operazioni che vanno almeno dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico (Corte Giustizia UE 21 giugno 2012, in causa C-5/11, Aida 2013, 1517/2).

La disparità fra le normative nazionali in materia di durata della protezione del diritto d’autore (nella specie su opere di design) può determinare restrizioni della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione: ma queste restrizioni sono giustificate ex art. 36 TFUE quando derivano dalla differenza fra le normative nazionali e questa è indissolubilmente connessa all’esistenza dei diritti esclusivi (Corte Giustizia UE 21 giugno 2012, in causa C-5/11, Aida 2013, 1517/3).

La nozione di comunicazione al pubblico ex art. 3 della direttiva 2001/29 comprende una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre, che sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale, mediante un flusso internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere la trasmissione connettendosi al suo server, anche quando tali abbonati si trovino nell’area di ricezione della radiodiffusione televisiva terrestre e la possono ricevere su un apparecchio televisivo: e su questa conclusione non incide il fatto che la ritrasmissione sia finanziata dalla pubblicità e abbia dunque un carattere lucrativo, e nemmeno che l’organismo che ritrasmette in internet sia in concorrenza con l’emittente originale (Corte Giustizia UE 7 marzo 2013, in causa C-607/11, Aida 2013, 1520/1).

Secondo l’art. 4.2 della direttiva 24/2009 la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell’Unione da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nell’Unione. La relativa nozione di vendita è una nozione automa di diritto dell’Unione. Questa nozione si estende anche all’ipotesi in cui il titolare di un software (i) mette a disposizione una copia di esso per il suo download fosse anche a titolo gratuito, (ii) conclude un contratto che qualifica come licenza di utilizzazione del software senza limitazioni di durata a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera, anche se (iii) stipula un contratto di manutenzione del software (anche se eventualmente solo a tempo determinato) questa ipotesi è soggetta all’esaurimento ex art. 4.2 della direttiva 24/2009 e non può invece essere qualificata come comunicazione al pubblico non soggetta ad esaurimento ex art. 3.3 della medesima direttiva. L’esaurimento del diritto di distribuzione si estende anche alla copia del programma di elaboratore “venduta”, così come corretta ed aggiornata dal titolare in base al contratto di manutenzione. Ma qualora la “licenza” acquisita dal primo acquirente riguardi un numero di utenti che vada al di là dell’esigenza del medesimo l’esaurimento del diritto di distribuzione non autorizza l’acquirente a scindere tale “licenza” in modo da rivendere unicamente il diritto di utilizzare il software corrispondente ad una parte del numero di utenti autorizzati (Corte UE, 3 luglio 2012, in causa C-128/11, Aida 2012, 1469/1).

Costituisce violazione dei diritti di utilizzazione economica su un’opera cinematografica, ed è pertanto illecita ai sensi dell’art. 16, 17 e 18 ter l.a., l’attività di noleggio di tale opera on line compiuta da un soggetto che ottenga una copia dell’opera da una videoteca autorizzata al noleggio, ne riproduca il contenuto su proprie attrezzature, e successivamente la trasmetta on line attraverso il proprio software ad un utente che ne faccia richiesta, incassando un corrispettivo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 novembre 2009, G.D. Nardo, Eagles Pictures s.p.a. c. Alfabat s.a.s. di Alessio Fabio & C., Alfabat s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.4.9).

Costituisce illecito extracontrattuale per violazione di diritti d’autore la produzione e distribuzione di DVD relativi ad un’opera cinematografica che il licenziatario e i suoi aventi causa abbiano effettuato dopo la scadenza del contratto di licenza anche se entro il termine convenuto per lo smaltimento delle rimanenze di magazzino (App. Milano, Sezione IP, 19 marzo 2010, Aida 2011, 1414/1).

L’art. 4.1 della direttiva 29/2001/Ce è inteso a dare esecuzione a livello comunitario agli obblighi che incombono alla Comunità in forza del WCT e del WPPT, e deve essere perciò interpretata per quanto possibile alla luce delle definizioni fornite da questi trattati (Corte CE 17 aprile 2008, in causa C-456/06, Aida 2009, 1253/1).

La nozione di distribuzione «attraverso la vendita o in altro modo» ex art. 4 n. 1 della direttiva 29/2001/Ce abbraccia soltanto le forme di distribuzione che implicano un trasferimento della proprietà: e non si estende all’esposizione al pubblico di un esemplare di opera protetta dal diritto d’autore (nella specie: con l’esposizione di un mobile di Le Corbusier nella vetrina di un negozio di abbigliamento e la messa a disposizione di altri esemplari in una «sala da riposo» allestita al suo interno per la clientela) (Corte CE 17 aprile 2008, in causa C-456/06, Aida 2009, 1253/2).

L’offerta di un prodotto contraffatto nell’ambito di una televendita realizza una violazione dei diritti patrimoniali d’autore anche quando non abbia condotto ad una vendita del prodotto offerto (Trib. Roma, Sezione IP, 26 marzo 2008, Aida 2009, 1288/3).

La detenzione per la vendita e la messa in commercio di chip o altri sistemi idonei a realizzare modifiche di varie console per videogiochi, nonché l’installazione di tali chip sulle console inviate dai clienti costituisce violazione dell’art. 171ter lett fbis) l.a. poiché la console è costituita non solo da un hardware ma anche da un software, con la conseguenza che essa rientra nella tutela garantita dal diritto d’autore (art. 64bis l.a.) e che il trasferimento del diritto di proprietà ad esso relativo avviene nei limiti degli usi previsti dal venditore ed accettati dall’acquirente al momento dell’acquisto (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, Giud. Vitalini, Oscar Dalvit c. Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.7.4.9).

Il diritto di sfruttamento cinematografico del film attribuito dall’art. 45 l.a. al produttore ed ai suoi aventi causa comprende anche la riproduzione dell’opera e la distribuzione delle copie così formate (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/2).

Il commercio di esemplari dell’opera contraffatti realizza una violazione del diritto d’autore soltanto se collegato ad un’attività di riproduzione abusiva (App. Milano, 20 febbraio 2004, Aida 2004, 1003/6).

Sulla scorta dell’art. 199bis della legge d’autore l’art. 64bis si applica anche al caso dei programmi per elaboratore creati e posti per la prima volta in commercio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 518/1992 (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/2).

La cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato e senza un compenso unitario (e non di un canone periodico) non corrisponde ai requisiti della locazione del software previsti dal considerando 15 della direttiva 250/91/Cee, e deve essere invece qualificata come una vendita che comporta l’esaurimento comunitario ex art. 64bis lettera c) l.a., in forza dell’art. 64bis lett. c) l.a. la facoltà esclusiva del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software di trarre profitto dall’opera dell’ingegno risulta circoscritta alla prima vendita degli esemplari della medesima, cosicché chi ne abbia acquistato un esemplare può disporne, anche cedendolo a terzi (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/1).

Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione (nella specie di accertamento e condanna al risarcimento dei danni) per violazione di diritti patrimoniali d’autore decorre dalla vendita di esemplari illeciti dell’opera protetta, rappresentando ogni atto di vendita un fatto illecito (App. Milano, 17 marzo 2000, Aida 2001,  762/3).

La consegna di videocassette abusivamente riprodotte ad un servizio di distribuzione costituisce primo atto di messa in commercio, di cui quest’ultimo è destinatario e non autore e risultando perciò estraneo alla tutela risarcitoria, secondo il principio dell’esaurimento o consumazione. (Cass. 7 aprile 1999 n. 3353, Aida 1999, 587/1).

La commercializzazione di opere abusivamente riprodotte ma acquistate dopo il primo atto di messa in commercio non è sanzionabile in base alla legge sul diritto d’autore (Trib. Savona, ordinanza 16 febbraio 1999, Aida 2001,  747/2).

La vendita o il noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti analoghi senza il contrassegno della Siae integra gli estremi del reato di cui all’art. 17 1 ter I. a., come introdotto dall’art. 17 del d.lgs. 16 novembre 1994 n. 685. In tale ultima statuizione è stato trasfuso il precedente art. 2 della legge 27 marzo 1987 n. 121, che richiamava espressamente l’obbligo di apporre il contrassegno Siae secondo le modalità statuite dal regolamento approvato con regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369. Il d.lgs. n. 685/94 ha nuovamente menzionato il regolamento di esecuzione, senza indicarne gli estremi. Ma malgrado ciò, il riferimento dell’art. 171‑ter l.a. al regolamento deve ancora intendersi al r.a. (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, Aida 1998, Repertorio I 7.4.9).

Ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla Siae non è richiesta la destinazione al circuito cinematografico o televisivo (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, Aida 1998, Repertorio I 7.4.9).

La vendita o il noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti analoghi senza il contrassegno della Siae integra gli estremi del reato di cui all’art. 171ter I. a., come introdotto dall’art. 17 del d.lgs. 16 novembre 1994 n. 685. In tale ultima statuizione èstato trasfuso il precedente art. 2 della legge 27 marzo 1987 n. 121, che richiamava espressamente l’obbligo di apporre il contrassegno Siae secondo le modalità statuite dal regolamento approvato con regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369. Il d.lgs. n. 685/94 ha nuovamente menzionato il regolamento di esecuzione, senza indicarne gli estremi. Ma malgrado ciò, il riferimento dell’art. 171‑ter l.a. al regolamento deve ancora intendersi al r.a. (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, Aida 1998, Repertorio I 7.4.9).

Ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla Siae non è richiesta la destinazione al circuito cinematografico o televisivo (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, Aida 1998, Repertorio I 7.4.9).

La cessione del diritto di riproduzione e del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di radiodiffusione (Cass. 7 luglio 1998, Pres. PAPADIA, Est. MORGIGNI, Marrocco Simonetta, Aida 1998, Repertorio I 7.4.9).

Il produttore di software ha diritto di chiedere ed ottenere un’inibitoría ex art. 700 c.p.c. della continuazione della promozione, pubblicità e vendita di un software concorrente ad opera del distributore che si sia con lui obbligato a non distribuire o commercializzare prodotti concorrenti in pendenza del contratto di distribuzione (Trib. Milano, ordinanza 13 ottobre 1997, G.D. BICHI, STR c. Cedcamera ‑ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Aida 1998, Repertorio I 7.4.9).

La stampigliatura « fuori commercio » apposta dall’editore sulle copie saggio di volumi non si riferisce ad una limitazione avente valore meramente contrattuale, ma rappresenta l’applicazione del diritto di messa in commercio riconosciuto dalla legge sul diritto d’autore e che può essere fatto valere nei confronti di tutti; in tal modo non è vietato il trasferimento in senso stretto del saggio, ma l’immissione della copia nell’arca del commercio in concorrenza e in parallelo con le copie che l’avente diritto ha destinato espressamente a tale fine (Trib. Torino, 23 maggio 1997, Pres. RISCHIN, Est. VITRO, Casa Editrice Giuseppe Principato s.p.a., La Scuola Editrice s.p.a., Le Monnier s.r.l. c. La casa del libro s.a.s., AIE Associazione Italiana Editori, Aida 1997, Repertorio I 7.4.9).

L’editore ha il diritto di escludere dal commercio alcuni esemplari dell’opera, destinandoli ad altri fini e ad esempio a copie saggio: e reciprocamente il destinatario della copia fuori commercio vede ristretto il proprio diritto di disposizione sul bene ricevuto da una limitazione che non riveste valore meramente contrattuale, ma rappresenta l’esplicazione di uno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera riconosciuto dalla legge 633/1941 che può essere fatto valere nei confronti di tutti (App. Torino, 6 settembre 1995, Aida 1997, 453/2).

I libri non distribuibili ai negozi per la vendita, ma donati agli insegnanti soltanto perché li esaminino, li studino e li conservino ai fini di aggiornamento professionale non possono essere considerati come posti in commercio ex art. 17 l.a., dato che questa norma opera un chiaro riferimento ad un’attività iniziale lucrativa, mentre la consegna dei volumi saggio agli insegnanti è del tutto gratuita e non procura direttamente alcun guadagno all’editore (App. Torino, 6 settembre 1995, Aida 1997, 453/1).

Il distributore di un poster pubblicitario non risponde né per colpa né per responsabilità oggettiva della violazione che il contenuto del poster attui di altrui diritti patrimoniali d’autore (Trib. Roma, 28 marzo 1995, Aida 1996, 390/2).

L’art. 2 d.l. 9/1987, convertito con legge 121/1987 stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla SIAE ai sensi della legge 633/1941, sono assogettati alla legge 400/ 1985, ed estende dunque alle attività ora dette l’illecito penale di pericolo e le sanzioni che la legge 480/1985 prevedono per la riproduzione o duplícazione di videocassette, anche se effettuate in modo « non abusivo », ma senza il contrassegno SIAE (Cass. 23 luglio 1994 n. 1586, Pres. TRIDICO, Est. GIAMMANCO, P.M. MARCHESIELLO, Roberto Emilio Bellasio, Aida 1996, Repertorio I 7.4.9).

In base al principio dell’esaurimento del diritto, che è di carattere generale ed applicabile a tutta la disciplina dei beni materiali, la consegna dall’editore ad un insegnante di una copia « saggio fuori commercio » di un libro consuma il diritto tutelato dall’art. 17 l.a., onde restano liberi e leciti i successivi atti compiuti da coloro che direttamente o indirettamente hanno acquistato tale esemplare dell’opera (Trib. Torino, 28 ottobre 1993, Aida 1994, 250/3).

Comunque lo si qualifichi civilisticamente, il contratto tra la casa editrice di libri scolastici e l’insegnante destinatario di una copia omaggio in « saggio fuori commercio » è idoneo a trasferire la proprietà di questo libro all’insegnante. Il relativo rapporto è onerato da un divieto di alienare vistosamente messo in evidenza sulla copertina e quindi accettato dal destinatario. Questo tuttavia è efficace solo tra le parti, anche se si deve ritenere di dubbia validità l’efficacia vincolante di tale divieto, oltre un ragionevole lasso di tempo, anche nel confronti dell’insegnante. Ma l’inosservanza del divieto non interferisce sulla validità e legittimità del contratto di rivendita del libro dall’insegnante ad un terzo. E ciò rende indifferente e trascurabile anche ex art. 1153 c.c. la consapevolezza del terzo circa l’efficacia concreta del divieto di alienazione: fermo restando il diritto dell’editore ad essere risarcito dall’insegnante dei danni derivanti dall’inadempimento del divieto di alienazione (Trib. Torino, 28 ottobre 1993, Aida 1994, 250/2).

Incombe a chi la allega l’onere di provare una simulazione relativa soggettiva (cosiddetta interposizione fittizia di persona), per cui in un contratto dì distribuzione e vendita in Italia dì supporti musicali stipulato tra due case discografiche l’effettivo contraente del distributore non sia la società che ha stipulato ma l’artista che ne è socio (Trib. Milano, 6 settembre 1993, Aida 1994, 244/1).

Ogni anello della catena contraffattiva è responsabile nei confronti del titolare del diritto leso (nella specie: diritto d’autore e diritto al ritratto) (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/1).

L’acquisto di prodotti contraffatti da parte di commercianti consapevoli dell’illecita provenienza può configurare una sostanziale partecipazione all’attività di riproduzione abusiva e un’illecita violazione del diritto d’autore (Cass. 18 febbraio 1993 n. 1996, Aida 1993, 133/3).

L’art. 159 ultimo comma La. non significa che qualsiasi acquisto di opera contraffatta è illecito, salvo che sia fatto in buona fede per uso personale, ma che la peculiare sanzione della distruzione è comminata anche al di fuori della imputabilità dell’illecito, per il solo fatto della ritenzione della cosa, salvi i limiti della buona fede e della destinazione personale (Cass. 18 febbraio 1993 n. 1996, Aida 1993, 133/2).

La violazione del diritto esclusivo dell’autore di mettere in commercio gli esemplari dell’opera si realizza soltanto nel caso in cui l’autore abbia esercitato il diritto di ritiro dal commercio di esemplari lecitamente prodotti: mentre al di fuori di tali ipotesi il commercio realizza la violazione del diritto dell’autore solo se collegato ad un’attività di abusiva riproduzione che sia stata eseguita o cui abbia concorso chi realizza tale commercio (Cass. 18 febbraio 1993 n. 1996, Aida 1993, 133/1).

Il giudice dei luogo di distribuzione di un bene prodotto in violazione di diritti patrimoniali d’autore è territorialmente competente pur quando il convenuto abbia allegato che la distribuzione avviene ad opera di un terzo franchise e: quando tale allegazione non sia sufficientemente provata, e d’altro canto il convenuto abbia con la propria attività, ed in particolare con le proprie insegne e la propria pubblicità, determinato comunque l’apparente riferibilità del commercio a se stesso (Trib. Milano, 21 ottobre 1991, Aida 1993, 139/1).

 

7.4.9.1 esaurimento nazionale

Secondo l’art. 4.2 della direttiva 24/2009 la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell’Unione da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nell’Unione. La relativa nozione di vendita è una nozione automa di diritto dell’Unione. Questa nozione si estende anche all’ipotesi in cui il titolare di un software (i) mette a disposizione una copia di esso per il suo download fosse anche a titolo gratuito, (ii) conclude un contratto che qualifica come licenza di utilizzazione del software senza limitazioni di durata a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera, anche se (iii) stipula un contratto di manutenzione del software (anche se eventualmente solo a tempo determinato) questa ipotesi è soggetta all’esaurimento ex art. 4.2 della direttiva 24/2009 e non può invece essere qualificata come comunicazione al pubblico non soggetta ad esaurimento ex art. 3.3 della medesima direttiva. L’esaurimento del diritto di distribuzione si estende anche alla copia del programma di elaboratore “venduta”, così come corretta ed aggiornata dal titolare in base al contratto di manutenzione. Ma qualora la “licenza” acquisita dal primo acquirente riguardi un numero di utenti che vada al di là dell’esigenza del medesimo l’esaurimento del diritto di distribuzione non autorizza l’acquirente a scindere tale “licenza” in modo da rivendere unicamente il diritto di utilizzare il software corrispondente ad una parte del numero di utenti autorizzati (Corte UE, 3 luglio 2012, in causa C-128/11, Aida 2012, 1469/1).

Presupposto dell’esaurimento del diritto d’autore è che il primo atto di messa in commercio sia stato compiuto dal titolare del diritto d’autore o con il suo consenso (Trib. Savona, ordinanza 21 maggio 1999, Aida 2001,  748/1).

La consegna di videocassette abusivamente riprodotte ad un servizio di distribuzione costituisce primo atto di messa in commercio, di cui quest’ultimo è destinatario e non autore e risultando perciò estraneo alla tutela risarcitoria, secondo il principio dell’esaurimento o consumazione. (Cass. 7 aprile 1999 n. 3353, Aida 1999, 587/1).

La commercializzazione di opere abusivamente riprodotte ma acquistate dopo il primo atto di messa in commercio non è sanzionabile in base alla legge sul diritto d’autore (Trib. Savona, ordinanza 16 febbraio 1999, Aida 2001,  747/2).

Anche ad ammettere l’applicabilità del principio dell’esaurimento nella materia del diritto d’autore, la consegna di libri omaggio agli insegnanti non realizza ancora la «messa in conunercio » dell’opera che consente l’applicazione di questo principio (Trib. Torino, 23 maggio 1997, Pres. RISCHIN, Est. VITRò, Casa Editrice Giuseppe Principato s.p.a., La Scuola Editrice s.p.a., Le Monnier s.r.l. c. La casa del libro s.a.s., AIE Associazione Italiana Editori, Aida 1997, Repertorio I 7.4.9.1).

La distribuzione di copie saggio di un’opera dall’editore ad insegnanti non costituisce messa in commercio di questi esemplari ora detti e non esaurisce il relativo diritto esclusivo dell’editore: onde la rivendita delle medesime copie saggio da parte di altro imprenditore lede i diritti d’autore rivenuti all’editore e costituisce ad un tempo concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. del rivenditore ai danni dell’editore (Trib. Torino, 4 marzo 1997, Pres. RiSCHIN, Est. MAZZITELLI, Casa Editrice Felice Le Monnier s.p.a. c. Libreria L’Asino d’Oro Aida 1997, Repertorio I 7.4.9.1).

L’editore ha il diritto di escludere dal commercio alcuni esemplari dell’opera, destinandoli ad altri fini e ad esempio a copie saggio: e reciprocamente il destinatario della copia fuori commercio vede ristretto il proprio diritto di disposizione sul bene ricevuto da una limitazione che non riveste valore meramente contrattuale, ma rappresenta l’esplicazione di uno dei dìritti di sfruttamento economico dell’opera riconosciuto dalla legge 633/1941 che può essere fatto valere nei confronti di tutti (App. Torino, 6 settembre 1995, Aida 1997, 453/2).

I libri non distribuibili ai negozi per la vendita, ma donati agli insegnanti soltanto perché li esaminino, li studino e li conservino ai fini di aggiornamento professionale non possono essere considerati come posti in commercio ex art. 17 l.a., dato che questa nonna opera un chiaro riferimento ad un’attività iniziale lucrativa, mentre la consegna dei volumi saggio agli insegnanti è del tutto gratuita e non procura direttamente alcun guadagno all’editore (App. Torino, 6 settembre 1995, Aida 1997, 453/1).

Il principio dell’esaurimento del diritto dell’autore o del produttore fonografico deve intendersi limitato alle successive manifestazìoni delle stesse modalità di sfruttamento dell’opera prescelte dall’autore o dal produttore fonografico: onde l’esaurimento del diritto di messa in commercio di un esemplare di opera registrata su supporto di suono è limitato dal permanere in capo all’autore ed al produttore fonografico del diritto d’esercitare essi stessi il noleggio o di farlo oggetto di autonoma cessione (Trib. Brescia, ordinanza 25 novembre 1993, G.I. ORLANDINI, CGD, Warner Music Italia s.p.a. c. Elle Elle s.r.l., Aida 1994, Repeterorio I 7.4.9.1).

L’autonomia del diritto di noleggio in capo all’autore rispetto al restante fascio di diritti di utilizzazione economica non esclude l’esaurimento del diritto di noleggio per effetto della messa in commercio dell’esemplare dell’opera in alternativa alla possibilità del suo noleggio: esaurimento del diritto di noleggio che, precisamente, attiene all’esemplare posto in commercio e non al diritto di esclusiva anche di noleggio che permane in capo all’autore in relazione a tutti gli altri esemplari prodotti e da produrre (Trib. Milano, 23 novembre 1993, Aida 1994, 256/1).

L’acquisto di un fotogramma non è sufficiente per poterlo sfruttare a fini commerciali senza il consenso della persona ritrattata. (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/4).

Non costituisce violazione dei diritti patrimoniali d’autore dell’editore la vendita, da parte di un libraio, di due esemplari usati di copie saggio di libri dell’editore. (Pret. Roma, ordinanza 12 febbraio 1993, Aida 1993, 178/2).

La messa in vendita di un prodotto riproducente un personaggio disneyano protetto non esaurisce i diritti patrimoniali d’autore relativi alla riproduzione fotografica del personaggio ed alla sua pubblicazione su un periodico. (Trib. Milano, 29 giugno 1992, Aida 1993, 152/2).

Il diritto di «noleggio» previsto dall’art. 61 l.a. come distinto dalla « messa in commercio » non si esaurisce con la distribuzione per la vendita sul mercato degli esemplari dell’opera, suscettibile semmai di far salve le successive fasi di distribuzione compatibili con la vendita e non con essa alternative (Trib. Milano, ordinanza 24 febbraio 1992, Aida 1992, 92/1).

L’offerta dall’editore ai docenti di « copie saggio ‑ campioni gratuiti ‑ fuori commercio » non costituisce messa in commercio ex art. 17 l.a. e non può dunque determinare l’esaurimento del relativo diritto dell’autore, nemmeno ove si ritenga che detto esaurimento sia applicabile al diritto d’autore (Pret. Torino, ordinanza 17 settembre 1991, Aida 1992, 60/1).

L’acquirente di esemplari lecitamente prodotti dì supporti di suono ha diritto di noleggiarli, e non compie pertanto l’illecito penale ex art. 171 lett. a) l.a.: quando il titolare del diritto d’autore non provi di avere pattiziamente limitato la messa in commercio e di avere escluso il noleggio dai diritti attribuiti al produttore dei fonogrammi noleggiati (Pret. Torino, 10 luglio 1991, Aida 1992, 54/4).

 

7.4.9.2 importazione

Una disciplina nazionale, che vieta agli importatori di libri in lingua tedesca di fissare un prezzo inferiore a quello di vendita al pubblico fissato o consigliato dall’editore nello stato di pubblicazione, costituisce una “misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni” ai sensi dell’art. 28 TCE (ora 41 TFUE) e non può essere giustificata né in forza degli artt. 30 TCE (ora 87 e 88 TFUE) e 151 TCE (ora 167 TFUE) né da esigenze imperative di interesse generale (Corte Giustizia CE 30 aprile 2009, in causa C-531/07, Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft c. Libro Handelsgesellschaft m.b.H, Aida 2010, Repertorio I.7.4.9.2).

L’esercizio dei diritti patrimoniali d’autore per vietare l’importazione di copie di software da un territorio non comunitario verso uno stato membro della comunità (nella specie: dal Quebec alla Francia) non costituisce di per sé una violazione dell’art. 86 Ce, ma da tale esercizio può derivare in taluni casi eccezionali un comportamento abusivo (Tribunale CE  16 dicembre 1999, in causa T-198/98, Aida 2000, 652/1).

Quando non sono consentite dall’avente diritto l’introduzione in Italia di un master contenente la registrazione estera non autorizzata di canzoni eseguite in un concerto e la commercializzazione di copie fonografiche tratte da tale master violano il diritto allo sfruttamento in via esclusiva sulla propria opera che spetta ad ogni autore di un’opera degna di protezione (Trib. Milano, ordinanza 8 giugno 1993, Aida 1993, 193/2).

La commercializzazione avvenuta all’estero con il consenso dell’avente diritto non limita la esclusiva facoltà di importazione riconosciuta all’autore, e la conseguente necessità di una distinta ed ulteriore autorizzazione del medesimo per un’introduzione nel territorio italiano di riproduzioni dell’opera fatte lecitamente all’estero (salvo il temperamento rappresentato dal cosiddetto principio dell’esaurimento comunitario). (Pret. Milano, 20 aprile 1993, Aida 1993, 184/2).

Nel caso di lesione del diritto d’autore causata dalla diffusione in Italia di videocassette prodotte all’estero, il momento originario della fase attuativa della condotta lesiva cui occorre far riferimento per individuare il pretore territorialmente competente ex art. 701 c.p.c. deve essere spazialmente ricollegato, con riferimento al territorio dello stato, al luogo ove sono ubicati gli uffici della società importatrice deputati all’ordinazione, importazione, stoccaggio e distribuzione delle videocassette in parola e non a quello in cui la medesima società ha la propria sede legale (Pret. Milano, ordinanza 25 ottobre 1991, Aida 1992, 67/1).

 

7.4.9.3 esaurimento comunitario

La messa in commercio legittima di una riproduzione di un’opera protetta da diritto d’autore (nella specie, poster di raffigurazioni pittoriche) non esaurisce il diritto di distribuzione della medesima opera che venga trasferita da uno ad altro supporto (nella specie, da carta a tela), nemmeno quando il supporto originariamente commercializzato venga distrutto per effetto del procedimento tecnico di trasferimento sul nuovo supporto (Corte giustizia UE, 22 gennaio 2015, in causa C-419/13, Aida 2015, 1646/1).

Anche supporti fonovideografici provenienti da un paese UE debbono assolvere al diritto d’autore, che si esaurisce ex art. 17 l.a. solo quando la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella comunità sia effettuata dal titolare di un diritto o con il suo consenso (ciò che nella specie è stato ritenuto non provato) (Trib. Roma, 27 maggio 2011, G.T. Marvasi, M.M.D. c. SIAE Società Italiana Autori Editori, Aida 2012, Repertorio I.7.4.9.3).

Secondo l’art. 4.2 della direttiva 24/2009 la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell’Unione da parte del titolare del diritto d’autore o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia nell’Unione. La relativa nozione di vendita è una nozione automa di diritto dell’Unione. Questa nozione si estende anche all’ipotesi in cui il titolare di un software (i) mette a disposizione una copia di esso per il suo download fosse anche a titolo gratuito, (ii) conclude un contratto che qualifica come licenza di utilizzazione del software senza limitazioni di durata a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera, anche se (iii) stipula un contratto di manutenzione del software (anche se eventualmente solo a tempo determinato) questa ipotesi è soggetta all’esaurimento ex art. 4.2 della direttiva 24/2009 e non può invece essere qualificata come comunicazione al pubblico non soggetta ad esaurimento ex art. 3.3 della medesima direttiva. L’esaurimento del diritto di distribuzione si estende anche alla copia del programma di elaboratore “venduta”, così come corretta ed aggiornata dal titolare in base al contratto di manutenzione. Ma qualora la “licenza” acquisita dal primo acquirente riguardi un numero di utenti che vada al di là dell’esigenza del medesimo l’esaurimento del diritto di distribuzione non autorizza l’acquirente a scindere tale “licenza” in modo da rivendere unicamente il diritto di utilizzare il software corrispondente ad una parte del numero di utenti autorizzati (Corte UE, 3 luglio 2012, in causa C-128/11, Aida 2012, 1469/1).

L’art. 4.2 della direttiva 29/2001/Ce osta a che uno stato membro mantenga nella sua normativa la previsione dell’esaurimento internazionale dei diritti d’autore e connessi (Corte CE 12 settembre 2006, in causa C-479/04, Aida 2009, 1252/1).

L’art. 4.2 della direttiva 29/2001/CE non è invalido né per violazione della convenzione Ocse, né per quella degli accordi WCT e WPPT (perché anzi la direttiva 29/2001/CE attua gli obblighi internazionali derivanti alla Comunità dai due trattati ora detti, che sono entrambi approvati con decisione del Consiglio 16.3.2000 n. 278/2000/CE), né per violazione delle norme del trattato relativo all’attuazione di una politica della concorrenza, né per violazione del principio di proporzionalità, della libertà di espressione, del principio di uguaglianza, e degli artt. 151 e 153 Ce (Corte CE 12 settembre 2006, in causa C-479/04, Aida 2009, 1252/2).

Sulla scorta dell’art. 199bis della legge d’autore l’art. 64bis si applica anche al caso dei programmi per elaboratore creati e posti per la prima volta in commercio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 518/1992 (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/2).

La cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato e senza un compenso unitario (e non di un canone periodico) non corrisponde ai requisiti della locazione del software previsti dal considerando 15 della direttiva 250/91/Cee, e deve essere invece qualificata come una vendita che comporta l’esaurimento comunitario ex art. 64bis lettera c) l.a., in forza dell’art. 64bis lett. c) l.a. la facoltà esclusiva del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software di trarre profitto dall’opera dell’ingegno risulta circoscritta alla prima vendita degli esemplari della medesima, cosicché chi ne abbia acquistato un esemplare può disporne, anche cedendolo a terzi (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/1).

L’esercizio dei diritti patrimoniali d’autore per vietare l’importazione di copie di software da un territorio non comunitario verso uno stato membro della comunità (nella specie: dal Quebec alla Francia) non costituisce di per sé una violazione dell’art. 86 Ce, ma da tale esercizio può derivare in taluni casi eccezionali un comportamento abusivo (Tribunale CE  16 dicembre 1999, in causa T-198/98, Aida 2000, 652/1).

Sia dall’interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato UE sia da quella della direttiva 100/92/Cee relativa al diritto di noleggio discende che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio di un film non si esaurisce in seguito al suo primo atto di esercizio in uno degli stati membri della Comunità: e reciprocamente le regole ora dette non ostano a che il titolare di un diritto esclusivo di noleggio vieti, in uno stato membro, il noleggio di copie di un’opera cinematografica anche qualora sia stato autorizzato il noleggio delle dette copie nel territorio di un altro stato membro (Corte di giustizia CE 22 settembre 1998, in causa C 61/97, Aida 1999, 577/1).

7.4.9.4 esaurimento internazionale

L’art. 4.2 della direttiva 29/2001/Ce osta a che uno stato membro mantenga nella sua normativa la previsione dell’esaurimento internazionale dei diritti d’autore e connessi (Corte CE 12 settembre 2006, in causa C-479/04, Aida 2009, 1252/1).

L’art. 4.2 della direttiva 29/2001/CE non è invalido né per violazione della convenzione Ocse, né per quella degli accordi WCT e WPPT (perché anzi la direttiva 29/2001/CE attua gli obblighi internazionali derivanti alla Comunità dai due trattati ora detti, che sono entrambi approvati con decisione del Consiglio 16.3.2000 n. 278/2000/CE), né per violazione delle norme del trattato relativo all’attuazione di una politica della concorrenza, né per violazione del principio di proporzionalità, della libertà di espressione, del principio di uguaglianza, e degli artt. 151 e 153 Ce (Corte CE 12 settembre 2006, in causa C-479/04, Aida 2009,  1252/2).

7.4.10 traduzione

Chi produce l’edizione italiana di un film originariamente in lingua straniera può farlo soltanto sulla base di una cessione a tal fine del diritto di sfruttamento economico dell’opera da parte del produttore originario e con il consenso degli autori: ed è dunque un avente causa ai sensi dell’art. 3 della legge 93/1992 (Trib. Roma, Sezione IP, 30 giugno 2008, Aida 2010, 1334/2).

La clausola di prelazione per la rinnovazione del contratto di edizione della traduzione di un’opera di autore classico francese non è violata dalla stipulazione, da parte dell’autore della traduzione, di contratto con altro editore per l’edizione di una traduzione dell’edizione critica dell’opera francese medio tempore intervenuta e che costituisca un testo significamente diverso da quello tradotto inizialmente (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 14 luglio 2008, Aida 2010, 1336/1).

L’editore di una pubblicazione che raccoglie sistematicamente, traduce ed edita in senso cronologico le daily strips di un personaggio del mondo dei fumetti (nella specie Popeye Braccio di Ferro) relativa ad un determinato periodo, con una prefazione/presentazione articolata del traduttore (che spiega in particolare i criteri e le difficoltà del suo lavoro) è titolare dei diritti d’autore sulla pubblicazione: e la sua liceità nei rapporti con il titolare dei diritti d’autore sulle strips originali in inglese deve essere presunta ex art. 167 l.a. (tanto più che, nella specie, l’editore italiano era stato licenziatario dei diritti sull’opera originale inglese, e la pubblicazione del convenuto in contraffazione dava esplicitamente atto dei diritti dell’attore) (Trib. Milano, Sezione IP, 23 giugno 2009, Aida 2010, 1359/1).

Il diritto d’autore alla traduzione non è originario ma derivato e di origine negoziale, cosicché per valutarne contenuto positivo e limiti deve farsi riferimento al contratto tra le parti (Trib. Milano, ordinanza 14 febbraio 2005, Aida 2006,  1082/1).

Il diritto d’autore sulla traduzione di un’edizione determinata di un manuale tecnico-scientifico non attribuisce necessariamente al titolare il potere di impedire ai terzi lo sfruttamento economico della traduzione di edizioni successive del medesimo manuale (Trib. Milano, ordinanza 14 febbraio 2005, Aida 2006, 1082/2).

Qualora il contratto con il titolare dei diritti d’autore su un manuale tecnico-scientifico riguardi soltanto la traduzione di un’edizione determinata (ed escluda espressamente quelle successive) il titolare dei diritti su questa traduzione non può impedire lo sfruttamento economico delle traduzioni di edizioni successive (Trib. Milano, ordinanza 12 maggio 2005, Aida 2006, 1092/1).

L’art. 4 l.a. inquadra la traduzione tra le elaborazioni creative dell’opera originaria, cosicché è sicuramente da escluderne l’applicabilità ad una trasposizione elementare e scolastica, imposta dai limiti dell’autore o dall’oggetto del testo (nella specie: un manuale di istruzioni per macchine fotografiche). (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Aida 2001,  788/1)

Lo specialista di psicologia che abbia ricevuto dall’editore l’incarico di supervisionare l’operato dei traduttori di un testo scelti dall’editore, in modo da assicurare la fedeltà tecnica della traduzione di questi ultimi, non è coautore della traduzione e non ha diritto ad essere indicato come tale (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Aida 2001,  787/1).

Nell’ambito di liceità garantito dall’art. 70 l.a. è compresa anche la traduzione del brano citato (Trib. Milano, 10 febbraio 2000, Aida 2000, 719/3)

La ripubblicazione di un’opera (nella specie: di una traduzione) dopo la scadenza del contratto di edizione fonda un diritto dell’autore al risarcimento dei danni, che possono essere determinati in base al criterio del giusto prezzo del consenso dell’avente diritto (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/6).

Nei contratti di edizione relativi a traduzioni è ammesso il compenso a stralcio non dell’autore dell’opera originaria ma del traduttore, per ragioni per certi versi analoghe alle difficoltà di ripartizione del compenso tra più aventi diritto in ragione del diverso apporto di ciascuno, che nelle opere collettive giustificano il ricorso alla stessa forma dì regolamentazione (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/4).

Il contratto avente ad oggetto la pubblicazione per le stampe di una traduzione di un’opera letteraria non può non ricondursi allo schema legale del contratto di edizione (Trib. Milano, 13 maggio 1996, Aida 1997, 462/2).

L’art. 50 l.a. non è applicabile né direttamente né indirettamente all’autore dell’opera base che debba essere ridotta per venir utilizzata in un’opera cinematografica (App. Milano‑, 30 giugno 1995, Aida 1996, 398/2)

Se l’autore di un’opera base concede a terzi il diritto di riduzione di quest’opera per lo schermo, le modifiche e gli adattamenti a cui essa deve sottostare nella trama, nel carattere dei personaggi, nei dialoghi, nelle scene (con aggiunta della colonna musicale) costituiscono altrettanti elementi creativi ‑elaborativi di una nuova opera organizzata con l’ausilio dei deputati alla trasformazione artistica, cioè coautori della parte letteraria (musicale) (App. Milano, 30 giugno 1995, Aida 1996, 398/1).

L’art. 50 l.a. non è applicabile in via di analogia legis o iuris al diritto di riduzione cinematografica e televisiva dell’opera letteraria (App. Milano, 30 giugno 1995, Aida 1996, 397/2).

L’art. 50 l.a. tutela direttamente soltanto gli autori dell’opera cinematografica, che è opera autonoma rispetto all’opera letteraria da cui il suo soggetto sia tratto: e tra gli autori dell’opera cinematografica rientrano in particolare quelli del soggetto e della sceneggiatura che sono tutelati ciascuno singolarmente ed in modo autonomo, ma non anche l’autore dell’opera letteraria base (App. Milano, 30 giugno 1995, Aida 1996, 397/1)

Quando il contratto tra un editore ed il traduttore di un’opera caduta in pubblico dominio sia riconducibile allo schema del contratto di edizione e non invece a quello del contratto d’opera intellettuale consistente nella traduzione, il diritto dell’editore non può durare quanto il diritto d’autore sulla traduzione (Trib. Roma, 4 aprile 1995, Aida 1995, 353/2).

Lo schema e la disciplina del contratto di edizione si applicano anche alla traduzione che costituisca elaborazione di carattere creativo dell’opera base (Trib. Roma, 4 aprile 1995, Aida 1995, 353/1).

 

7.4.11 elaborazione

L’autore di un’opera base ha diritto di impedire all’autore della creazione derivata lo sfruttamento economico di quest’ultima (Trib. Torino, ordinanza 13 settembre 2011, Aida 2012, 1506/2).

La registrazione di un brano musicale previo accoppiamento del testo originale italiano con una sua traduzione (autorizzata dall’autore ad altro fine) in spagnolo non costituisce elaborazione creativa dell’opera né tanto meno una modificazione potenzialmente lesiva degli interessi patrimoniali del titolare del diritto d’autore; si risolve invece in una mera scelta esecutiva lecitamente adottabile dagli artisti interpreti; e richiede dunque il solo pagamento a SIAE dei diritti di sfruttamento fonomeccanico (Trib. Milano, Sezione IP, 25 novembre 2009, Aida 2011, 1403/2).

Costituisce riformulazione scherzosa del soggetto dello spot in chiave parodistica, se non elaborazione creativa autonoma ex art. 4 l.a., l’utilizzazione di brani di uno spot televisivo all’interno di Striscia la notizia, suddivisa in due distinte «puntate» ed inframmezzati da battute in chiave satirica dei conduttori (nella specie: Bonolis e Laurenti) tutte giocate sui chiari doppi sensi a contenuto sessuale già presenti nella creazione pubblicitaria ma accentuati e rimarcati in Striscia la notizia (Trib. Roma, Sezione IP, 29 settembre 2008, Aida 2010, 1341/2).

Un DVD contenente un’antologia di trasmissioni televisive non costituisce una elaborazione o trasformazione delle corrispondenti opere audiovisive che spetta in esclusiva agli autori ex art. 46 comma 2 l.a., ma soltanto una delle modalità di esercizio del diritto di riproduzione riconosciuto al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/3).

Viola il diritto d’autore del fotografo sulla fotografia creativa la sua riproduzione con la (diversa) tecnica pittorica (nella specie: ispirata alla tecnica iperrealista) (Trib. Milano, Sezione IP, 24 settembre 2009, Pres. de Sapia, Est. Marangoni, Mauro Davoli c. Giuseppe Muscio, Aida 2010, Repertorio I.7.4.11).

La contraffazione si distingue dall’elaborazione creativa non consentita perché la prima realizza una sostanziale riproduzione dell’opera originale con differenze di mero dettaglio che non sono frutto di un apporto creativo, mentre nella seconda è riconoscibile, eventualmente anche non ictu oculi, un apporto creativo (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/1).

Entrambe le fattispecie della contraffazione e dell’elaborazione creativa non consentita sono lesive dei diritti esclusivi dell’autore (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/2).

La distinzione tra contraffazione ed elaborazione creativa è rimessa ad un apprezzamento di fatto del giudice di merito, le cui conclusioni possono essere sindacate in sede di legittimità soltanto per vizio della motivazione (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/3).

Quando nei giudizi di merito l’autore ha agito per contraffazione, è inammissibile nel giudizio di cassazione la domanda da lui proposta che qualifichi l’opera contestata come elaborazione creativa (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20925, Aida 2007, 1134/4).

L’accostamento e la riunione in un’unica cornice di un certo numero di piastrelle diverse disegnate e smaltate da un artista, operati senza il consenso di quest’ultimo, costituisce violazione dei suoi diritti patrimoniali di elaborazione e morali, quando le circostanze facciano apparire l’opera così composta come creata dall’autore delle singole piastrelle (Trib. Catania, Sezione IP, 21 maggio 2007, Giud. Cariolo, Marta Melotti c. Antonello Lattari, Aida 2007, Repertorio I.7.4.11).

L’art. 64bis l.a. non consente al licenziatario di un programma di modificarlo direttamente o tramite terzi senza il consenso del titolare del software (Trib. Venezia, 14 aprile 2004, Pres. Est. Maiolino, MBM Italia s.r.l. c. SGM s.r.l., Magnetek s.p.a., Aida 2005, Repertorio I.7.4.11).

Gli artt. 34 ss. si applicano quando l’autore delle parole e il compositore creano ed elaborano insieme la canzone, come pure quando il poeta consegna al compositore il testo letterario affinché venga musicato, e quando le parti letteraria e musicale sono state create come opere distinte ed autonome e sono poi congiunte ed assemblate dai loro autori venendo così a creare un tutto unico ed organico (Trib. Milano, 2 luglio 2004, Aida 2005, 1039/2).

L’opera parodistica ha natura di opera autonoma (in quanto implica comunque una sia pur modesta attività creativa), e dunque protetta ex artt. 1 e 2 l.a., e sfugge alla necessità di un preventivo consenso da parte dell’autore dell’opera originaria o comunque del soggetto cui essa risulta indirizzata (consenso che difficilmente sarebbe concesso) (Trib. Milano, ordinanza 13 settembre 2004, Aida 2005, 1044/3).

Un intervento sui dispositivi di protezione applicati ad un software altrui costituisce violazione del diritto d’autore sul programma, poiché la manipolazione effettuata a questo scopo si traduce in una sua modificazione non autorizzata (Trib. Forlì, ordinanza 5 febbraio 2003, Aida 2003, 937/1).

Quando un programma deriva per elaborazione da un programma base altrui, l’uso del programma elaborato senza il consenso dell’autore del programma base viola i diritti d’autore relativi a quest’ultimo (App. Milano, 20 aprile 2001, Aida 2002, 842/2).

Per essere qualificabile come opera derivata il sequel di un film deve realizzarne un’elaborazione, mentre ha carattere di opera autonoma quando si limiti a riprenderne l’ispirazione (Trib. Roma, ordinanza 6 marzo 2001, Aida 2001,  807/1).

L’opera parodistica (nella specie: satirica) non costituisce mera elaborazione creativa ex art. 4 l.a. (che necessiterebbe del preventivo consenso dell’autore dell’opera originaria), a motivo del rapporto di radicale antinomia e di rovesciamento concettuale che la parodia riveste rispetto all’opera di derivazione che ne impedisce l’assimilazione alle ipotesi di trasformazione che rispettino il nucleo ideologico dell’opera di riferimento: e correlativamente ha invece natura di opera autonoma, in quanto implicante comunque una (sia pur modesta) attività creativa, e dunque una protezione ex artt. 1 e 2 l.a. in quanto dotata di propria autonoma individualità (Trib. Milano, 1 febbraio 2001, Aida 2001,  804/2).

Risolto ex art. 135 l.a. il contratto di edizione di un’opera collettiva, l’autore di quest’ultima può riutilizzarne il titolo per un’opera successiva, ove reimpieghi il proprio lavoro precedente, eventualmente rielaborandola (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001,  765/8).

Il coautore non può riprodurre l’opera con varianti senza il consenso dell’altro coautore (Trib. Monza, ordinanza 15 maggio 2000, Aida 2001,  765/7).

Ai fini dell’elaborazione o della trasformazione dell’opera cinematografica (tra cui rientra anche il cd. remake) il produttore ed i suoi aventi causa devono ottenere anche il consenso degli autori: che possono pertanto interporre veto o pretendere un compenso ulteriore, ma non assumere una iniziativa autonoma di sfruttamento dell’opera. (Trib. Roma, ordinanza 18 febbraio 2000, Aida 2001,  758/2)

La regola dell’art. 64bis l.a. che attribuisce al titolare del software il diritto di elaborarlo si applica anche ai programmi creati prima del dlgs 518/1992 che l’ha introdotta: vuoi ex art. 199bis l.a. vuoi ex artt. 1 e 18 del testo della legge 633/1941 precedente al dlgs 518/1992 e applicabile anche ai programmi per elaboratore (Cass. 13 dicembre 1999 n. 13937, Aida 2000, 659/3).

Non può essere qualificata come autonoma opera parodistica di una precedente composizione musicale con parole la canzone che ne riprende integralmente il tema musicale e ne sostituisce soltanto il testo letterario: perché la spiccata prevalenza della parte musicale rispetto al testo letterario confligge di fatto con l’effetto di capovolgimento e stravolgimento dello spirito e del significato dell’opera base che costituisce l’essenza della parodia creativa (Trib. Milano, 31 maggio 1999, Aida 2000, 687/1).

La costruzione di una chiesa che riprenda da un’opera di scultura l’idea originale della creazione di una chiesa all’aperto mediante una certa ripartizione nello spazio di volumi ed elementi compositivi costituisce riproduzione (nella specie non autorizzata) dell’opera di scultura, e più precisamente un’elaborazione di quest’ultima, che non è esclusa dalla circostanza che la chiesa è realizzata in scala diversa dalla scultura. (Trib. Biella, 15 maggio 1999, Aida 2000, 685/1)

L’art. 10 CUB introduce una deroga di carattere eccezionale al diritto d’autore, e riguarda la citazione di opera altrui e non anche la rielaborazione di quest’ultima (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 552/2).

La SIAE non amministra e non concede dunque licenze del diritto di elaborazione di opera musicale (Trib. Milano, 18 dicembre 1997, Aida 1998, 552/1).

Il diritto d’autore relativo ad un personaggio, per giunta figurato, si estende anche alla sua elaborazione (App. Venezia, 11 dicembre 1997, Aida 1998, 548/2).

Anche quando abbia ceduto i propri diritti patrimoniali l’autore dell’opera base conserva il diritto morale ad essere indicato autore di quest’opera anche in occasione della pubblicazione di opere che ne costituiscano elaborazione (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998, 506/4).

Il diritto di elaborare l’opera può essere ceduto dall’autore all’elaboratore con contratto a forma scritta ad probationem ex art. 110 I.a. (Cass. 28 febbraio 1997 n. 1807, Aida 1998, 506/3).

Nell’opera creata con il contributo indistinguíbile ed inscindibile di più persone ex art. 10 l.a. la cessione del diritto di utilizzazione economica e le modificazioni che danno vita a creazioni derivate dall’opera originale richiedono entrambe il consenso unanime dei coautori, salvo il potere di ciascuno di essi, in caso dì giustificato rìfiuto dell’altro alla cessione o all’ulteriore sfruttamento dell’opera nelle più svariate forme possibili, di ottenere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (Trib. Milano, ordinanza 27 gennaio 1997, Aida 1997, 488/2).

La facoltà dell’utente autorizzato di riprodurre e modificare il programma, al fine di renderlo interoperativo con altri programmi, non può essere limitata all’ambito di programmi dello stesso livello, operativo o applicativo, con conseguente esclusione dell’interoperatività di programmi applicativi con sistemi operativi (Trib. Milano, 25 ottobre 1993, Aida 1995, 312/3).

Anche le attività di conversione del programma possono rientrare tra gli atti necessari per l’uso del programma conforme alla sua destinazione che il legittimo acquirente ha la facoltà di porre in essere ex art. 64‑ter n.I l.a. (Trib. Milano, 25 ottobre 1993, Aida 1995, 312/2).

Quando il contratto di licenza d’uso del software attribuisce all’utente la facoltà di usare il programma su macchine di diverso tipo, consentendo a tal fine anche di modificare il programma fornito e di inserirlo in altri programmi, ferma la titolarità del fomitore su tutte le copie del programma fatte dall’utente comprese traduzioni e copie parziali realizzate nell’ambito delle modifiche, non costituisce violazione del diritto d’autore sul software l’attività di conversione del programma per il suo funzionamento da uno ad altro sistema eseguita da un terzo per conto dell’utente autorizzato (Trib. Milano, 25 ottobre 1993, Aida 1995, 312/1).

Le elaborazioni musicali di un motivo che costituisce creazione personale ed originale ed è per di più attuale e di successo non possono essere sfruttate commercialmente senza il consenso del suo autore (Pret. Milano, ordinanza 5 dicembre 1991, Aida 1992, 78/2).

L’adattamento di una composizione drammatica non consentito dagli eredi del suo autore non può alterare l’opera originaria senza violazione degli interessi dell’autore e dell’interesse pubblico alla promozione culturale: mentre la violazione di quest’ultimo soggiace a sanzioni che si rinvengono anche al di là della legge sul diritto d’autore nell’ordinamento generale e tra l’altro nella disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti (nella specie: di scrittura teatrale) (Cass. 12 settembre 1991 n. 9535, Aida 1992, 15/1).

 

7.4.12 pubblicazione in raccolta

Un DVD contenente un’antologia di trasmissioni televisive non costituisce una elaborazione o trasformazione delle corrispondenti opere audiovisive che spetta in esclusiva agli autori ex art. 46 comma 2 l.a., ma soltanto una delle modalità di esercizio del diritto di riproduzione riconosciuto al produttore (Trib. Roma, Sezione IP, ordinanza 26 novembre 2008, Aida 2010, 1348/3).

Non sono ammissibili ex art. 161 co. 2 l.a. le domande cautelari di sequestro di un CD e di inibitoria della sua ulteriore distribuzione, quando l’album consta di numerosi brani, di cui solo uno è contestato dalla ricorrente per violazione del diritto d’autore: mentre è ammissibile l’inibitoria dell’ulteriore riproduzione del brano litigioso e quella della sua diffusione (Trib. Milano, ordinanza 17 luglio 1998, Pres. MIGLIACCIO, Est. ROSA, Matteo Pace, Alessandro Borgni, Ediemme Edizioni Musicali s.r.l. c. Fabrizio ùerlincioni, Michele Culotta, Emi Musie Publishing Italia s.r.l., RTI Music s.r.l., PDU s.a., GSU s.a., Anna Mina Mazzini, Aida 1998, Repertorio I 7.4.12).

 

7.4.13 noleggio

La presunzione di trasferimento dei diritti d’autore del regista di opera cinematografica dal regista al produttore prevista dall’art. 3 della direttiva 2006/115 per il diritto di noleggio si estende anche ai diritti (nella specie: in questione nel giudizio nazionale a quo) di riproduzione, diffusione via satellite, e comunicazione mediante messa a disposizione del pubblico: ma costituisce una presunzione non iuris et de iure ma iuris tantum (Corte Giustizia UE 9 febbraio 2012, in causa C-277/101, Aida 2013, 1515/2).

L’associazione degli editori (AIE) è legittimata ad azionare il diritto di noleggio di opere a stampa quando questo diritto le sia stato trasmesso dalle case editrici (Trib. Milano, Sezione IP, 26 aprile 2010, Aida 2012, 1484/1).

L’art. 1, comma 628, l. 296/06 non ha introdotto alcuna deroga all’art. 18 bis l.a. (Trib. Milano, Sezione IP, 26 aprile 2010, Aida 2012, 1484/3).

L’utilizzatore di un nome a dominio che promuova attraverso il sito contrassegnato dal nome medesimo un’attività di noleggio di opere protette da diritto d’autore non consentita dal titolare dei relativi diritti risponde della violazione, anche qualora il noleggio sia concluso da società terze (Trib. Milano, Sezione IP, 26 aprile 2010, Aida 2012, 1484/4).

Costituisce violazione dei diritti di utilizzazione economica su un’opera cinematografica, ed è pertanto illecita ai sensi dell’art. 16, 17 e 18 ter l.a., l’attività di noleggio di tale opera on line compiuta da un soggetto che ottenga una copia dell’opera da una videoteca autorizzata al noleggio, ne riproduca il contenuto su proprie attrezzature, e successivamente la trasmetta on line attraverso il proprio software ad un utente che ne faccia richiesta, incassando un corrispettivo (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 5 novembre 2009, G.D. Nardo, Eagles Pictures s.p.a. c. Alfabat s.a.s. di Alessio Fabio & C., Alfabat s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.4.13).

Il consenso al noleggio di DVD contenenti opere cinematografiche non autorizza la videoteca (od un suo avente causa) a predisporre un servizio di noleggio online anche quando il software utilizzato impedisca che il numero di accessi simultanei alle opere in catalogo superi il numero di DVD corrispondenti da essa detenuti (Trib. Torino, Sezione IP, ordinanza 29 dicembre 2009, Aida 2011, 1405/2).

Secondo l’art. 1 co.628 legge 296/06 «la gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori». Ma questa norma non ha eliminato per i soggetti ivi considerati –istituzioni scolastiche, reti di scuole ed associazioni di genitori– la necessità di acquisire preventivamente il consenso degli autori o dei loro aventi causa per procedere al noleggio di testi scolastici (Trib. Milano, Sezione IP, ordinanza 26 febbraio 2008, Aida 2010, 1323/1).

Lo stato che stabilisce un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori per i prestiti concessi per la quasi totalità se non per la totalità delle categorie di istituzioni che effettuano prestiti al pubblico di opere protette da diritti d’autore viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva nel consiglio 19.11.1992, 100/92/CEE, concernente il diritto di noleggio e di prestito (Corte CE 26 ottobre 2005, in causa C-36/05, Aida 2007, 1124/1).

Nell’interpretazione di una norma di una direttiva sul diritto d’autore (nella specie: la direttiva 100/92/CEE) si deve tener conto non soltanto della sua lettera ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla direttiva (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/1).

Le disposizioni di una direttiva sul diritto d’autore che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla medesima direttiva devono essere interpretate restrittivamente: e per conseguenza l’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE non può essere interpretata nel senso che esso permetterebbe una deroga totale all’obbligo di remunerazione degli autori, perché un’interpretazione siffatta avrebbe il risultato di svuotare di contenuto l’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/2).

L’eccezione di uno Stato secondo cui il mercato del prestito pubblico è essenzialmente nazionale ed economicamente insignificante può essere interpretata come contestazione della validità della direttiva 100/92/CEE, ma è inammissibile al di là del termine previsto dall’art. 230 del trattato CEE per la sua impugnazione (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/3).

Come gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale anche i diritti esclusivi di proprietà letteraria ed artistica sono tali da incidere sia sugli scambi di beni e di servizi sia sui rapporti di concorrenza nella comunità, e la differenza di protezione legale del diritto di prestito al pubblico degli Stati membri prima della direttiva 100/92/CEE era tale da recare pregiudizio al normale funzionamento del mercato interno della Comunità e da creare distorsione della concorrenza (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/4).

Il diritto di prestito al pubblico non si esaurisce con la vendita o con altro atto di diffusione (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/5).

L’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE è redatto in forma generica e flessibile per tener conto dello sviluppo culturale di ogni Stato membro, e l’espressione “alcune categorie di istituzioni” richiede un’interpretazione a geometria variabile, ma queste caratteristiche non consentono di interpretare l’art. 5 n.3 come regola che autorizza una deroga totale all’obbligo di remunerazione stabilito dall’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/6).

L’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE autorizza, ma non obbliga, uno Stato membro a prevedere per alcune categorie di istituzioni un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori: e se la situazione esistente nello Stato membro non consente di determinare i criteri pertinenti per distinguere tra categorie ed istituzioni in modo efficacie e rispettoso dei diritti fondamentali ed in particolare di quello a non subire discriminazioni, occorre imporre a tutte le istituzioni interessate l’obbligo di pagare la remunerazione prevista dall’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/7).

Lo Stato che esenta dal diritto di prestito al pubblico tutte le categorie di istituzioni viene meno agli obblighi derivanti dagli artt. 1 e 5 della direttiva 19.11.1992, 100/92/CEE sul diritto noleggio e di prestito (Corte CE, 26 ottobre 2006, in causa C-198/05, aida 1127/1).

Quando un’associazione non riconosciuta statutariamente culturale e non profit svolge in realtà di fatto esclusivamente un’attività di “noleggio” di CD senza il consenso dei titolari dei relativi diritti d’autore e connessi ed a fronte del versamento da parte di terzi di un contributo individuale annuale e di una somma proporzionale al numero di giorni di utilizzazione di ciascun CD ad opera del terzo, la situazione deve essere qualificata come svolgimento di attività d’impresa illecita di pirateria da parte di soggetto solo simulatamente associativo; non può essere ritenuta un utilizzo di CD comuni da parte degli associati; deve invece essere qualificato come utilizzo di CD da parte di terzi; e l’attività dell’associazione deve essere ritenuta una violazione dei diritti di noleggio (Trib. Siena, 20 luglio 2005, Giud. Cavoto, Emi Music Italy s.p.a, BMG Ricordi s.p.a., Warner Music Italia s.r.l., CGD East-West s.r.l., Nuova Fonit Cetra s.p.a., Universal Music Italia s.r.l., Sony Music Entertainment (Italy) s.p.a., Lou Reed, Darius C. Rucker, Madonna Ciccone, Alanis Morisset, Raymond Manzarek Jr., Billie Joe Armstrong, Eric Patrik Clapton, Sony BMG Music Entertainment c. Circolo di Cultura Musicale e Arti  Multimediali Sing Sing, Fabio del Toro, Marco del Toro, Aida 2006, Repertorio I.7.4.13).

L’art. 171quater lett. a) l.a. punisce solo la abusiva concessione in noleggio di supporti contenenti opere dell’ingegno, mentre risulta penalmente irrilevante il mero fatto della detenzione per noleggio (Trib. Bassano Del Grappa, 18 agosto 2005, Giud. Andreazza, P.M. Parolin, Antonio Basso c. F.A.P.A.V., Sony Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.7.4.13).

Gli stati membri hanno l’obbligo di prevedere disposizioni nazionali che attuino la disciplina del prestito di opere protette da parte di istituzioni pubbliche prevista dalla dir. CE 100/1992 (Corte CE 16 ottobre 2003, in causa C-433/02, Aida 2004, I.1 951/1)

Sulla scorta dell’art. 199bis della legge d’autore l’art. 64bis si applica anche al caso dei programmi per elaboratore creati e posti per la prima volta in commercio prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 518/1992 (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/2).

La cessione di un esemplare di un software a tempo indeterminato e senza un compenso unitario (e non di un canone periodico) non corrisponde ai requisiti della locazione del software previsti dal considerando 15 della direttiva 250/91/Cee, e deve essere invece qualificata come una vendita che comporta l’esaurimento comunitario ex art. 64bis lettera c) l.a., in forza dell’art. 64bis lett. c) l.a. la facoltà esclusiva del titolare dei diritti di sfruttamento economico del software di trarre profitto dall’opera dell’ingegno risulta circoscritta alla prima vendita degli esemplari della medesima, cosicché chi ne abbia acquistato un esemplare può disporne, anche cedendolo a terzi (Trib. Milano, 3 giugno 2002, Aida 2002, 872/1).

Posto che in sede di riesame del provvedimento di sequestro il giudice deve limitare la propria cognizione alla valutazione della astratta configurabilità dell’ipotesi di reato, non pare che nel caso di specie la contribuzione straordinaria richiesta dall’associazione non riconosciuta di cui l’imputato è presidente per il noleggio fuori sede di supporti musicali di proprietà dell’associazione valga di per sé ad integrare l’estremo del fine di lucro richiesto dall’art. 171quater l. 22 aprile 1941 n. 633 (Trib. Arezzo, ordinanza 10 agosto 1999, Giud. Bartalesi, Del Toro, Aida 2001, Repertorio I 7.4.13).

Sia dall’interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato UE sia da quella della direttiva 100/92/Cee relativa al diritto di noleggio discende che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio di un film non si esaurisce in seguito al suo primo atto di esercizio in uno degli stati membri della Comunità: e reciprocamente le regole ora dette non ostano a che il titolare di un diritto esclusivo di noleggio vieti, in uno stato membro, il noleggio di copie di un’opera cinematografica anche qualora sia stato autorizzato il noleggio delle dette copie nel territorio di un altro stato membro (Corte di giustizia CE 22 settembre 1998, in causa C 61/97, Aida 1999, 577/1).

La vendita o il noleggio di videocassette, musicassette o altri supporti analoghi senza il contrassegno della Siae integra gli estremi del reato di cui all’art. 171ter l.a., come introdotto dall’art. 17 del d.lgs. 16 novembre 1994 n. 685. In tale ultima statuizione èstato trasfuso il precedente art. 2 della legge 27 marzo 1987 n. 121, che richiamava espressamente l’obbligo di apporre il contrassegno Siae secondo le modalità statuite dal regolamento approvato con regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369. Il d.lgs. n. 685/94 ha nuovamente menzionato il regolamento di esecuzione, senza indicarne gli estremi. Ma malgrado ciò, il riferimento dell’art. 171‑ter I.a. al regolamento deve ancora intendersi al r.a. (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, Aida 1998, Repertorio I 7.4.13).

Ai fini della sussistenza del reato di vendita o noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche non contrassegnate dalla Siae non è richiesta la destinazione al circuito cinematografico o televisivo (Cass. 31 luglio 1998, Pres. PIOLETTI, Est. MORGIGNI, Stringa Gian Natale, Aida 1998, Repertorio I 7.4.13).

Costituisce illecita attività di noleggio di supporti musicali la condotta di chi, utilizzando come copertura un’associazione culturale, dia vita ad un vero e proprio esercizio commerciale di concessione in uso di supporti musicali a fini di lucro, come evidenziato in particolare dai seguenti elementi: 1) versamento di un contributo straordinario da parte dell’associato all’associazione per l’utilizzazione del bene; 2) residualità dell’ascolto in sede rispetto alla fruizione fuori sede; 3) assenza di iniziative culturali da parte dell’associazione; 4) accessibilità dei locali e dei beni associativi da parte di un pubblico generico (Pret. Verona, 2 luglio 1998, GIP Dusi, Imp. Piona, Aida 2001, Repertorio I 7.4.13).

Non è costituzionalmente illegittimo l’art. 171 quater a) l.a. introdotto dal dlgs 685/1994, perché rimanendo nei limiti della delega conferita al governo con la legge 146/1994, pur rispettando i limiti di pena previsti in generale dalla delega stessa, ha isolato anche a fini penali l’ipotesi del noleggio abusivo di opere lecitamente acquistate, comminando per essa una sanzione meno grave (dato il carattere contravvenzionale della nuova fattispecie ‑, proponibile anche in via alternativa con pena detentiva, ma suscettibile peraltro di oblazione) di quella contemplata dalla più generale previsione dell’art. 171 l.a., che già riguardava i fatti lesivi del diritto di esclusiva dell’autore e dunque anche condotte la cui offensività non è certo maggiore di quella della fattispecie ora punita dall’art. 161 quater (Corte cost. 12‑28 febbraio 1997 n. 53, Aida 1997, 439/3).

La nuova disciplina specifica del diritto di noleggio introdotta dalla direttiva 100/192/Cee e dal d.lgs. 685/1994 non si fonda su presupposti di attenuazione della tutela e delle sanzioni apprestate a presidio dell’autore e dei titolari dei diritti connessi, ma al contrario sull’esigenza di dettare norme più specifiche a loro tutela (Corte cost. 12‑28 febbraio 1997 n. 53, Aida 1997, Aida 1997, 439/2).

La delega espressa dall’art. 2.d) legge 146/1994 precludeva soltanto nuove ìncriminazioni a tutela di interessi (diversi da quelli desumibili dalle elencazioni contenute negli artt. 34 e 35 della legge 689/1981) che attengono ai settori dell’ordinamento caratterizzati fino allora da assenza di tutela penale, e dunque diversi da quello del diritto d’autore, che è tradizionalmente caratterizzato dalla prevísione di sanzioni penali motivate non soltanto dalla rilevanza generale e quindi pubblica degli interessi coinvolti, ma anche dalla facilità e dalla diffusione dei comportamenti lesivi, soprattutto mossi da intenti lucrativi, che possono svilupparsi in un mondo ove l’opera dell’ingegno è divenuta un bene spesso di largo commercio e suscettibile di produrre cospicui profitti (Corte cost. 12‑28 febbraio 1997 n. 53, Aida 1997, 439/1).

L’art. 171 quater l.a. ricomprende non soltanto l’attività di noleggio, ma sposta la soglia dì punibilità fino a ricomprendervi tutti i casi in cui il contratto non si risolva in un trasferimento diretto della proprietà, ma contempla una concessione in uso temporaneo del bene, sia pure collegata a fattispecie negoziali complesse o a formazione successiva, come appunto avviene per la vendita con riserva di gradímento (Procura Repubblica Pret. Roma, 23 novembre 1996, Aida 1997, 480/2).

La concessione in uso momentaneo a terzi a fini di lucro di compact dísc non può essere qualificata vendita con riserva di gradimento in presenza di circostanze quali: a) l’inesistenza di un apprezzabile interesse del (preteso) compratore ad esercitare il gradimento, testimoniata dall’inserimento della clausola in condizioni generali predisposte unilateralmente dal (preteso) venditore, dalla mancata stipulazione di contratti di vendita senza riserva, dalla bassa percentuale di vendite effettivamente perfezionate; b) l’obbligo dei cliente di acquistare una tessera annuale per poter stipulare gli acquisti con riserva dì gradimento; c) il pagamento del cliente di una somma di denaro al momento della ricezione della cosa; d) la prevìsione di aumenti della somma da pagare in caso di trattenimento del bene oltre un certo periodo; e) la numerazione e catalagozione dei CD; f) la presenza ìn un esercizìo commerciale limitrofo gestito dal medesimo (preteso) venditore di un misuratore della lunghezza dei CD e di musicassette vergini in vendita (Procura Repubblica Pret. Roma, 23 novembre 1996, Aida 1997, 480/1).

L’art. 2 d.l. 9/1987, convertito con legge 121/1987 stabilisce che la vendita o il noleggio di videocassette riproducenti opere cinematografiche, non contrassegnate dalla SIAE ai sensi della legge 633/1941, sono assoggettati alla legge 400/ 1985., ed estende dunque alle attività ora dette l’illecito penale di pericolo e le sanzioni che la legge 480/1985 prevedono per la riproduzione o duplicazione di videocassette, anche se effettuate in modo « non abusivo », ma senza il contrassegno SIAE (Cass. 23 luglio 1994 n. 1586, Pres. TRIDICO, Est. GIAMMARCO, P.M. MARCHESIELLO, Roberto Emilio Bellasio, Aida 1996, Repertorio I 7.4.13).

Nel riconoscere in capo all’autore la proprietà dell’opera ed il suo diritto esclusivo allo sfruttamento in qualsiasi forma e modo, ìvi compreso il noleggio, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell’arte e della scienza (art. 33 cost.), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all’opera intellettuale (art. 42 cost.), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35 cost.); tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l’incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 cost.) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9 cost.) (Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, Aida 1995, 297/5).

Il contratto di noleggio ha caratteristiche peculiari: non è pertanto assorbito né va confuso con la generica messa in commercio; pertanto il diritto di noleggio non viene trasmesso mediante la sola autorizzazione alla vendita (Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, Aida 1995, 297/3).

La formula dell’art. 17 l.a. (vecchio testo) comprende una serie di diritti patrimoniali, tra i quali quello della vendita o dell’autorizzazione a rivendere, nonché quello di noleggiare a scopo di lucro; e ciò benché l’art. 61 n.2 (vecchio testo) della stessa legge, ribadendo per altri profili il diritto esclusivo dell’autore di « riprodurre, di noleggiare e di porre in commercio gli esemplari dell’opera », sembri distinguere le due espressioni (noleggiare e porre in commercio) (Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, Aida 1995, 297/2).

Non invade l’ambito di discrezionalità riservato al legislatore ed è pertanto ammissibile una questione di costituzionalità che lamenta la previsione di un diritto esclusivo dell’autore su determinate attività (nella specie, di noleggio) anziché di un mero diritto a compenso (Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, Aida 1995, 297/1).

Dagli artt. 61 e 72 l.a. emerge che il diritto dell’autore e rispettivamente del produttore fonografico ad esercitare o autorizzare il noleggio è distinto e non assorbito dalla messa in commercio dell’opera o del suo esemplare, onde l’imprenditore che ha acquistato un esemplare di un CD non può procedere a sua volta né a riprodurlo né a noleggiarlo in pregiudizio delle facoltà esclusive dell’autore e del produttore fonografico (Trib. Napoli, ordinanza 16 febbraio 1994, G.I. CANGIANO, BMG Ariola s.p.a. c. Cinema Home Video s.a.s., Aida 1994, Repertorio I 7.4.13).

Colui che legittimamente commerci esemplari (nella specie: CD) di opere registrate su apparecchi meccanici commette il reato di cui all’art. 171 lett. a) l.a. qualora abusivamente li noleggi (Cass. 2 febbraio 1994 n. 1825, Aida 1994, 213/2).

Per le opere registrate su apparecchi meccanici tra i diritti esclusivi dell’autore vi è anche quello di noleggio, che è distinto dal diritto esclusivo di commercio di esemplari di tali opere (Cass. 2 febbraio 1994 n. 1825, Aida 1994, 213/1).

Non è manifestamente infondata la questione concernente la legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 61, 19, 68 e 109 l.a., in relazione agli artt. 3, 9, 41 e 42 cost., nella parte in cui ‑ a tutela del diritto esclusivo dell’autore al noleggio degli esemplari registrati di un’opera musicale protetta in presenza di praticabili soluzioni volte ad assicurare all’autore dell’opera registrata non il potere di vietare ad altri il noleggio ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attività ‑ essi inibiscono alla radice all’acquirente la facoltà di dare a nolo il CD (Trib. Genova, 3 gennaio 1994, Aida 1994, 262/3).

Il sistema di norme vigenti in tema di protezione dei diritti sull’opera musicale e sulla sua utilizzazione economica, quale costituito principalmente dagli artt. 19, 61, 68 e 109 l.a., e fondato sui due principi cardine dell’esclusività dei diritti stessi e della loro reciproca indipendenza, sembra precludere in modo assoluto all’acquirente di un esemplare dell’opera riprodotta (CD o altro supporto similare), al di fuori del consenso dell’autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilità di noleggiare a terzi l’esemplare medesimo in vista della sua naturale fruizione (ascolto) (Trib. Genova, 3 gennaio 1994, Aida 1994, 262/2).

L’autore ed il produttore fonografico hanno ciascuno un autonomo diritto esclusivo di noleggio, separato da ogni altro diritto di sfruttamento economico: onde l’acquisto di un esemplare di CD non comprende anche la facoltà esclusiva di noleggiarlo (Trib. Bari, 10 dicembre 1993, Aida 1994, Aida 1994 259/1).

Il principio dell’esaurimento del diritto dell’autore o del produttore fonografico deve intendersi limitato alle successive manifestazioni delle stesse modalità di sfruttamento dell’opera prescelte dall’autore o dal produttore fonografico: onde l’esaurimento del diritto di messa in commercio di un esemplare di opera registrata su supporto di suono è limitato dal permanere in capo all’autore ed al produttore fonografico del diritto d’esercitare essi stessi il noleggio o di farlo oggetto di autonoma cessione (Trib. Brescia, ordinanza 25 novembre 1993, G.I. ORLANDINI, CGD, Warner Music Italia s.p.a. c. Elle Elle s.r.l., Aida 1994, Repertorio I 7.4.13).

Il diritto dell’autore e del produttore fonografico ad esercitare o autorizzare il noleggio è distinto e non assorbito dalla messa in commercio dell’opera o dell’esemplare dell’opera (Trib. Brescia, ordinanza 25 novembre 1993, G.I. ORLANDINI, CGD, Warner Music Italia s.p.a. c. Elle Elle s.r.l., Aida 1994, Repertorio I 7.4.13).

L’art. 69 l.a. si applica non solo alle opere a stampa ma anche alle opere registrate su apparecchi meccanici (Trib. Milano, 23 novembre 1993, Aida 1994, 256/2).

L’autonomia del diritto di noleggio in capo all’autore rispetto al restante fascio di diritti di utilizzazione economica non esclude l’esaurimento del diritto di noleggio per effetto della messa in commercio dell’esemplare dell’opera in alternativa alla possibilità del suo noleggio: esaurimento del diritto di noleggio che, precisamente, attiene all’esemplare posto in commercio e non al diritto di esclusiva anche di noleggio che permane in capo all’autore in relazione a tutti gli altri esemplari prodotti e da produrre (Trib. Milano, 23 novembre 1993, Aida 1994, 256/1).

L’art. 171 lettera a) l.a. non può essere interpretato come norma incriminatrice del noleggio di compact disc non autorizzato dall’autore, che pure è civilisticamente illecito ex art. 61 l.a.. (App. Torino, 17 marzo 1992, Aida 1993, 144/1).

L’art. 69 l.a. (libere utilizzazioni di opere dell’ingegno protette) non ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello delle « opere a stampa », anche per il necessario coordinamento con l’art. 61 l.a. che riserva solo all’autore il diritto di noleggio della riproduzione meccanica; in ogni caso le « limitazioni » al contenuto del diritto d’autore ivi contemplate hanno natura eccezionale e sono dunque di stretta interpretazione nella individuazione delle esigenze di pubblica informazione, di giustizia, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio (Trib. Milano, ordinanza 24 febbraio 1992, Aida 1992, 92/2).

Il diritto di «noleggio» previsto dall’art. 61 l.a. come distinto dalla « messa in commercio » non si esaurisce con la distribuzione per la vendita sul mercato degli esemplari dell’opera, suscettibile semmai di far salve le successive fasi di distribuzione compatibili con la vendita e non con essa alternative (Trib. Milano, ordinanza 24 febbraio 1992, Aida 1992, 92/1).

L’acquirente di esemplari lecitamente prodotti di supporti di suono ha diritto di noleggiarli, e non compie pertanto l’illecito penale ex art. 171 lett. a) l.a.: quando il titolare del diritto d’autore non provi di avere pattiziamente limitato la messa in commercio e di avere escluso il noleggio dai diritti attribuiti al produttore dei fonogrammi noleggiati (Pret. Torino, 10 luglio 1991, Aida 1992, 54/4).

L’esistenza o meno del « diritto » ex art. 171 l.a. dì compiere gli atti altrimenti irrilevanti secondo questa norma va valutata esclusivamente alla stregua della legge sul diritto d’autore e non già di altre leggi, essendo ad esempio del tutto indifferente ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 171 che il commerciante non abbia la licenza di vendita ed attui pertanto il comportamento sanzionato dall’art. 665 c.p. (Pret. Torino, 10 luglio 1991, Aida 1992, 54/3).

L’art. 61 l.a. riconosce all’autore la facoltà di poter sfruttare la propria opera con contratto di cessione dei suoi diritti, in cui può essere previsto il noleggio e non la vendita o viceversa (Pret. Torino, 10 luglio 1991, Aida 1992, 54/2).

Quando sia compiuto «senza averne diritto» ex art. 171 l.a. il noleggio di supporti di suono costituisce violazione del diritto esclusivo di mettere in commercio l’esemplare dell’opera riconosciuto all’autore dall’art. 17 l.a., e dunque integra oggettivamente l’illecito penale ex art. 171 lett. a) l.a. (Pret. Torino, 10 luglio 1991, Aida 1992, 54/1).

 

7.4.14 altre facoltà

L’art. 5.1 della direttiva 100/92/Cee osta ad una normativa nazionale che introduce un sistema secondo cui la remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di prestiti iscritte presso l’istituzioni pubblica, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito (Corte UE, 30 giugno 2011, causa C-271/10, Aida 2012,  1458/1).

In base alla legge 121/1985 la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha una disponibilità esclusiva delle catacombe, che comporta la sua potestà di regolarne l’accesso, di richiedere per esso corrispettivi, di ritrarre i luoghi, in foto o altro: e la realizzazione e riproduzione da parte di terzi non autorizzati di fotografie delle catacombe costituisce illecito aquiliano, che causa una perdita risarcibile di chances (Cass. Sezione I civile, 16 marzo 2012 n. 4213, Pres. Carnevale, Est. Macioce, P.C., Gangemi Editore s.r.l. c. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Aida 2012, Repertorio I.7.4.14).

Lo stato che stabilisce un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori per i prestiti concessi per la quasi totalità se non per la totalità delle categorie di istituzioni che effettuano prestiti al pubblico di opere protette da diritti d’autore viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva nel consiglio 19.11.1992, 100/92/CEE, concernente il diritto di noleggio e di prestito (Corte CE 26 ottobre 2005, in causa C-36/05, Aida 2007, 1124/1).

Nell’interpretazione di una norma di una direttiva sul diritto d’autore (nella specie: la direttiva 100/92/CEE) si deve tener conto non soltanto della sua lettera ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla direttiva (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/1).

Le disposizioni di una direttiva sul diritto d’autore che costituiscono deroghe a un principio generale sancito dalla medesima direttiva devono essere interpretate restrittivamente: e per conseguenza l’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE non può essere interpretata nel senso che esso permetterebbe una deroga totale all’obbligo di remunerazione degli autori, perché un’interpretazione siffatta avrebbe il risultato di svuotare di contenuto l’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/2).

L’eccezione di uno Stato secondo cui il mercato del prestito pubblico è essenzialmente nazionale ed economicamente insignificante può essere interpretata come contestazione della validità della direttiva 100/92/CEE, ma è inammissibile al di là del termine previsto dall’art. 230 del trattato CEE per la sua impugnazione (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/3).

Come gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale anche i diritti esclusivi di proprietà letteraria ed artistica sono tali da incidere sia sugli scambi di beni e di servizi sia sui rapporti di concorrenza nella comunità, e la differenza di protezione legale del diritto di prestito al pubblico degli Stati membri prima della direttiva 100/92/CEE era tale da recare pregiudizio al normale funzionamento del mercato interno della Comunità e da creare distorsione della concorrenza (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/4).

Il diritto di prestito al pubblico non si esaurisce con la vendita o con altro atto di diffusione (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/5).

L’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE è redatto in forma generica e flessibile per tener conto dello sviluppo culturale di ogni Stato membro, e l’espressione “alcune categorie di istituzioni” richiede un’interpretazione a geometria variabile, ma queste caratteristiche non consentono di interpretare l’art. 5 n.3 come regola che autorizza una deroga totale all’obbligo di remunerazione stabilito dall’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/6).

L’art. 5.3 della direttiva 100/92/CEE autorizza, ma non obbliga, uno Stato membro a prevedere per alcune categorie di istituzioni un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori: e se la situazione esistente nello Stato membro non consente di determinare i criteri pertinenti per distinguere tra categorie ed istituzioni in modo efficacie e rispettoso dei diritti fondamentali ed in particolare di quello a non subire discriminazioni, occorre imporre a tutte le istituzioni interessate l’obbligo di pagare la remunerazione prevista dall’art. 5.1 (Corte CE 6 luglio 2006, in causa C-53/05, Aida 2007, 1126/7).

Lo Stato che esenta dal diritto di prestito al pubblico tutte le categorie di istituzioni viene meno agli obblighi derivanti dagli artt. 1 e 5 della direttiva 19.11.1992, 100/92/CEE sul diritto noleggio e di prestito (Corte CE, 26 ottobre 2006, in causa C-198/05, Aida 2007, 1127/1).

Deve essere qualificata come pubblicità, per l’oggetto (comunicazione sociale) e lo scopo (un incremento dei profitti attraverso la sollecitazione della domanda dei consumi), uno spezzone di una trasmissione che sia dotato di indipendenza ed autonomia dalla restante parte della trasmissione in cui è inserito ed in cui il presentatore dell’intera trasmissione svolge un’accurata introduzione (di 44 secondi) per richiamare l’attenzione del pubblico sui meriti di un’impresa, del suo marketing e dei suoi prodotti e preannuncia l’apertura di un suo nuovo centro commerciale; compare poi una sfilata dei prodotti reclamizzati (nella specie pellicce) della durata di 4 minuti e 30 secondi; segue poi un intervento conclusivo del presentatore della durata di 15 secondi; e tutto ciò è accompagnato (sino alla ripresa della normale programmazione) da una scenografia che reca il marchio reclamizzato (Trib. Roma 15 marzo 2001, Aida 2002, 838/3).

L’art. 64‑quater I.a. assicura all’utilizzatore legittimo la possibilità di procedere alla decompilazione quando la software‑house che ha dato in uso il software non gli fornisce gli elementi sufficienti, o chiede un corrispettivo troppo elevato, per rendere aperto il sistema fornito e per rendere in chiaro i dati trattati dal sistema (Collegio Probiviri Anasin, 4 dicembre 1997, Aida 1998, 546/3).

La gratuità dell’accesso ad Internet non esclude la natura economica dell’utilizzo dell’opera dell’ingegno in rete (Trib. Cuneo, ordinanza 23 giugno 1997, Aida 1997, 500/2).

Il diritto di esposizìone dell’opera, che spetta al proprietario cessionario del suo esemplare originale,, non include quello di pubblicizzarla con la sua riproduzione su catalogo (Cass. 19 dicembre 1996 n. 11343, Aida 1997, 444/2).

 

7.5 diritto a compenso per copia privata

La direttiva 2001/29 lascia agli stati membri ampi poteri discrezionali per disciplinare i sistemi di equo compenso per copia privata, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei soggetti tenuti al relativo versamento (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/1).

Il sistema di equo compenso per copia privata e la relativa entità devono essere disciplinati considerando il pregiudizio causato agli autori (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/2).

Dal momento che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare dei diritti è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera, spetta, in linea di principio, al medesimo soggetto risarcire tale pregiudizio, finanziando l’equo compenso da corrispondere al titolare (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/3).

E’ consentito agli stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un prelievo per copia privata a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, li mettono a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/4).

Non è necessario accertare che le persone fisiche realizzino effettivamente copie private per mezzo delle apparecchiature assoggettate a compenso, ed è legittimo presumere che tali persone beneficino integralmente di tali apparecchiature, sfruttandone le funzioni associate, ivi comprese quelle di riproduzione (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/5).

La plurifunzionalità di un’apparecchiatura e il carattere secondario della funzione connessa alla riproduzione di opere protette non escludono la possibilità di applicare l’equo compenso, ma ad un tempo possono inciderne sull’entità, che dovrà essere fissata dalle autorità competenti in considerazione dell’importanza relativa della capacità del supporto di realizzare copie di opere per uso privato; qualora perciò il complesso degli utenti di un supporto usi raramente tale funzione, la messa a disposizione di quest’ultima non può far sorgere alcun obbligo di pagamento dell’equo compenso, dato che il pregiudizio causato ai titolari dei diritti sarebbe minimo (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/6).

Gli Stati membri non possono prevedere modalità di equo compenso che comporterebbero una disparità di trattamento ingiustificata tra le varie categorie di operatori economici che commercializzano beni simili ricompresi nell’eccezione per copia privata o tra le differenti categorie di utilizzatori di materiali protetti (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/7).

Spetta al giudice nazionale verificare se l’eventuale disparità di trattamento nell’assoggettamento ad equo compenso di supporti di riproduzione (in particolare, componenti integrate e rispettivamente schede di memoria separabili di telefoni cellulari) sia giustificata (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/8).

Un sistema di prelievo per copia privata può essere giustificato dalla necessità di ovviare all’impossibilità di individuare gli utenti finali; fermo restando che in ogni caso il prelievo non deve applicarsi nei confronti della fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ai soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/9).

I soggetti che utilizzano dispositivi e supporti di riproduzione a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private devono comunque potere vantare un diritto al rimborso del compenso eventualmente pagato; questo diritto deve essere effettivo ed esercitabile in modo non eccessivamente difficile (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/10).

I problemi pratici inerenti all’individuazione degli utenti finali e alla riscossione del compenso per copia privata non possono giustificare la limitazione dell’esenzione dal compenso (nella specie, memorie per telefoni cellulari) ai soli professionisti iscritti a un’organizzazione incaricata della gestione dei prelievi per copia privata (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/11).

E’, di regola, conforme al giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari del diritto d’autore e quelli degli utenti dei materiali protetti il fatto che solo l’acquirente finale di un telefono cellulare possa ottenere il rimborso del prelievo e che questo rimborso sia soggetto alla condizione della presentazione di una domanda all’organizzazione incaricata della gestione dei compensi (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, 1649/12).

Gli stati membri possono prevedere, in taluni casi rientranti nell’ambito di applicazione delle eccezioni da essi liberamente introdotte, un’esenzione dal pagamento dell’equo compenso qualora il danno causato ai titolari dei diritti sia minimo, e cioè inferiore ad una soglia che spetta sempre agli stati membri determinare, purché conformemente al principio di parità di trattamento (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/13).

Se uno stato membro ha deciso di escludere il diritto di autorizzare atti di copia privata, un eventuale atto di autorizzazione adottato dai titolari è privo di effetti e, di conseguenza, non incide in alcun modo sull’equo compenso (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/14).

Lo Stato membro interessato può subordinare il livello concreto del compenso dovuto ai titolari di diritti all’applicazione o meno di misure tecnologiche di protezione, affinché questi ultimi siano incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi, volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 649/15).

Gli stati membri devono distinguere le situazioni in cui la copia privata deriva da una fonte legale da quelle in cui tale fonte sia illegale (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/16).

L’eccezione per copia privata presuppone che l’oggetto della riproduzione sia un materiale non contraffatto (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/17).

La direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per riproduzioni di materiali protetti effettuate da una persona fisica mediante un dispositivo appartenente a terzi (Corte giustizia UE, 5 marzo 2015, in causa C-463/12, Aida 2015, 1649/18).

Il DM 30 dicembre 2009 sulla fissazione dei compensi per copia privata non ha natura regolamentare (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/1).

La disciplina dell’equo compenso per copia privata è contenuta in modo organico e in maniera sufficientemente specifica e tale da potersi considerare rispettato il principio della riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost. (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/2).

L’art. 71 septies l.a. assoggetta a prelievo per copia privata non singoli tipi di apparecchi e di supporti di registrazione, ma tutti gli apparecchi e i supporti che svolgono (anche) la funzione di registrazione e che sono idonei a essere utilizzati dai privati per riprodurre a uso personale opere e materiali protetti, così che l’eventuale carattere marginale o residuale della funzione di riproduzione rimane priva di rilievo (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/3).

Poiché non si può conoscere “ex ante” se e in quale misura un determinato apparecchio o supporto di registrazione verrà utilizzato dal privato acquirente per riprodurre fonogrammi o videogrammi per i quali è già stato pagato un corrispettivo ovvero per la riproduzione di fonogrammi o di videogrammi per i quali non è stato versato alcun corrispettivo, la condizione necessaria ma anche sufficiente per giustificare l’applicazione del prelievo è la “presunzione” che gli apparecchi e i supporti di registrazione acquistati dai privati vengano da essi utilizzati per riprodurre in modo lecito fonogrammi e videogrammi per i quali non è stata pagata alcuna remunerazione al legittimo titolare (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/4).

La discrezionalità tecnica dell’autorità amministrativa ben può giustificare una determinazione dell’equo compenso che tenga conto dell’incidenza irrisoria delle misure tecnologiche di protezione sul piano della possibilità di effettuare copie private (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/5).

L’equo compenso per copia privata riveste una funzione sinallagmatica o comunque di indennizzo, è stato disciplinato in attuazione di una direttiva europea, produce una redistribuzione di risorse tra privati, e non può dunque configurare un aiuto di stato vietato dalle norme UE (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/6).

L’attribuzione da parte del legislatore italiano di un monopolio legale a SIAE sull’attività di gestione collettiva dei diritti d’autore non è di per sé incompatibile con il divieto di abusi di posizione dominante, a meno che esso conduca all’applicazione di tariffe non eque, il che è da escludere ove il livello di queste tariffe sia fissato (come nel caso dell’equo compenso) con decreto ministeriale sulla base di una adeguata istruttoria (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/7).

Va rimessa alla Corte di giustizia la questione relativa alla compatibilità con la direttiva 2001/29/CE di una normativa nazionale la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente professionali, la determinazione dei criteri di esenzione “ex ante” dal prelievo di copia privata sia rimessa alla contrattazione tra Siae e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, Aida 2015, 1657/8).

Va rimessa alla Corte di giustizia la questione relativa alla compatibilità con la direttiva 2001/29/CE di una normativa nazionale dove il “giusto equilibrio” fra diritti dei titolari e degli utenti e diritto all’equo indennizzo per copia privata viene realizzato mediante un sistema d’imposizione che, non prevedendo esenzioni legali per gli apparecchi destinati a un uso diverso da quello privato, stabilisca in via esclusiva un rimborso “ex post” in virtù del quale produttori o importatori di apparecchi e supporti sono tenuti ad anticipare il compenso ed è solo l’utente finale a poter eventualmente chiedere il rimborso (Cons. Stato 18 febbraio 2015, Aida 2015, 1657/9).

L’art 71sexies l.a. non contrasta con gli artt. 23, 41 e 76 cost. (Trib. Bologna, Sezione IP, 16 marzo 2012, Aida 2015, 1663/1).

L’art. 71sexies l.a. non è di per sé in linea con la direttiva 29/2001, ma lo è divenuto per effetto della sua integrazione ad opera dell’accordo sottoscritto da Siae e dalle associazioni maggiormente rappresentative che limitano il prelievo per copia privata (Trib. Bologna, Sezione IP, 16 marzo 2012, Aida 2015, 1663/2).

Non è dovuto l’equo compenso per copia privata in relazione ai supporti digitali venduti a cessionari che esibivano certificazioni false solo apparentemente provenienti da Siae e che li qualificavano come duplicatori autorizzati/certificati da Siae: perché non è esigibile chiedere all’importatore la verifica dell’autenticità di certificazioni apparentemente provenienti da Siae, in difetto di elementi oggettivi e certi di riferimento, quali ad esempio elenchi ufficiali di duplicatori professionali autorizzati da Siae ed indicati da questa al pubblico (Trib. Bologna, Sezione IP, 16 marzo 2012, Aida 2015, 1663/3).

L’equo compenso mira ad indennizzare gli autori per la copia privata effettuata senza la loro autorizzazione delle loro opere protette, per cui detto compenso deve essere considerato quale contropartita del pregiudizio subìto dagli autori, derivante da siffatta copia non autorizzata da questi ultimi (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014, 1579/2).

Se uno Stato membro ha deciso, in virtù di una disposizione contenuta all’articolo 5, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2001/29, di escludere, nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione, qualsiasi diritto, per i titolari di diritti, di autorizzare la riproduzione delle loro opere o di altri materiali protetti, un eventuale atto di autorizzazione adottato da questi ultimi è privo di effetti giuridici nell’ordinamento di tale Stato, e non incide in alcun modo sull’equo compenso (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014, 1579/3).

Qualora uno Stato membro abbia deciso di introdurre una semplice limitazione al diritto di riproduzione d’autore, il diritto a compenso non può essere applicato quando la limitazione prevista dal legislatore nazionale non permette la realizzazione di riproduzioni senza l’autorizzazione degli autori e non genera, quindi, il tipo di pregiudizio del quale l’equo compenso costituisce una contropartita (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014,  1579/4).

La circostanza che uno Stato membro non ha garantito la corretta applicazione dell’eccezione per copia privata non può in alcun modo far venire meno l’equo compenso dovuto ai titolari di diritti (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014, 1579/5).

La mancata applicazione di misure tecnologiche di protezione non può far venir meno l’equo compenso (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014, 1579/6).

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 non ricomprende nell’ambito di applicazione dell’eccezione nell’ambito di applicazione dell’eccezione i supporti che non hanno qualità comparabili ed equivalenti a quelle della carta, e cioè supporti di rappresentazione fisica percepibile dalle capacità sensoriali umane (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014, 1579/7).

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 riguarda non solamente la tecnica fotografica, ma qualsiasi mezzo che consenta di raggiungere un risultato analogo a quello ottenuto con la tecnica fotografica (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014, 1579/8).

In linea di principio incombe al soggetto che ha realizzato la copia privata risarcire il danno subìto, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare; tenuto conto tuttavia delle difficoltà pratiche connesse a questo sistema di equo compenso, è consentito agli Stati membri risalire alle tappe precedenti alla realizzazione della copia e istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che, conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali oggetti a disposizione di soggetti che realizzano le copie o rendono a questi ultimi un servizio di riproduzione (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014, 1579/9).

Qualora le riproduzioni private siano effettuate con un unico procedimento mediante una catena di dispositivi, è consentito agli Stati membri risalire alle tappe precedenti alla realizzazione della copia e istituire un sistema nel quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo appartenente a tale catena che contribuisce a detto procedimento in modo non autonomo (Corte giustizia UE 27 giugno 2013, nelle cause riunione C-457/11 e C-460/11, Aida 2014, 1579/10).

Dal momento che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare del diritto esclusivo di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione, spetta, in linea di principio, al medesimo soggetto risarcire il danno connesso con tale riproduzione, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare; tuttavia tenuto conto delle difficoltà pratiche di individuare gli utenti privati, nonché di obbligarli a indennizzare i titolari, è consentito agli Stati membri istituire un prelievo per copia privata a carico di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione (Corte giustizia UE 11 luglio 2013,  in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/1).

Esiste un nesso necessario tra l’applicazione del prelievo per copia privata nei confronti di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e l’utilizzazione di questi ultimi a fini di riproduzione privata, di modo che l’applicazione indiscriminata di tale prelievo nei confronti di tutti i tipi di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale, compresa l’ipotesi in cui questi ultimi sono acquistati da soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private, non risulta conforme all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 11 luglio 2013,  in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/2).

Un sistema di applicazione generale di compensi a tutte le apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, che preveda ad un tempo un diritto al rimborso a favore di chi dimostri di avere acquistato il supporto per fini manifestamente estranei alla riproduzione privata, può realizzare un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti qualora risulti da un lato giustificato dalle difficoltà pratiche di realizzare diversi sistemi di attribuzione del compenso, e dall’altro renda effettiva e non eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato (Corte giustizia UE 11 luglio 2013,  in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/3).

Spetta al giudice nazionale accertare se un sistema di applicazione generale di compensi a tutte le apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, che preveda ad un tempo un diritto al rimborso a favore di chi dimostri di avere acquistato il supporto per fini manifestamente estranei alla riproduzione privata, da un lato risulti giustificato da difficoltà pratiche di percezione del compenso secondo differenti meccanismi; e dall’altro non renda eccessivamente difficile la restituzione di tali prelievi (Corte giustizia UE 11 luglio 2013,  in causa C-521/11, 1580/4).

Gli Stati membri possono prevedere presunzioni di utilizzazione per finalità di copia privata di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione, in particolare quando esse siano giustificate da interessi a superare difficoltà di effettiva riscossione dell’equo compenso (Corte giustizia UE 11 luglio 2013, in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/5).

Qualora supporti di registrazione idonei alla riproduzione siano stati messi a disposizione di persone fisiche a fini privati, non è necessario accertare che queste abbiano effettivamente realizzato copie private per mezzo di questi ultimi, in quanto è legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, sfruttando pienamente le funzioni associate a tali apparecchiature (Corte giustizia UE 11 luglio 2013, in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/6).

Considerate le difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso di un supporto di registrazione idoneo alla riproduzione, la previsione di una presunzione semplice di un uso siffatto al momento della messa a disposizione di tale supporto presso una persona fisica è, in linea di principio, giustificata e soddisfa il giusto equilibrio da realizzare tra gli interessi dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione e quelli degli utenti di materiali protetti; spetta peraltro al giudice nazionale verificare, tenuto conto delle circostanze proprie a ciascun sistema e dei limiti imposti dalla direttiva 2001/29, se difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell’uso dei supporti giustifichino la previsione di una presunzione e, comunque, se la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 (Corte giustizia UE 11 luglio 2013,  in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/7).

Il fatto che l’equo compenso deve essere considerato la contropartita del pregiudizio subito dai titolari del diritto esclusivo di riproduzione in ragione dell’istituzione dell’eccezione per copia privata non osta a che una parte dei proventi destinati all’equo compenso sia versata indirettamente agli aventi diritto, attraverso enti sociali e culturali istituiti a loro favore, a condizione che tali enti sociali e culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio (Corte giustizia UE 11 luglio 2013,  in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/8).

Poiché lo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale e in cui risiedono gli utenti finali che realizzano, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare il pregiudizio subito dagli aventi diritto, il fatto che un prelievo destinato a finanziare tale compenso sia stato già versato in un altro Stato membro non può essere fatto valere per evitare nel primo Stato membro il pagamento di tale compenso o del prelievo destinato a finanziarlo; tuttavia, il soggetto che ha previamente versato tale prelievo in uno Stato membro che non è territorialmente competente può chiedergliene il rimborso, conformemente al suo diritto nazionale (Corte giustizia UE 11 luglio 2013,  in causa C-521/11, Aida 2014, 1580/9).

La legittimazione passiva per le domande dei produttori di audiovisivi che siano stati pretermessi nella ripartizione del compenso per copia privata loro spettante ai sensi dell’art. 3 l. 93/1992 compete all’Associazione Produttori Televisivi e non a SIAE (Cass. Sez. I civile 19 giugno 2013, Pres. Carnevale, Est. Ragonesi, Aida 2014, 1595/1).

Ai fini della individuazione del foro competente ex art. 20 c.p.c. l’obbligo di pagamento dei compensi per copia privata ex art. 71 septies l.a. sorge con la presentazione a SIAE dei rendiconti trimestrali e non con la cessione a terzi degli apparecchi necessari per la fornitura del servizio di telecomunicazione (Trib. Milano Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 19 dicembre 2013, Pres. Ciampi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1637/1).

La competenza territoriale relativa alla obbligazione di pagamento dei compensi per copia privata ex art. 71 septies l.a. non può fondarsi sul criterio del locus commissi delicti poiché presupposto di tale compenso è esercizio di un diritto e non un atto illecito (Trib. Milano Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 19 dicembre 2013, Pres. Ciampi, Est. Marangoni, Aida 2014, 1637/2).

L’obbligo di pagamento dell’equo compenso ex art. 46 bis co. 1 l.a. non grava sul produttore ma sull’emittente radiotelevisiva. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 gennaio 2014, Aida 2014, 1638/1)

L’attribuzione agli autori del diritto al compenso ex art. 46 bis l.a. non contrasta con l’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea essendo giustificata da motivi di tutela della proprietà intellettuale. (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 3 gennaio 2014, Aida 2014, 1638/2).

Nella sua qualità di autore dell’opera cinematografica il regista principale ha diritto, direttamente ed originariamente, all’equo compenso per copia privata previsto dall’art. 5 della direttiva 2001/29: così come il produttore della medesima opera ha diritto all’equo compenso per copia privata in relazione al diritto di riproduzione riservatogli dall’art. 2 della direttiva 2001/29) (Corte Giustizia UE 9 febbraio 2012, in causa C-277/101, Aida 2013, 1515/3).

La direttiva 2001/29 si oppone a disposizioni di diritto interno che consentano al regista di opera cinematografica di rinunciare al proprio diritto ad un equo compenso per copia privata o introducano una presunzione (iuris et de iure o anche solo iuris tantum) di trasferimento del diritto ad equo compenso per copia privata dal regista al produttore (Corte Giustizia UE 9 febbraio 2012, in causa C-277/101, Aida 2013, 1515/4).

Il d.m. 30 dicembre 2009 non viola la riserva di legge fissata dall’art. 23 cost. nella parte in cui assoggetta a prelievo per copia privata anche gli apparecchi non principalmente destinati alla registrazione di fonogrammi o videogrammi (nella specie: telefoni cellulari) e determina l’entità della prestazione dovuta (TAR Lazio, 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1549/1).

L’assoggettamento al prelievo per copia privata di apparecchi polifunzionali (in particolare: telefoni cellulari) che non siano principalmente destinati alla registrazione di fonogrammi e videogrammi è compatibile con l’art. 5 co. 2 lett. b) dir. 2001/29/CE (TAR Lazio, 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1549/2).

Il principio che impone di valutare l’apposizione delle misure tecniche di protezione nella determinazione dell’equo compenso per copia privata [artt. 5 n. 2 lett. b) dir. 2001/29/CE e 71-septies co. 2 l.a.] non è violato se risulta che la quantificazione autoritativa del prelievo è avvenuta tenendo conto che i titolari di diritti hanno rinunciato a servirsi delle misure anticopia a motivo della loro inefficacia (TAR Lazio, 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1549/3).

La disciplina dettata dall’art. 4 d.m. 30 dicembre 2009 non viola la riserva di legge ex art. 23 cost. ed è idonea ad evitare, così come imposto dal diritto comunitario, che il prelievo per copia privata sia applicato ad apparecchi e supporti destinati all’uso professionale (TAR Lazio, 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1549/4).

La natura e lo scopo dell’equo compenso per copia privata escludono che la relativa disciplina di diritto interno possa configurare un aiuto di stato vietato dall’art. 107 TUE (TAR Lazio, 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1549/5).

E’ compatibile con l’art. 71-septies l.a. la determinazione del prelievo per copia privata sugli apparecchi di registrazione dotati di memoria interna in ragione della loro capacità di registrazione anziché del loro prezzo di vendita al pubblico (TAR Lazio, 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1549/6).

Il d.m. di fissazione del prelievo per copia privata previsto dall’art. 71-septies l.a. non è soggetto alle forme previste dall’art. 17 l. 400/1988 per i regolamenti ministeriali (TAR Lazio, 2 febbraio 2012, Aida 2013, 1549/7).

Il d.m. 30 dicembre 2010 non viola la riserva di legge fissata dall’art. 23 cost. nella parte in cui assoggetta a prelievo per copia privata anche gli apparecchi non principalmente destinati alla registrazione di fonogrammi o videogrammi (nella specie: telefoni cellulari) e determina l’entità della prestazione dovuta  (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Aida 2013, 1551/1).

Non vi è contrasto tra la nozione di «importatore» di apparecchi e supporti di registrazione dettata dall’art. 71-septies l.a. e quella più dettagliata impiegata dal d.m. 30 dicembre 2010, secondo cui per le operazioni effettuate da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale che si trovi in Italia è importatore colui che effettua la vendita od offre la disponibilità del prodotto e non l’acquirente (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Aida 2013, 1551/2).

Il d.m. di fissazione del prelievo per copia privata previsto dall’art. 71-septies l.a. non è soggetto alle forme previste dall’art. 17 l. 400/1988 per i regolamenti ministeriali (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Aida 2013, 15512/3).

L’assoggettamento al prelievo per copia privata di apparecchi polifunzionali (in particolare, telefoni cellulari) che non siano principalmente destinati alla registrazione di fonogrammi e videogrammi è compatibile con l’art. 5 co. 2 lett. b) dir. 2001/29/CE (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Aida 2013, 1551/4).

Il principio che impone di valutare l’apposizione delle misure tecniche di protezione nella determinazione dell’equo compenso per copia privata [artt. 5 n. 2 lett. b) dir. 2001/29/CE e 71-septies co. 2 l.a.] non è violato se risulta che la quantificazione autoritativa del prelievo è avvenuta tenendo conto che i titolari di diritti hanno rinunciato a servirsi delle misure anticopia a motivo della loro inefficacia (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Aida 2013, 1551/5).

La determinazione del prelievo per copia privata sugli apparecchi polifunzionali in misura fissa è compatibile con l’art. 71-septies l.a. e non è irragionevole, siccome fondata su considerazioni di carattere oggettivo ricollegabili alla natura dei prodotti ed all’esigenza di uniformità della normativa nazionale con quella degli altri paesi europei (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Aida 2013, 1551/6).

Il d.m. 30 dicembre 2009 non viola la riserva di legge fissata dall’art. 23 cost. nella parte in cui assoggetta a prelievo per copia privata anche gli apparecchi polifunzionali e determina l’entità della prestazione per essi dovuta (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

Il d.m. di fissazione del prelievo per copia privata previsto dall’art. 71septies l.a. non è soggetto alle procedure indicate dall’art. 17 l. 400/1988 per l’approvazione dei regolamenti ministeriali (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

L’assoggettamento al prelievo per copia privata di apparecchi polifunzionali (ad esempio: telefoni cellulari e PC) che non siano principalmente destinati alla registrazione di fonogrammi e videogrammi è compatibile con l’art. 5 co. 2 lett. b) dir. 2001/29/CE (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

La disciplina dettata dall’art. 4 d.m. 30 dicembre 2009 è idonea ad evitare, così come imposto dal diritto comunitario, che il prelievo per copia privata sia applicato ad apparecchi e supporti destinati all’uso professionale (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

Il d.m. 30 dicembre 2009 non è affetto da vizi procedimentali, siccome il Ministero ha effettuato adeguata attività istruttoria, acquisendo e valutando tutti gli interessi in gioco, ed è giunto, nell’esercizio dei propri poteri di discrezionalità tecnica, alla rideterminazione delle tariffe del compenso per copia privata in misura non irragionevole, tenuto conto dei criteri di legge e dell’esigenza di interesse pubblico di assicurare un equilibrato contemperamento tra le opposte esigenze rappresentate dagli esponenti delle categorie interessate (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

Il principio che impone di valutare l’apposizione delle misure tecniche di protezione nella determinazione dell’equo compenso per copia privata [artt. 5 n. 2 lett. b) dir. 2001/29/CE e 71septies co. 2 l.a.] non è violato se risulta che la quantificazione autoritativa del prelievo è avvenuta tenendo conto che i titolari di diritti hanno rinunciato a servirsi delle misure anticopia a motivo della loro inefficacia (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

Il principio fissato dal considerando 35 dir. 2001/29/CE, secondo cui il compenso per copia privata non è dovuto quando la riproduzione sia già stata autorizzata dai titolari di diritti, non è violato se risulta che il prelievo è stato fissato autoritativamente considerando la concessione di licenze di scarsa incidenza, in relazione alle possibilità di duplicazione offerte dall’evoluzione tecnologica dei mezzi di comunicazione ed al fatto notorio che la maggior parte dei file vengono scaricati dalla rete gratuitamente (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

La determinazione del prelievo per copia privata sugli apparecchi polifunzionali in proporzione alla capacità di registrazione della memoria fissa in essi contenuta è compatibile con l’art. 71septies l.a. (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

Il d.m. 30 dicembre 2009, nella parte in cui sottopone a prelievo per copia privata anche gli apparecchi non destinati prevalentemente alla riproduzione di opere protette, non costituisce un comportamento qualificabile come abuso di posizione dominante (nella specie imputabile a SIAE) (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

Il prelievo per copia privata disciplinato dalla l.a. e dal d.m. 30 dicembre 2009 non viola i principi comunitari sulla libera circolazione delle merci (ed in particolare gli artt. 29, 30, 34 e 36 TFUE) (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

Il prelievo per copia privata disciplinato dalla l.a. e dal d.m. 30 dicembre 2009 non costituisce un aiuto di stato vietato dall’art. 107 TUE (TAR Lazio, 2 marzo 2012, Pres. Scafuri, Est. Rizzetto, Samsung Electronics Italia s.p.a. c. Ministero Beni e Attività Culturali, SIAE Società Italiana Autori ed Editori, Altroconsumo, Movimento Difesa del Cittadino, Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva,  Anica, Imaie, Apt, Aida 2013, Repertorio I.7.5).

Anche in presenza di misure tecniche di protezione è legittimo fare almeno una copia privata, che comunque deve essere assoggettata al prelievo per equo compenso (Trib. Milano, Sezione IP 8 marzo 2012, Aida 2013, 1552/1).

L’art. 71 septies l.a. mira a formulare un criterio di ripartizione dell’equo compenso che tenga conto dell’apposizione di misure di protezione, conformemente all’art. 5 della direttiva 29/2001 (Trib. Milano, Sezione IP 8 marzo 2012, Aida 2013, 1552/2).

L’art. 71 septies co. 2 l.a. si adegua all’art. 5 co. 2 lett. b) della direttiva 29/2001, imponendo di tenere conto delle differenze tra copie analogiche e digitali (Trib. Milano, Sezione IP 8 marzo 2012, Aida 2013, 1552/3).

La vendita a persone fisiche di supporti destinati a copia privata è soggetta al pagamento di equo compenso anche ove tale copia di fatto non venga realizzata; mentre la vendita a soggetti diversi dalle persone fisiche è esclusa dal compenso solo ove risultino finalità manifestamente estranee a quelle di copia privata (Trib. Milano, Sezione IP 8 marzo 2012, Aida 2013, 1552/4).

L’utente finale che effettua a titolo privato la riproduzione di un’opera protetta deve essere considerato in linea di principio debitore dell’equo compenso ex art. 5.2 lett. b) direttiva 29/2001. Gli stati membri possono tuttavia istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione dell’utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere il costo del prelievo sul prezzo all’utente finale (Corte UE, 16 giugno 2011, causa C-462/09, Aida 2012, 1457/1).

Lo stato membro che istituisce un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti e nel cui territorio viene realizzato l’uso privato e si produce il relativo pregiudizio all’autore è tenuto a garantire che l’autore riceva effettivamente l’equo compenso destinato ad indennizzarlo. La sola circostanza che il venditore professionale sia stabilito in uno stato membro diverso da quello dell’utilizzatore privato è priva di incidenza su tale obbligo di risultato (Corte UE, 16 giugno 2011, causa C-462/09, Aida 2012, 1457/2).

Non è responsabile di violazione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera cinematografica, né di concorrenza sleale nei confronti del licenziatario esclusivo di tali diritti per il canale edicola, l’editore che sulla base di licenza concessagli dal titolare dei diritti in violazione dell’esclusiva del primo licenziatario venda in edicola l’opera in questione in abbinamento ad una propria rivista (Trib. Milano, Sezione IP, 26 settembre 2009, Pres.Est. de Sapia, Edigamma Publishing s.r.l. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., Editrice La Stampa s.p.a., Digital Studio Production s.r.l., Aida 2011, Repertorio I.7.5).

La nozione di equo compenso per copia privata ex art. 5 n.2 lett.b) della direttiva 29/2001 costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli stati membri che abbiano introdotto l’eccezione per copia privata, a prescindere dalla facoltà riconosciuta agli stati membri di determinare, entro i limiti imposti dall’Unione, la forma, le modalità di finanziamento e di prelievo nonché l’entità dell’equo compenso (Corte CE, 21 ottobre 2010, in causa C-467/08, Aida 2011, 1386/1).

Il giusto equilibrio da realizzare tra i soggetti interessati implica che l’equo compenso per copia privata ex art. 5 n.2 lett.b) della direttiva 29/2001 venga necessariamente determinato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori delle opere protette in conseguenza dell’introduzione dell’eccezione per copia privata. E’ conforme alle esigenze di tale giusto equilibrio prevedere che i soggetti che dispongano di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione digitale e che a tal titolo, di diritto o di fatto, mettano tali apparecchiature a disposizione degli utenti privati ovvero rendano loro un servizio di riproduzione costituiscano i debitori del finanziamento dell’equo compenso, tenuto conto che tali soggetti dispongono della possibilità di ripercuotere l’onere reale del finanziamento sugli utenti privati (Corte CE, 21 ottobre 2010, in causa C-467/08, Aida 2011, 1386/2).

La semplice capacità di certe apparecchiature o dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo per copia privata ex art. 5 n.2 lett. b) della direttiva 29/2001, senza che occorra accertare che le copie private siano state effettivamente realizzate: ma a condizione che tali apparecchiature o dispositivi siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati (Corte CE, 21 ottobre 2010, in causa C-467/08, Aida 2011, 1386/3).

L’applicazione del prelievo per copia privata ex art. 5 n.2 lett.b) della direttiva 29/2001 ad apparecchiature, dispositivi nonché supporti di riproduzione digitale messi a disposizione non di utenti privati e riservati manifestamente ad usi diversi dalla realizzazione di copia ad uso privato non è conforme alla direttiva 29/2001 (Corte CE, 21 ottobre 2010, in causa C-467/08, Aida 2011, 1386/4).

Il diritto di copia privata per uso personale può essere esercitato anche in presenza di misure tecnologiche di protezione, ma è comunque assoggettato a diritto a compenso (Trib. Milano, Sezione IP, 14 febbraio 2011, Aida 2011, 1450/1).

Il compenso per copia privata non rientra nella nozione di tributo dell’art. 23 Cost. (Trib. Milano, Sezione IP, 14 febbraio 2011, Aida 2011, 1450/2).

All’utilizzazione delle opere audiovisive avvenuta prima della fine del 2002 si applica l’art. 3 legge 93/1992 e non la nuova disciplina del compenso per copia privata prevista dagli artt. 71sexies-71octies l.a. introdotti dal dlgs 68/2003 (Trib. Roma, Sezione IP, 30 giugno 2008, Aida 2010, 1334/1).

La legittimazione nei confronti di Siae e dei suoi mandatari (qual è APT-Associazione Produttori Televisivi) a riscuotere il compenso per copia privata relativo alle opere audiovisive previsto dall’art. 3 co.6 legge 93/1992 spetta soltanto agli autori, ai produttori originari del film ed ai produttori di videogrammi: e non spetta invece agli aventi causa del produttore cinematografico, per esigenze di semplificazione del compito di Siae nella distribuzione dei compensi riscossi (Trib. Roma, Sezione IP, 30 giugno 2008, Aida 2010, 1334/3).

Il diritto di effettuare copie personali deve essere esercitato nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, e non vale dunque a qualificare in termini di liceità la produzione e vendita di strumenti idonei ad eludere queste misure (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/6).

L’art. 102quater l.a. tutela anche i sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e apparecchio destinato ad essere utilizzato (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/7).

L’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di commercio elettronico (nella specie, per compartecipazione alla commercializzazione di strumenti idonei a rimuovere misure tecnologiche di protezione) prevista dall’art. 16 d.lgs. 70/2003 presuppone la mancata conoscenza dell’illecito, e non può valere quando l’illecito sia conoscibile a seguito di diffide inviate dal titolare dei diritti al prestatore di servizi (Trib. Milano, Sezione IP, 18 dicembre 2008, Aida 2010, 1349/9).

Il diritto alla copia privata ex art. 71sexies l.a. non ha il medesimo rango di quello esclusivo di riproduzione: e l’assolutezza del secondo diritto può ritenersi limitata da quello del legittimo possessore dell’esemplare alla copia privata solo quando sussistono i presupposti previsti dal cd three step test indicato dall’art. 5.5 della direttiva 29/2001/Ce e dall’art. 71sexies.4 introdotto dal legislatore italiano per la sua attuazione (Trib. Milano, Sezione IP, 1 luglio 2009, Aida 2010, 1360/1).

E’ legittima l’introduzione di misure tecnologiche di protezione che impediscono qualunque copia privata dell’opera, quando la tecnica disponibile e consente invece soltanto l’esclusione di ogni copia o, alternativamente, la libera riproducibilità dell’opera in un numero indefinito di copie (Trib. Milano, Sezione IP, 1 luglio 2009, Aida 2010, 1360/2).

La CRUI è associazione di categoria delle Università legittimata a concludere gli accordi previsti dall’art. 181 ter l.a. relativi alla misura e modalità di determinazione dei compensi per fotocopie (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/2).

L’accordo concluso fra SIAE e CRUI relativo alla misura e modalità di determinazione dei compensi per fotocopie è immediatamente vincolante per le Università aderenti alla CRUI, la cui sottoscrizione è prevista solo in funzione di dichiarazione dello svolgimento di attività di copia privata rientrante nell’art. 68 l.a. (Trib. Napoli, Sezione IP, 2 marzo 2010, Aida 2010, 1379/3).

L’obbligazione di pagamento dei compensi per copia privata nasce non dalle singole vendite dei supporti di registrazione, ma dai rendiconti trimestrali da presentare a SIAE nella sua sede di Roma, e deve essere eseguita presso la sede romana di SIAE, così che al foro romano spetta la competenza anche in base al criterio del luogo di nascita e adempimento dell’obbligazione (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/3).

L’azione di ripetizione di indebito può radicare la competenza nel luogo della sede del creditore solo quando il suo diritto alla restituzione sia incontestato, o comunque accertato con sentenza passata in giudicato, non anche quando l’azione venga esercitata unitamente a quella di contestazione del titolo del pagamento (nella specie, dei compensi per copia privata), nel qual caso la competenza deve essere determinata in base al luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l’obbligazione contestata che ha dato origine alla prestazione (Trib. Milano, 24 aprile 2008, Aida 2008, 1247/4).

Ai fini del compenso per copia privata l’art. 5 l. 93/1992 abilita ad interloquire ed agire i produttori di fonogrammi o le loro associazioni di categoria e non già soggetti diversi (nella specie: il cessionario del ramo d’azienda di un’associazione di fonografici relativo alla gestione dei loro diversi diritti a compenso). (Trib. Milano, 27 aprile 2001, Aida 2001,  811/1).

Il produttore e l’importatore di apparecchi di registrazione assoggettati ai compensi ex lege 93/1992 non ha ragione di dolersi che la Siae abbia approntato una forma di autoregolamentazione della materia, che prevede rendiconti trimestrali degli obbligati al compenso, al ricevimento dei quali la Siae provvederà alla fatturazione dei compensi dovuti, che potranno essere pagati entro 15 giorni dal ricevimento della fattura riepilogativa di compensi maturati nel singolo trimestre: perché questa autoregolamentazione è favorevole agli obbligati, perché supera la regola del quod sine die debetur statim debetur che diversamente sarebbe applicabile nella specie (Trib. Vicenza, 30 settembre 1997, Aida 1999, 597/7).

La protezione accordata a diritti di rilievo costituzionale come il diritto d’autore è sicuramente destinata a prevalere sui meccanismi della circolazione delle merci in ambito comunitario che trovano comunque il loro limite nel conflitto con la tutela della proprietà industriale e commerciale: specie quando la normativa nazionale in questione (nella specie quella della legge 93/1992) non crea alcuna discriminazione tra prodotti nazionali e merci provenienti da altri stati della Comunità (Trib. Vicenza, 30 settembre 1997, Aida 1999, 597/5).

I produttori e gli importatori di registratori audio che vendono direttamente al pubblico i loro prodotti sono anch’essi obbligati al pagamento del compenso per copia privata ex lege 93/1992 (Trib. Vicenza, 30 settembre 1997, Aida 1999, 597/4).

E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità della norma della legge 93/1992 che impone ai produttori ed agli importatori di apparecchi di registrazione l’obbligo di un compenso per copia privata, per preteso contrasto con l’art. 3 cost.: perché la legge 93/1992 attua una forma di corrispettività tra i sacrifici dei beneficiari e degli obbligati al pagamento del compenso è giustificato dalla necessità di rendere effettiva l’acquisizione dei compensi, e ad un tempo determina una relazione di scambio anche nei rapporti indiretti tra aventi diritto al compenso (privati dello ius excludendi) ed acquirenti degli apparecchi di registrazione audio (su cui produttori ed importatori scaricheranno i costi derivanti dall’art. 3 della legge 93/1992, ma che sono legittimati all’utilizzazione degli strumenti per l’estrazione di copia privata delle opere protette); mentre l’eventuale sacrificio di posizioni soggettive isolate (quali le ipotesi scolastiche della non utilizzazione di un registratore audio per la realizzazione di copie private) troverebbe in ogni caso giustificazione nello scopo della diffusione della cultura perseguito dalla legge 93/1992 (Trib. Vicenza, 30 settembre 1997, Aida 1999, 597/3).

Gli autori ed i produttori di fonogrammi sono titolari del diritto di escludere l’utilizzazione delle loro opere anche per l’estrazione di copie destinate all’uso privato, ma poiché non esistono in concreto strumenti di controllo e di tutela atti ad impedire la realizzazione delle copie private, stante la vastità e la diffusione del fenomeno, il legislatore ha privato autori e produttori fonografici dello ius excludendi bilanciando questa privazione con un compenso forfettariamente determinato ex lege 93/1992 (Trib. Vicenza, 30 settembre 1997, Aida 1999, 597/2).

Gli aventi diritto al compenso per la copia privata in base alla legge 93/1992 non sono legittimati ad agire direttamente nei confronti dei soggetti obbligati per ottenere la corresponsione del compenso: e di riflesso la Siae è l’unica destinataria dei relativi pagamenti, ed è portatore autonomo del potere ed anche del dovere di attivarsi per pretendere il rispetto degli obblighi di legge da parte dei soggetti obbligati inadempienti, al di fuori dello schema del mandato con rappresentanza o della sostituzione processuale, e quindi anche senza necessità di disporre di specifico mandato per agire in giudizio per conto di tutti gli aventi diritto al compenso (Trib. Vicenza, 30 settembre 1997, Aida 1999, 597/1).

Pur sorgendo al momento delle rivendite l’obbligazione di pagamento ex art. 3 della legge 93/1992 non costituisce per ciò stesso in mora il debitore, e recíprocamente potrà riconoscersi la sussistenza di una sua mora debendi solo a partire da quando la Siae abbia fatto un’intimazione o una richiesta scritta volta a sollecitarne il pagamento (Trib. Monza, 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/4).

Se deve escludersi che l’obbligato al pagamento dei compensi ex art. 3 della legge 93/1992 abbia un obbligo di rendiconto alla Siae, questa può tuttavia chiedere giudizialmente l’esibizione delle scritture contabili ai sensi degli artt. 212 c.p.c. e 2711 c.c. o più semplicemente avvalersi di un accertamento tecnico contabíle disposto anche ex officio inteso ad estrapolare i dati necessari alla quantificazíone del compenso dalle scritture contabili dell’obbligato al pagamento (Trib. Monza, 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/3).

E’ manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 93/1992 per violazione dell’art. 3 cost. (Trib. Monza, 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/2).

Se è vero che i titolari del diritto al compenso per la riproduzione privata ex lege 93/1992 sono gli autori, è vero altresì che per intuibili esigenze di semplificazione la procedura di riscossione è affidata alla Siae quale soggetto esponenziale di interessi collettivi, talché ad essa deve ritenersi strumentalmente assegnato il diritto di agire in giudizio per il recupero delle somme dovute. Ciò non toglie tuttavia che i singoli autori o le associazioni di categoria hanno titolo ad intervenire adesivamente nel giudizio promosso dalla Siae contro l’obbligato inadempìente (Trib. Monza, 7 marzo 1997, Aida 1997, 492/1).

In relazione alla riscossione dei compensi previsti dall’art. 3 1. 5 febbraio 1992 n. 93 la SIAE ha il potere/dovere di attivarsi per garantire l’adempimento coattivo della prestazione prevista dalla legge (Trib. Milano, 19 giugno 1995, Aida 1995, 358/1).

 

7.6 diritti sull’aumento di valore

L’eccezione o limitazione prevista dall’art. 5.3 lett.n) della direttiva 29/2001 non si estende alla riproduzione dell’opera su carta o alla sua memorizzazione su chiave UBS, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati nelle biblioteche accessibili al pubblico menzionate da questa regola: ma questi atti possono essere autorizzate dalla legislazione nazionale ex art. 5.2 lett. a) o b), alle condizioni previste da tali disposizioni (relative all’equo compenso per copia privata) (Corte giustizia UE, 11 settembre 2014, in causa C-117/13, Aida 2015, 1642/3).

Spetta agli stati membri determinare, nel quadro della direttiva 2001/84, il debitore tenuto al pagamento del compenso per vendite successive dell’esemplare originale dell’opera d’arte (Corte giustizia UE, 26 febbraio 2015, in causa C-41/14, Aida 2015, 1648/1).

Gli stati membri hanno la facoltà di prevedere deroghe al principio secondo il quale il responsabile del pagamento del compenso dovuto all’autore per le successive vendite dell’esemplare originale dell’opera d’arte è il venditore; queste deroghe sono possibili individuando come responsabili solo i professionisti elencati nell’art. 1.2 della direttiva 2001/84; ad un tempo gli stati membri sono liberi di riconoscere validità ad accordi inter partes in forza dei quali il soggetto tenuto al pagamento del compenso nei confronti dell’autore può rivalersi del relativo onere economico su un terzo contraente, anche diverso da quelli elencati nell’art. 1.2, e in particolare sull’acquirente finale dell’opera d’arte (Corte giustizia UE, 26 febbraio 2015, in causa C-41/14, Aida 2015, 1648/2).

Il compenso a norma dell’art. 144 l.a. è dovuto ex lege in relazione a ciascuna vendita; si prescrive nel termine ordinario di 10 anni ex art. 2946 c.c.; si prescrive isolatamente per ciascuna vendita; e non rileva in contrario la circostanza che il compenso richiesto da Siae riguardi non una ma 63 cessioni in un arco temporale di tre anni (Trib. Venezia, Sezione specializzata in materia d impresa, 21 aprile 2015, Aida 2015, 1707/1).

Secondo l’art. 144.2 l.a. il compenso è dovuto quando anche uno solo dei soggetti della transazione (e così il venditore, o l’acquirente o l’intermediario) sia un operatore professionale: e reciprocamente l’art. 144 non postula che anche il venditore lo sia necessariamente (Trib. Venezia, Sezione specializzata in materia d impresa, 21 aprile 2015, Aida 2015, 1707/2).

 

7.7 circolazione dei prodotti contraffatti

L’art. 6 n.1 della direttiva 84/2001/Ce relativa al diritto di seguito non osta ad una disposizione di diritto nazionale che riservi il beneficio del diritto sulle vendite successive ai soli eredi ex lege dell’artista, e non anche ai legatari testamentari (Corte CE, 15 aprile 2010, in causa C-518/2008, Aida 2011, 1384/1).

La detenzione per la vendita e la messa in commercio di chip o altri sistemi idonei a realizzare modifiche di varie console per videogiochi, nonché l’installazione di tali chip sulle console inviate dai clienti costituisce violazione dell’art. 171ter lett fbis) l.a. poiché la console è costituita non solo da un hardware ma anche da un software, con la conseguenza che essa rientra nella tutela garantita dal diritto d’autore (art. 64bis l.a.) e che il trasferimento del diritto di proprietà ad esso relativo avviene nei limiti degli usi previsti dal venditore ed accettati dall’acquirente al momento dell’acquisto (Trib. Bolzano, 31 marzo 2005, Giud. Vitalini, Oscar Dalvit c. Computer Entertainment Europe Limited, Aida 2006, Repertorio I.7.7).

L’art. 159 l.a. estende la sanzione della distruzione anche al di fuori della imputabilità dell’illecito, per il solo fatto della ritenzione della res, salvo il limite della buona fede e della destinazione personale (Cass. 7 aprile 1999 n. 3353, Aida 1999, 587/2)

Il sequestro ex art. 161 l.a. può essere autorizzato anche per beni che siano nella disponibilità di terzi, salvo il limite dell’acquisto in buona fede e per uso personale ex art. 159 co. 5 l.a., e salva altresì la necessaria integrazione del contraddittorio a tale riguardo nel futuro giudizio di convalida (Pret. Milano, 28 settembre 1992, Aida 1992, 114/3).